F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0004/CFA pubblicata il 27 Luglio 2021 (motivazioni) – sig. Bettini Andrea/sig. Facile Emanuele

Decisione/0004/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0146/CFA/2020-2021

 

LA CORTE FEDERALE DAPPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

 

Francesco Cardarelli - Presidente

Salvatore Lombardo - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Claudio Franchini - Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

 

relatore ha pronunciato la seguente

in sede di rinvio a seguito della decisione n. 41/2021 del Collegio di Garanzia - Sezioni Unite ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 165/CFA/2020-2021 PST0146/CFA/2020-2021 proposto dalla Procura Federale della FIGC

per la riforma

della decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC-Sezione Disciplinare con la quale erano stati rigettati i deferimenti a carico, tra gli altri, dei sigg.ri Andrea Bettini e Emanuele Facile;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista la decisione resa dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, nel proc. n. 178/2019-2020 Registro Reclami e n. 20/2020-2021 Registro Decisioni del 22/9/2020, con la quale, in riforma della decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC-Sezione Disciplinare, veniva accolto il reclamo della Procura Federale della FIGC;

Vista altresì l’ulteriore decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, n. 41 del 3/6/2021 con la quale si disposto l’accoglimento con rinvio alla Corte Federale d’Appello, in diversa composizione, del ricorso n. 93/2020 presentato dal sig. Andrea Bettini e del ricorso n. 94/2020 presentato dal sig. Emanuele Facile;

Posta pertanto la necessità di procedere, come statuito dal Collegio di Garanzia, ad unanuova decisione con riguardo al reclamo della Procura Federale proprio in riferimento alle posizioni del sig. Andrea Bettini e del sig. Emanuele Facile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 20/7/2021 l’avv. Domenico Luca Scordino; uditi per Bettini Andrea l'Avv. Giovanni Maria Soldi, per Facile Emanuele l'Avv. Serena Angileri per delega in sostituzione dell'Avv. Cesare Di Cintio, per la Procura Federale l'Avv. Paolo Mormando;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 25/6/2020, e in relazione alle vicende che avevano condotto al fallimento della società di calcio US Città di Palermo SpA, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare i seguenti soggetti (tutti componenti il consiglio di amministrazione o amministratori delegati o legali rappresentanti della US Città di Palermo SpA nel biennio precedente il fallimento di tale società): (1) il sig. Maurizio Zamparini, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo SpA dal 7/3/2017 al 7/11/2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8/11/2017 al 3/5/2018; (2) la sig.ra Laura Giordani, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo SpA già dal 2013 e fino al 9/4/2018; (3) il sig. Giovanni Giammarva, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo SpA dal 30/10/2017 al 7/11/2017 e presidente, nonché consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8/11/2017 al 9/8/2018; (4) il sig. Andrea Bettini, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo SpA dal 3/5/2018 al 2/7/2018; (5) la sig.ra Daniela De Angeli, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo SpA dal 12/7/2018 all’8/8/2018 e dal 14/2/2019 al 17/2/2019, nonché presidente del consiglio di amministrazione dotata di poteri di rappresentanza della stessa società dal 9/8/2018 all’8/9/2018 e amministratore delegato della medesima compagine, sempre dotata di poteri di rappresentanza, dal 18/2/2019 al 3/5/2019; (6) la sig.ra Silvana Rita Zamparini, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo SpA dal 25/7/2018 al 19/12/2018; (7) il sig. Emanuele Facile, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo SpA dal 20/12/2018 al 30/12/2018 ed amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31/12/2018 al 13/2/2019; (8) il sig. Ian Clive Richardson, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo SpA dal 20/12/2018 al 30/12/2018 e presidente del consiglio di amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31/12/2018 al 14/2/2019; (9) il sig. Micheal John Treacy, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo SpA dal 31/12/2018 al 13/2/2019; (10) il sig. Alessandro Albanese, presidente del consiglio di amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo SpA dal 3/5/2019 all’11/8/2019; (11) il sig. Walter Tuttolomondo, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo SpA dal 3/5/2019 all’11/8/2019; (12) il sig. Attilio Coco, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo SpA dal 3/5/2018 all’11/8/2019; (13) il sig. Vincenzo Macaione, vice presidente e direttore generale della US Città di Palermo SpA dal 3/5/2019 al 30/6/2019, nonché incaricato di  sostituire il  presidente in caso di suo impedimento; (14)  il sig.  Roberto Bergamo, amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza dal 3/5/2019 al 30/6/2019, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo SpA dall’1/7/2019 all’11/8/2019.

2. Nei confronti di ciascuno dei deferiti erano indicate le norme ritenute violate dalla Procura Federale. In particolare, a tutti i soggetti deferiti veniva contestata la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza (previsti dal Codice di Giustizia Sportiva) in relazione anche all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. A mente di tale ultima disposizione, invero, “[2.] Non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16. [3.] Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.

3. Dunque, sempre nell’ambito dell’atto di deferimento sopra citato, i sigg.ri Andrea Bettini e Emanuele Facile erano chiamati, tra gli altri, a rispondere delle violazioni che seguono: (A) il sig. Andrea Bettini veniva deferito per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo SpA e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione antieconomica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; (B) il sig. Emanuele Facile veniva deferito per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione antieconomica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019.

4. Con decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020, il Tribunale Federale rigettava il deferimento di tutti i soggetti originariamente oggetto di incolpazione ad opera della Procura Federale, e tra essi rigettava anche il deferimento dei sigg.ri Andrea Bettini e Emanuele Facile.

5. Il Tribunale, in particolare, riconosceva come infondato il deferimento della Procura Federale ritenendo che i comportamenti addebitati fossero oggetto di una contestazione generica. A dire del Tribunale, invero, al di là di un richiamo a comportamenti “tutti individuabili nella affermazione, praticamente simile per tutti dell’aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti-economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019, non era in realtà “censurata alcuna specifica condotta, né attiva, né omissiva, che [avesse] influito in maniera determinante e decisiva al fallimento della società, e soprattutto alcuna specifica condotta posta a base delle motivazioni della sentenza dichiarativa del fallimento societario o che può essere addotta quale motivazione dominante della predetta statuizione giudiziale.

6. Per contro, sempre secondo il Tribunale, “la responsabilità non può essere correlata a generici obblighi di posizione ovvero a presunte omissioni in ordine a mancati interventi di ricapitalizzazione ovvero a mancati solleciti in ordine all’effettuazione di siffatti interventi se non vi è la dimostrazione che tali solleciti avrebbero potuto concretamente impedire il fallimento per la presenza di soggetti disposti a porre in essere tali operazioni”. Di qui, dunque, il rigetto del deferimento.

7. Avverso la decisione del Tribunale Federale proponeva reclamo la Procura Federale FIGC. Con successiva decisione n.

20/2020-2021 del 22/9/2020, la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, accoglieva il gravame della Procura Federale e, per l’effetto, disponeva una sanzione disciplinare per tutti i soggetti destinatari di deferimento, ivi inclusi i sigg.ri Andrea Bettini ed Emanuele Facile.

8. Più in particolare, venivano disposte le seguenti sanzioni: Zamparini Maurizio: 5 (cinque) anni di inibizione; Giordani Laura: 6 (sei) mesi di inibizione; Giammarva Giovanni: 1 (un) anno di inibizione; Bettini Andrea: 6 (sei) mesi di inibizione; De Angeli Daniela: 2 (due) anni e 3 (tre) mesi di inibizione; Zamparini Silvana Rita: 6 (sei) mesi di inibizione; Facile Emanuele: 1 (un) anno di inibizione; Richardson Ian Clive: 1 (un) anno di inibizione; Treacy John Michael: 9 (nove) mesi di inibizione; Albanese Alessandro: 1 (un) anno di inibizione; Tuttolomondo Walter: 5 (cinque) anni di inibizione; Coco Attilio: 2 (due) anni di inibizione; Macaione Vincenzo: 1 (un) anno di inibizione; Bergamo Roberto: 3 (tre) anni di inibizione.

9. Avverso la decisione così emessa dalla Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, venivano proposte talune distinte impugnazioni al Collegio di Garanzia dello Sport (peraltro non da tutti i soggetti sanzionati ad opera del provvedimento  della Corte Federale d’Appello). Questi in particolare i gravami presentati: (i) ricorso n. 85/2020 presentato dalla sig.ra Daniela De Angeli; (ii) ricorso n. 90/2020 presentato dalla sig.ra Laura Giordani; (iii) ricorso n. 91/2020 presentato dalla sig.ra Silvana Rita Zamparini; (iv) ricorso n. 92/2020 presentato dal sig. Maurizio Zamparini; (v) ricorso n. 93/2020 presentato dal sig. Andrea Bettini; (vi) ricorso n. 94/2020 presentato dal sig. Emanuele Facile; (vii) ricorso n. 95/2020 presentato dal sig. John Michael Treacy; (viii) ricorso n. 96/2020 presentato dal sig. Vincenzo Macaione; (ix) ricorso n. 97/2020 presentato dal sig. Alessandro Albanese.

10. I ricorsi in parola venivano dunque riuniti dal Collegio di Garanzia che così disponeva: respinge il ricorso n. 85/2020 presentato dalla sig.ra Daniela De Angeli; respinge il ricorso n. 90/2020 presentato dalla sig.ra Laura Giordani; respinge il ricorso n. 91/2020 presentato dalla sig.ra Silvana Rita Zamparini; respinge il ricorso n. 92/2020 presentato dal sig. Maurizio Zamparini; accoglie, con rinvio alla Corte Federale, il ricorso n. 93/2020 presentato dal sig. Andrea Bettini; accoglie, con rinvio alla Corte Federale, il ricorso n. 94/2020 presentato dal sig. Emanuele Facile; accoglie senza rinvio il ricorso n. 95/2020 presentato dal sig. John Michael Treacy; accoglie senza rinvio il ricorso n. 96/2020 presentato dal sig. Vincenzo Macaione; accoglie senza rinvio il ricorso n. 97/2020 presentato dal sig. Alessandro Albanese.

11. Con specifico riguardo ai sigg.ri Andrea Bettini e Emanuele Facile, come appena riferito, veniva disposto l’accoglimento dell’impugnazione con rinvio alla Corte Federale d’Appello per una nuova statuizione. Un tale accoglimento avveniva sulla scorta delle motivazioni del Collegio di Garanzia che è utile riportare qui di seguito.

12. Per la posizione del sig. Andrea Bettini, il Collegio di Garanzia riteneva che “come sostenuto dal ricorrente, la Corte Federale nella decisione impugnata si è sostanzialmente limitata a ritenerlo responsabile per il ruolo di amministratore da lui rivestito nella società per circa due mesi, nel periodo temporale intercorrente tra il 3 maggio 2018 e il 2 luglio 2018, data nella quale il medesimo [sig. Andrea Bettini] ha presentato le proprie dimissioni, ma nella decisione non vi è in concreto alcun chiaro riferimento ad una sua attività tale da farlo ritenere corresponsabile per le sue azioni (anche omissive) della mancata ricapitalizzazione, del dissesto e poi del fallimento della società. Infatti, come il ricorrente ha evidenziato, la CFA, da pag. 44 a pag. 56 della sentenza, nel capitolo rubricato ‘La gestione del sig. Maurizio Zamparini (fino al 20 dicembre 2018)’, ha esaminato il periodo temporale in cui il signor Andrea Bettini ha rivestito la carica di consigliere non operativo. In particolare, la  Corte ha affermato che ‘a seguito delle dimissioni della sig.ra Laura Giordani prima e del sig. Maurizio Zamparini poi, dal 3 maggio 2018 ha assunto (e sino al 2 luglio 2018) la carica di consigliere il sig. Andrea Bettini. A seguito della cessazione dalla carica del signor Andrea Bettini, sono state nominate consiglieri la sig.ra Daniela De Angeli dal 12 luglio 2018 e la sig.ra  Silvana Rita Zamparini dal 25 luglio 2018’ (pag. 45 della sentenza). Ma poi non vi è più alcun riferimento alle condotte e al comportamento tenuto dal signor Andrea Bettini e, quindi, alle sue responsabilità, salvo che per un richiamo a pagina 53 della sentenza sulla sua presenza, in collegamento telefonico, al CdA del 29 giugno 2018. La CFA aggiunge solo che gli atti del procedimento rendono chiaro che i consiglieri di amministrazione in carica nel periodo dal 30 ottobre 2017 alla fine del 2018, sia pure per brevi periodi, hanno avallato senza alcun dissenso l’operato del sig. Maurizio Zamparini. Peraltro, il ricorrente ha sostenuto di aver evidenziato una serie di elementi (riproposti nel ricorso davanti al Collegio di Garanzia e che si sono prima ricordati), ai quali la Corte Federale non ha fatto riferimento, volti a dimostrare la mancanza di una sua responsabilità per gli eventi poi verificatisi. La decisione impugnata, con la quale il signor Bettini è stato condannato alla sanzione della inibizione per sei mesi, deve essere quindi riformata. Considerato, tuttavia, che il signor Bettini è stato indicato come uno stretto  collaboratore del signor Zamparini e che ha rivestito una carica sociale per un periodo breve, ma non brevissimo, il Collegio ritiene che non possa essere esclusa con certezza ogni sua responsabilità, ma che debba essere la Corte Federale a valutare  nuovamente il materiale probatorio depositato in giudizio, al fine di riesaminare compiutamente la sua posizione e verificare se, in relazione al ruolo rivestito, l’interessato ha (o non ha) agito in modo ‘informato’, secondo quanto previsto dall’art. 2381 del c.c., e responsabile e se ha cercato (o meno) di esercitare al meglio il proprio ruolo, pur limitato a funzioni non operative e privo di deleghe. In conseguenza, il ricorso del signor Bettini deve essere accolto con rinvio alla Corte Federale perché si  pronunci nuovamente, in diversa composizione, sulla sua posizione.

13. Con riguardo poi alla posizione del sig. Emanuele Facile, il Collegio di Garanzia riteneva che “la sentenza impugnata non chiarisce [] quali comportamenti (anche eventualmente omissivi), che hanno contribuito a determinare il dissesto e poi il fallimento della società calcio Palermo, ha avuto lo stesso nel (breve) periodo nel quale ha svolto funzioni di carattere amministrativo nella società. Con la conseguenza che si evidenzia la lamentata contraddizione (e comunque il difetto) della motivazione della decisione impugnata, avendo la Corte Federale d'Appello prima affermato che non vi è un automatismo nel riconoscimento della responsabilità (anche in capo al ricorrente), mentre poi ha comminato nei suoi confronti la sanzione senza una chiara specificazione delle condotte (anche omissive) concretamente realizzate e rilevanti ai fini del successivo fallimento. In particolare, la sentenza impugnata si limita a ricordare che il periodo in cui il signor Facile ha operato come amministratore della società è coinciso sostanzialmente con la stagione del ‘calciomercato’ invernale, nel quale sarebbero stati possibili e necessari interventi per la riduzione dei costi di gestione e il possibile conseguimento di plusvalenze con la cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori tesserati (pagine da 41 a 44 della decisione). Inoltre, a pagina 44 della decisione, la CFA afferma che ‘i sig.ri Facile, Treacy e Richardson hanno assunto le cariche sociali di governo della società nella piena consapevolezza della grave situazione finanziaria in cui essa versava e della necessità di interventi urgenti da essi stessi dichiarati alla Covisoc. Appare evidente, alla luce degli sviluppi societari, che nessuna delle proposizioni degli amministratori della US Città di Palermo Spa ufficialmente dichiarati alla Co.vi.soc si siano successivamente realizzate’. Peraltro, dagli elementi indicati non si evince una chiara responsabilità disciplinare per le attività condotte dal signor Facile e deve convenirsi con il ricorrente quando afferma che la decisione è anche in parte contraddittoria perché, quando (sempre a pagina 44) dà atto che l'unica ‘speranza’ per evitare il fallimento e ricapitalizzare la società sarebbero stati alcuni interventi - da effettuarsi in periodi di ‘calciomercato’ - per la riduzione dei costi di gestione e il possibile conseguimento di plusvalenze, proprio nel periodo che coincideva con quello in cui ha operato il signor Facile, non rileva che tali strumenti effettivamente erano stati prospettati dai membri del Consiglio di Amministrazione, ma poi non si erano realizzati a causa dell'operato del direttore sportivo, signor Rino Foschi, che aveva deciso di non seguire le direttive del Consiglio di Amministrazione. Quindi, da un lato, la decisione impugnata conferma che il CdA, di cui il signor Facile era componente, si era impegnato ad individuare le migliori soluzioni per uscire dalla crisi economica in cui si trovava la società, dall'altro. lato imputa allo stesso CdA (e ai suoi componenti) la responsabilità per il mancato ottenimento dei risultati, pur riconoscendo che il piano di trasferimento di calciatori non si era potuto realizzare per i contrasti con il signor Foschi. Il ricorrente, inoltre, ha sostenuto di aver evidenziato una serie di elementi (riproposti nel ricorso davanti al Collegio di Garanzia), ai quali la Corte Federale non ha fatto riferimento, volti a dimostrare la mancanza di una sua responsabilità per gli eventi poi verificatisi. Ha ricordato, in particolare, di non aver mai avuto alcuna delega e competenza per poter svolgere direttamente attività di calciomercato, ciò nonostante, proprio per mettere a punto le migliori strategie, durante il suo ‘mandato’ ha partecipato ad un consiglio di amministrazione (31 dicembre 2018) e ad una Assemblea dei soci (14 febbraio 2019), nei quali afferma sono state adottate scelte tutt'altro che sfavorevoli per la società. Durante la prima era stato, infatti, discusso un piano di intervento proposto dai nuovi azionisti, che prevedeva la fusione tra la U.S. Città di Palermo e la Mepal, nonché l'immediata immissione di risorse finanziarie a titolo di capitale o finanziamento soci. Non senza dimenticare che in quei pochi giorni il dott. Facile si era adoperato per trovare la provvista necessaria per tutti i necessari pagamenti. La decisione impugnata, con la quale il signor Facile è stato condannato alla sanzione della inibizione per un anno, deve essere quindi riformata. Considerato, tuttavia, che il signor Facile ha svolto, anche se per un breve periodo, funzioni di amministratore delegato, il Collegio ritiene che dagli atti non possa essere esclusa con certezza ogni sua responsabilità disciplinare, ma che debba essere la Corte Federale a valutare nuovamente il materiale probatorio depositato in giudizio, al fine di riesaminare compiutamente la sua posizione e verificare se, in relazione al ruolo rivestito, egli ha (o non ha) agito in modo responsabile e se ha cercato (o meno) di esercitare al meglio il proprio ruolo. In conseguenza, il ricorso del signor Facile deve essere accolto, con rinvio alla Corte Federale perché si pronunci nuovamente, in diversa composizione, sulla sua posizione.

14. In ragione della decisione assunta dal Collegio di Garanzia, e altresì in ragione del disposto dell’art. 110, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, gli atti sono stati pertanto restituiti alla Corte Federale d’Appello per l’adozione della nuova decisione sempre riguardante i sigg.ri Andrea Bettini ed Emanuele Facile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

15. Pur nella presente sede di rinvio, e pertanto di riesame delle posizioni dei sigg.ri Andrea Bettini ed Emanuele Facile, il reclamo della Procura Federale a suo tempo proposto nei confronti della decisione di primo grado deve essere (nuovamente) accolto. Per l’effetto, devono essere (nuovamente) emessi i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei sigg.ri Andrea Bettini ed Emanuele Facile.

16. Prima, peraltro, di operare, così come richiesto dalla decisione del Collegio di Garanzia, la specifica individuazione delle violazioni addebitabili ai sigg.ri Andrea Bettini ed Emanuele Facile, appare utile una premessa a carattere generale volta a ricondurre nei corretti binari della giustizia sportiva lo scrutinio del deferimento dal quale origina il presente giudizio.

17. Come invero è stato correttamente evidenziato dalla Procura Federale, da ultimo anche in sede di udienza di discussione, oggetto di deferimento e conseguentemente oggetto dello scrutinio richiesto agli organi giudicanti non è (e non poteva essere) la celebrazione di una sorta di processo parallelo o peggio ancora di processo sovrapposto rispetto alla giurisdizione ordinaria (civilistica o penalistica) connessa al fallimento della US Città di Palermo SpA e alle eventuali responsabilità dei relativi amministratori succedutisi nel tempo. Oggetto dell’originario deferimento erano le condotte, omissive o commissive, dei soggetti deferiti, rispetto alle regole fondamentali che costituiscono presidio della FICG in sé considerata, e altresì presidio della regolarità di gestione delle società sportive e dei comportamenti esigibili nei confronti relativi rappresentanti e soci. Ci si riferisce, ovviamente, al principio del fair play che a sua volta costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo e culmina in ogni caso nella declinazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza richiamati dal Codice di Giustizia Sportiva e dall’atto di deferimento (in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF).

18. La lettura della decisione del Tribunale Federale Nazionale, prima, e per certi versi anche del Collegio di Garanzia, dopo, diversamente dall’approccio seguito dalla Corte Federale d’Appello n. 20/2020-2021, sembra invece sbilanciarsi a larghi tratti verso una deriva destinata a trasformare il giudice sportivo in un giudice sostanzialmente ordinario, onerato di censurare in dettaglio le condotte degli amministratori di una società secondo le tipiche regole civilistiche o penalistiche che appunto governano il fenomeno societario.

19. Per tale via, il principio di partenza, pur condivisibilissimo, della impossibilità di addebitare ad amministratori di una società sportiva (cui sia stata revocata l’affiliazione a seguito di fallimento) una responsabilità meramente correlata a generici obblighi di posizione sembra essersi però traslato, vuoi nella decisione del Giudice di prime cure, vuoi in parte nella stessa decisione del Collegio di Garanzia, nella richiesta di raggiungere la prova (che comunque nel caso specifico, come si vedrà,  è perfettamente esistente) di violazioni direttamente sussumibili nel combinato disposto degli artt. 2381 c.c. e 2392 c.c. e non invece nella violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF.

20. In realtà, il deferimento promosso dalla Procura Federale era volto a censurare espressamente la violazione dei già richiamati doveri di lealtà, probità e correttezza. E rispetto ad essi dovevano (e devono oggi) essere valutati i comportamenti sfociati (come detto, in via omissiva o commissiva) nel non avere espressamente dissentito o nell’avere avallato, quindi nel non avere impedito o, al contrario, nell’avere consentito, una gestione antieconomica della società US Città di Palermo SpA fino a comportarne il dissesto o comunque contribuendo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC.

21. In questo stesso senso doveva cogliersi la precisazione operata dalla stessa Corte Federale d’Appello nella propria decisione n. 20/2020-2021 (poi in parte riformata dal Collegio di Garanzia) secondo cui l’art. 21 delle NOIF, nel presupporre l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, va interpretato nel senso “che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) della società.

22. Vero è che una valutazione volta ad accertare il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza implica un percorso probatorio e argomentativo in parte diverso rispetto ad un giudizio concentrato sulla esatta violazione delle regole puramente societarie (civilistiche o penalistiche). Per essere più chiari, i doveri di lealtà, probità e correttezza comportano qualcosa di più e al limite anche di diverso rispetto agli obblighi desumibili dagli artt. 2381 e 2932 c.c. ovvero rispetto alle fattispecie penalistiche o comunque sanzionatorie poste a presidio dei reati societari o fallimentari.

