Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 31 Marzo 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 03 Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 4.3. 2010

Impugnazione – istanza:  1)Ricorso della Procura Federale avverso il proscioglimento del sig. T.D. (all’epoca dei fatti presidente della USD Carianese Calcio Femminile ora A.S.D. Valpo Pedemonte C.fF) e della A.S.D. Valpo Pedemonte C.F. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento – nota 4165/076pf/09-10/am/ma del 21.1.2010 - artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 3.615,00) per non aver ottemperato, nella Stagione Sportiva 2008/2009, all’obbligo, gravante sulle società disputanti il Campionato di Serie B del Calcio Femminile, di partecipare, con la seconda squadra, al Campionato Nazionale Primavera, obbligo previsto dai C.C.U.U. nn. 1 della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 25 Febbraio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 29 Aprile 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 4.2.2010

Impugnazione – istanza: 2) Ricorso dell’A.S. Andria Bbat avverso le sanzioni: inibizione per mesi 4  al presidente, sig. M. P.; inibizione per mesi 4 all’amministratore delegato, sig. S. T,; ammenda di € 5.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3915/629pf09-10/gt/dl del 13.1.2010 - per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt 1, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all’art. 53 commi 1,3 e 8 N.O.I.F., come integrato dall’art. 3, .1.a.3) della sezione 3 – Attività Giovanile – del com. uff. n. 1 dell’1.7.2009 del Settore Giovanile e Scolastico

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00 per la mancata partecipazione al Campionato Nazionale Giovanissimi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 17 Dicembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 28 Aprile 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 3.12.2009

Impugnazione – istanza: 2) Ricorso dell’A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. avverso le sanzioni: ammenda di € 3.615,00 alla reclamante; inibizione per mesi 1 al sig. L.M., all’epoca dei fatti presidente dell’A.S.D. Calcio Femminile P.S.E., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 1849/241pf/09- 10/am/ma del 13.10.2009

Massima: La società non può essere sanzionata per non aver provveduto a dare attuazione alla disposizione che prevede l’obbligo per la Stagione Sportiva in corso di prendere parte con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile quando la società dimostra  che si era rivelato impossibile poter organizzare attività nella Stagione Sportiva 2007/2008 nel calcio Femminile a 11, ma bensì soltanto quello a 5, come da idonea attestazione rilasciata dal Comitato Regionale; diversamente, il calcio femminile sarebbe rimasto pressoché abbandonato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN  del 23 Marzo 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (186) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.M.  (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della, società US Castrovillari Calcio (nota n. 4646/906pf09-10/AM/ma dell’8.2.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 15.000,00) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale N°. 1 della LND Comitato Interregionale dell’1/7/2009, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 54/CDN  del 28 Gennaio 2010 n. 4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. CU n. 32 del 22.10.2009 Impugnazione - istanza:  (107) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di non luogo a provvedere nei contronti dei presidenti: F.M. (USD Agliè), M. N. (ACD Arnuzzese), F. B. (AC Bajo Dora), P. F.(USD Bianzè), A. C.(ASD Bussolino Sport), O.E. D. R. (SD Calcio Vogogna), C. C. (USD Caresanese), L. L.(US Castelnuovo Scrivia), G. D.C. (ASD Centallo), C.P. (AC Cressese),  S. D. G. (AC Edelweiss Giaveno), E. B. (AC Fabbrica), M. P. (ASD Fomarco), E. D. S. (AS Frassineto), E. A. G. (USG Rodallese), F. S.(ASD Juventus Domo), G.D.U. (AS Moncalieri Calcio), W. S. (ASD US Moretta), M. C.(Pol. Dil. Novi G3), B. T. (ASD Piedimulera), L. A. (FCD Real Lentese), F. R. (ASD Real Sarre), V. F. (USD Rocchetta Tanaro), G. L. (ASD Olympic Collegno), A. B. (USD Saint Pierre), P.L. (Tarantasca Calcio), E. P. (USD Valsusa VS Calcio), G. C. (US Varalpombiese ASD), emessa a seguito di deferimento della Procura Federale.

