F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0010/CFA pubblicata il 13 Agosto 2021 (motivazioni) – Sig. Vigorito Oreste e Benevento Calcio/Procura Federale

Decisione/0010/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0005/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0006/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

Elio Toscano - Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Marco Lipari – Componente

Ida Raiola - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami numero 0005/CFA/2021-2022 proposto dal Sig. Vigorito Oreste e 0006/CFA/2021-2022 proposto da Benevento Calcio

contro

la Procura Federale, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0006 del 09.07.2021

Visti i reclami con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 5 agosto 2021, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Ida Raiola e uditi per i reclamanti, l’avv. Eduardo Chiacchio e, per la Procura Federale, il dott. Luca Scarpa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo notificato via pec in data 16/07/2021, Oreste Vigorito, nella qualità di Presidente della società Benevento Calcio s.r.l., impugnava la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 6 del 09/07/2021 con la quale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale del giorno 08/06/2021 (Prot. n.12657/706pf20-21/GC/gb) era stato condannato all’inibizione per giorni 20 (venti) e all’ammenda di .9.000,00# (euro novemila/00#) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in poi, CGS) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi, FIGC) per le dichiarazioni rese al termine dell’incontro di calcio Benevento – Cagliari svoltosi in data 09/05/2021 e valevole per il Campionato di Calcio di serie A TIM 2020-2021.

1.1. La difesa del reclamante deduceva l’error in judicando del primo giudice, il quale avrebbe omesso di considerare sia l’applicabilità al caso di specie dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., dovendosi ricondurre le dichiarazioni rese dal Presidente Vigorito all’esercizio del diritto di critica, sia la circostanza delle tempestive smentite cui aveva provveduto il Presidente Vigorito, nei termini prescritti dalla legge sulla stampa, sul quotidiano “Roma” e sul giornale on line “Giornalettismo”. Chiedeva, inoltre, l’applicazione delle attenuanti ai sensi dell’art.13, comma 1, CGS, concludendo per l’annullamento totale o parziale della decisione impugnata.

2. Con autonomo reclamo notificato via pec in data 16/07/2021, la società Benevento Calcio s.r.l. impugnava la decisione del Tribunale Federale Nazionale n.6 del 16/07/2021, con la quale era stata condannata, in relazione alla medesima vicenda innanzi sinteticamente esposta, al pagamento dell’ammenda di .9.000,00# a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt.6, comma 1, e 23, comma 5, CGS.

2.1. La difesa della Società Benevento Calcio s.r.l. articolava le medesime doglianze già poste a base del reclamo promosso dal Presidente Vigorito.

3. Con distinti decreti del Presidente della Corte Federale d’Appello del 20/07/2021 (nn.10, 11 e 12 del 2021) veniva disposta l’assegnazione dei due reclami alle Sezioni Unite della Corte, per la ritenuta sussistenza dei profili di rilevanza e di principio nella vicenda disciplinare in oggetto, nonché la loro trattazione alla medesima udienza del giorno 5 agosto 2021, da tenersi in videoconferenza.

3.1. All’udienza del giorno 5 agosto 2021, tenuta in videoconferenza, il difensore delle parti reclamanti, avv. Eduardo Chiacchio, illustrava i motivi di doglianza in relazione alla decisione gravata e insisteva nelle proprie conclusioni per entrambi i reclami proposti, mentre il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Scarpa, chiedeva la conferma della decisione impugnata.

All’esito della discussione, i reclami venivano trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.Preliminarmente va disposta la riunione dei reclami proposti rispettivamente da Oreste Vigorito, nella qualità di Presidente della Società Benevento Calcio s.r.l., e dalla Società Benevento Calcio s.r.l., ai sensi dell’art.103, comma 3, CGS.

5. I reclami sono infondati e vanno respinti.

5.1. Il Tribunale Federale Nazionale ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare del Presidente Vigorito (e la conseguente responsabilità diretta della società sportiva) per le seguenti dichiarazioni rese dal predetto all’emittente televisiva Sky (poi riprese l’indomani anche da organi di stampa, in particolare il “Corriere dello Sport Stadio” e “La Gazzetta dello Sport”) al termine dell’incontro di calcio Benevento-Cagliari, valevole per il campionato di calcio di serie A TIM, disputato in data 09/05/2021:

"Io credo che con i vostri mezzi a disposizione li stiate vedendo anche voi. Credo che però per una domenica il calcio possa fare a meno di fare filosofia e di discutere di massimi teoremi e fermarsi soltanto a guadare le immagini. Le immagini dicono quello che abbiamo visto tutti, tutta Italia, tranne il signor Mazzoleni. Posso anche dire, così magari dopo 15 anni io non ho mai parlato di un arbitro o di un addetto agli arbitri posso dire qualcosa magari che mi farà andare a casa un po’ prima per la fine di questo campionato. Mi sono arrivati messaggi, non da Benevento, perché Benevento non manda messaggi, non critica non fa polemiche. Mi sono arrivati da Napoli, mi sono arrivati da chi ha scritto quando proprio si vuole ammazzare una squadra del Sud allora si incarica Mazzoleni. Sembra che sia una nuova carica che gli hanno dato; io gli auguro di averla perché non è una questione di sbagliare interpretazione. Io non ho mai detto una parola sugli arbitri, ma questa volta non parlo dell'arbitro parlo della televisione. Se gli arbitri oltre a non vedere in campo, non sanno neanche guardare la VAR, possiamo togliere la VAR. Io sono di quelli che voleva la VAR perché pensava che la VAR potesse aiutarli, invece è diventata un’altra giustificazione per le loro cazzate. E noi ci rimettiamo un anno, un anno di sacrifici sotto la pioggia, con freddo, con la neve, col vento perché il signor Mazzoleni col culo sulla panchina guarda la televisione e non sa nemmeno guardare la televisione. Se non l’ha sentito in campo, glielo dico io adesso e mi fate la cortesia di trasmetterglielo voi: io non sono un presidente normale, sono il presidente Vigorito, uno che in 15 armi, andate a vedere nei vostri archivi, non ha mai detto un cazzo su quello che dite o che fate, ma è la prima volta che ve lo dico. Questi signori devono uscire dal calcio perché altrimenti usciamo noi, quelli come me e poi ve li fate da solo, voi ed i Mazzoleni...” “...il problema è Mazzoleni, vuole che glielo ripeta un’altra volta, vuole che glielo dica un’altra volta mi hanno scritto che quando si vuole ammazzare il sud si mette Mazzoleni al VAR; l'abbiamo fatto anche oggi, abbiamo fatto un altro omicidio" e "...Me ne assumo io la responsabilità, stia sereno. Voi fate i giornalisti .... Me ne assumo tranquillamente la responsabilità e non ho problemi. Sono settant’anni che assumo responsabilità, cosa che non fanno gli altri, quindi stia tranquillo. Io sono venuto in televisione a dirle quello che pensavo a differenza di quelli che gridano fuori dai cancelli o nei palazzi oscuri. Io glielo dico in televisione davanti a milioni di spettatori: è una vergogna! Adesso mi mandassero dove vogliono, tanto non è nemmeno detto che io rimarrò nel calcio".

5.2. La Corte osserva:

- in primo luogo, che il contenuto delle riportate dichiarazioni è – come già ritenuto dal giudice di prime cure - significativamente offensivo dell’onore e della reputazione dell’arbitro Silvio Paolo Mazzoleni, nell’occasione svolgente la funzione di addetto al VAR, il quale veniva accusato di sistematica parzialità in danno delle squadre del Sud ([…] Mi sono arrivati messaggi, non da Benevento, perché Benevento non manda messaggi, non critica non fa polemiche. Mi sono arrivati da Napoli, mi sono arrivati da chi ha scritto quando proprio si vuole ammazzare una squadra del Sud allora si incarica Mazzoleni. Sembra che sia una nuova carica che gli hanno dato; io gli auguro di averla perché non è una questione di sbagliare interpretazione. Io non ho mai detto una parola sugli arbitri, ma questa volta non parlo dell'arbitro parlo della televisione […] “...il problema è Mazzoleni, vuole che glielo ripeta un’altra volta, vuole che glielo dica un’altra volta mi hanno scritto che quando si vuole ammazzare il sud si mette Mazzoleni al VAR; l'abbiamo fatto anche oggi, abbiamo fatto un altro omicidio […]”).

- in secondo luogo, che la riferita accusa di parzialità nei confronti dell’arbitro Mazzoleni si risolve sostanzialmente in una denuncia dell’intero sistema di designazione degli arbitri, che sarebbe orientato a favorire delle squadre in danno di altre (le squadre “del Sud”) e, quindi, ad alterare la genuinità del risultato sportivo dell’intero campionato.

5.3. Ciò posto, ad elidere o ad attenuare la valenza offensiva delle dichiarazioni in esame non valgono, anche a parere di questa Corte Federale, né il fatto che il Presidente Vigorito affermi di aver ricevuto dei messaggi il cui contenuto si sarebbe limitato a riferire, né le successive “smentite” pubblicate sul giornale cartaceo “Roma” e sul giornale on line “Giornalettismo”.

