CORTE D’APPELLO di MILANO – sezione civile – Sentenza n. 4573/2018 DEL 22/10/2018

LA CORTE D’APPELLO di MILANO

 

Seconda sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Walter Saresella                                     Presidente

dott. Daniela Anna Fontana                           Consigliere

dott. Letizia Ferrari da Grado                                                                  Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. …./2017 promossa da:

 

(...)(C.F.  …..),  con  il  patrocinio  dell’avv. MALCOVATI FABIO dell’avv. MAGISTRETTI MASSIMILIANO (MGSMSM69H07F205X) VIA GOITO 9 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA GOITOMILANO presso il difensore avv. MALCOVATI FABIO

APPELLANTE

 

contro

A.S. (…) SPA (C.F. 01180281006), con il patrocinio dell’avv. DELLA PORTA RODIANI PIERGIORGIO e dell’avv. CAMBARERI GIANLUCA (CMBGLC76B15H501I) VIA ASMARA, 37 00199 (…); , elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7 00196 ROMA presso il difensore avv. DELLA PORTA RODIANI PIERGIORGIO

CONCLUSIONI per (...) 

Piaccia alla Corte d’Appello Adita - previa integrale riforma della sentenza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Quinta Civile, in data 10 ottobre 2016, n.11068 (Giudice dott. Federico Botta) - respinta ogni contraria istanza:

previa, occorrendo, declaratoria di nullità della rinuncia del Prof. Avv. (...) ai compensi professionali di cui al verbale del Consiglio di amministrazione di A.S. (…) S.p.a. in data 31 ottobre 1996, rigettare l’opposizione proposta dalla A.S. (…) S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo 9- 27 febbraio 2006, n.5403 e confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertando il diritto del Prof. Avv. (...) a ricevere la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto con gli interessi dal dovuto al saldo, oltre le spese, i diritti e gli onorari del procedimento monitorio per un totale di euro 373.917,98, oltre agli interessi maturati e maturandi successivamente alla notificazione dell’atto di precetto, al costo e ai diritti per la registrazione del decreto ingiuntivo, al costo della notificazione del precetto e alle successive occorrende;

in ogni caso, condannare A.S. (…) S.p.a. al pagamento delle somme di cui sopra; in via istruttoria, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:

    1. “Vero che, quando A.S. (…) Spa si determinava ad avviare/partecipare ad un procedimento contenzioso, conferiva - previa comunicazione (diretta o telefonica) all’Avv. Prof. (...) - specifico incarico mediante lettera fax indirizzata al recapito dello Studio, comunicazione costituita o da semplice trasmissione del provvedimento disciplinare da impugnare ovvero da specifica comunicazione esplicativa, come risulta dalla documentazione depositata in atti (che si rammostra al teste)”;
    2. “Vero che gli scritti difensivi predisposti dall’Avv. Prof. (...) venivano inviati ad A.S. (…) Spa via fax, affinché gli stessi venissero riportati su carta intestata della società, sottoscritti in calce dal Legale Rappresentante ed inviati direttamente dagli uffici di A.S. (…) Spa ai competenti Organismi di Giustizia Sportiva, come risulta dalla documentazione depositata in atti (che si rammostra al teste)”;
    3. “Vero che, in relazione ai procedimenti contenziosi di cui veniva incaricato l’Avv. Prof. (...), quest’ultimo, di norma, presenziava personalmente, in rappresentanza di A.S. (…) Spa, alle udienze celebratesi avanti la Commissione Disciplinare della Lega ed avanti la Corte di Appello Federale, partecipando alla discussione orale, sulla base di specifica delega, di norma apposta in calce ai relativi atti e talvolta conferita con atto autonomo, come risulta dalla documentazione depositata in atti (che si rammostra al teste)”.

Si indicano a testi (occorrendo da escutere anche mediante prova delegata ex art.203 cpc) i Signori:

  • (…), Direttore Generale di A.S. (…) Spa 1999-2000 (da escutere sul capitolo di prova n.1);
  • (…), Segretaria di Presidenza di A.S. (…) Spa 1992-2000 (da escutere sui capitoli di prova nn.1 e 2);
  • (…), Segretaria di Presidenza di A.S. (…) Spa 1992-2000 (da escutere sui capitoli di prova nn.1 e 2);
  • Avv. Sergio Artico, Presidente della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti 1992-2000 (da escutere sul capitolo di prova n.3);
  • Avv. Prof. Claudio Franchini, Componente della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti 1992-2000 (da escutere sul capitolo di prova n.3);
  • Stefania Ginesio, Segreteria Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti 1992-2000 (da escutere sul capitolo di prova n.3);

ordinare, ai sensi dell’art.210 cpc:

