F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 007/CSA pubblicata il 2 Luglio 2021- A.S.D. Vis Artena

N. 238/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 007/CSA/2021-2022 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lo Giudice                   Vice Presidente

Andrea Lepore                             Componente (relatore)

Paolo Tartaglia                             Componente

Antonio Cafiero                            Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Su reclamo con procedimento numero di registro RG 238/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Vis Artena avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00 inflitta seguito gara play off Savoia/Vis Artena del 16.6.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 24.06.2021 il prof. avv.

Andrea Lepore. 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO 

L’A.S.D. Vis Artena propone reclamo avverso delibera del giudice sportivo (Dipartimento interregionale – LND) pubblicata in C.u. n. 192 del 17 giugno 2021 mediante la quale veniva inflitta a quest’ultima la sanzione dell’ammenda di € 200,00 seguito gara play off Savoia/Vis Artena del 16.6.2021 di cui in epigrafe «Per aver causato ritardo all’inizio della gara».

La ricorrente contesta le decisione, motivando le ragioni che hanno condotto al ritardo. In particolare afferma che il posticipo di 30 minuti della gara è stato determinato da cause ad essa non riconducibili e imputabili. Infatti, l’autostrada nel tratto Caianello Capua, sulla quale stava viaggiando in pullman tutto il gruppo squadra per raggiungere l’impianto del Savoia, è stata chiusa al chilometro 719,8 direzione Napoli per un grave incidente. La reclamante, a suffragio delle proprie argomentazioni, deposita comunicazione di Autostrade SPA dove viene confermato quanto sostenuto dalla società laziale. Chiede pertanto l’annullamento dell’ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso di questa Corte, il reclamo è fondato nei sensi di cui segue.

Vero è che, secondo quanto disposto dall’art. 54 N.O.I.F., in caso di ritardo sul terreno di gioco nel giorno previsto dalla Lega di competenza il sodalizio può essere sanzionato; tuttavia, è vero altrettanto che tale sanzione può non essere irrogata, se viene dimostrata la forza maggiore che scrimina la condotta del sodalizio coinvolto. In questa direzione depone anche la lettera dell’art 54, comma 2, N.O.I.F. ove si afferma che nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia “ingiustificato”, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara.

La discriminante per il caso che occupa, dunque, è se tale ritardo sia stato giustificato o no.

Il Collegio, facendo riferimento alla ratio sottesa anche al successivo art. 55 N.O.I.F., che richiama nello specifico l’istituto del forza maggiore, ritiene giustificato il ritardo.

La giurisprudenza sportiva, infatti, ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive.

È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione.

Nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione.

Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente ‘imprevedibile’, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito.

E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, v. già Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che, l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto.

Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’eccezionalità, presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente, previa ponderata valutazione del caso concreto da parte del Giudicante soprattutto da un punto di vista fattuale (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.u. 21 febbraio 2019, n. 099/CSA). Orbene, ad avviso di questa Corte, sulla base degli elementi rappresentati in atti e in dibattimento, è possibile ritenere che l’A.S.D. Vis Artena ha adeguatamente fornito la prova sia della sua diligenza sia della forza maggiore/caso fortuito.

La sanzione comminata in primo grado dal Giudice sportivo va dunque annullata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                     IL VICE PRESIDENTE

f.to Andrea Lepore                                                 f.to Salvatore Lo Giudice

 

 

Depositato il 2 luglio 2021 

 

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce

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