Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 208/TFN - SD del 23 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 16760/102 pf22-23/GC/gb del 19 gennaio 2023, depositato il 20 gennaio 2023, nei confronti dei sigg.ri A.B., A.B. e N.C. e deferimento n. 18892/102bis pf22-23/GC/gb del 14 febbraio 2023 nei confronti del sig. F.C. - Reg. Prot. 117-124/TFN-SD

Massima: Prosciolto il dirigente accompagnatore, mentre vengono irrogati anni 3 di inibizione a colui che all’epoca dei fatti era soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 co. 2 del CGS prima per la società SSD Pomezia Calcio e poi per la società ASD Pomezia Calcio 1957 (nella s.s. 18/19 come dirigente della società SSD Pomezia Calcio), quale sponsor principale e amministratore di fatto prima della società SSD Pomezia Calcio e poi della società ASD Pomezia Calcio 1957; Anni 2 al presidente nelle SS 2016/2017 e 2017/2018 della società SSD Pomezia Calcio ed Anni 2 al copresidente nella SS 2015/2016 e presidente nella SS 2016/2017 della società SSD Pomezia Calcio e soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 del C.G.S. sempre per la società SSD Pomezia Calcio dal 2017 al 2019, tutti per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, nelle more delle verifiche fiscali in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria competente nei confronti della SSD Pomezia Calcio, in concorso tra loro, contribuivano e comunque consentivano la costituzione della ASD Pomezia Calcio 1957, attraverso la fusione della SSD Pomezia Calcio con la società ASD Penta Pomezia, al precipuo fine di occultare le operazioni distrattive poste in essere dalla SSD Pomezia Calcio e dai suoi tesserati e di sottrarsi alle rispettive responsabilità. Condotte poste in essere dalla stagione sportiva 2016/2017 e fino alla stagione 2018/2019 e consistite nell’utilizzo improprio delle risorse finanziarie della società di calcio, realizzato attraverso contratti di sponsorizzazioni non veridici, stipulati prevalentemente con la società del B., che determinavano ricavi annui del tutto sproporzionati per una associazione dilettantistica sportiva senza fini di lucro, partecipante al Campionato d Eccellenza, per oltre 1 milione di euro annui e nel contempo effettuando ingenti prelevamenti dalle casse della società, sia in contanti che attraverso bonifici effettuati in favore di soggetti terzi estranei alla compagine societaria e privi di titoli giustificativi. Tutti atti fraudolenti tesi all’evasione fiscale degli obblighi tributari di pagamento dell’IRES e dell’IVA…L’operazione di fusione societaria, asseritamente ideata per fini elusivi delle debitorie pregresse, non trova dunque alcun rilievo in questa sede; quello che invece in questa sede rileva ed emerge con chiarezza dalla indagini della Procura Federale e della Procura della Repubblica di Velletri è un sistema per cui ingenti somme di denaro, confluite nella SSD Pomezia Calcio attraverso contratti di sponsorizzazione, siano state poi utilizzate dalla stessa SSD Pomezia Calcio senza alcuna giustificazione ovvero per fini estranei all’attività sportiva. Risulta infatti certo e dimostrato che gli ingenti ricavi della SSD Pomezia Calcio, derivanti dai contratti di sponsorizzazione - sulla cui efficacia e veridicità v’è comunque più di una perplessità, soprattutto considerati gli importi elevati a favore di una squadra dilettantistica di Eccellenza - siano stati comunque distratti e utilizzati dai deferiti per fini estranei alla società di calcio…L’intenzione o la convinzione del B. di dar vita ad una nuova società (la ASD Pomezia Calcio 1957 appunto) che non rispondesse dei debiti pregressi e degli accertamenti della GDF, oltre ad essere circostanza erronea e scorretta, è dunque del tutto irrilevante ai fini del procedimento in essere. Le verifiche fiscali attualmente in corso presso la Procura di Velletri non sono, allo stato, oggetto del presente procedimento ed i profili di responsabilità in questa sede accertati riguardano, come in precedenza descritto, solo le malversazioni e le distrazioni (i.e. utilizzo improprio dei fondi) effettuate ai danni del patrimonio della SSD Pomezia Calcio (oggi ASD Pomezia Calcio 1957); a tali malversazioni però il B. non ha partecipato in alcun modo. Alla luce delle considerazioni appena svolte e nei limiti indicati risulta chiaramente dimostrato come nel caso in esame vi sia stato da parte dei deferiti (con eccezione del . un uso improprio dei fondi societari, di fatto destinati a scopi non rientranti nell’ambito dell’esclusiva attività sportiva

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 52/TFN - SD del 4 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione – Deferimento: n. 2624 /753pf20-21/GC/blp del 20 ottobre 2021 nei confronti del sig. S.M. e della società Hellas Verona Football Club Spa - Reg. Prot. 46/TFN-SD

Massima: Prosciolto il presidente dall’accusa di aver violato ll’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 31, comma 1, stesso codice e all’art. 84 NOIF con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), b) e i) del CGS per aver, abusando del proprio ruolo e della propria carica di Amministratore di Hellas Verona Football Club SpA e in concorso con soggetti Procura Federale non appartenenti all’ordinamento federale: i) sottratto dalle disponibilità finanziarie di Hellas Verona Football Club SpA la somma di € 6.500.000,00 appostata in bilancio (per un importo nominale di € 6.515.307,00) come “riserva in conto capitale” e/o “riserva in conto futuro aumento di capitale”, disponendone, nel contempo, l’accredito (il trasferimento), mediante bonifico bancario del 18.02.2020, in favore del socio unico …. Srl; ii) indicato fraudolentemente nel bonifico giustificativo del trasferimento dell’anzidetta somma di denaro da Hellas Verona Football Club SpA a ….Srl, così come anche nei bilanci delle due società interessate (e in particolare in quello di Hellas Verona Football Club SpA) la provenienza di detta somma da una “distribuzione di dividendi” sebbene si trattasse in realtà di una disponibilità finanziaria accantonata in bilancio (per un importo nominale di € 6.515.307,00), come detto, quale “riserva in conto capitale” e/o “riserva in conto futuro aumento di capitale” e, pertanto, di per sé non distribuibile per legge ai soci; iii) utilizzato tale somma per ripianare l’esposizione debitoria di HV7 SpA (società in liquidazione interamente partecipata da ….SpA a sua volta partecipata da …. Srl) ed evitarne la dichiarazione di fallimento, ovvero, per soddisfare interessi del tutto avulsi da quelli dell’Hellas Verona Football Club SpA….Alla luce degli atti depositati in giudizio e delle richieste formulate in udienza questo Tribunale non può che prendere atto delle argomentazioni fornite dalla Procura Federale alla base sia della formulazione dell’atto di deferimento che, invero, al momento della sua emanazione, trovava fondamento nei provvedimenti inizialmente emanati dall’autorità giudiziaria penale e che non poteva essere posposto in ragione delle tempistiche legate ai vincoli di durata massima delle indagini da parte della Procura Federale, sia delle successive – condivisibili – motivazioni che, alla luce delle recenti decisioni della Suprema Corte e del Tribunale del Riesame, hanno condotto alla richiesta formulata in udienza anche alla luce delle ampie considerazioni svolte nelle memorie delle difese dei deferiti. Infatti, pur riconoscendo la ben nota autonomia fra procedimento penale e procedimento sportivo e, pur nella consapevolezza che la nozione di illecito sportivo non coincide con quella che caratterizza l’illecito penale, nel caso di specie emerge con chiarezza la completa sovrapponibilità della fattispecie in ragione dell’identità giuridico-fattuale delle contestazioni poste a base del deferimento. Ne deriva che i deferiti devono essere prosciolti.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 115/CFA del 21 Giugno 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione n. 142/TFN-SD 2020/2021 – Deferimento n. 9953/162 Reg. Prt. 116/TNF-Sd emessa il 28/4/2021 dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

Impugnazione – istanza:  Sig. D.S.M.