      1. alla Lega di Serie A (con sede in Milano, Via Rosellini n. 4, CAP 20124), presso la quale svolgeva la propria attività la Commissione Disciplinare, l’esibizione di copia dei verbali delle udienze tenutesi nell’ambito dei procedimenti di cui ai nn.67, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del doc.n.1 fase monitoria e del doc.n.3 giudizio riassunto;
      2. alla Federazione Italiana Gioco Calcio (con sede in (…), Via G. Allegri n.14, CAP 00198), presso la quale svolgeva la propria attività la Corte di Appello Federale, l’esibizione di copia dei verbali delle udienze tenutesi nell’ambito dei procedimenti di cui ai nn.88, 93, 94, 105 e 106 del doc.n.1 fase monitoria e del doc.n.3 giudizio riassunto.

Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i giudizi.

CONCLUSIONI A.S. (…) S.P.A.

Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis:

        1. In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’appello spiegato dal prof. Avv. (...) per le ragioni esposte e per quelle che, anche d’Ufficio, si vorrà rilevare, dichiarando per l’effetto l’estinzione del procedimento;
  1. Dichiarare inammissibili ogni nuova domanda e/o eccezione e/o produzione del Prof. (...), rigettare l’impugnazione promossa dal Prof. (...) e, per l’effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, privo di ogni effetto e in ogni caso revocarlo perché ingiusto ed illegittimamente concesso sul punto confermando la Sentenza impugnata;
  2. In ogni caso respingere ogni pretesa avversaria;
  3. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.

Con espressa riserva di ogni più ampia ed ulteriore difesa, istanza anche istruttoria, eccezione, deduzione e produzione ai sensi di legge e nei termini di procedura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata l'avv. (...) ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza emessa del Tribunale di Milano n. 11068/2016 e pubblicata il 10.10.2016 che ha accolto l'opposizione proposta da A.S. (…) s.p.a. al decreto ingiuntivo n. 5403/2006 emesso dal Tribunale di Milano che ingiungeva di pagare all'avv. (...) la somma di € 340.247,26, oltre i relativi accessori, a titolo di compensi maturati a fronte dell'attività professionale da quest'ultimo svolta su incarico della ridetta società sportiva nel periodo 1997-2000 ed ha rigettato la domanda di pagamento degli onorari per l'attività professionale svolta. Il giudice di prime cure ha ritenuto mancante la prova del conferimento da parte di A.S. (…) di un mandato defensionale in favore dell'avv. (...). In particolare ha rilevato che "laddove le  deleghe  e  le  procure  sono  presenti  in  calce  alle  bozze  degli  atti  (memorie, osservazioni)., queste non recano sottoscrizione autografa del delegante", con la conseguenza che viene meno "la certezza della provenienza e della assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso" (cfr. pag 8 sentenza n. 11608/2016). Ha altresì ritenuto irrilevante sia l'indicazione della presenza dell'avv. (...), in rappresentanza di A.S. (…), nei verbali dei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva, sia la documentazione comprovante interlocuzioni dirette tra la società ed il (...). Il giudice ha, quindi, rilevato che l'avv. (...) ha agito come mero collaboratore del padre, avv. (...) e che quest’ultimo che ha rivestito nella società il ruolo di consigliere delegato "per il contenzioso ordinario e federale" ha rinunciato ad ogni emolumento per tale incarico con la conseguenza che neanche il figlio, (...), quale suo ausiliario ha diritto di ricevere alcun compenso.

(...) ha impugnato la sentenza di primo grado articolando tre motivi di gravame. Con il primo ha sostenuto che la sentenza del Tribunale è affetta da vizio di ultra petizione per aver il giudice ritenuto non raggiunta la prova del conferimento del mandato dopo aver rilevato, d'ufficio, la mancanza di sottoscrizione autografa. Con il secondo ha ritenuto erronea ed illegittima la decisione di primo grado nella parte in cui il giudicante ha ritenuto che le deleghe rilasciate ad (...) fossero da ritenersi riferibili allo svolgimento di attività di mero collaboratore del padre (...). Infine con l'ultimo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato le istanze istruttorie.

Si è tempestivamente costituita in giudizio A.S. (…) che in via preliminare ha chiesto che venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto, nel merito ne ha chiesto il rigetto e la conferma della sentenza gravata.

All'udienza tenuta in data 22.05.2018 i procuratori delle parti a ciò invitati hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte, quindi la causa, all'esito del disposto scambio delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c, è passata in decisione.

