F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 008/CSA pubblicata il 22 Luglio 2021- SSD LATINA CALCIO 1932 a r.l

N. 239/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 008/CSA/2021-2022 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente 

Stefano Agamennone – Componente (relatore) Franco Granato – Rappresentante AIA ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro R.G. 239/CSA/2020-2021, proposto dalla società SSD

LATINA CALCIO 1932 a r.l., avverso le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 e di una gara a porte chiuse inflitte a seguito della gara Latina /US Savoia del 19.06.2021 dalla decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. C.U.

196 del 21.06.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 08.07.2021, l’avv. Stefano Agamennone, con la presenza degli avv.ti Matteo Sperduti e Fabrizio Mercuri per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La SSD R.L. Latina Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni di euro 2.000,00 di ammenda e della disputa di una gara a porte chiuse “per avere i propri sostenitori rivolto frasi offensive, cori ed espressioni implicanti discriminazione per motivi di razza, nonché origine territoriale, questi ultimi reiterati in più occasioni nonostante l’invito rivolto tramite alto parlanti ad astenersi da tale condotta (R. C. D. C. pubblicata sul C.U. 196 del 21.06.2021)”.

A sostegno del reclamo sono stati addotti due motivi: insussistenza delle responsabilità in capo alla Società; gravosità della sanzione irrogata.

Con il primo motivo, la reclamante ha eccepito “la sporadicità delle condotte asseritamente commesse dal pubblico (due episodi di pochi secondi), l’irrilevanza numerica dei soggetti agenti (un totale di una decina di persone) e la predisposizione di mezzi e cautele da parte della Società” che sarebbero state idonee a dimostrare la mancanza di responsabilità da parte della Società reclamante.

Secondo la Latina Calcio il fatto che né il Direttore di Gara né gli Assistenti abbiano riferito alcunché in ordine a quanto riportato dal Commissario di Campo nel proprio rapporto, oltre a determinare un “affievolimento” delle fonti di prova, conferma che la sanzione applicata è assolutamente eccessiva rispetto ai fatti contestati, così come riportati nella relazione del Commissario di Campo.

Con il secondo motivo, la Latina Calcio ha contestato la eccessiva gravosità della sanzione irrogata, perché la squalifica del campo dovrebbe essere presa in considerazione soltanto in presenza di elementi di estrema gravità.

La Latina Calcio ha concluso chiedendo, in via principale, l’annullamento delle sanzioni irrogate e, in via subordinata, la riforma del provvedimento impugnato, con conseguenti applicazione di una sanzione economica minima e, con riferimento alla disputa della partita a porte chiuse, chiusura unicamente del settore di provenienza dei cori di discriminazione razziale.  

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 luglio 2021, sono comparsi per la parte reclamante gli avv.ti Matteo Sperduti e Fabrizio Mercuri, i quali hanno insistito per l’accoglimento del gravame.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità delle sanzioni inflitte.

L’art. 28, comma 4, del C.G.S. prevede, nell’ipotesi di prima violazione, in caso di “cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione”, l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), ossia l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori.

Contrariamente a quanto motivato dal Giudice Sportivo, nel caso di specie non v’è stata reiterazione, perché successivamente alla diffusione del messaggio audio da parte della Società reclamante non si sono verificati altri episodi discriminatori.

Anche la percezione del fenomeno è stata molto limitata, tant’è che, né il Direttore di Gara, né gli Assistenti, hanno avuto immediata contezza delle condotte.

In considerazione di ciò, la Corte ritiene opportuno riformare la decisione del Giudice Sportivo e ridurre le sanzioni irrogate.   

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce ad € 1.500,00 la sanzione dell’ammenda.

Dispone l’obbligo di disputare una gara interna con il settore curva riservata alla società ospitante privo di spettatori.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                           IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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