F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN-SVE del 4 Agosto 2021 (motivazioni) – Lucchese 1905 Srl / ACD Colorno – Reg. Prot. 6/TFN-SVE
Decisione/0019/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0006/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente;
Carlo Cremonini – Componente;
Cristina Fanetti – Componente;
Gino Scaccia – Componente (Relatore);
Marco Scarpati – Componente;
ha pronunciato,
decidendo nella riunione fissata il giorno 2 agosto 2021, sul Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società Lucchese 1905 Srl (matr. FIGC 951848) contro la società ACD Colorno (matr. FIGC 932096) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 1/E del 15 luglio 2021 – (premio di preparazione calciatore Lattuca Alessandro n. 6.5.2002 – matr. FIGC 5.875.594),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 2 marzo 2021, la società ACD Colorno adiva la Commissione Premi FIGC chiedendo la condanna della società Lucchese 1905 Srl al pagamento del premio di preparazione per avere quest’ultima tesserato, quale ‘giovane di serie’ per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Alessandro Lattuca (n. 6.5.2002 – cartellino n. 102829).
La Lucchese 1905 Srl non compariva innanzi al predetto Organo di giustizia rimanendo contumace nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo posta.
Con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 1/E del 15 luglio 2021, la Commissione Premi, in accoglimento del ricorso, riconosceva alla ACD Colorno il diritto al premio di preparazione, condannando la Lucchese 1905 Srl al pagamento della somma di euro 834,00, di cui euro 667,20 in favore dell’ACD Colorno a titolo di premio maturato per la stagione sportiva 2018/2019 ed euro 166,80 a titolo di penale da corrispondere in favore della FIGC.
Avverso tale delibera, con reclamo del 21 luglio 2021, la società Lucchese 1905 Srl proponeva rituale impugnazione, deducendo di aver provveduto al pagamento del premio anteriormente alla data di emissione della decisione da parte della Commissione Premi. In particolare, la reclamante asserisce di aver provveduto, in data 5 marzo 2021 – ben prima, dunque, della pubblicazione della decisione reclamata – all’integrale pagamento del premio di preparazione in favore della società ACD Colorno, ottenendo, nella medesima data, liberatoria debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società circa l’avvenuta ricezione della “somma di euro 667,20 in relazione alla richiesta per il tesseramento con vincolo ‘giovane di serie’ del calciatore Lattuca Alessandro”. La prova di pagamento, prosegue la reclamante, è stata depositata presso la Delegazione Provinciale di Parma della FIGC in data 5 marzo 2021 e presso il Comitato Regionale Toscana della FIGC in data 9 marzo 2021.
L’ACD Colorno, ritualmente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.
La vertenza, discussa in modalità di videoconferenza nella riunione del 2 agosto 2021, è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo della Lucchese 1905 S.r.l. è fondato nel merito e deve, quindi, essere parzialmente accolto.
L’odierna reclamante ha comprovato di aver proceduto al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96, co. 3, NOIF depositando la contabile del pagamento recante data 5 marzo 2021 (doc. 3 allegato al reclamo), nonché quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal signor Mauro Saccani, Presidente pro-tempore e legale rappresentante della ACD Colorno (doc. 1 allegato al reclamo). Non sussistono, quindi, dubbi che il regolare pagamento del premio abbia avuto luogo in data anteriore all’adozione dell’impugnata delibera da parte della Commissione Premi FIGC, e che prova di tale pagamento sia stata depositata sia presso la Delegazione Provinciale di Parma, sia presso il Comitato regionale Toscana della FIGC.
Ai fini dell’art. 96, comma 3, NOIF, è necessario allegare alle memorie depositate innanzi alla Commissione Premi “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”. Ebbene, risulta agli atti ed è stato ribadito in udienza dal difensore dell’odierna reclamante che la documentazione di avvenuto pagamento non è stata depositata presso la Commissione Premi, né è stata fornita prova che la medesima Commissione sia stata al riguardo altrimenti notiziata in via formale dalla Lucchese 1905 Srl o dalla ACD Colorno.
Ne deriva che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta, sulla base della documentazione depositata dalle parti. In definitiva, e conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (Decisione n. 14/TFN-SVE 2020/2021 del 16 novembre 2020) il pagamento del premio – documentato nella specie dalla reclamante e non contestato dalla ACD Colorno – determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società Lucchese 1905 Srl e, per l’effetto, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al premio. Ferma la penale.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE
Giuseppe Lepore
IL PRESIDENTE
Gino Scaccia
Depositato in data 4 agosto 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia