Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 063/TFN - SD del 27 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 4606/1000pf22-23/GC/CAMS/mg del 21 agosto 2023, depositato il 23 agosto 2023, nei confronti del sig. P.P. e della società ANR NF Ardea Calcio, già ASD Team Nuova Florida 2005) - Reg. Prot. 37/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente e legale rappresentante della società per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per aver omesso di pagare al calciatore le somme stabilite dalla decisione della Commissione Accordi pubblicata su C.U. n. 240 del 16.02.2023 nel termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione. Punti 1 di penalizzazione in classifica da scontare nel corso della corrente stagione sportiva alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 038/TFN - SD del 9 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 1501/934 pf22-23/GC/CAMS/mg del 17 luglio 2023, depositato il 18 luglio 2023, nei confronti del sig. P.D.F. e della società ASD Benevento 5 - Reg. Prot. 16/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la “violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dall’art. 31, commi 6 e 7, del CGS per aver omesso di pagare al calciatore le somme stabilite dalla decisione della Commissione Accordi Economici nella riunione del 17.01.2023 nel termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione avvenuta a mezzo pec il 16.02.2023. Alla società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 031/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 28013/655pf 22-23/GC/CAMS/mg del 22 maggio 2023, depositato il 23 maggio 2023, nei confronti della società ASD Team Nuova Florida 2005 - Reg. Prot 188/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Presidente incolpato per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore sig. … le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata con C.U. n. 165 del 05.12.2022 e comunicata alla società a mezzo pec in data 05.12.2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 031/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 28013/655pf 22-23/GC/CAMS/mg del 22 maggio 2023, depositato il 23 maggio 2023, nei confronti della società ASD Team Nuova Florida 2005 - Reg. Prot 188/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Presidente incolpato per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore sig. … le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata con C.U. n. 165 del 05.12.2022 e comunicata alla società a mezzo pec in data 05.12.2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 023/TFN - SD del 28 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 451/938pf22-23/GC/CAMS/ep, del 4 luglio 2023, depositato il 5 luglio 2023, nei confronti del sig. S.S. e della società FBC Casale ASD - Reg. Prot. 3/TFN-SD

Massima: Anni 1 e mesi 9 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 94 ter, comma 11, NOIF e 31, commi 6 e 7, CGS, per aver omesso di pagare ai calciatori …., le somme stabilite dalle decisioni 2022 – 23 della Commissione Accordi Economici, protocollate ai nn. 75 bis, 91 bis, 74 bis, 79 bis, 80 bis, 94 bis, 100 bis, 95 bis, 99 bis e 93 bis, nel termine di 30 (giorni) dalla loro notifica avvenuta il 7 e 30 marzo 2023. Punti 9 di penalizzazione alla società…Sicché risulta provata, per stessa ammissione del deferito, la violazione dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF; tale violazione comporta, in termini sanzionatori, l’applicazione dell’art. 31 CGS commi 6 (per la società) e 7 (per i dirigenti). In quest’ottica appaiono corrette in punto di quantificazione le sanzioni chieste dalla Procura Federale. Tuttavia, i tre pagamenti eseguiti dalla società suggeriscono una parziale riduzione di tali sanzioni, che non può che essere comunque limitata, atteso l’importo dell’indebitamento della società e la sua contenuta riduzione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 012/TFN - SD del 20 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 30871/703 pf22-23/GC/SA/ep del 20 giugno 2023, depositato il 21 giugno 2023, nei confronti del sig. B.M. e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. 205/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con l’ammenda di € 500,00 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto alle calciatrici … le somme accertate dalla Divisione Calcio a 5 nella procedura di controllo degli accordi economici, disposta con Comunicato Ufficiale n° 239 dell’11.11.2022,

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 008/TFN - SD del 13 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 30175/631 pf22- 23/GC/SA/ep del 13 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023, nei confronti del sig. R.R. e della società AS Sambenedettese Srl - Reg. Prot. 197/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 91, comma 2, e 94 ter delle NOIF, per non avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società AS Sambenedettese Srl, Procura Federale nella stagione sportiva 2022/2023 partecipante al campionato nazionale di Serie D, ottemperato alle obbligazioni derivanti dagli accordi economici stipulati con i calciatori tesserati con la predetta società. Il sig. R., infatti, e come dallo stesso ammesso in fase di indagine, non ha corrisposto i rimborsi forfettari di spesa per le prestazioni dell'attività sportiva, le voci premiali, i rimborsi spese documentati e le altre indennità previste negli accordi economici sottoscritti tra la società ed i calciatori, quantomeno dal mese di novembre 2022 sino al mese di marzo 2023. Ammenda di € 1.000,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 195/TFN - SD del 12 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27666/621 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 17 maggio 2023, depositato il 19 maggio 2023, nei confronti del sig. C.M. e della società Pol. D. Futsal Torremaggiore - Reg. Prot. 186/TFN-SD

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione, a lui contestata, dell’art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, nonché dell’art. 31 commi 6 e 7 CGS, per non aver corrisposto al calciatore le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND a mezzo della decisione pubblicata sul C.U. n. 165 del 5 dicembre 2022, che in pari data era stata comunicata alla società a mezzo pec, nel termine di giorni trenta decorrente da detta comunicazione. La società è sanzionata con punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile….L’art. 94 ter comma 11, secondo inciso, delle NOIF prevede che il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, la cui decisione non sia stata impugnata, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione alle parti della decisione stessa; tale disciplina si applica anche in caso d’impugnazione della decisione del CAE innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, ed il termine di giorni 30 decorre dalla comunicazione della decisione di tale organo. Trascorso inutilmente detto termine si applica, a carico della società inadempiente, la sanzione dell’art. 31 comma sesto CGS…..A carico della società, fatto riferimento all’art. 31 sub. cit., va applicata la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, che rappresenta il minimo della pena e che non può essere disposta nella corrente stagione sportiva, nella quale la società ha militato nella serie C1, chiudendola al penultimo posto, senza previsione di retrocessione, ma che va applicata nella prima stagione sportiva che la troverà impegnata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 177/TFN - SD del 16 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 21711/337pf 22-23/GC/CAMS/mg del 14 marzo 2023, depositato il 17 marzo 2023, nei confronti del sig. P.G. e della società ASD Real Aversa 1925 - Reg. Prot. 142/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 31, comma 11, del GCS, per non aver pagato le somme dovute a titolo di spese legali in favore del resistente …. con decisione del Collegio di Garanzia del Coni – Quarta Sezione del 21 settembre 2022, prot. n. 01018, giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, comunicata alla Società ASD Real Aversa 1925 con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 3 ottobre 2022. Penalizzazione di punti 1 in classifica alla società ed euro 1.500,00 di ammenda.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 126/TFN - SD del 9 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 16398/171 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, nei confronti del Sig. R.C. e della società Foligno Calcio SSDARL - Reg. Prot. 114/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento, mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. M., la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia o comunque eseguito in modo tardivo e parziale il pagamento di quanto dovuto. Penalizzazioni di punti 1 in classifica ed ammenda di € 400,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 114/TFN - SD del 27 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12998/103pf22-23/GC/CAMS/mg del 22 novembre 2022 nei confronti del sig. C.F. e della società FC Rieti Srl- Reg. Prot. 91/TFN-SD

Massima: Mei 6 di inibizione al Presidente per non aver  aver pagato ai 3 tecnici le somme accertate dal Collegio arbitrale FIGC – LND con tre distinte decisioni nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni alla società. Punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 1.800,00 di ammenda alla società, oggi inattiva e non iscritta ad alcun campionato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 113/TFN - SD del 26 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 14858/105pf 22-23/GC/CAMS/mg del 23 dicembre 2022 nei confronti del sig. F.C. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 103/TFN-SD

Massima: Mei 12 di inibizione al Presidente per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver pagato ai calciatori sigg.ri …, …, …, … e … le somme accertate dalla CAE con le Decisioni rispettivamente Prot.Cae 62 BIS/2021-22, Prot.Cae 50 BIS/2021-22, Prot.Cae 51/BIS 2021-22, Prot.Cae 48 BIS/2021-22, Prot.Cae 49 BIS/202122, tutte datate 01.06.2022, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni alla società FC Rieti Srl delle dette pronunce avvenute in data 01.06.2022. Punti 5 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 3.000,00 di ammenda alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 112/TFN - SD del 26 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 9741/874 pf 21-22/GC/CAMS/mg depositato il 20 ottobre 2022 nei confronti del sig. F.C. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 71/TFN-SD

Massima: Mei 6 di inibizione al Presidente per aver omesso di pagare al calciatore le somme stabilite dalla decisione della Commissione Accordi Economici - riunione del 30.03.2022 nel termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione avvenuta il 22.04.2022. Punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 1.000,00 di ammenda alla società…L’art. 31, commi 6 e 7 CGS, a mente del quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11 NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Con riferimento alla responsabilità della società, la medesima disposizione al comma 6 prevede la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 101/TFN - SD del 22 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 13437/170 pf 22-23/GC/CAMS/mg del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022, nei confronti del sig. N. G.e della società ASD Giarre 1946 - Reg. Prot. 92/TFN-SD

Massima: Prosicolto il presidente dall’accusa di violazione dell’art. 4, comma 1, e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, per non aver pagato agli allenatori, sigg.ri … e …., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodi del 19.7.2022 rispettivamente prot. nn.139/12 e 157/12, pubblicati con C.U. n. 3/2022 e comunicati alla predetta società a mezzo PEC in data 21.7.2022….al momento dell’emissione e pubblicazione dei sopra citati lodi - avvenuta rispettivamente in data 19.7.2022 e in data 21.7.2022 - il sig. N. non era presidente dell’odierna società deferita. Pertanto, il Tribunale - pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal sig. N., il quale successivamente alle proprie dimissioni, ha comunicato al Dipartimento Interregionale LND di essere ancora il legale rappresentante della ASD Giarre, producendo la documentazione inerente all’avvicendamento societario solo dopo la ricezione della comunicazione di conclusione indagini – ritiene di dover prosciogliere l’incolpato, non avendo formalmente lo stesso la rappresentanza della società all’epoca dei fatti. Con riferimento, invece, alla posizione della ASD Giarre, come anticipato l’attività istruttoria svolta ha provato per tabulas l’inadempimento dei lodi sopra richiamati, con conseguente violazione dell’art. 94 ter, co. 13, NOIF, a mente del quale “ il pagamento agli allenatori delle Società della LND di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva”. Ne deriva la responsabilità propria della società deferita per le condotte oggetto di contestazione. Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, comma 6 CGS secondo il quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter NOIF, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND comporta l’applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Il Tribunale ritiene, quindi, congrua la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 98/TFN - SD del 15 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12579/104pf22-23/GC/CAMS/mg del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, nei confronti del sig. R.R. - Reg. Prot. 86/TFN-SD

Massima: Mesi 9 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all’allenatore Sig. ….., al preparatore atletico Sig. …. ed all'allenatore Sig. ….., le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND rispettivamente con lodo prot. 106/12, con lodo prot. 107/12 e con lodo prot. 108/12, pubblicati con C.U. n. 2/2022, e comunicati alla Società A.S. Sambenedettese S.r.l. con notifiche a mezzo p.e.c. perfezionatesi in data 30.05.2022, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle dette pronunce.….. in merito alla carenza di legittimazione da parte del R., è la stessa produzione difensiva che sgombra il campo da ogni dubbio, laddove nella e-mail del 21 giugno alle ore 12.27, la segreteria della AS Sambenedettese comunica che “il Presidente dott. …., Vi attende…per la consegna degli assegni circolari”. Fatto, questo, che accerta in maniera inequivocabile la circostanza che il Presidente abbia gestito la vicenda, secondo le prerogative che gli sono proprie, e senza in alcun modo far riferimento a terzi soggetti che avrebbero avuto una qualche responsabilità rispetto ai pagamenti da effettuarsi.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.95/TFN - SD del 14 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 11551/56pf 22-23/GC/CAMS/mg del 7 novembre 2022, depositato il 10 novembre 2022, nei confronti del sig. R.C. e della società Foligno Calcio SSDARL - Reg. Prot. 83/TFN-SD

Massima: Mesi 12 di inibizione al presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31 comma 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto agli allenatori sigg.ri … e al sig. …. preparatore atletico, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND – rispettivamente con i lodi n. 109.12, n.110.12, n. 112.12 e n. 103.12 nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di dette pronunce. Punti 4 di penalizzazione a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.90/TFN - SD del 6 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Deferimento n. 11403/67pf 22-23/GC/CAMS/ep del 9 novembre 2022 nei confronti del sig. M.M. e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting - Reg. Prot. 80/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 24.05.2022, vertenza n. 83/12, pubblicato con C.U. n. 2/2022, comunicato alla stessa Società A.S.D. Biancavilla 1990 Sporting con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 30 maggio 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Alla società la penalizzazione di punti 1 in in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.80/TFN - SD del 15 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione – Istanza:  Deferimento n. 9231/96pf22-23/GC/CAMS/mg depositato il 14.10.22 nei confronti del sig. G.P. e della società ASD Real Aversa 1925 - Reg. Prot. 67/TFN-SD

Massima: Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI non sospende i termini per il pagamento della decisione del TFN che va adempiuta entro 30 giorni dalal sua comunicazione. Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, in relazione a quanto disposto dagli artt. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e dall’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per aver omesso di provvedere al pagamento di quanto, in via definitiva, accertato con dispositivo di cui al n. 75/TFN-SVE del 24/05/2022 e successive motivazioni pubblicate con la decisione n. 94/TFN-SVE del 01/06/2022, in favore del calciatore; nonché la società ASD Real Aversa 1925 per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del CGS,  a causa delle violazioni ascritte al proprio Presidente…La Decisione/0094/TFNSVE-2021-2022, veniva pubblicata in data 01/06/2022, contestualmente notificata alle parti, e nei 30 giorni successivi non si provvedeva all’adempimento dell’obbligo, integrando le condotte di cui all’atto di deferimento. Il sig. …., durante la fase delle indagini ha sostenuto, tramite uno scritto del proprio difensore, che, avendo impugnato il provvedimento in data 29/06/2022, prima del termine dei 30 giorni, dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, la procedura si sarebbe dovuta considerare sospesa. Questo Tribunale, tuttavia, ritiene, anche alla luce della chiara disposizione regolamentare, che le decisioni endofederali come quella emessa dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche siano immediatamente esecutive. Nel caso di specie, quindi, l’attività istruttoria ha dimostrato per tabulas come il pagamento non sia avvenuto nel termine dovuto….Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, comma 7, CGS, per il quale il mancato pagamento nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND od eventualmente dal TFN-Sezione VE comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Con riferimento alla responsabilità della società, che nella specie ha natura propria, la medesima disposizione al comma 6 prevede la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Nel caso in oggetto il Tribunale, anche ad ammettere l’irrogabilità della sanzione economica come richiesto dall’Ufficio di Procura, ritiene sufficiente la sanzione del punto di penalizzazione in relazione alla concreta fattispecie ed alle somme non corrisposte.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 66/TFN - SD del 28 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 6862/806pf21-22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti del sig. F.C. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 51/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, comma 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore sig. …. la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND - con il lodo emesso in data 10 marzo 2022, notificato in data 14 marzo 2022 e pubblicato con C.U. n.1/2022- nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS,

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 65/TFN - SD del 28 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 6829/785pf21-22/GC/CAMS/mg del 22 settembre 2022 nei confronti del sig. F.C. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 50/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore sig. …. la somma accertata dalla CAE con Decisione del 2 marzo 2022 pubblicata in C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, comunicata alla Società FC Rieti Srl con notifica perfezionatasi in data 24 marzo 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS,

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 37/TFN - SD del 19 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Deferimento n. 19728/469pf 21-22/GC/CAMS/mg del 15 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri A.R. e S.C. - Reg. Prot. 172/TFN-SD

Massima: Mesi 9 di inibizione al presidente ed all’amministratore delegato per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto ai calciatori …. la somma di 8.668,00 euro, ….la somma di 890,46 euro, …. la somma di 12.200,00 euro. Somme accertate dalla Commissione Accordi Economici con dispositivo datato 13.12.2021

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 32/TFN - SD del 16 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Deferimento n. 3067/657pf 21-22/GC/CAMS/mg dell'8 agosto 2022 nei confronti del sig. B.L. e della società SSDARL Nereto Calcio - Reg. Prot. 27/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver corrisposto al calciatore, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici. Alla società punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva ed euro 600,00 di ammenda.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 7/TFN - SD dell’14 Luglio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 19967/542pf21-22GC/CAMS/mg del 17 giugno 2022 nei confronti del sig. T.V. e della società ASD Ecocity Futsal Genzano - Reg. Prot. 174/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 CGS, a motivo del mancato pagamento al calciatore sig. …. della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici FIGC. Alla società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 600,00 di ammenda.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 5/TFN - SD dell’13 Luglio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 17148/428 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 13 maggio 2022 nei confronti della Pol. Vastogirardi - Reg. Prot. 159/TFN-SD

Massima: Ritenuto incongruo l’accordo di patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, e l’ammenda pari ad euro 400,00 per la violazione ascritta al proprio presidente già sanzionato a seguito di patteggiamento con giorni 40 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver pagato al calciatore, sig. …, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici...Con riferimento, tuttavia, alla sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e, in particolare, al principio della concreta afflittività della sanzione, il Tribunale, pur prendendo atto delle osservazioni fornite in udienza dall’avv. …., osserva che, in tale ambito, deve trovare applicazione quanto statuito dal supremo consesso di giustizia sportiva, secondo il quale  “Il principio inderogabile da applicarsi è quello più volte ribadito dalla giustizia sportiva, secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. G), del CGS CONI la penalizzazione di uno o più punti in classifica va scontata nella stagione sportiva in corso, essendo legittimo irrogare la sanzione nella stagione sportiva seguente solo nel caso in cui si appalesi non efficace in quella in corso” (cfr Collegio di Garanzia CONI, sez. I, 20 settembre 2018, n. 60). Nel caso di specie appare evidente che la sanzione in questione, qualora scontata nella stagione sportiva 2021/2022, così come richiesto, non produrrebbe alcuna efficacia nell’ordinamento sportivo in quanto, a campionato concluso, non spiegherebbe alcun effetto afflittivo, non incidendo, neanche in astratto, sull’evoluzione della classifica e sulle sorti del sodalizio sportivo. Non avendo questo Tribunale, al momento, contezza in ordine all’avvenuta iscrizione della società al campionato 2022/2023, si ritiene che la stessa potrà trovare applicazione alla prima stagione sportiva utile.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 166/TFN - SD del 23 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7295/149pf21-22/GC/SA/ff del 25 marzo 2022 nei confronti della sig.ra F.G. e della società ASD Virtus Ragusa - Reg. Prot. 131/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al legale rappresentante della Società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed agli artt. 8 e 31, commi 6 del CGS, per non aver corrisposto alla calciatrice, , la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici presso la LND, con lodo n. 85/CAE/20-21, pubblicato con C.U. n. 385 del 28.06.2021, comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 28.06.2021, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Punti 1 di penalizzazione alla società…In ordine alle sanzioni da irrogare per l’accertata responsabilità disciplinare, il Tribunale, in ragione dell’oggetto del procedimento che seppure attiene al mancato pagamento di somme di non particolare entità, non condivide le sanzioni chieste dalla Procura Federale. Sul versante relativo al legale rappresentate, il minimo previsto dalla norma è di mesi sei. Per quanto attiene alla responsabilità diretta contestata alla Società invece, non essendo contemplata dall’art. 31 CGS l’ammenda in aggiunta alla sanzione della penalizzazione di punti in classifica, questa non può essere applicata. Il Tribunale tuttavia, in ragione della esiguità del mancato pagamento, seppure inserito in un contesto come quello del calcio a 5 femminile Serie A elite, ritiene possano essere concesse le attenuanti generiche.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 152/TFN - SD del 08 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 8526/383 pf21-22/GC/CAMS/mg del 3 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri R.A. e C.S. - Reg. Prot. 145/TFN-SD

Massima: Mesi 15 di inibizione al presidente del C.d.A ed all’ amministratore delegato per la violazione degli artt. 4 comma 1, 31 commi 6 e 7 CGS in relazione all’art. 94 ter commi 11 (per i calciatori) e 13 (per gli allenatori), per non aver pagato agli allenatori …ed ai calciatori …. nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione delle pronunce, avvenuta in entrambi i casi alla PEC della Società il 2 novembre 2021, giuste ricevute di accettazione di pari data, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con i lodi del 28 ottobre 2021 e dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con le decisioni del 2 novembre 2021.Il Tribunale ritiene che il deferimento è fondato e che i deferiti sono effettivamente responsabili delle violazioni loro ascritte in relazione alle cariche sociali ricoperte, di natura apicale (presidente e legale rappresentante della Società l’A., amministratore delegato dotato di poteri di firma e di rappresentanza della Società il S.). Non vi è prova in atti che le somme sopra evidenziate siano state corrisposte agli aventi titolo né nel termine più volte richiamato (i 30 giorni dalla ricevuta comunicazione), né in termine diverso, essendo presumibile dal comportamento degli stessi deferiti, che non si sono difesi, che ciò non sia avvenuto. In merito alle sanzioni richieste, l’art. 31 comma 7 CGS prevede che, in relazione agli illeciti accertati dal presente deferimento, i due deferiti sono soggetti alla sanzione di durata non inferiore a sei mesi. Questo Tribunale, avvalendosi del disposto degli artt. 12 e 14 CGS, ritiene di applicare a carico dei deferiti sanzioni superiori al chiesto, rideterminabili in misura pari alla inibizione di mesi 15 (quindici) ciascuno, in relazione alla reiterazione dell’illecito (mancata ottemperanza a 4 lodi del Collegio Arbitrale ed a 3 pronunce della Commissione Accordi Economici), nonché al complessivo importo dei mancati pagamenti ( 24.825,00). Il tutto nel contesto della maggiore afflittività della pena, a nulla rilevando che entrambi i deferiti non siano attualmente tesserati, essendosi gli illeciti verificatisi nel momento (stagione sportiva 2020/2021) in cui essi ancora lo erano.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 150/TFN - SD del 07 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 17148/428 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 13 maggio 2022 nei confronti di D.L.A. e della società Pol. Vastogirardi - Reg. Prot. 159/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127, comma 1, CGS il presidente è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 11, delle NOIF, per non aver pagato al calciatore, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici con decisione del 15 Novembre 2021, Prot. 148 bis, pubblicata con C.U. n. 153 del 15.11.21 e comunicata alla Società Pol. Vastogirardi a mezzo PEC il 15.11.21.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0086/CFA del 16 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 374 TFT 9 del 29 marzo 2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/P.F. - ASD VIRTUS ISPICA 2020

Massima: Confermata la decisione del TFN solo relativamente al secondo capo d’incolpazione e per l’effetto sanzionato con l’inibizione di mesi 3 il legale rapp.te della società per la violazione  dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF,  e dell’articolo 31, comma 6, del CGS (per la società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 1 e 2 del CGS), in relazione al mancato “pagamento dei lodi emessi dal Collegio arbitrale della L.N.D. Sanzionata la società con ulteriore ammenda di € 100,00 rispetto a quella già irrogata di € 500,00 per complessivi € 600,00

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0049/CFA del 24 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria

Impugnazione – istanza: Procuratore federale interregionale/A.S.D. Paolana

Massima: Massima: In riforma della decisione del TFN la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica per il ritardato pagamento dell’allenatore nel termine di 30 giorni dall’emissione della decisione della Commissione Accordi Economici in favore di n. 10 calciatori, così violando  l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva….L’articolo 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. Nel caso in esame è pacifico che il sig. …., quale presidente della società U.S. Palmese A.S.D., non ha provveduto al tempestivo pagamento in favore degli aventi diritto delle somme stabilite dalle varie decisioni delle Commissione Accordi Economici (decisioni puntualmente indicate nell’atto di deferimento), cioè nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle stesse: il che integra il fatto disciplinarmente rilevante cui la ricordata disposizione ricollega la sanzione a carico della società della penalizzazione di uno o più punti in classifica. E’ irrilevante che quelle obbligazioni, sia pur tardivamente, siano state comunque adempiute sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento delle obbligazioni stesse (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo). Sul punto peraltro la decisione reclamata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni che giustificavano la mancata irrogazione della pur richiesta sanzione nei confronti della società della penalizzazione di tre punti. Per completezza non può sottacersi, per un verso, che il pagamento tardivo dell’obbligazione di cui si tratta non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. g), (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”) e che, per altro verso, neppure emergono dagli atti del procedimento circostanze astrattamente idonee a giustificare comunque una diminuzione della sanzione. Ciò senza contare che, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Federale (cfr. decisione di cui al C.U. n. 88/2020, richiamato dalla Procura reclamante), “…per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare … la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa….il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”. Il reclamo pertanto va accolto e, in parziale riforma della decisione impugnata, confermata per il resto, deve rideterminarsi la sanzione a carico dell’U.S. Palmese A.S.D. comminando 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0047/CFA del 24 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 57 del 9 novembre 2021

Impugnazione – istanza: Procuratore federale interregionale/U.S.D. Cutro

Massima: In riforma della decisione del TFN la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per il ritardato pagamento dell’allenatore nel termine di 30 giorni dall’emissione della decisione del lodo arbitrale, così violando  l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva….L’articolo 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. Nel caso in esame è pacifico che il sig. …, quale presidente della società U.S.D. Cutro, ha provveduto solo in data 10 maggio 2021 al pagamento in favore dell’allenatore sig. … delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D pubblicato sul C.U. n. 5/2020, nella riunione del 10 dicembre 2020, comunicato con PEC del 25 dicembre 2020, e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso: il che integra il fatto disciplinarmente rilevante cui la ricordata disposizione ricollega la sanzione a carico della società della penalizzazione di uno o più punti in classifica. E’ irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo). Sul punto peraltro la decisione reclamata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni che giustificavano la mancata irrogazione della pur richiesta sanzione nei confronti della società della penalizzazione di un punto. Per completezza non può sottacersi, per un verso, che il pagamento tardivo dell’obbligazione di cui si tratta non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. g), (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”) e che, per altro verso, neppure emergono dagli atti del procedimento circostanze astrattamente idonee a giustificare comunque una diminuzione della sanzione. Ciò senza contare che, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Federale (cfr. decisione di cui al C.U. n. 88/2020, richiamato dalla Procura reclamante), “…per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare … la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa….il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 75/TFN - SD del 21 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3650/90pf21 22 GC/SA/mg del 23 novembre 2021 nei confronti del sig. R.A. e SSDARL FC Messina - Reg. Prot. 67/TFN-SD

Massima: Mesi 7 di inibizione al Presidente della Società, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all’art. 31, commi 6 e 7 del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. E. G., le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 29.05.2021 (Vertenza n. 106/01), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 29.05.2021, e le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 15.07.2021 (Vertenza 106/01 bis), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 21.07.2021, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Inoltre, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. G. R., le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 29.05.2021 (Vertenza n. 122/01), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 29.05.2021, e le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 15.07.2021 (Vertenza 122/01 bis), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 21.07.2021, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società a titolo di responsabilità diretta è sanzionata con la penalizzazioni di punti 2 in classifica da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 12/TFN - SD del 22 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13241 /585pf20-21/GC/am del 30 giugno 2021 nei confronti del sig. R.D.T. e della società ASD Rotonda Calcio - Reg. Prot. 147/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGA il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e giorni 15 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, nonché per violazione dell’art. 94 ter delle NOIF in relazione all’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2020/2021 con il calciatore ed in relazione all’Accordo Collettivo AIC/LND del 21.02.2004. Ammenda di € 800,00 alla società.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 110/CFA del 7 Giugno 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale n. 0026/TFN-SD/2020-2021 del 21.04.2021

Impugnazione – istanza:  Fossano Calcio s.s.d. a r.l. – G.B./Procura federale

Massima: Annullata la decisione del TFN che aveva sanzionato la società per l’omesso pagamento nei 30 giorni delle somme accertate dal TFN-SVE ritenendo erroneamente tradivo il bonifico l’ultimo giorno utile mediante home banking il 15.12.2020 ancorché la data del regolamento ed il materiale accredito del pagamento sul conto del beneficiario, per causa non ascrivibile a responsabilità dei reclamanti, è risultata quella del 17.12.2020….I documenti agli atti del giudizio attestano che, effettivamente, il pagamento da parte dei reclamanti è stato disposto ed è stato processato in data 15.12.2020 e reca quale data valuta e data contabile il 16.12.2020. Materialmente e giuridicamente, pertanto, la società reclamante ha perduto definitivamente la disponibilità della somma da pagare al calciatore, Sig. A. D’O., l’ultimo giorno dei trenta previsti dall’art. 94-ter, comma 11, delle NOIF FIGC quale termine entro il quale corrispondere le somme dovute. Tanto basta per ritenere che, nel caso di specie, i reclamanti abbiano assolto tempestivamente all’obbligo di pagamento su di essi gravante in forza della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche n. 15/TFN-SVE 2020-2021. L’interesse sostanziale a presidio del quale l’art. 31, C.G.S. della FIGC, relativo alle violazioni in materia gestionale ed economica, ai commi 6 e 7, commina sanzioni così significative, indipendentemente dalla rilevanza delle somme oggetto del mancato tempestivo pagamento, può dirsi infatti adeguatamente tutelato quando le somme accertate dagli organi previsti dalle citate norme, seppure non ancora entrate nella effettiva disponibilità del beneficiario, siano definitivamente uscite da quella dell’obbligato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 94- ter, comma 11, delle NOIF, per effettuare il pagamento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 135/TFN - SD del 21 Aprile 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 10031/439pf20-21/GC/GT/mg del 18 marzo 2021 nei confronti del sig. G.B. e della società Fossano Calcio SSD arl - Reg. Prot. 117/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con Decisione n. 15/TFN-SVE 2020-2021, comunicata alla società a mezzo pec il 16 novembre 2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Alla società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di euro 500,00…Nella specie, emerge con evidenza che la società, non ha provveduto nei termini a quanto dovuto. Invero, ancorché, come dimostrato, il bonifico della somma accertata sia stato effettuato in data anteriore alla scadenza del termine del 16 dicembre 2020, tuttavia detta somma è pervenuta nella materiale disponibilità del beneficiario solo in data successiva, ossia il 17 dicembre 2020, con la conseguenza che detto adempimento deve ritenersi tardivo. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, il debitore che adempie l’obbligazione pecuniaria tramite bonifico è liberato soltanto quando la rimessa entra nella materiale e concreta disponibilità del creditore e non già quando essa giunge alla banca del beneficiario, né tantomeno quando - e per il solo fatto che - il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico ed essa abbia dichiarato di avervi dato corso (cfr. Corte Federale Sez. Unite n. 27/CFA dell’11.08.2016; Cass. Civ. 06/06/2019, sez. V n. 15359).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 130/TFN - SD del 30 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9.10.19 nei confronti della società SSD Football Milan Ladies- Reg. Prot. 68ss19-20/TFN-SD

la società è sanzionata con l’ammenda di € 900,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te ovvero la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …., le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19.07.2018 (Vertenza n. 163/78), pubblicato con Com. Uff. n. 4/2018 e comunicato alla società con raccomandata A/R ricevuta il 27/07/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 77/TFN del 23.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.06.2019 e 4269/1460 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019 nei confronti della società SSC D. Granata 1924 Srl – ora SSDARL Nuova Napoli Nord - Reg. Prot. 2-73s.s.19-20/TFN-SD)

Massima: A seguito di revoca del patteggiamento ex art. 127 CGS per non aver la società dato luogo all’esecuzione della sanzione, la stessa è sanzionata con l’ammenda di €  3.000,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, sig. …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con  decisione  pubblicata con  C.U.  n. 46  del  25.7.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale –  Sezione Vertenze Economiche con decisione del 22.11.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore) per non aver pagato al calciatore, sig. …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 8/11/2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 12.02.2019 (Dispositivo) e con Com. Uff. n. 18/TFN-SVE del 8.04.2019 (Motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 61/TFN del 16.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5441/ 1164pf19-20COV/GC/GT/ag del 4.11.2020 nei confronti del sig. V.U. e della società SSD Brindisi FC - Reg. Prot. 53/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il Presidente è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. le somme accertate dalla Commissione  Accordi  Economici  della  LND con  decisione  prot.  124/CAE/2019-20  del 3.07.2020,  comunicata  alla società a mezzo pec ricevuta in data 3.07.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. La società che non ha potuto patteggiare è sanzionata con punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 052CFA del 20 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Provvedimento n. 14/TFN-SD 2020/2021 notificato il 6 Ottobre 2020 con il quale è stata inflitta la sanzione di mesi 6 di inibizione al Sig. D.L.A. e la penalizzazione di 1 punto in classifica, inflitta alla ASD FC SS Nola 1925 a seguito di deferimento della Procura Federale datato 11.09.2020 (Dispositivo n. 14/TFN SD del 6.10.2020 - Decisione n. 19TFN SD del 14.10.2020)

Impugnazione – istanza: ASD FC SS Nola 1925/Procura Federale

Massima: Confermata la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel corso della presente stagione, per non avere la società effettuato tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 24.2.20, il pagamento in favore del calciatore, come stabilito dal Collegio arbitrale presso la LND

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 23/TFN del 14.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3356/1076pf19-20/GC/GT/mg del 17.09.2020 nei confronti del sig. S.R. e della società US Palmese ASD - Reg. Prot. n. 15/TFN-SD)

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 stesso Codice, per non aver pagato all’allenatore sig. … le somme accertate dal Collegio Arbitrale LND con lodo del 20 febbraio 2020 (Vertenza n. 116/90), pubblicato sul C.U. n. 1 di pari data; tale decisione era stata comunicata alla Società con PEC del 23 febbraio ed i trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della relativa pronuncia erano trascorsi senza la Società avesse provvedimento al dovuto adempimento. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 alla società …Essendo pertanto pacifica la violazione, il deferimento va accolto in uno alle sanzioni richieste, che appaiono commisurate alla violazione stessa e che si inquadrano per la Società nei disposti dell’art. 31 comma 6 CGS - FIGC (penalizzazione di uno o più punti in classifica) e dell’art. 8 comma 1 inciso b (ammenda), per il … nel disposto dell’art. 31 comma 7 Cod. cit.

