Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 09 Dicembre 2014 -

Impugnazione Istanza: (37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.G.(Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), P.L.(Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), M.B. (Presidente del Collegio Sindacale della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 2750 /43pf14-15/SP/blp del 30.10.2014).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro 5.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti consistenti nella violazione prevista dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la LNP Serie A, entro il termine del 17/2/2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovute ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e della violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. A), paragrafo VI, NOIF, per non aver utilizzato per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza; nella violazione prevista e punita dall’art. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla COVISOC in data 17.2.2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di novembre e dicembre 2013

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.014/TFN del 20 Ottobre 2014 -

Impugnazione Istanza: (380) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 7435/1044 pf13-14/SP/blp del 13.6.2014).

Impugnazione Istanza: (381) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 7436/1045 pf13-14/SP/blp del 13.6.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 4 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall’art.  85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non  aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi  INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e  febbraio 2014, nonché l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti  dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e  febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale; nella violazione prevista e punita dall’art.  85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 30 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 09 Ottobre 2014

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIGNOR V.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIGNOR F.O.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; - AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SIG. V.F.; ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SIG. F.O., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014)

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione dell’art. 85, lett.  b, par. VII) N.O.I.F. in relazione all’art. 10 comma 3 C.G.S. per non aver documentato l’intervenuto  pagamento contributi INPS; per violazione dell’art. 8 comma 1 C.G.S. per la produzione della dichiarazione non veridica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 12 Settembre 2014

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.5.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 5 AL SIG. G.R., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI/VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. S.G., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 E AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.  4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA ALPROPRIO   LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE ((NOTA N.  6069/707 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014). (NOTA N. 6070/694 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014)

Massima: La Corte riduce a 1 punto di penalizzazione in classifica la sanzione inflitta alla società ed in mesi 2 l’inibizione inflitta al legale rapp.te, sanzionati per la “violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S., per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento

delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e  dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale”, per la “ violazione prevista e punita  dall’art.85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver  documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai  propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa  federale”; per la “ violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1,  C.G.S., per avere prodotto alla Co.Vi.So.C in data 17 febbraio 2014 una dichiarazione non veridica  per la parte relativa all’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le  mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale”.  Mentre, infatti, non può essere pienamente condiviso il ragionamento di parte attorea,  secondo il quale la risoluzione del contratto determinerebbe il mutamento della natura giuridica  delle somme da corrispondere al calciatore, le quali non potrebbero più essere considerate il  corrispettivo di una prestazione lavorativa che non è più né possibile né dovuta, ma l’oggetto di un  nuovo e diverso accordo tra le parti che non rientrerebbe nel concetto di emolumento e, di  conseguenza non sarebbe sottoponibile agli adempimenti previsti per il contratto di lavoro tra  società e giocatori, dovendosi ancora una volta condividere l’orientamento consolidato del giudice  di prime cure sull’astratta equiparabilità dell’incentivo all’esodo agli emolumenti, nondimeno  occorre dare rilievo, dal punto di vista soggettivo, al mutamento dello status contrattuale, di modo  che non può essere ritenuta mendace ai fini disciplinari la dichiarazione resa in proposito dal  Ranieri e dal Giordano agli organi federali di controllo.  A diversa conclusione, invece, si deve giungere per quanto concerne la contestazione conseguente all’omesso versamento delle ritenute Irpef. Ciò perché qualunque sia la natura delle somme dovute dalla società ai suoi ex tesserati, essa per la sua funzione di sostituto d’imposta  arebbe stata tenuta al versamento all’erario delle ritenute Irpef, né, al riguardo può assumere valore  esimente l’invocato ritardo nell’accreditamento di somme da parte della Lega, non esistendo alcun  collegamento causale tra le due circostanze, per cui la Società avrebbe dovuto comunque  provvedere all’adempimento con altri mezzi finanziari. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 12 Settembre 2014

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:  - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. G.R.;  - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA  STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E  2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE  RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI, N.O.I.F. IN RELAZIONE  ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 5705/680 PF13-14 SP/BLP DEL 7.4.2014.  

Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la “violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. b) paragrafo VI N.O.I.F., in relazione all’art. 10 comma 3 C.G.S. per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale”. L’istituto bancario aveva invece contabilizzato il pagamento nel giorno successivo, cioè oltre il termine di scadenza, da cui il deferimento e la decisione impugnata.  La Corte ritiene che le doglianze difensive meritino accoglimento.  Risulta, infatti, che effettivamente il pagamento degli emolumenti in questione, che deve  essere effettuato attraverso bonifico bancario, era stato ordinato il 16 dicembre 2013 alla Banca  presso la quale la Società Reggina Calcio S.p.A. disponeva delle somme necessarie; ciò non solo  per le affermazioni dei ricorrenti, ma anche sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso istituto  bancario, il quale ha anche chiarito che la tardività nella contabilizzazione era dipesa  esclusivamente da fattori interni e non riconducibili alla società disponente, titolare delle somme  sufficienti ad effettuare l’operazione.  Tale essendo la situazione di fatto, non può non riconoscersi, del resto sulla scorta della stessa giurisprudenza di questa Corte, che il ritardo di un giorno nel pagamento degli emolumenti dovuto ad un impedimento nell’iter procedurale interno all’istituto bancario costituisca una causa di forza maggiore esimente delle responsabilità contestate alla Società Reggina Calcio S.p.A. e al suo amministratore e legale rappresentante. Ciò perché da un lato la Società ed il suo dirigente hanno  operato osservando i limiti temporali previsti dalle disposizioni federali per cui nessun rimprovero  circa l’osservanza delle normali regole di prudenza potrebbe essere loro mosso, dall’altro il ritardo, peraltro di un solo giorno, è stato determinato da un fatto improvviso, riconducibile ad un momento organizzativo dello stesso istituto bancario e quindi, soprattutto, assolutamente al di fuori delle  possibilità di intervento dei disponenti, dal quale, pertanto, non è possibile far discendere una  qualsiasi forma di responsabilità.  Deve, in conclusione, come già di recente disposto per il caso “Cesena”, essere accolto il ricorso proposto dal R. e dalla Società Reggina Calcio Spa con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte.   

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 9 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 07 Agosto 2014

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA  PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE  A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1,  C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE  SIG. F.V.SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE  FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI VI) E VII)  N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N.3476/315 PF13- 14/SP/BLP DEL 14.1.2014 - NOTA N. 3480/314 PF13-14/SP/BLP DEL 14.1.2014)

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. V.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C),  PARAGRAFI VI) e VII) N.O.I.F, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S.  SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3476/315 PF13- 14/SP/BLP DEL 14.1.2014 – NOTA N.3480/314 PF13-14/SP/BLP DEL 14.1.2014)

Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione dell’articolo 85, lettera c), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. (obbligo per le società sportivo-calcistiche, entro il termine del 16 ottobre 2013, di documentare l’avvenuto versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio/agosto 2013 nonché delle relative ritenute IRPEF e contributi INPS), in relazione all’articolo 10, comma 3, C.G.S. La Corte preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, per unicità della causa petendi;  - preso atto che – ai fini dell’ordinamento sportivo federale – la decorrenza formale di ciascun  rapporto contrattuale (di lavoro sportivo) non può che coincidere con la “””data di deposito o di  arrivo della documentazione presso la Lega competente””” (cioè a partire dal 16 agosto 2013) e  che “””l’utilizzazione sportiva del calciatore””” non può che avvenire “””dal giorno successivo  alla data del visto di esecutività”””, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 39,  comma 3, N.O.I.F. e dal paragrafo 12.Del Com. Uff. n. 182/A in data 4 giugno 2013 relativamente alla stagione calcistica 2013/2014; - considerato che l’ordinamento giuslavoristico relativo al settore sportivo, di cui alla legge n.  91/1981, non prevede specifici spazi di interconnessione con il menzionato ordinamento sportivo  federale, perseguendo tali ambiti ordinamentali finalità socio-economiche ontologicamente diverse;  - ritenuto, peraltro, che l’eventuale violazione della citata normativa giuslavoristica accertata  in sede giudiziale-sportiva – ivi incluse le disposizioni recate dal vigente Accordo collettivo di  lavoro 2012/2015 stipulato fra la F.I.G.C., la Lega Pro e l’A.I.C. – potrebbe comunque rilevare (oltre che nelle varie sed  competenti) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) li accoglie e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte.  Dispone restituirsi le tasse reclamo.  Manda alla Procura Federale, la quale non ha ritualmente fornito prova inconfutabile  dell’avvenuto “utilizzo sportivo del calciatore” da parte dei ricorrenti in data antecedente al 16  agosto 2013, si proceda a tutti i necessari accertamenti istruttori idonei ad acclarare eventuali profili  violativi dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S., con specifico riferimento alle disposizioni recate  dalla legge n. 91/1981, dalla vigente normativa in materia di obblighi contributivi, assistenziali e  previdenziali, per i contratti di lavoro sportivo (subordinato o autonomo), e dal vigente Accordo  collettivo di lavoro 2012/2015 stipulato fra la F.I.G.C., la Lega Pro e l’A.I.C., riferendo anche agli  organi competenti nelle diverse sedi.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 001 del 23 Luglio 2014 -

Impugnazione Istanza: (395) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.V.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 7577/1049 pf13-14 SP/blp del 18.6.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 001 del 23 Luglio 2014 -

Impugnazione Istanza: (394) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Padova Spa), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 7574/1048 pf13-14 SP/blp del 18.6.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento  dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesseratiper le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 001 del 23 Luglio 2014 -

Impugnazione Istanza: (378) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 7449/1047 pf13-14 SP/blp del 13.6.2014).

Impugnazione Istanza: (379) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 7446/1046 pf13-14 SP/blp del 13.6.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi INPS e delle ritenute Irpef relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale; nella violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.91/CDN del 25 Giugno 2014 -

Impugnazione Istanza: (358) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.R. (Presidente della Società ASD Arzignano Calcio a 5), Società ASD   ARZIGNANO CALCIO A 5 (nota n. 7059/692 pf13-14/AM/LG/pp del 28.5.2014).

Massima: La CDN rigetta il deferimento per la violazione - indicata specificamente in parte motiva -  dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 6 del Comunicato Ufficiale n.789  del 10 giugno 2013, della Divisione Calcio a Cinque, per aver  i deferiti trasmesso nei prescritti termini dell’11.07.2013 la  richiesta fidejussione bancaria “valida sino al 31.08.2014”, nel cui testo la banca aveva,  però, erroneamente indicato la decorsa “stagione sportiva 2013/2013”, per la quale aveva  prestato analoga garanzia;  atteso che con la citata memoria, poi, i deferiti hanno prodotto la lettera del 16.06.2014,  con la quale la Banca ….. ha dichiarato di aver (testualmente) “…commesso un  errore di compilazione e che la stessa (n.d.r.: la fidejussione) è da ritenersi valida a partire  dal 05/07/2013 e per tutta la stagione 2013/2014 con scadenza 31/08/2014 …e che da  parte Ns è stato commesso un errore in buona fede”;  considerato, ancora, che la Società ha provveduto, ancorché dopo che erano spirati i  termini per il deposito e su segnalazione degli Uffici federali, a produrre la nuova  fidejussione;  considerato, infine, che la prima garanzia depositata riportava come termine finale il  31.08.2014, sicché l’indicazione della “stagione sportiva 2012/2013” – peraltro già decorsa  - costituisce un mero errore materiale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.91/CDN del 25 Giugno 2014 -

Impugnazione Istanza: (361) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.T. (Consigliere di amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl (nota n. 7243/950 pf13-14/SP/blp del 5.6.2014)

Impugnazione Istanza: (362) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.T. (Consigliere di amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl (nota n. 7242/949 pf13-14/SP/blp del 5.6.2014)

Impugnazione Istanza: (363) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.T. (Consigliere di amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl (nota n. 7232/948 pf13-14/SP/blp del 5.6.2014)

Impugnazione Istanza: (364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.T. (Consigliere di amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl (nota n. 7245/951 pf13-14/SP/blp del 5.6.2014)

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con l’ammenda di euro 9.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione dell’articolo 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 85, lett. C, comma 11, par. II), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non avere provveduto nel termine prescritto dalle Norme federali in materia, al deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2013 corredata dalla relativa documentazione; nonché della violazione dell’ articolo 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 85, lett. C) par. VIII), punto 2, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non aver depositato il prospetto R/I con l’indicazione del Rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2013, come prescritto dalle norme federali in materia; nonché della violazione dell’ articolo 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. IX), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non aver depositato il prospetto P/A con l’indicazione del Rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2013, come prescritto dalle Norme federali in materia; nonché della violazione dell’articolo 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. V), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF per non aver depositato entro il termine del 30 aprile 2014, il report consuntivo riguardante il capitale circolante netto al 31 marzo 2014.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.89/CDN del 20 Giugno 2014 -

Impugnazione Istanza: (359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.G.P. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), F.L.C. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), M.M. (Presidente del Collegio Sindacale della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 7090/947 pf13-14 SP/blp del 29.5.2014).

Massima: La società p sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro 4.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione  di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, per non aver attestato agli Organi federali competenti, entro il termine stabilito, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relativi agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di gennaio 2014; nella violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione non veritiera; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato dei suoi dirigenti e del Presidente del collegio sindacale ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 21 Maggio 2014 su

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A.AVVERSO LE SANZIONI: - MESI 2 DI INIBIZIONE AL SIG. M.M.; - 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 5081/563 PF 13-14/SP/BLP DEL 17.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la “violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B) paragrafo VII) N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale “. Quanto alla richiesta di applicazione della continuazione tra le due fattispecie, sostenuta con ampia e diffusa motivazione a sostegno della quale viene citata proprio la decisione relativa alle scadenze di Settembre e Ottobre 2013, non possono che richiamarsi le valutazioni già formulate in quella occasione. La Corte sostenne, infatti, “ che non può negarsi che non vi sarebbero in astratto valide motivazioni per escludere la possibilità di valersi della continuazione nell’ambito del diritto sportivo, cosa che , in realtà, è già accaduta in passato”, ma precisò anche “ il problema è, però, che la formulazione della norma precettiva, nel caso che ci occupa, appare inequivocabilmente orientata verso il sistema del cumulo tra le infrazioni piuttosto che verso quello della continuazione, laddove esplicitamente afferma che l’inosservanza del suddetto termine……… con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento”, espressione del concetto del cumulo materiale tra sanzioni. Queste considerazioni, lette nella loro interezza, conservano anche nel caso di specie la loro validità e impediscono di aderire alle richieste difensive, relative all’applicazione dell’istituto della continuazione con le sanzioni irrogate nei precedenti procedimenti per gli stessi o per analoghi episodi. Ed è anche agevole comprendere la ratio della norma, che è evidentemente diretta ad indurre comunque dirigenti e società ad adempiere, sia pure con ritardo, agli obblighi tributari e contributivi nei confronti dei loro tesserati, scopo che non si conseguirebbe se il comportamento omissivo fosse sanzionato solo in occasione della prima scadenza temporale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.75/CDN del 7 Maggio 2014 -

Impugnazione Istanza: (332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 6069/707 pf13-14 SP/blp del 22.4.2014). (333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), S.G. (Presidente del Collegio Sindacale della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 6070/694 pf13-14 SP/blp del

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica e con l’ammenda di euro 7.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 17 febbraio 2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 6 Maggio 2014 su

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.C. CESENA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:  - MESI 1 DI INIBIZIONE AL SIG. L.G.;  - 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA  SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE,  PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VI) DELLE N.O.I.F., IN  RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 5120/560 PF 13-14/SP/BLP DEL  18.3.2014(

Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione violazione prevista e punita dall’articolo 85, lett. b, paragrafo VI N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento  degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, nei termini  stabiliti dalla normativa federale”. In particolare, a giudizio della Corte, la mancata cura, entro i termini previsti, degli adempimenti imposti dalla disciplina di settore deve ascriversi ad un evento non prevedibile, imputabile ad un soggetto terzo e da considerare quale causa assorbente nel determinismo eziologico del ritardo, pari ad un solo giorno, con cui la società ricorrente ha onorato i suoi impegni.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.74/CDN del 30 Aprile 2014 -

Impugnazione Istanza:(321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 5705/680 pf13-14 SP/blp del 7.4.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista dall’art. 85, lett. B, paragrafo VI, NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Ciò che rileva, ai fini dell’esonero di qualsiasi responsabilità nel caso di specie, è la prova dell’avvenuto pagamento degli emolumenti nel termine previsto del 16.12.2013, di indiscutibile natura perentoria. Interpretata la norma anche alla luce delle procedure bancarie utilizzate, ai fini che interessano in sede odierna, e tenuto conto anche di precedenti decisioni in materia (CU 72/CDN 2013/2014), è indubbio che il pagamento, per intendersi come tale, deve coincidere non solo con l’uscita della somma dalla disponibilità dell’ordinante ma anche con l’effettiva dazione della stessa al destinatario, fatto avvenuto solo il 17.12.2013. Allo stato, pertanto, non rilevano i dedotti rapporti interni tra cliente ed istituto bancario che creano solo un’aspettativa di diritto del primo nei confronti del secondo, ma che non esonerano l’obbligato / tesserato dalle responsabilità per le violazioni dei termini connessi agli adempimenti COVISOC. Ciò anche in caso di capienza del conto.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.74/CDN del 30 Aprile 2014 -

Impugnazione Istanza:(312) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.V. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), O.F. (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa (nota n. 5540/562 pf13-14 SP/blpdel 2.4.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro 7.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista dall’art. 85, lett. B, paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti per le mensilità di ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla COVISOC in data 14.1.2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Al caso di specie, non risulta pertanto applicabile la richiamata decisione della Corte di Giustizia Federale 140/2010 essendone diversi i presupposti. Difatti, mentre con l’odierno deferimento è contestato alla stessa Società – ancorché sottoposta oggi a procedure concorsuali – un fatto ascrivibile al rappresentante dell’epoca, nel caso sottoposto alla Corte di Giustizia Federale si è discusso della possibilità, esclusa, di ritenere la nuova Società (alla quale era stato trasferito il titolo sportivo) responsabile per i fatti ascrivibili al legale rappresentante di quella non più esistente.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 29 aprile 2014 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C. U. n. 158/CGF del 10 gennaio 2014

Parti: A.C. Siena SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS conferma la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, e confermata con la impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale per la violazione dell’art. 8, comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, “CGS”) in relazione all’art. 13, lett. A) del C.U. n. 182/A del 4 giugno 2013, riguardante i termini di tesseramento, contenente le “Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti”, per non aver depositato presso la Lega Professionisti di Serie B, entro il termine del 5 luglio 2013, le fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione, nella misura dell’80%, dei pagamenti previsti per le operazioni poste in essere entro il 1° luglio 2013. Occorre, infatti, rilevare, innanzitutto, che, nel caso in esame, la violazione dell’art. 8, comma 14, citato concretizza un inadempimento che, per quanto riconducibile, come il già sanzionato mancato pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali, alla oggettiva difficile situazione economico-finanziaria in cui versa della società istante, si pone, tuttavia, su un piano ontologico diverso, essendo attinente ad altra e ben diversa tipologia di inadempimento e, cioè, al mancato deposito delle fideiussioni a garanzia di futuri pagamenti, caratterizzata, infatti, da altra e differente data di scadenza del relativo onere. Occorre, poi, anche rilevare che, nel caso in esame, proprio per quanto sopra affermato a proposito della natura dell’inadempimento realizzato dalla società istante e oggetto del presente giudizio, non sussistono elementi per discostarsi dalle conclusioni alla quale è pervenuta la citata sentenza del TAR Lazio n. 3550/2014, non potendosi ravvisare, appunto, la configurabilità di “un’ipotesi di necessaria continuazione delle condotte illecite”, idonea a giustificare, in quanto tale, una ”significativa riduzione del trattamento sanzionatorio”, peraltro, nel caso in esame, irrogato, come si è già detto, nella misura minima prevista dalla norma di cui all’art. 8, comma 14, citato, di un punto di penalizzazione; anche al fine di assicurare l’irrogazione in concreto di un trattamento sanzionatorio che non determini disparità di trattamento con altre situazioni, nelle quali le violazioni, da parte di altre società, delle norme in questione siano state di minore entità o compiute una volta soltanto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.72/CDN del 23 Aprile 2014 -

Impugnazione Istanza: (309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.P.Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), F.F.(Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), F.B.(Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl - (nota n. 5489/679 pf 13-14/SP/blp del 1.4.2014).

Massima: I legali rapp.ti sono sanzionati con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione  prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.067/CDN del 04 Aprile 2014 -

Impugnazione Istanza: (279) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 5081/563 pf 13-14/SP/blp del 17.3.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione  prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.067/CDN del 04 Aprile 2014 -

Impugnazione Istanza: (278) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.L. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 5120/560 pf 13-14/SP/blp del 18.3.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 02 Aprile 2014 su

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 9.1.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: a) INIBIZIONE DI MESI 3 ALLA SIG.RA M.V.; b) PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S.: - IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), PUNTO 1) DEL COM. UFF. 167/A DEL 7 MAGGIO 2013 RELATIVO AL SISTEMA LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - NOTA N. 2525/203 PF 13-14/SP/BLP DEL 21.11.2013; IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F. - NOTA N.  2978/295 PF 13-14/SP/BLP DEL 12.12.2013 

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013 relativo al Sistema Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2013/2014, per non aver provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale, e del 12 dicembre 2013, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non avere documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Quanto all’applicazione dell’istituto della continuazione, pur richiamando in questa sede considerazioni già formulate circa l’impossibilità di ritenere automaticamente estensibili ad un procedimento di natura disciplinare istituti che sono propri del diritto penale, non può negarsi che non vi sarebbero, in astratto, valide motivazioni per escludere la possibilità di valersi della continuazione nell’ambito del diritto sportivo, cosa che, in realtà è già accaduta in passato. Il problema è, però, che la formulazione della norma precettiva, nel caso che ci occupa, appare inequivocabilmente orientata verso il sistema del cumulo tra le infrazioni piuttosto che verso quello della continuazione, laddove esplicitamente afferma che “l’inosservanza del suddetto termine……con la penalizzazione di 1 punto in classifica, per ciascun inadempimento”. Risulta, quindi, impossibile aderire alla richiesta difensiva, sia nel caso si voglia esaminare la possibilità della continuazione tra le sanzioni inflitte nel presente procedimento, sia in quello dell’applicabilità dell’istituto alle sanzioni irrogate in predenti procedimenti per analoghi episodi. Del resto il Giudice di prime cure ha già inflitto il minimo edittale previsto. In relazione, infine, all’ultima doglianza circa l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni tese a spiegare la mancata osservanza dei termini, la Corte ritiene frutto di un incolpevole equivoco l’osservazione difensiva. E’ vero, infatti, che la Commissione Disciplinare ha contenuto in pochissime espressioni la spiegazione relativa alla loro mancata ricevibilità, ma ciò è certamente disceso dalla considerazione che esse, quanto ad una valenza esimente, non potevano essere prese in considerazione perché non rilevanti sul piano strettamente giuridico al fine di integrare una causa di forza maggiore o uno stato di necessità, mentre neppure potevano assumere valore di attenuazione della responsabilità proprio perché, come si è sopra osservato ad altri fini, le sanzioni erano già state irrogate nel loro minimo edittale e non avrebbero potuto essere ulteriormente attenuate.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.061/CDN del 20 Marzo 2014 -

Impugnazione Istanza: (263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.G.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 4812/564 pf13-14/SP/blp del 6.3.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 15 e la società con l’ammenda di euro 10.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione dell’art. 85, lettera C), paragrafo V, punto 1) delle NOIF, in violazione dell’art. 10, comma 3, del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato, entro il termine del 31 gennaio 2014, il report consultivo riguardante il capitale circolante netto al 31 dicembre 2013;

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014  su

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 9.1.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.AVVERSO LE SANZIONI:  - AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. T.R.;  - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ  DIRETTA, EX ART. 1, COMMA 1, C.G.F., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL  PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85,  LETTERA C), PUNTO VI) DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 2990/297 PF13-14/SP/PP DEL  13.12.2013

Massima: La Corte riduce ad euro 500,00 l’ammenda inflitta a ciascun deferito dalla CDN per la violazione di cui all'art. 1. comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto VI delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede dì ammissione al campionato dì competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, attesa la lieve entità dell’infrazione.

Massima: A prescindere dal rapporto di immedesimazione organica tra il presidente e la società dallo stesso rappresentata, nell’occasione l’assegno circolare risulta tratto a carico della società e, dunque, in difetto di ulteriori specificazioni o illustrate precisazione da parte della medesima reclamante, il pagamento di cui trattasi deve ritenersi senz’altro direttamente riferibile a colui che quella società rappresenta. Ad ogni buon conto, a sollevare questo Collegio da eventuali pur possibili dubbi, soccorre il verbale del consiglio di amministrazione della società, nel quale sono, tra l’altro, indicate le deleghe di poteri ai componenti del C.d.A. Orbene, nell’ambito di siffatte deleghe, al presidente e consigliere …. è attribuito anche il compito di «provvedere ai pagamenti derivanti dalla gestione della società» e quello di «emettere assegni su conti correnti attivi e passivi».

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.051/CDN del 12 Febbraio 2014 -

Impugnazione Istanza:(153) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: E.T. (Consigliere d’amministrazione e Legale rappresentante p.t. della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl (nota n. 3324/331 pf13-14 SP/blp dell’8.1.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 e la società con l’ammenda di euro 10.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all'art. 85, lettera C), paragrafo V), punto 1) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato, entro il termine del 31 ottobre 2013, il report consultivo riguardante il capitale circolante netto al 30 settembre 2013, come prescritto dalle Norme federali in materia.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.050/CDN del 10 Febbraio 2014 -

Impugnazione Istanza:(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.V. Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl (nota n.  3476/315 pf13-14/SP/blp del 14.1.2014).   (160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.V. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl (nota n. 3480/314 pf13-14/SP/blp del 14.1.2014).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione  di cui all’art. 85, lett. C), par. VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio e quota parte di agosto 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; di cui all’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio e quota parte di agosto 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 27 Gennaio 2014  su

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. S.D.; - AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. I.D.; - AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PUNTO VI) N.O.I.F. E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE (NOTA N. 2473/202PF 13-14/SP/BLP DEL 20.11.2013)

Massima: La Corte conferma la decisione della CDN che ha sanzionato i deferiti per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), punto VI) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, quale mezzo di pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di maggio 2013. Non pare revocabile in dubbio che l’espresso divieto di eseguire versamenti in favore di propri tesserati con modalità diverse da quelle previste dall’art. 85 N.O.I.F. non può che determinare la violazione della disposizione in richiamo, costituendo la stessa obbligo sostanziale e non mera prescrizione formale. Del resto, non può trascurarsi che il più volte citato art. 85 ripropone il divieto stabilito dal D.lgs. 231/07 con il quale è stabilito che i pagamenti oltre la soglia di € 1.000,00 devono essere effettuati in modo ricostruibile, cioè attraverso istituti bancari, parabancari (carte di credito) o di Poste Italiane s.p.a.: la ricordata prescrizione di legge non ammette deroghe per alcun motivo e/o ragione, con la conseguenza che pagamenti in contanti in misura superiore alla ricordata soglia costituiscono insuperabile violazione della ricordata normativa: tale principio è indiscutibilmente conforme a quello regolante la disposizione federale per cui è processo. Infine, non può dimenticarsi che il primo giudice, ritenendo comprovata la buona fede dei reclamanti ed apprezzabili le loro intenzioni, ha già effettuato una sostanziale riduzione della sanzione proposta dalla Procura, determinandola nella misura di un terzo rispetto a quella inizialmente richiesta.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 su

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 12.9.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. M.M., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 14, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, LETTERE A) E C), DEL C.U. 182/A DEL 4 GIUGNO 2013 - NOTA N. 538/20 PF 13-14/SP/BLP DEL 29.7.2013 -

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione dell’art. 8, comma 14 CGS, in relazione all’art. 13, lett. a) e c) del C.U. n. 182 del 4.6.2013. La decisione di prime cure, infatti, ha correttamente motivato che, mentre le sanzioni già irrogate riguardavano il mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS in relazione agli emolumenti dovuti a tesserati per alcune mensilità dell’anno 2013, l’odierno procedimento è relativo al mancato deposito di fideiussioni e, quindi, non consente di condividere l’eccezione di identità sollevata dalla parte a fini di invocare il principio della continuazione, peraltro da escludere in quanto tale istituto non è previsto nel vigente sistema normativo, come statuito da questa Corte a Sezioni Unite (decisione 23.2.2011, in Com. Uff. n. 230/CGF). Del resto, non può trascurarsi che l’intervenuto patteggiamento del Presidente della Società reclamante, ancorchè lo stesso non costituisca elemento rilevante ai fini della colpevolezza, appare pur sempre convincente indizio della responsabilità contestata. Infine, va disattesa anche la richiesta avanzata in via subordinata dall’A.C. Siena, con la quale la ricorrente sollecita l’applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, eventualmente anche di altra natura: la disposizione dell’art. 8, comma 14, C.G.S., letteralmente prevedendo: “l’applicazione nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica”, non consente riduzione e/o modificazione alcuna alla sanzione deliberata.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 su

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 2.10.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO DEL SUO PRESIDENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO II), LETT. A), PUNTO 1 SUB A) C.U. 167/A DEL 7.5.2013 E DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETT. B), PUNTO 1) C.U. 167/A DEL 7.5.2013 - NOTA N. 841/87PF13- 14/SP/BLP DEL 29.8.2013 -

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione ex art. 10, comma 3 C.G.S. e per violazione delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 167/A del 7.5.2013: a) per non aver pagato, entro il termine del 1.7.2013, i debiti nei confronti della F.I.G.C. delle Leghe e delle società affiliate alla Federazione; b) per non aver depositato, entro il termine del 25.6.2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino all’aprile 2013 compreso a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega di competenza ed, infine; c) per non aver depositato, entro il termine del 1.7.2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS dovuti fino al mese di aprile 2013 compreso ai medesimi soggetti di cui alla precedente imputazione. La vigente disciplina, pertanto, priva gli Organi della Giustizia Sportiva di qualsivoglia discrezionalità in ordine alla determinazione ed alla gradazione delle sanzioni. Infine, l’intervenuto patteggiamento del Presidente della Società reclamante, ancorchè lo stesso non costituisca prova di colpevolezza, appare pur sempre convincente indizio della responsabilità contestata. Il divieto di applicare alla fattispecie l’istituto della continuazione ed il ricordato indizio, determinano la reiezione del reclamo.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.045/CDN  del 09 Gennaio 2014 -