Si rileva che l'appello va esaminato e deciso nel merito, atteso che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata è infondata. Infatti, come prescrive la norma in esame, l'atto si articola in censure sufficientemente specifiche, con indicazione delle singole parti della sentenza che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. Del pari destituita di fondamento è l'eccezione dell'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, non emergendo ragioni che rendono evidente la probabilità che l'impugnazione non venga accolta.

L'avv. (...) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano al fine di dimostrare il suo diritto al pagamento degli onorari per l'attività professionale svolta nel periodo 1997-2000, per conto e su incarico di A.S. (…), in 28 questioni innanzi alla giustizia sportiva.

Con il primo motivo di gravame l'avv. (...) ha censurato la sentenza impugnata per erroneità e illegittimità della stessa per vizio di ultra petizione, in particolare, con riferimento al fatto che il giudice di prime cure ha rilevato la mancanza di sottoscrizione autografa delle deleghe rilasciate dal Presidente o dall'Amministratore Delegato della A.S. (…) ad (...), nonostante sia sempre stato pacifico tra le parti il fatto che dette deleghe erano state effettivamente sottoscritte e conferite.

In punto preliminarmente è opportuno richiamare il noto orientamento della Suprema Corte in tema di onere probatorio e tipologia di prove ammesse nel caso in cui sia contestata l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale. La Cassazione sul punto ha più volte ricordato che "il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante" (Cass. 1732/2017).

Osserva la Corte che, come rilevato dal Tribunale di Milano, la documentazione in atti comprovante le deleghe ricevute dall'appellato per conto dell'A.S. (…), in tutte e 28 le questioni trattate dal legale e di cui si discute, non recano sottoscrizione autografa.

Va, però, rilevato che mai l'appellato, in appello, né ancor prima in primo grado ha contestato la non autenticità delle deleghe prodotte in giudizio. Per tali  pregnante ragione questa Corte ritiene fondato il motivo di appello. Ne consegue che la documentazione presente in atti è idonea a fornire elementi di riscontro in ordine al conferimento all'avv. (...) di delega a rappresentare e/o difendere la società

A.S. (…) per tutte le 28 questioni giuridiche per le quali il professionista chiede il pagamento degli onorari.

Con ulteriore motivo di appello (...) ha impugnato la decisione di prime cure per aver il giudice ritenuto che le deleghe rilasciate fossero da ritenersi come riferibili allo svolgimento di attività di "delegato collaboratore del consigliere (...) " stante la mancata produzione agli atti della procura ricevuta da A.S. (…).

Anche questo motivo di gravame è fondato.

Preliminarmente questa Corte ribadisce che secondo costante orientamento giurisprudenziale non è elemento necessario per provare l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale la prova scritta dell'incarico, ben potendo il giudice ricorrere a presunzioni per accertare l'intercorso rapporto.

La difesa dell'A.S. (…) sin dall'opposizione al decreto ingiuntivo si è limitata a contestare il ruolo in base al quale l'avv. (...) ha svolto la sua attività in favore della società, non è invece stato oggetto di contestazione che questa sia stata effettivamente svolta. A.S. (…) ha sempre sostenuto di non aver mai personalmente incaricato l'appellante, era invece il padre, avv. (...), che rivestiva ruolo di consigliere della società con incarico di occuparsi delle questioni legali.

A questo riguardo questa Corte rileva che la contestazione avanzata dalla società non è supportata da alcun riscontro documentale. In particolare, da un lato, come già rilevato, tutte le deleghe in atti sono state conferite all'avv. (...) dal Vice Presidente o dall'Amministratore delegato dell'A.S. (…), dall'altro non è in alcun modo possibile desumere, in mancanza di elementi in tale senso non emergenti agli atti, che l'appellante sia stato mai incaricato, a qualsiasi titolo, dall'avv. (...) ad occuparsi delle questioni legali inerenti la società calcistica.

Si evidenzia inoltre che l'attività in concreto svolta dall'appellante in favore di A.S. (…) non può essere qualificata come attività di mero ausiliario o delegato dell'avv. (...), bensì si tratta di esercizio di attività di tipo professionale. Tale deve essere infatti considerato lo studio delle controversie, la redazione degli atti, la partecipazione alle udienze ed anche se ciò è avvenuto innanzi alla Giustizia Federale. La circostanza che quest'ultima non prescriva il patrocinio di un avvocato è fatto privo di rilevanza in quanto l'attività svolta dall'avv. (...) ha natura altamente tecnica e non meramente esecutiva, è perciò ricompresa nella sfera delle prestazioni per le quali trova applicazione la tariffa degli avvocati e procuratori in  materia stragiudiziale.

