TRIBUNALE DI SASSARI – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 519/2018 DEL 21/01/2019

 

TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE LAVORO

 

Il   Giudice  dott.  Maria   Angioni   all’udienz de giorno   22/11/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. (...) del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

T R A

(...), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Angelica Luisa Milia e Pasquale Fadda

RICORRENTE

E

(...)  SRL  in  persona  del  rappresentante  legale  pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Claudia Salvador

RESISTENTE

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

La domanda spiegata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

(...)  ha dedotto di avere prestato attività lavorativa con carattere di subordinazione per la convenuta dal 1° luglio 2014 al 15 gennaio 2015, con la qualifica di impiegata addetta di segreteria.

In ossequio agli accordi presi con (...), che aveva affermato di parlare in nome e per conto del Presidente della (...) S.r.l. (dora in avanti: (...)), la (...)ha lavorato per 8 ore al giorno su 5 giorni alla settimana, negli orari allegati; inoltre per almeno due sabati e due domeniche al mese in occasione delle partite casalinghe della prima squadra di football, dalle ore 9.00 alle 19.00 si è occupata delle mansioni contabili e amministrative indicate in ricorso.

Ella aveva anche ricevuto dal datore di lavoro delle deleghe di firma, in forza delle quali ha sottoscritto in nome della convenuta un contratto ed espletato alcuni adempimenti burocratici. Svolgeva anche altri compiti per il datore di lavoro, come allegato in ricorso.

La (...)riceveva gli ordini relativi ai propri incarichi da (...), il quale inoltre controllava che ella si trovasse sul posto di lavoro negli orari previsti.

Il rapporto di lavoro in oggetto non è mai stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali e assistenziali. Sulla scorta delle mansioni svolte ella deve essere inquadrata come impiegato dordine qualificato, V° livello, del CCNL dipendenti palestre ed impianti sportivi, rientrando le sue mansioni nella descrizione di detta qualifica.

Il datore di lavoro ha formalizzato in qualche modo il rapporto di lavoro solo con un documento, agli atti, con cui ha ammesso che la (...)aveva svolto un periodo di apprendistato dal 1° agosto 2014 al 15.1.2015, procedendo il 9.1.2015 a comunicare la sua assunzione a far data dal 12.1.2015 inquadrandola come impiegata amministrativa CCNL dipendenti palestre ed impianti sportivi, per poi però subito dopo annullare detta assunzione in data 10.1.2015.

La dipendente ha percepito in tutto, a titolo di retribuzione per il lavoro svolto, la somma di 2.000,00 euro, ed ha sostenuto di essere rimasta in credito verso il datore di lavoro, come accertato dalla DPL di Sassari, della somma complessiva di 4.954,44 euro compreso il tfr, detratti gli acconti percepiti, come da conteggi allegati al ricorso eseguiti sulla base del CCNL applicato al rapporto ed alla qualifica di impiegato dordine qualificato, V° livello.

Ha chiesto pertanto l’accertamento del rapporto di lavoro come allegato in ricorso, e la condanna di conseguenza della convenuta a pagarle la somma di 4.954,44 euro a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13^ mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e tfr; con vittoria di spese e compensi.

La società (...) s.r.l. nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso per i motivi esposti in comparsa; con vittoria di spese legali.

Ha sostenuto che la ricorrente avrebbe svolto attività per conto di essa società perché mossa da generosità e gratuità, pur in assenza di una attività di lavoro subordinato, e comunque nell’ottica di una sorta di praticantato, senza vincoli alcuni; che comunque (...) non avrebbe avuto alcun mandato né di rappresentanza della società né del legale rappresentante sig. (...)il quale, autonomamente, decideva i soggetti da assumere e/o a cui conferire deleghe e mandati di rappresentanza; che infine il ruolo richiamato dalla sig.ra (...)veniva già ricoperto dalla sig.ra (...), storica segretaria della società sottoscrivente.

Difetterebbero assolutamente tutti gli elementi principali che caratterizzano il lavoro subordinato:

        1. inserimento nell’organizzazione dell’impresa, non essendo stata la sig. (...)inserita nell’organigramma societario con la funzione di addetta alla segreteria, qualifica gattribuita ad altro soggetto;
        2. via continuativa e sistematica del lavoro, non avendo dimostrato la (...)di aver svolto in maniera continuativa l’attività né il rispetto delle 8 ore lavorative, come da lei affermato nel ricorso;
        3. costante controllo da parte del datore di lavoro, non avendo il sig. (...) poteri direttivi né di controllo in quanto gli stessi ricadevano direttamente sul legale rappresentante della società, sig. (...) e/o sull’amministratore delegato sig. (...).

Lassenza stessa di una retribuzione mensile permetterebbe di acclarare in modo assoluto che non vi era stato alcun rapporto di subordinazione tra le parti bensì un mero accordo di apprendistato.

A tutto voler concedere, anche ipotizzando che si fosse di fatto instaurato un rapporto di lavoro subordinato, si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della decisione: a) delle mansioni di mera assistenza effettivamente svolte dalla ricorrente, ancora inesperta (mera assistenza in quanto già presente una dipendente di segreteria); b) degli orari di lavoro, che non superavano mai le cinque ore nell’ambito dello stesso giorno, e comunque venivano rese in modo occasionale, con ampi buchi durante l’arco della stessa giornata (e soprattutto non dimostrate le 8 ore indiate nell’atto introduttivo).

Proprio e solo al fine di ricompensare delle spese effettuate la ricorrente la (...) 1903 Srl ha elargito alla medesima le somme (2.000,00 euro) che la stessa ha ammesso con scrittura privata del 24.1.2015 di aver ricevuto per avere svolto un periodo di apprendistato.

Quanto ai conteggi allegati al ricorso, sono erronei perché fondati su circostanze di fatto, quali le ore di lavoro subordinato prestato, allegate ma non provate, perché le somme asseritamente dovute sono state calcolate al lordo e non al netto, e perché non sono stati indicati in modo analitico i giorni in cui la ricorrente avrebbe svolto lavoro straordinario, né i giorni delle festività e dei permessi non goduti.

Inoltre parte convenuta non rientra fra i soggetti cui si applica il CCNL richiamato in ricorso, e cioè fra le imprese ed enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità l’utilizzo di un impianto sportivo, fitness e benessere. A titolo di esempio si indicano gli impianti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione…8. Campo da calcio; infatti essa società non ha quale propria finalità (da Statuto) l’utilizzo del campo da calcio bensì il club ha per oggetto lesercizio della pratica sportiva e nello specifico del calcio con l’organizzazione di gare e tornei.

Quindi, non c’è nessun collegamento tra quanto richiesto dalla sig. (...)(essere inquadrata nel V° Livello del CCNL per dipendenti, palestre ed impianti sportivi) rispetto all’oggetto sociale della società.

Se anche si volesse inquadrare la figura della lavoratrice nel V° Livello, nel calcolo delle retribuzioni dovute, si dovrebbe prendere come punto di riferimento il valore minimo indicato ovvero 674,61. Tenuto conto che già sono state versate alla stessa 2.000,00 euro, la somma che teoricamente dovrebbe essere riconosciuta è pari ad euro 1.699,47.

Come ritenuto dalla giurisprudenza in materia, il ricorso introduttivo del giudizio di lavoro deve "individuare compiutamente e chiaramente le ragioni di diritto poste a fondamento delle domande proposte in causa non potendosi limitare ad un generico richiamo ai principi costituzionali e/o a disposizioni, non meglio individuate, del C.C.N.L.; nel caso di specie invece la ricorrente non ha fatto riferimento assolutamente a ragioni di diritto che giustificano il proprio ricorso con annesso le richieste indicate e, di conseguenza, lo stesso deve essere dichiarato nullo.

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    Motivi della decisione.

Preliminarmente, può essere senza dubbio rigettata l’eccezione di nullità del ricorso avanzata dalla società resistente, per la sua estrema genericità ed anche perché il ricorso contiene una sufficiente articolazione della dome nel dettaglio delle ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento.

Nel merito si ritiene che le allegazioni di cui al ricorso hanno trovato riscontro gnella documentazione prodotta da parte ricorrente, con particolare riferimento all’esistenza di un rapporto di lavoro perlomeno dal 1° agosto 2014 al 15.1.2015 come da scrittura privata fra le parti, sia pure qualificato formalmente in quella sede come di praticantato, che in termini giuridici, in mancanza di chiarimenti al riguardo da parte della (...), non può che corrispondere all’apprendistato come regolato dalla legge; all’inquadramento della ricorrente sulla base del CCNL invocato col ricorso, come da comunicazione di assunzione inoltrata all’ufficio del lavoro della R.A.S e subito annullata, e con riferimento a numerose mails scambiate fra la ricorrente e diversi soggetti legati alla (...) da rapporti commerciali, alle deleghe di firma rilasciate direttamente alla (...)dall’AU della (...) sig. (...)ed ai diversi atti firmati di conseguenza dalla (...)in rappresentanza dell’AU in nome e per conto della (...).

Tutti questi documenti, unitamente alla prova del pagamento di 2.000,00 euro alla (...)da parte della (...), a prescindere dalla qualificazione formale di rimborso spese che può anche essere stata data per fini diversi da quelli rilevanti in questo giudizio, offrono già un importante riscontro alle allegazioni della ricorrente, dimostrando che ella ha svolto in effetti attività nell’interesse e nel nome e per conto della società, che le sue mansioni erano relative all’espletamento di pratiche amministrative e burocratiche, e che ella le svolse con continuità nel tempo durante il corso del rapporto di lavoro, ricevendo del denaro in cambio non collegato a specifiche spese effettuate - e documentate - per conto e nellinteresse della società.