Massima: Confermata la inibizione di anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC all’ Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società per le seguenti violazioni: (A) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 nonché dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall'art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 e dell'art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, attraverso la (…) Srl, reimpiegato nell'attività gestionale e sportiva della Trapani Calcio Srl, nel periodo di tempo dal 5/3/2019 al 21/6/2019, quantomeno - allo stato degli atti - l'importo complessivo di euro 149.000,00 derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale integranti anche reato, di talché tali somme confluivano momentaneamente nel patrimonio della Trapani Calcio Srl (per poi essere riprese); in particolare: in data 15/3/2019 euro 124.000,00 con causale “finanziamento soci”, somma bonificata dal c/c della (…) Srl sul c/c della Trapani Calcio Srl; in data 8.5.2019 euro 25.000,00 con causale "finanziamento soci", somma bonificata dal c/c della (…) Srl sul c/c della Trapani Calcio Srl; (B) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 nonché dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall'art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 e dell'art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia sportiva, per essersi lo stesso appropriato attraverso la (…) Srl, al fine di realizzare un ingiusto profitto, dell'importo di euro 53.800,00 di proprietà della Trapani Calcio Srl e del quale lo stesso aveva la disponibilità in ragione della propria carica di amministratore delegato della società; i prelievi, poi, venivano imputati a restituzioni di pregressi finanziamenti soci, effettuati pertanto anche in violazione del disposto di cui all'art. 2467 c.c., e ancora le somme prelevate venivano bonificate su conti correnti riconducibili allo stesso sig. …; in particolare: in data 17/4/2019, euro 38.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato alla (…) Srl; in data 18/4/2019, euro 12.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato alla (…) Srl; in data 29/5/2019, euro 2.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato alla (…) Srl; in data 17/6/2019, euro 1.800,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato alla (…) Srl; (C) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 nonché dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGG sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall'art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 e dell'art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per essersi lo stesso appropriato in concorso con il sig. … (all’epoca dei fatti direttore generale della Trapani Calcio Srl), al fine di realizzare un ingiusto profitto, dell'importo di euro 71.140,50 di proprietà della Trapani Calcio Srl e del quale lo stesso aveva la disponibilità in ragione della propria carica di amministratore delegato della stessa società; tali somme, in particolare, venivano prelevate direttamente dal botteghino della Trapani Calcio Srl in occasione della disputa delle gare della prima squadra, avvalendosi dell'attività del sig. …, oppure attraverso la disposizione di pagamenti in favore di se stesso e di terzi soggetti…(D) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 nonché dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall'art.19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall'art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 e dell'art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al fine di realizzare un ingiusto profitto, nonostante la propria situazione di conflitto di interessi poiché contestualmente svolgeva attività di amministratore di fatto della (…) SrL, della (…) s.a.s., della (…) Srl e della (…)Srl, compiuto atti di disposizione sulle somme di denaro di proprietà della Trapani Calcio Srl, disponendo pagamenti riconducibili a prestazioni non rese e ad insussistenti rapporti commerciali per un totale di euro 97.360,00 in favore delle appena citate società...

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 142/TFN - SD del 5 Maggio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 9953 /162 pf20-21/GC/gb del 16 marzo 2021 nei confronti dei sig.ri D.S.M., C.R., P.G. e della società Trapani Calcio Srl - Reg. Prot. 116/TFN-SD

Massima: Anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC all’amministratore per a.- la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, attraverso la …. Srl, reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della Trapani Calcio Srl, nel periodo di tempo dal 5.3.2019 al 21.6.2019, quantomeno - allo stato degli atti - l’importo complessivo di euro 149.000,00 (centoquarantanovemila/00) derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale integranti anche reato, di talché tali somme confluivano momentaneamente (per poi riprendersele) nel patrimonio della Trapani Calcio Srl e, pertanto, nel circuito economico di un’attività lecita; b.- la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia sportiva, per essersi lo stesso appropriato attraverso la …. Srl, al fine di realizzare un ingiusto profitto, dell’importo di euro 53.800,00 (cinquantatremilaottocento/00) di proprietà della Trapani Calcio Srl e del quale lo stesso aveva la disponibilità in ragione della propria carica di amministratore delegato della società; i prelievi, poi, venivano imputati a restituzioni di pregressi finanziamenti soci, effettuati pertanto anche in violazione del disposto di cui all’art. 2467 c.c., e le somme prelevate venivano bonificate su conti correnti riconducibili allo stesso sig. …;  c.- la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per essersi lo stesso appropriato in concorso con il sig. …. (direttore generale della Trapani Calcio Srl), al fine di realizzare un ingiusto profitto, dell’importo di euro 71.140,50 (settantunomilacentoquaranta/50) di proprietà della Trapani Calcio Srl e del quale lo stesso aveva la disponibilità in ragione della propria carica di amministratore delegato della stessa società; tali somme, in particolare, venivano prelevate direttamente dal botteghino della Trapani Calcio Srl in occasione della disputa delle gare della prima squadra, avvalendosi dell’attività del sig. …., oppure attraverso la disposizione di pagamenti in favore di sé stesso e di terzi soggetti; d.- la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al fine di realizzare un ingiusto profitto, nonostante la propria situazione di conflitto di interessi poiché contestualmente svolgeva attività di amministratore di fatto della … Srl, della …s.a.s. di …, della … Srl e della …. Srl, compiuto atti di disposizione sulle somme di denaro di proprietà della Trapani Calcio Srl, disponendo pagamenti riconducibili a prestazioni non rese e ad insussistenti rapporti commerciali per un totale di euro 97.360,00 (novantasettemilatrecentosessanta/00) in favore delle appena citate società. Mesi 3 al Presidente del CdA per  a.- la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia sportiva, per avere lo stesso presentato in data 28.2.2020 la dichiarazione IVA per l’anno 2019 della Trapani Calcio Srl indicandovi nella stessa crediti scaturiti da fatture emesse per operazioni inesistenti per un ammontare pari ad euro 14.545,21 (su un imponibile di euro 66.114,76), segnatamente derivanti dall’annotazione contabile delle seguenti fatture:…

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 30/TFN del 23.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico della società US Palmese ASD - Reg. Prot. 45/TFN-SD)

