F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0002/CFA pubblicata il 14 Luglio 2021 (motivazioni) – Procura Federale/Angela Loprieno e ASD Football Capurso

Decisione/0002/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0039/CFA/2020-2021

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

Salvatore Mezzacapo - Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Marco Lipari - Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo RG 158/CFA/2020-2021 - PST 39/CFA/2020-2021 promosso dal Procuratore federale pt, avverso la pronuncia di estinzione del giudizio promosso a carico della Sig.ra Angela Loprieno (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Football Capurso), nonché della società ASD Football Capurso

contro

Angela Loprieno, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Football Capurso e ASD Football Capurso, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Destratis, Silvio Germano e Salvatore Conticchio

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia – Comunicato Ufficiale n. 108 del 31 maggio 2021

Visti il reclamo con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del giorno 5 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per il reclamante, l’avv. Paolo Mormando e, per i reclamati, l’avv. Giulio Destratis

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 4 agosto 2020, il Procuratore federale interregionale della FIGC, visti gli atti del procedimento n. 879pfi19-20, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla presunta firma apocrifa apposta dal calciatore Abbatoscianni Christian con la società Football Club Capurso", deferiva Angela Loprieno per violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, in relazione all’art. 32, comma 2, CGS e 39, comma 2, NOIF e la società ASD Football Capurso a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.

Il Tribunale federale territoriale, con decisione del 28 settembre 2020, disponeva l’improcedibilità del deferimento, ai sensi dell'art. 93 CGS, in combinato disposto con l'art. 44 CGS, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dalle parti deferite inerente al mancato rispetto del termine di fissazione dell'udienza di discussione.

Con reclamo del 6 agosto 2020, proposto innanzi alla Corte federale d'appello, il Procuratore federale interregionale richiedeva l'annullamento della decisione di primo grado, rilevando che il termine di trenta giorni di cui all'art. 93 CGS avesse natura meramente ordinatoria, trattandosi di termine endoprocedimentale, insistendo, pertanto, per la procedibilità del deferimento e l'affermazione della responsabilità dei reclamati.

La Corte d'appello federale - IV sezione, con decisione n. 50 del 12 novembre 2020, accoglieva il reclamo, annullando, per l'effetto, la decisione impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, ai sensi dell'art 106, comma 2, ultimo periodo.

La Corte, a sostegno, richiamando l'art. 110 CGS, affermava che la natura perentoria dei termini non investiva le fasi endoprocedimentali dei gradi di giudizio di merito. Inoltre, citava ulteriormente, a supporto, il principio nomofilattico affermato in caso analogo dalla Corte a SS.UU,, nella decisione n. 23-2020/2021, di seguito trascritto: "ferma restando la perentorietà di tutti termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dell'art. 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini dell'estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all'art. 93, comma 1, primo periodo, del CGSA, per la fissazione e lo svolgimento dell'udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato".

Così definito il reclamo, in data 16 novembre 2020, la Corte federale d'appello provvedeva a restituire gli atti del procedimento al Tribunale federale territoriale Puglia.

In data 8 marzo 2021, il Tribunale notificava alle parti deferite l'avviso di fissazione di udienza per il 29 marzo 2021 e, in data 17 marzo 2021, un provvedimento di rinvio a data da destinarsi dell’udienza già fissata per il 29 marzo 2021.

In data 27 aprile 2021, il Tribunale notificava il provvedimento di fissazione di udienza per il 24 maggio 2021.

Con memoria difensiva la Sig.ra Loprieno Angela e la ASD Football Capurso, a mezzo dei loro difensori, eccepivano, in via preliminare, la violazione dell’art. 110, comma 3, CGS, assumendo il mancato rispetto del termine perentorio di durata del giudizio di rinvio, fissato dalla citata norma in giorni sessanta, richiedendo conseguentemente l'estinzione del giudizio.

Il TFT, in accoglimento dell’eccezione preliminare, dichiarava l’estinzione del giudizio con la seguente motivazione: “…poiché gli atti del procedimento n. 036ICFA/2020-2021, della Corte Federale d'Appello, sono stati restituiti al Tribunale Federale Territoriale Puglia in data 12.11.2020 (come da nota del 12.3.2021 della stessa Corte), tenendo conto della data di pubblicazione della odierna decisione, va da sé che il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 dell'art. 110, sia irrimediabilmente decorso, con gli effetti estintivi prescritti dal successivo comma 4.

Né può revocarsi in dubbio la natura perentoria del termine all'esame, poiché, nella specie quello di sessanta giorni è sicuramente termine di delimitazione della durata complessiva del giudizio, posto a presidio della necessità di garantire certezza e celerità al processo sportivo.

La posizione di questo Tribunale testé esplicitata deve peraltro ritenersi conforme al principio nomofilattico, affermato dalla Decisione n. 23-2020/2021 della Corte, a SS.UU., richiamato nella statuizione della Corte Federale d'Appello del 2.11.2020 e nella parte in fatto del presente provvedimento, secondo cui solo i termini endoprocessuali hanno natura ordinatoria, riprendendo vigore, per quelli di durata del procedimento, l'ordinario carattere perentorio di cui all'art. 44, sesto comma, CGS.

Per completezza, appare invero doveroso evidenziare che le misure dl contenimento dell'emergenza Covid 19 avevano effettivamente imposto la chiusura ai pubblico delle sedi Provinciali, Distrettuali e Zonali della LND, con ciò provocando inevitabilmente un blocco delle attività, riprese infatti, gradualmente, solo dal 3 maggio 2021; nel caso specifico della regione Puglia, la situazione sanitaria è stata parecchio critica sino a pochissime settimane addietro, con le conseguenti limitazioni di spostamenti imposte dalla normativa vigente oltre che divieti di vario genere, che impedivano dl fatto che potessero tenersi le udienze.

In aggiunta, si consideri che il Consiglio Federale FIGC, nella seduta del 29.01.2021, proprio per consentire la piena ripresa dell’attività della giustizia sportiva, ha varato il c.d. Processo Sportivo Telematico, limitando però l’uso della piattaforma alla Procura Federale, ai Tribunale Federale Nazionale e Corte Federale d'Appello, escludendo quindi le articolazioni territoriali, per altro chiuse per mesi e nella situazione di fatto di non poter far tenere le udienze, nemmeno tramite la nuova modalità telematica.

Tuttavia, nonostante il descritto stato di fatto dei Comitati Regionali, non essendo intervenute norme ad hoc che prevedessero la sospensione dei termini del presente procedimento (sospensione antecedentemente disposta, a causa della stessa emergenza Covid 19, nei comunicati ufficiali della FGCI n. 178/A del 9.3.2020, n. 183/A del 2.4.2020, ti. 185/A del 14.4.2020, n. 192/A del 4.5.2020), il termine dl durata del giudizio di rinvio de quo deve ritenersi inutilmente decorso, ben prima della data di pubblicazione della presente decisione. L'accoglimento della eccezione preliminare all'esame travolge gli atti del procedimento ex art. 110 comma 6 ed assorbe i profili di merito, come dedotti dalle parti deferite.

Ciò non può esimere questo Tribunale, ai sensi dell'art. 118, terzo comma, CGS, dal segnalare doverosamente alla Procura Federale che la circostanza, da questa pure evidenziata in sede di indagine, della palese diversità della firma apposta dalla Sig.ra Loprieno Angela, all'esito dell'audizione personale del 3.6.2020, rispetto a quella risultante sul modulo di tesseramento del Sig. Christian Abbatescianni, di cui la stessa parte deferita ha però inteso rivendicarne ugualmente la paternità, induce li Tribunale a rimettere li fascicolo alla stessa Procura Federale, affinché valuti, per quanto di competenza, l'avvio di nuova azione disciplinare nei confronti della medesima Sig.ra Loprieno Angela, trattandosi di fatto diverso da quello che costituisce l'oggetto della incolpazione, a suo carico, del presente procedimento”.

Avverso la predetta decisione, la Procura federale proponeva reclamo con il quale veniva articolato un unico motivo di gravame: “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 110, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al principio generale di diritto processuale civile sancito dall’art. 153, comma 2, c.c. applicabile al presente procedimento in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. – Erroneità ed illogicità manifesta della decisione”.

Osserva il reclamante che “pacificamente i procedimenti dinanzi ai Tribunali Federali Territoriali non si sono potuti svolgere, quantomeno dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021, per una evidente e conclamata causa di forza maggiore che ha comportato per tutto il paese delle limitazioni epocali.  Pacificamente, pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto fare ricorso al principio generale di diritto sancito dal secondo comma dell’art. 153 del Codice di procedura civile, secondo il quale è consentita la rimessione in termini a fronte del decorso di un termine perentorio nel caso in cui lo stesso sia spirato per una causa non imputabile a nessuna delle parti. Sul piano sistematico che, oltre al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, tutti i Tribunali Federali Territoriali del paese non hanno potuto celebrare i procedimenti disciplinari quantomeno dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021”.

Con memoria difensiva ritualmente depositata, i reclamati contestavano puntualmente, anche a mezzo di allegazioni documentali, tutte le censure articolate dalla Procura federale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è destituito di fondamento per le seguenti considerazioni.

L’art. 110, commi 3 e 4 CGS, così dispongono: “ 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all’organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone”.