23. Ad esatto conforto di quanto si va dicendo è utile richiamare gli stessi principi interpretativi adottati di recente dallo stesso Collegio di Garanzia, in sede consultiva, con il parere n. 5/2017. Sia pure nell’ambito di un ragionamento più ampio, proprio il Collegio di Garanzia ha chiarito che, “in ambito sportivo, l’ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si ricava agevolmente dalla lettura di un dato normativo che, ripetutamente, si richiama a principi etici di rilevanza giuridica e morale []. È noto che il Codice di Comportamento sportivo [ma ovviamente lo stesso discorso vale a maggior ragione per il Codice di Giustizia Sportiva] è considerato come l’atto attraverso il quale i principi etici acquistano uno specifico rilievo giuridico nel mondo sportivo. In quest’ottica, [] al principio di lealtà sportiva poteva e può assegnarsi la natura di principio, oltre che prettamente etico, anche giuridico. Siffatta premessa deve ritenersi [], di particolare importanza. La difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità non impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico. La dottrina civilistica non manca, in proposito, di osservare come la clausola generale, nell'ambito normativo in cui si inserisce introduca un criterio ulteriore di rilevanza giuridica, a stregua del quale il giudice seleziona certi fatti o comportamenti per confrontarli con un determinato parametro e trarre dall'esito del confronto certe conseguenze giuridiche. Vero è che la struttura tipica delle clausole generali è quella di norme incomplete che non hanno una propria autonoma fattispecie essendo destinate a concretizzarsi nell'ambito dei programmi normativi di altre disposizioni”.

24. Ed il principio da applicare – prosegue ancora il parere n. 5/2017 del Collegio di Garanzia – è allora che “ l’assimilabilità concettuale della lealtà ai principi generali di correttezza e buona fede (Galgano) induce a ritenere che essa debba considerarsi clausola di chiusura del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Questo discorso trova [] fecondo terreno di applicazione nell’ordinamento sportivo. Non diversamente da quanto accade per l’ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l’ordinamento – nel caso dell’ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l’attività sportiva”. Dunque, “espressioni come buona fede, correttezza, lealtà appaiono [sì] generiche e vaghe da rischiare di smarrire qualsiasi risvolto pratico, al punto da renderne difficile definire i confini di applicazione. E, tuttavia, la intrinseca flessibilità di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un affidamento sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo. Qui il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza – pur con quei limiti di definizione di cui si diceva – si fa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell’ordinamento sportivo”.

25. È esattamente così. Come già si è segnalato, il principio fondamentale del fair play e più in dettaglio i comportamenti esigibili ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (già art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019) sono persino qualcosa in più del puro rispetto delle regole applicabili ad un “qualunque” amministratore.

26. Il Codice di Giustizia Sportiva, del resto, non opera un richiamo (come pure avrebbe potuto) agli artt. 2381 o 2392 c.c. e dunque alle relative regole attuative o di interpretazione. E neppure ciò accade per lo Statuto della FIGC (art. 19), che invece (e di nuovo) si riferisce a clausole aperte, di “equilibrio economico e finanziario” e di “corretta gestione.

27. Il giudice sportivo, dunque, non è deputato a valutare le responsabilità ordinarie. E neppure deve dimostrare una perdita economica (giacché una tale dimostrazione neppure è richiesta). Esso deve valutare il rispetto della lex specialis costituente l’ordinamento sportivo. Ed è chiamato a traguardare con tale disciplina speciale – e non con quella ordinaria – se le modalità con le quali “la persona [deferita] si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, [hanno determinato o meno] una compromissione” dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (principio ancora contenuto nel parere del Collegio di Garanzia n. 5/2017). Questo, dunque, è il giudizio che si chiede al giudice sportivo.

28. Semmai, in una simile prospettiva, a maggior ragione deve valere quel chiaro orientamento per cui “l’inerzia del singolo amministratore, anche se da sola insufficiente ad impedire l’evento pregiudizievole, nell’unirsi all’identico atteggiamento omissivo - sia esso colposo o doloso - degli altri componenti dell’organo amministrativo, acquista efficacia causale rispetto al dissesto, o all’aggravamento del dissesto, in quanto l’idoneità dell’opposizione del singolo a impedire l’evento deve essere considerata non isolatamente, ma nella sua attitudine a rompere il silenzio e a sollecitare, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento da parte degli altri amministratori” (così Cassazione Penale, Sez. V, 27 febbraio 2019, n. 8544).

29. Il principio ora riportato, se letto in combinazione con lo scopo del giudizio sportivo (valutare se vi sia stata una compromissione dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo stesso), appare anche in grado di assorbire i cenni operati dal Tribunale Federale (nella decisione di primo grado) rispetto ad una potenziale interruzione del rapporto di causalità tra le condotte dei deferiti e la dichiarazione di fallimento della US Città di Palermo SpA.

30. In proposito, anzi, la decisione del Tribunale Federale appare basarsi su un automatismo in realtà insussistente e fors’anche su una vera e propria svista. A dire del Tribunale Federale, infatti, l’improcedibilità del concordato preventivo originariamente presentato dalla US Città di Palermo SpA (improcedibilità a sua volta determinata, inter alia, dall’abuso dello strumento del concordato preventivo, dalla effettuazione di atti in frode ai sensi dell’art. 173 Legge Fallimentare o dal venir meno ad obblighi informativi) risultava la vera causa contingente del fallimento e, dunque, poteva operare come potenziale cesura del nesso di causalità tra il comportamento degli amministratori e il fallimento stesso.

31. In realtà, la valutazione operata dal Tribunale Fallimentare di Palermo nella “prima parte” della sentenza n. 112/2019, con riguardo all’improcedibilità del concordato preventivo della US Città di Palermo SpA, lasciava intatta l’autonoma valutazione della sussistenza (o meno) dello stato di insolvenza della US Città di Palermo SpA. Valutazione, questa, esattamente operata dal medesimo Tribunale Fallimentare nella ulteriore e “seconda parte” della sentenza (in particolare pag. 9 della sentenza n. 112/2019) in cui si attesta che “risulta, altresì, acclarata la sussistenza dello stato di insolvenza di cui all’art. 5 L.F., tenuto conto delle ingentissime esposizioni debitorie gravanti sulla società, della circostanza che la stessa non è più operativa, della stessa denuncia dello stato di crisi contenuta nel ricorso ex art. 161 comma VI L.F.” e dunque “ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione del chiesto fallimento.

32. Insomma, è innegabile che la US Città di Palermo SpA, nell’ottobre 2019, fosse incapace di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni. Ed è questa circostanza ad aver portato alla sentenza dichiarativa di fallimento. È l’insolvenza il presupposto accertato dal Tribunale Fallimentare di Palermo quale ragione fondante il fallimento (e non avrebbe potuto essere diversamente), non potendo in alcun modo le vicende relative al (mancato) concordato preventivo interrompere il possibile nesso causale tra le condotte nel tempo tenute dagli amministratori della società fallita e le cause finanziarie ed economiche del fallimento stesso (appunto rappresentate dall’insolvenza).

33. Dunque, non è per nulla vero – come (piuttosto sorprendentemente) sostiene il Tribunale di primo grado – che non vi è alcuna specifica condotta che sia posta a base delle motivazioni della sentenza dichiarativa del fallimento” . Come appena detto, ai fini della sentenza dichiarativa di fallimento ciò che doveva essere vagliato era la sussistenza dell’insolvenza della società. E ciò è avvenuto.

34. Si torna allora a quanto si è già sopra accennato. Nella ricostruzione della Procura Federale, il non avere agito, o l’avere agito a metà, o anche solo l’avere avallato una opacità di comportamento propria o di altri, o ancora il non aver contrastato una gestione strutturalmente in perdita, costituiscono tutte condotte che, da sole considerate o in combinazione le une con le altre, hanno determinato una specifica efficacia causale con il mancato equilibrio della società amministrata (ed il successivo fallimento) e soprattutto integrano, per quel che qui interessa, la violazione dei principi di correttezza ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. Ed ovviamente sono rilevanti ai fini anche dell’art. 21 delle NOIF.

35. Su queste basi, allora, è utile ripercorrere le condotte specifiche che dagli atti di causa emergono come imputabili ai sigg.ri Andrea Bettini ed Emanuele Facile.