Massima: Dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare relativamente ai fatti di cui alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, mentre è accolto il deferimento relativamente ai fatti non coperti da prescrizione e, per l’effetto, irrogata alla società US Palmese ASD la sanzione dell’ammenda con diffida pari ad €. 6.000,00, il tutto per i fatti ascritti ai propri legali rapp.ti responsabili della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC, nonché violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della US Palmese ASD, continuativamente nel corso delle stagioni sportive 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017 e 2017 - 2018, quantomeno l’importo complessivo di € 661.121,61 oltre ai compensi ai calciatori e tecnici, frutto di compenso per la commissione di attività illecite anche di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti per di più reato…..Si ritiene, fondata l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa in relazione agli illeciti posti in essere nel corso delle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012. Nei casi di illecito amministrativo, infatti, gli stessi si prescrivono al termine della sesta stagione successiva a quella in cui sono stati posti in essere, ferma restando, tuttavia, la circostanza che l’apertura dell’inchiesta, avvenuta nel corso della stagione sportiva 2018-2019 interrompe la prescrizione stessa. Non rileva, a tal fine, la circostanza che trattasi di illeciti posti in continuazione atteso che il Collegio ritiene che, anche in tali casi, debba darsi rilievo alla consumazione dei singoli episodi illeciti contestati, analogamente a quanto avviene per le fattispecie sanzionatorie di natura penale (vedasi riforma dell’art. 158 c.p. che ha introdotto la cd. “concezione atomistica” con riferimento alla prescrizione nei reati continuati). Nel merito il deferimento è fondato nei termini che seguono. Alla luce degli atti di causa ritiene il Collegio che, a prescindere dai provvedimenti adottati dall’amministrazione giudiziaria e dagli organi del Tribunale ordinario penale di Palmi, il soggetto titolare del titolo sportivo risulta essere la società deferita. Al riguardo il Collegio non può esimersi dall’evidenziare la presenza in atti di una apparente discrasia, non chiarita dalla Lega Nazionale Dilettanti che ha inteso non adempiere all’incombente istruttorio, in ordine alla legittimazione, sotto il mero profilo endofederale, della società Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 ASD a disputare l’attuale campionato calcistico di competenza, utilizzando il titolo sportivo che, appunto, risulterebbe invece in possesso della odierna deferita. Infatti, a seguito della nota del 4 Luglio 2019 con la quale la LND aveva proceduto a fornire indicazioni alla società ed al GIP del Tribunale di Palmi in ordine alle condizioni per poter procedere agli adempimenti necessari per formalizzare eventuali atti traslativi del diritto alla partecipazione al campionato in corso, agli atti non risulta alcun successivo provvedimento autorizzativo dei competenti organi sportivi federali né, tanto meno, alcun richiamo alle normative federali che consentirebbero tale operazione. Ai fini dell’odierno giudizio, tali carenze inducono il Collegio a ritenere irrilevanti, ai fini federali, le modifiche in questione, evidenziando, tuttavia, la anomala situazione sopra evidenziata, sulla quale si rimette ogni valutazione agli organi competenti, se solo si considera che, a mero titolo esemplificativo fra i fogli di censimento prodotto in atti, l’ultimo in ordine cronologico, pur essendo intestato alla società US Palmese ASD, riporta in calce il timbro e la firma del rappresentante della Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 ASD che, al momento, starebbe disputando il campionato di categoria. Tale circostanza, ai fini dell’odierno giudizio risulta irrilevante atteso che, come già detto, il soggetto tuttora titolare del titolo sportivo  risulta  la società  odierna  deferita,  non  potendo  essere  sufficiente  un  atto  di  “concessione”  (come espressamente denominato dalla difesa), per escludere la punibilità, ai fini sportivi, delle persone fisiche e giuridiche. Se così non fosse ritiene il Collegio che sarebbe sin troppo semplice sottrarsi alle sanzioni previste dall’ordinamento federale (non a caso l’ordinamento sportivo ritiene legittimati passivi anche coloro che non risultano più tesserati al momento della contestazione ovvero coloro che pongono in essere attività comunque rilevanti per l’ordinamento federale). Dal compendio degli atti depositati, quindi, e dalla corposità del quadro probatorio prodotto, appaiono evidenti gli illeciti posti in essere dai rappresentanti della società, le cui condotte devono comunque essere valutate incidentalmente ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza delle condotte per le quali la società risponde a titolo di responsabilità diretta. Se è vero che tali condotte sono state poste in essere per fini personali, è altrettanto vero che, in diversi e numerosi casi le stesse sono state strumentali e idonee a favorire la società atteso che le somme sottratte sono state utilizzate per porre in essere attività gestionali ed economiche di competenza della società (non a caso anche il provvedimento penale ha inevitabilmente inciso sulle dinamiche societarie). Di tali condotte, pertanto, ne ha chiaramente beneficiato l’odierna deferita che attraverso le condotte illecite poste in essere ha ottenuto ovviamente diversi benefici di natura economica e fiscale che hanno inevitabilmente condizionato la relativa gestione economico finanziaria della società e alterato gli equilibri di bilancio dell’ente a proprio esclusivo vantaggio. Pertanto  sussiste  la  responsabilità  diretta  della  odierna  deferita  in  ragione,  fra  l’altro,  del  chiaro  rapporto  di immedesimazione organica sussistente al momento dei fatti con le persone fisiche che hanno posto in essere gli illeciti. Sotto il profilo sanzionatorio, tuttavia, ritiene il Collegio di aderire alle eccezioni formulate dalla difesa della US Palmese ASD in quanto non risulta provato in atti che la società abbia posto in essere alcuna condotta più grave di quella punita ai sensi degli art. 31 del CGS FIGC (artt. 8, comma 1 e 2 del CGS FIGC medio tempore vigente).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 41/2019 del 5 giugno 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di C.U. n. 083/CFA, con la quale - a seguito dell’accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 - è stata rideterminata in 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica inflitta, a carico della società istante, dalla medesima CFA FIGC con decisione pubblicata a mezzo di C.U. n. 22/CFA del 22 agosto 2018, che aveva ridotto la sanzione irrogata in primo grado da 15 a 8 punti di penalizzazione (da scontarsi nella s.s. 2018/2019), per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, per quanto qui rileva, ai sigg. F. S. e F. D. S..

Parti: Club Foggia Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CFA che a seguito del giudizio di rinvio ed in ossequio ai principi di proporzionalità invocati dal Collegio ha rideterminato in 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica inflitta alla società…Giova ricordare che il Collegio di Garanzia, nella detta decisione n. 80/2018, accogliendo (parzialmente) il ricorso del Foggia Calcio e disponendo il rinvio del procedimento al Giudice di Appello “affinchè rinnovi le sue valutazioni in punto di congruità della sanzione inflitta al Club Foggia Calcio s.r.l. secondo un criterio di proporzionalità”, aveva espressamente indicato due elementi dei quali il Giudice del rinvio avrebbe dovuto tenere conto: da un lato, la mancata individuazione di una responsabilità del sig. F. D. S. per una asserita violazione di un preteso obbligo di vigilanza sul Club Foggia Calcio; dall’altro, la modifica del format del campionato di Serie B, con riduzione del numero di squadre da 22 a 19, modifica suscettibile di accentuare la portata afflittiva della sanzione irrogata. Si tratta, allora, di verificare se il Giudice di Appello abbia correttamente rinnovato la sua valutazione tenendo conto di entrambi gli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando il principio ivi espresso. Come è evidente, non si tratta ora di condividere o meno, nel merito, l’esito finale di quel processo di rivalutazione della sanzione, ma solo di accertare se detto processo si sia svolto secondo i canoni stabiliti dal Collegio di Garanzia, vale a dire tenendo conto di entrambi i profili da questo indicati. Ciò premesso, dal testo della decisione gravata risulta chiaramente che la CFA ha rinnovato la sua valutazione in ordine alla congruità della sanzione tenendo conto di entrambi gli elementi individuati dal Collegio di Garanzia. Nel provvedimento impugnato si legge testualmente che la CFA ha provveduto a “rivalutare la congruità della sanzione da infliggere” “tenuto conto sia delle conseguenze della modifica del format del Campionato di Serie B, sia dell’annullamento della sanzione inflitta al signor D. S.”. In esito a tale ri-valutazione, la CFA ha provveduto a rideterminare “complessivamente” la sanzione nella misura  di punti 6, da scontarsi nel Campionato 2018/2019. È ben vero che la decisione del Collegio di Garanzia n. 80/2018 faceva riferimento a un “criterio di proporzionalità”, tuttavia, diversamente da quanto opina la società ricorrente in questa sede, quel criterio non si risolveva (e non richiedeva al Giudice del rinvio) in un mero calcolo di proporzione matematica. Chè, se solo un calcolo di proporzione matematica fosse stato necessario per la rideterminazione della sanzione, allora quel calcolo sarebbe stato immediatamente effettuato dallo stesso Collegio di Garanzia, senza necessità di alcun rinvio. Tale profilo emerge puntualmente nella stessa decisione del Collegio di Garanzia, dove si evidenzia che la rivalutazione della misura della sanzione in relazione ai due parametri ivi indicati “non può certo ridursi ad un mero calcolo numerico, costituendo, invece, determinazione in ordine alla giusta portata afflittiva della sanzione”. Invero, il riferimento al criterio di ‘proporzionalità’ contenuto nel provvedimento del Collegio di Garanzia deve piuttosto essere inteso come valutazione di proporzionatezza della sanzione al disvalore della condotta censurata; valutazione, questa, tipicamente di merito e perciò riservata al Giudice del rinvio. E quest’ultimo, espressamente tenendo conto dei due parametri stabiliti dal Collegio di Garanzia, ha appunto rinnovato la sua valutazione complessiva in ordine alla misura della sanzione in relazione alla gravità dell’illecito accertato. Su questo punto, vale a dire sul carattere complessivo e ponderato della ri-valutazione della misura della sanzione, il provvedimento della CFA è assolutamente chiaro: “La misura della sanzione è adeguata al complessivo disvalore dell’illecito accertato e stabilisce un’equa penalizzazione anche in considerazione sulle possibili indirette conseguenze sulla posizione in classifica della società, nell’ambito di un Campionato, che, nella stagione in corso, prevede la partecipazione di sole 19 squadre”.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 83CFA DEL  27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 067/CFA DEL 23 GENNAIO 2019