Massima: Sono responsabili i Presidenti delle Società che non hanno iscritto le squadre giovanili, ponendo così in essere la violazione prevista e punita ex art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n° 1/08 della LND, per come richiamate al capitolo A/4 lett. f), che prevede l’obbligo per le Società di 1^ Categoria di svolgere l’attività giovanile stessa iscrivendo una propria squadra ad uno dei campionati ad hoc indetti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN  del 04 Febbraio  2010 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (155) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P. M. (presidente della Soc. AS Andria Bat), S. T. (a.d. e dirigente tesserato della soc. AS Andria Bat) e della società AS Andria Bat (nota n. 3915/629pf09-10/GT/dl del 13.1.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’articolo 53, comma 1, 3 e 8, NOIF (come integrato dall’art 3.1 A.a.3) della Sezione 3 – Attività Giovanile – del Comunicato Ufficiale N°. 1 del 1.7.2009 del Settore Giovanile e Scolastico), per aver disatteso l’obbligo di partecipare, con una propria squadra, al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti e per aver comunicato il ritiro della stessa Società, un giorno prima l’inizio della suddetta competizione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 41/CDN  del 03 Dicembre 2009  n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (88) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D. T. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Carianese Calcio) e della società US Carianese Calcio (nota n. 1851/244pf09-10/AM/ma del 14.10.2009), (86) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. L. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Calcio Femminile Porto S. Elpidio) e della società ASD Calcio Femminile Porto S. Elpidio (nota n. 1849/241pf09-10/AM/ma del 13.10.2009), (87) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. T. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Free Sistem) e della società ASD Free  Sistem (nota n. 1852/243pf09-10/AM/ma del 14.10.2009),  (89) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. C. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Colonna) e della società SSD Colonna (nota n. 1853/245pf09-10/AM/ma del 14.10.2009), (90) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F. M. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Polisportiva Galileo Giovolley ASD) e della società Polisportiva Galileo Giovolley ASD (nota n. 1854/246pf09-10/AM/ma del 14.10.2009), (91) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. G. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Vigor Senigallia Calcio Femminile) e della società US Vigor Senigallia Calcio Femminile (nota n. 1855/247pf09-10/AM/ma del 14.10.2009), (92) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S. G.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Multimarche Montecassiano) e della società AS Multimarche Monteccasiano (nota n. 1850/242pf09-10/AM/ma del 14.10.2009), (95) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R. M.  (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Calcio Femminile Acese) e della società ASD Calcio Femminile Acese (nota n. 1837/235pf09-10/AM/ma del 14.10.2009), (96) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. D. F. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Cervia Calcio Femminile ASD) e della società Cervia Calcio Femminile ASD (nota n. 1839/238pf09- 10/AM/ma del 14.10.2009), (97) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. B. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. UCF Sezze) e della società UCF Sezze (nota n. 1840/239pf09-10/AM/ma del 14.10.2009), (98) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C. G. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SP Virtus Fossano ASD) e della società SP Virtus Fossano ASD (nota n. 1838/236pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).

Massima: Il Presidente della società risponde della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N°. 1 della LND del 1 luglio 2008 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N° 1 del 2 luglio 2008, per aver contravvenuto all’obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera. Consegue la sanzione della’mmenda a carico della società a titolo di responsabilità diretta.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 41/CDN  del 03 Dicembre 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (93) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.L. (all’epoca dei fatti presidente della soc. Picenum Calcio Femminile) e della società Picenum Calcio Femminile (nota n. 1877/080pf09-10/am/ma del 15.10.2009), ( (85) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. L. (all’epoca dei fatti presidente della soc. Picenum Calcio Femminile) e della società Picenum Calcio Femminile (nota n. 1848/240pf09-10/am/ma del 14.10.2009).

Massima: Il presidente della società risponde della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N°. 1 della LND del 1 luglio 2007/2008 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N°. 1 del 2 luglio 2007/2008, per aver contravvenuto all’obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN  del 27 Novembre 2009  n. 6 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (99) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C. B. (calciatrice tesserata per la soc. ASD CF Bardolino Verona), L. B. (dirigente della soc. ASD CF Bardolino Verona) e della società ASD CF Bardolino Verona (nota n.1908/1295pf08-09/am/aa/ac del 16.10.2009). Massima: L’art. 34, comma 1, NOIF, recita che: “Le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga”. Ne consegue che non commette alcuna violazione la società che fa partecipare la calciatrice non a campionati di categoria inferiore e superiore quanto invece a due distinti campionati organizzati da una stessa Divisione della Lega Nazionale Dilettanti (Campionato Nazionale di Calcio Femminile e Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile), con l’unica particolarità che il Campionato di calcio a cinque nella prima fase è gestito dai Comitati Regionali, il che non può significare aver prestato attività in campionati di categoria inferiore e superiore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN  del 11 Novembre 2009  n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (59) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.R. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Centro Ester) e della società SSD Centro Ester (nota n. 1455/237pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N°. 1 della LND del 1 luglio 2007 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N°. 1 del 2 luglio 2007, per aver contravvenuto all’obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN  del 11 Novembre 2009  n. 6 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (60) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R. C. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. CF Frutta Più Verona) e della società CF Frutta Più Verona (nota n. 1479/072pf09-10/AM/ma del 28.9.2009), (61) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D. N. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACF Salernitana) e della società ACF Salernitana  (nota n. 1545/077pf09-10/AM/ma del 30.9.2009), (62) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P. P. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Femminile Romano, ora ASD Interfemminile ACF) e della società ASD Femminile Romano ora ASD Interfemminile ACF (nota n. 1540/074pf09-10/AM/ma del 30.9.2009), (62) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P. P. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Femminile Romano, ora ASD Interfemminile ACF) e della società ASD Femminile Romano ora ASD Interfemminile ACF (nota n. 1540/074pf09-10/AM/ma del 30.9.2009), (63) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F. D.A. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Vesevus Trecase) e della società ASD Vesevus Trecase (nota n. 1544/079pf09-10/AM/ma del 30.9.2009), (64) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. C. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD RES Roma) e della società ASD Resa Roma (nota n. 1532/078pf09-10/AM/ma del 30.9.2009), (69) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C. G. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SP Virtus Fossano ASD) e della società SP Virtus Fossano ASD (nota n. 1624/075pf09-10/AM/ma del 5.10.2009), (70) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.G. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Sessano Femminile) e della società ASD Sessano Femminile (nota n. 1622/073pf09-10/AM/ma del 5.10.2009). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N°. 1 della LND del 1 luglio 2008 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N°. 1 del 2 luglio 2008, emanati in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lettera c, delle NOIF, per aver contravvenuto all’obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN  del 14 Ottobre 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (355) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P. C. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Calcio a 5 2007 ASD) e della società Calcio a  5 2007 ASD (nota n. 8491/1303pf08-09/AM/ma del 23.6.2009), (356) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. L. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Polignano Calcio a 5) e della società US Polignano Calcio a  5 (nota n. 8490/1303pf08-09/AM/ma del 23.6.2009), (357) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. F. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Acqua e Sapone Marina CSA) e della società ASD Acqua e Sapone Marina CSA (nota n. 8482/1303pf08- 09/AM/ma del 22.6.2009), (358) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E. C. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Napoli Vesevo) e della società ASD Napoli Seveso (nota n. 8483/1303pf08-09/AM/ma del 22.6.2009), (359) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C. S.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Marcianise Calcio a 5) e della società ASD Marcianise Calcio a A 5 (nota n. 8484/1303pf08-09/AM/ma del 22.6.2009), (360) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R. S. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Roma Futsal) e della società AS Roma Futsal (nota n. 8485/1303pf08-09/AM/ma del 22.6.2009),  (361) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C. T.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD San Giorgio C/5) e della società ASD San Giorgio C/5 (nota n. 8489/1303pf08-09/AM/ma del 23.6.2009), (362) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. T. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5) e della società Gruppo Fascina Calcio a 5 (nota n. 8524/1303pf08-09/AM/ma del 24.6.2009), (370) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S. M.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Venezia a 5) e della società ASD Venezia a 5 (nota n. 8522/1303pf08-09/AM/ma del 24.6.2009), (373) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. B. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACDS San Lorenzo DC Sanvi Genova) e della società ACDS San Lorenzo DC Sanvi Genova (nota n. 8697/1302pf08-09/AM/ma del 30.6.2009), 374) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D. T. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Real Matera) e della società ASD Real Matera (nota n. 8682/1302pf08-09/AM/ma del 30.6.2009), (375) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P. M. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Petrarca Padova Calcio a 5) e della società ASD Petrarca Padova Calcio a 5 (nota n. 8685/1302pf08- 09/AM/ma del 30.6.2009), 376) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. S. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Green Tower Trento) e della società SSD Green Tower Trento (nota n. 8687/1302pf08-09/AM/ma del 30.6.2009). Massima: I Presidenti delle società rispondono della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal C.U. N°. 1 della LND del 1 luglio 2008 e dal C.U. della Divisione Calcio a 5, N°. 1 del 4 luglio 2008, per aver contravvenuto di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, a una attività o a un Campionato di Calcio a 5 del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica nella stagione sportiva 2008/2009, mentre le Società rispondono per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico dei presidenti e quella dell’ammenda a carico delle società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 78/CDN  del 17 Aprile 2009  n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (172) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.J. (Presidente della Soc. ASD Spezia Calcio 2008 Srl)  e della società ASD Spezia Calcio 2008 Srl (nota n. 4641/236pf08-09/MS/vdb del 16.2.2009)

Massima: Il C. U. n° 1 dell’1/7/2008 al punto 1 A/1 lettera g) impone alle società aderenti al Comitato

Interregionale di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores, per cui in caso di rinuncia si ha la responsabilità della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 78/CDN  del 17 Aprile 2009  n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (170) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.F. (Amministratore Unico della Soc. Morro D’Oro Calcio Srl) e della società  Morro D’Oro Calcio Srl (nota n. 4663/235pf08-09/MS/vdb del 17.2.2009)

Massima: Il C. U. n° 1 dell’1/7/2008 al punto 1 A/1 lettera g) impone alle società aderenti al Comitato Interregionale di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores, per cui in caso di rinuncia si ha la responsabilità della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 78/CDN del 17 Aprile 2009 n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (172) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.J. (Presidente della Soc. ASD Spezia Calcio 2008 Srl) e della società ASD Spezia Calcio 2008 Srl (nota n. 4641/236pf08-09/MS/vdb del 16.2.2009)

Massima: Il C. U. n° 1 dell’1/7/2008 al punto 1 A/1 lettera g) impone alle società aderenti al Comitato Interregionale di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores, per cui in caso di rinuncia si ha la responsabilità della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 78/CDN del 17 Aprile 2009 n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (170) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.F. (Amministratore Unico della Soc. Morro D’Oro Calcio Srl) e della società Morro D’Oro Calcio Srl (nota n. 4663/235pf08-09/MS/vdb del 17.2.2009)

Massima: Il C. U. n° 1 dell’1/7/2008 al punto 1 A/1 lettera g) impone alle società aderenti al Comitato Interregionale di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores, per cui in caso di rinuncia si ha la responsabilità della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 78/CDN  del 17 Aprile 2009  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (172) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.J. (Presidente della Soc. ASD Spezia Calcio 2008 Srl)  e della società ASD Spezia Calcio 2008 Srl (nota n. 4641/236pf08-09/MS/vdb del 16.2.2009)

Massima: Il C. U. n° 1 dell’1/7/2008 al punto 1 A/1 lettera g) impone alle società aderenti al Comitato Interregionale di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores, per cui in caso di rinuncia si ha la responsabilità della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 78/CDN  del 17 Aprile 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (170) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.F. (Amministratore Unico della Soc. Morro D’Oro Calcio Srl) e della società  Morro D’Oro Calcio Srl (nota n. 4663/235pf08-09/MS/vdb del 17.2.2009)

Massima: Il C. U. n° 1 dell’1/7/2008 al punto 1 A/1 lettera g) impone alle società aderenti al Comitato Interregionale di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores, per cui in caso di rinuncia si ha la responsabilità della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN del 21 gennaio 2009 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (96) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: B.P. (presidente della soc. AC Castellana Castelgoffredo) e della società AC Castellana Castelgoffredo (nota n. 2844/835pf07-08/ms/dl del 26.11.2008) con atto del 26.11.2008, la Procura Federale ha deferito il sig. B.P., presidente dell’AC Castellana Castelgoffredo nonché la stessa

Massima: La società non risponde della violazione di cui aIl’art. 1 CGS in relazione all’art. 32, co. 1, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 dell’1.7.2007 della LND – FIGC, per aver disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra ai Campionati Giovanili Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica oppure in alternativa al Campionato “Juniores Under 18” nella stagione sportiva 2007/2008, quando vi è prova che è stato adempiuto agli obblighi depositando documentazione attestante l’osservanza del precetto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN  del 21 gennaio 2009  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (96) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: B.P. (presidente della soc. AC Castellana Castelgoffredo) e della società AC Castellana Castelgoffredo (nota n. 2844/835pf07-08/ms/dl del 26.11.2008) con atto del 26.11.2008, la Procura Federale ha deferito il sig. B.P., presidente dell’AC Castellana Castelgoffredo nonché la stessa

Massima: La società non risponde della violazione di cui aIl’art. 1 CGS in relazione all’art. 32, co. 1, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 dell’1.7.2007 della LND – FIGC, per aver disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra ai Campionati Giovanili Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica oppure in alternativa al Campionato “Juniores Under 18” nella stagione sportiva 2007/2008, quando vi è prova che è stato adempiuto agli obblighi depositando documentazione attestante l’osservanza del precetto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN  del 21 gennaio 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (96) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: B.P. (presidente della soc. AC Castellana Castelgoffredo) e della società AC Castellana Castelgoffredo (nota n. 2844/835pf07-08/ms/dl del 26.11.2008) con atto del 26.11.2008, la Procura Federale ha deferito il sig. B.P., presidente dell’AC Castellana Castelgoffredo nonché la stessa

Massima: La società non risponde della violazione di cui aIl’art. 1 CGS in relazione all’art. 32, co. 1, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 dell’1.7.2007 della LND – FIGC, per aver disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra ai Campionati Giovanili Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica oppure in alternativa al Campionato “Juniores Under 18” nella stagione sportiva 2007/2008, quando vi è prova che è stato adempiuto agli obblighi depositando documentazione attestante l’osservanza del precetto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN  del 08 ottobre 2008  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.F.V. (presidente soc. CS CUS Cosenza) e della società  CS CUS Cosenza (nota n. 2186/117 pf07-08/sp/en del 17.1.2008)

Massima: La società non risponde della violazione  dell'art. 1, c. 1, CGS in relazione al combinato disposto di cui all'art. 32, c. 1, Regolamento LND e al CU n. 3 del 14.07.2006 della Divisione Calcio Femminile, per aver disatteso l'obbligo di partecipare, con una seconda squadra, o al Campionato Nazionale Primavera o al Torneo Allieve o a quello Giovanissime, quando prova da un lato, di aver regolarmente proceduto ad inoltrare la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Primavera della compagine presieduta e dall'altro, l'impossibilità di partecipare alla fase regionale del predetto torneo, né di quello Allieve, né, inoltre, di quello Giovanissime, atteso che il C.R. FIGC Calabria, con riferimento alla s.s. 2006/07, non aveva provveduto ad organizzare alcuna delle suddette competizioni.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN del 08 ottobre 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.F.V. (presidente soc. CS CUS Cosenza) e della società CS CUS Cosenza (nota n. 2186/117 pf07-08/sp/en del 17.1.2008)