Impugnazione Istanza:  (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.T. (Presidente e Legale rappresentante della Società Barletta Calcio Srl), Società BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 2990/297 pf13-14/SP/pp del 13.12.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 1.000,00 per la violazione di cui all'art. 1. comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto VI delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede dì ammissione al campionato dì competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato e la Società è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.045/CDN  del 09 Gennaio 2014 -

Impugnazione Istanza:(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.D. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl - (nota n. 2962/298 pf 13- 14/SP/blp del 11.12.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 3.000,00 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al CU 168/A del 7 maggio 2013, titolo I), par I), lett. O), punto 8) e all’art. 85, lettera C), paragrafi VI) e VII) delle NOIF, per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute IRPEF e contributi INPS dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse e la Società è sanzionata con l’ammenda di Euro 3.000,00

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.045/CDN del 09 Gennaio 2014 -

Impugnazione Istanza:(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl - (nota n. 2996/296 pf 13-14/SP/blp del 13.12.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 1.400,00 e la società con l’ammenda di euro 1.400,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all'art 1. Comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto VII) delle NOIF, per aver effettuato il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di agosto 2013 utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede dì ammissione al campionato di competenza.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.045/CDN del 09 Gennaio 2014 -

Impugnazione Istanza: (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), D.S. (Consigliere e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota n. 2974/294 pf 13- 14/SP/blp del 12.12.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.045/CDN del 09 Gennaio 2014 -

Impugnazione Istanza:  (113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.M. (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 2525/203 pf 13-14/SP/blp del 21.11.2013). (131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 2978/295 pf 13-14/SP/blp del 12.12.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione  di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al Titolo I), paragrafo III), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013 relativo al Sistema Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2013/2014, per non avere provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; nella violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.042/CDN del 16 Dicembre 2013 -

Impugnazione Istanza: (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.L.G. (Presidente e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), S.C., (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), G.C.G. (Presidente del Collegio Sindacale della Società Modena FC Spa), Società MODENA FC Spa - (nota n. 2486/201pf 13-14/SP/blp del 20.11.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento i legali rapp.ti sono sanzionati con l’ammenda di euro 7.000,00 ce la società con l’ammenda di euro 7.000,00 a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al Titolo I), paragrafo III), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013 relativo al Sistema Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2013/2014, per non aver provveduto, entro il termine del 16 settembre 2013, al pagamento degli emolumenti a titolo di premio nei confronti di un tesserato, maturati nel corso della stagione sportiva 2012/2013 e quindi da corrispondersi con la mensilità di giugno 2013; nella violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere depositato alla Co.Vi.So.C. in data 16 settembre 2013 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento degli emolumenti per le mensilità di maggio e giugno 2013, dovuti ad un proprio tesserato nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.042/CDN  del 16 Dicembre 2013 -

Impugnazione Istanza: (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), D.I. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), Società DELFINO PESCARA 1936 Srl - (nota n. 2473/202pf 13-14/SP/blp del 20.11.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 1.500,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), punto VI) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, quale mezzo di pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di maggio 2013, e la Società è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.500,00

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.006/CGF del 5 Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 29 Ottobre  2013   su

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2013

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO G.S.(ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE CALCIO CATANIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85 LETTERA A) PARAGRAFO VI N.O.I.F. – NOTA N. 3521/359 PF12-13 SP/BLP DEL 10.12.2012 –

Massima: La Corte annulla la decisione della CDN che aveva sanzionato il legale rapp.te per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera A) paragrafo VI N.O.I.F.. Infatti non può ritenersi fondato l'assunto della C.D.N., ovvero che gli assegni bancari sono stati emessi allorché l'odierno ricorrente rivestiva la carica di A.D.. Dal contenuto letterale dell'atto di risoluzione consensuale, pervenuto alla Lega Nazionale Professionisti Serie A il 14.5.2012, si deduce, in via logica e al contrario, che gli assegni bancari ivi calendati sono stati emessi e consegnati contestualmente in data 14.5.2012 all'atto della sottoscrizione dell'accordo, allorché l'odierno ricorrente non era stato ancora investito della carica societaria, con l'evidente intesa di bancarli nelle date concordate 30.6.2012, 31.7.2012 e 30.9.2012. Non potendo, neppure in via astratta, dar credito alla ipotesi che il Sig. Pietro Lo Monaco abbia sottoscritto l'accordo consensuale senza alcuna cautela circa l'effettivo percepimento di quanto stabilito. Per quanto esaustivamente sopra precisato, alcuna rilevanza può attribuirsi al fatto che gli assegni bancari, presumibilmente ad efficacia post-datata, siano stati negoziati allorché l'odierno ricorrente aveva, a decorrere dal 22.5.2012, già assunto la carica di A.D. del Calcio Catania. Nessuna responsabilità anche per la sola “posizione” successivamente acquisita e rivestita può quindi essere addebitata al sig. – omissis -, in mancanza di ogni corredo probatorio che ne dimostri il suo coinvolgimento diretto o indiretto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.021/CDN del 02 Ottobre 2013 -

Impugnazione Istanza:(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.N. (Amministratore Unico della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl - (nota n. 860/84pf 13-14/SP/blp del 30.8.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 400.000,00.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.021/CDN del 02 Ottobre 2013 -

Impugnazione Istanza:(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.R. (Amministratore Unico della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), R.F. (Procuratore p.t. della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 875/82pf 13-14/SP/blp del 2.9.2013).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al legale rapp.te e consistenti nella violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 600.000,00.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.021/CDN del 02 Ottobre 2013 -

Impugnazione Istanza:(53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C. (Amministratore Unico della Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl - (nota n. 867/86pf 13-14/SP/blp del 2.9.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e giorni 5 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del CU 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013 la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00; - della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4), del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 , per non aver depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.021/CDN del 02 Ottobre 2013 -

Impugnazione Istanza:(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.B.(Amministratore Unico della SS Chieti Calcio Srl), Società SS CHIETI CALCIO Srl - (nota n. 859/83pf 13-14/SP/blp del 30.8.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 400.000,00.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.021/CDN del 02 Ottobre 2013 -

Impugnazione Istanza:(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.A. (Presidente della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 848/81pf 13-14/SP/blp del 29.8.2013).

Massima: A seguito di pattegiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 10, co. 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del CU 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 400.000,00.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.021/CDN del 02 Ottobre 2013 -

Impugnazione Istanza:(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 841/87pf 13-14/SP/blp del 29.8.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e giorni 10 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica e con l’ammenda di euro 20.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione  di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo II), lettera A), punto 1), sub a), del C.U. 167/A del 7 maggio 2013, per non aver pagato, entro il termine del 1° luglio 2013 i debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e delle Società affiliate alla FIGC e della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato, entro il termine del 25 giugno 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 5), del C.U. 167/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.020/CDN del 01 Ottobre 2013 -

Impugnazione Istanza:(383) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.Z. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl) - (nota n. 7570/1268 pf08-09 SP/blp del 21.5.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, comma 5, CGS e dall’art. 90, comma 2, NOIF per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.013/CDN del 12 Settembre 2013 -

Impugnazione Istanza: (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente del CDA della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 538/20 pf 13-14/SP/blp del 29.7.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 e la società con la penalizzazioni di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione dell’art. 8, comma 14, del CGS in relazione all’art.  13, lettere A) e C), del C.U. 182/A del 4 giugno 2013, concernente i termini di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, per non aver depositato presso la Lega Professionisti Serie B, entro il termine del 5 luglio 2013, le fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione, nella misura dell’80%, dei pagamenti previsti per le operazioni poste in essere entro il 1° luglio 2013. Il principio della continuazione invocato dal difensore del Siena non può essere accolto considerato che le sanzioni già irrogate riguardano il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale mentre l’odierno deferimento riguarda il mancato deposito di fidejussioni e dunque fattispecie ben diversa e lontana nel tempo.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.012/CDN del 11 Settembre 2013 -

Impugnazione Istanza:(443) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.B. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), L.T. (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), C.B. (Consigliere delegato e  Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE  CALCIO Srl - (nota n. 8429/992 pf12-13 SP/blp del 19.6.2013).  (444) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.B. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), L.T. (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), C.B. (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 8444/1000 pf12-13 SP/ac del 19.6.2013).  (445) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.B. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), L.T. (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), C.B. (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 8436/995 pf12-13 SP/ac del 19.6.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 60 e la società con l’ammenda di euro 8.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista dall’art. 85, lett. C), par. VII), punto 1), delle NOIF in relazione  all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato  il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo  Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31  dicembre 2012, come prescritto dalle norme F.I.G.C.;  - della violazione prevista dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 2), delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze contabili della relazione semestrale al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme F.I.G.C.  - della violazione di cui all’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF in relazione all’art.  10, comma 3, del CGS e all’art. 90, comma 2 delle NOIF per non aver depositato la elazione semestrale al 31 dicembre 2012 corredata della relativa documentazione come prescritto dalle norme federali in materia.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.012/CDN del 11 Settembre 2013 -

Impugnazione Istanza: (17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.T. (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl - (nota n. 281/1262 pf12-13 SP/blp del 12.7.2013).  FIGC - Commissione disciplinare nazionale - S.S. 2013-2014 (436) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.T. (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl - (nota n. 8348/996 pf12-13 SP/ac del 17.6.2013).  (437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.T. (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl - (nota n. 8349/991 pf12-13 SP/blp del 17.6.2013).  (438) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.T. Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl - (nota n. 8354/999 pf12-13 SP/blp del 17.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e la società con l’ammenda di euro 13.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di  cui all’art. 85, lettera C, par. II, punto 1 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in  relazione all’articola 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, sanzionate dal  successivo art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato entro il termine del 31  marzo 2013 la relazione semestrale al 31 dicembre 2012 corredata dalla relativa  documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia; di  cui all’art. 85, lettera C, par. VII, punto 1 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in  relazione all’articola 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, sanzionate dal  successivo art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato entro il termine del 31  marzo 2013 la relazione il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto  Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione  semestrale al 31 dicembre 2012 come prescritto dalle norme federali in materia; di cui all’art. 85, lettera C, par. VI, punto 2 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in  relazione all’articola 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, sanzionate dal  successivo art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato entro il termine del 31  marzo 2013 la relazione il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto  Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31  dicembre 2012 come prescritto dalle norme federali in materia; di  cui all’art. 85, lettera C, par. VI, punto 1 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in  relazione all’articola 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, sanzionate dal  successivo art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato entro il termine del 30  maggio 2013 il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamenti calcolato  sulla base della situazione contabile al 31.3.2013, come prescritto dalle norme federali in  materia;

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.012/CDN del 11 Settembre 2013 -

Impugnazione Istanza:(457) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.A. (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912  Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 8499/1002 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013).  (456) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.A. (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 8490/998 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013).  (455) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.A. (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 8485/994 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 60 e la società con l’ammenda di euro 8.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione a1) della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. VII), punto 1), delle NOIF, in relazione  all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il  prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo  Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31  dicembre 2012, come prescritto dalle norme federali in materia; a2) della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. Il), punto 1), delle NOIF, in relazione  all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato  la relazione semestrale al 31 dicembre 2012 corredata dalla relativa documentazione,  come prescritto dalle norme federali in materia; a3) della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 2), delle NOIF, in relazione  all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il  prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle  risultanze contabili della relazione semestrale 31 dicembre 2012, come prescritto dalle  norme federali in materia;

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.012/CDN del 11 Settembre 2013 -

Impugnazione Istanza:(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.Z. (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl - (nota n. 329/1260 pf12-13 SP/blp del 16.7.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 e la società con l’ammenda di euro 10.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo VI), punto 1 delle  NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF per  non aver depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento  calcolato sulla base della situazione contabile al 31/3/2013, che avrebbe dovuto essere  depositato entro il 30/5/2013;  E’ peraltro doveroso evidenziare che l’omesso o tardivo deposito della documentazione di  cui al capo di incolpazione costituisce un’indubbia violazione, dovendosi ritenere  perentorio il termine del 30/5/2013; diversamente non avrebbero ragione di esistere le  specifiche sanzioni previste proprio per il suo mancato rispetto.  Dell’omesso deposito deve rispondere il Legale rappresentante della Società sportiva, che, quale organo deputato, avrebbe dovuto porre in essere detto incombente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.012/CDN del 11 Settembre 2013 -

Impugnazione Istanza: (7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.V. (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa - (nota n. 83/1259 pf12-13 SP/blp del 3.7.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 e la società con l’ammenda di euro 20.000,00 , a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera B) paragrafo VIII), punto 1 delle  NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF per  non aver depositato il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto valore della  produzione/debiti finanziari calcolato sulla base della situazione contabile al 31/3/2013,  che avrebbe dovuto essere depositato entro il 30/5/2013.  Orbene non vi è chi non veda che l’omesso deposito di tale documento costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85 lett B) paragrafo VIII), punto 1 delle N.O.I.F, che prevede che il prospetto VP/DF debba essere depositato entro il termine del 30/5/2013.   E’ peraltro doveroso evidenziare che l’omesso o tardivo deposito della documentazione di cui al capo di incolpazione costituisce un’indubbia violazione, dovendosi ritenere perentori il termine del 30/5/2013; diversamente non avrebbero ragione di esistere le specifiche sanzioni previste proprio per il suo mancato rispetto.  Dell’omesso deposito deve rispondere il Legale rappresentante della Società sportiva, che, quale organo deputato, avrebbe dovuto porre in essere detto incombente. 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.009/CDN del 31 Luglio 2013 -

Impugnazione Istanza: (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa (nota n. 342/1249 pf12-13/SP/blp del 16.7.2013). (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa (nota n. 340/1248 pf12-13 SP/blp del 16.7.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e giorni 20 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale e nella violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 maggio 2013 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 240/CGF del 12 aprile 2012

Parti: Novara Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Corretta è la decisione della CGF che ha sanzionato la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012-2013 per la violazione dell’art. 85 delle NOIF lett. B) par. VII, in relazione all’art. 10 co. 3 CGS, in particolare per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di settembre e ottobre 2012 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il Collegio reputa che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze istruttorie. Correttamente, infatti, è stata accertata la violazione dell’art. 85 lett. B), paragrafo VII delle N.O.I.F. L’istituto del ravvedimento operoso del quale la Società istante ha, prima, programmato di volersi avvalere e, successivamente e a distanza di molto tempo, ha fatto uso, non può essere considerato rientrante nella fattispecie di cui al terzo comma della disposizione sopra citata. Giova, al riguardo, richiamare la norma di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale norma, lungi dal configurare qualunque forma di accordo tra l’Erario e il contribuente, si limita ad assegnare rilevanza giuridica all’atto unilaterale del pagamento eseguito in ritardo, ma con le maggiorazioni previste dalla legge. Ciò elide la condotta illegittima inveratasi con il mancato pagamento alla scadenza originaria. Neppure, può essere condivisa l’interpretazione prospettata dalla parte istante in relazione alla necessità che la violazione riguardi tutte le omissioni dei versamenti contributivi e non anche uno solo di essi. La lettura offerta dalla disposizione, valorizza il mero dato letterale, ma omette di considerare sistematicamente il testo e la sua ratio. Infine, non può trascurarsi, anche in una prospettiva meramente civilistica, che i c.d. imprevisti finanziari non possono integrare il carattere dell’impossibilità della prestazione per fatto non imputabile al debitore a’ sensi dell’art. 1218 cod. civ. In definitiva, gli argomenti sui quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni possono essere condivisi dal Collegio.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 settembre 2012 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 1 marzo 2012 (C.U. n. 183/CGF) e poi in forma integrale il 18 aprile 2012 (C.U. 227/CGF)

Parti: U.S. FOGGIA SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) L’art. 85 lett. C) , par.V) , delle NOIF stabilisce espressamente che: “…in caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute”.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 giugno 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul CU n. 135/CGF del 19 gennaio 2012

Massima TNAS: (1) L’obbligo di dimostrare l’avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati viene meno se sono in corso contenziosi, per i quali si richiede alla Società interessata di allegare idonea documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. (2) L’art.85, lett. C), par. IV, delle NOIF in relazione all’art.10 comma 3 del CGS non contiene la previsione della circostanza che la pendenza di una lite non temeraria fa venir meno la sussistenza dell’obbligo del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati; previsione riprodotta, invece, nel paragrafo V della medesima lett. C) dell’art.85 delle NOIF (che riguarda il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals). (3) La lite pendente documentata alla COVISOC è idonea a giustificare l’omesso pagamento in quanto avente ad oggetto anche la possibile riduzione dello stipendio del giocatore e che effettivamente alla ricorrente la decisione della lite pendente è stata notificata solo in data successiva a quella di scadenza dell’adempimento previsto dall’art.85, lett. C, par. IV, delle NOIF.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 giugno 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 234/CGF del 27/4/2012 e con motivazione successivamente pubblicata

Parti: A.S. BARI SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) La nuova disciplina risultante dalle modifiche introdotte con il C.U. n. 85/A del 8.11.2011, è immediatamente vincolante; vi era dunque obbligo e relativo termine per sanare la pregressa morosità, sia rispetto agli emolumenti che rispetto ai contributi, fino al giorno 14 novembre; ai fini della perseguibilità dell’illecito è rilevante che esso sussista alla data ultima prefissata, essendo possibile soddisfare la relativa obbligazione anche soltanto poco prima della scadenza, prevenendo gli effetti sanzionatori.

Massima TNAS: (4) L’art. 10 del CGS (che sanziona i mancati pagamenti), comma 3 lett. a) nella parte riferita agli emolumenti nonché successiva lett. a) riferita ai contributi, nella nuova formulazione è volta semplicemente a stabilire il generale principio del trascinamento dell’illecito nei trimestri seguenti, a prescindere dal fatto che essi si riferiscano all’uno o all’altro trimestre nonché al corrente o alla precedente stagione sportiva; pertanto può essere sanzionato il permanere dell'inadempimento relativo all’ultimo trimestre del precedente anno sportivo. Analoghi principi valgono per l’art. 85 delle NOIF (sulle informative periodiche alla Co.Vi.So.c.) .

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 giugno 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Toscana pubblicata sul C.U. n. 53 del 29/03/2012

Parti: Sig. G.C. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) La nuova disciplina risultante dalle modifiche introdotte con il C.U. n. 85/A del 8.11.2011, è immediatamente vincolante; vi era dunque obbligo e relativo termine per sanare la pregressa morosità, sia rispetto agli emolumenti che rispetto ai contributi, fino al giorno 14 novembre; ai fini della perseguibilità dell’illecito è rilevante che esso sussista alla data ultima prefissata, essendo possibile soddisfare la relativa obbligazione anche soltanto poco prima della scadenza, prevenendo gli effetti sanzionatori.

Massima TNAS: (4) L’art. 10 del CGS (che sanziona i mancati pagamenti), comma 3 lett. a) nella parte riferita agli emolumenti nonché successiva lett. a) riferita ai contributi, nella nuova formulazione è volta semplicemente a stabilire il generale principio del trascinamento dell’illecito nei trimestri seguenti, a prescindere dal fatto che essi si riferiscano all’uno o all’altro trimestre nonché al corrente o alla precedente stagione sportiva; pertanto può essere sanzionato il permanere dell'inadempimento relativo all’ultimo trimestre del precedente anno sportivo. Analoghi principi valgono per l’art. 85 delle NOIF (sulle informative periodiche alla Co.Vi.So.c.) .

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 08 giugno 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul CU n. 231/CGF del 24 aprile 2012

Parti: SPAL 1907 SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

 Massima TNAS: (1) Il combinato disposto degli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 85 NOIF, novellati dal legislatore federale con C. U. n. 85/A dell’8 novembre 2011, alla luce di una interpretazione logico – sistematica, deve essere inteso nel senso che il mancato pagamento dovuto per emolumenti Irpef ed Enpals relative al primo trimestre costituisce autonoma violazione rispetto alla violazione relativa al successivo trimestre e, pertanto, l’obbligazione non viene meno per il fatto di non essere stata adempiuta nel termine prefissato.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 maggio 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia Federale pubblicata su C.U. n. 76/CGF del 4 novembre 2011

Parti: ALMA JUVENTUS FANO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) In virtù degli artt. 10, comma 3 del CGS e 85, lett. c, par. V delle NOIF nel testo vigente all'epoca dei fatti, non può irrogarsi sanzione alcuna in relazione al mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS per i trimestri antecedenti a quello in cui la sanzione stessa è stata irrogata. Si perviene a siffatta conclusione ritenendo, in particolare, autonomamente decisivo il tenore letterale delle ricordate disposizioni, anche a prescindere dalla ratio legis.

Massima TNAS: (3) I poteri sanzionatori conferiti alla Federazione dai paragrafi IV e V dell’art. 85 delle NOIF appaiono sostanzialmente e primariamente volti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive e solo in via mediata e riflessa a determinare un controllo da parte della Federazione sull’effettiva soddisfazione dei diritti, retributivi e contributivi, dei propri tesserati nell’ottica della tutela di questi ultimi, tutela affidata ad altri organi e soggetti; va infatti escluso che un obbligo o un onere siffatto possa gravare sulle Federazioni sportive, stanti la loro natura giuridica e le finalità (appunto sportive) che gli sono proprie.

Massima TNAS: (4) Il nuovo testo dell'art. 85 delle NOIF , ai sensi della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. 85/A dell'8 novembre 2011, costituisce una vera e propria modifica dell'ordinamento sportivo e non può essere considerata norma interpretativa per una molteplicità di ragioni: in base alla prevalenza, statuita nelle preleggi, di un criterio di interpretazione oggettivo rispetto a quello soggettivo; per garantire la piena tutela del principio dell'affidamento e della buona fede, nonché del principio della certezza del diritto; per evitare un contrasto con l’art. 6 della Carta Europea dei diritti dell'Uomo, giacché l'interpretazione retroattiva non può influenzare l'esito di una controversia, poiché violerebbe il principio dell'equo processo e il "principio della parità delle armi" nel giudizio.

Massima TNAS: (5) Gli oneri previsti dall'art. 85 delle NOIF non possono essere adempiuti dall’inibito e sono trasferiti in capo al facente funzioni: pertanto gli eventuali inadempimenti sono imputabili solo a tale ultimo soggetto. Deve infatti essere salvaguardata la natura rigorosa della sanzione di cui all'art. 19 , lett. H del GCS, che, nel riferirsi alle inibizioni, statuisce “il divieto a svolgere ogni attività in seno alla FIGC....e a rappresentare le società nell’ambito federale”, affermando inoltre, nel comma 8, che gli inibiti “possono svolgere , nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società”: pertanto il divieto di svolgimento di ogni attività in seno alla Federazione deve comprendere “ogni” attività, anche quelle di natura dichiarativa e/o certificativa.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 aprile 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 17/CGF del 15 settembre 2011

Parti: Sig. M.Z. e FOLIGNO CALCIO Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) In virtù degli artt. 10, comma 3 del CGS e 85, lett. c, par. V delle NOIF nel testo vigente all'epoca dei fatti, non può irrogarsi sanzione alcuna in relazione al mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS per i trimestri antecedenti a quello in cui la sanzione stessa è stata irrogata. Si perviene a siffatta conclusione ritenendo, in particolare, autonomamente decisivo il tenore letterale delle ricordate disposizioni, anche a prescindere dalla ratio legis.

Massima TNAS: (3) I poteri sanzionatori conferiti alla Federazione dai paragrafi IV e V dell’art. 85 delle NOIF appaiono sostanzialmente e primariamente volti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive e solo in via mediata e riflessa a determinare un controllo da parte della Federazione sull’effettiva soddisfazione dei diritti, retributivi e contributivi, dei propri tesserati nell’ottica della tutela di questi ultimi, tutela affidata ad altri organi e soggetti; va infatti escluso che un obbligo o un onere siffatto possa gravare sulle Federazioni sportive, stanti la loro natura giuridica e le finalità (appunto sportive) che gli sono proprie.

Massima TNAS: (4) Il nuovo testo dell'art. 85 delle NOIF , ai sensi della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. 85/A dell'8 novembre 2011, costituisce una vera e propria modifica dell'ordinamento sportivo e non può essere considerata norma interpretativa per una molteplicità di ragioni: in base alla prevalenza, statuita nelle preleggi, di un criterio di interpretazione oggettivo rispetto a quello soggettivo; per garantire la piena tutela del principio dell'affidamento e della buona fede, nonché del principio della certezza del diritto; per evitare un contrasto con l’art. 6 della Carta Europea dei diritti dell'Uomo, giacché l'interpretazione retroattiva non può influenzare l'esito di una controversia, poiché violerebbe il principio dell'equo processo e il "principio della parità delle armi" nel giudizio.

Massima TNAS: (5) Gli oneri previsti dall'art. 85 delle NOIF non possono essere adempiuti dall’inibito e sono trasferiti in capo al facente funzioni: pertanto gli eventuali inadempimenti sono imputabili solo a tale ultimo soggetto. Deve infatti essere salvaguardata la natura rigorosa della sanzione di cui all'art. 19 , lett. H del GCS, che, nel riferirsi alle inibizioni, statuisce “il divieto a svolgere ogni attività in seno alla FIGC....e a rappresentare le società nell’ambito federale”, affermando inoltre, nel comma 8, che gli inibiti “possono svolgere , nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società”: pertanto il divieto di svolgimento di ogni attività in seno alla Federazione deve comprendere “ogni” attività, anche quelle di natura dichiarativa e/o certificativa.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 3 aprile 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia Federale pubblicata su C.U. n. 135/CGF del 19 gennaio 2012

Parti: POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) L’analisi testuale dei due paragrafi dell’art. 85, lettera C, IV e V paragrafo delle NOIF della FIGC evidenzia una differenza: la prima norma, infatti, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento “di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati”. La seconda norma, invece, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento “delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre”. La differenza, riguarda l’aggettivo “tutti” che accompagna il sostantivo emolumenti e che, al contrario, non compare con riferimento alle ritenute e ai contributi. Ciò comporta che “tutti" gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiuti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell’aggettivo “tutti” – presente nel paragrafo IV – sono esclusivamente quelli relativi all’ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all’art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale ” (Lodo cit). La chiarezza della norma, dunque, esime da ulteriori approfondimenti circa le finalità sottese alle disposizioni di cui ai paragrafi IV e V dell’art. 85 in esame, giacché i poteri sanzionatori conferiti alla federazione appaiono, secondo il Collegio, sostanzialmente e primariamente volti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive e solo in via mediata e riflessa a determinare un controllo da parte della Federazione sull’effettiva soddisfazione dei diritti , retributivi e contributivi, dei propri tesserati nell’ottica della tutela di questi ultimi, tutela affidata ad altri organi e soggetti. Quanto alla problematica scaturente dall'intervenuta modifica dell'art. 85 in esame, ai sensi della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. 85/A dell'8 novembre 2011, “la disposizione costituisce una vera e propria modifica dell'ordinamento sportivo e non può essere sussunta nella categoria delle norme interpretative per le seguenti ragioni: in base alla prevalenza, statuita nelle preleggi, di un criterio di interpretazione oggettivo rispetto a quello soggettivo; per garantire la piena tutela del principio dell'affidamento e della buona fede, nonché del principio della certezza del diritto; per evitare un contrasto con l’art. 6 della Carta Europea dei diritti dell'Uomo, giacché l'interpretazione retroattiva non può influenzare l'esito di una controversia, poiché violerebbe il principio dell'equo processo e il "principio della parità delle armi" nel giudizio”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 febbraio 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 135/CGF del 19 gennaio 2012

Parti: A.S. MELFl Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) Dal punto di vista letterale vi è una differenza tra la norma federale che, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento «di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati» e la norma che individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento « delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre». L’aggettivo «tutti» che accompagna il sostantivo emolumenti e che, al contrario, non compare con riferimento alle ritenute e ai contributi autorizza l’interprete ad attingere ad un primo risultato ermeneutico sulla base del criterio letterale: tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiuti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell’aggettivo “tutti” sono esclusivamente quelli relativi all’ultimo trimestre.

Massima TNAS:(4) Dal punto di vista funzionale è ragionevole che il trattamento differenziato predicato dalle disposizioni, ove si consideri che la verifica continua sul pagamento degli emolumenti dovuti per tutti i trimestri scaduti assolve ad una funzione di tutela del lavoratore che, diversamente, si troverebbe esposto al mancato percepimento della retribuzione maturata; retribuzione che, peraltro, riceve una tutela di carattere costituzionale. Al contrario, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell’Erario e dell’Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest’ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al momento dell’iscrizione ai campionati per l’anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 febbraio 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. 14/CDN del 1.9.2011

Parti: Sig. G.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) I mancati pagamenti dei debiti nei confronti del fisco e degli enti previdenziali – condotte caratterizzate da particolare disapprovazione nell’ordinamento giuridico - si appalesano suscettibili di integrare un comportamento colpevole rilevante ai fini della violazione disciplinare contestata.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.019/CDN del 26 Settembre 2011 n. 9 -

Impugnazione Istanza: (37) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: I.C. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (N°. 382/1840pf10-11/SP/ac del 15.7.2011).

Massima: Il presidente del cda della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo V delle NOIF, in relazione 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.019/CDN del 26 Settembre 2011 n. 5-6 -

Impugnazione Istanza: (44) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.C. (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ▪ (N°. 384/1862pf10-11/SP/ac del 15.7.2011). (45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.C. (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ▪ (N°. 391/1884pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).