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – II Sezione - Decisione n. 80/2018 del 10.12.2018

Impugnazione Istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 C.G.S.C.O.N.I.IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, AFFINCHÉ RINNOVI LE VALUTAZIONI IN PUNTO DI CONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 022/CFA DEL 22.8.2018

Massima: All’esito del giudizio di rinvio, rideterminata la sanzione della penalizzazione a carico della società in punti 6 in luogo dei punti 8 comminati per effetto dell’annullamento, da parte del Collegio di Garanzia della decisione nei confronti dell’amministratore della società…Conseguentemente, questo Collegio deve prendere atto sia dell’avvenuto annullamento della sanzione a …, sia della ritenuta necessità di verificare la congruità della sanzione inflitta alla società Foggia Calcio S.r.l., “anche” alla luce della sopravventa modifica del format del Campionato di Serie B, con riduzione del numero delle squadre partecipanti da 22 a 19. Il principio di diritto espresso dal Collegio di Garanzia si sostanzia nell’affermazione secondo cui “si debba comunque, tenere conto, per ragioni di equità, della obiettiva situazione sopravvenuta, non conosciuta né conoscibile all’allora competente Collegio giudicante al quale, solo, compete la decisione in ordine ad una questione sostanziale di merito, che non può certo ridursi ad un mero calcolo numerico, costituendo, invece, determinazione in ordine alla giusta portata afflittiva della sanzione”. Nell’ottemperare – obbligatoriamente – alla suddetta decisione, nel rispetto degli indicati criteri di equità e di proporzionalità, non limitati “ad un mero calcolo numerico” questa Corte non può ignorare che con la sua precedente decisione, riformata dal Collegio di garanzia dello sport nei termini anzidetti, era pervenuta alla rideterminazione della complessiva sanzione inflitta alla citata società, tenendo conto delle sanzioni inflitte ai signori … e … (comminando 6 punti in ragione della sanzione inflitta al primo e 2 punti per quella inflitta al secondo). Pertanto, nel rivalutare la congruità della sanzione da infliggere alla società Foggia Calcio S.r.l., questo collegio, tenuto conto sia delle conseguenze della modifica del format del Campionato Di Serie B, sia dell’annullamento della sanzione inflitta al signor …., ritiene congruo ridurre la sanzione nella misura, complessivamente rideterminata, di punti 6, da scontarsi nel Campionato 2018/2019. La misura della sanzione è adeguata al complessivo disvalore dell’illecito accertato e stabilisce un’equa penalizzazione anche in considerazione sulle possibili indirette conseguenze sulla posizione in classifica della società, nell’ambito di un Campionato, che, nella  stagione  in  corso, prevede la partecipazione di sole 19 squadre.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 80 del 10/12/2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata con C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, che ha riformato la decisione resa in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, di cui al C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018, e, per l'effetto,  ha irrogato, in capo alla suddetta società, la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019, in luogo dei 15 punti irrogati dal Giudice di primo grado endofederale, per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - a titolo di responsabilità diretta, per le condotte contestate al dott. A. L. F. (in qualità Presidente e legale rappresentante della ricorrente) - e dell'art. 4, comma 2, CGS - a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, tra gli altri, ai sigg. R. M. C., F. S. e F. D. S..

Parti: Club Foggia Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Virtus Entella S.r.l.

Massima: Accolto il ricorso, annulla la decisione con rinvio alla CFA affinché rinnovi la sua valutazione sulla congruità della sanzione…Ricorda il Collegio che, ai sensi dell'art. 16 CGS FIGC, "gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva". Ciò premesso, ribadita la responsabilità oggettiva della Società sportiva sottolineata dal giudice di Appello per i fatti di causa, ed in particolare per i comportamenti posti in essere dal F. S., ritiene che si debba, comunque, tenere conto, per ragioni di equità, della obiettiva situazione sopravvenuta, non conosciuta nè conoscibile all'allora competente Collegio giudicante al quale, solo, compete la decisione in ordine ad una questione sostanziale di merito, che non può certo ridursi ad un mero calcolo numerico, costituendo, invece, determinazione in ordine alla giusta portata afflittiva della sanzione. Sul punto, pertanto, il Collegio dispone rinvio al Giudice di appello affinchè, anche tenuto conto della modifica introdotta in ordine al numero (da 22 a 19) delle società partecipanti al campionato di Serie B nella s.s. 2018/2019, rinnovi la sua valutazione sulla congruità della sanzione, secondo un criterio di proporzionalità.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 79 del 10/12/2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per non aver controllato le vicende contabili della Società Foggia Calcio S.r.l., infliggendogli la pena dell’inibizione per anni uno.

Parti: F. D. S. /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata senza rinvio la decisione della CFA poiché tenuto conto del perimetro temporale degli avvenimenti di giudizio, non emerge chiaramente l’individuazione del titolo dal quale sarebbe derivato, a carico del deferito l’obbligo di vigilanza sul società asseritamente violato. Premesso che il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio, si rileva come la decisione impugnata poggi su una motivazione contraddittoria e incoerente alla luce dei fatti accertati dallo stesso Giudice (contraddittorietà che provoca anche una errata applicazione di norme di diritto). Quanto alla responsabilità “diretta” del sig. F. D. S., quale consigliere del Foggia Calcio S.r.l. a partire dal 15 giugno 2017, qui basti osservare che, proprio dall’accertamento dei fatti del giudizio condotto dalla CFA, è emerso che l’ultima dazione di denaro oggetto della contestazione è avvenuta il 5 aprile 2017, e si è, pertanto, verificata in un periodo antecedente alla data in cui l’odierno ricorrente ha assunto una carica gestoria nella società calcistica; il che esclude che lo stesso possa essere ritenuto responsabile di condotte riferibili ad altri. Peraltro, neppure può discorrersi di omessa vigilanza del nuovo amministratore sulla precedente gestione societaria, in quanto l’indagine penale a cui ha fatto seguito quella della giustizia sportiva è pressoché contestuale alla nomina del sig. F. D. S., e quindi allo stesso neppure può essere imputato di non essersi attivato nel denunciare le irregolarità ascrivibili ai precedenti amministratori. Ciò, a maggior ragione, se si consideri che la CFA ha ritenuto esenti da responsabilità tutti i membri del precedente C.d.A. del Foggia Calcio, in quanto questi non avrebbero in concreto gestito la società calcistica e, inoltre, perché il bilancio della società aveva ottenuto il parere positivo della Co.Vi.Soc. e la certificazione da parte del revisore RIA Gran Thornton: dunque, anche gli organi che erano formalmente preposti alla vigilanza contabile della Società al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto del presente giudizio sono andati esenti da responsabilità.  Inoltre, quanto alla responsabilità “indiretta” del sig. F. D. S., dalle evidenze di giudizio e come ribadito nel corso dell’udienza dibattimentale dalla difesa di parte è emerso che questi nel periodo di interesse non era socio di riferimento della .. S.r.l., società che deteneva il 50% della società … S.r.l., titolare della totalità delle quote del  Foggia Calcio S.r.l.; l’acquisto della totalità delle quote della … S.r.l. ad opera della …. 2 S.r.l. è avvenuta, infatti, solo nel maggio 2017, quando, come già detto, erano già cessati i fatti per cui oggi è causa. Inoltre, la decisione della CFA ha altresì escluso che lo stesso potesse essere qualificato come amministratore di fatto del Foggia Calcio S.r.l. e avesse partecipato alle dazioni di denaro, non avendo mai ricevuto né versato o corrisposto denaro in contanti.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 78 del 10/12/2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata con C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per aver impiegato, nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio s.r.l., somme derivanti dalla commissione di attività illecite, infliggendogli la sanzione della inibizione per anni tre.