Ma le deposizioni testimoniali hanno completato il quadro, giacc(...), in grado di conoscere bene i fatti avendo egli lavorato per la (...) per circa trent’anni fino all’estate del 2015, e come dipendente fino al maggio-giugno 2015, ha fra l’altro confermato che la (...)aveva lavorato per la società resistente nel periodo di cui al ricorso, che faceva lavoro di ufficio, che ella rispettava un orario fisso arrivando alle 9.00 e andando via alle 13.00 per poi tornare alle 15.00 e continuare perlomeno sino alle 18.00; ha confermato che in occasione delle partite in casa della (...) prima squadra ella lavorava anche il sabato e la domenica mattina occupandosi della biglietteria, ricordando con precisione anche gli orari della ricorrente nel fine settimana in quei casi; (...), premesso di essere stato dirigente sportivo della (...) dall’agosto 2013 sino al gennaio 2015, ha confermato quanto allegato in ricorso precisando di aver stipulato con la (...)il contratto verbale di assunzione dal Presidente della società (...), e che in parte le direttive alla ricorrente le davo io ed in parte dal Presidente della società. Preciso che le direttive che le impartivo io erano le direttive che mi diceva di darle il Presidente”.

(...) ha confermato le allegazioni del ricorso, e infine la stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale ha spiegato, in termini credibili che rafforzano ulteriormente il quadro probatorio già emerso a sostegno delle sue allegazioni, che “io dovevo rispettare determinati orari, il mio era un lavoro e non un mero impegno per apprendimento, fra l’altro nel periodo in contestazione non solo io, ma nemmeno la signora (...) eravamo state assunte con contratto regolare, ma eravamo comunque delle dipendenti, io e la (...) avevamo delle funzioni diverse io mi occupavo della contabilità della biglietteria, rapporti con gli sponsor mentre lei si occupava prevalentemente della parte calcistica (tesseramenti, tutto cche riguardava i calciatori e le partite)”.

Parte ricorrente è riuscita pertanto a fornire piena prova dei fatti allegati col ricorso.

Quanto alle somme dovute, parte resistente a parte le contestazioni, irrilevanti sotto questo profilo, sullan debeatur, e le contestazioni fondate sulla asserita debenza eventuale delle somme al netto e non al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, che non sono condivisibili come ritenuto ormai dalla pacifica giurisprudenza sul punto, anche della corte di cassazione, ha sostenuto senza in alcun modo motivare sul punto che la retribuzione caso mai spettante alla (...)sarebbe inferiore a quanto nel dettaglio calcolato nei conteggi partendo proprio dal minimo contrattuale.

Per la sua estrema genericità detta osservazione risulta impossibile da comprendere, anche perché a tal fine parte resistente ha omesso di confrontarsi con le singole diverse voci considerate dal consulente di parte ricorrente, ed ha omesso di spiegare come è arrivata a indicare la somma complessiva indicata in via alternativa rispetto a quella attestata dal consulente.

Infine, nei conteggi di parte ricorrente non risultano indicate voci a titolo di indennità di festività e permessi non goduti, contrariamente agli assunti di parte resistente; mentre quanto ai giorni di straordinario in ricorso è stato specificamente allegato al riguardo (almeno due giorni al mese di lavoro straordinario in giorno di sabato e di domenica, in occasione delle partite di calcio in casa della prima squadra).

Si tratta dunque di contestazioni non idonee ad inficiare la forza probatoria dei conteggi in questione.

La resistente inoltre, sulla quale gravava interamente l’onere di provare di avere retribuito integralmente la ricorrente per lattività lavorativa prestata nel periodo indicato nel ricorso, di averle corrisposto interamente la retribuzione per i mesi lavorati, la tredicesima mensilità, nonché il TFR, nella misura correttamente computata in ricorso, non ha in alcun modo assolto a tale onere probatorio. Ritiene, pertanto, il giudice che sia pienamente provata in giudizio la domanda spiegata  dalla  ricorrente  nei  confronti  della  (...)  in  persona  del  legale rappresentante pro  tempore, che sarà pertanto  condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 4.954,44 di cui € 526,77 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria da computarsi anno per anno ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del diritto fino al saldo. Detta somma risulta dai conteggi allegati al ricorso che, notificati unitamente allo stesso alla resistente la quale non li ha adeguatamente contestati, appaiono sorretti  da  congruità  logico  matematica  e  vengono  fatti  propri  dal  giudice, siccome compiutamente riscontrati dalle prove documentali e testimoniali in atti.

La società resistente, soccombente, deve inoltre essere condannata alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali che si liquidano nei termini di cui al dispositivo.

PQM

  • Accoglie il ricorso e per l’effetto condanna la (...) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare ad (...)  la somma complessiva di 4.954,44 euro per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
  • condanna la (...) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare ad (...) le spese processuali che liquida in complessivi € 2.501,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
  • indica in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Sassari, 22/11/2018

Il Giudice

dott. Maria Angioni

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