F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0001/CFA pubblicata il 14 Luglio 2021 (motivazioni) – Virtusvecomp Verona s.r.l-Luigi Fresco-Stefano Angeli/Procura Federale

 

Decisione/0001/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0140/CFA/2020-2021

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

Salvatore Mezzacapo - Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Marco Lipari - Componente

Carlo Saltelli - Componente (relatore) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 159/CFA/2020-2021 PST 0140/CFA/2020-2021 proposto in data 15 giugno 2021 dalla società Virtusvecomp Verona s.r.l. e dai signori Luigi Fresco e Stefano Angeli avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare n. 154/TFN – SD 2020/2021, depositata l’8 maggio 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio e le successive difese svolte dalla Procura federale;

Visto il decreto in data 21 giugno 2021 con cui il Presidente della Corte federale d’appello ha disposto l’assegnazione del reclamo in questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 99 CGS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 7 luglio 2021 il relatore Carlo Saltelli e uditi per le parti l’avv. Di Cintio per i reclamanti, il sig. Luigi Fresco e l’avv. Ricciardi per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I.Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare con la decisione n. 154/TFN – SD 2020/2021, depositata l’8 maggio 2021, accogliendo integralmente il deferimento formulato dalla Procura federale della FIGC con la nota prot. 11831/508pf20-21/GC/gb del 12 maggio 2021, ha ritenuto responsabili:

- il sig. Luigi Fresco, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Virtusvecomp Verona Srl, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22 maggio 2020, nonché di quanto previsto dal CU 78/A del 1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione,

organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28 settembre 2020, e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30 ottobre 2020, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’Allegato n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri”, in particolare:

a) per non aver sottoposto il gruppo squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 14 settembre 2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 9 settembre 2020; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 22 settembre 2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 5 settembre 2020, al test eseguito in data 23 ottobre 2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 6 ottobre 2020, al test eseguito in data 7 novembre 2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 23 ottobre 2020; al test eseguito in data 7 gennaio 2021 a distanza di 21 giorni dal precedente del 17 dicembre 2020;

b) per aver indicato le date di formazione del gruppo squadra e di avvio delle attività sportive individuali e collettive dichiarando co e tempo zero la data del 5 settembre 2020, anziché la data del 21 agosto 2020, giornata nella quale il Gruppo Squadra si è radunato per eseguire i test sanitari necessari per poter partecipare al ritiro pre-campionato a Mezzano di Primiero (TN) dal 21 agosto al 1 settembre 2020; per non aver costituito la “bolla” del Gruppo Squadra e non aver eseguito tutti i relativi test sanitari previsti da protocollo al momento dell’accertata positività di Danieli Nicola e Bentivoglio Simone al tampone del 21 agosto 2020, con ciò peraltro consentendo al giocatore Pittarello Filippo Maria, in isolamento quale contatto stretto di soggetto risultato positivo al Covid-19, di partecipare agli allenamenti nel ritiro a Mezzano di Primiero (TN) dal giorno 21 agosto 2020 ed ai giocatori Danieli Nicola e Bentivoglio Simone di partecipare agli allenamenti collettivi dal 21 agosto al 1 settembre 2020, nonché per aver consentito e, comunque, non impedito che sia il Danieli che il Bentivoglio partecipassero alla partita contro la società Virtus Entella del 3 settembre 2020 a Ronzone (TN), con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19.

- il sig. Stefano Angeli, responsabile sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Virtusvecomp Verona Srl, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre

di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22 maggio 2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28 settembre 2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30 ottobre 2020, per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degliarbitri”, in particolare:

a) per non aver sottoposto il gruppo squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 14 settembre 2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 9 settembre 2020; per non aver sottoposto il gruppo squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 22 settembre 2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 5/9/2020, al test eseguito in data 23 ottobre 2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 6 ottobre 2020, al test eseguito in data 7 novembre 2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 23 ottobre 2020; al test eseguito in data 7 gennaio 2021 a distanza di 21 giorni dal precedente del 17 dicembre 2020;

b) per aver indicato le date di formazione del gruppo squadra e di avvio delle attività sportive individuali e collettive dichiarando come tempo zero la data del 5 settembre 2020, anziché la data del 21 agosto 2020, giornata nella quale il gruppo squadra si è radunato per eseguire i test sanitari necessari per poter partecipare al ritiro pre-campionato a Mezzano di Primiero (TN) dal 21 agosto al 1° settembre 2020; per non aver costituito la “bolla” del gruppo squadra e non aver eseguito tutti i relativi test sanitari previsti da protocollo al momento dell’accertata positività di Danieli Nicola e Bentivoglio Simone al tampone del 21 agosto 2020, con ciò peraltro consentendo al giocatore Pittarello Filippo Maria, in isolamento quale contatto stretto di soggetto risultato positivo al Covid-19, di partecipare agli allenamenti nel ritiro a Mezzano di Primiero (TN) dal giorno 21 agosto 2020 ed ai giocatori Danieli Nicola e Bentivoglio Simone di partecipare agli allenamenti collettivi dal 21 agosto al 1° settembre 2020, nonché per aver consentito e, comunque, non impedito che sia il Danieli che il Bentivoglio partecipassero alla partita contro la società Virtus Entella del 3 settembre 2020 a Ronzone (TN), con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19.

- la Società Virtusvecomp Verona Srl:

a) a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per i comportamenti posti in essere dal sig. Fresco Luigi, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Virtusvecomp Verona Srl;

b) a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Angeli Stefano, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Virtusvecomp Verona Srl;

c) a titolo di responsabilità propria, ai sensi del CU 78/A del 1° settembre 2020.

Per l’effetto il predetto Tribunale ha irrogato le seguenti sanzioni, così come da richiesta della Procura federale:

  • al sig. Fresco Luigi l’inibizione di mesi 12 (dodici) e l’ammenda di . 12.000,00 (dodicimila);

- al sig. Angeli Stefano l’inibizione di mesi 12 (dodici) e l’ammenda di . 12.000,00 (dodicimila);

  • alla società Virtusvecomp Verona Srl l’ammenda di euro 16.000,00 (sedicimila).
  • II. Con atto notificato via pec il 15 giugno 2021 e depositato in pari data il sig. Fusco Luigi, il sig. Angeli Stefano e la società Virtusvecomp s.r.l. hanno proposto reclamo ex art. 101 CGS FIGC, deducendo l’erroneità e l’ingiustizia della citata decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione Disciplinare, alla stregua di quattro articolati mezzi di censura (che saranno illustrati nella parte in diritto), rubricati rispettivamente il primo “violazione e falsa applicazione delle norme con riguardo alla natura non perentoria dei termini indicati nei protocolli sanitari”; il secondo “Violazione e falsa applicazione del Protocollo Sanitario”; il terzo le “Posizioni calciatori: Bentivoglio, Danieli e Pittarello” e il quarto “Sulla quantificazioni della Pena”.

I reclamanti hanno concluso chiedendo:

a) i via principale e nel merito, l’annullamento della decisione reclamata e SD del 8.06.2021 (motivazioni) e per l’effetto di prosciogliere il signor Luigi Fresco, il Dott. Stefano Angeli e il Club Virtusvecomp Verona s.r.l. da ogni addebito loro contestato;

b) in via subordinata applicare nei loro confronti quale pena base, il minimo edittale tenuto conto delle circostanze attenuanti illustrate;

c) in via istruttoria di sentire i signori Luigi Fresco e Stefano Angeli con l’assistenza del proprio legale di fiducia.

III. La Procura federale ha resistito al reclamo depositando apposita memoria con cui ha dedotto la sua inammissibilità e infondatezza, sia quanto alla questione della obbligatorietà dei Protocolli sanitari e della perentorietà dei termini, sia quanto alla circostanza della formazione del Gruppo squadra e del c.d. tampone zero, sia quanto alle posizioni dei calciatori Pittarello, Danieli e Bentivoglio e infine alle sanzioni inflitte, ribadendo la correttezza e la completezza dell’attività d’indagine posta a fondamento del deferimento; ha inoltre rilevato l’inutilizzabilità e l’irrilevanza della produzione documentale depositata nel presente grado di giudizio dai reclamanti, concludendo quindi per il rigetto del reclamo e per la consequenziale conferma della decisione impugnata.

IV. Con decreto in data 21 giugno 2021 il Presidente della Corte federale d’appello ha disposto l’assegnazione del reclamo in questione alle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell’art. 99 CGS.