Parti: F. S./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CFA che ha sanzionato il ricorrente per aver impiegato, nell’attività gestionale e sportiva della società, somme derivanti dalla commissione di attività illecite, infliggendogli la sanzione della inibizione per anni tre. Vanno rigettati i motivi relativi alla “liceità dell’uso del denaro contante” poiché afferenti al merito. Il che, evidentemente, non può avvenire nella sede di legittimità, avendo, peraltro, la Corte dato adeguata contezza delle ragioni della propria decisione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 047CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 092/CFA DEL 6 APRILE 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 39 supplemento quater del 27.2.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. P.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ILVAMADDALENA 1903) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 43, COMMA 6 E 45 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  -  NOTA  N. 4719/1078  PFI16-17  CS/GM/GB  DEL  29.11.2017

Massima: Ridotta l’inibizione da anni 4 a mesi 18 al presidente per le contestate violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 2, C.G.S., nonché dell’art. 7, comma 1, Statuto Federale e dell’art. 45 NOIF. (a) per avere ricevuto ingenti risorse economiche per la gestione della società - provento di attività ritenute illecite nell’ambito di un giudizio penale - utilizzandole in parte direttamente per la gestione della società, ma principalmente consegnandole per contanti a imprese commerciali compiacenti affinché queste a loro volta le restituissero sotto forma di contributi per sponsorizzazioni; (b) per aver consentito al calciatore … oltre che al non meglio identificato sig. …. di svolgere con la società Ilvamaddalena 1903 parte della preparazione sportiva precedente al campionato di Promozione senza i dovuti accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essere  dotati  della  di specifica copertura assicurativa….Va, in primo luogo, affermata l’irrilevanza disciplinare dei fatti contestati al deferito  con  il secondo capo di incolpazione. Al di là dei motivi extracalcistici che possono aver spinto il …a consentire ai sigg.ri … di partecipare a talune sedute di allenamento precampionato della squadra (il secondo dei predetti addirittura ad una sola) - motivi, peraltro, non provati, e comunque irrilevanti dal punto di vista delle violazioni contestate al deferito in questa sede - gli è che, in ogni caso, i suddetti non sono mai stati tesserati per la società, di tal che la loro partecipazione alle predette sedute si è risolta in una sorta di “provino” con esito negativo. Da qui la totale insussistenza delle violazioni regolamentari contestate con il capo di incolpazione in esame al … che deve essere integralmente prosciolto, in relazione ad esso, da ogni addebito. Per ciò che concerne, poi, il primo capo di deferimento, appare in primo luogo incontroversa la particolare tenuità della condotta antiregolamentare  del … tenendo conto dell’esiguità delle somme di denaro oggetto delle violazioni disciplinari contestategli e dallo stesso pacificamente ammesse. Se oltre a ciò si valorizza, come è stato dall’appellante fondatamente invocato,  il comportamento dallo stesso tenuto, sia nel corso delle indagini, sia durante il processo, improntato ad una piena ammissione dei fatti contestati e ad uno spirito collaborativo per far maggiore luce possibile sugli stessi, si impone a questa Corte una rideterminazione della sanzione inflitta in prime cure, che non appare congruamente commisurata alla natura ed all’entità delle sole violazioni per le quali va, comunque, riaffermata la di lui responsabilità. In ragione di ciò, considerato anche il proscioglimento del deferito dagli addebiti di cui capo b) di incolpazione, in parziale riforma della decisione impugnata si ritiene congruo determinare la sanzione per le violazioni di cui al (solo) primo capo in mesi 18 di inibizione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 022 CFA DEL  20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL  COM. UFF. 003 SEZ. UNITE DEL 19 LUGLIO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALCIATORE A.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALCIATORE S.B.A.(ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza:RICORSO DEL CALCIATORE D.A.A.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALCIATORE M.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. S.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, NONCHÉ TITOLARE, PER IL TRAMITE DI ALTRA SOCIETÀ, DI QUOTE SOCIALI DELLA FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMI 2, 6 E 10 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. T.V. (ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94,  COMMA  1   LETT.  B)  NOIF  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  -  NOTAN.11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. P.D. (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.Z.R. (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. S.F.D.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, NONCHÉ TITOLARE, PER IL TRAMITE DI ALTRA SOCIETÀ, DI QUOTE SOCIALI DELLA FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMI 6 E 10 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

 Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ENTELLA SRL AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI F.A.L. E U.G. SEGUITO   PROPRIO   DEFERIMENTO   -  NOTA   N. 11778/409   PF   17-18GP/GC/BLP DEL 15.5.2018

