TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 864/2021 DEL 01/03/2021
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.13900/2017 R.G.L. promossa
D A
(...) (avv. AGOSTINI SARA)
ricorrente -
CONTRO
CURATELA DEL FALLIMENTO UNIONE SPORTIVA (...) S.P.A.
- resistente contumace -
A seguito dell’udienza di trattazione scritta del 25/02/2021 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
-
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.12.2017 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Unione Sportiva (...) S.p.a. chiedendo in via principale “dichiarare nullo o nullo ovvero annullare integralmente il lodo arbitrale emesso il 28 giugno 2017 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv. Marinelli, Calandrino e Piscini. Nel merito accogliere le conclusioni spiegate dal sig. (...) nell’atto di difesa recante domanda riconvenzionale che di seguito si riportano: “a) in via preliminare, dichiarare irricevibili e/o inammissibili le domande di parte avversa; b) nel merito, respingere e rigettare integralmente tutte le domande di U.S. (...) S.p.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa; c) in via riconvenzionale, dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione sportiva intercorso tra le parti per fatto e colpa di U.S. (...) S.p.A. e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali in favore dell’Allenatore pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito se il rapporto si fosse concluso alla scadenza prefissata; d) in via parimenti riconvenzionale, condannare U.S. (...) S.p.A. al risarcimento in favore del sig. (...) dei danni di immagine nella misura che sarà determinata in via equitativa; e) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, arbitrali e legali, connesse alla presente procedura”.
All’udienza del 14.11.2019, a seguito del fallimento della convenuta, il giudizio è stato interrotto.
Con ricorso depositato il 9.1.2020 il ricorrente ha riassunto la causa nei confronti della curatela del fallimento dell’Unione Sportiva (...) S.p.a. che, benché regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
Disposta la trattazione scritta, il ricorrente ha ritualmente depositato note scritte.
***
Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto rilevarsi, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale ex
art. 412 quater c.p.c., che il lodo non risulta essere stato notificato.
Giova inoltre rammentare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Instaurata in una controversia di lavoro privato una procedura arbitrale, la cui natura è irrituale, la relativa decisione, soggetta al regime di impugnazione previsto dall'art. 412 quater c.p.c., in quanto atto negoziale, può essere annullata solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri, quali i vizi del consenso ex art. 1427 c.c., ivi compresa l'alterata percezione o la falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi. Ne consegue che l'errata delimitazione temporale della fattispecie materiale esaminata costituisce motivo di impugnazione ammissibile trattandosi di errore di fatto e non di giudizio.” (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 14431 del 10/07/2015).
Risulta destituita di fondamento la doglianza relativa alla violazione dell’art. 22 dell’Accordo Collettivo, disposizione non applicabile al rapporto, in quanto l’art. 4 del contratto individuale prevede l’applicazione delle norme sostanziali contenute nell’Accordo Collettivo, tra cui non rientra la disposizione in esame relativa, invece, al termine di 10 giorni per l’inoltro al Collegio Arbitrale della proposta di irrogazione di provvedimenti disciplinari che eccedono la competenza della società.
Deve quindi osservarsi che il procedimento arbitrale è stato introdotto dalla datrice di lavoro al fine di ottenere in via principale la declaratoria di risoluzione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto in data 5.9.2016 per fatto e colpa dell’allenatore (...)a decorrere dal 10.1.2017 e in via subordinata la risoluzione consensuale del rapporto per fatti concludenti.
L’odierno ricorrente ha invece chiesto in via riconvenzionale la declaratoria di risoluzione del contratto di prestazione sportiva intercorso tra le parti per fatto e colpa dell’U.S. (...) S.p.a.
Orbene dagli atti del procedimento arbitrale emerge la volontà di entrambe le parti di non proseguire il rapporto.