V. All’udienza del 7 luglio 2021, tenuta in parte da remoto ed in parte in presenza, è presente l’Avv. Di Cintio per i sigg. Fresco Luigi, Angeli Stefano e per la società Virtusvecomp Verona srl, il quale si riporta al reclamo, insistendo particolarmente sulla posizioni dei tre calciatori Pittarello, Danieli e Bentivoglio, il primo dei quali non sarebbe mai stato positivo al COVID, mentre gli altri due non sarebbero stati presenti al raduno; conclude pertanto in via principale per l’accoglimento del reclamo e, per l’effetto, per l’annullamento della decisione del TFN con relativo proscioglimento dei suoi assistiti, ed in via subordinata per la rideterminazione della sanzione tenendo conto delle circostanze attenuanti.

E’ intervenuto anche il sig. Fresco Luigi, legale rappresentante e Presidente della società stessa, il quale, riportandosi al reclamo ed evidenziando l’ingiustizia della inibizione irrogatagli anche come tecnico/allenatore, invece che solo come legale rappresentane, ha respinto comunque ogni addebito.

L’avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale si è riportato alle difese svolte nella memoria difensiva depositato.

Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

VI. Con il primo mezzo di impugnazione i reclamanti hanno lamentato “Violazione e falsa applicazione delle norme con riguardo alla natura non perentoria dei termini indicati nei protocolli sanitari”, evidenziando che, diversamente da quanto inopinatamente ritenuto dal Tribunale federale, la cadenza temporale di 4 giorni per l’esecuzione dei tamponi e di 14 giorni per i test sierologici non poteva essere considerata automatica e tanto meno perentoria, come si ricavava dallo stesso tenore letterale della Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020 che fissava l’obbligatorietà dell’esecuzione dei controlli sanitari e non la perentorietà dei termini; a questi pertanto poteva essere riconosciuta solo natura ordinatoria, anche per la espressa mancanza di una previsione di perentorietà, così che la loro violazione non poteva fondare alcuna responsabilità né del legale rappresentante della società, né del medico sociale e tanto meno della stessa società.

Ciò senza contare, sempre secondo i reclamanti, che il Tribunale federale non aveva neppure preso in considerazione le più che fondate ragioni addotte a giustificazione di quei ritardi, consistite nella obiettiva difficoltà di coordinamento delle operazioni di screening e nella necessità di non interrompere le ferie dei calciatori.

La censura è infondata.

VI.1. Occorre innanzitutto premettere che, come del resto emerge dallo stesso contenuto del reclamo, i fatti addebitati ai reclamanti non sono stati da questi contestati nella loro materialità, così che non può dubitarsi che, come indicato nel deferimento della Procura federale, in più occasioni i test sierologici sono stati effettuati oltre il termine di 14 giorni dalla data di quelli precedenti.

VI.2. Ciò chiarito, si osserva che i reclamanti, al fine di ottenere il pieno proscioglimento da ogni addebito contestato, propugnano la tesi della natura meramente ordinatoria dei termini fissati dai protocolli sanitari per l’effettuazione dei tamponi e dei test sierologici.

Tale prospettazione risulta priva di fondamento logico, prima ancora che giuridico.

Invero le disposizioni emanate dalla FIGC in relazione all’epidemia da SARSCOV- 2 per disciplinare la ripresa ed il corretto proseguimento delle attività delle società sportive, dei dirigenti, degli atleti, degli ufficiali di gara e di ogni altro soggetto (esplicante attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo o decisionale comunque rilevante per l’ordinamento federale) costituiscono “norme federali” e sono fonti dell’ordinamento stesso, ancorché di natura atipica e di carattere temporaneo e speciale, assimilabili alle ordinanze extra ordinem o contingibili e urgenti, previste dall’ordinamento giuridico statale.

Esse, pertanto, sono cogenti ed obbligatorie per i soggetti dell’ordinamento sportivo, i quali sono tenuti alla relativa osservanza, il tutt secondo la previsione di cui all’art. 4, comma 1, CGS.

Postulare, come prospettato da parte dei reclamanti, che la loro cogenza e obbligatorietà sia riservata soltanto all’effettuazione dei tamponi e dei test sierologici e non anche alla loro cadenza temporale (rispetto cioè dei quattro giorni per i tamponi e dei 14 giorni per i test sierologici dal precedente) non solo non trova alcun indizio in tal senso, ma soprattutto ne mortifica la ratio.

Tale ratio - come si legge proprio nelle Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche (e degli arbitri) formulate dalla Commissione Medico Scientifica federale  - è quella di “…fornire le massime garanzie oggi possibili per tutelare la salute dei calciatori, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori in caso di ripresa degli allenamenti collettivi” e di “… ridurre al minimo il rischio di contagio (nuovi casi)”, nella consapevolezza che relativamente al momento in cui si sono verificati i fatti contestati “….in mancanza di una prevenzione realmente efficace (vaccino), il rischio «zero» di contagio non esisteva e non esiste”.

Ne deriva che, per quanto di interesse nel presente procedimento, la identificazione del Gruppo Squadra (inteso come l’insieme di tutte le persone destinate necessariamente ad operare in stretto contatto tra di loro - calciatori, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff, il medico sociale, etc.) e la minuziosa descrizione delle procedure mediche di screening, compresa quella secondo cui tutti i soggetti sono sottoposti, tra l’altro, alla “ Ricerca del RNAvirale (Tampone o altro test rapido validato) a 72/96h dall’inizio degli allenamenti di gruppo e anche al Tempo zero delle attività collettive. Il tampone verrà ripetuto ogni 4 giorni. Il test sierologico per la ricerca IgG/IgM/ [IgA] verrà effettuato al Tempo zero e verrà ripetuto ogni 14 gg”, costituiscono un unicum inscindibile, quanto a cogenza ed obbligatorietà, evidentemente e ragionevolmente finalizzato a contemperare lo svolgimento dell’attività sportiva professionistica, da una parte, e la tutela della salute degli atleti e di tutti i soggetti a vario titolo impegnati nelle attività necessarie e strumentali allo svolgimento dell’attività sportiva, dall’altra parte.

Il che esclude in sé, per il rilievo costituzionale del bene salute, la presunta natura meramente ordinatoria dei termini entro cui periodicamente quegli esami medici devono essere effettuati.

VI.3. E’ appena il caso di aggiungere che proprio la delineata ratio delle ricordate norme federali (in particolare, le Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche (e degli arbitri), formulate dalla Commissione Medico Scientifica Federale, esclude ogni preteso contrasto con la invocata Circolare del Ministero della Salute o con la indicata letteratura scientifica sull’argomento, contrasto che sarebbe potuto essere astrattamente rilevante solo se la previsione delle norme federali fosse stata più permissiva di quelle, ma non già quando la stessa, come prospettata dai reclamanti, è invece ispirata ad un maggior rigore ed ad una maggiore tutela a garanzia della salute dei soggetti dell’ordinamento sportivo.

VII. Con il secondo mezzo di censura, lamentando “Violazione e falsa applicazione del Protocollo Sanitario” i reclamanti contestano le conclusioni raggiunte dal Tribunale circa la costituzione del Gruppo Squadra e la connessa individuazione temporale del c.d. tampone zero, inopinatamente collocata in un periodo precedente al 5 settembre 2020, aderendo alle ricostruzioni operate dalla Procura federale (negli atti indagini e nel deferimento), ricostruzioni tuttavia prive del benché minimo riscontro probatorio e basate esclusivamente su una foto postata sui social network in data 21 agosto 2020, da cui si evincerebbe la presenza di gruppi di atleti.

Al contrario, secondo i reclamanti, non solo nei periodi 31 luglio/20 agosto 2020 e 21 agosto 2020/1 settembre 2021 si sarebbe svolti solo allenamenti individuali senza alcuna formazione del gruppo squadra, come del resto risulterebbe dalla dichiarazioni degli atleti versate agli atti del presente grado di giudizio, per quanto la presunta prova fotografica indicata dalla Procura federale non proverebbe in alcun modo o quanto meno con carattere di certezza lo svolgimento di attività collettive.

Anche tale mezzo di censura non merita favorevole considerazione.

VII.1. Fermo quanto osservato in precedenza sulla natura, la cogenza e l’obbligatorietà delle norme federali in materia di tutela dall’epidemia COVID-SARS-2, deve rilevarsi che, diversamente da quanto apoditticamente dedotto dai reclamanti, gli elementi fattuali indicati dalla Procura federale  nella Relazione di indagine (da cui è scaturito il deferimento per cui è causa), anche ammesso che non possano essere considerati prove in senso stretto, costituiscono nondimeno elementi gravi, precisi e concordanti nel ritenere che nel caso di specie sono state svolte attività di allenamento collettivo (e addirittura sono state giocate partite amichevoli) prima della formazione del Gruppo Squadra, avvenuto secondo la società il 6 settembre 2020.

Infatti nella predetta relazione è stato indicato che in data 21 agosto 2020 l’intero gruppo squadra si era trasferito presso la sede del ritiro pre-campionato a Mezzano di Primero (TN), ove rimaneva sino al 1 settembre 2020, alloggiando presso Hotel Salgetti (notizie estratte dal sito ufficiale societario): che in detta località si siano svolti allenamenti collettivi (e non individuali, come sostengono i reclamanti) risulta da immagini estrapolate dal profilo ufficiale Facebook della stessa società Virtusvecomp Verona s.r.l.

E’ la stessa provenienza di tali elementi fattuali a rendere del tutto infondate e prive di adeguato riscontro le contestazioni dei reclamanti e a rendere inattendibili le dichiarazioni di alcuni calciatori, depositate dalla difesa dei reclamanti a pretesa confutazione delle conclusioni della Relazione della Procura federale e del Tribunale federale.

Il che consente di ritenere sufficiente provato che quanto meno dal 21 agosto al 1 settembre 2020, non siano state rispettate le normative federali in tema di Protocolli Sanitari quanto alla costituzione del Gruppo Squadra, svolgendo allenamenti collettivi senza effettuare i prescritti esami sierologici e molecolari (profilo che, sotto altro concorrente aspetto, priva di qualsiasi rilievo anche la circostanza, su cui ha particolarmente insistito la difesa dei reclamanti, secondo cui il 31 luglio 2020 il raduno della squadra sarebbe avvenuto per una mera finalità conviviale (cena sociale), senza alcuna attinenza con l’avvio dell’attività sportiva stagionale (allenamenti della squadra).

E ciò facendo comunque applicazione del principio secondo cui – com’è noto – nel processo sportivo non si richiede la prova dei fatti “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che connota invece la responsabilità penale in senso stretto e che si giustifica con il suo riferirsi alla tutela del valore assoluto della libertà individuale, non comparabile con la tutela dei valori sportivi o con la funzione disciplinare dell’ordinamento sportivo.

VII.2. Peraltro, ad ulteriore riprova della sostanziale correttezza della decisione del Tribunale federale (e delle conclusioni raggiunte dalla Procura federale nella Relazione conclusiva dell’attività d’indagine posta a fondamento del deferimento), non può sottacersi che dalla documentazione acquisita dalla Procura federale  presso la Segreteria dell’A.I.A. è emerso che la società Virtusvecomp Verona ha disputato due gare amichevoli, rispettivamente in data 3 settembre 2020, a Ronzone (TN), contro Virtus Entella e in data 5 settembre 2020, a Modena, contro il Modena FC 2018.

La natura di sport di squadra del calcio e le stesse finalità delle partite amichevoli durante i periodi di preparazione pre–campionato - notoriamente finalizzata all’amalgama tecnica e alla crescita tecnica della squadra - escludono ragionevolmente che essa possa prescindere dal previo svolgimento di allenamenti collettivi.

VIII. Il terzo motivo di censura riguarda le “Posizioni calciatori: Bentivoglio, Danieli e Pittarello”.

I reclamanti hanno contestato la correttezza della motivazione della decisione impugnata, frutto di un macroscopico erroneo e superficiale apprezzamento dei fatti, secondo cui la positività dei giocatori Pittarello, Bentivoglio e Danieli e la loro partecipazione al ritiro pre-campionato e alla gara amichevole del 3 settembre avrebbe “…messo a repentaglio la salute di tutto il gruppo squadra e, non ultimo, dei giocatori della formazione con cui è stata disputata la predetta gara amichevole”.

A loro avviso infatti:

- quanto al calciatore Filippo Maria Pittarello, lo stesso non sarebbe mai stato positivo e non sarebbe stato pertanto assoggettato ad un obbligo di quarantena non rispettato; in particolare egli, come dichiarato telefonicamente il 17 agosto 2020, non avrebbe avuto alcun contatto diretto con un soggetto positivo al COVID – 19, ma solo un contatto con un soggetto che a sua volta aveva avuto un contatto con un soggetto positivo; a solo scopo cautelativo il 19 agosto 2020 aveva praticato, su indicazione peraltro della dirigenza della società e del medico sociale, un tampone con esito negativo (20 agosto 2020) e pertanto, trattandosi di un situazione di contatto indiretto e stante l’esito negativo dell’esame clinico, nessun isolamento del gruppo squadra era necessario (come del resto stabilito nell’Aggiornamento del Protocollo sanitario del 30 ottobre 2020), mentre le eventuali misure cautelative di tracciamento sarebbero spettate al suo medico o al medico del soggetto positivo;