Massima: Ridotta da anni 5 d anni 3 l’inibizione al presidente per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 8, commi 2, 6 e 10 C.G.S., nonché dell’art. 94, comma 1 lett. b) NOIF, “per aver impiegato nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018 … l’importo complessivo di €. 1.964.750,00 ricevute dal signor …, di cui €. 1.408.000,00 corrisposto a mezzo di bonifici ed  €.  556.750,00  in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite”….Dagli atti del presente giudizio, ivi compresi gli stralci del giudizio penale ancora pendente e relativo ai medesimi fatti, emerge la prova della provenienza illecita di tali somme di denaro; nessuna prova, invece, può dirsi raggiunta in ordine alla consapevolezza da parte del …. circa la provenienza illecita di tali somme. In assenza di tale prova, che era onere della Procura Federale fornire, nessun addebito può essergli mosso con riferimento all’utilizzo in favore del Foggia Calcio s.r.l. delle somme immesse dal … nella gestione societaria attraverso regolari bonifici. Tale modalità di partecipazione, da parte del socio …, alle spese societarie appare assolutamente in linea con i principi di corretta e trasparente gestione e tale da non far sorgere alcun sospetto circa la provenienza illecita del denaro così corrisposto, tanto più ove si consideri che nel conto corrente,  intestato al socio .., di provenienza di dette somme confluivano altresì proventi leciti frutto dell’attività professionale dello stesso sig. …La sanzione inflitta al signor … consegue alla violazione di norme tese a garantire la piena trasparenza e legittimità della gestione economica delle società sportive, a tutela di quei valori al cui presidio è altresì preposto l’art. 1 bis CGS. Dagli atti di causa, nonché dalle stesse ammissioni dell’incolpato, emerge che il medesimo abbia violato tali precetti attraverso un comportamento sia commissivo (accettando somme in contanti e provvedendo ad effettuare pagamenti a vantaggio del Foggia Calcio s.r.l. e dei suoi tesserati attraverso l’uso di moneta contante) sia omissivo (omettendo di porre in essere la dovuta vigilanza circa la provenienza di tali, comunque ingenti, somme, nonostante i comportamenti posti in essere dal .. per ben due stagioni sportive, con particolare riferimento al reiterato e quantitativamente significativo utilizzo di contante). In altri termini, attraverso l’apprensione e l’utilizzo di importanti somme in contanti (in ogni caso non inferiori a € 178.000,00 per stagione sportiva) il …. ha consentito l’introduzione nel Foggia Calcio s.r.l. di un elemento di inquinamento della corretta e trasparente gestione societaria che ha favorito – al di là della consapevolezza dell’attività illecita di cui tali somme costituivano il frutto – il perpetuarsi ed il consolidarsi di un più vasto disegno criminoso. Pertanto, l’evidente colpa grave palesatasi nel comportamento sia commissivo che omissivo posto in essere dal … sostanzia la violazione delle già citate disposizioni e giustifica l’irrogazione di una adeguata sanzione. Peraltro, nel determinare la misura di tale sanzione, non si può non  tener  conto  della  entità  del  denaro  in  contante  ricevuto  ed  utilizzato  rispetto  alle  poste complessive del bilancio della società de qua (in tal senso la differenza tra i due importi – quello indicato dalla Procura e quello ammesso del ricorrente – non appare particolarmente rilevante): appare, pertanto, equo ridurre la sanzione dell’inibizione ad anni 3, con conseguente eliminazione della previsione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Anche alla luce di quanto appena rilevato, di entità meno grave rispetto a quella ravvisata dalla decisione di prime cure si ritiene altresì la responsabilità ascrivibile al signor ….. In primo luogo, premesso che non vi è prova alcuna della consapevolezza da parte del medesimo circa la provenienza delittuosa del denaro versato dal …, allo stesso non può essere mosso alcun addebito per quanto  attiene ai versamenti effettuati tramite bonifico bancario;  in tal senso, valgono le medesime argomentazioni precedentemente esposte con riferimento alla posizione del signor …., tanto più considerato che solo a quest’ultimo faceva capo la gestione del Foggia Calcio s.r.l.. Inoltre, non v’è alcun riscontro e tanto meno alcuna prova che il signor … abbia mai ricevuto denaro in contante dal … né che abbia egli provveduto a corrispondere somme in contanti in favore del Foggia Calcio s.r.l.  o dei  suoi  tesserati.  Pertanto, nessun addebito può essergli mosso per atti posti in essere in violazione dei citati precetti. Nondimeno, il medesimo, per la rilevante posizione assunta indirettamente, quale amministratore e legale rappresentante, nonché socio di riferimento della società (la … s.r.l.) controllante il Foggia Calcio s.r.l. a partire dal 10.12.2015, nonché direttamente, nella qualità di consigliere d’amministrazione del Foggia Calcio s.r.l. dal 15.6.2017, aveva l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione della medesima, né poteva ignorare – se non con colpa grave – i citati comportamenti del …e del fratello … reiterati per ben due stagioni sportive. Peraltro, trattandosi di responsabilità derivante da comportamento esclusivamente omissivo, appare corretto e congruo rideterminare la sanzione inflittagli, riducendo l’inibizione ad un solo anno. Prosciolti i calciatori per mancanza di prove non potendosi ravvisare la responsabilità disciplinare loro ascritta in assenza di qualsivoglia prova in ordine all’effettuazione in loro favore dei contestati versamenti di somme di denaro in nero, la cui esistenza la Procura federale, prima, ed il TFN, poi, hanno ritenuto di poter trarre unicamente dalle annotazioni risultanti da un appunto scritto … in considerazione della minore gravità e dell’effettivo disvalore dei fatti e delle responsabilità come sopra ascritti da questa Corte ai signori … e …, nonché in ragione del disposto proscioglimento dei signori ….. Di conseguenza, la sanzione inflitta al Foggia Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, va congruamente rideterminata nella penalizzazione di punti 8 in classifica, di cui punti 6 da ascrivere alla responsabilità per la condotta illecita del sig. … e punti 2 all’operato illecito del sig. Francesco …, da scontare nella stagione sportiva 2018-2019, dal momento che la sanzione qui comminata si appalesa inefficace nella stagione sportiva 2017-2018, nella quale, ove irrogata, avrebbe collocato il Foggia Calcio s.r.l. al tredicesimo posto in classifica, rimanendo così priva di qualsivoglia afflittività…. Occorre dunque qui ribadire il principio di diritto per cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. g), del CGS, la penalizzazione di uno o più punti in classifica va scontata nella stagione sportiva in corso, essendo legittimo irrogare motivatamente la sanzione della penalizzazione sul punteggio nella stagione sportiva seguente solo ed esclusivamente nel caso in cui essa si appalesi non efficace nella stagione sportiva in corso. Evenienza, questa, che nel caso del Foggia Calcio s.r.l. evidentemente non ricorreva considerato che, per effetto della penalizzazione di 15 punti irrogata dal TFN, la società pugliese avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 43 punti che l’avrebbe collocata al ventesimo e terz’ultimo posto in classifica, con conseguente retrocessione nella categoria inferiore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 06 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  D.R.P.J. (Amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri  di rappresentanza della Società) - (nota n. 11778/409 pf 17-18 GP/GC/blp del 15.5.2018).

Massima: Prosciolto, per mancanza di prova, l’Amministratore delegato, senza poteri di rappresentanza della Società, dalla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 corrisposto dal Sig. …, di cui € 1.408.000,00  a mezzo  di  bonifici  ed  €  556.750,00  in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 02 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.R.M. (Consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015 e vice Presidente  della stessa Società dal 9.3.2017 al 30.6.2017), S. F.(Dirigente della Foggia  Calcio Srl dal 27.1.2016 e consigliere di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017/2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote – sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto  esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale), C.N. (Soggetto che ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse della Foggia  Calcio  Srl nella  stagione sportiva  2015/2016  e  consigliere  di  amministrazione  della  stessa Società nella stagione sportiva 2016/2017, nonché nelle  stagioni  sportive  2015  -  2016 e 2016/2017 titolare per il tramite di altra Società  di  quote  sociali  della  Foggia  Calcio  Srl  e  soggetto  esercitante  il controllo  sulla  stessa  Società  nel  medesimo  periodo temporale), S.F.D. (Dirigente della Foggia Calcio Srl  dal 21.12.2015 e consigliere di amministrazione della  stessa  Società  dalla  stagione  sportiva 2017 - 2018, nonché  nelle  stagioni  sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale), D.S.R.P.J. (Amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società), F.A.L. (Presidente  e legale rappresentante pro – tempore della  Foggia  Calcio  Srl  dal  27.6.2015, dotato  di   poteri di rappresentanza della Società), U.G. (Consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza  della Società), D.B.G. (Direttore sportivo della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015), S.V. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.9.2014 al  19.1.2018), V.A.J. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  5.1.2014 all’11.1.2018), I.P. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  4.9.2015 al 30.6.2016), C.C. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2016 al 31.1.2018), T.F. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  15.7.2016 al 22.7.2017 ed in prestito alla S.S. Fidelis Andria 1928 Srl dal 31.8.2016 al  30.6.2017), A.C. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015), G.A. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.8.2014), M.F. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 2.9.2016), M.L. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016), G.E.  (Calciatore  tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dal  21.7.2016),  F.R.  (Calciatore  tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dall’1.7.2015 al 26.7.2016  e dal 30.6.2017), E.A. Calciatore tesserato per  la  Foggia Calcio Srl dal 27.7.2016 al 13.1.2018), N.A.   (Calciatore  tesserato per  la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al 31.8.2016), D.A.A.M. (Calciatore  tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al 31.8.2017), L.M. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.1.2016 al 20.8.2016), A.P. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dall’1.2.2016 al 26.8.2016),  T.S. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 24.1.2.2014 all’1.2.2016 e dal  25.8.20179), A.G. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  7.8.2014 al 23.8.2016), P.S. (Calciatore tesserato per la  Foggia  Calcio  Srl  dal  15.7.2016  al  20.1.2017),  S.M.L.M.A. (Calciatore tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dal  6.8.2014  al  26.7.2017),  Q.M. (Calciatore  tesserato per la Foggia  Calcio  Srl dal  12.7.2015  al  31.1.2017),  S.B.A. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 26.8.2016 al 31.1.2018),  A.D. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016), P.D. (Tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.7.2016 al 2.9.2016), D.Z.R. (Tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016), T.V. (Preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016), M.M. (Preparatore atletico tesserato per la Foggia  Calcio  Srl  dal  14.7.2015 al 2.9.2016), C.C. (Massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.8.2016 al 20.8.2016),  S.F.  (Massaggiatore  tesserato  per  la  Foggia Calcio Srl dal 21.7.2016)  E  SOCIETÀ  FOGGIA  CALCIO  SRL  -  (nota  n.  11778/409  pf  17-18  GP/GC/blp  del 15.5.2018).

