Decisione C.F.A. – Sezione Unite  : Decisione pubblicata sul CU n. 0028/CFA del 31 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 8 dell’11.07.2023 con la quale veniva disposto il proscioglimento dei sigg.ri T.G.S., P.N., P.G. e C.G. e della associazione A.S.D. Canosa 1948 in relazione al deferimento n. 29172/366pfi 22-23 PM/fb

Impugnazione – istanza Procuratore federale interregionale/sig.ri G.S.T.-N.- P.P.-A.S.D. Canosa Calcio 1948

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto: Mesi 4 di inibizione al presidente dotato di poteri di rappresentanza e membro di diritto dell’organo amministrativo della società per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 84 delle NOIF, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con altri soggetti all’epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell’organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell’incarico funzionale da ciascuno all’epoca ricoperto all’interno della società, ovvero dell’essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso ed organizzato un sodalizio destinato all’esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura. Nello specifico, sempre secondo la ricostruzione del Procuratore federale interregionale, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti, con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte mediante l’annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l’importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e con accredito sull’unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente il sodalizio provvedeva poi a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati, tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad € 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad € 118.346,78, corrispondente all’ammanco rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale; con le aggravanti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti e conseguenti all’esercizio del proprio incarico funzionale di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Canosa; nonché con le aggravanti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. e), del Codice di giustizia sportiva, per aver tentato di determinare una situazione di alterazione del quadro probatorio, nonché di cui all’articolo 14, comma 1, lett. o), del Codice di giustizia sportiva, per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone; Agli altri soggetti applicata la sanzione dell’inibizione di mesi 2 mentre alla società la penalizzazione di punti 9 in classifica da scontarsi nel campionato 2023–2024 e l'ammenda di € 10.000,00 La violazione contestata, dunque, appare provata e difficilmente discutibile proprio in punto fatto. Non può anzitutto condividersi l’incipit argomentativo del Tribunale di prime cure, richiamato anche nelle memorie dei deferiti, a mente del quale tutto l’impianto accusatorio della Procura si baserebbe “fondamentalmente, sul contributo offerto dal sig. ….” (già commercialista della A.S.D. Canosa) che però risulterebbe inficiato da una “[in]attendibilità complessiva” in ragione di “diverse incongruenze e contraddizioni nell’ambito della prospettazione di un quadro che appare teso, tendenzialmente, all’esclusione di ogni addebito a proprio carico”. Ora, premesso che le dichiarazioni del sig. ….. (e vi si tornerà oltre) risultano tutte sostenute da precisa documentazione (contabile e bancaria) di accompagnamento e risultano comunque riscontrate dagli ulteriori elementi di prova ottenuti dalla Procura federale interregionale (tra i quali, in particolare, i messaggi whatsapp scritti e vocali scambiati tra i deferiti), premesso tutto questo, resta vero che l’autonomia e libertà di valutazione affidata al giudice sportivo risulta assorbente anche rispetto all’istituto della c.d. chiamata in reità e ai requisiti di valutazione dell’attendibilità o credibilità del chiamante (nella fattispecie il sig. ….) applicabili in ambito penalistico. Come già chiarito dalla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport e da questa stessa Corte, il giudice sportivo non è deputato a valutare eventuali responsabilità ordinarie (civilistiche, tributarie o penalistiche). Ciò che qui rileva è il rispetto della lex specialis costituente l’ordinamento sportivo. E il giudice sportivo è chiamato a traguardare con tale disciplina speciale se le modalità con le quali “la persona [deferita] si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, [hanno determinato o meno] una compromissione” dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (così il Collegio di Garanzia n. 5/2017; nello stesso senso si veda ex plurimis Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 53/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 8/2022-2023). Per queste stesse ragioni, –  anche in relazione a quando disposto dall’art. 3, comma 3, CGS - non si può sostenere alcuna necessaria sovrapposizione al processo sportivo dei principi (anche di valutazione delle prove) astrattamente applicabili in ambito penalistico. La diversità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo porta ad affermare che una determinata condotta o dichiarazione possa essere “diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria [ordinaria] possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare […]. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto” (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 13/2012-2013). Il giudice, in altri termini, è perfettamente libero di valutare le prove allegate dalle parti secondo l’ampia previsione dettata dall’art. 57 CGS (in argomento si veda da ultimo Corte federale d’appello, SS.UU., n. 14/2023-2024). Ed anche la “verifica dell’attendibilità delle fonti di prova ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie affidata al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere [neppure] tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva” (così Corte federale d’appello, Sez. I, n. 5/2020-2021). Ora, dati per presupposti simili principi, è vero l’esatto contrario di quanto indicato dal Tribunale a proposito delle dichiarazioni del sig.…..Il quadro sopra descritto, dunque, impone l’accoglimento del reclamo nei confronti dei deferiti …., quanto meno sotto il profilo della violazione dell’art. 4 CGS e, in riferimento alla A.S.D. Canosa, per effetto dell’art. 6 CGS. Come è noto, del resto, in tema di responsabilità disciplinare “lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale” (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., n. 6/2016). È invece sufficiente un “confortevole convincimento” della violazione, a sua volta sostenuto da un “grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni unite, Decisione n. 93/2017; Sez. I, Decisione n. 23/2021; Sezioni unite, Decisione n. 71/2021)” (da ultimo  si veda Corte federale d’appello, SS.UU., n. 14/2023-2024 e Corte federale d’appello, SS.UU., n. 15/2023-2024). Nel caso specifico, taluni degli elementi portati a sostegno dell’accusa (se letti in combinazione con tutte le altre evidenze) integrano per certo il criterio della gravità, precisione e concordanza degli indizi e giungono in realtà ad integrare una prova persino rappresentativa, superando quindi ogni ragionevole dubbio. Che, poi, le condotte di cui trattasi (utilizzo di false fatturazioni, restituzione in contanti di parte degli importi ricevuti, assenza di veridicità della contabilità dell’A.S.D., violazione dei limiti di utilizzo del contante e presumibile potenziale applicabilità delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, predisposizione o anche solo utilizzo nel corso delle indagini federali di dichiarazioni false) integrino – anche in relazione all’art. 31, comma 1, CGS per la pacifica inattendibilità della documentazione contabile dell’A.S.D. Canosa – gli estremi della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, appare questione persino ovvia. E ciò anche ove si ritenesse (per mera ipotesi) che le medesime condotte non abbiano del tutto consumato la violazione di altrettante norme statali. Come già sottolineato, non conta qui verificare la violazione della norma ordinaria, ma solo se i canoni fondamentali dell’ordinamento sportivo possano dirsi rispettati. A tale ultimo fine, è jus receptum che in “ambito sportivo, l’ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si ricava agevolmente dalla lettura di un dato normativo che, ripetutamente, si richiama a principi etici di rilevanza giuridica e morale […]. La difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità non impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico”. Pertanto, “l’assimilabilità concettuale della lealtà ai principi generali di correttezza e buona fede (Galgano) induce a ritenere che essa debba considerarsi clausola di chiusura del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. [Del resto,] nel caso dell’ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l’attività sportiva” (cfr. il parere n. 5/2017 del Collegio di garanzia dello Sport, in sede consultiva; nello stesso senso: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 7/2016 ; Collegio di garanzia dello sport dello sport, Sez. II, n. 8/2015 ; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 38/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 69/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 54/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/2021-2022). Nel caso che qui occupa una tale negazione dell’ordinamento sportivo appare integrata non solo dalla scorrettezza delle condotte dei deferiti, ma anche dallo specifico tentativo di ingannare l’indagine sportiva, con ciò dovendosi applicare l’aggravante richiesta dalla Procura federale interregionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. e), CGS.

Massima: Quanto alla sanzione, tenuto conto di tutto quanto sopra descritto, essa deve essere afflittiva come ancora di recente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Invero, “l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale ‘tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività’. In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021)” (da ultimo Corte federale d’appello, SS.UU., n. 0022/CFA/2023-2024)….Quanto, infine, alla società A.S.D. deve trovare applicazione proprio l’art. 4, comma 1, CGS (in combinazione con l’art. 6 CGS). A mente di tale disposizione, però, è consentita l’applicazione di una o più delle sole misure di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), e g). Tra di esse vi è l’ammenda (lettera b)) e vi è la penalizzazione di uno o più punti in classifica (lettera g)). Non vi è invece la retrocessione – chiesta dalla Procura federale interregionale – che è applicabile solo al caso di cui all’art. 31, comma 2, CGS qui però non contestato. Nel caso specifico, quindi, può ritenersi congruo irrogare una sanzione in forma di ammenda e al tempo stesso una significativa penalizzazione in punti in classifica che tenga conto della rilevanza dei fatti contestati e da scontarsi nel campionato 2023–2024.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.019/TFN del 01 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (94) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: R.T. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Paganese Calcio Srl), F.M.(all’epoca dei fatti vice Presidente della Società Paganese Calcio Srl), Società PAGANESE CALCIO Srl - (nota n. 1756/156 pf11-12 GT/dl del 17.10.2013).

Massima: Considerato che il Tribunale con sentenza ha assolto il legale rapp.te della società da tutti i reati loro ascritti perché i fatti non sussistono; valutato che sul tema delle “sponsorizzazioni della società” la sentenza si sofferma a lungo nel capo F per escludere ogni responsabilità in capo ai soggetti oggi deferiti; recepiti i contenuti della sentenza penale, conseguentemente anche in considerazione del comportamento processuale della Procura federale che si è limitato a produrre copia della sentenza penale rimettendosi alle decisioni di questo Tribunale non può che essere rigettato il deferimento nei confronti di tutti i soggetti deferiti

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.067/CDN  del 04 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (Presidente della Società ASD Marca Futsal), L.C. (Responsabile S.G. della Società ASD Marca Futsal), Società ASD MARCA FUTSAL - (nota n. 4885/227 pf 13-14/GT/dl del 10.3.2014).

Massima: Il responsabile del settore giovanile della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, per aver divulgato in alcuni comuni del comprensorio di Castelfranco Veneto (TV); nel settembre 2013, un volantino riportante abusivamente il logo della FIGC e la dicitura “Scuola di Futsal qualificata FIGC” e contenente espressioni dal marcato contenuto denigratorio nei confronti di istruttori e strutture di altre Società sportive della zona operanti nel settore del Calcio a 11”. Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1, comma 1, del CGS, per avere omesso i doverosi controlli sull’attività propagandistica condotta, con le indebite modalità innanzi descritte, dal suo diretto collaboratore e Responsabile del Settore Giovanile…”. La società è sanzionata con Euro 300,00 di ammenda.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. M.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013– 2. RICORSO SIG. M.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013  3. RICORSO SIG. M.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013

Massima:  La Corte conferma la decisione della CDN che ha sanzionato l’institore della società con ampi poteri di amministrazione rappresentanza in ordine all’esercizio di ogni attività della società, presidente del consiglio d’amministrazione, nonché detentore del 25% delle quote sociali: - della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 8, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte relative alla predisposizione ed utilizzo in occasione delle verifiche ispettive della Co.Vi.So.c. di un contratto di sponsorizzazione simulato con la – omissis -; - della violazione dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, C.G.S., per le condotte relative alla predisposizione ed all’utilizzo in sede di verifiche ispettive della Co.Vi.So.c. e delle procedure di ammissione al campionato 2009\2010 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le società  – omissis - S.r.l. (per € 300.000,00), S.r.l. (per € 300.000,00) e  – omissis - S.r.l. (per € 500.000,00), così come descritte nella parte motiva; - per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.. e dell’art. 8, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l’iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le società FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e FINTEC S.r.l. (per € 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, così come descritte nella parte motiva del deferimento. La Corte conferma la decisione anche a carico degli altri deferiti sanzionati.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.035/CDN del 19 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.M. (Institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), G.M.(Consigliere d’amministrazione della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), P.M. (Institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl - (nota n. 1090/492 pf12-13 AM/ma del 16.9.2013).

