F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0003/CFA pubblicata il 19 Luglio 2021 (motivazioni) – S.r.l. FUTSAL COBA’ Sportiva Dil.
Decisione/0003/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mauro Mazzoni - Presidente
Angelo De Zotti - Componente
Salvatore Lombardo - Componente
Marco Lipari - Componente
Francesca Morelli - Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n.0141/CFA/2020-2021 proposto dalla società S.r.l. FUTSAL COBA' Sportiva Dil.
contro
la Procura Federale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale n.153/TFN-SD 2020-2021 dell'8.6.2021 visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 12 luglio 2021 la dott.ssa Francesca Morelli e uditi gli avv.ti Fiorillo e Chiacchio per la società reclamante e l'avv.Ricciardi per la Procura Federale.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Alla società s.r.l. Futsal Cobà Sportiva Dil., reclamante, è stata applicata, dal Tribunale Federale, la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza, con assegnazione, da parte del Consiglio Federale, ad altro campionato di categoria inferiore, essendo stata chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6 co.1 e 2 e 30 co.2 CGS, delle condotte poste in essere dal Presidente, Pierluigi Staffolani, dall’amministratore delegato, Roberto Bagalini, e dal dirigente medico, dr. Paolo Fazio, i quali avrebbero commesso i fatti per in quali sono stati sottoposti a sanzione proprio nell’interesse della società sportiva.
2. Al Presidente ed ai dirigenti p.t. della società reclamante è addebitata la violazione degli artt. 4 co.1 e 30 co.1 per avere trasmesso ( al medico la condotta è addebitata sotto il profilo omissivo) agli Organi deputati cinque referti alterati attestanti fittiziamente la positività al Covid 19 di altrettanti giocatori della Futsal Cobà, così ottenendo il rinvio della gara che doveva opporre tale squadra alla compagine del Futsal Capurso nel campionato di serie A2 di Calcio a cinque.
3. Il Tribunale Federale ha ritenuto che l’indebito ottenimento del rinvio della competizione, grazie alla trasmissione dei cinque referti falsificati, abbia alterato lo svolgimento della gara e realizzato l’illecito sportivo nella forma consumata.
4. Il reclamante, pur convenendo con il Tribunale nel definire l’illecito di cui all’art. 30 co.1 come illecito di pura condotta o, altrimenti detto, a consumazione anticipata, per il cui perfezionamento non è necessaria la produzione di un evento in senso naturalistico, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie consumata anche l’espletazione di atti diretti a stravolgere il fisiologico svolgimento di una gara o il risultato della stessa o a garantire un vantaggio in classifica, ritiene, tuttavia, che la condotta punibile debba avere comunque superato la fase dell’ideazione ed essersi concretizzata in qualcosa di inequivocabile. La significatività della condotta, a dire del reclamante, sarebbe esclusa anche dall’esistenza di “spiegazioni alternative” altrettanto plausibili di quella prospettata dall’accusa ( vale a dire l’intento di procrastinare una gara che avrebbe potuto essere decisiva).
4.1. Ci si duole, altresì, del mancato raggiungimento di un livello probatorio tale da assicurare una ragionevole certezza in ordine alla causazione dell’illecito. In particolare, il reclamante contesta che il semplice rinvio di una gara, seppure ottenuto mediante il deposito di referti non veridici, possa costituire, di per sé solo considerata, circostanza sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all’art.30 co.1, atteso che, oltretutto, sarebbe destituita di fondamento la motivazione che, secondo l’accusa, avrebbe determinato la condotta illecita.
4.2. In via subordinata si chiede che i fatti siano ricondotti al mancato rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.4 co.1, con l’irrogazione della sola ammenda in misura ridotta.
4.3. In ulteriore subordine si insta per una mitigazione della sanzione, tenuto conto anche del radicale mutamento dei vertici della società sportiva, avvenuto dopo la decisione del Tribunale Federale. Si evidenzia inoltre la sproporzione fra la sanzione irrogata, in misura massima, rispetto a quelle comminate ai dirigenti ritenuti responsabili dell’illecito, di poco superiore al minimo e l’eccessività della sanzione rispetto a quelle comminate in casi anche più gravi.
5. Nel corso dell'udienza, le parti hanno sviluppato gli argomenti già introdotti nel reclamo e nelle memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La società reclamante non contesta, se non in termini assolutamente generici e quindi inidonei a fondare una diversa ricostruzione del fatto, la circostanza che i cinque referti attestanti la positività al Covid di altrettanti giocatori della squadra fossero contraffatti. Sul punto, vale comunque la pena di ricordare che, a quanto risulta dagli atti, il laboratorio presso il quale apparentemente risultavano essere stati effettuati i test sui giocatori ha chiarito di non averli mai eseguiti e che i referti presentavano visibili segni di alterazione ( cfr.deferimento Procura Federale). Parimenti incontestato che, in ragione della presunta positività al Covid 19 dei cinque giocatori della Futsal Cobà, la gara con la Futsal Capurso sia stata rinviata.
