F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFN-SVE del 21 Luglio 2021 (motivazioni) – Bologna FC 1909 Spa / AC Chievo Verona Srl – Reg. Prot. 63/TFN-SVE

Decisione/0012/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0144/TFNSVE/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Stanislao Chimenti – Presidente;

Cristina Fanetti – Componente;

Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

Roberta Landi – Componente;

Gino Scaccia – Componente;    

 

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 20 luglio 2021, sul Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società Bologna FC 1909 Spa (matr. FIGC 81706) contro la società AC Chievo Verona Srl (matr. FIGC 9830) per l’accertamento del mancato avveramento della condizione nonché avverso la determinazione della LNPA del 25 maggio 2021 (prot. 0002122661/20) per il riconoscimento del premio / indennizzo di cui al modulo 0001786560/19 (calciatore Emanuel Vignato n. 24.8.2000 - 5.492.715),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ritualmente proposto la società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha adito questo Tribunale – sezione Vertenze Economiche, per ottenere la declaratoria di mancato avveramento, nella stagione sportiva 2020 – 2021, delle “condizioni del premio e/o

indennizzo di cui al modulo n. 0001786560/19 inserito nell’accordo in bollo n. 0001786560/19 in favore della società A.C. Chievo Verona s.r.l. per l’importo di Euro 200.000,00 (+ I.V.A.) con pagamento in unica soluzione”; nonché, se del caso, per l’annullamento della determinazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 25 maggio 2021, con cui è la società ricorrente ha reso noto che le predette condizioni “risultano essersi verificate”.

In particolare, la società ricorrente ha esposto: di aver sottoscritto, in data 20 gennaio 2020 con la società A.C. Chievo Verona s.r.l., il contratto avente ad oggetto il trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore Emanuel Vignato; che sul modulo n. 0001786560/19 le parti hanno previsto, a titolo di premi e/o indennizzi, il riconoscimento, in favore del Chievo Verona, di determinati importi, correlati – per quanto più interessa il presente giudizio – al “raggiungimento della 10a, 15a, 20a, 25a presenza da almeno 15 (quindici) minuti del calciatore Vignato con il Bologna o altra squadra di Serie A”; che nel contratto le parti hanno soggiunto che i predetti premi sarebbero stati “validi per ogni stagione sportiva di contratto del Bologna con il calciatore Vignato”, oltre che “cumulabili e possono maturare una sola volta per l'intera durata del contratto stesso. I premi se maturati, verranno pagati tramite stanza di compensazione, ai sensi dell'art. 100.3 - 100.4 101.7 -102.5 - 103.3 NOIF entro il termine successivo al 30/06”: condizione da verificare sulla scorta di quanto sarebbe risultato in “Gazzetta dello Sport, sito Lega Serie A”.

È accaduto che la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), con comunicazione del 25 maggio 2021, ha reso noto che “risultano essersi verificate le condizioni del premio e/o indennizzo di cui al modulo n. 0001786560/19 inserito nell'accordo in bollo n. 0001786560/19 in favore della società A.C. Chievo Verona s.r.l. per l’importo di Euro 200.000,00 (+ IVA) con pagamento in unica soluzione”, e ciò in relazione al ritenuto raggiungimento della “25a (venticinquesima) presenza da almeno 15 (quindici) minuti del calciatore Vignato con il Bologna o altra squadra di Serie A”.

L’avveramento di tali condizioni è contestato dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A., la quale ha dedotto i seguenti motivi:

1°) erronea interpretazione della condizione sul conteggio del minutaggio e, di conseguenza, del numero di partite.

La ricorrente ha premesso che “le fonti individuate inter partes per verificare l'avveramento della condizione non giungono al medesimo risultato, poiché, con riferimento alla stagione sportiva 2020/2021, la LNPA ritiene che il Calciatore abbia raggiunto le 25 (venticinque) presenze da almeno 15 minuti (…), mentre la Gazzetta dello Sport attesta che il numero di gare complessive da almeno 15 minuti sia pari a 23 (ventitré)” (cfr. pag. 3); ha osservato che tale discrasia deriverebbe “dal riconoscimento o meno, ai fini della quantificazione del numero delle gare, dei minuti di recupero che in ogni gara possono, o meno, essere concessi dal direttore di gara”, nel senso che il calciatore Vignato “nella stagione sportiva 2020/2021, ha disputato con la maglia del Bologna n. 2 gare in Coppa Italia partendo da titolare e rimanendo in campo più di 15 minuti e n. 38 gare in Campionato, di cui 11 da titolare”; ha evidenziato che sarebbe incerta la clausola apposta al contratto di trasferimento relativamente alla considerazione dei “minuti di recupero di una gara ufficiale per far maturare il lasso temporale (“almeno 15 minuti”) utile a conteggiare una presenza ai fini del riconoscimento del premio in favore del Chievo” (cfr. pag. 4); ha richiamato la regola n. 7 del regolamento del gioco del calcio, che dispone, per quanto concerne i periodi di gioco, che “una gara si compone di due periodi di gioco di 45 minuti ciascuno, che possono essere soltanto ridotti se una diversa durata viene convenuta di comune accordo tra l'arbitro e le due squadre prima dell'inizio della gara e ciò in conformità con il regolamento della competizione”: il che equivarrebbe a prospettare l’estensione del tempo di gioco (ossia il recupero) quale misura di compensazione del tempo non giocato, con la conseguenza che “la previsione di un tempo extra, dopo il novantesimo minuto, è ammessa, quindi, solo quale strumento per rimediare alle perdite di tempo, i.e. ai momenti in cui il gioco è fermo” (cfr., ancora, pag. 4).

La ricorrente ha, pertanto, censurato l’interpretazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A, la quale riterrebbe che “ sino al fischio finale di una gara, tutti i minuti - comprensivi anche di quelli a gioco fermo e quindi non disputati - siano da conteggiare, a fini statistici, nel minutaggio di un atlet ”, come già riconosciuto per altri calciatori.

Di converso, “il concetto di presenza in campo rilevante in base ai minuti della gara per il riconoscimento di una indennità premiale”, e dunque anche il subordinato premio di rendimento in favore della società cedente quale parte variabile del prezzo di trasferimento, dovrebbe essere ricondotto ad un “evento positivo legato, appunto, al rendimento del calciatore secondo l’unico dato temporale prevedibile ex ante tra le parti, i.e. i 90 minuti di gioco”; in sostanza, “la ratio della pattuizione premiale si fonda sul presupposto che il calciatore raggiunga determinati risultati, in questo caso legati alla presenza in campo di almeno 15 minuti, che non può slegarsi dal concetto di partita secondo il tempo di gioco regolare di 90 minuti”.

Ad avviso della ricorrente, in particolare, “nell'individuare i minuti di gioco ritenuti rilevanti per riconoscere la presenza in campo del calciatore”, le parti avrebbero fatto riferimento, “in assenza di una previsione diversa”, al concetto di partita giocata sui 90 minuti, “stabilendo che almeno 1/3 di un tempo di gioco e, quindi, poco più del 15 % della durata totale di una gara – sempre secondo il parametro dei 90 minuti - avrebbe configurato una presenza rilevante ai fini del premio”, senza, perciò, prendere in esame “la variabile imprevedibile dei minuti di recupero” (cfr. pag. 6).

Ciò, pertanto, spiegherebbe la ragione per cui la Gazzetta dello Sport avrebbe calcolato il minutaggio stagionale del calciatore Vignato pervenendo al computo di “23 gare di almeno 15 minuti l’una disputate” (cfr., ancora, pag. 6): criterio non condiviso dalla Lega.

2°) Applicazione del criterio dei parametri oggettivi.

Con tale motivo la ricorrente ha sostenuto che, sebbene “i rilievi della LNPA sono indicati tra le fonti per l'accertamento della condizione di maturazione del premio, tuttavia il parametro dei minuti totali, compresi quelli di recupero, portano evidentemente ad un esito contrario alle esigenze di certezza del sistema”.

In sostanza, il riconoscimento del premio in favore del Chievo Verona avrebbe dovuto ancorarsi alla “applicazione di criteri e parametri "certi" e, quindi, non soggetti a variabili”, concludendo che “la combinazione tra minuti di gioco (in proporzione ai tempi regolamentari del match stabiliti dal regolamento) e presenze è l'unico idoneo a soddisfare tali esigenze” (cfr. pag. 7).