Massima: Viene prosciolto da ogni addebito il vice-presidnete della società ritenuto responsabile della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS e all’art. 90, co. 2, NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuto ad un proprio tesserato per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lett. C) del co. 3 dell’art. 10 CGS e della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS e all’art. 90, co. 2, NOIF, per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza del 16.5.2011, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lett. C) del co. 3 dell’art. 10 CGS, poiché relativamente al contestato omesso pagamento degli emolumenti dovuti per il III trimestre, questa Commissione osserva, innanzitutto, che il report della società di revisione non individua alcuna forma di illecito, limitandosi a rilevare il raggiungimento di un accordo tra Società e tesserato, ancorché con l’utilizzo di locuzioni che potevano essere interpretate nel senso dell’esistenza di una situazione censurabile. Per il resto, questa Commissione ritiene efficaci le rinunce effettuate dal tesserato, tanto più perché formalizzate innanzi agli organi istituzionalmente preposti prima della scadenza del termine indicato per l’assolvimento degli adempimenti, con ciò escludendo la commissione di qualsiasi tipo di illecito. Relativamente alla contestata permanenza delle pendenze debitorie relative al II trimestre, invece, è bene rilevare che i deferiti sono stati già giudicati nella corrente stagione sportiva per detti fatti, ricorrendo, pertanto, un’ipotesi di ne bis in idem che impedisce di sottoporre gli stessi nuovamente a procedimento disciplinare per fatti identici e anche di applicare la recidiva, vincolata alla richiesta di condanna per fatti relativi a differenti e successivi periodi temporali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.019/CDN del 26 Settembre 2011 n. 3 - 4 -

Impugnazione Istanza: (42) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.C. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETÁ AC ISOLA LIRI Srl ▪ (N°. 383/1857pf10-11/SP/blp del 15.7.2011). (43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.C. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETÁ AC ISOLA LIRI Srl ▪ (N°. 385/1872pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti della mensilità di febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale; o della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.019/CDN del 26 Settembre 2011 n. 2 -

Impugnazione Istanza: (34) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: V.M. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), G.M. (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl ▪ (N°. 395/1839pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).

Massima: Il presidente ed il vice presidente del CDA della società sono sanzionati con l’inibizione per mesi 6 ciascuno per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV), NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS e all’art. 90, co. 2, NOIF, per non aver provveduto al pagamento, in favore di un proprio tesserato, degli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.5.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non aver provveduto alla terza scadenza al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre). In relazione alla contestata permanenza di partite debitorie relative al II trimestre, poi, questa Commissione rileva che la Società è stata già giudicata sugli stessi fatti e, pertanto, ricorrendo una chiara ipotesi di ne bis in idem, non può essere nuovamente sottoposta a ulteriore procedimento disciplinare né, tantomeno, sanzionata autonomamente, ricorrendo, tutt’al più, un’ipotesi di recidiva con conseguente applicazione dell’ammenda. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di euro 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.017/CDN del 15 Settembre 2011 n. 6-7 -

Impugnazione Istanza: (20) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.S. (all’epoca fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Siracusa Srl) E DELLA SOCIETÀ US SIRACUSA Srl ▪ (N°. 361/1846 pf10-11 SP/ac del 14.7.2011). (36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.S. (all’epoca fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Siracusa Srl) E DELLA SOCIETÀ US SIRACUSA Srl ▪ (N°. 374/1836 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e giorni 20 (pena base mesi 4) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma terzo, del CGS, e dell’art. 90, comma secondo, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché per la violazione prevista e punita dall’articolo 85, lettera C, paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’articolo 10, comma 3, del CGS, e all’articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento totale degli emolumenti delle mensilità gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Ne consegue che la società che non ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.017/CDN del 15 Settembre 2011 n. 8 -

Impugnazione Istanza: (74) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.P. (all’epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) M.C. (all’epoca dei fatti contestati responsabile del controllo contabile della Società Savona 1907 FBC Spa) E DELLA SOCIETA’ SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 633/1868 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’articolo 10, comma 3, del CGS, e all’articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Savona 1907 FBC Spa della mensilità di marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale; nonché per la violazione prevista e punita dall’articolo 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 13.05.2011 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all’avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Anche il responsabile del controllo amministrativo della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’articolo 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 13.05.2011 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all’avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2011, entri termini stabiliti dalla normativa federale. La società che non ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di Euro 3.000,00. Le argomentazioni addotte dalla difesa dei deferiti non possono in alcun modo fare venire meno la responsabilità degli stessi in ordine agli addebiti loro contestati dalla Procura Federale; in particolare la circostanza per cui, sempre secondo la tesi della difesa, il mancato versamento entro il termine del 16 maggio 2011 delle ritenute Irpef relative agli emolumenti di marzo 2011 dovuti ai propri tesserati sarebbe imputabile a soggetti terzi rispetto a quelli oggi deferiti non fa venire meno la responsabilità di questi ultimi, inderogabilmente tenuti, in quanto tesserati, al rispetto delle norme federali, senza alcuna eccezione o scusante di sorta.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.017/CDN del 15 Settembre 2011 n. 3 -

Impugnazione Istanza: (18) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.Z. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), S.S. (all’epoca dei fatti Consigliere con poteri di Legale rappresentanza della Società Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 362/1850 pf10-11 SP/ac del 14.7.2011).

Massima: Il presidente già inibito non va esente da ulteriori responsabilità per le violazioni di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 8, CGS, i soggetti colpiti dalla sanzione dell’inibizione “possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito della propria Società”. Ebbene, ove si consideri che l’attività connessa alla documentazione dell’avvenuto pagamento dei contributi Irpef e delle ritenute Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati costituisce attività amministrativa societaria, il presidente, nonostante l’inibizione, avrebbe potuto pacificamente operare. Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e giorni 20 (pena base mesi 4) per mancato il perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF, ovvero per il mancato versamento (rectius, mancata documentazione dell'avvenuto pagamento), entro il termine del 16 maggio 2011, dei contributi Irpef e delle ritenute Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre), per il permanere del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre). Quanto, invece, alla responsabilità disciplinare ascritta alla Società sportiva deferita per non aver provveduto, alla terza scadenza, all'attestazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 dovuti ai tesserati, con conseguente recidiva ex art. 10, comma 3, ultimo periodo, lett. c), CGS, non ne sussistano gli estremi. Infatti, siamo in presenza di un illecito disciplinare già sanzionato dalla Commissione, per cui, se la sanzione della penalizzazione per l'illecito contestato (mancata documentazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011) appare congrua, di contro, l'ulteriore e analoga sanzione per la medesima violazione, già maturata e già sanzionata, non può, ragionevolmente, essere irrogata, se non a costo di porre in essere una palese violazione dell'inderogabile principio giuridico del ne bis in idem, oltre che in considerazione dell'irroganda sanzione per recidiva. Va ribadito a tale riguardo, che dal combinato disposto dell’art. 85, lett. B, paragrafo VII delle NOIF e dell’art. 10, comma 3 del CGS, si evince che il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sino alla chiusura dei relativi trimestri di riferimento, è espressamente sanzionato per la sua recidività solo per il III ed il IV trimestre. Ne consegue che la società che non ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di Euro 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.017/CDN del 15 Settembre 2011  n. 4-5 -

Impugnazione Istanza: (79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.M.(all’epoca fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 632/1836 pf10- 11 SP/ac del 26.7.2011). (80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.M.(all’epoca fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 636/1879 pf10- 11 SP/ac del 26.7.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 5 e giorni 10 (pena base mesi 8) per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS; nonché per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati della stessa Società Melfi relativi al le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS. Quanto, invece, alla responsabilità disciplinare ascritta alla Società Il deferimento è fondato e va pertanto accolto limitatamente alle violazioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, mentre, in ordine alle violazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 va considerato che un’eventuale sanzione sarebbe irrogata in violazione del principio del “ne bis in idem”. Si richiamano, in proposito, le decisioni adottate da questa Commissione in procedimenti analoghi. In ordine al deferimento per le infrazioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, invece, va osservato che dagli atti risulta che con nota del 15 giugno 2011 la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche s.p.a. incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la AS Melfi Srl, in violazione di quanto previsto dall’art. 85 lettera c) paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 16 maggio 2011, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito. Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85 lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF. Ne consegue che la società che non ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica e l’ammenda di Euro 20.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN del 12 Settembre 2011 n. 7-8-9 -

Impugnazione Istanza: (64) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.P. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ ( n°. 496/1901 pf10- 11 SP/ac del 20.7.2011). (73) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.P. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ (n°. 626/1861 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011). (72) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.P. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ (n°. 637/1878 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 poiché è risultato accertato che la società non ha provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, né tanto meno, alla terza scadenza, abbia provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti relativi alle mensilità luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre); c) non abbia effettivamente corrisposto ai propri tesserati gli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 né tanto meno abbia provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre) e per quelle di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre). Altra circostanza di cui si deve tenere poi conto è quella della doppia recidiva che viene contestata dalla Procura Federale alla Società. Difatti, come correttamente segnalato negli atti di deferimento recanti la data del 27 luglio 2011, alla Società, tra l’altro, è stata contestata la circostanza per cui la stessa era stata già condannata per identici inadempimenti anche se riferiti a periodi differenti. Ovviamente con riferimento alle contestazioni che formano oggetto di recidiva la Commissione, per il principio del ne bis in idem, non potendo proporre una nuova azione disciplinare né tanto meno sanzionare in maniera ripetuta i soggetti deferiti, tiene conto, ai fini della determinazione della sanzione, delle precedenti decisioni. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica e l’ammenda di Euro 30.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN del 12 Settembre 2011 n. 1- 2-3 -

Impugnazione Istanza: (56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.V. (all’epoca dei fatti Amministratore e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. 495/1906 pf10-11 SP/blp del 20.7.2011). (41) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.V. (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore unico con poteri di legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) N.C. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. n°. 388/1854 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011). (40) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.V.I (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore unico con poteri di legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) N.C. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota n°. 377/1844 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011).

Massima: L’allora amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale degli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS;per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi / Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia. Nulla può valere l’eccezione di ne bis in idem sollevata dalla difesa dei deferiti, in quanto il precetto sanzionatorio è chiaro nel prevedere, quale condotta vietata, proprio il mancato adempimento, che è oggetto della contestazione oggi avanzata. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica e l’ammenda di euro 10.000,00. Massima: L’allora presidente della società non risponde della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale degli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS, in quanto la delega conferitagli in seno alla società rilevava solo per i rapporti aventi carattere sortivo con la Federazione e non per quelli di natura contabile - amministrativa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.008/CDN del 28 Luglio 2011 n. 2 -

Impugnazione Istanza: (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.G. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società FC Crotone Srl), G.A.M.(Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società della Società FC Crotone Srl) e della SOCIETÀ FC CROTONE Srl ▪ (nota n. 272/1830pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS il presidente e l’amministratore unico della società sono sanzionati con l’inibizione di mesi 4 ognuno (pena base mesi 6) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società che non ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da applicarsi nella stagione sportiva 2011-2012.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.008/CDN del 28 Luglio 2011 n. 1 -

Impugnazione Istanza: (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota n. 281/1831pf10- 11/SP/blp del 12.7.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il III trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da applicarsi nella stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di € 20.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.008/CDN del 28 Luglio 2011 n. 3 -

Impugnazione Istanza: (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di Legale Rappresentante della Società SS Juve Stabia Spa) e della SOCIETÀ SS JUVE STABIA Spa ▪ (nota n. 363/1849pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

Massima: L’amministratore della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione di cui all’art. 85, lettera C. paragrafo V, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS, relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da applicarsi nella stagione sportiva 2011-2012.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Aprile 2011 n.3, e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 15 Giugno 2011 e su 

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011

Impugnazione Istanza:12) Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei sigg. F.A., Presidente del  C.D.A. e legale rappresentante Pro Tempore della società A.C. Sangiovannes 1927 S.R.L., I.L., consigliere delegato e Legale rappresentante Pro Tempore della società A.C. Sangiovannese 1927 S.R.L., e la società A.C. Sangiovannese 1927 S.R.L.dalla Violazione di cui all’art. 85, Lett. C), Paragrafi IV e V N.O.I.F. in relazione in relazione all’Art. 10, Comma 3, C.G.S. e all’art. 90, Comma 2 N.O.I.F., per non aver provveduto al,14.2.2011, al pagamento degli emolumenti, nonché delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, per le mensilità di Luglio, Agosto, Settembre 2010, Note N. 7127/1029PF10- 11/SP/BLP E 7130/1030PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011

Massima: A seguito di impugnazione da parte della procura federale della decisione della CDN, il legale rapp.te della società ed il consigliere delegato sono sanzionati con l’inibizione per mesi 1 ciascuno per laviolazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafi IV) e V) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver ancora provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS concernenti gli emolumenti di spettanza dei propri tesserati relativamente al I trimestre (luglio – agosto-settembre 2010). Il testo delle norme nel loro complesso sistematico vivere comportano della sanzioni per il mancato pagamento da accertarsi “……sino alla chiusura……” dei trimestri presi a riferimento. Il dato letterale comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “……sino alla chiusura……” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendosi delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti; chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. In detto ambito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Del resto coglie nel segno l’affermazione della Procura di non lasciare all’arbitrio delle parti interessate eventuali scadenze non adempiute da saldare a discrezione degli obbligati. Non si tratta quindi di permanenza dell’illecito o di continuazione nell’illecito ma si tratta, si ribadisce, di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l’integrazione pertanto di una diversa violazione data appunto dal mancato adempimento nei termini fissati. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Aprile 2011 n.4, e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 15 Giugno 2011 e su 

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011

Impugnazione Istanza:14) Ricorso del Giulianova Calcio S.R.L. avverso le sanzioni: inibizione per mesi 6 al sig. D.A.D.; inibizione per mesi 2 al sig. B.A.,penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 85, Lett. C) Paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, Comma 3, C.G.S., e all’art. 90, Comma 2 N.O.I.F, e degli Artt. 8 e 4, Commi 1 e 2 C.G.S. – Nota N. 7109/1037PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 –

Massima: Congrua è la sanzione dell’inibizione per mesi 6 irrogata al presidente della società per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. c) paragrafi IV) e V) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II° trimestre, dovuti a due propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010, e a sei propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto in data 14.2.2011 e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; quella di mesi 2 irrogata al presidente del collegio sindacale per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto in data 14.2.2011 e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; e quella della penalizzazione di punti 1 in classifica irrogata alla società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale. L’art. 85 N.O.I.F., lett. c), sancisce espressamente, al paragrafo IV°, “emolumenti” che “1.Le società devono documentare alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”. Appare evidente, quindi, che la norma intende assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalle società verso i propri calciatori ed altri dipendenti, anche al fine di evitare possibili riflessi negativi sul corretto svolgimento dei campionati. Nella vicenda in esame i presidente della società ed il presidente del collegio sindacale, nelle rispettive qualità, hanno sottoscritto la dichiarazione del 14.2.2011, con la quale hanno attestato che la società ricorrente “alla data odierna, ha effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010”. Peraltro, come risulta dai chirografi qualificati “quietanza di pagamento”, acquisiti agli atti del procedimento, i sottoscrittori – specificamente anche elencati nel “memorandum riepilogativo” degli accertamenti contabili, hanno dichiarato “di rinunciare espressamente all’erogazione” delle somme loro dovute a titolo di stipendio e di “null’altro avere a pretendere dalla società per” le mensilità non pagate. A prescindere dalla questione circa la validità o meno di tale rinuncia, che ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. è applicabile a tutti i rapporti individuati nel nuovo testo dell'art. 409 c.p.c., e cioè, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, anche a quelli di lavoro parasubordinato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 26.7.2002, n. 11107), non v’è dubbio che la c.d. “quietanza di pagamento” smentisce la dichiarazione formulata dagli incolpati di avere “effettuato tutti i pagamenti” secondo le pattuizioni disciplinate nei “contratti ratificati dalla competente Lega”. Pertanto, non v’è dubbio che la società ha violato il dettato dell’art. 85 N.O.I.F., prima richiamato e, quindi, l’appello non può essere accolto.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 maggio 2011 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 267/CGF del 04.05.2011

