DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N.  0032/CFA del 16 Dicembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale (Sezione Disciplinare), n. 43/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione Istanza: (C.P./D.V.S./D.V.S./P.A./PROCURA FEDERALE) nn. 60-63-64-65/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Quanto…alla eccezione di inammissibilità dell’azione disciplinare avviata con l’atto di deferimento che ha poi condotto alla sentenza in questa sede impugnata. Ciò inquanto, ad avviso dei reclamanti, un altro fascicolo investigativo era stato aperto dalla Procura federale avente ad oggetto le identiche condotte, sfociando in un provvedimento di archiviazione; conseguentemente, ad avviso dei citati reclamanti, difetterebbero nel caso di specie i presupposti necessari per consentire la riapertura d’ufficio delle indagini. L’eccezione è infondata e va disattesa. Come emerge dalla documentazione in atti, con nota in data 9.11.2018 prot. 4517/1380pf17-18/GP/GC/blp, la Procura federale ha disposto l’archiviazione del procedimento già pendente inerente gli accertamenti connessi con il fallimento della società Vicenza Calcio s.p.a. Tuttavia, come chiaramente attestato, tale provvedimento non ha implicato alcun accertamento nel merito delle responsabilità dei soggetti interessati. Piuttosto, la Procura federale ha tempestivamente fatto richiesta al giudice delegato presso il Tribunale di Vicenza dell’autorizzazione al rilascio di copia di tutta la documentazione rilevante ai fini degli accertamenti di competenza, compiutamente indicata; nonostante tale autorizzazione, e a dispetto dei ripetuti contatti con il curatore fallimentare, tuttavia non è stato possibile acquisire tale documentazione nella sua interezza in tempi compatibili con l’esigenza del rispetto della durata massima del procedimento. Pertanto, è stata disposta l’archiviazione allo stato degli atti del procedimento. In poca successiva, una volta depositata nell’ambito della procedura fallimentare, la relazione ex art. 33 L.F. del curatore fallimentare, questa è stata acquisita agli atti anche del procedimento di indagine a fini sportivi, consentendo agli organi a ciò preposti una compiuta ricostruzione del contesto complessivo di riferimento, nonchè delle condotte dei diversi soggetti interessati. In altri termini, proprio con la citata relazione del curatore fallimentare, lungi dal rappresentare quest’ultima un dato privo di rilevanza ai fini del presente procedimento, è stato possibile avere contezza delle condotte dei diversi amministratori coinvolti, inquadrate in una dimensione sistematicamente organica e funzionalmente collegata all’evoluzione della vicenda, per valorizzarne i rispettivi apporti rispetto all’esito fallimentare. Quindi, del tutto legittimamente la Procura federale in data 10.4.2019, ripercorsa la vicenda, e tenuto conto delle recenti acquisizioni documentali pervenute dal Tribunale di Vicenza, ha disposto la riapertura delle indagini emergendo condotte di possibile rilievo disciplinare richiedenti un approfondimento istruttorio e requirente.

Massima: Annullata la decisione del TFN che aveva ritenuto i deferIti responsabili della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva vigente, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. in quanto responsabili, ciascuno in funzione della carica rispettivamente ricoperta, con le condotte distintamente addebitate nell’atto di deferimento, e per i periodi rispettivamente indicati nel capo di incolpazione, delle scelte gestionali riguardanti il  Vicenza Calcio s.p.a. per  le  stagioni sportive individuate, tali da determinare una cattiva gestione e il dissesto che aveva poi condotto al fallimento della menzionata società… Gli elementi oggettivi evidenziati sopra consentono di affermare che tale periodo è tutt’altro che breve o non significativo ai fini di reputare pienamente ascrivibile a ciascuno dei tre reclamanti in questa sede interessati di avere assunto piena contezza della situazione societaria, delle sue esigenze, nonché della condotta di gestione effettivamente garantita.Le caratteristiche degli elementi sopra evidenziati nelle condotte dei reclamanti interessati, e la dimensione temporale della permanenza di ciascuno nella carica ricoperta nel periodo di riferimento, fanno considerare corretta la decisione oggetto di reclamo anche quanto al concreto trattamento sanzionatorio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 56/TFN del 20.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4664/575bis pf17-18 GP/GC/blp del 16.10.19 a carico dei sig.ri T.A. e M.F. - Reg. Prot. 76/TFN-SD).

Massima: Mesi 6 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente CGS) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato, con il proprio comportamento omissivo, i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Com. Uff. n. 102/A del 15.12.2017. Prosciolto l’amministratore della Modena FC Srl  dal 26.10.2017 al 28.11.2017, data di dichiarazione di fallimento della stessa società, entrambi per rispondere dalla contestata violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente CGS in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato, con il proprio comportamento omissivo, i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Com. Uff. n. 102/A del 15.12.2017… Il prefato ha assunto la qualità in atti il 26.10.2017 per le intervenute dimissioni in pari data del sig. …, di cui già si è detto. Il fallimento della società è intervenuto in data 28.11.2017, a distanza di un mese, su istanza della stessa società e, dunque, del suo amministratore …, come risulta dall’atto di deferimento Ne consegue che non possa affermarsi che il sig. …, con i suoi comportamenti possa avere in qualche modo contribuito a provocare il dissesto della società o ad aggravarne lo stato di crisi risultando di contro per tabulas che, constatata l’impossibilità di rifinanziare o in altro modo risolvere la crisi societaria, abbia invece posto fine a tale situazione instando per il fallimento della società. Tale circostanza, in assenza degli elementi di colpa necessari ai fini dell’affermazione di responsabilità, come da parere interpretativo della Corte Federale (Com. Uff. n. 21 CF del 28 giugno 2007), consente di mandare il deferito prosciolto da ogni incolpazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 43/TFN del 7.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3990/1102 pf18-19 GP/GC/blp del 02.10.19 a carico dei sig.ri S.C., G.P., D.C., P.C., A.M., L.A., A. P., M.F., S.D.V. e S.D.V. - Reg. Prot. 65/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Mesi 24 e ammenda di € 4.000,00 a colui che in ambito civilistico è dal 31.10.2014 amministratore unico della … Srl, socio di controllo del Vicenza Calcio Spa dal 2004 al 30 maggio 2016 (data in cui il pacchetto azionario di controllo è stato ceduto alla .... Spa) e, come tale, responsabile della nomina del CdA che ha amministrato il Vicenza Calcio Spa nella stagione sportiva 2016-2017 e nelle precedenti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 5 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF in quanto responsabile, per la carica ricoperta in ambito civilistico, della scelta e della nomina dei membri del CdA che ha amministrato il Vicenza Calcio Spa nella stagione sportiva 2016-2017 e nelle precedenti, conducendo una gestione deficitaria dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale, caratterizzata dal costante e reiterato omesso versamento degli oneri tributari (quale forma alternativa di reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare l’operatività corrente della società medesima) che ha determinato la formazione di un debito tributario che alla fine del 2016 aveva raggiunto l’elevato livello di € 7.327.168 che ha rappresentato la premessa e la causa scatenante del dissesto economico, patrimoniale e finanziario che nel gennaio 2018 ha poi portato al fallimento del Vicenza Calcio Spa; per non aver assicurato al Vicenza Calcio Spa, attraverso la società a lui riferibile e da lui amministrata, che della prima era il socio di controllo, le risorse economiche adeguate a supportarne le esigenze finanziarie atte a garantire l’equilibrio economico e finanziario. Mesi 12 e ammenda di € 1.500,00 a colui che della società Vicenza Calcio Spa è stato in ambito civilistico Presidente del CdA e amministratore delegato dal 15.6.2015 al 30.5.2016 e consigliere del CdA dal 30.5.2016 al 18.12.2017, nonché, in ambito sportivo, Presidente nella stagione sportiva 2015-2016 fino al 31 maggio 2016 con delega alla firma, consigliere del CdA con delega all’Area Legale e Sportivo Legale nella stagione sportiva 2015-2016 dall’1.6.2016 e nella stagione sportiva 2016-2017, consigliere nella stagione sportiva 2017-2018 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF in quanto responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo nelle stagioni sportive 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha determinato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per avere, in particolare, omesso reiteratamente di effettuare i versamenti erariali dovuti dal Vicenza Calcio Spa, al fine di reperire le risorse liquide necessarie allo svolgimento dell’attività corrente della società, con ciò falsando il campionato e, altresì, determinando la formazione di un elevato e non fisiologico livello di debiti tributari che alla fine dell’esercizio 2016 (coincidente con la stagione sportiva 2015-2016) aveva raggiunto il ragguardevole importo di € 7.327.168 e che ha alla fine rappresentato una delle principali cause del dissesto della società; per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori e per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima Mesi 12 e ammenda di € 1.500,00 a colui che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico Consigliere del CdA e Amministratore Delegato dal 28/10/2013, nonché Vice Presidente del CdA dal 9/7/2015, al 31.5.2016; consigliere del

CdA dall’1.6.2016 al 18.12.2017; b) in ambito sportivo consigliere nelle stagioni sportive 2015-2016 (con delega alla firma fino al 31.5.2016) e 2016-2017 con delega al Settore Giovanile; consigliere nella stagione sportiva 2017-2018 fino

alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo,  di  una  cattiva  gestione  economica  e  finanziaria  del  sodalizio,  che  ha  generato  il  dissesto  economico,

patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per avere, in particolare, in qualità di amministratore delegato, carica ricoperta fino al 31 maggio 2016, omesso reiteratamente di effettuare i versamenti erariali dovuti dal Vicenza Calcio Spa, al fine di reperire le risorse liquide necessarie allo svolgimento dell’attività corrente della società, con ciò falsando il campionato e, altresì, determinando la formazione di un elevato e non fisiologico livello di debiti tributari che alla fine dell’esercizio 2016 (coincidente con la stagione sportiva 2015-2016) aveva raggiunto il ragguardevole importo di € 7.327.168 e che ha alla fine rappresentato una delle principali cause del dissesto della società; per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori e per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima; per non avere in qualità di socio della .... Spa (a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa), benché con una quota di minoranza pari allo 0,76% delle azioni, effettuato attraverso la .... Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della  Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento; Mesi 12 e ammenda di € 1.500,00 a colui che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico Consigliere dal 9.7.2015 e amministratore delegato dal 30.7.2015 al 13.4.2016; il 30.7.2015, in aggiunta alla delega per l’area marketing, gli era stata conferita la rappresentanza legale presso la FIGC e la LNP B e il potere di firma di tutta la modulistica inerente alla stagione sportiva 2015-2016 di Serie B, Intendendosi per modulistica i contratti economici dei calciatori, tecnici e tutte le

altre figure della società, gli aggiornamenti, i trasferimenti, le risoluzioni, i rinnovi e le cessioni, nonché eventuali documenti di cui si rendesse necessario il deposito presso la FIGC e/o LNP B relativi alle cessioni delle suddette figure professionali; b) in ambito sportivo consigliere nelle stagioni sportive 2015-2016 (dal 30.7.2015 e con delega alla firma fino al 31.5.2016) e 2016-2017 (in quest’ultima stagione con delega per il settore Marketing), consigliere nella stagione sportiva 2017-2018 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, dei fatti di seguito descritti: di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha generato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per avere, in particolare, in qualità di amministratore delegato, carica ricoperta fino al 31 maggio 2016,  omesso reiteratamente di effettuare i versamenti erariali dovuti dal Vicenza Calcio Spa, al fine di reperire le risorse liquide necessarie allo svolgimento dell’attività corrente della società, con ciò falsando il campionato e, altresì, determinando la formazione di un elevato e non fisiologico livello di debiti tributari che alla fine dell’esercizio 2016 (coincidente con la stagione sportiva 2015-2016) aveva raggiunto il ragguardevole importo di € 7.327.168 e che ha alla fine rappresentato una delle principali cause del dissesto della società; per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori e per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima; per non avere in qualità di socio della .... Spa (a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa), benché con una quota di minoranza pari all’11,45% delle azioni, nonché in qualità di socio diretto del Vicenza Calcio Spa con lo 0,0037% delle azioni, effettuato direttamente ovvero attraverso la .... Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento; per avere avallato, in qualità di socio della .... Spa (a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa), operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a .... Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza .... Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte. Mesi 24 e ammenda di € 4.000,00 a colui che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico Vice Presidente e Amministratore Delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 31.5.2016 al 18.12.2017; b) in ambito sportivo vice Presidente con delega alla firma nelle stagioni sportive 2015-2016 (dall’1.6.2016), 2016-2017 e 2017-2018 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, dei fatti e comportamenti di seguito riportati: di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha generato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per avere proseguito anche nell’esercizio 2016-2017 nella gestione della società Vicenza Calcio Spa in maniera antieconomica e deficitaria come dimostrato dalla perdita in corso di formazione al 31.12.2016 che ammontava a € 3.968.546 ed era per la maggior parte imputabile alla differenza negativa di € 3.926.473 tra costi della produzione (pari a € 9.465.394) e valore della produzione (pari a € 5.538.921), a conferma della consolidata incapacità del sodalizio di generare attraverso la gestione caratteristica i flussi di cassa necessari al fabbisogno corrente; per l’effettuazione dell’operazione straordinaria di conferimento del ramo d’azienda, avvenuto nell’esercizio  2016, inerente alle attività di raccolta pubblicitaria, sponsorizzazione, servizi di biglietteria e sfruttamento del marchio di proprietà del Vicenza Calcio Spa alla società controllata Vicenza Marketing Srl che aveva generato una plusvalenza di € 6.663.000, consentendo di contenere la perdita di bilancio al 30 giugno 2016; suddetta operazione è stata oggetto di costante attenzione da parte del Collegio Sindacale con ripetute raccomandazioni per l’effettuazione di una nuova perizia che accertasse il reale valore del ramo ceduto soprattutto alla luce dell’avvenuta retrocessione della squadra del Vicenza Calcio Spa dalla Serie B in Lega Pro alla fine della stagione sportiva 2016-2017; il probabile eventuale accertamento di un minor valore della partecipazione avrebbe comportato l’iscrizione a bilancio di una svalutazione e, di conseguenza, incrementato la perdita contabilizzata nell’esercizio 2016 ovvero in quello successivo; diretta conseguenza sarebbe stata per la proprietà la necessità di reperire risorse aggiuntive per mantenere l’equilibrio patrimoniale della società, nonché la continuità aziendale, per non avere in qualità di socio di maggioranza della società .... Srl, socio al 20,63% della .... Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, effettuato attraverso la .... Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento; per avere avallato, in qualità di amministratore e socio attraverso la società .... Srl, operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a .... Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza .... Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte; per non aver depositato il bilancio chiuso al 30.6.2017. Mesi 9 e ammenda di € 4.000,00 a colui che non ha patteggiato e che della società Vicenza Calcio Spa è stato in ambito civilistico Consigliere e Amministratore Delegato dal 28.10.2013 al 31.5.2016 con tutti i poteri di ordinaria amministrazione con firma libera e disgiunta e dotato del potere di rappresentanza esecutiva della società presso la Lega e, in ambito sportivo, Presidente nelle stagioni sportive 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, nonché amministratore delegato fino al 31.5.2016 con delega alla firma, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio attuata fino al 31.5.2016, che ha posto le basi per il successivo dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per avere, in particolare, omesso reiteratamente di effettuare i versamenti erariali dovuti dal Vicenza Calcio Spa, al fine di reperire le risorse liquide necessarie allo svolgimento dell’attività corrente della società, con ciò falsando il campionato e, altresì, determinando la formazione di un elevato e non fisiologico livello di debiti tributari che alla fine dell’esercizio 2016 (coincidente con la stagione sportiva 2015-2016) aveva raggiunto il ragguardevole importo di € 7.327.168 e che ha alla fine rappresentato una delle principali cause del dissesto della società; con verbale del 28.10.2013 era stato nominato responsabile dell'area tecnica e gli era stata attribuita la delega di sottoscrivere in nome e per conto della società i contratti di trasferimento e tesseramento giocatori e il potere di rappresentare la società nei confronti degli organi federali e della Lega Nazionale Professionisti di appartenenza della società per il periodo fino al 30 giugno 2014; con verbale del 15.6.2015 gli erano stati attribuiti il potere di sottoscrivere per nome e per conto della società i contratti di trasferimento e tesseramento giocatori e il potere di rappresentare la società nei confronti degli organi federali e della Lega Nazionale Professionisti di appartenenza della società per il periodo fino al 30 giugno 2016; con verbale del 26.06.2015 era stata confermata la delega riguardante l’area tecnica ed erano state integrate le seguenti deleghe: la rappresentanza legale presso la FIGC e LNP B e il potere di firma di tutta la modulistica inerente alla stagione sportiva 2015/2016 di serie B, intendendosi per modulistica i contratti economici dei calciatori, tecnici e tutte le altre figure della società, gli aggiornamenti, i trasferimenti, le risoluzioni, i rinnovi e le cessioni, nonché eventuali documenti di cui si rendesse necessario il deposito presso la FIGC e/o LNP B relativi alle cessioni delle suddette figure professionali; b) in ambito sportivo consigliere nella stagione sportiva 2015-2016 fino al 31.5.2016 con delega alla firma, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo nella stagione sportiva 2015-2016, di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha determinato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori, per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima

Anni 3 e ammenda di € 15.000,00 a colui che non ha patteggiato e che  della  società  Vicenza  Calcio  Spa  è  stato:  a)  in  ambito  civilistico  Presidente  e Amministratore Delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 31.5.2016 al 5.6.2017; b) in ambito sportivo Presidente con delega alla firma nelle stagioni sportive 2015-2016 (dall’1.6.2016) e 2016-2017), per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, dei fatti di seguito riportati: di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha generato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per aver firmato il bilancio al 30.6.2016 chiusosi con una perdita di € 2.940.832,00;  per avere proseguito anche nell’esercizio 2016-2017 nella gestione della società Vicenza Calcio Spa in maniera antieconomica e deficitaria come dimostrato dalla perdita in corso di formazione al 31.12.2016 che ammontava a € 3.968.546 ed era per la maggior parte imputabile alla differenza negativa di € 3.926.473 tra costi della produzione (pari a € 9.465.394) e valore della produzione (pari a € 5.538.921), a conferma della consolidata incapacità del sodalizio di generare attraverso la gestione caratteristica i flussi di cassa necessari al fabbisogno corrente; per avere abbandonato la guida del sodalizio, nel quale rivestiva la carica di Presidente del CdA e  amministratore delegato, il 5.6.2017, poco prima della chiusura  dell’esercizio 2017, sottraendosi in tal modo alle responsabilità gestionali; per l’effettuazione dell’operazione straordinaria di conferimento del ramo d’azienda, avvenuto nell’esercizio  2016, inerente alle attività di raccolta pubblicitaria, sponsorizzazione, servizi di biglietteria e sfruttamento del marchio di proprietà del Vicenza Calcio Spa alla società controllata Vicenza Marketing Srl che aveva generato una plusvalenza di € 6.663.000, consentendo di contenere la perdita di bilancio al 30 giugno 2016; suddetta operazione è stata oggetto di costante attenzione da parte del Collegio Sindacale con ripetute raccomandazioni per l’effettuazione di una nuova perizia che accertasse il reale valore del ramo ceduto soprattutto alla luce dell’avvenuta retrocessione della squadra del Vicenza Calcio Spa dalla Serie B in Lega Pro alla fine della stagione sportiva 2016-2017; il probabile eventuale accertamento di un minor valore della partecipazione avrebbe comportato l’iscrizione a bilancio di una svalutazione e, di conseguenza, incrementato la perdita contabilizzata nell’esercizio 2016 ovvero in quello successivo; diretta conseguenza sarebbe stata per la proprietà la necessità di reperire risorse aggiuntive per mantenere l’equilibrio patrimoniale della società, nonché la continuità aziendale, per non avere in qualità di socio di maggioranza e amministratore della società La Colombo Finanziaria Spa, socio al 20,52% della .... Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, effettuato attraverso la .... Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento;  per avere percepito dal Vicenza Calcio Spa, attraverso la società La Colombo Finanziaria Spa, corrispettivi per € 217.001,72 a fronte della cessione di crediti per complessivi € 4.129.277,03 dalla prima vantati verso terze controparti; tali  operazioni  sono  state  utilizzate  quale  strumento  alternativo  al  finanziamento  diretto  da  parte  del  socio  di maggioranza .... Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte;

 per avere avallato, in qualità di amministratore e socio attraverso la società La Colombo Finanziaria Spa, operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a .... Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza .... Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte; Mesi   18   e   ammenda   di   €   7.500,00 a colui che non ha patteggiato e che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico Consigliere del CdA dal  31.5.2016  al  18.12.2017;  b)  in  ambito  sportivo  consigliere  dall’1.6.2016  nella  stagione  sportiva  2015-2016, consigliere nelle stagioni sportive 2016-2017 e 2017-2018 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, dei seguenti fatti e comportamenti:  di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha determinato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa e, in particolare, per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori e per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima; per non avere in qualità di socio e amministratore della società .... Srl (che il 3.4.2018 è stata incorporata nella società .... Srl in breve denominata ....Srl), socio all’11,45% della .... Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, effettuato attraverso la .... Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento; per avere avallato, in qualità di socio e amministratore della società .... Srl (che il 3.4.2018 è stata incorporata nella società .... Srl - in breve denominata ....Srl), socio all’11,45% della .... Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a .... Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza .... Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte Mesi   18   e   ammenda   di   €   7.500,00 a colui che non ha patteggiato e che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a)  in ambito civilistico Consigliere dal 14 novembre 2016 e Vice Presidente dal 21 dicembre 2016 al 18.12.2017; b) in ambito sportivo vice Presidente nella stagione sportiva 2016-2017 dal 3.3.2017 con la delega alla gestione dei rapporti con i responsabili dei vari settori quali, a titolo esemplificativo, quello amministrativo, finanziario, tecnico, sportivo, settore giovanile; vice Presidente nella stagione sportiva 2017-2018 fino alla data del fallimento con delega a firmare per conto del sodalizio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, dei seguenti fatti e comportamenti: di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha determinato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa e, in particolare, per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori e per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima; per non avere in qualità di socio della società .... Srl (che il 3.4.2018 è stata incorporata nella società .... Srl - in breve denominata ....Srl), socio all’11,45% della .... Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, effettuato attraverso la .... Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento; per avere avallato, in qualità di socio della società .... Srl (che il 3.4.2018 è stata incorporata nella società .... Srl - in breve denominata ....Srl), socio all’11,45% della .... Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, nonché di consigliere d’amministrazione della stessa .... Spa, operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a .... Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza .... Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 030/CFA DEL 25 Ottobre 2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL Comunicato n. 018/CFA - (Sez. Unite) 08/08/2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. Z.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E SUCCESSIVAMENTE CONSIGLIERE CDA SINO AL 3.5.2018) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 4 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.  84,  COMMI  1  E  3  E  85  NOIF  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

Massima: Rideterminata in anni 4 l’inibizione a carico del presidente della società per le violazioni di seguito indicate: 2) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere più precisamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2446 c.c, esposto nel bilancio al 30.6.2015,  in  modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, compiuto i seguenti fatti materiali rilevanti; 3) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere, in concorso con B.A., soggetto non tesserato, quale procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo Spa intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella ..... Srl, in favore della ..... s.a. (unitamente a S. D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in sostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della ..... s.a. in virtù di procura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2016, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti; 4) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere più precisamente, in concorso con B.A., quale procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo Spa intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella ..... Srl, in favore della ..... s.a. (unitamente a S. D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in sostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della ..... s.a. in virtù di procura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2017, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti; 5) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, all'art.8, comma 4 CGS e all'art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), nonché della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c, per avere, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa, esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo delta Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società; 6) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, art. 8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell'art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c, per avere, in concorso tra loro e, più precisamente, .....nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa e ....., quale Presidente del Collegio Sindacale della società US Città di Palermo  e  consulente  contabile  nonché  autore  del contenuto delle missive inviate, comunicato alla Commissione di Vigilanza sulle  Società  di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio) fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di ostacolare il controllo della predetta Commissione sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società; 7) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, art.8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell'art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2638, commi I e II, c.c, per avere, in concorso fra loro e, più precisamente, .....in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa e ..... quale componente dello stesso Consiglio, esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società…..La sanzione richiesta dalla Procura federale tiene conto anche dell’influenza che i sopra descritti illeciti avrebbero avuto sulla iscrizione ai campionati di serie A (2016/2017) e di serie B (2017/2018). Il TFN, con l’impugnata decisione, concordando con quanto disposto da questa CFA con la decisione pubblicata sul C.U. 122/CFA del 18 Giugno 2019, ha escluso tale influenza sull’iscrizione ai citati campionati; ciò nonostante, non ha valutato le conseguenze di questa minor offensività della condotta al fine della graduazione della misura della sanzione inflitta. Ne consegue, inevitabilmente, la necessità di una rideterminazione, in riduzione, della misura sanzionatoria, pur restando, ovviamente, gravi le diverse violazioni come sopra accertate, peraltro reiterate nel tempo, indice di una gestione economico-finanziaria e patrimoniale della società lontana dalle regole di prudenza contabili, nonché dai principi di lealtà e probità sanciti dal nostro ordinamento settoriale. In applicazione dei medesimi criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della gravità delle condotte riferibili al deferito, questa Corte ritiene congruo ridurre, nei termini di cui al dispositivo, la sanzione al medesimo inflitta.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 71/2019 del 6 settembre 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, pubblicata, nel dispositivo, con C.U. n. 108/CFA del 29 maggio 2019, e, completa di motivazioni, con C.U. n. 122/CFA del 18 giugno 2019, con la quale, nel riformare la decisione di primo grado endofederale - che aveva irrogato, in capo alla società U.S. Città di Palermo S.p.A., la sanzione della penalizzazione all’ultimo posto della classifica di Serie B per la stagione 2018/2019, con conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020 - è stata irrogata nei confronti della medesima U.S. Città di Palermo S.p.A. una penalizzazione di 20 punti, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento della classifica finale del campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019, pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B con C.U. n. 169 del 30 maggio 2019, in cui il Foggia Calcio s.r.l. è stato collocato al terz’ultimo posto, con 37 punti e con una penalizzazione di 6 punti, con conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020, mentre l’U.S. Città di Palermo S.p.A. è stata collocata in undicesima posizione, con punti 43, e l’Unione Sportiva Salernitana 1919, all’esito dei play out del 5 e del 9 giugno 2019, è stata collocata in quint’ultima posizione, con punti 38, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 e al conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per l’illegittima esclusione del Foggia Calcio s.r.l. per la stagione sportiva 2019/2020 del Campionato di calcio di Serie B; Decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata il 18 giugno 2019 e notificata a mezzo pec al ricorrente il successivo 20 giugno, con la quale, in parziale accoglimento del gravame proposto dal medesimo ricorrente ed in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s., è stata irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della inibizione di un anno, in luogo della sanzione della inibizione di due anni, irrogata dal giudice di prime cure endofederale; Decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata in data 18 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame presentato dal Palermo e in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, e 16 CGS, la misura sanzionatoria a carico della società ricorrente in punti 20 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/2019, oltre all'ammenda di € 500.000,00, in luogo della sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica per il Campionato di Serie B 2018/2019, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale FIGC con decisione di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s..

Parti: Foggia Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Unione Sportiva Salernitana 1919 s.r.l./U.S. Città di Palermo S.p.A. - Federazione Italiana Giuoco Calcio/G.G. - U.S. Città di Palermo S.p.A. /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Conferma l’inibizione di anni uno inflitta dalla CFA..Passando al ricorso presentato dal sig. G. G. (presidente del Consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A.), anch’esso, in parte qua, avverso la decisione di cui al CU n. 122/CFA delle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della FIGC, deve osservarsi come lo stesso sia, a ben vedere, incentrato sulla mancata considerazione che i giudici di secondo grado avrebbero riservato alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI penale, n. 21780/2019, resa all’esito del riesame cautelare del parallelo processo penale. Ebbene, in disparte ogni considerazione circa l’ammissibilità dinnanzi a Codesto Collegio delle censure ivi contenute, non può che rilevarsi, in questa sede, la palese infondatezza del ricorso. Invero,  la  Corte  di  Appello  ha  affermato,  a  ragione,  che  il  giudizio  disciplinare-sportivo  è autonomo ed indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penali e che gli Organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che, in questa sede, sono e restano, come detto, liberamente valutabili come meri elementi probatori. In altri termini, il giudizio disciplinare-sportivo non può mai dipendere o limitarsi a prendere atto di quanto, a diversi fini, accertato e/o dichiarato dall’Autorità giudiziaria ordinaria. Ed ecco che, nel pieno della propria valutazione autonoma, il Giudice di appello ben ha fatto applicazione dei menzionati principi, applicando, con motivazione immune da vizi, il corretto standard probatorio dei giudizi disciplinari sportivi (cfr. le Decisioni di questo Collegio 10 febbraio 2016, n. 6; 2 agosto 2016, n. 34; 4 agosto 2016, n. 37, nonché 13 dicembre 2016, n. 62; 22 maggio 2018, n. 30 e 3 ottobre 2017, n. 69), giungendo ad affermare, per l’effetto, con considerazione unitaria e non atomistica dei numerosi elementi di valutazione acquisiti al giudizio per cui è causa, come emerga, comunque, una condotta gestionale del vertice della società U.S. Palermo opaca, non chiara e trasparente, violativa, dunque, dei principi di lealtà e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC, dell’art. 8 CGS FIGC, dell'art. 85 NOIF e dell'art. 2638, commi 1 e 2, c.c. (per avere esposto alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società). Vale la pena menzionare, in questa sede, le circostanze per cui, tra il febbraio ed il marzo del 2018, come ampiamente evidenziato nella decisione impugnata, il ricorrente abbia sovrainteso all'approvazione dello Stato patrimoniale e della Relazione semestrale sull’andamento della gestione al 31 dicembre 2017, contenenti dati non rispondenti al vero e, nientemeno, trasmessi alla Co.Vi.So.C.. Come rilevato dalla Corte di Appello, risulta di tutta evidenza come un soggetto particolarmente qualificato come il G., dottore commercialista, certamente si fosse reso conto delle falsità contabili contenute nei predetti documenti, approvandone comunque il contenuto. La consapevolezza, in capo al sig. G., del suo stesso operato è stata anche apprezzata dal GIP del Tribunale di Palermo e dal Tribunale del Riesame, che hanno evidenziato a più riprese come il contributo causale apportato dal G. all'inoltro delle false comunicazioni all'Autorità di vigilanza sia stato non solo determinante, ma anche consapevole, impedendo così l’assunzione di informazioni che avrebbero potuto incidere sulle determinazioni concernenti l’iscrizione e la partecipazione ai campionati di calcio. Anche solamente avendo riguardo agli stralci delle intercettazioni telefoniche riportate nella decisione, v’è evidenza, altresì, del ruolo di sostanziale prestanome del presidente Z. assunto dal sig. G., tanto che il GIP di Palermo ha ritenuto sussistenti «elementi significativi per ritenere altamente probabile la rinnovazione da parte dello G. quale presunto prestanome e schermo gestorio dell’imprenditore friulano delle condotte falsificatorie e fraudolente già riscontrate negli esercizi passati ovvero la commissione di altre ad esse correlate o funzionali». Questo Collegio non può che prendere atto dei solidi elementi probatori e, in primo luogo, delle complessive  risultanze  istruttorie  di  cui  alle  attività  di  investigazione  poste  in  essere  dalla Procura Federale e dalla Procura della Repubblica di Palermo. Le risultanze dell’attività captativa, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei deferiti in sede di audizione innanzi la Procura Federale, convergono verso quella ragionevole certezza, necessaria per un giudizio di colpevolezza in questa sede,  circa le responsabilità del sig. G. G.(come anche del sig. A. M. nonché dell’U.S. Città di Palermo, di cui si dirà infra) in relazione ai fatti contestatigli in sede disciplinare. Fatti, del resto, in relazione ai quali si è ritenuto come mancassero concreti, idonei e, comunque, decisivi elementi di prova a discarico, atteso che le ricostruzioni alternative dei fatti medesimi e/o le diverse spiegazioni degli stessi fornite dagli incolpati, oltre a non poter essere oggetto di delibazione da parte del Collegio di Garanzia, non appaiono, in ogni caso, verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche soltanto logici. In conclusione, per i motivi suesposti, non è dato rilevare nella Decisione quivi gravata alcuna omissione, insufficienza od illogicità nella motivazione, né tantomeno una violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, tanto nella parte in cui si afferma la responsabilità disciplinare dell’odierno ricorrente, quanto nella parte in cui si (ri)definisce il quantum sanzionatorio. Su quest’ultimo punto, si ricorda che il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza (Sezioni Unite, 10 agosto 2015, n. 35, nonché, Sezioni Unite, 7 marzo 2017, n. 19). Nel caso di specie, la motivazione della Corte Federale è priva di elementi di irragionevolezza nella consistenza della sanzione, che è stata rideterminata tenendo debitamente conto tanto delle risultanze processuali, quanto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della gravità delle condotte riferibili a G., del tempo durante il quale le stesse sono state poste in essere e del loro disvalore ai fini dell’ordinamento federale e considerato l’effettivo apporto di quest’ultimo alle violazioni contestate all’U.S. Città di Palermo. A chiosa di tali argomentazioni, nonostante la esposta autonomia del giudizio disciplinare sportivo, questo Collegio non può non notare come, a maggior suffragio della bontà della decisione quivi impugnata, successivamente alla invocata sentenza della Corte di Cassazione, è stata la stessa suprema Corte ad affermare, il 27 maggio 2019, che «Anche il terzo motivo di doglianza, riferito all’iscrizione nei bilanci 2016 e 2017 di un credito di 40 milioni di euro nei confronti di A. s.a., conseguente alla cessione della partecipazione nella M. s.p.a., è infondato. Il Tribunale fornisce una motivazione pienamente logica e coerente, laddove evidenzia che il carattere di artificio contabile di tale appostazione si desume dall’assoluta sproporzione tra il valore della partecipazione e il corrispettivo pattuito. Con ampia e analitica motivazione, si sottolinea che, nelle conversazioni intercettate, si manifesta in modo chiaro la natura fittizia dell’operazione, compiuta strumentalmente per mettere i conti in ordine, dissimulando la reale situazione economico-patrimoniale della società. Del resto, l’acquirente è riconducibile allo stesso Z. e, come sostanzialmente ammesso dalla difesa anche con il ricorso per cassazione, non ha pagato la cifra pattuita, ma una cifra di molto minore (4 milioni di euro direttamente, euro 7.500.000 mediante accollo di un debito, euro 5.700.000 di nuovo direttamente), non esistendo in natura, neanche in un ipotetico futuro, la capienza necessaria nelle casse della stessa A., società di comodo sostanzialmente non operativa (pagg. 43 - 48 dell’ordinanza)».

Massima: Confermati 20 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/19, oltre all’ammenda di € 500.000,00 inflitta alla società dalla CFA. Invero, sul punto, la Corte di Appello ha operato, a ragione, una rideterminazione, in riduzione, della misura sanzionatoria mediante la conversione della sanzione dalla retrocessione alla penalizzazione in classifica, bilanciando, da una parte, la diversità della citata disposizione rispetto ai commi 1 e 2 della stessa, e, dall’altra, le gravi e diverse violazioni accertate e reiterate nel tempo indice di una gestione economico-finanziaria e patrimoniale della società lontana dalle regole di prudenza contabili, nonché dai principi di lealtà e probità sanciti dal nostro ordinamento settoriale…Invero, le risultanze del procedimento disciplinare sportivo, di quello penale in sede cautelare e di quello prefallimentare, convergono nella medesima direzione, e vale a dire: i) che le annotazioni contabili per cui è causa contrastano con il principio contabile OIC 25 e con i canoni di prudenza che le società di calcio, con riguardo all’ordinamento sportivo, sono tenute ad osservare; ii) che dalla corposa documentazione acquisita agli atti del processo e, segnatamente, dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. C., Segretario della Co.Vi.So.C., nonché dalla corrispondenza intercorsa tra il predetto organo di vigilanza e controllo e la società U.S. Città di Palermo sia evidente come le informazioni da questa fornite risultino in parte errate e fuorvianti, in parte elusive, in parte non trasparenti e, comunque, volte a dissimulare una situazione patrimoniale e/o economico- finanziaria diversa da quella effettiva; e iii) la natura di strumentale preordinazione (a scopi meramente contabili di “ottimizzazione” del bilancio) della operazione “A.”, con evidente grave violazione dei principi di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 84 NOIF; Tale ultima notazione vale anche a smentire quanto eccepito nel ricorso con riferimento ai capi n. 4 e 6 del deferimento ed al ruolo svolto dal Dott. M., giudicato come inequivocabilmente legato a doppio filo a Z. giacché, oltre ad aver asservito di fatto i poteri di  sindaco a qualsiasi desiderata, anche illeciti, dell’imprenditore friulano, era il suo commercialista di fiducia e il suo stabile e privilegiato interlocutore di riferimento per qualsiasi aggiustamento ed artificio contabile in una singolare commistione di ruoli ed attribuzioni, che ha svelato un plateale conflitto di interessi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  ..... … (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della società US Città di Palermo Spa sino al 7 marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo Spa sino al 3 maggio 2018) - (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019).

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dalla CFA, che ha dichiarato insussistente l’inammissibilità del deferimento disposta in primo grado il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è sanzionato con la inibizione di anni 5 e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC vigente ratione temporis per la violazione:

2) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere più precisamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2446 c.c, esposto nel bilancio al 30.6.2015,  in  modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, compiuto i seguenti fatti materiali rilevanti:

a) riportato nella voce dello stato patrimoniale "Partecipazioni in imprese controllate", un valore della partecipazione nella …L Srl pari a 18.053.664,00 euro a fronte di un valore effettivo di 14.156.000,00 euro, con una differenza pari dunque a 3.897.664,00 euro;b) iscritto nello stato patrimoniale "crediti per imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro, in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di giustificare tale iscrizione, nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che "la società ha calcolato le imposte anticipate di euro 5.500.000 sulle perdite pregresse. Le attività per imposte anticipate sono state rilevate poiché esiste la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile. (...) Sulla base dei redditi imponibili previsti nei prossimi esercizi la società considera prudente non procedere all'iscrizione di ulteriori crediti per imposte anticipate". Così riportando un patrimonio netto pari a euro 10.966.847,00 superiore di 9.937.664,00 euro rispetto a quello reale, pari a soli 135.712,00 euro;

3) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere, in concorso con B.A., soggetto non tesserato, quale procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo Spa intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella ..... Srl, in favore della ..... s.a. (unitamente a S. D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in sostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della ..... s.a. in virtù di procura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2016, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

a) ricompreso, alla voce "crediti verso altri" dello stato patrimoniale, un credito inesistente pari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della ..... s.a. (società, con sede a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da soggetti stranieri ma di fatto riconducibile a …), quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società ..... Srl, come da contratto del 30.6.2016 e, in ogni caso, indicava un credito non corrispondente all'effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro 14.156.000,00;

b) iscritto nello stato patrimoniale "crediti per imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di giustificare tale iscrizione, nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che "le attività per imposte anticipate sono state comunque mantenute perché esiste la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile";

c) iscritto nello stato patrimoniale "crediti tributari" per un valore pari a 3.063.115,00 euro, inesistenti; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo pari a 11.659.475,00 euro, a fronte di un patrimonio netto reale negativo pari a 36.328.492,00 euro;

4) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere più precisamente, in concorso con B.A., quale procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo Spa intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella ..... Srl, in favore della ..... s.a. (unitamente a S. D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in sostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della ..... s.a. in virtù di procura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2017, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

a) ricompreso, alla voce "crediti verso altri" dello stato patrimoniale, un credito inesistente pari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della lussemburghese ..... s.a. (società, con sede a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da soggetti stranieri ma di fatto riconducibile a …), quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società ..... Srl, come da contratto di cessione del 30.6.2016 e, in ogni caso, indicava un credito non corrispondente all'effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro 14.156.000,00;

b) dichiarato nella Nota Integrativa al bilancio che il credito di Euro 40.000.000 verso ..... SA per la cessione della controllata ..... Srl, avvenuta in dota 30/06/2016 il cui incasso, inizialmente previsto in 3 rate, è stato rideterminato in 2 tranches di pari importo, la prima entro il 31/05/2018 e la seconda entro il 30/06/2019. A fronte di tale credito, la società ..... Spa, che detiene una partecipazione nella società US Città di Palermo Spa e in ..... SA, ha rilasciato una fideiussione rendendosi irrevocabilmente garante direttamente e a prima richiesta per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti da ..... SA;

c) iscritto nello stato patrimoniale crediti per "imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo per 15.674.204,00 euro, a fronte di un patrimonio netto reale negativo per 35.527.849,00 euro;

5) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, all'art.8, comma 4 CGS e all'art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), nonché della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c, per avere, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa, esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo delta Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:

b) al fine di ottenere la ammissione al campionato di serie A 2016/2017, nel periodo dal 16.11.2015 al 28.6.2016, inviava il bilancio al 30.6.2015 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti;

c) al fine di ottenere la ammissione al campionato di Serie B 2017/2018, nel periodo dal 18.11.2016 al 23.6.2017, inviava il bilancio al 30.6.2016 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti (tra cui un prospetto in cui indicava un rapporto tra Patrimonio Netto Contabile e Attivo Patrimoniale pari a 0,134, a fronte di un valore effettivo di – 0,46), documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti; e altresì occultavano una situazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c. (che avrebbe impedito l'iscrizione ai campionati di calcio).

6) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, art. 8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell'art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c, per avere, in concorso tra loro e, più precisamente, .....nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa e ....., quale Presidente del Collegio Sindacale della società US Città di Palermo  e  consulente  contabile  nonché  autore  del contenuto delle missive inviate, comunicato alla Commissione di Vigilanza sulle  Società  di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio) fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di ostacolare il controllo della predetta Commissione sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare:

a) in risposta alle richieste della Co.Vi.So.C. in ordine all'effettiva consistenza del credito della US Città di Palermo Spa verso ..... s.a., riportato nei bilanci al 30.6.2016 e 30.6.2017 e alle tempistiche  dell'incasso dello  stesso:

- con comunicazione del 30.1.2017, dichiaravano che la ..... s.a. faceva parte di un gruppo finanziario con programmi di finanziamento anche in ambito sportivo, omettendo di evidenziare che tale società è controllata da .....;

- con comunicazione del 3.5.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo di dubitare che il credito  di  40.000.000,00  venisse  riscosso;

- con comunicazione del 21.7.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo per ritenere che il credito non venisse realizzato per intero, che sarebbe  stato  comunque  pagato  al  31.10.2017 come da proroga stabilita dalle parti in considerazione delle trattative per la cessione sia delle quote della società calcistica che della ..... Srl;

- con comunicazione del 3.8.2017, dichiaravano che entro il 31.10.2017 sarebbe stata incassata la prima rata del valore di 13.333.333,00 euro e che altre due rate sarebbero state pagate il 30.6.2018 e il 30.6.2019, come da ulteriore proroga stabilita fra le parti;

- con comunicazione del 29.11.2017, dichiaravano che il pegno sulle quote della ..... Srl a fronte dell'inadempimento della ..... s.a. non era stato eseguito in quanto era  stata ottenuta fideiussione da parte della ..... Spa;

b) con riguardo alla voce "imposte anticipate" riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data 30.1.2017 comunicavano che il credito era stato rilevato poiché esisteva la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi futuri, di un reddito imponibile alla luce dell'assenza di preoccupazioni circa la continuità aziendale;

c) con riguardo alla voce "crediti tributari" riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data 30.1.2017 comunicavano che le cartelle esattoriali dovessero essere sgravate e che avrebbero presentato istanza di cosiddetta "rottamazione";

altresì occultavano la sussistenza di una situazione di perdita di capitale rilevante ex art. 2447 cc (che avrebbe impedito 1'iscrizione al campionato di serie B 2017/2018) e occultavano il bilancio al 30.6.2017 ritardandone appositamente l'approvazione per sottrarlo alla ispezione della Co.Vi.So.C. del 24.10.2017;

6B) la società US Città Di Palermo, ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da ..... e, ai sensi dell'art.4, comma 2, CGS,

7) dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, art.8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell'art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2638, commi I e II, c.c, per avere, in concorso fra loro e, più precisamente, .....in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa e ..... quale componente dello stesso Consiglio, esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:

a) in data 27 febbraio 2018, riuniti in assemblea di Consiglio di amministrazione, procedevano all'approvazione di uno Stato Patrimoniale riportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante alla voce "attività immobilizzate", il credito inesistente di 40 milioni di euro della US Città di Palermo Spa nei confronti della ..... s.a.;

b) in data 27 marzo 2018, riuniti in assemblea di Consiglio di amministrazione, procedevano all'approvazione della Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 31.12.2017, riportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante:

nello "stato patrimoniale attivo": un credito inesistente di 40 milioni di euro della US Città di Palermo Spa nei confronti della ..... s.a. e un credito per imposte anticipate pari a 5.297.213 euro, falso perché appostato in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate;

c) nelle date del 29 e del 31 marzo 2018, inviavano alla CO.VI.SO.C. la documentazione di cui ai punti precedenti insieme a un prospetto sull'indicatore di liquidità e a un altro prospetto sul rapporto patrimonio netto contabile-attivo patrimoniale, anche questi non corrispondenti al vero perché basati sul predetto credito da 40 milioni di euro. E, altresì, occultavano una situazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c. (che avrebbe impedito l'iscrizione ai campionati di calcio)

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/FTN del 24 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della AS Martina 1947 Srl dal 21.6.2012 al 26.5.2015 e per lo stesso periodo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore     della stessa società) - (nota n. 12237/477bis pf17-18 GP/GC/blp del 3.5.2019)

Massima: Con il patteggiamento il titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della società sportiva e amministratore unico della stessa nel periodo dal 21 Giugno 2012 al 26 maggio 2015 è sanzionato anni 1 e mesi 8 di inibizione per la violazione  dell’art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF per aver causato e concorso a causare con il proprio comportamento una gestione anti-economica della Società nonché per avere omesso di effettuare interventi idonei al risanamento della stessa, così provocandone la messa in liquidazione e la revoca dell’affiliazione. In separati e già conclusi procedimenti altri soggetti, coinvolti nelle medesime vicende, sono stati destinatari di provvedimenti sanzionatori a cagione della carica sociale ricoperta all’interno della compagine societaria (vedi C.U. n. 38/TFN del 6.12.2018).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 119/CFA DEL  14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL  COM. UFF. 070 II SEZ. DEL 31 GENNAIO 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3038/575 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 28.9.2018

Massima: Ridotta la sanzione dell’inibizione ad anni 3 e mesi 6 al prsidente della società  per l’enorme esposizione debitoria  che ha portato al dissesto e poi al fallimento della società…In siffatta situazione, atteso che il sig. …. è stato titolare pressoché della totalità delle quote sociali nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, al medesimo vanno addebitate le scelte imprenditoriali che hanno condotto la Società al fallimento e che si sono concretizzate, come magistralmente evidenziato dalla sentenza di primo grado, nella mancanza dell’ordinaria diligenza riscontrata nella gestione della società, nell’aver mancato di porre in essere i necessari interventi per il riequilibrio finanziario della medesima, nell’aver provocato un aumento dei costi, a fronte del consistente indebitamento, nell’essere stato negligente in ordine all’adempimento degli obblighi previdenziali e tributari e nell’aver disatteso le puntuali segnalazioni e sollecitazioni del Collegio dei Revisori sulle criticità della società, sia economiche che finanziarie. Se il reclamo appare infondato in relazione ai capi d’imputazione, lo stesso deve, di contro, essere accolto nella parte in cui lamenta l’eccessiva afflittività della pena comminata. Il Tribunale non ha, infatti, adeguatamente valorizzato la circostanza che, pur nell’esaminato dissesto economico, il reclamante ha posto in essere un atto dispositivo di notevole consistenza con sostanze proprie, nel disperato tentativo di ricapitalizzare la società. L’impiego di cospicue risorse personali dimostra che, pur non essendo riuscito a salvare la società, il … ha fatto quantomeno un significativo e tangibile tentativo, che va senz’altro adeguatamente apprezzato.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 118/CFA DEL  14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM.UFF 060 II SEZ DEL 14 12 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. F.A. (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL DAL 2.2.2017 ALL’8.2.2017) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 3; AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMI  1  E  5  C.G.S.,  IN  RELAZIONE  AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3 NOIF E 19 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1578/478 PF 18-19 GT/GC/BLP DELL’8.8.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. A.A. (AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL DAL 3.9.2015 ALL’8.2.2017) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 3; AMMENDA DI € 6.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3 NOIF E 19 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1578/478 PF 18-19 GT/GC/BLP DELL’8.8.2018

Massima: Ridotta l’inibizione a mesi 10 con l’ammenda di € 3.000,00 al presidente e ridotta l’inibizione ad anni 2 con l’ammenda di € 6.000,00 all’amministratore, responsabili del dissesto finanziario della Società, perché è certamente plausibile l’affermazione secondo cui il contributo eziologico più significativo alla determinazione delle disastrose conseguenze economiche sulla società sia stato fornito da altri soggetti, pure sottoposti a separati procedimenti disciplinari….Il riferimento alle cariche sociali rivestite non intende affermare una apodittica presunzione di compartecipazione all’illecito, ma si collega razionalmente alla circostanza che gli amministratori, in relazione alla loro posizione istituzionale, hanno violato, quanto meno colposamente, i doveri che loro imponevano di intervenire nella gestione sociale, con iniziative mirate a salvaguardare gli interessi del sodalizio sportivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  C. C. (Titolare del 95% delle quote sociali della SS Maceratese Srl nonché socio di riferimento della stessa a far data dal 30.06.2017 e sino alla dichiarazione di fallimento), F.R. (Amministratore Delegato dal 19/04/2016 al 23/11/2016 della SS Maceratese Srl fallimento), S.B.S. (Amministratore Delegato dal 23/11/2016 e sino al 2.05.2017 della SS Maceratese Srl), N.M. (Amministratore Delegato dal 21/03/2016 e sino al 30.06.2016 della SS Maceratese Srl), S.F. (Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23/11/2016 al 04.05.2017 della SS Maceratese Srl), T.F.M. (Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23/03/2016 e sino al 23/11/2016 della SS Maceratese Srl), L.C. (Amministratore Unico della società SS Maceratese Srl dal 02.05.2017 e sino alla dichiarazione di fallimento) - (nota n. 4295/863 pf17-18 GP/GC/blp del 30.10.2018).

Massima: Il deposito della memoria difensiva del …. è tardivo perché effettuato in violazione del termine (di natura perentoria) fissato dall’art. 30 comma 10 CGS – FIGC; va pertanto disposto lo stralcio di tale memoria dagli atti di questo procedimento.

Massima: Va dichiarata la improcedibilità del deferimento a carico di …. per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del procedimento; nel corso delle indagini disposte dalla Procura Federale, l’incolpato, in sede d’audizione innanzi l’Organo Inquirente, aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. .., ….; in questo domicilio doveva pertanto avvenire la suddetta notifica. Tale formalità non è stata rispettata, né vi è prova che l’incolpato abbia comunque avuto tempestiva conoscenza dell’atto….Va altresì dichiarata la improcedibilità del deferimento a carico del sig. …: quest’ultimo è risultato irreperibile e, in quanto tale, non è stato raggiunto  dalla  notifica dell’atto. In entrambi i casi non è apparsa praticabile la rimessione degli atti alla Procura Federale con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 34 bis CGS – FIGC, atteso che la soluzione – ove adottata – non avrebbe in ogni caso evitato l’estinzione del procedimento.

Massima: I deferiti, giudicati dal Tribunale, sono responsabili del fallimento della società e per l’effetto vanno sanzionati con l’inibizione e l’ammenda proporzionata in base alle attività compiute durante l’amministrazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALEA CARICO DI:B.R.  (titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014), T. N. (titolare del 64%   del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione), G.S. (titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl), M.E. (Socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013     della Società Neapolis Srl) - (nota n. 5331/1109 pf16-17 GP/GC/blp del 18.12.2017).

Massima: Anni 3 di inibizione al titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per avere determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei  al  risanamento  della  Società,  determinando  in  tal  modo  la  mancata  iscrizione  al campionato di Serie D per la stagione 2015/2016 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento..

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (Titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della AS Martina 1947 Srl dal 27.5.2015 al    13.11.2015 e per lo stesso periodo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore     della stessa Società), T.L.(Titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della AS    Martina 1947 Srl dal 14.11.2015 al 20.6.2016 ed amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della stessa Società dal 14.11.2015 al 26.5.2016), D.B.C. (Amministratore unico e legale rappresentante della AS Martina 1947 Srl dal 27.5.2016 alla   messa in liquidazione della stessa Società (18.7.2016), nonché titolare di quote sociali pari alla metà del capitale sociale della medesima compagine dal 21.6.2016 al 18.7.2016), B.F. (Amministratore di fatto della AS Martina 1947 Srl dalla stagione sportiva 2013 – 2014 alla stagione sportiva 2015 - 2016 della AS Martina Franca 1947 Srl, nonché dirigente senza poteri di rappresentanza della stessa Società nelle stagioni sportive 2013 – 2014 e 2015

– 2016) - (nota n. 2519/477 pf17-18 GP/GC/blp del 14.9.2018).

Massima: Mesi 18 di inibizione al  titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della società sportiva dal 27.05.2015 al 13.11.2015 e per lo stesso periodo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della stessa società, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per avere violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo la sua messa in liquidazione con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C. con comunicati ufficiali n. 101/A del 22.12.2016 e n. 106/A del 24.01.2017. Sanzionati anche gli altri amministratori che si sono succeduti negli anni, ma con sanzione dell’inibizione più lieve.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. (già dalla stagione sportiva 2015–2016 titolare attraverso la World Promotion Company S.A. di   quote pari al 99,70% del capitale sociale della Modena FC Spa - dal 22.11.2016 Modena FC Srl - e per lo stesso periodo dapprima Presidente del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza, e poi dal 22.11.2016 al 6.10.2017 amministratore unico e legale rappresentante        p.t. della stessa Società), C. M. (già dalla stagione sportiva 2015 – 2016 amministratore delegato, dotato di poteri di rappresentanza, della Modena FC Spa fino al 22.11.2016), M.A. (dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva     2017 – 2018 dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Modena FC Spa, dal 22.11.2016   Modena FC Srl), F. A. (dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva       2017 – 2018 dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Modena FC Spa, dal 22.11.2016   Modena FC Srl - (nota n. 3038/575 pf17-18 GP/GC/blp del 28.9.2018).

Massima: E’ assoggettato alla giustizia sportiva colui che è titolare della società che detiene quasi interamente il capitale sociale della società sportiva, per il fallimento della società stessaDeve essere altresì rigettata l’eccezione sollevata del sig. …. circa l’assenza di potere disciplinare in capo alla Procura federale e di difetto della potestà decisionale in capo al Tribunale. Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvede motivi per cui discostarsi, non esiste “carenza di potestas judicandi da parte degli organi di giustizia sportiva nei confronti di un soggetto non formalmente tesserato, là dove lo stesso abbia svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo, atteso che, con la norma  contenuta nell’art. 1bis comma 5 CGS - FIGC, la FIGC ha reso valutabile dal punto di vista disciplinare, ad opera degli organi preposti all’esercizio di siffatta funzione, il comportamento di soggetti estranei all’ordinamento federale” (per tutte, Trib. Naz. Arb. Sport del 26.03.2012 n. 2677, in AA.VV. Codice di giustizia sportiva FIGC, 2016, 54 e ss.). Il fatto che gli odierni deferiti, ed in particolare il sig. A. C. (che si è definito “soggetto storico dell’ordinamento sportivo” (vedi memoria difensiva, pag. 6), abbiano svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo è circostanza certa, pacifica e incontestata agli atti del procedimento.

Massima: Anni 5 di inibizione al titolare della società che detiene quasi interamente il capitale sociale della società sportiva per il fallimento della società stessa ed Anni 3 di inibizione agli amministratori che si sono succeduti nella carica

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 48CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 105/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 114/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 27.3.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 1.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1  E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 7578/701 PF  17-18 GP/GC/BLP DEL 19.2.2018  E 7587/702 PF  - GP/GC/BLP DEL 19.2.2018

Massima: Ridotta da 6 a 4 punti in classifica la penalizzazione alla società in virtù del principio della continuazione sugli ilelciti contestati… Ritiene in effetti la Corte, ai fini della quantificazione della pena, che vada applicato l’istituto della continuazione, non potendosi ricorrere al mero cumulo materiale delle pena in relazione alle incolpazioni contestate. Il detto istituto, mutuato dai principi generali,  è  già  stato  applicato  dallo stesso Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN Sezione Disciplinare 2015/2016, giudizio a carico di Massimo De Salvo e Novara Calcio S.p.A.), da questa Corte Federale d’Appello (Com. Uff. n. 47/CFA Sezioni Unite 2015/2016) e da ultimo, anche da recente pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Coni (decisione n. 9/2016). La sanzione va, pertanto, rideterminata, assumendo la pena base di 2 punti di penalizzazione in classifica, maggiorata di un ulteriore punto per ogni infrazione, per un totale di 4 punti.

Massima: E’ assoggetta alla giustizia sportiva la società fallita pe rla quale il G.D. ha autorizzato la continuità aziendale. ..Se da una parte è inconfutabile il richiamo ai principi generali del processo penale e civile disposto dall’art. 2 del Codice di Giustizia del C.O.N.I., dall’altra è parimenti vero che i principi del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. rispondono a peculiari esigenze di natura domestica, che debbono essere rispettati inderogabilmente. Uno di questi principi è l’assoluta celerità del processo, perché lo stesso non deve porsi in contrasto con il regolare svolgimento dei campionati e vi è l’imprescindibile esigenza di arrivare alla decisione in tempi ristretti e coerenti con i calendari dell’attività sportiva. È quindi comprensibile che la Giustizia Sportiva sia necessariamente più sollecita e meno incline alla rigorosa e indefettibile osservanza di tutti gli istituti del processo civile  e  penale.  Nella  fattispecie,  peraltro, devesi tener conto che di fatto, avendo la sentenza di fallimento autorizzato la continuità dell’attività in precedenza svolta, non può configurarsi in un vero e proprio iato tra l’attività anteriore e quella posteriore alla pronuncia del fallimento. Così come la società calcistica, in continuità, ha regolarmente dato immediato corso alle attività sportive in senso stretto (regolare partecipazione alla prima gara di campionato successiva alla pronuncia di fallimento) in egual maniere avrebbe dovuto dare corso a tutti gli ulteriori adempimenti di natura amministrativa e processuale. Gli atti di deferimento e di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale Federale erano stati regolarmente notificati alla società in bonis e proprio per la disposta continuità, gli organi fallimentari avrebbero dovuto prenderne immediata nota, partecipando all’udienza o inviando una comunicazione scritta, anche al limitato fine di chiedere un semplice rinvio (che di certo non sarebbe stato negato), onde poter nominare un difensore e predisporre adeguata difesa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 33/FTN del 30 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   A.A. (Amministratore della Società US Latina Calcio Srl dal 3.9.2015 al 2.2.2017), FERULLO ANGELO (Presidente della Società US Latina Calcio Srl dal 2.2.2017 al 8.2.2017), M.P. (Amministratore della Società US Latina Calcio Srl dal 1.9.2014 al 2.2.2017), W.R.D. (Amministratore, nominata con atto del 27.2.2016, iscritta dal 2.2.2017 al 8.2.2017) - (nota n. 1578/478 pf17-18 GT/GC/blp dell’8.8.2018).

Massima: L’amministratore della società è sanzionato con l’inibizione di anni 3 e l’ammenda di € 6.000,00 per la violazione dell’art. 1bis comma 5 CGS – FIGC in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati. Altro amministratore della società è sanzionato con l’inibizione di anni 3 e l’ammenda di € 10.000,00 per la violazione dell’art. 1bis comma 5 CGS – FIGC in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati; b) violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS in relazione all’art. 19 Statuto FIGC per aver tenuto irregolarmente la contabilità, in modo da impedire la compiuta ricostituzione del patrimonio ed il movimento degli affari

infligge al Sig. A. A. l’inibizione di (seimila) ed al Sig. A. F. l’inibizione di anni 3 (tre) e l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila). Non merita, invece, accoglimento il deferimento nei confronti di chi ha ricoperto la carica di membro del C.d.A. della Società dal 27.12.2016 all’8 Febbraio 2017, un lasso di tempo assai breve in relazione al quale la Procura non ha fornito alcun elemento di prova, neppure minimo, in ordine alla partecipazione causale o concausale della medesima alla produzione dell’evento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTODELPROCURATORE   FEDERALE ACARICO DI: C.G. (Socio di riferimento e amministratore unico dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché Presidente      nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL); M.M.G. (Amministratrice di fatto dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL); C.M. (Amministratore di fatto dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL - (nota n. 12841/457 pf17-18 GP/GC/blp  del 5.6.2018).

Massima: Il socio di riferimento ed amministratore unico dell’1°luglio 2015 alla data della dichiarazione di fallimento, nonchè Presidente nelle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017 della US Civitanovese SSD a.r.l., è sanzionato con l’inibizione di anni 2 ed ammenda di € 4.000,00 per la violazione: A) dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF, per aver causato la cattiva gestione della Società, sfociata nel dissesto economico, patrimoniale e finanziaria ed il conseguente fallimento della stessa ed, in particolare, per le condotte risultanti nella narrativa che precede; B) dell’art. 1 bis comma 1 CGS per non aver tenuto le scritture contabili obbligatorie dalla data di assunzione della carica di amministratore unico della Società alla data della dichiarazione di fallimento. Anni di inibizione all’amministratrice di fatto dal 1° luglio 2015 alla data del fallimento, nonchè avice Presidente nelle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017 della Società nonché  all’ amministratore di fatto della Società dal 1° luglio 2015 alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF per aver causato la cattiva gestione della Società, che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale-finanziario ed il conseguente fallimento della stessa e per aver sottoscritto accordi economici con alcuni atleti tesserati nella stagione sportiva 2016- 2017 la …e nelle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017 il …., così aggravando la situazione, ad essi già ben nota, della Società sopra descritta.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.R.R. (all’epoca dei fatti socio dalla data di costituzione al 13.11.2015, socio unico dal 13.11.2015 alla data del fallimento, amministratore, congiuntamente al Sig.C.F., dalla data di costituzione al 30.11.2015, e amministratore unico dal 30.11.2015 alla data del fallimento, nonché Presidente     nelle s.s. 14-15, 15-16, 16-17 della Società FCD Altovicentino Srl) - (nota n. 642/862 pf17-18 GP/GC/blp del 16.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con anni 1 di inibizione e l’ammenda di € 2.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis comma1 CGS - FIGC in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF, a motivo della cattiva gestione della Società, che era stata tale da provocarne il dissesto economico, patrimoniale e finanziario, causa dell’insolvenza e del conseguente fallimento …Dalla relazione della Curatela Fallimentare, sopra richiamata, è emerso che la gestione societaria posta in essere dall’amministratore … non aveva evidenziato criticità e/o situazioni tali da far configurare la fattispecie di cui all’art. 2482 bis Cod. Civ. e che, in seguito all’esercizio 2016/2017, il D. R. era intervenuto ulteriormente con apporti di patrimonio, versando in conto finanziamento soci infruttiferi la somma di € 104.506,82 necessaria per consentire alla Società di affrontare la gestione di quell’esercizio e di ripristinare la parità del capitale sociale. Di questo comportamento virtuoso del D. R. si deve tener conto, riconducendo le chieste sanzioni a suo carico entro limiti causalmente più proporzionati alla condotta tenuta  e, dunque, di minore entità.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. F. (dal 24/05/2013 socio di maggioranza in quanto titolare del 64% del capitale sociale e dal  22/09/2014 e sino al 05/06/2015 Amministratore Unico e legale rappresentante della  Società Neapolis), B. R. (titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e  sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al  22/09/2014), T. N. (titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e  sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione), G.S.  (titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società  Neapolis Srl), M.E. (Socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale  sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl) - (nota n.  5331/1109 pf16-17 GP/GC/blp del 18.12.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento, anni 1 di inibizione al socio di maggioranza in quanto titolare del 64% del capitale sociale e dal 22/09/2014 e sino al 05/06/2015 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Neapolis, per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 31/TFN-SD del 13 Dicembre 2017  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  G. A.(Amministratore Unico della SSSD Chieti Calcio Srl dal 20.12.2012 fino al 15.3.2016), G. M. (Amministratore Unico della SSSD Chieti Calcio Srl dal 2.9.2016 alla data del fallimento,  nonché socio di riferimento della stessa nel medesimo periodo di tempo), B. W.  (Presidente della SSSD Chieti Calcio Srl nella stagione sportiva 2014/15 - (nota n. 3037/774 pf16-17 GP/GC/ag del 17.10.2017).

Massima:…. l’atto di deferimento muove dalla relazione redatta dai collaboratori della Procura Federale della FIGC in data 12.5.2017 nella quale è stata esaminata la storia economico finanziaria della Società ed all’esito rassegnate conclusioni anche in relazione al fallimento del sodalizio  sportivo. Nella stessa relazione non sono stati enucleati specifici comportamenti illeciti finalizzati alla sottrazione e/o dispersione del patrimonio della Società; risulta tuttavia documentata una non “felice” situazione economico finanziaria della Società sportiva. Orbene, il Collegio osserva che, per inverarsi la fattispecie astratta descritta nell’art. 21 delle NOIF, non occorre che si concretizzi il fallimento  della  Società  sportiva,  bensì  è  sufficiente, quale soglia minima di verificazione dell’evento-danno, la presenza di comportamenti difformi dai canoni presidiati dalle norme che informano la leale condotta sportiva, palesati dall’amministratore ovvero dal legale rappresentante della Società, ed orientati allo  scopo  – doloso o colposo, anche lievedi sottrarre e/o disperdere risorse economiche della compagine o non favorirne la conservazione e/o integrazione,  anche  mediante  distrazione  delle  stesse dalla loro destinazione, ostacolando così il soddisfacimento dei crediti e degli impegni assunti: condotte, queste, disvelatrici di una gestione non corretta e diligente della Società sportiva, in grado di agevolare la verificazione dell’evento più grave quale l’eventuale dichiarazione di fallimento del sodalizio sportivo. Sulla base di tali considerazioni, assume rilevanza la relazione ex art. 33 LF del Curatore del Fallimento SSD Chieti Calcio (Tribunale di Chieti – Fallimento n. 39/2016) in cui viene segnalata la impossibilità per l’incaricato del Tribunale fallimentare di poter valutare la diligenza spiegata nell’esercizio dell’impresa ed evidenziata la conseguente responsabilità degli amministratori, attesa l’impossibilità di procedere  all’esame  della  posizione  contabile/debitoria  della  Società alla data del Fallimento: risulta, infatti, in atti che l’ultimo bilancio approvato e depositato presso la competente CCIAA sia stato quello relativo al 30.6.2013. Il Curatore ha anche rimarcato che non è stato possibile esaminare la documentazione contabile, sociale e amministrativa, nonché i libri contabili della Società in quanto gli stessi non sono stati consegnati dal legale rappresentate all’incaricato del Tribunale. Tale comportamento omissivo, insieme al mancato deposito dei bilanci successivi al 30.6.2013 (sino alla dichiarazione di insolvenza della Società), compongono un sufficiente quadro probatorio idoneo ad inverare la responsabilità contestata ai deferiti.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 92 del 05/12/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C., Sezioni Unite, di cui al C.U. FIGC n. 036/CFA del 1 settembre 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio, ex art. 62, comma 2, C.G.S., disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 42/2017, è stata irrogata, a carico del ricorrente, "la sanzione dell'inibizione allo svolgimento di ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare società nell'ambito federale per mesi 6, nonché a pagare un'ammenda per10.000,00", per violazione dell'art. 1 bis del Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

Parti: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CFA pronunciatasi a seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia…Il giudice di rinvio espone diffusamente le ragioni del proprio convincimento soffermandosi innanzitutto sul concetto di continuità aziendale (o going concern) e sui principi di economia aziendale e di redazione del bilancio (art. 2423 bis, comma 1, c.c.) in cui affonda le sue radici e precisando che si tratta di una condizione che va verificata sistematicamente durante l'anno e, in via preliminare, al passaggio della contabilità annuale al bilancio, di talchè non ne risulti una mera prospettazione contabile, ma riguardi la reale sussistenza dei presupposti di esistenza dell'impresa in un prossimo futuro. Per questa ragione, secondo la C.F.A., la verifica del going concern coinvolge tutti gli organi della società e, in particolare, il Collegio sindacale, che deve monitorare "l'attrazione da parte degli amministratori di iniziative idonee a garantire la continuità aziendale" (come specificato nelle note di comportamento del collegio sindacale emesse dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), poiché in assenza di continuità aziendale si verifica una causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 2, c.c.; cosicché è opportuno che nella valutazione in merito alla sussistenza della continuità aziendale sia rispettato il principio di prudenza di cui all'art. 2423 c.c.. Secondo la C.F.A. detto principio di prudenza presiede la verifica delle probabilità che l'impresa possa continuare ad operare, verifica che, alla stregua dei parametri ivi indicati, porta a ritenere, come più consapevolmente affermato dalla curatela fallimentare, che il momento in cui si è compromessa la continuità aziendale coinciderebbe con il 31 dicembre 2013 (data del bilancio). Il giudice di rinvio, dunque, confuta le conclusioni del C.T.U., che ha spostato al 15 giugno 2014 la compromissione della continuità aziendale, osservando che costui ha preso in esame, al fine di formulare un giudizio prognostico sul momento in parola, la situazione finanziaria e di bilancio al 2013, non attribuendo invece rilievo alle situazioni di grave crisi economica già evidenziatesi negli anni precedenti; pur dovendo prendere atto "che la gestione del Parma F.C. fosse caratterizzata da forte discontinuità e da una forte tensione finanziaria", il C.T.U. ne ha svalutato la portata limitandosi a considerare che tale situazione era comune a molte altre società. Secondo la C.F.A. sarebbe questo lo snodo essenziale del ragionamento a causa del quale, assumendo un dato economico alterato, il C.T.U. ha finito col pervenire ad una valutazione deviata tanto da non considerare sufficiente, per formulare il dato prognostico della continuità aziendale, la voce "Crediti verso controllante", così come figura nei bilanci dell'ultimo triennio, e le lettere di patronage o support letters, preferendo affidarsi alla previsione che la grave situazione oggettivamente rilevata potesse essere, nel concreto, agevolmente superata. In proposito, la Corte Federale di Appello fa leva su alcuni dati fattuali emergenti dalla documentazione versata in atti, per dimostrare che, al contrario di quanto opinato dal consulente, si era in presenza di una situazione di decozione e di progressivo sfaldamento dei cespiti, che aveva origine in anni pregressi, in cui si è assistito, anche da parte del Collegio sindacale, al costante atto di fede nelle parole del presidente del sodalizio, senza sollecitare la produzione e allegazione di documenti atti a comprovare l'effettivo introito di risorse utili a superare lo stato di crisi. Il giudice di rinvio individua la prova indiretta di quanto grande fosse questa fiducia (e al tempo stesso di quanto consapevoli dello stato di crisi fossero gli amministratori e i sindaci) in quanto affermato dal C.T.U. del Tribunale allorché assume che "Stante la situazione di fatto in cui si trovava la società (alla fine del 2013, inizio del 2014 n.d.r.) e le prospettive future, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista gestionale...ci si chiede con quale stato d'animo un Consigliere d'amministrazione privo di deleghe e/o un membro del Collegio Sindacale, avrebbe dovuto (e potuto) prendersi la responsabilità di  fronte ad una città intera — con le ovvie conseguenze in termini reputazionali e di sicurezza personale —  di rilevare  una causa di scioglimento della società, di richiedere l'accesso a procedure concorsuali o, nei  casi  più drastici, di attivarequanto ai sindacila procedura prevista dall'art. 2409 c.c. ...senza considerare poi le conseguenze che tale azione avrebbe potuto avere in termini di responsabilità risarcitoria..." (pag. 94 e ss. della relazione). Nell’osservare che, comunque, il Collegio sindacale (del quale il M.non faceva più parte), alcuni mesi dopo, queste coraggiose iniziative le ha intraprese, la C.F.A. ricava, dalle riportate affermazioni del C.T.U., il convincimento che vi fosse da parte degli organi interni una ragionevole consapevolezza dello stato di crisi, ma che sia stato, tuttavia, obliterato, omettendo le attività di vigilanza dovute, in ragione della paura di mortificare aspettative sportive, con conseguenti temute reazioni da parte della tifoseria. Così riassuntivamente tratteggiato il tessuto motivazionale dell’impugnata decisione, il Collegio non solo ne apprezza la consequenzialità logico-giuridica e la congruità argomentativa, ma ne condivide in toto il contenuto. La conclusione per cui il Collegio sindacale (e, quindi, il dott. Magri) sia venuto meno ai doveri/poteri ad esso riservati per legge, secondo l'ordinamento statale, alla stregua dell'art. 2407, commi 1 e 2, c.c., in armonia con quanto previsto dagli art. 2403 e 2430 bis c.c., deve ritenersi condivisibile nei delineati termini di omessa adozione di determinazioni, o anche solo motivati dissensi, conseguenti alla consapevolezza del rapido precipitare della situazione di crisi finanziaria. Il Collegio ritiene congrua ed esaustiva la motivazione resa dalla C.F.A. anche in ordine alla configurabilità della responsabilità del ricorrente alla luce dell'ordinamento settoriale, in particolar modo dell'art. 1 bis del C.G.S. F.I.G.C.. Il principio fondante da cui trarre l’incipit è che il tesserato, atleta o dirigente nonché i soggetti "cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o  comunque rilevante per l'ordinamento federale", debbano tenere una condotta che non importi lesioni all'ordinamento sportivo. Come correttamente argomentato dalla C.F.A., se nell'ordinamento generale dev'essere tutelato l'affidamento dei rapporti commerciali attraverso il presidio di condizioni di trasparenza e sana gestione, nell’ambito sportivo associativo va assicurata la stessa par condicio tra i concorrenti. Ne discende che ogni attore, ivi compresi coloro cui è demandato il controllo sulla solidità aziendale, deve tenere condotte e atteggiamenti non distorsivi dei presidi a tutela delle condizioni di mercato e, al contempo, del regolare svolgimento dei campionati o, in linea generale, delle contese sportive. Dunque, dal soggetto titolare di funzioni dirigenziali o di controllo societario, è esigibile una condotta leale e ragionevolmente avveduta, tale da evitare di compromettere i rapporti commerciali, ledendo la fiducia dei terzi, ma anche, nel più ristretto perimetro dell’ordinamento sportivo di competenza, il regolare andamento delle competizioni cui partecipa.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B. D. (Socio e amministratore di fatto del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015, nonché quale socio e amministratore unico della Società calcistica dal 17.12.2015 al 21.6.2016), M. S. (Amministratore unico della Calcio Lecco 1912 Srl dal 21.6.2016 al 6.12.2016), C. I. (Amministratore unico del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015 - (nota n.14439/584 pf16-17 GP/GC/ag del 23.6.2017).

Massima: Anni 2 di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda al socio e amministratore di fatto del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015, nonché quale socio e amministratore unico della Società calcistica dal 17.12.2015 al 21.6.2016; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, conclusosi successivamente con il fallimento della stessa; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso, nella sua qualità sopra indicata di attuare iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita; Mesi 6 di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda all’ amministratore di fatto unico della Calcio Lecco 1912 Srl dal 21.6.2016 al 6.12.2016: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, conclusosi successivamente con il fallimento della stessa; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso, nella sua qualità di Amministratore unico della Calcio Lecco 1912 di attuare iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento ed anzi aggravando lo stato di decozione durante il suo mandato avendo egli sottoscritto tutti i contratti per la nuova stagione senza che la Società fosse in grado di onorare gli impegni presi, con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita; Anni 1 di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda all’amministratore di fatto unico del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato successivamente il fallimento della stessa; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso, nella sua qualità di amministratore unico del Calcio lecco 1912 di attuare iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento della Società con ciò contribuendo ad aggravare ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 036/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE: ALLA VALUTAZIONE DI QUALI SIANO I CRITERI IN BASE AI QUALI L’OMISSIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DI UN SINDACO DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA POSSA INTEGRARE, MOTIVANDO SUI FATTI, IL PRINCIPIO DI CUI ALL’ART. 1 BIS C.G.S., IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DEL SIG. M. M.; ALLA VALUTAZIONE DEI CRITERI IN BASE AI QUALI LA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ SPORTIVA PRIVO DI DELEGA POSSA INTEGRARE, MOTIVANDO SUI FATTI, IL PRINCIPIO DI CUI ALL’ART. 1 BIS C.G.S., IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DELLA SIG.RA G. S. E DEI SIGG.RI S. G. E B. A.; SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLOSEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 099/CFA DEL 7.2.2017

Massima: Per quanto attiene alla posizione degli amministratori privi di deleghe operative, signori …. la censura operata dal Collegio di garanzia alla precedente decisione di questa Corte è nel senso che (in disparte l’elemento specifico della permanenza nell’incarico del ….) il riconoscimento della loro responsabilità, nel giudizio di appello, sarebbe stato fondato “sulla base di una mera elencazione di elementi fattuali” senza specificazione dei criteri di apprezzamento di un loro collegamento causale o teleologico con la dedotta responsabilità né “con la previsione di cui all’art. 1 del CGS FIGC (da intendersi art. 1 bis CGS FIGC n.d.r.)”. Collegamento che avrebbe dovuto essere contenuto in “una motivazione più diffusa e articolata”. Ora, pur non volendo rieditare quei passi della precedente decisione in cui si fa diretto riferimento ai bilanci chiusi al 30.6.2012, al 30.6.2013 e al 30.6.2014, nonché ai verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dai quali era possibile avere contezza della “forte e crescente tensione finanziaria….ed all’aumento costante dei debiti tributari e del contenzioso fiscale e civile..(pag. 19 decisione impugnata), dev’essere sinteticamente richiamata, in premessa metodologica, la costruzione codicistica in materia di responsabilità di detti amministratori, titolari di un potere originario, autonomo di gestione, non subordinato all’assemblea, confermato – se non rafforzato, a seguito della riforma intervenuta, in coerenza con la normativa comunitaria, a seguito della legge delega n. 366/2001. La norma fondamentale del dovere di reddere rationem del proprio operato si rinviene nell’art. 2392 c.c. che, in linea con quanto indicato dal precedente art. 2381 c.c., indica i parametri di valutazione dell’azione degli amministratori. Detto che la responsabilità degli amministratori per i fatti che discendono dall’esercizio della propria funzione può trovare la propria fonte in illeciti compiuti verso la società o verso terzi, prescindendosi dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità a loro imputabile, deve dirsi che l’art. 2392 c.c., al pari di altre norme in materia di società, non pone un elenco tassativo degli obblighi che gravano sugli amministratori ma si limita a prevedere un generico rinvio alla legge o allo statuto. Questo rimando, che comporta sempre una doverosa analisi degli illeciti per verificare se essi, indipendentemente dalla loro natura, siano connessi ad una cattiva gestione, indica che siamo di fronte ad un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Ne consegue che deve farsi riferimento non alla diligenza del mandatario ma alla “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”, per inferire che la diligenza dell’amministratore è quella tipica del gestore di impresa che deve agire in modo  informato (obbligo inserito nell’art. 2381 c.c.), valutando la propria professionalità in relazione all’esatto adempimento dell’incarico. Cosicché, se è vero che il giudice non ha un controllo di merito sulle scelte gestorie, è anche vero che l’agire dell’amministratore è discrezionale ma non libero, tale da consentire che la verifica ex post, se non può attenere all’opportunità, certamente può riguardare le modalità del percorso decisionale seguìto e l’apporto di ogni singolo amministratore alla realizzazione di quell’azione determinata. La riflessione finale è che ogni condotta, attiva od omissiva, in violazione dei doveri legali o pattizi, comporta la responsabilità dell’amministratore, da reputarsi, con vincolo solidale, fra tutti coloro che, in tale veste, hanno agito. Necessario, in questo, che vi sia un adeguato nesso causale, che va verificato secondo le regole, oltreché generali, precisate nell’art. 2392 c.c., così come modificato dalla riforma. Per questo, la norma va letta in necessaria coordinazione, ai nostri fini, tra primo e secondo comma, essendo entrambi destinati a disciplinare la responsabilità dell’amministratore per concorso attivo od omissivo con la condotta di altri nella produzione del danno. Nello specifico, viene qui regolata la responsabilità dell’amministratore (inteso nel suo complesso) per i danni causati dalla condotta di un organo delegato. Ancorché in forma  più attenuata rispetto alla previgente disciplina, l’attuale assetto non consente, tuttavia, di affermare che le deleghe operative esonerino da responsabilità gli altri consiglieri di amministrazione, ancorché esse siano ancorate alla disposizione dell’art. 2381, terzo comma, c.c.., per cui se per gli amministratori non operativi non vi è più l’obbligo di vigilare ma solo quello di valutare il generale andamento della gestione, ciò significa che accanto all’obbligo di informazione da parte degli organi delegati, vi è quello, parimenti strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, di controllo attraverso  l’adempimento di doveri di diligenza e di intervento ex art. 2392 c.c.. Così, per effetto di quanto previsto dall’art. 2392, secondo comma, c.c., e dell’art. 2381, terzo comma, c.c., se è vero che esiste un obbligo di informare, da parte egli amministratori delegati, è altresì vero che esiste un pari obbligo degli amministratori deleganti di ricevere e ricercare informazioni, di modo che la mancanza di attivazione, in tal senso, di questi ultimi non potrà mai, anche per la giurisprudenza precedente alla riforma (Cass. Civ. n. 3652/1997), esonerarli da responsabilità connesse alla cattiva gestione, anche allegando l’ignoranza di fatti pregiudizievoli che avrebbero potuto essere conosciuti esercitando il potere/dovere di informazione (Cass. Sez. V pen. n. 23838/2007). Richiamate queste generali nozioni e procedendo ad una disamina dei singoli fatti addebitabili  agli  amministratori  deleganti,  privi  di  deleghe  operative,  deve  dirsi  che  i  signori …. (dimessosi il 24.2.2014) sono stati chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione il 28.1.2011 e, in tale veste, hanno approvato tutti i bilanci degli esercizi finanziari successivi, sino a quello precedente il fallimento (ad eccezione del …)….La conseguenza di tale incerta azione degli amministratori esecutivi è che nel corso del 2012 la situazione finanziaria acuì i suoi profili negativi, senza che la corsa verso lo stato di decozione venisse contrastata in alcun modo. Lo stesso deve dirsi in relazione all’approvazione del bilancio al 30.6.2013, dove alla copertura di una perdita di esercizio di oltre 3 milioni di euro, su proposta degli amministratori esecutivi, con il consenso degli altri consiglieri, si decise di provvedere non con immissioni di liquidità ma attraverso un’operazione di carattere straordinario, quale è quella che nel giugno 2013 portò alla cessione del marchio e al contratto con …, operazioni foriere di entrate solo fittizie… La conseguenza è che, a fronte della cessione del marchio, il Parma non ricevette, praticamente, alcunché, almeno in misura tale da risolvere o mitigare il grave dissesto finanziario. Su tale complessiva operazione, nei verbali del CdA non vi è alcun intervento, perlomeno perplesso, degli amministratori non operativi, i quali nulla obiettarono, non solo in rapporto alla Relazione illustrativa del Consiglio allegata al verbale di assemblea straordinaria approvativa del progetto di fusione e nella riunione dello stesso Consiglio del 27.11.2013, nel quale il …illustrò il progetto, ma senza neanche, in alcun modo, sollecitare gli amministratori operativi a fornire riscontri oggettivi alle riferite manovre di tipo finanziario che avrebbero portato un miglioramento della posizione finanziaria…A fronte di una chiara ed inequivocabile situazione di crisi finanziaria ed economica (capitale e patrimonio sociale compromessi) risalta il dovere degli amministratori, tutti, di conservare integri i beni sociali attraverso l’adozione di iniziative, come quelle indicate negli artt. 2446 e 2447 c.c., i quali depongono che in caso di perdite che portino ad una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo “gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti”. Si tratta di disposizioni dirette a tutelare l’interesse sociale, quello dei soci ma anche e soprattutto dei terzi che debbono essere informati delle reali e veridiche condizioni economiche del soggetto giuridico col quale interloquiscono, tutelando così quello che è un principio di ordine pubblico economico. Su cosa, in concreto debba fare l’amministratore delegante l’art. 2392, 2° comma, c.c. non lo enumera espressamente ma l’espressione “quanto potevano” è sintomatica di un dovere di diligenza a tutto tondo, di un parametro che attiene alla condotta più idonea, nel caso concreto, ad evitare il danno. “In materia societaria, alla violazione dell’obbligo di vigilanza gravante sull’organo amministrativo dell’ente, giusto disposto dell’art. 2392 c.c., consegue la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e, pertanto, la responsabilità (anche) di ciascuno dei singoli membri che, pur non essendo titolari, in via esclusiva, di poteri individuali di controllo, sono, pur sempre, singolarmente tenuti ad agire affinché tale vigilanza sia adeguatamente esercitata e rispondono, pertanto, dell’omissione di essa a meno che non forniscono la prova che, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, la predetta vigilanza non potè essere esercitata per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio (Cass. civ. sez. I 24 marzo 1998 n. 3110). Orbene, dagli atti depositati emerge, inequivocabilmente, che almeno nel triennio precedente il fallimento, gli amministratori qui evocati non hanno compiuto alcun atto in adempimento del loro obbligo di attiva vigilanza dell’operato dei delegati, tant’è che in tutti i verbali, già enumerati anche nella precedente decisione di questa Corte, può apprezzarsi la loro silente presenza, che li ha resi corresponsabili, pro parte, del dissesto dichiarato dal Tribunale di Parma. Fattiva e concludente collaborazione che dev’essere affermata anche per la mancanza di prova contraria, da darsi da parte degli interessati, come da giurisprudenza testè citata e, in merito alla sua perniciosa rilevanza, le dimissioni presentate solo nel 2014 dal …non costituiscono una qualche esimente per l’amministratore, stante la prolungata inerzia comunque dimostrata. E questo, anche alla luce del parere interpretativo dato da questa Corte Federale (v. C. U. n. 21/CF del 28 giugno 2007) nel quale si evidenzia che la colpa rilevante dell’amministratore non necessariamente deve essere limitata alla influenza della sua condotta nella determinazione del dissesto della società, ma può anche - e più ampiamente - riguardare la scorrettezza di comportamenti (anche sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. Scorrettezza che, anche secondo quanto indicato nel Com. Uff. n. 3/CGF del 12.7.2011, può essere concretizzata dal fatto che i componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali sono titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della società medesima anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori; l’esercizio di tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità, si legge sempre nella medesima decisione, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato l’amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. (In termini v. anche Com. Uff. n. 284/CGF 2011/2012) Di tutto ciò non vi è traccia nei documenti allegati per cui deve ragionevolmente affermarsi che tutto il Consiglio di Amministrazione, non soltanto gli amministratori delegati alle operazioni, condividesse  in  toto  l’azione  di  questi  ultimi,  con  conseguente  assoggettamento  alle  stesse responsabilità, seppur in forma graduata in ragione della minore, diretta incidenza sull’azione stessa.

Massima: Per quanto riguarda, invece, la posizione del sindaco effettivo dott. M. valgano le considerazioni che seguono. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiesto una nuova valutazione dei fatti oggetto della pronuncia di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 099/CFA ritenendo, per quanto riguarda una sua precisa responsabilità, che il momento della perdita della continuità aziendale potesse farsi risalire alla data del 15.11.2014, successiva alle sue dimissioni, intervenute il 21 luglio precedente. Lo spostamento in avanti della data della perdita di continuità, secondo il Collegio di garanzia, priverebbe di supporto la motivazione in relazione alla (ritenuta) mancanza di professionalità e diligenza ex art. 2407, comma 1 c.c.. In questo, condividendo quanto osservato dal CTU del Tribunale di Parma che, nella sua relazione, avrebbe fissato al data successiva alle dimissioni il momento della perdita della continuità aziendale. In mancanza di più articolata motivazione da parte del Collegio, deve reputarsi che quei giudici abbiano fatte proprie le argomentazioni del consulente che, invece, appaiono a questa Corte non del tutto convincenti, sia in linea generale e sia, nello specifico, in rapporto alla posizione del dott. M.che, va ricordato, è stato componente dell’organo di controllo dal 23.11.2012 sino alla data del 21.7.2014. La continuità aziendale (o going concern) ha le sue radici nei principi di economia aziendale ma trova giuridica allocazione tra i principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis, 1° comma c.c.). La sussistenza del presupposto citato non solo dev’essere verificata sistematicamente durante l’anno e,in via preliminare al passaggio della contabilità annuale al bilancio, cosicchè la valutazione “of an entity’s ability to continue as a going concern” non riguardi una mera prospettazione contabile ma riguardi la sussistenza dei presupposti di esistenza dell’impresa in un prossimo futuro. E’ per questo che la verifica del going concern coinvolge tutti gli organi della società e, in particolare, il collegio sindacale che deve monitorare “l’attuazione da parte degli amministratori di iniziative idonee a garantire la continuità aziendale” (v. Note di comportamento del collegio sindacale emesse dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) poiché in assenza di continuità aziendale si verifica una causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1 n. 2 c.c..; cosicché è opportuno che nella valutazione in merito alla sussistenza del going concern debba essere rispettato il principio di prudenza di cui all’art. 2423 c.c. Prudenza che investe direttamente le procedure idonee a verificare le probabilità che l’impresa possa continuare ad operare e che deve tener presente due categorie di indicatori: finanziari e gestionali di cui al documento n. 570, raccomandato dalla Consob con delibera n. 16231/2007. L’aspetto finanziario assume un’importanza fondamentale nella verifica dello stato di salute attraverso la necessità di porre in luce i prevedibili cash flow in entrata e in uscita, essendo la difficoltà di reperire nuove risorse finanziarie, ovvero nel rinnovare linee di credito già esistenti, un possibile segnale preoccupante per il futuro dell’azienda che, in assenza di risorse esterne, dovrebbe avere ragionevoli certezze circa un autofinanziamento a coprire tutto il suo fabbisogno; con la conseguenza che il merito creditizio diventa assolutamente incerto proprio in situazioni in cui non è ragionevole prevedere cash flow positivo che assicuri il rispetto delle obbligazioni debitorie o l’ammortamento dei prestiti. Accuratezza di valutazione ribadita dalla Consob nel Documento Banca d’Italia/Consob n. 2 del 6 febbraio 2009 e, in giurisprudenza v. Cass. Civ. sez. I sent. n. 16168/2014. Se questi sono i criteri per una valutazione della continuità aziendale che, ricordiamolo, è un principio, soprattutto, informatore del bilancio, non si può convenire con la premessa da cui ha preso avvio, sul punto, il Consulente del Tribunale nel valutare il momento in cui si sarebbe compromessa la continuità aziendale che la curatela aveva fissato al 31.12.2013 (bilancio) mentre il CTU l’ha spostato al 15 giugno successivo…la Corte ritiene che una lettura degli atti, alla luce dei principi contabili che presiedono alla valutazione del presupposto della continuità aziendale, consente di poter concludere, anche volendo prescindere, a tutto voler concedere, dalla diversa fissazione del momento in cui essa si sarebbe persa, come valutata da parte della curatela e del CTU, che il Collegio sindacale (e, per quanto qui riguarda il dott. M.) sia venuto meno ai doveri/poteri ad esso demandati dal Legislatore. A questo riguardo, l’art. 2407, e comma, c.c. è chiaro nel delineare le responsabilità del sindaco, come singolo e come parte dell’organo, così individuabili alla luce dei principi di cui alla Comunicazione della Consob 20.2.1997 n. DAC/RM/97001574 la quale, ancorché rivolta alle società quotate, reca criteri di valutazione utili in via generale, da applicarsi in armonia con quanto previsto dagli art. 2403 e 2430 bis c.c.. E’ ovvio che il necessario presupposto per poter ravvisare una siffatta responsabilità è la conoscibilità delle operazioni ma, risolta questa esigenza, il contrasto tra parametri e dati contabili, unito alle proposte, incerte, del Cda, deve sollecitare l’uso dei poteri del Collegio Sindacale, i cui componenti, pur non potendo sostituirsi agli amministratori, debbono saper cogliere responsabilmente gli indici di rischio e adottare le conseguenti determinazioni. Determinazioni, o anche solo motivati dissensi, che non vi sono state, così da rendere solidalmente corresponsabili amministratori non delegati e sindaci (con una particolare connotazione negativa per questi ultimi alla luce della loro preparazione professionale e dei loro autonomi poteri). Detto questo in punto di responsabilità ravvisabili a norma dell’ordinamento statale, il Collegio di Garanzia ha correttamente indicato come il comportamento di costoro debba essere valutato non solo in relazione alle norme generali dell’ordinamento generale ma anche alla luce dell’ordinamento settoriale, in particolar modo dell’art. 1 bis del CGS FIGC. Sulla base di una simile impostazione non si può non ribadire, in questa sede, che il tesserato, atleta o dirigente che sia, ai sensi del comma 1, nonché i soggetti “cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”, ai sensi del comma 5, debba tenere una condotta che non importi lesioni all’ordinamento sportivo. Violazioni, come per i precetti contenuti in ogni ordinamento e che ne costituiscono l’architrave,  che  debbono  essere  intese  come  direttamente  incidenti  sull’esistenza  stessa  del fenomeno consociativo che si vuole, attraverso il rispetto delle regole, che abbia un regolare e armonico svolgimento proprio nel leale rapporto tra gli associati. Non può sfuggire che, nella specie, essendo l’ordinamento sportivo fondato su continui raffronti agonistici tra società e individui, la regola aurea è che tali confronti avvengano in condizioni paritarie, assicurate anche, ma non solo, dal rispetto di condizioni economiche che non ne alterino il contesto generale: se nell’ordinamento generale dev’essere tutelato l’affidamento dei rapporti commerciali attraverso il presidio di condizioni di trasparenza e sana gestione, in questo ambito va assicurata la stessa tutela di par condicio tra i concorrenti. Per questo, ogni attore deve tenere condotte, atteggiamenti, che non siano distorsivi di quelle misure atte a non alterare condizioni di mercato ma anche, contemporaneamente, idonee ad assicurare il regolare svolgimento dei campionati o, in linea generale, delle contese sportive. Ne consegue che il soggetto, titolare di funzioni dirigenziali o di controllo societario deve, comportandosi lealmente e con ragionevole avvedutezza, evitare di porre in essere eventi che compromettano i rapporti commerciali – ledendo la fiducia dei soggetti terzi – ma anche, nell’ambito settoriale di competenza, il regolare andamento delle competizioni cui partecipa, così giungendo ad una armonica fusione dei precetti di cui all’ordinamento generale e a quello settoriale sportivo Di modo che la violazione delle regola di condotte stabilite dall’ordinamento statale non può non ripercuotersi, con analoga, evidente, lesività, sull’ordinamento sportivo, informato, come quello, alla lealtà, correttezza e serietà dei rapporti tra consociati.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 033/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - Decisione n. 39/2017 del 12.5.2017 – Giudizio di rinvio ex art. 62 comma 2 CGS-CONI in ordine al rinnovo della valutazione della decisione nei confronti del sig. R.T. seguito delibera della Corte Federale di Appello – Sezioni Unite Com. Uff. n. 112/CFA del 17/03/2017

