F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN-SVE del 12 Agosto 2021 (motivazioni) – ASD Licata Calcio / SSD Catania San Pio X arl – Reg. Prot. 7/TFN-SVE

Decisione/0023/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0007/TFNSVE/2021-2022

 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Stanislao Chimenti – Presidente;

Carlo Cremonini – Componente (Relatore);

Cristina Fanetti – Componente;

Salvatore Priola – Componente;

Lorenzo Sodero – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 11 agosto 2021, Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS – FIGC della società ASD Licata Calcio (matr. FIGC 930596) contro la società SSD Catania S. Pio X arl (matr. 938006) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 1/E del 15.7.2021 – (premio di preparazione calciatore Kamara Demba n. 5.5.2003 – matr. FIGC 3.208.892 – ric. 30),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso a mezzo raccomandata A/R 11/02/2021, ritirata il 15/02/2021, la società SSD Catania San Pio X a rl ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la società ASD Licata Calcio, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovutole ai sensi dell’art. 96 delle NOIF per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020 in conseguenza del tesseramento del calciatore Kamara Demba per la stagione sportiva 2020/2021 effettuato dalla predetta ASD Licata Calcio.

La società resistente si costituiva con memoria in cui sosteneva non doversi il richiesto premio giacché inesigibile per le seguenti ragioni: - in via preliminare difettando il tesseramento pluriennale, facente maturare il diritto al premio, trattandosi di giocatore extra-comunitario con permesso di soggiorno annuale; - nel merito non essendovi stato il tesseramento del giocatore a favore della richiedente per le intere stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020. Evidenziava altresì una mancata preventiva richiesta del premio direttamente tra le società che avrebbe potuto, eventualmente, evitare i costi della procedura ed il pagamento della penale alla FIGC.

La Commissione Premi all’esito della memoria della ASD Licata Calcio richiedeva alla LND informazioni sul tesseramento del Kamara Demba cui seguiva comunicazione di risposta, il 7/06/2021, attestante la sussistenza per il calciatore di “un vincolo a tempo indeterminato”.

La Commissione Premi passava quindi ad esaminare l’intera documentazione pervenuta e, ritenuta attendibile la richiesta per entrambe le stagioni sportive, accoglieva la domanda della SSD Catania San Pio X a rl dichiarando la società ASD Licata Calcio inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 1.662,00 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Kamara Demba di cui € 1.329,60 da corrispondersi alla società SSD Catania San Pio X a rl quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 332,40 da corrispondersi alla FIGC a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla ASD Licata Calcio in data 21/07/2021, è stata da questa impugnata con atto datato 22/07/2021, trasmesso alla controparte a mezzo pec in data 23/07/2021 e depositato stesso mezzo in pari data.

Con il reclamo la predetta società ha richiesto l’annullamento della decisione della Commissione Premi riportandosi nella sostanza ai motivi già esplicitati nella memoria depositata di fronte alla medesima Commissione Premi e sopra indicati.

In merito agli stessi, per precisazione, si riporta per quanto alla eccezione in via preliminare l’asserito vincolo annuale del calciatore e per quanto nel merito la asserita mancata maturazione dei mesi minimi, in particolare per la stagione 2019/2020 causa sospensione campionati al 9/03/2020.

Nulla nelle conclusioni della ricorrente in relazione alla mancata preliminare richiesta del premio direttamente tra le parti pur dettagliata in ricorso.

La SSD Catania San Pio X a rl ha presentato controdeduzioni con memoria 28/07/2021, ritualmente inoltrata il 29/07/2021, contestando quanto ex adverso sostenuto nel merito della vertenza e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma integrale della decisione impugnata.

In particolare ha specificato la durata del tesseramento del calciatore per la stagione 2018/2019 in 9 mesi ed 11 giorni e per la stagione 2019/2020 in 6 mesi e 18 giorni periodi quindi superiori ai sei mesi che ha evidenziato quale periodo minimo alla maturazione del premio secondo l’orientamento del TFN sezione Vertenze Economiche.

Per la stagione ricadente nella sospensione dei campionati causa periodo emergenziale ha dedotto che stante la continuità del tesseramento la società avrebbe comunque eseguito assistenza, soprattutto psicologica, nei confronti del Kamara Demba ai fini della sua crescita.

Quanto alla eccepita mancata richiesta prima del ricorso alla Commissione Premi ha asserito ripetuti contatti telefonici con esito negativo rimarcando in ogni caso la non obbligatorietà della stessa.

La vertenza, discussa in modalità videoconferenza con la partecipazione del difensore della reclamante, è stata quindi decisa nella riunione 11/08/2021.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Quanto alla eccezione in via preliminare già sostenuta di fronte alla Commissione Premi e poi ripetuta pedissequamente in ricorso non può non rilevarsi come la stessa sia stata, con scrupolo, valutata dalla Commissione fin dall’inizio con la necessaria richiesta di notizie alla LND.

E la risposta di quest’ultima, nella sua indubbia chiarezza ( vincolo a tempo indeterminato), ha escluso ogni e qualsivoglia possibilità di accoglimento dell’eccezione allora ed adesso.

Esistendo pertanto un vincolo pluriennale nulla osta alla decisione nel merito della vertenza dovendosi per tal motivo rigettare la formulata eccezione preliminare.

E nel merito non sussistono margini di discussione per il riconoscimento del premio di preparazione relativamente alla stagione sportiva 2018/2019.

Avvenuto il tesseramento del calciatore da parte della SSD Catania San Pio X a rl il 19/09/2018 questi lo è stato indiscutibilmente per 9 mesi ed 11 giorni.

Consolidata giurisprudenza di questo Tribunale ritiene sufficiente, come del resto conosciuto dalla ricorrente (vedasi pag. 3 del ricorso), il decorso di un periodo superiore al semestre nel corso di una stagione sportiva per il maturare del premio.

Nel caso in esame tale periodo è stato abbondantemente superato nel 2018/2019 con relativo diritto al premio da parte della SSD Catania San Pio X a rl.

Rimane da valutare la stagione sportiva 2019/2020 colpita dalla gravità del periodo emergenziale con associata sospensione dei campionati dilettanti.

Le osservazioni di parte resistente appaiono però meritevoli di accoglimento dovendosi ritenere non discutibile che il tesseramento del Kamara Demba sia ugualmente proseguito fino al termine della stagione e che lo stesso abbia dalla società di appartenenza ricevuto assistenza per la propria crescita.

Basti pensare alle difficoltà cui tutti sono incorsi causa Covid 19 e considerare come le stesse siano di sicuro state più che accentuate per un giovane calciatore straniero. A quest’ultimo, pertanto, l’assistenza psicologica della struttura societaria avrà oltremodo giovato consentendogli uno sviluppo personale e sportivo che non può ritenersi limitato al solo aspetto tecnico ai fini del diritto al premio di preparazione.

Di conseguenza deve ritenersi maturato il periodo minimo necessario al suddetto diritto anche per la stagione sportiva 2019/2020: 6 mesi e 18 giorni.

Nulla da dire sulla eventuale mancata richiesta preliminare direttamente tra le società non essendovi alcuna obbligatorietà normativa in tal senso.

Il reclamo deve quindi essere rigettato con conferma della decisione della commissione premi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Licata Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS-FIGC liquida le spese di lite in favore della società SSD Catania S. Pio X arl in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

 

IL RELATORE

Carlo Cremonini

 

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 11 agosto 2021.

 

IL SEGRETARIO Salvatore Floriddia

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