Si è costituita in giudizio la società A.C. Chievo Verona s.r.l., la quale ha precisato che “ le parti (Bologna/Chievo) indicavano la Gazzetta dello Sport e il sito della Lega Serie A, quali fonti per la verifica degli eventi dedotti in condizione”; nel merito ha opposto: che “come correttamente certificato dalla LNPA, per stabilire il minutaggio, vanno conteggiati i minuti fino alla fine della gara, come analiticamente individuati nel report gara” (cfr. pag. 4); che la clausola contestata “privilegia e dà rilievo al il concetto di presenza in campo, di almeno 15 minuti del calciatore, indipendentemente dal tempo di durata della gara”, e che, ove davvero fosse stata ritenuta applicabile l’interpretazione opzionata dalla ricorrente, le parti avrebbero formulato diversamente il testo della predetta clausola; che, inoltre, nel calcolo progressivo delle presenze del calciatore Vignato si sarebbe tenuto conto di gare (Benevento/Bologna, nel corso della quale il calciatore è subentrato al 78° del secondo tempo ed è rimasto in campo fino al 96°;

Fiorentina/Bologna, nel corso della quale il calciatore è subentrato al 76° del secondo tempo ed è rimasto in campo fino al 93°;

Bologna/Udinese, nel corso della quale il calciatore è subentrato al 76° del secondo tempo ed è rimasto in campo fino al 94°; Napoli/Bologna, nel corso della quale il calciatore è subentrato al 76° del secondo tempo ed è rimasto in campo fino al 95°) nelle quali il tempo di recupero sarebbe stato considerato; ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Le parti sono state convocate per l’udienza del 20 luglio 2021, in occasione della quale i difensori hanno ribadito le rispettive posizioni riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti; in esito alla discussione il Tribunale si è riservato per la decisione.

DECISIONE

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Preliminarmente, occorre considerare che nel contratto di trasferimento sottoscritto in data 20 gennaio 2020 tra la società ricorrente e la società A.C. Chievo Verona s.r.l. si sono espressamente previste, quali fonti di verifica delle presenze rilevanti ai fini del riconoscimento degli “eventuali premi e/o indennizzi”, sia la Gazzetta dello Sport che il sito Lega Serie A: l’indicazione di tali fonti (testualmente “Fonti: Gazzetta dello Sport, sito Lega Serie A”) è stata esplicitata in modo da escludere un rapporto di preminenza di una fonte rispetto ad un’altra, da ciò dovendosi inferire che tali fonti sono state individuate come alternative ma, comunque, equipollenti.

Ciò detto, risulta però evidente – in punto di risultanze – la discrasia tra le predette fonti, registrata in ordine alla verificazione della condizione (sospensiva) sottesa alla previsione di cui alla lett. F) del contratto di trasferimento e, in particolare, riferita alla “25a (venticinquesima) presenza da almeno 15 (quindici) minuti del calciatore Vignato con il Bologna o altra squadra di Serie A”.

Tale discrasia deriva dalla circostanza che:

a) dalle risultanze della Gazzetta dello Sport si evince che il calciatore, nell’arco dell’intero campionato 2021/2021, avrebbe totalizzato (soltanto) 23 presenze superiori ai 15 minuti;

b) dal sito della LNPA, invece, risulta che il calciatore, nell’arco dell’intero campionato 2021/2021, avrebbe totalizzato 26 presenze superiori ai 15 minuti.

In più sintetici termini, da un confronto tra le due fonti emerge che le presenze controverse sarebbero quelle relative alle partite Benevento/Bologna (4.10.2020), Fiorentina/Bologna (3.1.2021), Bologna/Udinese (6.1.2021), Bologna/Lazio (27.2.2021) e Napoli/Bologna (7.3.2021): secondo la Gazzetta dello Sport tali presenze sarebbero inferiori ai 15 minuti, mentre per il sito della Lega sarebbero superiori a 15 minuti.

Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione opposta dalla società Chievo Verona, secondo cui la società Bologna F.C., non avendo “impugnato le certificazioni rese (…) in occasione della avveramento della condizione sub le lettere (…) C (decima presenza di almeno 15 minuti); D (quindicesima presenza di almeno 15 minuti); E (ventesima presenza di almeno 15 minuti)” (cfr. pag. 4 controdeduzioni), avrebbe prestato una sorta di acquiescenza ad alcune delle presenze del calciatore Vignato superiori ai 15 minuti e riferite ai premi sopra indicati ma, a suo dire sorprendentemente, contestate nell’ambito del presente giudizio con esclusivo richiamo ai dati della Gazzetta dello Sport per opporsi alla corresponsione del premio di cui alla lett. F).

Ritiene, infatti, il Collegio che i premi riguardanti le lettere C), D) ed E) del contratto esulino dal tema del decidere, ben c rcoscritto, appunto, al premio di cui lla lett. F).

