Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.R.(Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società Lupa Roma FC Srl), SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9562/1312 pf17-18 GP/GC/blp del 4.3.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC per non aver provveduto a consegnare (ovvero a far consegnare) a 17 (diciassette) calciatori tesserati della Società (nel deferimento nominativamente indicati) le buste paga del mese di Giugno 2017 e per aver provveduto a consegnare agli stessi la certificazione unica 2018 in data 5 aprile 2018, solo dopo aver ricevuto l’esposto dei diretti interessati e comunque a termini fiscali ormai scaduti per l’adempimento (31 Marzo 2018). La società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 33/FTN del 30 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.E. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. della Società Taranto FC 1927 Srl sino al 06/11/2017), G.M.(Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. della Società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/2017), SOCIETÀ TARANTO FC 1927 Srl - (nota n. 1586/1310 pf17-18 GT/GC/blp dell’8.8.2018).

Massima: Gli amministratori della società sono sanzionati con mesi 1 di inibizione per la violazione di cui all’art. 1 bis, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver consegnato nei termini agli ex tesserati … …, la busta paga relativa alla mensilità retributiva di Giugno 2017. La società con l’ammenda di € 500,00…È del tutto evidente, alla stregua di quanto sopra esposto, che la Certificazione Unica 2018 sia stata consegnata ai Signori …. in data successiva rispetto a quella stabilita dalle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (n. 10729/2018). Come pure evidente appare la circostanza che le buste paga non siano state consegnate tempestivamente ai calciatori, sia all’epoca in cui era presidente del consiglio di amministrazione la Sig.ra … sia all’epoca in cui era presidente il Sig. …Quanto alle  retribuzioni, è vero che  il loro pagamento  è stato posticipato a motivo  delle procedure arbitrali e comunque effettuato a favore dei creditori, sia pure solo a conclusione delle procedure medesime; tuttavia, ciò che rileva ai fini del presente procedimento, in cui è all’esame il giudizio di disvalore concernente la correttezza formale della condotta societaria e dei suoi rappresentanti, è che in occasione del pagamento la Società si limitò ad offrire soltanto in visione le buste paga al difensore dei calciatori senza provvedere - come sarebbe stato doveroso (per legge statale), corretto e leale (secondo l’ordinamento sportivo) - alla loro consegna materiale… L’incedere dei fatti, delle condotte e delle omissioni sopra evidenziate comprovano la circostanza che la signora .. (in carica sino al 6 novembre 2017) e la Società Taranto FC Srl sono da ritenersi responsabili della mancata erogazione delle retribuzioni relative alla mensilità di Giugno 2017, cui è conseguita la mancata consegna della relativa busta paga.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 122/CFA del 13 Maggio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 18 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 76/TFN del 6.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 9 AL SIG. C.D.(EX PRESIDENTE SEF TORRES) PER VIOLAZIONE ART. 91, COMMA 2 NOIF, IN RELAZIONE ART. 8, COMMA 14 CGS; - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. P.M. (DIRIGENTE SEF TORRES) PER VIOLAZIONE ART. 8, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE ART. 8, COMMA 10 CGS; - N. 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11397/339 PF15-16 GT/VG DEL 19.4.2016