Massima: I legali rapp.ti della società sono sanzionati per la a) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva  della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - l’importo complessivo di € 1.964.750,00, di cui € 1.408.000,00 a mezzo di bonifici da conti allo stesso riconducibili ed € 556.750,00 in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato; b) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, ai  sig. ….. all’epoca dei fatti calciatori, preparatori atletici, allenatori, tutti tesserati per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € …., ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Anche i calciatori che prevalentemente hanno patteggiato sono sanzionati con qualche giornata di squalifica (max 4 giornate) e con l’ammenda (max € 3.000,00)

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 02 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.R.M. (Consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015 e vice Presidente  della stessa Società dal 9.3.2017 al 30.6.2017), S. F. (Dirigente della Foggia  Calcio Srl dal 27.1.2016 e consigliere di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017/2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote – sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto  esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale), C.N. (Soggetto che ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse della Foggia  Calcio  Srl nella  stagione sportiva  2015/2016  e  consigliere  di  amministrazione  della  stessa Società nella stagione sportiva 2016/2017, nonché nelle  stagioni  sportive  2015  -  2016 e 2016/2017 titolare per il tramite di altra Società  di  quote  sociali  della  Foggia  Calcio  Srl  e  soggetto  esercitante  il controllo  sulla  stessa  Società  nel  medesimo  periodo temporale), S.F.D. (Dirigente della Foggia Calcio Srl  dal 21.12.2015 e consigliere di amministrazione della  stessa  Società  dalla  stagione  sportiva 2017 - 2018, nonché  nelle  stagioni  sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale), D.S.R.P.J. (Amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società), F.A.L. (Presidente  e legale rappresentante pro – tempore della  Foggia  Calcio  Srl  dal  27.6.2015, dotato  di   poteri di rappresentanza della Società), U.G. (Consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza  della Società), D.B.G. (Direttore sportivo della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015), S.V. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.9.2014 al  19.1.2018), V.A.J. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  5.1.2014 all’11.1.2018), I.P. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  4.9.2015 al 30.6.2016), C.C. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2016 al 31.1.2018), T.F. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  15.7.2016 al 22.7.2017 ed in prestito alla S.S. Fidelis Andria 1928 Srl dal 31.8.2016 al  30.6.2017), A.C. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015), G.A. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.8.2014), M.F. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 2.9.2016), M.L. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016), G.E.  (Calciatore  tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dal  21.7.2016),  F.R.  (Calciatore  tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dall’1.7.2015 al 26.7.2016  e dal 30.6.2017), E.A. Calciatore tesserato per  la  Foggia Calcio Srl dal 27.7.2016 al 13.1.2018), N.A.   (Calciatore  tesserato per  la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al 31.8.2016), D.A.A.M. (Calciatore  tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al 31.8.2017), L.M. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.1.2016 al 20.8.2016), A.P. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dall’1.2.2016 al 26.8.2016),  T.S. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 24.1.2.2014 all’1.2.2016 e dal  25.8.20179), A.G. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  7.8.2014 al 23.8.2016), P.S. (Calciatore tesserato per la  Foggia  Calcio  Srl  dal  15.7.2016  al  20.1.2017),  S.M.L.M.A. (Calciatore tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dal  6.8.2014  al  26.7.2017),  Q.M. (Calciatore  tesserato per la Foggia  Calcio  Srl dal  12.7.2015  al  31.1.2017),  S.B.A. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 26.8.2016 al 31.1.2018),  A.D. (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016), P.D. (Tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.7.2016 al 2.9.2016), D.Z.R. (Tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016), T.V. (Preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016), M.M. (Preparatore atletico tesserato per la Foggia  Calcio  Srl  dal  14.7.2015 al 2.9.2016), C.C. (Massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.8.2016 al 20.8.2016),  S.F.  (Massaggiatore  tesserato  per  la  Foggia Calcio Srl dal 21.7.2016)  E  SOCIETÀ  FOGGIA  CALCIO  SRL  -  (nota  n.  11778/409  pf  17-18  GP/GC/blp  del 15.5.2018).

Massima: I legali rapp.ti della società sono sanzionati per la a) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva  della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - l’importo complessivo di € 1.964.750,00, di cui € 1.408.000,00 a mezzo di bonifici da conti allo stesso riconducibili ed € 556.750,00 in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato; b) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, ai  sig. ….. all’epoca dei fatti calciatori, preparatori atletici, allenatori, tutti tesserati per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € …., ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Anche i calciatori che prevalentemente hanno patteggiato sono sanzionati con qualche giornata di squalifica (max 4 giornate) e con l’ammenda (max € 3.000,00)

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. B.D.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, C.G.S. E 37, COMMA 1 NOIF – NOTA N. 10125/332 PF15-16 MS/VDB DEL 24.3.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. C.I.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. E 37, COMMA 1 NOIF E ART. 6, COMMA 1, REG. ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI FIGC – NOTA N. 10125/332 PF15-16 MS/VDB DEL 24.3.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato per la violazione degli artt. 1bis, commi 1 e 5, C.G.S. e 37, comma 1, N.O.I.F. colui che in procinto di entrare in società, non si è limitato a consegnare assegni scoperti emessi da terzi, ma ha svolto complessa attività nell’interesse della società, alla quale si accingeva a partecipare, ottenendo fraudolentemente la quietanza liberatoria indispensabile per l’iscrizione al successivo Campionato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 24 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C.(Presidente e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl), Società TARANTO FC 1927 Srl - (nota n. 2126/931 pf14-15 AM/ma del 2.9.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS circa i principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, per avere impedito, con condotta ostruzionistica e dilatoria, ai soci di minoranza della Società – non partecipanti all’amministrazione – di poter accedere ai documenti amministrativi e contabili e svolgere le attività di controllo e di verifica loro riservate per legge, pur a fronte delle richieste formulate in tal senso dagli stessi. La società che ha patteggiato è sanzionata con Euro 5.000,00 di ammenda.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CFA del  10 Settembre 2015  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 15.7.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. P.E. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI CONTESTATI (ORA ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S.) (NOTA N. 10968/587PF13-14 AM/MA DEL 25.5.2015) -