36. Di seguito, allora, il nuovo esame della posizione del sig. Andrea Bettini.

37. Ebbene, i comportamenti censurabili del sig. Andrea Bettini appaiono molteplici, sia a carattere omissivo, sia in taluni casi a carattere persino commissivo. E tutti in ogni caso ampiamente dimostrati dalla documentazione in atti (probabilmente data per presupposto dalla decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 20/2020-2021, il cui difetto è forse stata una eccessiva “sintesi” di motivazione). A tal proposito, del resto, è utile sottolineare che il fascicolo del giudizio contiene numerosissimi documenti rivenienti non solo dalle attività svolte dalla Covisoc o dalla stessa Procura Federale o ancora rivenienti dalla documentazione prodotta dalle parti, bensì anche dai procedimenti penali che a vario titolo o grado hanno interessato i soggetti deferiti e la US Città di Palermo SpA, e ancora dalla procedura di fallimento.

38. Si noti, peraltro, che ciascuna delle condotte di seguito esposte appare rilevante anche se isolatamente considerata. E al tempo stesso si tratta di comportamenti tanto più rilevanti se considerati in combinazione gli uni con gli altri.

39. Sussiste, innanzitutto, più di un indice che può far ritenere che il sig. Andrea Bettini fosse consapevole, durante lo svolgimento della propria carica di amministratore, della natura fittizia di talune poste del bilancio della US Città di Palermo SpA. Ciò è in particolare vero per il “noto” credito vantato dalla US Città di Palermo SpA nei confronti della società lussemburghese Alyssa S.A. (credito per vero decisivo per l’equilibrio del bilancio della US Città di Palermo SpA).

40. Pur nello spirito di sintesi connesso alla natura di giudizio di rinvio del presente procedimento, si ricorda in proposito che l’operazione (del 30/6/2016) di cessione dalla US Città di Palermo SpA alla Alyssa S.A. delle quote detenute nella Mepal S.r.l. (e quindi del marchio della società sportiva) aveva determinato per la cedente US Città di Palermo SpA rilevanti plusvalenze che già dai bilanci 2016 e 2017 avevano evitato di manifestare il grave squilibrio nel quale invece (come si è poi potuto accertare) già versava la US Città di Palermo SpA. Dalla cessione, infatti, almeno apparentemente, l’US Città di Palermo SpA ricavava un credito di 40 milioni di euro che comportava anche una rilevante plusvalenza capace di tenere in segno positivo il patrimonio netto della società sportiva.

41. L’operazione in questione all’esito di un lungo contenzioso tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e il sig. Maurizio Zamparini è stata poi effettivamente accertata come decettiva e preordinata a consentire l’iscrizione in bilancio di crediti inesistenti (si v. sul punto la ricostruzione della Corte di Cassazione n. 23151 del 24/1/2019 depositata il 27/5/2019 che peraltro chiarisce come fossero in realtà falsi anche rilevanti crediti tributari sempre iscritti in bilancio dall’US Città di Palermo SpA a partire dal 2016). Ma il punto qui decisivo è che nella direzione sopra citata, cioè di ritenere che il sig. Andrea Bettini fosse consapevole sin dal principio della fittizietà della posta contabile, vanno certamente lette talune intercettazioni che hanno direttamente coinvolto lo stesso sig. Andrea Bettini. Si fa in particolare riferimento ad una conversazione del 16/5/2018 (ampiamente citata dagli atti di causa raccolti dalla Procura Federale) tra il medesimo sig. Andrea Bettini e il sig. Giovanni Giammarva (in allora presidente del consiglio di amministrazione del quale era parte anche il sig. Andrea Bettini). Nel corso di tale conversazione, dunque, i due interlocutori ipotizzavano operazioni, anch’esse chiaramente artificiose, di possibile “retrocessione” della Mepal S.r.l. dalla Alyssa S.A. alla US Città di Palermo SpA; operazioni presumibilmente studiate al fine di contrastare l’azione della Procura penale (che nelle more aveva avviato le proprie pressanti indagini sulla vicenda chiedendo persino il fallimento del dalla US Città di Palermo SpA) e comunque utili per neutralizzare i pagamenti previsti in scadenza a carico della Alyssa S.A. ma che tale società non avrebbe potuto sostenere.

42. Le discussioni oggetto di intercettazione, attraverso l’ingegnerizzazione di soluzioni apparentemente rimediali, lasciavano intendere la consapevolezza della circostanza che anche (e soprattutto) l’operazione originaria “da rimediare” (quella di cessione dalla US Città di Palermo SpA alla Alyssa S.A. della Mepal S.r.l.) fosse stata artificiosa.

43. Del resto, e come già accennato, la Alyssa S.A. (in realtà riferibile allo stesso sig. Maurizio Zamparini, patron indiscusso della US Città di Palermo SpA) aveva assunto l’onere di corrispondere alla US Città di Palermo SpA, sia pure in più tranches, un prezzo di 40 milioni di euro che però non era in grado di sostenere (se non, paradossalmente, attraverso l’intervento dello stesso sig. Maurizio Zamparini o di società o soggetti allo stesso riferibili). Ed allora, retrocedere attraverso ipotetici “accordi transattivi” alla US Città di Palermo SpA la partecipazione che la Alyssa S.A. non poteva pagare (ipotetici accordi studiati a tavolino senza neppure il coinvolgimento della Alyssa S.A., in realtà strumento considerato “a disposizione” per qualunque soluzione), avrebbe lasciato in capo alla Alyssa S.A. le minusvalenze che servivano ad annullare l’operazione e avrebbe al tempo stesso impedito di far emergere sulla US Città di Palermo SpA la perdita da svalutazione di un credito inesistente; per contro, ove fosse emerso, come era inevitabile, che la Alyssa S.A. non era in grado di corrispondere il prezzo promesso, la US Città di Palermo SpA avrebbe dovuto azzerare il credito vantato nei confronti della Alyssa S.A. stessa e si sarebbe ritrovata con patrimonio netto negativo.

44. Ma anche a prescindere da quanto appena detto, ulteriormente sintomatica della opacità attribuibile al comportamento del sig. Andrea Bettini (e non del contrario) è la stessa vicenda inerente alla relazione ex art. 2446 c.c. che il sig. Andrea Bettini richiama quale esempio della propria asserita attivazione per interrompere l’aggravamento della condizione finanziaria della US Città di Palermo SpA. Ciò sotto un duplice profilo.

45. È innanzitutto vero (primo profilo) che i segnali di allarme connessi alla situazione economico finanziaria della US Città di Palermo SpA e alle (inesistenti) capacità della Alyssa S.A. di pagare il proprio debito erano chiaramente percepibili e valutabili dal sig. Andrea Bettini e dovevano portare il consiglio di amministrazione della società (cui appunto partecipava il sig. Andrea Bettini) ad assumere provvedimenti ben più risolutivi rispetto ad una svalutazione solo parziale del credito nei confronti della Alyssa S.A. In realtà, aver limitato la svalutazione ad un importo che consentiva di restare in un range che ancora ammetteva il c.d. riporto a nuovo delle perdite (e che dunque, di fatto, consentiva di guadagnare tempo prima di una eventuale ricapitalizzazione) costituiva scelta fortemente discutibile e certamente (a dir poco) non prudente, anche a prescindere dalla conoscenza dell’origine artificiale di quel credito.

46. Ma persino più illuminante rispetto ad un atteggiamento volutamente “a metà” del sig. Andrea Bettini (e siamo al secondo profilo) è la ulteriore circostanza che la relazione ex art. 2446 c.c. non è stata in realtà accompagnata dalla convocazione “senza indugio” dell’assemblea della US Città di Palermo SpA (come richiesto dallo stesso art. 2446 c.c.). Dal verbale del 29/6/2018 invero risulta che il consiglio di amministrazione ha assunto la decisione di inviare “il presente verbale [] alla proprietà per le operazioni inerenti al capitale che la stessa vorrà assumere, alla luce del disposto di cui all’art. 2446 del cod.civ. tenuto conto di quanto già relazionato in merito alla prudenziale appostazione di un accantonamento di 7,0 milioni complessivi. Ciò, dunque, con una trasmissione “informale” e comunque non impositiva (come avrebbe dovuto essere ai sensi di legge) di una espressa deliberazione assembleare. E lo stesso, d’altronde, accadeva nella successiva riunione del consiglio dell’11/7/2018 nel corso del quale (con il sig. Andrea Bettini già dimissionario) si citava nuovamente una approvazione della relazione 2446 c.c. senza però indicazioni specifiche di quanto l’assemblea si sarebbe dovuta svolgere.

47. Non solo (e, anzi, peggio), la citata svalutazione parziale del credito nei confronti della Alyssa S.A, e più in generale la valutazione della posta di bilancio riferibile ai rapporti con tale società, non è mai stata accompagnata da alcuna indagine sulla effettiva capacità patrimoniale della società lussemburghese. Eppure, una semplice interrogazione al registro di commercio di tale paese (che in realtà è liberamente accessibile via internet e consente quindi di ottenere i documenti ufficiali di qualunque società costituita in Lussemburgo) avrebbe imposto di prendere atto del fatto che detta società, come poi è stato ampiamente provato agli atti del fascicolo (non ultimo con la produzione dei relativi bilanci), era completamente priva di qualunque capacità patrimoniale o finanziaria. Si trattava in realtà di una società totalmente illiquida, il cui bilancio (appunto) era formato da due sole voci: l’immobilizzazione rappresentata dalla partecipazione di 40 milioni di euro “acquistata” (ma non pagata) e il debito di 40 milioni di euro (per il prezzo) nei confronti della US Città di Palermo SpA.

48. Dunque, nonostante i già citati e ripetuti segnali di allarme sulla vicenda (cui si aggiungeva la già richiamata indagine della Procura penale avviata sin dal 2017, che aveva portato ad una richiesta di fallimento della US Citta di Palermo SpA e che, almeno sul piano delle iniziative cautelari ad opera della Procura penale di Palermo risultava ancora pendente), nonostante il fatto che lo stesso provvedimento di rigetto della prima richiesta di fallimento (Decreto del 21/3/2018) sottolineasse “rilevati aspetti critici” sul credito Alyssa S.A. e sulle garanzie connesse, e quindi sulla recuperabilità stessa di detto credito, nonostante  l’esistenza  di una  comunicazione  della Alyssa  S.A.  che  sin  dal  12/10/2017  dichiarava  proprie  difficoltà finanziarie ed invero era divenuta inadempiente alle rate di pagamento (e nonostante quindi la necessità di prorogare le relative scadenze, modificate con rinvio del primo pagamento al 31/5/2018), nonostante le interlocuzioni con la Covisoc, che invero chiedeva (senza ricevere una reale risposta) per quale ragione non si fossero attivate le garanzie nei confronti della detta Alyssa S.A., nonostante tutto questo, il sig. Andrea Bettini era rimasto completamente inerte e anzi acriticamente collaborativo rispetto ad un clima confondente e chiaramente eterodiretto dal sig. Maurizio Zamparini (come già detto, da sempre patron della società sportiva).

49. Neppure può essere sottovalutata la circostanza che anche la Alyssa S.A. fosse società soggetta all’influenza del sig. Maurizio Zamperini. Anche un tale semplice elemento (pacifico agli atti essendo il sig. Maurizio Zamperini l’unico soggetto che “garantiva” tale società e, almeno parzialmente, la finanziava perché questa pagasse almeno in parte il proprio debito, tentando per tale via di dimostrare la bontà di una operazione invece sin dall’origine inesistente) doveva valere quale chiaro ed ulteriore segnale di allarme da approfondire e presumibilmente da censurare con l’azzeramento del noto credito; e ciò, quanto meno per un amministratore che volesse davvero agire informato e con indipendenza di giudizio e che volesse davvero “costringere” la società sportiva e i suoi soci a prendere posizione sulla ricapitalizzazione necessaria a proteggerne l’equilibrio economico e finanziario.

50. Del resto, è documentato che proprio l’assenza di indipendenza nelle valutazioni di volta in volta compiute (o invece omesse) è risultata essere stata una cifra distintiva di tutti gli amministratori che si sono succeduti nel consiglio dell’US Città di Palermo SpA.

51. E ciò è pacifico anche per quanto riguarda il sig. Andrea Bettini: vero è infatti che durante la propria consiliatura veniva rilasciata al sig. Maurizio Zamparini una amplissima procura notarile (rep. 5950/4524 a rogito notaio Cardinale di Palermo del 18/6/2018) per effetto della quale proprio il sig. Maurizio Zamparini poteva “attuare ed eseguire qualsivoglia determinazione assunta” dalla US Città di Palermo SpA; esattamente a dimostrazione della costante centralità del ruolo del sig. Maurizio Zamparini nonostante la propria formale uscita dal consiglio di amministrazione.

52. Non solo. Come è stato ricostruito dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo nella più recente ordinanza del 25/2/2019“Zamparini [] continuava ad esser[e] il vero dominus di fatto esercitando sull’organo societario un ferreo controllo” con in più la conferma dell’attitudine dello stesso Zamparini (ovviamente non contrastata dal sig. Andrea Bettini) di “ricorrere a metodi quanto meno opachi per il perseguimento dei propri interessi [con] palese noncuranza per le iniziative in corso da parte delle varie autorità interessate alla vicenda.

53. Ora, come già si è detto, non è questa la sede per discutere se i suddetti comportamenti (tutti o alcuni di essi) fossero o meno rilevanti ai sensi degli artt. 2381 c.c. e 2392 c.c. In realtà, è innegabile che le suddette disposizioni siano state effettivamente violate dal sig. Andrea Bettini. Ma il punto qui decisivo è che, indipendentemente da ogni altra eventuale responsabilità del sig. Andrea Bettini, le condotte che sopra si sono richiamate costituiscono una limpida violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 (e degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF.

54. Il sig. Andrea Bettini ha violato i doveri di lealtà, probità e correttezza che gli erano imposti. E tali violazioni hanno effettivamente avuto un effetto di aggravamento del dissesto della US Città di Palermo SpA. Sulla rilevanza causale di una condotta anche solo inerte si è già detto (v. il chiaro orientamento della Corte di Cassazione Sez. V penale, 27/2/2019, n. 8544). Il sig. Andrea Bettini non ha rotto il silenzio. Non ha richiamato la società, i soci o gli altri amministratori al rispetto degli obblighi di legge e di corretta amministrazione. E ciò è sufficiente per la relativa sanzione.

55. Nel caso  specifico, peraltro,  il  citato  peggioramento  delle  condizioni di  dissesto  della  US  Città  di Palermo  SpA è perfettamente documentato. Sul punto è sufficiente trascrivere le risultanze della relazione ex art. 33 Legge Fallimentare redatta (per l’appunto) dai curatori del fallimento della US Città di Palermo SpA: “l’esame dei bilanci 2014 – 2019 mostra una società strutturalmente in perdita i cui ricavi non sono in grado di coprire i costi di esercizio. L’esercizio 2013/2014 chiude con una perdita di k 27.681 coperta dall’operazione Mepal. L’esercizio successivo, eliminate le imposte anticipate indebitamente iscritte, vede il  realizzarsi di una perdita  effettiva di oltre  k 5.000. L’esercizio 2015/2016,  al netto dell’operazione Alyssa, avrebbe chiuso con una perdita di oltre k 20.000. Il bilancio d’esercizio 2016/2017 è salvato dal conseguimento di straordinarie plusvalenze realizzate con cessioni di calciatori per oltre 20 milioni di euro senza le quali, ovvero laddove il valore delle plusvalenze avesse assunto un valore “ordinario”, avrebbe sofferto un’ulteriore perdita. La perdita dell’esercizio 2017/2018 è di 5.161 mentre quella dell’esercizio successivo (al netto della contabilizzazione dei costi di cui si è riferito) ammonta a k 10.466. In sei anni, tra l’1/7/2013 e il 30/6/2019, US realizza circa 70 milioni di perdite” (paragrafo 7.8 della relazione). Dunque, prosegue la relazione, “le cause del fallimento sono da ricercare nella gestione antieconomica che ha caratterizzato la società almeno dall’esercizio 2013/2014 in poi che si è cercato di coprire con le operazioni Mepal e Alyssa e con le altre sistemazioni di bilancio di cui si è riferito. La cronica incapacità dei ricavi di coprire i costi di esercizio, senza idonei apporti di risorse da parte soci, ha portato la società all’insolvenza, conclamatasi per ultimo con la mancata iscrizione al campionato 2019/2020” (paragrafo 10 della relazione).

56. Benché il Codice di Giustizia Sportiva neppure chieda la dimostrazione di una perdita imputabile all’amministratore, una tale prova è qui ampiamente raggiunta.

57. Né si obietti che l’applicazione della nota business judgment rule possa portare ad una diversa ricostruzione delle responsabilità del sig. Andrea Bettini. Come si è sopra dimostrato, pur nel breve periodo ricoperto in consiglio di amministrazione, il sig. Andrea Bettini ha volutamente ignorato tutti i segnali di allarme (così si sono volutamente indicati sopra) che appunto avrebbero dovuto, secondo un comportamento diligente e informato, imporre una qualche reazione che invece non vi è stata. La stessa vorticosa rotazione di amministratori (forse volutamente mantenuti in carica per pochi mesi dalla longa manus del sig. Maurizio Zamparini), alla quale ogni caso il sig. Andrea Bettini ha partecipato è anch’essa in realtà sintomo di violazione dei principi di lealtà e correttezza.

58. E lo stesso vale per la documentazione presentata dal sig. Andrea Bettini a propria discolpa (una lettera della Alyssa S.A. e una sorta di garanzia di Maurizio Zamparini). Fermo quanto già si è detto a proposito della relazione ex art. 2446 c.c., si tratta di elementi meritevoli di una lettura opposta e controproducente rispetto alle asserite tesi del sig. Andrea Bettini. Non è certo una lettera nella quale un debitore (di 40 milioni di euro) manifesta una mera “intenzione di pagare” a poter essere considerata un vero “conforto” per un amministratore accorto. E neppure ciò può accadere per una lettera (quella del sig. Maurizio Zamparini) nella quale si indica una mera “disponibilità” ad intervenire (senza contare la contraddizione insita nel vedere il socio sostanzialmente unico del cedente che però garantisce il cessionario per il pagamento del prezzo che quest’ultimo deve al primo).

59. Prova ne è che nulla di ciò che era dichiarato come possibile o futuribile si è poi trasformato in realtà concretamente esistente. E nessuno ha neppure tentato (ad esempio) di escutere la garanzia rilasciata dal sig. Maurizio Zamparini che del resto in talune intercettazioni proprio con il sig. Andrea Bettini (riportate dall’ordinanza del 25/2/2019 del Giudice delle indagini preliminari) avvisava: “Non pensate a prendere una strada … una strada sbagliata, eh! … voi rappresentate la società ma ve lo mettete in testa o no che vi pago tutti? .

60. In conclusione, è proprio vero, come sottolinea la Procura Federale e come del resto aveva da subito avvisato la Corte Federale d’Appello nella decisione n. 20/2020-2021, che nessun intervento di ricapitalizzazione della US Città di Palermo SpA è poi stato eseguito. Le difese del sig. Andrea Bettini sono invece prive di pregio. Nel contesto che sopra si è richiamato, inoltre, la circostanza che il sig. Andrea Bettini non avesse dirette deleghe operative è oggettivamente ininfluente rispetto alle condotte che qui si sono esaminate e richiamate. Il sig. Andrea Bettini ben avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso indipendentemente da un qualche potere autonomo e un tale dissenso, se formalizzato, avrebbe certamente avuto l’effetto di rallentare la corsa della US Città di Palermo SpA verso il dissesto. E sul punto, peraltro, si veda la recentissima decisione della Cassazione civile, Sez. II, 4/2/2021, n. 2620 a mente della quale anche ai consiglieri non esecutivi è richiesto di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza, in guisa che, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società possa uniformarsi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente.

61. Il sig. Andrea Bettini, dunque, è meritevole di sanzione. Semmai, pur a fronte della gravita del relativo comportamento e della stessa preparazione specifica del sig. Andrea Bettini (avvocato), la brevità del periodo coperto da amministratore (dal 3 maggio 2018 al 31 luglio 2018) e l’assenza di poteri gestionali diretti consente di limitare la sanzione che può essere fissata in 6 (sei) mesi di inibizione.

62. Di seguito, invece, il nuovo esame della posizione del sig. Emanuele Facile.

63. Per vero, anche nei confronti del sig. Emanuele Facile possono ripetersi molte delle obiezioni sollevate nei riguardi del sig. Andrea Bettini.

64. Anche per il sig. Emanuele Facile vale l’intera ricostruzione operata con riguardo alla natura fittizia della posta di bilancio inerente alla Alyssa S.A. (che qui naturalmente per economia di scritto non si ripete). Semmai, nei riguardi del sig. Emanuele Facile sono necessarie alcune precisazioni e, in realtà, sono individuabili talune aggravanti di comportamento.

65. È possibile (forse) sostenere che il sig. Emanuele Facile non fosse inizialmente a conoscenza della falsità dell’operazione riguardante la Alyssa S.A. È però anche vero che tale soggetto ha assunto la carica di amministratore della US Città di Palermo SpA in un momento in cui (dal 20 dicembre 2018 al 13 febbraio 2019) le difficoltà finanziarie della società erano ormai pacifiche e i provvedimenti giudiziari connessi alle indagini e vicende penalistiche (sopra già ricordate) si susseguivano uno dopo l’altro. In quei frangenti, dunque, la Alyssa S.A. si mostrava come chiaramente non in grado di far fronte al proprio debito e ciò benché nessuno continuasse a ritenere utile indagare sulle effettive capacità di tale società lussemburghese e sulla provenienza dei relativi (eventuali) fondi che dal bilancio della Alyssa S.A. stessa non risultavano. Nessuno, del resto, e neppure il sig. Emanuele Facile riteneva necessario interrogarsi sugli effetti delle falsità di talune poste del bilancio della US Città di Palermo SpA che ormai erano divenute fatto acclarato. E ovviamente nessuno si premurava di comprendere se fosse giunto il momento (come aveva da tempo sollecitato la Covisoc) di escutere le garanzie asseritamente rilasciate dal “mondo Zamparini” a favore della US Città di Palermo SpA.

66. Si trattava di segnali di allarme anche in questo caso evidenti, perfettamente percepiti e valutabili, che avrebbero dovuto comportare interventi immediati sul bilancio della US Città di Palermo SpA.

67. E invece nulla. Anzi ancora una volta il contrario: il sig. Emanuele Facile a gennaio 2019 diveniva anche amministratore unico della Mepal S.r.l. e poi ancora risultava essere uno dei “referenti” della Sport Capital Group Investments Ltd che tra dicembre 2018 e febbraio 2019 sottoscriveva contratti di acquisizione della US Città di Palermo SpA e della stessa Mepal S.r.l. Il sig. Emanuele Facile, dunque, (per il proprio doppio, ed anzi, triplo ruolo) non poteva non essere in condizioni di comprendere perfettamente la fittizietà delle operazioni che appunto coinvolgevano la Mepal S.r.l. la US Città di Palermo SpA e la Alyssa S.A. e la gravità della relativa reiterazione o dilatazione nel tempo rispetto al bilancio della società sportiva.

68. Ed è ulteriormente sintomatico della opacità della figura del sig. Emanuele Facile e del ruolo assunto nella vicenda del dissesto della US Città di Palermo SpA il fatto stesso che nei provvedimenti del Tribunale di Palermo (si veda la già richiamata ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del 15/2/2019) proprio le operazioni che hanno convolto la US Città di Palermo SpA, la Alyssa S.A., la Mepal S.r.l. e la Sport Capital Group Investments Ltd (e dunque il sig. Emanuele Facile) sono state poi qualificate come “partite di giro” ovviamente non andate a buon fine (ed infatti poi annullate) perché coinvolgenti “soggetti rivelatisi nella migliore delle ipotesi inaffidabili” (così a pag. 3 dell’ordinanza).