Nel caso di specie è documentalmente provato che in data 16 novembre 2020 la Segreteria della CFA ha trasmesso gli atti del procedimento al TFT Puglia, con la conseguenza che la decisione del Tribunale territoriale sarebbe dovuta intervenire entro il termine del 15 gennaio 2021 (60 giorni dalla trasmissione degli stessi).

Circa la natura perentoria di detto termine, riconosciuto anche dalla Procura Federale nel reclamo, non vi sono margini di dubbio. Hanno difatti chiarito le sezioni unite di questa Corte (28 settembre 2020 n. 23) che: “Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”.

Tanto premesso, con riferimento al caso all’attenzione di questa Corte, nel periodo di tempo intercorrente tra il 16 novembre 2020 ed il 15 gennaio 2021 il TFT Puglia avrebbe dovuto, inderogabilmente, fissare l’udienza e pubblicare la relativa decisione.

Ma questa finestra temporale è stata disattesa.

L’organo territoriale ha notificato solo in data 8 marzo 2021 il 1° avviso di fissazione di udienza, mentre il procedimento si è concluso in data 24/31 maggio 2021 con la pubblicazione del dispositivo e della successiva motivazione di estinzione.

In altri termini è stato dato impulso al giudizio di rinvio da parte del TFT quando l’estinzione del procedimento era già ampiamente maturata.

Con il reclamo la Procura federale ha invocato il principio della rimessione in termini ex art. 153 cpc in ragione della causa di forza maggiore secondo la quale dal mese di ottobre 2020 a tutto il mese di maggio 2021 i procedimenti dinanzi ai tribunali federali territoriali non si sono potuti svolgere causa emergenza Covid-19.

L’obiezione è priva di fondamento ed è anche smentita dalle risultanze processuali.

Questa Corte ha chiarito che: “nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI” (Cfr. CFA, sezione I, 2 novembre 2020 n. 37). E, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle ipotesi declinate nelle lettere da a) a d) del citato art. 38.

Peraltro, la Federazione nel periodo oggetto di esame, non ha mai assunto alcun provvedimento extra ordinem di sospensione dei termini, come invece ha ritenuto di adottare nel periodo marzo/maggio 2020 - (n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020) – in via eccezionale, in forza della normativa prevista per l’emergenza Coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020).

La giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione in sede di rinvio - rappresentata dalla difficoltà ad accedere alla sua sede - non può essere accolta perché essa è riconducibile all’inadeguatezza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire, ove necessario, l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge (Cfr. CFA sezione I, n. 21-2020/2021).

Peraltro, nel caso di specie, come documentalmente provato dalla difesa dei reclamati, non corrisponde al vero che nel periodo in esame i TFT sul territorio nazionale non hanno tenuto udienza e pubblicato decisioni e che in particolare il Comitato regionale Puglia fosse chiuso e non operativo (Cfr. CU n. 65 del 5 gennaio 2021, in forza del quale si è tenuta l’assemblea elettiva del Comitato regionale in presenza).

Da ultimo una breve considerazione sull’invocata rimessione in termini da parte del reclamante.

Il principio trova fondamento nell’art. 50, comma 5, CGS che così recita: “E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”.

Tale disposizione, peraltro - al pari dell’art. 153 c.p.c. invocato nel reclamo - si rivolge esclusivamente alle parti in causa. L’esimente che genera la possibilità di richiedere la rimessione in termini deve attenere esclusivamente ad un adempimento processuale a cui era tenuta una delle parti, che per causa ad essa non imputabile non ha compiuto un atto del processo per il quale era previsto, a pena di decadenza, un termine perentorio.

Nel caso di specie, invece, l’istituto viene invocato per rimettere in termini un soggetto terzo e cioè il Tribunale federale territoriale nell’assunzione della decisione in sede di rinvio.

Il che non è ammissibile.

Da ultimo occorre dare conto delle richieste formulate in sede di udienza dal difensore delle parti reclamate che ha espressamente chiesto la condanna alle spese ex art. 55 CGS, sul presupposto della manifesta infondatezza del reclamo e la segnalazione alla Procura federale di eventuali violazioni disciplinari poste in essere dal Tribunale federale territoriale Puglia.

Quanto alla richiesta di condanna alle spese la stessa è da rigettare atteso che non ricorrono i presupposti declinati dall’art. 55 CGS, attesa la novità della questione trattata sia in punto di fatto che sotto l’aspetto dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sul thema decidendum.

Quanto alla seconda questione, questa Corte, impregiudicate le autonome determinazioni della Procura federale, parte in causa nel giudizio, osserva che la condotta contestata non assume un tale rilievo da giustificare la richiesta alla Procura di attivare ex officio ogni eventuale iniziativa di competenza.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Marco Stigliano  Messuti                                                                                                                                        

                                                                                                              

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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