Massima: La Corte riduce soltanto al dirigente l’inibizione a mesi 3 per la violazione dell’art. 8, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 10, del C.G.S., per avere direttamente partecipato all’illecito amministrativo perpetrato dalla S.E.F. Torres 1903 e costituito dal non avere provveduto a produrre i documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva e, più in particolare, per essersi rifiutato di produrre i contratti della stagione 2014/15 e le buste paga per il periodo gennaio-giugno 2015 relativi ai calciatori. I contratti acquisiti al procedimento prevedono la corresponsione ai calciatori di cui trattasi di un compenso “fisso” nell’importo di euro …, oltre di una indennità netta pari ad euro … Deve, poi, precisarsi che la voce indennità di trasferta è determinata, per ciascun contratto, in modo fisso ed invariabile, risultando, così, un impegno economico non sottoposto a condizione alcuna. Irrilevante, dunque, sotto tale profilo, l’assunto difensivo secondo cui tale indennità era stata concordata per ristorare il maggior disagio connesso alla necessità di rendere la prestazione sportiva «fuori dal Comune in cui vi era la sede della società» e che, quindi, «nel momento in cui è stato possibile ritornare ad allenarsi e svolgere la pratica lavorativa / sportiva presso lo stadio di Sassari l’indennità non trovava più giustificazione anche se indicata in maniera forfettizzata». Infatti, a prescindere che la circostanza è solo dedotta, ma non dimostrata, dalla società ricorrente, rimane il fatto che, nei contratti, di siffatta condizione o dell’asserito legame indissolubile tra le indennità e le dedotte esigenze non vi è traccia alcuna. Peraltro, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, in data 11.12.2015, il rappresentante della società ha dichiarato, con effetti sostanzialmente confessori, di non essere in grado «di spiegare il motivo per il quale a partire dal mese di gennaio 2015 sia stato sospeso il pagamento della quota mensile delle indennità di trasferta contrattualmente convenute». In ogni caso, la disposizione di cui all’art. 7 dell’Accordo collettivo AIC - Lega Pro, appare inequivoca, laddove chiarisce che «il compenso lordo previsto dall’art. 6 assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo». E l’art. 6, appunto, precisa: al comma 1, che «per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il calciatore e la società, indicato, a pena nullità nel Contratto» ; al comma 2, che «la retribuzione deve essere espressa al lordo»; al comma 5, che «le società possono convenire con i calciatori loro tesserati: a) una retribuzione fissa; ovvero […] b) una retribuzione variabile ………..tale parte variabile sarà legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra…». Pertanto, nel caso di specie, l’importo indicato in contratto sotto il titolo di indennità di trasferta, non può che essere considerato nell’ambito della complessiva retribuzione riconosciuta ai calciatori di cui trattasi, non essendo, peraltro diversamente specificato nel contratto medesimo e non essendo stata considerata, detta voce, quale compenso variabile “legato al conseguimento di risultati sportivi o di squadra”. Per quanto sopra, visto l’art. 91, comma 2, NOIF, secondo cui «l’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari» e considerato l’art. 8, comma 14, CGS, a mente del quale «la mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica», questa Corte ritiene che la decisione del Tribunale federale nazionale sia corretta, anche in punto determinazione della misura sanzionatoria, e che la stessa meriti, pertanto, conferma.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.076/TFN del 06 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.E.F. Torres 1903.), M.P. (all’epoca dei fatti dirigente della Società S.E.F. Torres 1903), Società S.E.F. TORRES 1903 - (nota n. 11397/339 pf15-16 GT/vg del 19.4.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 per la violazione di cui all’art. 91, comma 2, delle N.O.I.F., in relazione all’art. 8, comma 14, del C.G.S. per non avere la società ottemperato alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati per la stagione sportiva 2014/15 e depositati presso la Lega Pro, con riferimento ai calciatori – omissis -; e, più in particolare, per non avere corrisposto loro, dal mese di gennaio 2015 fino al mese di giugno 2015, le indennità di trasferta contrattualmente previste; b. per rispondere della violazione di cui all’art. 8, comma 1 del C.G.S. per non avere la società provveduto a produrre i documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva e, più in particolare, per essersi rifiutata di produrre i contratti della stagione 2014/15 e le buste paga per il periodo gennaio-giugno 2015 relativi ai calciatori – omissis -, richiesti dalla Procura Federale. Il dirigente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 8, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 10, del C.G.S., per avere direttamente partecipato all’illecito amministrativo perpetrato dalla società e costituito dal non avere provveduto a produrre i documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva e, più in particolare, per essersi rifiutata di produrre i contratti della stagione 2014/15 e le buste paga per il periodo gennaio-giugno 2015 relativi ai calciatori – omissis -, richiesti dalla Procura Federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica Euro 3.000,00 di ammenda. Va precisato che la voce indennità risulta essere determinata, per ogni contratto, in modo fisso ed invariabile, apparendo pertanto un impegno economico non sottoposto a condizione. L’accordo sottoscritto tra le parti impone dunque alla S.E.F. Torres 1903 di versare ai propri tesserati sia gli emolumenti, sia le indennità specificamente pattuite per ogni singolo calciatore. Appare quindi irrilevante quanto esposto dai deferiti in merito ad un asserito, ma non dimostrato, trasferimento degli allenamenti nello stadio del Comune di Sassari con conseguente venir meno del requisito posto alla base della erogazione delle indennità. Ed infatti, non può essere dato valore dirimente alla proroga della convenzione in data 5.12.2014 con la quale viene confermato, dal competente ufficio del Comune di Sassari, l’utilizzo, in favore della S.E.F. Torres 1903, dello Stadio Comunale “Vanni Sanna”. E ciò anche in considerazione del fatto che le parti, in caso di variazione della sede di allenamento, avrebbero dovuto variare il contenuto del contratto, eliminando le previste indennità. L’indicazione di un importo forfettario esclude, tra l’altro, che l’indennità in questione avesse natura di rimborso di spese di trasferta effettivamente sostenute dai calciatori interessati, come affermato dagli incolpati nelle rispettive difese. Risultano, quindi, comprovati gli assunti della Procura Federale.

 

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