- quanto ai calciatori Nicola Danieli e Simone Bentivoglio, risultati positivo all’esame clinico, gli stessi non avrebbero partecipato al ritiro precampionato svoltosi a Fiera del Primiero (TV) ed anzi sarebbero rimasti nelle loro località di residenza (il Danieli a Sirmione ed il Bentivoglio a Verona, ad oltre 200 KM. di distanza dalla località di ritiro della squadra) e sarebbero stati riammessi in gruppo solo dopo l’esito negativo del secondo tampone; del resto non sarebbe stata in alcun modo provata la loro presenza agli allenamenti collettivi del ritiro pre–campionato.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

VIII.1. Quanto alla posizione del calciatore Pittarello è sufficiente osservare, da un lato, che la stessa ratio delle misure precauzionali previste dai Protocolli Sanitari imponeva l’obbligo della quarantena non essendo prevista la distinzione, cui fa riferimento la difesa dei reclamanti, tra contatto diretto e contatto indiretto, trattandosi in ogni caso di una situazione che non poteva escludere che l’infezione fosse in uno stato di incubazione.

Peraltro, come emerge dalla Relazione della Procura federale, che non ha trovato adeguata smentita, mentre il medico sociale, dott. Angeli Stefano, aveva dichiarato che il calciatore aveva saltato il tampone del 21 agosto 2020, in quanto collocato in isolamento preventivo per positività di uno stretto contatto familiare e che il predetto atleta aveva ripreso gli allenamenti individuali solo il 24 agosto 2020, dopo l’esito negativo di un nuovo tampone, numerose foto pubblicate il giorno 21 agosto 2020 sul profilo ufficiale Facebook della società Virtusvecomp Verona s.r.l. riprendono il calciatore in allenamento collettivo con i compagni di giuoco, staff tecnico, allenatore e Presidente.

E’ appena il caso di rilevare che non possono trovare applicazione al caso in esame, cronologicamente collocato alla fine del mese di agosto 2020, le asserite diverse (e meno stringenti o più puntuali) previsioni contenute nell’Aggiornamento del Protocollo Sanitario del 30 ottobre 2020, in quanto successive.

VIII.2. Quanto alla posizione degli altri due calciatori, Nicola Danieli e Simone Bentivoglio, le prospettazioni dei reclamanti non solo sono contraddittorie e prive di adeguato supporto probatorio, ma si pongono in stridente ed insanabile contrasto con il materiale probatorio acquisito dalla Relazione d’indagine della Procura federale, peraltro proveniente dalla stessa società Virtusvecomp Verona s.r.l.

A tacer d’altro per quanto riguarda il calciatore Nicola Daniele la tesi della falsa positività è meramente e apoditticamente affermata, senza che vi sia alcuna documentazione medica ufficiale in tal senso; ciò senza contare che a fronte della pur collocazione in quarantena fino al 4 settembre a al dichiarato rientro nel gruppo squadra il 14 settembre, è pacifico che egli abbia preso parte all’incontro amichevole disputato il 3 settembre con la Virtus Entella.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la posizione del calciatore Simone Bentivoglio, positivo all’esame clinico del 22 agosto 2020, collocato in quarantena sino al 4 settembre, asseritamente rientrato nel gruppo squadra il 14 settembre, che ha tuttavia pacificamente preso parte alla amichevole disputata il 3 settembre con la Virtus Entella.

Proprio la partecipazione dei due predetti calciatori all’incontro amichevole del 3 settembre 2020 (circostanza sulla quale la difesa dei reclamanti ha evidenziato l’errore in buona fede commesso, determinato dal secondo tampone positivo effettuato il 1 settembre – con esito positivo del 2 settembre – cioè dalla pretesa ragionevole certezza del fatto che i predetti non fossero più infetti) rende priva di prova la tesi di fondo su cui si regge la censura in esame e cioè che i predetti calciatori non avrebbe svolto allenamenti collettivi, dal momento che è inverosimile che gli stessi, inibiti a svolgere allenamenti collettivi fino al 2 settembre, abbiano potuto disputare quella partita amichevole a distanza di ventiquattro ore; il che sotto altro concorrente profilo esclude anche ogni attendibilità dei mezzi di prova indicati dalla difesa dei reclamanti.

IX. Con l’ultimo motivo di censura, rubricato “Sulla quantificazione della pena”, è stata contestata la eccessività delle sanzioni irrogate che, oltre ad essere prive di qualsiasi motivazione, non avevano minimamente tenuto conto delle argomentazioni formulate dalla difesa dei soggetti deferiti in ordine alla evidente sussistenza di circostanze attenuanti.

E’ stata poi in particolare sottolineata l’ingiustizia della grave sanzione, inibitoria e pecuniaria, irrogata al sig. Luigi Fresco, che lo colpiva contemporaneamente sia come dirigente sportivo, sia come allenatore della squadra, benché il deferimento era stato formulato solo per la sua qualità di dirigente sportivo; ciò senza contare che la concreta sanzione comminata non aveva tenuto conto della sua quarantennale attività svolta nell’attività di promozione del calcio, quale strumento privilegiato di crescita sociale e culturale e di sviluppo economico per i fondamentali valori di solidarietà e di uguaglianza cui si ispira.

Il motivo è parzialmente fondato nei sensi appresso indicati.

IX.1. Quanto alla posizione del sig. Fresco Luigi deve rilevarsi che la contestazione formulata nei suoi confronti con l’atto di deferimento riguarda effettivamente la sua qualità di dirigente sportivo, Presidente e legale rappresentante della società Virtusvecomp Verona S.r.l., e non quella di tecnico della squadra (dal momento che egli svolge anche funzioni di allenatore della squadra).

Del resto la competenza del Tribunale federale nazionale, Sezione Disciplinare, che ha deciso in primo grado sul deferimento promosso dalla Procura federale, concerne i procedimenti riguardanti i dirigenti.

A tanto consegue che le sanzioni irrogate al predetto sig. Fresco Luigi concerne esclusivamente la sua posizione di dirigente sportivo e non anche quella di tecnico.

IX.2.   Sulla questione della concreta determinazione delle sanzioni, la Corte osserva che l’art. 13, CGS, dopo aver tipizzato al comma 1 le circostanze attenuanti, al comma 2 prevede espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, così introducendo uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati.

Nel caso di specie ritiene la Corte che tale speciale previsione possa essere effettivamente utilizzata, dovendo tenersi conto non solo, in una prospettiva complessiva, dell’attività quarantennale svolta dal dirigente della società Virtusvecomp Verona s.r.l. nella promozione del calcio, quale strumento privilegiato di crescita sociale e culturale e di sviluppo economico per i fondamentali valori di solidarietà e di uguaglianza cui esso si ispira, ma anche della effettività eccezionalità della situazione epidemiologica da COVID-SARS-2, delle evidenti difficoltà organizzative con cui tutto il mondo dello sport in generale e del calcio in particolare si è trovato a confrontarsi.

Tale circostanza attenuante, per effetto dell’indissolubile rapporto organico tra dirigente della società e quest’ultima, può non irragionevolmente essere estesa anche alla stessa società.

Non può neppure sottacersi che i fatti posti in essere dai deferiti siano conseguenza della situazione di generale incertezza sulla vicenda pandemica in questione, priva pertanto di qualsiasi deliberata consapevolezza sulle gravi conseguenze derivate dall’eventuale mancato rispetto delle precauzioni indicate nei Protocolli Sanitari.

Pertanto le sanzioni irrogate dal Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare nella sentenza impugnata, possono essere ridotte di un terzo, quanto a quelle inibitorie, e della metà quanto a quelle di natura economica e per l’effetto sono così determinate:

Fresco Luigi: inibizione, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società Virtusvecomp Verona S.r.l., di mesi 9 (nove) e ammenda di 6.000,00 (seimila/00);

Angeli Stefano: inibizione di mesi 9 (nove) e ammenda di 6.000,00 (seimila/00);         

Società Virtusvecomp Verona S.r.l.: ammenda di 8.000,00 (ottomila/00).

P.Q.M.

Accoglie in parte e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni come segue:

- Fresco Luigi: inibizione, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società Virtusvecomp Verona S.r.l., di mesi 9 (nove) e ammenda di 6.000,00 (seimila/00);

- Angeli Stefano: inibizione di mesi 9 (nove) e ammenda di 6.000,00 (seimila/00);

-società Virtusvecomp Verona S.r.l.: ammenda di 8.000,00 (ottomila/00).

 Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE   

Carlo Saltelli

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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