In merito a quest’ultimo, va, anzitutto, osservato che il procedimento di liquidazione è stato avviato dalla società cedente mediante la presentazione di un’istanza in data 10 maggio 2021, nella quale si è rappresentato che “la condizione di cui sopra si è verificata nella stagione 2020/2021 nella seguente circostanza: (…) nella gara di campionato di serie A Udinese vs Bologna del 08/05/2021 il calciatore Vignato Emanuel ha disputato la sua 25° presenza di almeno 15 minuti con la società Bologna F.C.”.

Ora, il Collegio rileva che, alla data dell’8 maggio 2021, cioè in occasione della partita tra Udinese e Bologna (specificamente indicata dalla società Chievo Verona), il calciatore avesse disputato – sulla base, perfino, della fonte, per così dire più “benevola”, costituita dal sito della LNPA – soltanto 23 presenze superiori ai 15 minuti, dal momento che sul predetto sito la soglia delle 25 presenze sarebbe stata raggiunta per effetto della partecipazione del calciatore in questione alle (ulteriori) partite Bologna/Genoa (12.5.2021), Hellas Verona/Bologna (17.5.2021) e Bologna/Juventus (23.5.2021).

Nondimeno, va rilevato che la determinazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A, cioè il provvedimento dichiarativo dell’avveramento delle condizioni legittimanti la liquidazione del premio alla società cedente, è stata adottata in data 25 maggio 2021, ossia dopo la fine del campionato.

Se ne deve dedurre che soltanto nell’ipotesi – che, tuttavia, in concreto non si è verificata – in cui il predetto provvedimento fosse stato emesso prima del 17 maggio 2021 (ossia prima della presenza di Vignato nella partita Hellas Verona vs Bologna) si sarebbe determinata una pacifica insufficienza di presenze rilevanti (inferiori ai 15 minuti) sia in base alla fonte Gazzetta dello Sport che in base alla fonte sito LNPA.

A questo punto il Collegio reputa, con preferibile impostazione sostanzialistica, che ai fini del decidere sulla proposta domanda debba tenersi conto dell’atto terminale del procedimento di pagamento (appunto la determinazione del 20.5.2021), con la conseguenza che l’istanza proposta dalla società cedente debba ritenersi meramente irregolare e, quindi, non affetta da un vizio invalidante.

 Perché, a ben vedere, il contratto di trasferimento ha collegato il riconoscimento del premio a presenze riferibili alla stagione 2020 – 2021 unitariamente intesa.

Come si è osservato in premessa, ai fini del computo delle presenze superiori ai 15 minuti la società ricorrente ha incentrato i propri assunti sulle risultanze della (sola) Gazzetta dello Sport, che deporrebbero per l’insufficienza delle presenze rilevanti; mentre, all’opposto, la soglia di 25 presenze superiori ai 15 minuti sarebbe stata raggiunta a fine campionato in base a quanto risulta dal sito della LNPA.

Da tale discordanza, come si è detto, trae origine la questione dedotta dalla società ricorrente, vale a dire se tutti i minuti comprensivi anche di quelli a gioco fermo e quindi non disputati - siano da conteggiare, a fini statistici, nel minutaggio di un atleta. Ad avviso del Collegio la soluzione è da rinvenire nella disciplina contrattuale, costituente il risultato di una libera e consapevole negoziazione delle parti, trasfusa nello scambio del consenso che ha determinato la conclusione del contratto.

 Il tema dell’interpretazione del contratto è stato, in tempi assai recenti, affrontato dalla Corte di Cassazione con specifico riferimento ad emolumenti eventuali e aggiuntivi connessi alla retribuzione, nella specie costituiti da bonus annuali ai fini di tredicesima, quattordicesima mensilità e T.f.r., oltre accessori e relativi contributi (cfr. ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5234). La Suprema Corte, nell’occasione, ha evidenziato la centralità della ricerca della comune volontà delle parti in applicazione dell’art. 1362 c.c., cui riconoscere dignità di criterio ermeneutico, rimarcando come “non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agosto 2013, n. 19357)”.

La Corte ha soggiunto che tale criterio “richieda, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, anche quando il significato letterale sia apparentemente chiaro, verifichi se quest’ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse (Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840; Cass. 10 maggio 2016, n. 9380)”.

Nel definire la controversia la Cassazione ha, infine, sottolineato che “ l’esigenza di una chiara e piena consapevolezza della lavoratrice di abdicare o comunque di transigere sui propri diritti (Cass. 31 gennaio 2011, n. 2146; Cass. 6 maggio 2015, n. 9120; Cass. 15 settembre 2015, n. 18094; Cass. 18 settembre 2019, n. 23296) è stata dalla Corte doverosamente riscontrata in fatto, in relazione a quelli oggetto specifico di domanda (mancato computo dei bonus annuali ai fini della tredicesima e quattordicesima mensilità e del T.f.r.), evidentemente ricompresi nella “reciproca soddisfazione” delle parti datrice e lavoratrice e nella dichiarazione di entrambe di “essere integralmente soddisfatte” (…), in riferimento al rapporto intrattenuto (…): il che costituisce un accertamento in fatto del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione (Cass. 25 gennaio 2008, n. 1657; Cass. 28 agosto 2013, n. 19831; Cass. 31 maggio 2018, n. 13967)”.

Ora, trasponendo nel presente giudizio le statuizioni espresse dalla Suprema Corte, occorre rilevare che a fronte di una formulazione di tenore generale ma non generico (la verificazione della “25a (venticinquesima) presenza da almeno 15 (quindici)  minuti del calciatore Vignato con il Bologna o altra squadra di Serie A”), il concetto di “presenza” non possa essere disancorato dal tempo di recupero ai fini del raggiungimento della soglia di presenza di 15 minuti che il calciatore Vignato ha trascorso in campo nel corso delle partite considerate.

E ciò per due, fondamentali, ragioni che di seguito si illustrato.

La prima ragione origina dalla considerazione che la previsione contestata non è stata affatto legata ad una performance sportiva, ma, più banalmente, alla presenza del calciatore sul rettangolo verde, cioè come uno degli undici giocatori della squadra di calcio del Bologna; ne deriva che l’incidenza del tempo effettivamente giocato è, nella specie, del tutto irrilevante, il che ad avviso del Collegio contribuisce a spiegare il motivo per cui i contraenti, al momento della conclusione del contratto di trasferimento, non abbiano formulato in modo chiaro e dettagliato come dovesse intendersi il concetto di “presenza”, nonostante a tale concetto dovesse riferirsi la liquidazione di un rilevante importo a titolo di premio (Euro 200.000,00 + IVA).

Senza contare, come ha persuasivamente eccepito la società Chievo Verona con riferimento all’ipotesi di un (teorico ed ipotetico) premio subordinato alle reti realizzate, che il tempo recuperato, pur mirando a compensare il tempo non giocato, resta, comunque, r levante ai fini della regolarità della p rtita e del risultato e, a fortiori, della presenza (oltre che delle prestazioni) dei calciatori.

La seconda, fondamentale, ragione di rigetto della domanda della ricorrente è nella notazione che non è ravvisabile, nel regolamento del gioco del calcio, un principio di corrispondenza cronometrica tra tempo non giocato e tempo recuperato.

Il gioco del calcio, peraltro, non prevede il tempo effettivo quale propria regola, a differenza, ad esempio, della pallacanestro, in cui si prevede che “la gara consiste in 4 quarti di 10 minuti ciascuno” (cfr. art. 8 del regolamento), ma improntati al gioco effettivo regolato – non a caso – da un cronometrista che ha il compito di “misurare il tempo di gioco, le sospensioni e gli intervalli di gara” (cfr. art. 49 del regolamento).

Piuttosto, il regolamento del calcio prevede che “ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall’arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per: le sostituzioni, l’accertamento e/o l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati, le manovre tendenti a perdere tempo, i provvedimenti disciplinari, le interruzioni per ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione, ad esempio per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti), controlli e revisioni VAR, qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)”; è, inoltre previsto che “il quarto ufficiale indica il recupero minimo deciso dall’arbitro al termine dell’ultimo minuto di ciascun periodo di gioco. Il recupero può essere aumentato dall’arbitro, ma non può essere ridotto”; e si precisa, soprattutto, che “l’arbitro deve recuperare il tempo perso alla fine di ciascun periodo di gioco. Tuttavia, la durata del tempo da recuperare è a discrezione dell’arbitro”, in quanto “molte interruzioni di gioco sono del tutto normali (ad esempio, rimesse laterali, calci di rinvio). Un recupero deve essere assegnato soltanto quando tali perdite di tempo sono eccessive”. Sulla scorta di quanto rilevato, il Collegio registra che non è stata allegata prova, da parte della società ricorrente, che la partecipazione del calciatore Vignato, nel corso dei minuti di recupero ulteriori rispetto alla sua presenza in campo durante i 90 minuti regolamentari, sia il risultato – o meno – di interruzioni suscettibili di essere compensate con il recupero (cioè in caso di “perdite di tempo (…) eccessive”): il che mina in radice la persuasività della tesi su cui è incentrato il ricorso.

Ma, a tutto concedere, tale prova non avrebbe potuto condurre ad alcun significativo esito, tenuto conto di alcuni dati, oggettivamente verificabili.

Dal rapporto mensile (aprile 2021) dell’Osservatorio calcistico CIES è, infatti, emerso: a) che la durata di una partita di serie A è in media di 1 ora, 36 minuti e 51 secondi;

che la palla è fuori dal campo per il 17.6% della partita;                    

che, soprattutto, in serie A il tempo di gioco effettivo è il 63,2%.

Dunque, la media di tempo effettivamente giocato, in serie A, supera di poco i 61 minuti.

Da ciò il Collegio non può che trarre un argomento di insuperabile evidenza per dirimere la fattispecie oggetto del presente giudizio: se, cioè, si seguisse la tesi della ricorrente e si considerasse il minutaggio effettivo (cioè il 63,2%) del tempo di presenza del calciatore Vignato in campo, ci si avvedrebbe che quest’ultimo ha raggiunto un minutaggio superiore a 45 minuti (lettere A) e B) del contratto di trasferimento) soltanto in quelle in cui è stato in campo almeno 70 minuti.

Ciò è accaduto in 8 partite (fonte sito PNPA) oppure, al massimo, in 9 partite (fonte Gazzetta).

Il che equivale ad affermare, se si dovesse tenere conto soltanto della percentuale di tempo effettivo sopra indicata (63,2%), che – nell’ambito di tutti i premi fissati nel contratto di trasferimento – l’unica condizione avveratasi sarebbe stata quella di cui alla lett. A) del contratto (5 presenze da 45 minuti nella stagione 2019 – 2020), mentre condizioni sottese a tutte le restanti clausole contrattuali (ed i previsti premi) di cui alla lett. B (pure riferita al minutaggio minimo di 45) e, soprattutto, di cui alle lett. C, D, E ed F (queste ultime riferite al minutaggio minimo di 15) sarebbero risultate proibitivamente realizzabili o, addirittura, in partenza irrealizzabili.

Senza contare, inoltre, che ove si considerasse soltanto il tempo effettivamente giocato (tempo che dovrebbe, a questo punto, essere parametrato sulla percentuale del 63,2%), si finirebbe per rendere irrilevante lo stesso minutaggio di 90 minuti, riferito alla durata del tempo regolamentare: il tutto con palesi effetti distorsivi sulla liceità della contrattualistica sportiva.

Va, da ultimo, considerato che non è neppure ravvisabile nella specie l’incertezza lamentata dalla società ricorrente con riferimento all’aleatorietà del tempo di recupero (con richiamo al documento n. 5, riguardante un altro calciatore di serie A); di converso, occorre rilevare che nell’ipotesi, sostenuta appunto dal Bologna F.C., in cui a monte si dovesse precludere dal computo della presenza in campo il tempo di recupero si determinerebbe una conseguenza paradossale, costituita dalla possibilità di predeterminare – ad esempio, per stare alla fattispecie di giudizio, sistematicamente facendo subentrare il calciatore Vignato al minuto 76° di ogni partita – l’impossibilità di riconoscere alcun premio correlato alla presenza per 15 minuti.

L’interpretazione sostenuta dalla ricorrente condurrebbe, allora, ad un frontale contrasto delle previsioni del contratto di trasferimento con il “dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte”, vale a dire con il principio di buona fede che “obbliga, da un lato, a salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse” (cfr. Corte di Cassazione, 4 maggio 2009, n. 10182, richiamata da id., 14 giugno 2021, n. 16743).

Il che conferma ulteriormente, ad avviso del Collegio, che la mancata previsione di uno specifico riferimento al tempo effettivamente giocato ha costituito nulla più che il risultato di una consapevole pattuizione tra le parti contraenti, queste ultime essendosi, invero, risolute a ritenere rilevanti le “presenze” in campo del calciatore Vignato indipendentemente dal recupero del tempo di gioco e, perciò, in piena coerenza con la causa del contratto.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche respinge il ricorso.

Compensa le spese.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.        

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del

Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

Angelo Fanizza                                                     Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 21 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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