Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 70/TFN - SD del 3 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 7060/686pf21-22/GC/CAMS/mg del 26 settembre 2022 nei confronti del sig. G.G. - Reg. Prot. 54/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione  di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all’Allenatore di base – Collaboratore prima squadra della società Reggina 1914 Srl per la stagione sportiva 2021/2022 - sig. …., la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LNP Serie B con lodo n. 208/22/B, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 08.03.2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 69/TFN - SD del 3 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 7058/675pf21-22/GC/CAMS/mg del 26 settembre 2022 nei confronti del sig. G.G. - Reg. Prot. 53/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato - nella stagione sportiva 21-22 – al signor …., direttore generale e responsabile del settore giovanile - la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LNP Serie B con lodo n. 207/22/B, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 04/03/2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0032/CFA del 7 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0027/TFNSD del 9/09/2022

Impugnazione – istanza: Sig. D.G./Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato con l’ammenda di € 600,00 l’allenatore professionista per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, agli artt. 31, comma 11, e 136, comma 4, del CGS, per non aver pagato le somme dovute a titolo di assistenza legale alla società AZ Picerno s.r.l., somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con lodo assunto a seguito di camera di consiglio del 28.10.2021 e deliberato in data 22.11.2021, vertenza n. 068.2020, ritualmente notificato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, avendo comunque provveduto in seguito al pagamento della somma dovuta, seppure soltanto in data 6.05.2022”…..Il comma 11 dell’art. 31 C.G.S. dispone che “il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)”. Detta previsione normativa deve essere coordinata con il comma 4 dell’art. 136 C.G.S., secondo cui “ l’eventuale impugnazione del lodo dinanzi all’autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell’esecutività dello stesso, né gli effetti della dichiarazione di morosità”. Sulla base del combinato disposto di dette previsioni appare evidente che le decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei collegi arbitrali debbano necessariamente essere eseguite nel termine di 30 giorni e che, anche in presenza dell’impugnazione del lodo, non è ammessa alcuna sospensione o ritardo nell’ottemperanza al pagamento. A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il sig. G. era tenuto ad effettuare il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo, indipendentemente dall’avvenuta impugnazione ai sensi dell’art. 412 cpc dinanzi al Tribunale di Firenze e dalle ragioni poste a fondamento della stessa. Quanto all’asserita assenza di una condotta dolosa e/o colposa in capo al reclamante, si osserva che lo status soggettivo dell’incolpato non rileva, in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve, infatti, ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento. Si evidenzia peraltro che il termine di 30 giorni non risulta nemmeno rispettato con riferimento al pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale di Firenze con sentenza pronunciata in data 29 marzo 2022 e comunicata a cura della cancelleria al legale della controparte in data 30 marzo 2022, in quanto il pagamento è intervenuto solo in data 6.5.2022. Del tutto irrilevante deve poi ritenersi la mancata emissione della fattura pro-forma, in quanto, in presenza del citato quadro normativo, era specifico onere del reclamante adoperarsi con adeguata diligenza per concordare con il creditore le modalità di pagamento ovvero far constatare, con idonee modalità probanti, l’eventuale inerzia (o tacito rifiuto) dello stesso a collaborare e/o ricevere il pagamento, così da potersi ipotizzare una sorta di “mora credendi”. Ebbene, non risulta che il sig. G. abbia tentato, ma non sia riuscito incolpevolmente, a rispettare il termine di pagamento di 30 giorni, con conseguente totale infondatezza anche dell’argomentazione relativa all’Iva, in quanto, ove avesse tempestivamente preso contatti con il creditore, sarebbe stato reso edotto della non debenza della detta imposta. Quanto all’asserita sussistenza di un’interpretazione esegetica seguita “da più parti”, secondo cui nell’alveo delle “ somme poste a carico della società o tesserati” di cui al comma 11 dell’art. 31 C.G.S. sarebbero escluse le spese legali, in disparte la considerazione che nel reclamo non risulta indicato a chi sia attribuibile detta opzione interpretativa, questo Collegio ritiene che il dato normativo sia inequivocabile nel senso che tutte le somme poste a carico delle società o tesserati debbano essere pagate entro il termine di 30 giorni. Non si vede peraltro quale sarebbe la ratio di una soluzione interpretativa che escludesse dal novero di dette somme le spese legali.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 27/TFN - SD del 9 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2763/640pf21-22/GC/CAMS/mg del 5 agosto 2022 nei confronti del sig. G.D. - Reg. Prot. 25/TFN-SD

Massima: Il tesserato è sanzionato con l’ammenda di € 600,00 per non aver provveduto al pagamento delle somme dovute ad esito del Lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro del 22 novembre 2021 nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 11, CGS, ma solo in data in data 6 maggio 2022…Non può dunque condividersi quanto sostenuto dal deferito secondo cui il termine di trenta giorni per pagare la somma liquidata dal Collegio Arbitrale della Lega Pro doveva necessariamente ritenersi sospeso dalla proposizione del ricorso ex art. 412 c.p.c. dinanzi al Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro. Una simile disposizione non si rintraccia nella normativa federale; al contrario sul punto è sufficiente richiamare testualmente quanto disposto dall’art. 136, comma 4, CGS secondo cui “l’eventuale impugnazione del lodo dinanzi l’autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell’esecutività dello stesso, né gli effetti della dichiarazione di morosità”. Prive di pregio risultano infine le argomentazioni difensive del deferito relative al mancato invio della fattura pro-forma da parte del creditore come giustificazione del ritardo del pagamento in esame; provvedere al pagamento nei termini previsti è obbligo del debitore e, nel caso di specie, non risulta in alcun modo che lo stesso deferito abbia tentato, ma non sia riuscito incolpevolmente, a rispettare i termini sopra richiamati dall’art. 31, comma 11, CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 150/TFN del 29.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12443/732pf19-20/GC/GT/mg del 21.05.2020 a carico del sig. C.R. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. n. 166/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’ammenda di € 4.000,00 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 31, comma 11, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. …., le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con lodo del 5.07.2019, emesso a seguito della vertenza n. 055/2018 e comunicato alla società FC Rieti Srl a mezzo Pec in data 15.07.2019 e 29.07.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta decisione. Identica ammenda anche alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  D.A.D. (Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società sportiva US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 13930/1095 pf18-19 GP/GC/blp del 5.6.2019).

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione di cui all’ art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 8, comma 15, CGS per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver corrisposto l’importo di euro 330.000 oltre gli interessi e spese legali, contrattualmente previsto a titolo di commissione per il trasferimento del calciatore …., come stabilito dal lodo reso in data 14.9.2016 dal Tribunale di Arbitrato per lo Sport di Losanna nella controversia tra la società … s.a.r.l. e la Unione Sportiva Città di Palermo, dichiarato efficace nella Repubblica italiana dalla Corte di Appello di Palermo con decreto n.1436 del 10.4.2018, notificato alla società sportiva US Città Di Palermo Spa in data 9.10.2018. Punti 1 di penalizzazione per la società, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 nel campionato di competenza.…ritiene il Tribunale che la condotta tenuta dalla società deferita e dal suo Presidente, di persistente inadempienza della decisione del TAS sopra ricordata sia contraria ai principi sanciti dall’art. 1 bis, CGS che devono ispirare l’agire dei soggetti dell’ordinamento sportivo e rilevi sul piano disciplinare ai sensi degli artt. 1bis, comma 1 e 8, comma 15, CGS. Da un lato, infatti è innegabile che fin dal 14.9.2016 la US Città di Palermo e il suo Presidente avessero piena contezza dell’obbligo di corrispondere la somma indicata discendente dalla decisione arbitrale e che nulla abbia fatto per adempiervi, neppure dopo che il lodo è stato munito dell’exequatur dalla competente Autorità Giudiziaria Italiana, regolarmente notificato. Con ciò sottraendosi volontariamente ad un provvedimento reso nei propri confronti. Dall’altro, l’organismo che ha pronunciato la decisione oggetto del deferimento rientra appieno tra quelli la cui giurisdizione, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett.  d)  dello  Statuto  Federale,  il soggetto  dell’ordinamento  sportivo  di  impegna  a  riconoscere. Non hanno dunque fondamento le argomentazioni spese nelle memorie in atti, per questa parte in toto sovrapponibili, laddove si contesta la riconducibilità della decisione oggetto di incolpazione alla fattispecie di cui all’art. 8, comma 15, CGS: la decisione è stata pronunciata da un organismo indicato dallo Statuto Federale e riconosciuto dall’ordinamento sportivo e, nell’occasione, dalla stessa società deferita che si è regolarmente costituita nel procedimento e ha spiegato dinanzi all’arbitro tutte le proprie difese….Ciò che rileva in questa sede è che una decisione arbitrale, emessa a seguito di regolare procedimento in contraddittorio da parte di un organismo la cui giurisdizione è riconosciuta dall’ordinamento sportivo è stata riconosciuta dalla competente Autorità statale e che essa, nonostante regolare comunicazione, non abbia avuto adempimento. Non rileva, peraltro, anche l’ultima considerazione dei deferiti relativamente alla invocata non esecutività della decisione arbitrale più volte ricordata: la possibilità di proporre o meno l’azione esecutiva da parte del creditore, infatti, non fa venir meno l’obbligo di adempiere a quanto stabilito dal TAS, obbligo come detto rilevante per l’ordinamento sportivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/FTN del 24 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.C. (all'epoca dei fatti e attualmente Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della

Massima: Prosciolti tutti i deferiti dalla contestata violazione inerente la mancata esecuzione del Lodo arbitrale di Lega pro emesso a favore del calciatore e contenente il pagamento delle mensilità di Giugno e di luglio 2018, nonché il pagamento delle retribuzioni mensili successive dovute per la stagione sportiva corrente 2018/2019, sino al 30.06.2019 oltre alla pronuncia di  risoluzione del contratto di prestazione sportiva…Agli atti esiste anche una transazione, sottoscritta in data 29 Marzo 2019 tra le parti del rapporto finalizzata al componimento bonario delle pendenze economiche maturate e maturande. All’esito dell’approfondito esame degli atti del procedimento, il Tribunale rileva che le uniche mensilità per le quali, ad oggi, potrebbe ipotizzarsi un ritardo nel pagamento degli emolumenti sono quelle relative ai mesi di novembre, Dicembre 2018 e ai mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Queste le uniche mensilità che la società avrebbe corrisposto oltre i trenta giorni previsti per l’esecuzione del lodo arbitrale. Su tale circostanza ha concordato anche la Procura che ha, infatti, calibrato l’accusa sul tardivo pagamento delle mensilità di novembre e Dicembre 2018. Sennonché, nessun tardivo adempimento è imputabile alla società con riguardo alle suddette mensilità. Il lodo arbitrale aveva accertato come dovute le somme la cui scadenza era maturata al momento della decisione. E altrimenti non avrebbe potuto essere, non potendosi infatti qualificare debitore un soggetto prima della scadenza del termine per adempiere.  Per i restanti ratei, in scadenza successiva alla pubblicazione del lodo, il provvedimento del Collegio arbitrale non avrebbe potuto imporre l’obbligo del pagamento ad una scadenza anticipata (id est, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo) rispetto  a  quella giuridicamente prevista nella legislazione sportiva, poiché il credito (non ancora scaduto) difettava dei requisiti di liquidità ed esigibilità. Il lodo ha potuto solo accertare, in parte qua, l’esistenza e la fondatezza dell’obbligazione pecuniaria a carico della società. Ebbene, alla stregua di quanto è emerso all’esito del presente dibattimento, le menzionate mensilità (novembre e Dicembre 2018) risulterebbero corrisposte nel  rispetto  dei  termini fissati nella normativa federale, ossia entro la data del 16 Febbraio 2019; ragion per cui, nessun addebito può essere mosso a carico dei deferiti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/FTN del 23 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9988/25 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9997/26 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 10002/27 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 10005/28 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2019/20 e ammenda di € 6.000,00 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig.ra … consistente nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, comma 15 del CGS, poiché non aveva provveduto a pagare ai calciatori …., le somme accertata dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con i lodi del 04.05.2018 (vertenze 036-037-038-039 del 2017), nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle suddette decisioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 02 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Rimini Calcio 1912 Srl), Società AC RIMINI CALCIO 1912 Srl - (nota n. 14719/691 pf15-16 DP/fda del 13.6.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS per non aver pagato al calciatore le somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale della Lega Pro, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.062/TFN del 26 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.L. (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 10528/326 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 4 ed Euro 4.000,00 per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 8 comma 15, del CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento della somma in favore del calciatore, così come disposto dal Collegio Arbitrale LNP Serie B. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 15.000,00. L’articolo 8 comma 15 del CGS prevede un obbligo di pagamento entro il termine di 30 giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della Giustizia Sportiva o da Collegi Arbitrali competenti. Detto termine deve essere inteso con riferimento alla conoscenza del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale. Nel caso de quo, i deferiti nel ricevere la comunicazione del lodo presso il domicilio eletto, e nell’opporsi alla procedura pignoratizia intrapresa dal creditore procedente, erano pertanto pienamente consapevoli del contenuto del lodo, del loro dovere di eseguirlo, e quindi tenute all’integrale rispetto del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 06 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 19 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN – Sez. Disc. del 26.2.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI GIORNI 20 AL SIG. C.L., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S (NOTA N. 5204/109 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) -

Massima: L’articolo 8, comma 15, C.G.S. della F.I.G.C., non chiarisce in modo puntuale quale sia la decorrenza del termine di trenta giorni entro cui deve essere data esecuzione alle decisioni arbitrali o degli organi di giustizia sportiva che dispongono il pagamento di somme di denaro. È preferibile la tesi interpretativa secondo cui, a tale fine, occorre che sia regolarmente perfezionata la notifica o la comunicazione dell’atto alla parte sostanziale tenuta all’adempimento, ancorché queste possano essere correttamente effettuate anche nei confronti dei soggetti (o dei difensori) domiciliatari a tale scopo. Pertanto, mentre la comunicazione del lodo, effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio arbitrale, è idonea a determinare i tipici effetti connessi al perfezionamento del lodo, alla sua immutabilità e alla sua eventuale impugnabilità, con l’azione di nullità o con il procedimento di correzione, la decorrenza del termine di trenta giorni previsto per l’adempimento delle statuizioni di condanna presuppone sempre una comunicazione o notificazione diretta alla parte sostanziale destinataria della pronuncia, che manifesti l’intenzione dell’avente diritto di ottenere l’adempimento della pronuncia. Nel caso di specie, la comunicazione del lodo, non ha per contenuto la chiara volontà della parte interessata di ottenere l’adempimento della pronuncia arbitrale di condanna, ma costituisce solo l’attuazione del dovere degli arbitri di rendere edotte le parti in ordine alla formazione della decisione arbitrale. La decisione viene annullata

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 01 Agosto 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 03 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013

Impugnazione – istanza:1. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO; - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. G.P., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S. - NOTA N. 3524/11 PF12-13/SP/BLP DEL 10.12.2012.

Massima: Non si ha violazione della normativa federale se il lodo arbitrale pronunciato dalla Camera arbitrale presso la Commissione agenti di calciatori F.I.G.C. è stato annullato dalla Corte d’Appello di Roma sulla quale, si è formato il giudicato atteso che l’efficacia ex tunc dell’annullamento giudiziale del lodo fa venir meno le contestate violazioni nei confronti del calciatore e della società che costituiscono il presupposto della decisione della Commissione nazionale di disciplina gravata.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.89/CDN  del 20 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (317) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R.(calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, attualmente svincolato) - (nota n. 5584/202 pf11-12 GR/mg del 3.3.2014).

Massima: Il calciatore è sanzionato con 4 giornate di squalifica per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS e dell’art. 8, comma 15, del CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese legali, nonché del costo amministrativo del procedimento oltre agli onorari del conciliatore e gli onorari dei componenti del Collegio, così come disposto dalla Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, con Lodo

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN  del 19 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (all’epoca dei fatti Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6547/288 pf13-14 SP/blp del 12.5.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 1.500,00, per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS, per aver dato solo parzialmente corso al lodo reso dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nel termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di Euro 2.500,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.007/CDN  del 19 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M. A.S. (nella sua qualità di Presidente della Soc. SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 7837/764pf12-13/AM/ma del 30.5.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 6:  A) per violazione dell’art. 91 delle NOIF, in relazione all’art. 8, comma 14, del CGS, per non avere ottemperato alle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato per la stagione sportiva 2010–2011 con il calciatore, omettendo di corrispondere le somme a quest’ultimo dovute per le mensilità da dicembre 2010 a luglio 2011; B) per violazione dell’articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all’articolo 8, comma 15, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione in favore del calciatore della somma, così come disposto dal Collegio arbitrale instauratosi presso la Lega Italiana Calcio Professionistico su ricorso proposto dalla stesso per ottenere il riconoscimento delle somme a lui spettanti per l’attività svolta relativamente alle mensilità da dicembre 2010 a luglio 2011. A seguito di patteggiamento la società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 76/CDN  del 08 Aprile 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (203) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA), A.L.S. (all’epoca dei fatti, Segretario della Soc. US Avellino SpA) e della società  US Avellino SpA (nota n. 4997/968pf08-09/SP/blp del 19.2.2010).

Massima: La società risponde a) della violazione prevista e punita dall’art. 1 del CGS, in relazione all’art. 16 dell’Accordo Collettivo di categoria e dell’art. 45 delle NOIF, per aver omesso di adempiere all’obbligo di assicurare tempestivamente un proprio calciatore contro gli infortuni; b) della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8, comma 15 del CGS per aver omesso di provvedere al pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 20 marzo 2009; c) della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 3 del CGS per essersi ripetutamente sottratto all’obbligo di presentarsi dinnanzi al Collaboratore della Procura, nel corso delle indagini. Consegue la sanzione dell’ammenda (Euro 40.000,00) a carico della società e l’inibizione a carico del presidente.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 9 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 9 e  su  www.figc.it Impugnazione – istanza: 9) Deferimento Procuratore Federale a carico del sig. Z. F., agente di calciatori, per violazione dell’art. 8, comma 15 C.G.S.

Massima: Seppur è pacifico che, a seguito dell’ordinanza del Collegio Arbitrale di liquidazione definitiva del compenso spettante all’arbitro, l’agente di calciatori è risultato inadempiente, lasciando inutilmente decorrere il termine di 30 giorni per l’accreditamento degli importi dovuti, e che, al momento del deferimento da parte della Procura Federale, detto pagamento risulta tuttavia avvenuto, ciò tuttavia non integra la violazione dell’art. 8, comma 15, C.G.S., dal momento che, a norma di tale disposizione, sono le sole società professionistiche ed i tesserati i naturali destinatari della prescrizione suddetta. A corroborare tale conclusione provvede l’art. 1, comma 3, Regolamento Agenti, a mente del quale gli agenti non possono essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C. consegue il proscioglimento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN  del 05 Novembre 2009 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (68) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V. B. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl) e della società Gallipoli Calcio Srl (nota n. 1549/039pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).

Massima: La società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 8, comma 15, CGS per aver omesso di provvedere al pagamento in favore dell’avente titolo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle somme indicate nel Lodo arbitrale del 15 maggio 2009. Nel caso in esame non costituiscono impedimenti all’obbligo di pagamento né la natura del credito del calciatore, né il mandato dato dalla Società deferita alla Lega Italiana Calcio Professionistico di pagare i lodi arbitrali mediante l’utilizzo delle somme giacenti sul suo conto, atteso che tale mandato ha il carattere della genericità e che incombe alla Società deferita l’obbligo di imputarlo al caso specifico. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 10 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 28.5.2009Impugnazione - istanza: 3) Ricorso della S.S. Lazio S.p.A. avverso le sanzioni: - ammenda di € 5.000,00 S.S. Lazio S.p.A.; - ammenda di € 5.000,00 al sig. L. C., presidente e legale rappresentate della S.S. Lazio S.p.A. inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 8, comma 15 e 4, comma 1 C.G.S. – nota 6656/453pf 08-9sp/blp del 23.4.2009

Massima: La società professionistica è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 8, comma

15, C.G.S. vigente, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni - termine da ritenersi perentorio sia in considerazione della ratio della norma ex art. 8, comma 15, C.G.S. e soprattutto dal fatto che alla norma è collegata una espressa sanzione - dal ricevimento dell’avviso di deposito del lodo arbitrale ad effettuare il pagamento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN  del 29 Settembre 2009 n. 3  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (11) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.P.(Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA) e della società Pisa Calcio SpA (nota n. 446/1017pf08-09/SP/blp del 15.7.2009).Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione prevista e punita dall’ art. 1, co. 1, in relazione all’art. 8, co. 15, del CGS, per avere in più occasioni omesso di provvedere al pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN  del 29 Settembre 2009 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (25) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. P. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. US Avellino SpA) e della società US Avellino SpA (nota n. 778/036pf09-10/AM/ma del 31.7.2009).Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione prevista e punita dall’ art. 1, co. 1, in relazione all’art. 8, co. 15, del CGS, per avere in più occasioni omesso di provvedere al pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 10 Settembre 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (15) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. D.(calciatore tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl) (nota n. 488/864pf08-09/SP/blp del 17.7.2009). Massima: Il calciatore professionista è responsabile per non aver provveduto, reiteratamente nel tempo, a corrispondere, in favore del Presidente del Collegio Arbitrale (Camera Arbitrale F.I.G.C. competente in ordine alla risoluzione delle controversie tra Calciatori e Agenti discendenti dall'incarico conferito ex art. 10 Regolamento Agenti), le competenze liquidate in favore dello stesso in base al disposto di cui al lodo arbitrale, comunicato al soggetto deferito. Il protratto inadempimento posto in essere dal calciatore integra senza dubbio gli estremi di un comportamento tenuto in violazione e in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 1, co. 1, CGS), tanto più in considerazione e in dipendenza di quanto prescrive l'art. 23, co. 5 e 6, Regolamento Agenti (in vigore dal 01.02.2007), che prevede l'immediata esecutività del lodo arbitrale e dispone che le parti “si impegnano, irrevocabilmente, ad accettare i lodi arbitrali emessi secondo diritto dagli arbitri designati e a darvi esecuzione, così come ogni altra decisione disciplinare adottata nei propri confronti”. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 96/CDN  del 04 Giugno 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (242) – Deferimento della Procura Federale a carico di S.D. (Amministratore unico della Soc. Ternana Calcio SpA) e della società Ternana Calcio SpA (nota n. 6108/540pf08-09/AM/ma del 6.4.2009)

Massima: La società professionistica risponde con l’ammenda per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 15, del C.G.S. vigente, per il mancato pagamento alla società dilettantistica, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme accertate dalla Commissione Vertenze Economiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 96/CDN  del 04 Giugno 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (242) – Deferimento della Procura Federale a carico di S.D. (Amministratore unico della Soc. Ternana Calcio SpA) e della società Ternana Calcio SpA (nota n. 6108/540pf08-09/AM/ma del 6.4.2009)

Massima: La società professionistica risponde con l’ammenda per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 15, del C.G.S. vigente, per il mancato pagamento alla società dilettantistica, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme accertate dalla Commissione Vertenze Economiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN  del 28 Maggio 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(272) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.L. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. SS Lazio SpA) e della società SS Lazio SpA (nota n. 6656/453pf08-09/SP/blp del 23.4.2009).

Massima: La società professionistica risponde con l’ammenda per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 15, del C.G.S. vigente, per il mancato pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN  del 28 Maggio 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(272) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.L. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. SS Lazio SpA) e della società SS Lazio SpA (nota n. 6656/453pf08-09/SP/blp del 23.4.2009).

Massima: La società professionistica risponde con l’ammenda per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 15, del C.G.S. vigente, per il mancato pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN del 29 Febbraio 2008 n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(161) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.D.S. (presidente SS Lanciano Srl) per violazione artt. 1 comma 1 e 7 comma 1 CGS (oggi artt. 1 comma 1 e 8 comma 1) in relazione al cu n. 6/a del 3.5.2007 nonché della violazione dell’art. 1 comma 3 CGS A.D.P. (amministratore unico e legale rappresentante SS Lanciano Srl) per violazione artt. 1 comma 1 e 7 comma 1 CGS (oggi artt. 1 comma 1 e 8 comma 1) in relazione al cu n. 6/a del 3.5.2007 nonché della violazione dell’art. 8 comma 5 CGS in relazione all’art. 85 punto VI NOIF e della societa’ SS Lanciano Srl per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi art. 4 comma 1) (nota n. 2124/058pf07-08/sp/en del 15.1.2008)

Massima: Il presidente della società è responsabile della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi, rispettivamente, negli art. 1, comma 1, ed 8, comma 1, CGS in relazione al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B, paragrafo IV perché alcuni calciatori hanno firmato la quietanza liberatoria degli emolumenti da percepire, nella stagione sportiva 2006/2007, senza aver ricevuto l’effettivo pagamento. Tali comportamenti, dei quali sono responsabili il Presidente e il legale rappresentante della Società, costituiscono illecito disciplinare perché sono in contrasto con quanto sancito dal C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B, paragrafo IV, il quale, per le società professionistiche, ha previsto che il pagamento degli emolumenti fino al mese di aprile 2007 compreso avrebbe dovuto essere effettuato entro il 27 giugno 2007, mentre quello delle mensilità relative ai mesi di maggio e giugno 2007 avrebbe dovuto essere effettuato entro 30 settembre 2007. Consegue che a carico della Società, ai sensi dell’allegato B al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, la semplice inosservanza del termine del 27 giugno 2007 è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2007/2008, mentre la semplice inosservanza delle prescrizioni riguardanti gli emolumenti di maggio e giugno 2007 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 18 del CGS. Consegue la penalizzazione di punti (2) in classifica.

 

 

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