Decisione n. 21/TF Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 21/TFN del 14.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3238/1069 pf 19-20 GC/GT/ag del 15.09.2020 nei confronti del sig. S.S. e della società SSDARL Savona FBC - Reg. Prot. n. 13/TFN-SD)

Massima: Mesi 8 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, sig.ri …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. n. 75/CAE/2019-20, 76/CAE/2019-20 e 77/CAE/2019-20, pubblicate con C.U. n. 251 del 24.02.2020, comunicate alla società mediante pec in data 24.02.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 1.700,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 20/TFN del 14.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3173/1071 pf 19-20 GC/GT/ag del 14.09.2020 nei confronti del sig. C.D. e della società SSD Marsala Calcio a rl - Reg. Prot. n. 12/TFN-SD)

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 85/CAE/2019-20, pubblicata con C.U. n. 251/1 del 24.02.2020, comunicata alla società in data 24.02.2020 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva alla società oltre all’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 19/TFN del 14.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3164/1070 pf 19-20 GC/GT/ag del 11.09.2020 nei confronti del sig. D.L.A. e della società ASD FC SS Nola 1925 - Reg. Prot. n. 11/TFN-SD)

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo n. 68/Cae/2019-2020, pubblicato il 24.02.2020, comunicato alla società a mezzo pec ricevuta in data 24.02.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 18/TFN del 14.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2899/1075pf19-20/GC/GT/mg del 07.09.2020 nei confronti del sig. P.G. e della società SSD Avezzano Calcio a rl - Reg. Prot. n. 3/TFN-SD

Massima: Risultando il pagamento del lodo nei termini, viene prosciolto il presidente dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 13/TFN del 07.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1074 pf19-20/GC/GT/mg del 03.09.2020 nei confronti del sig. V.U. e della società SSD Brindisi FC - Reg. Prot. n. 1/TFN-SD)

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, , le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 20.02.2020 (Vertenza n. 129/90), comunicato alla società a mezzo Pec ricevuta in data 23.02.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società .

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 183/TFN del 12.08.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1111/12 pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020 nei confronti del sig. M. M. e della società ASD Roccella - Reg. Prot. n. 205/TFN-SD)

Massima:  Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …, le somme accertate dal Collegio Arbitrale LND con il lodo pubblicato con Com. Uff. n. 6 del 12.12.2019 (ricorso n. 57/90), comunicato alla società a mezzo pec ricevuta in data 21.12.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 179/TFN del 07.08.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 303/882 pf19-20/GC/GT/mg del 07.07.2020 nei confronti del sig. F.P.B. e della società ASD Vastese Calcio 1902 - Reg. Prot. n. 193/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7,  del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig…, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 141/1 del 23 ottobre 2019, trasmessa alla società in pari data 23 ottobre 2019 a mezzo pec, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Alla società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nella s.s. 2020/2021, oltre all’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 151/TFN del 29.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12485/593pf19-20/GC/GT/mg del 22.05.2020 a carico del sig. D.C. e della società SSD Marsala Calcio arl - Reg. Prot. n. 168/TFN-SD)

30 giugno 2020

Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione  dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig…., la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 11/CAE/2019-20, pubblicata con Com. Uff. n. 141 del 23.10.2019, comunicata alla società mediante pec in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con punti 1 di penalizzazione, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2020/2021, oltre ad € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 137/TFN del 18.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 11010/578 pf 19-20 GC/GT/mg del 25.02.2020 a carico del Sig. R.L. e della società SSD Portici 1906 a rl - Reg. Prot. n. 154/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 135 del 14.10.2019 e comunicata alla società e comunicata alla società a mezzo pec in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia, oltre all’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 133/TFN del 17.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10821/581 pf 19-20 GC/GT/mg del 21.02.2020 a carico del Sig. S.R. e della società US Palmese ASD - Reg. Prot. n. 152/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS – FIGC in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF ed all’art. 31, commi 6 e 7, CGS cit., per non aver pagato all’allenatore sig. …. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo le somme accertate dal Collegio Arbitrale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN del 17.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10783/580 pf 19-20 GC/GT/mg del 20.02.2020 a carico del Sig. S.R. e della società US Palmese ASD - Reg. Prot. n. 151/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS – FIGC in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF ed all’art. 31, commi 6 e 7, CGS cit., “per non aver pagato al calciatore … le somme accertate dalla CAE della LND con decisione pubblicata con Com .Uff. n. 135 del 14.10.2019 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 124/TFN del 16.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8952/267 pf 19-20 GC/GT/mg del 17.01.2020 a carico del Sig. M.B.e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. n. 138/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 4  per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra … la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 46/1 del 17.07.2019 e comunicata alla società mediante pec in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS applicabile “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS vigente), in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice, Sig.ra …., per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2020 / 2021, oltre all’ammenda di € 1.000,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 62CFA del 6 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione n. 68/TFT–SS, 2019/2020, pronunciata dal Tribunale Federale Territoriale, assunta all’esito dell’udienza del 27.1.2020 e pubblicata il 28 Gennaio  2020

Impugnazione Istanza: A.S.D. OSTUNI 1945/PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva ( trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente C.G.S. ) e dell’art. 8, commi 9 e 10 del previgente C.G.S. (trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., per non avere ottemperato, nel termine di trenta (30) giorni dalla data di comunicazione, alla delibera del Collegio arbitrale c/o la LND riguardante la vertenza nr. 192/78 (2017/2018) tra l’allenatore … e la società A.S.D. Ostuni 1945 nei cui confronti viene ridotta la sola ammenda

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 93/TFN del 24.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7965/268 pf19-20 GC/mg del 20.12.2019 a carico del Sig. M.N. e della Società ASD Royal Team Lamezia - Reg. Prot. 119/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94  ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra …, le somme accertate € 400,00 (quattrocento/00) dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 366/1 del 20/06/2019, comunicata alla società in data 20/06/2019 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Il pagamento della somma invocata non è stato, infatti, corrisposto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione della CAE della LND.  La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 66/TFN del 5.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3576/1463 pf18-19/GP/AA/mg del 26.09.19 a carico del sig. S.A. e della società SSDSRL Manfredonia Calcio - Reg. Prot. 57/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione  dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore sig. …., la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 108/Cae/2018-2019, pubblicata con Com. Uff. n. 183 del 20.12.2018 e comunicata alla società in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi alla prima iscrizione utile ad un campionato organizzato dalla FIGC,  ed ammenda di € 1.500,00  alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 63/TFN del 29.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4269/1460 pf18-19 GP/AA/MG del 11.10.19 a carico del sig. G.B. e della società SSCD Granata 1924 Srl (oggi SSDARL Nuova Napoli Nord) - Reg. Prot. 73/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, l’amministratore è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore) per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 8/11/2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 12.02.2019 (Dispositivo) e con Com. Uff. n. 18/TFN-SVE del 8.04.2019 (Motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 54/TFN del 20.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4961/1466 pf18-19/GP/AA/mg del 18.10.19 a carico della sig.ra S.R. e della società Lupa Roma FC Srl - Reg. Prot. 79/TFN-SD).

Massima: Mesi 7 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 8.11.2019, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 12.02.2019 (Dispositivo) e Com. Uff. n. 18/TFN-SVE del 8.04.2019 (Motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, e per non aver pagato al calciatore, sig. …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 270 del 27.03.2019 (Prot. 123/CAE/2018-19) e comunicata alla società il 27.03.2019, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette pronunce (decisione non impugnata). Nessuno dei suddetti pagamenti è stato, infatti, corrisposto entro il termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette decisioni. Penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC ed ammenda di € 1.600,00 alla società…Ai sensi dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente "ratione temporis" (oggi trasfuso nell'art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore) il         mancato pagamento,  entro i suddetti  termini, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica,  mentre  i  dirigenti che partecipino agli illeciti come quello sopra descritto sono soggetti alla sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 52/TFN del 15.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4273/1462 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. P.D.P. e della società ASD Oltrepovoghera - Reg. Prot. 72/TFN-SD)

Massima: Mesi 5 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 , del CGS vigente, “ratione temporis”, per non aver corrisposto a …, le somme accertate dalla CAE della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. del 24.4.2019 e comunicata alla società il 24.4.2019 nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00 alla società…Occorre, tuttavia, considerare che la Procura federale, come sopra anticipato, in sede di discussione del procedimento ha reso edotto il Collegio dell’avvenuto pagamento da parte della società deferita, ancorché lo stesso tardivo rispetto al termine di adempimento. Il Collegio osserva che, pur non essendo stato versato in atti il menzionato documento, la dichiarazione della Procura sia sufficiente e comunque idonea a inverare il presupposto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del nuovo CGS (Circostanze attenuanti) a mente del quale “La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze … per aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione prima del giudizio”. Il pagamento, ancorché tardivo, avvenuto prima del giudizio e attestato verbalmente dalla procura, costituisce ad avviso del Collegio un comportamento spontaneo volto a riparare il danno economico causato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN del 14.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. P.V. e della società ASD Città di Gragnano - Reg. Prot. 70/TFN-SD).

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore sig. …, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 137/Cae/2018-2019, pubblicata con Com. Uff. n. 302 del 24.04.2019, e comunicata alla società in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 48/TFN del 14.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4293/1465 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. A.M. e della società SSD Città di Gela a rl - Reg. Prot. 69/TFN-SD).

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore Sig. …, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 08.11.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN – SVE del 12.02.2019 (dispositivo) e con Com. Uff. n. 18/TFN – SVE del 08.04.2019 (motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC ed ammenda di € 1.500,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 45/TFN del 13.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4277/1461 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. P.D.P. e della società ASD Oltrepovoghera - Reg. Prot. 71/TFN-SD)

Massima: Mesi 5 di inibizione al presidente per la a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7 del CGS in vigore) per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …, gli importi così come accertati dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo arbitrale pubblicato sul Com. Uff. n. 2.10.19 del 11.04.19 (Vertenza n. 118/89), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 44/TFN del 8.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9.10.19 a carico del sig. M.A.P. e della società SSD Football Milan Ladies - Reg. Prot. 68/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Mesi 4 di inibizione all’amministratore unico per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver corrisposto all’allenatore, sig. …., le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19.07.2018 (Vertenza n. 163/78), pubblicato con Com. Uff. n. 4/2018 e comunicato alla società con raccomandata A/R ricevuta il 27/07/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e l’ammenda di € 600,00 alla società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 37/TFN del 25.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3412/1358 pf18-19 GP/AA/mg del 19.9.2019, a carico del Sig. B.B. e della società SSDARL Ternana Calcio Femminile - Reg. Prot. 53/TFN-SD).

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra …, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con CU n. 165 del 3.12.2018 e confermata dal TFN – Sezione Vertenze Economiche con pronuncia pubblicata con CU 14/TFN – SVE del 13.2.2019 (Dispositivo) e CU 18/TFN – SVE del 8.4.2019 (Motivazioni), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.500,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 36/TFN del 25.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3411/1357 pf18-19 GP/AA/mg del 19.9.2019, a carico del Sig. B.B. e della società SSDARL Ternana Calcio Femminile - Reg. Prot. 54/TFN-SD).

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra …., la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata  con  CU n. 165 del 3.12.2018 e confermata  dal TFN –  Sezione  Vertenze  Economiche con pronuncia pubblicata con CU 14/TFN – SVE del 13.2.2019 (Dispositivo) e CU 18/TFN – SVE del 8.4.2019 (Motivazioni), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.500,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 27/TFN del 18.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 2374/1445 pf18-19 AA/mg e 2376/1446 pf18-19 AA/mg del 26.08.19, entrambi a carico del sig. S.P. e della società SSD Viareggio 2014 a rl - Reg. Prot. 40-41/TFN-SD).

Massima: Mesi 7 di inibizione al Presidente la: a) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. …, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 11.04.2019 (Vertenza n. 116/89), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; b) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, Sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 142/Cae, pubblicata con CU n. 302 del 24.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Penalizzazione di punti in classifica, da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC ed ammenda di € 1.600,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 24/TFN del 17.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3341/1299 pf18-19 GP/AA/mg del 18.09.19 a carico del Sig. N.M. e della società POL. D. Sammichele - Reg. Prot. 50/TFN-SD).

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, Sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 124/Cae/2018-19 del 27/03/2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonchè l’ammenda di € 1.500,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 23/TFN del 17.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3263/1356 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19 a carico del Sig. P.G. e della società SSDARL Bustese Milano City FC - Reg. Prot. 48/TFN-SD).

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato all’allenatore, Sig. …, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con lodo del 21.02.2019 (Vertenza n. 102/89), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonchè l’ammenda di € 1.500,00 alla società

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0005/CFA del 15 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale  Federale Territoriale c/o Comitato Reg.le Umbria  -Com. Uff. FIGC LND N. 22 del29 Agosto 2019.

Impugnazione Istanza: (SSD SPOLETO CALCIO) n. 32/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il legale rapp.te e la società per non aver corrisposto all'allenatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia- venendosi così ad integrare la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15 del CGS .  In siffatta fattispecie si configura un rapporto di "immedesimazione organica" tra rappresentante e rappresentato che mira non solo a garantire una maggiore protezione dei terzi, ma anche a tutelare, più in generale, la correttezza e regolarità delle competizioni sportive. In altri termini e più in generale , non si tratta di un mero inadempimento tra debitore e creditore che viene ad alterare soltanto il sinallagma tra società, atleti e tesserati ma, attraverso la violazione di un parametro di certezza - quale è quello della retribuzione al prestatore d'opera - viene minata alla radice la corretta funzionalità dei campionati.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 1/TFN del 13.9.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento della Procura Federale n. 14144/915 pf18-19 GP/AA/mg del 10.6.2019 a carico di V.T. e SSD Viareggio 2014 a rl - Reg. Prot. 259/TFN)

Massima: Mesi 6 di inibizione all’amministratore unico per la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC testo previgente in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF (mancato pagamento al calciatore … di somme accertate dalla CAE presso la LND a mezzo di decisione pubblicata sul C.U. n. 179/19.12.2018 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta decisione). Penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso e l’ammenda di € 1.500,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 05 Settembre 2019 con riferimento al C.U. n. 20/FTN del 29 Agosto 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   M.A. (Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1445/1061 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1709/1231 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1716/1232 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 8  per la violazione  dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”: a) per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 60/Cae/2018-19 del 19/12/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione  della detta pronuncia (prot. 1445/1061pf18-19/GP/AA/mg del 29 Luglio 2019); b) per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale –  Sezione  Vertenze  Economiche  con  decisione  pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE  del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del  6.03.2019 (Motivazione), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione  della  detta  ultima  pronuncia (prot. n. 1709/1231pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019); c) della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla  Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale –  Sezione  Vertenze  Economiche  con  decisione  pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE  del 19.12.2018 (Dispositivo) e  C.U. n. 15/TFN-SVE del  6.03.2019 (Motivazione), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione  della  detta  ultima  pronuncia (prot. n. 1716/1232pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019).                    La società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 05 Settembre 2019 con riferimento al C.U. n. 20/FTN del 29 Agosto 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO    DEL    PROCURATORE    FEDERALE    A    CARICO    DI:  R.S. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 1446/1062 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO    DEL    PROCURATORE    FEDERALE    A    CARICO    DI:  R.S. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 1454/1065 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 per aver violato l’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC, posto in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF ed agli artt. 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, a motivo del mancato pagamento in favore del calciatore … delle somme che gli erano state riconosciute dalla CAE della LND con decisione pubblicata sul CU n. 104 del 18.09.2018, confermata dalla Sezione Vertenze Economiche di questo stesso Tribunale con decisione pubblicata sul CU n. 10 del 19.12.2018 (dispositivo) e CU n. 15 del 63.2019 (motivazione), nonché dell’ulteriore mancato pagamento in favore dei calciatori … e … delle somme che erano state loro riconosciute dalla CAE della LND con decisioni pubblicate sul CU n. 215 del 1°.02.2019, il tutto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette statuizioni. La società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 05 Settembre 2019 con riferimento al C.U. n. 20/FTN del 29 Agosto 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della SSD Viareggio 2014 a rl) SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 A RL - (nota n. 1704/1233 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, a motivo del mancato pagamento in favore dei calciatori …. delle somme loro riconosciute dalla CAE della LND con decisioni pubblicate sul CU n. 114 del 1°.10.2018, che erano state confermate dalla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale con decisioni pubblicate sui CU n. 10 del 19.12.2018 (dispositivo) e 15 del 6.3.2019 (motivazione), il tutto nel termine di giorni trenta dalla comunicazione.

 La società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.G. (all’epoca

dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl), società SSCD GRANATA 1924 Srl (già SSCD Frattese Srl) - (nota n. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.6.2019).

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, l’amministratore è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 46 del 25.7.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione del 22.11.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 600,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III:  DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 17.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE  DI  PUNTI  1  IN  CLASSIFICA; AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  4,  COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  –  NOTA  N.  1254/1265  PF  17-18  AA/GP/MG  DEL  31.7.2018

Massima: Annullata la sanzione per non aver la società completamente adempiuto al lodo che la condannava al pagamento delle spettanze dovute all’allenatore in seconda nella stagione 2017/2018, in quanto in assenza di autocertificazione da parte del tesserato sui compensi percepiti aliunde nell’anno solare, la Società non ha avuto la possibilità di valutare l’eventuale fascia di reddito da esenzione e pertanto ha applicato correttamente, quale sostituto d’imposta, le ritenute di legge sulle somme corrisposte, evidenziando il tutto nella certificazione unica emessa.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. P.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE   DI   PUNTI   1   IN   CLASSIFICA   DA   SCONTARSI   NELLA   CORRENTE   STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018

Massima: Rideterminata la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00 alla società e ridotta l’inibizione a mesi 4 . all’Amministratore per la violazione  dell’art.  1  bis  C.G.S.  (in  riferimento  all’art.  94  ter,  comma  11,ed all’art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.) per l’omesso pagamento nel termine di 30 giorni previsti dalla normativa federale, al calciatore, della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND, pari ad € 900,00…La Corte Federale di Appello ritiene che -fermo rimanendo il riconoscimento dell’addebito per la consumata violazione, riconducibile ad evidente inadeguata attenzione da parte dei nuovi Organi societari agli impegni derivanti dal subentro nella precedente gestione- la richiesta subordinata possa trovare accoglimento, e che di conseguenza il regime sanzionatorio possa essere attenuato, in particolare alla luce della circostanza dell’avvenuta corresponsione (sia pure tardiva)  dell’importo dovuto al calciatore, in ossequio alla decisione della più sopra citata Commissione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/FTN del 23 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9988/25 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9997/26 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 10002/27 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 10005/28 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2019/20 e ammenda di € 6.000,00 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig.ra … consistente nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, comma 15 del CGS, poiché non aveva provveduto a pagare ai calciatori …., le somme accertata dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con i lodi del 04.05.2018 (vertenze 036-037-038-039 del 2017), nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle suddette decisioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.G. all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 6462/29 pf18-19 GP/AA/mg del 27.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non avere pagato al calciatore, sig. …., la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. 249 del 05.04.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione della pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 6181/50 pf18-19 GP/AA/mg del 18.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 7 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non avere pagato ai calciatori, Sigg.ri …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 51/Coe/2017-18 e 94/Coe/2017- 2018, pubblicate con C.U. 214 del 20 Febbraio 2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce. La società è sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi quest’ultima sanzione in caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e l’ammenda di € 1.600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 6178/76 pf18-19 GP/AA/mg del 18.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 9 di inibizione per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, in relazione all’art. 94 ter comma11 NOIF, a motivo del mancato pagamento in favore dei calciatori …. delle somme che erano state accertate a loro credito dalla Commissione Accordi Economici a mezzo di quattro separate decisioni, tutte risalenti alla data del 5 aprile 2018. A siffatte decisioni, ritualmente comunicate, la società, che era stata condannata ad eseguire i pagamenti, aveva mancato di ottemperare nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. La società è sanzionata con la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi quest’ultima sanzione in caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e l’ammenda di € 1.800,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 6007/73 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 6010/74 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 12 di inibizione per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, in relazione all’art. 94 ter commi 11 e 13 NOIF, in quanto non erano state pagate al calciatore … la somma di € 3.300,00 stabilita dalla Commissione Accordi Economici con decisione pubblicata sul CU n. 283 del 17 maggio 2018 (deferimento 6007/73) e all’allenatore …. la somma di € 12.100,00 stabilita dal Collegio Arbitrale con lodo pubblicato sul CU n. 3/2018 (deferimento 6010/74). Alle due decisioni, ritualmente comunicate, la Società aveva mancato di ottemperare nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. La società è sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi alla prima iscrizione di campionato organizzato dalla FIGC e  l’ammenda di € 3.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 5727/49 pf18-19 GP/AA/mg del 10.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, signor … la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 149/78 pubblicato con C.U. n. 3/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata 1 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e l’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.P.(all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Monticelli Calcio Srl), SOCIETÀ SSD MONTICELLI CALCIO SRL - (nota n. 5058/46 pf18-19 GP/AA/mg del 22.11.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. … le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 167/Cae/2017-18 del 17/05/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019  oltre all’ammenda di € 1.500,00 per la recidiva

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL  24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018

Decisione Impugnata: DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE - COM. UFF. N. 6/TFN DEL 17.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VARESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19; AMMENDA DI € 2.500,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12514/1208 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 29.5.2018

Massima: Ridotta la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e l’ammenda a € 1.250,00 alla società per il mancato adempimento nel termine di giorni 30 del lodo 20.2.2018 pronunciato dalla Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in favore di quattro calciatori….Merita, viceversa, accoglimento la subordinata conclusione formulata dalla ricorrente e ciò in quanto risulta documentalmente il pronto assolvimento del debito (nel termine di soli venti giorni), una volta che il sodalizio ne era venuto a conoscenza. Tale meritoria condotta integra, a parere della Corte, la ricorrenza delle attenuanti generiche che consentono la riduzione della pena determinata dal Giudicante in ragione di metà rispetto a quella inflitta in prime cure, sia per quanto riguarda la penalizzazione, come per l’ammenda.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 5324/48 pf18-19 GP/AA/mg del 29.11.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 17 di inibizione per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94-ter, comma 11, NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, CGS, per non aver pagato ai calciatori, signori …., gli importi accertate come dovuti dalla Commissione Accordi Economici della LND con le decisioni prot. 14/Cae/2017-2018, 12/Cae/2017-2018, 250/Cae/2016-2017, 255/Cae/2016-17,   254/Cae/2016-17,   251/Cae/2016-17,   252/Cae/2016-17,   253/Cae/2016- 17, 77/Cae/2017-18, 29/Cae/2017-18, 44/Cae/2017-18 e 45/Cae/2017-18, e confermate in sede di reclamo dal T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche con decisioni pubblicate sui CC.UU. nn.14-21-22 (2017/2018), nel termine di giorni trenta dalla comunicazione delle ultime dette pronunce. La società è sanzionata la penalizzazione di punti 12 in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società sui iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 2.600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 13319/804 pf17-18 GP/AA/mg del 12.6.2018).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.200,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. … le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 del 13/12/2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 1262/1229 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, sig. … le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 C.A. del 8.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia La società è sanzionata con la penalizzazione in classifica di punti 1 in classifica, da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.E. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Football Milan Ladies), SOCIETÀ SSD FOOTBALL MILAN LADIES - (nota n. 1256/1264 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra …, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 93/CAE/2017-18 del 6/03/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Acireale), SOCIETÀ ASD ACIREALE - (nota n. 1254/1265 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver parzialmente corrisposto all’allenatore, Sig. …, le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo dell’8.2.2018 (Vertenza 97/78), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSDSRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 1258/1095 pf17-18 GP/AA/MG del 31.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 8 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 67/Cae/2017-18, 71/Cae/2017-18 e 68/Cae/2017-18 del 1.02.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.700,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 13640/977 pf17-18 GP/AA/mg del 18.6.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 7 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 31/Cae/2017-18 e 48/Cae/2017-18 del 9.01.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), B.G. (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 13319/804 pf17-18 GP/AA/mg  del 12.6.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. …., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 del 13/12/2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;.  La società è sanzionata con l’ammenda di € 800,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n.12896/805pf17-18/GP/AA/mg del 06/06/2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con MESI 7 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori Sigg.ri ….e … le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 20/Cae/2017-2018 e 201/Cae/2017-2018, pubblicate con C.U. n. 158/1 del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce La società è sanzionata con LA penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018 –19, oltre all’ammenda di € 1.600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.M. (all’epoca dei  fatti  Presidente  e  legale  rappresentante  della  Società  USD  Colligiana),  SOCIETÀ  USD COLLIGIANA - (nota n. 12671/958pf17-18/GP/AA/mg del 31/05/2018).

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. …, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 CAE del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 700,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.P. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Varese Calcio  Srl), SOCIETÀ VARESE CALCIO SRL - (nota n. 12514/1208pf17-18/GP/AA/mg del 29/05/2018).

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori ….., le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni pubblicate con C.U n. 214 del 20.2.2018, vertenze prot. CAE nn. 79, 80, 100 e 101, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 2.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D. (all’epoca dei fatti  Amministratore  Unico  e  legale  rappresentante  della  Società  L’Aquila  Calcio  1927  Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 12324/1096 pf17-18 GP/AA/mg del 24.5.2018).

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig.…, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 197 punto 17 CAE del 1.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 92/CDN  del 10 Giugno 2010 n. 5  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (280) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.B. (Presidente della Soc. UC Femminile Sezze) e della società UC Femminile Sezze (nota n. 6519/1026pf09-10/GR/mg del 9.4.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011 per la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, e art. 8 commi 9, 10, 15 del CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, per non aver ottemperato al Lodo del Collegio Arbitrale della LND emesso all’esito del ricorso proposto dall’allenatrice. Nel caso in esame dalle indagini espletate dalla Procura Federale è emersa l’inottemperanza al disposto del Lodo arbitrale, che a tutt’oggi ancora persiste. Tale contegno assenteistico rende ancor più corroborante l’incolpazione a loro ascritta e contestata dalla Procura Federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 89/CDN  del 03 Giugno 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (321) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.D.O. (calciatore tesserato per la Soc. FC Juventus SpA) (nota n. 7785/1178pf09-10/SP/blp del 13.5.2010). Massima: In caso di correzione del lodo arbitrale il termine di 30 giorni per l’adempimento spontaneo decorre dalla comunicazione della ordinanza collegiale di correzione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 20 Maggio 2010 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (284) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M. R. (Presidente della Soc. Valle d’Aosta Calcio Srl) e della società Valle D’Aosta Calcio Srl (nota n. 6699/1242pf09-10/AM/ma del 14.4.2010).

Massima: La Società risponde della violazione degli artt. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. e 4, comma 1 del C.G.S. con riferimento al C.U. N°. 1 stagione sportiva di competenza (2008- 2009), per non aver provveduto a corrispondere al calciatore entro i termini di rito stabiliti, 30 giorni, le somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 20 Maggio 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (315) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P. G. (Presidente della Soc. ASD Sanvitese) e della società ASD Sanvitese (nota n. 7114/739pf09-10/GR/mg del 26.4.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver ottemperato nei termini di cui all’art. 94 ter comma 12 NOIOF all’adempimento dell’obbligazione a seguito della delibera emessa, dalla Commissione Accordi Economici. Il presidente è sanzionato con l’inibizione (mesi 6)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 81/CDN  del 29 Aprile 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (276) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.P. (Presidente della Soc. ASD Cecina Calcio) e della società ASD Cecina Calcio (nota n. 6743/865pf09-10/MS/vdb del 15.4.2010). Massima: La società ottempera alla decisione della Commissione Accordi Economici, allorquando dimostra di aver pagato il calciatore nei termini di 30 giorni dalla comunicazione della decisone allegando in copia il bonifico bancario e la quietanza rilasciata dal prefato calciatore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 65/CDN  del 11 Marzo 2010 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (180) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R. V. (Presidente della Soc. FC Sant’Antonio Abate) e della società FC Sant’Antonio Abate (nota n. 4298/774pf09-10/GT/dl del 26.1.2010).

Massima: La società non risponde della violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 8, commi 9, 10 e 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio calciatore, quando emerge che tale sentenza è stata impugnata innanzi alla CVE che l’ha annullata con conseguente rimessione degli atti alla C.A.E. che, a seguito di un nuovo esame del merito, ha successivamente emanato, un provvedimento di conferma della precedente statuizione a sua volta impugnato dinanzi alla C.V.E., la cui discussione non è stata ancora fissata.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN  del 20 Febbraio  2010 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (178) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.I. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Rivoli) e della società ACD Rivoli (nota n. 4294/727pf09-10/MS/vdb del 29.1.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, NOIF per non aver eseguito, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 30 ottobre 2009, la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, che l’aveva obbligata a pagare all’allenatore. L’art. 94 ter, comma 13, NOIF prevede che il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Trattasi di termine di natura perentoria, che è tale anche in considerazione della natura del provvedimento del Collegio Arbitrale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN  del 20 Febbraio  2010 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (179) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. P. (Presidente della Soc. SSD Centobuchi Calcio Srl)  e della società SSD Centobuchi Calcio Srl (nota n. 4424/766pf09-10/MS/vdb del 29.1.2010).

Massima: La società adempie all’obbligo imposto dall’art. 94-ter NOIF allorquando nei 30 giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale provvede al pagamento del calciatore, dimostrando la circostanza dalla dichiarazione liberatoria firmata dallo stesso, accompagnata da un assegno circolare all’ordine del calciatore anche se di importo inferiore al condannatorio, ma accettato dal calciatore “a saldo residuo credito”. Consegue il proscioglimento della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 58/CDN  del 16 Febbraio  2010 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 74 del 10.12.2009 Impugnazione - istanza:  (143) – Appello della società US Scalea 1912 avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 1 al sig. F. R. (presidente) e la penalizzazione di 1 punto da scontare nella corrente stagione sportiva 2009/2010 alla societa’, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il 13° comma dell’art. 94 ter delle NOIF prevede che il pagamento imposto dal lodo vada effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e che, in caso contrario, devono applicarsi le sanzioni previste dal CGS. Né si può accedere alla tesi difensiva in base alla quale ci si troverebbe di fronte ad un termine meramente ordinatorio, giacché è principio generale affermato dalla normativa federale che ogni termine indicato dalle procedure disciplinari riveste il carattere della perentorietà. Alla presente fattispecie non si applica l’art. 8, comma 15, CGS, sebbene richiamato nell’atto di deferimento, poiché tale norma determina le sanzioni per le infrazioni commesse nel settore professionistico; trova invece applicazione il comma 9 dello stesso articolo, che prevede la penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della Società responsabile “in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche”. Consegue nei confronti della società inadempiente la sanzione della penalizzazione di punti (1) in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN  del 20 Febbraio  2010 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (177) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D. M.(Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio (nota n. 4297/765pf09-10/MS/cdb del 29.1.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF.  L’art. 94 ter, NOIF prevede che il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.  In caso di inadempimento, vanno applicate le sanzioni di cui agli artt. 8, comma 9, 19, comma 1, lett. H), CGS.

Decisione C.D.N.: Comunicato ufficiale n. 51/CDN del 21/01/2010 n. 1 - www.figc.it Decisione Impugnata: delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 41 del 28.10.2009 Impugnazione - istanza:  (106) – Appello della società ASD Bojano avverso la penalizzazione di 2 punti da scontarsi nel campionato in corso ed ammenda € 1.500,00

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 94 ter, per non aver ottemperato, entro 30 giorni, al pagamento nei confronti dell’allenatore di quanto stabilito con la decisione del Collegio Arbitrale, né tantomeno al pagamento nei confronti di n. 3 calciatori di quanto stabilito con la decisione della Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN  del 29 Settembre 2009 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (1) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Real Marsico) e della società ASD Real Marsico (nota n. 24/943pf08-09/AM/ma del 1.7.2009).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, co. 1, CGS, con riferimento al CU N°. 1 stagione sportiva di competenza (2007- 2008), per aver corrisposto all’allenatore solo due delle quattro rate previste nel contratto, come accertato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN  del 27 Novembre 2009  n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (101) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. M. (nella sua qualità di Presidente della Soc. AS Pizzighettone Srl) e della società AS Pizzighettone Srl (nota n. 1947/71pf09-10/GT/dl del 19.10.2009).

Massima: L’art. 8, comma 15, CGS, la cui violazione è stata contestata unitamente a quella di cui al comma 9 dello stesso articolo, prevede che il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da Collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta per società e tesserati le sanzioni ivi richiamate, senza che la norma operi alcuna distinzione tra i tesserati e sulla natura delle somme liquidate, di guisa che il semplice fatto del mancato adempimento della obbligazione nel termine di cui sopra comporta la violazione della norma e la conseguente sanzione. Nel caso in esame, sulla sussistenza dell’inadempimento che è stato contestato ai deferiti non può dubitarsi, atteso che l’offerta di pagamento, che la società ha dedotto ma non provato di aver fatto, non equivale all’effettivo pagamento e che non risulta che il calciatore creditore sia stato messo in mora dalla società debitrice. Il caso di specie si riferisce a somme accertate dal Collegio arbitrale in favore del calciatore a titolo di prestazioni mediche. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 16 Novembre 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (66) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. C.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Casale Calcio Srl) e della società AS CAasale Calcio Srl (nota n. 1450/1315pf08-09/AM/ma del 28.9.2009).

Massima: La società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio presidente, con penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione nel campionato di appartenenza per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, e 94 ter, comma 13, NOIF, per non aver corrisposto, entro 30 giorni, all’allenatore il pagamento della somma così come disposto dalla delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 14 Febbraio 2009. Nel caso di specie l’avvenuto pagamento è avvenuto in data 7 maggio 2009, con assegno circolare N°. 52- 0282302800. Si tratta di un comportamento che contrasta con la previsione dell’art. 94 ter, comma 13, NOIF. È irrilevante il fatto che la Società deferita abbia proposto un ricorso per revocazione alla Corte di Giustizia Federale. Infatti, tale ricorso presentato in data 3 Aprile 2009 (tra l’altro dichiarato inammissibile) non ha sospeso l’esecutorietà del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale presso la LND e ricevuto dalla società in data 7 marzo 2009.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN  del 05 Novembre 2009 n. 3  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (55) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.S. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) e della società Treviso FC 1993 Srl (nota n. 1474/038pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).

Massima: La società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 8, comma 15, CGS per aver omesso di provvedere al pagamento in favore dell’avente titolo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle somme indicate nel Lodo arbitrale del 10 giugno 2009.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 10 Settembre 2009  n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (17) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F. C.(calciatore tesserato per la Soc. Piacenza FC SpA) (nota n. 648/044pf09- 10/SP/blp del 24.7.2009). Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda per non aver ottemperato al lodo arbitrale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN  del 03 Settembre 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (18) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. M. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Pro Capoterra 2000) e della società ASD Pro Capoterra 2000 (nota n. 615/1316pf07-08/AM/ma del 23.7.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per violazione degli artt. 1 comma 1 in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, per aver non aver ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la Lega Nazionale Dilettanti, non opposta, di condanna al pagamento in favore del calciatore della somma disposta dalla commissione entro il termine di trenta giorni a far data dalla comunicazione della decisione medesima.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Impugnazione - istanza: 5) Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. M.M., agente di calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 9 dell’allegato b del regolamento agenti di calciatori previgente e agli artt. 24, comma 2, 1, comma 4, 12, comma 2 del regolamento agenti in vigore e al capo i dell’allegato a dello stesso regolamento agenti. Massima: Non viola alcuna norma federale l’agente di calciatori che ha corrisposto al Presidente del Collegio Arbitrale presso il quale era stata radicata una controversia che lo vedeva opposto al calciatore soltanto il 50% dell’importo liquidato a favore dello stesso, nonostante questo avesse richiesto, in forza del vincolo di solidarietà passiva che lega le parti del procedimento arbitrale, di provvedere al pagamento dell’intero importo di sua spettanza allorquando il restante 50% è stato poi corrisposto dal calciatore in tempi congrui su istanza proprio dell’agente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN  del 04 Agosto 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (372) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. C. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. Pol. Dil. Atletico Trexenta) e della società Pol. Dil. Atletico Trexenta (nota n. 8452/1239pf08- 09/MS/vdb del 30.6.2009). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 comma 9 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, per aver omesso di ottemperare nel termine, di giorni 30,  di cui all’art. 94 ter comma 13 NOIF alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di corrispondere la somma disposta dal collegio, nonostante la decisione, pubblicata sul Comunicato ufficiale, fosse stata più volte comunicata alla società obbligata.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 10/CDN  del 22 Luglio 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (365) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore A. D. (tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl) (nota n. 8521/863pf08-09/SP/blp del 23.6.2009). Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per non aver spontaneamente dato esecuzione del lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale c/o la Commissione Agenti F.I.G.C., con cui era stato condannato al pagamento in favore dell'Agente di Calciatori F.I.G.C., omettendo di effettuare il pagamento dovuto nei termini di 30 giorni dalla comunicazione, di cui all'art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori. Anche la società è sanzionata con l’ammenda per responsabilità oggettiva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN  del 10 Luglio 2009  n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (309) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:M. P. calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Biellese 1902 SpA) e della società AS Biellese 1902 SpA (nota n. 7643/1024pf08-09/AM/ma del 22.5.2009).

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per non aver spontaneamente dato esecuzione del lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale c/o la Commissione Agenti F.I.G.C., con cui era stato condannato al pagamento in favore dell'Agente di Calciatori F.I.G.C., omettendo di effettuare il pagamento dovuto nei termini di 30 giorni dalla comunicazione, di cui all'art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori. Anche la società è sanzionata con l’ammenda per responsabilità oggettiva.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN  del 07 Luglio 2009  n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (346) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. P. (già Presidente della Soc. SSD Lazio Colleferro Calcio a 5) e della società SSD Lazio Colleferro Calcio a 5 (nota n. 8349/1100pf07-08/MS/vdb del 18.6.2009).

Massima: L’art. 94 ter comma 11, NOIF, prevede che il pagamento delle somme accertate deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione. A ciò consegue l’applicazione a carico della società inadempiente della sanzione di cui all’art. 8, co. 9, CGS e a carico del Presidente l’applicazione di equa sanzione in relazione all’art. 1 comma 1 CGS. Consegue l’applicazione della sanzione dell’inibizione a carico del presidente la penalizzazione di punti (1) in classifica a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN  del 07 Luglio 2009  n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (340) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.R. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902) e della società Montevarchi Calcio Aquila 1902 (nota n. 8205/1238pf08-09/AM/ma dell’11.6.2009). Massima: L’art. 94 ter comma 11, NOIF, prevede che il pagamento delle somme accertate deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione. A ciò consegue l’applicazione a carico della società inadempiente della sanzione di cui all’art. 8, co. 9, CGS e a carico del Presidente l’applicazione di equa sanzione in relazione all’art. 1 comma 1 CGS. Consegue l’applicazione della sanzione dell’inibizione a carico del presidente la penalizzazione di punti (1) in classifica a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN  del 19 Giugno 2009  n. 4 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009

Impugnazione – istanza: (295) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società SS  Carloforte Calcio (ammenda € 500,00), inflitta a seguito di proprio deferimento

Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN  del 19 Giugno 2009  n. 3 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009

Impugnazione – istanza: (294) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD 86 Villaputzu (ammenda € 400,00), inflitta a seguito di proprio deferimento

Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN  del 19 Giugno 2009  n. 2 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009

Impugnazione – istanza: (293) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società SS Gonnos Calcio (ammenda € 100,00), inflitta a seguito di proprio deferimento

Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN  del 05 Giugno 2009  n. 2 - www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 68 del 7.5.2009

Impugnazione – istanza: (288) – Appello della società SG  Gallaratese avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per non aver provveduto all’obbligo di pagamento delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale in favore di due tesserati, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN  del 28 Maggio 2009  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (271) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.M. (attualmente tesserato in qualità di calciatore con la Soc. Bologna FC 1909 SpA) (nota n. 6659/452pf08-09/SP/blp del 23.4.2009).

Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. in relazione all’art. 11, comma primo e secondo, del Regolamento delle Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento Agenti, per non aver adempiuto spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 30 ottobre 2008, adempimento intervenuto solo successivamente in data 16 gennaio 2009. Consegue la sanzione dell’ammenda.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Fanfulla 1872 avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente sig. A.A. dell’art. 94 ter, comma 13, NOIF (nota n. 6212/926 08-09pf/am/ma dell’8.4.2009

Massima: La dichiarazione liberatoria sottoscritta dall’allenatore che asserisce di non aver nulla a pretendere dalla società in virtù della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti essendo priva di data certa non è opponibile ai terzi, come invece avrebbe potuto avvenire qualora si fosse fatto ricorso ad altre oggettivamente ineccepibili forme di pagamento e di soddisfazione del debito di che trattasi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver dimostrato di aver provveduto al pagamento di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Ischia Isolaverde avverso le sanzioni: inibizione per mesi 6 a carico del sig. S.G.; penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della reclamante, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1 C.G.S.

Massima: La società non risponde di alcuna violazione quando prova di aver adempito alla decisione della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti esibendo in giudizio la quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore ed autenticata dal responsabile del Comune entro 30 giorni dalla comunicazione della  decisione della Commissione Accordi Economici.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6 del 4.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Savoia 1908 ssdrl avverso le sanzioni: inibizione per mesi 3 al sig. A.V.; penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1 C.G.S.. (nota n. 6170/936pf08-09/am/ma del 7.4.2009

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver provveduto ad adempiere alla delibera della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti nei termini regolamentari.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 9 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(244) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.S. (all’epoca dei fatti, presidente della Soc. Torino Calcio Femminile) e della società Torino Calcio Femminile (nota n. 6157/922pf08-09/am/ma del 7.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 11, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 3 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Fanfulla 1872 avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente sig. A.A. dell’art. 94 ter, comma 13, NOIF (nota n. 6212/926 08-09pf/am/ma dell’8.4.2009

Massima: La dichiarazione liberatoria sottoscritta dall’allenatore che asserisce di non aver nulla a pretendere dalla società in virtù della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti essendo priva di data certa non è opponibile ai terzi, come invece avrebbe potuto avvenire qualora si fosse fatto ricorso ad altre oggettivamente ineccepibili forme di pagamento e di soddisfazione del debito di che trattasi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver dimostrato di aver provveduto al pagamento di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Ischia Isolaverde avverso le sanzioni: inibizione per mesi 6 a carico del sig. S.G.; penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della reclamante, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1 C.G.S.

Massima: La società non risponde di alcuna violazione quando prova di aver adempito alla decisione della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti esibendo in giudizio la quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore ed autenticata dal responsabile del Comune entro 30 giorni dalla comunicazione della  decisione della Commissione Accordi Economici.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86 del 4.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Savoia 1908 ssdrl avverso le sanzioni: inibizione per mesi 3 al sig. A.V.; penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1 C.G.S.. (nota n. 6170/936pf08-09/am/ma del 7.4.2009

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver provveduto ad adempiere alla delibera della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti nei termini regolamentari.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN  del 19 Giugno 2009  n. 4 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009

Impugnazione – istanza: (295) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società SS Carloforte Calcio (ammenda € 500,00), inflitta a seguito di proprio deferimento

Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN  del 19 Giugno 2009  n. 3 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009

Impugnazione – istanza: (294) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD 86 Villaputzu (ammenda € 400,00), inflitta a seguito di proprio deferimento

Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN  del 19 Giugno 2009  n. 2 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009

Impugnazione – istanza: (293) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società SS Gonnos Calcio (ammenda € 100,00), inflitta a seguito di proprio deferimento

Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN  del 05 Giugno 2009  n. 2 - www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 68 del 7.5.2009

Impugnazione – istanza: (288) – Appello della società SG Gallaratese avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per non aver provveduto all’obbligo di pagamento delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale in favore di due tesserati, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN  del 28 Maggio 2009  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (271) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.M. (attualmente tesserato in qualità di calciatore con la Soc. Bologna FC 1909 SpA) (nota n. 6659/452pf08-09/SP/blp del 23.4.2009).

Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. in relazione all’art. 11, comma primo e secondo, del Regolamento delle Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento Agenti, per non aver adempiuto spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 30 ottobre 2008, adempimento intervenuto solo successivamente in data 16 gennaio 2009. Consegue la sanzione dell’ammenda.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 8 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(252) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:D.M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio  (nota n. 6167/928pf08-09/AM/ma del 7.4.2009). (253) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio (nota n. 6168/925pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)

Massima: La società, tenuto conto della continuazione, è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio arbitrale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 7 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(251) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.A. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Fanfulla 1874) e della società AC Fanfulla1874 (nota n. 6212/926 08-09pf/AM/ma dell’8.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, in quanto la dichiarazione dell’allenatore di non aver nulla a prtenedere non ha valore libertaorio, atteso che  è  priva di riferimento alla decisione del Collegio Arbitrale ed all’importo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 6 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (250) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.S. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Ischia Isolaverde) e della società ASD Ischia Isolaverde  (nota n. 6174/927pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici, in quanto l’atto di transazione da cui emerge il pagamento non reca la data certa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(249) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V.A. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. FC Savoia 1908) e della società FC Savoia 1908 (nota n. 6170/936pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2009/2010 per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(248) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.M.  (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. USD Recanatese) e della società USD Recanatese (nota n. 6173/923pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(247) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V.M.  (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio Srl) e della società SSD Sapri Calcio Srl (nota n. 6171/931pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale. Nel caso di specie la dichiarazione a firma dell’allenatore, avente natura liberatoria, con la quale quest’ultimo dava atto di aver ricevuto dalla società il pagamento dell’intera somma determinata dal Collegio Arbitrale non prova il pagamento, soprattutto se in epoca successivo il calciatore fa pervenire una dichiarazione con la quale assume di non aver ricevuto il pagamento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(246) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.A. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD FBC Calangianus) e della società ASD FBC Calangianus (nota n. 6172/929pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 9 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(244) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.S. (all’epoca dei fatti, presidente della Soc. Torino Calcio Femminile) e della società Torino Calcio Femminile (nota n. 6157/922pf08-09/am/ma del 7.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 11, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 8 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(252) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:D.M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio  (nota n. 6167/928pf08-09/AM/ma del 7.4.2009). (253) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.M. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) e della società US Castrovillari Calcio (nota n. 6168/925pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)

Massima: La società, tenuto conto della continuazione, è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio arbitrale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 7 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(251) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.A. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Fanfulla 1874) e della società AC Fanfulla1874 (nota n. 6212/926 08-09pf/AM/ma dell’8.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 04 Maggio 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(245) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.G. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Atletico Trivento) e della società ASD Atletico Trivento (nota n. 6175/924pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 per la violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e 94 ter, comma 13, delle NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione) al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la LND, dell’11 ottobre 2008 e riportata al punto 8 del C.U. n. 1, collegio Arbitrale presso la LND.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 77/CDN  del 17 Aprile 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (193) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.D. (Amministratore unico della Soc. Ternana Calcio SpA)  e della società Ternaba Calcio SpA (nota n. 5185/329pf08-09/AM/ma del 9.3.2009)

Massima: Ai sensi dell’art. 8 comma 15 CGS la società è sanzionata con l’ammenda per non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto ad altra società entro i termini stabiliti dal CGS a seguito della decisione della Corte di Giustizia Federale che aveva confermato la decisione della Commissione Vertenze Economiche FIGC. E ciò nonostante la società avesse provveduto al pagamento direttamente nonostante l’accantonamento delle somme disposto dalla Lega.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 63/CDN  del 05 Marzo 2009  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (142) – Deferimento del procuratore federale a carico di: F.C. (Presidente della Soc. ACF Milan) e della società ACF Milan (nota n. 4063/327pf08-09/GT/dl del 26.1.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di (punti 1) in classifica per aver violato gli artt. 1 comma 1 ed 8 comma 9 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, in quanto non ha provveduto al pagamento di somme di denaro dovute al calciatore nel termine di giorni trenta dal ricevimento della decisione della Commissione Vertenze Economiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 63/CDN  del 05 Marzo 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (147) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Campobello) e della società ASD Campobello  (nota n. 4262/1406pf07-08/MS/en del 4.2.2009)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di (punti 1) in classifica per aver violato gli artt. 1 comma 1 ed 8 comma 9 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, in quanto non ha provveduto al pagamento di somme di denaro dovute al calciatore nel termine di giorni trenta dal ricevimento della decisione della Commissione Vertenze Economiche. Ai fini del proscioglimento non è sufficiente il deposito di quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore non recante l’importo e non avente data certa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 58/CDN  del 05 febbraio 2009  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (129) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Bojano) e della società ASD Bojano (nota n. 3621/040pf08-09pf/AM/ma del 12.1.2009)

Massima: La delibera del Collegio Arbitrale presso la LND con la quale la società è stata condannata al pagamento nei confronti dell’allenatore deve essere adempiuta nel termine di 30 giorni. Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, decorre nel caso di specie dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la LND.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 58/CDN  del 05 febbraio 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (128) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.C. (Presidente della Soc. FC Pro Vasto Srl) e della società FC Pro Vasto Srl (nota n. 3634/043pf08-09pf/AM/ma del 12.1.2009)

Massima:L’art. 94 ter delle NOIF così dispone “…Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva…”. Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, decorre nel caso di specie dal ricevimento della comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN  del 11 febbraio 2009  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:  (132) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.A. (Presidente della Soc. ASD Calcio a 5 2007) e della società ASD Calcio A 5 2007 (nota n. 3710/294pf08-09pf/AM/ma del 14.1.2009)

Massima: La società risponde della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 94 ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti afferente l’obbligo della deferita di corrispondere gli emolumenti al suo allenatore entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della decisione. Vanno applicate le sanzioni previste dall’art. 8 commi 9 e 10 CGS. Al presidente l’inibizione di mesi 6 ed alla Società la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN  del 13 novembre 2008  n.  3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (48) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Carlo Barillà (Presidente della Soc. USD Sanremese Calcio Srl) e M.B. (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 1310/1461pf07-08/GT/en del 25.9.2008)

Massima: Il Presidente della società è sanzionato con l’inibizione (anni uno e mesi quattro) per non aver tempestivamente provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte dalla società nei confronti di numerosi tesserati e ciò nonostante i provvedimenti emanati dai competenti organi federali, ritualmente notificati agli interessati e comunque pubblicati sui comunicati ufficiali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 28/CDN  del 22 ottobre 2008  n.  3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (194) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.F. (già Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio SpA – oggi SSD Sapri Calcio Srl – per la stagione sportiva 2005/2006 ed attualmente dirigente della stessa), V.C. (Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio SpA – oggi SSD Sapri Calcio Srl - per la stagione sportiva 2006/2007) e della società SSD Sapri Calcio Srl (già SSD Sapri Calcio SpA) (nota n. 2594/257pf07-08/SP/en del 5.2.2008)

Massima: Il Presidente della società risponde della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, per aver affermato, in maniera non veritiera, al Collegio Arbitrale della LND di aver adempiuto integralmente gli obblighi di pagamento nei riguardi dell’allenatore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN  del 16 ottobre 2008  n.  3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (3) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.M. (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl nel corso della stagione 2006/2007 e fino al 23.11.2007), G.M. (cassiere con delega di rappresentanza della Soc. US Imperia 1923 Srl nel corso della stagione 2006/2007 e fino al 2.1.2008) e della società US Imperia 1923 Srl (nota n. 6165/1082pf07- 08/AM/en del 30.6.2008)

Massima: Il Presidente ed il cassiere della società rispondono delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 CGS, in relazione all’art. 94 ter, commi 11 e 12 NOIF per il mancato pagamento delle somme di denaro dovute ai calciatori, a seguito della pronuncia resa dalla CAE presso la Lega Nazionale Dilettanti. Va dichiarata cessata materia del contendere nei confronti della società che non risulta più affiliata.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 168/CGF Riunione del 29 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 263/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del signor B.G. presidente dell’A.C. Mestre avverso le sanzioni: inibizione per anni 1 al reclamante; - penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1. C.G.S. in riferimento all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e art. 2, comma 3 C.G.S. (oggi art. 4, comma 1 C.G.S.)

Massima: La produzione di due quietanze non può valere, in alcun modo, ad estinguere, con la pretesa automaticità, gli obblighi di pagamento gravanti sulla società e rilevanti, ai fini disciplinari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 94 comma 13 N.O.I.F. Peraltro, anche sotto un profilo prettamente probatorio, non può dubitarsi dell’inidoneità delle quietanze a certificare i pagamenti in esse attestati. Com’è noto, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [cfr. art. 2702 c.c.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. E ciò (vale a dire il disconoscimento) è quanto appunto avvenuto nel caso di specie per effetto dell’esposto e delle dichiarazioni rese dall’allenatore, con la conseguenza evidente di ribaltare sulla società deducente l’onere di dimostrare l’autenticità del documento e della sua sottoscrizione. Tale prova non è stata fornita. D’altro canto nel caso di specie non appariva, comunque, predicabile – anche ove formalmente richiesta – alcuna attività di verificazione perché la suddetta indagine avrebbe dovuto essere svolta, non già sul documento originale (giammai prodotto), bensì solo su mere fotocopie degli atti di quietanza, già di per se stesse connotate da un’efficacia probatoria condizionata [cfr. art. 2719 c.c.] e, comunque, non suscettive di accertamenti peritali dall’esito affidabile.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 012/C Riunione del 21 Settembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 7.7.2006

Impugnazione - istanza: 6. APPELLO DELLA NUOVA NARDO’ CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 DEL C.G.S.

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, per violazione degli art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. e 7, comma 6-bis, C.G.S. per non aver adempiuto, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, alla decisione del 5.5.2006 resa dalla Commissione Accordi Economici che la condannava la società al pagamento di € 800,00 in favore del calciatore

 

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