Massima: La C.F.A. all’esito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 39/2017, valutati gli atti, assolve il sig. R. T. dalle contestazioni ascritte e, per l’effetto, annulla le sanzioni infitte con la decisione di cui al Com. Uff. n. 112/CFA del 17.3.2017….La Corte Federale, nella decisione censurata, ha manifestato la propria perplessità per non aver, la Procura Federale, proceduto alla contestazione, anche ai precedenti amministratori, della violazione delle disposizioni di cui all’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto Federale. Al riguardo, pur condividendosi l’osservazione, si può ipotizzare che una simile omissione potrebbe trovare una sua giustificazione proprio nel fatto che, malgrado si sia fatto ricorso ad una procedura inusuale, rappresentata dai continui ripianamenti delle perdite da parte del socio di maggioranza, non si siano concretizzate le condizioni legittimanti una situazione di autentica e irreversibile decozione, insorta solo successivamente per effetto della repentina cessazione degli esborsi che, unita ad evidente situazione deficitaria strutturale nella gestione aziendale, ha condotto repentinamente al fallimento. Ciò detto, ritiene questo Collegio che nella condotta dell’amministratore T. non si rinvengano sufficienti elementi per ricondurre a lui, secondo il principio dell’id quodplerumqueaccidit, una diretta e univoca responsabilità del fallimento della Carrarese Calcio. Preliminare, però, ad un’affermazione di tal genere è la suddivisione delle due posizioni facenti capo al medesimo soggetto. Da un lato, egli rivestiva la qualità di socio e, come tale, non è assoggettabile, sic et simplicter alla disciplina di cui all’art. 21 NOIF, in relazione a quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto FIGC se non in quanto e nei limiti in cui il socio abbia responsabilità e rapporti all’interno dell’attività sportiva organizzata dalla Federazione. Mentre, infatti, l’art. 19 dello Statuto Federale prevede l’istituzione di controlli per la “verifica dell’equilibrio economico e finanziario” e per il rispetto dei principi di una corretta gestione, la prima norma pone a carico dei dirigenti, così come individuati al primo comma, le condotte che tale equilibrio hanno alterato, fino al fallimento, nel biennio precedente tale evento. Ne consegue che il socio, è tenuto, in quanto tale e ai sensi del Libro Quinto, Titolo Quinto del Codice Civile, ad effettuare i conferimenti dovuti  e il  pagamento delle quote, nonché le prestazioni accessorie, se e in quanto dovute. Diversa è, ovviamente, la posizione dell’amministratore, quale soggetto cui ricondurre, in prima persona, la gestione della società. La Corte, nella decisione a suo tempo impugnata, ha ritenuto, non condivisibilmente, di ravvisare “la personale responsabilità di …. sotto la duplice qualità di rappresentante legale del socio di maggioranza (…. S.r.l., di cui era Amministratore Unico) e Presidente (formale) della Carrarese Calcio S.r.l., fungendo come vero e proprio dominus della Società.”. La commistione operata non convince in quanto, seppur vero che l’art. 21, primo comma, delle NOIF, ravvisa la qualità di dirigente in capo al socio che abbia responsabilità e rapporti in seno all’attività sportiva federale, è innegabile che il T. questa qualifica la rivestiva per essere, di fatto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore unico della società Carrarese Calcio S.r.l. e non quale socio. Con la conseguenza che al “socio” T. non incombevano ulteriori obblighi diversi da quelli previsti dal codice civile, mentre al dirigente Tartaglia dovevano essere ricondotti i comportamenti, attivi od omissivi, che hanno avuto come conseguenza il fallimento della medesima società. Diversamente, si sarebbe dovuta affermare anche la responsabilità dell’altro socio che, presente in consiglio di amministrazione, nulla ha fatto per ricapitalizzare la società consentendo, pro quota di responsabilità, l’irreversibilità dello squilibrio. Squilibrio che, analizzando le poste di bilancio, era ben presente nel biennio precedente e che solo in virtù del conferimento soci (fino al settembre 2015) non ha determinato, nei suoi saldi finali, quella condizione che ha legittimato l’avvio della procedura concorsuale. Ma una tale ipotesi è stata scartata dalla Corte per la quale, diversamente da quanto poi ritenuto per il T., il socio non è stato reputato assoggettabile a particolari doveri nell’ambito federale e, nella fattispecie, mandato assolto da ogni responsabilità. Nel caso di specie, ad avviso di questo Collegio, dev’essere scrutinato il comportamento del dott. T. quale dirigente della Carrarese Calcio S.p.A. e, nello specifico, deve appurarsi se la sua condotta, nei mesi in cui ha ricoperto tale carica, abbia posto in essere (o, viceversa, omesso di adottare) misure perniciose per il bilancio societario o, al contrario, mancato di adottare iniziative che avrebbero potuto evitare il fallimento…Non si può, pertanto, ad avviso di questo Collegio, imputare all’ing. T. una condotta totalmente omissiva sul piano dell’adozione di iniziative spettante agli amministratori a norma del codice civile, tale da ritenersi causale o concausale immediatamente risolutiva di una situazione gravemente e strutturalmente deficitaria, come rilevato anche dalle ispezioni CO.VI.SOC., risalente ad anni addietro. Semmai gli si potrebbe addebitare di non aver saputo risolvere i contrasti con il socio di minoranza, cedente le quote possedute da …. s.r.l. ma questo, al pari della volontà del socio di maggioranza di non voler conferire capitali, (volontà sulla quale l’amministratore, nella distinzione delle posizioni, non può avere poteri coercitivi), non può essere considerata condotta causale del dirigente idonea a determinare il dissesto finale, soprattutto in relazione al brevissimo tempo intercorso tra acquisto delle quote e iniziativa del Collegio Sindacale di adire il Tribunale di Massa Carrara (soli tre mesi). Manca, in definitiva, una oggettiva prova documentale che, al di là delle mere indicazioni o suggestioni, indichi come riconducibili in capo all’ing. T., dirigente della società Carrarese Calcio S.r.l. iniziative od omissioni che avrebbero, secondo il principio della regolarità causale, provocato o contribuito a provocare, una situazione di irreversibile dissesto; per ciò stesso, integranti le violazioni contestate dalla Procura Federale in conseguenza del fallimento della società Carrarese Calcio S.r.l..

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 031/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI F. P. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A.) E R. G. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO, NONCHÉ VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. E ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTONOTA N. 6885/1347 PF15-16 GP/GT/AG DEL3.1.2017

Massima: Confermato il proscioglimento dei deferiti dalla contestata violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto della FIGC ed all’applicazione del’art.21 delle NOIF per aver attuato una cattiva gestione che ha comportato il dissesto economico_patrimoniale della Società sfociato nella dichiarazione di fallimento, la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2015/16, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati…Preliminarmente va segnalato che l’affiliazione non è stata revocata ex art. 16 NOIF, per cui il caso che occupa trova la sua disciplina nell’art. 21, punto 3 NOIF, che postula una valutazione di comportamenti e cause per comminare la sanzione della preclusione. In tema appare conducente richiamare il principio di diritto sancito dalle SS. UU. di questa Corte, che si condivide pienamente, secondo cui, in materia di fallimento delle società sportive, “…le responsabilità attribuibili agli amministratori e sanzionabili secondo l’ordinamento sportivo, devono essere valutate, come avviene del resto in applicazione del diritto societario disciplinato dal codice civile, valutando la correlazione della mala gestio con la crisi sconomico-patrimoniale che ne è derivata. La mala gestio, cioè il comportamento commissivo od omissivo dell’organo amministrativo (ed eventualmente dell’organo di controllo) deve essere collegata causalmente con l’irrimediabile insolvibilità della società. L’azione o l’omissione può essere sanzionata, cioè, solo se è causa del default e graduata a seconda della sua incidenza su di esso, cioè del suo apporto causale” (testualmente, Corte Federale d’Appello, SS.UU. 9 febbraio 2017, in Com. Uff. n.112/CFA del 17.3.2017). Delineato il perimetro all’interno del quale svolgere la valutazione e il criterio guida da adottare, rileva porre in evidenza che il definitivo default della società, cioè il suo fallimento, è stato dichiarato su richiesta dal custode delle quote societarie, nominato dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria sulla base di un’ordinanza di sequestro successivamente annullata dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 10 gennaio 2017, in atti, in accoglimento della requisitoria del PG del 20.10.2016. Non è dato sapere quali sarebbero stati gli sviluppi delle iniziative poste in essere dagli odierni resistenti, ove non fosse stato emesso il richiamato provvedimento illegittimo, ma è certo che il suo venire ad esistenza ha condizionato la valutazione del Tribunale fallimentare che, in accoglimento della richiesta del custode giudiziario, ha dichiarato il fallimento della società sportiva. Questa circostanza, giammai contestata anche nel procedimento svoltosi nanti il Tribunale, appare meritevole di attenzione e valorizzazione in quanto non costituisce un mero incidente di percorso, stante la sua valenza anche nella valutazione per la non ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. A questo punto –come indicato nel citato arresto delle SS. UU. di questa Corte- occorre verificare se e quali azioni e/o omissioni siano imputabili ai resistenti quali diretta conseguenza del fallimento della Reggina Calcio. Ma se è vero che, per un verso, la società ha avanzato la richiesta di ristrutturazione del debito, prima, e di concordato, poi, con il chiaro intento di mantenere in vita la sua attività e di dare attuazione ad un progetto di risanamento finanziario; se è altrettanto vero che, per altro verso, il F. ha vincolato parte del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, nell’interesse della società e a favore di creditori (fidejussioni), per assicurare la disputa del campionato di lega pro e per garantire il Credito Sportivo, è di tutta evidenza che torna assai difficile poter attribuire a questi interventi valore causale diretto del dichiarato fallimento. Fatta chiarezza sulle iniziative commissive, non resta che esaminare quelle omissive, cioè il mancato adempimento di talune obbligazioni: Tenuto conto che la società non disponeva di sufficiente provvista per far fronte a tutti i pagamenti, è di palmare evidenza che, proprio per non incorrere in un reato (favorire taluno a danno degli altri creditori), correttamente non si fece luogo a tanto: appare quindi, giuridicamente e, prima ancora logicamente, non configurabile un’ipotetica contestazione in tal senso. Rileva che, proprio per non arrecare alcun pregiudizio ai creditori, la società si indusse ad avanzare richiesta di essere ammessa alla procedura di concordato. Va escluso, quindi, che agli omessi pagamenti dei credito si possa attribuire valore causale diretto del dichiarato fallimento abbiano In conclusione occorre tener da conto che gli elementi evidenziati nell’atto di deferimento, prima, e nel ricorso in scrutinio, poi, non appaiono idonei a fondare un serio compendio probatorio, o solo indiziario, in ordine ad operate distrazioni di risorse in favore dei resistenti, che abbia determinato un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, considerato anche che nel ricorso non si fa cenno a transazioni suscettibili di censura nei termini in discorso.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO SIG. N. L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 15 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE;  - ART.  1  BIS,  COMMI  1,  DEL  CGS,  IN  RELAZIONE  ALL’ART.  21, COMMI 2 E 3, DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.; - ART. 1 BIS, COMMA 5, DEL CGS; - ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, DEL CGS; - ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 3667/705PF15- 16 GT/SDS DELL’11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)

Massima: Ridotta la sanzione dell’inibizione a mesi 12 e l’ammenda a € 5.000,00 a colui che ha rivestito la carica di presidente nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/15 dell’associazione sportiva Varese 1910 Spa e, in ambito civilistico, presidente del consiglio di amministrazione e socio di riferimento per il tramite della …. Spa dal 25 giugno 2013 all’8 giugno 2015, per le seguenti violazioni, 1) art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C.: a) per aver attuato la cattiva gestione economica e finanziaria della Società fallita, caratterizzata da un forte squilibrio tra costi e ricavi e che ha contribuito a causare il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento l’associazione sportiva Varese 1910 Spa, avendo la medesima maturato 31.12.2014, una perdita di periodo di euro 533.305, un’esposizione debitoria pari a euro 18.630.771 circa e un patrimonio netto negativo per euro 1.987.481 ed al 30.4.2015 una perdita in corso di formazione di euro 3,5 milioni circa e un patrimonio netto negativo per oltre euro 3.000.000 contribuendo all’accumulo dei debiti accertati nello stato passivo per complessivi euro 13.707.354,17 a fronte di insinuazioni per complessivi euro 15.332.678,49; b) per aver sistematicamente ritardato ovvero omesso il pagamento degli oneri fiscali e contributivi sorti a carico dell’associazione sportiva Varese 1910 Spa così da comportare una crescita costante delle esposizioni debitorie nei confronti dell’erario e degli Istituti previdenziali, nonché alla necessità di chiedere e ottenere numerose rateizzazioni di tali debiti con gravi ripercussioni di natura finanziaria che hanno contribuito a causare lo stato d’insolvenza  della Società, debiti accertati nello stato passivo per euro 11.180.058,74; 2) art. 1 bis, comma 5, CGS per non aver effettuato, in qualità di socio di riferimento fino al 2 giugno 2015 e di socio di minoranza del sodalizio fino alla data del fallimento, gli apporti di capitale necessari a riequilibrare la situazione finanziaria della Società, consentire il pagamento dei creditori e scongiurare lo stato d’insolvenza che ha dato luogo alla dichiarazione di fallimento della Società; 3) art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 8, commi 1 2 e 4, CGS per aver contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 dell’associazione sportiva Varese 1910 Spa una plusvalenza fittizia di euro 1.200.000, scaturita dall’operazione di cessione senza corrispettivo del marchio “AS Varese 1910” alla società … Srl, interamente partecipata dalla cedente e da lui gestita in qualità di amministratore unico dal 12 luglio 2014 alla data del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Varese con sentenza n. 1 del 4 gennaio 2016), riducendo così la perdita d’esercizio al 31 dicembre 2013 dell’associazione sportiva Varese 1910 Spa che sarebbe stata di euro di euro 3.558.440, invece che di euro 2.358.440 e fatto assumere al patrimonio netto un valore positivo di euro 388.587, che, diversamente, avrebbe avuto un valore negativo pari a euro - 811.413, circostanza che non avrebbe consentito alla Società di ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza di una immediata ricapitalizzazione da parte dei soci; 4) art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non avere provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente del ruolo ricoperto dal sig. … nell’ambito dell’associazione sportiva Varese 1910 Spa durante il periodo novembre 2014-marzo 2015, nel quale questi ha svolto le mansioni di vice presidente esecutivo con delega alla gestione sportiva della società su mandato da lui stesso conferitogli. ….L’affermazione della responsabilità, nella fattispecie, presuppone, tuttavia, come correttamente ritenuto dal reclamante, l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo  per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova. Deve, peraltro, precisarsi che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. Orbene, procedendo nel solco di siffatte coordinate giurisprudenziali, emerge, dal corposo materiale probatorio acquisito al procedimento, sufficiente prova di plurimi episodi di mala gestio analiticamente ricostruiti dalla Procura federale e che hanno, nel complesso, contribuito a condurre al dissesto economico-finanziario la società di cui trattasi. Per quanto qui particolarmente rileva, muovendo dal rilevante ruolo svolto dal ricorrente nel periodo sopra ricordato all’interno della società Varese, in virtù sia degli incarichi svolti che del relativo assetto societario, vanno qui richiamate le gravi condotte distorsive registrate nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento e sulla cui valenza illecita, stante il rapporto di chiara distonia con la normativa endofederale, non residuano dubbi come di seguito, in rapida sintesi, si evidenzia….. affermata, dunque, la responsabilità del reclamante per tutte le violazioni allo stesso ascritte nell’atto di deferimento, quanto alla determinazione della misura sanzionatoria devono essere valorizzate una serie di circostanze attenuanti. L’analisi dei bilanci relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012, ad esempio, mette in rilievo una situazione di evidente criticità economico-finanziaria, conseguenza, in primo luogo, di una sovrastante struttura dei costi, rispetto ai ricavi. Una gestione economica, dunque, che non riusciva a raggiungere l’equilibrio, con inevitabile ricaduta sulla gestione finanziaria, incapace di assicurare i necessari flussi di cassa. La voce capitale investito risulta alimentata sostanzialmente dall’incremento della esposizione debitoria verso fornitori, erario, Istituti assicurativo-previdenziali, Istituto di credito. Il debito in costante crescita (3,4 milioni nel 2010, 9,4 milioni nel 2011, 11,4 milioni nel 2012). Insomma, una situazione contabile, patrimoniale ed economico-finanziaria quella esistente all’atto dell’acquisto delle quote da parte del reclamante, già grave. E di ciò ne è evidenza e se ne dà atto nello stesso atto di deferimento. Se ne deduce che l’apporto causale, da parte del sig. …., al dissesto della società non è di certo esclusivo e le ragioni del disequilibrio di bilancio hanno radici più lontane. È, poi, effettivamente presumibile e, comunque, verosimile, ritenere, come sostenuto in reclamo, che il sig. …. non fosse stato a conoscenza della reale situazione patrimoniale ed economico- finanziaria della società che acquistava. Peraltro, l’assunto sembra trovare anche conferma nelle dichiarazioni rese dal sig. … (già segretario generale Varese) e, in parte, anche di quelle del sig. …. Circostanza, questa, che certamente non scrimina, ma che merita, tuttavia, nello specifico contesto di riferimento, di essere tenuta, quantomeno, presente ai fini della valutazione in termini di minor disvalore della condotta del reclamante.A questi elementi circostaniali si aggiunge, poi, l’altra, pure invocata dal reclamante, e già valorizzata dal TFN, dei consistenti (ma, tuttavia, insufficienti) apporti di liquidità operati dal sig. ….Sotto tale profilo, dunque, la sanzione merita di essere ridotta e, per le ragioni prima indicate, questa Corte ritiene congrua e giustamente remunerativa dell’effettivo disvalore sportivo che caratterizza le condotte illecite di cui trattasi, in considerazione della connotazione delle stesse, la sanzione della inibizione per anni 1 (uno), oltre quella dell’ammenda di euro duemila.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO SIG. V. E. M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 8, COMMI 1, 2 E 4 C.G.S., IN RELAZIONE ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL’11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)

Massima: Ridotta la sanzione dell’inibizione a mesi 6 e l’ammenda a € 5.000,00 all’amministratore delegato dell’associazione sportiva Varese 1910 Spa nelle stagioni sportive 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14 fino al 24 giugno 2014 (in ambito civilistico, consigliere dal 5 agosto 2008 al 24 giugno 2014 e amministratore delegato dal 27 ottobre 2008 al 24 giugno 2014, nonché socio con il 10% delle azioni dal 25 giugno 2013 al 2 giugno 2015) per le seguenti violazioni: 1) art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C.: a) per aver attuato la cattiva gestione della Società, in crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, la cui struttura era caratterizzata da un ingente indebitamento, sintomo dell’incapacità di autofinanziamento della Società, dovuta ad una gestione caratteristica deficitaria e non idonea a generare i flussi di cassa necessari, da un lato, a far fronte alle esigenze finanziarie di breve periodo e, dall’altro, a ripagare il debito contratto, che, peraltro, registrava un costante e progressivo incremento tale da ammontare alla fine della stagione sportiva 2013/14, in particolare al 30.6.2014, periodo coincidente con la sua cessazione dalla carica, un’esposizione debitoria non inferiore ad euro 17.920.366,00 circa e un patrimonio netto negativo per euro 1.454.176,00; b) per aver sistematicamente ritardato ovvero omesso il pagamento degli oneri fiscali e contributivi sorti a carico dell’associazione sportiva Varese 1910 Spa, che ha portato nel triennio 2010-2012 ad una crescita costante delle esposizioni debitorie nei confronti dell’erario e degli Istituti previdenziali, nonché alla necessità di chiedere e ottenere numerose rateizzazioni di tali debiti con gravi ripercussioni di natura finanziaria negli esercizi successivi che hanno contribuito a causare lo stato d’insolvenza della Società, debiti accertati nello stato passivo per euro 11.180.058,74; 2) art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 8, commi 1, 2 e 4, CGS per aver contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 dell’associazione sportiva Varese 1910 Spa una plusvalenza fittizia di euro 1.200.000, scaturita dall’operazione di cessione senza corrispettivo del marchio “AS Varese 1910” alla società La Sportiva Srl, interamente partecipata dalla cedente e da lui gestita in qualità di amministratore unico dal 12 luglio 2014 alla data del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Varese con sentenza n. 1 del 4 gennaio 2016), riducendo così la perdita d’esercizio al 31 dicembre 2013 dell’associazione sportiva Varese 1910 Spa che sarebbe stata di euro di euro 3.558.440, invece che di euro 2.358.440 e fatto assumere al patrimonio netto un valore positivo di euro 388.587, che, diversamente, avrebbe avuto un valore negativo pari ad euro - 811.413, circostanza che non avrebbe consentito alla Società di ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza di una immediata ricapitalizzazione da parte dei soci….L’affermazione della responsabilità, nella fattispecie, presuppone, tuttavia, come correttamente ritenuto dal reclamante, l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo  per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova. Deve, peraltro, precisarsi che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. Orbene, procedendo nel solco di siffatte coordinate giurisprudenziali, emerge, dal corposo materiale probatorio acquisito al procedimento, sufficiente prova di plurimi episodi di mala gestio analiticamente ricostruiti dalla Procura federale e che hanno, nel complesso, contribuito a condurre al dissesto economico-finanziario la società di cui trattasi. Per quanto qui particolarmente rileva, muovendo dal rilevante ruolo svolto dal ricorrente nel periodo sopra ricordato all’interno della società Varese, in virtù sia degli incarichi svolti che del relativo assetto societario, vanno qui richiamate le gravi condotte distorsive registrate nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento e sulla cui valenza illecita, stante il rapporto di chiara distonia con la normativa endofederale, non residuano dubbi come di seguito, in rapida sintesi, si evidenzia…..Occorre, anzitutto, tenere conto del fatto che il reclamante, quale amministratore delegato, aveva solo poteri di ordinaria amministrazione. Inoltre, una complessiva lettura delle emergenze documentali sembra condurre a ridimensionare l’effettivo ruolo di amministrazione e gestione del sig. M., a fronte del titolo formale allo stesso intestato in seno alla compagine sociale….Quindi, se deve essere, come detto, affermata la responsabilità del sig. M. per il suo apporto causale, per le ragioni sopra illustrate, al dissesto della società, non può, ai fini della concreta determinazione della pena, non essere tenuto in debito conto l’effettivo  “contributo” causale e di mala gestio del reclamante ed il ruolo concreto dallo stesso svolto nell’ambito della compagine sociale. Sotto tale profilo, dunque, la sanzione merita di essere ridotta e, per le ragioni prima indicate, appare congrua e giustamente remunerativa dell’effettivo disvalore sportivo che caratterizza le condotte illecite di cui trattasi, in considerazione della connotazione delle stesse, nonchè dell’effettivo ruolo svolto dal sig. M. all’interno della compagine societaria, la sanzione della inibizione per mesi nove, oltre quella dell’ammenda di euro cinquemila.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 42 del 01/06/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017

Parti: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio – S. G.– G. S./Federazione Italiana Giuoco Calcio – P. L./Federazione Italiana Giuoco Calcio T. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio – A. B./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso proposto da -omissis - e, per l'effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello della FIGC, affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali l'omissione dell'attività di vigilanza di un Sindaco di una società sportiva possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all'art. 1 CGS FIGC. Il Dott. – omissis -, all’epoca dei fatti sindaco della società Parma Calcio FC S.p.a., ha impugnato la decisione della C.F.A., con la quale, in riforma della pronuncia del TFN, che l’aveva prosciolto dalla violazione ascrittagli, è stata irrogata la sanzione di 6 mesi di inibizione e l'ammenda pari ad € 15.000,00, per la violazione dell'art. 1-bis, commi 1 e 2, del CGS FIGC (ricorso RG n. 32/2017). Il ricorso è imperniato sul vizio di omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, declinato e con riferimento agli articoli 1-bis e 5 citati in relazione all’art. 2407 c.c. e alle risultanze della c.t.u. disposta nel giudizio cautelare promosso innanzi al Tribunale di Bologna  dalla  società  fallita,  avuto  riguardo  alla  datazione  della  perdita  della  continuità aziendale; e con riferimento a profili di contraddittorietà e illogicità e di omessa valutazione di prove decisive rappresentate dalle relazioni della società di revisione e della Co.Vi.So.C. Dall’esame degli atti di causa, il Collegio ritiene sussistere il vizio di difetto di motivazione nella sentenza della Corte Federale d’Appello impugnata che, a pag. 20 della decisione, si è limitata a richiamare il ruolo rivestito dai Componenti del Collegio sindacale, fra i quali va annoverato, quale sindaco effettivo, dal 24.12.2012 al 21.7.2014 (data delle dimissioni), il Dott. – omissis -, e la specifica competenza intrinsecamente connessa al ruolo rivestito, per dedurne la sussistenza della responsabilità disciplinare in base all’art. 1 del CGS FIGC citato. Peraltro, dagli atti di causa, in particolare dalla richiamata c.t.u., sembra potersi far risalire, con sufficiente grado di certezza, il momento della perdita della continuità aziendale alla data del 15 novembre 2014, successiva, quindi, a quella delle dimissioni volontarie dalla carica di Sindaco da parte del Dott. – omissis -, ancorandola a un preciso evento societario identificato nel venire meno dell’impegno da parte dell’azionista Eventi Sportivi. Occorre ricordare che il criterio della continuità aziendale, principio di redazione del bilancio di cui al n. 1 dell’art. 2423-bis, consiste nella prospettiva della continuazione dell’attività della società ed è il necessario presupposto logico della prevedibile evoluzione della gestione societaria attraverso la relazione accompagnatoria del bilancio. Dalla motivazione della decisione della Corte d’Appello Federale non si evince sotto quale specifico aspetto si possa, quindi, attribuire al Dott. – omissis -il mancato adempimento dei suoi doveri di sindaco alla luce del parametro di riferimento normativamente previsto e costituito dalla “professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”, di cui all’art. 2407, comma 1, c.c. Non si tratta, infatti, del generico canone della diligenza del buon padre di famiglia, ma del criterio più specifico della media diligenza professionale, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., in riferimento al quale occorreva una specifica motivazione collegata agli elementi fattuali di supporto, per affermarne positivamente la sussistenza. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento con il rinvio alla Corte Federale d’Appello della FIGC, affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali l’omissione dell’attività di vigilanza di un Sindaco di una società sportiva possa integrare, motivando sui fatti che ne costituiscono la base, il principio di cui all’art. 1 del CGS FIGC citato, in combinato disposto con gli artt. 2403, 2403-bis 2407 cod. civ.

Massima: Il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso proposto da -omissis - e, per l'effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello della FIGC, affinché valuti i criteri in base ai quali la funzione di Amministratore di società sportiva privo di delega possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all'art. 1 CGS FIGC. La Sig.ra – omissis - e il Sig. – omissis -, all'epoca dei fatti Consiglieri di Amministrazione della Società Parma FC, hanno impugnato la citata decisione della CFA, nella parte in cui ha irrogato, in capo alla Sig.ra – omissis -, la sanzione della inibizione di anni 2, oltre all'ammenda pari ad € 40.000,00, ed al Sig. – omissis - la sanzione della inibizione per anni 2, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00. In effetti, la decisione della Corte Federale ricostruisce la responsabilità dei due amministratori odierni appellanti sulla base di una mera elencazione di elementi fattuali, senza indicare specificamente i criteri in base ai quali tali elementi di fatto sono collegati in modo specifico ai profili della riscontrata responsabilità. Non è stato neanche esplicitato l’elemento di connessione della predetta responsabilità con la previsione contenuta nel citato art. 1 del CGS FIGC, che è stato ritenuto essenziale al fine di determinare la sussistenza della responsabilità disciplinare;  nel caso di specie,  ancora più necessario, trattandosi di amministratori privi di poteri esecutivi perché privi di deleghe e la decisione della Corte di Appello Federale, quindi, ne avrebbe dovuto tenere conto attraverso una motivazione più diffusa e articolata.

Massima: Il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso proposto da – omissis - e, per l'effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello della FIGC, affinché valuti i criteri in base ai quali la funzione di Amministratore di società sportiva privo di delega possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all'art. 1 CGS FIGC atteso che …dagli atti di causa sembra potersi far risalire, con sufficiente grado di certezza, il momento della perdita della continuità aziendale alla data del 15 novembre 2014, successiva, quindi, a quella della cessazione dalla carica da parte del Dott. – omissis -, ancorandola a un preciso evento societario identificato nel venire meno dell’impegno da parte dell’azionista – omissis -. Occorre ricordare che il criterio della continuità aziendale, principio di redazione del bilancio di cui al n. 1 dell’art. 2423-bis, consiste nella prospettiva della continuazione dell’attività della società ed è il necessario presupposto logico della prevedibile evoluzione della gestione societaria attraverso la relazione accompagnatoria del bilancio. Dalla motivazione della decisione della Corte d’Appello Federale non si evince sotto quale specifico aspetto si possa, quindi, attribuire al – omissis - il mancato adempimento dei suoi doveri di sindaco alla luce del parametro di riferimento normativamente previsto e costituito dalla “professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”, di cui all’art. 2407, comma 1, c.c. Non si tratta, infatti, del generico canone della diligenza del buon padre di famiglia, ma del criterio più specifico della media diligenza professionale, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., in riferimento al quale occorreva una specifica motivazione collegata agli elementi fattuali di supporto, per affermarne positivamente la sussistenza.

Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso proposto dal presidente del CDA della società avverso la decisione della CFA che gli ha irrogato la sanzione dell’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00. Il Sig. – omissis -, come è noto, era proprietario della maggioranza delle quote societarie e rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. La decisione della Corte Federale d’Appello (pagg. 16-17) ricostruisce con una motivazione dettagliata ed esaustiva e con riferimento preciso agli elementi di fatto e alle vicende societarie, ricostruite in senso diacronico e con riguardo agli effetti da esse prodotti, il ruolo di “figura predominante in tutta la vicenda” svolto dal Sig. – omissis -; anche con riferimento alla chiara situazione di conflitto di interessi in cui si trovava, rivestendo la carica di Presidente e Consigliere delegato del Parma Calcio FC, di amministratore di Parma Brand e di Presidente di eventi Sportivi (socio unico di Parma Brand), determinandosi “identità del soggetto amministratore di controllante e controllato e di cedente e cessionario”. Non può certo porsi in dubbio che fosse perfettamente a conoscenza della singolare situazione finanziaria del Parma e del suo progressivo e ineluttabile deterioramento, anche per l’adozione di una serie di iniziative (che la decisione si cura di elencare) che hanno finito per compromettere senza alternative la condizione della società. La lettura dei fatti e la loro correlazione con la normativa applicata da parte della Corte Federale d’Appello appare coerente con la disciplina codicistica in materia, in particolare gli artt. 2381 e 2392 c.c., alla luce della elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in materia, che hanno sottolineato come i poteri del presidente del consiglio di amministrazione costituiscano altrettanti obblighi ai quali deve adempiere, non con la diligenza del mandatario, quella, cioè, del buon padre di famiglia, bensì con quella richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue specifiche competenze.

Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso proposto dall’amministratore Delegato della società avverso la decisione della CFA che gli ha irrogato la sanzione dell’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00. Il Dott. – omissis - era titolare di una delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione in virtù della quale esercitava poteri relativi alla gestione tecnico-sportiva del Parma F.C. La decisione impugnata spiega (pagg. 18-19), invero, con articolata e diffusa motivazione, le ragioni per le quali gli elementi di fatto sono stati correttamente posti a base del comportamento sanzionato. La decisione, infatti, ricostruisce da una dettagliata disamina di tutti gli aspetti della complessa questione, anche dei verbali della riunione del Consiglio di Amministrazione, la posizione ricoperta dal Sig. – omissis - e, soprattutto, la sua piena consapevolezza sulla situazione finanziaria del Parma F.C. Non gli sfuggivano, infatti, per la sua specifica professionalità e la pluriennale specifica esperienza esattamente considerata, gli effetti contabili sul bilancio societario, ad esempio, dell’anticipazione delle plusvalenze e del ricorso agli incentivi all’esodo e suggeriva iniziative e operazioni che avrebbero dovuto avere seria rilevanza in sede di verifica della contabilità della Società. La decisione della Corte Federale d’Appello, infine, richiama con precisione alcune operazioni non certamente favorevoli alla società, alle quali il Sig. – omissis - non poteva essere estraneo in virtù della carica ricoperta, quali la cessione del marchio o il contratto con la Società – omissis - S.r.l. D’altronde, la norma di cui all’art. 2381 c.c., com’è stato sottolineato sia nella Relazione di accompagnamento alla legge di riforma societaria, sia dalla dottrina in sede di commento, recepisce l’opinione prevalente, anche nella giurisprudenza, secondo la quale, seppure non esista un dovere degli amministratori di non commettere errori e nemmeno di essere “periti” nei più diversi settori dell’organizzazione e della gestione dell’impresa sociale,  tuttavia, è espressione del principio che le loro scelte “devono essere informate e meditate, frutto di rischio calcolato”. D’altronde, la sentenza della Corte Federale d’Appello, nella ricostruzione fattuale al fine di correlarla alla sussistenza delle affermate violazioni, fa esatta applicazione della c.d. business judgement rule o giudizio prognostico postumo, poiché, contrariamente all’assunto del ricorrente, non ha effettuato ex post un vaglio del merito della bontà delle operazioni, ma ha svolto l’indagine esclusivamente per verificare e accertare la correttezza procedurale delle decisioni assunte, escludendola, appunto, nel caso di specie.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione: Decisione n. 39 del 12/05/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 112/CFA del 17 marzo 2017

Parti: R. T./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata la decisione con rinvio alla Corte per il rinnovo della motivazione atteso che…Appaiono, in effetti, fondate le censure proposte dalla difesa del ricorrente, ove si segnala che dagli atti emergeva pacificamente il risalente stato di decozione della società, rispetto al quale minimo, se non propriamente inesistente, poteva essere stato il contributo causale del T., che aveva ricoperto la carica di consigliere per soli tre mesi e si era concretamente occupato della gestione societaria per un periodo significativamente inferiore. In proposito, la Corte Federale d’Appello ha mostrato di nutrire essa stessa delle perplessità, così riducendo in maniera significativa la sanzione rispetto al giudizio di primo grado. Sennonché, non appare esternata la compiuta ragione del convincimento del Giudice dell’appello in ordine alla rilevanza del contributo causale del T. rispetto ad una situazione di dissesto della società già ampiamente verificatasi e che avrebbe, semmai, richiesto una consistente ricapitalizzazione al fine di evitare la altrimenti inevitabile dichiarazione di fallimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 85/TFN-SD del 11 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI: P. P.(all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione della Como Calcio Srl dal 26.11.2012 al 21.7.2018 (data del fallimento), nonché Amministratore e socio di riferimento della Como Calcio Srl dall’8 aprile 2013), F. F. (all’epoca dei fatti Consigliere di Amministrazione della Como Calcio Srl dal 26.11.2012 al 21.7.2018 (data del fallimento), nonché Amministratore e socio di riferimento della Como Calcio Srl dall’8 aprile 2013) - (nota n. 9860/181 pf16-17 GP/GC/cc del 13.03.2017).

Massima: Inibizione di mesi 18 ed ammenda di5.000,00, a seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS, per la violazione, contestata ad entrambi, dell’art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 21 NOIF e 19 Statuto FIGC, per il fallimento della Società Como Calcio Srl, dichiarato su istanza della Procura della Repubblica di Como dal Tribunale territoriale il 23 luglio 2016 e confermato dalla Corte d’Appello di Milano il 6.12.2016, nella quale Società il deferito ha ricoperto la carica di Presidente del C.d.A. dal 26.11.2012 al 21.7.2016 e dall’8.4.2013 di amministratore della Srl socia di riferimento della Società

Massima: È indubbia la circostanza, in quanto documentalmente provata, che il …, a far data dal 20.12.2012 e sino alla dichiarazione di fallimento del 21 luglio 2016, ha svolto nella Società Calcio Como Srl un ruolo di assoluta rilevanza, quale l’essere stato consigliere di amministrazione della Società, nonché amministratore della Srl …, ente di riferimento della Calcio Como Srl e detentrice del 99% del capitale sociale della medesima. È altrettanto indubbia l’ulteriore circostanza che in questo lasso di tempo la crisi della Società si era manifestata con sempre maggiore nitidezza, se solo si consideri che i bilanci d’esercizio 30.06.2014 e 30.06.2015 si erano chiusi in passivo; che nella relazione semestrale al 31.12.2015 si era accertata una perdita di periodo di833.000,00; e che, inoltre, il Tribunale di Como, con l’ordinanza che si è sopra richiamata, aveva disposto che la Società liberasse un suo ex socio dalla fideiussione di900.000.00 che egli aveva rilasciato in favore della banca …. sul centro sportivo di Orsenigo. Muovendo da tali dati e considerandoli nella loro complessità, se da una parte appare arduo addossare al solo …la responsabilità della decozione della Società, accertata in Tribunale e confermata in Appello, dall’altra non è ipotizzabile l’estraneità del rispetto alla crisi della Società, se non altro per non aver adottato iniziative utili a ricondurre l’insufficienza della Società entro limiti ragionevoli. Ed è in quest’ottica che il deferimento deve essere pertanto accolto per violazione delle norme di comportamento di cui all’art. 1 bis CGS, ma con riduzione rispetto al chiesto della sanzione a carico del …, da riconsiderarsi secondo equità, in relazione al fatto che comunque il deferito ha dato prova di essersi adoperato, seppur infruttuosamente, ad evitare la decozione della Società, anche attraverso l’impugnativa della sentenza di fallimento, non da ultimo preannunciando il ricorso in Cassazione avverso la statuizione d’appello. Inibizione di mesi 10 ed ammenda di2.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 84/TFN-SD del 09 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: U. G. (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AS Casale Calcio Srl dal 10 agosto 2012 al 10 gennaio 2013 nonché socio di riferimento della stessa fino al 31 dicembre 2012), D. F. (Amministratore Unico dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 aprile dal 2013 alla data del fallimento, nonché Amministratore Unico della controllante …. Srl nello stesso periodo), A. D. S. (Presidente in ambito federale dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 luglio 2013 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal 1 gennaio 2013, titolare del 90% delle quote della Società controllante …. Srl nello stesso periodo), P. D. S. (Amministratore di fatto dell’AS Casale Calcio Srl dal 1 gennaio 2013 alla data di cessazione dell’attività sportiva nonché titolare effettivo del 90% del capitale sociale della controllante …. Srl nello stesso periodo) - (nota n. 6678/1060 pf15- 16 GP/GT/ag del 21.12.2016).

Massima: Mesi 18 di inibizione ed ammenda di5.000,00 l’amministratore di fatto della Società dal 1°01.2013 alla data di cessazione dell’attività sportiva della Società (stagione sportiva 2013/2014) e nello stesso periodo titolare effettivo del 90% del capitale sociale della …. Srl. per aver svolto attività di gestione di fatto della Società, nonostante che egli fosse stato raggiunto da provvedimento di inibizione, comminatogli dagli organi di giustizia sportiva e per la violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 21 NOIF e 19 Statuto Federale avendo ricoperto cariche sociali nel biennio precedente l’accertata insolvenza

Massima: Ai sensi dell’art. 21 comma 3 NOIF, possono subire sanzioni di natura disciplinare gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca della affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Va prosciolto colui che ha documentalmente provato di aver assunto concrete iniziative finalizzate quanto meno alla riduzione dell’indebitamento della Società…..Sono agli atti, in quanto prodotti dal F., la lettera raccomandata scritta dal deferito, a nome del D…, al …., attraverso la quale venivano contestate a quest’ultimo gravi irregolarità nella gestione della Società; il telegramma inviato dal …. al sindaco unico della Società di contestazione della omessa quantificazione delle perdite riconducibili alla data del 31.12.2002, che il sindaco unico aveva in precedenza accertato; l’istanza del …. rivolta al Giudice della Esecuzione presso il Tribunale di Milano nella procedura n. …/2013 di ruolo generale, tendente ad ottenere il riconoscimento del maggior credito della Società di329.468,14 a carico del terzo pignorato di detta procedura; la denuncia del …. agli organi di giustizia sportiva della indebita appropriazione del marchio della Società da parte della neo costituita …. ASD, tutte iniziative caratterizzate dall’indubbio connotato di contrasto dell’indebitamento della Società.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite  : Comunicato ufficiale n.  116/CFA del 23 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CFA del 08 Maggio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. A. R. (PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VARESE 1919 S.P.A. NELLE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12 E 2012/13) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 24 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL’11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)

Massima: Ridotte le sanzioni dell’inibizione a mesi 12 e dell’ammenda a € 5.000,00 al presidente per aver attuato la cattiva gestione della Società, improntata all’anti-economicità, e caratterizzata da una forte dipendenza dal capitale di terzi, sintomo dell’incapacità di autofinanziamento della Società, dovuta a una gestione caratteristica deficitaria e non idonea a generare i flussi di cassa necessari a far fronte alle esigenze finanziarie di breve periodo e a ripagare il debito contratto, che, peraltro, ha sempre registrato un costante e progressivo trend di crescita generando una situazione di grave crisi economica e finanziaria già in essere al momento della sua cessazione dalla carica e della cessione delle azioni tenuto conto che alla fine della stagione sportiva 2012/13, in particolare al 31.5.2013, l’esposizione debitoria era pari a euro 11.098.166,46 circa; per  aver  sistematicamente  ritardato  ovvero  omesso  il  pagamento  degli  oneri  fiscali  e contributivi sorti a carico dell’associazione sportiva Varese 1910 Spa, sistema che ha portato, nel triennio 2010-2012, ad una crescita costante delle esposizioni debitorie nei confronti dell’erario e degli Istituti previdenziali, nonché alla necessità di chiedere e ottenere numerose rateizzazioni di tali debiti con gravi ripercussioni di natura finanziaria negli esercizi successivi…. Occorre, anzitutto, tener conto della circostanza che le condotte ascritte al reclamante risalgono a quasi due anni prima dalla dichiarazione di fallimento. Inoltre, l’apporto causale, da parte del sig. R., al dissesto della società non è di certo esclusivo e le ragioni del disequilibrio di bilancio hanno anche altre origini e responsabilità. Sotto tale profilo, dunque, la sanzione merita di essere ridotta e, per le ragioni prima indicate, appare congrua e giustamente remunerativa dell’effettivo disvalore sportivo che caratterizza le condotte illecite di cui trattasi, in considerazione della connotazione delle stesse, nonchè dell’effettivo “apporto” -causalmente collegato al fallimento- “fornito” dal sig. R., la sanzione della inibizione per mesi dodici, oltre quella dell’ammenda di euro cinquemila.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 82/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. D. M. T. (Che dell’AS Varese 1910 Spa è stato, in ambito civilistico, vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione dall’8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e Presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento) - (nota n. 7217/705 pf15-16 GC/cc del 12.1.2017).

Massima: Inibizione di anni 1 ed ammenda di5.000,00 al vice presidente del Consiglio d’Amministrazione dall’8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento (19.11.2015) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione: all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. ed all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF: per aver contribuito, con il proprio comportamento omissivo, alla cattiva gestione economico-finanziaria della Società posta in essere dal Presidente del Consiglio di Amministrazione …, gestione chetra l’altro - non ha consentito l’iscrizione dell’associazione Sportiva Varese 1910 Spa al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2015/16 e, quindi, ha causato il provvedimento di svincolo dei calciatori tesserati emesso dal Presidente Federale con cessazione dell’attività sportiva; per non avere adottato, divenuto Presidente del Consiglio di Amministrazione, misure atte al risanamento della Società che versava in una grave situazione economica e finanziaria così da - quanto meno - tentare di evitare il fallimento della medesima; per non aver predisposto il bilancio al 30 giugno 2015 dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa nel termine prescritto dalla legge; all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver provveduto alla comunicazione agli organi federali della carica attivamente ricoperta nella Società….In punto di diritto, si premette che le Società professionistiche sono tenute al rispetto dell’equilibrio economico e finanziario e dei principi della corretta gestione secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI (art. 19, Statuto Federale), mentre l’art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere “dirigenti” avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. “gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento”. Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore, anche di fatto, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007). In particolare, secondo la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 335/CGF del 19 giugno 2014 con motivazione in C.U. n. 21/CGF del 7 agosto 2014), le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 80/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. F.(Presidente del consiglio di amministrazione della Società Reggina Calcio Spa  dal 20.9.2014 al 20.8.2015, nonché socio di riferimento della Società stessa fino alla  data di fallimento), G. R. (Amministratore Unico della Società  Reggina Calcio Spa dal 5.11.2013 al 19.9.2014 e dal 21.8.2015 al 22.4.2016, nonché  vice Presidente del consiglio di amministrazione della stessa Società dal 20.9.2014  al 20.8.2015) - (nota n. 6885/1347 pf 15-16 GP/GT/ag del 3.1.2017).

Massima:….. va evidenziato che l’art. 21 delle NOIF non deve essere applicato ogni qual volta si verifichi il fallimento di una Società sportiva, bensì nel caso in cui si rilevino comportamenti illeciti tenuti dall’amministratore ovvero dal legale rappresentante della Società volti a sottrarre, ovvero disperdere risorse economiche in luogo di soddisfare i crediti della Società, contribuendo in tal modo alla dichiarazione di fallimento del sodalizio sportivo. La elencazione dei mancati pagamenti contestati ai deferiti nella loro qualità di legali rappresentati della Reggina Calcio, fatti per i quali sia il sodalizio sportivo sia gli odierni deferiti hanno già subito specifiche condanne, non costituiscono elementi sufficienti per la applicazione dell’art. 21 delle NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE ACARICO DI: G.P. (dal 19/06/2014 al 03/07/2015 proprietario del 80% delle quote societarie e dal 03/07/2015 e sino alla dichiarazione di fallimento socio unico della stessa nonché Presidente ed Amministratore Unico della Società SS Barletta Calcio Srl), F.T. (dal 19/06/2014 al 03/07/2015, proprietario del 20% delle quote societarie della SS Barletta Calcio), R.T.(socio di maggioranza, Consigliere e Presidente del C.d.A. sino al 18.06.2014 della SS Barletta Srl), M.P. (dal 28/06/2012 al 11/02/2013 Amministratore Unico della SS Barletta Srl e sino al 18/06/2014 Vice Presidente e consigliere Delegato della stessa), P.W.T. (socio e titolare del 20 % delle quote societarie della SS Barletta Calcio Srl sino al 18/06/2014), D.D. (dal 06/11/2013 al 19/06/2014 Consigliere di Amministrazione e comunque sino al 05/03/2015 con funzioni di Segretario Generale della SS Barletta Calcio Srl) - (nota n. 7216/01 pf16-1 GC/cc del 12.1.2017).

Massima: Anni 5 di inibizione ed ammenda di € 20.000,00 a colui che dal 19/06/2014 al 03/07/2015 è stato proprietario del 80% delle quote societarie e dal 03/07/2015 e sino alla dichiarazione di fallimento socio unico della stessa nonché Presidente ed Amministratore Unico della società SS Barletta Calcio Srl per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2015/16 ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ne hanno determinato il successivo fallimento; la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC per aver tenuto irregolarmente la contabilità in modo da impedire la compiuta ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari. Anni 2 di inibizione ed ammenda di € 10.000,00 a colui che dal 19/06/2014 al 03/07/20I5, è stato proprietario del 20% delle quote societarie della SS Barletta Calcio per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, omettendo di vigilare sulla non corretta gestione degli amministratori e di porre in essere, quale socio della stessa, gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2015/16 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della società. Prosciolti il socio di maggioranza, Consigliere e Presidente del C.d.A. sino al 18.06.2014, l’ Amministratore Unico dal 28/06/20I2 all'11/02/2013 ed il socio e titolare del 20 % delle quote societarie sino al 18/06/2014…il pur esistente disequilibrio tra costi e ricavi, grazie al sistematico appianamento delle perdite, non ha inciso nel nesso causale che ha poi provocato il dissesto ed infine il fallimento. Ed invero è principio pacifico che "in materia di Società sportive, derivanti da squilibri di bilancio che, perdurando nel tempo e non accompagnati da interventi gestori capaci di garantire la continuità aziendale, possono condurre al definitivo default, le responsabilità attribuibili agli amministratori e sanzionabili secondo l'orientamento sportivo, devono essere valutate, come avviene nel resto in applicazione del diritto societario disciplinato dal codice civile, valutando la correlazione della mala gestio con la crisi economico- patrimoniale che ne è derivata. La mala gestio, cioè il comportamento commissivo o omissivo dell'organo amministrativo (ed eventualmente dell'organo di controllo) deve essere collegata causalmente con l'irrimediabile insolvibilità della Società. L'azione o l'omissione può esser sanzionata, cioè, solo se è causa del default e graduata a seconda della sua incidenza su di esso, cioè del suo apporto causale" (Corte Federale di Appello C.U. n. 112 del 9.2.2017 caso Tartaglia ed altri). Orbene, nella fattispecie gli interventi finanziari hanno garantito la continuità aziendale al punto che al momento del passaggio di quote e comunque a tutto il 30.6.2014 la Società era in bonis, senza alcun sintomo di insolvenza, così che le condotte dei soci ed amministratori non hanno certo costituito concausa del successivo default, fondato su autonome cause e su responsabilità altrui. Ne consegue che i Signori ……, nelle loro già declinate posizioni di soci e amministratori di SS Barletta Calcio Srl non hanno violato le norme di cui al deferimento così che vanno prosciolti dagli addebiti loro ascritti.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.  103/CFA del 09 Febbraio 2017  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CFA del 17 Marzo 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016 fallimento della Società Carrarese Calcio Srl

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. T. R. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. B. C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 E AMMENDA  DI € 3.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. F. S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA  DI € 6.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL

Massima: In materia di fallimento di società sportive, derivanti da squilibri di bilancio che, perdurando nel tempo e non accompagnati da interventi gestori capaci di garantire la continuità aziendale, possono condurre al definitivo default, le responsabilità attribuibili agli amministratori e sanzionabili secondo l’ordinamento sportivo, devono essere valutate, come avviene del resto in applicazione del diritto societario disciplinato dal codice civile, valutando la correlazione della mala gestio con la crisi economico-patrimoniale che ne è derivata. La mala gestio, cioè il comportamento commissivo od omissivo dell’organo amministrativo (ed eventualmente dell’organo di controllo) deve essere collegata causalmente con l’irrimediabile insolvibilità della società. L’azione o l’omissione può essere sanzionata, cioè, solo se è causa del default e graduata a seconda della sua incidenza su di esso, cioè del suo apporto causale. Questi principi – che costituiscono orientamento pacifico sia nel diritto civile che in quello sportivo – non sembra a questa Corte che siano stati perfettamente applicati nel caso del fallimento della Carrarese Calcio dal giudice di primo grado….Nel caso del fallimento della Carrarese Calcio s.r.l. la Procura ha assunto a base del suo deferimento esclusivamente il momento della irriversibilità della crisi della società, seguita alla mancata copertura delle perdite, attraverso lo strumento della ricostituzione del capitale sociale (ex art. 2482 e ss. c.c.), ciò, in quanto (è lecito presumere), nelle precedenti stagioni sportive (2013- 2014 e 2014-2015) gli squilibri di bilancio venivano sempre superati con finanziamenti del socio di maggioranza G.V.G. Immobiliare. Ciò premesso, e applicando i principi sopra richiamati al limitato periodo in cui la Procura, e successivamente il giudice di primo grado, hanno individuato specifiche responsabilità, è necessario verificare se e quali azioni e/o omissioni siano imputabili ai soggetti deferiti quali diretta conseguenza del fallimento della società Carrarese Calcio s.r.l.. In ordine alla posizione degli amministratori … e …, il TFN, disattendendo la richiesta di proscioglimento formulata dalla stessa Procura in sede di discussione (e ribadita in appello) ha ritenuto sussistente la loro responsabilità (cfr., pagg. 9-11 della decisione, Com. Uff. n. 43/TFN) - sanzionandola in modo più grave per il … in considerazione del maggior periodo di tempo in cui ha ricoperto la carica - per aver omesso di promuovere <<le iniziative necessarie per appurare se si stavano verificando, o se già si erano verificate, cause di scioglimento della Società o di ricostituzione del capitale per perdite. La pacifica omissione di iniziative in tale direzione ha certamente determinato nel tempo l’aggravamento della situazione economico-finanziaria, cui non è stato possibile porre rimedio…>>. Ritiene questa Corte che l’omissione di sorveglianza sull’andamento della gestione e dell’assunzione di iniziative idonee a “porre rimedio” alla situazione economico-finanziaria della Società che si stava aggravando nel tempo – in cui sostanzialmente si fonda il convincimento del primo giudice sulle responsabilità del …e del …. – non abbiano un obiettivo riscontro nei fatti e, soprattutto, non siano causalmente connesse con il fallimento della Carrarese Calcio s.r.l.. Infatti, non risulta provato né che le omissioni imputate ai due amministratori abbiano prodotto un aggravamento della situazione economico-finanziaria della Società – che soffriva da tempo di squilibri di bilancio – né che le iniziative che avrebbero potuto assumere sarebbero state in grado di impedire l’irreversibile crisi della stessa. Come rilevato dagli organi di controllo, sia interni (collegio sindacale) che esterni (Co.vi.so.c.), fin dalla stagione agonistica 2013/2014 la gestione ordinaria della Carrarese Calcio s.r.l. era caratterizzata da ricavi decisamente inferiori ai costi e necessitava di continui apporti finanziari per poter riequilibrare il bilancio e garantire la continuità aziendale. Tale continuità aziendale è venuta meno nel momento in cui i soci del sodalizio sportivo non hanno trovato l’accordo per ripristinare il capitale sociale (nel frattempo ridotto a soli € 15.000,00) perlomeno nella misura minima legale richiesta per continuare l’attività sportiva. E’, pertanto, ai soci che va imputata, primariamente, la responsabilità del fallimento della Carrarese Calcio s.r.l. e precisamente alla … s.r.l., che dopo il passaggio delle quote della …. s.r.l., ne deteneva la maggioranza (70%), e alla stessa …. (socio di minoranza al 30%). Va pertanto esclusa la responsabilità del B.e del F., le cui eventuali iniziative, la cui omissione il giudice di primo grado ha contestato, non avrebbero potuto sortire l’effetto diretto di ripristinare il capitale sociale e rendere possibile la continuazione dello scopo sociale.

Massima: Deve, viceversa, essere affermata la personale responsabilità di …. sotto la duplice qualità di rappresentante legale del socio di maggioranza (…. s.r.l., di cui era Amministratore Unico) e Presidente (formale) della Carrarese Calcio s.r.l., fungendo come vero e proprio dominus della Società….La mala gestio da parte del ….non è stata caratterizzata solo dalle improduttive rivendicazioni nei confronti del socio di minoranza G.V.G. Immobiliare s.r.l., ma, accanto ad una condotta prevalentemente omissiva che ha paralizzato la compagine sociale pregiudicando la possibilità di ricavi sui quali la gestione sportiva poteva contare (sponsorizzazioni, tradizionali manifestazioni locali per l’apporto di finanziamenti aggiuntivi di terzi, cfr., atto di deferimento), si deve registrare la ingiustificata sottoscrizione di contratti che hanno ulteriormente aggravato la situazione debitoria della Società, quali quello siglato con il Centro Universitario Internazionale (per un corrispettivo annuo di € 25.000,00) per la valutazione della performance psico-fisica dei propri tesserati, e quello triennale con il Sig. …. (per un compenso lordo iniziale di € 68.500,00, che sarebbe stato maggiorato per le stagioni sportive successive a quella del 2015-2016), nonostante fosse ancora in essere un identico contratto pluriennale con il direttore sportivo Sig. ….Ritiene questa Corte che le  risultanze processuali, quali emergenti dalla  copiosa documentazione prodotta in atti nonché dalle puntuali e incontestate dichiarazioni testimoniali (segnatamente quelle del Presidente del Collegio sindacale dott. …) depongano per una piena adesione alle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel riconoscere le condotte del Sig. … quale concausa del dissesto della Carrarese Calcio s.r.l.. Ma appunto perché concausa prevalente, e non unica, si ritiene equo ridurre del 50% la sanzione allo stesso comminata della inibizione, limitandola ad un anno e mezzo (18 mesi) e dell’ammenda, riducendola ad € 10.000,00.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  104/CFA del 10 Febbraio 2017  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CFA del 16 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38 del 6.12.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P. M. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.;DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2872/743PF15-16 GT/SDS DEL 21.09.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ UNIONE TRIESTINA 2012 SSD ARL)

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P. D. P. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5, DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.; DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2872/743PF15-16 GT/SDS DEL 21.09.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ UNIONE TRIESTINA 2012 SSD ARL)

Massima: Ridotte le sanzioni inflitte ai reclamanti per il dissesto e successivo fallimento della società…Infatti, si deve dare atto al reclamante P.di essersi attivato per trovare un finanziatore che apportasse danaro fresco in Società al fine di tentare il risanamento finanziario dell’Unione Triestina evitando la dichiarazione di fallimento. In realtà, questi tentativi non sono riusciti in quanto le somme, apportate dall’altro reclamante …., non sono state sufficienti a ripianare l’enorme passivo della Società sportiva….Quanto all’altro reclamante Sig. …, se da un lato si può convenire che non ha compiuto atti di gestione formali della Società, è altrettanto vero che il Sig. …. non si è limitato ad apportare danaro fresco nelle casse dell’Unione Triestina come avrebbe dovuto fare un mero finanziatore, ma ha pagato, sia pure di tasca propria, direttamente alcuni dei creditori della Società Conseguentemente, ritiene questa Corte Federale d’Appello che i due reclamanti abbiano violato le norme del Codice di Giustizia Sportiva sia pure in misura meno grave rispetto a quanto emerge dai due deferimenti della Procura Federale. Pertanto, se da un lato non vi sono ragioni per revocare integralmente le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, vi sono giustificati motivi per ridurre considerevolmente le pene inflitte dal giudice di primo grado.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  060/CFA del 10 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. L. P. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5, CON PRECLUSIONE ALLA          PERMANENZA        IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; - AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FIGC, E ALL’ART. 21 NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.T. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5; -     AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 21 E 37 N.O.I.F., NONCHÉ ALL’ART.  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  –  NOTA  N.15711/634  PF15-16  AM/SP/MA  DEL 30.06.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. G. T. E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI P. G., E. K., S. G., A. R., G.S., A. B., R. B., G. S., G. P., E. G., G. M., M. B., F. S., M. M. E O. F. R. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ PARMA FC S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016

Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale e per l’effetto inflitta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC SpA fino al 27 dicembre 2014 anche la sanzione della preclusione  da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C in ragione della gravità dei comportamenti allo stesso addebitabili

Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale, annullata la decisione del TFN che aveva prosciolto gli amministratori privi di poteri esecutivi e per l’effetto viene inflitta loro la sanzione dell’inibizione oltre all’ammenda… In generale, la responsabilità di detti amministratori deriva dall’omissione del loro dovere di vigilanza sull’esercizio delle deleghe conferite agli amministratori esecutivi e dalla violazione del dovere di agire in modo informato di cui all’art. 2381 ultimo comma c.c., sia sulla base delle informazioni che ai medesimi devono essere comunicate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa con condotte virtuose, essendo in grado in tal modo di impedire o porre rimedio a fatti pregiudizievoli posti in essere dagli altri amministratori. Nei casi in esame, invero i soggetti restano coinvolti anzitutto perché rispondono direttamente per la redazione sia dei bilanci di esercizio sia del progetto di fusione (cfr. art. 2381 comma 4 in relazione agli artt. 2423 comma 1 e 2501 ter comma 1 c.c.). Si soggiunge, poi, che dai numerosi atti e verbali redatti nel contesto della vicenda in esame, emergevano certamente elementi sintomatici ed eventi significativi, deponenti per un progressivo peggioramento della situazione finanziaria della società. Vedansi ad es. i bilanci al 30.6. 2012 , al 30.6.2013 e al 30.6.2014, chiusi in perdita, oltre alle notizie contenute nei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione in date 11.1.2012, 5.2.2012, 5.9.2012, 27.11.2013 e  9.9.2014 nonché nei verbali delle ispezioni della Co.Vi.So.C.  del 28.1.2013,  21.5.2013, 27.1.2013, 17.4.2014,  25.9.2014  e  18.12.2014. Notizie che davano conto di una forte e crescente tensione finanziaria della gestione connessa alle operazioni di plusvalenze già ricordate (derivanti da operazioni di calciomercato e dalla cessione dei marchi e del contratto con ….) ed all’aumento costante dei debiti tributari e del contenzioso fiscale e civile, al frequente ricorso all’emissione anticipata di fatture, all’omesso versamento di contributi, alla continua ricerca di finanziamenti utili per rispettare le scadenze di pagamento; all’insufficienza dell’apporto finanziario della controllante per assicurare il tempestivo adempimento dei debiti verso i dipendenti. Ed anche l’evento del mancato rilascio della licenza Uefa nella stagione 2014/2015 per ritardato pagamento di ritenute fiscali sugli emolumenti dei calciatori costituiva segnale preoccupante di pericolo di crisi finanziaria gestionale e di sofferenza finanziaria. In siffatti frangenti, i suddetti soggetti si sono inammissibilmente limitati ad un inerte ascolto delle tranquillizzanti relazioni degli amministratori esecutivi alle quali si sono supinamente e  passivamente  adeguati,  senza  procedere  ai  dovuti  approfondimenti  informativi  degli  atti regiudizievoli posti a loro conoscenza e senza appurare che la reale situazione finanziaria della società Parma non era rappresentata in bilancio in modo veritiero. In base a quanto sopra considerato, va riconosciuta la responsabilità disciplinare nei confronti dei soggetti appresso indicati in ordine agli addebiti loro mossi, nella misura rispettivamente indicata e discrezionalmente determinata dal Collegio anche tenuto conto del ruolo ricoperto e della natura e della durata nel tempo della carica rivestita.

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