Massima: La Corte, in considerazione della non considerevole entità dei fatti, riduce la presofferto la sanzione dell’inibizione inflitta al direttore sportivo dal TFN per la violazione: A) “…dell’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) per aver attuato nelle stagioni sportive 2012/2013 (dal mese di ottobre 2012) e 2013/2014 una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 rendendosi responsabile di una serie di inadempienze amministrative nei confronti anche di soggetti esterni all’ordinamento Federale. Più nello specifico, nei mesi di ottobre e novembre 2012 si rendeva attivo, congiuntamente all’ammnistratore unico, per l’organizzazione del vitto e dell’alloggio degli atleti della predetta Società, prendendo accordi con diversi ristoratori e albergatori della zona di Riccione, senza però poi onorare economicamente tali impegni, come nel caso del mancato pagamento di due delle tre fatture emesse dal ristorante  per un totale di circa 8.000,00 malgrado le numerose rassicurazioni di pagamento promesse anche pubblicamente, o come nel caso del pagamento con assegno scoperto delle prestazioni alberghiere fornite dal residence. Inoltre, nel Luglio 2013 ha trattato, insieme all’amministratore, e poi sottoscritto un contratto di affitto dell’impianto sportivo, salvo poi non onorare i conseguenti impegni economici del pagamento dei canoni di locazione avendo a tal fine utilizzato un assegno sottoscritto dal Sig. S. rilevatosi insoluto per la mancanza di fondi e successivamente protestato…”. C) “…dell’art. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) del Codice di Giustizia Sportiva per avere dall’ottobre del 2012 fino a quasi al termine della stagione sportiva 2013/2014 agito come dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 senza alcun vincolo di tesseramento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 15 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), E.P. (iscritto all’albo dei Direttori Sportivi e all’epoca dei fatti dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929) - (nota n. 10968/587 pf13-14 AM/ma del 25.5.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 12 ed Euro 10.000,00 per la violazione: A) “...dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art.1 bis, comma 1, CGS) per avere attuato nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 una non corretta gestione amministrativa della Società rendendosi responsabile di una serie di inadempienze amministrative nei confronti anche di soggetti esterni all’ordinamento Federale. In particolare, ufficialmente nominato Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 dal 29.12.2012 si rendeva attivo, congiuntamente al direttore sportivo, per l’organizzazione del vitto e dell’alloggio degli atleti della predetta Società, prendendo accordi con diversi ristoratori e albergatori della zona di Riccione, senza però poi onorare economicamente tali impegni, come nel caso del mancato pagamento di due delle tre fatture emesse dal ristorante per un totale di circa € 8.000,00 malgrado le numerose rassicurazioni di pagamento promesse anche pubblicamente, o dei pasti consumati presso il ristorante per un insoluto di € 6.600,00, o come nel caso del pagamento con assegno scoperto delle prestazioni alberghiere fornite dal residence. Inoltre, nel Luglio 2013 ha trattato, insieme al direttore sportivo, e poi sottoscritto un contratto di affitto dell’impianto sportivo, salvo poi non onorare i conseguenti impegni economici del pagamento dei canoni di locazione avendo a tal fine utilizzato un assegno dallo stesso sottoscritto insoluto per la mancanza di fondi e successivamente protestato...”. B) “…dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) per avere nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 a causa di una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, perpetrata congiuntamente al direttore sportivo, omesso di garantire ai calciatori tesserati di detta Società i dovuti vitti e alloggi oltre che la possibilità di disputare le gare di campionato casalinghe per mancanza di un impianto sportivo, come meglio specificato nel punto A) di cui sopra, con la conseguenza di abbandonare tali atleti in una situazione di assoluto disagio e difficoltà non avendo gli stessi calciatori le risorse economiche per poter provvedere autonomamente alle irrinunciabili esigenze di vitto e alloggio...”. C) “…della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) per avere dall’ottobre del 2012 fino a quasi al termine della stagione sportiva 2013/2014 consentito che il direttore sportivo agisse come dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 senza alcun vincolo di tesseramento e per avere nel medesimo lasso temporale consentito ed avallato i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal direttore sportivo…”.  Il direttore sportivo è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 ed Euro 5.000,00 per la violazione A) “…dell’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) per aver attuato nelle stagioni sportive 2012/2013 (dal mese di ottobre 2012) e 2013/2014 una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 rendendosi responsabile di una serie di inadempienze amministrative nei confronti anche di soggetti esterni all’ordinamento Federale. Più nello specifico, nei mesi di ottobre e novembre 2012 si rendeva attivo, congiuntamente all’ammnistratore unico, per l’organizzazione del vitto e dell’alloggio degli atleti della predetta Società, prendendo accordi con diversi ristoratori e albergatori della zona di Riccione, senza però poi onorare economicamente tali impegni, come nel caso del mancato pagamento di due delle tre fatture emesse dal ristorante  per un totale di circa 8.000,00 malgrado le numerose rassicurazioni di pagamento promesse anche pubblicamente, o come nel caso del pagamento con assegno scoperto delle prestazioni alberghiere fornite dal residence. Inoltre, nel Luglio 2013 ha trattato, insieme all’amministratore, e poi sottoscritto un contratto di affitto dell’impianto sportivo, salvo poi non onorare i conseguenti impegni economici del pagamento dei canoni di locazione avendo a tal fine utilizzato un assegno sottoscritto dal Sig. Spinelli rilevatosi insoluto per la mancanza di fondi e successivamente protestato…”. C) “…dell’art. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) del Codice di Giustizia Sportiva per avere dall’ottobre del 2012 fino a quasi al termine della stagione sportiva 2013/2014 agito come dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 senza alcun vincolo di tesseramento. Solamente a titolo esemplificativo, il direttore sportivo, oltre a rendersi parte attiva nell’organizzazione della Società come rappresentato nel sopracitato punto A), in detto periodo ha curato il tesseramento di giocatori, tecnici e dirigenti, e seguiva costantemente la squadra negli allenamenti, tanto da suggerire l’impiego di alcuni giocatori al tecnico, il quale ultimo, seppur non avesse mai derogato alla propria autonomia nelle decisioni tecniche, ha sempre riconosciuto il ruolo di dirigente di fatto del direttore sportivo…”. Le contestazioni di cui al punto B) dell’atto di deferimento non appaiono invece fondate, atteso che vengono ivi addebitati al direttore sportivo non già comportamenti attivi bensì condotte omissive in relazione a obblighi che non gravavano sul deferito: B) “…violazione dell’art. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) del Codice di Giustizia Sportiva per avere nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 a causa di una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, perpetrata congiuntamente all’amministratore unico, omesso di garantire ai calciatori tesserati di detta Società i dovuti vitti e alloggi oltre che la possibilità di disputare le gare di campionato casalinghe per mancanza di un impianto sportivo, come meglio specificato nel punto A) di cui sopra, con la conseguenza di abbandonare tali atleti in una situazione di assoluto disagio e difficoltà non avendo gli stessi calciatori le risorse economiche per poter provvedere autonomamente alle irrinunciabili esigenze di vitto e alloggio…”.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.025/CDN del 16 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl ▪ (nota n. 840/1254 pf12-13/AM/ma del 28.8.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 12 di inibizione per la violazione dell’ art. 1,comma 1 CGS,  in relazione all’art. 51,comma 1 del Regolamento L.N.D. per non avere provveduto al  pagamento della somma di € 5.054,28 a fronte della richiesta inviata dalla LND - Dipartimento Interregionale di adempiere al “reintegro conto” nei termini indicati, e per  avere inoltrato al detto Dipartimento un bonifico il cui contenuto sapeva di essere non  veridico al solo fine di evitare il prelievo coattivo. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 5.000,00

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