Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.019/TFN del 01 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (94) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: R.T. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Paganese Calcio Srl), F.M.(all’epoca dei fatti vice Presidente della Società Paganese Calcio Srl), Società PAGANESE CALCIO Srl - (nota n. 1756/156 pf11-12 GT/dl del 17.10.2013).

Massima: Considerato che il Tribunale con sentenza ha assolto il legale rapp.te della società da tutti i reati loro ascritti perché i fatti non sussistono; valutato che sul tema delle “sponsorizzazioni della società” la sentenza si sofferma a lungo nel capo F per escludere ogni responsabilità in capo ai soggetti oggi deferiti; recepiti i contenuti della sentenza penale, conseguentemente anche in considerazione del comportamento processuale della Procura federale che si è limitato a produrre copia della sentenza penale rimettendosi alle decisioni di questo Tribunale non può che essere rigettato il deferimento nei confronti di tutti i soggetti deferiti

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.067/CDN  del 04 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (Presidente della Società ASD Marca Futsal), L.C. (Responsabile S.G. della Società ASD Marca Futsal), Società ASD MARCA FUTSAL - (nota n. 4885/227 pf 13-14/GT/dl del 10.3.2014).

Massima: Il responsabile del settore giovanile della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, per aver divulgato in alcuni comuni del comprensorio di Castelfranco Veneto (TV); nel settembre 2013, un volantino riportante abusivamente il logo della FIGC e la dicitura “Scuola di Futsal qualificata FIGC” e contenente espressioni dal marcato contenuto denigratorio nei confronti di istruttori e strutture di altre Società sportive della zona operanti nel settore del Calcio a 11”. Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1, comma 1, del CGS, per avere omesso i doverosi controlli sull’attività propagandistica condotta, con le indebite modalità innanzi descritte, dal suo diretto collaboratore e Responsabile del Settore Giovanile…”. La società è sanzionata con Euro 300,00 di ammenda.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. M.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013– 2. RICORSO SIG. M.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013  3. RICORSO SIG. M.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013

Massima:  La Corte conferma la decisione della CDN che ha sanzionato l’institore della società con ampi poteri di amministrazione rappresentanza in ordine all’esercizio di ogni attività della società, presidente del consiglio d’amministrazione, nonché detentore del 25% delle quote sociali: - della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 8, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte relative alla predisposizione ed utilizzo in occasione delle verifiche ispettive della Co.Vi.So.c. di un contratto di sponsorizzazione simulato con la – omissis -; - della violazione dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, C.G.S., per le condotte relative alla predisposizione ed all’utilizzo in sede di verifiche ispettive della Co.Vi.So.c. e delle procedure di ammissione al campionato 2009\2010 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le società  – omissis - S.r.l. (per € 300.000,00), S.r.l. (per € 300.000,00) e  – omissis - S.r.l. (per € 500.000,00), così come descritte nella parte motiva; - per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.. e dell’art. 8, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l’iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le società FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e FINTEC S.r.l. (per € 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, così come descritte nella parte motiva del deferimento. La Corte conferma la decisione anche a carico degli altri deferiti sanzionati.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.035/CDN del 19 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.M. (Institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), G.M.(Consigliere d’amministrazione della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), P.M. (Institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl - (nota n. 1090/492 pf12-13 AM/ma del 16.9.2013).

Massima: Il Vice Procuratore federale vicario ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: L’institore della Società con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza in ordine all’esercizio di ogni attività della Società e  Presidente del consiglio d’amministrazione, nonché detentore del 25% delle quote sociali è sanzionato con l’inibizione di anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla predisposizione ed utilizzo in occasione delle verifiche ispettive della CO.VI.SO.C di un contratto di sponsorizzazione simulato con la – omissis - Srl,; per la violazione dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, per le condotte relative alla predisposizione ed all’utilizzo in sede di verifiche ispettive della COVISOC e delle procedure di ammissione al campionato 2009/10 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le Società con le Società – omissis - Srl (per euro 300.000,00), – omissis -Srl (per euro 300.000,00) e – omissis - r.l. (per euro 500.000,00),; per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l’iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le Società – omissis - Srl (per euro 300.000,00), – omissis - Srl (per euro 300.000,00) e – omissis - a r.l. (per euro 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo. La società che ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione in un campionato organizzato dalla FIGC che preveda un sistema di competizione con classifica a punteggio e l’ammenda di € 2.000,00

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 11 Giugno 2010 n.5-6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 13 Settembre 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010

Impugnazione – istanza:  5) Ricorso del sig. V.B. (già presidente ed amministratore unico della soc. Gallipoli Calcio srl nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 8 comma 2 e 4 C.G.S. (nota n. 6685/554pf09-10/sp/blp del 14.4.2010); 6) Ricorso del Gallipoli Calcio avverso le sanzioni: - della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011; - dell’ammenda di € 10.000,00; inflitte alla reclamante per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. con riferimento alle condotte contestate al sig. V.B. già presidente e amministratore unico della società, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 6685/554pf09-10/sp/blp del 14.4.2010 –

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica per aver il presidente, nella sua duplice veste anche di sponsor della società, stipulato e sottoscritto il contratto di sponsorizzazione, al fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla società medesima, per il raggiungimento della misura del parametro PA previsto per l’ammissione al Campionato Professionistico di competenza, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art.1, comma 1, C.G.S., e con gli obblighi di cui all’art. 8, commi 2 e 4, C.G.S.”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 20 Maggio 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (275) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.B. (già Presidente della Soc. Gallipoli Calcio Srl nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010) e della società Gallipoli Calcio Srl (nota n. 6685/554pf09-10/SP/blp del 14.4.2010).

Massima: Il già Presidente, Amministratore Unico e socio di maggioranza della società di calcio, nonché titolare di una ditta individuale, sponsor della predetta Società di calcio, è responsabile della violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 2 e 4, del C.G.S per aver, nella sua duplice veste, stipulato e sottoscritto il contratto di sponsorizzazione, al fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla Società medesima, per il raggiungimento della misura minima del parametro PA previsto per l’ammissione al campionato professionistico di competenza. Consegue la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno). Per tali fatti, ne risponde a titolo di responsabilità diretta la società ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. cui consegue la sanzione della penalizzazione di punti (3) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011 oltre all’ammenda (€ 10.000,00).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN  del 24 Settembre 2009 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 80 del 4.6.2009 Impugnazione - istanza: (337) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte sia alla soc. USD Sanremese 1904 (ammenda € 100,00) che al sig. F. B. (inibizione giorni 15) e avverso il proscioglimento della soc. AS Sanremo Boys e del sig. G.S., emesse a seguito di proprio deferimento Massima: Integra la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS l’indebito utilizzo, dei loghi – marchi di proprietà della società inattiva, idonei ad ingenerare confusione nei terzi ed a creare nocumento alla consorella, che, di fatto, ed a seguito di accordi con il Presidente della società inattiva, aveva precedentemente acquisito l’utilizzo di detti segni distintivi.

 

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