La datrice di lavoro ha infatti disposto l’1.12.2016 l’esonero dell’allenatore, ha avviato il 20.12.2016 un procedimento arbitrale volto ad “accertare e dichiarare le inadempienze dell'allenatore (...) e la legittimità della risoluzione del contratto per giusta causa ed in particolare per fatto e colpa dell'allenatore (...), quindi dichiararsi risolto il contratto di lavoro sportivo sottoscritto dalle parti il 05 settembre 2016, a decorrere dal 10 dicembre 2016 o, in subordine, dalla data della notifica del presente atto”, ha inviato il 7.1.2017 una email all’allenatore preannunciandogli che sarebbe stato reintegrato come allenatore della prima squadra del Palermo, invitandolo a contattare il Presidente per dettagli esecutivi e programmi di lavoro; in data 9.1.2017 il Presidente e l’allenatore si sono incontrati e nella medesima data l’allenatore ha ricevuto un WhatsApp e una email di convocazione a Palermo, seguiti da un telegramma recapitato il giorno successivo.
Tuttavia la società nei giorni seguenti non ha esonerato l’allenatore (…) (subentrato nella conduzione della prima squadra del Palermo) e non ha revocato l’esonero del ricorrente dell’1.12.2016.
L’allenatore, a fronte della comunicazione di reintegra e della convocazione a Palermo, non ha manifestato la volontà di riprendere l’attività lavorativa, non ha indicato una diversa data per la ripresa dell’attività e non si è recato a Palermo.
Inoltre il ricorrente, pur avendo affermato di non poter rendere la prestazione lavorativa senza il preventivo esonero di (...) - in quanto ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. Aa) del Regolamento del Settore Tecnico, le prime squadre delle società iscritte al campionato di Serie A devono essere obbligatoriamente affidate ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista - si è limitato a richiedere in data 11.1.2017 informazioni al Settore Tecnico in relazione al nominativo dell’Allenatore Professionista responsabile della prima squadra del Palermo e alla propria posizione con la società e, avendo appreso, sempre nella medesima giornata, che “Mister (...)risulta essere stato esonerato il 1 dicembre e dal giorno seguente è stato tesserato quale Allenatore responsabile di prima squadra il signor (…) tuttora in carica. Ricordiamo che senza esonero dell’allenatore in carica come Settore Tecnico non possiamo procedere al tesseramento di un eventuale nuovo tecnico”, non ha in alcun modo sollecitato la società ad esonerare (...) al fine di rendere possibile il suo rientro come allenatore della prima squadra.
Infine, nell’atto di difesa in sede arbitrale, il ricorrente ha dichiarato che la condotta della società - consistita nell’aver contestato presunti inadempimenti, aver attivato una procedura arbitrale, essersi fatta rilasciare da tre giocatori dichiarazioni contro l’allenatore - aveva reso impossibile che lo stesso rendesse la prestazione lavorativa, essendo venuto meno il rapporto fiduciario sia col Presidente che con i tre giocatori.
Deve pertanto ritenersi che entrambe le parti abbiano tenuto un contegno incompatibile con la volontà di una ripresa effettiva del rapporto di lavoro.
Inoltre entrambe hanno chiesto la risoluzione del contratto di lavoro per inadempimento imputabile alla controparte.
Giova quindi rammentare l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020).
Ed allora, considerato che la società aveva manifestato con l’atto introduttivo la volontà di risolvere il contratto e che la medesima domanda è stata articolata dal ricorrente in via riconvenzionale con la memoria di costituzione notificata il 6.2.2017, la risoluzione del contratto deve essere quindi dichiarata da tale data.
In relazione alla richiesta risarcitoria, deve osservarsi che il ricorrente non ha specificamente, come era suo precipuo onere, allegato e provato la sussistenza dei presupposti previsti per l’accoglimento della domanda.
Non resta che rigettare il ricorso, senza nulla statuire sulle spese del procedimento, non essendosi costituita in giudizio la curatela.
Decide come in epigrafe.
P.Q.M.
Così deciso in Palermo all’udienza di trattazione scritta del 26/02/2021
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno