Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0093/TFN - SD del 12 Novembre 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: S.A., M.G. e la società Taranto FC 1927 Srl - Reg. Prot. 66/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al presidente ed al procuratore speciale per le seguenti violazioni: A) violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. G) punto 1), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2024, al pagamento in favore di tesserati degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2024, per un importo complessivo di Euro 121.418,00; B) violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. G) punto 2), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2024, al pagamento in favore di un tesserato di altri compensi e, segnatamente, della rata in scadenza nel mese di giugno 2024 del compenso relativo all’accordo di risarcimento del danno emergente per un importo pari ad Euro 5.657,00. Punti 4 di penalizzazione in classifica alla società, da scontarsi nella corrente stagione sportiva….Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; CFA, SSUU,n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio. In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0092/TFN - SD del 6 Novembre 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: N.G. e Ternana Calcio SpA - Reg. Prot. 75/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), ultimo capoverso, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. L) punto 1), per non avere provveduto, entro il termine del 16 settembre 2024, al pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2024, per un importo pari a circa Euro 519.224,00. Punti 2 di penalizzazione in classifica alla società, da scontare nella corrente stagione sportiva….Con riferimento al Presidente p.t. all’epoca dei fatti contestati, deve escludersi l’applicabilità delle invocate circostanze attenuanti, essendo sufficiente richiamare, sul punto, quanto sostenuto dalla Corte Federale d’Appello secondo la quale “…. a tal riguardo va ancora una volta ribadito che, sia il mancato pagamento degli emolumenti per i propri dipendenti, sia l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, costituiscono illeciti connotati da mera condotta omissiva in quanto violativi di un obbligo di facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, per cui il mancato adempimento dell’obbligo è elemento costitutivo della fattispecie di illecito…”(C.F.A., SS.UU., 21 agosto 2024, n.21) Nel caso di specie, quindi il tardivo pagamento non ha attenuato le conseguenze dannose dell’infrazione, come richiesto dalla legge. Anche la presunta ammissione di responsabilità non può trovare spazio fra le circostanze attenuanti applicabili alla fattispecie concreta in quanto la stessa è evidente e palese e facilmente sussumibile in relazione al ruolo rivestito dall’odierno deferito essendo irrilevante, ai fini che ci occupa, l’aver contribuito ad escludere il ruolo (con)causale di altri soggetti. Con riferimento alla posizione del sodalizio societario occorre preliminarmente ricordare che secondo l’ormai granitico orientamento della giustizia endofederale, le disposizioni volte a garantire il  corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – risponde ad esigenze di garanzia della stabilità economico – finanziaria dei partecipanti al campionato e, conseguentemente della par condicio dei predetti che potrebbero trarre vantaggio da inadempimenti verso il fisco e verso gli enti previdenziali. Il sistema federale ha, quindi, creato un rigido meccanismo sanzionatorio che  intende salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio. Tale principio, quindi, ispira ogni possibile chiave interpretativa della norma in questione essendo orientato a garantire il corretto adempimento di tutte le scadenze federali. Orbene, in tale quadro non possono accogliersi le argomentazioni difensive volte a prospettare un quadro “sanzionatorio” diverso rispetto a quello ormai da tempo fissato dalla giurisprudenza endofederale che pone, giustamente, su piani diversi le contribuzioni erariali rispetto a quelle contributive e che prospetta quindi autonome sanzioni derivanti dalla mancata ottemperanza dei relativi pagamenti, in ragione dell’applicazione del principio di proporzionalità che, in tale fattispecie, non risulta in alcun modo violato, atteso che la violazione contestata ha ad oggetto due mensilità e che la sanzione prevede la penalizzazione di punti due per ciascun inadempimento. Né possono porsi sullo stesso piano le diverse sanzioni previste dal comunicato federale che, invero, impongono autonome scadenze e riguardano fattispecie diverse – sebbene sostanziantesi in omessi pagamenti e/o versamenti. La richiesta di midiazione della sanzione per l’omesso pagamento di due mensilità, quindi, si porrebbe al di sotto di quel minimo edittale che più volte è stato ritenuto non derogabile dalla giurisprudenza endofederale. Al riguardo va ricordato che la Corte Federale d’Appello ha statuito, sul punto, che " Per quanto riguardo le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (SS.UU. n. 101/2022/2023; n. 78/2022/2023; n. 88 e 89/2019-2020). L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali” (Corte Federale d’Appello, SS.UU. 23 aprile 2024, n.109).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0086/TFN - SD del 28 Ottobre 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: B.L.R. e US Triestina Calcio 1918 - Reg. Prot. 67/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per aver lo stesso provveduto a depositare presso la Lega Pro una fideiussione risultata non veridica, apparentemente emessa dalla società “….”, quale garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati. Punti 1 di penalizzazione in classifica alal società, da scontare nella corrente stagione sportiva, e ammenda di euro 10.000,00 con diffida…Costituisce ormai un principio granitico di questo Tribunale quello per cui l’Ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti ovvero il rispetto degli altri adempimenti amministrativi al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo, sanzionandone, altresì, con severità la violazione, tanto da prevedere non solo sanzioni economiche, ma anche punti di penalizzazione nello svolgimento delle gare e/o campionati. Con particolare riguardo poi alle fidejussioni richieste dall’Ordinamento sportivo non vi è dubbio che la presentazione di una (valida ed efficace) fidejussione bancaria o assicurativa costituisca elemento fondamentale in ordine al regolare svolgimento dei campionati e dei tornei; l’organizzazione e la corretta gestione dei relativi profili amministrativi e pubblicistici in rilievo rappresenta poi attività demandata al controllo della stessa FIGC (cfr. Corte Federale d’Appello n. 93/CFA/2018-2019). Del resto la garanzia fidejussoria di cui trattasi rappresenta un fondamentale strumento di tutela per la categoria dei lavoratori interessati (calciatori) ed anche per questo l’ordinamento federale circonda di particolare attenzione la sua regolare, tempestiva, utile ed efficace produzione da parte delle società….In primo luogo deve infatti rilevarsi un’evidente carenza nell’attività di verifica e controllo, da parte della deferita, nella stipula del contratto in esame; la scelta del soggetto fidejussore è – come visto - attività fondamentale e rilevante per l’Ordinamento sportivo a cui le società affiliate devono adempiere con cura. Dagli atti di causa emergono invece chiari sintomi di come l’adempimento in esame sia stato affrontato con leggerezza o comunque poca diligenza; invero già prima della fidejussione non veritiera della …, la deferita aveva tentato di reperire analoga garanzia presso una banca cinese che la Lega Pro aveva immediatamente ritenuto soggetto non idoneo. Allo stesso modo la scelta del broker … e la sottoscrizione della fidejussione con la “presunta” … non risultano preceduti da serie verifiche ed attente analisi circa l’idoneità e la serietà dei soggetti coinvolti. In verità dagli atti di causa, in relazione alla polizza …., non emerge e risulta dunque assente ogni attività istruttoria di verifica o controllo da parte della deferita sulla scelta dei broker, dei consulenti ovvero sulla bontà della polizza e della società garante. Non possono dunque condividersi le tesi difensive della buona fede ovvero dell’incolpevole affidamento sull’attività di terzi (i.e. broker o consulenti) se solo si consideri che la non veridicità della polizza è emersa poi in tempi abbastanza rapidi, ma solo grazie alle verifiche della stessa Lega Pro; verifiche che non risultano essere state nemmeno di grande complessità, essendo bastate due semplici comunicazioni di posta elettronica….In secondo luogo – ed il rilievo appare tranchant - pur prescindendo dalla carente ovvero indimostrata attività di verifica e controllo della deferita – l’eventuale comportamento inadempiente, o anche truffaldino dei terzi consulenti o broker incaricati dalla Società medesima non può comunque giustificare od esimere la stessa dai propri obblighi od oneri; ed infatti per la giustizia sportiva, ancora in tema di fidejussioni si è precisato che “l’asserito mancato adempimento del terzo non scrimina e non esonera la società … (la sola ad essere obbligata per l’ordinamento federale), esulando dalla presente sede di giustizia sportiva eventuali profili di responsabilità negoziale sottesi alla vicenda dedotta in giudizio e lamentati dai ricorrenti. (cfr. Corte Federale d’Appello n. 93/CFA/2018-2019)….Dunque le vicende endosocietarie ovvero contrattuali, dedotte dalla deferita, che hanno portato la stessa alla stipula della fidejussione non valida non rilevano di fronte agli obblighi imposti dall’Ordinamento sportivo; d’altra parte, l’attività contrattuale e negoziale delle società affiliate – anche svolta tramite incaricati o ausiliari - non può che comportare una loro diretta responsabilità.…In definitiva non possono pertanto esimersi da responsabilità i deferiti per aver prodotto agli uffici della Lega Pro una fidejussione non vera e per averla poi sostituita, solo grazie alle verifiche degli uffici competenti, con altra garanzia, ma fuori dai termini di cui al Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0033/TFN - SD del 1 Agosto 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: R.P. e Pomigliano Calcio Femminile Srl - Reg. Prot. 002/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente del Consiglio di amministrazione della società per la violazione - di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 5, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. II) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza - di non aver documentato alla Commissione di Vigilanza, entro il termine del 30 maggio 2024, il pagamento, per il periodo oggetto di verifica dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo e dei ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle N.O.I.F. in favore delle “giovani di serie” in addestramento tecnico. Segnatamente, per non aver depositato l’estratto conto con i pagamenti addebitati sul conto corrente dedicato della Società, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento. Penalizzazione di punti 2 in classifica alla società da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. e per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 5, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. D), par. II) delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0028/TFN - SD del 30 Luglio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: R.P. e Pomigliano Calcio Femminile Srl - Reg. Prot. 1/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente del Consiglio di Amministrazione per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 33 comma 6, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. III delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Commissione di Vigilanza, entro il termine del 30 maggio 2024, il pagamento dei mod. F24 relativi ai contributi INPS ed alle ritenute IRPEF, per il periodo oggetto di verifica dal 01 gennaio 2024 al 31 marzo 2024. Segnatamente, per non aver depositato l’estratto conto con i pagamenti addebitati sul conto corrente dedicato della Società e per non aver depositato i mod. F24 eseguiti e quietanzati, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento. Punti 4 di penalizzazione in classifica alla società, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S. e per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33 comma 6 del C.G.S. in relazione all’art. 85 lett. D par. III delle NOIF

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0023/TFN - SD del 29 Luglio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: ASD Sancataldese Calcio - Reg. Prot. 004/TFN-SD

Massima: A seguito del mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS la società è sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente relativo al deposito tardivo della fidejussione bancaria di cui al punto 5) del C.U. n. 158 del 7 giugno 2023 in sede di iscrizione al campionato di serie D, s.s. 2023/2024.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0084/CFA del 9 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione n. 0062/TFNSD-2023-2024 del 27.09.2023 del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare

Impugnazione – istanza: –  Imolese Calcio 1919 S.r.l./Procura Federale

Massima: Riformata la decisione del TFN e per l’effetto la società è sanzionata con la sola ammenda di € 5.000,00 in quanto non sussiste la violazione degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub e) e sub f), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022: i) non aveva tesserato, entro il termine dell’1 febbraio 2023, all’interno del proprio settore giovanile, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali esordienti e/o pulcini, senza porre in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e) ii) e non aveva nemmeno adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, anche in tal caso senza porre in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f).… violazione degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub e) e sub f), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022: i) non aveva tesserato, entro il termine dell’1 febbraio 2023, all’interno del proprio settore giovanile, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali esordienti e/o pulcini, senza porre in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e) ii) e non aveva nemmeno adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, anche in tal caso senza porre in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f)….Il Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023 (pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 222/A) dispone che le società, per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2022/2023, devono ottenere la Licenza nazionale e a tal fine devono rispettare gli adempimenti prescritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali e ai criteri sportivi e organizzativi. Il Titolo III, dedicato a questi ultimi, stabilisce alla lett. A punto 1 che “Le società devono, entro il termine del 17 giugno 2022, osservare i seguenti adempimenti: … e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile. L’impegno, in alternativa, è rispettato se: - la società richiedente la Licenza nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa, alla data dell’1 febbraio 2023, abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; - la società richiedente la Licenza nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che, alla data dell’1 febbraio 2023, abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressmente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi; f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile. L’impegno, in alternativa, è rispettato se: la società richiedente la Licenza nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15; - la società richiedente la Licenza nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 15. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi”. Lo stesso impianto normativo, nel testo in vigore all’epoca dei fatti, prevedeva anche che “in caso di ottenimento della Licenza nazionale, l’inosservanza da parte della società degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1 lettere da a) a l) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 per ciascun inadempimento.” Alle Società richiedenti la licenza nazionale sono quindi imposti gli obblighi di tesseramento all’interno del proprio settore giovanile di 20 atlete in età tra i 5 e i 12 anni e di partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra femminile. Il Sistema licenze nazionali consente l’assolvimento di detti obblighi mediante modalità alternative, consistenti (per quanto qui rileva) nella sottoscrizione di un accordo di collaborazione con una Società calcistica che presenti i suindicati requisiti. In particolare, ai fini che qui interessano, le disposizioni in esame richiedono che l’accordo di collaborazione sia stretto con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini e che partecipi al Campionato Under 15. Ai fini dell’ottenimento della licenza nazionale, la norma quindi richiede, in alternativa all’assunzione diretta degli impegni di cui alle lett. e) ed f), oltre ad altri adempimenti che qui non rilevano, che la Società postulante stipuli un accordo di collaborazione con una società di calcio femminile che soddisfi tutte le condizioni seguenti: a) partecipi ad un campionato tra quelli indicati nel citato Comunicato Ufficiale, b) abbia sede nella stessa regione, c) abbia almeno 20 calciatrici tesserate in età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini e d) partecipi al campionato U15. Diversamente da quanto si espone nel reclamo, non è quindi sufficiente, ai fini in discorso, che la richiedente la licenza nazionale si avvalga di una società, operante nella stessa regione, con un numero sufficiente di calciatrici tesserate e con una squadra partecipante al Campionato femminile U15, essendo espressamente richiesto anche l’ulteriore requisito della partecipazione della società medesima ad uno dei campionati femminili di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione. Come è stato evidenziato nell’esposto della Commissione, la ASD Real Sala Bolognese non ha una squadra partecipante ad alcun campionato femminile tra quelli consentiti nel citato Comunicato Ufficiale (Serie A, Serie B, Serie C, Eccellenza e Promozione). Il difetto quindi di un requisito essenziale, espressamente richiesto ai fini dell’adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa federale, priva di efficacia l’accordo di collaborazione sottoscritto dalla Società e rende invalide le modalità alternative di assolvimento degli obblighi previsti alle lettere e) ed f), integrando al contempo l’inosservanza degli impegni assunti dalla reclamante per l’ottenimento della Licenza nazionale. L’illecito disciplinare contestato con il deferimento è quindi effettivamente sussistente e la Società reclamante deve andare soggetta alle sanzioni prescritte dal delineato quadro normativo per le violazioni commesse. Esaurito con esito negativo lo scrutinio sui motivi di appello, la Corte è chiamata a valutare l’incidenza nel presente procedimento della nuova disciplina del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, approvata dal Consiglio federale ad op ra del Comunicato 140/A del 21 dicembre 2023. Come sopra evidenziato, il sistema previgente per il conseguimento della Licenza nazionale richiedeva alla lettera A), punto 1), l’assolvimento degli obblighi sub lett. e) a tesserare, all’interno del settore giovanile, entro il termine del 1° febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, nonché sub lett. f) a partecipare al Campionato U15 femminile con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile. Il nuovo Sistema licenze nazionali 2024/2025 conferma che “Le società, per partecipare ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B, di Serie C della stagione sportiva 2024/2025, devono ottenere la Licenza nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi”. Con riferimento a questi ultimi, la disciplina sopravvenuta è contenuta al Titolo III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, n. I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C. Essa, per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, prevede al n. 1 della voce A alla lettera e) “l’impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all’attività mista, le categorie maschili di riferimento per l’adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nella categoria Under 14 (Giovanissimi “Fascia B”) e nella categoria Under 13 (Esordienti)”. La successiva nuova lett. f) richiede “l’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci”. La modifica regolatoria ha interessato anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza dei suindicati obblighi; si dispone in particolare, agli ultimi due capoversi della lettera A che “In caso di ottenimento della Licenza nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A, non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C. Tali sanzioni si applicano anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura federale con riferimento al Sistema delle Licenze Nazionali 2023/2024. Inoltre l’inosservanza anche soltanto di uno degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), comporterà per la società inadempiente il mancato accesso ai contributi eventualmente destinati allo sviluppo ed alla promozione del calcio femminile.” Come si evince dal dato testuale, la nuova disciplina non contempla più, tra gli adempimenti imposti alle società richiedenti la Licenza nazionale, l’obbligo di tesseramento di 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni; conferma invece l’obbligo di partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra femminile e introduce alla lett. f) nuovi impegni non rilevanti nella fattispecie in esame. Ne deriva che in base alla normativa sopravvenuta non sussiste più l’obbligo di tesseramento di 20 giovani calciatrici, la cui violazione è stata contestata alla reclamante in forza del regime previgente. Per tale profilo la norma sopravvenuta presenta carattere non modificativo, ma più propriamente abolitivo dell’impegno la cui violazione era soggetta alla sanzione dell’ammenda. Siamo, quindi, in presenza di una fattispecie che riecheggia il fenomeno della c.d. abolitio criminis di cui all’art. 2, secondo comma, c.p., che afferma il principio di retroattività favorevole piena in caso di abolizione del reato. Va qui ricordato che il principio di retroattività in mitius, sancito nell’art. 2 c.p., esprime una regola generale riconducibile al principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma mitigatrice. Ciò in quanto, in via generale, per ragioni di giustizia sostanziale, uguaglianza e (in)colpevolezza, non sarebbe ragionevole punire una persona per una condotta che la legge posteriore considera non più meritevole di sanzione, facendo venir meno il disvalore del fatto precedentemente commesso. Ciò posto, la Corte deve innanzitutto chiedersi se l’abrogazione dell’obbligo di tesseramento di giovani calciatrici e la conseguente sopravvenuta inconfigurabilità dell’illecito corrispondente, abbiano impatto nel caso di specie, tenuto conto che, secondo l’orientamento espresso dall Corte Costituzionale nella s ntenza n. 63 del 21 marzo 2019, il principio di retroattività favorevole è applicabile solo alle sanzioni “che abbiano natura e finalità punitiva”. Come noto, l’efficacia nel tempo delle norme sanzionatorie si atteggia diversamente, in ragione della natura delle sanzioni. Difatti, se in materia penale vige il principio della retroattività delle disposizioni mitigatrici, l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, disponendo che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, non prevede invece l’applicazione retroattiva della norma successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. Al riguardo la Corte non ritiene necessario, ai fini del giudizio, indagare la reale natura della sanzione de qua e la sua ascrivibilità al genus delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative, né interrogarsi se l’ammenda configuri un modello di sanzione che, avendo origine e applicazione nell’ambito di rapporti intersoggettivi alla cui realizzazione ineriscono determinate tecniche coercitive, ne proietti il formante endoassociativo nell’orbita della controversa categoria giuridica della “pena privata” a contenuto patrimoniale. Ciò in quanto, come pure avviene in altri ordinamenti (ad esempio, in materia tributaria, con l’art. 3 d.lgs. 472 del 1997, in materia di deontologia forense con l’art. 65 della l. n. 247 del 2012), la retroattività della norma mitigatrice è stata espressamente disposta con apposita previsione. Non è dubbio, in tal caso, che alla norma sanzionatoria sopravvenuta più favorevole debba darsi applicazione retroattivamente anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., Sez. V, 09-06-2017, n. 14407; Cass. sez. V, 14-04-2017, n. 9670; Cass. civ. Sez. VI - Ordinanza, 27- 06-2016, n. 13235; Cass. civ. Sez. V, 09-03-2016, n. 4616; Cass. Sez. Un., 10 giugno 2021, n. 16296). In tale contesto viene in risalto, quale espressione della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, la facoltà del legislatore sportivo di adattare nel tempo il catalogo delle condotte fonte di disvalore e di conformare l’applicazione e la misura delle sanzioni al mutato apprezzamento delle situazioni di fatto e degli interessi ritenuti meritevoli di protezione. Ciò nella prospettiva della costruzione di un sistema di responsabilità dei sodalizi maggiormente conforme a giustizia e, in particolare, al principio di proporzionalità tra violazione dell’interesse e sanzione (cfr., per il principio, CFA, Sezioni Unite, decisione n. 0005/CFA/2023-2024). Tale facoltà ordinamentale si manifesta nella fattispecie in esame, laddove la retroattività del trattamento più favorevole discende direttamente dalla surriferita disposizione normativa, che prevede l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura federale con riferimento al Sistema delle licenze nazionali 2023/2024. La modifica normativa prevede l’applicazione ai procedimenti in corso di “tali sanzioni”, ossia quelle riferite agli illeciti disciplinari come ridefiniti alle attuali lettere e ed f, il che vale a significare che ai procedimenti pendenti possono applicarsi solo le sanzioni previste per gli inadempimenti tipizzati dalla modifica normativa e non anche quelle precedentemente vigenti per condotte preterite non più considerate illecite. Ciò, del resto, è in linea con il principio secondo cui il concetto di disposizione più favorevole non si riferisce solo all’entità della sanzione applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni che apportano modifiche in melius. Deve quindi concludersi che, in ragione della disposizione sopravvenuta, la condotta di omesso tesseramento di 20 giovani calciatrici, che prima integrava una violazione disciplinare, non rappresenta più il presupposto per l’irrogazione della sanzione che è possibile applicare nei procedimenti pendenti, dal momento che è cessata la sua idoneità a ledere interessi (ritenuti in passato) meritevoli di tutela. La reclamante deve dunque andare esente da responsabilità disciplinare per l’infrazione, non più sanzionabile, all’impegno soppresso. Con riguardo agli illeciti consistenti nell’inosservanza degli impegni assunti, la modifica regolamentare lascia invece in essere l’obbligo di partecipazione con una squadra femminile al campionato Under 15, che la reclamante ha eluso. La modifica non ha inciso sulle modalità alternative di assolvimento degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui alla lettera A), punto 1), lett. e), essendo tuttora richiesto che l’accordo di collaborazione sia contratto “con una società di calcio femminile di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione” (lett. e, sub ii). La violazione di tale immutato obbligo è ora soggetta a un trattamento sanzionatorio più mite di quello previgente. La nuova disciplina ha diversificato la misura minima delle sanzioni applicabili alle società sportive, lasciando immutata per le società di serie A la misura (unica) previgente di euro ventimila e prevedendo sanzioni di importo progressivamente inferiore per le società delle serie inferiori (diecimila per la Serie B e cinquemila per la Serie C). Per effetto di tale modifica, l’inosservanza degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui alla lettera A), punto 1), lett. e) è ancora soggetta alla sanzione dell’ammenda, la cui misura minima applicabile alle società di Serie C per detto inadempimento è stata, come detto, ridotta da € 20.000,00 a € 5.000,00. Anche per tale profilo, la modifica normativa assume diretta rilevanza nel presente procedimento, in quanto applicabile ai procedimenti pendenti in materia di violazioni delle prescrizioni del Sistema licenze nazionali 2023/2024. In applicazione della disciplina sopravvenuta l’entità della sanzione pecuniaria deve quindi fissarsi nella (nuova) misura minima edittale. Le considerazioni sopra svolte (ai punti da 4.1 a 4.3) valgono ad evidenziare l’insussistenza di alcuna delle circostanze attenuanti che possano giustificare un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda. In conclusione il reclamo è fondato limitatamente alla misura della residua ammenda da irrogare alla Società appellante, per l’inosservanza all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver attuato le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f (ora lett. e), con parziale riforma della decisione impugnata.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0083/CFA del 9 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione n. 0060/TFNSD-2023-2024 del 26.09.2023 del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare

Impugnazione – istanza: –  Taranto Football Club 1927 S.r.l. - Sig. A.S./Procura Federale

Massima: Riformata la decisione del TFN e per l’effetto la società è sanzionata con la sola ammenda di € 5.000,00 in quanto non sussiste la violazione  dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – lettera A), punto 1), sub e), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022, per non aver tesserato, entro il termine del 1° febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali esordienti e/o pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e), ma solo la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f)…Il Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2022/2023 (pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 222/A) dispone che le società, per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2022/2023, devono ottenere la licenza nazionale e a tal fine devono rispettare gli adempimenti prescritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali e ai criteri sportivi e organizzativi. Il Titolo III, dedicato a questi ultimi, stabilisce alla lett. A punto 1 che: “Le società devono, entro il termine del 17 giugno 2022, osservare i seguenti adempimenti: …e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile. L’impegno, in alternativa, è rispettato se: - la società richiedente la Licenza nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa, alla data dell’1 febbraio 2023, abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; - la società richiedente la Licenza nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che, alla data dell’1 febbraio 2023, abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi; f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile. L’impegno, in alternativa, è rispettato se: la società richiedente la Licenza nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15; - la società richiedente la Licenza nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 15. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi”. Lo stesso impianto normativo prevede anche che “in caso di ottenimento della Licenza nazionale, l’inosservanza da parte della società degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1 lettere da a) a l) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 per ciascun inadempimento.”. Il Manuale delle licenze è un atto, adottato con cadenza annuale dalla F.I.G.C., che fissa gli adempimenti legali, economicofinanziari, infrastrutturali, sportivi e organizzativi che le società calcistiche sono tenute a rispettare al fine di ottenere la licenza nazionale per l’iscrizione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C; esso, in definitiva, fissa i requisiti e i precetti per l’iscrizione ai campionati sportivi professionistici, al fine di assicurarne il loro regolare svolgimento. La normativa vigente all’epoca dei fatti impone alle società calcistiche richiedenti la licenza nazionale gli obblighi di tesseramento all’interno del proprio settore giovanile di 20 atlete in età tra i 5 e i 12 anni (lett. e) e di partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra femminile (lett. f). La d sciplina federale consente l’assolvimento di detti obb ighi mediante modalità alternative, consistenti (per quanto qui rileva) nella sottoscrizione di un accordo di collaborazione con una società calcistica che presenti precisati requisiti. In particolare, ai fini che qui interessano, le disposizioni in esame richiedono che l’accordo di collaborazione sia stretto con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini e che partecipi al Campionato Under 15. Ai fini dell’ottenimento della licenza nazionale, la norma quindi richiede, quale obbligo alternativo all’assunzione diretta degli impegni di cui alle lett. e) ed f), oltre ad altri adempimenti che qui non rilevano, che la società postulante stipuli un accordo di collaborazione con una società di calcio femminile che soddisfi tutte le condizioni seguenti: a) partecipi ad un campionato tra quelli indicati nel citato Comunicato Ufficiale, b) abbia sede nella stessa regione, c) abbia almeno 20 calciatrici tesserate in età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali esordienti e/o pulcini e d) partecipi al campionato femminile U15. Nella fattispecie in esame la Società reclamante ha optato per l’assolvimento degli impegni in discorso mediante la modalità di sottoscrizione con la società Asd Apulia Trani (società di calcio femminile pugliese partecipante al Campionato di Serie B) di un accordo di collaborazione per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023. Con tale accordo, sottoscritto in data imprecisata, la ASD Apulia Trani si impegnava all’iscrizione e alla partecipazione al Campionato Under 15 femminile, al Campionato Under 17 femminile e al Campionato Esordienti e/o Pulcini con almeno una squadra e a tesserare almeno 20 atlete di età tra 5 e 12 anni, mentre il Taranto FC assumeva gli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione ai campionati suindicati. La reclamante dichiara tuttavia di aver ricevuto in data 29 settembre 2022 dalla ASD Apulia Trani una richiesta di risoluzione dell’accordo che è stata obbligata a sottoscrivere e di aver successivamente provato a contattare tutte le società pugliesi di calcio femminile partecipanti ai campionati Under 15 e Under 17, senza riuscire a stipulare un nuovo accordo essendo le suindicate società tutte già impegnate in altre collaborazioni. In tal modo la Società intende sostenere che l’inadempimento degli impegni assunti sia imputabile a cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta della prestazione e chiede di conseguenza di andare esente da responsabilità disciplinare. Al riguardo, vale innanzitutto precisare che la reclamante non ha offerto alcuna evidenza delle suindicate circostanze, non avendo depositato in giudizio l’atto di risoluzione dell’accordo con la ASD Apulia e neppure alcun elemento di prova dei tentativi di collaborazione che assume di aver esperito presso “tutte le società pugliesi di calcio femminile”, ma affidando la pretesa di non imputabilità all’affermazione secondo cui costituirebbero fatto notorio l’effettiva sussistenza della carenza di squadre di calcio femminile in Puglia e la difficoltà di tesserare giovani atlete. La reclamante non ha documentato, né reso altrimenti note al giudicante, le ragioni che hanno indotto la ASD Apulia Trani a chiedere la risoluzione dell’accordo; si fa riferimento ad un diverso accordo di collaborazione che la società tranese ha raggiunto con altra società calcistica pugliese, ma non vi sono elementi documentali, né riferimenti temporali certi, che consentano di stabilire se questo diverso avvalimento costituisca effettivamente la causa o non piuttosto l’effetto del venir meno del precedente accordo con la società ionica. Come giustamente osserva la Procura federale, la risoluzione dell’accordo di collaborazione potrebbe ben conseguire a un inadempimento della società tarantina cui andrebbe in tal caso addebitata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. In proposito, vale ricordare che l’impossibilità della prestazione non è imputabile solo quando sia stata determinata da un evento esterno al debitore, imprevedibile ed inevitabile; laddove, invece, la causa dell’impossibilità sia imputabile al debitore, questi deve considerarsi inadempiente. In giurisprudenza è invero pacifico che grava sul debitore la prova delle situazioni di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta; siffatto onere non è stato adempiuto dalla reclamante, il che non consente di apprezzare la doglianza in esame. L’infondatezza del motivo trova conferma anche nella considerazione che la risoluzione di un accordo richiede un atto consensuale al cui formarsi concorre la volontà di entrambe le parti. Ne deriva che la reclamante ha contribuito con il proprio assenso allo scioglimento dell’accordo di collaborazione con la ASD Apulia Trani, senza pretenderne invece il rispetto e tale condotta volontaria è sufficiente ad integrare l’illecito disciplinare oggetto del deferimento….Il nuovo Sistema licenze nazionali 2024/2025 conferma che “Le società, per partecipare ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B, di Serie C della stagione sportiva 2024/2025, devono ottenere la Licenza nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi”.Con riferimento a questi ultimi, la disciplina sopravvenuta è contenuta al Titolo III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, n. I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C. Essa, per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, prevede al n. 1 della voce A alla lettera e) “l’impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all’attività mista, le categorie maschili di riferimento per l’adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nella categoria Under 14 (Giovanissimi “Fascia B”) e nella categoria Under 13 (Esordienti)”. La successiva nuova lett. f) richiede “l’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci”. La modifica regolatoria ha interessato anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza dei suindicati obblighi; si dispone in particolare, agli ultimi due capoversi della lettera A che “In caso di ottenimento della Licenza nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A, non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C. Tali sanzioni si applicano anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura federale con riferimento al Sistema delle Licenze Nazionali 2023/2024. Inoltre l’inosservanza anche soltanto di uno degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), comporterà per la società inadempiente il mancato accesso ai contributi eventualmente destinati allo sviluppo ed alla promozione del calcio femminile.” Come si evince dal dato testuale, la nuova disciplina non contempla più, tra gli adempimenti imposti alle società richiedenti la Licenza nazionale, l’obbligo di tesseramento di 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni; conferma invece l’obbligo di partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra femminile e introduce alla lett. f) nuovi impegni non rilevanti nella fattispecie in esame. Ne deriva che, in base alla normativa sopravvenuta, non sussiste più l’obbligo di tesseramento di 20 giovani calciatrici, la cui violazione è stata contestata alla reclamante in forza del regime previgente. Per tale profilo la norma sopravvenuta presenta carattere non modificativo, ma più propriamente abolitivo dell’impegno la cui violazione era soggetta alla sanzione dell’ammenda. Siamo, quindi, in presenza di una fattispecie che riecheggia il fenomeno della c.d. abolitio criminis di cui all’art. 2, secondo comma, c.p., che afferma il principio di retroattività favorevole piena in caso di abolizione del reato. Va qui ricordato che il principio di retroattività in mitius, sancito nell’art. 2 c.p., esprime una regola generale riconducibile al principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma mitigatrice. Ciò in quanto, in via generale, per ragioni di giustizia sostanziale, uguaglianza e (in)colpevolezza, non sarebbe ragionevole punire una persona per una condotta che la legge posteriore considera non più meritevole di sanzione, facendo venir meno il disvalore del fatto precedentemente commesso. Ciò posto, la Corte deve innanzitutto chiedersi se l’abrogazione dell’obbligo di tesseramento di giovani calciatrici e la conseguente sopravvenuta inconfigurabilità dell’illecito corrispondente, abbiano impatto nel caso di specie, tenuto conto che, secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 63 del 21 marzo 2019, il principio di retroattività favorevole è applicabile solo alle sanzioni “che abbiano natura e finalità punitiva”. Come noto, l’efficacia nel tempo delle norme sanzionatorie si atteggia diversamente, in ragione della natura delle sanzioni. Difatti, se in materia penale vige il principio della retroattività delle disposizioni mitigatrici, l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, disponendo che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, non prevede invece l’applicazione retroattiva della norma successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. Al riguardo la Corte non ritiene necessario, ai fini del giudizio, indagare la reale natura della sanzione de qua e la sua ascrivibilità al genus delle sanzioni penali o di quelle amministrative, né interrogarsi se l’ammenda configuri un modello di sanzione che, avendo origine e applicazione nell’ambito di rapporti intersoggettivi alla cui realizzazione ineriscono determinate tecniche coercitive, ne proietti il formante endoassociativo nell’orbita della controversa categoria giuridica della “pena privata” a contenuto patrimoniale. Ciò in quanto, come pure avviene in altri ordinamenti (ad esempio, in materia tributaria, con l’art. 3 d.lgs. 472 del 1997, in materia di deontologia forense con l’art. 65 della l. n. 247 del 2012), la retroattività della norma mitigatrice è stata espressamente disposta con apposita previsione. Non è dubbio, in tal caso, che alla norma sanzionatoria sopravvenuta più favorevole debba darsi applicazione retroattivamente anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., Sez. V, 09-06-2017, n. 14407; Cass. sez. V, 14-04-2017, n. 9670; Cass. civ. Sez. VI - Ordinanza, 27- 06-2016, n. 13235; Cass. civ. Sez. V, 09-03-2016, n. 4616; Cass. Sez. Un., 10 giugno 2021, n. 16296). In tale contesto viene in risalto, quale espressione della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, la facoltà del legislatore sportivo di adattare nel tempo il catalogo delle condotte fonte di disvalore e di conformare l’applicazione e la misura delle sanzioni al mutato apprezzamento delle situazioni di fatto e degli interessi ritenuti meritevoli di protezione. Ciò nella prospettiva della costruzione di un sistema di responsabilità dei sodalizi maggiormente conforme a giustizia e, in particolare, al principio di proporzionalità tra violazione dell’interesse e sanzione (cfr., per il principio, CFA, Sezioni Unite, decisione n. 0005/CFA/2023-2024). Tale facoltà ordinamentale si manifesta nella fattispecie in esame, laddove la retroattività del trattamento più favorevole discende direttamente dalla surriferita disposizione normativa, che prevede l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura federale con riferimento al Sistema delle licenze nazionali 2023/2024. La modifica normativa sancisce l’applicazione ai procedimenti in corso di “tali sanzioni”, ossia quelle riferite agli illeciti disciplinari come ridefiniti alle attuali lettere e ed f, il che vale a significare che ai procedimenti pendenti possono applicarsi solo le sanzioni previste per gli inadempimenti tipizzati dalla modifica normativa e non anche quelle precedentemente vigenti per condotte preterite non più considerate illecite. Ciò, del resto, è in linea con il principio secondo cui il concetto di disposizione più favorevole non si riferisce solo all’entità della sanzione applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni che apportano modifiche in melius. Deve quindi concludersi che, in ragione della disposizione sopravvenuta, la condotta di omesso tesseramento di 20 giovani calciatrici, che prima integrava una violazione disciplinare, non rappresenta più il presupposto per l’irrogazione della sanzione che è possibile applicare nei procedimenti pendenti, dal momento che è cessata la sua idoneità a ledere interessi (ritenuti in passato) meritevoli di tutela. La reclamante deve dunque andare esente da responsabilità disciplinare per l’infrazione, non più sanzionabile, all’impegno soppresso. Con riguardo agli illeciti consistenti nell’inosservanza degli impegni assunti, la modifica regolamentare lascia invece in essere l’obbligo di partecipazione con una squadra femminile al campionato Under 15, che la reclamante ha eluso. La violazione di tale immutato obbligo è ora soggetta a un trattamento sanzionatorio più mite di quello previgente. La nuova disciplina ha diversificato la misura minima delle sanzioni applicabili alle società sportive, lasciando immutata per le società di serie A la misura (unica) previgente di euro ventimila e prevedendo sanzioni di importo progressivamente inferiore per le società delle serie inferiori (diecimila per la Serie B e cinquemila per la Serie C). Per effetto di tale modifica, l’inosservanza degli mpegni assunti con le dichiarazioni di cui alla lettera A), unto 1), lett. e) è ancora soggetta alla sanzione dell’ammenda, la cui misura minima applicabile alle società di Serie C per detto inadempimento è stata, come detto, ridotta da € 20.000,00 a € 5.000,00. Anche per tale profilo, la modifica normativa assume diretta rilevanza nel presente procedimento, in quanto applicabile ai procedimenti pendenti in materia di violazioni delle prescrizioni del Sistema licenze nazionali 2023/2024. In applicazione della disciplina sopravvenuta l’entità della sanzione pecuniaria deve quindi fissarsi nella (nuova) misura minima edittale. Le considerazioni sopra svolte (ai punti da 4.1 a 4.5) valgono ad evidenziare l’insussistenza di alcuna delle circostanze attenuanti che possano giustificare un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda. In conclusione il reclamo è fondato limitatamente alla misura della residua ammenda da irrogare alla Società appellante, per l’inosservanza all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver attuato le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f (ora lett. e), con parziale riforma della decisione impugnata.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0067/CFA del 22 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, n. 0102/TFNSD-2023-2024 del 22.11.2023

Impugnazione – istanza: –  S.S. Brindisi FC S.r.l. – M.C.R./Procura federale

Massima: Accolto il reclamo della società e per l’effetto ridotta ad giorni 45 l’inibizione al presidente per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022 per avere la stessa fatto in modo che la società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per la stagione sportiva 2023 – 2024: (a) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 4) depositando dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024 presso lo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto nonché il nulla osta rilasciato dal Prefetto di Taranto per l’utilizzo ai medesimi fini del predetto impianto sportivo; (b) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 1) depositando dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, il nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune di Taranto alla Società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024; (c) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 2) depositando dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, la licenza ex art. 68 TULPS concessa dal Comune di Taranto alla società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024; (d) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 3) depositando dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, il verbale della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo contenente il parere favorevole all’agibilità dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per la stagione sportiva 2023 – 2024. Ridotta anche alla società l’ammenda ad € 20.000,00…L’inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00”. Il Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare ha ravvisato, in base agli atti, la violazione dei suddetti adempimenti sotto il profilo della tempestività del deposito della documentazione ed ha quindi accertato una pluralità di distinte violazioni per la tardiva osservanza dei singoli adempimenti prescritti nel n. 4 sopra citato (per ciascuno dei quali è prevista un’ammenda non inferiore ad € 10.000). Nel calcolare l’ammontare complessivo della sanzione inflitta alle parti deferite il giudice di primo grado ha fatto applicazione dell’art. 13, comma 2, CGS (secondo il quale gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione del trattamento sanzionatorio). In particolare nella fattispecie ha ritenuto di dover valorizzare come circostanze attenuanti: “1) Le attività che la società sportiva si è trovata a dover fronteggiare per dotarsi di un impianto idoneo giuridicamente e tecnicamente - come tale munito delle prescritte autorizzazioni e licenze – sono risultate obiettivamente complesse, avendo implicato la ricerca sul territorio di un impianto adeguato e l’attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad ottenere i provvedimenti ampliativi prescritti dalla normativa federale. 2) Il tempo a disposizione della società, che è risultata promossa dalla Serie D alla Serie C professionistica, è risultato obiettivamente limitato, anche in considerazione del fatto che la certezza di poter transitare nei ruoli dei campionati professionistici è intervenuta soltanto a seguito di uno “spareggio - promozione” e quindi in data successiva alla conclusione del campionato di Serie D”. Le parti reclamanti invocano in primo luogo l’assenza di una loro colpevolezza e, in subordine, chiedono una riduzione della sanzione in considerazione delle circostanze attenuanti indicate dal medesimo Tribunale. Sulla prima richiesta si osserva che non sussistono elementi per negare la colpevolezza delle parti deferite in quanto, a fronte della perentorietà del termine in questione, esse avevano l’obbligo di iniziare con maggiore anticipo le attività necessarie ad adempiere tempestivamente agli obblighi di cui alla lettera A) n. 4 del citato Comunicato Ufficiale pur in assenza della certezza, ma in presenza della seria probabilità, della loro promozione in serie C. Sulla seconda richiesta la Corte ritiene che alle circostanze attenuanti prese in considerazione dal Tribunale, ne devono essere aggiunte altre due: 1) l’esiguità del ritardo (per la maggior parte degli adempimenti un solo giorno); 2) l’obiettiva difficoltà di trovare un impianto idoneo allo svolgimento del campionato di serie C nel territorio limitrofo. Pertanto, la Corte – pur sottolineando la perentorietà del termine in questione e l’importanza del suo rispetto ai fini della organizzazione del campionato di serie C - ritiene che sussistano i presupposti per accogliere la richiesta subordina delle parti reclamanti irrogando alle stesse le seguenti minori sanzioni.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0119/TFN - SD del 12 Dicembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12928 /951pf22-23/GC/blp del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL. - Reg. Prot. 108/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con l’ammenda di  euro 773,00  a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dall’Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., alla data del 31/03/2023, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2023, della relazione semestrale al 31 dicembre 2022; a titolo di responsabilità propria in relazione agli obblighi che l’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0118/TFN - SD del 12 Dicembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12911/950pf22-23/GC/gb del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL. - Reg. Prot. 107/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con l’ammenda di  euro 7.727,00  a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, del comportamento posto in essere dall’Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 Srl, alla data del 31/03/2023, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), VII) VIII), delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31/03/2023, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2022, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo allargato; a titolo di responsabilità propria in relazione agli obblighi che l’art. 85, lett. C), par. VI), VII) VIII), delle NOIF

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0102/TFN - SD del 22 Novembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  Deferimento n. 10617/162pf 23-24 GC/CASM/mg del 20 ottobre 2023, depositato il 23 ottobre 2023, nei confronti della sig.ra M.R. e della società SS Brindisi FC Srl - Reg. Prot. 92/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione all’ amministratore unico e legale rappresentante della società  per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022 per avere la stessa fatto in modo che la società per la stagione sportiva 2023 – 2024 (v) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 4) depositando, soltanto dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024 presso stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto nonché il nulla osta rilasciato dal Prefetto di Taranto per utilizzo ai medesimi fini del predetto impianto sportivo; (vi) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 1) depositando, soltanto dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, il nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune di Taranto alla società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024; (vii) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 2) depositando, soltanto dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, la licenza ex art. 68 TULPS concessa dal Comune di Taranto alla società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024; (viii) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 3) depositando, soltanto dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo contente parere favorevole all’agibilità dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per la stagione sportiva 2023 – 2024. Ammenda di € 30.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ….Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale - segnatamente le risultanze istruttorie in merito al deposito, da parte della società SS Brindisi FC S.r.l., della documentazione relativa alle infrastrutture destinate allo svolgimento dell’attività sportiva nella stagione 2023/2024 - deve essere ritenuto dimostrato che tale deposito è intervenuto oltre il termine federale del 15 giugno 2023. Gli obblighi relativi al deposito della suddetta documentazione - correlati al rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2023/2024 - hanno trovato specifica regolazione nel Cominato Ufficiale FIGC n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), a mente del quale “Le società devono, entro il termine del 15 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti: 1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante: a) la proprietà dell’impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero; b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva; 2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino; 3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2023/2024; 4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero in una regione confinante con la regione in cui ha sede la società.” La medesima norma (ultimo cpv.) ha espressamente previsto, a titolo sanzionatorio disciplinare, che “L’inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.” Inquadrata in questi termini la normativa di riferimento, deve essere dato per dimostrato che sia l’istanza formulata dalla società sportiva Brindisi per ottenere “…la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune”, sia la documentazione amministrativa di supporto prevista dai punti 1, 2 e 3, è stata depositata nel contesto temporale 16 giugno 2023 – 19 giugno 2023, oltre il prescritto termine federale. Con riferimento all’istanza finalizzata ad ottenere la deroga, il Collegio osserva, contrariamente a quanto eccepito dai soggetti deferiti, che se da un lato il documento reca data 15.6.2023 (cfr. pag. 27 della denuncia del 26.7.2023), esso risulta invero recapitato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e sportivi – organizzativi della FIGC soltanto in data 16.6.2023 ore 15:57, come da certificazione di ricezione (cfr. pag. 28 della denuncia del 26.7.2023). I restanti documenti, segnatamente quelli previsti ai punti n. 1, 2 e 3 della norma – così come espressamente richiamati al punto n. 4 – risultano depositati, rispettivamente, in data 16.6.2023 (nulla osta Sindaco di Taranto), 19.6.2023 (licenza ex art. 68 TULPS) e 18.6.2023 (attestazione ex art. 80 TULPS), come emerge inequivocabilmente dalla documentazione istruttoria e come invero ammesso dai soggetti deferiti. La Procura Federale ha contestato 4 (quattro) distinte violazioni. I soggetti deferiti hanno eccepito che la violazione sarebbe in realtà soltanto una, segnatamente quella prevista al numero 4) della norma. …Accertato quindi che la violazione è stata materialmente commessa e che essa debba essere imputata causalmente alla responsabilità disciplinare dell’amministratore unico della società sportiva ex art. 4, comma 1, CGS, oltre che alla stessa società sportiva a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, il Collegio reputa che alla luce della complessiva analisi della vicenda controversa, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 2, CGS (a mente del quale gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione del trattamento sanzionatorio). Si evidenzia quanto segue. 1) Le attività che la società sportiva si trovata a dover fronteggiare per dotarsi di un impianto idoneo giuridicamente e tecnicamente - come tale munito delle prescritte autorizzazioni e licenze – sono risultate obiettivamente complesse, avendo implicato la ricerca sul territorio di un impianto adeguato e l’attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad ottenere i provvedimenti ampliativi prescritti dalla normativa federale. 2) Il tempo a disposizione della società, che è risultata promossa dalla Serie D alla Serie C professionistica, è risultato obiettivamente limitato, anche in considerazione del fatto che la certezza di poter transitare nei ruoli dei campionati professionistici è intervenuta soltanto a seguito di uno “spareggio - promozione” e quindi in data successiva alla conclusione del campionato di Serie D. In conclusione, il Collegio reputa equo e giusto limitare la sanzione disciplinare da irrogare alla società SS Brindisi FC S.r.l. ad una ammenda di euro 30.000,00 (trentamila).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 062/TFN - SD del 27 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 4867/991pf22-23/GC/CAMS/mg del 24 agosto 2023, depositato il 25 agosto 2023 nei confronti del sig. A.D.S. e della società Imolese Calcio 1919 Srl - Reg. Prot. 43/TFN-SD

Massima: Giorni 30 di inibizione all’ Amministratore Unico e legale rappresentante della Società per le violazioni: - dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022, per non aver tesserato, entro il termine del 1/02/2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e); - dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f). Ammenda di € 28.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 060/TFN - SD del 26 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 4912/1002pf22-23/GC/CAMS/mg depositato il 28 agosto 2023, nei confronti del sig. S.A. e della società FC Taranto 1927 - Reg. Prot. 44/TFN-SD

Massima: Giorni 40 di inibizione all’ amministratore unico e legale rappresentante della società, per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione alla inosservanza dei due impegni di cui al Titolo III – Criteri Sportivi Organizzativi lettera A punto 1) sub. e) (mancato tesseramento entro il termine del 1° febbraio 2023 di almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini all’interno del proprio settore giovanile) e sub. f) (mancata partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile) e, in entrambi i casi, per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo, previste per entrambi i punti. Ammenda di € 40.000,00 alla società…Tale Sistema, al Titolo III A), prevede che, in caso di ottenimento della Licenza Nazionale, l’inosservanza da parte della società degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1 lettere da a) a l) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 per ciascun inadempimento. Siffatta sanzione deve essere applicata nel caso in esame, attesa la mancanza in capo alla Società deferita di circostanze attenuanti che, ove accertate, avrebbero potuto comportare una diversa considerazione della sanzione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 71/TFN - SD del 4 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 2638/819 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 3 agosto 2022 nei confronti del sig. A.R. e della società Fidelis Andria 2018 Srl - Reg. Prot. 23/TFN-SD

Massima: Giorni 60 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS: “1. (…) inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – capo A) n. 1 lettera C delle Licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico Serie C 2021/2022, pubblicato sul C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021, per non aver tesserato entro il termine del 1° febbraio 2022 almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione a campionati e/o tornei ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo, previste dal medesimo punto 1) lettera e)”; “2. (…) inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – capo A) n. 1 lettera F delle Licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico Serie C 2021/2022, pubblicato sul C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021, per non aver partecipato al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative all’assolvimento dell’obbligo, previste dal medesimo punto 1) lettera f)”. Ammenda di € 40.000, 00 alla società….Ed infatti è risultato provato che la Società, pur avendo formalizzato due accordi con società del territorio, non è poi riuscita ad adempiere agli obblighi previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali….La Società ASD Football Academy Andria non ha tesserato entro il 1° febbraio 2022 almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali Esordienti e/o Pulcini……La Società ASD Phoenix Trani non ha tesserato neppure una calciatrice Under 15 e non ha conseguentemente partecipato al Campionato Under 15, risultando dal relativo tabulato, anch’esso prodotto dalla difesa dei deferiti, trentasette tesseramenti con calciatrici di età ampiamente superiore ai 15 anni, trattandosi, in realtà, delle tesserate per la prima squadra di Eccellenza….I due accordi sono, quindi, rimasti totalmente inattuati, senza che peraltro gli odierni deferiti abbiano fatto nulla per ottenerne l’adempimento, tanto da far dubitare che la loro stipulazione altro non sia stato che un mero strumento precostituito per tentare di eludere le conseguenze sanzionatorie connesse al mancato adempimento degli obblighi di cui trattasi…..Quanto all’ammenda di € 40.000,00 a carico della Società si osserva che essa è di valore pari al minimo edittale di € 20.000,00 per ogni inadempimento (Titolo III del Sistema delle Licenze, Criteri Sportivi ed Organizzativi A 2) risultando, nella specie, accertati due inadempimenti tra loro del tutto indipendenti.

Decisione C.F.A. – Sezione II: Decisione pubblicata sul CU n. 0039/CFA del 28 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n 0043/TFN-SD/2022-2023 del 23 settembre 2022

Impugnazione – istanza: Paganese calcio 1929 s.r.l.- Sig. F.R./Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il presidente della società con l’inibizione di giorni 60 per il mancato adempimento, dei seguenti impegni, assunti con la sottoscrizione della dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21 maggio 2021: a) tesserare, entro il 1° febbraio 2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile (lett. e), capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali); b) partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile (lett. f), capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali. Confermata anche l’ammenda di € 40.000,00 alla società…Come chiaramente spiegato dal Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, con l’impugnata decisione, gli impegni assunti dai deferiti al momento della sottoscrizione da parte del Presidente Raiola, della dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, sono da inquadrare giuridicamente nella categoria delle obbligazioni alternative. Queste ultime, a differenza delle obbligazioni facoltative, prevedono diverse possibilità di adempimento così che, laddove una di queste divenga impossibile prima che il debitore abbia effettuato la sua scelta (1286 c.c.), non ne consegue la liberazione del debitore medesimo che resta pertanto tenuto ad eseguire l'altra prestazione (1288 c.c.), come chiarito dal noto brocardo “Duae res, vel plures, sunt in obligatione, una autem in solutione”; diversa è, invece, l’ipotesi di obbligazione facoltativa, per la quale l'impossibilità dell’unica prestazione prevista estingue l'obbligazione e libera il debitore che non è tenuto a porre in essere le prestazioni facoltativamente previste. Dall’esame degli atti si evince che, alla data di scadenza del termine assegnato dalle norme per l’adempimento delle obbligazioni assunte (1° febbraio 2022), la Paganese Calcio 1926 srl, soggetto debitore al quale spettava la scelta della prestazione da eseguire tra quelle poste in alternativa, non aveva ancora eseguito detta scelta. Pertanto, al di là di qualsiasi valutazione circa la sussistenza o meno delle cause di forza maggiore che, secondo la ricostruzione dei reclamanti, avrebbero impedito loro di assolvere alle prestazioni principali previste dalle due citate disposizioni, i medesimi reclamanti erano onerati – al fine di essere dichiarati sciolti dai propri obblighi – di fornire la prova dell’impossibilità ad adempiere anche alle obbligazioni alternativamente previste nelle citate disposizioni. Difatti, ai sensi delle medesime disposizioni, l’obbligo si ritiene, in alternativa, rispettato qualora: - la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; - la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini (lett. e citata); - la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15; - la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. (lett. f). In mancanza assoluta di prova in tal senso, l’obbligazione non può ritenersi estinta per impossibilità dovuta a causa di forza maggiore, sussistendo in ogni caso l’obbligo degli attuali reclamanti ad adempiere le obbligazioni previste in via alternativa. Peraltro, poiché a tali obblighi si può ottemperare attraverso l’acquisto di quote societarie ovvero la stipula di meri accordi collaborazione, è evidente la difficoltà di fornire la prova della relativa impossibilità assoluta.

Massima: Non sono soggetti a continuazione le violazioni relative al mancato adempimento, dei seguenti impegni, assunti con la sottoscrizione della dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21 maggio 2021: a) tesserare, entro il 1° febbraio 2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile (lett. e), capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali); b) partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile (lett. f), capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali…Parimenti non accoglibile appare il reclamo laddove viene richiesta l’applicazione del principio della continuazione ai fini della determinazione del quantum delle sanzioni applicabili. Anche su questo punto, pienamente condivisibile appare il percorso logico-giuridico sottostante la motivazione dell’impugnata decisione. Le due condotte poste in essere dagli attuali reclamanti sono da ritenersi assolutamente autonome e indipendenti: difatti, nel primo caso, l’obbligo inevaso consiste nell’impegno a tesserare almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, mentre nel secondo caso, è stata contestata la violazione dell’impegno a partecipare al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile. Pur trattandosi di obblighi che possono essere assolti contemporaneamente (attraverso la partecipazione al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile che abbia tra le sue tesserate 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni), ciò non toglie che le due prestazioni restino distinte l’una dall’altra, differendo tra loro sia sotto l’aspetto oggettivo (in un caso si richiede un tesseramento e nell’altro l’iscrizione ad un campionato) che soggettivo (in un caso parliamo di atlete di età compresa tra i 5 e i 12 anni e nell’altro di atlete che possono avere fino a 15 anni). Tale assoluta alterità emerge anche dall’’esame delle modalità alternative con le quali tali obbligazioni potevano essere soddisfatte, modalità tra loro non perfettamente sovrapponibili. Ciò posto, si ricorda che si può configurare la sussistenza del vincolo della continuazione laddove il soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazione della stessa o di diverse disposizioni. Ovviamente, è onere della parte provare la sussistenza dell’elemento dell’univocità del disegno criminoso. Nel caso di specie, non solo tale onere non appare assolto ma, come si è detto, la piena alterità delle condotte non consente di ritenerne provata la sussistenza per tabulas.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 51/TFN - SD del 3 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3964/826pf21-22/GC/CAMS/mg del 22 agosto 2022 nei confronti del sig. F.P. e della società Juve Stabia Srl - Reg. Prot. 38/TFN-SD

Massima: Inibizione di giorni 20 all’Amministratore Unico per le seguenti violazioni: art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver tesserato, entro il termine del 1/02/2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e), in quanto la società ASD Villaricca Calcio, con cui era stato stipulato un accordo di collaborazione, alla data del 1.02.2022 aveva provveduto unicamente al tesseramento di tre calciatrici di età inferiore ai 12 anni; art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f) in quanto la società ASD Villaricca Calcio, con cui era stato stipulato un accordo di collaborazione, risulta “ritirata” dal Torneo under 15 femminile. Ammenda di € 13.000,00 alla società…Come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, tra l’altro, “la continuazione, in ogni caso, può ritenersi sussistente allorquando un soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazione della stessa o di diverse disposizioni. Elemento caratterizzante la fattispecie è, dunque, l’univocità del disegno criminoso. La giurisprudenza è, però, concorde nel ritenere che l'identità del disegno criminoso non possa presumersi e, pertanto, l'interessato ha un onere di allegazione di concreti elementi dai quali possa desumersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di rigorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni cui l'art. 81 c.p. subordina l'applicazione della disciplina della continuazione (Cass. pen. 5 dicembre 2017, n. 2224)” (cfr. decisione 0043/TFNSD-2022-2023). Nel caso specie, i deferiti, oltre a dedurre, peraltro infondatamente come ora osservato, che le violazioni addebitate sarebbero l’una la derivazione dell’altra (il che non può essere per la diversa età delle due squadre), nulla hanno dedotto o provato in ordine alla sussistenza di un unico disegno. Di qui l’impossibilità di riconoscere la continuazione tra le violazioni contestate non potendosi ravvisare una condotta unitaria volta a perseguire un unico scopo. Tuttavia, si ritiene, in relazione alla concreta fattispecie, di poter mitigare il trattamento sanzionatorio anche al di sotto del minimo edittale in applicazione dell’art. 13 CGS. In particolare, per quanto concerne la violazione di cui al primo capo di incolpazione può osservarsi come la società ASD Villaricca abbia tesserato le giocatrici Under 12, anche se con ritardo. La società, e di riflesso gli odierni deferiti, ha, quindi, adempiuto, sia pure con breve ritardo, agli obblighi assunti, inoltre partecipando all’intero campionato di competenza, come dedotto dalla difesa senza osservazioni da parte della Procura Federale. Per tale condotta, pertanto, si ritiene congrua una sanzione ampiamente al di sotto del minimo edittale pari ad € 3.000,00 di ammenda a carico della società e a 5 giorni di inibizione per il sig. P.. Per quanto concerne il secondo capo di incolpazione, si ritiene di poter ridurre la sanzione in misura pari al 50% del minimo edittale in considerazione del fatto che la società si sia comunque iscritta al campionato Under 15, pur ritirandosene successivamente ma quasi immediatamente in un periodo sanitario e sociale oggettivamente del tutto peculiare. Per tale condotta, quindi, si considera congrua la sanzione di € 10.000,00 di ammenda per la società e di 15 giorni di inibizione per il sig. P.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 43/TFN - SD del 23 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Deferimento n. 3482/823pf 21-22/GC/CAMS/mg del 17 agosto 2022 nei confronti del sig. F.R. e della società Paganese Calcio 1926 Srl - Reg. Prot. 34/TFN-SD

Massima: Giorni 60 di inibizione al Presidente per le seguenti violazioni: - art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver tesserato, entro il termine del 1/02/2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e); - art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f). Amemnda di € 40.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva…Tali norme così recitano: A) Le società devono, entro il termine del 24 giugno 2021, osservare i seguenti adempimenti: 1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022: e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile. L’impegno, in alternativa, è rispettato se: - la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; - la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione a Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi; f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile. L’impegno, in alternativa, è rispettato se: - la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15; - la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 15. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi. L’istituto da prendere in considerazione è quello delle obbligazioni alternative e facoltative. Come noto, le obbligazioni alternative sono quelle obbligazioni nelle quali sono dedotte due prestazioni, alternative tra loro, ed il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni. Le prestazioni dedotte nel rapporto, in altri termini, sono poste tutte sullo stesso piano ed il debitore potrà liberarsi eseguendo una delle prestazioni. Vi possono essere anche obbligazioni alternative multiple, nelle quali oggetto della obbligazione sono più di due prestazioni. La scelta della prestazione da adempiere, tra le varie poste in alternativa, spetta al debitore, salvo che tale facoltà di scelta non sia stata espressamente attribuita al creditore o ad un terzo (art. 1286 cod.civ.). Una volta avvenuta la scelta, l’obbligazione diventa semplice, ovvero si concentra sulla prestazione scelta. L’obbligazione alternativa si contrappone all’obbligazione facoltativa o con facoltà alternative, che è quella obbligazione nella quale la prestazione è una, ma il debitore, se vuole, ha la facoltà di liberarsi prestandone una diversa. In tale ultima ipotesi, dunque, l’oggetto della obbligazione è unico, essendo unica la prestazione dovuta, pur potendo il debitore scegliere di liberarsi eseguendo un’altra prestazione, anch’essa prevista dall’accordo. La differenza tra i due tipi di obbligazione rileva soprattutto nel caso di impossibilità di eseguire la prestazione dedotta. Difatti, nelle obbligazioni alternative, laddove l’impossibilità di eseguire la prestazione, non per colpa del debitore, avvenga dopo la scelta della prestazione da adempiere tra quelle poste in alternativa, l’obbligazione si estinguerà. Nel caso, invece, in cui l’impossibilità della prestazione, per colpa o meno del debitore, avvenga prima che la scelta sia compiuta, l’obbligazione si trasformerà in obbligazione semplice, essendo comunque dovuta la prestazione alternativa rimasta possibile (art. 1288 cod.civ.). Nelle obbligazioni facoltative, invece, essendo unico l’oggetto, l’impossibilità della prestazione non per colpa del debitore determinerà l’estinzione dell’obbligazione. Nel caso, viceversa, in cui l’impossibilità sia per colpa del debitore, costui non potrà ritenersi liberato. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, risulta evidente la responsabilità dei deferiti. Come risulta dalla memoria di costituzione e come ribadito in udienza, i deferiti hanno sostenuto la mancanza di qualsivoglia responsabilità per l’impossibilità di svolgere l’attività di settore femminile, atteso che nella prima parte dell’annata calcistica il Comune di Pagani è stato infestato dal Covid 19, con la conseguenza che l’unico impianto sportivo utilizzabile, nell’ambito comunale, sarebbe stato lo stadio “Marcello Torre”.….Dall’esame degli atti si evince che, allorquando era scaduto il termine assegnato dalle norme per l’adempimento delle obbligazioni assunte (1 febbraio 2022), la Paganese Calcio 1926 srl, soggetto debitore al quale spettava la scelta della prestazione da eseguire tra quelle poste in alternativa, non aveva ancora eseguito detta scelta. Di conseguenza, l’impossibilità dedotta (a prescindere dalla sua rilevanza), sia essa per colpa o meno del debitore, di eseguire le prestazioni di cui alle lett. e) ed f) capo A), n. 1), Titolo III del Sistema delle Licenze, aveva determinato il sorgere dell’obbligo di eseguire una delle prestazioni alternative rimasta possibile. Obbligo, anch’esso, restato inadempiuto.In altri termini, se anche si volesse dare rilievo alla circostanza che, per ragioni non imputabili, le prestazioni di cui alle lett. e) ed f) capo A), n. 1), Titolo III del Sistema delle Licenze siano divenute impossibili, la Paganese Calcio avrebbe ben potuto, per liberarsi dall’obbligazione, eseguire le altre prestazioni previste da tali norme, tenendo anche conto del fatto che le prestazioni poste come alternative non necessitavano di ulteriori impianti sportivi o di trasferte per gli allenamenti. Al medesimo risultato si perviene anche laddove le obbligazioni in questione le si vogliano considerare come facoltative. Si è visto, difatti, che il debitore risulterà liberato dall’unica prestazione alla quale è tenuto solo laddove l’impossibilità di eseguirla dipenda da causa allo stesso non imputabile. Tale circostanza, tuttavia, non è ravvisabile nel caso di specie.

Massima: Quanto alle sanzioni, il n. 1 del capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali stabilisce che In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o) e p) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00….Il Tribunale ritiene non applicabile, nel caso di specie, il principio della continuazione. Preliminarmente, va ritenuta non fondata la dedotta conseguenzialità tra le condotte contestate. Si tratta, difatti, di due condotte autonome e indipendenti: la prima consistente nella violazione dell’impegno a tesserare almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, la seconda nella violazione dell’impegno a partecipare al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile. È evidente che la società avrebbe potuto partecipare al campionato Under 15 con calciatrici di età ricompresa tra i 12 ed i 15. Ma soprattutto ciò che più conta è che, come innanzi detto, entrambi gli impegni potevano essere soddisfatti con modalità alternative, pertanto, nessuna necessaria conseguenzialità è ravvisabile tra le prestazioni non ottemperate. La continuazione, in ogni caso, può ritenersi sussistente allorquando un soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazione della stessa o di diverse disposizioni. Elemento caratterizzante la fattispecie è, dunque, l’univocità del disegno criminoso. La giurisprudenza è, però, concorde nel ritenere che l'identità del disegno criminoso non possa presumersi e, pertanto, l'interessato ha un onere di allegazione di concreti elementi dai quali possa desumersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di rigorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni cui l'art. 81 c.p. subordina l'applicazione della disciplina della continuazione (Cass. pen. 5 dicembre 2017, n. 2224). I deferiti, oltre a riferire che le violazioni addebitate sarebbero l’una la derivazione dell’altra, nulla hanno dedotto o provato in ordine alla sussistenza di un unico programma delittuoso, deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali. Di qui l’impossibilità di riconoscere la continuazione tra le violazioni contestate. Trattandosi di concorso materiale, il criterio per la determinazione della sanzione è quello del cumulo materiale e, dunque, la sanzione non potrà che essere quella corr spondente alla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni, come, del resto,previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 42/TFN - SD del 22 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Deferimento n. 3818/821pf21-22/GC/CAMS/mg del 19 agosto 2022 nei confronti del sig. M.C. e della società US Grosseto 1912- Reg. Prot. 35/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS inflitta l’ammenda di euro 13.334,66 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rapp.te consistiti nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f)

Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0011/CFA del 1 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 167/TFN-SD/20212022 del 24.06.2022

Impugnazione – istanza: Reggina 1914 S.r.l./Procura Federale

Massima: L’ammenda di euro 267.200,00 inflitta in primo grado dal TFN viene ridotta di un terzo per l’applicazione delle attenuanti ex art. 13 CGS ad € 178.133,00 alla società a rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del suo legale rappresentante per  la violazione dei doveri di lealtà e correttezza per non avere provveduto a depositare presso la Lega di Serie B entro il termine perentorio del 23.3.2022 le garanzie a prima richiesta previste ai sensi dei punti A), B), e C) dell’art. 16 del C.U. n. 303/A del 16.6.2021 per un importo pari all’eccedenza del rapporto tra emolumenti e valore della produzione pari a 1.335.984,00, nonché per responsabilità propria in relazione alla violazione delle previsioni di cui all’allegato A) del dell’art. 16 del C.U. n. 303/A del 16.6.2021 per l’importo corrispondente all’eccedenza del rapporto tra emolumenti erogati e valore della produzione.…la sostanziale congruenza del comportamento successivo rispetto alle finalità e ai contenuti dei precetti violati - seppure rimanga non elidibile l’oggettivo inadempimento di un termine certo - il deposito seppure tardivo di garanzie essenziali per attestare il conseguimento di quell’equilibrio patrimoniale richiesto ai fini dell’iscrizione ai campionati professionistici, in funzione della stabilità degli operatori interessati, della regolarità delle competizioni sportive, della parità tra i concorrenti e della credibilità dell’intero sistema dei campionati sportivi, può essere positivamente apprezzato ai fini di specie quale condotta successiva al mutamento della proprietà della società interessata, ovvero comunque tardiva esecuzione, in grado di iscriversi nell’ottica di quanto stabilito ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 167/TFN - SD del 24 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 17429/617pf21-22/GC/gb del 17 maggio 2022 nei confronti del sig. G.L. e della società Reggina 1914 Srl - Reg. Prot. 160/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 31, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’allegato A) del C.U. n. 303/A del 16 giugno 2021, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine perentorio del 23 marzo 2022, a depositare presso la Lega di Serie B le garanzie a prima richiesta previste a favore della Lega medesima, di cui ai punti A), B) e C) dell’art. 16 del citato C.U. n. 303/A del 16 giugno 2021, per un importo pari allo Sforamento E/VP (ammontare eccedente il rapporto Emolumenti/Valore della Produzione). Ammenda di euro 267.200,00 alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dalla proprio Amministratore ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 31, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’allegato A) del C.U. n. 303/A del 16 giugno 2021, per non aver provveduto, entro il termine perentorio del 23 marzo 2022, a depositare presso la Lega di Serie B le garanzie a prima richiesta previste a favore della Lega medesima, di cui ai punti A), B) e C) dell’art. 16 del citato C.U. n.303/A del 16 giugno 2021, per un importo pari allo Sforamento E/VP (ammontare eccedente il rapporto Emolumenti/Valore della Produzione). Sotto il profilo sanzionatorio, si precisa che il C.U. più volte richiamato espressamente prevede alla lett. b) che il mancato deposito della garanzia integrativa o la mancata copertura dello sforamento entro il termine perentorio del 23 marzo 2022 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato con l’ammenda non inferiore al 20% dell’importo da garantire o da coprire. Ebbene, nel caso di specie, con comunicazione del 21 aprile 2022, la Lega Serie B ha comunicato alla Federazione che il valore dello sforamento E/VP, riferibile alla Reggina 1914 Srl è pari a 1.335.984,00. Si ritiene, quindi, congrua la sanzione indicata dalla Procura Federale pari al 20% del valore sopra indicato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 43/TFN - SD del 12 Ottobre 2021  (motivazioni) 

Impugnazione - Deferimento n. 1438/63 pf21-22/GC/blp del 6.9.2021 nei confronti del Sig. P.L. e della società Novara Calcio Spa - Reg. Prot. 26/TFN-SD)

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U.n. 253/A del 21 maggio 2021 per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 20212022, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere taluni debiti fiscali e previdenziali per i periodi febbraio 2020-maggio 2021, a mezzo compensazione ex. art. 17 del D. Lgs. 241/ 97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della società Novara Calcio Spa in forza di contratti rientranti nell’ambito applicativo del divieto sancito dall’art. 1 del D.L. 124/2019, con ciò determinando la non ammissione della società Novara Calcio Spa al Campionato di serie C 2021- 2022 come disposto dal C.U. n. 15/A del 16 luglio 2021. Ammenda di € 10.000,00 alla società   a) a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa, come sopra descritto; b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021-2022, violando i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere, in data 28-30 giugno 2021, taluni debiti fiscali e previdenziali relativi al periodo febbraio 2020-maggio 2021 a mezzo compensazione ex. art. 17 del D. Lgs. 241/ 97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della società Novara Calcio Spa in forza di contratti rientranti nell’ambito applicativo del divieto sancito dall’art. 1 del D.L. 124/2019, con ciò determinando la non ammissione della società Novara Calcio Spa al Campionato di serie C 2021-2022 come disposto dal C.U. n. 15/A del 16 luglio 2021….Ebbene, in disparte la irrilevanza del momento in cui il sig. P.L. ha assunto la presidenza del sodalizio, vi è che la società, per adempiere agli incombenti previsti dal sistema per la concessione della Licenza nazionale, ha avuto a disposizione lo stesso termine concesso alle altre società. Del pari irrilevante, sul piano disciplinare, poi, è la circostanza che la società abbia contestualmente e/o preventivamente reso note le modalità con le quali avrebbe provveduto al pagamento dei debiti con l’intervento di soggetti facenti parte della compagine societaria. Ciò che infatti in primo luogo rileva, come già rappresentato dalla Co.Vi.So.C. ed accertato dal Consiglio federale e dal Collegio di garanzia (decisione n. 60/2021) è che, ai fini dell’ottenimento della Licenza le società (e tra queste non può non annoverarsi la società Novara Calcio) avrebbero dovuto “assolvere il pagamento (...) delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compresa, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo” entro il termine del 28 giugno 2021. Quanto alle modalità con le quali procedere al pagamento, poi, va in primo luogo evidenziato, secondo l’indirizzo prevalente dei giudici di legittimità, che in materia tributaria la compensazione “è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili, norme di legge” (ex plurimis, Cass. n. 17836/2021) e tale principio non può ritenersi superato dall’invocato art. 8, comma 1, L. n. 212/2000 il cui ottavo comma, a sua volta, prevede che “ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione….”, in tal guisa confermandosi che la compensazione è possibile solo nei casi di legge e che tra essi non è prevista quella realizzata avvalendosi di crediti tributari di terzi. In ragione di tanto, lo stesso deferito, nella sua difesa, pur contestando la violazione della norma che a suo dire consentirebbe la compensazione, afferma che nella specie non vi sarebbe stata compensazione e che i pagamenti, invece, sarebbero stati eseguiti da altri soggetti facenti parte della compagine societaria in esecuzione dei contratti di surroga intervenuti con la società debitrice. Pur tuttavia, in disparte il rapporto che lega tra loro le parti, vi è che le società terze hanno provveduto al pagamento dei debiti previdenziali della soc. Novara Calcio compensandoli con i loro crediti. Anche il codice “74” utilizzato dalle società terze ((…) Srl; …) Srl; …) Spa; …) Srl), del resto, contrariamente all’assunto, non apporta alcun elemento alla tesi difensiva. Trattasi, infatti, di codice previsto unicamente nelle ipotesi straordinarie di fusioni ed integrazioni societarie che comportano l’estinzione del soggetto debitore, come emerge chiaramente dal tenore della risoluzione n. 119/E dell’Agenzia delle Entrate del 25.9.2017 che per completezza si riporta: <<Oggetto: Attivazione del codice identificativo “74”, da indicare nel modello di versamento F24. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007, nell’ambito del sistema dei versamenti disciplinati dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stata approvata la nuova versione del modello di versamento F24, che ha previsto la possibilità di inserire due codici fiscali nel caso in cui i versamenti ovvero le compensazioni effettuati tramite il modello stesso non afferiscano al medesimo soggetto. Con particolare riferimento alle operazioni straordinarie di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 1997, al fine di consentire l’individuazione del soggetto risultante dall’operazione che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, relativo al periodo d’imposta anteriore alla data di perfezionamento dell’operazione, si istituisce il seguente codice identificativo: “74” denominato – “Soggetto risultante dall’operazione straordinaria”. In sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono indicati, nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale del soggetto estinto, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto risultante dall’operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, unitamente al codice “74” da riportare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento. Il codice identificativo “74” va utilizzato, ad esempio, nel caso di una società incorporante che effettua, per conto della società incorporata, il versamento relativo al periodo d’imposta anteriore alla data di perfezionamento dell’operazione di incorporazione. In tal caso, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono indicati, nel campo “codice fiscale”, il codice fiscale della società incorporata, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della società incorporante che effettua il versamento per conto della società incorporata, unitamente al codice identificativo “74” da indicare nell’apposito campo del modello. IL DIRETTORE CENTRALE>>. L’accertamento di quanto precede consente di per sé, quanto al profilo considerato, di ritenere sufficientemente provata la responsabilità del deferito. 2) Nonostante la evidente rilevanza di quanto precede, vi è che i pagamenti, a tutto voler concedere, risultano essere stati eseguiti anche in ritardo rispetto alla scadenza perentoria del 28.6.2021 previsto dal sistema delle Licenze Nazionali. La circostanza non è contestata dal deferito, secondo cui tanto comporterebbe solo un mero ritardo nel pagamento. Tuttavia, lo stesso Collegio di garanzia, sul punto, ha ricordato che la perentorietà dell’anzidetto termine “ non è in discussione ed è stata evidenziata più volte da questo Collegio (ex plurimis, decisione n. 31 del 28 luglio 2016, ove si afferma che, ‘trattandosi di unaprocedura di tipo ammissivo regolatada una lexspecialis, i terminiperentori previsti dalle norme federali non possono essere per alcun motivo superati essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio tra gli aspiranti all’ammissione sia la puntuale formazione degli organici e l’esattezza della data di inizio del campionato’)”. Anche sotto tale profilo, pertanto, la responsabilità del deferito per i fatti ascrittigli può ritenersi documentalmente provata con sufficiente certezza.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 44/TFN - SD del 14 Ottobre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1510/725 pf 20-21/GC/am dell’8.9.2021 nei confronti del Sig. T.D. - Reg. Prot. 27/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente della Società per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS - FIGC, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere consentito al segretario, l'apposizione di firma apocrifa, in luogo di quella del calciatore ….Invero, soprattutto in realtà sportive non complesse quale quella di specie, il Presidente della Società, figura di vertice della stessa e titolato ai rapporti federali in nome e per conto della Società, è tenuto ad individuare collaboratori rispettosi dei principi e delle regole che disciplinano l’attività sportiva e, comunque, a vigilare costantemente che quei principi e quelle regole non vengano lesi o violate. Onde, nel caso all’esame del Tribunale, il Presidente, all’atto della scelta del Segretario della Società avrebbe dovuto assicurarsi circa la sua lealtà e correttezza “sportiva”; nel corso dell’attività sportiva avrebbe dovuto vigilare che quei principi e quelle regole venissero sempre rispettate. Sussiste, quindi, nel comportamento del Sig. D. T. tanto la colpa in eligendo quanto quella in vigilando.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 128/TFN - SD del 30 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6745/206 pf19-20 GC/GP/ma del 22.11.2019 nei confronti della società Rende Calcio 1968 Srl - Reg. Prot. 99ss19-20/TFN-SD

Massima: Revocato il patteggiamento ex art. 127 CGS per omesso pagamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te ovvero la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al mancato rispetto dell’adempimento previsto dal Titolo II lett. a) punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019, per non aver depositato, entro il termine del 17 giugno 2019, previsto dalla normativa federale, il nulla osta del Prefetto di Vibo Valentia, ottenuto in data 20 giugno 19 e depositato solo il giorno successivo, con riferimento all’istanza di deroga a svolgere l’attività sportiva s.s. 2019/2020 presso lo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, impianto non ubicato nel proprio Comune

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 125/TFN - SD del 29 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9534/355pf20-21/GC/GT/ag del 3.3.2021 nei confronti del sig. F.L. e della società Trapani Calcio Srl - Reg. Prot. 114/TFN-SD)

Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e giorni per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera E), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020, per non aver depositato, entro il termine del 1.10.2020, il “questionario dati stadio”; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020, per non aver assolto, entro il termine del 1.10.2020, ai seguenti adempimenti: Deposito della scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società (lett. i); Deposito della scheda informativa riguardante il Segretario generale/sportivo della società (lett. l); Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società (lett. m); Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società (lett. n); Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società (lett. o); Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società (lett. p); Deposito della scheda informativa riguardante il Team Manager della società (lett. q); Deposito della scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società (lett. r); Deposito dell’organigramma della società (lett. s); Deposito del programma di formazione del settore giovanile (lett. t). La società è sanzionata con l’ammenda di € 70.000,00

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 61/2020 del 1 dicembre 2020

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello FIGC, pubblicata, con dispositivo, sul C.U. n. 93/CFA del 18 aprile 2019 e, con motivazioni, sul C.U. n. 99/CFA del’8 maggio u.s., che ha confermato la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, pubblicata con C.U. 45/TFN del 18 febbraio 2019, in cui sono state irrogate, a carico del sig. B., la sanzione della inibizione di 6 mesi, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS, in relazione al C.U. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 ed al C.U. CFA n. 62 del 7 gennaio 2019, mentre, a carico della Lucchese Libertas 1905, la penalizzazione di 8 punti in classifica e l’ammenda di € 350.000,00, inflitte a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al C.U. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA n. 62 del 7 gennaio 2019;

Parti: Lucchese Libertas 1905 s.r.l./ C. B./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CFA che ha inflitto alla società la penalizzazione di 8 punti in classifica e l’ammenda di € 350.000,00, inflitte a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria per il mancato deposito della fideiussione per l’ammissione al campionato  in quanto essendosi avvalsa di garanzie rilasciate da società  di cui il TAR Lazio ne ha disposto la cancellazione dall’elenco ex art. 107 T.U.B. ed il diniego di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 dello stesso T.U.B. non ha provveduto al deposito di nuova valida fideiussione nei termini all’uopo concessi dalla federazione…Con C.U. n. 59 del 30 agosto 2018, il Commissario Straordinario della F.I.G.C. deliberava che alcune società di Serie B e di Serie C, le quali si erano avvalse della fideiussione ai fini del conseguimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019 rilasciata da … S.p.A. (soggetto non legittimato ai sensi della normativa statale vigente), dovessero sostituire tale polizza entro il termine perentorio del 28 settembre 2018. La Lucchese, destinataria del comunicato de quo, non ha impugnato tale comunicato innanzi agli organi della giustizia federale,  accettando gli effetti dello stesso; altre società,  invece, destinatarie dell’identico comunicato,  hanno impugnato lo stesso, ottenendo la proroga del termine per la sostituzione della fideiussione. Difatti, il Tribunale Federale, con C.U. n. 31 del 26 ottobre 2018, accoglieva le istanze di queste società riguardo alla illegittimità della imposizione dell’adempimento sostitutivo e dell’eccessiva severità del regime sanzionatorio previsto dalla Federazione con il C.U. n. 59/2018. La Federazione ha censurato tale decisione dinanzi alla Corte Federale di Appello, la quale, con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, ha accolto il relativo reclamo, riconoscendo la legittimità del C.U. n. 59/2018 ma, contestualmente, concedendo alle società ricorrenti una proroga del termine per provvedere all’adempimento sostitutivo disposto nella delibera impugnata. Le società destinatarie del C.U. n. 59/2018 avevano, quindi, un preciso onere di impugnazione per ottenere l’annullamento del provvedimento o l’assegnazione di una proroga del termine perentorio previsto per la sostituzione della fideiussione. Peraltro, anche a prescindere dalla questione se la proroga del termine per sostituire la fideiussione entro il 17 gennaio 2019 fosse applicabile anche alla ricorrente, comunque neppure questo termine risulta dalla stessa rispettato, in quanto la fideiussione .., prodotta dalla ricorrente, era inidonea, come sotto si evidenzierà. Con riferimento alla presunta antinomia tra il C.U. n. 50/2018 in tema di licenze nazionali per la stagione sportiva 2018/2019 ed il C.U. n. 59/2018, le considerazioni svolte dai ricorrenti non possono essere condivise. In disparte la questione sull’inammissibilità del presente motivo, la censura sollevata appare infondata e meritevole di rigetto. Come evidente, il C.U. n. 59/2018 è stato adottato per disciplinare la peculiare situazione in relazione a quelle società che si erano avvalse, in sede di iscrizione ai campionati, di fideiussioni rilasciate dalla .. La Lucchese era destinataria di questo comunicato, essendosi avvalsa di garanzie rilasciate dalla società .. Pertanto, i ricorrenti, come esposto nel punto precedente, avrebbero dovuto impugnare il Comunicato de quo per contestare un’eventuale illegittimità delle relative disposizioni; al contrario, non proponendo alcuna impugnazione innanzi al Tribunale Federale Nazionale, hanno accettato termini, condizioni e conseguenze del C.U. n. 59/2018. Occorre, altresì, considerare che la Lucchese provvedeva al deposito di una nuova fideiussione rilasciata dalla CIG Pannonia solo in data 17 ottobre 2018. In proposito è opportuno richiamare quanto evidenziato dalla Corte Federale di Appello, la quale ha rilevato che “la polizza CIG Pannonia non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018”. Pertanto, la polizza depositata, oltre ad essere tardiva, non era conforme alla normativa vigente in quanto il rating relativo risulta certificato dalla società …, la quale non può essere considerata come agenzia di rating globale. Al riguardo, è opportuno richiamare l’importante e motivato parere in atti del Prof. B. per chiarire la nozione di agenzie di rating globali. In particolare, sono tali “quelle società che operano su scala internazionale rientranti nelle categorie delle agenzie registrate o certificate, in accordo con il Regolamento (EC) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009 sulle agenzie di rating (Credit Rating Agencies Regulation), presso il registro appositamente curato dalla European Securities and Markets Authority - ESMA oppure nelle categorie delle Nationally Recognized Statistical Rating Organization - NRSRO riconosciute dalla US Securities and Exchange Commission (SEC)…Tutte le agenzie di rating stabilite od operanti nell’UE devono presentare una domanda di registrazione presso 13 l’ESMA o comunque dovrebbero essere certificate dall’ESMA. La registrazione è un processo che prevede due fasi: a) completezza e b) conformità. L’ESMA inoltre è responsabile della vigilanza delle agenzie di rating iscritte o certificate operanti nella UE”. Da tutto ciò, è evidente che la società I. non può considerarsi una agenzia di rating globale e la certificazione di rating da essa prodotta non rispetta i requisiti richiesti dalla normativa in tema di licenze nazionali, svolgendo attività di rating “esclusivamente sul mercato italiano” e “dai registri dell’ESMA non appare alcun riferimento né al rating Ribes né alla società ….”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 14/TFN del 07.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2998/1030pf19-20/GC/GT/ag del 09.09.2020 nei confronti del sig. C.N. e della società US Avellino 1912 Srl - Reg. Prot. n. 6/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1, CGS – FIGC la società è sanzionata con l’ammenda di € 13.334,00 a titolo di responsabilità diretta per i fatti commessi dall’amministratore a cui è stata contestata la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC a motivo dell’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi, Capo A), n. 1, lettera E del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020, afferente le Società di Serie C, pubblicato sul Com. Uff. n. 31/A del 18.12.2018, integrato e modificato dai Com. Uff. n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019. Era accaduto che non erano state tesserate, entro il termine del 31 gennaio 2020, almeno venti calciatrici di età compresa tra i 5 ed i 12 anni, ai fini della loro partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali categorie Esordienti e/o Pulcini all’interno del settore giovanile della Società dal deferito presieduta e, nel contempo, per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento del detto impegno, previste al Punto 1, lettera E, cit. L’amministratore che non ha patteggiato è sanzionato con giorni 30 di inibizione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 12/TFN del 06.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3060/1032pf19-20/GC/GT/ag del 10.09.2020 nei confronti del sig. S.M. e della società FC Pro Vercelli 1892 Srl - Reg. Prot. n. 8/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1 CGS – FIGC il Presidente della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, pubblicato con CU n. 31/A del 18.12.2018, così come integrato e modificato dai CCUU n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019, per non aver partecipato al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f). La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 13.334,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 178/TFN del 04.08.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 14047/964 pf19-20 GC/GT/ag del 30.06.2020 nei confronti del sig. G.L.C. e della società SS Arezzo Srl - Reg. Prot. n. 190/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, l’amministratore è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, pubblicato con CU n. 31/A del 18.12.2019, così come integrato e modificato dai CCUU n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019, per non aver partecipato al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f); per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, pubblicato con CU n. 31/A del 18.12.2019, così come integrato e modificato dai CCUU n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019, per non aver tesserato, entro il termine del 31/01/2020, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e). Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con € 14.000,00 di ammenda

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al COM UFF 085/CFA III SEZ del 28.03.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 5 INFLITTA AL SIG. F.O. ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO II – CRITERI INFRASTRUTTURALI – LETT. A), PUNTO 3)  MANUALE LICENZE UEFA; AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  5722/214  PF  18-19  GC/GP/MA  DEL 7.12.2018

Massima: Confermata la decisione di primo grado. Il Tribunale Federale, ribadendo implicitamente la perentorietà del termine del 20.6.2018, ha voluto semplicemente affermare, dicendolo in termini chiari ed espressi, che entro il detto termine, nell’impossibilità di ottenere l’agibilità del proprio stadio, la società reclamante si sarebbe potuta attivare, così come celermente ha fatto in seguito, per ottenere la disponibilità dello stadio di Pontedera, atteso che quando lo ha fatto, vi è riuscita in soli otto giorni. Il periodo di 8 giorni non era stato, quindi, dedotto dal Tribunale Federale per conseguire il verbale dalla Commissione di Vigilanza, ma per l’ottenimento di una soluzione alternativa e se la detta soluzione alternativa fosse stata perseguita per tempo dai reclamanti, come poi hanno dimostrato di essere stata in grado di fare, non sarebbero incorsi nella violazione del termine perentorio del 20.6.2018.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.2020 con riferimento al COM UFF 085/CFA III SEZ del 28.03.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. B.O. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019 SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  7745/672  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL 29.1.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; - AMMENDA DI € 350.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E  COM.  UFF.  62/CFA  DEL  7.1.2019  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 7745/672 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il legale rapp.te per la violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. n. 59 del 30.8.2018 e al C.U. C.F.A. n. 62 del 7.1.2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società … S.p.a. in sede di ammissione al campionato di serie C 2018/2019, entro il termine del 17.1.2019, stabilito dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 62 del 7.1.2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24.5.2018. In data 17.1.2019 è stato depositato un documento “Fideiussione a garanzia di obbligazioni” il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società … che non risulta iscritta né all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. In relazione a poteri e funzioni dello stesso risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, co. 1, del vigente C.G.S….Va ricordato sul punto che le stesse disposizioni di cui all’art. 19 commi 1, lett. h e 8 C.G.S., nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività  in  seno  alla  Federazione Italiana Gioco Calcio con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA o FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”, espressamente  eccettuano  dalle  attività  inibite  quelle  che  riguardano  l’attività  amministrative da svolgere nell’ambito delle società a cui i soggetti colpiti dalla sanzione appartengono. Non può esservi dubbio sul fatto che l’omissione relativa al reperimento e alla sottoscrizione della fideiussione richiesta per l’ammissione al Campionato di appartenenza costituisce tipica espressione di quella attività di carattere amministrativo e gestionale che non è affatto preclusa dalla sottoposizione del soggetto alla sanzione dell’inibizione. Può solo aggiungersi, per completezza, che sarebbe paradossale immaginare che precedenti sanzioni inflitte per altri precedenti mancati adempimenti di carattere amministrativo possano essere addotti come scuse per eludere la responsabilità relativa ad una ulteriore violazione di carattere disciplinare.

Massima: ….Va ricordato sul punto che le stesse disposizioni di cui all’art. 19 commi 1, lett. h e 8 C.G.S., nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività  in  seno  alla  Federazione Italiana Gioco Calcio con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA o FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”, espressamente  eccettuano  dalle  attività  inibite  quelle  che  riguardano  l’attività  amministrative da svolgere nell’ambito delle società a cui i soggetti colpiti dalla sanzione appartengono. Non può esservi dubbio sul fatto che l’omissione relativa al reperimento e alla sottoscrizione della fideiussione richiesta per l’ammissione al Campionato di appartenenza costituisce tipica espressione di quella attività di carattere amministrativo e gestionale che non è affatto preclusa dalla sottoposizione del soggetto alla sanzione dell’inibizione. Può solo aggiungersi, per completezza, che sarebbe paradossale immaginare che precedenti sanzioni inflitte per altri precedenti mancati adempimenti di carattere amministrativo possano essere addotti come scuse per eludere la responsabilità relativa ad una ulteriore violazione di carattere disciplinare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 86/TFN del 17.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7539/205 pf19-20 GC/GP/ma del 10.12.2019 a carico del Sig. P.L.D.N. e della società Calcio Lecco 1912 Srl- Reg. Prot. 105/TFN-SD).

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 per la violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al mancato rispetto dell'adempimento previsto al Titolo Il – Criteri Infrastrutturali - lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2019/2020, pubblicato con C.U. n. 101/A del 17.04.2019 (come modificato dal Com. Uff. 131/A del 24.05.2019), per non aver depositato, entro il termine del 17.06.2019, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche - favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti il termine della stagione 2019/2020 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza dell'impianto "Rigamonti Ceppi" di Lecco. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 6.667,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 80/TFN del 23.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7225/203 pf 19-20 GC/GP/ma del 4.12.2019 a carico della sig.ra L.L. e della società Casertana FC Srl - Reg. Prot. 103/TFN-SD).

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, l’amministratore è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 per la violazione  dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al mancato rispetto dell’adempimento previsto al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2019/2020, pubblicato con C.U. n. 101/A del 17.04.2019 (come modificato dal C.U. 131/A del 24.05.2019), per non aver depositato, entro il termine del 17.06.2019, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti il termine della stagione 2019/2020 – della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza dell’impianto “A. Pinto” di Caserta. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 6.667,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0028/CFA del 18 Dicembre  2019

Decisione Impugnata: Provvedimento del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Decisione n. 3/TFN 2019/2020, avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. vigente ratione temporis per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante sig. M.P.  seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 1936/1266 pf18-19 GC/GT/ma del 7.8.2019

Impugnazione Istanza: F.C. RIETI SRL/PROCURA FEDERALE) n. 43/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermate le sanzioni per la violazione, posta in essere dal proprio legale rappresentante, dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 1), lett. e), titolo III - Criteri sportivi e organizzativi – del Manuale delle licenze nazionali per la serie C 2018/2019 pubblicato con Comunicato ufficiale n. 50 del 24/05/2018. Conformemente a quanto disposto dal punto 1), lett. e) titolo III del citato Manuale, la reclamante società si era impegnata, per il tramite del proprio legale rappresentante, a tesserare  entro  il  30  Novembre  2018  (termine  poi  prorogato  al  31  Gennaio   2019  dal Comunicato ufficiale 14/A del 30 Novembre 2018) almeno 20 calciatrici under 12, all’interno del proprio settore giovanile ovvero ad ottemperare al detto obbligo attraverso le modalità alternative previste dalla medesima disposizione. Tra queste, vi era la possibilità di stipulare (entro la data del 30 Novembre 2018, anch’essa prorogata al 31 Gennaio  2019 dal medesimo C.U. 14/A del 2018) accordi di licenza per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi con “società affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai campionati di Serie A, di Serie B o campionato Interregionale, con sede nella stessa provincia”….Ai sensi del punto 1), lett. e), titolo III - Criteri sportivi e organizzativi – del Manuale delle licenze nazionali per la serie C 2018/2019 pubblicato con Comunicato ufficiale n. 50 del 24/05/2018, la società neo promossa in C può, anziché tesserare almeno 20 calciatrici under 12, all’interno del proprio settore giovanile, stipulare un accordo di licenza per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi con “società affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai campionati di Serie A, di Serie B o campionato Interregionale, con sede nella stessa provincia”. Nel caso di specie, però, l’accordo prodotto dalla reclamante non appare conforme alla prescritta disposizione, atteso che lo stesso è stato siglato non con società di calcio militante nei suddetti campionati ma con società di Calcio a 5, pertanto non rientrante nel citato elenco.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 75/TFN del 12.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6745/206 pf19-20 GC/GP/ma del 22.11.2019 a carico del sig. C. F.e della società Rende Calcio 1968 Srl - Reg. Prot. 99/TFN-SD).

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, l’amministratore è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al mancato rispetto dell’adempimento previsto dal Titolo II lett. a) punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 Aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 Maggio 2019, per non aver depositato, entro il termine del 17 Giugno 2019, previsto dalla normativa federale, il nulla osta del Prefetto di Vibo Valentia, ottenuto in data 20.06.19 e depositato solo il giorno successivo, con riferimento all’istanza di deroga a svolgere l’attività sportiva s.s. 2019/2020 presso lo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, impianto non ubicato nel proprio Comune. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € € 6.700,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 71/TFN del 6.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6167/204 pf 19-20 GC/GP/ma del 12.11.19 a carico del sig. B.M. e della società US Triestina Calcio 1918 Srl - Reg. Prot. 95/TFN-SD)

Massima: Prosciolto il legale rapp.te della società dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al mancato rispetto dei termini per l’adempimento previsto dal Titolo II lett. A) del Com. Uff. n. 110/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Com. Uff. n. 131/A del 24 maggio, per non aver depositato, entro il termine del 17 giugno 2019, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS valida fino al termine della stagione sportiva 2019/2020Nel merito, con nota del 17.07.2019 la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi comunicava alla Procura Federale di aver riscontrato per la società US Triestina Calcio 1918 il mancato rispetto dell’adempimento previsto dal Titolo II lett. A) del Com. Uff. n. 110/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Com. Uff. n. 131/A del 24 maggio, per non aver depositato, entro il termine del 17 giugno 2019, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS valida fino al termine della stagione sportiva 2019/2020. La società, infatti, depositava la licenza di cui sopra con validità fino al termine della stagione sportiva 2019/2020 solo in data 24 giugno 2019. Tuttavia, la stessa Commissione nella medesima nota evidenziava come il sodalizio avesse depositato tempestivamente in data 17 giugno 2019 altra licenza idonea ai sensi dell'art. 68 TULPS ma con validità fino al 20 Luglio 2019 e, pertanto, non coerente con quanto previsto dalla menzionata normativa di riferimento laddove richiede che detto atto abbia validità fino al termine della stagione sportiva 2019/2020. Sulla base della discrasia temporale degli atti evidenziata in tale nota dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi veniva, quindi, avviato il presente procedimento disciplinare. Questo collegio, tuttavia, non ritiene che la condotta posta in essere dalla società US Triestina Calcio 1918 si ponga in contrasto con le disposizioni di cui ai menzionati comunicati ufficiali. Ed invero, al di là del profilo strettamente formale, tale per cui la prima licenza veniva rilasciata dagli organi competenti con validità al 20 Luglio 2019 e quindi non conforme sotto il profilo temporale alla disposizione di cui al Com. Uff. 131/A del 24 maggio 2019, pare nondimeno necessario valutare l’adempimento anche sotto il profilo sostanziale, tale per cui la società ha depositato la documentazione riportante il corretto periodo di validità in data 24 giugno 2019 e cioè ben prima della scadenza della validità della prima certificazione depositata. Tali considerazioni inducono ad accogliere l'interpretazione, in certo qual modo autentica, fornita dal Vice Prefetto Vicario Dottor …., ossia che il parere favorevole sull'agibilità dello Stadio Nereo Rocco di Trieste è stato rilasciato dagli organi competenti in data 14 giugno 2019 ed è stato temporalmente limitato al 20 Luglio 2019, data di scadenza del certificato di idoneità statica vigente, perché si era in attesa del rilascio del certificato di idoneità statica aggiornato. Allorquando si riuniva la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo la stessa, quindi, nella vigenza del precedente certificato di idoneità statica ancora in corso di validità, emanava un primo provvedimento avente efficacia fino al 20 Luglio 2019 proprio allo scopo di consentire alla società US Triestina Calcio 1918 di rispettare i termini federali. Le considerazioni svolte inducono a ritenere che il parere espresso dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data 14 giugno 2019 soddisfi i requisiti fissati dalla normativa federale e per ciò che concerne strettamente il certificato di idoneità statica, la valutazione operata dagli enti pubblici competenti di emanare due provvedimenti amministrativi con diversi periodi di validità, ha consentito che non vi fosse un periodo di mancata efficacia/copertura. Pertanto, si deve ritenere rispettato che la società US Triestina Calcio 1918 abbia rispettato il termine finale di validità previsto dalla normativa federale e fissato fino alla conclusione della stagione sportiva 2019/2020 sebbene alla luce del deposito di due certificazioni disgiunte ma coprenti l'intero periodo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 50/TFN del 15.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5016/1287 pf18-19 GC/GP/ma del 21.10.19 a carico del sig. F.R.P.N. e della società US Catanzaro 1929 Srl - Reg. Prot. 51/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Ammenda € 2.000,00 all’Amministratore per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lettera e), del Titolo III - Criteri Sportivi  e Organizzativi - del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24.05.2018, per non aver tesserato, entro il termine del 31.01.2019 stabilito con Com. Uff. n. 14/A del 30.11.2018, almeno ulteriori venti calciatrici Under 12, rispetto alla stagione precedente, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e). Ammenda € 13.333,33 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 7/TFN del 18.9.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 2230/1268 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 a carico di B.O. e AS Giana Erminio Srl - Reg. Prot. 37/TFN)

Massima: Inibizione per giorni 40 al presidente per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto dalla predetta Società con la dichiarazione di cui al punto 1) lettera e) titolo III°) - Criteri sportivi ed organizzativi - Manuale delle Licenze nazionali Serie C stagione sportiva 2018/2019, pubblicato sul CU n. 50 del 24.05.2018, a motivo del mancato tesseramento entro il termine del 31.01.2019, stabilito con CU n. 14/A del 30.11.2018, all’interno del proprio settore giovanile, di almeno quaranta calciatrici Under 12 e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo, previste dalla stessa normativa sopra richiamata. Ammenda di € 10.000,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 3/TFN del 13.9.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento della Procura Federale n. 1936/1266 pf18-19 GC/GT/ma del 7.8.2019 a carico di M.P. e FC Rieti Srl - Reg. Prot. 32/TFN)

Massima: Giorni 30 di inibizione al presidente per violazione dell’art. 1  bis,  comma  1,  del  CGS  vigente  “ratione  temporis”,  in  relazione  all’inosservanza  dell’impegno  assunto  con  la dichiarazione di cui punto 1), lettera e), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver tesserato, entro il termine del 31.01.2019 stabilito con CU n. 14/A del 30.11.2018, all’interno del proprio settore giovanile, almeno venti calciatrici Under 12 e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e). Alla società ammenda di € 20.000,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 114/CFA DEL  12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 56/TFN del 12.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ALBISSOLA 2010 SRL AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG.RA F.C. ALL’EPOCA  DEI  FATTI PRESIDENTE CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE  RAPPRESENTANTE  P.T.  DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG. C.G.ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE  P.T.  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG. N.C.D. ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE  P.T.  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  7442/598  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL 23.1.2019

Massima: Confermata la sanzione della inibizione di giorni 15 a ciascuno dei legali rapp.ti per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo VI, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre 2018, la situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2018 approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ai fini del controllo dell’indicatore di liquidità, così come confermata alla sanzione l’ammenda di € 10.000,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 114/CFA DEL  12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FC RIETI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DELL’IMPEGNO ASSUNTO CON LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2), LETTERE B), C) E H) DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – MANUALE LICENZE NAZIONALI SERIE C 2018/19; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9397/389 PF 18-19 GP/GC/MA DELL’1.3.2019

Massima: Confermata  la penalizzazione di 2 punti in classifica alla società, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, in relazione al mancato adempimento dell’impegno, assunto dall’allora Presidente e legale rappresentate del sodalizio, previsto dal manuale delle licenze nazionali, pubblicato col Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ossia di depositare, entro il 1° agosto 2018, l’attestazione del Settore tecnico federale, relativo al tesseramento del Medico Responsabile sanitario nonché di un operatore sanitario. Per ciascun inadempimento, prevede il suddetto Manuale, è prevista la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, così come applicato ad opera del giudice di prime cure, officiato dalla Procura Federale che aveva avviato istruttoria a seguito della segnalazione effettuata dall’apposita Commissione Criteri Infrastrutturali.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 114/CFA DEL  12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS BISCEGLIE SRL AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE PER GIORNI 50 INFLITTA AL SIG. C.N. ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DELL’IMPEGNO ASSUNTO CON LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2), LETTERE B), C) E H) DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – MANUALE LICENZE NAZIONALI SERIE  C 2018/19; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9270/387 PF 18-19 GP/GC/MA DEL27.2.2019

Massima: Confermata la penaliizazione di punti 3 in classifica e l’inizione di giorni 50 all’amministratore unico, riconosciuto colpevole delle condotte violative del precetto imposto dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 in punto di deposito di attestazione federale sul tesseramento del medico sociale, di almeno un operatore sanitario e dell’allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti (punto 2, lett. b), c) ed h) del predetto Comunicato Ufficiale….Nel caso specifico deve, invece, tenersi conto sia della puntuale e non controvertibile previsione normativa, che stabilisce la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento sia dell’impossibilità di avvertire la sussistenza della dedotta “continuazione” in luogo di un mero concorso materiale (del quale, peraltro, la continuazione può ritenersi una diversa strutturazione in presenza di un’accertata unità di disegno illecito e volontario)..Secondo la giurisprudenza penale, infatti l'identità del disegno criminoso va intesa come ideazione e volizione di uno scopo unitario che esalta un programma complessivo, nel quale  si collocano le singole azioni, commesse poi, di volta in volta, con singole determinazioni ( cfr. Cass.pen., Sez. V, 19.1.2010, n. 1190). In buona sostanza, in linea con la dottrina (anche se deve ammettersi la diversità di posizioni) per aversi reato continuato risulta, cioè, necessario che i diversi fatti criminosi rappresentino l'attuazione di un preciso e concreto programma diretto alla realizzazione di un obiettivo unitario. In altri termini, occorre che i diversi reati siano in rapporto di interdipendenza funzionale rispetto al conseguimento di un unico fine e tale interdipendenza deve, a sua volta, estrinsecarsi in una serie di dati obiettivi esteriormente riconoscibili. Nel caso sottoposto alla cognizione odierna non sembra, però, potersi rilevare la volontà di dare esecuzione ad una intenzione comune di perseguire un progetto violativo unitario ma la mera concomitanza di più azioni, separate tra loro, di inadempimento di un obbligo che conserva una distinzione non solo dal punto di vista sanzionatorio (che non escluderebbe l’applicabilità della continuazione) ma della condotta, così da rendere possibile il cumulo materiale previsto dalla normativa sopra richiamata. Infatti, non sembra potersi cogliere alcun “disegno” finalizzato al conseguimento di un risultato, ma solo la mera inosservanza di un impegno volontariamente accettato, ossia il non aver depositato l’attestazione del Settore tecnico conseguente alle ritardate richieste di tesseramento dei due sanitari e del tecnico. E che la sanzione sia comminata all’inadempimento del mancato deposito dell’attestazione e non a quello connesso alla semplice richiesta di tesseramento emerge in maniera incontrovertibile, al di là di ogni possibile diversa interpretazione teleologica o sistematica, dalla lettera del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 119/CFA DEL  14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL  COM. UFF. 070 II SEZ. DEL 31 GENNAIO 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.A.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  2654/43  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  18.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  2654/43  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL 18.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  A  TITOLO  DI  RESPONSABILITÀ  DIRETTA  AI  SENSI  DELL’ART.  4,  COMMA  1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI  ARTT.  1  BIS, COMMA  1,  E  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.A.G. (ALL’EPOCA  DEI FATTI PROCURATORE SPECIALE E  LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI  ARTT.  1  BIS, COMMA  1,  E  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018

Massima: Rideterminata la sanzione della penalizzazione in punti 1 in classifica e l’ammenda in € 2.500,00 alla società, così come rideterminata la sanzione dell’inibizione a mesi 7 al presidente ed a quella dell’inibizione nei limiti del presofferto al procuratore speciale della società…Il ruolo certamente più ridotto svolto nella vicenda dal sig. …, rispetto a quello del Sig. … deve peraltro essere tenuto in considerazione ai fini della richiesta riduzione della sanzione, che può essere pertanto contenuta a carico del predetto incolpato, entro i limiti del presofferto. Rispetto infine alle posizioni del sig. … e della società U.S. Triestina, una valutazione complessiva delle condotte contestate consente di ricondurle senz’altro nell’ambito di un medesimo disegno violativo e di riconoscere pertanto ad entrambi i deferiti una riduzione delle sanzioni conseguente all’applicazione del regime della continuazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 9267/388 pf18-19 GC/GP/ma del 27.2.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto dalla Società con la dichiarazione di cui al punto 2), lettera T), del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato sul C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, consistito nel mancato deposito del programma di formazione del settore giovanile, che doveva essere effettuato entro il termine del 1° Ottobre 2018, previsto dalla normativa federale. La società che, invece, ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M.B. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera   Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 9086/423 pf18-19 GC/GP/ma del 25.2.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 60 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto dalla Società con la dichiarazione di cui al punto 2 lettere a), b), c) e d) del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato sul C.U. n. 50 del 24.05.2018, consistita specificatamente nel mancato deposito entro il termine, previsto dalla normativa federale, del 1°.08.2018, delle attestazioni del Settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento di un allenatore in seconda, del medico responsabile sanitario, di almeno un operatore sanitario e di un preparatore atletico della prima squadra. Accertata per tabulas dal Collegio la violazione della suddetta normativa, consegue de plano che la condotta ascritta alla deferita costituisca illecito disciplinare autonomamente rilevante e sanzionabile più correttamente ex art. 19 comma 1 inciso H) CGS – FIGC, stante la sua qualità di amministratrice unica e rappresentante legale della compagine societaria, ancorché revocata l’affiliazione alla F.I.G.C. della società Matera Calcio Srl (e per questo motivo non altrettanto  punibile).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 99/CFA DEL  08/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 093/CFA DEL 18 APRILE 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. B.C., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA  DEL  7.1.2019; PENALIZZAZIONE  DI  PUNTI  8  IN  CLASSIFICA  DA  SCONTARSI  NELLA  CORRENTE  STAGIONE SPORTIVA    E    AMMENDA    DI    €    350.500,00            INFLITTE   ALLA   RECLAMANTE   A   TITOLO   DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  7890/674  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL 31.1.2019

Massima: Confermate tutte le sanzioni per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. n. 59/FIGC del 30 agosto 2018 e al C.U. n. 62/CFA del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld s.p.a. in sede di ammissione al campionato di serie C, s.s. 2018/2019, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018 e, comunque, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con il predetto C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 ottobre 2018 è stata depositata una garanzia sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicurativa CIG Pannonia la quale non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi….Infatti, come già osservato, è dato acquisito che la sostituzione della polizza fideiussoria Finword con quella CIG Pannonia è stata effettuata oltre il termine perentorio previsto dalla regolamentazione federale in materia. La stessa predetta polizza, poi e in ogni caso, non è conforme, per quanto già sopra evidenziato, ai requisiti prescritti dalla disciplina relativa al sistema Licenze nazionali e, segnatamente, la polizza CIG Pannonia non è risultata connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018. In particolare, la disciplina federale in materia di Sistema licenze nazionali, ammette, quanto al requisito dell’affidabilità della certificazione fideiussoria, valutazioni che «abbiano un rating minimo A3 se accertato da Mooody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali». Orbene, da quanto complessivamente risulta dalla documentazione acquisita al  procedimento, alla luce delle precisazioni fornite dalla Lega di competenza in riscontro all’invito istruttorio di questa Corte, il requisito dell’affidabilità  (e, segnatamente, l’attestazione del medesimo), per quanto – ovviamente – rileva ai fini del presente procedimento disciplinare, con specifico riferimento alla regolamentazione federale di cui al sopra ricordato C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, non può affermarsi come sussistente. Sotto tale profilo, peraltro, la relazione tecnica trasmessa dalla Lega Pro mette in rilievo come le attività di rating svolte dalla società Innolva appaiano prevalentemente focalizzate sul  mercato italiano, mentre i documenti offerti dalla ricorrente, a sostegno dell’equivalenza del rating Ribes a quello di Moody’s, Fitch o Standard and Poor’s «non sembrano poter acquisire il valore di certificazione» (cfr. parere pro veritate trasmetto dalla Lega Pro a seguito ordinanza istruttoria di questa Corte). Non possono condividersi le doglianze della ricorrente in ordine alla asserita “integrazione dell’istruttoria” da parte della Lega Pro. Non si tratta, infatti, di una integrazione del quadro probatorio, ma di un riscontro – da parte della Lega, che non è parte del giudizio – ad una richiesta di chiarimenti e motivazione tecnica: orbene, esula dall’esame di questa Corte ogni valutazione in relazione alle modalità mediante le quali la stessa abbia inteso riscontrare la predetta richiesta di cui all’ordinanza del 28 marzo u.s., essendo, peraltro, verosimile che il parere pro veritate allegato alla nota della Lega sia stato richiesto per avere eventuale conferma – ed a tal titolo viene, comunque, qui in rilievo – delle conclusioni (di non conformità, alla normativa federale in materia, della fideiussione di cui trattasi) cui era già pervenuta la Co.Vi.So.C. Sotto altro e diverso angolo visuale ed anche a voler prescindere dalle predette considerazioni, occorre, comunque, evidenziare il difetto di ritualità e completezza della polizza di cui si discute, anche atteso che la stessa non copre il periodo dal 1 luglio al 27 settembre 2018….Ciò premesso, considerato che  l’asserito mancato adempimento del terzo non  scrimina e non esonera la società Lucchese (la sola ad essere obbligata per l’ordinamento federale), esulando dalla presente sede di giustizia sportiva eventuali profili di responsabilità negoziale sottesi alla vicenda dedotta in giudizio e lamentati dai ricorrenti, deve affermarsi sussistere l’illecito  contestato  dalla Procura federale….. Con riferimento alla lamentata (V motivo di ricorso) “duplicazione” di contestazione, la stessa non sussiste, essendo stato, il capo di incolpazione, correttamente formulato. Peraltro, il motivo è, comunque, ininfluente, atteso che la sanzione inflitta dal Tribunale federale alla società Lucchese altro non è che quella specificamente dettata e prevista dal Com. Uff. n. 59 del 30 agosto 2018, secondo cui, infatti, le società «di Serie B e di Serie C che, in sede di iscrizione al Campionato di competenza 2018/2019, hanno prestato fideiussione rilasciata dalla società Finworld S.p.A., devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 28  settembre  2018, garanzia fideiussoria nelle modalità previste dai Comunicati Ufficiali nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018, rispettivamente di euro 800.000,00 per le prime e di euro  350.000,00  per  le  seconde. L’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019».

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.029/CFA II DEL 18.04.2019 (MOTIVI) con riferimento al COM. UFF. 093/CFA del 18.10.2017

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € ,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL COM. UFF. 113/A DEL 3.2.2017 PUNTO 1) LETT. I), TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – SISTEMA LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO LEGA PRO S.S. 2017/18 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6889/193 PF 18-19 GC/GP/MA DELL’11.1.2019

Massima: Annullata l’ammenda alla società perché le violazioni commesse dalla reclamante si inquadrano nell’ambito di un medesimo “disegno criminoso” (mutuiamo il termine dal diritto penale) e per l’effetto, le stesse sono tutte assoggettate al vincolo della continuazione, che porta ad una rideterminazione della pena nei termini di cui in dispositivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/FTN del 17 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.O. (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente e legale rappresentante della Società AS Giana Erminio Srl), SOCIETÀ AS GIANA ERMINIO SRL - (nota n. 7969/386 pf18-19 GC/GP/ma del 1.2.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS – FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera e), Titolo III dei Criteri Sportivi e Organizzativi del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con CU n. 113/A del 3 Febbraio 2017, a motivo del mancato tesseramento, all’interno del settore giovanile di detta Società, di almeno venti calciatrici Under 12 e, nel contempo, di non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previsto nel medesimo punto 1), lettera e) di tale Sistema. La società è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 9397/389 pf18-19 GC/GP/ma del 1.3.2019).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig. … (che ha patteggiato la sanzione), in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del  CGS,  in  relazione  all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 2), lettere b) e c), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver depositato entro il termine dell’1/08/2018, previsto dalla normativa Federale, le attestazioni del Settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario e di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra…Per le anzidette violazioni, il legale rappresentante della società, secondo quanto  risulta dall’atto di deferimento, ha proposto l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies CGS alla quale la procura Federale “ha prestato il proprio consenso e che, positivamente valutata dal Procuratore Generale dello Sport, è ora al vaglio del Presidente Federale”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  C.N. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bisceglie Srl), SOCIETÀ AS BISCEGLIE SRL - (nota n. 9270/387 pf18-19 GC/GP/ma del 27.2.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 5 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 2), lettere b), c) e h), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver depositato, entro il termine del 1/08/2018, previsto dalla normativa Federale, le attestazioni del settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra e di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019…. “Insuperabile”, infine, “appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento, laddove tassativamente comminano le penalizzazioni per <<ciascun inadempimento>> commesso” (v. C.U. n.34/TFN Sez. Disciplinare 2018/2019).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Vis Pesaro Dal 1898 Srl - già SSD Vis Pesaro 1898 ARL), SOCIETÀ VIS PESARO DAL 1898 SRL - già SSD Vis Pesaro 1898 ARL - (nota n. 7109/272 pf18-19 GP/GC/ma del 16.1.2019).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 26  di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione al Titolo II - Criteri Infrastrutturali - lett. A, punti 2 e 4 del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C stagione sportiva 2018/2019, di cui al CU n. 50 del 24.05.2018, per non aver depositato entro il termine del 20.06.2018, previsto dalla normativa federale, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa allo Stadio Bruno Recchioni di Fermo ed il nulla osta del Prefetto di Fermo, a corredo dell’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività in un impianto non ubicato nel proprio comune. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 13.330,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 82CFA DEL  27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DEL SIG. C.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMNISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER  L’AMMISSIONE  AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE

FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ RENDE CALCIO 1968 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018

Massima: Ridotta l’inibizione al mesi 4 all’amministratore unico per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, “per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00” ed a carico della Società Rende Calcio 1968 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta e propria, per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, “per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00”. Confermata la penalizzazione  acarico della società…Per quanto concerne la misura della sanzione adottata, il Collegio rileva che il TFN ha puntualmente applicato la penalizzazione prevista dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, il quale, come in precedenza indicato, prevede la sanzione di un punto per ciascun inadempimento di cui al punto 11 della lett. E). La tipizzazione degli  illeciti  disciplinari  commessi  e  del  loro  disvalore  per  l’ordinamento calcistico, nonché la determinazione della sanzione in misura  fissa  e  non  variabile  da  parte  delle norme federali, rendono inapplicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 16, comma 1, del C.G.S., secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, “tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze  aggravanti  e attenuanti,  nonché  l’eventuale  recidiva”.Per le stesse considerazioni già svolte, il reclamo proposto dal signor …. va respinto con riferimento alla sussistenza della fattispecie illecita. Diversamente, il reclamo può essere accolto per quanto concerne la misura dell’inibizione disposta. Infatti, il Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 non prevede la determinazione  in  misura  fissa  della sanzione nei confronti del legale rappresentante pro tempore della Società, per cui può trovare applicazione l’art. 16, comma 1, C.G.S., secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, “tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate  le  circostanze  aggravanti  e  attenuanti,  nonché  l’eventuale  recidiva”. Nel caso di specie, la gravità del fatto ascritto al signor … è tenue in quanto risulta dagli atti che, sia pure depositando l’originale della fideiussione in data 2.7.2018, la Società aveva depositato la reversale del bonifico del pagamento del premio della fideiussione rilasciata per l’iscrizione al campionato entro la data di scadenza del 30.6.2018. Il TFN, peraltro, nella determinazione della sanzione, ha tenuto conto anche del fatto che trattasi di condotta recidiva prevista dall’art. 21, comma 1 e 2, del C.G.S.. Di talché, il Collegio ritiene congrua l’applicazione al signor … della sanzione dell’inibizione per mesi quattro.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 82CFA DEL  27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. F.M., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO 11 DEL COM. UFF.  N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019; INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ALTANA DAVIDE, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA  SCONTARSI  NELLA  CORRENTE  STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO  DI  RESPONSABILITÀ  DIRETTA  AI  SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2574/34 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL

17.9.2018

Massima: Ridotta la sanzione dell’inibizione al presofferto per il presidente e l’amministratore per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo i), paragrafo i), lettera  e) punto 11 del Com. Uff. n. 50  del 24.5.2018  ai  fini  del  rilascio  della  licenza  nazionale  per l’ammissione   al campionato professionistico di lega pro 2018/2019 e confermata la penalizzazione di punti 1 in classifica alla società…La norma  prescrive inequivocabilmente che il termine di scadenza del 30 giugno per il deposito della fideiussione sia perentorio e come tale, insuscettibile di proroghe di sorta. Un’interpretazione più permissiva invocata da controparte e diretta ad avere comprensione in ordine ai fatti contingenti innanzi descritti, non può essere accolta anche in via meramente ermeneutica. A tal riguardo l’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, in materia di interpretazione, prevede che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore. Esaminando la norma, il significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, porta indiscutibilmente a ribadire che la data di scadenza è quella del 30 giugno, mentre in relazione all’intenzione del Legislatore, quello Sportivo ha ritenuto che detta data debba essere insuperabile per garantire l’intero sistema ed il regolare svolgimento dei campionati. Con la prevista norma infatti, non si è voluto garantire la sussistenza dell’efficacia della fideiussione, motivo per cui è irrilevante che nel caso di specie la stessa abbia avuto decorrenza il 28.6.2018, ma il fatto che nella prevista data la stessa risulti ritualmente depositata. Consegue da quanto innanzi che il superamento del previsto termine non può consentire attenuanti, temperamenti o diverse interpretazioni di sorta….A questo proposito infatti appare che il comportamento dei dirigenti possa essere favorevolmente apprezzato;  dirigenti infatti che, pur nel mancato rispetto  del termine,  si sono tempestivamente adoperati per la sostituzione della polizza fidejussoria depositando – pur oltre la scadenza – la nuova polizza sostitutiva della precedente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.O. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Pistoiese 1921 Srl), SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL - (nota n. 5722/214 pf18-19 GC/GP/ma del 7.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 5 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24.05.2018, per non aver depositato entro il termine del 20 Giugno 2018, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell’impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Melani" di Pistoia. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00…Sotto il profilo del quantum ragioni di equità, il comportamento di buona fede tenuto dal Presidente della società, la circostanza che alcuni oggettivi ritardi nel rilascio delle certificazioni per cui è causa relative all’impianto di Pistoia, con particolare riferimento alla convocazione della Commissione provinciale di vigilanza locali di pubblico spettacolo non sono ascrivibili a responsabilità del deferito, inducono a ridurre la sanzione proposta dalla procura Federale nei confronti di Orazio Ferrari a giorni 5 (cinque) di inibizione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/FTN del 15 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  P.M. (Amministratore  Unico  e  Legale  rappresentante  p.t.  della  società  AS  Pro  Piacenza  1919  Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 7773/671 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 Gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società .. Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 Gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 Gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. La società è sanzionata 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC ed € 350.500,00 di  ammenda.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/FTN del 18 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 28.12.2018), B.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl sino al 28.12.2018), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL

- (nota n. 7890/674 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 Gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società .. Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 28 Settembre 2018, e comunque e in ogni caso entro il termine perentorio del 17 Gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 Gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 Ottobre 2018 è stata depositata una garanzia sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicurativa CIG Pannonia la quale non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018.. La società è sanzionata 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC ed € 350.500,00 di  ammenda.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/FTN del 18Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  L.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 7753/673 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 Gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società … Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 Gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 Gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed € 350.500,00 di  ammenda.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/FTN del 18 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.O. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 7745/672 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 Gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società … Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 Gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 Gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 Gennaio 2019 è stato depositato un documento “fideiussione a garanzia di obbligazioni” il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo di cui all’art. 106 del TUB. La società è sanzionata 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed € 350.500,00 di  ammenda.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 12846/1250 pf17-18 GP/blp del 5.6.2018).

Massima: La società, che non ha provveduto al pagamento di quanto concordato ex art. 126, è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00 per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo I), punti 1) e 2) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C. il bilancio di esercizio al 30 Giugno 2017, ovvero in caso di mancata approvazione per non aver depositato il progetto di bilancio redatto dall’amministratore. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  M.M.(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl), D.A.G. (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 3655/13 pf18-19 GCH/GP/ma del 16.10.2018).

Massima: L’amministratore ed il procuratore speciale della società sono sanzionati con mesi 3 di inibizione ciascuno per la a violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in data 2 luglio 2018 ai fini dell’iscrizione al Campionato 2018/2019, l’originale di una fideiussione risultata, dopo idonea verifica da parte della Banca Popolare Pugliese che l’aveva emessa, non veridica e priva di qualsiasi validità ed efficacia. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00 con diffida..Sotto il profilo sanzionatorio, tuttavia, va sottolineato che, da un lato, l’aver agito nell’imminenza della scadenza dei termini può aver influito a livello emotivo nel modus agendi degli odierni deferiti e, pertanto, si ritiene congrua l’applicazione di una sanzione pari a mesi di tre di inibizione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 046CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 077/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Decisione Impugnata:  Delibera  del  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione Disciplinare – Com. Uff. n.   34/TFN del 19.12.2017

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. COSCARELLA FABIO  E  DELLA  SOCIETÀ  RENDE  CALCIO  1968  SRL,  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  –  NOTA  N. 3580/71  PF  17/18  GP/GC/BLP  DEL  2.11.2017

Massima: Respinto il ricorso della Procura Federale e confermata la decisione del TFN che ha prosciolto il presidnete dalla violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto unitamente alla domanda di ripescaggio al Campionato di Serie C della Società dallo stesso rappresentata e nel termine per la presentazione della stessa – fissato dal Com. Uff. del Presidente Federale n. 10/A del 14.7.2017 per il giorno 28.7.2017 – in data 27.7.2017 ha prodotto ed utilizzato una fidejussione priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza  aver  avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo  le  norme  federali. … il Tribunale che il comportamento del Sig. …. non sia stato dettato da scarsa lealtà, correttezza o probità, né sia ascrivibile al contestato art. 8 C.G.S., ma di converso sia riconducibile alla ipotesi scriminante che opera in onore allo specifico concetto giuridico della comparazione tra tutti i comportamenti posti in essere dal prevenuto, tra i quali la volontà di non ledere le norme del diritto hanno assunto un deciso sopravvento rispetto alla obiettiva leggerezza adottata in occasione del rilascio della prima fidejussione.”…. Il Com. Uff. 10/A del 14.7.2017, nello stabilire quali fossero i criteri ed i termini di ripescaggio delle società aspiranti, richiama per relationem il Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017, con il quale venivano approvati i criteri per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C. Ebbene, il Sistema Licenze Nazionali 2017/2018 approvato col richiamato Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017, al Titolo I, lett. E, n. 9, nello stabilire l’obbligo di depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, “l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00, rilasciata dalle Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia o dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., secondo le prescrizioni previste dal Com. Uff. n. 122/A del 20.2.2017, dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali”, non sanziona la mancata presentazione con il respingimento della domanda di ripescaggio, ma unicamente con la penalizzazione di un punto in classifica a seguito di deferimento della Procura Federale (che nel nostro caso non v’è stato), ritenendo tale omissione un illecito disciplinare.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 046CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 077/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. TACCOGNA ANTONIO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 9) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2366/65 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. T.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 9) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2366/65 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017

Massima:  Annullata la decisione del TFN che aveva sanzionato la società per il diniego manifestato dalla Lega Pro in ordine alla idoneità della polizza fideiussoria rilasciata dalla …. Assicurazioni e ritualmente depositata entro il 30 giugno 2017 determinato dal fatto che la Lega non è riuscita a reperire il rating richiesto dal Sistema delle Licenze Nazionali 2017/2018… L’obbligo posto a carico delle Società che intendono iscriversi al campionato è il deposito, entro un termine perentorio, di una fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00 rilasciata da Banche iscritti negli appositi albi o da Compagnie di Assicurazioni aventi un certo rating minimo. L’accertamento del possesso di un rating minimo da parte di una Compagnia di Assicurazioni (il rating, come noto, è la valutazione della solvibilità e, quindi, dell’affidabilità di un’impresa) può rivelarsi più complesso rispetto all’accertamento dell’iscrizione di una Banca nel relativo elenco ed è indubbio che lo stesso possa avvenire anche dopo la scadenza del termine perentorio, entro il quale l’unico obbligo che la Società che intende iscriversi al campionato deve adempiere è il deposito della fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00. La Società Matera Calcio, anche a voler prescindere dalla individuazione di chi sia il soggetto su cui grava l’onere dell’accertamento del rating della Compagnia che ha rilasciato la fideiussione, in data 5 luglio 2017, ha trasmesso alla Lega Italiana Calcio Professionistico la certificazione rilasciata dalla Cerved, agenzia italiana di rating, da cui è possibile evincere la solvibilità della … Assicurazioni e, quindi, l’esistenza di un rating di valore sostanzialmente equivalente a quello richiesto dall’ordinamento di settore. D’altra parte, la stessa Lega Pro, con nota del presidente in data 10 luglio 2017, ha comunicato alla CO.VI.SO.C. che “la società Matera Calcio S.r.l., ha presentato garanzia assicurativa emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni per la quale la scrivente Lega non è riuscita a reperire il rating richiesto dal Sistema Licenze Nazionali 2017/2018, risulta bensì dotata di elevati indici di solvibilità”. Pertanto, il rispetto della ratio della prescrizione interna – ottenere il rilascio della fideiussione da Compagnie assicurative dotate di adeguata capacità di rimborso del debito - è implicitamente riconosciuto dalla stessa Lega, che fa riferimento ad “elevati indici di solvibilità” della … Assicurazioni. Infine, non può sottacersi che nessuna istruttoria risulta compiuta dalla Lega al fine  di verificare se la Compagnia di Assicurazioni in discorso fosse in possesso del rating minimo richiesto. In definitiva, in ragione di quanto esposto, nessun illecito disciplinare può essere configurato a carico della Società Materia Calcio Srl e del suo legale rappresentante all’epoca dei fatti, che, anzi, hanno in breve tempo depositato un’ulteriore polizza fideiussoria a titolo cautelativo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.P.M. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Trapani Calcio Srl), SOCIETÀ TRAPANI CALCIO SRL - (nota n. 2876/41 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS in relazione a quanto disposto dal punto 11), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, per aver omesso il deposito, entro il 30 Giugno 2018, dell’originale della garanzia a prima richiesta prevista per il rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019. La società è sanzionata con 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  M.E. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Monopoli 1966 Srl), SOCIETÀ SS MONOPOLI 1966 SRL - (nota n. 2863/44 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 7 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS in relazione a quanto disposto dal punto 10), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, per aver omesso, entro il 30.6.2018, il versamento degli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche IVA relative all’anno di imposta 2017 e per aver comunque omesso di documentarne l’effettuazione nel medesimo termine, richiesta per il rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019; per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS in relazione a quanto disposto dal punto 7), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, per aver omesso, entro il 30.6.2018, il versamento degli importi dovuti a titolo di Irap per il periodo di imposta 2015/2016 e per aver comunque omesso di documentarne l’effettuazione nel medesimo termine richiesta per il rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019. La società è sanzionata con 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M. (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), A.D. (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL - (nota n. 2574/34 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Massima: L’amministratore delegato ed il Presidente del CdA  sono sanzionati con mesi 6 di inibizione ciascuno per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 Giugno 2018, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000. La società è sanzionata con 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  M.M. (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), D.A.G. (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 2654/43 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Massima: L’amministratore delegato ed il Presidente del CdA  sono sanzionati con mesi 6 di inibizione ciascuno per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 Giugno 2018, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000. La società è sanzionata con 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  F.G. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 2860/42 pf18-19 GP/GC/blp del

24.9.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 13 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31 Dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto totale ripianamento della carenza patrimoniale sopra indicata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera G), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza finanziaria risultante dall’indicatore di liquidità al 31 Marzo 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto ripianamento della carenza finanziaria sopra indicata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C., della relazione della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31 Dicembre 2017. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 Giugno 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di Marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di Marzo e aprile 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di Marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di Marzo e aprile 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di Marzo, aprile e maggio 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 - 30 Giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato. La società è sanzionata con 11 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  C.F. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Rende Calcio 1968 Srl), SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL - (nota n. 2656/39 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Massima: L’amministratore unico è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno 2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. La società è sanzionata con 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M.B. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 2647/38pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Massima: L’amministratore unico è sanzionato con mesi 11 di inibizione oltre all’ammenda di € 1.500,00 per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di Settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di Settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni del-la stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno 2018, al pagamento del debito iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d’imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 - 30 Giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 12 Giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31 Marzo 2018 e della relativa relazione della Società di revisione a corredo dell’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 Giugno 2018, al pagamento degli emolumenti, riguardanti quota par-te dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati, per la mensilità di Dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circo-lari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla Società. La società è sanzionata con 8 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 ed € 2.000,00 di ammenda per la contestata recidiva

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.A. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro  Piacenza  1919  Srl), S.G.C. (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 2652/37 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Massima: L’amministratore unico ed il procuratore speciale sono sanzionati con mesi 6 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 Giugno 2018, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 ed € 500,00 di ammenda per condotta recidiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P.(Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Srl), SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL - (nota n. 2607/36 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno 2018, dell’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società che non ha patteggiato è sanzionata con 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.D.S. (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società US Lecce Spa), ADAMO ALESSANDRO (Amministratore e legale rappresentante p.t. della Società US Lecce Spa), SOCIETÀ US LECCE SPA - (nota n. 2870/33 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).

Massima: Prosciolto, perché estraneo alla gestione ed alla rappresentanza, il presidente del CdA della società dalla contestata violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 12 Giugno 2018, la relazione della Società di revisione sulla situazione patrimoniale trimestrale al 31 Marzo 2018. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi…. si rileva la carenza di qualsivoglia potere gestorio in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. ….., il quale, come confermato in maniera univoca dagli atti del procedimento, in ragione delle incompatibilità connesse alla professione forense ed agli incarichi accademici rivestiti, non è mai stato investito di deleghe e poteri inerenti la gestione della Società. Tale assenza in concreto di poteri collegati alla carica rivestita, esclude la configurabilità nei confronti del Sig. Sticchi Damiani di addebiti di natura disciplinare per il mancato adempimento di obblighi connessi alla predisposizione ed al deposito della documentazione afferente il presente procedimento. Nel senso di doversi valutare in concreto l’effettività dei poteri attribuiti con la carica ai fini della sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito come “In  tema  di  ordinamento  professionale  forense,  il  legale  che  ricopra  la  qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una Società commerciale si trova - ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 1), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 Gennaio 1934, n. 36 (norma abrogata dall'art. 18 della legge 31 Dicembre 2012 n. 247, ma applicabile "ratione temporis") - in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, qualora risulti che tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense  ha  ritenuto che la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una Società commerciale fosse di per sé incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, omettendo, invece, di accertare se l'incolpato, nella sua  qualità  di presidente dell'organo  amministrativo,  fosse  titolare  di effettivi poteri di gestione)” Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 18/11/2013, n. 25797. Tanto vale ad escludere la sussistenza degli addebiti mossi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società US Lecce Spa al quale non sono mai stati conferiti effettivi poteri di gestione o rappresentanza all’interno della compagine sociale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  C.G. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), C.G. (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 2611/40 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Massima: Gli amministratori della società sono sanzionati con mesi 1 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno 2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 oltre alla sanzione della ammenda pari a €. 500,00…La Società, infatti, trasmetteva solo in data 3 luglio 2018  la  fideiussione  “a  prima  richiesta” emessa da Società finanziaria in data 2 luglio 2018 con efficacia a partire dal 28 Giugno 2018. Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 “le Società devono, entro il termine del 30 Giugno 2018 … depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della  medesima  Lega,  da fornirsi esclusivamente attraverso  fideiussione  a  prima  richiesta dell’importo di euro 350.000,00... L’inosservanza del suddetto termine…costituisce illecito disciplinare  ed  è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva … con la penalizzazione  di  un  punto  in  classifica da scontarsi nel campionato  2018/2019”. Orbene, il ritardo nella trasmissione della polizza fideiussoria alla Lega e, quindi l’inosservanza del dato normativo, risultano per tabulas agli atti del procedimento e, d’altro canto, non vengono smentiti neanche dalla difesa della Società la quale non può che invocare il profilo meramente formale della disposizione e l’inoffensività della condotta in relazione alla efficacia della polizza fatta retroagire in sede di sottoscrizione al 28 Giugno 2018.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 2601/35 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 4 e giorni 10 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno 2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato integralmente, entro il termine del 30 Giugno 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2018 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società che non ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019…Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 “le Società devono, entro il termine del 30 Giugno 2018 … depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della  medesima  Lega,  da fornirsi esclusivamente attraverso  fideiussione  a  prima  richiesta dell’importo di euro 350.000,00... L’inosservanza del suddetto termine…costituisce illecito disciplinare  ed  è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia  sportiva,  per ciascun inadempimento di cui ai punti 2), 3), 7), 8), 9), 10) e 11) con la penalizzazione di un punto in  classifica  da  scontarsi  nel  campionato  2018/2019”. Con la medesima nota dell’8 agosto 2018, la Co.Vi.So.C. segnalava, altresì, il mancato pagamento entro il termine del 30 Giugno 2018 dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2018 a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Nonché la mancata comunicazione all’organismo di vigilanza, entro tale termine, dell’avvenuto pagamento dei contributi medesimi. Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 le Società devono, entro il termine del 30 Giugno 2018, depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione corredata dai modelli F24 e dalle relative quietanze, attestante l’avvenuto pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2018 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. L’inosservanza del suddetto termine, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva “per ciascun inadempimento di cui ai punti 4), 5) e 6), con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019”. In considerazione di tali ultimi inadempimenti, la Co.Vi.So.C. negava con lettera del 12 luglio 2018 alla Società AC Cuneo 1905 Srl il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019. Avverso tale provvedimento la Società proponeva ricorso in data 16 luglio 2018, dimostrando in quella sede di aver effettuato integralmente il pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2018 compreso (con ultimo pagamento effettuato in data 13/07/2018 per i contributi Inps relativi agli emolumenti di maggio 2018). In data 19 luglio 2018 la Co.Vi.So.C., esaminato il ricorso e la documentazione prodotta a corredo dello stesso, riscontrava l’avvenuto  pagamento dei contributi oggetto  di contestazione ed esprimeva parere favorevole all’accoglimento dell’impugnativa ai fini del rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019; nondimeno, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la contestazione disciplinare del ritardato adempimento. Orbene, tanto la trasmissione della polizza fideiussoria alla Lega (avvenuta in data 7 luglio 2018) quanto il pagamento dei contributi Inps, sono avvenuti tardivamente oltre il termine del 30 Giugno 2018 sancito dal titolo I), paragrafo I), lettera E), del C.U. 50 del 24 maggio 2018, come risulta per tabulas dagli atti del procedimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  M.G. (Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), SOCIETÀ AS MELFI SRL - (nota n. 11645/623 pf17-18 GC/GP/ma del 14.5.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. m), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare il Direttore Sportivo della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico di concerto con la FIGC nei giorni 6 Febbraio 2017 e 25 luglio 2017. La società è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 010 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 110-115CFA DEL  03/05/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. D.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  9449/1007  PF  1718/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. S.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  9449/1007  PF  17

18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. M.N. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  9449/1007  PF  17

18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. I.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP

DEL 30.3.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.,  IN  RELAZIONE  ALL’ART.  8,  COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE

FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018

Massima: Confermata la decisione del TFN in ordine alla responsabilità dei deferiti per violazione delle disposizioni ex art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 8, comma 1 C.G.S. (i tesserati) relativamente alla difformità dei verbali sottoscritti da quelli presentati alla Co.Vi.Soc. ma ridotta la sanzione dell’inibizione al presidente a mesi 3 ed alla società all’ammenda di € 10.00,00 in luogo della penalizzazione, ridotta al presofferto la sanzione ai calcatori e direttore sportivo….Ciò posto in linea di fatto deve dirsi, in punto di diritto, che l’art. 8, comma 1 C.G.S. stabilisce che “Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.”. Evidente è la ratio della norma e altrettanto chiara appare essere la violazione commessa dagli attuali ricorrenti in quanto non vi  può  essere  dubbio  che  siano  stati  sottoscritti,  apparentemente sotto la stessa data, due verbali diversi regolanti la stessa rinuncia. I giocatori hanno fornito una motivazione causale che non convince. Ossia la formazione di una bozza (asseritamente quella non recante alcuna clausola di salvezza) che è stata corretta a seguito di ulteriore riflessione da parte degli stessi che avrebbero voluto, così, tutelare meglio i loro interessi. Ma, come rilevato, la bozza o minuta di un atto è distinguibile in modo netto e chiaro dal documento definitivo e non reca, come invece nel caso di specie, timbri e firme tali da indurre, nel soggetto esterno alle parti, il convincimento che quello sia un vero e proprio patto, pienamente vincolante sotto il profilo giuridico. Non è stato chiarito perché, nella stessa data e luogo i verbali siano stati sottoscritti, dai giocatori, con dirigenti diversi. Appare plausibile, invece, che gli atti siano il frutto di un successivo (e non immediato) ripensamento alla luce di considerazioni circa la possibile, migliore idoneità a raggiungere lo scopo per il quale essi erano stati formati: da un lato un beneficio societario sotteso ad evitare sanzioni da parte della giustizia federale per il ritardato o omesso pagamento di emolumenti (non pagati) ai giocatori e, dall’altro, l’assicurazione ai giocatori stessi che gli altri premi pattuiti  sarebbero  stati  comunque pagati. Le anomalie documentali, la mancata esibizione alla società di revisione, il loro invio per posta e il successivo rinvenimento di documenti apparentemente uguali ma sostanzialmente  diversi,  le diverse sottoscrizioni e timbrature suffragano questa ipotesi perché, a tacer d’altro, non si spiega come due dirigenti si rechino nello stesso posto, portando con sé due timbri societari diversi ed assumano di non essersi neanche incontrati. Né della ragione concreta dell’invio alla Deloitte di verbali che poi non risultano essere stati acquisiti agli atti della società. La Corte esprime, pertanto, il convincimento che, con la consapevole partecipazione di ognuno, siano stati formati documenti che integrano un’innegabile falsificazione, scaturente da un reciproco effetto di invalidazione, posta in essere per un inconfessato scopo illecito, il cui disvelamento e/o raggiungimento non è, comunque, essenziale alla concretizzazione della violazione di cui all’art. 8, comma 1 C.G.S.. Sulla base di questo, la Corte ritiene che le riscontrate, innegabili responsabilità debbano essere diversificate in relazione all’apporto causale che si ritiene essere stato individualmente fornito e, conseguentemente, modulate le sanzioni da irrogarsi, nella misura che questa Corte ritiene di giustizia, anche in ragione della non rilevata incidenza lesiva dei documenti su situazioni ricadenti nella cognizione federale.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. M), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3915/35 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 10.11.2017

Massima: La Corte annulla le sanzioni inflitte per non aver il legale rapp.te della società violato dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. m), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC nei giorni 14-15 novembre 2016 e 29 maggio 2017. La responsabilità viene esclusa in quanto agli atti è stato acquisito il contratto intercorso fra la reclamante e la società …., con il quale erano stati demandati a quest’ultima tutti i problemi attinenti alla sicurezza e risulta provato che in forza di detto contratto, la società calcistica avesse provveduto, a notiziare il delegato alla sicurezza ed il sig. …., entrambi di …, dell’incontro fissato per i giorni 14 e 15 novembre 2016 e dell’ulteriore incontro il 29.5.2017, invitandoli a partecipare, nelle descritte date, ai corsi formativi di aggiornamento organizzati F.I.G.C.. In via di mero fatto, le persone delegate dalla S.S. Sanbenedettese a rappresentarla nei richiamati incontri non hanno partecipato agli stessi, omettendo di dare qualsivoglia inerente notizia alla delegante ed a fronte dell’omessa partecipazione, il Tribunale Federale ha fondato la propria pronuncia di colpevolezza. Esaminando in astratto la tipologia di colpevolezza prevista dall’Ordinamento Sportivo per il caso di specie, si osserva che la stessa è diretta e non oggettiva, mentre è stata applicata come se si trattasse di responsabilità oggettiva. Nella responsabilità diretta, l’incolpato risponde per un fatto proprio, mentre nella responsabilità oggettiva, risponde per un fatto altrui. A fronte della dedotta diversificazione, deve esaminarsi il comportamento del legale rapp.te, per valutare se egli abbia posto in essere comportamenti o omissioni che possano integrare la fattispecie di cui ai capi di incolpazione a lui ascritti. Ebbene, lo stesso, avuta notizia degli incontri a cui la società dal medesimo rappresentata doveva necessariamente partecipare, si è affrettato a designare le persone delegate, assicurandosi del loro assenso alla partecipazione. In siffatta situazione, nessuna colpa può essere imputata alla società  calcistica ed al suo legale rappresentante, perché da parte loro, sono stati posti in essere tutti i comportamenti idonei ad integrare il pieno rispetto del precetto normativo. Non risulta peraltro a loro imputabile la circostanza che i delegati a partecipare agli incontri, li abbiano poi disertati. Una responsabilità  si sarebbe in ipotesi potuta ravvisare se i delegati avessero per tempo rappresentato un personale impedimento e nessuno avesse provveduto a sostituirli, ma detta circostanza non ricorre nella fattispecie, atteso che gli interessati hanno avuto cognizione dell’omessa partecipazione agli incontri, solo nel momento in cui è stato loro notificato l’atto di deferimento. Nel dover necessariamente assolvere gli incolpati per non aver commesso colpe loro proprie, La Corte coglie, peraltro, l’occasione per stigmatizzare la facilità con cui potrebbe eludersi una norma posta a salvaguardia di interessi primari dell’Ordinamento sportivo, ma al riguardo, può solo limitarsi ad invocare un provvedimento normativo diretto a prevenire detta elusione. Si potrebbe, in ipotesi, imporre l’obbligo di delegare persone che per la loro affiliazione siano soggette alla Giustizia Sportiva, onde renderle sanzionabili in proprio per l’ipotesi di loro comportamenti omissivi, ovvero, prescindendo dai casi singoli, più in generale, si potrebbe trasformare la responsabilità diretta in responsabilità oggettiva, onde rendere maggiormente responsabili le società e/o i loro legali rappresentanti in ordine alla puntuale osservanza delle deleghe da loro conferite ed alla affidabilità dei delegati.  Sta di fatto, però, che con la vigente normativa, se si valuta che gli interessati hanno fatto quanto nei loro poteri per dare attuazione ai precetti federali, delegando appositamente le persone che avrebbero dovuto partecipare agli incontri di aggiornamento e siano state poi le persone delegate, a rendersi inadempienti, devesi applicare esclusivamente il principio della responsabilità diretta, in forza del quale, nessuno può essere condannato per responsabilità altrui.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VICENZA CALCIO SPA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PASTORELLI ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. I), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 367/A DEL 26.4.2016; AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4128/21 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 16.11.2017

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso annulla le sanzioni inflitte dal TFN che aveva sanzionato il presidente e la società per la violazione di cui all’art.1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.367/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B il giorno 28.3.2017. Invero l’ascrizione a titolo di responsabilità diretta al rappresentante legale della Società e, di conseguenza alla Società, impone di valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, in assenza del quale la responsabilità del fatto, pur storicamente avvenuto, non può essere imputato ai deferiti. In particolare, per accertare se il fatto illecito possa essere ascritto a titolo di colpa, è necessario valutare se la Società, e per essa il suo legale rappresentante, abbia posto diligentemente in essere tutto quanto necessario per adempiere all’impegno assunto in sede di dichiarazione per l’ammissione al campionato, vale a dire se abbia posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di almeno un proprio rappresentante agli incontri de quibus. Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, emerge che: - la società, tramite il suo Segretario Generale, ha tempestivamente avvertito dell’incontro, dedicato alla trattazione di tematiche specialistiche di ordine medico e sanitario e della necessità di parteciparvi il proprio medico sociale; - quest’ultimo solo per circostanze impreviste ed imprevedibili e, peraltro, strettamente collegate con la sua attività di medico sociale, quale sono quelli legate all’intervento chirurgico eseguito a carico del portiere titolare eseguito quello stesso giorno e alle complicanze insorte nel corso dell’intervento, non ha potuto presenziarvi; - di tale impossibilità oggettiva la società ha immediatamente messo al corrente, via mail, gli organizzatori dell’incontro e la stessa Federazione Calcio, spiegando le ragioni dell’assenza del suo rappresentante, pregando di giustificarlo e chiedendo di poter partecipare ad altro incontro, eventualmente organizzato anche per società di serie inferiore. Tali fatti dimostrano che la Società, e per essa il proprio legale rappresentante, aveva posto in essere le misure organizzative necessarie ad assicurare la presenza all’incontro  del proprio medico sociale, resasi poi impossibile per circostanze imprevedibili, incontingibili e urgenti, subito rappresentate agli organi federali, per cui non pare possibile intravedere profili di colpa (né tantomeno di dolo) nella condotta dei deferiti. Ne consegue che nessuna responsabilità diretta può essere imputata al legale rapp.te ed alla Società. Nondimeno - al fine di evitare una possibile elusione della prescrizione che prevede tra gli adempimenti a carico delle Società l’impegno a partecipare agli incontri organizzati dalla FIGC su temi particolarmente “sensibili” - il Collegio ritiene di formulare le seguenti considerazioni: - richiama l’attenzione della Procura Federale sul fatto che, nelle fattispecie in discorso, ove le Società abbiano posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di un proprio rappresentante, potrebbe essere valutata la possibilità, sussistendone i relativi presupposti, di imputare a titolo di responsabilità diretta la violazione ai tesserati incaricati a cui, secondo l’ordinario nesso di causalità, può in concreto ascriversi la mancata partecipazione agli incontri; - sottopone alla valutazione della Presidenza Federale la possibilità di prevedere, al fine di incentivare ulteriormente l’attività, anche di vigilanza e controllo, delle Società interessate, una disposizione che imputi la mancata partecipazione alle Società stesse a titolo di responsabilità oggettiva.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC LUMEZZANE SPA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 40 INFLITTA AL SIG. CAVAGNA RENZO FAUSTO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. G) E I), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4230/47 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 20.11.2017

Massima: La C.F.A., accoglie il ricorso annulla le sanzioni inflitte dal TFN che aveva sanzionato il presidente e la società per la violazione di cui all’ art.1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. g e i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società all’incontro sul tema del razzismo (lett. g della suddetta disposizione) e all’incontro sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive (lett. i della suddetta disposizione) organizzati dalla FIGC il 27.3.2017. Invero, l’ascrizione a titolo di responsabilità diretta al rappresentante legale della Società e, di conseguenza alla Società, impone di valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, in assenza del quale la responsabilità del fatto, pur storicamente avvenuto, non può essere imputato ai deferiti. In particolare, per accertare se il fatto illecito possa essere ascritto a titolo di colpa, è necessario valutare se la Società, e per essa il suo legale rappresentante, abbia posto diligentemente in essere tutto quanto necessario per adempiere all’impegno assunto in sede di dichiarazione per l’ammissione al campionato, vale a dire se abbia posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di almeno un proprio rappresentante agli incontri de quibus. Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, emerge che: - la Società, ha inoltrato via mail all’indirizzo licenze.sportiviorganizzativi@figc.it la scheda di partecipazione al seminario del 27.3.2017 su antirazzismo ed integrity con l’indicazione dei calciatori come partecipanti; - i due calciatori, con nota indirizzata alla società., hanno dichiarato che, dopo avere accettato l’incarico di partecipare al seminario antirazzismo in programma a Roma il 27.3.2017 per la detta Società, non ci sono andati “per nostri problemi personali ma di non aver prima avvertito la società stessa”; - la Società, in data 30.3.2017, ha inoltrato la dichiarazione resa dai calciatori via mail all’indirizzo licenze.sportiviorganizzativi@figc.it.  Tali fatti dimostrano che la Società, e per essa il proprio legale rappresentante, aveva posto in essere le misure organizzative necessarie ad assicurare la presenza al seminario di almeno un proprio tesserato, per cui non sussistono i presupposti fondanti della colpa (oltre che del dolo) nella condotta dei deferiti. Ne consegue che alcuna responsabilità diretta può essere imputata al legale rapp.te ed alla società. Nondimeno - al fine di evitare una possibile elusione della prescrizione che prevede tra gli adempimenti a carico delle Società l’impegno a partecipare agli incontri organizzati dalla FIGC su temi particolarmente “sensibili” - il Collegio ritiene di formulare le seguenti considerazioni: - richiama l’attenzione della Procura Federale sul fatto che, nelle fattispecie in discorso, ove le Società abbiano posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di un proprio rappresentante, potrebbe essere valutata la possibilità, sussistendone i relativi presupposti, di imputare a titolo di responsabilità diretta la violazione ai tesserati incaricati a cui, secondo l’ordinario nesso di causalità, può in concreto ascriversi la mancata partecipazione agli incontri; - sottopone alla valutazione del legislatore sportivo la possibilità di prevedere, al fine di incentivare ulteriormente l’attività, anche di vigilanza e controllo, delle Società interessate, una disposizione che imputi la mancata partecipazione alle Società stesse a titolo di responsabilità oggettiva.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. F. F., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. H), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3971/36 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 13.11.2017

Massima: La Corte annulla le sanzioni inflitte per non aver il legale rapp.te della società violato l’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. h), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società SS Sambenedettese Srl all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla Lega Pro, in accordo con la FIGC il 28.03.2017.

La responsabilità viene esclusa in quanto agli atti è emerso che dopo aver ricevuto l’invito a partecipare all’l’incontro del giorno 28.3.2017 organizzato dalla Lega in accordo con la FIGC, avente per tema “la tutela della salute e la lotta al doping”, il legale rappresentante, già in data 21.3.2017 aveva inviato alla Lega Italiana Calcio Professionistico il nominativo del dott. ….,  di professione medico, delegato a partecipare all’incontro, mentre in data 26.3.2017 era stato consegnato al dott. …. la convocazione per la data innanzi indicata, onde partecipare all’incontro presso il Centro Federale di Coverciano. Risulta altresì provato che il dott. …., che pur aveva accettato di rappresentare la società nell’incontro del 28.3.2017, proprio nella notte tra il 27 ed  il 28.3.2017 è stato colpito da una grave colica renale, per la quale ha dovuto far ricorso alla cura dei sanitari di struttura pubblica, che dopo aver praticato la  terapia urgente del caso, gli hanno prescritto cinque giorni di riposo (certificato Asl Marche  28.3.2017). In via di mero fatto, per l’impedimento dovuto a gravi motivi di salute, il delegato a rappresentare società non ha quindi partecipato al  richiamato incontro ed a fronte di detta omissione, il Tribunale Federale ha fondato la propria pronuncia di colpevolezza. Esaminando in astratto la tipologia di colpevolezza prevista dall’Ordinamento Sportivo per il caso di specie, si osserva che la stessa è diretta e non oggettiva. Nella responsabilità diretta, l’incolpato risponde per un fatto proprio, mentre nel caso di responsabilità oggettiva, risponde per un fatto altrui. A fronte della dedotta diversificazione, deve esaminarsi il comportamento del legale rapp.te, per valutare se egli abbia posto in essere comportamenti o omissioni che possano integrare la fattispecie di cui ai capi di incolpazione a lui ascritti. Ebbene, lo stesso, avuta notizia dell’incontro a cui la società che rappresentava doveva necessariamente partecipare, si è affrettato a designare la persone delegata a prender parte al detto incontro, assicurandosi del suo assenso alla partecipazione. In siffatta situazione, nessuna colpa può essere imputata alla società  calcistica ed al suo legale rappresentante, perché da parte loro sono stati posti in essere tutti i comportamenti idonei ad integrare il pieno rispetto del precetto normativo. Non risulta peraltro a loro imputabile la circostanza che il delegato a partecipare allo incontro lo abbia  poi disertato, oltretutto, per circostanza ampiamente sorretta da valida giustificazione . Una responsabilità  si sarebbe in ipotesi potuta ravvisare se il delegato avesse per tempo rappresentato un personale impedimento e nessuno avesse provveduto a sostituirlo per tempo, ma detta circostanza non ricorre nella fattispecie, atteso che la causa dell’impedimento si è manifestata proprio poche ore prima del fissato incontro, quando era ormai impossibile organizzare un’adeguata sostituzione di persona qualificata.  Il Tribunale ha, oltretutto, sbagliato, nel non ravvisare che l’assenza del dott. … era dovuta a causa di forza maggiore assolutamente imprevedibile, giustificata con la presentazione di un certificato medico rilasciato da struttura sanitaria  pubblica (ASL Marche 2) e come tale, insindacabile.  Nel dover necessariamente assolvere gli incolpati per non aver commesso colpe loro proprie, La Corte coglie, peraltro, l’occasione per stigmatizzare la facilità con cui potrebbe eludersi una norma posta a salvaguardia di interessi primari dell’Ordinamento sportivo, ma al riguardo, può solo limitarsi ad invocare un provvedimento normativo diretto a prevenire detta elusione. Si potrebbe, in ipotesi, imporre l’obbligo di delegare persone che per la loro affiliazione siano soggette alla Giustizia Sportiva, onde renderle sanzionabili in proprio per l’ipotesi di loro comportamenti omissivi, ovvero, prescindendo dai casi singoli, più in generale, si potrebbe trasformare la responsabilità diretta in responsabilità oggettiva, onde rendere maggiormente responsabili le società e/o i loro legali rappresentanti in ordine alla puntuale osservanza delle deleghe da loro conferite ed alla affidabilità dei delegati, ma queste sono mere ipotesi normative de iure condendo.  Sta di fatto che con la vigente normativa, se si valuta che gli incolpati hanno fatto quanto nei loro poteri per dare attuazione ai precetti federali, delegando appositamente persona  qualificata a partecipare agli incontri di aggiornamento e sia poi la persona delegata a rendersi inadempiente (nella fattispecie, peraltro, per causa di forza maggiore),  si deve applicare esclusivamente il principio della responsabilità diretta, in forza del quale, nessuno può essere condannato per responsabilità altrui.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 67/TFN-SD del 16 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z. E. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl), SOCIETÀ TARANTO FC 1927 SRL - (nota n. 8380/619 pf 17-18 GC/GP/ma del 9.3.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società viene prosciolto dall’accusa di aver violato l’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico nei giorni 20 febbraio 2017 e 27 luglio 2017. La società, infatti, con la pec e relativo allegato indirizzata alla Commissione che organizzava l'incontro formativo oltre che per conoscenza alla segreteria della Lega Pro cui aderiva - aveva comunicato sul modulo di censimento predisposto dalla Lega, relativo alla stagione sportiva 2016/2017, di aver conferito al Signor …… il ruolo di Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, e tanto in epoca anteriore allo svolgimento dell’incontro formativo. Orbene, tale comunicazione, per un verso rappresenta, anche in assenza di una formale accettazione della cui necessità non si rinviene obbligo normativo, un indubbio elemento volitivo della Società; per l’altro, è atto idoneo a produrre effetti giuridici all’interno dell’ordinamento sportivo una volta entrato nella sfera cognitiva degli organi federali, indipendentemente ed a prescindere da qualunque formale accettazione, in quanto atto di natura recettizia. In altri termini, la comunicazione ha raggiunto il proprio scopo che era quello di legittimare, sul piano rappresentativo, il delegato a presenziare al corso formativo in nome e per conto del sodalizio (responsabile designato Signor ….); circostanza fattuale poi confermata dalla scheda sottoscritta sul modulo della Lega Pro, consegnata dalla stessa Commissione organizzativa alla Procura Federale. Ed invero, ove mai la sostituzione del nominativo del soggetto responsabile fosse stata ritenuta non valida e/o efficace (per eventuali ragioni di tempo, di forme, di modalità di trasmissione) la partecipazione dello stesso avrebbe dovuto essere vietata. Solo in tal modo il sodalizio avrebbe potuto aver contezza (principio di lealtà reciproca) dell'irregolarità di tale sostituzione e della necessità (principio di certezza dei rapporti) di far partecipare il primitivo soggetto Responsabile al successivo corso formativo di recupero, a tal fine non potendosi attribuire (principio del tempus regit factum) alcuna valenza al comportamento omissivo del sodalizio atteso che l'obbligo partecipativo (alla seconda riunione) rinveniva dalle condizioni di licenza per la stagione sportiva 2016 e/2017 mentre il suddetto corso di recupero era stato organizzato in un momento temporale in cui la Società risultava ormai retrocessa e per giunta già iscritta ad un diverso campionato (appartenente alla sfera dilettantistica). L'ammissione alla partecipazione al corso formativo del soggetto che era in quel momento già stato designato quale Responsabile Amministrazione Finanze e Controllo dal sodalizio ha certo determinato un preciso affidamento sulla regolarità della sua nomina, legittimando anche la successiva assenza al corso di recupero, evidentemente riservato solo ai Responsabili delle Società che non avevano partecipato a quello originario. Per tali ragioni non sussiste la violazione ascritta né sotto il profilo oggettivo della mancata partecipazione del Responsabile designato al corso formativo del 20.2.2017 né sotto quello soggettivo della consapevolezza in capo al legale rapp.te che la presenza del … Ancona a detto corso fosse irregolare ed improduttiva di effetti.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 104/CFA 24 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2364/64 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017

Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che aveva sanzionato il legale rapp.te è sanzionato con mesi 3 e di inibizione e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per le seguenti violazioni regolamentari: violazione di cui agli artt.1bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3,del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U.113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Invero il mancato rispetto del termine del 26.6.2017, di cui al titolo I) paragrafo I) lettera D) punto 2) del Com. Uff. n. 113/A del 13.2.2017 è da ascrivere agli usi dell’Istituto bancario, come tale non vincibili dalla tesserata (e dalla società sportiva di riferimento).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 59/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. N. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl dal 7.8.2015 al 1.2.2017), PROTO FRANCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), SOCIETÀ ACR MESSINA SRL - (nota n. 6677/46 pf1718/GC/GP/ac del 31.01.2018).

Massima: Sia il presidente che l’amministratore unico della società sono sanzionati con l’inibizione di giorni 30 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC, nei giorni 14-15 novembre 2016 e 29 maggio 2017. La società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con l’ammenda di Euro 20.000,00.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 94/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18 del 10.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SS RACING CLUB ROMA SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. P.A., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S.; AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 616/1159 PF 16-17 GP/AS/AC DEL 19.7.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN perchésono gli stessi reclamanti ad ammettere di non aver depositato entro il termine del 12.7.2016 la prescritta comunicazione. A discolpa non vale addurre un preteso ritardo della Covisoc che avrebbe inviato alla Società la suddetta comunicazione solo il 20.7.2016; del pari, non vale addurre che non poteva essere presentata la comunicazione Covisoc dell’11.7.2016 perché attestava la presenza di debiti sportivi che nel giorno della scadenza del termine per la presentazione della comunicazione erano stati saldati. I reclamanti avrebbero avuto una duplice possibilità per rispettare il termine del 12.7.2016: o presentare la comunicazione Covisoc dell’11.7.2016 (certamente non esatta alla luce dei pagamenti effettuati il giorno dopo) allegando alla stessa la documentazione attestante il pagamento degli emolumenti e dei contributi relativi al mese di giugno 2016 ovvero presentare direttamente quest’ultima attestazione. In realtà, la Società ha sì saldato i debiti sportivi, ma non lo ha comunicato nel termine perentorio del 12.7.2016. Per questo comportamento negligente i due reclamanti sono responsabili di violazione delle norme surrichiamate del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 47/TFN-SD del 02 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. S. B. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della  Società SS Maceratese Srl), SOCIETÀ SS MACERATESE SRL - (nota n. 4886/45 pf 17-18  GC/GP/ac del 5.12.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. h) del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società all'incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in accordo con la FIGC, in data 28.03.2017. Essendo stata revocata l’affiliazione alla società la stessa non può essere più destinataria di provvedimenti degli organi di giustizia sportiva, ai sensi delle norme federali.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 40/TFN-SD del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  G.  C. A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società FC Bari  1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 4281/17 pf17-18 GC/GP/ac del 21.11.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 10 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. e), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26/4/2016, per non aver tesserato almeno ulteriori venti calciatrici under 12 all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e). La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 10.000,00. Il Collegio osserva che la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Società in data 24 giugno 2016, sotto la lettera e) - che disciplina le modalità alternative di adempimento dell’obbligo – reca testualmente, al secondo alinea, l’obbligo della conclusione formale dell’accordo di licenza per l’utilizzo del marchio, denominazione e segni distintivi, ed altresì che “In tal caso, dovrà essere depositata una scheda informativa riguardante la Società di calcio femminile corredata da copia del medesimo accordo che dovrà espressamente prevedere l’assunzione da parte della Società richiedente la Licenza nazionale di tutti gli oneri di gestione della Società licenziataria”. Alla luce del  chiaro  tenore  della  clausola,  il Collegio  ritiene  che  l’obbligo  in  questione possa ritenersi assolto soltanto ed esclusivamente mediante deposito, presso i competenti Uffici federali, dell’accordo recante lo specifico e conclusivo incontro di volontà tra le parti. Gli atti propedeutici all’accordo, rectius contratto, assumono nella particolarità dell’ordinamento di settore, caratterizzato dalla certezza e speditezza dei rapporti, natura esclusivamente preparatoria (id est, prenegoziale) non in grado di disvelare il contenuto minimo, effettivo che la normativa federale richiede. Il rispetto delle condizioni previste del Titolo III Criteri Sportivi ed Organizzativi sconta, infatti, un rigido controllo di verifica circa la corrispondenza del caso concreto al paradigma normativo astratto, ossia la verifica di sussistenza dell’accordo formale attraverso il quale è stata veicolata all’esterno, e portata a conoscenza degli organi federali, l’effettiva volontà delle parti circa l’assunzione degli obblighi in pedissequa rispondenza alla dichiarazione di impegno assunta. D’altra parte, non può essere richiesto alla Commissione, ed a fortiori gli Organi di giustizia sportiva della Federazione, di entrare nel merito delle trattative per ricostruire la consistenza dei rapporti e la volontà delle parti, onde verificare se – sul piano sostanziale – siano state o meno assolte le condizioni alle quali il legale rappresentante si era espressamente impegnato. Siffatta attività appare, per un verso, poco compatibile con gli strumenti e di poteri riconosciuti dall’ordinamento federale; per l’atro, estraneo alla sfera di attribuzione degli organi giudicanti. Più in generale, il Collegio ritiene che la norma federale contempli una fattispecie a formazione progressiva   per   perfezionarsi   la   quale   occorre   un   duplice   adempimento:   la   conclusione dell’accordo ed il suo deposito presso il competente organo della Federazione; di cui il secondo (deposito)   presuppone,   sul   piano   logico   prima   ancora   che   giuridico,   l’avvenuta   stipula dell’accordo la cui forma scritta s’atteggia come requisito di esistenza e documentazione dello stesso in quanto funzionale al successivo adempimento rappresentato dal deposito dell’accordo medesimo: adempimento quest’ultimo, che altrimenti sarebbe impossibile per inesistenza dell’oggetto, ovvero del documento da depositare. Il Collegio, tuttavia, non può non apprezzare positivamente il fatto storico per cui la trattativa svoltasi tra la Società deferita e l’…..comunque ci sia stata. La circostanza è stata comprovata in atti e dimostra, ai fini che qui rilevano, un comportamento improntato a diligenza per il raggiungimento dello scopo. Rilevano a tal fine l’assunzione di oneri organizzativi ed economici, le dazioni di materiali, la messa a disposizione di risorse ed attrezzature; i numerosi scambi di interlocuzione, i riscontri anche esterni circa l’esistenza di rapporti tra le due Società. Elementi di fatto che, seppur non idonei, per quanto sopra rassegnato, a qualificare il rapporto in termini di avvenuta conclusione, formalizzazione e deposito dell’accordo, possono essere apprezzati sul diverso piano delle attenuanti e della buona fede. La sopra riferita e documentata attività svolta dal sodalizio sportivo induce, dunque, questo Tribunale a mitigare sensibilmente, anche in applicazione dell’art. 16, comma 1, CGS, le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale, in adesione peraltro all’indirizzo già espresso da questo Tribunale in fattispecie analoga (Comunicato Ufficiale n. 35/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018 Procura FIGC/Gabrielli Cittadella).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 39/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. S. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Mestre Srl), SOCIETÀ AC MESTRE  SRL - (nota n. 4642/135 pf17-18/GC/GP/ac del 28.11.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 3.02.2017, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2017, previsto dalla normativa federale, il nulla osta del Prefetto a corredo dell’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2017/2018 in un impianto non ubicato nel proprio comune. La società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con l’ammenda di Euro 6.667,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 38/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B. W. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Fussball Club Sudtirol Srl), SOCIETÀ FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL - (nota n. 3642/33 pf17-18 GC/GP/ac del  03.11.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 per la mancata partecipazione del proprio delegato alla sicurezza ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC nei giorni 14 – 15 novembre 2016 e 29 maggio 2017. La società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con l’ammenda di Euro 13.500,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  P. A. (All’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa),  SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA- (nota n.4128/21 pf17-18 GC/GP/ac del 16.11.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art.1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.367/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B il giorno 28.3.2017. La società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con l’ammenda di Euro 40.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. R. F. (All’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Lumezzane  Spa), SOCIETÀ AC LUMEZZANE SPA- (nota n.4230/47 pf17-18 GC/GP/ac del 20.11.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione di cui all’ art.1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. g e i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società all’incontro sul tema del razzismo (lett. g della suddetta disposizione) e all’incontro sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive (lett. i della suddetta disposizione) organizzati dalla FIGC il 27.3.2017. La società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con l’ammenda di Euro 40.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:T. M. F. (All’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl dal  21.3.2016 al 24.11.2016), L.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della  Società SS Maceratese Srl dal 2.5.2017 al 30.6.2017), SOCIETÀSS MACERATESE SRL- (nota  n.4059/38 pf17-18 GC/GP/ac del 15.11.2017).

Massima: Sia il presidente che l’amministratore unico della società sono sanzionati con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’ art.1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. m) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Figc nei giorni 14-15 novembre 2016 e 29 maggio 2017. La società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con l’ammenda di Euro 20.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F. F. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl),  SOCIETÀ SS SAMBENEDETTESE arl- (nota n. 3971/36 pf17-18 GC/GP/ac del 13.11.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione l’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. h), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società SS Sambenedettese Srl all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla Lega Pro, in accordo con la FIGC il 28.03.2017. La società, a titolo di responsabilità diretta è sanzionata con l’ammenda di Euro 20.000,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.FRANCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl),  SOCIETÀ SS SAMBENEDETTESE arl- (nota n. 3915/35 pf17-18 GC/GP/ac del 10.11.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. m), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC nei giorni 14-15 novembre 2016 e 29 maggio 2017. La società, a titolo di responsabilità diretta è sanzionata con l’ammenda di Euro 20.000,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Cittadella Srl), SOCIETÀ AS CITTADELLA SRL - (nota n. 3078/16 pf17-18 GC/GP/ac del 18.10.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 10 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. e), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle  Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26/4/2016, per non aver tesserato almeno ulteriori venti calciatrici under 12 all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e). La società, a titolo di responsabilità diretta è sanzionata con l’ammenda di Euro 10.000,00. La contestazione mossa appare pacifica in quanto confermata dal medesimo sodalizio sportivo il quale, tuttavia, ha precisato e documentato di aver posto in essere l’attività di propaganda e pubblicizzazione volta alla divulgazione della attività sportiva calcistica e finalizzata al tesseramento di giovani calciatrici per la Società. A prova dell’effettivo svolgimento della menzionata attività di propaganda, la difesa dei deferiti ha depositato ampia documentazione dalla quale si rileva l’esiguo numero della popolazione delle bambine del Comune, la quale si attesta sul numero di 440, e pertanto la tangibile difficoltà per il raggiungimento del numero di giovani tesserate, imposto dalla norma federale. La menzionata, e documentata, attività svolta dal sodalizio sportivo induce questo Tribunale a mitigare sensibilmente, anche in applicazione dell’art. 16, comma 1, CGS, le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 34/TFN-SD del 19 Dicembre 2017  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:C.F. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Rende Calcio 1968 Srl),SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL - (nota n.3580/71pf17-18GP/GC/blp del 2.11.2017).

Massima: Il TFN proscioglie il legale rapp.te dalla violazione di cui all’art.1bis,comma1,del CGS, in relazione all’art.8,commi 1 e 2, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto unitamente alla domanda di ripescaggio al campionato di serie C della Società dallo stesso rappresentata e nel termine per la presentazione della stessa – fissato dal C.U. del Presidente Federale n.10/A del 14/07/2017 per il giorno 28/07/2017in data 27/07/2017 ha prodotto ed utilizzato una fidejussione priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza aver avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo le norme federali e ciò, perché il fatto inteso nella sua interezza non costituisce violazione atteso che il deferimento riferisce parzialmente in merito alla dinamica di azione posta in essere dal legale rapp.te,focalizzando l’attenzione sul solo primo episodio (fidejussione invalida e violazione del termine di presentazione),che preso singolarmente potrebbe ingenerare oggettive perplessità in ordine al comportamento leale e corretto del prevenuto, comportamento non dettato da scarsa lealtà, correttezza o probità, né ascrivibile al contestato art. 8 CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 34/TFN-SD del 19 Dicembre 2017  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE CARICO DI:C.G. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t.della Società Catanzaro Calcio Srl),SOCIETÀ CATANZARO CALCIO SRL- (nota n.2364/64pf17-18GP/GC/blp del 27.9.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 3 e di inibizione e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per le seguenti violazioni regolamentari: violazione di cui agli artt.1bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3,del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U.113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Alla luce del fatto che il legale rapp.te ha avuto un breve, sebbene sufficiente, lasso di tempo per ottemperare alle scadenza, è congruo irrogare alla predetta la sanzione dell’inibizione di mesi 3.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 28/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A. S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t.  della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), MONTEMURRO FRANCESCO (all’epoca  dei fatti Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis  Andria 1928 Srl), SOCIETÀ SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL - (nota n. 2375/66 pf17-18  GP/GC/blp del 27.9.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 6 di inibizione e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per le seguenti violazioni regolamentari:violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativo al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 compreso, e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori, dipendenti addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.La violazione contestata è previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativa al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018.La citata disposizione imponeva l’obbligo di depositare, entro il termine del 30 giugno 2017, presso la Co.Vi.So.C. “la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società...corredata dai modelli F24.attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega”.Il mancato rispetto del termine di deposito (ultimo capoverso della lettera E) del CU), “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato..con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento da scontarsi nel campionato 2017/2018”.

Massima:Il procuratore speciale con poteri limitati alla rappresentanzadella Società sportiva di fronte agli istituti di credito, potendo sottoscrivere con detti istituti qualunque tipo di contratto o dichiarazione; sottoscrizione di contratti con fornitori, sponsor ed amministrazioni pubbliche;alla rappresentanzadella Società sportiva presso gli organi federali, a titolo esemplificativo Figc e Lega Pro, in occasione dei periodici incontri e riunioni che si tengono durante la stagione sportiva” non risponde della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativo al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 compreso, e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori, dipendenti addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. La violazione contestata è previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativa al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018. Appare evidente come la procura escluda, al di fuori degli ambiti indicati, poteri di rappresentanza della Società e conseguentemente risulta impossibile riferire anche al procuratore speciale la responsabilità per l’inadempimento fiscale e previdenziale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 28/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T. A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t.  della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 2366/65  pf17-18 GP/GC/blp del 27.09.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 6 di inibizione e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per le seguenti violazioni regolamentari:violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativo al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, una garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00, rilasciata dalla compagnia, per la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico non è riuscita a reperire il rating richiesto dal Sistema delle Licenze Nazionali, garanzia soltanto successivamente sostituita, e segnatamente in data 7 luglio 2017, con altra idonea garanzia bancaria prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. La citata disposizione imponeva l’obbligo di depositare, entro il termine del 30 giugno 2017, presso la lega italiana calcio professionistico “l’originale della garanzia a favore della medesima lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 rilasciato da banche che figurino nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB, dalle Società assicurative  iscritte  nel  relativo  albo  IVASS  ed  autorizzate  all’esercizio  del  ramo  15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali”. Il mancato rispetto del termine di deposito (ultimo capoverso della lettera E) del CU), “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato..con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento da scontarsi nel campionato 2017/2018”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 28/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F. M. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della  Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL - (nota n. 2582/70 pf17-18  GP/GC/blp del 4.10.2017).

Massima: La difesa dei deferiti conferma, nel proprio elaborato, che il sodalizio sportivo non ha provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e che non ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Non vi è dubbio quindi che in relazione a tale contestazione gli stessi debbano essere sanzionati.La Società sportiva dichiara di non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, né, entro lo stesso termine, ha documentato alcunché alla Co.Vi.So.C..Tuttavia, nello scritto difensivo i deferiti evidenziano, e depositano documentazione atta a confermare quanto esposto (all.ti 2 - 2bis e 3 della memoria), che in data 27 giugno 2017 il sodalizio sportivo, ha presentato presso i competenti uffici dell’INPS, richiesta di rateizzazione dei contributi riferibili al periodo marzo, aprile e maggio 2017. È pertanto documentale che la domanda di rateizzazione sia stata proposta prima del termine del 30 giugno 2017, termine di scadenza dell’adempimento contestato. Attesa l’accettazione della rateizzazione ed il versamento della prima rata, si deve ritenere che i deferiti non possano subire conseguenze sanzionatorie derivanti dal periodo utilizzato dall’ente impositore per accettare la proposta rateizzazione.  Consegue che

il legale rapp.te è sanzionato con mesi 6 di inibizione  e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 28/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B. R. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t.  della Società Santarcangelo Calcio Srl), SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL -  (nota n. 2387/67 pf17-18 GP/GC/blp del 28.09.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con mesi 4 di inibizione  e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per le seguenti violazioni regolamentari:violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dei contributi INPS sopra indicati.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 28/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  A. S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della  Società SS Akragas Città Dei Templi), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI  SRL - (nota n. 2331/69 pf17-18 GP/GC/blp del 26.9.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con mesi 5 e giorni 10 di inibizione  e la società con la penalizzazione di punti 3 in classifica per le seguenti violazioni regolamentari: a) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Pro, entro il termine del 30 giugno 2017, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00.; b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; c) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017 del debito IVA relative agli anni d’imposta 2014, 2013 e 2012, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle rate sopra indicate.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 85/TFN-SD del 11 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  P.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Como Calcio Srl), Società COMO CALCIO Srl – (nota n. 7810/336 pf16-17 AS/GP/ac del 26.1.2017).

Massima: La violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al Titolo II° dei Criteri Infrastrutturali Lettera A punto 3 del CU n. 368/A/ del 26.04.2016, a motivo del deposito oltre il termine del 20.06.2016, previsto dalla normativa Federale, della dichiarazione di disponibilità dell’impianto di giuoco denominato P. Fortunati di Pavia, della licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa a detto impianto e del nulla osta del Prefetto di Pavia, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 10.00,00 a carico della società trattandosi nella sostanza di un solo inadempimento, ancorché consumato in date diverse, e non di tre separati inadempimenti, come sembra desumersi dalla suddetta richiesta. La Società nell’attuale stagione sportiva 2016/2017 milita nel Campionato Lega Pro e, come già è stato statuito da questo Tribunale in fattispecie per certi versi analoga (decisione 30.3./4.4.2017 CU 72/TFN Sez. Disciplinare), essa soggiace all’Ordinamento sportivo, la cui autonomia nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e nella definizione dei giudizi da parte degli organi di giustizia sportiva è fatta salva, indipendentemente dai procedimenti (art. 1 comma 3 CGS). Costituisce corollario di detta autonomia il principio del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali in capo ai soggetti indicati nell’art. 1 comma 1 CGS e delle competenze esclusive degli organi di giustizia sportiva a giudicare le questioni di carattere tecnico e disciplinare che investono la posizione dei tesserati (art. 16 CGS). Pertanto, trattandosi nel caso in esame di Società attiva, è indubbio che essa abbia titolo di rispondere direttamente degli addebiti che le vengono contestati, ove questi ricadano nella sfera dell’Ordinamento Federale.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.  095/CFA del 22 Gennaio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 24.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: DEL SIG. T. W. PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA US AVELLINO 1912 SRL PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 3 C.G.S.; DEL SIG. TACCONE MASSIMILIANO CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA US AVELLINO 1912 SRL PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 3 C.G.S.; DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 3025/161 PF 16-17 GT/GB DEL 26.09.2016

Massima: Il mancato pagamento della quota variabile, non determinata nell’ammontare, alla società estera per la cessione del calciatore non integra la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017 per il mancato pagamento dei debiti scaduti, in quanto il debito non è esigibile e non è liquido.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. M.(Amministratore Unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia S.r.l.), Società S.S. JUVE STABIA S.R.L. – (nota n. 7806/335 pf16-17 AS/GP/ac del 26.1.2017)

Massima: La violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A, punti 1) e 2) del C.U. n.368/A del 26.04.2016, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2016, previsto dalla normativa federale, il documento comprovante la disponibilità dell’impianto “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia e la licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa al detto impianto, comporta a carico del legale rapp.te giorni 27 di inibizione e l’ammenda di Euro 13.334,00 a carico della società  perché hanno patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 54/TFN-SD del 13 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F.(all’epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante della Società AC Pisa 1909 SSRL), Società AC PISA 1909 SSRL - (nota n. 6634/169 pf16-17 GM/GP/ma del 20.12.2016).

Massima: La violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II) – Criteri Infrastrutturalilettera A), punto 3) del C.U. n. 367/A del 26 aprile 2016, per avere depositato oltre il termine del 20 giugno 2016, previsto dalla normativa federale, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa all’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2016/2017 in un impianto non ubicato nel proprio comune, precisamente lo stadio “C. Castellani” di Empoli, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 13.334,00 a carico della società  perché hanno patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.034/TFN del 24 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: W.T. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), M.T. (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl - (nota n. 3025/161 pf 16-17 GT/gb del 26.9.2016).

Massima: Il TFN ritiene rispondente agli adempimenti previsti dal C.U. 367/A del 2016, la comunicazione inviata dalla società alla Co.Vi.So.C. con la quale ha provveduto al pagamento dei debiti scaduti alla data del 31/3/2016, nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi ad acquisizioni internazionali di calciatori. Infatti non sussiste la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 24 giugno 2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere sopra indicati. La società ha versato quanto dovuto alla società estera per la cessione del calciatore secondo quanto previsto dal contratto provvedendo al pagamento della quota fissa (conseguente alla cessione del calciatore). La stessa infatti in mancanza di richiesta da parte della società estera non ho provveduto, giustamente, al pagamento della quota variabile (subordinata alla ulteriore vendita del calciatore a terzi).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.S. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), P.G. (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), M.A.G. (Vice Presidente vicario del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), P.O. (Vice Presidente vicario del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 3003/163 pf 16- 17 GT/blp del 26.9.2016).

Massima: I deferiti vengono prosciolti dall’accusa di violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8), del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non avere documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata in quanto la fidejussione è stata deposita nei termini e poi successivamente sostituita su comunicazione della Lega Pro  la quale   segnalava che, secondo quanto comunicato in pari data dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, “nessuna Società già iscritta nel cessato elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma introdotta dal d.lgs. 141/2010, era abilitata a rilasciare garanzie a prima richiesta nei confronti del pubblico, anche laddove abbia presentato istanza per proseguire l’attività ai senso dell’art. 10 del predetto d. lgs. 141 e tra queste rientrava la società che aveva rilasciato la fidejussione. A suffragio di quanto sopra si deduce che l’orientamento giurisprudenziale degli organi federali ritiene che laddove ci si trovi di fronte ad una prima applicazione di una normativa non chiarissima (come nel caso di specie), sussistendo il convincimento della legittimità del proprio operato da parte della Società deferita e dei suoi rappresentanti, ben si può riconoscere di trovarsi in presenza di una ipotesi tale da rientrare nella categoria dell’errore scusabile (cfr. C.U. Commissione Disciplinare Nazionale n. 64/CDN e C.U. Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite n. 275/CGF). Difatti è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale tra la data del 12 maggio 2016 (data in cui la Banca d’Italia cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari e Finanziari con relativa cancellazione dei soggetti ivi iscritti) e quelle in cui la FIGC e la Lega Pro hanno emanato rispettivamente i Comunicati Ufficiali n. 396/A, 231/L e 236/L (24 maggio 2016, 26 maggio 2016 e 3 giugno 2016) si è venuta a creare una situazione di incertezza normativa tale da ingenerare nei soggetti deferiti un comprensibile e legittimo affidamento in ordine alla piena validità sul piano fideiussorio delle polizze rilasciate dagli operatori finanziari indicati nei predetti Comunicati Ufficiali portando i medesimi a porre in essere una condotta che deve necessariamente rientrare nella categoria dell’errore scusabile, così da elidere alla radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), P.T. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), Società SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl - (nota n. 3026/164 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016).

Massima: I deferiti vengono prosciolti dall’accusa di violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8), del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non avere documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata in quanto la fidejussione è stata deposita nei termini e poi successivamente sostituita su comunicazione della Lega Pro  la quale segnalava che, secondo quanto comunicato in pari data dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, “nessuna Società già iscritta nel cessato elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma introdotta dal d.lgs. 141/2010, era abilitata a rilasciare garanzie a prima richiesta nei confronti del pubblico, anche laddove abbia presentato istanza per proseguire l’attività ai senso dell’art. 10 del predetto d. lgs. 141 e tra queste rientrava la società che aveva rilasciato la fidejussione. A suffragio di quanto sopra si deduce che l’orientamento giurisprudenziale degli organi federali ritiene che laddove ci si trovi di fronte ad una prima applicazione di una normativa non chiarissima (come nel caso di specie), sussistendo il convincimento della legittimità del proprio operato da parte della Società deferita e dei suoi rappresentanti, ben si può riconoscere di trovarsi in presenza di una ipotesi tale da rientrare nella categoria dell’errore scusabile (cfr. C.U. Commissione Disciplinare Nazionale n. 64/CDN e C.U. Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite n. 275/CGF). Difatti è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale tra la data del 12 maggio 2016 (data in cui la Banca d’Italia cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari e Finanziari con relativa cancellazione dei soggetti ivi iscritti) e quelle in cui la FIGC e la Lega Pro hanno emanato rispettivamente i Comunicati Ufficiali n. 396/A, 231/L e 236/L (24 maggio 2016, 26 maggio 2016 e 3 giugno 2016) si è venuta a creare una situazione di incertezza normativa tale da ingenerare nei soggetti deferiti un comprensibile e legittimo affidamento in ordine alla piena validità sul piano fideiussorio delle polizze rilasciate dagli operatori finanziari indicati nei predetti Comunicati Ufficiali portando i medesimi a porre in essere una condotta che deve necessariamente rientrare nella categoria dell’errore scusabile, così da elidere alla radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.034/TFN del 24 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.B. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), F.B. (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), G.C. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl) - (nota n. 3027/167 pf16-17 GP/gb del 26.9.2016).

Massima: La violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00comporta l’applicazione della sanzione di mesi 2 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società.Con riferimento all'entità delle sanzioni nei confronti dei legali rappresentanti questo Collegio ritiene possa tenersi in debita considerazione la circostanza che si sia proceduto al deposito dell'originale della garanzia con un solo giorno di ritardo. La predetta circostanza, pur non costituendo una valida esimente in ordine alla sussistenza della responsabilità disciplinare dei deferiti, consente però di valutarne il comportamento come attenuante.

Massima: L’eccezione formulata dalla difesa dei deferiti, relativamente alla ritenuta responsabilità del solo presidente del CDA è priva di pregio, infatti l’adempimento correlato alla presentazione della domanda di iscrizione - previsto al punto 1 della lettera D) del paragrafo I del Titolo I del più volte citato Comunicato Ufficiale n. 368/A - sottoscritta dal presidente è del tutto distinto ed autonomo rispetto a quello relativo al deposito dell’originale della garanzia. Pertanto avrebbe potuto tempestivamente adempiere alla prescrizione in questione poiché dotato dei necessari poteri di rappresentanza relativamente alla trattazione delle pratiche in questione, come si evince dalle visure camerali depositate in giudizio.

Massima: Deve, escludersi la responsabilità dell’amministratore delegato in quanto, dalle visure camerali risulta che lo stesso è fornito della legale rappresentanza della Società ma solo in relazione ad alcuni specifici poteri fra i quali non rientrano certamente quelli relativi alle vicende oggetto del deferimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.034/TFN del 24 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.C. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Casertana FC Srl), Società CASERTANA FC Srl - (nota n. 2985/168 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016).

Massima: Comportano l’applicazione della sanzione di mesi 4 e giorni 15 (per la continuazione) di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 2 in classifica a carico della società le seguenti violazioni:a) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata;b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 6) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento del debito IVA anno d’imposta 2008 entro il termine del 30 giugno 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.034/TFN del 24 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.F.T. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), M.N. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), R.T. (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), F.G. (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), R.F.(Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 3024/159 pf16-17 GP/blp del 26.9.2016).

Massima: Comportano l’applicazione della sanzione di mesi 8 (6 + 2 in continuazione) di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 3 in classifica a carico della società le seguenti violazioni:a) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il 7 luglio 2016, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2015 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2015 sopra indicato; b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 30 giugno 2016, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di aprile 2016 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di maggio 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; c) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il 30 giugno 2016, al pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2015 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 122/CFA del 13 Maggio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 18 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. F.L., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. L., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AL SIG. F.L.ED ALLA SOCIETÀ A.C. PISA 1909 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016

Massima: La Corte accoglie il ricorso proposto dalla Procura Federale e per l’effetto infligge al legale rapp.te della società la sanzione della inibizione fino a tutto il 31.12.2016 per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 8, commi 1, 2 e 4 C.G.S.. “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza in quanto, in data 9 novembre 2015, ha prodotto presso la Lega pro e fatto uso di una fideiussione risultata non veridica, senza effettuare alcun controllo preventivo”. Non può, neanche, accogliersi il ricorso proposto dalla Procura Federale in merito al mancato riconoscimento della responsabilità del dott. – omissis - per aver scientemente violato la disposizione di cui all’art. 8, commi 1,2 e 4 C.G.S.. Sul punto la Procura Federale ritiene che la decisione del primo giudice sia illogica e contraddittoria perché, dopo aver correttamente ricostruito i fatti, non ne avrebbe tratto la consequenziale convinzione che da essi non poteva che discendere la colpevolezza, a titolo di dolo eventuale, del dott. – omissis -, il quale avrebbe consapevolmente accettato il rischio dell’accadimento illecito come conseguenza della propria azione. La tesi proposta non può essere condivisa proprio per la struttura stessa della norma che si vuole violata e per il mancato raggiungimento di un livello probatorio sufficiente all’integrazione del necessario elemento psicologico. Un’attenta analisi, non solo esegetica e finalistica, ma anche soltanto semantica conduce ad apprezzare come la norma abbia voluto sanzionare, con adeguato rigore, l’intenzionale produzione di documentazione, la sua alterazione e falsificazione (1° comma), la diretta e preordinata connessione tra documenti falsificati e la volontà di eludere la normativa federale (2° comma) ma, soprattutto, l’attività illecita o elusiva della società, tesa ad ottenere l’iscrizione (4° comma). Una siffatta costruzione del paradigma illecito appare sufficientemente indicativo della volontà di sanzionare una condotta contraddistinta dalla chiara e inequivoca volontà di conseguire  un risultato illecito attraverso la consapevole azione illecita, concretizzatasi attraverso la fraudolenta formazione o alterazione di documentazione falsa. Sotto questo profilo, pertanto, non appare sufficiente (e, in questo merita condivisione la tesi difensiva) la mera prospettazione di un rischio e la sua consapevole accettazione. “In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo.” (ex multis Cass. Pen. Sez. I n. 18220/2015). Ora, volendo analizzare la condotta alla luce delle note (a tutti) acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali circa la concettualizzazione del dolo eventuale, appare evidente come il paradigma normativo si discosti dal percorso, come giuridicamente apprezzabile, segnato dalle azioni del dott. – omissis -. A tutto voler concedere, non sembra a questa Corte che la norma che si ritiene violata abbia degradato l’elemento psicologico a pura e semplice accettazione preventiva di un rischio ma, piuttosto sia sufficientemente chiara nel richiedere la sussistenza di un’endiadi ben precisa: produzione cosciente di un atto falso e ottenimento dell’iscrizione. Come detto, tuttavia, spetta al giudice la qualificazione giuridica di una fattispecie sottoposta alla sua cognizione e non può essere considerato un limite assoluto a questa la prospettazione della parte. Pur con questa premessa però, non può dirsi che la costruzione accusatoria abbia raggiunto la soglia richiesta della dimostrazione oggettiva della condotta violativa. Atteso che in questa sede trova applicazione la regola probatoria della c.d. “preponderanza dell’evidenza”, ossia il principio della “probabilità prevalente” (cfr. Cass. Civ. III sez. n. 2085/2012), la conseguenza è che non può ritenersi superata la regola aristotelica del “più probabile che non”. Alla luce di questa regola, non può razionalmente affermarsi che la condotta del dott. – omissis - non abbia interpretazioni alternative rispetto a quella che conduce alla sua sicura responsabilità, intravedendo così nella condotta accertata l’unico obiettivo della cosciente produzione di un documento (quantomeno verosimilmente) falso. Su tale punto non si è raggiunta una significativa allegazione, diversamente da quanto dedotto dalla Procura Federale in relazione alla violazione dell’art. 1 bis C.G.S.. Certamente il dott. – omissis - avrebbe potuto scientemente ordire un piano criminoso per frodare la Lega Pro ma, con altrettanta certezza, non può escludersi che altri abbiano approfittato di una sua scellerata leggerezza per compiere ai suoi danni (e a quelli della società) un’azione delittuosa. La non univocità della lettura degli avvenimenti, così come acquisiti nel corso del procedimento dinanzi questa Corte, porta alla considerazione conclusiva che, in mancanza del raggiungimento di una sufficiente prova in ordine alla sua volontà di commettere un illecito, ma solo indizi, presunzioni (non univoche), deduzioni non incontrastabili, il dott. – omissis - debba essere mandato assolto dallo specifico addebito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.091/TFN del 27 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.R. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl - (nota n. 12287/517 pf15- 16/DP/fda del 04.05.2016).

Massima: La violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS in relazione al Titolo II, lettera A), punto 3) - Criteri Infrastrutturali -, CU n. 239/A del 27.04.2015 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro - s.s. 2015/2016), comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 10.000,00 a carico della società

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 19 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; - AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015

Impugnazione – istanza:2. RICORSO SIG. M.C.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015

Massima: La circostanza per cui il legale rapp.te è stato nominato Amministratore Unico della Società solo un giorno prima rispetto alla scadenza del termine assegnato per gli adempimenti (deposito presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30.6.2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00 e deposito presso la Co.Vi.So.C, entro il medesimo termine, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo) non può, invero, essere considerata come un impedimento decisivo per la corretta e puntuale esecuzione degli obblighi sopra indicati da parte dello stesso, come dovuto. Ciò detto, però, la Corte ritiene che la sanzione irrogata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare possa intendersi non congrua e non proporzionata nella propria afflittività, tenuto in considerazione, in particolar modo, il breve lasso temporale entro il quale l’amministratore aveva l’onere di adempiere, in concreto, ai suddetti adempimenti. Viene ridotta la penalizzazione ad 1 punto e l’inibizione a mesi 2.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.070/TFN del 19 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(85)–DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Amministratore unico e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl), e DELLA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 4162/951 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).

Massima: L’amministratore unico è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis CGS, per non avere partecipato all’incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Firenze dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.4.2015.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.069/TFN del 18 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.L. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 Srl), Società AC Pisa 1909 Srl - (nota n. 10322/633 pf15-16 SP/AM/blp del 30.3.2016).

Massima: La violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver prodotto presso la Lega Pro e fatto uso di una fideiussione risultata non veridica, senza effettuare alcun controllo preventivo comporta l’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione a carico del legale rapp.te e l’ammenda di Euro 50.000,00 a carico della società. Il trattamento sanzionatorio è mitigato perché non è accertata la sussistenza del dolo specifico richiesto affinchè si ritenga integrata la fattispecie dell’articolo 8 del C.G.S

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 083/CFA del 18 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 04 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. D.B.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DEL PUNTO 1), LETT G), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI DI LEGA PRO 2014/2015, PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 - nota n. 3802/894pf14-15/DP/fda del 22.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. ASCRITTA AL SIG. V.D.B., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ - nota n. 3802/894pf14-15/DP/fda del 22.10.2015

Massima: La mancata partecipazione di un delegato della Società all’incontro sul tema del doping, svoltosi a Firenze il 15.4.2015, determinata da un improvviso ed imprevedibile malore avvertito dall’incaricato della Società (il Direttore Sportivo) la mattina della riunione - come documentato dalla certificazione sanitaria prodotta, e che i tempi e le modalità del contrattempo avrebbero reso impossibile la sostituzione con altra persona -non giustificano l’assenza perché non emerge alcun documento con cui la Società ha formalmente e specificamente incaricato il direttore sportivo di presenziare alla riunione.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015

Impugnazione – istanza: 14. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: - SIG. A.D.P. PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DEL SAVONA FBC SRL, - SIG. E.S., AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SUDDETTA SOCIETÀ; - SAVONA FBC SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI P.T. IN ORDINE ALLA CONTESTATA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA D), PUNTO 6) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - di cui al capo d) dell’atto di deferimento prot. n. 2637/37pf 15-16 del 18.9.2015

Massima: La C.F.A. in accoglimento del ricorso come proposto dal Procuratore Federale, in riforma della decisione, infligge 1 punto di penalizzazione alla società e giorni 15 di inibizione a ciascuno dei legali rapp.ti per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30.6.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta dal 1.7.2012 al 30.6.2013. Effettivamente risulta dagli atti la circostanza che la società ha provveduto a pagare la prima rata prevista dal piano di rateazione del debito IRAP emesso dalla Agenzia delle Entrate in data 24.4.2015 e quindi oltre il termine del 30.3.2015 previsto dallo stesso piano di rateazione. Si tratta, quindi, di valutare le conseguenze giuridiche di tale tardivo pagamento rispetto alle prescrizioni di cui al Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016. La contestata violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S. nel caso di specie sussiste e la decisione impugnata merita dunque di essere riformata, atteso che la circostanza del mancato pagamento entro il termine del 30.3.2015 della prima rata del debito IRAP ha effettivamente comportato la automatica ed istantanea decadenza della società dal beneficio della rateazione ottenuto e, quindi, la conseguente iscrizione a nuovo ruolo dell’importo dovuto per la citata imposta, interessi e sanzioni in misura piena, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 3-bis del d. lgs. n. 462/97. Ne consegue che il pagamento tardivamente effettuato in data 24.4.2015 è intervenuto quando la società, ai sensi e per gli effetti della citata disposizione normativa, era già decaduta dal beneficio della rateazione, sicchè la Società deferita, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, non ha tempestivamente pagato le rate scadute del debito IRAP al 30.4.2015, né ha dunque correttamente ottemperato alle prescrizioni di cui al Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; - AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SIGG.RI V.D.B.(AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ), L.P.(PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ), R.R.D.D. (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015

Impugnazione – istanza:4. RICORSO DEL SIG. D.B.V.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE A: - TITOLO I, PARAGRAFO I, LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; - TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 3) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; - TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 4) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; - TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 1) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.04.2015, AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SIG. D.D.R.R. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL SIG. P.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015

Massima: Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’agitata ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell’illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone. In definitiva, premesso che, ordinariamente, l’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l’errore nell’interpretazione della disposizione e l’affidamento invocati dai predetti deferiti non derivano da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso, e, di conseguenza, non sono sufficienti ad escludere l’affermazione di responsabilità.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. O.V.SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. V.O.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015

Massima: L’ambito cognitivo del presente procedimento verte sul concreto rilievo disciplinare da assegnare alla condotta già sanzionata in prime cure e consistente nell’omesso deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6. 2015, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00. Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito non sono, nella loro materialità, in contestazione venendo qui in rilievo esclusivamente la mancata valorizzazione del contesto, che i ricorrenti assumono di stretta necessità, in cui sarebbe maturata l’omissione in addebito e, di riflesso, la pretesa portata esimente del tentativo, invano svolto presso gli uffici della Lega, di depositare assegni circolari di importo equipollente a quello della prescritta fideiussione. Tanto premesso, e così perimetrata la res iudicanda, deve subito affermarsi che l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale e che, ciò nondimeno, in ragione della cd. affectio societatis, restano pienamente esigibili nei confronti degli associati e possono essere presidiate da autonome sanzioni, nella specie quelle qui in rilievo. Ed è, pertanto, nel solco delle coordinate normative evincibili dalla speciale disciplina di settore che dovrà svilupparsi il presente giudizio di verifica sulla predicabilità della pretesa di reclamo azionata dinanzi a questa Corte. Orbene, muovendo dalla suddetta premessa mette conto evidenziare che, a mente del titolo I), paragrafo I), lettera D), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 in tema di rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, Le società devono, entro il termine del 30.6.2015, osservare i seguenti adempimenti….8) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 400.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega con separata comunicazione”. Da notare che il medesimo testo normativo prevede che “L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6),7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2015/2016”. Il chiaro contenuto precettivo delle disposizioni de quibus – la cui validità e piena operatività non sono qui in discussione - consente di perimetrare compiutamente gli obblighi prescritti a carico delle singole società. Invero, una piana lettura dei richiamati precetti rende di tutta evidenza, atteso lo stesso valore semantico delle proposizioni all’uopo utilizzate dal legislatore federale, la sussistenza di un obbligo a carico delle società di depositare, a corredo della domanda di iscrizione ed entro un termine perentorio invalicabile, un tipo ben individuato di garanzia con espressa esclusione di forme equipollenti. La cogenza delle richiamate disposizioni – qui non sindacabile – imponeva, dunque, in modo univoco il tipo di comportamento esigibile (id est fideiussione bancaria a prima richiesta), l’importo della garanzia da prestare (€ 400.000,00), il termine di scadenza per il suo utile perfezionamento (30.6.2015), le sanzioni applicabili nell’ipotesi di inadempimento. Resta, dunque, espressamente esclusa in radice nello stesso specifico impianto normativo di riferimento la facoltà alternativa rivendicata dai ricorrenti di dare ingresso a prestazioni di valore asseritamente equipollente (deposito di assegni circolari di importo pari a € 400.000,00) sull’implicito presupposto di una sostanziale fungibilità delle condotte. In definitiva, la stessa disciplina in commento - espressione di una precisa scelta del legislatore federale – preclude, in apice, qualsivoglia modalità alternativa di adempimento relegando, dunque, le eventuali prestazioni alternative nel campo del giuridicamente irrilevante ed escludendo, per tale via, che le società potessero indifferentemente liberarsi in altro modo dal vincolo imposto con il comunicato ufficiale. Tanto almeno ai fini disciplinari restando la conseguente omissione espressamente sanzionata come illecito disciplinare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.059/TFN del 04 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M.C. (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Reggina Calcio Spa), G.R. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6973/1035 pf14-15 GT/dl del 15.1.2016).

Massima: La procura speciale notarile, regolarmente inviata alla Lega, a mezzo della quale viene conferito al soggetto il potere di rappresentare l’amministratore della Società in tutti i rapporti con la FIGC di operare nell’ambito della FIGC, ivi inclusa la facoltà di presentare la domanda di iscrizione al campionato Lega Pro 2014/2015fa venir meno l’ipotesi accusatoria secondo la quale gli adempimenti di iscrizione al campionato non sono stati formalizzati dal legale rapp.te.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.046/TFN del 14 Gennaio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: V.D.B. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3802/894pf14-15/DP/fda del 22.10.2015).

Massima: L’amministratore unico è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per laviolazione dell'art. 1 bis, 6 comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. g), del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014/2015, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6.05.2014, per non aver partecipato all'incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Firenze dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.04.2015. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 20.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.042/TFN del 09 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.L. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 2733/40 pf 15-16 SP/blp del 22.9.2015).

Massima: La violazionedi cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver provveduto, entro il termine del 7 luglio 2015, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2014 comporta l’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 n classificaa carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (Amministratore unico e legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl - (nota n. 3535/678 pf14-15 DP/fda del 15.10.2015).

Massima: La violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS in relazione al Titolo II – Criteri infrastrutturale – ultima parte ed allegato B, criteri B punto 17 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici Lega Pro stagione 2014/2015, pubblicato sul C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014, per non aver sanato, entro il termine del 31 gennaio 2015, la carenza nel numero di postazioni attrezzate e coperte presenti nella tribuna stampa dello stadio Vanni Sanna di Sassari, inferiore al minimo richiesto di 30, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.034/TFN del 19 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl - (nota n. 2601/34pf15- 16/SP/MS/gb del 17.9.2015).

Massima: La violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 comporta, a seguito di patteggiamento, l’applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.034/TFN del 19 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.T.  (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Paganese Calcio 1926 Srl), Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl - (nota n. 2597/32 pf15-16 SP/MS/blp del 17.9.2015).

Massima: La violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 comporta, a seguito di patteggiamento, l’applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.034/TFN del 19 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SS Srl), Società AC PISA 1909 SS Srl - (nota n. 2527/38 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015).

Massima: La violazionedi cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 comporta, a seguito di patteggiamento, l’applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 03 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.D.M.D.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015).

Massima: La violazionedi cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di serie B 2015/2016, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2012 comporta l’applicazione della sanzione di mesi 3 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 03 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.V. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa - (nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015).

Massima: La violazionedi cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016 per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 comporta l’applicazione della sanzione di mesi 2 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classificaa carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 03 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.P.(Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S.(Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), S.G.(Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 3142/125 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

Impugnazione Istanza: (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.P.(Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), S.G.(Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 3143/126 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

Impugnazione Istanza: (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.P. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 2637/37 pf15-16 SP/blp del 18.9.2015).

Massima: La violazionea) ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera D), punto 8) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro - s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la predetta Istituzione sportiva, entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 400.000,00; b) ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera C), punto 1) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 25.06.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2015 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; c) ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera D), punto 4) del CU n. 239/A del 27/04/2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti sino al mesi di aprile 2015 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; d) ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera D), punto 6) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 01.07.2012 - 30.06.2013comporta l’applicazione della sanzione dell’inibizione a carico dei legali rapp.ti e la penalizzazione di punti 5 in classifica oltre all’ammenda di Euro 500,00 a carico della società per la recidiva ex art. 21, comma 2, CGS, solo in relazione alla violazione Disciplinare sanzionata all'esito del procedimento Disciplinare di cui al CU TFN n. 52 del 28.04.2015, mentre, avuto riguardo alla ulteriore violazione Disciplinare sanzionata all'esito del procedimento di cui al CU CFA n. 16 del 29.08.2015, i predetti profili di recidiva nono sono meritevoli di considerazione, essendo il predetto giudizio ancora sub judice, come ha correttamente assunto la difesa dei deferiti (il richiamato provvedimento é stato impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia CONI, il quale, con decisione del 27.10.2015, ha accolto il ricorso interposto dalla società avverso la sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica, rinviando ai fini della pronuncia definitiva alla Corte federale di appello).

Massima: La qualità di legale rappresentante pro tempore contestualmente sussistente in capo a due o più (come nel caos di specie) soggetti distinti, non è preclusiva ai fini dell’insorgenza di analoghe responsabilità disciplinari nei loro riguardi, così come previste dalla disciplina regolamentare di settore in stretta correlazione con l’esercizio delle proprie funzioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 03 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.D.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 2599/35pf15- 16/SP/MS/gb del 17.9.2015).

Impugnazione Istanza: (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.D.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

Impugnazione Istanza: (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.D.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

Impugnazione Istanza: (58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.D.B.(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), L.P. (Procuratore speciale della Società SS Ischia Isolaverde Srl), R.R.D.D. (Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

Massima: La violazione ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 8) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la predetta Istituzione sportiva, entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 400.000,00; ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 3) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015, ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 4) del CU n. 239/A del 27/04/2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015. ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 1) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro - s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015 comporta l’applicazione della sanzione dell’inibizione a carico dei legali rapp.ti e la penalizzazione di punti 4 in classifica oltre all’ammenda di Euro 500,00 a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 03 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.M. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 2995/39 pf15- 16 SP/blp del 30.9.2015).

Massima: La violazionea) di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00; b) di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 5) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo comporta l’applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 2 in classifica oltre all’ammenda di Euro 500,00 a carico della società a titolo di recidiva ex ar. 21 CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 03 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 2611/33pf15-16/SP/MS/blp del 17.9.2015).

Massima: La violazionedi cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 comporta l’applicazione della sanzione di mesi 3 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 03 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.T. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Vigor Lamezia Srl), Società VIGOR LAMEZIA Srl - (nota n. 2598/36 pf15-16 SP/MS/gb del 17.9.2015).

Massima: La violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 comporta l’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica oltre all’ammenda di Euro 500,00 a carico della società a titolo di recidiva. È provata la contestata recidiva del sodalizio sportivo che, con il C.U. 17/CFA del 29/8/2015, è stata condannata per le violazioni alle norme federali di cui al procedimento n. 859 bis pf 14/15. Risulta, pertanto, applicabile l’istituto della recidiva previsto dall’art. 21 comma II del vigente CGS.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 18 del 03/06/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale della F.I.G.C., a Sezioni Unite, in data 27 marzo 2015

Parti: Reggina Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia conferma la penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla società per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la dovuta fideiussione bancaria, ma annulla la decisione con la quale quale la società è stata sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, prova dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014, prova dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Infatti, avendo la società presentato, in data 8 maggio 2014, l’accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 bis della legge fallimentare, omologato dal Tribunale con decreto depositato il 17 giugno 2014, ha acquistato la sua efficacia (ed è diventato quindi esecutivo) solo una volta decorso il termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese e, quindi, in una data che è certamente successiva alle date (del 25 giugno 2014 e del 30 giugno 2014) entro le quali la società ricorrente avrebbe dovuto dimostrare alla Co.Vi.So.C. di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto (fino al 30 aprile 2014) ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo e per le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti. Dunque prima che il decreto di omologazione divenisse efficace, poteva essere giustificata la mancata tempestiva dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con le relative ritenute fiscali e previdenziali, a causa del doveroso rispetto della procedura disciplinata dalla legge fallimentare. La presenza di tale causa giustificativa non consente pertanto l’irrogazione di una sanzione per la ritardata dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei debiti in questione (poi avvenuto il 15 luglio 2014).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.:Decisione n. 13 del 15/05/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della FIGC resa in data 16.01.15 (C.U. 019 /CFA del 16.01.15)

Parti: A.S. Varese 1910 S.p.a./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della Corte che ha irrogato la sanzione di due punti di penalizzazione per violazione di cui all’art. 10, comma terzo, CGS in relazione al titolo L, paragrafo L, lettera D, punti 5 e 9, del Sistema delle Licenze Nazionali. I punti del Sistema delle Licenze Nazionali contestati, sono sostanzialmente due: il punto D, numero 5, ed il punto D, numero 9. Da tali norme, pertanto, deve muovere l’indagine dell’odierna decisione. Il punto D del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 143/A ha la seguente titolazione: Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2014 osservare i seguenti adempimenti: 1)…. ……(omissis); 2)… ……(omissis); 3)… ……(omissis); 4)… ……(omissis); 5) depositare presso la Co.Vi.Soc., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” o dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals), riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega….(omissis); 6)… ……(omissis); 7)… ……(omissis); 8)… ……(omissis); 9) depositare presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione bancaria a prima richiesta, dell’importo di € 800.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione. Il punto D chiude la propria elencazione di obblighi con la previsione della sanzione da infliggere, su deferimento della Procura Federale, consistente nella penalizzazione di un punto in classifica per ciascuninadempimento, da scontarsi nel campionato 2014/2015. Orbene, facendo corretta applicazione di tale norma endoassociativa, prima il Tribunale Nazionale Federale e poi Corte D’Appello Federale hanno inflitto la penalizzazione di due punti alla ricorrente la quale non aveva presentato nel termine prescritto la certificazione relativa ai versamenti Irpef e non aveva presentato la fidejussione richiesta.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 27 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 06 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 17.2.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. R.G., LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014)

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. R.G., LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014) ()

Massima: Il ricorso proposto dalla società al Tribunale per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare ed omologato dal suddetto Tribunale con decreto in data 17 giugno 2014 non fa venir meno la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 e  della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Consegue che, su ricorso della Procura Federale, la Corte infligge ulteriori mesi 3 di inibizione al legale rapp.te ed ulteriori punti 2 di penalizzazione a carico della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.046/TFN del 09 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.F.(Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), V.D.B. (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl - (nota n. 5317/34 pf14-15 SP/blp del 26.1.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento il presidente del CDA ed il procuratore speciale sono sanzionati con l’inibizione di mesi 4 per la violazione di cui al Titolo I, Paragrafo I, Lettera D, Punto 7 del CU n. 144/A del 06.05.2014, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per il mancato deposito, entro il termine del 03.06.2014, di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 600.000,00, così come espressamente prescritto dalla disciplina regolamentare di cui al richiamato comunicato ufficiale. La società che non ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.039/TFN del 19 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.C. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 4163/39 pf14-15 SP/blp del 9.12.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento le violazioni: a) di cui al titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 9) del C.U. 143/A del 6 maggio 2014 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00; b) di cui al titolo I, paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 143/A del 6 maggio2014 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; c) di cui al titolo I, paragrafo I), lettera D), punto 5) del C.U. 143/A del 6 maggio 2014 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014,la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; d) di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver utilizzato per il pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità fino al mese di aprile 2014 il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza comportano l’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 3 in classifica oltre all’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 13 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Lupa Roma FC Srl), Società LUPA ROMA FC Srl - (nota n. 3931/86 pf14-15 DP/fda del 2.12.2014).

Massima: La violazione dell’art. 1, comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 CGS) in relazione al Titolo II – Criteri infrastrutturali -, lett. A, punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici di Lega, pubblicato con Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2014, per non aver depositato, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 20.6.2014, il nulla osta del Prefetto a corredo dell’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la Stagione Sportiva 2014/15 in un impianto non ubicato nel proprio Comune, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 6.700,00 a carico della società perché hanno patteggiato

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 06 Gennaio 2015 n. 28/CFA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 11 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 1.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. L.N. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 7 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI - NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. L.N. - NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014

Massima: La Corte, tenuto conto del principio della proporzionalità ed afflittività, ritiene di dovere rideterminare la sanzione inflitta al legale rapp.te in mesi 3 di inibizione. L’art. 19 lett H) C.G.S. rimette all’organo giudicante la quantificazione in concreto della misura della inibizione nei confronti dei dirigenti per i fatti commessi in costanza di tesseramento, ritiene di dovere valutare la fattispecie concreta in modo parzialmente differente rispetto alla considerazione operata dal Tribunale. Infatti, la circostanza che la violazione del n. 5) della lettera D del paragrafo I, Titolo I, Com.Uff. n. 143/A abbia riguardato la certificazione con riferimento ad uno soltanto dei due obblighi di pagamento, costituisce un elemento che la Corte può valutare e deve valutare ai fini della quantificazione della sanzione. Come pure oggetto di valutazione deve essere la circostanza che, all’indomani della segnalazione da parte della Co.Vi.So.C circa l’omessa presentazione delle certificazioni entro il termine del 30.6.2014, la società abbia comunque provveduto a regolarizzare la sua posizione in occasione del successivo ricorso davanti alla medesima Commissione.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 026/CFA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 03 Marzo 2015  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSODELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER L’OPERATO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, SIG. A.Z., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6 MAGGIO 2014 (NOTA N. 3477/35 PF14-15 SP/BLP DEL 19.11.2014) -

Massima: Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla Co.Vi.So.C. e, dunque, l’inosservanza del termine del 30.6.2014 stabilito dal titolo I, par. I, lett. D), punto 7, del Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2014, in relazione al deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00. Ciò premesso, non può essere condivisa la tesi dell’assenza di rimproverabilità nella condotta dei deferiti e della riferibilità della condotta oggetto del deferimento al precedente legale rapp.te, posto che la violazione sarebbe semmai imputabile alla precedente gestione presidenziale, atteso che dal 4.7.2014 la società ha un nuovo assetto proprietario. Del pari, priva di fondamento la prospettazione di parte reclamante secondo cui difetterebbe il profilo soggettivo di colpevolezza in capo al presidente della società. La condotta di cui trattasi, specie per quanto concerne il presente giudizio nei confronti della società, infatti, si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata. Del resto, la società è sempre la medesima e non vi è dubbio che la stessa debba essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S., anche considerato che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il legale rappresentante e la società, la responsabilità diretta del club si configura nel momento in cui colui che ne ha la rappresentanza agisce personalmente e direttamente in violazione delle norme federali, assumendo una condotta, sia essa attiva od omissiva. Inconferente, poi, il richiamo alla decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al Com. Uff. n. 272/CGF del 24.4.2014, secondo cui, «la mancata cura, entro i termini previsti, degli adempimenti imposti dalla disciplina di settore deve ascriversi ad un evento non prevedibile, imputabile ad un soggetto terzo e da considerare quale causa assorbente nel determinismo eziologico del ritardo, pari ad un solo giorno, con cui la società ricorrente ha onorato i suoi impegni». Nella predetta decisione, infatti, la Corte ha regolato una fattispecie non sovrapponibile a quella dedotta nel presente procedimento, giungendo, appunto, ad affermare che, «a cagione delle circostanze di fatto di seguito esposte, e della chiara attitudine delle stesse ad integrare un’ipotesi di forza maggiore, non sembra residuare nella vicenda qui in rilievo un effettivo disvalore che consenta di qualificare come suscettiva di rimprovero la condotta serbata dalla società ricorrente». Nella vicenda oggetto del presente procedimento, invece, non è ravvisabile alcun fatto di terzi che ha impedito alla compagine societaria il corretto e tempestivo adempimento di cui trattasi. Né, tantomeno, è ravvisabile nella fattispecie una ipotesi di forza maggiore o caso fortuito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 17 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 2846/41 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).

Massima: Il ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare, omologato dal suddetto Tribunale con decreto in data 17 giugno 2014se comporta il proscioglimento dall’addebito dai capi di deferimento (violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 e  della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo),non porta al rigetto della contestazione in merito al mancato deposito della richiesta fideiussione dei termini. Infatti, il mancato adempimento di tale onere, a cui la società era tenuta entro la data del 30 giugno 2014, non era legato in alcun modo all’accordo di ristrutturazione (nel quale non se ne trova, ovviamente, traccia), non riguardando un debito gravante sulla Società, ma, viceversa, l’adempimento a un onere che la società avrebbe dovuto soddisfare entro il 30 giugno 2014 e che, peraltro, ha adempiuto, con ritardo, in data successiva a quello dell’intervenuta omologazione del suddetto accordo seppur in data antecedente rispetto al termine concesso, dall’art. 182 bis L.F., ai creditori o ad altri interessati per proporre eventuali opposizioni. Questo, a conferma che detto adempimento poteva essere ben posto in essere entro la data del 30 giugno 2014, non essendo legato alla mancata presentazione di eventuali opposizioni da parte di terzi. Consegue la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 600.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.030/TFN del 17 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G.(Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 5129/25 pf14-15 SP/blp del 20.1.2015).

Massima: La violazione di cui all’art. 85, lett. A), paragrafo VII), delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 maggio 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014 comporta l’applicazione della sanzione di mesi 3 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica oltre all’ammenda di Euro 10.000,00 a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 17 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.L.(Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), F.B. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 5062/135 pf14-15 SP/blp del 19.1.2015).

Impugnazione Istanza: (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.L. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), F.B. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 5074/134 pf14-15 SP/blp del 19.1.2015).

Massima: Le violazionidi cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° agosto 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014 e quella di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° agosto 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014comportano, a seguito di patteggiamento, l’applicazione della sanzione di mesi 3 di inibizione a carico di ciascun legale rapp.te e la penalizzazione di punti 2 in classifica a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 20 Gennaio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.Z.(Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC PAVIA Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 3477/35 pf14-15 SP/blp del 19.11.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/15, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00 comporta, a seguito di patteggiamento, l’applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 20 Gennaio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.L. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), F.B. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 2835/38 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/15, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00 comporta, a seguito di patteggiamento, l’applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 20 Gennaio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A.R.(Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 2917/37 pf14- 15/SP/blp del 4.11.2014).

Massima: La violazionedell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/15, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00 comporta, a seguito di patteggiamento, l’applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 20 Gennaio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M.(Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 2910/42 pf14-15/SP/blp del 4.11.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/15, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) e dell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/15, per non avere depositato presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2014 delle rateizzazioni dei tributi IVA anni d’imposta 2009, 2010 e 2011 e IRAP anno d’imposta 2010 comporta, a seguito di patteggiamento, l’applicazione della sanzione di mesi 4 e giorni 10 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 2 in classifica a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.019/TFN del 01 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.F. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl - (nota n. 2602/27 pf14-15 AM/ma del 27.10.2014).

Massima: La violazione degli artt. 1 bis , comma 1 e 5 , e 8, commi 1 e 2 , del CGS in relazione alle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 144/A del 6.05.2014, Titolo I,  lett. D), art. 7, per avere realizzato comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica mediante il deposito presso la Co.Vi.So.C., in sede di reclamo, di una fideiussione bancaria di € 600.000,00, rilevatasi non veridica, al fine di ottenere ingiustamente in favore della Società rappresentata, in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale, l'iscrizione al campionato di Divisione Unica - Lega Pro per la stagione sportiva 2014-2015comporta l’applicazione della sanzione di anni 2 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 2 in classifica oltre all’ammenda di Euro 5.000,00 a carico della società.Nella specie è stata depositata garanzia  bancaria assolutamente inidonea e non genuina, in patente contrasto con le previsioni della normativa federale. Ciò risulta anche dalla condivisibile e logica Ordinanza n. 8688/2014, resa il 5.08.2014, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio ha testualmente affermato: “Considerato che non rileva l'asserita buona fede della ricorrente nel depositare la seconda fideiussione risultata poi falsa, potendo tale elemento soggettivo, ove  dimostratosi veritiero, rilevare in altra e diversa sede ma non può scalfire il dato, questa volta oggettivo, di aver versato una garanzia falsa e, quindi, in pratica, di non aver versato alcuna garanzia.” Peraltro, la stessa Alta Corte di Giustizia Sportiva, con la decisione n. 21/2014, ha affermato, con riferimento alla fideiussione de qua: “Tale documento, al di là delle evidenti anomalie risultanti dall’impaginazione e dalla lettura del testo, è, poi, con argomenti inconfutabili, risultato falso, giacché la BPV lo ha per iscritto formalmente disconosciuto, negando di aver mai rilasciato fideiussione in favore della Società ricorrente.”

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.018/TFN del 01 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.R.(Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 2883/36 pf14-15/SP/blp del 4.11.2014).

Massima: La violazione di cui all’art. 10, comma 3, CGS in relazione al Titolo l paragrafo l lettera D punto 7 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al campionatodi Divisione Unica LNP, pubblicato sul CU n. 144/A del 6 maggio 2014, per non aver depositato entro il termine del 30 giugno 2014 la fideiussione bancaria a prima richiesta di € 600.000,00 e che ciò, segnalatole dalla CO.VI.SO.C.comporta l’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società.E’ pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dal Sistema, che l’inosservanza del termine di adempimento anche con riferimento a uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per ciascun inadempimento. E’ indubbio che la statuizione contenuta nel Sistema delle Licenze Nazionali richiama di per sé l’art. 1, comma 1, CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società di cui all’art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo lettera H), la cui quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento dell’organo giudicante. É prassi di questo Tribunale accogliere la sanzione richiesta dalla Procura federale, pari a mesi 6 (sei) per il primo inadempimento e a mesi 1 (uno) per ogni inadempimento successivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.018/TFN del 01 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.L.(Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 2853/40pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).

Massima: La violazione di cui all’art. 10, comma 3, CGS in relazione al Titolo l paragrafo l lettera D punti 5 e 9 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al campionato per non aver depositato entro il termine del 30 giugno 2014 la fideiussione bancaria a prima richiesta di € 800.000,00 e la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2014 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo comporta l’applicazione della sanzione di mesi 7 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 2 in classifica a carico della società.E’ pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dal Sistema, che l’inosservanza del termine di adempimento anche con riferimento a uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per ciascun inadempimento. E’ indubbio che la statuizione contenuta nel Sistema delle Licenze Nazionali richiama di per sé l’art. 1, comma 1, CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società di cui all’art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo lettera H), la cui quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento dell’organo giudicante. É prassi di questo Tribunale accogliere la sanzione richiesta dalla Procura federale, pari a mesi 6 (sei) per il primo inadempimento e a mesi 1 (uno) per ogni inadempimento successivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.015/TFN del 20 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.G.(Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio Srl), Società COSENZA CALCIO Srl (nota n. 411/1062 pf13-14/AM/LG/pp del 21.7.2014).

Massima: La violazione ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo III, punti 1, lettera g), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici Lega Pro (CU FIGC n. 168/A del 07.05.2013), per la mancata partecipazione della società all’incontro organizzato in collaborazione dalla FIGC e dalla Lega Pro sul tema della salute e della lotta al doping (Firenze 31.03.2014) comporta, a seguito di patteggiamento, l’applicazione della sanzione di Euro 5.000,00 a carico del legale rapp.te e l’ammenda di Euro 15.000,00 a carico della società.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 334/CGF del 19 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 06 Ottobre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82/CDN del 22.5.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI GIORNI 50 AL SIG. C.C.PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DEI CRITERI INFRASTRUTTURALI “B” DI CUI AGLI ARTT. 18, 21, 25 DEL TITOLO II) ALLEGATO SUB A) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI; - AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 6093/652 PF13-14 SP/PP DEL 23.4.2014) -

Massima: La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione dell’inibizione a 30 giorni e conferma l’ammenda a carico della società per la violazione di cui all’ art. 1, comma 1, CGS - in relazione all’inosservanza dei criteri infrastrutturali “B” di cui agli artt. 18, 21, 25 del Titolo II) allegato sub A) del Sistema delle Licenze Nazionali – non avendo la Società Carpi ottemperato agli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2013/14, con particolare riferimento all’impianto sonoro dello stadio e alle sale lavoro giornalisti e conferenza stampa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN  del 19 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C. (Presidente della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl - (nota n. 6587/656 pf13-14 AM/pp del 13.5.2014).

Massima: La violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione al C.U. n. 168/A del 7 maggio 2013, Sistema Licenze Nazionali, requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B”, per il mancato adeguamento, antro il 31 dicembre 2013 delle dimensioni e della carenza di attrezzature sufficienti della sala giornalisti e fotografi dello Stadio E. Gazzella, ai criteri infrastrutturali previsti dal predetto Comunicato, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 6.700,00 a carico della società perché hanno patteggiato

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 giugno 2014–  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 252/CGF del 2 aprile 2014

Parti:A.C. Siena SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio osserva che le sanzioni irrogate, scaturite dal generale sistema di controlli demandato dal CONI alle Federazioni Sportive Nazionali, devono assicurare “l’equilibrio finanziario delle società partecipanti ai campionati” (lodo BARI/FIGC prot. n.1003 del 26.4.2012 – 595), nel rispetto del principio della parità di trattamento.Le sanzioni irrogate costituiscono effetto automatico predeterminato, e ben noto a tutte le società partecipanti ai campionati di Serie “A” e di Serie “B”, anche relativamente agli effetti ed alle conseguenze della retrocessione dalla massima Serie, come nell’odierna fattispecie.Pertanto non possono essere eccepite eventuali riduzioni dei termini per effettuare i pagamenti previsti, anche per il fatto che le altre società retrocesse si sono trovate nella stessa condizione.Il Collegio osserva che la ratio dell’art.12 della legge n.91/1981 è quella di garantire l’esatto adempimento di quanto previsto dalle norme federali: l’omesso pagamento del bimestre maggio-giugno 2013 si cumula con quello successivo, con l’irrogazione di altra sanzione, al fine di ottenere l’esatto adempimento delle obbligazioni retributive, fiscali e previdenziali.Il c.d. “principio del trascinamento” del pagamento dei vari periodi, è stato più volte adottato dal TNAS (lodi dell’1.7.2011 Salernitana / FIGC; Cosenza / FIGC) applicandolo da una stagione sportiva all’altra.La F.I.G.C. aveva riformulato le disposizioni di cui agli artt.85 NOIF e 10.3 CGF, specificando che “con le citate norme si intende sanzionare, all’esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all’art.85 NOIF, il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei Contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima”, eliminando, così, le differenze tra trimestri o stagioni sportive.Dunque la volontà del Legislatore, pienamente manifestata ed ulteriormente precisata, deve essere ben nota alle società affiliate.Tutto ciò deve essere considerato anche ai fini dell’iscrizione al campionato immediatamente successivo e sarebbe irragionevole che l’ultimo bimestre possa rimanere insoluto.Né, a parere del Collegio, il mancato pagamento del bimestre maggio-giugno 2013, può non essere frutto di consapevole scelta della società con la conseguente esclusione dell’errore scusabile da parte della medesima società, la quale ha, invece, corrisposto le somme dovute per il primo bimestre dell’anno sportivo luglio-agosto 2013.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 giugno 2014–  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 301/CGF del 21 maggio 2014

Parti:A.C. Siena SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio osserva che le sanzioni irrogate, scaturite dal generale sistema di controlli demandato dal CONI alle Federazioni Sportive Nazionali, devono assicurare “l’equilibrio finanziario delle società partecipanti ai campionati” (lodo BARI/FIGC prot. n.1003 del 26.4.2012 – 595), nel rispetto del principio della parità di trattamento. Le sanzioni irrogate costituiscono effetto automatico predeterminato, e ben noto a tutte le società partecipanti ai campionati di Serie “A” e di Serie “B”, anche relativamente agli effetti ed alle conseguenze della retrocessione dalla massima Serie, come nell’odierna fattispecie. Pertanto non possono essere eccepite eventuali riduzioni dei termini per effettuare i pagamenti previsti, anche per il fatto che le altre società retrocesse si sono trovate nella stessa condizione. Il Collegio osserva che la ratio dell’art.12 della legge n.91/1981 è quella di garantire l’esatto adempimento di quanto previsto dalle norme federali: l’omesso pagamento del bimestre maggio-giugno 2013 si cumula con quello successivo, con l’irrogazione di altra sanzione, al fine di ottenere l’esatto adempimento delle obbligazioni retributive, fiscali e previdenziali. Il c.d. “principio del trascinamento” del pagamento dei vari periodi, è stato più volte adottato dal TNAS (lodi dell’1.7.2011 Salernitana / FIGC; Cosenza / FIGC) applicandolo da una stagione sportiva all’altra. La F.I.G.C. aveva riformulato le disposizioni di cui agli artt.85 NOIF e 10.3 CGF, specificando che “con le citate norme si intende sanzionare, all’esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all’art.85 NOIF, il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei Contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima”, eliminando, così, le differenze tra trimestri o stagioni sportive. Dunque la volontà del Legislatore, pienamente manifestata ed ulteriormente precisata, deve essere ben nota alle società affiliate. Tutto ciò deve essere considerato anche ai fini dell’iscrizione al campionato immediatamente successivo e sarebbe irragionevole che l’ultimo bimestre possa rimanere insoluto. Né, a parere del Collegio, il mancato pagamento del bimestre maggio-giugno 2013, può non essere frutto di consapevole scelta della società con la conseguente esclusione dell’errore scusabile da parte della medesima società, la quale ha, invece, corrisposto le somme dovute per il primo bimestre dell’anno sportivo luglio-agosto 2013.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.82/CDN  del 22 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.C.(Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl), Società CARPI FC 1909 Srl - (nota n. 6093/652 pf13-14 SP/pp del 23.4.2014).

Massima: La violazione di cui all’ art. 1, comma 1, CGS - in relazione all’inosservanza dei criteri infrastrutturali “B” di cui agli artt. 18, 21, 25 del Titolo II) allegato sub A) del Sistema delle Licenze Nazionali – non avendo la Società Carpi ottemperato agli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2013/14, con particolare riferimento all’impianto sonoro dello stadio e alle sale lavoro giornalisti e conferenza stampa, comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 30.000,00 a carico della società

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.81/CDN  del 21 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (325) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.V.(Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl - (nota n. 5848/408 pf13-14 AM/pp dell’11.4.2014).

Massima: La violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 1 lett. b) e c) per l’inosservanza degli impegni, assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2013/2014 di partecipazione ai campionati nazionali allievi e nazionali giovanissimi e di partecipazione ai campionati e/o ai tornei ufficiali esordienti e pulcini comporta l’applicazione della sanzione di giorni 40 di inibizione a carico del legale rapp.te e l’ammenda di Euro 40.000,00 a carico della società. L’inosservanza dei predetti obblighi, previsti dal Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013, punto 1), lettere b) e c), comporta per ciascuna violazione una sanzione non inferiore ad euro 20.000.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.069/CDN  del 15 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.N. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa (nota n. 5082/559 pf13-14 SP/blp del 17.3.2014). (277) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.N. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa (nota n. 5089/561 pf13-14 SP/blp del 17.3.2014).

Massima: La violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale e dell'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio, giugno, settembre e ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale comportano l’applicazione della sanzione di mesi 2 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 3 in classifica a carico della società. Per quanto concerne la prima delle condotte contestate, deve rilevarsi che l’omesso versamento, da parte della Società, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle NOIF (in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS), il quale, in tema di ‘Adempimenti delle Società della Lega Italiana Calcio Professionistico’ ed, in particolare, di ‘Emolumenti’, stabilisce che: “… Le Società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: … - secondo bimestre (31 ottobre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; … I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento dell’iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla Società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.”. Relativamente alla seconda delle condotte oggetto di deferimento, invece, si osserva che la mancata documentazione, da parte della Società, alla data del 16 dicembre 2013, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio, giugno, settembre e ottobre 2013, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF (in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS), il quale, in tema di ‘Adempimenti delle Società della Lega Italiana Calcio Professionistico’ ed, in particolare, di ‘Ritenute e contributi’, prevede che le Società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16  del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In base alla medesima disciplina, in caso di accordi per rateazione e/o transazioni le Società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le Società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla Società al momento dell’iscrizione al campionato. L’art. 10, comma 3, del CGS, a sua volta, riguardo ai ‘Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari’, prevede che: “Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle Società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle Società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.051/CDN  del 12 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C. (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde Srl), M.F.(Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl (nota n. 2782/91 pf13-14 SP/pp del 3.12.2013).

Massima: La violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II) "Criteri Infrastrutturali", A) punto 2), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2013, al deposito della licenza di cui all'ari. 68 del TULPS relativa allo stadio “E. Mazzella” di Ischia, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 6.700,00 a carico della società perché hanno patteggiato

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.051/CDN  del 12 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.V.(Presidente e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl (nota n. 2783/92 pf13-14 SP/pp del 3.12.2013).

Massima: La violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II) "Criteri Infrastrutturali", A) punto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2013, al deposito dei seguenti documenti: disponibilità dell'impianto indicato in deroga; licenza di cui all'ari. 68 del TULPS relativa all'impianto indicato in deroga, comporta a carico del legale rapp.te giorni 27 di inibizione e l’ammenda di Euro 13.400,00 a carico della società perché hanno patteggiato

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.045/CDN  del 09 Gennaio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.R. (Presidente e Legale rappresentante della Società US Sassuolo Calcio Srl), Società US SASSUOLO CALCIO Srl - (nota n. 2780/89 pf13-14/SP/pp del 3.12.2013).

Massima: La violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, lett. A) punto 2) per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2013, al deposito del seguente documento: licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. relativa all’utilizzo in deroga dello Stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, comporta a carico del legale rapp.te l’ammenda di euro 10.000,00 e l’ammenda di Euro 13.300,00 a carico della società perché hanno patteggiato

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.044/CDN  del 20 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.N. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina  Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl - (nota n. 2781/90 pf13-14 SP/pp del  3.12.2013).

Massima: La Società deferita va prosciolta in quanto alla data del 20 giugno 2013 aveva presentato tempestivamente la documentazione riguardante altro impianto  di gioco. Il caso: la società aveva presentato in data 4/5 luglio 2013 istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività nella stagione 2013/2014 presso lo  Stadio di Sant’Arcangelo di Romagna e tutta la documentazione relativa  (disponibilità dell’impianto, licenza di cui all’art.68 TULPS, nulla osta Prefetto di Rimini).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.042/CDN del 16 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: 114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.M. (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), E.C. (Presidente del Collegio Sindacale della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 2513/200pf 13-14/SP/blp del 21.11.2013).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di euro 10.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al legale rapp.te e consistenti nella violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al Titolo I), paragrafo III), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013 relativo al Sistema Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2013/2014, per non avere provveduto al pagamento, entro il termine del 16 settembre 2013, degli emolumenti a titolo di premio nei confronti di due tesserati, maturati nel corso della stagione sportiva 2012/2013 e quindi da corrispondersi con la mensilità di giugno 2013

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.034/CDN  del 14 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(90) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.G.(Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Chieti Calcio Srl) - (nota n. 1668/83 pf13-14 SP/blp del 14.10.2013).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 C.G.S. in relazione al richiamato Punto D inciso n. 7 del Sistema Licenze Nazionali 2013/2014, pubblicato sul CU FIGC n. 168/A del 7 maggio 2013 per il deposito tardivo della fidejussione bancaria comporta l’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione a carico del legale rapp.te.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.029/CDN del 24 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.J.D.A.E. (Presidente e Legale rappresentante della Società Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 1575/142 pf 13-14/SP/blp del 9.10.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’ammendai di euro 1.000,00 e la società con l’ammenda di euro 1.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV delle NOIF, per aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.021/CDN del 02 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.C. (Presidente della Società Vicenza Calcio Spa), D.C. (Amministratore delegato della Società Vicenza Calcio Spa), Società VICENZA CALCIO Spa - (nota n. 1106/85pf 13-14/SP/blp del 16.9.2013).

Massima: A seguito di pattegiamento i legali rapp.ti sono sanzionati con l’inibizione di mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 4 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2013/2014 per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00, della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2013/2014, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2013, al ripianamento della carenza patrimoniale di euro 2.427.050,00, in violazione di quanto disposto al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del citato Comunicato Ufficiale e della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2013/2014, per non aver depositato, entro il termine del 25 giugno 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2013/2014, per non avere depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.006/CDN  del 18 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(410) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS  Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl (nota n. 7926/1065 pf12-13/SP/blp del  3.6.2013).(411) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS  Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl (nota n. 7930/1018 pf12-13/SP/blp del  3.6.2013). (439) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS  Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl (nota n. 8401/993 pf12-13/SP/blp del  18.6.2013). (440) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS  Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl (nota n. 8413/997 pf12-13/SP/blp del  18.6.2013). (441) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS  Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl (nota n. 8407/1001 pf12-13/SP/ac del  18.6.2013).

Massima: La violazione dell’ art. 10, comma 3 CGS, in relazione all’art. 90, comma 2 delle NOIF  e all’art.85, Lett. C), Par. VII), Punto 1) NOIF, per non avere depositato il prospetto P/A  con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato  sulla base della relazione semestrale al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme  Figc, la violazione dell’ art. 10,comma 3 CGS, in relazione all’art.90, comma 2 delle NOIF e  all’art.85, Lett. C), Par. VI), Punto 2) NOIF, per non avere depositato il prospetto R/I con  l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base della situazione  contabile al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme Figc, la violazione dell’ art. 10, comma 3 CGS, in relazione all’art. 90, comma 2 delle NOIF  e all’art.85, Lett. C), Par. II), Punto 1) NOIF, per non avere depositato la relazione  semestrale al 31 dicembre 2012, corredata dalla relativa documentazione, come prescritto  dalle norme Figc e la  violazione prevista e punita dall’art. 85,lett. C), paragrafi IV) e V) delle NOIF,in  relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali  competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti, nonché delle relative ritenute Irpef e  contributi Inps, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e  dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale comportano l’applicazione della sanzione di mesi 10 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 6 in classifica oltre all’ammenda di Euro 15.000,00 a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.006/CDN  del 18 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (408) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.(Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale  Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl (nota n. 7940/1064 pf12-13/SP/blp del  26.6.2013).  (409) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale  Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl (nota n. 7939/1017 pf12-13/SP/blp del  31.5.2013). (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.(Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale  Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl (nota n. 62/1261 pf12-13/SP/blp del  3.7.2013).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 CGS, in relazione all’art. 90, comma 2 delle NOIF  e all’art.85, Lett. C), Par. VI), Punto 1) NOIF, per non avere depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base della situazione  contabile al 31 marzo 2013, come prescritto dalle norme Figc e la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, in  relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali  competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti, nonché delle relative ritenute Irpef e  contributi Inps, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012 e di  gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale comportano l’applicazione della sanzione di mesi 7 di inibizione a carico del legale rapp.te e la penalizzazione di punti 4 in classifica oltre all’ammenda di Euro 10.000,00 a carico della società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della  Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. C.F.;  AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA  ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 1,COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AI TITOLO II “CRITERI INFRASTRUTTURALI” LETT. A) PUNTO 2), DI CUI AL COM. UFF. N.  146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2595/85 PF12-13/SP/PP DEL 6.11.2012)

Massima: La mancata copertura del posto di dirigente responsabile del servizio competente non impedisce all’amministrazione di provvedere comunque  all’adozione dei doverosi provvedimenti ampliativi richiesti dagli interessati, utilizzando i consueti  ordinari strumenti organizzativi (supplenza, sostituzioni, interim). Pertanto, non risulta dimostrato  che la circostanza esposta dalla società reclamante abbia precluso, in modo assoluto, la possibilità di attivarsi tempestivamente per sollecitare dall’amministrazione la conclusione del procedimento in  tempo utile per rispettare il termine prescritto per la consegna della documentazione richiesta. 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 17 Giugno 2011 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 267/CGF del 4 maggio 2011 e 279/CGF del 10 maggio 2011

Parti: POMEZIA Srl e SIG. M.S./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Costituisce condotta sleale e scorretta quella posta in essere dai ricorrenti di chiedere (e ottenere) di utilizzare contabili di versamento ai fini dell’iscrizione al campionato, salvo poi non effettuare alcun versamento.

Massima TNAS: (2) Altro è il conferimento di un terreno per sottoscrivere un aumento di capitale di una società, altro è il conferimento di una partecipazione sociale. Nel secondo caso, il terreno che rientri nel patrimonio della società la cui partecipazione viene conferita nel capitale di altra società non può che essere utilizzato per il perseguimento dello scopo sociale che, appunto, è di natura esclusivamente agricola.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 19 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: Savona 1907 F.B.C. SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ corretta la decisione della CGF che ha irrogato alla società la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica per la violazione, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione al titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punti 11, 12, 13, 15 e 16 del C.U. F.I.G.C. del 25 maggio 2010, e dell’articolo 4, commi 1 e 2, CGS.  Il Collegio reputa, all’unanimità, salvo quanto sub punto 5. che segue, che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze istruttorie. In particolare, il Collegio reputa che la società sia incorso nella violazione del punto 11 del Titolo III Criteri Sportivi e organizzativi del citata C.U. omettendo di allegare, alle schede informative del Delegato alla Sicurezza e del Vice Delegato alla Sicurezza, i documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati. E ciò, nonostante dagli stessi moduli emergesse la necessità di fornire tali documenti. Del pari, può affermarsi che si sia inverata anche la violazione dei punti 13, 15 e 16 del menzionato Titolo III. Alla data di scadenza del 16 agosto 2011 non risultavano ottenuti i tesseramenti dell’allenatore responsabile della prima squadra, dell’allenatore in seconda, del Medico Responsabile e di almeno un operatore sanitario. Rispetto a nessuno di tali inadempimenti è configurabile un errore scusabile. Una pluralità di inadempimenti ai quali – in linea di continuità con la giurisprudenza formatasi nell’ambito del TNAS [cfr. Lodo S.S. Juve Stabia vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 13 maggio 2009 (Collegio:Scino Pres., Vessichelli, Benincasa)]– consegue una pluralità di sanzioni. In linea con un orientamento già espresso nell’ambito del TNAS [ cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 11 maggio 2009 (Collegio: Frosini Pres., Benincasa, Russo) e Lodo Benigni vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 15 maggio 2009 (Collegio: Frosini Pres., Benincasa, Russo)], occorre ribadire che nell’ipotesi in cui nell’ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l’onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l’adempimento. Pertanto, non possono essere condivise tutte le osservazioni della parte istante nelle quali si censurano gli organi sportivi per non aver dato seguito a richieste di diverso tipo pervenute quando il termine era ormai prossimo alla scadenza. Ferme queste considerazioni di carattere generale, con riguardo al tesseramento del medico sociale, colgono nel segno le osservazioni della FIGC che distinguono, opportunamente, tra la richiesta di iscrizione nei Ruoli del Settore Tecnico e la richiesta di tesseramento. In definitiva, gli argomenti sui quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni possono essere condivisi dal Collegio. È stata correttamente accertata la sussistenza degli inadempimenti contestati alla società con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Ad avviso dell'arbitro di designazione di parte istante, la Società deve essere mandata assolta dagli addebiti relativi ai punti 13 e 15, titolo III, C.U., a suo avviso potendosi ritenere assolto in entrambi i casi, giuste le risultanze processuali, il tempestivo deposito della dichiarazione di "impegno a depositare", che testualmente forma oggetto di detti precetti; in ogni caso, sarebbe da ravvisare l'errore scusabile, la Società avendo attivato con congruo anticipo (15 luglio 2010) procedura inequivocabilmente diretta a soddisfare i due suddetti precetti, mentre l'assenza di una esplicita formulazione della domanda di tesseramento, oltre ad apparire formalità non essenziale, giusto quanto sopra, può giustificarsi con la inesperienza dovuta alla recentissima assunzione della Società nella categoria destinataria della regolamentazione disciplinare in questione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: SAVONA 1907 F.B.C. SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Ad una pluralità di inadempimenti consegue una pluralità di sanzioni.

Massima TNAS: (2) Nell’ipotesi in cui nell’ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l’onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l’adempimento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 255/CGF del 20.04.2011

Parti: Carpi F.C. 1909 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS annulla la decisione della CGF con la quale la società è stata sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione dell’art. 85, lett. c), paragrafo IV e V delle N.O.I.F., in relazione agli articoli 10, comma 3, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, C.G.S.) e 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto entro il termine del 14 febbraio 2011 al pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore, attesa la presenza di un accordo transattivo tra la società ed il calciatore. Il caso di specie: La società contesta, correttezza della predetta decisione con riferimento alla sussistenza di un accordo di transazione intervenuto fra la società istante e il calciatore, sottoscritto in data 22 dicembre 2010 innanzi a un funzionario del Comune di Carpi, in base al quale, a fronte del consenso della società alla risoluzione della cessione temporanea del contratto del predetto calciatore stipulata con altra società, da formalizzarsi entro la fine della finestra di calcio mercato del 31 gennaio 2011, il calciatore dava atto di aver percepito gli emolumenti dovuti fino a novembre 2010 e accettava il differimento del pagamento di quelli ancora dovuti (dicembre 2010 e gennaio 2011), da corrispondere entro il 28 febbraio 2011, anche se effettuato da un terzo. Risulta dalla dichiarazione resa in data 4 aprile 2011 dal calciatore e depositata agli atti del presente giudizio, che la società di destinazione del calciatore medesimo, non ha aderito alla richiesta di corrispondere l’importo della mensilità di dicembre 2010 e, pertanto, al pagamento di tale mensilità ha provveduto la società istante entro la data convenuta nel predetto atto di transazione (28 febbraio 2011), anzi, in anticipo di sette giorni (21 febbraio 2011). Il caso in esame può ritenersi, dunque, regolato dall’art. 2113 codice civile, norma applicabile anche in materia sportiva, che disciplina, appunto, le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi. Secondo l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale consolidate, la norma si pone come un limite alla facoltà di disposizione dei diritti del lavoratore e ha come fine quello di offrire a quest’ultimo uno strumento di impugnativa degli atti di disposizione che possono sembrare determinati dalla sua soggezione e debolezza nei confronti dell’altra parte, ma, nello stesso tempo, appaiono corrispondere alla sua libera volontà e ai suoi effettivi interessi. La norma è, quindi, una sorta di garanzia dei livelli minimi imposti dalle norme imperative. Nell’elaborazione dottrinale può ritenersi, poi, definitivamente acquisita la distinzione tra le rinunce o le transazioni aventi ad oggetto i diritti già entrati nel patrimonio giuridico del lavoratore, disciplinati dall’art. 2113 c.c. citato, e gli atti che impediscono al lavoratore l’acquisto del diritto che, incidendo sul momento stesso della sua insorgenza, sono radicalmente nulli (c.d. rinunce a diritti futuri). Alla luce delle considerazioni svolte sinora, deve concludersi, pertanto, che l’atto di transazione, stipulato in data 22 dicembre 2010 innanzi al funzionario del Comune di Carpi, con riferimento alla modalità di pagamento (differito) della mensilità di dicembre 2010 (mensilità che assume rilievo in riferimento al contenuto del citato atto di deferimento in data 30 marzo 2011), la cui validità è stata confermata espressamente dalla summenzionata dichiarazione in data 4 aprile 2011 del calciatore, abbia piena efficacia fra le parti. Assumono, peraltro, rilievo anche le circostanze che concorrono a delineare la peculiarità della fattispecie in esame; e che sono rappresentate dal fatto che la mensilità in questione è stata corrisposta in data 21 febbraio 2011 (la scadenza prevista dalla normativa citata era fissata al 14 febbraio 2011) e dal fatto (non contestato dalla parte intimata) che la società istante è in regola con tutti i pagamenti dovuti, alcuni dei quali, addirittura, effettuati in anticipo rispetto al trimestre di effettiva scadenza. Gli elementi di fatto e diritto così illustrati esplicano, quindi, pienamente i loro effetti al fine di escludere la violazione delle richiamate norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. e soprattutto, al fine di escludere la sussistenza di un intento elusivo delle norme stesse.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 4 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 255/CGF del 20.04.2011

Parti: CARPI F.C. 1909 Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) In considerazione della peculiarità del caso di specie, deve ritenersi che l’atto di transazione, stipulato innanzi ad un funzionario comunale, con riferimento alla modalità di pagamento (differito) di una mensilità del corrispettivo dovuto, la cui validità è stata confermata da un’espressa dichiarazione del calciatore interessato, abbia piena efficacia fra le parti. Gli elementi di fatto e diritto che connotano la fattispecie in esame esplicano, quindi, pienamente i loro effetti al fine di escludere la violazione delle richiamate norme del CGS e delle NOIF e soprattutto, al fine di escludere la sussistenza di un intento elusivo delle norme stesse.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 maggio 2011 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: Villacidrese Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ corretta la decisione della CGF che ha irrogato alla società la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica per la violazione, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione al titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punti 11, 12, 13, 15 e 16 del C.U. F.I.G.C. del 25 maggio 2010, e dell’articolo 4, commi 1 e 2, CGS.  Il Collegio reputa che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze istruttorie. In particolare, il Collegio reputa che la società sia incorsa nella violazione dei punti 11 e 12 del Titolo III Criteri Sportivi e organizzativi del citata C.U. omettendo di allegare, alle schede informative del Delegato alla Sicurezza e del Vice Delegato alla Sicurezza, i documenti prescritti. Le stesse schede informative, inoltre, risultano incomplete. Del pari, può affermarsi che si sia inverata anche la violazione dei punti 13, 15 e 16 del menzionato Titolo III. Alla data di scadenza del 23 agosto 2011 non sono state depositate le attestazioni del Settore Tecnico FIGC relative ai tesseramenti dell’allenatore responsabile della prima squadra, dell’allenatore in seconda, del Medico Responsabile e di almeno un operatore sanitario. Rispetto a nessuno di tali inadempimenti è configurabile un errore scusabile. Una pluralità di inadempimenti ai quali – in linea di continuità con la giurisprudenza formatasi nell’ambito del TNAS [cfr. Lodo S.S. Juve Stabia vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 13 maggio 2009 (Collegio:Scino Pres., Vessichelli, Benincasa)]– consegue una pluralità di sanzioni. In linea con un orientamento già espresso nell’ambito del TNAS [ cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 11 maggio 2009 (Collegio: Frosini Pres., Benincasa, Russo) e Lodo Benigni vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 15 maggio 2009 (Collegio: Frosini Pres., Benincasa, Russo)], occorre ribadire che nell’ipotesi in cui nell’ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l’onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l’adempimento. Ferme queste considerazioni di carattere generale, con riguardo al diverso trattamento sanzionatorio applicato alla società istante rispetto a quello inflitto al Latina Calcio S.p.a., colgono nel segno le osservazioni della Federazione che sottolineano come la società pontina sia stata ripescata in Seconda Divisione solo in data 4 agosto 2010, vale a dire in un tempo molto prossimo al termine perentorio stabilito dal C.U. della FIGC. In ogni caso – e l’argomento appare dirimente – il diverso contenuto della decisione relativa al Latina Calcio non può, di per sé, inficiare la correttezza di quella impugnata in questa sede. Ben potrebbe, infatti, essere viziata la decisione presa come elemento di raffronto.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: VILLACIDRESE CALCIO SRL/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Ad una pluralità di inadempimenti consegue una pluralità di sanzioni. Massima TNAS: (2) Nell’ipotesi in cui nell’ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l’onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l’adempimento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: Feralpisalò Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ corretta la decisione della CGF che ha irrogato alla società la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione degli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III “Criteri sportivi e organizzativi”, punto 11) e punto 12), del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere rispettato il termine di due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) e degli addetti alla sicurezza – stewards (modulo 12), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante come previsto dalla normativa vigente. Risulta, incontestabilmente, come, peraltro, ammesso anche dall’istante stessa, dai moduli 11°, 11B e 12, che rappresentano la documentazione depositata dall’istante in ottemperanza al C.U. n. 117/A, punti 11) e 12), del 25 maggio 2010 citato e prodotta nel presente giudizio, la mancanza della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società e da parte dei designati Delegato, Vice Delegato alla sicurezza e Responsabile degli addetti alla sicurezza - stewards. La mancata sottoscrizione dei predetti moduli 11A, 11B e 12, sia da parte del legale rappresentante della società, sia da parte dei soggetti interessati, non costituisce un’irregolarità meramente formale sanabile attraverso la concessione di un termine (perentorio) per la successiva integrazione della documentazione originaria. La mancata della sottoscrizione non deve essere valutata, infatti, nell’ottica del formalismo fine a se stesso, perché attiene, invece, al profilo sostanziale della dimostrazione, necessaria a dotare dell’essenziale valore probatorio la dichiarazione in questione, sia della provenienza della documentazione dalla società che l’ha inviata, che ne assume la piena responsabilità anche quanto al contenuto; sia dell’accettazione – da parte dei soggetti designati per lo svolgimento - dei tre incarichi per la sicurezza. La sottoscrizione in questione, pertanto, assume valenza di requisito primario ed essenziale per la riconducibilità degli atti e delle dichiarazioni ivi contenute alla volontà e alla responsabilità della società che li ha trasmessi. Dal valore essenziale riconosciuto alla sottoscrizione dei predetti moduli deriva che la sua mancanza rappresenta un elemento sufficiente a far ritenere ragionevole la sanzione irrogata dei due punti di penalizzazione nella stagione sportiva 2010/2011 di cui al C.U. n. 117/A, punti 11) e 12), citato. Occorre, peraltro, precisare che le schede in questione (moduli 11/A, 11/B e 12), sono, oltre che prive del requisito imprescindibile della sottoscrizione, anche inidonee a dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti con riferimento all’acquisita formazione professionale. Risulta, infatti, dalla documentazione agli atti del presente giudizio, che non sono stati compilati i moduli 11A e 11B citati, in particolare, per i profili relativi al “Dettaglio delle funzioni”, alla “Qualificazione professionale”, alle “Precedenti esperienze professionali rilevanti” alle “Lingue conosciute”. Il Collegio Arbitrale ritiene, per quanto riguarda i moduli 11A, 11B e 12, concernenti, rispettivamente, il Delegato, il Vice Delegato per la sicurezza e gli addetti alla sicurezza - Stewards, per gli aspetti sostanziali, che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Giustizia Federale con la citata decisione n. 12 siano,pertanto, legittime e pertinenti agli atti del procedimento e alle relative risultanze istruttorie. Vanno, poi disattese anche le altre censure sollevate dalle parti istanti con riferimento alla pretesa la disparità di trattamento, determinata dall’aver appreso solo da una casuale consultazione, avvenuta in data 29 luglio 2010, del sito web della Lega di Serie A, che, in base al sorteggio effettuato con il tabellone della competizione TIM Cup, allegato al C.U. n. 8 del 26 luglio 2010, la società istante avrebbe dovuto disputare la gara valida per il primo turno l’8 agosto 2010. La scadenza per il deposito della documentazione di cui al C.U. n. 117/A citato, punti 11) e 12), quindi, al 6 agosto 2010 aveva reso, poi, impossibile l’apposizione della firma da parte del legale rappresentante irrintracciabile, perchè in ferie. Risulta, incontestabilmente, come, peraltro, ammesso anche dall’istante stessa, dagli atti di causa che le società aspiranti all’ammissione a un campionato professionistico erano consapevoli degli adempimenti necessari per l’ottenimento della c.d. “licenza nazionale” e che, con riferimento al deposito dei moduli 11A, 11B e 12, il termine era fissato, comunque, al 30 giugno 2010 (punti 11) e 12) del C.U. n. 117/A citato), essendo quello “dei due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica” meramente eventuale (“Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2010…”). La coincidenza con il periodo feriale non può, pertanto, assumere alcun rilievo anche perché, come afferma la stessa istante, con C.U. n. 49/L del 19 luglio 2010, era stata informata dell’ammissione alla TIM Cup 2010/2011 (documento n. 8 del fascicolo di parte istante). Gli adempimenti prescritti dal C.U. n. 117/A citato non sono meramente formali, ma costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l’osservanza dell’ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano .

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 3 Maggio 2011  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: FERALPISALO’ Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) La mancata sottoscrizione dei moduli 11A, 11B e 12, trasmessi in ottemperanza al C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, sia da parte del legale rappresentante della società sia da parte dei soggetti interessati (Delegato, Vice Delegato per la sicurezza e Responsabile degli stewards), non costituisce un’irregolarità sanabile attraverso la concessione di un termine (perentorio) per la successiva integrazione della documentazione originaria. Essa attiene, infatti, al profilo sostanziale della dimostrazione, necessaria all’essenziale valore probatorio della dichiarazione in questione, della provenienza della documentazione dalla società, che ne assume la piena responsabilità anche quanto al contenuto, e dell’accettazione – da parte dei soggetti designati - degli incarichi stessi e, pertanto, assume valenza di requisito primario ed essenziale. Si tratta, infatti di adempimenti non meramente formali, ma che costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l’osservanza dell’ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 3 Maggio 2011  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: CALCIO COMO Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) I moduli, trasmessi in ottemperanza al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, non corredati dei necessari atti comprovanti il possesso dei requisiti ivi espressamente richiesti, devono ritenersi inidonei. La mancata presentazione di essi costituisce, pertanto, inadempimento sanzionato dalla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010-2011. Si tratta, infatti di adempimenti non meramente formali, ma che costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l’osservanza dell’ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 3 Maggio 2011 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: SPEZIA CALCIO Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) Il “report” depositato dalla parte istante e che attesta positivamente la trasmissione della documentazione può costituire elemento ragionevolmente sufficiente a dimostrare la tempestività dell’avvenuto inoltro della documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010. La mancata ricezione da parte della Commissione competente a esaminare la documentazione in questione non può essere, infatti, imputata a negligenza o inottemperanza da parte della società Spezia Calcio, la quale ha assolto l’onere alla stessa incombente con la trasmissione alla Commissione Criteri Infrastrutturali e al numero di fax, esattamente come indicato nella nota della Lega Pro.

Massima TNAS:  (3) I moduli trasmessi in ottemperanza al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010 privi delle relative schede informative e non corredati dei necessari atti comprovanti il possesso dei requisiti ivi espressamente richiesti devono ritenersi incompleti o inidonei: La mancata presentazione di essi costituisce, pertanto, inadempimento sanzionato dalla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010-2011.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: FERALPISALO’ Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) La mancata sottoscrizione dei moduli 11A, 11B e 12, trasmessi in ottemperanza al C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, sia da parte del legale rappresentante della società sia da parte dei soggetti interessati (Delegato, Vice Delegato per la sicurezza e Responsabile degli stewards), non costituisce un’irregolarità sanabile attraverso la concessione di un termine (perentorio) per la successiva integrazione della documentazione originaria. Essa attiene, infatti, al profilo sostanziale della dimostrazione, necessaria all’essenziale valore probatorio della dichiarazione in questione, della provenienza della documentazione dalla società, che ne assume la piena responsabilità anche quanto al contenuto, e dell’accettazione – da parte dei soggetti designati - degli incarichi stessi e, pertanto, assume valenza di requisito primario ed essenziale. Si tratta, infatti di adempimenti non meramente formali, ma che costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l’osservanza dell’ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: Spezia Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS riduce da due a uno i punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva regolare 2010/2011 irrogati alla società dalla CGF, per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III “Criteri sportivi e organizzativi”, punti 11 e 12, del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver rispettato il termine dei due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), degli addetti alla sicurezza – steward (modulo 12). Nel caso in esame la parte istante contesta, innanzitutto, la correttezza della predetta decisione con riferimento alla tempestività dell’inoltro dei predetti moduli, che dichiara avvenuto in data 4 agosto 2010, rispetto al termine del 6 agosto 2010 (due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica) previsto dal Titolo III del citato Comunicato Ufficiale n. 117/A. Risulta dagli atti di causa (doc. n. 1 del fascicolo di parte istante) che il “report” in data 4 agosto 2010 attesta l’inoltro, al destinatario Commissione Criteri Infrastrutturali al numero di fax 0685213409 di 13 pagine di documentazione, costituite dai moduli 11 A Delegato per la sicurezza, moduli 11 B Vice delegato per la sicurezza e modulo 12 addetti alla sicurezza –steward. Il predetto numero di fax corrisponde a quello della Commissione Criteri Infrastrutturali, presso la quale, espressamente, in base alla comunicazione in data 16 giugno 2010 della Lega Pro (doc. n. 11 del fascicolo di parte istante), doveva essere depositata la documentazione prevista dal Comunicato Ufficiale n. 117/A citato. L’intimata FIGC ha depositato, a sua volta, un “report” dal quale risulta che, nel periodo dal 30 luglio 2010 al 25 agosto 2010, è pervenuto da parte della società soltanto il fax in data 24 agosto 2010, tardivo, quindi, e incompleto. Il Collegio Arbitrale ritiene che il “report” depositato dalla parte istante e che attesta positivamente la trasmissione dei predetti moduli in data 4 agosto 2010 possa costituire elemento ragionevolmente sufficiente a dimostrare la tempestività dell’avvenuto inoltro della documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale n. 117/A citato. Il Collegio Arbitrale osserva al riguardo che il mezzo di comunicazione prescelto dalla FIGC sia il fax, con precisa indicazione, peraltro, del numero di ricevimento. Il mancato effettivo ricevimento del documento, tuttavia, non può essere imputato a una condotta omissiva dell’istante, alla luce delle precise indicazioni offerte dal ricevente, che derogano a quanto indicato dall’art. 1335 c.c.. L’onere dell’istante risulta assolto, in ragione della normativa federale, non con il raggiungimento dell’indirizzo del destinatario ma con la trasmissione, secondo quanto previsto, della comunicazione. La mancata ricezione da parte della Commissione competente a esaminare la documentazione in questione non può essere allora imputata a negligenza o inottemperanza da parte della società, la quale ha assolto l’onere alla stessa incombente con la trasmissione alla Commissione Criteri Infrastrutturali e al numero di fax 0685213409, esattamente come indicato nella citata nota del 16 giugno 2010 dalla Lega Pro. Per quanto riguarda, invece, il contenuto dei moduli trasmessi, quindi, tempestivamente con il fax del 4 agosto 2010, il Collegio Arbitrale ritiene, per quanto riguarda i moduli 11 A e 11 B, concernenti, rispettivamente, il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza, per gli aspetti sostanziali, che le conclusioni alle quali è pervenuto l’organo di giustizia sportiva con la citata decisione appaiono legittime e pertinenti agli atti del procedimento e alle relative risultanze istruttorie. I predetti moduli, infatti, sono privi delle relative schede informative, come accertato dalla Commissione criteri Sportivi e Organizzativi, in particolare, il modulo 11/A non risulta corredato del necessario atto di nomina e nel modulo 11/B è indicato un soggetto (O. D’A.) che ha acquisito i requisiti richiesti di formazione solo in data 18 settembre 2010 (attestato ricevuto in data 21 settembre 2010 dalla FIGC – Coordinamento Nazionale Sicurezza, doc. n. 1-ter del fascicolo di parte istante). Come correttamente osservato nella decisione n. 13 della Corte di Giustizia Federale, anche se ritenute tempestivamente trasmesse, le schede in questione (moduli 11/A e 11/B) “devono ritenersi incomplete o inidonee”. Si tratta di documentazione indicata nel citato punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 117/A, la cui mancata presentazione costituisce inadempimento sanzionato dalla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010-2011.In conclusione, le argomentazioni sulle quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni sul punto specifico vanno condivise. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte abbia correttamente accertato la sussistenza degli inadempimenti di contenuto contestati alla parte istante con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, in linea con quanto previsto anche dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale è, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. La motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: SPEZIA CALCIO Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) In applicazione del principio generale e valido per tutti i provvedimenti giurisdizionali, le parti possono autorizzare il Collegio Arbitrale a emettere il lodo in forma semplificata, quando, per ragioni d’urgenza, sia disposta dal Presidente del TNAS, la riduzione del termine per il deposito del lodo. Massima TNAS: (2) Il “report” depositato dalla parte istante e che attesta positivamente la trasmissione della documentazione può costituire elemento ragionevolmente sufficiente a dimostrare la tempestività dell’avvenuto inoltro della documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010. La mancata ricezione da parte della Commissione competente a esaminare la documentazione in questione non può essere, infatti, imputata a negligenza o inottemperanza da parte della società Spezia Calcio, la quale ha assolto l’onere alla stessa incombente con la trasmissione alla Commissione Criteri Infrastrutturali e al numero di fax, esattamente come indicato nella nota della Lega Pro.

Massima TNAS: (3) I moduli trasmessi in ottemperanza al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010 privi delle relative schede informative e non corredati dei necessari atti comprovanti il possesso dei requisiti ivi espressamente richiesti devono ritenersi incompleti o inidonei: La mancata presentazione di essi costituisce, pertanto, inadempimento sanzionato dalla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010-2011.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: Calcio Como Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ corretta la decisione della CGF che ha irrogato alla società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per la violazione degli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III “Criteri sportivi e organizzativi”, punto 11, del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per irregolare deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente. Il Collegio Arbitrale ritiene, per quanto riguarda i moduli 11 A e 11 B, concernenti, rispettivamente, il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza, per gli aspetti sostanziali, che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Giustizia Federale con la citata decisione n. 15 siano legittime e pertinenti agli atti del procedimento e alle relative risultanze istruttorie. Risulta, incontestabilmente, come, peraltro, ammesso anche dall’istante stessa, dai moduli 11A e 11B, che rappresentano la documentazione depositata dall’istante in ottemperanza al C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010 citato e prodotta nel presente giudizio, la mancanza dei richiesti requisiti di formazione, perché i designati Delegato e Vice Delegato alla sicurezza non avevano completato “i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente e, pertanto, non erano ancora abilitati all’esercizio delle funzioni loro conferite”. Come accertato dalla Commissione Disciplinare e come risulta dagli atti di causa, infatti, senza contestazione sul punto in fatto, che, sia nel modulo 11/A, relativo al Delegato alla sicurezza sia nel modulo 11/B, relativo al Vice Delegato per la sicurezza, nel quadro C, relativo alla “Formazione professionale”, è barrata con il “no” la casella relativa al punto a), nella quale è contenuta l’indicazione “ha terminato i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia”. Le schede in questione (moduli 11/A e 11/B), anche se ritenute tempestivamente trasmesse, devono ritenersi inidonee a dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti con riferimento al requisito della acquisita formazione professionale. Si tratta di documentazione indicata nel citato punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 117/A, la cui mancata presentazione costituisce inadempimento sanzionato dalla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010-2011.Il Collegio ritiene non condivisibili le censure articolate dall’istante con riferimento alla pretesa inapplicabilità del D.M. 8 agosto 2007 citato, che – secondo il suo assunto - non si applicherebbe alla fattispecie in esame in quanto non espressamente richiamato nel C.U. n. 117/A citato; con la conseguenza che l’istante avrebbe pienamente rispettato le previsioni del predetto C.U. con esclusivo riferimento al precedente D.M. 18 marzo 1996 citato. Alla luce dell’evoluzione normativa in materia, culminata con l’adozione del citato D.M. del 2007, finalizzata alla tutela della sicurezza non solo degli impianti sportivi, ma anche di coloro che vi accedono, deve ritenersi che esattamente il C.U. n. 117/A citato “non può non fare riferimento anche alla normativa statuale di settore (D.M. 8.8.2007), che…integra il precedente D.M. 18.3.1996”. Si tratta, infatti di adempimenti non meramente formali, ma che costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l’osservanza dell’ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano .

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 maggio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: CALCIO COMO Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) I moduli, trasmessi in ottemperanza al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, non corredati dei necessari atti comprovanti il possesso dei requisiti ivi espressamente richiesti, devono ritenersi inidonei. La mancata presentazione di essi costituisce, pertanto, inadempimento sanzionato dalla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010-2011. Si tratta, infatti di adempimenti non meramente formali, ma che costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l’osservanza dell’ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano.

 

Decisione C.G.F.- Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 8) Ricorso del Trapani Calcio s.r.l. avverso le sanzioni: dell’inibizione per giorni 30 inflitta al sig. M.V. amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Trapani Calcio s.r.l.; della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla società Trapani Calcio s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3344/271pf10-11/sp/gb del 1.12.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punto 11) del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010 e 71/a del 9.8.2010

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III, punti da 1 a 16 del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per aver depositato le schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11/A) e del vice delegato alla sicurezza (modulo 11/B) non corredate dell’indicazione dei nominativi dei soggetti individuati per lo svolgimento di tali funzioni, nonché prive della documentazione a corredo, richiesta dal comunicato ufficiale. La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento attuato dal proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica. Il comunicato ufficiale n. 117/A, del 25.5.2010, ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle licenze nazionali relative al campionato in corso individuando la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano una licenza basata sui medesimi presupposti finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti relativi ai criteri economico-finanziari, legali, infrastrutturali, nonché a quelli organizzativi e sportivi. Distinte e puntuali disposizioni sono state emanate in riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione di adempimenti specifici e di un calendario relativo all’adempimento degli stessi. La scelta normativa di una struttura omogenea delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri è stata quella di considerare autonomamente ai singoli adempimenti sulla base dell’evidente presupposto della loro piena essenzialità e, conseguentemente, di considerare come illecito disciplinare, autonomamente perseguibile, ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in riferimento ad ognuno degli adempimenti previsti dal comunicato in esame. Ne consegue che il legislatore federale ha escluso, in modo chiaro, qualunque peso relativo ad una possibile valutazione discrezionale delle sanzioni in presenza del constatato inadempimento agli obblighi previsti dal comunicato ufficiale n. 117/A. Emerge chiaramente, dal dato normativo, la impossibilità per l’organismo giudicante di gradare le sanzioni in relazione ad una maggiore o minore gravità dell’inadempimento. Operate tali premesse appare evidente, per manifesta affermazione della stessa parte ricorrente, la sussistenza dell’inadempimento contestato pur inquadrandosi lo stesso, come correttamente rilevato dalla Commissione disciplinare nazionale in un unico contesto senza che alcun peso al riguardo possano avere le giustificazioni addotte dalla difesa dei ricorrenti. Pertanto, sulla base di tali considerazioni e sul rilievo che in ogni caso l’inadempimento previsto e sanzionato dalla normativa federale è pienamente riscontrabile, ne consegue la pressocchè automatica irrogazione della sanzione nell’ambito del minimo edittale.

 

Decisione C.G.F.- Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011

Impugnazione – istanza: 7) Ricorso Salernitana Calcio 1919 s.p.a. avverso le sanzioni: inibizione per giorni 30 al sig. R.F.;ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale per violazione degli artt.1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6), titolo iii - criteri sportivi e organizzativi - , di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010 – nota n. 3333/111pf-10-11/sp/mg del 30.11.2010 -

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 di cui all'art. 1, comma 1C.G.S. in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 6 del Titolo III, Criteri sportivi ed organizzativi ed in particolare dell'organigramma della società. La circostanza che successivamente alla data indicata dal Comunicato, la società abbia provveduto alla individuazione dei soggetti responsabili delle varie funzioni non consente di contenere la responsabilità della società per le violazioni alle disposizioni impartite dalla Federazione. La società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

 

Decisione C.G.F.- Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011

Impugnazione – istanza: 1) Ricorso dell’U.S. Cremonese S.p.A. avverso le sanzioni:ammenda di € 5.000,00 al sig. A.G., presidente e legale rappresentante dell’U.S. Cremonese S.p.A.; ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale per le violazioni rispettivamente ascritte, dell’art. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 7) titolo iii, criteri sportivi e organizzativi di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010 – nota n. 3338/113pf10-11/sp/mg del 30.11.2010

Massima: Il presidente della società non risponde della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 7) titolo iii, criteri sportivi e organizzativi di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010 per l’omessa nomina della persona indicata quale dirigente responsabile della gestione, deposito avvenuto solo il 10 luglio 2010, e cioè 10 giorni dopo la scadenza del termine quando dagli emerge che la società, rispettando la previsione di cui all’art. 9, lett. b), del Titolo III del Com. Uff. in questione aveva “regolarmente depositato tutta la documentazione attestante la composizione della compagine sociale”, da cui si arguiva il nome del dirigente responsabile della gestione. Ed invero, la contestazione aveva ad oggetto il mancato deposito dell’atto costitutivo (o dimostrativo) della nomina della persona indicata quale dirigente responsabile della gestione societaria. Più specificamente l’accusa si è concentrata sulla tardività del deposito stesso, che sarebbe avvenuto solo successivamente alla data del 30 giugno 2010 prevista dal punto 7 Titolo III più volte citato. Ora, il Collegio osserva che la disposizione di cui si tratta è stata tanto nella sostanza quanto nella forma rispettata dall’appellante, e, quel che più conta, nessuna carenza funzionale nella conduzione della società si è in alcun modo verificata. Ed invero, il bene fondamentale tutelato dalla norma in questione è all’evidenza costituito dalla effettiva e formale attribuzione dei compiti di gestione societaria ad un dirigente espressamente designato, le cui attribuzioni siano chiaramente ed analiticamente enunciate nell’atto di preposizione. La norma va altresì agevolmente interpretata nel senso che dell’atto di nomina debba essere data adeguata pubblicità nei confronti dei terzi e fornita idonea notizia agli organi federali ed alle Leghe in ogni occasione utile, e cioè indipendentemente dalle scadenze legate ai termini che disciplinano l’ammissione al campionato successivo. Ed infine, l’attività di deposito prevista dalla norma deve essere ragionevolmente intesa in modo da non creare un ingiustificato aggravamento della posizione soggettiva della società tesserata in contrasto con le regole di efficienza dell’azione amministrativa e di necessaria circolazione di documenti ed informazioni riguardanti un medesimo soggetto all’interno dell’organizzazione federale. La triplice articolazione ermeneutica che queste Sezioni Unite offrono del punto 7 in questione conduce con immediatezza a concludere che ciascuno dei segmenti comportamentali previsti dalla norma stessa è stato pienamente soddisfatto dalla reclamante. Ciò è vero se si considera che l’atto di preposizione del dirigente delegato alla gestione societaria, risale, com’è stato ampiamente documentato nel presente procedimento, alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2008. È altresì documentalmente provato che i dati concernenti sia la data sia la fonte di preposizione institoria sono immediatamente rintracciabili nel documento depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cremona in cui non soltanto è riportato il nome del Direttore Generale, con l’indicazione del suo atto di nomina, e della durata della carica (fino alla revoca), ma, soprattutto, è analiticamente descritto il plesso delle attribuzioni, evidentemente atte ad integrare il requisito di responsabilità gestoria voluto dal punto 7 più volte citato. Ed infine, il documento camerale in questione era incontrovertibilmente acquisito agli atti della Federazione o di una sua articolazione, sicchè sarebbe irragionevole e vessatorio giudicare passibile di sanzione per una pretesa violazione disciplinare il fatto di chi soddisfi l’adempimento pubblicitario o del deposito documentale attraverso l’ovvio riferimento a documenti già in possesso dell’organo deliberante e dallo stesso, pertanto, facilmente consultabili. In altri termini, non appaiono ragioni sufficienti a queste Sezioni Unite per sostenere che la condotta della reclamante si sia materialmente o anche solo formalmente sottratta agli obblighi su di essa incombenti.

 

Decisione C.G.F.- Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011

Impugnazione – istanza: 3) Ricorso dell’A.C. Prato S.p.A. avverso le sanzioni:ammenda di € 5.000,00 al sig. T.A., presidente e legale rappresentante dell’a.c. prato s.p.a.; ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale per le violazioni rispettivamente ascritte, dell’art. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6) titolo iii, criteri sportivi e organizzativi di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010 – nota n. 3320/104pf10-11/sp/mg del 30.11.2010

Massima: Il presidente della società non risponde della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al Com. Uf. N. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30.6.2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 6) del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della società quando dagli emerge che la società ha ottemperato il 25.6.2010, allegando la visura Camerale del tutto esaustiva. Infatti, la visura Camerale attestante l'organigramma della società è stata trasmessa in data 25.6.2010, in tempo utile rispetto al termine finale del giorno 30 successivo, è del tutto idonea al raggiungimento dello scopo previsto dal Titolo III 6) del Com. Uff. n. 117/A pubblicato il 25.5.2010, di talché ne consegue l'infondatezza dell'addebito disciplinare contestato.

 

Decisione C.G.F.- Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011

Impugnazione – istanza: 6) Ricorso del sig. C.D. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del procuratore federale per violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S. in relazione al titolo ii, punto 2 del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010//2011, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010 – nota n. 3398/120pf10- 11/sp/pp dell’1.12.2010. 7) Ricorso della F.C. Pro Vasto s.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S., nella violazione ascritta al proprio legale rappresentante, sig. D.C. – nota n. 3398/120pf10-11/sp/pp dell’1.12.2010

Massima: Il presidente della società non risponde della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione alla previsione portata dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, non avendo depositato entro il 30.6.2010 presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, la licenza d'uso e di esercizio dell'impianto sportivo da utilizzare nelle gare del disputando Campionato quando dagli atti emerge che la società ha prodotto la dichiarazione di disponibilità del terreno di gioco completo di dettagli e di precisazioni circa le caratteristiche dello stadio destinato alla disputa delle gare. Il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati organizzati dalle Leghe Professionistiche, previsto dall'art. 8 dello Statuto, è stato concepito e varato, in armonia con i principi stabiliti dall'UEFA per le competizioni europee, onde accertare preventivamente se tutte le società aspiranti a parteciparvi siano in possesso di determinati requisiti (sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari) stabiliti, per ogni Stagione Sportiva dal Consiglio Federale ex art. 27, comma 2 dello Statuto. Per la stagione che riguarda la fattispecie, detti requisiti sono stati resi noti con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 che, al Titolo II, punto 2) precisa come le società interessate debbano, entro il termine del 30.6.2010, depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto sportivo che intendono utilizzare, e ciò alla chiara ed ovvia finalità di accertare se abbiano la piena disponibilità dello stesso. L'obbligo non si estende all'indicazione dei criteri infrastrutturali relativi all'idoneità dell'impianto, specificati per i sodalizi, come la società, partecipanti al Campionato di Seconda Divisione della Lega Pro, nell'allegato B) del Titolo II, in quanto tale obbligo grava sulla Lega di competenza che deve certificare la validità della struttura e darne comunicazione alla Commissione in un momento successivo e cioè entro il 5.7.2010. Chiarito quanto sopra, ritiene questo collegio che il documento - dichiarazione di disponibilità del terreno di gioco completo di dettagli e di precisazioni circa le caratteristiche dello stadio destinato alla disputa delle gare - tempestivamente inviato dalla società, fosse adeguatamente sufficiente ed idoneo a soddisfare l'esigenza e conseguire il risultato perseguito dal Legislatore Federale e ciò anche perchè la locuzione ''licenza d'uso o di esercizio'', contenuta nel precetto, appare alquanto indeterminata e di opinabile interpretazione. Sotto diverso profilo, peraltro, nessuna censura di negligente omissione può muoversi a carico delle parti ricorrenti dal momento che le stesse,informate telefonicamente l'ultimo giorno utile circa la ritenuta inidoneità (apparentemente solo formale) della documentazione, trasmessa, si attivarono immediatamente per ovviare al preteso errore, regolarizzando la procedura in brevissimo tempo e, precisamente,come si ricava dalla documentazione in atti, il 2.7.2010.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.77//CDN del 11 Aprile 2011 n. 5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (264) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L.P. (già Amministratore unico Società Pisa Calcio) (nota N°. 4132/43pf09-10/ AM/seg del 28 dicembre 2010).

Massima: L’amministratore è sanzionato con l’inibizione per anni 2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, nonché dell’art. 8, comma 2, in relazione alle disposizioni pag. 2, lett. C e D, del Comunicato Ufficiale n. 214 L. del 18.07.09 della Lega Pro “per aver posto in atto un comportamento diretto ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica e ciò mediante il deposito presso la detta Lega di una fidejussione che sapeva non avere i requisiti richiesti dalla normativa federale e ciò al fine di ottenere l’iscrizione al campionato di Prima Divisione per la stagione sportiva 2009-2010”. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, con la conseguente applicazione della sanzione della inibizione per il periodo di anni 2 (due). Le indagini condotte dalla Procura federale a seguito di comunicazione inviata alla stessa dalla Lega Calcio Professionistico con la quale si segnalava l’inidoneità della fideiussione a favore della Società e da questa consegnata alla medesima Lega per l’ammissione al campionato professionistico 2009/2010 hanno senza alcun dubbio accertato la responsabilità dell’amministratore in ordine al comportamento illecito allo stesso ascritto. Nel caso di specie, difatti, è incontrovertibile la circostanza per cui la banca non risultava in alcun modo iscritta nell’elenco riferito aggiornato al 3 luglio 2009 delle banche estere in libera prestazione di servizi tenuto presso la Banca d’Italia, ex art. 16 D. Lgs 385/93, e che, pertanto, con il proprio comportamento, la Società aveva contravvenuto alle indicazioni previste alla pag. 2, lett. C e D, del Comunicato Ufficiale n. 214 L del 18 giugno 2009. Detta fidejussione, ai fini del deposito della stessa presso la Lega Pro per l’ammissione della squadra al campionato di I° categoria, era stata allo stesso consegnata dall’Amministratore Unico della Società. Quest’ultimo, senza ombra di dubbio, ha quindi posto in essere un comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, causando peraltro, come ulteriore conseguenza, la non ammissione della al campionato di Prima Divisione per la stagione 2009/2010, lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la medesima Società e, da ultimo, la declaratoria di fallimento.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 07 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 12) Ricorso del Feralpisalo’ s.r.l. avverso le sanzioni:dell’inibizione per giorni 30 inflitta al sig. P.G.;della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società Feralpisalò s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3365/277pf10-1/sp/gb dell’1.12.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punti 11) e 12) del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011 di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) e 12) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – di cui al Com. Uff. n.. 117/A del 25.5.2010, per non aver rispettato il termine del 6.8.2010 per il deposito delle schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11/A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11/B), degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) debitamente sottoscritte dal Legale rappresentante della società e dai soggetti individuati. La società èer tali fatti è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica. Nel caso in esame, risulta infatti per tabulas che dalla documentazione in atti si rileva come la società ha presentato della documentazione non idonea per motivi formali e che la stessa inviata in data 6.8.2010 non solo non riportava la firma del legale rappresentante della società ma era anche priva delle firme dei soggetti individuati. Né peraltro può essere considerata causa esimente il ripescaggio della società in considerazione del fatto che il deferimento è stato disposto non per mancanza della documentazione prevista ma per la mancata sottoscrizione della medesima. E’ altresì doveroso considerare che alla luce di quanto disposto da Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al citato Com. Uff. n. 117/A, in caso di concessione delle licenze, l’inosservanza della normativa in materia costituisce illecito disciplinare. Nella circostanza è stato, in effetti, accertato che le schede informative del delegato alla sicurezza Mod.11/A e del Vice delegato alla sicurezza Mod. 11/B degli Addetti alla Sicurezza Steward Mod. 12 non risultano debitamente sottoscritti dal legale rappresentate della società né dai soggetti individuati. In conclusione l’attribuzione della Licenza Nazionale sulla base di certune valutazioni e riscontri, implica, in ogni caso, il necessario e corretto perfezionamento di ulteriori adempimenti nei termini e secondo le modalità puntualmente prescritte, di cui, però, avuto riguardo al caso di specie, non vi è alcun riscontro.

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 07 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 11) Ricorso del Savona 1907 F.B.C. S.p.A. avverso le sanzioni: dell’inibizione per giorni 60 inflitta al sig. P.A.;della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società Savona 1907 F.B.C. S.p.A.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3346/272pf10-1/sp/gb del 30.11.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punti 11) 13) 15) e 16) del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: Il presidente del cda della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 60 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 per aver depositato presso la Commissione criteri sportivi ed organizzativi entro il termine del 16.8.2010 (non oltre due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica), alcuna documentazione relativa alla scheda informativa riguardante il delegato e vice delegato per la sicurezza della società (con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso corredata dai documenti relativi alla nomina ed al possesso dei requisiti previsti in materia) nonché di non aver depositato entro il medesimo termine l’attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, del Medico Responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario. La società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica. Nel caso in esame risulta, infatti, per tabulas, che gli adempimenti previsti di cui ai numeri 13, 15, e 16 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, sono stati perfezionati in palese ritardo rispetto alla data del 16.8.2010, a nulla potendo rilevare ai fini dell’esonero di responsabilità, le intempestive certificazioni pervenute dal Settore Tecnico della F.I.G.C. con riferimento alle varie figure individuate dalle disposizioni regolamentari di cui in argomento [allenatore in prima, allenatore in seconda - punto n. 13 - medico responsabile – punto 15 - operatore responsabile - punto 16]. E’ opportuno sottolineare infine che la concessione della Licenza Nazionale non necessariamente sottende il regolare integrale perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa federale di riferimento. Tanto è vero che, l’ultima parte del n. 17 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati di competenza per la stagione 2010/2011 Titolo III, dispone che in caso di concessione delle Licenze, l’inosservanza della normativa in materia costituisce illecito disciplinare. In conclusione l’attribuzione della Licenza Nazionale sulla base di certune valutazioni e riscontri, implica, in ogni caso, il necessario e corretto perfezionamento di ulteriori adempimenti nei termini e secondo le modalità puntualmente prescritte, di cui, però, avuto riguardo al caso di specie, non vi è alcun riscontro.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.75/CDN del 07 Aprile 2011 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (365) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.S. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl) e della società Pomezia Srl • (nota N°. 6600/901pf10-11/SP/blp del 21.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 15 in classifica per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 8, comma 4, CGS, per avere ottenuto, mediante il deposito di documentazione contabile falsa, il ripescaggio della Società al campionato 2010/2011 di Lega Pro, Seconda Divisione. La falsità della documentazione prodotta emerge senza ombra di dubbio dallo stesso verbale d’assemblea ordinaria del 2 marzo 2011, dai deferiti allegato alla memoria difensiva. In detto verbale, con riferimento al già deliberato “finanziamento Socio in conto futuro aumento di capitale sociale dell’importo di € 740.000,00”, la Società deliberava di ratificare lo stesso “per fare fronte ad eventuali fabbisogni finanziari della Società rispetto al regolare adempimento degli impegni dalla stessa assunti con riferimento alla stagione 2010-2011 e come tali da corrispondersi subordinatamente al verificarsi del fabbisogno finanziario, anche attraverso tranche di importi differenti”. Confermava in tal guisa, la Società, l’omesso versamento della somma di € 740.000,00 alla data del 23.7.2010; l’omesso versamento della ulteriore somma di € 330.000,00 del 27.7.2010 e, quindi, la non veridicità della documentazione prodotta.

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 05 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 18) Ricorso del F.C. Canavese s.r.l. avverso le sanzioni:dell’inibizione per giorni 45 inflitta al sig. F.F.; della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla società F.C. Canavese s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3367/278pf/10-11/sp/gb dell1.12.2010 – per le violazioni rispettivamente degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo iii: criteri sportivi e organizzativi, punti 11) 12) e 16) di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 45 per non aver rispettato il termine di due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito della scheda informativa del delegato alla sicurezza, del vice delegato alla sicurezza, degli addetti alla sicurezza – stewart e della attestazione da parte del Settore tecnico relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario, violando, in tal modo, l’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punti 11), 12) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011. La società per tale inadempimento è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica. Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art.1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Ciò posto, la Corte, esaminati gli atti, precisa che, atteso che la documentazione richiesta dal Titolo III, punti 11), 12) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 deve essere comunicata mediante gli appositi moduli forniti dalla federazione, gli atti inviati dalla società non possono essere accettati, perché incompleti. Sul punto, la Corte rileva, altresì, che il contratto per la fornitura degli stewart è stato inviato dalla ricorrente alla suddetta Commissione senza le necessarie, ai fini della validità dell’accordo stesso, sottoscrizioni delle parti, avvenute soltanto dopo la disputa della prima gara effettiva di campionato. Quanto detto offre lo spunto per precisare che, secondo il tenore letterale delle norme appena richiamate, il termine dei due giorni antecedenti la prima gara deve riferirsi alla prima gara ufficiale della stagione e non alla prima partita disputata in casa. Inoltre, per quanto riguarda l’esimente di cui all’art. 45 c.p., invocata dalla Società, la Corte ritiene che la stessa non possa essere applicata al caso di specie. Infine, quanto all’adeguatezza della sanzione irrogata, la Corte rileva che il Titolo III del predetto sistema di licenze prevede espressamente che in caso di inosservanza dei termini previsti, tra gli altri, dai punti 11), 12) e 16) verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni inadempimento. Ciò detto, è evidente che essendo prevista una sanzione specifica per tali inadempimenti, quest’ultima prevale sulle altre sanzioni generali previste dal C.G.S., con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 4 C.G.S.. A tal proposito, la Corte precisa che la mancata comunicazione dei documenti in questione non può essere ritenuta una semplice irregolarità. Dal tenore letterale delle norme violate risulta, infatti, evidente (i) che le società sono tenute ad inviare l’intera documentazione richiesta e (ii) che tali documenti dovevano essere depositata entro il 30.6.2010 ovvero non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonista. Ne consegue che, avendo comunicato una documentazione incompleta, la società si è resa responsabile della violazione delle norme sopra ricordate, con la conseguente applicazione delle sanzioni irrogate.

 

Decisione C.G.F. Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 05 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010

Impugnazione – istanza: 12) Ricorso Villacidrese Calcio s.r.l. avverso le sanzioni: inibizione per mesi 18 al sig. M.S., presidente del cda e legale rappresentante della Villacidrese Calcio s.r.l.;inibizione per mesi 6 al sig. P.M., presidente del collegio sindacale della Villacidrese Calcio s.r.l. e soggetto responsabile del controllo contabile; penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 ed ammenda di € 3.000,00 alla società; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 2070/102pf10-11/sp/blp del 13.10.2010 - per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 8, comma 1, 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo i) paragrafi iii), lett. b), punti 4), 5), 6), 8) e iv) lett. a) punto 1) del c.u. 117/a del 25.5.2010

Massima: Il presidente del cda della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 18 per la violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I) par. III, lett. b) punti 4,5, 6 e 8 del Com. Uff. n.117/A del 25.5.2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011; dell’art 10 comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), par. IV, lett a), punto 1) del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, nonché, personalmente, dell’art 8, comma 1 C.G.S. per dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C in data 6.7.2010, per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA; mentre il presidente del collegio sindacale e responsabile del controllo contabile della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 6 per la violazione dell'art. 8, comma 1, C.G.S. per dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C in data 6.7.2010, per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA. La società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. art. 4, comma l e 2, C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante e al soggetto responsabile del controllo contabile e presidente del collegio sindacale è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica e l’ammenda di € 3.000,00. Nel caso di specie non invocabile l’errore scusabile dedotto a difesa dalla società sia perché l’odierna ricorrente ha partecipato nella stagione 2009/2010 al Campionato di Lega Pro ed era quindi consapevole delle prescrizioni federali disciplinanti il campionato di competenza, sia in quanto le disposizioni fissate dalla normativa federale pubblicate il 25.5.2010 non lasciano spazio a dubbi di sorta in ordine ai soggetti operanti ai fini dell’espletamento degli adempimenti richiesti. La documentazione inerente l’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione 2010/2011 doveva essere in parte trasmessa alla Lega Italiana Calcio Professionistico (essenzialmente quella di natura legale) in parte alla CO.VI.SO.C (quella economico-finanziaria). E non c’è dubbio che le prescrizioni non osservate rivestono natura squisitamente finanziaria soggette, pertanto, alla verifica e controllo dell’Organo Federale a ciò deputato. Priva di pregio, dunque, l’eccezione svolta sul punto dalla ricorrente che va quindi disattesa. Venendo all’esame della contestata violazione dell’art. 8, comma 1, C.G.S. per dichiarazione non veritiera effettuata alla CO.VI.SO.C in data 6.7.2010 sottoscritta dal Legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile, per la parte relativa alla comunicazione di avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA la società assume di avere provveduto al pagamento di tutti i debiti fiscali definitivi e che il richiesto ed eseguito pagamento della somma di € 7.705,73 non si riferirebbe a tale tipologia di debiti. Deduce altresì, nella ipotesi denegata, di riconoscimento della mendacità della dichiarazione, l’assenza di dolo o colpa grave tali da scriminare la condotta contestata. La Corte osserva che il più volte citato Com. Uff. n. 117/A, nella parte di interesse, (titolo I, par. III), lett. b) punto 5), prescrive di “depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile de controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30.4.2010….”. Orbene, il tenore letterale degli enunciati nei quali si articola il testo della norma federale in esame, in base al canone ermeneutico di cui all’art. 12 preleggi, depone nel senso di considerare come ulteriore (l’avverbio altresì ha senz’altro valore aggiuntivo) la prescrizione relativa alla dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento di quegli stessi tributi dovuti per le annualità dal 2004 al 2008 eventualmente contestati dal fisco con cartella notificata entro il 30.4.2010. Anche tale doglianza appare, pertanto, infondata. Da ultimo il sodalizio sardo deduce “violazione del principio di giustizia equità e proporzionalità in relazione all’art. 16, comma 1 C.G.S., in quanto la Commissione Disciplinare Nazionale ha adottato un'interpretazione meramente formalistica del dettato normativo, operando un mero calcolo algebrico al fine di determinare le sanzioni da infliggere, senza considerare la peculiarità del caso e l'esatta ricostruzione dei fatti come dedotti dalla reclamante e comprovati per tabulas”. Sul punto giova ricordare che il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 05 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 7) Ricorso dell’U.S. Latina Calcio s.r.l. avverso le sanzioni: dell’inibizione per giorni 30 inflitta al sig. M.C., presidente e legale rappresentante pro tempore U.S. Latina Calcio s.r.l.; della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società U.S. Latina Calcio s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3363/276pf10-11/sp/gb dell’1.12.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punti 15) e 16) del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, di cui ai com. uff. n. 117/a del 25.5.2010 e 71/a del 9.8.2010

Massima: Il presidente della società non è responsabile per non aver depositato entro il termine del 27.8.2010, termine ultimo ai sensi del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, le attestazioni del settore tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del medico responsabile e di almeno un operatore sanitario (punti 15 e 16, titolo III, dei Ccriteri Sportivi ed organizzativi atteso che la società è stata “ripescata” ed ammessa a disputare il campionato di seconda divisione della Lega Professionisti solo il 5.8.2010, mentre in precedenza la società era già in regola con tutti gli adempimenti relativi all’iscrizione al campionato di Serie D ed aveva già provveduto al tesseramento del medico sportivo che - come risulta dalla lettera dell’11.6.2010 della sezione medica del settore tecnico federale - aveva già ricevuto anche il numero di matricola (111396) essendo sotto contratto con la società ed il 27.8.2011, termine ultimo per la comunicazione alla Lega Pro, di tale circostanza la società rende edotta la Lega avendo, in tal modo, ottemperato all’adempimento previsto che prescriveva, come detto, le necessità di disporre di un medico sportivo a garanzia degli atleti iscritti al campionato di seconda divisione, anzi dalla comunicazione della società emerge che i medici tesserati sono ben tre. Invero, il Com. Uff. n. 117/A, del 25.5.2010, ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle licenze nazionali relative al campionato in corso individuando la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano una licenza basata sui medesimi presupposti finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti relativi ai criteri economico-finanziari, legali, infrastrutturali, nonché a quelli organizzativi e sportivi. Distinte e puntuali disposizioni sono state emanate in riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione di adempimenti specifici e di un calendario relativo agli adempimenti stessi. La scelta normativa di una struttura omogenea delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri è stata quella di considerare autonomamente ai singoli adempimenti sulla base dell’evidente presupposto della loro piena essenzialità e, conseguentemente, di considerare come illecito disciplinare, autonomamente perseguibile, ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in riferimento ad ognuno degli adempimenti previsti dal comunicato in esame.  Alla luce di quanto sopra appare insussistente la censura mossa dalla Procura federale nei confronti della società relativa al mancato tesseramento del medico sportivo ed alla non tempestiva comunicazione di esso. Anche la società non è responsabile con la conseguenza che vengono annullate le sanzioni comminate dalla CDN.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 05 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 17) Ricorso della S.S. Cavese 1919 s.r.l. avverso le sanzioni:dell’inibizione per giorni 30 inflitta al sig. A.A.; della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società S.S. Cavese 1919 s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3392/284pf10-11/sp/mg dell’1.11.2010 -.per le violazioni rispettivamente ascritte, degli artt. 1, comma 1 e 4 comma 1 C.G.S., in relazione al titolo iii: criteri sportivi e organizzativi punto 11) di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, entro i termini previsti, la scheda informativa del Delegato alla sicurezza non corredata dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato, violando, in tal modo, l’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011. La società per tale inadempimento è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica. A nulla valgano infatti le argomentazioni dei ricorrenti volte a sostenere che la ritardata comunicazione del solo documento di nomina del Delegato alla sicurezza, atteso il carattere integrativo e complementare del documento stesso, può essere, al massimo, considerata come una regolarità formale e non sostanziale, con la conseguente impossibilità di sanzionare i comportamenti in questione addebitati alla società. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art.1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Ciò posto, la Corte, esaminati gli atti, ritiene che la mancata comunicazione del documento attestante la nomina del Delegato alla sicurezza non può essere ritenuta una semplice irregolarità: il predetto atto, invero, non è un mero documento integrativo e/o complementare, ma è parte integrante della documentazione prevista dalla norma in questione. In altre parole, si tratta di un documento autonomo che non può considerarsi depositato neanche nel caso in cui nel relativo modulo siano sostanzialmente stati indicati gli estremi del soggetto delegato e l’accettazione della nomina da parte di quest’ultimo. Dal tenore letterale della norma violata risulta, infatti, evidente (i) che la scheda informativa, di cui al Titolo III punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, doveva essere necessariamente corredata dai documenti relativi alla predetta nomina e (ii) che l’intera documentazione appena ricordata doveva essere depositata entro il 30.6.2010 ovvero non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonista. Ne consegue che, avendo comunicato una documentazione incompleta, la società si è resa responsabile della violazione delle norme sopra ricordate, con la conseguente applicazione delle sanzioni irrogate.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 01 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 9) Ricorso dell’A.S. Gubbio 1910 s.r.l. avverso le sanzioni: dell’ammenda di € 20.000,00; della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società A.S. Gubbio s.r.l.; inflitte a seguito di deferimenti del procuratore federale note nn.: - 3337/112pf10-11/sp/mg del 30.11.2010 per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punto 7); - 3384/281pf10-11/sp/mg - del 1.12.2010 – per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punto 11); del sistema delle licenze nazionali, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e non anche con l’ammenda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 7 del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver adempiuto, nei termini stabiliti dal citato Com. Uff. (30.6.2010) al deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell'atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione, menzionato nel modulo ma non prodotto in allegato, nonché per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 11) del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per avere indicato, quali Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente. Si sottolinea che le norme applicabili nel caso di specie sono le disposizioni di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 Titolo III – Criteri Sportivi Organizzativi, secondo le quali le società devono entro il termine del 30.6.2010 osservare particolari adempimenti. Per l'esattezza ai sensi del punto 7) del Titolo III – Criteri Sportivi organizzativi le società devono “depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri. Qualora tale figura fosse stata già individuata al 30.6.2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione nel termine del 30.9.2010”. Il successivo punto 11) del Titolo III – Criteri Sportivi Organizzativi, secondo il quale le società devono “depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e la possesso dei requisiti previsti dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche, in materia di sicurezza di impianti sportivi. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30.6.2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione non oltre i due gironi antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica.”. Relativamente alla prima fattispecie concernente la carenza della documentazione a supporto dell'atto di nomina del soggetto indicato Dirigente Responsabile della Gestione, il reclamo può essere accolto. Ed invero, può convenirsi con la censura articolata dalla società secondo la quale la mancata allegazione dei documenti richiesti, nel caso in questione, non può costituire violazione e/o inadeguata applicazione del punto 7) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A, atteso che nell'apposita scheda informativa depositata dalla società alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi sono stati precisamente ed espressamente indicati - individuando le funzioni del rappresentante legale - tutti i riferimenti necessari per una corretta e facile individuazione della figura del responsabile della gestione della società, nonché per l'accertamento della sussistenza in capo a tale persona dei requisiti necessari per poter ricoprire tale carica. Ed infatti, trattandosi dello stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione la nomina e i relativi poteri potevano ricavarsi dalla semplice lettura della visura camerale già in possesso della F.I.G.C. alla data del 30.6.2010, in quanto allegata alla domanda di iscrizione al campionato 2010/2011. 4.2 - A diversa conclusione deve pervenirsi per il rilievo di cui al procedimento, relativo alla violazione del punto 11) del Titolo III, per aver indicato nella scheda del Delegato e del Vice Delegato alla sicurezza dei soggetti non in possesso dei requisiti di formazione richiesti. All'adempimento richiesto non risulta abbia adempiuto la società e quindi non possono che confermarsi le sanzioni irrogate. L'argomento della reclamante secondo il quale, attraverso una ricostruzione sistematica della normativa, valuta il comportamento della società come sostanzialmente ma non formalmente ottemperante alle imposizioni delle disposizioni, non convince. Sta di fatto invero, che il personaggio indicato come Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, non era supportato, al momento della presentazione della scheda, di idonea documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti richiesti.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 01 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 16) Ricorso dell’U.S. Foggia S.p.A. avverso le sanzioni: dell’inibizione per giorni 30 inflitta al sig. F.G.; dell’inibizione per giorni 30 inflitta al sig. M.M.F.; della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla società U.S. Foggia S.p.A.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3385/282pf10-11/sp/mg dell’1.12.2010 per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punto 11) del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: Il presidente della società e l’amministratore delegato sono sanzionat1 con 30 giorni di inibizione per la violazione di cui all’art. 1, C.G.S. “in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per avere depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 12.8.2010 con riferimento alla scheda informativa riguardante il Delegato per la Sicurezza della società di cui al modulo 11A nonché con riferimento alla scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la Sicurezza della Società di cui al Modulo 11B, documentazione non conforme e/o in contrasto con quanto previsto dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, per avere indicato soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti, in violazione di quanto richiesto dal predetto richiamato Titolo III, punto 11)”. La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale è sanzionata con la penalizzaizone di punti 1 in classifica. Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore federale ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza, etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate agli incolpati integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art. 1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Peraltro, non è superfluo sottolineare che – nel compilare gli appositi moduli, acquisiti agli atti del giudizio – la società ricorrente, al punto “C) Formazione professionale”, ha barrato la casella “no” per rispondere alla voce “a) Ha terminato i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente”. Ciò dimostra che la società era ben conscia che la persona incaricata di svolgere le funzioni di “Delegato per la sicurezza” – al pari di quanto dichiarato per il “Vice Delegato” – era carente dei requisiti essenziali per esercitare tale compito, che, come testualmente dispone l’allegato C del Decreto Ministeriale 8.8.2007, deve essere conferito ad “un … componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18.3.1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto”. Correttamente, quindi, la Commissione Distrettuale ha giudicato che il D.M. dell’agosto 2007, dettato per la “Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi”, ha integrato la disciplina precedente del marzo 1996 e va applicato nel caso in esame, allorquando sancisce che il “Delegato per la Sicurezza” deve avere una formazione sviluppata nei settori indicati al punto 2 dell’allegato B del citato D.M. 8.8.2007. Non ha fondamento, dunque, per le ragioni innanzi esposte, anche il richiamo degli appellanti ai principi di legalità e di tassatività, certamente rispettati dalla decisione impugnata. Infatti i due decreti ministeriali in discussione costituiscono un unico corpus, perché la modifica o – come nel caso di specie – l’integrazione di una normativa preesistente mediante l’approvazione di nuove disposizioni può certamente derivare da leggi posteriori che disciplinano ulteriori fattispecie e non comportano necessariamente l’abrogazione esplicita od implicita della legislazione anteriore, secondo i principi dettati dall’art. 15 delle “disposizioni sulla legge in generale”. Le argomentazioni innanzi svolte sono sufficienti anche per escludere l’invocato principio di “affidamento incolpevole”, giacché – oltre all’assorbente rilievo già in precedenza sottolineato in ordine alla descrizione, ad opera del legislatore federale, di “un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile” – alla luce dei canoni fissati dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “per integrare l'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta , correntemente indicato come <<buona fede>>, può rilevare, in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, soltanto quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente ovvero che quest'ultimo abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero gli possa essere mosso. In altri termini l'errore deve essere incolpevole, ossia non suscettibile di essere impedito all'interessato con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 12.7.2010 n, 16320, citata dalla Società ricorrente). Né possono essere condivise le argomentazione della società, secondo la quale ad essa sarebbe stato imputabile non il mancato rispetto dei termini fissati dal punto 11 del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A e, di conseguenza, l’omessa trasmissione dell'atto, ma, invece, solo l'invio - seppur in forma "irregolare" - di un atto, che – sempre ad avviso della società – “non determina necessariamente la violazione della norma e l'inefficacia dello stesso atto, laddove non espressamente previsto dalla norma di riferimento”. La tesi è smentita dal rilievo che la disposizione de qua è finalizzata alla dimostrazione, mediante il deposito di specifici documenti, del possesso, da parte del Delegato e del Vice Delegato per la sicurezza della società, “dei requisiti previsti dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche, in materia di sicurezza di impianti .sportivi”. Nel caso di specie, come già precisato, i documenti depositati dalla società presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi davano atto che i designati non avevano completato “i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente” e, pertanto, non erano ancora abilitati all’esercizio delle funzioni loro conferite. Tali atti, quindi – anche per la carenza “della necessaria documentazione attestante la nomina ed il possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente”, evidenziata dalla Commissione Disciplinare - non potevano essere considerati semplicemente “irregolari”, né ritenuti idonei all’osservanza dell’obbligo sancito dal punto 11, che condizionava il rilascio della Licenza per i campionati 2010/2011. Peraltro, molto opportunamente, i giudici di primo grado hanno considerato riconducibile ad un’unica violazione l’inadempimento consistente nella sostanziale incompleta comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria: nessuna censura, pertanto, può muoversi alla decisione impugnata anche con riguardo all’entità della sanzione, che è certamente proporzionata alla rilevanza dell’inadempimento, ad onta del quale la società ha ottenuto la predetta Licenza.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 01 Aprile 2011  e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 15) Ricorso del Calcio Como s.r.l. avverso le sanzioni: dell’inibizione per giorni 30 inflitta al sig. D.B.A., della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società Calcio Como s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3390/283pf10-11/sp/mg dell’1.12.2010 – per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al titolo iii: criteri sportivi e organizzativi, punto 11) del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: Il presidente della società è sanzionato con 30 giorni di inibizione per la violazione di all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. N. 117/A del 25.5.2010, per irregolare deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6.8.2010 (non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica), delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia. La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale è sanzionata con la penalizzaizone di punti 1 in classifica. Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore federale ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza, etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate agli incolpati integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art. 1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Peraltro, non è superfluo sottolineare, come ammesso anche dai ricorrenti, che – nel compilare gli appositi moduli, acquisiti agli atti del giudizio – la società ricorrente, al punto “C) Formazione professionale”, ha barrato la casella “no” per rispondere alla voce “a) Ha terminato i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente”. Ciò dimostra che la società era ben conscia che la persona incaricata di svolgere le funzioni di “Delegato per la sicurezza” – al pari di quanto dichiarato per il “Vice Delegato” – era carente dei requisiti essenziali per esercitare tale compito, che, come testualmente dispone l’allegato C del decreto ministeriale 8.8.2007, deve essere conferito ad “un … componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18.3.1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto”. Correttamente, quindi, la Commissione Distrettuale ha giudicato che il d.m. dell’agosto 2007, dettato per la “Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi”, ha integrato la disciplina precedente del marzo 1996 e va applicato nel caso in esame, allorquando sancisce che il “Delegato per la sicurezza” deve avere una formazione sviluppata nei settori indicati al punto 2 dell’allegato B del citato D.M. 8.8.2007. Non ha fondamento, dunque, per le ragioni innanzi esposte, anche l’implicito richiamo degli appellanti ai principi di legalità e di tassatività, certamente rispettati dalla decisione impugnata. Gli appellanti, infatti, hanno sostenuto che “l’inosservanza, al più, della normativa statuale, però, non può costituire violazione disciplinare, in quanto le previsioni di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 sono state pienamente e puntualmente rispettate dalla società ed il D.M. 8.8.2007, ai cui dettami la scrivente si è conformata alla prima occasione utile, non è minimamente richiamato dalla norma precetto cogente in ambito federale”. La tesi non può essere condivisa, perché la disciplina dettata dal punto 11) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A mira allo scopo di tutelare la sicurezza non solo degli impianti sportivi, ma anche di coloro che vi accedono e, di conseguenza, non può non fare riferimento anche alla normativa statuale del settore (D.M. 8.8.2007), che – come giustamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare – integra il precedente D.M. 18.3.1996. Sempre ad avviso degli appellanti “il primo giudice ha ritenuto che, trattando il medesimo argomento (la sicurezza negli stadi), il D.M. 8.8.2007 (non rispettato dalla società in occasione della prima partita ufficiale) dovrebbe ritenersi <<modificativo>> del D.M. 18.3.1996 (unico riferimento legislativo contenuto nella norma incriminatrice, C.U. n. 117/A, osservato dalla reclamante). Ma così non è, in quanto il più recente testo normativo non ha in nulla modificato, né novato quello richiamato dalla norma federale!”. L’argomento è meramente formale, perché la modifica o – come nel caso di specie – l’integrazione di una normativa preesistente mediante l’approvazione di nuove disposizioni può certamente derivare da leggi posteriori che disciplinano ulteriori fattispecie e non comportano necessariamente l’abrogazione esplicita od implicita della legislazione anteriore, secondo i principi dettati dall’art. 15 delle “disposizioni sulla legge in generale”. Né può ritenersi che la disciplina federale si sia premurata di disporre a carico delle società solo l’adempimento di una formalità (invio dei moduli entro il termine del 30 giugno o, al massimo, “non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”) finalizzata alla sicurezza degli impianti sportivi e, quindi, solo di una parte della materia disciplinata dalla legislazione statuale e non di coloro che assistono alle gare. Nel caso di specie, come già precisato, i documenti depositati dalla società presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi davano atto che i designati non avevano completato “i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente” e, pertanto, non erano ancora abilitati all’esercizio delle funzioni loro conferite. Tali atti, dunque – anche per la carenza “della necessaria documentazione attestante la nomina ed il possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente”, evidenziata dalla Commissione Disciplinare - non potevano essere considerati semplicemente “irregolari”, né ritenuti idonei all’osservanza dell’obbligo sancito dal punto 11), che condizionava il rilascio della Licenza per i Campionati 2010/2011. Inoltre, come precisato anche dalla società nel ricorso in appello, essa “all’atto della domanda di iscrizione al campionato, … ha sanato la posizione relativa ai propri delegati, con riferimento alla normativa statuale (e non a quella federale, mai oggetto di violazione in quanto il DM 18.3.1996 è stato integrato fin dall’inizio), nel più breve tempo possibile, ovvero nella prima settimana di novembre 2010, allorquando l’Andes ha organizzato il primo corso della Stagione Sportiva 2010/2011”. Ciò dimostra che la Licenza è stata ottenuta in carenza di un presupposto e, quindi, la decisione gravata non merita di essere riformata. Peraltro, molto opportunamente, i giudici di primo grado hanno considerato riconducibile ad un’unica violazione l’inadempimento consistente nella sostanziale incompleta comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria: nessuna censura, pertanto, può muoversi alla decisione impugnata anche con riguardo all’entità della sanzione, che è certamente proporzionata alla rilevanza dell’inadempimento, ad onta del quale la società ha ottenuto la predetta Licenza.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 01 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 10) Ricorso del Virtus Entella s.r.l. avverso le sanzioni: dell’inibizione per giorni 30 inflitta al sig. G.A.;della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla società Virtus Entella s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3335/268pf10-11/sp/gb del 30.11.2010 – per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punto 11) del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, di cui ai com. uff. nn. 117/a del 25.5.2010 e 71/a del 9.8.2010

Massima: Il presidente della società è sanzionato con 30 giorni di inibizione per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi -, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, e con riferimento al termine stabilito dal Com. Uff. n. 71/A del 9.8.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.8.2010 (stabilito dal citato Com. Uff. n. 71/A del 9.8.2010), le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza (modulo 11A ed al Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dai documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 01 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 14) Ricorso della Spezia Calcio s.r.l. avverso le sanzioni: dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta al sig. V.G.; dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla società Spezia Calcio s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3501/303pf10-11/sp/mg del 6.12.2010 - per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punto 7) del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 per la violazione dall'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione al punto 7) del titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver depositato nei termini di cui al Comunicato (30.9.2010) la documentazione di cui al punto 7) ed in particolare la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri. La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00. Il disposto di cui al punto 7) del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, prescrive chiaramente l'obbligo di depositare, nel termine del 30.9.2010, la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri. La Commissione Disciplinare Nazionale, con motivazione immune da censure e dalla quale questa Corte non intende discostarsi, ha correttamente osservato che la comunicazione 30.9.2010 su citata non presentava le caratteristiche richieste dal punto 7) della normativa in vigore e non soddisfaceva, pertanto, il precetto normativo. Tanto è vero che il V. Presidente della società, aveva dichiarato “siamo impossibilitati ad indicare un soggetto”. Finalità e scopo della norma, come ben sottolineato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, non era e non è quello di individuare il legale rappresentante della società, bensì quello di provvedere al deposito nel termine prescritto, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, della scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri. A questo onere i deferiti non hanno ottemperato, né a tal fine sono di supporto le documentazioni prodotte dalla ricorrente in sede di giudizio davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 01 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 13) Ricorso della Spezia Calcio s.r.l. avverso le sanzioni: dell’inibizione per giorni 30 inflitta al sig. V.G.; dell’inibizione per giorni 30 inflitta al sig. J.A.; della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla società Spezia Valcio s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3506/279pf10 11-1/sp/mg del 6.12.2010 - per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punti 11) e 12) del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: Il presidente della società e l’amministratore delegato sono sanzionat1 con 30 giorni di inibizione per la violazione di cui all'art. 1 C.G.S. comma 1 in relazione ai punti 11), 12) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver rispettato il termine dei due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza – Steward (modulo 12). La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica. Nel caso di specie seppure dal report telefax prodotto dai ricorrenti e dal quale si evincerebbe l'invio del fax in data 4.8.2010, ciò, però, non ha riscontro nel report dell'Ufficio Federale destinatario. Questa divergenza è, però, priva di rilievo atteso che le relative schede informative di cui ai capi di incolpazione, come, infatti, accertato dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, il modulo 11/A non risulta corredato dal necessario atto di nomina, mentre nel modulo 11/B, relativo al Vice Delegato alla sicurezza, è stato indicato un soggetto che ha acquisito i previsti requisiti di formazione solo in data 18.9.2010, il modulo 12 è stato trasmesso il 14.9.2010. Ne consegue, pertanto, che anche nella ipotesi in cui le schede fossero state trasmesse e/o ricevute il 4.8.2010, le stesse devono ritenersi incomplete o inidonee. E', quindi, provato in atti che i ricorrenti, nel termine dei due giorni antecedenti la prima gara ufficiale, non hanno depositato e/o trasmesso le schede informative di cui ai punti 11 e 12 del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A/2010, avendo gli stessi provveduto al deposito del modulo 11/A con fax del 24.8.2010 e dei moduli 11/B e 12 soltanto il 14.9.2010. Alcun fondamento, inoltre, ha l'ulteriore motivo di doglianza dei ricorrenti secondo cui il Delegato ed il Vice Delegato alla sicurezza avevano in precedenza svolto le stesse funzioni presso la Società, posto che, come sopra menzionato, la Società non ha ottemperato all'onere del deposito delle relative schede informative, unitamente ai documenti richiesti, nel termine normativamente previsto e ciò al fine della concessione della licenza per il Campionato 2010/2011. Omissione, questa, dalla quale deriva la responsabilità disciplinare dei legali rappresentanti della società. Corrette e conformi alla normativa vigente appaiono, infine, le sanzioni irrogate, ovvero, come evidenziato in prime cure, un punto di penalizzazione per l'omesso deposito dei distinti moduli 11/A (Delegato alla Sicurezza) e 11/B (Vice Delegato) e altro punto di penalizzazione con riferimento al modulo 12.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 01 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 2) Ricorso del Tritium Calcio 1908 s.r.l. avverso le sanzioni:dell’inibizione per giorni 60 inflitta al sig. L.G.;dell’inibizione per giorni 60 inflitta al sig. Z.A.;della penalizzazione di punti 2 in classifica alla società Tritium Calcio 1908 s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3345/270pf/10-11/sp/gb del 30.11.2010 - per le violazione degli artt. 1, comma 1 e 4 comma 1 C.G.S. in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punti 11) 12) del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: Il presidente della società e l’amministratore delegato sono sanzionati con 60 giorni di inibizione per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III° del sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 per non aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi entro il termine del 13 agosto 2010 alcuna documentazione relativa alla scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della società (con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso corredata dai documenti relativi alla nomina ed al possesso dei requisiti previsti in materia) nonché di aver depositato entro il medesimo termine una documentazione incompleta relativa alla scheda informativa riguardante gli addetti alla sicurezza-steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi. La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica. Il Com. Uff. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art.1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Del resto, molto opportunamente, i giudici di primo grado hanno considerato riconducibile ad un’unica violazione l’inadempimento consistente nella mancata comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria: nessuna censura, pertanto, può muoversi alla decisione impugnata anche con riguardo all’entità della sanzione.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 01 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 3) Ricorso dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3395/285pf10-11/sp/mg dell’1.12.2010 per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punto 11) del sistema delle licenze nazionali, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal titolo III, punto 11), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 (di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010) per il deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6.8.2010 (“non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”), delle schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11A) e del vice delegato alla sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia. Nel caso di specie risulta, infatti, pacifico ed incontestato tra le parti che i due soggetti fondamentali delegati alla sicurezza non erano ancora in possesso, alla data di presentazione dei documenti, dei necessari requisiti di formazione. Né, al riguardo, può ritenersi sufficiente la circostanza che i medesimi stanno acquisendo i suddetti requisiti mediante la frequenza di apposito corso. Anche l’ulteriore circostanza del “gradimento” da parte delle strutture periferiche della Polizia di Stato, o della Prefettura, non può costituire elemento dirimente in favore delle istanze della società reclamante, che è incappata, dunque, inevitabilmente nella violazione del punto 11) del Titolo III del Sistema licenze nazionali 2010/2011, ove si fa espresso cenno ai requisiti di formazione di cui debbono essere in possesso le figure del Delegato e del Vice Delegato in questione. La mancata presentazione nei termini della documentazione completa ai sensi del punto citato costituisce inadempimento da punirsi necessariamente con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, ai sensi dell’ultimo punto del medesimo Titolo III. La mancata espressione dell’assenso della Procura Federale rende, infine, comunque inapplicabili i benefici di cui all’art. 24 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 01 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 1) Ricorso della Villacidrese Calcio s.r.l. avverso le sanzioni:dell’inibizione per giorni 60 inflitta al sig. M.S.; della penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società Villaciderese Calcio s.r.l.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3334/267pf/10-11/sp/gb del 30.11.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punti 11) 12) 13) 15) 16) del sistema delle licenze nazionali, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: Il presidente della società è sanzionato con 60 giorni di inibizione per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III° punti da 11 a 16 del sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 per il deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi entro il termine del 27 agosto 2010 in forma incompleta delle schede informative del delegato alla sicurezza, del Vice Delegato alla sicurezza e degli addetti alla sicurezza; di tali schede si rimproverava nell’atto di incolpazione, inoltre, il fatto che non fossero corredate dai documenti richiesti dal comunicato ufficiale. Ed ancora, per non aver depositato entro il termine suddetto l’attestazione del Settore Tecnico Federale relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, del medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario. La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale è sanzionata con la penalizzaizone di punti 5 in classifica. Il Com. Uff. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art.1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Del resto, molto opportunamente, i giudici di primo grado hanno considerato riconducibile ad un’unica violazione l’inadempimento consistente nella mancata comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria: nessuna censura, pertanto, può muoversi alla decisione impugnata anche con riguardo all’entità della sanzione.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 01 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011

Impugnazione – istanza: 4) Ricorso dell’U.S. Pergocrema 1932 s.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3369/280pf10-11/sp/gb dell’1.12.2010 per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo iii criteri sportivi e organizzativi, punto 11) del sistema delle licenze nazionali, di cui al com. uff. n. 117/a del 25.5.2010

Massima: La società non è sanzionata a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 (di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010) per il deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.8.2010 (“non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”), della scheda informativa del Vice Delegato alla sicurezza (modulo 11B) indicante un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia. Nel caso di specie risulta, infatti, l’imperfetta comunicazione della scheda relativa alla figura obbligatoria sopraindicate poteva configurarsi, al più, come una mera irregolarità formale, e non certamente sostanziale, peraltro tempestivamente sanata, entro il termine del 13.8.2010, dall’invio via fax di una nota di rettifica riportante l’indicazione di un nuovo nominativo del Vice Delegato per la sicurezza, dotato di tutti i requisiti normativamente previsti. Se violazione vi è stata, infatti, essa assume connotati meramente formali, nel senso che era meritevole di regolarizzazione, avendo eventualmente riguardo alla sola documentazione di corredo allegata, mentre non è stato efficacemente contestato dalla parte requirente che nel termine prescritto il sodalizio abbia inviato via fax un nuovo nominativo di Vice Delegato, dotato, questa volta, dei requisiti formativi prescritti. Non essendosi sostanzialmente integrata la violazione del punto 11) del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, ove si fa espresso cenno ai requisiti di formazione di cui debbono essere in possesso le figure del Delegato e del Vice Delegato in questione, non possono conseguentemente applicarsi le sanzioni previste ai sensi dell’ultimo punto del medesimo Titolo III.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 Marzo 2011 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2.12.2010

Parti: DOTT. R.B., ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. M.C./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) L’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c., che disciplina l’ipotesi della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, può risultare dai due referti redatti, a distanza di un breve lasso di tempo, dalla società di revisione, nel caso in cui il secondo, espressamente qualificato come integrativo del primo, dia atto, non della sopravvenienza di elementi nuovi, acquisiti successivamente rispetto alla scadenza del termine di scadenza fissato dalla normativa vigente (Titolo I, paragrafo II, lett. C), punto 1), del comunicato ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010), ma della successiva attestazione, in via di integrazione del precedente referto, della sussistenza dei requisiti già alla data indicata dalla normativa stessa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.67/CDN del 21 Marzo 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(227) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.P. (Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), P.L.M.(amministratore delegato e legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società Calcio Catania Spa ▪ (N°. 3569/123pf10- 11/SP/gb del 7.12.2010).

Massima: Il presidente è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 e la società con l’ammenda di € 10.000,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1,CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/20, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 30 giugno 2010 la licenza d’uso dell’impianto. Una attenta lettura del Titolo II del Sistema delle Licenze nazionali consente di rilevare al punto 1 che le Società dovevano depositare “il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare” ed al punto 2. “la licenza d’uso o di esercizio del suddetto impianto”. La documentazione di cui al punto 1 riguarda la disponibilità dell’impianto che si intende utilizzare, quella di cui al punto 2 la utilizzabilità dell’impianto consentita dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Valutato che la licenza d’uso depositata dalla società quale conferita nel documento proveniente dal Comune non è altro che una attestazione inerente alla esistenza della convenzione d’uso mentre la licenza di esercizio correttamente rilasciata dal Questore risulta depositata in data 6 luglio 2010 e dunque in violazione del termine perentorio assegnato del 30 giugno 2010.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.66/CDN del 14 Marzo 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (324) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.C. (Presidente della Società AC Sangiustese Srl), Società AC Sangiustese Srl ▪ (Nota N°. 5531/228 pf10-11/AM/ma del 14.2.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, commi 2 e 4, del CGS, in riferimento alle disposizioni di cui al C.U. N°. 117 del 25 maggio 2010, pag.11, paragrafo 7 della lettera B, per aver posto in atto un comportamento diretto a eludere la normativa federale in tema gestionale ed economica, mediante il deposito presso la Lega di una fidejussione non verifica e, pertanto, non avente i requisiti richiesti dalla norma federale, al fine di conseguire l’iscrizione al campionato di seconda Divisione per la stagione 2010-1011. La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica. La fattispecie in esame è contemplata dall’art. 8, punto 4, del CGS, ove si legge che “La Società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1”, ed è sufficiente ad integrare una precisa responsabilità disciplinare dei deferiti, visto che l’infrazione è sanzionata anche a titolo di colpa. A tutto voler concedere, infatti, dagli atti del procedimento non si evince che gli incolpati abbiano posto in essere tutti i doverosi e necessari uffici volti allo scrupoloso controllo dei rapporti negoziali che precedettero e seguirono l’emissione della garanzia, difetto questo attestato anche dall’assenza di un qualche pagamento a favore dell’istituto bancario.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.61/CDN del 24 Febbraio 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(242) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.C. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AS Atletico Roma FC Srl), D. C.(Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. AS Atletico Roma FC Srl) e della società AS Atletico Roma FC Srl (nota n. 3342/121pf10-11/SP/pp del 30.11.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società e l’amministratore delegato non sono responsabili della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS, (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto2), del sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n°117/A del 25.5.2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, la licenza d’uso o di esercizio dell’impianto quando dalla documentazione prodotta emerge che la società deferita, per mezzo del proprio legale rappresentante, già in data 17 giugno 2010 e successivamente in data 24 giugno 2010 (cfr. fax in atti) inoltravano presso gli uffici competenti formale richiesta di autorizzazione all’uso dello Stadio Flaminio, per la stagione sportiva “2010/2011, per ogni buon conto sempre in data 24 giugno 2010, la società, inviava presso la Lega di appartenenza una comunicazione, con la quale portava a conoscenza la predetta Lega Italiana Calcio Professionistico degli adempimenti inoltrati tempestivamente presso il Comune di Roma già in data 17 giugno 2010, declinando ogni responsabilità per eventuali ritardi da parte dell’Ente erogante; infatti nonostante le rassicurazioni verbali la Società deferita (indipendentemente dalla sua volontà) era costretta a presentare una terza istanza, presso gli stessi Uffici in data 1 luglio 2010 per ottenere solo in data 5 luglio l’autorizzazione in questione. Ne consegue che non possono essere attribuite responsabilità ai deferiti trattandosi di ritardo dovuto alla necessità di rispettare il burocratico iter procedurale dettato ed imposto dalla Pubblica Amministrazione de qua.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.61/CDN del 24 Febbraio 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(246) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Pro Vasto Srl) e della società FC Pro Vasto Srl (nota n. 3398/120pf10-11/SP/pp dell’1.12.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II punto 2 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011 (mancato deposito presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 30 giugno 2010 della licenza d’uso o di esercizio dell’impianto). La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.61/CDN del 24 Febbraio 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(207) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.C. (all’epoca Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Milazzo Srl) e della società SS Milazzo Srl (nota n. 3326/106pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 14 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al punto 6) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al CU n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 6 del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell’organigramma della Società. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.5.000,00 (pena base € 10.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.61/CDN del 24 Febbraio 2011 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(211) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.T. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Paganese Calcio 1926 Srl) e della società  Paganese Calcio 1926 Srl (nota n. 3325/105pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 14 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al punto 7) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al CU n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 7 del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare risulta mancante l’atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.5.000,00 (pena base € 10.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.61/CDN del 24 Febbraio 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(212) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.B. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Crociati Noceto Srl) e della società  Crociati Noceto Srl (nota n. 3327/107pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 14 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al punto 6) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al CU n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 6 del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell’organigramma della Società. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.5.000,00 (pena base € 10.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.61/CDN del 24 Febbraio 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(223) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.M.(Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Trapani Calcio Srl) e della società Trapani Calcio Srl (nota n. 3350/304pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 20 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi –, punto 7), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011,pubblicato con CU n. 117/A del 25.5.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 30.9.2010 la scheda informativa riguardante il Dirigente responsabile della gestione della Società (modulo 7) non corredata dai documenti relativi alla nomina del soggetto indicato. La società è sanzionata con l’ammenda di € 8.888,88 (pena base € 20.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.61/CDN del 24 Febbraio 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (206) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.D. (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl) e della società FC Esperia Viareggio Srl (nota n. 3329/109pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 14 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al punto 7) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al CU n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 7 del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare dell’atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.443,78 (pena base € 10.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.60/CDN del 24 Febbraio 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(208) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.A. (Presidente e Legale Rappresentante della Società US Cremonese Spa) e della società US Cremonese Spa ▪ (nota N°. 3338/113pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 per la della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25/5/2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto N°. 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell’atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione. La norma – affinché sia adempiuto quanto disposto dal punto 7 del Titolo III del Comunicato Ufficiale sopra individuato – impone il deposito di un atto accompagnato da documenti relativi alla nomina e conferimento dei poteri del soggetto indicato. La documentazione posta a base del deferimento conferma, quindi, che la società ha disatteso l’obbligo contenuto al Titolo III, punto 7 del Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/5/2010 di “depositare presso la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, nel termine del 30 giugno 2010, la scheda informativa riguardante il dirigente corredata dalla documentazione di nomina e conferimento dei poteri”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.60/CDN del 24 Febbraio 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(219) – Deferimento della Procura Federale a carico di:: M.M. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl), E. B. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl), F.V. (Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl) e della società US Gavorrano Srl ▪ (nota N°. 3330/117pf10-11/SP/pp del 30.11.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente ed il direttore generale della società sono sanzionati con l’inibizione per giorni 15 per la violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato sul CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2010/11 in un impianto non ubicato nel proprio comune, il documento comprovante la disponibilità dell’impianto, la licenza d’uso dell’impianto e l’autorizzazione del Prefetto. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.500,00 Massima: Va prosciolto l’amministratore delegato dall’incolpazione per la violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato sul CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2010/11 in un impianto non ubicato nel proprio comune, il documento comprovante la disponibilità dell’impianto, la licenza d’uso dell’impianto e l’autorizzazione del Prefetto, quando dalla documentazione risulta che il C.d.A. della Società deliberava la nomina di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale, con l’attribuzione delle relative deleghe e dei rispettivi poteri. In particolare al Direttore Generale venivano attribuiti tutti i poteri della gestione sportiva della Società, conferendo allo stesso la rappresentanza della Società presso la Federazione. A ciò vi è da aggiungere che la stessa Società nelle note difensive inviate ha precisato che il Direttore Generale, appena ottenuta la promozione al campionato di seconda divisione, si è attivato presso la Federazione per ottenere delucidazioni in merito all’adeguamento delle strutture sportive. Nel caso di specie, dunque, la delega di funzioni deliberata con assemblea dei soci, attribuisce al Direttore Generale la rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C. e, pertanto, nessuna responsabilità può essere ascritta all’Amministratore Delegato al quale sono stati attributi unicamente funzioni di natura fiscale ed amministrativa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.60/CDN del 24 Febbraio 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(214) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.T. (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Prato Spa) e della società AC Prato Spa ▪ (nota N°. 3320/104pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed organizzativi, di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della Società. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali non hanno osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 (30 giugno 2010) per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III (Criteri Sportivi ed Organizzativi) ed in particolare non hanno presentato l'organigramma della Società, successivamente depositato dalla stessa Società solo in sede di ricorso in data 9 luglio 2010, andando così a violare quanto previsto e disciplinato dal citato Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 e dall'art. 10, comma 3 C.G.S., e determinando sia la responsabilità disciplinare del presidente e delal società. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.60/CDN del 24 Febbraio 2011 n.8 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(235) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.T. (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Prato Spa) e della società AC Prato Spa ▪ (nota N°. 3357/122pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 per la violazione di cui all'art. 1 C.G.S. comma 1, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30/06/2010, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali non hanno rispettato i termini stabiliti dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali, per l'ammissione ai Campionati Professionistici, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per il deposito della licenza d'uso o di esercizio dell'impianto, documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale, commettendo così un'omissione qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Come riscontrato infatti dalla Commissione Criteri Infrastrutturali presso la F.I.G.C. la Società Associazione Calcio Prato Spa, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, non ha depositato, entro il termine del 30/06/2010, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto, successivamente depositata solo in data 05/07/2010, determinando sia la responsabilità disciplinare del presidente e della società La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.60/CDN del 24 Febbraio 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (221) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F. R. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della società Salernitana Calcio 1919 Spa ▪ (nota N°. 3333/111pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato comunicato (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale ed in particolare dell’organigramma della Società. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.60/CDN del 24 Febbraio 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(236) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), M.R. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) e della società AC Monza Brianza 1912 Spa ▪ (nota N°. 3340/119pf10-11/SP/pp del 30.11.2010).

Massima: Il presidente e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’inibizione per giorni 30 per la violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato sul CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2010/11 in un impianto non ubicato nel proprio comune, il documento comprovante la disponibilità dell’impianto, la licenza d’uso dell’impianto e l’autorizzazione del Prefetto. La società a seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS è sanzionata con l’ammenda di € 6.700,00 (pena base € 10.000,00).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.60/CDN del 24 Febbraio 2011 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(217) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.M.(Presidente e Legale Rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl) e della società  Calcio Portogruaro Summaga ▪ (nota N°. 3360/115pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 e 24 il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato CU (30.6.2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell’organigramma della Società. La società è sanzionata con l’ammenda di € 9.000,00 (pena base € 20.000,00).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.60/CDN del 24 Febbraio 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(204) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.S. (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Montichiari Spa) e della società AC Montichiari Spa ▪ (nota N°. 3328/108pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 e 24 il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 14 (pena base giorni 30) per la violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al punto 6) Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato CU (30.6.2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale ed in particolare del modulo di cui al punto 6) Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi.. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.500,00 (pena base € 10.000,00).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.58/CDN del 17 Febbraio 2011 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (145) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A. F. H.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AS Lucchese Libertas Srl) e A.M. (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società AS Lucchese Libertas Srl) ▪ (nota N°. 2089/314pf09-10/SP/AM/Seg del 14.10.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per anni 4 e l’ammenda di € 30.000,00 per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 8, comma 1 e 2, CGS, del C.U. N°. 217 del 4 maggio 2007 della Lega Professionisti di Serie C punto 12, lett. G, per aver depositato presso detta Lega una garanzia bancaria di € 400.000,00, rilasciata apparentemente dalla Banca ma risultata poi non vera. Il segretario generale della società, non risponde, invece, di alcuna violazione poichè, non si è raggiunta in corso di giudizio alcuna convincente prova a carico in quanto: a) la qualifica societaria dello stesso lo rendeva soggetto privo di rappresentatività e di poteri; b) non v’è prova alcuna che, al momento del deposito in Lega della fidejussione bancaria, lo stesso potesse essere consapevole della non veridicità del documento; c) non è stata provato in alcun modo un legame tra il soggetto che ha conseguito la falsa fidejussione e il medesimo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.53/CDN del 03 Febbraio 2011 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (244) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.T. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl ▪ (N°.3348/274pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 (pena base mesi 1) per la violazione quanto al Tesoro dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi punto 11 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010. Più in particolare l’addebito contestato è consistito nell’aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi entro il termine del 13 agosto 2010 la scheda informativa afferente il Vice Delegato alla Sicurezza, indicando in tale scheda un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica. Ai sensi del comma 1, punto 11 del Titolo III del detto Sistema, recante la elencazione degli adempimenti a carico delle Società, presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi deve essere depositata a cura della Società, entro il termine del 30 giugno 2010 ovvero in subordine non oltre i due giorni antecedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica, la scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della Società, con la indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche, in materia di impianti sportivi. Il Regolamento prevede altresì che qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine deve essere depositata una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società di impegno a depositare la predetta documentazione non oltre i due giorni antecedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica. Nel caso in esame, risulta dagli atti acquisiti dalla Procura ed allegati al Deferimento che la Società ha depositato la scheda di che trattasi il 13 agosto 2010, indicando in essa quale Vice delegato per la sicurezza una persona a quella data sprovvista dei requisiti, in quanto dichiaratasi disponibile a partecipare al primo corso per la formazione di Vice delegato per la sicurezza non appena tale corso sarebbe stato indetto. Per inciso il Vice delegato per la sicurezza al momento della nomina deve aver terminato con esito positivo i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia, che si identifica nel richiamato D.M. 18.06.2010 e nelle sue successive modificazioni. A ciò consegue che la Società deferita non ha rispettato il Regolamento, esponendosi così alle sanzioni previste per la Società dall’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura Federale, peraltro non espressamente contestata dalla Società deferita.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.46/CDN del 19 Gennaio 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (225) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.D. (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl) e della società Calcio Como Srl ▪ (N°. 3390/283pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ inibizione di giorni 30 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per irregolare deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6 agosto 2010, delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia. Non è fondata l’eccezione sollevata dai deferiti, in merito all’inapplicabilità delle previsioni contenute nel D.M. 8 agosto 2007. E difatti detta normativa ha inciso sulla determinazione dei requisiti richiesti per l’individuazione della figura del Delegato e del Vice Delegato per la Sicurezza e, in quanto tale, deve ritenersi comunque “modificativa” (nella sua valenza integrativa) della normativa contenuta nel D.M. 18 marzo 1996. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.46/CDN del 19 Gennaio 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (226) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.M.(Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Trapani Calcio Srl) e della società Trapani Calcio Srl (N°. 3344/271pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’ inibizione di giorni 30 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010 e con riferimento al termine stabilito dal Comunicato ufficiale N°. 71/A del 9.08.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.08.2010 (stabilito dal Comunicato ufficiale N°. 71/A del 9.08.2010) le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza (Modulo 11A) e Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dell’indicazione dei nominativi dei soggetti individuati allo svolgimento di tali funzioni, nonché prive della documentazione a corredo richiesta dal Comunicato Ufficiale. Dagli atti acquisiti alla presente procedura, risulta provato che i moduli 11A ed 11B depositati alla data del 27.08.2010 da parte della Società non recavano l’indicazione dei nominativi sia del Delegato per la Sicurezza che per il Vice Delegato per la Sicurezza, come specificatamente richiesto e previsto dalla già citata normativa e modulistica correlata. Per tutto quanto sopra rilevato, le difese presentate nell’interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte, ritenendo quindi integrata la fattispecie prevista dall’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, oggetto di deferimento, in capo ai soggetti deferiti. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.46/CDN del 19 Gennaio 2011 n.8 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (228) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.B. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), e della società US Pergocrema 1932 Srl ▪ (N°. 3369/280pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ inibizione di giorni 30 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N. 117/A del 25.05.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.8.2010 e con riferimento alla scheda informativa relative al Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), documentazione non conforme e/o in contrasto con quanto previsto in materia di sicurezza di impianti sportivi, indicando un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia, palese violazione di quanto richiesto dal predetto richiamato Titolo III, punto 11.La fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante e alla documentazione depositata in giudizio. Dagli atti acquisiti alla presente procedura, risulta provato che i moduli 11B depositati in data 13.8.2010 da parte della Società recano l’indicazione di soggetti nominati quali Vice Delegato per la Sicurezza che non hanno i requisiti di formazione richiesti dal Modulo 11B. In particolare, non risulta trasmesso, in data 13.8.2010, un modulo 11B recante i dati e il nominativo del soggetto quale Vice Responsabile per la Sicurezza, nonché la correlativa documentazione, così come specificatamente previsto dalla normativa. Ciò si evince dalla ricevuta dell’invio fax (h. 12.20 del 13.8.2010), da cui si palesa la trasmissione di un fax composto di pagine 12, che ha ad oggetto i soli moduli relativi al Dirigente Responsabile per la Gestione e al Segretario Generale, oltre a documentazione societaria di supporto (verbale c.d.a.). Dalla detta trasmissione del fax del 13.8.2010 non risulta provato l’invio degli ulteriori documenti che sarebbero stati inerenti alla nomina del Vice Delegato per la Sicurezza (che constavano di 6 ulteriori pagine) ovvero il conferimento dell’incarico (all. 1, alle difese Bucci) e l’attestato di frequenza al corso CONI, l’attestato Andes e il Curriculum Vitae. In seguito, la società ha inviato un ulteriore fax (h.12.49 del 13.8.2010), comprendente il modulo 11B con l’indicazione specifica del soggetto sprovvisto dei requisiti richiesti, a integrazione del fax precedente, ma indirizzandolo non alla Commissione competente, così come espressamente prescritto dalla normativa, bensì, genericamente, alla Lega Pro. Per tutto quanto sopra rilevato, le difese presentate nell’interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte, ritenendo quindi integrata la fattispecie prevista dall’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, in capo ai soggetti deferiti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.46/CDN del 19 Gennaio 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (222) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.V. (Presidente e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) e della società US Alessandra Calcio 1912 Srl ▪ (N°. 3395/285pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ inibizione di giorni 30 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per irregolare deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6 agosto 2010, delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia. Risulta documentalmente provato che la Società ha indicato, nelle rispettive schede informative del Delegato alla Sicurezza e del Vice Delegato alla Sicurezza, due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente. Ne deriva che i deferiti sono responsabili dei comportamenti ascritti. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.46/CDN del 19 Gennaio 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(231) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.M.(Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) e della società AS Melfi Srl ▪ (N°. 3349/275pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ inibizione di giorni 30 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione al punto 11) del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato nel termine previsto del 13 agosto 2010 le schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11 A) e del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B ) indicando due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla vigente normativa in materia. Considerato che la normativa pubblicata su C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 appare chiara e di facile interpretazione dei contenuti quando fa riferimento alla necessità di individuare e indicare soggetti idonei per le particolari incombenze; ritenuto che la documentazione in atti consente di rilevare che la Società ha in fatto confermato che alla data del 13 agosto 2010 i soggetti individuati non possedevano i requisiti richiesti dalla normativa vigente; preso atto che, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010 - 11, in caso di concessione delle licenze, la designazione di soggetti non idonei costituisce illecito disciplinare; accertata la inidoneità dei soggetti indicati per i compiti previsti; rilevato che le eccepite difficoltà legate alla applicazione di una nuova normativa non possono essere prese in considerazione; considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.46/CDN del 19 Gennaio 2011 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (232) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.L.(Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl), A.Z.(Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl) e della società Tritium Calcio 1908 Srl ▪ (N°. 3345/270pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Massima: Il presidente e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’inibizione per giorni 30 ciascuno e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - punti 11) e 12) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/201, pubblicato con CU N°. 117/A del 25 Maggio 2010; Dalla documentazione esibita risulta che, nel termine stabilito dal C.U. N°. 71/A del 13 Agosto 2010, la società non ha depositato le schede informative riguardanti il Delegato e il Vice Delegato alla sicurezza (punto 11), ma soltanto una documentazione incompleta relativa agli addetti alla sicurezza/Steward, concernente in particolare le modalità di reclutamento e di formazione degli stessi (punto 12). Successivamente, in data 27 Agosto 2010, la Società deferita ha depositato la documentazione mancante relativa al punto 11) e altresì le schede complete in conformità a quanto previsto al punto 12) della normativa sopra richiamata. Tuttavia, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 del CU n. 117/A del 25 Maggio 2010, “in caso di concessione della licenza, l’inosservanza degli ulteriori termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli Organi di Giustizia Sportiva”. Ne deriva che la società è responsabile della violazione ascritta. Le giustificazioni addotte dai deferiti non sono sufficienti ad escludere il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti. Tale comportamento antiregolamentare è imputabile al presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società ed all’Amministratore delegato e Legale rappresentante della suddetta Società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra i medesimi soggetti e la Società. Delle violazioni suddette è chiamata a rispondere la Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.46/CDN del 19 Gennaio 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (238) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.G.(Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Virtus Entella Srl) e della società Virtus Entella Srl ▪ (N°. 3335/268pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ inibizione di giorni 30 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, per aver depositato le schede informative relative al Delegato alla sicurezza e al Vice Delegato alla sicurezza non corredate dai documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati. Dalla documentazione esibita risulta che, nel termine stabilito dal C.U. N°. 71/A del 9 Agosto 2010, la società depositava le schede informative relative al delegato alla sicurezza nonché al vice delegato alla sicurezza, incomplete in quanto prive dei documenti relativi alla nomina di tali soggetti. Successivamente, in data 15 Settembre 2010 la Società deferita depositava la documentazione mancante. Tuttavia, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, in caso di concessione della licenza, l’inosservanza degli ulteriori termini, costituisce illecito disciplinare e ciò è sanzionato dagli Organi di Giustizia Sportiva. Ne deriva che la società è responsabile della violazione ascritta. Le giustificazioni addotte dai deferiti non sono sufficienti ad escludere il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti. Tale comportamento antiregolamentare è imputabile al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la suddetta Società. Delle violazioni suddette è chiamata a rispondere la società ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. n.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.46/CDN del 19 Gennaio 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (229) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) e della società FC Canavese Srl ▪ (N°. 3367/278pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ inibizione di giorni 45 e la società con la penalizzazione di punti 3 in classifica per violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) 12) e 16) del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver rispettato il termine di due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito della scheda informativa del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza – steward (modulo 12) e della attestazione da parte del Settore Tecnico relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario.Considerato che la normativa pubblicata su C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 appare chiara e di facile interpretazione dei contenuti quando fa riferimento alla necessità di presentare la documentazione richiesta “non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica” e che, pertanto, non può ipotizzarsi un diverso termine con riferimento alla prima gara casalinga della stagione agonistica; ritenuto che la documentazione in atti consente di rilevare che la Società con la dichiarazione 13 agosto 2010 si limitava ad assicurare che erano in corso di perfezionamento tutti gli adempimenti dovuti e in effetti la documentazione richiesta è stata presentata solo il 25 agosto 2010; preso atto che, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010 - 11, in caso di concessione delle licenze, l’inosservanza dei termini costituisce illecito disciplinare; accertata la palese inosservanza dei termini per il deposito della scheda informativa sia del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), sia del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), sia degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) e della attestazione, da parte del Settore Tecnico, relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario, che determina la violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) 12) e 16) Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010; rilevato in particolare che, per quanto concerne la mancata attestazione del Settore Tecnico, la semplice richiesta di tesseramento non può sanare l’inadempimento; considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. n.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.45/CDN del 19 Gennaio 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (233) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) e della società Savona 1907 FBC Spa (N°. 3346/272pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con inibizione per giorni 60 e la società con la penalizzazione di punti 4 in classifica per ritardato perfezionamento degli adempimenti (meglio individuati in seno all'atto di deferimento) di cui ai punti NN°. 11, 13, 15 e 16 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011. In particolare, quanto all'adempimento prescritto dal punto N. 11 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011, si osserva che l'invio della documentazione richiesta (modulo 11 A per il Delegato alla Sicurezza e modula 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza), effettuato in data 13/08/2010, non può rivelarsi affatto idoneo a surrogare la valenza e, dunque, il perfezionamento dell'effettivo e completo deposito, se é vero, come é vero, che il predetto adempimento ha avuto luogo solo il 24/09/2010 e, dunque, ben oltre il termine perentorio prescritto, coincidente con la data del 16/08/2010. Peraltro, relativamente alla fattispecie de qua, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi. In relazione, poi, agli adempimenti prescritti dai punti NN°. 13, 15 e 16 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011, si deve necessariamente osservare come essi siano stati parimenti perfezionati in palese ritardo rispetto alla data del 16/08/2010, a nulla potendo rilevare, ai fini dell'esonero da responsabilità, le intempestive attestazioni dei tesseramenti pervenute dal Settore Tecnico F.I.G.C. relativamente alle varie figure individuate dalle disposizioni regolamentari di cui trattasi (allenatore in prima, allenatore in seconda - punto n. 13 -, medico responsabile - punto N°. 15 - e operatore sanitario -punti n. 16-). Né rileva, ai fini difensivi, l'invocazione di una ridotta inclinazione della Società sportiva “all'eccessivo formalismo” delle disposizioni regolamentari domestiche che, invece, per propria natura, lo postulano e lo richiedono incondizionatamente, come, peraltro, sancito anche dalla giurisprudenza sportiva (calcistica) in numerose occasioni, a salvaguardia e tutela del corretto svolgimento dell'attività agonistica. In conclusione, quanto, invece, alla portata della comunicazione della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi c/o F.I.G.C. (fax del 07/07/2010), richiamata dai soggetti deferiti a sostegno delle proprie difese, si rileva che la concessione della Licenza Nazionale non necessariamente sottende il regolare e integrale perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa federale di riferimento (Titolo III del sistema Licenza Nazionali). Invero, non a caso, l'ultima parte del punto N°. 17 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011 (Titolo III) prescrive, espressamente, che “in caso di concessione della Licenza, l’inosservanza: ...omissis...; degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) - ovvero di quelli da cui ha tratto origine l'odierno procedimenti disciplinare- costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, ... omissis ...”. Di conseguenza, non é verosimilmente sostenibile l'assunto per il quale le attestazioni della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi (oltre che, asseritamente, della CO.VI.SOC. e della Commissione Criteri Infrastrutturali) circa il rispetto dei requisiti per la concessione della Licenza Nazionale fossero confermative della “correttezza dell'operato” della Società sportiva deferita o, addirittura, abbiano potuto determinare l'insorgere del c.d. “errore scusabile”. L'attribuzione della Licenza Nazionale sulla base di certune valutazioni e riscontri, implica, in ogni caso, il necessario e corretto perfezionamento di ulteriori adempimenti nei termini e secondo le modalità puntualmente prescritte, di cui, però, avuto riguardo al caso di specie, non vi é traccia alcuna.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.45/CDN del 19 Gennaio 2011 n.8 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (234) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.C. (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), G.D.I.(Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) e della società Alma Juventus Fano 1906 Srl - (N°. 3331/266pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Massima: Il presidente e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’inibizione di giorni 30 ciascuno e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica per ritardato perfezionamento degli adempimenti (meglio individuati in seno all'atto di deferimento) di cui ai punti N°. 12 e N°. 16 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011. In particolare, quanto all'adempimento prescritto dal punto N°. 12 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011, emerge dagli atti che il deposito della documentazione richiesta é stato concretamente perfezionato solo in data 13/08/2010, dunque, in netto ritardo rispetto al termine di adempimento prescritto, coincidente con la data del 12/08/2010. Invero, la società ha agito in difformità delle prescrizioni regolamentari anche in ordine a quanto prescritto dal richiamato punto N°. 16 se é vero, come é vero, che l'attestazione del Settore Tecnico F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario é pervenuta all'organo competente solo in data 18/08/2010. Al riguardo, pertanto, di alcuna efficacia si rivelano le deduzioni difensive interposte dalla società sportiva in ordine al corretto adempimento asseritamente perfezionatosi mediante il semplice inoltro al Settore Tecnico F.I.G.C. della dichiarazione e della richiesta di emissione di tessera, ovvero mediante il compimento di operazioni meramente prodromiche rispetto all'effettivo rilascio dell'attestazione di cui trattasi da parte del Settore Tecnico F.I.G.C. e, di certo, non idonee ad integrare gli estremi del corretto adempimento così come puntualmente prescritto dalle disposizioni regolamentari domestiche. Peraltro al riguardo, non si ben comprende il senso e la valenza integrativa che la Società sportiva deferita intende attribuire alla trasmissione della documentazione riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della Società. Infatti, gli adempimenti relativi alle due predette figure sono prescritti e disciplinati dal punto N°. 11 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011 e, pertanto, esulano del tutto da quelli, di ben altra natura, riconducibili e connessi alle previsioni regolamentari contenute in seno al N°. 12 (addetti alla sicurezza/steward). In conclusione, gli inadempimenti posti in essere dalla società hanno trovato integrale riscontro all'esito dei dovuti accertamenti e delle puntuali verifiche effettuate dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi c/o la F.I.G.C., di talché risultano pacificamente acclarati.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.46/CDN del 19 Gennaio 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (230) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società Feralpisalò Srl) e della società Feralpisalò Srl ▪ (N°. 3365/277pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ inibizione di giorni 30 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica per violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) e 12) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver rispettato il termine del 6 agosto 2010 per il deposito delle schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) debitamente sottoscritte dal Legale rappresentante della Società e dai soggetti individuati. Considerato che la normativa pubblicata su C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 appare chiara e di facile interpretazione dei contenuti quando fa riferimento alla necessità di presentare la documentazione richiesta secondo ben precise modalità; ritenuto che la documentazione in atti consente di rilevare che la Società Feralpisalò ha presentato in effetti documentazione inidonea allo scopo per motivi formali; ritenuto che la documentazione inviata in data 6 agosto 2010 non solo non riportava la firma del Legale rappresentante della Società, ma era anche priva delle firme dei soggetti interessati; rilevato che il ripescaggio della Società non può essere preso in considerazione visto che il deferimento è stato disposto non per mancanza della documentazione prevista quanto per la mancata sottoscrizione della documentazione stessa; preso atto che, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema licenze Nazionali 2010 - 11, in caso di concessione delle licenze, l’inosservanza della normativa in materia costituisce illecito disciplinare; accertato che in effetti le schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) non risultano debitamente sottoscritte dal Legale rappresentante della Società e dai soggetti individuati; considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.45/CDN del 19 Gennaio 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (245) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.A. O. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Valenzana Calcio Srl), e della società Valenzana Calcio Srl - (N°. 3336/269pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con inibizione per giorni 30 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010, per aver depositato, preso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.08.2010 (“non oltre due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”), le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza (Modulo 11°) e Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) prive dell’indicazione dei nominativi dei soggetti individuati allo svolgimento di tali funzioni e della documentazione a corredo richiesta dal Comunicato ufficiale. La fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio. Dagli atti acquisiti alla presente procedura, risulta provato che i moduli 11A ed 11B depositati in data 12.08.2010 da parte della Società Valenzana Calcio Srl non rechino l’indicazione dei nominativi sia del Delegato per la Sicurezza che per il Vice Delegato per la Sicurezza come specificatamente richiesto e previsto dalla già citata normativa e modulistica correlata. Sul punto si osserva come l’indicazione nominativa dei soggetti che ricoprano i ruoli di cui sopra (delegato per la Sicurezza e suo Vice) svolge la funzione essenziale di individuare, nello specifico, chi si faccia carico di ogni onere e responsabilità conseguente, nel contesto dell’ordinamento sia generale che sportivo. L’esistenza e l’individuazione precisa di queste figure viene ritenuta dall’Ordinamento sportivo essenziale ai fini di riconoscere nelle Società una struttura e/o organizzazione adeguata ed idonea tale da consentire la partecipazione ai rispettivi campionati di competenza garantendo - pur nei limiti entro cui può intervenire l’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento generale - anche interessi generali e collettivi, quale l’ordine e la sicurezza, coinvolti dallo svolgimento delle attività sportive ricadenti sotto l’egida federale e del suo ordinamento. Per tutto quanto sopra rilevato, le difese presentate nell’interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte, ritenendo quindi integrata la fattispecie prevista dall’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, in capo ai soggetti deferiti. Peraltro, relativamente alla fattispecie de qua, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.45/CDN del 19 Gennaio 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (241) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), e della società Villacidrese Calcio Srl ▪ (N°. 3334/267pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 60 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione al titolo III), Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 11) 12) 13) 15) 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici 2010/11, come da C.U. N°. 117/A del 25.5.2010 per non aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.8.10, la prevista attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, del Medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario, ed inoltre, per avere depositato documentazione incompleta e priva di allegati circa le schede informative del Delegato alla Sicurezza e del suo Vice Delegato. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica. Risulta infatti - dalle comunicazioni della Commissione Criteri sportivi ed Organizzativi - che la società deferita e, per essa, il suo su citato Presidente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal C.U. N°. 117/A del 25.5.10 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2010/11 e cioè non ha depositato presso la su citata Commissione, entro il previsto termine stabilito dalle norme federali (non avendo, in quel momento, ancora ottenuto i relativi nulla-osta dai Settori Tecnici di competenza) la prevista attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, del Medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario; mentre risulta aver depositato documentazione incompleta e priva di allegati circa le schede informative del Delegato alla Sicurezza e del suo Vice Delegato. A nulla rileva purtroppo il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che si tratti di comportamenti omissivi non rilevanti sia perché, di fatto, la Società era complessivamente in regola avendo la stessa a contratto tutte le richieste figure professionali sufficienti per la regolare disputa del Campionato, sia perché da tali manchevolezze la società non avrebbe ottenuto vantaggio alcuno. La scadenza prevista, infatti, dalle norme federali per il deposito di tutta la su citata documentazione è termine da considerarsi assolutamente perentorio e, perciò, invalicabile, e così anche le sanzioni che ne conseguono per il mancato rispetto sono stabilite in maniera tipica. Ritiene tuttavia questa Commissione che la violazione - prevista dal punto 11 del citato Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici 2010/11 - circa il deposito incompleto delle schede informative al Delegato alla Sicurezza e al suo Vice, debba essere ricondotta ad un’unica violazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.45/CDN del 19 Gennaio 2011 n.2 -3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (240) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), e della società Villacridrese Calcio Srl ▪ (N°. 3339/118pf10-11/SP/pp del 30.11.2010). (239) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), e della società Villacidrese Calcio Srl ▪ (N°. 3518/116pf10-11/SP/mg del 7.12.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 15.555,00 (pena base € 35.000,00) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25/5/2010, non avendo depositato entro il termine del 30/6/2010 presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, la licenza d’uso o di esercizio dell’impianto, nonché altra documentazione finalizzata all’ottenimento della suddetta Licenza, disciplinata dal Titolo III del citato C.U. Sempre a seguito di patteggiamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 48.888,00 (pena base € 110.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.45/CDN del 19 Gennaio 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (209) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.V. (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) A.I. (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) e  della società Spezia Calcio Srl ▪ (N°. 3506/279pf10-11/SP/mg del 6.12.2010).

Massima: Il presidente e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’inibizione di giorni 30 ciascuno e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione ai punti 11 e 12 del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – di cui al C.U. N.117/A del 25.5.2010, per non avere rispettato il termine dei due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), nonché degli Addetti alla Sicurezza – Steward (modulo 12); la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte ai suoi Legali rappresentanti. Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. La Società ha dichiarato di avere depositato quanto richiesto dalla normativa con fax del 4.8.2010, se pure inviato all’utenza della Commissione Criteri Infrastrutturali, come risulterebbe dal report di trasmissione versato in atti; sostiene, altresì, di avere reiterato l’invio anche in data 24.8.2010, sia alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, che alla Commissione Criteri Infrastrutturali. La Commissione Criteri Infrastrutturali, però, ha negato la ricezione del fax del 4.8.2010, come risulta dal rapporto dei fax trasmessi e ricevuti alla sua utenza nel periodo 30.7 / 25.8.2010, da cui risulta solo l’invio del fax che si assume essere stato inviato una seconda volta il 24.8.2010. Agli atti della Procura risulta acquisito unicamente il report di trasmissione del fax del 4.8.2010, non già quello del 24.8.2010; manca, dunque, alla luce della contestazione e della prova fornita dal destinatario, dal mittente non superata, la prova dell’invio al primo di entrambi i fax. Risulta accertato, pertanto, che la Società, entro il termine dei due giorni antecedenti la prima gara ufficiale, non ha depositato le schede informative previste dai punti 11 e 12 del Titolo III del C.U. N°. 117/A/2010, avendo provveduto al deposito del modulo 11/A con fax del 24.8.2010 e dei moduli 11/B e 12 solo il 14.9.2010. Il rilievo è di natura assorbente. Vi è, poi, secondo la nota 27.10.2010 della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi in atti, che la scheda informativa del Delegato alla Sicurezza non conteneva, come espressamente previsto, l’atto di nomina; mentre il modulo 11/B riportava, quale Vice Delegato alla Sicurezza, il nominativo di un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti, in quanto, per stessa ammissione della Società, avrebbe completato i cicli formativi solo il successivo 18.9.2010. Premesso che tali ulteriori circostanze, pur non espressamente contenute nei capi di incolpazione, sono riportate nella parte motiva dell’atto di deferimento, da considerarsi un unicum indivisibile (cfr. C.U. N°. 107 CGF del 23.12.2009), così superandosi l’eccezione formulata dalla difesa degli incolpati in sede di riunione, a nulla rileva che il Delegato ed il Vice Delegato alla Sicurezza abbiano precedentemente svolto le stesse funzioni presso la società, costituendo, l’onere del deposito delle relative schede informative corredate dai documenti richiesti, adempimento da assolversi - ai fini della concessione della licenza per il campionato 2010/2011 - entro il termine normativamente previsto. Delle violazioni ascritte ai Legali rappresentanti risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società (art. 4, comma 1, CGS). Il C.U. N°. 117/A/2010 prescrive che la violazione di ognuno dei punti 11 e 12 del Titolo III sia sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica. Ai fini della sanzione, le violazioni del precetto di cui al citato punto 11, stante il tenore letterale della disposizione, vanno unitariamente considerate. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi. Non può trovare accoglimento, pertanto, la richiesta della Procura di sanzionare con due punti di penalizzazione la violazione del punto 11.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.45/CDN del 19 Gennaio 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (210) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.V. (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) e della società Spezia Calcio Srl ▪ (N°. 3501/303pf10-11/SP/mg del 6.12.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 e la società con l’ammenda di € 20.000,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al punto 7 del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere depositato, nel termine del 30.9.2010 di cui al citato punto 7 del comunicato, la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri. Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il 30.9.2010, previsto quale termine ultimo per il deposito “della scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della Società, con la indicazione delle principale funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri”, il vice Presidente della Società, rendeva note le intervenute dimissioni dell’amministratore delegato, peraltro non documentate, con conseguente impossibilità ad “indicare un soggetto responsabile della Società”; comunicava, quindi, la provvisoria assunzione in capo a sé della “rappresentanza legale” della Società “sino alla delibera del Consiglio di Amministrazione in programma a breve”. Tale comunicazione non presenta le caratteristiche richieste dal citato punto 7. L’adempimento richiesto dalla norma entro il termine del 30.6.2010 aveva ad oggetto il deposito della “scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione” ovvero, ove ancora non individuata tale figura, il deposito della dichiarazione di impegno del Legale rappresentante a provvedervi entro l’ulteriore termine del 30.9.2010. Dagli atti del deferimento non è dato rilevare se, entro il termine del 30.6.2010, la Società abbia depositato la dichiarazione d’impegno prevista dalla norma. Vi è, però, che la richiamata dichiarazione del suo vice Presidente non soddisfa il precetto normativo nemmeno alla data del 30.9.2010. In tale dichiarazione, infatti, non viene designato alcun dirigente responsabile della gestione; vi è solo la dichiarazione unilaterale del vice Presidente di assunzione della rappresentanza Legale della Società. Scopo della norma, però, non era quello di individuare il Legale rappresentante della Società, dalle norme statutarie attribuita, peraltro, anche al presidente del C.d.A., odierno incolpato ed al vice Presidente solo in caso di assenza o di impedimento del primo; bensì, lo si ripete, il dirigente responsabile della sua gestione. Ove così non fosse, infatti, non sarebbe stato necessario richiedere il deposito di una scheda informativa ad hoc, “con la indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri, né dell’atto di nomina e di conferimento dei poteri”. Della violazione ascritta al Legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società (art. 4, comma 1, CGS).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.44/CDN del 19 Gennaio 2011 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (224) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.A.(Amministratore Unico della Società SS Cavese 1919 Srl) e della società SS Cavese 1919 Srl (nota N°. 3392/284pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S, in relazione ai criteri previsto dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/05/2010, per aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6.8.2010, la scheda informativa del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A) non corredata dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato. La scoietà è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.La Commissione rileva che la comunicazione della Commissione Criteri Sportivi ed organizzativi del 27.9.2010 è del tutto idonea a testimoniare che la Società sportiva incolpata non ha depositato nei termini (6.8.2010) la scheda informativa del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A) non corredata dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente proprio dall’organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati hanno fornito la benché minima prova di aver effettuato nei termini il detto deposito. Orbene non vi è chi non veda che tale omissivo comportamento, indipendentemente dalla circostanza che il deposito sia stato successivamente eseguito, costituisce un’indubbia violazione dall’art 1 del C.G.S., in relazione al punto 11) del Titolo III Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010 che prevede una serie di adempimenti dettagliatamente descritti. La perentorietà del termine ivi fissato, del resto, si evince indirettamente, oltre che dall’obbligo del deposito: “le Società devono depositare entro …”, anche dalla circostanza che al superamento del termine consegue l’irrogazione di una sanzione. Alla luce di quanto sopra, risulta quindi accertata la responsabilità disciplinare del Legale rappresentante della Società, per aver omesso di depositare entro e non oltre il termine perentorio del 6/8/10 il modulo 11 A in modo completo. Va peraltro osservato che la circostanza di aver provveduto comunque, seppur in ritardo al dovuto incombente, consente di irrogare sanzioni minime.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.44/CDN del 19 Gennaio 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (215) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.A. (Amministratore Unico della Società SS Cavese 1919 Srl)  e della società SS Cavese 1919 Srl (nota N°. 3341/114pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 (pena base € 10.000,00) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai punti 7) e 11) del titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui ai punti 6 e 11 del Titolo III (Criteri Sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per il mancato deposito dell’organigramma della Società e il Modulo 11 B in modo completo. La società sempre a seguito di patteggiamento è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00 (pena base € 20.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.44/CDN del 19 Gennaio 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (218) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), L.I. (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl) e della società AC Sangiovannese 1927 Srl (nota N°. 3347/273pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Massima: Il presidente della società ed il consigliere delegato sono sanzionati con l’inibizione di giorni 45 ciascuno per la violazione dell’articolo 1, comma I°, del C.G.S. in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi - punti 11), 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010 / 2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, “per avere depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.08.2010 le schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dai documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati ed al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, e per non aver depositato, entro il medesimo termine, l’attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento del Medico Responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario”. La scoietà è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica. La Commissione, esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, le prove raccolte dalla Procura federale, i documenti versati nel fascicolo d’ufficio, nonché la memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti, rileva la fondatezza del deferimento in oggetto nei confronti di questi ultimi. La Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi presso la F.I.G.C., con nota pervenuta alla Procura federale in data 28 settembre 2010, ha riscontrato che la Società AC Sangiovannese 1927 Srl, in violazione di quanto previsto dal Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – punti 11), 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010 /2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, entro il termine del 13 agosto 2010, a) ha depositato le schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dai documenti relativi alla nomina dei soggetti indicati ed al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (punto 11); b) non ha depositato l’attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile sanitario (punto 15); c) non ha depositato l’attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario (punto 16). Quanto alla violazione dei termini previsti per l’adempimento di cui al Titolo III, punto 11), si sottolinea che le schede in questione, con le quali sono stati indicati il Delegato alla sicurezza e di Vice delegato alla sicurezza, non sono state corredate dai documenti relativi alla nomina dei soggetti indicati ed al possesso da parte di questi dei requisiti di formazione previsti dal D.M. 18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, segnatamente non in possesso di quei requisiti espressamente previsti e regolamentati dal decreto del Ministro dell’Interno, datato 8 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, previgente indicazioni sul funzionamento del nuovo sistema di sicurezza all’interno degli stadi, il compito del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza incaricato di vigilare sull’attività delle società che organizzano le competizioni) e gli steward. Nelle predette schede, inoltre, nello spazio denominato “Funzioni”, non vi è riportata alcuna descrizione di quelle che risultano essere le funzioni appunto né del Delegato alla sicurezza né del Vice delegato alla sicurezza; neppure, come richiesto dal modulo stesso, risulta allegato alcun documento comprovante le funzioni dei soggetti in questione. Quanto alla violazione degli adempimenti di cui alle previsioni del Titolo III, punti 15) e 16), le stesse, essendo palesi, non necessitano di ulteriori approfondimenti né tanto meno potranno essere giustificate invocando la buona volontà della Società “tesa a provvedere puntualmente ai propri oneri”, come sostenuto nella memoria difensiva. Relativamente all’eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al Consigliere delegato della società, non essendovi prova in atti della circostanza per cui tra i poteri allo stesso assegnati non rientrerebbero quelli contestati nell’atto di deferimento del 30.11.2010, detta eccezione non può essere accolta. Né tanto meno potrà accogliersi la richiesta avanzata dalla difesa dei deferiti volta a comprimere le tre violazioni contestate in un unico illecito disciplinare con la conseguente applicazione di una sola sanzione. Difatti sul punto quanto espressamente previsto dal Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011 è tranchant e non lascia alcuno spazio discrezionale a questa Commissione, chiamata ad infliggere una sanzione per ogni inadempimento che sia stato accertato. In considerazione di quanto sopra non potrà non applicarsi nei confronti dei soggetti deferiti quanto previsto e statuito nell’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010 / 2011, laddove si stabilisce quanto segue: “L’inosservanza del termine del 30 giugno 2010, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 10.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione. In caso di concessione della licenza l’inosservanza a) degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federali, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; b) degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 7) e 8) con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; per ciascun inadempimento di cui ai punti 11), 12), 13), 14), 15) e 16) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010 / 2011; per ciascun inadempimento di cui ai punti 9) e 10) con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.” Alla luce di quanto sopra, la società, non avendo osservato il termine del 30 giugno 2010 relativamente a quanto previsto dal Titolo III, punti 11), 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali, ed avendo in ogni caso ottenuto la concessione della licenza, dovrà conseguentemente sottostare alle sanzioni di cui al dispositivo. Peraltro, relativamente alla fattispecie di cui al comma 11, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.44/CDN del 19 Gennaio 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(243) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.C.(Presidente e Legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl) e della società US Latina Calcio Srl (nota N°. 3363/276pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione al titolo III), Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici 2010/11, come da C.U. N°. 117/A del 25.5.10 per non aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.8.10, le previste attestazioni del Settore Tecnico della FIGC relative al tesseramento del Medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica. Risulta infatti - dalle comunicazioni della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi - che la Società deferita e, per essa, il suo su citato Presidente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal C.U. N°. 117/A del 25.5.10 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2010/11 e cioè non ha depositato presso la su citata Commissione, entro il previsto termine stabilito dalle norme federali la prevista attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento del Medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario; A nulla rileva purtroppo il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che, sostanzialmente, la Società avesse a contratto le richieste figure professionali né, tantomeno, che la società fosse venuta a conoscenza del suo ripescaggio nella categoria superiore, professionistica, solo pochi giorni prima della citata scadenza del 27 agosto 2010, posto che il detto ripescaggio è avvenuto su domanda della stessa società che, pertanto, doveva essere pronto ad onorare gli adempimenti imposti ai Professionisti. La scadenza prevista dalle norme federali per il deposito della su citata documentazione, d’altra parte, è termine da considerarsi assolutamente perentorio e, perciò, invalicabile, così come anche le sanzioni che ne conseguono per il mancato rispetto sono stabilite in maniera tipica. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.44/CDN del 19 Gennaio 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (237) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) M.F.M. (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa)  e della società US Foggia Spa (nota N°. 3385/282pf10- 11/SP/mg del 1.12.2010).

Massima: Il presidente della società ed il procuratore speciale della stessa sono sanzionati con l’inibizione di giorni 30 ciascuno per la violazione dell’articolo 1, C.G.S. in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, “per avere depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 12.08.2010 con riferimento alla scheda informativa riguardante il Delegato per la Sicurezza della Società di cui al modulo 11A nonché con riferimento alla scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la Sicurezza della Società di cui al Modulo 11B, documentazione non conforme e/o in contrasto con quanto previsto dal D.M. 18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, per avere indicato soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti, in violazione di quanto richiesto dal predetto richiamato Titolo III, punto 11)”. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica. Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti. La Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi presso la F.I.G.C., con nota pervenuta alla Procura federale in data 28.09.2010, ha correttamente riscontrato a carico della società, in violazione di quanto espressamente previsto dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, l’irregolare deposito, entro la data del 12.08.2010, della a) scheda del Delegato alla Sicurezza con indicazione di soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti; b) scheda del Vice delegato alla Sicurezza con indicazione di soggetto non in possesso dei requisiti di formazione richiesti. Difatti nelle predette schede sono stati indicati per la carica di Delegato alla sicurezza e di Vice delegato alla sicurezza dei soggetti effettivamente già accreditati “presso la Questura e la Prefettura di Foggia quali componenti il Gruppo Operativo per la Sicurezza con le mansioni appunto di responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto della Società sportiva di riferimento”, come sostenuto dalla difesa dei deferiti, ma tuttavia non in possesso dei requisiti di formazione previsti dal D.M. 18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, segnatamente non in possesso di quei requisiti espressamente previsti e regolamentati dal decreto del Ministro dell’Interno, datato 8 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, previgente indicazioni sul funzionamento del nuovo sistema di sicurezza all’interno degli stadi, il compito del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza incaricato di vigilare sull’attività delle Società che organizzano le competizioni) e gli steward. In particolare, come si evince dall’esame delle predette schede, sia il Delegato che il Vice Delegato alla Sicurezza, alla data dell’11 agosto 2010 non avevano terminato i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia; per di più le schede stesse erano state inviate prive della necessaria documentazione attestante la nomina ed il possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente. Sul punto si rinviene in atti solamente una sorta di “autocertificazione”, datata 12 agosto 2010, con la quale la società informa che tanto il Delegato che il Vice Delegato alla Sicurezza risultavano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In considerazione di quanto sopra non potrà non applicarsi nei confronti dei soggetti deferiti quanto previsto e statuito nell’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, laddove si stabilisce quanto segue: “L’inosservanza del termine del 30 giugno 2010, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 10.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione. In caso di concessione della licenza l’inosservanza a) degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federali, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; b) degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 7) e 8) con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; per ciascun inadempimento di cui ai punti 11), 12), 13), 14), 15) e 16) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010 / 2011; per ciascun inadempimento di cui ai punti 9) e 10) con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.” Alla luce di quanto sopra riportato la Società non avendo osservato il temine del 30 giugno 2010 relativamente a quanto previsto dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali, ed avendo in ogni caso ottenuto la concessione della licenza, dovrà sottostare alla sanzione consistente in una doppia ammenda ed in una penalizzazione in classifica. Peraltro, relativamente alla fattispecie de qua, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.44/CDN del 19 Gennaio 2011 n.1 - 2- www.figc.it

Impugnazione – istanza: (216) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl) e della società A.S.Gubbio 1910 Srl (nota N°. 3384/281pf10-11/SP/mg del 1.12.2010). (205) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl) e della società A.S.Gubbio 1910 Srl (nota N°. 3337/112pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 3.000,00 e l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al punto 7 del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al C.U. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere adempiuto, nei termini stabiliti dal citato C.U. (30.6.2010) al deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto N°. 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell’atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione, menzionato nel modulo ma non prodotto in allegato. La scoietà è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00 ed 1 punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. La Società deferita, per sua stessa ammissione, entro il termine del 30.6.2010 previsto dal C.U. N°. 117/A/2010, Titolo III, punto 7, ha inviato la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della Società, ma non la documentazione, pur menzionata, relativa alla nomina ed ai poteri al medesimo conferiti. Contrariamente a quanto riferito dalla Società nelle sue difese, a nulla rileva che il dirigente indicato fosse il suo Legale rappresentante e che avesse i poteri connessi a tale carica. Anche in questo caso, infatti, permaneva a carico della stessa l’onere di depositare l’atto di nomina, al fine di consentire l’immediato riscontro della conformità dei poteri conferiti a quelli assunti in capo al soggetto designato, senza necessità di rinvio ad altra eventuale documentazione da cui rilevare tali elementi per relationem. Nel caso di specie, invero, i poteri conferiti al presidente e legale rappresentante sono quelli di cui al verbale dell’assemblea straordinaria dei soci del 10.5.2010, inviato solo con il reclamo inoltrato alla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi il 9.7.2010 (v. all. 2 alla nota 30.7.2010 Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi). Quanto alla violazione della prescrizione di cui al punto 11 del Titolo III del C.U. N°. 117/A/2010, la Società, nelle schede informative del Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, dichiarava che gli stessi avrebbero terminato i cicli formativi entro il successivo mese di settembre. Anche in questo caso, dunque, la violazione risulta per tabulas. Per ammissione della stessa Società, invero, per le funzioni di cui al richiamato punto 11 erano stati indicati due soggetti non in possesso, alla data del 30.6.2010, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, a nulla rilevando, in merito, l’eccepito differimento dei corsi che avrebbero dovuti tenersi a settembre. Delle violazioni ascritte al Legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società (art. 4, comma 1, CGS). In punto sanzioni, il C.U. N°.117/A/2010 prescrive, nel caso di specie, che la violazione del punto 7 del Titolo III sia sanzionata con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00). Per la violazione del punto 11 del medesimo titolo, invece, la sanzione prevista è quella di un punto di penalizzazione. Ritenuto che le violazioni del precetto di cui al citato punto 11, stante il tenore letterale della disposizione, vanno unitariamente considerate, non può trovare accoglimento la richiesta della Procura di sanzionare con due punti la violazione di detta prescrizione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi. Deve rigettarsi, altresì, la richiesta della difesa di ridurre la sanzione ai sensi dell’art. 24, CGS. La riduzione consentita da tale norma, invero, può essere applicata, su richiesta della Procura federale, solo nel caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, non certo nel caso di loro contestazione ed in mancanza di richiesta della Procura federale. Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.43/CDN del 13 Gennaio 2011  n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(213) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.B. (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1910 Spa) e della società SPAL 1910 Spa ▪ (nota N°. 3332/110pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 27 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai punti 7) e 11) del titolo III, Criteri sportivi ed organizzativi, di cui al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui ai punti 7 e 11 del Titolo III (Criteri sportivi ed organizzativi) ed in particolare per il mancato deposito dell’atto di nomina del soggetto indicato quale dirigente responsabile della gestione e perché la documentazione allegata al Modulo 11 B - vice delegato per la sicurezza, si riferisce ad un soggetto differente rispetto a quello indicato nel modulo. Sempre a seguito di patteggiamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 8.889,00, partendo dalal pena base di € 20.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.25/CDN del 03 Novembre 2010 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (126) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.A. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), F.C. (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) e della società FC Catanzaro Spa ▪ (nota N°. 2064/93pf10-11/SP/blp del 12.10.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per non aver documentato, entro il termine del 30 giugno 2010 la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 200.000,00, integrante la violazione della fattispecie prevista dall’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lett. B), punto 7) del CU 117/A del 25.5.2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011. L’amministratore unico della società ed il procuratore speciale della stessa sono sanzionati con l’inibizione per mesi 6. A nulla valgono, infatti, le difese dei deferiti, sostenendo che la fideiussione sarebbe stata rilasciata e anticipata via fax in Federazione il 30.6.2010, presso la quale sarebbe pervenuta in originale il 5.7.2010La documentazione acquisita agli atti e le stesse deduzioni difensive della Società dimostrano l’inadempimento all’obbligo alla stessa imposto. Difatti, sebbene la Società ritenga di aver tempestivamente assolto all’obbligo di cui alle ripetute disposizioni, è bene rilevare che la trasmissione via fax, nel caso di specie, non può essere considerata equipollente al deposito dell’originale preso gli uffici federali, in quanto la normativa prevista dal CU 117/A prevede, espressamente, che tale adempimento, contrariamente agli altri, sia assolvibile in via esclusiva alle modalità in esso previste e, pertanto, con il deposito dell’originale entro un termine che è da ritenersi perentorio, in ossequio alla lettera della norma e all’univoco orientamento della CDN.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.25/CDN del 03 Novembre 2010 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (131) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.F.(Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) M.F.M.(Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa e della società US Foggia Spa.

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’amministratore unico della società nonché il procuratore speciale della stessa con l’inibizione per mesi 6 per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B, punto 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2010, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00. Dagli atti del procedimento risulta che con nota del 3/8/2010 la Co.Vi.So.C. ha comunicato l’inosservanza, da parte della Società, dell’adempimento sopra descritto, previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B) punto 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011. La Società, ha poi tardivamente adempiuto, nei termini e nelle modalità previste dal titolo IV del CU 117/A del 25 maggio 2010 più volte citato; Ai sensi del CU 117/A del 25 maggio 2010, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), sopra indicato, “l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011”. L’illecito disciplinare sopra indicato, trova espressa previsione nella norma di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S.. Ai sensi di quanto previsto dal titolo IV) del CU 117/A del 25 maggio 2010 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa. Nel caso di specie la tesi difensiva è priva di pregio. Gli atti intercorsi tra l’amministratore ed il procuratore speciale, anche a voler prescindere dalla scarsa attendibilità della scrittura privata, potrebbero giustificare l’insorgere di responsabilità civile in capo al procuratore ma non escludono la responsabilità disciplinare del Presidente. E’ infatti evidente che la sanzione dell’inibizione non fa venir meno il rapporto di immedesimazione organica. E’ inoltre noto che la capacità giuridica (attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive) è ben distinta dalla capacità di agire che è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi. Sicché è frequente in ogni ordinamento il caso di soggetti che, pur non avendo la capacità di agire, sono pienamente titolari di capacità giuridica. E’ infine considerazione elementare che il rilascio di una procura non trasferisce al procuratore diritti e doveri del mandante.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 92/CDN  del 10 Giugno 2010 n. 3  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (300) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M. C. (Legale rappresentante della Soc. Cagliari Calcio SpA) e della società Cagliari Calcio SpA (nota n. 7228/626pf09-10/SP/blp del 29.4.2010).

Massima: Il presidente della società risponde della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al criterio P11.B, di cui al paragrafo 3.2, lett. b), Criteri B (criteri organizzativi) del Manuale Licenze UEFA, versione 2.1, per non aver previsto la figura del Direttore Sportivo nella propria compagine sociale. Consegue la sanzione dell’ammenda di Euro 5.000,00 a carico del presidente e quella di euro 5.000,00 a carico della società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. Il caso di specie: Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che la Commissione delle Licenze di primo grado, nella riunione del 7 maggio 2009, provvedeva alla verifica del rispetto, da parte delle società richiedenti la licenza, dei criteri previsti dal Manuale delle licenze UEFA - Versione 2.1, ai fini del rilascio della Licenza UEFA per la stagione 2009/2010. A seguito del controllo della documentazione inviata, la Commissione rilevava il mancato rispetto da parte della società, del criterio organizzativo P.11:B (direttore Sportivo) del Manuale; pertanto nella stessa data della predetta riunione, l’Ufficio Licenze UEFA inviava alla società una lettera, con la quale la invitava a ottemperare alla nomina del proprio direttore sportivo, fissando come termine perentorio la data del 15 settembre 2009. Nel predetto termine perentorio la  società faceva pervenire all’Ufficio interessato, una relazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, e alla riunione del 5 novembre 2009 la Commissione, esaminata la relazione dell’esperto dei criteri organizzativi, riscontrava quanto segue: “la società ad oggi ancora non dispone della figura del Direttore Sportivo e si limita a manifestare l’intenzione di iscrivere un proprio dipendente ad un corso per Direttori Sportivi che allo stato non risulta neppure bandito dal Settore Tecnico. Pertanto, il criterio in oggetto non può ritenersi soddisfatto”. Il Manuale delle Licenze UEFA sul punto è preciso e non consente alcun dubbio, tanto è vero che per il rilascio delle suddette Licenze prevede necessariamente la figura del Direttore Sportivo (ovviamente iscritto nell’elenco di loro appartenenza), senza lasciare la possibilità di sostituzioni con altri tesserati delle società richiedenti, anche se questi siano muniti di firma di rappresentanza o di poteri speciali, né tanto meno prevede la possibilità di ricoprire quell’incarico, a persone che non siano in possesso del titolo richiesto, anche se in attesa della pubblicazione del bando del corso per Direttori Sportivi, da parte del Settore Tecnico.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 62/CDN  del 18 febbraio 2009  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (119) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.B. (Presidente della Soc. FB Brindisi 1912 Srl SD) e della saocietà FB Brindisi 1912 Srl SD (nota n. 3356/1430pf7-08/MS7dl del 18.12.2008)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver omesso di depositare, entro il termine perentoriamente previsto (12.7.2007) per la presentazione delle domande di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, s.s. 2007/08, la regolare fideiussione bancaria, necessaria ai fini del perfezionamento dell'iter amministrativo, come stabilito dal C.U. Comitato Interregionale FIGC-LND n. 198 del 5.6.2008 e per non aver comunque provveduto allo specifico adempimento nemmeno entro la successiva data del 31.1.2008, come espressamente richiesto e sollecitato dal Comitato Interregionale con propria lettera del 24.1.2008. Nel caso di specie è pacifico che la società sportiva deferita non ha agito in conformità della previsione contenuta nella richiamata disposizione normativa, né a manlevare i soggetti deferiti in ordine agli addebiti rispettivamente ascritti, risultano idonee le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni prodotte in giudizio, essenzialmente volte a sostenere il regolare adempimento sulla base di un'asserita equipollenza tra il pagamento dell'importo, effettuato a mezzo di assegno circolare, e deposito di fideiussione bancaria per il medesimo importo. Rilievo dirimente assume l’evidente inettitudine strutturale del predetto pagamento ad accreditare effetti conformi alle condizioni prescritte dalla disciplina di settore e, dunque, opponibili come rituale adempimento degli obblighi imposti dalla normativa federale. Ciò che la normativa in questione richiedeva non era tanto l'adempimento tout court (pagamento a mezzo assegno circolare), ma la garanzia dell'adempimento, al fine di favorire la regolarizzazione della posizione amministrativa del sodalizio deferito. Si fa rilevare, infatti, come l’assegno circolare non potrebbe assolutamente essere equiparato alla garanzia fideiussoria. Essa presuppone, di per sé, l’esistenza di un preliminare giudizio di affidabilità da parte dell’Istituto bancario, giudizio di affidabilità che va oltre la mera salvaguardia da danni per inadempimento e rappresenta una garanzia a priori per un ordinato e corretto svolgimento del Campionato di riferimento. L’assegno (in generale), viceversa, altro non è che un titolo di credito e, come nel caso dell’assegno circolare, può costituire un mezzo di pagamento, ma non può assumere funzione di garanzia, vietata dagli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1735/1933. Per affermare la diversa natura e disciplina giuridica tra i due istituti, sia sufficiente osservare come gli assegni circolari offerti in garanzia possono essere oggetto di sequestro o pignoramento da parte di terzi, mentre, al contrario, tale evenienza non è riscontrabile relativamente alle fidejussioni bancarie. Parimenti diversi, in via ulteriore, sono gli effetti in tema di revocatoria fallimentare, laddove il pagamento effettuato con denaro proprio dal terzo fideiussore, in adempimento della propria obbligazione nascente dal rapporto di garanzia instaurato direttamente con il creditore, non è revocabile, mentre diversa sarebbe la sorte degli assegni e delle somme depositate eventualmente in garanzia, in caso di fallimento del debitore garantito. La garanzia prescritta, dunque, non poteva essere che quella tassativamente richiesta, non potendosi ammettere mezzi equipollenti Ove, infatti, le Istituzioni federali preposte, in altri casi, abbiano inteso autorizzare il ricorso a strumenti di garanzia diversi dalla fidejussione bancaria, lo hanno espressamente previsto. Si fa osservare, inoltre, per mera completezza espositiva, come, “in termini giuridici, l'iscrizione al campionato sportivo è un'ammissione in senso tecnico al cui procedimento devono, perciò, applicarsi, i principi generali in materia di ammissioni, per cui: a) ogni soggetto deve rispettare, strettamente, le norme che disciplinano il procedimento, ovvero impugnarle; sotto il profilo procedimentale, una volta che la disciplina dell'iscrizione abbia preveduto il rilascio (rectius, il deposito) di una fidejussione bancaria (a garanzia e secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale, nel caso di specie), per poter considerare valido l'adempimento deve essere prestata la garanzia richiesta e non altro; pertanto, del tutto correttamente è stata giudicata non valida la prestazione, in luogo della prescritta fidejussione, di un pagamento effettuato con bonifico bancario ...omissis...” (C.d.S., sez. VI, sent. n. 6083 del 12.10.2006).

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 14  novembre 2008 n. 6-7 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 77/CGF Riunione del 10 dicembre 2008  n. 6-7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Juve Stabia S.p.A. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. G.E.G. Ricorso del sig. G.E.G. avverso la sanzione della inibizione per mesi 8 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione al par. v, punto 1) dell’all. a) del com. uff. n. 93/a del 5.5.2008

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per la violazione di cui all’art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al par. V punto 1) dell’all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta e per violazione dell’art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione al par. III, lett. b) punto 4 dell’all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Occorre osservare quanto segue: - il par. III, lett. b) punto 4 dell’all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, prevede che, oltre alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, <<in caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi>> carta 14). Ritiene questa Corte che ivi l’impiego dei termini “accordi” e “concessi” sia decisivo nel senso che la norma qui in esame considera, in piena coerenza con la disciplina tributaria, le dilazioni in questione quali contratti, soggetti alle ordinarie norme sulla conclusione dell’accordo previste nella Sezione I ad essa dedicata nel codice civile (Sez. I del capo II del titolo II del Libro quarto). Ferma dunque la possibilità di una conclusione immediata degli accordi tra le parti, se presenti nello stesso contesto spazio temporale, essi - qualora stipulati inter absentes e pertanto, come nel nostro caso, frutto della iniziativa del debitore (la c.d istanza di dilazione) accettata dall’Ente (accoglimento della c.d. istanza) - siano soggetti all’art. 1326, 1° co., cod. civ. con l’effetto che la conclusione avviene nel momento in cui chi ha fatto la proposta (la società istante) ha conoscenza dell'accettazione (l’accoglimento dell’istanza) dell'altra parte (l’ENPALS). In difetto di alcuna norma speciale che, in deroga alla disciplina codicistica sopra richiamata - peraltro espressione di un principio generale dell'ordinamento - preveda una retroattività della accettazione dell’ente, l’accordo dilatorio deve dunque ritenersi concluso al momento in cui la società ha avuto conoscenza della predetta accettazione dell’ENPALS e cioè, a quanto risulta documentalmente (carta 20), alla data del 25 settembre 2008 (recte al ricevimento di tale raccomandata dell’EMPALS che dà notizia alla società calcistica dell’accettazione della dilazione proposta). Né può avere alcun rilievo la data di decorrenza degli interessi applicati dall’ ENPALS, perché altro è il decorso di interessi su di un debito liquido ed esigibile (il cui termine iniziale è appunto la scadenza del debito), altro è il momento di conclusione del contratto. Da ultimo, sul punto, questa Corte rileva come non si possa ritenere, che la Co.Vi.So.C. abbia mutato ingiustificatamente contegno nei confronti della società appellante nell'anno in questione rispetto a quello precedente (2007): infatti per il 2007 l'accettazione, da parte dell’EMPALS, della dilazione richiesta dalla società anche per tale anno risultava intervenuta e comunicata (e dunque il contratto di dilazione concluso) entro il termine del 30.6.2007.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 14  novembre 2008 n. 3-4-5 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 77/CGF Riunione del 10 dicembre 2008  n. 3-4-5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P.A. avverso la sanzione della inibizione per mesi 8 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 684/107pf08-09/sp/blp dell’11.8.2008) per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione ai par. v punto 1) e iii lett. b, punto 4 dell’all. a del c.u. 93/a del 5.5.2008. Ricorso del signor sig. P.U. avverso la sanzione della inibizione per mesi 8 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 684/107pf08-09/sp/blp dell’11.8.2008) del Procuratore Federale per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione ai par. v punto 1) e iii lett. b, punto 4) dell’all. a del c.u. 93/a del 5.5.2008. Ricorso della S.S.C. Venezia S.p.A. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per le violazioni ascritte ai propri dirigenti sigg. P.A. e P.U., ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. (nota n. 684/107 pf08- 09sp//blp dell’11.8.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per la violazione per la mancata presentazione nel termine del 30.6.2008 della fideiussione bancaria a prima richiesta e per non aver provveduto alla regolare e tempestiva trasmissione della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi ENPALS fino a tutto il mese di aprile 2008.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 14  novembre 2008 n. 1 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 77/CGF Riunione del 10 dicembre 2008  n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008

Impugnazione - istanza:  Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei signori S.G., presidente del C.D.A. e S.F. amministratore delegato, entrambi legali rappresentanti della Soc. Pescara Calcio S.p.A., e della Soc. Pescara Calcio S.p.A. dalle violazioni rispettivamente ascritte con nota di deferimento n. 682/105pf08-09sp/blp dell’11.8.2008

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione dell’art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione all’allegato a), par. III, lett. b), punto 5, del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentorio del 30.6.2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo di imposta 2006. Nel caso di specie la società si è resa inottemperante all’obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.C., nel termine perentorio del 30.6.2008, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. In particolare, la dichiarazione depositata dalla società non sarebbe idonea ad attestare il pagamento dei debiti erariali, in quanto, in relazione al debito di I.V.A. per il periodo di imposta 2006, la rateizzazione dell’importo dovuto, concessa dall’amministrazione finanziaria, non potrebbe considerarsi valida ed efficace, in assenza della prestazione dell’apposita garanzia fideiussoria. Deve osservarsi che l’art. 3 bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462, introdotto dall’art. 1, comma 144, della l. 24.12.2007, n. 244, prevede che, in presenza di somme dovute a seguito di controlli automatici ovvero dei controlli eseguiti ai sensi degli artt. 36-bis, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, e 54-bis d.P.R. 29.9.1972, n. 633, come nel caso in esame, ovvero dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, è possibile la rateizzazione degli importi dovuti prima della loro iscrizione a ruolo, con l’obbligo da parte del contribuente, in caso di somme dovute superiori a cinquantamila euro, di prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107, d.lgs. 1.9.1993, n. 385, ovvero, su autorizzazione dell’ufficio, di concessione di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente. Nei casi, invece, in cui di debiti erariali per i quali si è già provveduto alla iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento la possibilità di rateizzazione delle somme è rimessa, ferma restando l’iniziativa del contribuente, alla decisione dell’agente della riscossione, il quale può concederla nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dell’istante. L’originario disposto dell’art. 19 del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, prevedeva che se l'importo iscritto a ruolo fosse superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento del beneficio dovesse essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata da uno dei menzionati consorzi di garanzia collettiva dei fidi ovvero alla concessione di ipoteca Il recente d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella l. 6.8.2008, n. 133, all’art. 83, comma 23, ha modificato il predetto art. 19, eliminando l’obbligo di prestazione della garanzia. Alla luce del riferito quadro normativo, può affermarsi che l’ordinamento prevede distinte fattispecie attinenti alla rateizzazione dei debiti erariali, in funzione della circostanza che per essi sia provveduto alla relativa iscrizione a ruolo o meno. Nel primo caso, la rateizzazione, che può interessare, come ovvio, solo gli importi iscritti a ruolo, è rimessa al potere discrezionale dell’agente della riscossione; nel secondo, l’amministrazione finanziaria, che gestisce direttamente il rapporto con il contribuente, è tenuta ad accogliere l’istanza di rateizzazione del debito erariale. La diversa disciplina delle due fattispecie, resa particolarmente evidente con la riforma operata con il d.l. n. 112/08, può trovare una spiegazione, dal punto di vista logico, con la circostanza che, mentre l’amministrazione finanziaria non può rifiutare la rateizzazione chiesta dal contribuente, per cui appare ragionevole l’imposizione dell’obbligo della garanzia a tutela del rischio dell’inadempimento del contribuente, l’agente della riscossione può evitare tale rischio non accedendo alla richiesta di rateizzazione. Appare, dunque, evidente che il caso in esame è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97, per cui va affermata la permanenza, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112/08, che non ha inciso su tale fattispecie, dell’obbligo di prestare adeguata fideiussione a corredo dell’istanza di rateizzazione del debito erariale. Poiché la società ha provveduto a prestare la garanzia solo dopo lo spirare del termine perentorio del 30.6.2008, la stessa risulta essere incorsa nell’illecito disciplinare previsto dal Com. Uff. n. 93/A, sancito avuto riguardo alla natura della fideiussione di elemento cui è subordinata la validità e l’efficacia del beneficio della rateizzazione. Al riguardo, non appare invocabile al caso in esame quella giurisprudenza che riconduce effetto estintivo al pagamento della prima rata del condono fiscale previsto dalla l.n. 299/02, in quanto si riferisce ad una fattispecie, quella della definizione delle liti pendenti, chiaramente diversa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 77/CGF Riunione del 21 novembre 2008  n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’U.S. Avellino S.p.A. avverso le sanzioni:  penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009 e ammenda con diffida di € 30.000,00 alla reclamante; • inibizione per mesi 10 e ammenda di € 10.000,00 al sig. massimo pugliese nel suo ruolo di amministratore unico e legale rappresentante della U.S. Avellino S.p.A. inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 8, comma 5 e 4, comma 1 C.G.S.

Massima: La società non risponde delle violazioni dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione all’all. A del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008, per aver provveduto agli adempimenti prescritti per la regolare iscrizione al campionato oltre il termine del 30.6.2008 quando ricorrono, quelle particolari circostanze di fatto che– correttamente intese - riconducono il mancato tempestivo adempimento contestato alla società ad una fattispecie di forza maggiore.  Con Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato le norme di ammissione ai Campionati Professionistici 2008/2009, secondo il testo di cui all’allegato sub A del citato Com. Uff. Per quanto di interesse nella presente sede, si imponevano dunque alla società una serie di conseguenti adempimenti per il quali il citato Com. Uff. pone il termine del 30.6.2008. In particolare, entro detto termine, la società avrebbe dovuto depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico la fideiussione bancaria a prima richiesta,, avrebbe dovuto depositare l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, avrebbe dovuto depositare l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP, IVA. Lo stesso Com. Uff. in esame stabilisce che l’inosservanza dei termini posti (nel caso di specie, quello appunto del 30.6.2008) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionabile con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento. Tuttavia, lo stesso Com. Uff. stabilisce ancora che, ferma l’applicazione delle sanzioni ora richiamate, gli adempimenti in questione possono comunque essere integrati “entro il termine perentorio del 15.7.2008” (cosa che peraltro la società ha provveduto a fare). La documentazione (in ipotesi) prodotta tardivamente rispetto al “termine perentorio del 15.7.2008” non può essere presa in considerazione, stabilisce il Com. Uff., dalla Co.Vi.So.C nell’esame dei ricorsi. In sostanza, il superamento del termine del 30.6.2008 importa l’irrogazione di sanzione disciplinare ma non preclude l’ammissione al campionato, di contro conseguente – in ipotesi - all’inutile decorso anche del successivo termine del 15.7.2008, dallo stesso Com. Uff. espressamente qualificato come perentorio. Nel caso di specie decisiva, è apparsa la circostanza che ha visto fino alla data del 3.7.2008 (quindi successivamente alla scadenza del termine del 30.6.2008) operare il sequestro cautelare penale della metà delle quote societarie della società. Deve, infatti, ritenersi che il detto sequestro cautelare penale abbia in fatto comportato, al momento temporalmente rilevante, un sostanziale blocco gestionale della società, peraltro oggettivamente non imputabile al socio di riferimento. Giova, al riguardo, ricordare che comunque quest’ultimo aveva preavvertito la medesima Federazione, segnatamente con nota indirizzata alla Co.Vi.So.C – F.I.G.C. in data 21.5.2008, dei problemi gestionali e sul fronte dell’accesso al credito appunto creati dal sequestro cautelare penale, dando dettagliatamente conto delle diverse azioni all’uopo tentate dall’amministratore unico della società. Così come occorre rammentare che il socio di riferimento non è stato indagato né imputato nel processo penale che ha portato al sequestro cautelare penale delle quote societarie, essendo il terzo acquirente di buona fede. Ed ancora occorre rilevare che, depositata solo il 3.7.2008 la sentenza che ha disposto il dissequestro delle quote societarie, la società ha, a quel punto, tempestivamente provveduto agli adempimenti in precedenza non ottemperati.

Massima: Il termine del 30/06/08 previsto dal Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 ha natura perentoria. Vero è che il Com. Uff. del 5.5.2008 qualifica “perentorio” in maniera espressa solo il secondo ed ulteriore termine del 15.7.2008 e che solo all’ipotesi del superamento di detto secondo termine può riconnettersi la fattispecie più propriamente “decadenziale” della non ammissione al campionato. Ma ciò non leva che al superamento del termine del 30.6.2008 siano riconnesse dal citato Com. Uff., del pari espressamente, conseguenze chiaramente pregiudizievoli per il soggetto che non lo abbia rispettato: la qualificazione del fatto in termini di illecito disciplinare e l’irrogazione di sanzione consistente nella penalizzazione in classifica. In altri termini, il superamento del termine è espressamente “sanzionato”, non già come di regola accade per i termini inequivocamente perentori con sanzione di tipo appunto decadenziale (quale la non ammissione al campionato), ma con sanzione specifica peraltro espressamente prevista e disciplinata dalla disposizione che pone il termine violato. Ben possono aversi, infatti, termini perentori, ma non posti –come nel caso di specie – anche a pena di decadenza. Con riguardo al termine del 30.6.2008, la ritenuta perentorietà deve in definitiva desumersi, oltre che dalla espressa previsione di sanzioni in caso di violazione, dalla sua rispondenza a concrete ragioni di carattere organizzatorio in capo alla Federazione. Qualificare il termine del 30.6.2008 come termine ordinatorio significherebbe compromettere quelle esigenze di carattere appunto organizzatorio che impongono il tempestivo assolvimento da parte delle società calcistiche di determinati adempimenti, al fine appunto di avviare un tempestivo ed ordinato svolgimento dei campionati.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 luglio  2008 – www.coni.it

Decisione impugnata: Provvedimento del Consiglio Federale della FIGC di diniego di ammissione della società al Campionato di Serie C/2 2008 / 2009 per asserita carenza dei requisiti finanziari (C.U. n. 21/A) – www.figc.it

Parti: F.C. Nuorese Calcio Srl contro  Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La disciplina dettata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con il C.U. 93/A del 5 maggio 2008 All. A, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2008 / 2009, diretta alla verifica dell’equilibrio finanziario delle società, ai controlli e all’assunzione dei conseguenti provvedimenti ad opera del Consiglio Federale, prevede, tra gli altri adempimenti richiesti alle società professionistiche, quelli del ripianamento dell’eventuale carenza patrimoniale mediante finanziamenti infruttiferi da parte di soci o versamenti in conto di futuro capitale o di aumento di capitale: adempimento volto a ristabilire lo stato di equilibrio finanziario. Separatamente da questo adempimento è previsto altro adempimento, a carattere prevalemente giuridico, ex art. 2482 ter cod. civ. in presenza di una situazione patrimoniale di riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del limite legale, ovvero totale perdita del capitale sociale (con l’esigenza di copertura anche delle ulteriori perdite conseguenti all’azzeramento del capitale): tale adempimento si deve realizzare con urgenza, mediante un’assemblea straordinaria che conduca alla copertura totale delle perdite, all’azzeramento del capitale e alla conseguente ricostituzione del capitale sociale almeno nei limiti di legge. Come ampiamente noto, la norma è posta a tutela dei creditori e dei terzi nei confronti della società che ha perduto in parte o interamente il capitale sociale, in considerazione della garanzia del capitale, pena lo scioglimento della società. Ai sensi del paragrafo VII del C.U. 93/A, le società non sono ammesse ai campionati per carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti. A tal fine, le società possono presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio Federale il quale deve essere depositato presso la CO.VI.SO.C. entro il termine perentorio del 15 luglio 2008, alle ore 19: tutti gli adempimenti necessari possono essere integrati entro il termine perentorio del 15 luglio 2008, alle ore 19, per cui una “documentazione depositata successivamente al 15 luglio 2008 ore 19 non può essere presa in considerazione” nell’esame del ricorso. A riguardo il Collegio rileva che la natura perentoria del termine non può essere ormai contestata non solo in ragione della formulazione letterale ed esplicita della norma suindicata, ma anche della sostanziale, sottesa, esigenza che siano certi i tempi del procedimento di ammissione ai fini della tempestiva formazione degli organici dei campionati. D’altro lato, la natura del termine quale perentorio è stata riconosciuta sia con sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI 25 gennaio 2007 n. 268, Cons. Stato Sez. VI Ord. Nn. 4824 e 4825 25 settembre 2006), sia del T.A.R. Lazio (Sez. 3^ ter. 6 agosto 2007 n. 3916) e anche da questa Camera (lodo U.S. Triestina Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio 5 giugno 2007): giurisprudenza che ha superato il precedente orientamento formatosi negli anni 2002 / 2004 in assenza dell’esplicita fissazione di termine perentorio nelle norme di ammissione ai campionati. Nel caso di specie, il vizio di mancato ripianamento della carenza patrimoniale risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2007 non è superato, per effetto della manleva a favore della società, ad opera di un socio, nei confronti della Banca, in quanto detto obbligo non rappresenta un accollo c.d. privativo con liberazione contestuale del creditore, ma solo l’assunzione di un debito solidale con la società. La Banca Intesa al riguardo ha espresso solo una generica disponibilità ad esaminare la richiesta di prestito subordinandola, peraltro, ad un completamento del previsto iter istruttorio. Non sussiste, quindi, alcuna dichiarazione del creditore, necessaria ai sensi dell’art. 1273, comma II, cod. civ, al fine di liberare il debitore. Il che confermato dal comportamento del socio tenuto dopo il 15 luglio 2008 (e cioè il 22 luglio 2008), che effettua un versamento a favore della società senza, peraltro, nulla dichiarare circa la destinazione dello stesso (finanziamento infruttifero o, come sarebbe stato necessario, versamento in conto capitale). Con riferimento a tale versamento effettuato in data 22 luglio 2008, e venendo alla domanda subordinata - fermo quanto esposto in ordine alla perentorietà del termine - tale domanda deve ritenersi inammissibile nella misura in cui è volta ad ottenere da codesto Collegio una pronuncia diversa dall’annullamento dal provvedimento del Consiglio Federale, secondo quanto previsto dal Regolamento particolare.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 luglio  2008 – www.coni.it

Decisione impugnata: Provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, pubblicato sul C.U. n. 22/A del 18 luglio 2008, con cui veniva deliberata la non ammissione della U.S. Massese al Campionato di Prima Divisione 2008 / 2009 – www.figc.it

Parti: U.S.Massese 1919 Srl contro  Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Non è condivisibile l’argomentazione secondo la quale l’adempimento relativo alla documentazione (da presentarsi contestualmente al ricorso entro il 15 luglio 2008) possa avvenire a mezzo fax. Tale argomentazione contrasta con il tenore letterale del C.U. 93/A che, mentre prevede esplicitamente “il deposito anche mediante fax” di documentazione relativa agli adempimenti di cui ai paragrafi I, III, V e VI, al contrario prevedendo solo il deposito della documentazione da allegare alla proposizione del ricorso (paragrafo VII) non contempla la possibilità che tale adempimento possa avvenire a mezzo fax. E’ evidente, pertanto, che il deposito diretto della documentazione presso la CO.VI.SO.C. costituisca elemento essenziale al fine di rendere possibile il controllo e l’assunzione dei relativi provvedimenti nei termini brevi per l’emanazione del provvedimento del Consiglio Federale. Nella specie risulta agli atti, che la documentazione a supporto del ricorso non è stata depositata ritualmente entro le ore 19 del 15 luglio 2008, ma il deposito stesso è avvenuto alle ore 19:50 del 15 luglio 2008 presso la CO.VI.SO.C. e alle ore 19:25 del 15 luglio 2008 presso la Lega Professionisti Serie C: e, quindi, la doppia documentazione relativa alla fidejussione è stata presentata oltre il termine perentorio, a nulla rilevando le ragioni soggettive del ritardo. La disciplina dettata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con il C.U. 93/A del 5 maggio 2008 All. A, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2008 / 2009, diretta alla verifica dell’equilibrio finanziario delle società, ai controlli e all’assunzione dei conseguenti provvedimenti ad opera del Consiglio Federale, prevede, tra gli altri adempimenti richiesti alle società professionistiche, quelli del ripianamento dell’eventuale carenza patrimoniale mediante finanziamenti infruttiferi da parte di soci o versamenti in conto di futuro capitale o di aumento di capitale: adempimento volto a ristabilire lo stato di equilibrio finanziario. Separatamente da questo adempimento è previsto altro adempimento, a carattere prevalemente giuridico, ex art. 2482 ter cod. civ., in presenza di una situazione patrimoniale di riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del limite legale, ovvero totale perdita del capitale sociale (con l’esigenza di copertura anche delle ulteriori perdite conseguenti all’azzeramento del capitale): tale adempimento si deve realizzare con urgenza mediante un’assemblea straordinaria che conduca alla copertura totale delle perdite, all’azzeramento del capitale e alla conseguente ricostituzione del capitale sociale almeno nei limiti di legge. Come ampiamente noto, la norma è posta a tutela dei creditori e dei terzi nei confronti della società che ha perduto in parte o interamente il capitale sociale, in considerazione della garanzia del capitale, pena lo scioglimento della società. Ai sensi del paragrafo VII del C.U. 93/A, le società non sono ammesse ai campionati per carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti. A tal fine le società possono presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio Federale il quale deve essere depositato presso la CO.VI.SO.C. entro il termine perentorio del 15 luglio 2008, alle ore 19: tutti gli adempimenti necessari possono essere integrati entro il termine perentorio del 15 luglio 2008, alle ore 19, per cui una “documentazione depositata successivamente al 15 luglio 2008 ore 19 non può essere presa in considerazione” nell’esame del ricorso. A riguardo il Collegio rileva che la natura perentoria del termine non può essere ormai contestata, non solo in ragione della formulazione letterale ed esplicita della norma suindicata, ma anche della sostanziale, sottesa, esigenza che siano certi i tempi del procedimento di ammissione ai fini della tempestiva formazione degli organici dei campionati. D’altro lato la natura del termine quale perentorio è stata riconosciuta sia con sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI 25 gennaio 2007 n. 268, Cons. Stato Sez. VI Ord. Nn. 4824 e 4825 25 settembre 2006), sia del T.A.R. Lazio (Sez. 3^ ter. 6 agosto 2007 n. 3916) e anche da questa Camera (lodo U.S. Triestina Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio 5 giugno 2007): giurisprudenza che ha superato il precedente orientamento formatosi negli anni 2002 / 2004 in assenza dell’esplicita fissazione di termine perentorio nelle norme di ammissione ai campionati.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 17 ottobre 2007 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.L. (Amministratore Unico S.S. Giugliano Calcio S.r.l.) per violazione art. 8 comma 3 CGS all’epoca vigente in relazione all’art. 89 NOIF e della societa’ S.S. Giugliano Calcio S.r.l. per violazione art. 2 comma 4 CGS all’epoca vigente (nota n. 255/390pf06-07/sp/ma del 1.8.2007).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione degli adempimenti in ordine alla ammissione al campionato 2006/2007.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 62/C Riunione del 29 maggio 2006 n.3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 351 del 18.5.2006

Impugnazione - istanza: 3. APPELLO DEL SIG. F.L. PRESIDENTE DELLA TERNANA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F.

Massima: Congrua è la sanzione dell’inibizione per mesi 6 irrogata al presidente della società per la violazione dell’art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 85 N.O.I.F. L’art. 90 N.O.I.F. disciplinante le sanzioni da applicarsi a seguito di accertate violazioni in materia gestionale ed economica contiene una clausola di salvaguardia poiché espressamente prevede che “ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 C.G.S.”. In particolare, rileva questo decidente che testualmente l’art. 7 comma 7 C.G.S. dispone per “i dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti….” la “sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno”. Mai come nel caso in esame, dunque, appare assolutamente corretto richiamare l’antico brocardo “a chiaro testo non fare oscura glossa”.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione dell’11 aprile 1996 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 113/C del 6.03.1996

Impugnazione - istanza: Appelli dr. P.F., amministratore unico dell’Atletico Catania, e dell’Atletico Catania avverso decisioni relative al procedimento, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, a loro carico per irregolarità amministrative, di cui alla delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 113/c del 6.3.1996 della Lega Professionisti Serie C (dr. P.F.: inibizione per mesi 6; Atletico Catania: ammenda di L. 10.000.000 e inibizione al dr. P.F. per mesi 6)

Massima: Il comportamento della società e dell’amministratore unico non può ritenersi conforme ai principi sportivi della lealtà e della correttezza, di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., quando a seguito della verifica amministrativo-contabile eseguita dalla CO.VI.SO.C. e dagli accertamenti espletati dall’Ufficio Indagini è emerso che l’Assemblea ordinaria, al fine di ottenere l’iscrizione al Campionato di Serie C1, ha modificato l’assetto finanziario imposto dalla Commissione, una volta conseguito l’obiettivo (iscrizione al campionato), facendo venir meno il vincolo di scopo dell’apporto finanziario imposto dalla CO.VI.SO.C.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 21 settembre 1995 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 32 del 18.8.1995

Impugnazione - istanza: Appello della Salernitana Sport avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del campionato di competenza 1995/96 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. L.A. e di essa reclamante, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G. S.

Massima: La società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., quando viola le disposizioni normative che regolano l'iscrizione al campionato di Serie B, scoperte solo a seguito di controllo ispettivo della CO.VI.SO.C. Ciò nel caso in cui offre in garanzia alla Banca crediti non maturati e che si sarebbero integrati a suo favore solo dopo l'ottenimento dell'iscrizione, restando quindi sempre aperto il deficit patrimoniale precedente ed inibente la stessa, all’iscrizione al campionato. (Nella specie la Commissione Disciplinare riteneva documentalmente provato il fatto, che con lettera, l’ Amministratore delegato della società, nella qualità allora ricoperta, evidenziando alla Banca che l'iscrizione della società al Campionato di Serie B era stata temporaneamente sospesa, principalmente a causa dell'esistenza di una esposizione debitoria verso l'Istituto, proponeva a quest'ultimo un piano di smobilizzo del debito della durata di dodici mesi, da attuarsi mediante mandato irrevocabile (effettivamente rilasciato) al creditore di incassare, sino ad una determinata somma, i proventi televisivi che sarebbero spettati alla società per la sua partecipazione a tale campionato. In tale lettera si aggiungeva che, ove la procura all'incasso non avesse avuto il benestare o esecuzione da parte della Lega Nazionale Professionisti, la società si sarebbe immediatamente impegnata a richiedere alla medesima l'autorizzazione alla cessione dei crediti su tali proventi, in favore dell'Istituto bancario. La proposta veniva accettata con nota di adesione. In pari data, la Banca indirizzava alla società - che se ne avvaleva per chiedere ed ottenere l'iscrizione al Campionato - una nota dal cui contenuto appariva che esso, senza alcuna diretta contropartita, concedeva una postergazione del proprio credito della durata di dodici mesi, promettendo che in tale periodo e, comunque, fintantoché non fossero stati soddisfatti i terzi creditori, non avrebbe promosso azioni di alcun genere nei confronti della società. Osservava la Commissione Disciplinare che, in tal modo, la società rappresentava agli Organismi di Lega una gratuita postergazione del proprio debito, a mezzo della quale otteneva l'iscrizione prima sospesa, ma la realtà era difforme dall'apparenza. Infatti, il piano di smobilizzo proposto dalla società e accettato dalla Banca annullava l'efficacia della postergazione, essendosi la Società impegnata a sanare la sua esposizione debitoria non gia dopo il termine della moratoria apparentemente concessale, ma in termini assai più brevi, con obbligo di versare alla creditrice i suoi crediti futuri e peraltro condizionati alla ammissione al Campionato. L'effetto era quello di rafforzare ulteriormente le garanzie della Banca già costituite da fidejussioni personali, mentre da parte della Società si ometteva di evidenziare le reali obbligazioni assunte nei confronti dell'Istituto credito che, in concreto, vanificavano la postergazione concessa dovendosi il debito ripianare non già dopo dodici mesi, ma, sia pure ratealmente, entro tale termine. E seppure era vero che alla stregua delle disposizioni federali allora vigenti le operazioni finanziarie necessarie ad eliminare l'eccedenza di indebitamento - condicio sine qua non per l’iscrizione - erano indicate non tassativamente per cui anche la via apparentemente scelta dalla società poteva essere idonea allo scopo, non poteva non rilevarsi che, in punto di cessione di crediti doveva trattarsi di importi certi ed esigibili, esistenti cioè al momento della domanda di ammissione, non già da maturare a seguito del suo accoglimento. Né d'altra parte era possibile affermare che la comunicazione della Banca ponesse nel nulla il piano di smobilizzo proposto dalla Società e da quella accettato, in quanto la data coeva dell'accettazione stessa e della postergazione assicurata dimostrava che questa era il corrispettivo della procura all'incasso di un credito futuro tanto vero che, in caso di mancato pagamento delle rate concordate la Banca sarebbe stata libera di agire sia verso i fidejussori che verso la società senza dover attendere i termini della postergazione. In definitiva, secondo la Commissione Disciplinare tale atto era stato richiesto alla società e rilasciato dall'istituto bancario al solo fine di predisporre l'apparenza di una situazione finanziaria indispensabile per l'iscrizione al Campionato, ferma restando la piena efficacia del sottostante accordo relativo al piano di smobilizzo, da intendersi come negozio dissimulato, contenente l'effettiva disciplina dei rapporti economici fra le parti. Ciò integrava la contestata violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per la quale veniva applicata la sanzione sopra indicata. Se veramente l'Istituto bancario creditore avesse inteso accordare una postergazione del debito, in quanto gia sufficientemente garantito dalla fidejussione e dal pegno di titoli preesistenti, non si spiegherebbe la coeva accettazione del piano di smobilizzo del debito stesso, proposto dalla società. E di tutta evidenza che la postergazione segui, in rapporto di causalità, tale accettazione che ulteriormente garantiva la banca ma, al tempo stesso, produceva effetti eguali e contrari, se non peggiorativi, in relazione alla situazione debitoria che, neutralizzandosi gli effetti della postergazione, poneva la società nella situazione prevista dalla norma federale per la non iscrizione al campionato. Tanto e vero che mentre la dichiarazione di postergazione venne esibita agli organismi di controllo, al fine di garantire la situazione patrimoniale richiesta per l’iscrizione, il piano di smobilizzo rimase nella carte della società e venne scoperto solo a seguito di ispezione della CO.VI.SO.C., dalla quale è poi originato il procedimento disciplinare. Del resto è tanto vera la situazione descritta nella delibera impugnata, che cioè la postergazione non liberava la società per il periodo della sua durata, che la medesima adempi, sia pure parzialmente, gli obblighi previsti nel piano di smobilizzo del debito accettato dalla banca, con ciò mutando negativamente la situazione patrimoniale falsamente prospettata all'atto dell’iscrizione al campionato).

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