F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/TFNT del 21 Luglio 2021 (motivazioni) – Lorenzo Dalipi / FBC Casteggio 1898 ASD – Reg. Prot. 22/TFN-ST

Decisione/0002/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0109/TFNST/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

 

Gioacchino Tornatore – Presidente, presente in sede;

Roberto Bucchi – Vice Presidente, presente in sede;

Roberto Benedetti – Componente, collegato in modalità di videoconferenza;

Francesco Corsi – Componente (Relatore), collegato in modalità di videoconferenza; Angelo Pasquale Perta – Componente, collegato in modalità di videoconferenza;

 

ha pronunciato,

decidendo nella riunione fissata il giorno 12 luglio 2021, sul Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, presentato dal calciatore Lorenzo Dalipi (n. 30.5.2001 – matr. FIGC 6.535.750) contro la società FBC Casteggio 1898 ASD (matr. FIGC 930652), avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lombardia – LND, la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto che:

I) Il sig. Lorenzo Dalipi, matr. 6535750, avanzava al competente Comitato Regionale Lombardia – LND, formale richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, dalla FBC Casteggio 1989 ASD (matr. 930652).

II) La richiesta veniva rigettata con la seguente motivazione: “Non sono trascorse almeno 4 gare dall’inizio del campionato di riferimento dell’atleta, il restante periodo di inattività, causato dal blocco forzato di tutti i campionati per emergenza sanitaria, non è imputabile alla società".

III) Parte ricorrente, attinta dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della propria istanza, adiva ritualmente e tempestivamente l’intestata Magistratura.

IV) In seno al proprio ricorso, la medesima parte ricorrente deduceva l’errata interpretazione, da parte del Comitato lombardo, del disposto dell’art. 109 NOIF.

V) Parte ricorrente forniva, altresì, rigorosa prova, per tabulas, in ordine alla circostanza, decisiva, della partecipazione della propria contradditrice a n. 6 gare ufficiali (tre di Campionato e tre di Coppa, disputate dalla “prima” squadra della stessa società), in competizioni agonistiche, nel periodo ricompreso tra l’inizio delle competizioni sportive e l’inimputabile sospensione dell’attività.

VI) Parte ricorrente forniva, ad abundantiam, rigorosa prova, sempre per tabulas, anche della circostanza relativa alla partecipazione, nello stesso periodo, da parte della propria contradditrice, a n. 6 gare ufficiali (tre di Campionato e tre di Coppa), in competizioni agonistiche, da parte della rappresentativa “juniores” della stessa società, alle quali avrebbe potuto partecipare, per ragioni anagrafiche, il tesserato, ove convocato.

VII) La società resistente, sebbene regolarmente vocata in ius, rimaneva inerte e manteneva un contegno processualmente passivo.

Fatto e Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato per le motivazioni di cui appresso e merita accoglimento.

Risultano provate, dall’esame della documentazione prodotta, le seguenti circostanze:

1) La società odierna resistente disputava, quanto alla I squadra, nel periodo ricompreso tra l’inizio delle competizioni agonistiche e l’inimputabile sospensione dell’attività, n. 6 gare ufficiali, tra Campionato e Coppa.

L’art. 109 NOIF, invero, non distingue tra gare di Campionato e gare di Coppa e anche queste ultime rientrano a pieno titolo tra le cc.dd gare ufficiali ai fini dell’applicazione della norma e della concessione dello svincolo per inattività.

Lex ubi voluit dixit. Ubi noluit tacuit.

Ad abundantiam, il ricorrente avrebbe ben potuto essere convocato, per ragioni anagrafiche, nel periodo sopra detto, anche per le gare ufficiali della rappresentativa juniores, ben 6, nello stesso lasso, tra Campionato e Coppa.

Tutte tali circostanze risultano documentalmente provate dalla documentazione in atti.

Si rende ad ogni modo superfluo l’esame di qualsivoglia altra questione di merito che deve ritenersi, comunque ed a tutti gli effetti, assorbito dall’accoglimento del motivo di opposizione sopra illustrato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti accoglie il ricorso proposto dal calciatore Lorenzo Dalipi e, per l’effetto, dichiara lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società FBC Casteggio 1898 ASD, a far data dal 10 maggio 2021.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                     IL PRESIDENTE

Francesco Corsi                                                   Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 21 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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