Massima: Il Vice Procuratore federale vicario ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: L’institore della Società con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza in ordine all’esercizio di ogni attività della Società e  Presidente del consiglio d’amministrazione, nonché detentore del 25% delle quote sociali è sanzionato con l’inibizione di anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla predisposizione ed utilizzo in occasione delle verifiche ispettive della CO.VI.SO.C di un contratto di sponsorizzazione simulato con la – omissis - Srl,; per la violazione dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, per le condotte relative alla predisposizione ed all’utilizzo in sede di verifiche ispettive della COVISOC e delle procedure di ammissione al campionato 2009/10 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le Società con le Società – omissis - Srl (per euro 300.000,00), – omissis -Srl (per euro 300.000,00) e – omissis - r.l. (per euro 500.000,00),; per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l’iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le Società – omissis - Srl (per euro 300.000,00), – omissis - Srl (per euro 300.000,00) e – omissis - a r.l. (per euro 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo. La società che ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione in un campionato organizzato dalla FIGC che preveda un sistema di competizione con classifica a punteggio e l’ammenda di € 2.000,00

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 11 Giugno 2010 n.5-6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 13 Settembre 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010

Impugnazione – istanza:  5) Ricorso del sig. V.B. (già presidente ed amministratore unico della soc. Gallipoli Calcio srl nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 8 comma 2 e 4 C.G.S. (nota n. 6685/554pf09-10/sp/blp del 14.4.2010); 6) Ricorso del Gallipoli Calcio avverso le sanzioni: - della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011; - dell’ammenda di € 10.000,00; inflitte alla reclamante per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. con riferimento alle condotte contestate al sig. V.B. già presidente e amministratore unico della società, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 6685/554pf09-10/sp/blp del 14.4.2010 –

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica per aver il presidente, nella sua duplice veste anche di sponsor della società, stipulato e sottoscritto il contratto di sponsorizzazione, al fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla società medesima, per il raggiungimento della misura del parametro PA previsto per l’ammissione al Campionato Professionistico di competenza, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art.1, comma 1, C.G.S., e con gli obblighi di cui all’art. 8, commi 2 e 4, C.G.S.”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 20 Maggio 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (275) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.B. (già Presidente della Soc. Gallipoli Calcio Srl nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010) e della società Gallipoli Calcio Srl (nota n. 6685/554pf09-10/SP/blp del 14.4.2010).

Massima: Il già Presidente, Amministratore Unico e socio di maggioranza della società di calcio, nonché titolare di una ditta individuale, sponsor della predetta Società di calcio, è responsabile della violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 2 e 4, del C.G.S per aver, nella sua duplice veste, stipulato e sottoscritto il contratto di sponsorizzazione, al fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla Società medesima, per il raggiungimento della misura minima del parametro PA previsto per l’ammissione al campionato professionistico di competenza. Consegue la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno). Per tali fatti, ne risponde a titolo di responsabilità diretta la società ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. cui consegue la sanzione della penalizzazione di punti (3) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011 oltre all’ammenda (€ 10.000,00).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN  del 24 Settembre 2009 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 80 del 4.6.2009 Impugnazione - istanza: (337) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte sia alla soc. USD Sanremese 1904 (ammenda € 100,00) che al sig. F. B. (inibizione giorni 15) e avverso il proscioglimento della soc. AS Sanremo Boys e del sig. G.S., emesse a seguito di proprio deferimento Massima: Integra la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS l’indebito utilizzo, dei loghi – marchi di proprietà della società inattiva, idonei ad ingenerare confusione nei terzi ed a creare nocumento alla consorella, che, di fatto, ed a seguito di accordi con il Presidente della società inattiva, aveva precedentemente acquisito l’utilizzo di detti segni distintivi.

 

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