F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 002/CSA pubblicata il 1 Luglio 2021- Feralpisalò s.r.l.

 N. 233/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 002/CSA/2021-2022 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                               Presidente 

Nicolò Schillaci                              Componente (relatore)

Agostino Chiappiniello                   Componente

Carlo Bravi                                     Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro di RG 233/CSA/2020-2021, proposto dalla società Feralpisalò s.r.l. rappresentata dal Legale rappresentante Sig. Marco Leali, avverso la sanzione della inibizione inflitta ai Signori Pasini Giuseppe e Magoni Oscar, rispettivamente Presidente e Direttore Sportivo della società appellante; per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 482 del 03.06.2021.  

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 15 giugno 2021 l’Avv. Nicolò Schillaci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Con reclamo in data 11.06.2021, la Soc. Feralpisalò ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Pro ha inflitto al Sig. Pasini la sanzione dell’inibizione sino a tutto il 31 agosto 2021 “perché, indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara, assumeva atteggiamento minaccioso e ostruzionistico nei confronti dell’Arbitro, arrivando quasi al contatto fisico e rivolgendo allo stesso frasi offensive” e al Sig. Magoni,   la sanzione della inibizione sino a tutto il 31 luglio 2021 “per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara durante la gara e al termine della stessa”. Attraverso i propri motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società ricorrente chiedeva a questa Corte la riduzione delle sanzioni comminate ai Sigg.ri Pasini e Magoni nella misura di giustizia.

A sostegno di tali richieste la Soc. reclamante rileva che il comportamento tenuto dal Pasini, seppur scomposto, era da inquadrare in un mero sfogo personale in seguito alla mancata concessione di un calcio di rigore a favore del proprio club, senza che lo stesso abbia agito in modo aggressivo nei confronti dell’arbitro né tanto meno abbia voluto rivolgergli espressioni minacciose e offensive.

Dello stesso tenore sono le doglianze concernenti la posizione del Magoni che per la società ricorrente doveva, anch’essa, essere inquadrata in una contestazione delle decisioni arbitrali dovuta alla tensione agonistica della gara valida per i play off di categoria.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va rigettato.

La Corte ritiene che la documentazione acquisita, consistente nei referti ufficiali che, come notorio, godono di fede probatoria privilegiata, consente di affermare, con grado di certezza, la responsabilità dei Sigg.ri Pasini e Magoni per i fatti agli stessi ascritti e, pertanto, sono da ritenersi congrue le sanzioni adottate dal Giudice di prime cure.

A nulla rilevano, quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito al loro accadimento. Quanto alla posizione del Pasini, infatti, il Direttore di gara ha riferito dettagliatamente e senza possibilità di interpretazione alternativa, che il ricorrente, trovandosi di fronte alla porta dello spogliatoio, lo abbia più volte offeso e minacciato arrivando quasi al contatto fisico evitato dal pronto e fattivo intervento del Dirigente accompagnatore.

Meritevole di censura è da ritenersi anche il comportamento del Magoni che, dopo essere stato espulso dalla panchina per aver rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti degli Ufficiali di gara, reiterava tale condotta al termine della gara nel tunnel che porta agli spogliatoi.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

 

 

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

f.to Nicolò Schillaci                                                                   f.to Stefano Palazzi                                

                                               

 

Depositato il 1 luglio 2021

 

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce

 

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