2. Ai sensi dell'art.30 co.1 CGS costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. Nel caso che ci occupa, è stato impiegato un mezzo fraudolento, vale a dire i falsi referti, per ottenere il rinvio di una gara. Quanto esposto dalla difesa in ordine alla soglia anticipata di punibilità agli atti prodromici ed al semplice tentativo non ha rilevanza, se soltanto si consideri che, per effetto della produzione di quella documentazione falsa, il risultato immediato che gli autori della condotta avevano di mira, vale a dire il rinvio della gara, è stato ottenuto. Se si ha riguardo alla fattispecie, è bene evidente che la condotta consiste nel compimento di atti idonei ad alterare lo svolgimento di una gara; è indubbio che la produzione di falsi referti che, in forza della normativa corrente al momento del fatto, davano conto di una patologia che impediva in termini assoluti ai giocatori di scendere in campo e, visto il numero complessivo dei positivi, imponeva il rinvio della competizione, costituisca atto idoneo ad alterare lo svolgimento di una gara. Alterazione dello svolgimento di una gara non è semplicemente l'alterazione del risultato ( condotta diversa e già specificamente prevista dalla norma) o delle condizioni in cui la gara è disputata ma anche, e a maggior ragione, l'indebito rinvio della stessa, poiché è noto che il mutamento delle circostanze di tempo in cui una partita è giocata non sono indifferenti rispetto al risultato, in ragione di molteplici fattori fra i quali possono essere citati la presenza e la forma fisica dei calciatori. Se così è, il fine avuto di mira dall'agente, ai fini della configurabilità della fattispecie, è semplicemente quello di alterare lo svolgimento della gara, nel caso di specie ottenendone il rinvio, senza che abbiano alcun rilievo le ulteriori motivazioni sottostanti alla condotta. Per tale motivo, le osservazioni svolte dalla difesa sulla fondatezza o meno delle ragioni individuate dall'accusa come fondanti la decisione di presentare i falsi referti non minano la correttezza della decisione assunta dal Tribunale Federale. Val la pena comunque di sottolineare che eventuali squalifiche o infortuni dei giocatori fanno certamente la differenza nel momento in cui si affronta una partita, indipendentemente dalla caratura dell'avversario.
3. Quanto detto, consente di superare anche le argomentazioni svolte dalla difesa con riguardo alla richiesta derubricazione nell'illecito di cui all'art. 4 co.1 CGS, che sanziona l'inosservanza degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. E' ben evidente come tale norma abbia carattere generale, laddove l'art.30 co.1 ha carattere specifico e, quindi, ove se ne ravvisino tutti i requisiti, va applicata la norma speciale rispetto a quella generale. Rispetto alle decisioni evocate dalla difesa nel reclamo e nella discussione orale, il dato qualificante, ai fini che ci occupano, è rappresentato proprio dalla redazione di atti falsi finalizzata ad ottenere il rinvio della competizione, come a dire che l'alterazione dello svolgimento della gara è stato ottenuto con una condotta che valica i limiti della semplice scorrettezza fino a lambire la rilevanza penale. In tal senso appaiono quindi fuorvianti i richiami a decisioni pronunciate su casi in cui vi è stata la violazione delle norme succedutesi nel tempo per fronteggiare l'emergenza Covid, per la semplice e banale considerazione che i cinque giocatori della Futsal Cobà non avevano il Covid ma, al contrario, si voleva far pensare che lo avessero e ciò è avvenuto con la falsificazione di atti.
4. Tutto ciò premesso, va comunque rilevato che la condotta addebitata, in termini di responsabilità oggettiva, alla ricorrente è di gravità relativa e che le sanzioni inflitte ai dirigenti, in misura che non si discosta dai minimi edittali, ne danno conto. Per tale motivo questa Corte Federale ritiene di poter ridurre la sanzione, in accoglimento del punto C) del reclamo, rideterminandola nel minimo edittale di cui agli artt. 6 co.1 e 2, 30. co.1 e 2 e 8 co.1 lett.h) , vale a dire la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, ridetermina la sanzione a carico della società s.r.l. Futsal Cobà Sportiva Dil. nella retrocessione all'ultimo posto della classifica del girone C del campionato di calcio a cinque di serie A2 2020-2021.
Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Morelli Mauro Mazzoni
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce