Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0090/TFN - SD del 5 Novembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: P.P. e NF Ardea Calcio (ora ASD Team Nuova Florida 2005) - Reg. Prot. 76/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione agli artt. 94 ter comma 5 NOIF e 31 commi 6 e 7 CGS per non aver corrisposto al calciatore la somma di € 11.300,00 a titolo di residuale compenso pattuito nell’accordo economico sottoscritto dalla società e dal calciatore per la stagione sportiva 2022/2023; tale credito del calciatore era stato accertato dalla Commissione Accordi Economici LND. Punti 1 di penalizzazione in classifica alla società, da scontare nella corrente stagione sportiva….L’art. 94 ter NOIF, attualmente in vigore nella sua nuova versione, al comma 5 espone che le somme accertate dai competenti organi di giustizia sportiva devono essere versate all’avente diritto nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della decisione e che, trascorso inutilmente tale termine, si applica alle parti inadempienti la sanzione di cui all’art. 31 comma 6 CGS. Tale formulazione lascia chiaramente intendere che è la semplice inosservanza del termine di giorni trenta entro il quale il pagamento deve essere eseguito a determinare la responsabilità disciplinare della parte obbligata; nel caso in esame tale inosservanza si è pacificamente verificata, essendo incontestato il mancato pagamento della società in favore del calciatore, con la conseguenza che vanno irrogate ai deferiti le sanzioni chieste dalla Procura Federale, con esclusione dell’ammenda a carico della società, in quanto non prevista dal comma 6 dell'art. 31 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0065/TFN - SD del 2 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: M.M. e ASD Calcio Padova Femminile - Reg. Prot. 61/TFN-SD
Massima: Punti 1 di penalizzazione in classifica alla società, da scontare nella corrente stagione sportiva per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, ascritta al proprio presidente che non ha pagato all'allenatrice la somma accertata dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0063/TFN - SD del 1 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: M.M. e ASD Calcio Padova Femminile - Reg. Prot. 61/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatrice la somma accertata dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0055/TFN - SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: M.J. e della società US Pistoiese 1921 - Reg. Prot. 35/TFN-SD
Massima: Mesi 24 di inibizione all’amministratore unico per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale L.N.D. ed in forza della decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0054/TFN - SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: C.R. - Reg. Prot. 9/TFN-SD
Massima: Mesi 8 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all’allenatore dei portieri ed all'allenatore in seconda le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle dette pronunce…Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, commi 6 e 7 CGS a mente del quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale presso la LND, comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Orbene, la condotta contestata all’odierno deferito è consistita nel mancato tempestivo pagamento delle somme portate dai tre lodi arbitrali.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0018/CFA del 16 Agosto 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo pubblicata n. 4 del 10 luglio 2024
Impugnazione – istanza: – Procura federale interregionale/A.S.D. Miglianico Lanciano F.C.
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta alla società la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente consistiti nella violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non aver corrisposto all’allenatore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. con lodo… Difatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, per quanto riguardo le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA, SS.UU., n. 131/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 101/2022/2023; CFA, SS.UU., n. 78/20222023; CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020). L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0039/TFN - SD del 5 Agosto 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: A.V. e SSDARL Futsal Pistoia - Reg. Prot. 21/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per l’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non avere lo stesso, quale Presidente, provveduto, nei termini, al pagamento della somma di euro 4.500,00 dovuta alla calciatrice, in forza della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici LND. Alla società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0037/TFN - SD del 5 Agosto 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: A.C., ASD Vastese Calcio 1902 - Reg. Prot. 22/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente della società per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al sig. calciatore in forza della decisione assunta e notificata in data 5.10.2023 dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. Alla società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0024/TFN - SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: N.M. e ASD Castrovillari Calcio - Reg. Prot. 268/TFN-SD
Massima: Punti 1 di penalizzazione alla società, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Presidente responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato le somme dovute al calciatore …, riconosciute con decisione della Commissione Accordi Economici, CAE 23 BIS/2023-2024 dell’8 gennaio 2024, pubblicata su C.U. n. 249 dell'8 gennaio 2024, comunicata alla società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO con notifica perfezionatasi in data 8 gennaio 2024, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia….In particolare, risulta priva di rilievo ai fini della attribuzione della responsabilità il deposito della liberatoria che non attesti il pagamento nei termini previsti delle somme dovute, comprovata da ricevuta di avvenuto pagamento o indicazione del numero C.R.O. dell’Istituto di Credito incaricato ad effettuare il pagamento. Ad ogni modo, il Tribunale non può non tener conto della documentazione depositata dalla difesa ai fini della valutazione della misura della sanzione applicabile come prevista dall’art. 96, comma 6 del C.G.S., la quale prescrive: “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale a carico della società responsabile, l’applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0016/TFN - SD del 23 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: N.M. e ASD Castrovillari Calcio - Reg. Prot. 268/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato le somme dovute al calciatore …, riconosciute con decisione della Commissione Accordi Economici, prot. CAE 23 BIS/2023-2024 dell’8 gennaio 2024, pubblicata sul C.U. n. 249 dell'8 gennaio 2024, comunicata alla società ASD Castrovillari Calcio con notifica perfezionatasi in data 8 gennaio 2024, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0241/TFN - SD del 3 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – Città Di Falconara ASD - Reg. Prot. 205/TFN-SD
Massima: A seguito della risoluzione dell’accordo ex art. 127 C.G.S. per effetto del mancato pagamento dell’ammenda da parte della società, questa è sottoposta al procedimento disciplinare all’esito del quale è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00 a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Presidente e consistenti nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto alle calciatrici le somme accertate dalla Divisione Calcio a 5 nella procedura di controllo degli accordi economici, disposta con Comunicato Ufficiale n° 239 dell’11/11/2022, preso atto che la società ASD Città di Falconara non ha ottemperato a quanto disposto dal Comunicato, non avendo presentato nel termine perentorio prescritto alcuna liberatoria sottoscritta dalle otto giocatrici…Infatti, con Comunicato Ufficiale n. 239 del giorno 11 novembre 2022, la Divisione Calcio a 5 della F.I.G.C. disponeva che “ Le Società dovranno entro e non oltre il 10 dicembre 2022 far pervenire una attestazione, redatta su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, firmata dal Presidente della Società nella quale lo stesso attesta l’avvenuto pagamento di quanto definito dagli accordi economici di tutti i giocatori/giocatrici in organico con accordo economico depositato.” Aggiungeva inoltre che “Le Società dovranno, inoltre, allegare contestualmente le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai giocatori/giocatrici titolari degli stessi accordi, redatte su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5. Con i predetti moduli, le Società dovranno attestare l’avvenuta corresponsione a ciascun giocatore/giocatrice delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 ottobre 2022. Le dichiarazioni liberatorie dei giocatori/giocatrici devono confermare l’avvenuto pagamento delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 ottobre 2022. In caso di mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie le Società potranno produrre alla Commissione Controllo documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme corrisposte ovvero i giustificativi per l’inadempimento parziale, o totale”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0234/TFN - SD del 29 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – SSDRL Cattolica Calcio 1923 SG - Reg. Prot. 138/TFN-SD
Massima: A seguito della risoluzione dell’accordo ex art. 126 C.G.S. per effetto del mancato pagamento dell’ammenda da parte della società, questa è sottoposta al procedimento disciplinare all’esito del quale è stata sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica già scontata….L’art. 94 ter comma 13 NOIF al tempo vigente prevedeva che, decorso inutilmente il termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione relativa al pagamento degli allenatori delle società della LND, senza che tale pagamento sia stato effettuato, si applica, per gli aspetti sanzionatori, l’art. 31 comma 6 CGS. Detta ultima norma dispone che “il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter comma 11 e 94 quinquies comma 11 NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla CAE della LND e dalla CAE per il calcio femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione – prosegue la norma – si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. È quest’ultima l’ipotesi che si attaglia al caso in esame, in quanto nella stagione sportiva 2021 / 2022, alla quale era riconducibile la prestazione del …, la società militava nel campionato di Serie D. In siffatto contesto, la sanzione da comminarsi alla società, secondo l’orientamento di questo Tribunale, va limitata alla sola penalizzazione dei punti in classifica, che appare equo fissare in 1 (uno), peraltro già scontato in seguito alla esecuzione della sanzione di cui all’art. 126 CGS, con esclusione dell’ammenda, che non è prevista dalla norma e che, pertanto, non può essere irrogata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0226/TFN - SD del 17 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – N.L.P. e Racing Ardea FC Srl - Reg. Prot. 212-213/TFN-SD
Massima: Mesi 9 di inibizione al presidente per non aver corrisposto al calciatore e all’allenatore, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni della decisione emessa dalla CAE LND e del Lodo emesso dal Collegio arbitrale LND, le somme che detta società era stata condannata a pagare loro. Penalizzazione di punti 2 in classifica alla società da scontare nel corso della prossima stagione sportiva per rispettare i principi di efficacia e di afflittività
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0220/TFN - SD del 8 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – V.S. e ASD Bovalino Calcio a Cinque - Reg. Prot. 205/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al calciatore in forza della decisione assunta e notificata in data 24.11.2023 dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. Penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva di competenza alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva…Detta norma, difatti, ai commi 6 e 7 dispone che “ 6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94quinquies, comma 11 e 94-septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. 7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”. Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, atteso che le stesse risultano conformi al dettato normativo, con la precisazione che, in virtù del carattere di afflittività che devono avere le sanzioni comminate dagli organi di giustizia sportiva ai sensi dell’art. 44, comma 5, CGS, la sanzione del punto di penalizzazione deve essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva. Nell’attuale stagione sportiva, difatti, la società …. a cinque risulta essere già matematicamente retrocessa in serie C1, in quanto penultima in classifica con numerosi punti di distacco dalla terzultima. Di conseguenza, far scontare oggi il punto di penalizzazione significherebbe privare del tutto la sanzione irrogata della funzione che gli è propria.
Massima: Quanto alla richiesta della Procura Federale di disporre, per la società … la preclusione alla partecipazione al prossimo campionato laddove la società non corrispondesse le somme dovute al calciatore …. entro il termine fissato per l’iscrizione, il Tribunale ritiene di non poter accogliere detta richiesta. Come noto, gli organi della giustizia sportiva, in forza dell’art. 12 CGS, hanno un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi. Questa ampia discrezionalità tuttavia – in ossequio al principio di legalità formale immanente all’ordinamento giuridico, al quale deve conformarsi anche l’ordinamento sportivo – deve esercitarsi nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle sanzioni per cui non può essere spinta fino al punto di riconoscere agli organi di giustizia sportiva il potere di irrogare sanzioni, per di più legate ad un evento futuro e incerto, diverse da quelle espressamente previste dagli artt. 8-11 del Codice di giustizia sportivo, che individua le sanzioni disciplinari irrogabili, distinguendole tra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art. 11). La preclusione all’ammissione al campionato successivo non solo non è contemplata nell’ambito delle succitate disposizioni, ma esula dalla competenza del Tribunale, spettando agli organismi federali deputati la ricognizione della sussistenza dei requisiti normativi prescritti, all’atto dell’iscrizione al campionato di competenza delle società calcistiche.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0104/CFA del 10 Aprile 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale – Sezione disciplinare n. 142/TFNSD del 29.01.2024
Impugnazione – istanza: – ANR NF Ardea Calcio/Procura Federale
Massima: Confermata la penalizzazione di punti 1 in classifica alla società per la violazione all’art. 6, comma 1, e all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per la ragione che era stato omesso il pagamento nel termine perentorio di 30 gg. dalla notifica (avvenuta il 27.06.2023) della decisione della Commissione accordi economici- CAE del 27.06.2023 ….con la quale la predetta società era stata condannata a pagare al calciatore …. la somma di euro 4.500 a questi dovuta in forza di pregressi inadempimenti a un contratto di prestazioni sportive – a nulla rilevando il pagamento mediante assegno bancario e la liberatoria del calciatore….In via preliminare pare utile richiamare e precisare alcuni principi di diritto riguardanti la presente controversia onde prevenire alcune possibili imprecisioni che la verifica del rispetto di regole come quella posta dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF può innescare relativamente all’accertamento della «effettuazione» di un pagamento entro un determinato termine. Per prima cosa va precisato che, secondo la natura della regola in questione e l’orientamento costante di questa Corte, è indifferente accertare che il pagamento non sia avvenuto o che non sia stato rispettato il termine, integrandosi l’infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un vulnus al principio di parità nella competizione visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall’ordinamento (v., ex plurimis, le sentenze della CFA, Sez. I, nn. 62/2019-2020; 110/2020-2021; 47/2021-2022; 49/2021-2022; 32/2022-2023; 55/ 2023-2024 quest’ultima, peraltro, con la medesima società reclamante). Più precisamente, va richiamato il principio secondo il quale il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento – in casi come quello in esame – sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020) nonché l’orientamento secondo il quale «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022). Al contempo, pare utile anticipare che, nell’accertamento del mancato pagamento entro il termine, deve operare il principio del libero apprezzamento delle prove e che sotto tale profilo, a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa della reclamante, non è dato riscontrare un reale contrasto giurisprudenziale sul piano dei principi tra gli orientamenti costantemente seguiti da questa Corte e quelli osservati (anche nella invocata recente pronuncia n. 6/2024, al di là di qualche iperbole) dal Collegio di garanzia dello Sport. Pare proficuo disaggregare le varie questioni rendendo più chiari i relativi approcci risolutivi e, in tale prospettiva, bisogna inizialmente porre alcuni quesiti che, per quanto in sé considerati si mostrino abbastanza agevoli, risultano invece più complicati se trattati in modo congiunto e sintetico, come spesso avviene nelle deduzioni nel corso dei processi sportivi ed è in qualche modo avvenuto anche nel presente procedimento: 1) è consentito procedere al pagamento di debiti come quelli in esame mediante un assegno di conto corrente bancario? 2) Là dove sia possibile il pagamento per mezzo di un assegno bancario di conto corrente, il pagamento deve reputarsi effettuato nel momento della consegna del titolo o nel momento in cui il creditore ottiene il c.d. “incasso” (recte il pagamento da parte della banca trattaria) e così la disponibilità materiale della somma di denaro incorporata dall’assegno? 3) Come deve essere accertato l’effettivo pagamento e, più precisamente, 3.1) la dazione dell’assegno costituisce un elemento di prova in favore dell’avvenuto pagamento? 3.2) Si estendono ai rapporti tra Procura federale procedente e atleta deferito i criteri di ripartizione degli oneri probatori operanti nel processo civile tra creditore e debitore secondo la disciplina generale del rapporto obbligatorio? 3.3) Eventuali dichiarazioni del creditore rilevano come prova privilegiata alla stregua di confessione stragiudiziale? Sulla possibilità che il pagamento di un debito accertato dalla CAE avvenga mediante assegno di c.c. In merito, in assenza di puntuali previsioni che impongano forme di pagamento diverse, non c’è ragione di coltivare dubbi che il pagamento mediante assegno sia consentito vuoi dall’ordinamento statale vuoi da quello sportivo, salva una diversa volontà del creditore che, invocando l’art. 1277 nonché il primo comma dell’art. 1197, c.c., potrebbe opporsi e pretendere il pagamento con moneta corrente o comunque tramite strumenti che assicurino il trasferimento della somma di denaro o quanto meno la sussistenza della provvista (bonifico o assegno circolare). Quest’ultima precisazione, pur non riguardando direttamente il caso in esame, nel quale non pare che il calciatore si sia opposto al pagamento con assegno di conto corrente ma risulta piuttosto che l’abbia accettata sottoscrivendo la corrispondente liberatoria, pare utile a introdurre la disamina della questione successiva. Sull’insufficienza della consegna dell’assegno a integrare l’effettuazione del pagamento e sulla correlata necessità che l’assegno sia effettivamente pagato dalla banca trattaria. Proprio per la ragione che la dazione di un assegno di conto corrente non costituisce un mezzo diretto di estinzione dell’obbligazione pecuniaria ai sensi né del sistema originario del codice civile (v. in particolare l’art. 1277), né della legge sull’assegno bancario (r.d. 21.12.1933, n. 1736) né delle varie normative speciali successive (tra cui le c.dd. «antiriciclaggio»), dal punto di vista sostanziale, come è incontroverso già a livello di manualistica, la dazione di un assegno di conto corrente, ove utilizzata per l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, costituisce una prestazione (una peculiare forma di cessione del credito) in luogo dell’adempimento che, dunque, estingue l’obbligazione soltanto nel momento in cui viene eseguita (art. 1197, comma 1, c.c.) e cioè quando la banca (c.d. «trattaria») effettua il pagamento (artt. 1, 2 et cetera, r.d. n. 1736/1933 e successive modifiche). Si tratta di nozioni elementari che ovviamente il Collegio di garanzia dello sport, con la più volte richiamata sentenza n. 6/2024, tiene ferme come risulta evidente dalla circostanza che il Collegio medesimo ammette (e in un certo senso richiede) una prova circa il mancato pagamento nel caso dell’avvenuta consegna dell’assegno intendendo in tal modo come scissi i due momenti della consegna dell’assegno e dell’effettivo pagamento. Pare quindi superfluo svolgere ulteriori argomenti incentrati, ad esempio, sulle discipline riguardanti il caso dell’assegno privo di copertura (recte, di provvista), ovvero l’eventualità del deterioramento, della perdita o della distruzione, e via dicendo. Giova piuttosto rimarcare come il riferimento che il Tribunale federale ha svolto al precedente costituito da CFA n. 56/2023-2024 (insieme a Cass. n. 15709/2021) deve essere inteso (al di là di alcuni ambigui cenni al tema della prova) come attinente proprio a questo aspetto di natura sostanziale e non già come se postulasse un preteso principio, di natura processuale, di assoluta irrilevanza sotto il profilo probatorio della dazione dell’assegno come opinato dalla società reclamante negli atti difensivi (in particolare nella memoria del 30 marzo 2024). Sulla prova dell’effettivo pagamento. Sul valore probatorio della consegna di un assegno di c.c. Precisato che l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria (come regolata dall’art. 1277, c.c.) ovvero l’effettuazione del pagamento (come richiesto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF) non sono integrate dalla semplice consegna di un assegno di conto corrente, resta aperto il quesito se quest’ultima circostanza, pur non presentandosi costitutivamente come prova diretta del pagamento, sia idonea a concretare una presunzione, soprattutto in presenza di altre circostanze concordanti, come ad esempio una quietanza liberatoria, che inducano a risalire al fatto del pagamento (art. 2727 e 2729, c.c.). È proprio nella proposta di una soluzione affermativa al quesito ora posto che va letta la recente decisione del Collegio di garanzia dello sport (n. 6 del 14.2.2024) sulla quale insiste la difesa della reclamante. Il Collegio di garanzia dello sport, infatti, si è trovato a decidere un caso differente da quello de quo, visto che non vi era stata una denuncia di mancato pagamento da parte del creditore ma una segnalazione da parte «del Dipartimento Interregionale della Lega nazionale Dilettanti che ha dichiarato di non aver ricevuto, da parte della …, la liberatoria del sig. … in riferimento al pagamento dell’importo di € … di cui al lodo arbitrale sopra citato». Nel riunire i sei motivi di gravame, il Collegio di garanzia ha sinteticamente ritenuto inadeguata la decisione della Corte federale d’appello per non aver applicato correttamente i principi in tema di prova e, in particolare, per non aver dato adeguato risalto a circostanze (come la copia di un assegno c.c. e una quietanza liberatoria reiterata con l’attestazione dell’avvenuto pagamento nei termini) dalle quali era possibile risalire a un presumibile pagamento rilevando, al riguardo, che anche la Corte di cassazione, nella ripartizione degli oneri probatori tra debitore adempiente mediante assegno di conto corrente e creditore che deduca l’inadempimento del primo, ha ritenuto ammissibile la presunzione di pagamento mediante l’allegazione dell’assegno di conto corrente. Si tratta di un principio che, in tali termini e senza le ulteriori illazioni che se ne traggono nelle memorie della reclamante, pare condivisibile e che, al contrario di quanto dedotto dalla reclamante, non entra in contraddizione con la ratio decidendi della sentenza del Tribunale federale impugnata. Infatti, in questa, l’accertamento del mancato pagamento si fonda non già su di una negazione in via di principio di qualsivoglia valore probatorio alla consegna dell’assegno bensì sulla constatazione di altre circostanze incompatibili e, in particolare, sulle dichiarazioni del calciatore per il tramite del proprio avvocato del settembre (due mesi dopo la scadenza del termine) e del novembre del 2023, in cui si affermava che il pagamento non era avvenuto e si chiedeva alla Procura federale di procedere. Sull’inestensibilità al processo sportivo (e in particolare ai rapporti tra Procura federale e tesserato deferito) dei criteri di riparto degli oneri probatori riguardanti il rapporto obbligatorio tra creditore e debitore Anche la questione ora posta si presta a una risposta abbastanza agevole: non è possibile estendere tout court al procedimento disciplinare sportivo i criteri di ripartizione degli oneri probatori operanti nel procedimento civile per plurime ragioni attinenti, in primo luogo, alle differenze strutturali e funzionali dei rispettivi procedimenti ma anche, in secondo luogo, ad aspetti pratici come l’ovvia constatazione che la Procura, a differenza della parte creditrice di un rapporto obbligatorio, non ha «una vicinanza» ai fatti materiali oggetto del giudizio che le consenta quindi di provarne agevolmente l’accadimento. Sotto quest’ultimo profilo risulta particolarmente debole l’assunto della reclamante secondo il quale il Collegio di garanzia dello sport avrebbe pedissequamente mutuato l’orientamento della Cassazione secondo il quale, proprio in forza del c.d. criterio della vicinanza, in caso di mancato incasso di un assegno di conto corrente è il creditore a dover fornire la prova del mancato incasso esibendo in giudizio l’assegno non consegnato alla banca trattaria o l’attestazione della elevazione del c.d. protesto. Ciò, infatti, sarebbe impossibile per la Procura federale che non ha, invece, alcuna «vicinanza» con i documenti in questione. In tal modo risulta travisato il punto di vista del Collegio di garanzia il quale, come si è già fatto notare, consiste in realtà nel valorizzare l’orientamento della Cassazione per trarne l’argomento che la consegna dell’assegno costituisca una fonte di prova in via di principio attendibile e non certo per porre a carico della Procura oneri probatori che (razionali per il creditore) si rivelerebbero per essa del tutto irrazionali e «diabolici». Sull’inidoneità di una sedicente «dichiarazione liberatoria» del creditore a valere come confessione stragiudiziale o comunque come prova di natura privilegiata nell’ambito del processo sportivo. Con riferimento al valore probatorio di una dichiarazione liberatoria del creditore che in un procedimento come quello in esame venga allegata dal debitore, giova richiamare l’orientamento secondo il quale «gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (Cass. 2.4.1996, n. 3055; Cass. 1.3.2005, n. 4288; Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690)». Se tale orientamento già pare fondato con riguardo a procedimenti civili tra parti diverse (sol che si pensi all’importanza di garantire la possibilità di una revoca per errore o per violenza – art. 2732, c.c.), a maggior ragione deve essere tenuto fermo in un procedimento disciplinare come quello sportivo in cui non si controverte di interessi disponibili (come nel caso delle parti del rapporto obbligatorio) bensì rilevano interessi indisponibili come il principio di parità di competizione e di uniformità di trattamento tra i gruppi sportivi concorrenti e va sottoposto, in via di principio, a controllo il rischio di prassi simulatorie e di subdole acquisizioni di posizioni di privilegio. Anche con riferimento a una dichiarazione liberatoria deve dunque operare il generale principio del libero e prudente apprezzamento del giudice sancito, tra l’altro, dall’art. 116 c.p.c., certamente operante nel processo sportivo alla stregua di momento imprescindibile del c.d. giusto processo (art. 2, comma 6, CGS CONI). Piuttosto, a tale ultimo riguardo, va sottolineato che, proprio nei casi in cui sia mancata la prova diretta del pagamento e la decisione debba dunque sorreggersi su elementi presuntivi, occorre valorizzare appieno i criteri indicati nella predetta norma con la conseguenza che «Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo» (art. 116, comma 2, c.p.c.). È possibile dunque riassumere le superiori considerazioni affermando i seguenti principi di diritto: L’adempimento all’obbligo di pagamento delle somme accertate dalla CAE entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, prescritto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, può essere eseguito anche mediante assegno di conto corrente bancario ma, in tal caso, l’adempimento si considera effettuato nel momento in cui il creditore beneficiario ottiene il pagamento dalla banca trattaria. Ai fini dell’accertamento dell’effettivo avvenuto pagamento opera il principio del libero e prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), che si estende al contegno anche processuale delle parti. A tale stregua, è possibile conferire un valore di presunzione all’allegazione di un assegno di conto corrente e/o di una correlata dichiarazione liberatoria, senza però che quest’ultima o ulteriori eventuali dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli rese da parti non presenti nel giudizio sportivo costituiscano prova privilegiata e senza nemmeno che si possano trasporre nel processo davanti al giudice sportivo criteri di ripartizione degli oneri probatori specificamente attinenti al rapporto obbligatorio tra debitore e creditore, non essendo in alcun modo assimilabile l’interesse e il ruolo della Procura federale a quelli di un creditore di un ordinario rapporto obbligatorio e non potendo comunque valere nei confronti della prima il criterio c.d. di «vicinanza della prova». Occorre altresì sottolineare che questa Corte ha più volte affermato come nel giudizio sportivo lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021; n. 59/2023-2024; n. 87/2023-24). Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, si reputa sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021). E si è anche precisato che «la prova di un fatto, (…) può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Orbene, a questo punto si tratta di verificare se la valutazione dei fatti di causa operata dal Tribunale federale nel giudizio di primo grado sia sorretta da criteri di prudente apprezzamento delle prove congrui e razionali o se, all’opposto, anche alla luce degli elementi emersi nel corso del presente giudizio, tale valutazione vada riformata. Si ribadisce, innanzitutto, che non v’è alcuna prova diretta del fatto cruciale e cioè dell’effettiva ricezione della somma relativa al credito accertato dalla CAE con la decisione del 27.6.2023. Come indizi a sostegno dell’avvenuto pagamento sono stati prodotti in giudizio la copia di un assegno di conto corrente datato 25.7.2023, intestato al calciatore e recante l’importo di 4.500 euro corrispondente alla somma riconosciuta dalla CAE e una dichiarazione liberatoria di pari data nella quale il calciatore dichiara «di aver percepito dalla società As team nuova Floridia per il periodo dal 17.8.22 al 23.12.2022 le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le voci premiali e le somme pattuite ai sensi dell’articolo 94 ter delle Noif con l’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2022/2023. Dichiara altresì di non avere più nulla pretendere ad alcun titolo dalla medesima società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria». In senso contrario all’accertabilità dell’effettivo pagamento, invece, v’è una prima nota del 15.9.23 inviata a mezzo pec alla Procura federale dall’avvocato del calciatore il quale dichiara: «a nome e per conto del calciatore … segnalo che la A.S.D. Team Nuova Florida 2005 non ha ottemperato alla decisione CAE che si allega. Pertanto ad oggi, risulta ancora debitrice delle somme ivi indicate nei confronti del mio Assistito il quale, mio tramite, chiede di voler procedere nei confronti della compagine laziale». Successivamente, il medesimo avvocato invia una seconda nota a mezzo pec alla Procura federale in cui chiede «riscontro alla comunicazione del 15 settembre scorso» che per comodità acclude nuovamente. Il complesso delle superiori circostanze, in connessione anche alla mancata allegazione di qualsivoglia documento contabile (estratto c.c., attestazione della banca, ecc.) dal quale risulti l’effettivo pagamento devono far escludere che esso sia avvenuto nei termini. Con particolare riferimento alla dichiarazione rilasciata dal calciatore in aggiunta a quanto già rilevato in ordine all’inidoneità a fungere da prova privilegiata, va altresì osservato che essa risulta essere stata resa su un modulo standard prestampato nel quale sono stati inseriti a penna alcuni riferimenti alla vicenda in mezzo a una serie di clausole di stile e che reca la medesima data della consegna dell’assegno. In base anche ai principi giuridici enucleabili nell’art. 1370 c.c., avuto riguardo anche alle competenze linguistiche tipiche di un calciatore proveniente da un altro Stato, non può essere dato un valore particolarmente rilevante a tale dichiarazione ed anzi pare probabile che il calciatore la abbia emessa per il sol fatto di ricevere l’assegno senza essere in grado di comprendere la differenza tra mezzo di pagamento e effettivo pagamento del suo credito (iura novit curia). Ancor di più, la forza probatoria in favore dell’effettivo pagamento si riduce se si tiene in considerazione la pec che circa due mesi dopo, in rappresentanza del calciatore, il suo avvocato invia in Federazione attestando in modo reciso e inequivocabile che, a quel giorno, il pagamento non risultava effettuato. A tali elementi di prova che, nel loro insieme, forniscono un quadro preciso e concordante nel senso del mancato effettivo pagamento del debito entro il termine prescritto dalla normativa federale, la difesa della reclamante pretende di opporre una mail di recente ricevuta dal medesimo avvocato del calciatore, allegata in giudizio subito prima dell’udienza di discussione inizialmente fissata davanti la prima sezione. In realtà, rispetto alla ritualità di tale allegazione si possono coltivare dubbi e non soltanto per la tardività rispetto all’udienza di discussione originariamente fissata ai sensi dell’art. 103, comma 1, CGS (verosimilmente sanata col successivo rinvio) ma anche per il suo carattere di novità rispetto agli elementi acquisiti al processo dovendosi valutare il reale carattere di sopravvenienza una volta che non è stato certo «analiticamente indicato nel reclamo e comunicato alla controparte unitamente allo stesso» (art. 101, comma 3, CGS – e v. a proposito della ratio del divieto la decisione di questa Corte, sez. I, n. 0055/CFA-2023-2024). La considerazione di tali questioni risulta tuttavia superflua in considerazione dell’assorbente constatazione che la dichiarazione allegata presenta un modestissimo valore probatorio che non è assolutamente in grado di intaccare il quadro già ricostruito (per il testo v. supra, al termine dell’esposizione del fatto). Innanzitutto va notato che, mentre in settembre l’avvocato parlava in nome e per conto del calciatore e, quindi è a questi che va imputata la dichiarazione di scienza, stavolta parla in nome e per conto proprio. Ma ciò che più di tutto va rilevato è che tale dichiarazione, al di là di allusive inferenze che sembrano trarne il calciatore e, tramite lui, l’avvocato (e al di là della dimenticanza che a settembre lo stesso attestava in modo inequivoco in nome del calciatore che il debito non risultava in quel giorno ancora pagato), quanto ai fatti obiettivi null’altro fa che attestare l’avvenuta consegna dell’assegno con contestuale rilascio della liberatoria, fatti entrambi già acquisiti al processo in modo pacifico; mentre invece l’avvocato non si spinge fino al punto di affermare chiaramente che entro il termine di trenta giorni è avvenuto anche l’effettivo pagamento con l’acquisizione da parte del proprio cliente della disponibilità materiale della somma di denaro riconosciuta a lui dovuta dalla CAE.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0173/TFN - SD del 13 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 19784/511pf 23-24 GC/CAMS/ep del 7 febbraio 2024, depositato l’8 febbraio 2024, nei confronti del sig. S.C. e della società Unione Sportiva Albenga ASD - Reg. Prot. 154/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al sig. …. in forza del lodo pronunciato in data 19.10.2023 dal Collegio Arbitrale L.N.D. nell’ambito della vertenza n. 270/23 e notificato in data 24.10.2023; Penalizzazione di punti 1 in classifica alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva…Risulta, quindi, per tabulas la violazione dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva rubricato “Violazioni in materia gestionale ed economica” nella parte in cui prevede ai commi 6 e 7 che “6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. 7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”. Il mancato pagamento della somma dovuta per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. rappresenta quindi una chiara violazione di quanto previsto dall’art. 94 ter delle NOIF vigente ratione termporis, il cui accertamento comporta la responsabilità disciplinare del sig. Santi Cosenza e la responsabilità diretta della società ex art. 6, co. 1, CGS. Nel computo della sanzione il Collegio ricorda che la stessa deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente esplicitati tra le altre dalla decisione CFA - S.U. n. 1102022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”. Conseguenza dell’affermato principio è che la sanzione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”. In ragione di quanto precede, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame non vi sia motivo per la irrogazione di una sanzione superiore al minimo edittale previsto dall’art. 31, co. 6 e 7, CGS e che le sanzioni possano pertanto essere contenute nella misura di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società e mesi sei di inibizione per il legale rappresentante.
Massima: Quanto alla richiesta preclusione all’ammissione al prossimo campionato, avanzata dalla Procura Federale in caso di perdurante inadempimento del Lodo, il Tribunale non ritiene di poter accogliere una simile istanza sanzionatoria in quanto fondata su un evento futuro ed incerto nonché esulante dalla propria sfera di competenza, spettando agli organismi federali deputati la ricognizione della sussistenza dei requisiti normativi prescritti, all’atto dell’iscrizione al campionato di competenza delle società calcistiche.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0086/CFA del 16 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Puglia n. 104 del 22 dicembre 2023
Impugnazione – istanza: – Sig. G.V.-Manduria Sport/Procura federale interregionale
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato i deferiti per “la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F., per non avere corrisposto agli allenatori sigg.ri … e … nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce, le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. con i lodi arbitrali”…Al riguardo, occorre in primo luogo esaminare se sia stata concretata la illiceità disciplinare delle condotte degli odierni appellanti, relativamente alle quali è risultato comprovato in atti – né è stato oggetto di contestazione - che le motivazioni dei tre lodi sono state notificate ai reclamanti (nelle date 26/4/2023, 24/5/2023, e 26/6/2023), che quindi ben avrebbero potuto e dovuto effettuare i pagamenti tempestivamente entro il termine di 30 giorni come previsto dall’art. 31, comma 11, CGS, invece che – come invece è avvenuto e risulta in atti – in data 4/8/2023, quindi a termine scaduto. Del resto, l’impugnazione non sospende l’esecutività del lodo arbitrale (art. 136, comma 4, CGS); e ciò, nemmeno se il lodo viene impugnato per nullità (in questo senso, espressamente, Cass. Civ. SS. UU., 5 luglio 2013, n. 16884, che invero tale principio afferma a proposito dell’esecutività delle sentenze in pendenza di ricorso). Ne consegue quindi la illiceità disciplinare delle reiterate condotte dei reclamanti per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva. Al riguardo, questa Corte, ha ritenuto che (sulla base della lettura in combinato disposto degli artt. 31, comma 11 e 136, comma 4, C.G.S.) “le decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei collegi arbitrali debbano necessariamente essere eseguite nel termine di 30 giorni e che, anche in presenza dell’impugnazione del lodo, non è ammessa alcuna sospensione o ritardo nell’ottemperanza al pagamento”. Inoltre si è affermato che “lo status soggettivo dell’incolpato non rileva, in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. [omissis] Stante il carattere del precetto in esame - che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni) - la fattispecie incriminatrice deve, infatti, ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento” (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023). La rilevanza dell’elemento soggettivo viene comunque invocata dai reclamanti al fine di conseguire l’applicabilità delle attenuanti, sia in ragione dell’asserito mancato rispetto del diritto di difesa nei giudizi arbitrali, che in ragione dell’avvenuto pagamento dei compensi ai Sigg.ri … e .. in data 4/8/2023, e cioè quattro mesi prima del deferimento. Quanto al primo aspetto, la circostanza che gli odierni reclamanti avessero ricevuto notizia dei giudizi arbitrali durante il corso dei medesimi è comprovata dallo stesso contenuto dei tre lodi arbitrali di cui trattasi, poiché risulta che nel lodo vertenza n. 106/2023 (…-..) “Il Segretario del Collegio Arbitrale con apposita comunicazione del 20/1/2023, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte entro un termine previsto. La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente”. Il medesimo invito risulta essere stato effettuato al resistente .. – benché di nuovo inutilmente – quanto al lodo vertenza n. 184/2023 (n. 106/2023 bis ..-..), nel corso del quale pure il … è rimasto inerte e silente. Da ultimo, nell’ambito della terza procedura arbitrale n. 140/2023 (…-..), la società Manduria addirittura aderiva al medesimo invito, depositando proprie controdeduzioni in rito e nel merito. Non risponde dunque alla realtà che nei procedimenti arbitrali non sia stato rispettato il principio di difesa, né dunque i reclamanti possono invocare sotto tale profilo la pretesa rilevanza dell’elemento soggettivo, quand’anche lo stesso fosse utile ad interrompere la decadenza di cui agli artt. 115, comma 2, e art. 101, comma 2, CGS. Oltretutto, è irrilevante che la notifica dell’avvio dei procedimenti arbitrali sia stata pretesamente effettuata ad un indirizzo pec errato, perché infatti è principio cardine quello di cui all’art. 156 c.p.c. (pacificamente applicabile al giudizio sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 6, CGS CONI), alla cui stregua la nullità della notifica non può essere invocata quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo. Ed a tal riguardo si veda anche l’orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, ord., 7/6/2021, n. 15785), secondo cui “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio”. Quanto al secondo aspetto, relativo alla invocata applicazione di attenuanti in relazione all’avvenuto pagamento dei compensi prima del deferimento, non possono essere applicate ai reclamanti le attenuanti di cui all’art. 13 CGS, perché, secondo orientamento di questa Corte federale (Sez. I, n. 49/2021-2022), il pagamento tardivo dell’obbligazione di cui trattasi non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. g) (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”). L’illecito disciplinare sussiste quindi nella sua pienezza, senza che si possa applicare alcuna attenuante. Venendo alla misura della sanzione da applicarsi, deve darsi atto che la gamma delle sanzioni prevista dal Codice di giustizia sportiva (ex art. 31, comma 11) nei casi di mancata ottemperanza alle statuizioni arbitrali, si compone – oltre che della penalizzazione in termini di punteggio, prevista dal comma 6 dell’art. 31, C.G.S. – altresì dell’irrogazione di una delle sanzioni previste dalle lettere a), b) o c) dell’art. 8, comma 1 (nei confronti delle società) e di una di quelle disciplinate all’art. 9, comma 1, lett. a), b), c), d), f), g) e h) (nei confronti dei tesserati). Tuttavia, va detto che, nel caso di mancato pagamento di somme accertate con lodo emanato dal Collegio arbitrale presso la LND, la lex specialis di cui all’art. 31, comma 7, C.G.S. prevede la sanzione dell’inibizione non inferiore a mesi sei. Con riguardo al caso di specie, va poi rilevato, in linea con quanto affermato dalla decisione impugnata, che la condotta dell’illecito disciplinare accertato è triplice, essendo risultato chiaramente in atti il reiterato mancato tempestivo pagamento delle somme portate dai tre lodi arbitrali, emessi in tre date differenti e ravvicinate, di tal che il triplice mancato pagamento risponde ad un medesimo disegno degli odierni reclamanti, ai quali deve applicarsi il cumulo giuridico previsto per il reato continuato di cui all’art. 81 c.p., che, nonostante non richiamato dall’art. 9 CGS, si afferma pacificamente applicabile anche al giudizio sportivo (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 38/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 1/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 68/2021-2022). La ratio del c.d. cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati - con uno scopo unico - dimostra minore inclinazione criminale rispetto a colui che realizza più reati con più scopi diversi. Per l’applicazione dell’istituto della continuazione, ispirato al principio del favor rei, devono sussistere gli elementi costitutivi della pluralità di azioni o omissioni, della pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme) e del collegamento tra le diverse condotte, volte all’esecuzione di un unico disegno criminoso. L’ultimo requisito citato consente di distinguere l’ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Infatti, in difetto di uno scopo unitario, il concorso materiale impone di applicare il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata. Se, invece, gli stessi illeciti sono commessi sulla base di un disegno complessivo e unitario (come nella presente fattispecie concreta), troverà applicazione la sanzione prevista per l’ipotesi disciplinare più grave, aumentata fino al triplo. Nella fattispecie, pertanto, il Tribunale ha applicato correttamente al Presidente ….la pena di mesi sei di inibizione per l’illecito base, come previsto dall’art. 31, 7 comma, CGS, aumentata di due mesi per la continuazione. Quanto alla società Manduria, il punto di penalizzazione previsto per l’illecito base dall’art. 31, comma 6, CGS (che menziona la penalizzazione di n.1 o più punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva), è stato correttamente aumentato a n. 2 punti sempre per la continuazione; come pure, ai sensi dell’art. 8 CGS, è stata correttamente applicata alla società Manduria la sanzione aggiuntiva della ammenda di euro 500,00, che questo Collegio ritiene di confermare nel quantum, nonostante l’art. 8 non quantifichi l’ammontare della sanzione pecuniaria, e ciò anche in ragione delle notazioni di strumentalità delle difese dei reclamanti. In ragione di quanto argomentato, in virtù del disvalore oggettivo della condotta tenuta e del tasso di rimproverabilità del mancato rispetto dei canoni precettivi fondamentali dell’ordinamento giuridico-sportivo, tenuto conto del vincolo della continuazione, stimasi equa e congrua l’irrogazione della sanzione di mesi otto di inibizione quanto alla posizione del …, della sanzione alla società Manduria della penalizzazione di n. 2 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva oltre che del pagamento di € 500,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0142/TFN - SD del 29 Gennaio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 15890/239pf23-24 GC/CAMS/mg del 20 dicembre 2023, nei confronti del sig. P.P. e della società ASD NF Ardea Calcio - Reg. Prot. 128/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per aver omesso di pagare al calciatore … la somma stabilita dalla decisione della Commissione Accordi Economici del 27 giugno 2023 prot. Cae 131 bis/2022-23 nel termine di 30 giorni dalla notifica avvenuta il 27 giugno 2023; Punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva …ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 94 ter delle NOIF, il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). Le prove offerte a tale scopo dal sig. …, secondo il Tribunale, non sono idonee a dimostrare tali circostanze. Il sig. …, come si è innanzi detto, ha prodotto in giudizio la copia di un assegno bancario intestato al calciatore e datato 25 luglio 2023, nonché la copia della dichiarazione liberatoria, sottoscritta dal calciatore, e datata anch’essa 25 luglio 2023. Ebbene, secondo la giurisprudenza, sia ordinaria e sia federale (Cass. 15709/2021; 56/CFA 2023-2024), ai fini della prova del pagamento, laddove questo avvenga tramite assegno bancario, non è sufficiente la dimostrazione dell’intervenuta consegna del titolo, essendo necessaria anche la dimostrazione dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo. Ciò in quanto la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo. In altri termini, la mera consegna del titolo non determina l’effetto estintivo del debito. E’ evidente, dunque, che l’esibizione della copia dell’assegno accompagnata dalla dichiarazione liberatoria, in mancanza di qualsivoglia prova in ordine alla effettiva riscossione delle somme, non è idonea a far ritenere provato, nel caso di specie, l’intervenuto pagamento, in favore del sig. …., della somma dovuta in forza della decisione della CAE. Al medesimo risultato si perviene anche laddove si volesse seguire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la prova della consegna dell’assegno al creditore esonera l’obbligato dal fornire l’ulteriore prova che il titolo sia stato incassato. Secondo tale orientamento, in particolare, l’assegno bancario è un mezzo di pagamento e un titolo di credito pagabile a vista, che si perfeziona giuridicamente quando entra in circolazione (Cass. 33566/2021). Di conseguenza, la prova dell’estinzione dell’obbligazione può validamente essere fornita dalla dimostrazione dell’avvenuta emissione e consegna dell’assegno. Incombendo, invece, sul creditore la prova del mancato incasso. Si è detto, difatti, che l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, nel testo vigente ratione temporis, impone, non solo il pagamento delle somme accertate nelle decisioni della CAE, ma anche che detto pagamento avvenga entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni. Ne consegue che il sig. …avrebbe dovuto dimostrare, oltre all’intervenuto pagamento, anche la circostanza che lo stesso sia stato eseguito nel suddetto termine. Detta prova dagli atti non emerge. Anzi, dagli atti di causa emerge la prova contraria. In primo luogo, occorre considerare che la CAE, quando procede alla condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 94 ter NOIF, impone, con la propria decisione, al destinatario della condanna, di documentare al Dipartimento Interregionale l’avvenuto pagamento nei termini. Tale adempimento è richiesto proprio allo scopo di documentare con certezza l’avvenuto rispetto delle prescrizioni di legge, evitando il rischio di eventuali dichiarazioni simulate. Nella decisione comunicata agli odierni deferiti, difatti, la CAE dispone: "Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della presente comunicazione.". Ebbene, dagli atti non emerge la prova che i deferiti abbiano provveduto a comunicare al Dipartimento Interregionale, nei 30 giorni successivi alla comunicazione della decisione, l’intervenuto pagamento in favore del calciatore ….Non solo. La prova che il pagamento non sia avvenuto nei 30 giorni dalla comunicazione della decisione e, dunque, entro il 27 luglio 2023, la si può evincere dalle seguenti ulteriori circostanze. Con pec del 15 settembre 2023, il calciatore, tramite il proprio legale, ha segnalato alla Procura che la A.S.D. Team Nuova Florida 2005 non aveva ottemperato alla decisione della CAE del 27 giugno 2023. Con altra pec, del 2 novembre 2023, il calciatore, sempre tramite il proprio legale, ha chiesto alla Procura riscontro in ordine alla segnalazione inoltrata il 15 settembre. Tali circostanze confermano che, quantomeno al 2 novembre 2023, il calciatore … non aveva ancora ricevuto il pagamento di quanto disposto dalla CAE. Del resto, laddove il pagamento fosse avvenuto nei termini, non si comprenderebbe il motivo per cui gli odierni deferiti non ne abbiano dato atto una volta ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, evitando in tal modo il deferimento. In definitiva, dagli atti di causa manca qualsivoglia prova in ordine all’avvenuto pagamento, nei termini di legge, delle somme di cui alla decisione della CAE.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0071/CFA del 27 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare - n. 0099/TFNSD-2023-2024 del 21 novembre 2023
Impugnazione – istanza: – A.S.D. Cittanova Calcio-Sig. G.C./Procura federale
Massima: In virtù del frazionamento del credito da parte dell’allenatore che ha richiesto il pagamento delle somme maturate nell’accordo economico con due distinti ricorsi e conseguente emissione di due distinti lodi, viene accolto il reclamo e per l’effetto, confermata ridotta la penalizzazione da punti 2 a punti 1 in classifica a carico della società e ridotta da 9 a 6 mesi l’inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, C.G.S., per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …., le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. con lodo del 20 aprile 2023 (vertenza n. 121.23, pubblicato con C.U. n. 2/2023) e con lodo del 25 maggio 2023 (vertenza n. 195.23 – 121 bis, pubblicato con C.U. n. 3/2023), comunicati alla predetta società con notifiche perfezionatesi a mezzo pec rispettivamente in data 26 aprile 2023 e 26 maggio 0223, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione…In data 27 settembre 2022, la A.S.D. Cittanova Calcio e il sig. …. hanno stipulato un accordo economico, per effetto del quale il secondo si è impegnato, quale allenatore UEFA PRO, a prestare la sua attività di responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2023 (art. 1), mentre la seconda si è impegnata a corrispondere al predetto allenatore per la stagione sportiva 2022/2023 l’importo globale lordo di €. 18.000 (art. 2). L’articolo 3 del predetto accordo economico non conteneva alcuna previsione circa le modalità di corresponsione (rateale) del compenso, stabilendo solo che esso doveva essere “…riconosciuto in caso di esonero dell’Allenatore a meno che lo stesso, esonerato prima dell’inizio del campionato, venga tesserato per altra Società. In tale ipotesi, l’accordo economico decade dal momento del tesseramento con altra Società. Nell’ipotesi di dimissioni volontarie dell’Allenatore, l’accordo economico decade dal momento delle dimissioni stesse. L’importo globale annuo di cui all’art. 2 non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nelle Carte Federali e, in particolare, dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alle quali si fa espresso richiamo, nonché a quelle che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti. Il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato, da parte della Società, presso la residenza o il domicilio dichiarato dall’Allenatore”. L’art. 6 dell’accordo economico precisava che con esso le parti non intendevano costituire alcun rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato, e che la risoluzione delle eventuali controversie sarebbe stata deferita esclusivamente al Collegio arbitrale presso la L.N.D., il cui giudizio sarebbe stato inappellabile. Risulta dagli atti (in particolare decisioni del Collegio arbitrale presso L.N.D.) che il sig. .. è stato esonerato il 26 ottobre 2022. E’ poi pacifico che questi in relazione all’accordo economico de quo ha chiesto al Collegio arbitrale presso la L.N.D.: a) con ricorso depositato a mezzo pec in data 7 febbraio 2023 il pagamento della somma di €. 6.200 a saldo del corrispettivo dovuto per i ratei maturati al 31 gennaio 2023 (vertenza n. 121.23); b) con ricorso notificato depositato a mezzo pec in data 26 aprile 2023 la somma di €. 6.000 a saldo del corrispettivo dovuto per i ratei maturati dal 1° febbraio 2023 al 26 aprile 2023 (vertenza n. 195.23 – 121.bis)….E’ altrettanto pacifico che la A.S.D. Cittanova Calcio non ha provveduto al pagamento in favore del sig. … di quanto stabilito nei due predetti lodi nel termine di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F.. Sotto altro profilo deve evidenziarsi che, come già accennato in precedenza (cfr. par. 9.1.), l’accordo economico intercorso tra la A.S.D. Cittanova calcio ed il sig. …. taceva sulle modalità di corresponsione del compenso pattuito, non essendo stata espressamente prevista alcuna rateazione dello stesso. In ragione di ciò, in omaggio al principio quod sine die debetur, statim debetur, deve ritenersi che sin dal momento stesso della stipula dell’accordo ed a maggior ragione almeno dal momento del suo esonero, il sig. … aveva titolo e diritto di pretendere per intero il compenso pattuito….Non trova alcun giustificazione logica e giuridica il frazionamento del credito azionato dal sig. …. con le due domande arbitrali, nelle quali, come emerge dalla lettura delle motivazioni delle decisioni arbitrali, si fa riferimento a ratei maturati rispettivamente al 31 gennaio 2023 ed al 26 aprile 2023: una simile prospettazione invero – come accennato - non trova alcun fondamento positivo, dal momento che l’accordo economico intercorso tra le parti non prevedeva alcuna rateazione del compenso e neppure sono adeguatamente comprensibili le modalità di determinazione del quantum rivendicato con la prima (€. 6.200) e con la seconda (€. 6.000) domanda arbitrale. Deve allora ritenersi che, ferma la responsabilità dei reclamanti per il tardivo adempimento di quanto statuito dalle decisioni arbitrali e fermo altrettanto l’inadempimento della A.S.D. Cittanova Calcio dell’obbligazione di corresponsione del compenso espressamente pattuito al sig. …. unica era la fonte di quell’obbligazione ed unica di conseguenza è stata la sua sostanziale violazione. La duplicità delle violazioni ritenute dal Tribunale nazionale federale nella decisione reclamata - e le sanzioni conseguentemente irrogate - sono invece da ricollegare esclusivamente alla disinvolta iniziativa processuale del sig. …. che, abusando del proprio diritto, ha soggettivamente frazionato il credito vantato in due domande arbitrali, facendo riferimento a ratei maturati a determinate date soggettivamente ed unilateralmente ritenute rilevanti e che non trovano alcun riscontro nell’accordo economico a suo tempo stipulato, iniziative astrattamente idonee anche ad aggravare ingiustamente la posizione del debitore sotto il profilo della sopportazione delle spese di resistenza ai giudizi e della richiesta di interessi legali (sotto tale profilo è appena il caso di rilevare che le iniziative giudiziali avanzate neppure esauriscono il credito vantato, coprendone solo all’incirca i 2/3 cioè €. 12.200 rispetto al compenso complessivo pattuito di €. 18.000). In conseguenza dell’unicità della causa genetica dell’obbligazione de qua, arbitrariamente duplicata con due domande giudiziali che hanno dato luogo a due decisioni arbitrali (che peraltro ben avrebbero potuto essere riunite stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva ed in applicazione di fondamentali principi immanenti ad ogni ordinamento processuale, ancorché non espressamente richiamati, quali quello di economia processuale e quello finalizzato ad eliminare ogni possibile contrasto di giudicati), deve ritenersi che la violazione commessa dai reclamanti e ragionevolmente punibile sia sostanzialmente una soltanto e non siano state invece due (quali conseguenze delle due decisioni arbitrali tardivamente adempiute). Invero elementari esigenze di giustizia, non disgiunte dalla necessità di sterilizzare comportamenti non coerenti – se non addirittura contrari – ai fondamentali principi di buona fede nell’esecuzione dei contratti, soprattutto in relazione alle realtà, alle dimensioni e alle finalità dei campionati dilettantistici, inducono a dare rilevanza e prevalenza nel caso di specie alla sostanza piuttosto che alla forma.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0129/TFN - SD del 21 Dicembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 14650/850 pf 22- 23/GC/GR/ff del 6 dicembre 2023, nei confronti dell’ASD Spezia Calcio Femminile - Reg. Prot. 118/TFN-SD
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 800,00 pari a quella concordata ex art. 126 CGS e non saldata nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento esecutivo sul C.U. decurtata della somma di € 400,00 già versata…È circostanza pacifica che la Società deferita non abbia eseguito il pagamento della somma che era a suo carico nel termine perentorio di gg. 30 (trenta), decorrente dalla data del 24 agosto 2023 di pubblicazione del C.U. relativo all’accordo ex art. 126 CGS. Tale inadempimento non trova alcuna causa suscettibile di costituirne giustificazione o scusante; infatti, è di tutta evidenza che le ragioni addotte dalla deferita per giustificare il mancato adempimento dell’accordo non possono evitare l’accoglimento del presente deferimento anche a motivo dell’inconsistenza del richiamo della società alla mera dimenticanza di un proprio incaricato. Tuttavia, le circostanze, anch’esse indiscutibili, che il pagamento della sanzione finale è stato comunque effettuato immediatamente non appena ricevuto il deferimento, nonché il collaborativo comportamento processuale della deferita, inducono questo Tribunale a ridurre quanto richiesto dalla Procura federale alla sola somma di € 800,00, dalla quale andrà detratto l’importo di € 400,00 già versato da quest’ultima.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0120/TFN - SD del 13 Dicembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 12318/118pf23-24/GC/CAMS/ep del 7 novembre 2023, depositato l'8 novembre 2023, nei confronti del sig. A.V. e della società ASD Rovigo Orange - Reg. Prot. 104/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice ….. le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici - LND con provvedimento del 05.06.2023, relativo al reclamo prot. CAE 130 BIS/2022-23 pubblicato con C.U. 365 del 05.06.2023, comunicato alla Società A.S.D. Rovigo Orange con notifica perfezionatasi a mezzo p.e.c. in data 05 giugno 2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; Punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile alla società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0112/TFN - SD del 4 Dicembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimenti nn. 6460/1068pf22-23/GC/SA/ep dell’8 settembre 2023 nei confronti della società AS Sambenedettese e 10459/1068bis pf22- 23/GC/SA/ep del 19 ottobre 2023, depositato il 20 ottobre 2023 nei confronti del sig. R.R. - Reg. Prot. 57-89/TFN-SD
Massima: Prosciolto per mancanza di prove il Presidente a cui è stata contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 91, comma 2, e 94 ter delle N.O.I.F., per non avere lo stesso, nella stagione sportiva 2022/2023 partecipante al Campionato nazionale di Serie D, ottemperato alle obbligazioni derivanti dagli accordi economici stipulati con i calciatori tesserati con la predetta società. Non avrebbe corrisposto i rimborsi forfettari di spesa per le prestazioni dell'attività sportiva, le voci premiali, i rimborsi spese documentati e le altre indennità previste negli accordi economici sottoscritti tra la società ed i calciatori dovuti per i mesi di aprile 2023, maggio 2023 e giugno 2023. In sede di audizione, tuttavia, il sig. …ha riferito di aver appreso delle presunte inadempienze del sig. …da articoli di stampa. Ebbene tale impianto probatorio, costituito dalle dichiarazioni del sig. …. tratte da articoli di stampa e da questi articoli di stampa, dei quali solo due ipotizzano il mancato adempimento delle obbligazioni salariali, non appare minimamente sufficiente a provare l’inadempimento oggetto dell’odierno deferimento. Dagli atti di indagine, infatti, non emerge alcun elemento neppure indiziario degli inadempimenti denunciati, mancando, tra l’altro (nonostante sia un elemento probatorio essenziale nella fattispecie), anche l’audizione dei calciatori verso i quali il …sarebbe stato inadempiente. Inoltre, significativamente quei calciatori non hanno avanzato alcuna pretesa nei confronti della Società, la quale è stata regolarmente ammessa al Campionato 2023/2024 superando il vaglio amministrativo contabile della COVISOD diretto anche ad accertare, quale elemento essenziale per l’ammissione al Campionato, l’avvenuto pagamento di tutte le retribuzioni spettanti ai tesserati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0107/TFN - SD del 28 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 10915/36pf23-24/GC/CAMS/ep del 23 ottobre 2023, depositato il 30 ottobre 2023, nei confronti della sig.ra A.C. e della società ASD Vastese Calcio 1902 - Reg. Prot. 94/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 CGS, “per non aver pagato agli allenatori sig.ri …. le somme accertate dal Collegio arbitrale della LND con decisioni del 25.5.2023 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle stesse”. Penalizzazione di punti 2 in classifica alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 099/TFN - SD del 21 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 10124/1174pf22-23/GC/CAMS/ep del 17 ottobre 2023, depositato il 18 ottobre 2023, nei confronti del sig. G.C. e della società ASD Cittanova Calcio - Reg. Prot. 86/TFN-SD
Massima: Mesi 9 di inibizione al legale rapp.te della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 20.04.2023, pubblicato con C.U. n. 2/2023, e con lodo del 25.05.2023 pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicati alla stessa società con notifiche perfezionatesi a mezzo pec rispettivamente in data 26 aprile 2023 e in data 26 maggio 2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;" Penalizzazione di punti 2 in classifica alla società "a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva…
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 098/TFN - SD del 17 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 9962/53pf23-24/GC/CAMS/ep nei confronti del sig. P.P. e della società ASD Sona Calcio - Reg. Prot. 85/TFN-SD
Massima: Mesi 12 di inibizione al legale rapp.te della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. per non aver provveduto al pagamento ai tecnici sigg.ri … e … delle somme accertate del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. rispettivamente con lodo arbitrale n. 197.23 pubblicato su C.U. n. 3 / 2023 riunione del 25.05.2023 e lodo arbitrale n. 185.23 pubblicato su C.U. n. 3 / 2023 riunione del 25.05.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione alla società A.S.D. Sona Calcio, avvenuta a mezzo di due distinte pec entrambe del 26.05.2023;" Penalizzazione di punti 2 in classifica alla società "a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva…Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura nei confronti della società di due punti di penalizzazione, atteso che corrisponde a quella minima prevista dall’art. 31 co. 6 CGS, mentre ritiene di dover rideterminare la sanzione nei confronti del sig. … atteso che l’art. 31 co. 7 CGS impone la sanzione minima dell’inibizione pari a sei mesi. Nel caso di specie, trattandosi di una violazione relativa a due tecnici, la sanzione minima ammonta, quindi, a dodici mesi di inibizione.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0056/CFA del 14 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0068/TFTSD-2023-2024 del 9.10.2023
Impugnazione – istanza: – Procura Federale/sig. S.A.- SSDARL Città di Varese
Massima: Accolto il reclamo della procura federale ed in riforma della decisione del TFT che aveva prosciolto i deferiti inflitta alla società la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’inibizione di mesi 6 al presidente per non aver adempiuto all’obbligazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del lodo, come prescritto dall’art. 94 ter NOIF….va ricordato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, e dell’art. 94 ter NOIF, il pagamento della somma dovuta all’allenatore da parte della società doveva avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni (scadente il 26 giugno 2023) dalla comunicazione del relativo lodo arbitrale. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la normativa ora richiamata (là dove impone il pagamento entro il termine di 30 giorni) non si riferisce in senso stretto alla nozione civilistica di estinzione dell’obbligazione pecuniaria ma, estensivamente, alla concludente attività di esecuzione del lodo che la parte debitrice intraprende in buona fede, come qualora il bonifico bancario sia disposto entro il termine, ma la banca renda concretamente disponibile la somma per il creditore successivamente. In tal senso è stato affermato che "L’interesse sostanziale a presidio del quale l’art. 31 C.G.S. della FIGC, relativo alle violazioni in materia gestionale ed economica, ai commi 6 e 7, commina sanzioni così significative, indipendentemente dalla rilevanza delle somme oggetto del mancato tempestivo pagamento, può dirsi infatti adeguatamente tutelato quando le somme accertate dagli organi previsti dalle citate norme, seppure non ancora entrate nella effettiva disponibilità del beneficiario, siano definitivamente uscite da quella dell’obbligato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 94- ter, comma 11, delle NOIF, per effettuare il pagamento." (cfr. Corte federale dec. n. 110/2020-2021). Nello specifico caso all’esame tale nozione "sostanzialistica" di pagamento non può però essere valorizzata, in primo luogo perché la società non ha provveduto ad adempiere mediante bonifico, ma tramite consegna di un assegno bancario. Al riguardo, la giurisprudenza ha infatti chiarito che l’adempimento giuridico di una obbligazione pecuniaria ove non avvenga in contanti ma mediante assegno di conto corrente bancario, non si ha con la consegna del titolo, ma con la riscossione dello stesso, in quanto (diversamente dall’assegno circolare) l’assegno di conto corrente è rilasciato pro solvendo. (cfr. fra le recenti Cass. III sez. 22/1/2019 n. 1572). In secondo luogo – ciò che maggiormente rileva, a giudizio di questa Corte Federale - manca la prova della data in cui l’assegno è stato consegnato dal debitore al creditore, manca cioè in radice la prova dell’avvenuto “pagamento” anche atecnicamente inteso. In effetti la società ha esibito in giudizio un assegno datato 20 giugno 2023 ma – come si vedrà meglio in seguito - non ha fornito alcuna prova che lo stesso sia stato consegnato in tempo utile all’allenatore. In disparte la copia dell’assegno, l’unica prova in teoria conducente sarebbe la liberatoria rilasciata dal creditore in data 30/6/2023 (attestante l’avvenuto pagamento) e successivamente integrata da ulteriore dichiarazione (senza data) attestante che il pagamento sarebbe avvenuto nei termini. Tuttavia, la prima liberatoria non prova in alcun modo la data del pagamento ed infatti è stata – di necessità – integrata dalla seconda dichiarazione. Questa, in termini formali, non è una quietanza di ricevuto pagamento indirizzata al debitore ma una dichiarazione latamente confessoria indirizzata ad un terzo, e cioè sostanzialmente agli organi della Federazione. Tale seconda dichiarazione – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole espressione - costituisce dunque una fonte di prova che non ha valore privilegiato, non esclude la possibilità del ricorso ad ogni altro comune mezzo istruttorio ed è liberamente apprezzata dal giudice, in analogia alla disciplina dettata dall'art. 2735 cod. civ. per la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo. (cfr. SS.UU. 22/9/2014 n. 19888). Ed infatti il Tribunale, nel corso del procedimento di primo grado, pur trovandosi in possesso delle liberatorie in questione ha – del tutto correttamente a giudizio di questa Corte federale– richiesto l’esibizione di ulteriori elementi probatori, e cioè dei documenti contabili attestanti la data di estinzione dell’obbligazione. Tuttavia, e diversamente da come poi ritenuto dal Tribunale, tale condivisibile ordine istruttorio non ha in realtà trovato coerente esecuzione da parte del debitore, atteso che – come si è anticipato – la mera produzione di fotocopia dell’assegno effettuata dalla società non ha alcuna concludente valenza probatoria ai fini specifici qui in discussione. Né costituisce mezzo di prova la “autodichiarazione” della società di avvenuta consegna del titolo, ad esso allegata, trattandosi di atto proveniente dal debitore e privo di quella quietanza di ricevimento dell’assegno stesso a firma del creditore che – di norma e ragionevolmente – il debitore pretende all’atto della consegna del titolo. In termini piani, la mera predisposizione del titolo, in sé considerata, e la sua autenticità sono irrilevanti nella prospettiva della presente controversia, se non si prova quando lo stesso è stato effettivamente consegnato al creditore, entrando nella disponibilità materiale del medesimo. Del resto, sempre sul piano della ragionevolezza, non si comprende perché la società – a fronte dell’inequivocabile ordine del giudice di primo grado che le imponeva di presentare i “documenti contabili” – abbia deciso di depositare una copia dell’assegno, auto dichiarandone la tempestiva consegna, e non abbia invece prodotto copia di un estratto di quel pertinente conto bancario che avrebbe eliminato sul nascere ogni contestazione. Ciò chiarito e venendo all’esame approfondito delle dichiarazioni liberatorie, la prima di esse – rilasciata il 30 giugno 2023, secondo la data apposta in calce – si limita a quietanzare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria e, come si è detto sopra, non offre alcun indizio atto a far ritenere che lo stesso fosse avvenuto nei termini, essendo all’opposto nozione di comune prudenza che la quietanza si rilasci contestualmente al pagamento o alla consegna del titolo di credito. Quanto alla seconda liberatoria “integrativa”, desta perplessità il fatto che il creditore nel contesto della stessa, invece di specificare la data in cui ha ricevuto l’assegno (come empiricamente sarebbe stato più semplice e immediato in una normale dichiarazione di scienza), abbia invece omesso tale dato essenziale e preferito formulare una sua valutazione circa l’avvenuto rispetto dei termini da parte del suo creditore. In definitiva, a giudizio di questa Corte federale, l’apparato probatorio offerto dalla società – nonostante la precisa sollecitazione impartita al riguardo dal giudice di primo grado - è del tutto generico e perplesso, e non vale pertanto a dimostrare il rispetto del termine perentorio imposto dall’art. 94 ter NOIF a tutela, oltre che ovviamente degli interessi del creditore, dei valori connessi all’effettività del sistema federale di risoluzione delle controversie relative ai profili economici e gestionali dei rapporti intercorrenti tra le società e i loro tesserati. Come è stato anche di recente ribadito da questa Corte “al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 6, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.” (CFA n. 55/2023-2024).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 091/TFN - SD del 13 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimenti nn. . 9557/33pf 23-24/GC/CAMS/ep e 9781/26pf23-24/GC/CAMS/ep nei confronti del sig. S.S. e della società FBC Casale ASD - Reg. Prot. 79-84/TFN-SD
Massima: Mesi 18 di inibizione al Presidente per la a) violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …., la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 202/2023 pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 26.5.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 203/2023 pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 26.5.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; Penalizzazione di punti 5 in classifica alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva…Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso e in ragione della cornice edittale prevista dall’art. 31 commi 6 e 7 del CGS, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 089/TFN - SD del 8 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 9378/34/pf23-24/GC/CAMS/ep nei confronti del sig. M.N. e della società ASD Castrovillari Calcio - Reg. Prot.81/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il presidente è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all’art. 31, commi 6 e 7 del CGS, per non aver pagato all’allenatore sig. …, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 25.5.2023 emessa a seguito della vertenza n. 191/23 promossa dal predetto allenatore, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0055/CFA del 06 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0063/TFNSD-2023-2024 del 27.09.2023
Impugnazione – istanza: – ANR NF Ardea Calcio-PF
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica ed il presidente con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. e dell’art. 31, commi 6 e 7, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per aver omesso di pagare al calciatore … la somma stabilita dalla decisione della C.A.E. nel termine di trenta giorni.….al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 6, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rilevano gli stati soggettivi. La violazione indicata si consuma con il dato oggettivo della mancata osservanza del termine previsto dalla norma (cfr. in tal senso, rispetto all’art. 31, comma 11, C.G.S. ma il principio è da ritenere estensibile alle fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 31, CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023: «non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento»); nel caso di specie, peraltro, non si potrebbe neppure affermare l’assenza di colpa in capo alla Reclamante. Qualora i documenti prodotti fossero stati ritenuti ammissibili, essi non avrebbero dimostrato il diligente adempimento di quando prescritto dalla decisione della Commissione accordi economici. In tale decisione si legge: «Ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.». Se la Reclamante avesse puntualmente adempiuto a quanto disposto dalla decisione della C.A.E., avrebbe tempestivamente rilevato che il Calciatore non aveva ricevuto il pagamento. Una condotta diligente e conforme a quanto ordinato dalla C.A.E. avrebbe consentito alla Reclamante di rilevare tempestivamente che il bonifico richiesto non aveva avuto buon fine, dal momento che il calciatore non aveva rilasciato alcuna liberatoria. La decisione della C.A.E. richiedeva espressamente la trasmissione di copia della liberatoria al Dipartimento interregionale insieme al documento d’identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso. inoltre, al fine di osservare il termine prescritto per il pagamento e di evitare la sanzione contemplata, per la violazione gestionale ed economica, dagli artt. 31, commi 6 e 7, C.G.S., è necessario quanto meno che «le somme accertate dagli organi previsti dalle citate norme, seppure non ancora entrate nella effettiva disponibilità del beneficiario, siano definitivamente uscite da quella dell’obbligato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per effettuare il pagamento» (cfr. CFA, Sez. I, n. 110/2020-2021). Ciò nel caso di specie non è avvenuto, visto l’esito negativo del bonifico richiesto in data 16 marzo 2023; il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento – nel caso di specie avvenuto soltanto in data 28 giugno 2023 – sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022). Pertanto, anche qualora i documenti prodotti per la prima volta nel presente giudizio fossero stati ritenuti ammissibili, questa Corte avrebbe dovuto nel merito rigettare il reclamo, perché il pagamento tardivo non esclude la sanzione di cui all’art. 31, comma 6, C.G.S., che è integrata di per sé dalla violazione del termine di trenta giorni stabilito per il pagamento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 080/TFN - SD del 27 Ottobre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 8734/1163pf23-23/GC/CAMS/mg del 2 ottobre 2023, depositato il 3 ottobre 2023, nei confronti del sig. P.P. e della società ASD Sona Calcio - Reg. Prot. 73/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F., per non aver provveduto al pagamento, in favore del calciatore sig. …, della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. Cae 125 BIS/2022-23 del 26.04.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione alla società A.S.D. Sona Calcio 1968, avvenuta a mezzo pec del 26.04.2023. Penalizzazione di 1 punto in classifica alla società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal suo legale rappresentante p.t.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 068/TFN - SD del 9 Ottobre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 3618/32pf 23-24 GC/CAMS/ep dell’8 agosto 2023, depositato il 9 agosto 2023, nei confronti del sig. S.A. e della società ANR Città di Varese Srl (già SSDARL Città di Varese) - Reg. Prot. 31/TFN-SD
Massima: Non sussiste alcuna violazione in relazione all’art. 94 ter delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al sig. … in forza del lodo pronunciato in data 25.5.2023 dal Collegio Arbitrale L.N.D. poiché i deferiti, con documento allegato alla memoria del 28 agosto 2023, hanno prodotto una dichiarazione liberatoria rilasciata dal Tecnico ….; in tale documento il suddetto creditore afferma di aver ricevuto il pagamento di tutti gli importi a lui dovuti dalla SSDARL Città di Varese, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del lodo arbitrale (26 maggio 2023). I deferiti, ad ulteriore riprova di quanto sostenuto dal sig. De Paola, ed a seguito di ordinanza disposta da questo Collegio, facevano pervenire successivamente allo svolgimento della prima udienza del 5 settembre 2023, la copia dell'assegno bancario consegnato al De Paola in data 20 giugno 2023, e quindi entro i termini previsti dalla normativa vigente. Entrambe le prove offerte dai deferiti non sono state contestate dalla Procura Federale in relazione alla loro autenticità; da tali elementi deve dedursi che il pagamento sia stato effettuato nei termini; d’altronde anche l’assenza di una prova contabile (pure evocata dalla Procura in giudizio), non cambia la prospettazione delle vicende, in quanto l’effettivo incasso da parte del De Paola della somma in questione, a fronte di un assegno datato – e non contestato – 20 giugno 2023, non rileverebbe ai fini degli obblighi in capo ai deferiti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 063/TFN - SD del 27 Settembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 4606/1000pf22-23/GC/CAMS/mg del 21 agosto 2023, depositato il 23 agosto 2023, nei confronti del sig. P.P. e della società ANR NF Ardea Calcio, già ASD Team Nuova Florida 2005) - Reg. Prot. 37/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente e legale rappresentante della società per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per aver omesso di pagare al calciatore le somme stabilite dalla decisione della Commissione Accordi pubblicata su C.U. n. 240 del 16.02.2023 nel termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione. Punti 1 di penalizzazione in classifica da scontare nel corso della corrente stagione sportiva alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 038/TFN - SD del 9 Agosto 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 1501/934 pf22-23/GC/CAMS/mg del 17 luglio 2023, depositato il 18 luglio 2023, nei confronti del sig. P.D.F. e della società ASD Benevento 5 - Reg. Prot. 16/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la “violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dall’art. 31, commi 6 e 7, del CGS per aver omesso di pagare al calciatore le somme stabilite dalla decisione della Commissione Accordi Economici nella riunione del 17.01.2023 nel termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione avvenuta a mezzo pec il 16.02.2023. Alla società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 031/TFN - SD del 2 Agosto 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 28013/655pf 22-23/GC/CAMS/mg del 22 maggio 2023, depositato il 23 maggio 2023, nei confronti della società ASD Team Nuova Florida 2005 - Reg. Prot 188/TFN-SD
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Presidente incolpato per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore sig. … le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata con C.U. n. 165 del 05.12.2022 e comunicata alla società a mezzo pec in data 05.12.2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 031/TFN - SD del 2 Agosto 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 28013/655pf 22-23/GC/CAMS/mg del 22 maggio 2023, depositato il 23 maggio 2023, nei confronti della società ASD Team Nuova Florida 2005 - Reg. Prot 188/TFN-SD
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Presidente incolpato per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore sig. … le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata con C.U. n. 165 del 05.12.2022 e comunicata alla società a mezzo pec in data 05.12.2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 023/TFN - SD del 28 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 451/938pf22-23/GC/CAMS/ep, del 4 luglio 2023, depositato il 5 luglio 2023, nei confronti del sig. S.S. e della società FBC Casale ASD - Reg. Prot. 3/TFN-SD
Massima: Anni 1 e mesi 9 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 94 ter, comma 11, NOIF e 31, commi 6 e 7, CGS, per aver omesso di pagare ai calciatori …., le somme stabilite dalle decisioni 2022 – 23 della Commissione Accordi Economici, protocollate ai nn. 75 bis, 91 bis, 74 bis, 79 bis, 80 bis, 94 bis, 100 bis, 95 bis, 99 bis e 93 bis, nel termine di 30 (giorni) dalla loro notifica avvenuta il 7 e 30 marzo 2023. Punti 9 di penalizzazione alla società…Sicché risulta provata, per stessa ammissione del deferito, la violazione dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF; tale violazione comporta, in termini sanzionatori, l’applicazione dell’art. 31 CGS commi 6 (per la società) e 7 (per i dirigenti). In quest’ottica appaiono corrette in punto di quantificazione le sanzioni chieste dalla Procura Federale. Tuttavia, i tre pagamenti eseguiti dalla società suggeriscono una parziale riduzione di tali sanzioni, che non può che essere comunque limitata, atteso l’importo dell’indebitamento della società e la sua contenuta riduzione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 012/TFN - SD del 20 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 30871/703 pf22-23/GC/SA/ep del 20 giugno 2023, depositato il 21 giugno 2023, nei confronti del sig. B.M. e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. 205/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con l’ammenda di € 500,00 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto alle calciatrici … le somme accertate dalla Divisione Calcio a 5 nella procedura di controllo degli accordi economici, disposta con Comunicato Ufficiale n° 239 dell’11.11.2022,
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 008/TFN - SD del 13 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 30175/631 pf22- 23/GC/SA/ep del 13 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023, nei confronti del sig. R.R. e della società AS Sambenedettese Srl - Reg. Prot. 197/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 91, comma 2, e 94 ter delle NOIF, per non avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società AS Sambenedettese Srl, Procura Federale nella stagione sportiva 2022/2023 partecipante al campionato nazionale di Serie D, ottemperato alle obbligazioni derivanti dagli accordi economici stipulati con i calciatori tesserati con la predetta società. Il sig. R., infatti, e come dallo stesso ammesso in fase di indagine, non ha corrisposto i rimborsi forfettari di spesa per le prestazioni dell'attività sportiva, le voci premiali, i rimborsi spese documentati e le altre indennità previste negli accordi economici sottoscritti tra la società ed i calciatori, quantomeno dal mese di novembre 2022 sino al mese di marzo 2023. Ammenda di € 1.000,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 195/TFN - SD del 12 Giugno 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 27666/621 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 17 maggio 2023, depositato il 19 maggio 2023, nei confronti del sig. C.M. e della società Pol. D. Futsal Torremaggiore - Reg. Prot. 186/TFN-SD
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione, a lui contestata, dell’art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, nonché dell’art. 31 commi 6 e 7 CGS, per non aver corrisposto al calciatore le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND a mezzo della decisione pubblicata sul C.U. n. 165 del 5 dicembre 2022, che in pari data era stata comunicata alla società a mezzo pec, nel termine di giorni trenta decorrente da detta comunicazione. La società è sanzionata con punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile….L’art. 94 ter comma 11, secondo inciso, delle NOIF prevede che il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, la cui decisione non sia stata impugnata, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione alle parti della decisione stessa; tale disciplina si applica anche in caso d’impugnazione della decisione del CAE innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, ed il termine di giorni 30 decorre dalla comunicazione della decisione di tale organo. Trascorso inutilmente detto termine si applica, a carico della società inadempiente, la sanzione dell’art. 31 comma sesto CGS…..A carico della società, fatto riferimento all’art. 31 sub. cit., va applicata la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, che rappresenta il minimo della pena e che non può essere disposta nella corrente stagione sportiva, nella quale la società ha militato nella serie C1, chiudendola al penultimo posto, senza previsione di retrocessione, ma che va applicata nella prima stagione sportiva che la troverà impegnata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 177/TFN - SD del 16 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 21711/337pf 22-23/GC/CAMS/mg del 14 marzo 2023, depositato il 17 marzo 2023, nei confronti del sig. P.G. e della società ASD Real Aversa 1925 - Reg. Prot. 142/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 31, comma 11, del GCS, per non aver pagato le somme dovute a titolo di spese legali in favore del resistente …. con decisione del Collegio di Garanzia del Coni – Quarta Sezione del 21 settembre 2022, prot. n. 01018, giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, comunicata alla Società ASD Real Aversa 1925 con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 3 ottobre 2022. Penalizzazione di punti 1 in classifica alla società ed euro 1.500,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 126/TFN - SD del 9 Febbraio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 16398/171 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, nei confronti del Sig. R.C. e della società Foligno Calcio SSDARL - Reg. Prot. 114/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento, mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. M., la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia o comunque eseguito in modo tardivo e parziale il pagamento di quanto dovuto. Penalizzazioni di punti 1 in classifica ed ammenda di € 400,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 114/TFN - SD del 27 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 12998/103pf22-23/GC/CAMS/mg del 22 novembre 2022 nei confronti del sig. C.F. e della società FC Rieti Srl- Reg. Prot. 91/TFN-SD
Massima: Mei 6 di inibizione al Presidente per non aver aver pagato ai 3 tecnici le somme accertate dal Collegio arbitrale FIGC – LND con tre distinte decisioni nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni alla società. Punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 1.800,00 di ammenda alla società, oggi inattiva e non iscritta ad alcun campionato
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 113/TFN - SD del 26 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 14858/105pf 22-23/GC/CAMS/mg del 23 dicembre 2022 nei confronti del sig. F.C. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 103/TFN-SD
Massima: Mei 12 di inibizione al Presidente per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver pagato ai calciatori sigg.ri …, …, …, … e … le somme accertate dalla CAE con le Decisioni rispettivamente Prot.Cae 62 BIS/2021-22, Prot.Cae 50 BIS/2021-22, Prot.Cae 51/BIS 2021-22, Prot.Cae 48 BIS/2021-22, Prot.Cae 49 BIS/202122, tutte datate 01.06.2022, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni alla società FC Rieti Srl delle dette pronunce avvenute in data 01.06.2022. Punti 5 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 3.000,00 di ammenda alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 112/TFN - SD del 26 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 9741/874 pf 21-22/GC/CAMS/mg depositato il 20 ottobre 2022 nei confronti del sig. F.C. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 71/TFN-SD
Massima: Mei 6 di inibizione al Presidente per aver omesso di pagare al calciatore le somme stabilite dalla decisione della Commissione Accordi Economici - riunione del 30.03.2022 nel termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione avvenuta il 22.04.2022. Punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 1.000,00 di ammenda alla società…L’art. 31, commi 6 e 7 CGS, a mente del quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11 NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Con riferimento alla responsabilità della società, la medesima disposizione al comma 6 prevede la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 101/TFN - SD del 22 Dicembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 13437/170 pf 22-23/GC/CAMS/mg del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022, nei confronti del sig. N. G.e della società ASD Giarre 1946 - Reg. Prot. 92/TFN-SD
Massima: Prosicolto il presidente dall’accusa di violazione dell’art. 4, comma 1, e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, per non aver pagato agli allenatori, sigg.ri … e …., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodi del 19.7.2022 rispettivamente prot. nn.139/12 e 157/12, pubblicati con C.U. n. 3/2022 e comunicati alla predetta società a mezzo PEC in data 21.7.2022….al momento dell’emissione e pubblicazione dei sopra citati lodi - avvenuta rispettivamente in data 19.7.2022 e in data 21.7.2022 - il sig. N. non era presidente dell’odierna società deferita. Pertanto, il Tribunale - pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal sig. N., il quale successivamente alle proprie dimissioni, ha comunicato al Dipartimento Interregionale LND di essere ancora il legale rappresentante della ASD Giarre, producendo la documentazione inerente all’avvicendamento societario solo dopo la ricezione della comunicazione di conclusione indagini – ritiene di dover prosciogliere l’incolpato, non avendo formalmente lo stesso la rappresentanza della società all’epoca dei fatti. Con riferimento, invece, alla posizione della ASD Giarre, come anticipato l’attività istruttoria svolta ha provato per tabulas l’inadempimento dei lodi sopra richiamati, con conseguente violazione dell’art. 94 ter, co. 13, NOIF, a mente del quale “ il pagamento agli allenatori delle Società della LND di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva”. Ne deriva la responsabilità propria della società deferita per le condotte oggetto di contestazione. Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, comma 6 CGS secondo il quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter NOIF, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND comporta l’applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Il Tribunale ritiene, quindi, congrua la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 98/TFN - SD del 15 Dicembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 12579/104pf22-23/GC/CAMS/mg del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, nei confronti del sig. R.R. - Reg. Prot. 86/TFN-SD
Massima: Mesi 9 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all’allenatore Sig. ….., al preparatore atletico Sig. …. ed all'allenatore Sig. ….., le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND rispettivamente con lodo prot. 106/12, con lodo prot. 107/12 e con lodo prot. 108/12, pubblicati con C.U. n. 2/2022, e comunicati alla Società A.S. Sambenedettese S.r.l. con notifiche a mezzo p.e.c. perfezionatesi in data 30.05.2022, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle dette pronunce.….. in merito alla carenza di legittimazione da parte del R., è la stessa produzione difensiva che sgombra il campo da ogni dubbio, laddove nella e-mail del 21 giugno alle ore 12.27, la segreteria della AS Sambenedettese comunica che “il Presidente dott. …., Vi attende…per la consegna degli assegni circolari”. Fatto, questo, che accerta in maniera inequivocabile la circostanza che il Presidente abbia gestito la vicenda, secondo le prerogative che gli sono proprie, e senza in alcun modo far riferimento a terzi soggetti che avrebbero avuto una qualche responsabilità rispetto ai pagamenti da effettuarsi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.95/TFN - SD del 14 Dicembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 11551/56pf 22-23/GC/CAMS/mg del 7 novembre 2022, depositato il 10 novembre 2022, nei confronti del sig. R.C. e della società Foligno Calcio SSDARL - Reg. Prot. 83/TFN-SD
Massima: Mesi 12 di inibizione al presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31 comma 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto agli allenatori sigg.ri … e al sig. …. preparatore atletico, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND – rispettivamente con i lodi n. 109.12, n.110.12, n. 112.12 e n. 103.12 nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di dette pronunce. Punti 4 di penalizzazione a carico della società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.90/TFN - SD del 6 Dicembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 11403/67pf 22-23/GC/CAMS/ep del 9 novembre 2022 nei confronti del sig. M.M. e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting - Reg. Prot. 80/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 24.05.2022, vertenza n. 83/12, pubblicato con C.U. n. 2/2022, comunicato alla stessa Società A.S.D. Biancavilla 1990 Sporting con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 30 maggio 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Alla società la penalizzazione di punti 1 in in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.80/TFN - SD del 15 Novembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 9231/96pf22-23/GC/CAMS/mg depositato il 14.10.22 nei confronti del sig. G.P. e della società ASD Real Aversa 1925 - Reg. Prot. 67/TFN-SD
Massima: Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI non sospende i termini per il pagamento della decisione del TFN che va adempiuta entro 30 giorni dalal sua comunicazione. Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, in relazione a quanto disposto dagli artt. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e dall’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per aver omesso di provvedere al pagamento di quanto, in via definitiva, accertato con dispositivo di cui al n. 75/TFN-SVE del 24/05/2022 e successive motivazioni pubblicate con la decisione n. 94/TFN-SVE del 01/06/2022, in favore del calciatore; nonché la società ASD Real Aversa 1925 per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del CGS, a causa delle violazioni ascritte al proprio Presidente…La Decisione/0094/TFNSVE-2021-2022, veniva pubblicata in data 01/06/2022, contestualmente notificata alle parti, e nei 30 giorni successivi non si provvedeva all’adempimento dell’obbligo, integrando le condotte di cui all’atto di deferimento. Il sig. …., durante la fase delle indagini ha sostenuto, tramite uno scritto del proprio difensore, che, avendo impugnato il provvedimento in data 29/06/2022, prima del termine dei 30 giorni, dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, la procedura si sarebbe dovuta considerare sospesa. Questo Tribunale, tuttavia, ritiene, anche alla luce della chiara disposizione regolamentare, che le decisioni endofederali come quella emessa dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche siano immediatamente esecutive. Nel caso di specie, quindi, l’attività istruttoria ha dimostrato per tabulas come il pagamento non sia avvenuto nel termine dovuto….Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, comma 7, CGS, per il quale il mancato pagamento nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND od eventualmente dal TFN-Sezione VE comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Con riferimento alla responsabilità della società, che nella specie ha natura propria, la medesima disposizione al comma 6 prevede la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Nel caso in oggetto il Tribunale, anche ad ammettere l’irrogabilità della sanzione economica come richiesto dall’Ufficio di Procura, ritiene sufficiente la sanzione del punto di penalizzazione in relazione alla concreta fattispecie ed alle somme non corrisposte.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 66/TFN - SD del 28 Ottobre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 6862/806pf21-22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti del sig. F.C. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 51/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, comma 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore sig. …. la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND - con il lodo emesso in data 10 marzo 2022, notificato in data 14 marzo 2022 e pubblicato con C.U. n.1/2022- nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS,
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 65/TFN - SD del 28 Ottobre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 6829/785pf21-22/GC/CAMS/mg del 22 settembre 2022 nei confronti del sig. F.C. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 50/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore sig. …. la somma accertata dalla CAE con Decisione del 2 marzo 2022 pubblicata in C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, comunicata alla Società FC Rieti Srl con notifica perfezionatasi in data 24 marzo 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS,
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 37/TFN - SD del 19 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 19728/469pf 21-22/GC/CAMS/mg del 15 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri A.R. e S.C. - Reg. Prot. 172/TFN-SD
Massima: Mesi 9 di inibizione al presidente ed all’amministratore delegato per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto ai calciatori …. la somma di 8.668,00 euro, ….la somma di 890,46 euro, …. la somma di 12.200,00 euro. Somme accertate dalla Commissione Accordi Economici con dispositivo datato 13.12.2021
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 32/TFN - SD del 16 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3067/657pf 21-22/GC/CAMS/mg dell'8 agosto 2022 nei confronti del sig. B.L. e della società SSDARL Nereto Calcio - Reg. Prot. 27/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver corrisposto al calciatore, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici. Alla società punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva ed euro 600,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 7/TFN - SD dell’14 Luglio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 19967/542pf21-22GC/CAMS/mg del 17 giugno 2022 nei confronti del sig. T.V. e della società ASD Ecocity Futsal Genzano - Reg. Prot. 174/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 CGS, a motivo del mancato pagamento al calciatore sig. …. della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici FIGC. Alla società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 600,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 5/TFN - SD dell’13 Luglio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 17148/428 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 13 maggio 2022 nei confronti della Pol. Vastogirardi - Reg. Prot. 159/TFN-SD
Massima: Ritenuto incongruo l’accordo di patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, e l’ammenda pari ad euro 400,00 per la violazione ascritta al proprio presidente già sanzionato a seguito di patteggiamento con giorni 40 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver pagato al calciatore, sig. …, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici...Con riferimento, tuttavia, alla sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e, in particolare, al principio della concreta afflittività della sanzione, il Tribunale, pur prendendo atto delle osservazioni fornite in udienza dall’avv. …., osserva che, in tale ambito, deve trovare applicazione quanto statuito dal supremo consesso di giustizia sportiva, secondo il quale “Il principio inderogabile da applicarsi è quello più volte ribadito dalla giustizia sportiva, secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. G), del CGS CONI la penalizzazione di uno o più punti in classifica va scontata nella stagione sportiva in corso, essendo legittimo irrogare la sanzione nella stagione sportiva seguente solo nel caso in cui si appalesi non efficace in quella in corso” (cfr Collegio di Garanzia CONI, sez. I, 20 settembre 2018, n. 60). Nel caso di specie appare evidente che la sanzione in questione, qualora scontata nella stagione sportiva 2021/2022, così come richiesto, non produrrebbe alcuna efficacia nell’ordinamento sportivo in quanto, a campionato concluso, non spiegherebbe alcun effetto afflittivo, non incidendo, neanche in astratto, sull’evoluzione della classifica e sulle sorti del sodalizio sportivo. Non avendo questo Tribunale, al momento, contezza in ordine all’avvenuta iscrizione della società al campionato 2022/2023, si ritiene che la stessa potrà trovare applicazione alla prima stagione sportiva utile.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 166/TFN - SD del 23 Giugno 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 7295/149pf21-22/GC/SA/ff del 25 marzo 2022 nei confronti della sig.ra F.G. e della società ASD Virtus Ragusa - Reg. Prot. 131/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di inibizione al legale rappresentante della Società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed agli artt. 8 e 31, commi 6 del CGS, per non aver corrisposto alla calciatrice, , la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici presso la LND, con lodo n. 85/CAE/20-21, pubblicato con C.U. n. 385 del 28.06.2021, comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 28.06.2021, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Punti 1 di penalizzazione alla società…In ordine alle sanzioni da irrogare per l’accertata responsabilità disciplinare, il Tribunale, in ragione dell’oggetto del procedimento che seppure attiene al mancato pagamento di somme di non particolare entità, non condivide le sanzioni chieste dalla Procura Federale. Sul versante relativo al legale rappresentate, il minimo previsto dalla norma è di mesi sei. Per quanto attiene alla responsabilità diretta contestata alla Società invece, non essendo contemplata dall’art. 31 CGS l’ammenda in aggiunta alla sanzione della penalizzazione di punti in classifica, questa non può essere applicata. Il Tribunale tuttavia, in ragione della esiguità del mancato pagamento, seppure inserito in un contesto come quello del calcio a 5 femminile Serie A elite, ritiene possano essere concesse le attenuanti generiche.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 152/TFN - SD del 08 Giugno 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 8526/383 pf21-22/GC/CAMS/mg del 3 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri R.A. e C.S. - Reg. Prot. 145/TFN-SD
Massima: Mesi 15 di inibizione al presidente del C.d.A ed all’ amministratore delegato per la violazione degli artt. 4 comma 1, 31 commi 6 e 7 CGS in relazione all’art. 94 ter commi 11 (per i calciatori) e 13 (per gli allenatori), per non aver pagato agli allenatori …ed ai calciatori …. nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione delle pronunce, avvenuta in entrambi i casi alla PEC della Società il 2 novembre 2021, giuste ricevute di accettazione di pari data, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con i lodi del 28 ottobre 2021 e dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con le decisioni del 2 novembre 2021.Il Tribunale ritiene che il deferimento è fondato e che i deferiti sono effettivamente responsabili delle violazioni loro ascritte in relazione alle cariche sociali ricoperte, di natura apicale (presidente e legale rappresentante della Società l’A., amministratore delegato dotato di poteri di firma e di rappresentanza della Società il S.). Non vi è prova in atti che le somme sopra evidenziate siano state corrisposte agli aventi titolo né nel termine più volte richiamato (i 30 giorni dalla ricevuta comunicazione), né in termine diverso, essendo presumibile dal comportamento degli stessi deferiti, che non si sono difesi, che ciò non sia avvenuto. In merito alle sanzioni richieste, l’art. 31 comma 7 CGS prevede che, in relazione agli illeciti accertati dal presente deferimento, i due deferiti sono soggetti alla sanzione di durata non inferiore a sei mesi. Questo Tribunale, avvalendosi del disposto degli artt. 12 e 14 CGS, ritiene di applicare a carico dei deferiti sanzioni superiori al chiesto, rideterminabili in misura pari alla inibizione di mesi 15 (quindici) ciascuno, in relazione alla reiterazione dell’illecito (mancata ottemperanza a 4 lodi del Collegio Arbitrale ed a 3 pronunce della Commissione Accordi Economici), nonché al complessivo importo dei mancati pagamenti (€ 24.825,00). Il tutto nel contesto della maggiore afflittività della pena, a nulla rilevando che entrambi i deferiti non siano attualmente tesserati, essendosi gli illeciti verificatisi nel momento (stagione sportiva 2020/2021) in cui essi ancora lo erano.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 150/TFN - SD del 07 Giugno 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 17148/428 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 13 maggio 2022 nei confronti di D.L.A. e della società Pol. Vastogirardi - Reg. Prot. 159/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127, comma 1, CGS il presidente è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 11, delle NOIF, per non aver pagato al calciatore, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici con decisione del 15 Novembre 2021, Prot. 148 bis, pubblicata con C.U. n. 153 del 15.11.21 e comunicata alla Società Pol. Vastogirardi a mezzo PEC il 15.11.21.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0086/CFA del 16 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 374 TFT 9 del 29 marzo 2022
Impugnazione – istanza: Procura Federale/P.F. - ASD VIRTUS ISPICA 2020
Massima: Confermata la decisione del TFN solo relativamente al secondo capo d’incolpazione e per l’effetto sanzionato con l’inibizione di mesi 3 il legale rapp.te della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’articolo 31, comma 6, del CGS (per la società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 1 e 2 del CGS), in relazione al mancato “pagamento dei lodi emessi dal Collegio arbitrale della L.N.D. Sanzionata la società con ulteriore ammenda di € 100,00 rispetto a quella già irrogata di € 500,00 per complessivi € 600,00
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0049/CFA del 24 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria
Impugnazione – istanza: Procuratore federale interregionale/A.S.D. Paolana
Massima: Massima: In riforma della decisione del TFN la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica per il ritardato pagamento dell’allenatore nel termine di 30 giorni dall’emissione della decisione della Commissione Accordi Economici in favore di n. 10 calciatori, così violando l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva….L’articolo 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. Nel caso in esame è pacifico che il sig. …., quale presidente della società U.S. Palmese A.S.D., non ha provveduto al tempestivo pagamento in favore degli aventi diritto delle somme stabilite dalle varie decisioni delle Commissione Accordi Economici (decisioni puntualmente indicate nell’atto di deferimento), cioè nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle stesse: il che integra il fatto disciplinarmente rilevante cui la ricordata disposizione ricollega la sanzione a carico della società della penalizzazione di uno o più punti in classifica. E’ irrilevante che quelle obbligazioni, sia pur tardivamente, siano state comunque adempiute sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento delle obbligazioni stesse (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo). Sul punto peraltro la decisione reclamata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni che giustificavano la mancata irrogazione della pur richiesta sanzione nei confronti della società della penalizzazione di tre punti. Per completezza non può sottacersi, per un verso, che il pagamento tardivo dell’obbligazione di cui si tratta non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. g), (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”) e che, per altro verso, neppure emergono dagli atti del procedimento circostanze astrattamente idonee a giustificare comunque una diminuzione della sanzione. Ciò senza contare che, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Federale (cfr. decisione di cui al C.U. n. 88/2020, richiamato dalla Procura reclamante), “…per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare … la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa….il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”. Il reclamo pertanto va accolto e, in parziale riforma della decisione impugnata, confermata per il resto, deve rideterminarsi la sanzione a carico dell’U.S. Palmese A.S.D. comminando 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0047/CFA del 24 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 57 del 9 novembre 2021
Impugnazione – istanza: Procuratore federale interregionale/U.S.D. Cutro
Massima: In riforma della decisione del TFN la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per il ritardato pagamento dell’allenatore nel termine di 30 giorni dall’emissione della decisione del lodo arbitrale, così violando l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva….L’articolo 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. Nel caso in esame è pacifico che il sig. …, quale presidente della società U.S.D. Cutro, ha provveduto solo in data 10 maggio 2021 al pagamento in favore dell’allenatore sig. … delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D pubblicato sul C.U. n. 5/2020, nella riunione del 10 dicembre 2020, comunicato con PEC del 25 dicembre 2020, e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso: il che integra il fatto disciplinarmente rilevante cui la ricordata disposizione ricollega la sanzione a carico della società della penalizzazione di uno o più punti in classifica. E’ irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo). Sul punto peraltro la decisione reclamata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni che giustificavano la mancata irrogazione della pur richiesta sanzione nei confronti della società della penalizzazione di un punto. Per completezza non può sottacersi, per un verso, che il pagamento tardivo dell’obbligazione di cui si tratta non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. g), (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”) e che, per altro verso, neppure emergono dagli atti del procedimento circostanze astrattamente idonee a giustificare comunque una diminuzione della sanzione. Ciò senza contare che, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Federale (cfr. decisione di cui al C.U. n. 88/2020, richiamato dalla Procura reclamante), “…per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare … la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa….il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 75/TFN - SD del 21 Dicembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3650/90pf21 22 GC/SA/mg del 23 novembre 2021 nei confronti del sig. R.A. e SSDARL FC Messina - Reg. Prot. 67/TFN-SD
Massima: Mesi 7 di inibizione al Presidente della Società, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all’art. 31, commi 6 e 7 del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. E. G., le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 29.05.2021 (Vertenza n. 106/01), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 29.05.2021, e le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 15.07.2021 (Vertenza 106/01 bis), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 21.07.2021, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Inoltre, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. G. R., le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 29.05.2021 (Vertenza n. 122/01), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 29.05.2021, e le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 15.07.2021 (Vertenza 122/01 bis), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 21.07.2021, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società a titolo di responsabilità diretta è sanzionata con la penalizzazioni di punti 2 in classifica da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 12/TFN - SD del 22 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13241 /585pf20-21/GC/am del 30 giugno 2021 nei confronti del sig. R.D.T. e della società ASD Rotonda Calcio - Reg. Prot. 147/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGA il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e giorni 15 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, nonché per violazione dell’art. 94 ter delle NOIF in relazione all’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2020/2021 con il calciatore ed in relazione all’Accordo Collettivo AIC/LND del 21.02.2004. Ammenda di € 800,00 alla società.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 110/CFA del 7 Giugno 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale n. 0026/TFN-SD/2020-2021 del 21.04.2021
Impugnazione – istanza: Fossano Calcio s.s.d. a r.l. – G.B./Procura federale
Massima: Annullata la decisione del TFN che aveva sanzionato la società per l’omesso pagamento nei 30 giorni delle somme accertate dal TFN-SVE ritenendo erroneamente tradivo il bonifico l’ultimo giorno utile mediante home banking il 15.12.2020 ancorché la data del regolamento ed il materiale accredito del pagamento sul conto del beneficiario, per causa non ascrivibile a responsabilità dei reclamanti, è risultata quella del 17.12.2020….I documenti agli atti del giudizio attestano che, effettivamente, il pagamento da parte dei reclamanti è stato disposto ed è stato processato in data 15.12.2020 e reca quale data valuta e data contabile il 16.12.2020. Materialmente e giuridicamente, pertanto, la società reclamante ha perduto definitivamente la disponibilità della somma da pagare al calciatore, Sig. A. D’O., l’ultimo giorno dei trenta previsti dall’art. 94-ter, comma 11, delle NOIF FIGC quale termine entro il quale corrispondere le somme dovute. Tanto basta per ritenere che, nel caso di specie, i reclamanti abbiano assolto tempestivamente all’obbligo di pagamento su di essi gravante in forza della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche n. 15/TFN-SVE 2020-2021. L’interesse sostanziale a presidio del quale l’art. 31, C.G.S. della FIGC, relativo alle violazioni in materia gestionale ed economica, ai commi 6 e 7, commina sanzioni così significative, indipendentemente dalla rilevanza delle somme oggetto del mancato tempestivo pagamento, può dirsi infatti adeguatamente tutelato quando le somme accertate dagli organi previsti dalle citate norme, seppure non ancora entrate nella effettiva disponibilità del beneficiario, siano definitivamente uscite da quella dell’obbligato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 94- ter, comma 11, delle NOIF, per effettuare il pagamento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 135/TFN - SD del 21 Aprile 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10031/439pf20-21/GC/GT/mg del 18 marzo 2021 nei confronti del sig. G.B. e della società Fossano Calcio SSD arl - Reg. Prot. 117/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con Decisione n. 15/TFN-SVE 2020-2021, comunicata alla società a mezzo pec il 16 novembre 2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Alla società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di euro 500,00…Nella specie, emerge con evidenza che la società, non ha provveduto nei termini a quanto dovuto. Invero, ancorché, come dimostrato, il bonifico della somma accertata sia stato effettuato in data anteriore alla scadenza del termine del 16 dicembre 2020, tuttavia detta somma è pervenuta nella materiale disponibilità del beneficiario solo in data successiva, ossia il 17 dicembre 2020, con la conseguenza che detto adempimento deve ritenersi tardivo. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, il debitore che adempie l’obbligazione pecuniaria tramite bonifico è liberato soltanto quando la rimessa entra nella materiale e concreta disponibilità del creditore e non già quando essa giunge alla banca del beneficiario, né tantomeno quando - e per il solo fatto che - il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico ed essa abbia dichiarato di avervi dato corso (cfr. Corte Federale Sez. Unite n. 27/CFA dell’11.08.2016; Cass. Civ. 06/06/2019, sez. V n. 15359).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 130/TFN - SD del 30 Marzo 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9.10.19 nei confronti della società SSD Football Milan Ladies- Reg. Prot. 68ss19-20/TFN-SD
la società è sanzionata con l’ammenda di € 900,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te ovvero la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …., le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19.07.2018 (Vertenza n. 163/78), pubblicato con Com. Uff. n. 4/2018 e comunicato alla società con raccomandata A/R ricevuta il 27/07/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 77/TFN del 23.12.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.06.2019 e 4269/1460 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019 nei confronti della società SSC D. Granata 1924 Srl – ora SSDARL Nuova Napoli Nord - Reg. Prot. 2-73s.s.19-20/TFN-SD)
Massima: A seguito di revoca del patteggiamento ex art. 127 CGS per non aver la società dato luogo all’esecuzione della sanzione, la stessa è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, sig. …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 46 del 25.7.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione del 22.11.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore) per non aver pagato al calciatore, sig. …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 8/11/2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 12.02.2019 (Dispositivo) e con Com. Uff. n. 18/TFN-SVE del 8.04.2019 (Motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 61/TFN del 16.12.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5441/ 1164pf19-20COV/GC/GT/ag del 4.11.2020 nei confronti del sig. V.U. e della società SSD Brindisi FC - Reg. Prot. 53/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il Presidente è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 124/CAE/2019-20 del 3.07.2020, comunicata alla società a mezzo pec ricevuta in data 3.07.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. La società che non ha potuto patteggiare è sanzionata con punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 052CFA del 20 Novembre 2020
Decisione Impugnata: Provvedimento n. 14/TFN-SD 2020/2021 notificato il 6 Ottobre 2020 con il quale è stata inflitta la sanzione di mesi 6 di inibizione al Sig. D.L.A. e la penalizzazione di 1 punto in classifica, inflitta alla ASD FC SS Nola 1925 a seguito di deferimento della Procura Federale datato 11.09.2020 (Dispositivo n. 14/TFN SD del 6.10.2020 - Decisione n. 19TFN SD del 14.10.2020)
Impugnazione – istanza: ASD FC SS Nola 1925/Procura Federale
Massima: Confermata la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel corso della presente stagione, per non avere la società effettuato tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 24.2.20, il pagamento in favore del calciatore, come stabilito dal Collegio arbitrale presso la LND
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 23/TFN del 14.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3356/1076pf19-20/GC/GT/mg del 17.09.2020 nei confronti del sig. S.R. e della società US Palmese ASD - Reg. Prot. n. 15/TFN-SD)
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 stesso Codice, per non aver pagato all’allenatore sig. … le somme accertate dal Collegio Arbitrale LND con lodo del 20 febbraio 2020 (Vertenza n. 116/90), pubblicato sul C.U. n. 1 di pari data; tale decisione era stata comunicata alla Società con PEC del 23 febbraio ed i trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della relativa pronuncia erano trascorsi senza la Società avesse provvedimento al dovuto adempimento. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 alla società …Essendo pertanto pacifica la violazione, il deferimento va accolto in uno alle sanzioni richieste, che appaiono commisurate alla violazione stessa e che si inquadrano per la Società nei disposti dell’art. 31 comma 6 CGS - FIGC (penalizzazione di uno o più punti in classifica) e dell’art. 8 comma 1 inciso b (ammenda), per il … nel disposto dell’art. 31 comma 7 Cod. cit.
Decisione n. 21/TF Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 21/TFN del 14.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3238/1069 pf 19-20 GC/GT/ag del 15.09.2020 nei confronti del sig. S.S. e della società SSDARL Savona FBC - Reg. Prot. n. 13/TFN-SD)
Massima: Mesi 8 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, sig.ri …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. n. 75/CAE/2019-20, 76/CAE/2019-20 e 77/CAE/2019-20, pubblicate con C.U. n. 251 del 24.02.2020, comunicate alla società mediante pec in data 24.02.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 1.700,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 20/TFN del 14.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3173/1071 pf 19-20 GC/GT/ag del 14.09.2020 nei confronti del sig. C.D. e della società SSD Marsala Calcio a rl - Reg. Prot. n. 12/TFN-SD)
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 85/CAE/2019-20, pubblicata con C.U. n. 251/1 del 24.02.2020, comunicata alla società in data 24.02.2020 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva alla società oltre all’ammenda di € 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 19/TFN del 14.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3164/1070 pf 19-20 GC/GT/ag del 11.09.2020 nei confronti del sig. D.L.A. e della società ASD FC SS Nola 1925 - Reg. Prot. n. 11/TFN-SD)
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo n. 68/Cae/2019-2020, pubblicato il 24.02.2020, comunicato alla società a mezzo pec ricevuta in data 24.02.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 18/TFN del 14.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2899/1075pf19-20/GC/GT/mg del 07.09.2020 nei confronti del sig. P.G. e della società SSD Avezzano Calcio a rl - Reg. Prot. n. 3/TFN-SD
Massima: Risultando il pagamento del lodo nei termini, viene prosciolto il presidente dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 13/TFN del 07.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1074 pf19-20/GC/GT/mg del 03.09.2020 nei confronti del sig. V.U. e della società SSD Brindisi FC - Reg. Prot. n. 1/TFN-SD)
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, , le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 20.02.2020 (Vertenza n. 129/90), comunicato alla società a mezzo Pec ricevuta in data 23.02.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società .
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 183/TFN del 12.08.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1111/12 pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020 nei confronti del sig. M. M. e della società ASD Roccella - Reg. Prot. n. 205/TFN-SD)
Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …, le somme accertate dal Collegio Arbitrale LND con il lodo pubblicato con Com. Uff. n. 6 del 12.12.2019 (ricorso n. 57/90), comunicato alla società a mezzo pec ricevuta in data 21.12.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 179/TFN del 07.08.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 303/882 pf19-20/GC/GT/mg del 07.07.2020 nei confronti del sig. F.P.B. e della società ASD Vastese Calcio 1902 - Reg. Prot. n. 193/TFN-SD)
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig…, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 141/1 del 23 ottobre 2019, trasmessa alla società in pari data 23 ottobre 2019 a mezzo pec, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Alla società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nella s.s. 2020/2021, oltre all’ammenda di € 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 151/TFN del 29.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12485/593pf19-20/GC/GT/mg del 22.05.2020 a carico del sig. D.C. e della società SSD Marsala Calcio arl - Reg. Prot. n. 168/TFN-SD)
30 giugno 2020
Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig…., la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 11/CAE/2019-20, pubblicata con Com. Uff. n. 141 del 23.10.2019, comunicata alla società mediante pec in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con punti 1 di penalizzazione, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2020/2021, oltre ad € 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 137/TFN del 18.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 11010/578 pf 19-20 GC/GT/mg del 25.02.2020 a carico del Sig. R.L. e della società SSD Portici 1906 a rl - Reg. Prot. n. 154/TFN-SD)
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 135 del 14.10.2019 e comunicata alla società e comunicata alla società a mezzo pec in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia, oltre all’ammenda di € 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 133/TFN del 17.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10821/581 pf 19-20 GC/GT/mg del 21.02.2020 a carico del Sig. S.R. e della società US Palmese ASD - Reg. Prot. n. 152/TFN-SD)
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS – FIGC in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF ed all’art. 31, commi 6 e 7, CGS cit., per non aver pagato all’allenatore sig. …. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo le somme accertate dal Collegio Arbitrale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN del 17.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10783/580 pf 19-20 GC/GT/mg del 20.02.2020 a carico del Sig. S.R. e della società US Palmese ASD - Reg. Prot. n. 151/TFN-SD)
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS – FIGC in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF ed all’art. 31, commi 6 e 7, CGS cit., “per non aver pagato al calciatore … le somme accertate dalla CAE della LND con decisione pubblicata con Com .Uff. n. 135 del 14.10.2019 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 124/TFN del 16.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8952/267 pf 19-20 GC/GT/mg del 17.01.2020 a carico del Sig. M.B.e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. n. 138/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra … la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 46/1 del 17.07.2019 e comunicata alla società mediante pec in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS applicabile “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS vigente), in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice, Sig.ra …., per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2020 / 2021, oltre all’ammenda di € 1.000,00
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 62CFA del 6 Marzo 2020
Decisione Impugnata: Decisione n. 68/TFT–SS, 2019/2020, pronunciata dal Tribunale Federale Territoriale, assunta all’esito dell’udienza del 27.1.2020 e pubblicata il 28 Gennaio 2020
Impugnazione Istanza: A.S.D. OSTUNI 1945/PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva ( trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente C.G.S. ) e dell’art. 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S. (trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., per non avere ottemperato, nel termine di trenta (30) giorni dalla data di comunicazione, alla delibera del Collegio arbitrale c/o la LND riguardante la vertenza nr. 192/78 (2017/2018) tra l’allenatore … e la società A.S.D. Ostuni 1945 nei cui confronti viene ridotta la sola ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 93/TFN del 24.1.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7965/268 pf19-20 GC/mg del 20.12.2019 a carico del Sig. M.N. e della Società ASD Royal Team Lamezia - Reg. Prot. 119/TFN-SD)
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra …, le somme accertate € 400,00 (quattrocento/00) dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 366/1 del 20/06/2019, comunicata alla società in data 20/06/2019 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Il pagamento della somma invocata non è stato, infatti, corrisposto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione della CAE della LND. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 66/TFN del 5.12.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3576/1463 pf18-19/GP/AA/mg del 26.09.19 a carico del sig. S.A. e della società SSDSRL Manfredonia Calcio - Reg. Prot. 57/TFN-SD)
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore sig. …., la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 108/Cae/2018-2019, pubblicata con Com. Uff. n. 183 del 20.12.2018 e comunicata alla società in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi alla prima iscrizione utile ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed ammenda di € 1.500,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 63/TFN del 29.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4269/1460 pf18-19 GP/AA/MG del 11.10.19 a carico del sig. G.B. e della società SSCD Granata 1924 Srl (oggi SSDARL Nuova Napoli Nord) - Reg. Prot. 73/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, l’amministratore è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore) per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 8/11/2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 12.02.2019 (Dispositivo) e con Com. Uff. n. 18/TFN-SVE del 8.04.2019 (Motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 54/TFN del 20.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4961/1466 pf18-19/GP/AA/mg del 18.10.19 a carico della sig.ra S.R. e della società Lupa Roma FC Srl - Reg. Prot. 79/TFN-SD).
Massima: Mesi 7 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 8.11.2019, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 12.02.2019 (Dispositivo) e Com. Uff. n. 18/TFN-SVE del 8.04.2019 (Motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, e per non aver pagato al calciatore, sig. …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 270 del 27.03.2019 (Prot. 123/CAE/2018-19) e comunicata alla società il 27.03.2019, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette pronunce (decisione non impugnata). Nessuno dei suddetti pagamenti è stato, infatti, corrisposto entro il termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette decisioni. Penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC ed ammenda di € 1.600,00 alla società…Ai sensi dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente "ratione temporis" (oggi trasfuso nell'art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore) il mancato pagamento, entro i suddetti termini, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica, mentre i dirigenti che partecipino agli illeciti come quello sopra descritto sono soggetti alla sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 52/TFN del 15.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4273/1462 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. P.D.P. e della società ASD Oltrepovoghera - Reg. Prot. 72/TFN-SD)
Massima: Mesi 5 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 , del CGS vigente, “ratione temporis”, per non aver corrisposto a …, le somme accertate dalla CAE della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. del 24.4.2019 e comunicata alla società il 24.4.2019 nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00 alla società…Occorre, tuttavia, considerare che la Procura federale, come sopra anticipato, in sede di discussione del procedimento ha reso edotto il Collegio dell’avvenuto pagamento da parte della società deferita, ancorché lo stesso tardivo rispetto al termine di adempimento. Il Collegio osserva che, pur non essendo stato versato in atti il menzionato documento, la dichiarazione della Procura sia sufficiente e comunque idonea a inverare il presupposto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del nuovo CGS (Circostanze attenuanti) a mente del quale “La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze … per aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione prima del giudizio”. Il pagamento, ancorché tardivo, avvenuto prima del giudizio e attestato verbalmente dalla procura, costituisce ad avviso del Collegio un comportamento spontaneo volto a riparare il danno economico causato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN del 14.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. P.V. e della società ASD Città di Gragnano - Reg. Prot. 70/TFN-SD).
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore sig. …, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 137/Cae/2018-2019, pubblicata con Com. Uff. n. 302 del 24.04.2019, e comunicata alla società in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 48/TFN del 14.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4293/1465 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. A.M. e della società SSD Città di Gela a rl - Reg. Prot. 69/TFN-SD).
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore Sig. …, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 08.11.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN – SVE del 12.02.2019 (dispositivo) e con Com. Uff. n. 18/TFN – SVE del 08.04.2019 (motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC ed ammenda di € 1.500,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 45/TFN del 13.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4277/1461 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. P.D.P. e della società ASD Oltrepovoghera - Reg. Prot. 71/TFN-SD)
Massima: Mesi 5 di inibizione al presidente per la a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7 del CGS in vigore) per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …, gli importi così come accertati dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo arbitrale pubblicato sul Com. Uff. n. 2.10.19 del 11.04.19 (Vertenza n. 118/89), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 44/TFN del 8.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9.10.19 a carico del sig. M.A.P. e della società SSD Football Milan Ladies - Reg. Prot. 68/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Mesi 4 di inibizione all’amministratore unico per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …., le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19.07.2018 (Vertenza n. 163/78), pubblicato con Com. Uff. n. 4/2018 e comunicato alla società con raccomandata A/R ricevuta il 27/07/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e l’ammenda di € 600,00 alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 37/TFN del 25.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3412/1358 pf18-19 GP/AA/mg del 19.9.2019, a carico del Sig. B.B. e della società SSDARL Ternana Calcio Femminile - Reg. Prot. 53/TFN-SD).
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra …, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con CU n. 165 del 3.12.2018 e confermata dal TFN – Sezione Vertenze Economiche con pronuncia pubblicata con CU 14/TFN – SVE del 13.2.2019 (Dispositivo) e CU 18/TFN – SVE del 8.4.2019 (Motivazioni), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.500,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 36/TFN del 25.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3411/1357 pf18-19 GP/AA/mg del 19.9.2019, a carico del Sig. B.B. e della società SSDARL Ternana Calcio Femminile - Reg. Prot. 54/TFN-SD).
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra …., la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con CU n. 165 del 3.12.2018 e confermata dal TFN – Sezione Vertenze Economiche con pronuncia pubblicata con CU 14/TFN – SVE del 13.2.2019 (Dispositivo) e CU 18/TFN – SVE del 8.4.2019 (Motivazioni), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.500,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 27/TFN del 18.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 2374/1445 pf18-19 AA/mg e 2376/1446 pf18-19 AA/mg del 26.08.19, entrambi a carico del sig. S.P. e della società SSD Viareggio 2014 a rl - Reg. Prot. 40-41/TFN-SD).
Massima: Mesi 7 di inibizione al Presidente la: a) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. …, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 11.04.2019 (Vertenza n. 116/89), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; b) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, Sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 142/Cae, pubblicata con CU n. 302 del 24.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti in classifica, da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC ed ammenda di € 1.600,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 24/TFN del 17.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3341/1299 pf18-19 GP/AA/mg del 18.09.19 a carico del Sig. N.M. e della società POL. D. Sammichele - Reg. Prot. 50/TFN-SD).
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, Sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 124/Cae/2018-19 del 27/03/2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonchè l’ammenda di € 1.500,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 23/TFN del 17.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3263/1356 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19 a carico del Sig. P.G. e della società SSDARL Bustese Milano City FC - Reg. Prot. 48/TFN-SD).
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato all’allenatore, Sig. …, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con lodo del 21.02.2019 (Vertenza n. 102/89), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonchè l’ammenda di € 1.500,00 alla società
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0005/CFA del 15 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Reg.le Umbria -Com. Uff. FIGC LND N. 22 del29 Agosto 2019.
Impugnazione Istanza: (SSD SPOLETO CALCIO) n. 32/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il legale rapp.te e la società per non aver corrisposto all'allenatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia- venendosi così ad integrare la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15 del CGS . In siffatta fattispecie si configura un rapporto di "immedesimazione organica" tra rappresentante e rappresentato che mira non solo a garantire una maggiore protezione dei terzi, ma anche a tutelare, più in generale, la correttezza e regolarità delle competizioni sportive. In altri termini e più in generale , non si tratta di un mero inadempimento tra debitore e creditore che viene ad alterare soltanto il sinallagma tra società, atleti e tesserati ma, attraverso la violazione di un parametro di certezza - quale è quello della retribuzione al prestatore d'opera - viene minata alla radice la corretta funzionalità dei campionati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 1/TFN del 13.9.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento della Procura Federale n. 14144/915 pf18-19 GP/AA/mg del 10.6.2019 a carico di V.T. e SSD Viareggio 2014 a rl - Reg. Prot. 259/TFN)
Massima: Mesi 6 di inibizione all’amministratore unico per la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC testo previgente in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF (mancato pagamento al calciatore … di somme accertate dalla CAE presso la LND a mezzo di decisione pubblicata sul C.U. n. 179/19.12.2018 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta decisione). Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso e l’ammenda di € 1.500,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 05 Settembre 2019 con riferimento al C.U. n. 20/FTN del 29 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.A. (Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1445/1061 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1709/1231 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1716/1232 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”: a) per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 60/Cae/2018-19 del 19/12/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia (prot. 1445/1061pf18-19/GP/AA/mg del 29 Luglio 2019); b) per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del 6.03.2019 (Motivazione), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia (prot. n. 1709/1231pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019); c) della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del 6.03.2019 (Motivazione), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia (prot. n. 1716/1232pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019). La società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 05 Settembre 2019 con riferimento al C.U. n. 20/FTN del 29 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 1446/1062 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 1454/1065 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 per aver violato l’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC, posto in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF ed agli artt. 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, a motivo del mancato pagamento in favore del calciatore … delle somme che gli erano state riconosciute dalla CAE della LND con decisione pubblicata sul CU n. 104 del 18.09.2018, confermata dalla Sezione Vertenze Economiche di questo stesso Tribunale con decisione pubblicata sul CU n. 10 del 19.12.2018 (dispositivo) e CU n. 15 del 63.2019 (motivazione), nonché dell’ulteriore mancato pagamento in favore dei calciatori … e … delle somme che erano state loro riconosciute dalla CAE della LND con decisioni pubblicate sul CU n. 215 del 1°.02.2019, il tutto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette statuizioni. La società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 05 Settembre 2019 con riferimento al C.U. n. 20/FTN del 29 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della SSD Viareggio 2014 a rl) SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 A RL - (nota n. 1704/1233 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, a motivo del mancato pagamento in favore dei calciatori …. delle somme loro riconosciute dalla CAE della LND con decisioni pubblicate sul CU n. 114 del 1°.10.2018, che erano state confermate dalla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale con decisioni pubblicate sui CU n. 10 del 19.12.2018 (dispositivo) e 15 del 6.3.2019 (motivazione), il tutto nel termine di giorni trenta dalla comunicazione.
La società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.G. (all’epoca
dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl), società SSCD GRANATA 1924 Srl (già SSCD Frattese Srl) - (nota n. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.6.2019).
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, l’amministratore è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 46 del 25.7.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione del 22.11.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 600,00
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 17.10.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1254/1265 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 31.7.2018
Massima: Annullata la sanzione per non aver la società completamente adempiuto al lodo che la condannava al pagamento delle spettanze dovute all’allenatore in seconda nella stagione 2017/2018, in quanto in assenza di autocertificazione da parte del tesserato sui compensi percepiti aliunde nell’anno solare, la Società non ha avuto la possibilità di valutare l’eventuale fascia di reddito da esenzione e pertanto ha applicato correttamente, quale sostituto d’imposta, le ritenute di legge sulle somme corrisposte, evidenziando il tutto nella certificazione unica emessa.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. P.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018
Massima: Rideterminata la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00 alla società e ridotta l’inibizione a mesi 4 . all’Amministratore per la violazione dell’art. 1 bis C.G.S. (in riferimento all’art. 94 ter, comma 11,ed all’art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.) per l’omesso pagamento nel termine di 30 giorni previsti dalla normativa federale, al calciatore, della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND, pari ad € 900,00…La Corte Federale di Appello ritiene che -fermo rimanendo il riconoscimento dell’addebito per la consumata violazione, riconducibile ad evidente inadeguata attenzione da parte dei nuovi Organi societari agli impegni derivanti dal subentro nella precedente gestione- la richiesta subordinata possa trovare accoglimento, e che di conseguenza il regime sanzionatorio possa essere attenuato, in particolare alla luce della circostanza dell’avvenuta corresponsione (sia pure tardiva) dell’importo dovuto al calciatore, in ossequio alla decisione della più sopra citata Commissione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/FTN del 23 maggio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9988/25 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9997/26 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 10002/27 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 10005/28 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2019/20 e ammenda di € 6.000,00 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig.ra … consistente nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, comma 15 del CGS, poiché non aveva provveduto a pagare ai calciatori …., le somme accertata dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con i lodi del 04.05.2018 (vertenze 036-037-038-039 del 2017), nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle suddette decisioni.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.G. all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 6462/29 pf18-19 GP/AA/mg del 27.12.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non avere pagato al calciatore, sig. …., la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. 249 del 05.04.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione della pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 6181/50 pf18-19 GP/AA/mg del 18.12.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 7 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non avere pagato ai calciatori, Sigg.ri …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 51/Coe/2017-18 e 94/Coe/2017- 2018, pubblicate con C.U. 214 del 20 Febbraio 2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce. La società è sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi quest’ultima sanzione in caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e l’ammenda di € 1.600,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 6178/76 pf18-19 GP/AA/mg del 18.12.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 9 di inibizione per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, in relazione all’art. 94 ter comma11 NOIF, a motivo del mancato pagamento in favore dei calciatori …. delle somme che erano state accertate a loro credito dalla Commissione Accordi Economici a mezzo di quattro separate decisioni, tutte risalenti alla data del 5 aprile 2018. A siffatte decisioni, ritualmente comunicate, la società, che era stata condannata ad eseguire i pagamenti, aveva mancato di ottemperare nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. La società è sanzionata con la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi quest’ultima sanzione in caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e l’ammenda di € 1.800,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 6007/73 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 6010/74 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 12 di inibizione per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, in relazione all’art. 94 ter commi 11 e 13 NOIF, in quanto non erano state pagate al calciatore … la somma di € 3.300,00 stabilita dalla Commissione Accordi Economici con decisione pubblicata sul CU n. 283 del 17 maggio 2018 (deferimento 6007/73) e all’allenatore …. la somma di € 12.100,00 stabilita dal Collegio Arbitrale con lodo pubblicato sul CU n. 3/2018 (deferimento 6010/74). Alle due decisioni, ritualmente comunicate, la Società aveva mancato di ottemperare nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. La società è sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi alla prima iscrizione di campionato organizzato dalla FIGC e l’ammenda di € 3.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 5727/49 pf18-19 GP/AA/mg del 10.12.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, signor … la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 149/78 pubblicato con C.U. n. 3/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata 1 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e l’ammenda di € 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.P.(all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Monticelli Calcio Srl), SOCIETÀ SSD MONTICELLI CALCIO SRL - (nota n. 5058/46 pf18-19 GP/AA/mg del 22.11.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. … le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 167/Cae/2017-18 del 17/05/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.500,00 per la recidiva
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018
Decisione Impugnata: DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE - COM. UFF. N. 6/TFN DEL 17.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VARESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19; AMMENDA DI € 2.500,00;
INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12514/1208 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 29.5.2018
Massima: Ridotta la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e l’ammenda a € 1.250,00 alla società per il mancato adempimento nel termine di giorni 30 del lodo 20.2.2018 pronunciato dalla Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in favore di quattro calciatori….Merita, viceversa, accoglimento la subordinata conclusione formulata dalla ricorrente e ciò in quanto risulta documentalmente il pronto assolvimento del debito (nel termine di soli venti giorni), una volta che il sodalizio ne era venuto a conoscenza. Tale meritoria condotta integra, a parere della Corte, la ricorrenza delle attenuanti generiche che consentono la riduzione della pena determinata dal Giudicante in ragione di metà rispetto a quella inflitta in prime cure, sia per quanto riguarda la penalizzazione, come per l’ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 5324/48 pf18-19 GP/AA/mg del 29.11.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 17 di inibizione per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94-ter, comma 11, NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, CGS, per non aver pagato ai calciatori, signori …., gli importi accertate come dovuti dalla Commissione Accordi Economici della LND con le decisioni prot. 14/Cae/2017-2018, 12/Cae/2017-2018, 250/Cae/2016-2017, 255/Cae/2016-17, 254/Cae/2016-17, 251/Cae/2016-17, 252/Cae/2016-17, 253/Cae/2016- 17, 77/Cae/2017-18, 29/Cae/2017-18, 44/Cae/2017-18 e 45/Cae/2017-18, e confermate in sede di reclamo dal T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche con decisioni pubblicate sui CC.UU. nn.14-21-22 (2017/2018), nel termine di giorni trenta dalla comunicazione delle ultime dette pronunce. La società è sanzionata la penalizzazione di punti 12 in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società sui iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 2.600,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 13319/804 pf17-18 GP/AA/mg del 12.6.2018).
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.200,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. … le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 del 13/12/2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 1262/1229 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, sig. … le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 C.A. del 8.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia La società è sanzionata con la penalizzazione in classifica di punti 1 in classifica, da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.E. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Football Milan Ladies), SOCIETÀ SSD FOOTBALL MILAN LADIES - (nota n. 1256/1264 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra …, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 93/CAE/2017-18 del 6/03/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Acireale), SOCIETÀ ASD ACIREALE - (nota n. 1254/1265 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver parzialmente corrisposto all’allenatore, Sig. …, le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo dell’8.2.2018 (Vertenza 97/78), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSDSRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 1258/1095 pf17-18 GP/AA/MG del 31.7.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 8 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 67/Cae/2017-18, 71/Cae/2017-18 e 68/Cae/2017-18 del 1.02.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.700,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 13640/977 pf17-18 GP/AA/mg del 18.6.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 7 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 31/Cae/2017-18 e 48/Cae/2017-18 del 9.01.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.600,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 luglio 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), B.G. (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 13319/804 pf17-18 GP/AA/mg del 12.6.2018).
Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 del 13/12/2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;. La società è sanzionata con l’ammenda di € 800,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 luglio 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n.12896/805pf17-18/GP/AA/mg del 06/06/2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con MESI 7 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori Sigg.ri ….e … le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 20/Cae/2017-2018 e 201/Cae/2017-2018, pubblicate con C.U. n. 158/1 del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce La società è sanzionata con LA penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018 –19, oltre all’ammenda di € 1.600,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 luglio 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 12671/958pf17-18/GP/AA/mg del 31/05/2018).
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 CAE del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 700,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 luglio 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.P. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Varese Calcio Srl), SOCIETÀ VARESE CALCIO SRL - (nota n. 12514/1208pf17-18/GP/AA/mg del 29/05/2018).
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori ….., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni pubblicate con C.U n. 214 del 20.2.2018, vertenze prot. CAE nn. 79, 80, 100 e 101, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 2.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 luglio 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 12324/1096 pf17-18 GP/AA/mg del 24.5.2018).
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig.…, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 197 punto 17 CAE del 1.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 500,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 92/CDN del 10 Giugno 2010 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (280) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.B. (Presidente della Soc. UC Femminile Sezze) e della società UC Femminile Sezze (nota n. 6519/1026pf09-10/GR/mg del 9.4.2010).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011 per la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, e art. 8 commi 9, 10, 15 del CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale della LND emesso all’esito del ricorso proposto dall’allenatrice. Nel caso in esame dalle indagini espletate dalla Procura Federale è emersa l’inottemperanza al disposto del Lodo arbitrale, che a tutt’oggi ancora persiste. Tale contegno assenteistico rende ancor più corroborante l’incolpazione a loro ascritta e contestata dalla Procura Federale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 89/CDN del 03 Giugno 2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (321) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.D.O. (calciatore tesserato per la Soc. FC Juventus SpA) (nota n. 7785/1178pf09-10/SP/blp del 13.5.2010). Massima: In caso di correzione del lodo arbitrale il termine di 30 giorni per l’adempimento spontaneo decorre dalla comunicazione della ordinanza collegiale di correzione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 20 Maggio 2010 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (284) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M. R. (Presidente della Soc. Valle d’Aosta Calcio Srl) e della società Valle D’Aosta Calcio Srl (nota n. 6699/1242pf09-10/AM/ma del 14.4.2010).
Massima: La Società risponde della violazione degli artt. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. e 4, comma 1 del C.G.S. con riferimento al C.U. N°. 1 stagione sportiva di competenza (2008- 2009), per non aver provveduto a corrispondere al calciatore entro i termini di rito stabiliti, 30 giorni, le somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 20 Maggio 2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (315) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P. G. (Presidente della Soc. ASD Sanvitese) e della società ASD Sanvitese (nota n. 7114/739pf09-10/GR/mg del 26.4.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver ottemperato nei termini di cui all’art. 94 ter comma 12 NOIOF all’adempimento dell’obbligazione a seguito della delibera emessa, dalla Commissione Accordi Economici. Il presidente è sanzionato con l’inibizione (mesi 6)
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 81/CDN del 29 Aprile 2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (276) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.P. (Presidente della Soc. ASD Cecina Calcio) e della società ASD Cecina Calcio (nota n. 6743/865pf09-10/MS/vdb del 15.4.2010). Massima: La società ottempera alla decisione della Commissione Accordi Economici, allorquando dimostra di aver pagato il calciatore nei termini di 30 giorni dalla comunicazione della decisone allegando in copia il bonifico bancario e la quietanza rilasciata dal prefato calciatore.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 65/CDN del 11 Marzo 2010 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (180) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R. V. (Presidente della Soc. FC Sant’Antonio Abate) e della società FC Sant’Antonio Abate (nota n. 4298/774pf09-10/GT/dl del 26.1.2010).
Massima: La società non risponde della violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 8, commi 9, 10 e 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio calciatore, quando emerge che tale sentenza è stata impugnata innanzi alla CVE che l’ha annullata con conseguente rimessione degli atti alla C.A.E. che, a seguito di un nuovo esame del merito, ha successivamente emanato, un provvedimento di conferma della precedente statuizione a sua volta impugnato dinanzi alla C.V.E., la cui discussione non è stata ancora fissata.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN del 20 Febbraio 2010 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (178) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.I. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Rivoli) e della società ACD Rivoli (nota n. 4294/727pf09-10/MS/vdb del 29.1.2010).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, NOIF per non aver eseguito, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 30 ottobre 2009, la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, che l’aveva obbligata a pagare all’allenatore. L’art. 94 ter, comma 13, NOIF prevede che il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Trattasi di termine di natura perentoria, che è tale anche in considerazione della natura del provvedimento del Collegio Arbitrale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN del 20 Febbraio 2010 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (179) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. P. (Presidente della Soc. SSD Centobuchi Calcio Srl) e della società SSD Centobuchi Calcio Srl (nota n. 4424/766pf09-10/MS/vdb del 29.1.2010).
Massima: La società adempie all’obbligo imposto dall’art. 94-ter NOIF allorquando nei 30 giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale provvede al pagamento del calciatore, dimostrando la circostanza dalla dichiarazione liberatoria firmata dallo stesso, accompagnata da un assegno circolare all’ordine del calciatore anche se di importo inferiore al condannatorio, ma accettato dal calciatore “a saldo residuo credito”. Consegue il proscioglimento della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 58/CDN del 16 Febbraio 2010 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 74 del 10.12.2009 Impugnazione - istanza: (143) – Appello della società US Scalea 1912 avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 1 al sig. F. R. (presidente) e la penalizzazione di 1 punto da scontare nella corrente stagione sportiva 2009/2010 alla societa’, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il 13° comma dell’art. 94 ter delle NOIF prevede che il pagamento imposto dal lodo vada effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e che, in caso contrario, devono applicarsi le sanzioni previste dal CGS. Né si può accedere alla tesi difensiva in base alla quale ci si troverebbe di fronte ad un termine meramente ordinatorio, giacché è principio generale affermato dalla normativa federale che ogni termine indicato dalle procedure disciplinari riveste il carattere della perentorietà. Alla presente fattispecie non si applica l’art. 8, comma 15, CGS, sebbene richiamato nell’atto di deferimento, poiché tale norma determina le sanzioni per le infrazioni commesse nel settore professionistico; trova invece applicazione il comma 9 dello stesso articolo, che prevede la penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della Società responsabile “in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche”. Consegue nei confronti della società inadempiente la sanzione della penalizzazione di punti (1) in classifica.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN del 20 Febbraio 2010 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (177) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D. M.(Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio (nota n. 4297/765pf09-10/MS/cdb del 29.1.2010).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF. L’art. 94 ter, NOIF prevede che il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione. In caso di inadempimento, vanno applicate le sanzioni di cui agli artt. 8, comma 9, 19, comma 1, lett. H), CGS.
Decisione C.D.N.: Comunicato ufficiale n. 51/CDN del 21/01/2010 n. 1 - www.figc.it Decisione Impugnata: delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 41 del 28.10.2009 Impugnazione - istanza: (106) – Appello della società ASD Bojano avverso la penalizzazione di 2 punti da scontarsi nel campionato in corso ed ammenda € 1.500,00
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 94 ter, per non aver ottemperato, entro 30 giorni, al pagamento nei confronti dell’allenatore di quanto stabilito con la decisione del Collegio Arbitrale, né tantomeno al pagamento nei confronti di n. 3 calciatori di quanto stabilito con la decisione della Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN del 29 Settembre 2009 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (1) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Real Marsico) e della società ASD Real Marsico (nota n. 24/943pf08-09/AM/ma del 1.7.2009).
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, co. 1, CGS, con riferimento al CU N°. 1 stagione sportiva di competenza (2007- 2008), per aver corrisposto all’allenatore solo due delle quattro rate previste nel contratto, come accertato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN del 27 Novembre 2009 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (101) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. M. (nella sua qualità di Presidente della Soc. AS Pizzighettone Srl) e della società AS Pizzighettone Srl (nota n. 1947/71pf09-10/GT/dl del 19.10.2009).
Massima: L’art. 8, comma 15, CGS, la cui violazione è stata contestata unitamente a quella di cui al comma 9 dello stesso articolo, prevede che il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da Collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta per società e tesserati le sanzioni ivi richiamate, senza che la norma operi alcuna distinzione tra i tesserati e sulla natura delle somme liquidate, di guisa che il semplice fatto del mancato adempimento della obbligazione nel termine di cui sopra comporta la violazione della norma e la conseguente sanzione. Nel caso in esame, sulla sussistenza dell’inadempimento che è stato contestato ai deferiti non può dubitarsi, atteso che l’offerta di pagamento, che la società ha dedotto ma non provato di aver fatto, non equivale all’effettivo pagamento e che non risulta che il calciatore creditore sia stato messo in mora dalla società debitrice. Il caso di specie si riferisce a somme accertate dal Collegio arbitrale in favore del calciatore a titolo di prestazioni mediche. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN del 16 Novembre 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (66) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. C.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Casale Calcio Srl) e della società AS CAasale Calcio Srl (nota n. 1450/1315pf08-09/AM/ma del 28.9.2009).
Massima: La società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio presidente, con penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione nel campionato di appartenenza per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, e 94 ter, comma 13, NOIF, per non aver corrisposto, entro 30 giorni, all’allenatore il pagamento della somma così come disposto dalla delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 14 Febbraio 2009. Nel caso di specie l’avvenuto pagamento è avvenuto in data 7 maggio 2009, con assegno circolare N°. 52- 0282302800. Si tratta di un comportamento che contrasta con la previsione dell’art. 94 ter, comma 13, NOIF. È irrilevante il fatto che la Società deferita abbia proposto un ricorso per revocazione alla Corte di Giustizia Federale. Infatti, tale ricorso presentato in data 3 Aprile 2009 (tra l’altro dichiarato inammissibile) non ha sospeso l’esecutorietà del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale presso la LND e ricevuto dalla società in data 7 marzo 2009.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN del 05 Novembre 2009 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (55) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.S. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) e della società Treviso FC 1993 Srl (nota n. 1474/038pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).
Massima: La società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 8, comma 15, CGS per aver omesso di provvedere al pagamento in favore dell’avente titolo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle somme indicate nel Lodo arbitrale del 10 giugno 2009.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN del 10 Settembre 2009 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (17) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F. C.(calciatore tesserato per la Soc. Piacenza FC SpA) (nota n. 648/044pf09- 10/SP/blp del 24.7.2009). Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda per non aver ottemperato al lodo arbitrale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN del 03 Settembre 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (18) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. M. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Pro Capoterra 2000) e della società ASD Pro Capoterra 2000 (nota n. 615/1316pf07-08/AM/ma del 23.7.2009).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per violazione degli artt. 1 comma 1 in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, per aver non aver ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la Lega Nazionale Dilettanti, non opposta, di condanna al pagamento in favore del calciatore della somma disposta dalla commissione entro il termine di trenta giorni a far data dalla comunicazione della decisione medesima.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it Impugnazione - istanza: 5) Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. M.M., agente di calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 9 dell’allegato b del regolamento agenti di calciatori previgente e agli artt. 24, comma 2, 1, comma 4, 12, comma 2 del regolamento agenti in vigore e al capo i dell’allegato a dello stesso regolamento agenti. Massima: Non viola alcuna norma federale l’agente di calciatori che ha corrisposto al Presidente del Collegio Arbitrale presso il quale era stata radicata una controversia che lo vedeva opposto al calciatore soltanto il 50% dell’importo liquidato a favore dello stesso, nonostante questo avesse richiesto, in forza del vincolo di solidarietà passiva che lega le parti del procedimento arbitrale, di provvedere al pagamento dell’intero importo di sua spettanza allorquando il restante 50% è stato poi corrisposto dal calciatore in tempi congrui su istanza proprio dell’agente.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN del 04 Agosto 2009 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (372) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. C. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. Pol. Dil. Atletico Trexenta) e della società Pol. Dil. Atletico Trexenta (nota n. 8452/1239pf08- 09/MS/vdb del 30.6.2009). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 comma 9 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, per aver omesso di ottemperare nel termine, di giorni 30, di cui all’art. 94 ter comma 13 NOIF alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di corrispondere la somma disposta dal collegio, nonostante la decisione, pubblicata sul Comunicato ufficiale, fosse stata più volte comunicata alla società obbligata.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 10/CDN del 22 Luglio 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (365) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore A. D. (tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl) (nota n. 8521/863pf08-09/SP/blp del 23.6.2009). Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per non aver spontaneamente dato esecuzione del lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale c/o la Commissione Agenti F.I.G.C., con cui era stato condannato al pagamento in favore dell'Agente di Calciatori F.I.G.C., omettendo di effettuare il pagamento dovuto nei termini di 30 giorni dalla comunicazione, di cui all'art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori. Anche la società è sanzionata con l’ammenda per responsabilità oggettiva.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN del 10 Luglio 2009 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (309) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:M. P. calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Biellese 1902 SpA) e della società AS Biellese 1902 SpA (nota n. 7643/1024pf08-09/AM/ma del 22.5.2009).
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per non aver spontaneamente dato esecuzione del lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale c/o la Commissione Agenti F.I.G.C., con cui era stato condannato al pagamento in favore dell'Agente di Calciatori F.I.G.C., omettendo di effettuare il pagamento dovuto nei termini di 30 giorni dalla comunicazione, di cui all'art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori. Anche la società è sanzionata con l’ammenda per responsabilità oggettiva.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN del 07 Luglio 2009 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (346) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. P. (già Presidente della Soc. SSD Lazio Colleferro Calcio a 5) e della società SSD Lazio Colleferro Calcio a 5 (nota n. 8349/1100pf07-08/MS/vdb del 18.6.2009).
Massima: L’art. 94 ter comma 11, NOIF, prevede che il pagamento delle somme accertate deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione. A ciò consegue l’applicazione a carico della società inadempiente della sanzione di cui all’art. 8, co. 9, CGS e a carico del Presidente l’applicazione di equa sanzione in relazione all’art. 1 comma 1 CGS. Consegue l’applicazione della sanzione dell’inibizione a carico del presidente la penalizzazione di punti (1) in classifica a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN del 07 Luglio 2009 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (340) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.R. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902) e della società Montevarchi Calcio Aquila 1902 (nota n. 8205/1238pf08-09/AM/ma dell’11.6.2009). Massima: L’art. 94 ter comma 11, NOIF, prevede che il pagamento delle somme accertate deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione. A ciò consegue l’applicazione a carico della società inadempiente della sanzione di cui all’art. 8, co. 9, CGS e a carico del Presidente l’applicazione di equa sanzione in relazione all’art. 1 comma 1 CGS. Consegue l’applicazione della sanzione dell’inibizione a carico del presidente la penalizzazione di punti (1) in classifica a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN del 19 Giugno 2009 n. 4 - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009
Impugnazione – istanza: (295) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società SS Carloforte Calcio (ammenda € 500,00), inflitta a seguito di proprio deferimento
Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN del 19 Giugno 2009 n. 3 - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009
Impugnazione – istanza: (294) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD 86 Villaputzu (ammenda € 400,00), inflitta a seguito di proprio deferimento
Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN del 19 Giugno 2009 n. 2 - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009
Impugnazione – istanza: (293) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società SS Gonnos Calcio (ammenda € 100,00), inflitta a seguito di proprio deferimento
Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN del 05 Giugno 2009 n. 2 - www.figc.it
Decisione Impugnata:Delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 68 del 7.5.2009
Impugnazione – istanza: (288) – Appello della società SG Gallaratese avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per non aver provveduto all’obbligo di pagamento delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale in favore di due tesserati, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN del 28 Maggio 2009 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (271) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.M. (attualmente tesserato in qualità di calciatore con la Soc. Bologna FC 1909 SpA) (nota n. 6659/452pf08-09/SP/blp del 23.4.2009).
Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. in relazione all’art. 11, comma primo e secondo, del Regolamento delle Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento Agenti, per non aver adempiuto spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 30 ottobre 2008, adempimento intervenuto solo successivamente in data 16 gennaio 2009. Consegue la sanzione dell’ammenda.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 3 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Fanfulla 1872 avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente sig. A.A. dell’art. 94 ter, comma 13, NOIF (nota n. 6212/926 08-09pf/am/ma dell’8.4.2009
Massima: La dichiarazione liberatoria sottoscritta dall’allenatore che asserisce di non aver nulla a pretendere dalla società in virtù della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti essendo priva di data certa non è opponibile ai terzi, come invece avrebbe potuto avvenire qualora si fosse fatto ricorso ad altre oggettivamente ineccepibili forme di pagamento e di soddisfazione del debito di che trattasi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver dimostrato di aver provveduto al pagamento di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Ischia Isolaverde avverso le sanzioni: inibizione per mesi 6 a carico del sig. S.G.; penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della reclamante, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1 C.G.S.
Massima: La società non risponde di alcuna violazione quando prova di aver adempito alla decisione della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti esibendo in giudizio la quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore ed autenticata dal responsabile del Comune entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6 del 4.5.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Savoia 1908 ssdrl avverso le sanzioni: inibizione per mesi 3 al sig. A.V.; penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1 C.G.S.. (nota n. 6170/936pf08-09/am/ma del 7.4.2009
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver provveduto ad adempiere alla delibera della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti nei termini regolamentari.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 9 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(244) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.S. (all’epoca dei fatti, presidente della Soc. Torino Calcio Femminile) e della società Torino Calcio Femminile (nota n. 6157/922pf08-09/am/ma del 7.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 11, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 3 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Fanfulla 1872 avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente sig. A.A. dell’art. 94 ter, comma 13, NOIF (nota n. 6212/926 08-09pf/am/ma dell’8.4.2009
Massima: La dichiarazione liberatoria sottoscritta dall’allenatore che asserisce di non aver nulla a pretendere dalla società in virtù della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti essendo priva di data certa non è opponibile ai terzi, come invece avrebbe potuto avvenire qualora si fosse fatto ricorso ad altre oggettivamente ineccepibili forme di pagamento e di soddisfazione del debito di che trattasi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver dimostrato di aver provveduto al pagamento di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Ischia Isolaverde avverso le sanzioni: inibizione per mesi 6 a carico del sig. S.G.; penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della reclamante, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1 C.G.S.
Massima: La società non risponde di alcuna violazione quando prova di aver adempito alla decisione della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti esibendo in giudizio la quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore ed autenticata dal responsabile del Comune entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86 del 4.5.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Savoia 1908 ssdrl avverso le sanzioni: inibizione per mesi 3 al sig. A.V.; penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1 C.G.S.. (nota n. 6170/936pf08-09/am/ma del 7.4.2009
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver provveduto ad adempiere alla delibera della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti nei termini regolamentari.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN del 19 Giugno 2009 n. 4 - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009
Impugnazione – istanza: (295) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società SS Carloforte Calcio (ammenda € 500,00), inflitta a seguito di proprio deferimento
Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN del 19 Giugno 2009 n. 3 - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009
Impugnazione – istanza: (294) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD 86 Villaputzu (ammenda € 400,00), inflitta a seguito di proprio deferimento
Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN del 19 Giugno 2009 n. 2 - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009
Impugnazione – istanza: (293) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società SS Gonnos Calcio (ammenda € 100,00), inflitta a seguito di proprio deferimento
Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN del 05 Giugno 2009 n. 2 - www.figc.it
Decisione Impugnata:Delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 68 del 7.5.2009
Impugnazione – istanza: (288) – Appello della società SG Gallaratese avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per non aver provveduto all’obbligo di pagamento delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale in favore di due tesserati, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN del 28 Maggio 2009 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (271) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.M. (attualmente tesserato in qualità di calciatore con la Soc. Bologna FC 1909 SpA) (nota n. 6659/452pf08-09/SP/blp del 23.4.2009).
Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. in relazione all’art. 11, comma primo e secondo, del Regolamento delle Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento Agenti, per non aver adempiuto spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 30 ottobre 2008, adempimento intervenuto solo successivamente in data 16 gennaio 2009. Consegue la sanzione dell’ammenda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 8 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(252) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:D.M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio (nota n. 6167/928pf08-09/AM/ma del 7.4.2009). (253) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio (nota n. 6168/925pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)
Massima: La società, tenuto conto della continuazione, è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio arbitrale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 7 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(251) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.A. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Fanfulla 1874) e della società AC Fanfulla1874 (nota n. 6212/926 08-09pf/AM/ma dell’8.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, in quanto la dichiarazione dell’allenatore di non aver nulla a prtenedere non ha valore libertaorio, atteso che è priva di riferimento alla decisione del Collegio Arbitrale ed all’importo.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 6 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (250) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.S. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Ischia Isolaverde) e della società ASD Ischia Isolaverde (nota n. 6174/927pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici, in quanto l’atto di transazione da cui emerge il pagamento non reca la data certa.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 5 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(249) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V.A. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. FC Savoia 1908) e della società FC Savoia 1908 (nota n. 6170/936pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2009/2010 per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(248) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. USD Recanatese) e della società USD Recanatese (nota n. 6173/923pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(247) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V.M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio Srl) e della società SSD Sapri Calcio Srl (nota n. 6171/931pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale. Nel caso di specie la dichiarazione a firma dell’allenatore, avente natura liberatoria, con la quale quest’ultimo dava atto di aver ricevuto dalla società il pagamento dell’intera somma determinata dal Collegio Arbitrale non prova il pagamento, soprattutto se in epoca successivo il calciatore fa pervenire una dichiarazione con la quale assume di non aver ricevuto il pagamento.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(246) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.A. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD FBC Calangianus) e della società ASD FBC Calangianus (nota n. 6172/929pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 9 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(244) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.S. (all’epoca dei fatti, presidente della Soc. Torino Calcio Femminile) e della società Torino Calcio Femminile (nota n. 6157/922pf08-09/am/ma del 7.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 11, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 8 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(252) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:D.M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio (nota n. 6167/928pf08-09/AM/ma del 7.4.2009). (253) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio (nota n. 6168/925pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)
Massima: La società, tenuto conto della continuazione, è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio arbitrale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 7 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(251) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.A. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Fanfulla 1874) e della società AC Fanfulla1874 (nota n. 6212/926 08-09pf/AM/ma dell’8.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(245) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.G. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Atletico Trivento) e della società ASD Atletico Trivento (nota n. 6175/924pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 per la violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e 94 ter, comma 13, delle NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione) al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la LND, dell’11 ottobre 2008 e riportata al punto 8 del C.U. n. 1, collegio Arbitrale presso la LND.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 77/CDN del 17 Aprile 2009 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (193) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.D. (Amministratore unico della Soc. Ternana Calcio SpA) e della società Ternaba Calcio SpA (nota n. 5185/329pf08-09/AM/ma del 9.3.2009)
Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 15 CGS la società è sanzionata con l’ammenda per non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto ad altra società entro i termini stabiliti dal CGS a seguito della decisione della Corte di Giustizia Federale che aveva confermato la decisione della Commissione Vertenze Economiche FIGC. E ciò nonostante la società avesse provveduto al pagamento direttamente nonostante l’accantonamento delle somme disposto dalla Lega.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 63/CDN del 05 Marzo 2009 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (142) – Deferimento del procuratore federale a carico di: F.C. (Presidente della Soc. ACF Milan) e della società ACF Milan (nota n. 4063/327pf08-09/GT/dl del 26.1.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di (punti 1) in classifica per aver violato gli artt. 1 comma 1 ed 8 comma 9 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, in quanto non ha provveduto al pagamento di somme di denaro dovute al calciatore nel termine di giorni trenta dal ricevimento della decisione della Commissione Vertenze Economiche.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 63/CDN del 05 Marzo 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (147) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Campobello) e della società ASD Campobello (nota n. 4262/1406pf07-08/MS/en del 4.2.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di (punti 1) in classifica per aver violato gli artt. 1 comma 1 ed 8 comma 9 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, in quanto non ha provveduto al pagamento di somme di denaro dovute al calciatore nel termine di giorni trenta dal ricevimento della decisione della Commissione Vertenze Economiche. Ai fini del proscioglimento non è sufficiente il deposito di quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore non recante l’importo e non avente data certa.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 58/CDN del 05 febbraio 2009 n. 5 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (129) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Bojano) e della società ASD Bojano (nota n. 3621/040pf08-09pf/AM/ma del 12.1.2009)
Massima: La delibera del Collegio Arbitrale presso la LND con la quale la società è stata condannata al pagamento nei confronti dell’allenatore deve essere adempiuta nel termine di 30 giorni. Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, decorre nel caso di specie dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la LND.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 58/CDN del 05 febbraio 2009 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (128) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.C. (Presidente della Soc. FC Pro Vasto Srl) e della società FC Pro Vasto Srl (nota n. 3634/043pf08-09pf/AM/ma del 12.1.2009)
Massima:L’art. 94 ter delle NOIF così dispone “…Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva…”. Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, decorre nel caso di specie dal ricevimento della comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 11 febbraio 2009 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (132) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.A. (Presidente della Soc. ASD Calcio a 5 2007) e della società ASD Calcio A 5 2007 (nota n. 3710/294pf08-09pf/AM/ma del 14.1.2009)
Massima: La società risponde della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 94 ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti afferente l’obbligo della deferita di corrispondere gli emolumenti al suo allenatore entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della decisione. Vanno applicate le sanzioni previste dall’art. 8 commi 9 e 10 CGS. Al presidente l’inibizione di mesi 6 ed alla Società la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN del 13 novembre 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (48) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Carlo Barillà (Presidente della Soc. USD Sanremese Calcio Srl) e M.B. (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 1310/1461pf07-08/GT/en del 25.9.2008)
Massima: Il Presidente della società è sanzionato con l’inibizione (anni uno e mesi quattro) per non aver tempestivamente provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte dalla società nei confronti di numerosi tesserati e ciò nonostante i provvedimenti emanati dai competenti organi federali, ritualmente notificati agli interessati e comunque pubblicati sui comunicati ufficiali.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 28/CDN del 22 ottobre 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (194) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.F. (già Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio SpA – oggi SSD Sapri Calcio Srl – per la stagione sportiva 2005/2006 ed attualmente dirigente della stessa), V.C. (Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio SpA – oggi SSD Sapri Calcio Srl - per la stagione sportiva 2006/2007) e della società SSD Sapri Calcio Srl (già SSD Sapri Calcio SpA) (nota n. 2594/257pf07-08/SP/en del 5.2.2008)
Massima: Il Presidente della società risponde della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, per aver affermato, in maniera non veritiera, al Collegio Arbitrale della LND di aver adempiuto integralmente gli obblighi di pagamento nei riguardi dell’allenatore.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN del 16 ottobre 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (3) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.M. (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl nel corso della stagione 2006/2007 e fino al 23.11.2007), G.M. (cassiere con delega di rappresentanza della Soc. US Imperia 1923 Srl nel corso della stagione 2006/2007 e fino al 2.1.2008) e della società US Imperia 1923 Srl (nota n. 6165/1082pf07- 08/AM/en del 30.6.2008)
Massima: Il Presidente ed il cassiere della società rispondono delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 CGS, in relazione all’art. 94 ter, commi 11 e 12 NOIF per il mancato pagamento delle somme di denaro dovute ai calciatori, a seguito della pronuncia resa dalla CAE presso la Lega Nazionale Dilettanti. Va dichiarata cessata materia del contendere nei confronti della società che non risulta più affiliata.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 168/CGF Riunione del 29 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 263/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.3.2008
Impugnazione - istanza: Reclamo del signor B.G. presidente dell’A.C. Mestre avverso le sanzioni: inibizione per anni 1 al reclamante; - penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1. C.G.S. in riferimento all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e art. 2, comma 3 C.G.S. (oggi art. 4, comma 1 C.G.S.)
Massima: La produzione di due quietanze non può valere, in alcun modo, ad estinguere, con la pretesa automaticità, gli obblighi di pagamento gravanti sulla società e rilevanti, ai fini disciplinari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 94 comma 13 N.O.I.F. Peraltro, anche sotto un profilo prettamente probatorio, non può dubitarsi dell’inidoneità delle quietanze a certificare i pagamenti in esse attestati. Com’è noto, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [cfr. art. 2702 c.c.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. E ciò (vale a dire il disconoscimento) è quanto appunto avvenuto nel caso di specie per effetto dell’esposto e delle dichiarazioni rese dall’allenatore, con la conseguenza evidente di ribaltare sulla società deducente l’onere di dimostrare l’autenticità del documento e della sua sottoscrizione. Tale prova non è stata fornita. D’altro canto nel caso di specie non appariva, comunque, predicabile – anche ove formalmente richiesta – alcuna attività di verificazione perché la suddetta indagine avrebbe dovuto essere svolta, non già sul documento originale (giammai prodotto), bensì solo su mere fotocopie degli atti di quietanza, già di per se stesse connotate da un’efficacia probatoria condizionata [cfr. art. 2719 c.c.] e, comunque, non suscettive di accertamenti peritali dall’esito affidabile.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 012/C Riunione del 21 Settembre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 7.7.2006
Impugnazione - istanza: 6. APPELLO DELLA NUOVA NARDO’ CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 DEL C.G.S.
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, per violazione degli art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. e 7, comma 6-bis, C.G.S. per non aver adempiuto, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, alla decisione del 5.5.2006 resa dalla Commissione Accordi Economici che la condannava la società al pagamento di € 800,00 in favore del calciatore