5.5. Sotto il primo profilo, può rilevarsi, infatti, che il Presidente Vigorito, nel dichiarare di aver ricevuto dei messaggi il cui contenuto si sarebbe limitato a riferire, non solo non si dissociava in alcun modo dal contenuto di detti messaggi, ma lo faceva proprio, affermando di assumersi la responsabilità di quanto andava dichiarando ([…] Io non ho mai detto una parola sugli arbitri, ma questa volta non parlo dell'arbitro parlo della televisione. Se gli arbitri oltre a non vedere in campo, non sanno neanche guardare la VAR, possiamo togliere la VAR […] Se non l’ha sentito in campo, glielo dico io adesso e mi fate la cortesia di trasmetterglielo voi: io non sono un presidente normale, sono il presidente Vigorito, uno che in 15 armi, andate a vedere nei vostri archivi, non ha mai detto un cazzo su quello che dite o che fate, ma è la prima volta che ve lo dico. Questi signori devono uscire dal calcio perché altrimenti usciamo noi, quelli come me e poi ve li fate da solo, voi ed i Mazzoleni […]  "Me ne assumo io la responsabilità, stia sereno. Voi fate i giornalisti .... Me ne assumo tranquillamente la responsabilità e non ho problemi […]); sotto il secondo profilo, va, invece, evidenziato che le dichiarazioni rese dal Presidente Vigorito al “Roma” e al sito “Giornalettismo”, lungi dal costituire smentite in senso proprio (ovvero la negazione che un determinato accadimento sia effettivamente avvenuto o l’affermazione che le proprie parole siano state riportate in maniera infedele o del tutto travisate), sono consistite in chiarimenti delle affermazioni rese (il cui contenuto non poteva essere messo in discussione in ragione della ripresa video esistente) per attenuarne, ma solo a posteriori, la portata offensiva.

5.6. A questo riguardo, può osservarsi, da un lato, in via generale, che, a fronte di una condotta così significativamente offensiva dell’onore o della reputazione altrui, oltre – come evidenziato – della trasparenza ed obiettività dell’intero sistema di designazione degli arbitri, nessun particolare rilievo può assumere una condotta sopravvenuta in sé inidonea (in ragione del segnalato limitato contenuto delle cd. smentite) a rimuovere l’accaduto e a sanare il vulnus arrecato all’ordinamento sportivo; dall’altro, non può tacersi che mentre le dichiarazioni che hanno dato luogo alla responsabilità disciplinare del Vigorito (e alla conseguente responsabilità diretta della società sportiva) sono state rese (e riprese) da organi di informazione ad ampia diffusione nazionale (emittente Sky, Corriere dello Sport Stadio, La Gazzetta dello Sport),  le “smentite” sono state pubblicate su organi di informazione a diffusione locale o comunque di minore diffusione (il quotidiano “Roma”, il giornale on line “Giornalettismo”).

5.7. Venendo ora ad esaminare più specificamente la difesa articolata dalle parti reclamanti con l’atto introduttivo del presente grado, mette conto di evidenziare che, per il contenuto e le modalità in cui sono state rese pubbliche le dichiarazioni del Presidente Vigorito in contestazione, queste non possono ricondursi alla legittima espressione del diritto di critica.

Invero – come, a più riprese, ha puntualizzato la giurisprudenza ordinaria nel segnare il confine tra il diritto di critica e il diritto di cronaca - la critica in senso proprio mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in parola non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18885).

Siffatto bilanciamento è assicurato dalla effettiva pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. civ., Sez. III, 06/08/2007, n. 17172).

Ne deriva che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, cosicché non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art.51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 28411) .

5.8. Valgono, in definitiva, per il legittimo esercizio del diritto di critica, i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto,  salvo che  per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass., sez. III, 18/10/2005 n. 20140).

5.9. La Corte Federale, nell’aderire all’insegnamento della Corte di Cassazione, peraltro richiamato, condiviso e fatto proprio in precedenti pronunce di questa Corte (cfr. Corte federale d’appello, sez. IV, n. 49/2020-2021; Corte di giustizia federale, sez. I, n. 23/2013/2014), osserva che gli illustrati canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce)

- i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e  le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

6. Conclusivamente, le affermazioni contenute nelle dichiarazioni che hanno dato luogo al procedimento disciplinare in danno del Presidente Vigorito - nelle quali, peraltro, non si rinviene alcun contenuto valutativo del fatto sportivo per profili tecnici - si sono connotate per un carattere marcatamente offensivo della reputazione e dell’onore dell’arbitro Mazzoleni, oltre che della trasparenza e obiettività del sistema di designazione arbitrale in uso nella FIGC, e hanno valicato il tracciato confine di liceità.

7. Va, pertanto, integralmente confermata la decisione gravata sia quanto all’affermazione della responsabilità disciplinare del Presidente Oreste Vigorito, ai sensi dell’art.4, comma 1, e dell’art.23, comma 1, CGS, sia della responsabilità diretta, ai sensi

dell’art.6, comma 1, e 23, comma 5, CGS della società Benevento Calcio s.r.l., sia, infine, quanto alle sanzioni irrogate.

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE                                                                

Ida Raiola                                                                           Mario Luigi Torsello 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

 Fabio Pesce

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