Elemento ulteriore idoneo a dimostrare l'esistenza di un incarico rilasciato  all'avv. (...) dalla società appellata, oltre alle deleghe rilasciate all'appellante di cui si è ampiamente detto, è la documentazione attestante interlocuzioni dirette  fra  la società e il professionista parte in causa. L'esame di dette produzioni documentali consente di rilevare che in 6 delle 28 questioni per cui è presente delega a rappresentare/difendere A.S. (…) quest'ultima ha altresì inviato tramite fax comunicazioni alla persona dell'avv. (...) o quest'ultimo ha direttamente contattato la società per conferire sulle questioni legali di cui di volta in volta si stava occupando.

Questa Corte ritiene che la sussistenza congiunta nelle singole questioni della delega conferita all'avv. (...) dal Presidente o Vice Presidente dell'A.S. (…), e della documentazione comprovante interlocuzioni dirette tra la società calcistica e l'appellante, è idonea a dimostrare in via presuntiva l'avvenuto conferimento di incarico professionale all'avv. (...). Infatti, se le deleghe forniscono la prova dell'avvenuta partecipazione alle udienze per conto della società appellata, le interlocuzioni dirette dimostrano che l'appellante si è personalmente occupato anche di tutte le altre fasi inerenti quella certa controversia. Pertanto, per le 6 questioni che presentano questo tipo di documentazione relative alle pratiche (…), (…),  (…),  (…)  -  (…),  (…),  (…),

l'avv. (...) ha diritto di ricevere il pagamento dei relativi onorari.

 

Diversamente, nelle restanti 22 questioni per le quali è stata fornita la sola prova della delega ricevuta dall'avv. (...) per rappresentare e/o difendere in udienza la società appellata, non sussistendo ulteriori elementi che permettano di presumere che l'attività professionale del legale si sia di fatto estesa ad ulteriori attività l'avv. (...) ha diritto di ricevere dall'A.S. (…) il pagamento del compenso professionale dovutogli per aver preso parte alle udienze per conto e nell'interesse della società.

In punto di quantificazione dapprima preme rilevare che parte appellata non ha mai proceduto a contestazione specifica e puntuale delle parcelle professionali emesse dall'avv. (...). In particolare non è sufficiente la generica contestazione del criterio di valutazione e attribuzione del valore, dell'importanza e del grado di difficoltà delle questioni trattate, A.S. (…) avrebbe altresì dovuto individuare specificamente, caso per caso, le ragioni per le quali non riteneva congrue le singole voci di pagamento. Per le ragioni sin ora esposte, questa Corte ritiene di poter liquidare quanto richiesto dall'appellante tenuto anche conto che detto importo coincide con l'importo per il quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha espresso parere di congruità.

Ne consegue che deve essere liquidato l'intero compenso per le sei questioni di cui sopra si è detto per le quali questa Corte ha ritenuto provata l'esistenza di un mandato professionale rilasciato dalla società calcistica all'avv. (...), che vengono complessivamente quantificati in € 162.500,00.

Per le restanti 22 questioni per le quali è stata raggiunta la sola prova dell'avvenuta partecipazione alle udienze per conto dell'A.S. (…), va liquidata, invece, la minor somma complessivamente ammontante ad € 73.459,86.

Sugli importi di cui sopra decorrono, ai sensi dell'art. 1224 ce, gli interessi di mora dovuti a partire dal 21.01.2003, data di invio da parte dell'avv. (...) della parcella e quindi momento della formale messa in mora di A.S. (…).

Le ragioni poste alla base dell'accoglimento dei primi due motivi di gravame hanno portata assorbente e rendono superfluo l'esame dell'ulteriore motivo di appello proposto da (...) e riguardante l'avvenuto rigetto in primo grado delle istanze istruttorie.

Il tenore della presente decisione giustifica, attesa la sostanziale soccombenza della parte appellata, la condanna di quest’ultima alla rifusione in favore della parte appellante delle spese del presente grado liquidate come in dispositivo tenuto conto delle tabelle allegate al DM n° 55/2014, del valore della controversia e dell’attività difensiva in concreto svolta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

 

  1. in parziale accoglimento e in parziale riforma della sentenza n. 11068/2016 del Tribunale di Milano condanna A.S. (…) al pagamento della somma complessiva di € 235.959,50 in favore di (...) a titolo di onorario per la prestazione professionale svolta in favore di A.S. (…), oltre interessi di mora a decorrere dal 21.01.2003;
  2. condanna A.S. (…) alla rifusione delle spese di primo e secondo grado in favore di (...) liquidate in € 13.000,00 per il primo grado ed € 9.500,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della II sezione civile della Corte, lì 26.9.2018

Il Consigliere Relatore

dott. Letizia Ferrari da Grado

 

Il Presidente

dott. Walter Saresella

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