Massima: La società non risponde della violazione  dell'art. 1, c. 1, CGS in relazione al combinato disposto di cui all'art. 32, c. 1, Regolamento LND e al CU n. 3 del 14.07.2006 della Divisione Calcio Femminile, per aver disatteso l'obbligo di partecipare, con una seconda squadra, o al Campionato Nazionale Primavera o al Torneo Allieve o a quello Giovanissime, quando prova da un lato, di aver regolarmente proceduto ad inoltrare la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Primavera della compagine presieduta e dall'altro, l'impossibilità di partecipare alla fase regionale del predetto torneo, né di quello Allieve, né, inoltre, di quello Giovanissime, atteso che il C.R. FIGC Calabria, con riferimento alla s.s. 2006/07, non aveva provveduto ad organizzare alcuna delle suddette competizioni.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN  del 08 ottobre 2008  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.F.V. (presidente soc. CS CUS Cosenza) e della società  CS CUS Cosenza (nota n. 2186/117 pf07-08/sp/en del 17.1.2008) Massima: La società non risponde della violazione  dell'art. 1, c. 1, CGS in relazione al combinato disposto di cui all'art. 32, c. 1, Regolamento LND e al CU n. 3 del 14.07.2006 della Divisione Calcio Femminile, per aver disatteso l'obbligo di partecipare, con una seconda squadra, o al Campionato Nazionale Primavera o al Torneo Allieve o a quello Giovanissime, quando prova da un lato, di aver regolarmente proceduto ad inoltrare la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Primavera della compagine presieduta e dall'altro, l'impossibilità di partecipare alla fase regionale del predetto torneo, né di quello Allieve, né, inoltre, di quello Giovanissime, atteso che il C.R. FIGC Calabria, con riferimento alla s.s. 2006/07, non aveva provveduto ad organizzare alcuna delle suddette competizioni.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN  del 02 ottobre 2008  n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (370) – Deferimento del procuratore federale a carico di: M.G. (Presidente Soc. AS Napoli C/5), C.S. (Presidente Soc. ASD Marcianise C/5), E.C. (Presidente Soc. ASD Futsal Vesevo), U.G. (Presidente Soc. ASD Reggiana C/5), E.D.M. (Presidente Soc. AS Roma Futsal), D.F. (Presidente Soc. Pol.Dil. Vetus Ceccano), C.T. (Presidente Soc. ASD San Giorgio C/5), P.F.S. (Presidente Soc. AS Sport Five), P.C. (Presidente Soc. ASD Calcio a 5 2007), R.T. (Presidente Soc. ASD Perugia C/5), G.G. (Presidente Soc. ASD Magione C/5) e delle societa’ AS Napoli C/5, ASD Marcianise C/5, ASD Futsal Vesevo, ASD Reggiana C/5, AS Roma Futsal, Pol.Dil. Vetus Ceccano, ASD San Giorgio C/5, AS Sport Five, ASD Calcio A 5 2007, ASD Perugia C/5 E ASD Magione C/5 (nota n. 6145/1529 pf07-08/SP/blp del 30.6.2008)

Massima: Il Presidente risponde della violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 32, co. 1 e 7, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 LND per come richiamate al capitolo A15 – punto 1 – lett. e), per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, a una attività o a un Campionato di Calcio a Cinque del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica nella stagione sportiva 2007/2008. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e dell’ammenda a carico della società per responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN del 02 ottobre 2008 n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (370) – Deferimento del procuratore federale a carico di: M.G. (Presidente Soc. AS Napoli C/5), C.S. (Presidente Soc. ASD Marcianise C/5), E.C. (Presidente Soc. ASD Futsal Vesevo), U.G. (Presidente Soc. ASD Reggiana C/5), E.D.M. (Presidente Soc. AS Roma Futsal), D.F. (Presidente Soc. Pol.Dil. Vetus Ceccano), C.T. (Presidente Soc. ASD San Giorgio C/5), P.F.S. (Presidente Soc. AS Sport Five), P.C. (Presidente Soc. ASD Calcio a 5 2007), R.T. (Presidente Soc. ASD Perugia C/5), G.G. (Presidente Soc. ASD Magione C/5) e delle societa’ AS Napoli C/5, ASD Marcianise C/5, ASD Futsal Vesevo, ASD Reggiana C/5, AS Roma Futsal, Pol.Dil. Vetus Ceccano, ASD San Giorgio C/5, AS Sport Five, ASD Calcio A 5 2007, ASD Perugia C/5 E ASD Magione C/5 (nota n. 6145/1529 pf07-08/SP/blp del 30.6.2008)

Massima: Il Presidente risponde della violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 32, co. 1 e 7, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 LND per come richiamate al capitolo A15 – punto 1 – lett. e), per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, a una attività o a un Campionato di Calcio a Cinque del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica nella stagione sportiva 2007/2008. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e dell’ammenda a carico della società per responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN  del 02 ottobre 2008  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (370) – Deferimento del procuratore federale a carico di: M.G. (Presidente Soc. AS Napoli C/5), C.S. (Presidente Soc. ASD Marcianise C/5), E.C. (Presidente Soc. ASD Futsal Vesevo), U.G. (Presidente Soc. ASD Reggiana C/5), E.D.M. (Presidente Soc. AS Roma Futsal), D.F. (Presidente Soc. Pol.Dil. Vetus Ceccano), C.T. (Presidente Soc. ASD San Giorgio C/5), P.F.S. (Presidente Soc. AS Sport Five), P.C. (Presidente Soc. ASD Calcio a 5 2007), R.T. (Presidente Soc. ASD Perugia C/5), G.G. (Presidente Soc. ASD Magione C/5) e delle societa’ AS Napoli C/5, ASD Marcianise C/5, ASD Futsal Vesevo, ASD Reggiana C/5, AS Roma Futsal, Pol.Dil. Vetus Ceccano, ASD San Giorgio C/5, AS Sport Five, ASD Calcio A 5 2007, ASD Perugia C/5 E ASD Magione C/5 (nota n. 6145/1529 pf07-08/SP/blp del 30.6.2008)

Massima: Il Presidente risponde della violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 32, co. 1 e 7, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 LND per come richiamate al capitolo A15 – punto 1 – lett. e), per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, a una attività o a un Campionato di Calcio a Cinque del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica nella stagione sportiva 2007/2008. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e dell’ammenda a carico della società per responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del Marsala Calcio Femminile ASD, avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.615,00 seguito deferimento del Presidente della divisione Calcio Femminile per violazione dell’art. 32 regolamento L.N.D. in relazione al com. uff. n. 1 del 4.7.2006 della divisione Calcio Femminile

Massima: Non commette alcuna violazione dell’art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti la società che opta di prendere parte con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica. Infatti, il Com. Uff. n. 3 del 14.7.2007 della Divisione Calcio Femminile, contiene un precetto inequivoco prevedendo l’obbligo, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie “B”, di prendere parte, con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica.   

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del Cervia Calcio Femminile ASD avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.615,00 seguito Deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per violazione dell’art. 32 regolamento L.N.D. in relazione al com. uff. n. 1 del 4.7.2006 della Divisione Calcio Femminile

Massima: Non commette alcuna violazione dell’art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti la società che opta di prendere parte con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica. Infatti, il Com. Uff. n. 3 del 14.7.2007 della Divisione Calcio Femminile, contiene un precetto inequivoco prevedendo l’obbligo, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie “B”, di prendere parte, con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica.   

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del Futsal Fabriano A.S.D. avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.615,00, seguito Deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per violazione dell’art. 32 regolamento L.N.D. con riferimento al com. uff. n. 1 del 4.7.2006 della divisione Calcio Femminile.

Massima: Non commette alcuna violazione dell’art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti la società che opta di prendere parte con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica. Infatti, il Com. Uff. n. 3 del 14.7.2007 della Divisione Calcio Femminile, contiene un precetto inequivoco prevedendo l’obbligo, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie “B”, di prendere parte, con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica. (Il caso di specie: La Società dopo avere, in data 8.7.2006 presentato domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Primavera aveva, con comunicazione a mezzo fax 20.11.2006 inviata alla Divisione Calcio Femminile, optato per la partecipazione al Campionato Femminile Giovanile Calcio a 5, organizzato dal Comitato Regionale Marche, Settore Giovanile e Scolastico).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 8 settembre 2005 n. 3 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 104 dell’1.7.2005

Impugnazione - istanza:Appello del F.C.F. Como 2000 avverso la sanzione pecuniaria di € 3.615,00 inflitta per violazione dell’art. 32 regolamento Lega Nazionale Dilettanti, a seguito di deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile

Massima: L’art 32 del Regolamento della L.N.D. impone l’obbligo di partecipare alle società affiliate al Campionato Primavera con la seconda squadra. Obbligo, nella specie, pacificamente non adempiuto dalla società ricorrente, come dalla stessa ammesso. Trattasi di violazione di carattere formale cui consegue la sanzione che, nella specie, è stata comminata nel minimo della pena.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 13 Dicembre 2004 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 21 del 17.11.2004

Impugnazione - istanza:Appello A.S. Sant’Anna di Alfaedo avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 per mancata partecipazione al campionato Juniores, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto

Massima: La società è sanzionata con la pena dell’ammenda per non aver iscritto una formazione juniores al campionato 2004-2005, reso obbligatorio dalle disposizioni emanate dalla L.N.D. per la corrente stagione sportiva. Trattasi di una violazione di carattere formale che non consente nessuna valutazione scriminante e che comporta la prevista aggravante costituita dall’avere la società incriminata già in precedenza omesso di provvedere all’iscrizione di una squadra al Campionato Juniores.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 5 Luglio 2004 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 76 del 4.6.2004

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Unione delle Valli avverso la sanzione pecuniaria di e 3.615,00 per mancata partecipazione all’attività giovanile, a seguito di deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile, per la violazione dell’art. 32 del regolamento della L.N.D., come da com. uff. n. 1 del 5.7.2003

Massima: L’art. 32 del Regolamento della L.N.D. impone alle Società affiliate l’obbligo di partecipare all’attività giovanile, obbligo ribadito dal C.U. n. 1 del 5 luglio 2003 della Divisione Calcio Femminile, nel quale è inoltre contenuto l’avvertimento che l’inosservanza di tale norma comporterà, quale sanzione, l’irrogazione della sanzione pecuniaria.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Marzo 2004 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 26 del 4.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Mossa avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.066,00

Massima: Il C.U. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti impone l’obbligo alle società che partecipano al campionato di promozione di iscrizione di una propria squadra al Campionato Juniores e la comprovata omessa osservanza, comporta a carico della società della sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 85 del 14.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Bojano avverso la sanzione dell’ammenda di L. 7.000.000 inflittale su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile, per violazione dell’art. 32 del regolamento L.N.D.

Massima: Non viola la disposizione di cui all'art. 32 del Regolamento della L.N.D. (l'obbligo di partecipare ad uno dei campionati dell'attività giovanile della Divisione Calcio Femminile), la società che prende parte al Torneo Esordienti provinciali soltanto con una squadra maschile e non anche con una squadra femminile, atteso che in base al regolamento di detta competizione possono prendere parte sia ragazzi che ragazze senza alcuna limitazione od obbligo riguardo al sesso dei partecipanti.

 

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