69. Anche per il sig. Emanuele Facile, dunque, valgono quelle stesse censure che portano a ritenere come realmente mai interrotto il rapporto di soggezione alle istruzioni del sig. Maurizio Zamperini (rapporto di soggezione ampiamente ricostruito dai provvedimenti cautelari assunti dal Tribunale penale di Palermo). Tutte le operazioni apparentemente avviate anche in questo periodo (avviate ma poi non concretamente eseguite), nonché la comparsa dal nulla e per pochi mesi di nuove società (poi liquidate), e ancora il continuo (s)cambio di amministratori e di ruoli della US Città di Palermo SpA hanno avuto solo l’effetto di confondere e di non portare alcun reale beneficio alla società sportiva che, semmai, veniva “riportata” nella piena disponibilità del sig. Maurizio Zamparini e quindi nella possibilità, per quest’ultimo, di condizionarne in via diretta o indiretta le vicende (così si esprime chiaramente l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del 15/2/2019).

70. Non basta: è pacifico che il sig. Emanuele Facile abbia anche assunto il ruolo di amministratore delegato della US Città di Palermo SpA (oltre a quello sopra citato di amministratore unico della Mepal S.r.l.). Come rileva allora la Procura Federale, un simile evento avviene in un momento nel quale, in assenza di risorse recuperabili da interventi degli azionisti (inaffidabili o fors’anche inesistenti), la sola speranza della US Città di Palermo SpA è la valorizzazione del parco giocatori. L’inerzia del sig. Emanuele Facile in un tale frangente (ed anzi gli ostacoli frapposti ad interventi sul mercato) ha una portata letale per la US Città di Palermo SpA, tanto più nella imminente e a quel punto inevitabile prospettiva della decozione della società e della conseguente revoca dell’affiliazione (poi concretizzatasi dopo pochi mesi).

71. Al pari di quanto già sopra descritto con riguardo al sig. Andrea Bettini a proposito di interventi “a metà”, o solo apparenti, ma poi non eseguiti sino in fondo, è significativa la vicenda (documentata agli atti) dell’asserito dissidio tra il consiglio di amministrazione al quale partecipava il sig. Emanuele Facile e il direttore sportivo della US Città di Palermo SpA (Rino Foschi).

72. Secondo la ricostruzione del sig. Emanuele Facile, dunque, un intervento sul mercato (con la cessione dei diritti sportivi dei giocatori) per il tentativo di migliorare la condizione economica della società era scelta ostacolata dal direttore sportivo che, per tale ragione, veniva (addirittura) “rimosso” dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30/1/2019. Solo che l’amministratore delegato sig. Emanuele Facile ometteva di comunicare la decisione del consiglio di amministrazione al sig. Rino Foschi che dunque non solo restava al proprio posto, ma addirittura pochi giorni dopo (nel corso della riunione del consiglio di amministrazione del 18/2/2019) assumeva la carica di presidente della US Città di Palermo SpA; il tutto, dunque, con una incredibile staffetta con chi lo aveva “licenziato” senza dirglielo.

73. In un simile quadro, risultano privi di pregio gli asseriti sforzi del sig. Emanuele Facile di preannunciare lettere di attestazioni di importanti banche che avrebbero dovuto dimostrare la solidità finanziaria di società come tale società “Sport Capital Group PLC” (che per vero non si comprende neppure se dovesse essere la Sport Capital Group Investments Ltd o la Palermo Football Club SpA) che però non risultano mai avere neppure trasmesso un bilancio dal quale una tale solidità potesse emergere, posto che come emerge dalla relazione ex art. 33 Legge Fallimentare e dalle visure agli atti la Sport Capital Group Investments Ltd aveva acquistato l’intero capitale sociale della US Città di Palermo SpA al prezzo di 10 (dieci) euro per poi conferirlo nella Palermo Football Club SpA a circa 26 milioni di euro. Parimenti privi di pregio sono gli asseriti sforzi rivolti a futuribili sottoscrizioni di obbligazioni o piani di liquidità poi non realizzatisi, tanto meno nel senso di portare la società sportiva ad una qualche ricapitalizzazione. Ciò, peraltro, dovendosi anche segnalare la circostanza che le successive operazioni di acquisizione (sempre descritte nella relazione ex art. 33 Legge Fallimentare) da parte della Sport Capital Group Investments Ltd (acquirente) del capitale della Mepal S.r.l. dalla Alyssa S.A. (cedente) con accollo del debito di tale ultima società (mai saldato) avevano in realtà null’altro che l’effetto finale di realizzare quella “famosa” operazione di rientro della Mepal S.r.l. della quale parlavano il sig. Giovanni Giammarva e il sig. Andrea Bettini nell’intercettazione (del 16/5/2018) che sopra si è richiamata (ed in realtà di cui si parlava anche in altre numerose intercettazioni del sig. Maurizio Zamparini).

74. Dunque, non può non condividersi l’osservazione finale per cui la prova della mera “apparenza” delle operazioni ipotizzate o preannunciate del sig. Emanuele Facile è in ogni caso confermata da un “semplice” dato di fatto ineliminabile: nessun intervento di ricapitalizzazione della US Città di Palermo SpA è stato mai effettivamente eseguito

75. Che poi il sig. Emanuele Facile nel corso del proprio ruolo di amministratore delegato abbia fatto fronte (ovviamente con le residue risorse della US Città di Palermo SpA) al pagamento degli stipendi correnti o non abbia acquisito nuovi calciatori non è certo una esimente rilevante a fronte degli elementi sopra riferiti e a fronte della piena consapevolezza dello squilibrio economico finanziario nel quale versava la società. Consapevolezza che doveva portare ad interventi di netta revisione delle poste contabili chiaramente riconoscibili come fittizie o errate (e oggetto di plurime censure nei provvedimenti del Tribunale di Palermo, pur richiamati dal sig. Emanuele Facile nel corso della riunione consiliare del 30/1/2019). Consapevolezza che doveva altresì portare ad interventi di reale contrasto (con la cessione di giocatori) del crescente dissesto della US Città di Palermo SpA o che al limite avrebbero dovuto portare a manifestare l’irrimediabile insolvenza e quindi persino a richiedere in proprio il fallimento della citata società.

76. Premesso allora quanto già si è riferito a proposito del vero “oggetto” del presente giudizio, ovvero la valutazione della compromissione dei valori sottostanti all’ordinamento sportivo e non invece la celebrazione di un parallelo giudizio civilistico o penalistico, e premesso che (di nuovo e in ogni caso) la relazione ex art. 33 Legge Fallimentare relativa alla US Città di Palermo SpA chiarisce ampiamente la circostanza che un aggravamento della situazione economico-finanziaria della società si sia effettivamente verificato anche nel 2019 (per un valore pari ad 10 milioni di euro, cui aggiungere le note poste fittizie relative alla Alyssa S.A.), resta confermato che, come acclarato dalla Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. V, 27 febbraio 2019, n. 8544), l’inerzia del singolo amministratore, anche se da sola insufficiente ad impedire l’evento pregiudizievole, nell’unirsi all’identico atteggiamento omissivo degli altri componenti dell’organo amministrativo, acquista efficacia causale rispetto al dissesto, o all’aggravamento del dissesto, della società amministrata. Neppure il sig. Emanuele Facile ha rotto il silenzio richiamando la società, i soci o gli altri amministratori ad un concreto rispetto degli obblighi di legge.

77. Per contro, il sig. Emanuele Facile ha per certo violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 (e altresì gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. Il sig. Emanuele Facile è venuto meno ai doveri di lealtà, probità e correttezza che gli erano imposti e tali violazioni hanno effettivamente avuto un effetto di aggravamento del dissesto della US Città di Palermo SpA.

78. Anche il sig. Emanuele Facile, dunque, è meritevole di sanzione come richiesto dalla Procura Federale nel proprio reclamo avverso la decisione disciplinare di primo grado, dovendosi sì considerare la brevità del mandato, ma anche la rilevanza del relativo comportamento e il ruolo di amministratore delegato ricoperto.

La sanzione può essere pertanto fissata in 1 (un) anno di inibizione.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, definitivamente pronunciando in sede di rinvio a seguito della decisione n. 41/2021 del Collegio di Garanzia - Sezioni Unite, accoglie il reclamo della Procura federale e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

  • Bettini Andrea: 6 (sei) mesi di inibizione;
  • Facile Emanuele: 1 (un) anno di inibizione.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

IL RELATORE

Domenico Luca Scordino

IL PRESIDENTE

Francesco Cardarelli

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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