F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN-SVE del 23 Luglio 2021 (motivazioni) – SSD AC Vedelago a rl / ASD San Floriano 1970 – Reg. Prot. 65/TFN-SVE

Decisione/0013/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0003/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Stanislao Chimenti – Presidente;

Angelo Fanizza – Componente;

Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore);

Salvatore Priola – Componente;

Lorenzo Sodero – Componente;

 

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 20 luglio 2021, sul Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS – FIGC della società SSD AC Vedelago a rl (matr. FIGC 920591) contro la società ASD San Floriano 1970 (matr. 934278) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 11/E del 17 giugno 2021 – (premio di preparazione calciatore Giacomo Bresolin n. 26.6.2002 – matr. FIGC 6.651.173 – ric. 777),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 9 febbraio 2021 la SSD AC Vedelago a rl adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna dell’ASD San Floriano 1970 al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore Bresolin Giacomo.

L’ASD San Floriano 1970 non si presentava innanzi alla Commissione Premi restando contumace nonostante la SSD AC Vedelago a rl avesse regolarmente esibito, come da prova dell’invio alla controparte, la ricevuta di spedizione della raccomandata.

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 11/E del 17 giugno 2021 la Commissione Premi, in accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto al premio per il calciatore Bresolin Giacomo condannando l’ASD San Floriano 1970 al pagamento della somma di euro 767,28, di cui euro 667,20 in favore della SSD AC Vedelago a rl a titolo di premio maturato per tre annualità ed euro 100,08 a titolo di penale da corrispondere in favore della FIGC.

Avverso tale delibera la SSD AC Vedelago a rl ha proposto rituale impugnazione deducendo l’errata quantificazione del premio di preparazione.

La reclamante sostiene di essere l’unica società titolare del vincolo annuale e quindi, in applicazione dell’art. 96 NOIF tanto nella nuova versione quanto nella vecchia, avrebbe diritto all’importo di euro 1.112,00 e questo proprio in virtù del C.U. n. 32/A del 18 luglio 2019 della FIGC che riconosce, per la stagione sportiva 2019/2020, il parametro di euro 556,00.

L’ASD San Floriano, ritualmente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

La vertenza, discussa in modalità di videoconferenza nella riunione del 20 luglio 2021, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo della SSD AC Vedelago a rl è fondato e va quindi accolto.

La reclamante fonda il proprio gravame sulla sola circostanza del quantum debeatur poiché il diritto al premio di preparazione stabilito dall’art. 96 NOIF non è in contestazione.

Sulla base di tale premessa sarà opportuno verificare quale disposizione bisognerà applicare per operare la corretta quantificazione del premio.

 Precisamente, dall’analisi della documentazione versata in atti risulta che la SSD AC Vedelago a rl, per le stagioni sportive 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, è l’unica società titolare del vincolo annuale. È sulla base di tale dato intertemporale che discende l’applicazione dell’art. 96 NOIF ante riforma del 01.07.2019, che riconosce il diritto al premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Ciò perché il nuovo art. 96 NOIF non può essere applicabile in via retroattiva, poiché il principio di irretroattività (di cui all’art. 11 delle preleggi) implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano rispettare i c.d. diritti quesiti ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme.

Sulla base di tali premesse la Commissione Premi ha errato nell’interpretare e applicare la norma, in quanto il parametro di euro 556,00, indicato dal C.U. n. 32/A del 18 luglio 2019 della FIGC, andava rapportato al triennio ed adeguato secondo i coefficienti federali.

La decisione della Commissione Premi va pertanto riformata e questo Tribunale Federale deve procedere al ricalcolo del premio di preparazione (anche in tema di penale) sulla base dell’art. 96 NOIF ante riforma del 01.07.2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche accoglie il reclamo presentato dalla società SSD AC Vedelago a rl e, in riforma della decisione della Commissione Premi, dichiara dovuto il premio di preparazione a carico della società ASD San Floriano 1970 nell’importo di euro 1.278,80 (milleduecentosettantotto/80), di cui euro 1.112,00 (millecentododici/00) in favore della società SSD AC Vedelago a rl, ed euro 166,80 (centosessantasei/80) a titolo di penale in favore della FIGC. Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                             IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                               Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 23 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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