F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN – SD del 13 Agosto 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 533 /819pf20-21/GC/gb del 19 luglio 2021 nei confronti del sig. Dario Mirri e la società Palermo Football Club Spa – Reg. Prot. 8/TFN-SD

Decisione/0023/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0008/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore);

Valentina Aragona – Componente;

Giammaria Camici – Componente; Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 6 agosto 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 533

/819pf20-21/GC/gb del 19 luglio 2021 nei confronti del sig. Dario Mirri e la società Palermo Football Club Spa, la seguente

DECISIONE

FATTO

Con atto del 19 luglio 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Dario Mirri e, per responsabilità diretta, la società Palermo Football Club Spa per violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, CGS per aver, nel corso di un incontro con i rappresentanti di un’associazione detentrice dell’1% del capitale azionario della società, leso l’onore, il prestigio e la reputazione personale di altro tesserato, il sig. Massimo Ferrero, presidente della UC Sampdoria Spa, riferendosi allo stesso con le seguenti parole “Ho chiesto al sindaco di pubblicare le offerte di Ferrero e degli altri partecipanti per dimostrare che ho acquistato il Palermo con merito. L’autorizzazione dai diretti interessati però non è stata data. Ed io so che non hanno dato questa autorizzazione perché non c’era nessuna offerta o progetto (…) Ferrero, che quello è romano, va a Genova, scende qui …io non so (…) ma non mi pare che a Genova (…) lo amino troppo oppure che la società non abbia qualche guaio. Poi lui a parole è bravissimo, è un fenomeno, è divertente, va in televisione, beve, mangia, fa tutto, ma voglio dire (…) quel genere di tipologia di carnevale, di circo, l’abbiamo vista”. 

Si sono costituiti in giudizio i deferiti a mezzo di difensore e hanno eccepito: 1) la carenza di motivazione dell’atto di deferimento che non ha tenuto conto delle argomentazioni e delle richieste contenute nella memoria depositata dopo l’avviso di conclusione delle indagini; 2) il difetto di istruttoria dell’atto di deferimento che non avrebbe indicato puntualmente le fonti di prova né tenuto conto delle deduzioni difensive; 3) l’infondatezza dell’incolpazione per non essere le parole pronunciate dal sig. Mirri “pubbliche” perché pronunciate in un contesto societario e per essere, comunque, espressione del diritto di critica, tenuto conto della circostanza che il sig. Mirri non ebbe mai a qualificare il sig. Ferrero quale “personaggio da circo” come erroneamente riportato da alcuni articoli di stampa; 4) subordinatamente, la sussistenza di ragioni atte all’applicazione delle attenuanti ex art, 13, comma1 lettere a) e b), CGS.

Nella udienza del 6 agosto sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e gli avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio per i deferiti che hanno insistito nelle rispettive posizioni.      

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale ritiene che il sig. Mirri, e conseguentemente la società Palermo Football Club Spa, debbano essere prosciolti nel merito.

Si può, quindi, prescindere dalle eccezioni preliminari formulate dalla difesa, in quanto “superate” dal proscioglimento.

Nondimeno, e succintamente, occorre rilevare che: 1) l’atto di deferimento è esaustivo, tenuto conto del fatto che, nel secondo “ritenuto”, indica espressamente e chiaramente le ragioni del deferimento, non sussistendo vincoli di analitica contestazione delle ragioni addotte dalla difesa negli atti difensivi depositati dopo l’avviso di conclusione delle indagini; 2) l’atto di deferimento indica espressamente le fonti di prova riportando, sia pure non completamente, le parole pronunciate dal sig. Mirri.

Tanto rilevato, ritiene il Tribunale di precisare che l’incolpazione va ascritta alla contestata violazione dell’art. 23, comma 1, CGS, norma riguardante appunto le “dichiarazioni lesive”, apparendo ultroneo e aspecifico il richiamo all’art. 4, comma 1, CGS.

Nel merito, il Tribunale osserva quanto segue,

L’art. 23, comma 1, CGS vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di “esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone … operanti nell’ambito del CONI, della Figc, della UEFA o della FIFA”.

Occorrono, quindi, i requisiti della pubblicità e della lesività; quest’ultima, come tale, comportante la volontà del soggetto agente di ledere l’altrui reputazione.

Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il requisito della pubblicità, alla luce della circostanza che, sia pure rese in esito a un contesto societario, le dichiarazioni sono state pronunciate dal sig. Mirri in intervista a rappresentanti della stampa.

Per contro, il Tribunale non ritiene sussistente il requisito della lesività alla persona del sig. Ferrero.

Invero, nel capo di incolpazione non risultano riportate integralmente le parole pronunciate dal sig. Mirri che, nella parte finale, sono le seguenti: “ma voglio dire negli ultimi anni quel genere di tipologia di carnevale, di circo, l’abbiamo vista”.

Quindi, il riferimento nelle parole del sig. Mirri è agli “ultimi anni” e non al sig. Ferrero cui pure si riferisce la prima parte della dichiarazione che non contiene (né è stata contestata) alcuna parola lesiva.

Sul punto, coglie nel segno l’argomentazione difensiva in ordine alla insussistenza, nelle parole del sig. Mirri, della qualificazione del sig. Ferrero quale “personaggio da circo”, essendo le parole “tipologia di carnevale, di circo” (e non “da” carnevale o “da” circo) riferita agli ultimi anni riguardanti le sorti della società Palermo FC Spa.

Tutto ciò, senza voler considerare che la qualificazione “di circo” non appare impropria, nel linguaggio corrente, al mondo dello spettacolo in genere, cui lo sport appartiene sia pure con le sue connotazioni, e ferma la considerazione che, oramai, lo spettacolo del circo ha ampiamente superato i limiti delle sue origini “arcaiche” per giungere a livelli di altissima professionalità e specificità “sportiva”.

Onde, è finanche da dubitare che il riferimento a “tipologia…di circo” costituisca espressione lesiva della reputazione di un soggetto.

Non rilevano, ovviamente, nel presente procedimento i titoli e gli articoli giornalistici pubblicati dopo le parole del sig. Mirri, non essendo gli stessi a lui imputabili ma costituendo un’interpretazione giornalistica dettata dalla relativa funzione.

Da ultimo, ma non per ultimo, non può non rilevarsi, sotto il profilo soggettivo e della “volontà lesiva”, che l’ascolto delle parole pronunciate dal sig. Mirri sono manifestazione di pacatezza, di serenità, di rivendicazione del proprio operato che, sia pure su un substrato di velata polemica, nulla hanno a che vedere con la volontà di ledere l’altrui reputazione.                          P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Dario Mirri e la società Palermo Football Club Spa dalle incolpazioni loro ascritte.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica              

 

Depositato in data 13 agosto 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it