Parti: Dott. R.B. e Ascoli Calcio 1898 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS annulla la decisione della CGF con la quale la società è stata sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione dell’art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, C.G.S.), dell’art. 85, lettera B, paragrafo VII, e dell’art. 90, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C (di seguito, per brevità, N.O.I.F.), per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, (2° trimestre ottobre, novembre, dicembre 2010) e, cioè, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del predetto trimestre (14 febbraio 2011), al versamento delle ritenute Irpef dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti, riguardanti il 1° trimestre (luglio, agosto e settembre 2010), dovuti ai propri tesserati; come segnalato alla Procura Federale dalla CO.VI.SO.C., con nota in data 11 marzo 2011, sulla base di quanto riscontrato dalla società di revisione Deloitte & Touche. Come, peraltro, osservato anche dalla Commissione Disciplinare Nazionale nel citato deliberato di cui al C.U. N. 79/CDN del 18 aprile 2011, dal combinato disposto dell’art. 85, lettera B), paragrafo VII, delle N.O.I.F. citate e dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. citato, si evince che il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali (entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, art. 85, prima parte, citato), delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sino alla chiusura dei relativi trimestri di riferimento, è espressamente sanzionato per la sua recidività solo per il III e il IV trimestre, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 10, comma 3, seconda parte, citato, con “l’ulteriore sanzione dell’ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B”. L’art. 10, comma 3, del C.G.S., significativamente intitolato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, al terzo comma, disciplina le ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti e delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, in relazione a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, Titolo II, paragrafo I, punti 5, e al paragrafo IV. L’art. 10, comma 3, lettere c) e d), citato costituisce una norma di chiusura del sistema delineato con riferimento alle scadenze trimestrali, operando una netta distinzione fra i mancati pagamenti, nei termini fissati dalle richiamate disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al I e al II trimestre, per i quali non si prevede l’applicazione di una “ulteriore sanzione” e i mancati pagamenti nei termini fissati dalle richiamate disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al III e al IV trimestre, per i quali, invece, la recidiva per i precedenti periodi è espressamente prevista e specificamente sanzionata. Va osservato, poi, che il paragrafo VI dell’art. 85 citato disciplina le modalità, temporali e di pagamento, degli “emolumenti” ed è distinto dal successivo paragrafo VIII, che attiene, appunto, a “ritenute e contributi”, poiché gli “emolumenti” rappresentano un debito delle società in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; mentre le “ritenute” e i “contributi” rappresentano un debito delle società verso un terzo. Il paragrafo VII è, però, disciplinato, con disposizioni di analogo tenore, dal medesimo art. 10, comma 3, prima parte, lettere c) e d), per quanto riguarda “l’ulteriore sanzione” della recidiva per i precedenti periodi. Si tratta, quindi, di disposizioni, quelle contenute nell’art. 10 citato, che concorrono a creare un quadro univoco e omogeneo di riferimento, dal quale desumere la sanzionabilità della recidiva dei mancati adempimenti relativi ai due trimestri (I e II) precedenti, nei termini fissati dalle disposizioni federali (entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, rispettivamente, 31 marzo e 30 giugno), solo a decorrere dalla chiusura del III e del IV trimestre. Va, infine, rilevato che le conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio arbitrale appaiono in linea con quelle assunte da questo Tribunale in analoga controversia (Salernitana Calcio 1919 SpA c. FIGC, dispositivo in data 16 maggio 2011).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 maggio 2011 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 267/CGF del 04.05.2011

Parti: DOTT. R.B. e ASCOLI CALCIO 1898 SpA/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) Dal combinato disposto dell’art. 85, lettera B), paragrafo VII, delle NOIF e dell’art. 10, comma 3, del CGS si evince che il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sino alla chiusura dei relativi trimestri di riferimento è espressamente sanzionato per la sua recidività solo per il III e il IV trimestre, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 10, comma 3, seconda parte. L’art. 10, comma 3, lettere c) e d), costituisce una norma di chiusura del sistema delineato con riferimento alle scadenze trimestrali, operando una netta distinzione fra i mancati pagamenti, nei termini fissati dalle richiamate disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al I e al II trimestre, per i quali non si prevede l’applicazione di una “ulteriore sanzione” e i mancati pagamenti nei termini fissati dalle richiamate disposizioni federali, delle ritenute Irpef e de i contributi Enpals relativi al III e al IV trimestre, per i quali, invece, la recidiva per i precedenti periodi è espressamente prevista e specificamente sanzionata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 Maggio 2011 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2.12.2010

Parti: DOTT. R.B. e ASCOLI CALCIO 1898 SpA/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) Dal combinato disposto dell’art. 85, lettera B), paragrafo VII, delle NOIF e dell’art. 10, comma 3, del CGS si evince che il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sino alla chiusura dei relativi trimestri di riferimento è espressamente sanzionato per la sua recidività solo per il III e il IV trimestre, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 10, comma 3, seconda parte. L’art. 10, comma 3, lettere c) e d), costituisce una norma di chiusura del sistema delineato con riferimento alle scadenze trimestrali, operando una netta distinzione fra i mancati pagamenti, nei termini fissati dalle richiamate disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al I e al II trimestre, per i quali non si prevede l’applicazione di una  “ulteriore sanzione” e i mancati pagamenti nei termini fissati dalle richiamate disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al III e al IV trimestre, per i quali, invece, la recidiva per i precedenti periodi è espressamente prevista e specificamente sanzionata.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 255/CGF del 20 aprile 2011 Parti: Cosenza Calcio 1914 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La permanenza – alla scadenza del II trimestre - dell’inadempimento della Società calcistica alle obbligazioni di versamento degli emolumenti dei tesserati e delle ritenute e contributi ad essi inerenti relativi al I trimestre, comporta l’irrogazione di un’autonoma ed ulteriore sanzione per quanto riguarda gli emolumenti, mentre non comportal’irrogazione di un’autonoma ed ulteriore sanzione per quanto riguarda ritenute e contributi. A tal fine, appare opportuno muovere dalla disposizione la cui violazione è posta alla base della decisione impugnata in questa sede. Si tratta dell’art. 85, lettera C, IV e V paragrafo delle NOIF della FIGC. Tale disposizione prevede che: «[…] IV Emolumenti. 1. Le società devono documentare alla FIGCCo. Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. […] V. Ritenute e contributi. Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. […]». (sottolineatura e grassetto d.r.) L’analisi testuale dei due paragrafi evidenzia una differenza. La prima norma, infatti, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento «di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati». La seconda norma, invece, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento « delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre». La differenza, tutt’altro che irrilevante ai fini del decidere, riguarda l’aggettivo «tutti» che accompagna il sostantivo emolumenti e che, al contrario, non compare con riferimento alle ritenute e ai contributi. Questo dato testuale autorizza l’interprete ad attingere ad un primo risultato ermeneutico sulla base del criterio letterale: tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiuti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell’aggettivo “tutti” – presente nel paragrafo IV – sono esclusivamente quelli relativi all’ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all’art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale. L’attività di interpretazione, tuttavia e proprio sulla base della disposizione da ultimo citata, non può arrestarsi al criterio letterale che deve essere coniugato con quello funzionale. Anche in questa prospettiva il risultato non muta ma, a parere del Collegio, addirittura, si rafforza. È, invero, ragionevole il trattamento differenziato predicato dalle disposizioni, ove si consideri che la verifica continua sul pagamento degli emolumenti dovuti per tutti i trimestri scaduti assolve ad una funzione di tutela del lavoratore che, diversamente, si troverebbe esposto al mancato percepimento della retribuzione maturata; retribuzione che, peraltro, riceve una tutela di carattere costituzionale. Al contrario, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell’Erario e dell’Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest’ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al momento dell’iscrizione ai campionati per l’anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente. Nel caso di specie è stata riformata la decisione della CGF per quanto riguarda la violazione disciplinare con riguardo al permanere dell’inadempimento relativo alle ritenute Irpef e ai contributi Enpals inerenti al I trimestre ed è stata confermata la decisione in relazione alla permanenza dell’inadempimento rispetto agli emolumenti dovuti per il I trimestre. Sul piano della sanzione, tuttavia, la decisone della Corte di Giustizia Federale è stata confermata poiché congrua è l’irrogazione della penalizzazione di un punto in classifica.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Maggio 2011  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 255/CGF del 20 aprile 2011

Parti: SALERNITANA CALCIO SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Dal punto di vista del criterio letterale, tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiuti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell’aggettivo “tutti” – presente nel paragrafo IV dell’art. 85, lettera C delle NOIF – sono esclusivamente quelli relativi all’ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all’art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale.

Massima TNAS:  (2) Dal punto di vista del criterio funzionale, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell’Erario e dell’Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest’ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al momento dell’iscrizione ai campionati per l’anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Maggio 2011 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 255/CGF del 20 aprile 2011

Parti: COSENZA CALCIO 1914 Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Dal punto di vista del criterio letterale, tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiuti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell’aggettivo “tutti” – presente nel paragrafo IV dell’art. 85, lettera C delle NOIF – sono esclusivamente quelli relativi all’ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all’art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale.

Massima TNAS:  (2) Dal punto di vista del criterio funzionale, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell’Erario e dell’Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest’ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al momento dell’iscrizione ai campionati per l’anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 255/CGF del 20 aprile 2011

Parti: Salernitana Calcio 1919 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La permanenza – alla scadenza del II trimestre - dell’inadempimento della Società calcistica alle obbligazioni di versamento delle ritenute e contributi degli emolumenti dei tesserati relativi al I trimestre non comporta l’irrogazione di un’autonoma ed ulteriore sanzione. Nel caso in esame, inoltre, emerge che alla scadenza del secondo trimestre non permaneva l’inadempimento dell’obbligazione relativa agli emolumenti dei tesserati concernenti il I trimestre, ma solo quella relativa alle ritenute Irpef e ai contributi Enpals. Appare opportuno muovere dalla disposizione la cui violazione è posta alla base della decisione impugnata in questa sede. Si tratta dell’art. 85, lettera C, IV e V paragrafo delle NOIF della FIGC. Tale disposizione prevede che: «[…] IV Emolumenti. 1. Le società devono documentare alla FIGC Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. […] V. Ritenute e contributi. Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. […]». (sottolineatura e grassetto d.r.). L’analisi testuale dei due paragrafi evidenzia una differenza. La prima norma, infatti, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento «di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati». La seconda norma, invece, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento « delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre». La differenza, tutt’altro che irrilevante ai fini del decidere, riguarda l’aggettivo «tutti» che accompagna il sostantivo emolumenti e che, al contrario, non compare con riferimento alle ritenute e ai contributi. Questo dato testuale autorizza l’interprete ad attingere ad un primo risultato ermeneutico sulla base del criterio letterale: tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiuti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell’aggettivo “tutti” – presente nel paragrafo IV – sono esclusivamente quelli relativi all’ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all’art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale. L’attività di interpretazione, tuttavia e proprio sulla base della disposizione da ultimo citata, non può arrestarsi al criterio letterale che deve essere coniugato con quello funzionale. Anche in questa prospettiva il risultato non muta ma, a parere del Collegio, addirittura, si rafforza. È, invero, ragionevole il trattamento differenziato predicato dalle disposizioni, ove si consideri che la verifica continua sul pagamento degli emolumenti dovuti per tutti i trimestri scaduti assolve ad una funzione di tutela del lavoratore che, diversamente, si troverebbe esposto al mancato percepimento della retribuzione maturata; retribuzione che, peraltro, riceve una tutela di carattere costituzionale. Al contrario, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell’Erario e dell’Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest’ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al momento dell’iscrizione ai campionati per l’anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente. Nel caso in esame è stata annullata la decisione della CGF che aveva irrogato la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 255/CGF del 20 aprile 2011

Parti: SALERNITANA CALCIO SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Dal punto di vista del criterio letterale, tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiuti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell’aggettivo “tutti” – presente nel paragrafo IV dell’art. 85, lettera C delle NOIF – sono esclusivamente quelli relativi all’ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all’art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale.

Massima TNAS:  (2) Dal punto di vista del criterio funzionale, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell’Erario e dell’Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest’ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al momento dell’iscrizione ai campionati per l’anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 09 Maggio 2011 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011

Impugnazione – istanza:  9) Ricorso del procuratore federale avverso il proscioglimento dei sig.ri B.A., presidente del C.D.A. e legale rappresentante pro tempore dell’A.C. Reggiana 1919 S.p.A., D.N.M., presidente del collegio sindacale e dell’A.C. Reggiana 1919 S.p.A., dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento n. 5780/815pf10-11/sp/blp del 22.2.2011, degli artt. 85, lett. c), paragrafo v, NOIF, 8, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2 NOIF

Massima: La società non è responsabile per la violazione, degli artt. 85, lett. c), paragrafo v, NOIF, 8, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, e 90, comma 2 N.O.I.F per avere prodotto alla Co.Vi.So.C, in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, inerenti agli emolumenti del mese di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale. Nella normativa contenuta nel comunicato ufficiale numero 117/A, del 25.5.2010, la Federazione ha inserito le regole cui debbono attenersi le società di Serie A (parte prima, pag. 1), quelle di Serie B (parte seconda, pag. 5); le società della Lega Italiana Calcio Professionistico (parte terza, pag. 9); dette regole, come emerge dalla lettura complessiva del comunicato stesso, sono finalizzate a garantire un controllo preventivo (all’atto dell’iscrizione) ed in corso del campionato da parte dell’organismo di controllo della Federazione stessa, la Co.Vi.So.C, e sono finalizzate ad evitare che comportamenti “disinvolti” delle singole società possano determinare alterazioni al regolare svolgimento del campionato, anche sotto il profilo della tenuta economica-fiscale delle singole società. Dette regole, pertanto, tutelano non soltanto il corretto svolgimento dell’evento sportivo, ma garantiscono anche i rapporti di lavoro subordinati e parasubordinati interni alle singole società e pongono su un piano di sostanziale parità, sotto il profilo economico-fiscale, tutte le società partecipanti al medesimo campionato. Alla luce di quanto sopra, appare evidente, che sono le regole pattizie della Federazione, quelle alle quali le singole società iscritte ai campionati debbono attenersi e rispetto ad esse non possono essere utilizzati, in deroga, i termini, di segno diverso, previsti dalla normativa statale. Ciò per l’evidente ragione che le due normative, quella interna alla organizzazione federale e quella dello Stato, sono state dettate a tutela di ipotesi diverse e non possono ritenersi fungibili. Nel caso in esame appare evidente che, in sede di prima applicazione ed in presenza di una normativa non sempre chiarissima, i rappresentanti della società si siano trovati in difficoltà nell’individuare l’esatta data in cui operare il versamento ed abbiano, in buona fede, effettuato lo stesso – direttamente o indirettamente - il giorno 16 novembre, termine fissato per il versamento all’erario dalla legge statale. Alla luce di questa prima considerazione pare evidente che anche la dichiarazione resa dalla società e per essa dai suoi rappresentanti non può ritenersi mendace, ma operata nel contesto di un pagamento differito al giorno successivo sul presupposto che lo stesso fosse legittimamente così operato.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 09 Maggio 2011 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011

Impugnazione – istanza:  10) Ricorso del procuratore federale avverso il proscioglimento dei sig.ri C.R.F., presidente del C.D.A. e legale rappresentante pro tempore dell’A.C. Lumezzane S.p.A., S.O., presidente del collegio sindacale e dell’A.C. Lumezzane S.p.A., dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento n. 5790/819pf10-11/sp/blp del 22.2.2011, degli artt. 85, lett. c), paragrafo v, NOIF, 8, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2 NOIF

Massima: La società non è responsabile per la violazione, degli artt. 85, lett. c), paragrafo v, NOIF, 8, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, e 90, comma 2 N.O.I.F per avere prodotto alla Co.Vi.So.C, in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, inerenti agli emolumenti del mese di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale. Nella normativa contenuta nel comunicato ufficiale numero 117/A, del 25.5.2010, la Federazione ha inserito le regole cui debbono attenersi le società di Serie A (parte prima, pag. 1), quelle di Serie B (parte seconda, pag. 5); le società della Lega Italiana Calcio Professionistico (parte terza, pag. 9); dette regole, come emerge dalla lettura complessiva del comunicato stesso, sono finalizzate a garantire un controllo preventivo (all’atto dell’iscrizione) ed in corso del campionato da parte dell’organismo di controllo della Federazione stessa, la Co.Vi.So.C, e sono finalizzate ad evitare che comportamenti “disinvolti” delle singole società possano determinare alterazioni al regolare svolgimento del campionato, anche sotto il profilo della tenuta economica-fiscale delle singole società. Dette regole, pertanto, tutelano non soltanto il corretto svolgimento dell’evento sportivo, ma garantiscono anche i rapporti di lavoro subordinati e parasubordinati interni alle singole società e pongono su un piano di sostanziale parità, sotto il profilo economico-fiscale, tutte le società partecipanti al medesimo campionato. Alla luce di quanto sopra, appare evidente, che sono le regole pattizie della Federazione, quelle alle quali le singole società iscritte ai campionati debbono attenersi e rispetto ad esse non possono essere utilizzati, in deroga, i termini, di segno diverso, previsti dalla normativa statale. Ciò per l’evidente ragione che le due normative, quella interna alla organizzazione federale e quella dello Stato, sono state dettate a tutela di ipotesi diverse e non possono ritenersi fungibili. Nel caso in esame appare evidente che, in sede di prima applicazione ed in presenza di una normativa non sempre chiarissima, i rappresentanti della società si siano trovati in difficoltà nell’individuare l’esatta data in cui operare il versamento ed abbiano, in buona fede, effettuato lo stesso – direttamente o indirettamente - il giorno 16 novembre, termine fissato per il versamento all’erario dalla legge statale. Alla luce di questa prima considerazione pare evidente che anche la dichiarazione resa dalla società e per essa dai suoi rappresentanti non può ritenersi mendace, ma operata nel contesto di un pagamento differito al giorno successivo sul presupposto che lo stesso fosse legittimamente così operato.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Aprile 2011 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 09 Maggio 2011 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011

Impugnazione – istanza:  8) Ricorso del procuratore federale avverso il proscioglimento del sig.ri B.A., presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro tempore della soc. Crociati Noceto s.r.l, del sig. R.G., presidente del collegio sindacale e della società Crociati Noceto s.r.l. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento n. 5759/814pf10-11/sp/blp del 22.2.2011, degli artt. 85, lett. c), paragrafo v, NOIF, 8, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, e 90, comma 2 N.O.I.F.

Massima: La società non è responsabile per la violazione, degli artt. 85, lett. c), paragrafo v, NOIF, 8, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, e 90, comma 2 N.O.I.F per avere prodotto alla Co.Vi.So.C, in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, inerenti agli emolumenti del mese di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale. Nella normativa contenuta nel comunicato ufficiale numero 117/A, del 25.5.2010, la Federazione ha inserito le regole cui debbono attenersi le società di Serie A (parte prima, pag. 1), quelle di Serie B (parte seconda, pag. 5); le società della Lega Italiana Calcio Professionistico (parte terza, pag. 9); dette regole, come emerge dalla lettura complessiva del comunicato stesso, sono finalizzate a garantire un controllo preventivo (all’atto dell’iscrizione) ed in corso del campionato da parte dell’organismo di controllo della Federazione stessa, la Co.Vi.So.C, e sono finalizzate ad evitare che comportamenti “disinvolti” delle singole società possano determinare alterazioni al regolare svolgimento del campionato, anche sotto il profilo della tenuta economica-fiscale delle singole società. Dette regole, pertanto, tutelano non soltanto il corretto svolgimento dell’evento sportivo, ma garantiscono anche i rapporti di lavoro subordinati e parasubordinati interni alle singole società e pongono su un piano di sostanziale parità, sotto il profilo economico-fiscale, tutte le società partecipanti al medesimo campionato. Alla luce di quanto sopra, appare evidente, che sono le regole pattizie della Federazione, quelle alle quali le singole società iscritte ai campionati debbono attenersi e rispetto ad esse non possono essere utilizzati, in deroga, i termini, di segno diverso, previsti dalla normativa statale. Ciò per l’evidente ragione che le due normative, quella interna alla organizzazione federale e quella dello Stato, sono state dettate a tutela di ipotesi diverse e non possono ritenersi fungibili. Nel caso in esame appare evidente che, in sede di prima applicazione ed in presenza di una normativa non sempre chiarissima, i rappresentanti della società si siano trovati in difficoltà nell’individuare l’esatta data in cui operare il versamento ed abbiano, in buona fede, effettuato lo stesso – direttamente o indirettamente - il giorno 16 novembre, termine fissato per il versamento all’erario dalla legge statale. Alla luce di questa prima considerazione pare evidente che anche la dichiarazione resa dalla società e per essa dai suoi rappresentanti non può ritenersi mendace, ma operata nel contesto di un pagamento differito al giorno successivo sul presupposto che lo stesso fosse legittimamente così operato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 4 Maggio 2011  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 255/CGF del 20.04.2011

Parti: CARPI F.C. 1909 Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) In considerazione della peculiarità del caso di specie, deve ritenersi che l’atto di transazione, stipulato innanzi ad un funzionario comunale, con riferimento alla modalità di pagamento (differito) di una mensilità del corrispettivo dovuto, la cui validità è stata confermata da un’espressa dichiarazione del calciatore interessato, abbia piena efficacia fra le parti. Gli elementi di fatto e diritto che connotano la fattispecie in esame esplicano, quindi, pienamente i loro effetti al fine di escludere la violazione delle richiamate norme del CGS e delle NOIF e soprattutto, al fine di escludere la sussistenza di un intento elusivo delle norme stesse.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 Maggio 2011  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23 febbraio 2011

Parti: DOTT. R.B., ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. M.C.A/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) L’art. 10, comma 3, del CGS, intitolato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, disciplina l’ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, in relazione a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 117/A , Titolo II, paragrafo IV, punto 2), del 25 maggio 2010 e dall’art. 85. paragrafo VII,  elle NOIF Si tratta di un’ipotesi d’inadempimento sanzionato per il mancato rispetto del termine qualificabile come essenziale ex art. 1184 c.c.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 3 maggio 2011 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23 febbraio 2011

Parti: Dott. R.B., Dott. M.C. e Ascoli Calcio 1898 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il legale rapp.te della società ed il consulente amministrativo della stessa rispondono della violazione dell’art. 10, commi 3 e 4, Codice di Giustizia Sportiva, in prosieguo C.G.S., in relazione al Titolo I, paragrafo IV, lett. A), punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver documentato il pagamento, entro il termine del 18 ottobre 2010, delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativamente agli emolumenti dovuti ai tesserati delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2010. L’art. 10 del C.G.S., significativamente intitolato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, al terzo comma, disciplina le ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera; in relazione a quanto previsto nel citato Comunicato Ufficiale n. 117/A , Titolo I “Criteri legali ed economico-finanziari”, paragrafo IV “Certificazione delle leghe professionistiche”, lett. A), punto 2). Si tratta di ipotesi che esplicitamente il citato art. 10, comma 3, sanziona per il loro inadempimento in relazione alla previsione di un termine (del 18 ottobre 2010 per documentare il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera previsto dal C.U. n. 117/A predetto) qualificabile come essenziale ex art. 1184 c.c. La sanzione prevista dal C.U. n. 117/A è di “almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011”. Il sistema delineato dalle descritte previsioni contenute nel C.G.S. e nel C.U. n. 117/A si completa con la disposizione di cui all’art. 85, paragrafo VII, delle Norme Organizzative Interne della FIGC – N.O.I.F., il quale, appunto, prevede i termini e le modalità con i quali le società devono documentare l’avvenuto pagamento delle predette ritenute, dei summenzionati contributi e del Fondo Fine Carriera. Con il loro comportamento, le parti istanti, come finiscono per ammettere esse stesse quando cercano di dare una valenza meno grave ai ritardi dei pagamenti effettuati, hanno realizzato una condotta che viola la previsione espressamente contemplata e sanzionata come inadempimento dalle richiamate norme. Congrua è la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica irrogata alla società, mentre eccessiva è quella irrogata alle persone fisiche che viene ridotta da mesi 6 di inibizione a mesi 2 per ognuno. Su tale specifico punto la Corte di Giustizia Federale, affermata la responsabilità degli incolpati in ordine alle violazioni regolamentari contestate con il provvedimento di deferimento, si è limitata a confermare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Si tratta, a ben vedere, di una motivazione eccessivamente sintetica, la quale non appare totalmente rispettosa del principio di adeguatezza. La riportata motivazione, infatti, non tiene adeguatamente conto né dei principi e precetti normativi generali e speciali che regolano la materia, né di tutti i dati della fattispecie come sopra esposta e analizzata. Va, infatti, ricordato che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito si delinea in modo compiuto anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”. Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta attribuita alle parti istanti, non appare, però, proporzionata alla gravi tà della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della sospensione per un periodo di sei mesi ognuno. Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata all’entità dell’inadempimento realizzato dalle parti istanti, che, nella fattispecie, per essere stati effettuati i pagamenti con ritardi non particolarmente elevati, se non addirittura minimi, finisce per assumere scarsa importanza, anche avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, nell’ambito dell’obbligazione posta a carico delle parti istanti. In sostanza, la violazione delle parti istanti resta grave ma, alla luce delle superiori considerazioni, non così grave da giustificare un periodo di sospensione della durata di quattordici mesi per ognuno degli incolpati.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 maggio 2011 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23 febbraio 2011

Parti: DOTT. R.B., ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. M.C./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) L’art. 10, comma 3, del CGS, intitolato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, disciplina l’ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, in relazione a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 117/A , Titolo II, paragrafo IV, punto 2), del 25 maggio 2010 e dall’art. 85. paragrafo VII, elle NOIF Si tratta di un’ipotesi d’inadempimento sanzionato per il mancato rispetto del termine qualificabile come essenziale ex art. 1184 c.c.

Massima TNAS: (3) L’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare dal TNAS, con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 maggio 2011 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23 febbraio 2011

Parti: DOTT. R.B., ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. M.C./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) L’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c., che disciplina l’ipotesi della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, può risultare dai due referti redatti, a distanza di un breve lasso di tempo, dalla società di revisione, nel caso in cui il secondo, espressamente qualificato come integrativo del primo, dia atto, non della sopravvenienza di elementi nuovi, acquisiti successivamente rispetto alla scadenza del termine di scadenza fissato dalla normativa vigente (Titolo I, paragrafo II, lett. C), punto 1), del comunicato ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010), ma della successiva attestazione, in via di integrazione del precedente referto, della sussistenza dei requisiti già alla data indicata dalla normativa stessa.

Massima TNAS: (3) L’art. 10, comma 3, del CGS, intitolato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, al terzo comma, disciplina le ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti e delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, in relazione a quanto previsto nel citato comunicato ufficiale n. 117/A , Titolo II, paragrafo I, punti 5 e 8, e al paragrafo IV. Si tratta di ipotesi distinte che esplicitamente il citato art. 10, comma 3, sanziona per ogni distinto inadempimento, accomunate solo dalla previsione di un termine qualificabile come essenziale.

Massima TNAS: (4) L’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare dal TNAS, con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.82//CDN del 28 Aprile 2011 n. 1 -

Impugnazione – istanza: (466) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), e della società Villacidrese Calcio Srl • (nota N°. 7755/362pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 4 per la violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati, relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS, per aver presentato dichiarazioni liberatorie riferite ai calciatori non veridiche e le cui sottoscrizioni sono state contestate dai predetti tesserati, al fine della certificazione dell'avvenuto pagamento, nei termini stabiliti dalla normativa federale, degli emolumenti relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010. L'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, delle dichiarazioni liberatorie attestanti il regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 8, comma 1, del CGS. Detti comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, sono ascrivibili al Presidente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.  La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 3.000,00.

 

Decisione C.G.F.- Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011

Impugnazione – istanza: 11) Ricorso del procuratore federale avverso il proscioglimento dei sig.ri S.M., presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro tempore dell’F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l., A.L., presidente del collegio sindacale e dell’F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l., dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento n. 5769/817pf10-11/sp/blp del 22.2.2011, degli artt. 85, lett. c), paragrafo v, NOIF 8, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2 NOIF

Massima: Il presidente del cda della società non risponde della violazione degli artt. 85, lett. c), paragrafo v, NOIF 8, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2 NOIF per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale e della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale nel caso in cui la società sportiva prova di aver effettuato il successivo pagamento delle ritenute IRPEF nel termine prescritto dalla legge tributaria generale, ovvero in coincidenza della scadenza fiscale fissata al giorno 16 di ogni mese, termine statuale. In realtà nella specie non può omettersi di valutare adeguatamente che, per una disposizione dell'ordinamento nazionale, il termine per il pagamento degli oneri fiscali di cui si discute fosse stato il 16 novembre e che la società entro questi termini ha comunque proceduto al pagamento. Ma va anche considerato che la società ha sottolineato che aveva proceduto al pagamento di detti oneri in quanto aveva, come è pacifico, dato l'ordine di pagamento - sia pure il giorno prima, cioé il 15 novembre - non più revocabile. Quindi la società non ha propriamente formulato alcuna dichiarazione non veridica e comunque ha effettuato tempestivamente il pagamento degli importi di cui trattasi.

 

Decisione C.G.F.- Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011

Impugnazione – istanza: 12) Ricorso del procuratore federale avverso il proscioglimento dei sig.ri L.G., presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro tempore della Tritium Calcio 1908 s.r.l., M.T., presidente del collegio sindacale e della Tritium Calcio 1908 s.r.l., dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento n. 5796/818pf10-11/sp/blp del 22.2.2011, degli artt. 85, lett. c), paragrafo v, NOIF, 8, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2 NOIF

Massima: Il presidente del cda della società non risponde della violazione degli artt. 85, lett. c), paragrafo v, NOIF 8, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2 NOIF per la mancata attestazione agli Organi federali competente, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento della ritenuta IRPEF relativa agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale nel caso in cui la società sportiva prova di aver effettuato il successivo pagamento delle ritenute IRPEF nel termine prescritto dalla legge tributaria generale, ovvero in coincidenza della scadenza fiscale fissata al giorno 16 di ogni mese, termine statuale. In realtà nella specie non può omettersi di valutare adeguatamente che, per una disposizione dell'ordinamento nazionale, il termine per il pagamento degli oneri fiscali di cui si discute fosse stato il 16 novembre e che la società entro questi termini ha comunque proceduto al pagamento. Ma va anche considerato che la società ha sottolineato che aveva proceduto al pagamento di detti oneri in quanto aveva, come è pacifico, dato l'ordine di pagamento - sia pure il giorno prima, cioé il 15 novembre - non più revocabile. Quindi la società non ha propriamente formulato alcuna dichiarazione non veridica e comunque ha effettuato tempestivamente il pagamento degli importi di cui trattasi.

 

Decisione C.G.F.- Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2011 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 04.01.2011

Impugnazione – istanza: 6) Ricorso della S.S. Cavese 1919 avverso le sanzioni: dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. A.A.; della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società S.S. Cavese 1919; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3695/361pf10-11/sp/blp del 13.12.2010 - per violazioni degli artt. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo i), paragrafo iv, lett. a), punto 2) del c.u. 117/a del 25.5.2010

Massima: La società non risponde della violazione del Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per non aver documentato entro il termine del 15.9.2010 il pagamento degli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 ovvero per non sanato le posizioni stipendiali di alcuni calciatori relativamente ai mesi di maggio e giugno 2010 allorquando dimostra che i contratti dei calciatori erano stati impugnati innanzi alla Commissione Tesseramenti per cui non potevano che essere pagati ai calciatori gli importi previsti nei contratti originali, gli unici in quel momento sicuramente indiscutibilmente efficaci essendo le maggiori somme in contestazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.79//CDN del 18 Aprile 2011 n. 1 -

Impugnazione – istanza: (418) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.B. Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) M.C. (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), S.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della società Ascoli Calcio 1898 Spa ▪ (nota N°. 7231/1013pf10-11/SP/blp del 4.4.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione prevista dall'art. 85 lettera B) paragrafo VII), NOIF in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al versamento, entro il termine del 14.2.11, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Il deferimento è solo parzialmente fondato. Risulta infatti - dalle certificazioni Co.Vi.Soc. - che la Società e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo adempiuto, entro il termine del 14.2.11, ai previsti versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al II trimestre e che, addirittura, ha inviato alla Co.Vi.Soc. comunicazione con la quale viene dichiarato di non avere effettuato detti pagamenti obbligatori. A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti non sarebbero avvenuti a causa della generale crisi economica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 21 -

Impugnazione – istanza: (406) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M. S. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl) e della società Pomezia Srl • (N°. 7108/1033pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di € 2.000,00 per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2010 (II trimestre) nei termini stabiliti dalla normativa federale e per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla CO.VI.SO.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di novembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. La modesta entità delle morosità maturate non esclude la punibilità della condotta.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 19-20 -

Impugnazione – istanza: (396) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della società Salernitana Calcio 1919 Srl ▪ (N°. 7124/1020pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (397) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della società Salernitana Calcio 1919 Srl ▪ (N°. 7116/1019pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C, paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, della NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo V della NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 4 -

Impugnazione – istanza: (398) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.V. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), I.V.(Direttore generale e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) e della societá US Alessandria Calcio 1912 Srl ▪ (N°. 7119/1014pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento di parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre), nei termini stabiliti dalla normativa federale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 2-3 -

Impugnazione – istanza: (412) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) e della società FC Catanzaro Spa ▪ (N°. 7132/1040pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).(414) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G. S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) e della società FC Catanzaro Spa ▪ (N°. 7128/1039pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per la violazione prevista dall’art. 85 lettera C) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 1 -

Impugnazione – istanza: (407) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.D’A. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Giulianova Calcio Srl) A.B. (Presidente del Collegio Sindacale della Società Giulianova Calcio Srl) e della società Giulianova Calcio Srl ▪ (N°. 7109/1037pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafi IV) e V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti a due propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010, e a sei propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il richiamato art. 85 delle NOIF prescrive che le Società devono documentare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, a titolo di emolumenti sino alla chiusura del trimestre precedente e che le “quietanze di pagamento” prodotte dalla Società deferita non assolvono certo il cennato obbligo, dal momento che non sono validi i negozi abdicativi, aventi per oggetto diritti indisponibili del prestatore di lavoro, conclusi in violazione di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 2113 cod. civ., la cui elencazione è tassativa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 10 -

Impugnazione – istanza: (401) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.C. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl), R.I. (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Vibonese Calcio Srl) e della societá US Vibonese Calcio Srl ▪ (N°. 7107/1028pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 1 per non aver tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo provveduto al pagamento, entro il termine perentorio del 14.2.11, dell’ emolumento al proprio tesserato per il mese di dicembre 2010. In realtà, tuttavia, vi è da considerare che, da quanto prodotto dalla difesa, effettivamente, emerge che la Società aveva dato mandato, il giorno 11 febbraio, alla Banca Popolare di bonificare gli stipendi a tutti i propri tesserati e che, solo per un mero errore di trascrizione del codice iban relativo al conto corrente del giocatore, il bonifico non aveva avuto buon fine. Una volta corretto l’errore il bonifico veniva effettuato, ma, a questo punto, solo il giorno 15 febbraio. Ritiene pertanto questa Commissione che possa configurarsi il caso di errore scusabile in buona fede. Vi è però da ravvisarsi profilo di responsabilità in capo ai deferiti - che non hanno adoperato la necessaria diligenza avendo omesso di verificare il buon esito dell’ordine di pagamento dato in Banca - per la dichiarazione resa in data 14.2.11, e sottoscritta dai due dirigenti societari, di avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; ciò infatti non corrispondeva a verità, come si è detto sopra, per il mancato buon esito, a quella data, del bonifico al calciatore. La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 8-9 -

Impugnazione – istanza: (400) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.P.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) R. C. (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) e della societá Cosenza Calcio 1914 Srl ▪ (N°. 7133/1017pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (399) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P. P. F. (Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) R.C. (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) e della societá Cosenza Calcio 1914 Srl ▪ (N°. 7118/1016pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, a all'art. 90 comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine del 14.2.11, al pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 e per la violazione di cui all'art. 85, lettera c), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 CGS, a all'art. 90, comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, sempre entro il termine del 14.2.11, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n.5 -

Impugnazione – istanza: (413) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.D. (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Foligno Calcio Srl), R.S. (Presidente del Collegio Sindacale della Società Foligno Calcio Srl) e della società Foligno Calcio Srl ▪ (N°. 7113/1018pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica oltre all’ammenda di € 2.000,00 per non aver provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto agli stessi imposto dalla normativa di riferimento, anche se va tenuto da conto - ai fini della quantificazione della sanzione - che l’omissione rilevata e contestata riguarda solo una parte degli emolumenti dovuti e, precisamente, quelli concernenti i miglioramenti negoziati nell’ultimo scorcio del decorso anno.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 6-7 -

Impugnazione – istanza: (402) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), L. I. (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl) e della societá AC Sangiovannese 1927 Srl ▪ (N°. 7127/1029pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (403) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), L.I. (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl) e della societá AC Sangiovannese 1927 Srl ▪ (N°. 7130/1030pf10-11/SP/blp del 30.3.2011 ).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 CGS, a all'art. 90 comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine del 14.2.11, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nonchè della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, a all'art. 90 comma 2 delle NOIF, per non aver provveduto, sempre entro il termine del 14.2.11, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 13 -

Impugnazione – istanza: (415) – Deferimento della Procura Federale a carico di: T.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Matera Srl) V.V. (Presidente del Collegio Sindacale della FC Matera Srl) e della società FC Matera Srl ▪ (N°. 7134/1036pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 3.000,00 per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, e della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 11-12 -

Impugnazione – istanza: (404) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.P. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl ▪ (N°. 7121/1031pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).(405) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.P. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) R. F. (Procuratore e Legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl) e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl ▪ (N°. 7110/1032pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito. Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF. Detti comportamenti, che consistono in violazione di obblighi positivi posti a carico della Società, sono ascrivibili all’Amministratore Unico in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Va invece prosciolto il procuratore della società in quanto, dalla procura notarile conferitagli effettivamente risulta che gli sono stati affidati solo compiti relativi al settore giovanile della Società né risulta prova di incarichi amministrativi riguardanti le incombenze di cui al deferimento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 16-17 -

Impugnazione – istanza: (409) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.M. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) P.M. (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) e della società AS Melfi Srl ▪ (N°. 7115/1034pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).(408) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.M. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) P.M. (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) e della società AS Melfi Srl ▪ (N°. 7125/1035pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione di cui all’art. 85, lettera C, paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento di parte degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per violazione di cui all’art. 85, lettera C, paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 14-15 -  Impugnazione – istanza: (410) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) e della societá FB Brindisi 1912 Srl ▪ (N°. 7131/1021pf10-11/SP/blp del 30.3.2011). (411) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) e della societá FB Brindisi 1912 Srl ▪ (N°. 7123/1022pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76//CDN del 08 Aprile 2011 n. 18 -

Impugnazione – istanza: (395) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.R. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Carpi FC 1909) D.M. (Presidente del collegio sindacale della Società Carpi FC 1909 Srl) e della società Carpi FC 1909 Srl ▪ (N°. 7111/1041pf10-11/SP/blp del 30.3.2011).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 (II trimestre) nei termini stabiliti dalla normativa federale; inoltre della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. La normativa federale prevede termini perentori per numerosi adempimenti tra i quali l’erogazione delle retribuzioni ai calciatori. Ai fini di tale normativa, accettata da tutti i tesserati al momento dell’affiliazione, è del tutto irrilevante l’eventuale assenso del destinatario della retribuzione. Peraltro anche nell’ordinamento civilistico l’art. 2113 cod. civ. prevede che le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto il diritto alla retribuzione non sono valide. E’ peraltro evidente che introdurre nell’ordinamento federale la possibilità di deroghe sostanzialmente convenzionali al rispetto dei termini di pagamento, vanificherebbe la ratio stessa della norma. Non c’è dubbio infine che la dichiarazione datata 14/2/2011 sia attesti una situazione certamente difforme da quella reale. E’ infatti pacifico che alla data del 14/2/2011 la società non aveva corrisposto la retribuzione dovuta al calciatore.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 07 Aprile 2011 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010

Impugnazione – istanza: 11) Ricorso Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso le sanzioni: inibizione per mesi 8 al sig. R.F., amministratore unico e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 s.p.a.;penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla società; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 2199/98pf10-11/sp/blp del 15.10.2010 - per violazione degli art. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo i) paragrafo iv) lett. a) punto 1) e al titolo 1) paragrafo iii), lett. b), punto 4) del c.u. 117/a del 25.5.2010

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 8 per la violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I), paragrafo IV), lett. a), punto 1, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per il mancato pagamento entro il termine del 25.6.2010 degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; nonché per la violazione della succitata norma del C.G.S., in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 4, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per il mancato pagamento, entro il termine del 30.6.2010, dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. La società per tali violazioni è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica. In ordine alla questione del mancato pagamento degli emolumenti di alcuni lavoratori dipendenti, infatti, risulta pacifico agli atti di giudizio l’intervenuta tardiva sanatoria di talune posizioni debitorie della società nei confronti di suoi tesserati. La circostanza, di per sé sola, è indubitabilmente idonea a fungere da presupposto integrante la contestata violazione regolamentare, a nulla valendo asserire, coma la ricorrente fa, che tali tardivi pagamenti siano stati effettuati esclusivamente per evitare più gravi conseguenze sanzionatorie; di nessun pregio, poi, appare l’affermazione dell’avvenuta sanatoria di talune ulteriori posizioni debitorie con pagamenti effettuati con denaro contante, non essendo stata prodotta in giudizio idonea documentazione atta a comprovare tale circostanza e non potendosi reputare probanti le prodotte dichiarazioni di rinuncia. Di tal fatta, la questione relativa all’efficacia o ed alla tempestività del deposito effettuato presso la Lega Calcio delle somme necessarie a sanare la posizione debitoria nei confronti dell’ex allenatore della società, può reputarsi assorbita dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle predette situazioni debitorie alla data del 25.6.2010, sufficienti al fine di configurare la contesta violazione regolamentare. Per ciò che riguarda, poi, la seconda violazione ascritta alla società ricorrente, vale a dire quella relativa al mancato pagamento, entro il termine del 30.6.2010, dei contributi previdenziali ENPALS per i tesserati, questa Corte non intravede ragioni sostanziali per discostarsi dalla pronuncia gravata, ed in particolare dalle argomentazioni motivazionali in guisa delle quali la Commissione Disciplinare Nazionale ha giudicato che la produzione di idonea garanzia fideiussoria fosse da reputarsi requisito sostanziale per la concessione della richiesta rateizzazione del debito contributivo, come risulta dalla determinazione ENPALS n. 1105 del 30.6.2010, con la conseguenza che solo al momento dell’effettiva presentazione della medesima garanzia potesse dirsi effettivamente realizzato il presupposto necessario per la validità e la giuridica rilevanza del beneficio della richiesta rateizzazione. Considerato, dunque, che risulta incontestato che la predetta garanzia fideiussoria sia stata presentata in data successiva la 30.6.2010, non resta che concludere che a tale data la società ricorrente non avesse ancora ottenuto un valido provvedimento di ammissione alla rateizzazione del debito contributivo, ergo si trovasse nella situazione di inadempimento fondante la contestata violazione della norma regolamentare.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 05 Aprile 2011 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010

Impugnazione – istanza: 10) Ricorso S.S. Cavese 1919 s.r.l. avverso le sanzioni: inibizione per mesi 13 al sig. A.A., amministratore unico e legale rappresentante della S.S. Cavese 1919 s.r.l.; penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla società; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 2093/95pf10-11/sp/blp del 14.10.2010 - per violazione degli art. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo i) paragrafo iii) lett. b) punti 4), 5), 7) e lett. c) punti 1 e 2 del c.u. 117/a del 25.5.2010

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con 13 mesi di inibizione per la violazione per alcune violazioni inerenti l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011. In particolare: A) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 7, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per non aver depositato entro il termine del 30.6.2010 la prevista fidejussione bancaria a favore della F.I.G.C.; B) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 4, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per il mancato deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino ad aprile 2010; C) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 5, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per il mancato deposito della dichiarazione entro il termine del 30.6.2010 attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA; D) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. c), punto 2, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 197.285,00 entro il termine del 6.7.2010; E) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. c), punto 1 del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482, ter cc, non avendo la società provveduto entro il termina del 6.7.2010. Tutte dette violazione venivano sanate, oltre il termine previsto dalla citata normativa, e la società ne forniva la relativa documentata prova in sede di ricorso avverso la delibera della CO.VI.SO.C del 7.6.2010. La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica. Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l’inosservanza da parte della società Cavese degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento. A nulla rileva il fatto evidenziato dalla difesa che i pagamenti, e gli ulteriori adempimenti necessari all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato, sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa federale. Al riguardo, non può avere alcuna rilevanza la circostanza, invocata nell’impugnazione, che il ritardo fosse dovuto ad improvvisi ed imprevedibili problemi di carattere organizzativo ed economico, per altro indipendenti dalla volontà della società stessa, dovendosi anzi valutare il fatto che il massimo dirigente si fosse adoperato fattivamente per superare le anzidette difficoltà. Al riguardo, osserva questa Corte che la perentorietà dei termini non ammette scusanti di sorta non essendo prevista la possibilità di una “sanatoria” che elida la portata della sanzione prevista in presenza di qualsivoglia supposta causa giustificatrice del ritardo. Né, d’altra parte, può trovare accoglimento la tesi della difesa che tende a considerare come unica violazione quelle che al contrario sono state previste dalla normativa come diversi e singoli specifici adempimenti. Trattasi, infatti, di fattispecie – ed adempimenti connessi - nettamente distinte e previste in diversi capi del più volte citato Com. Uff. n. 117/A; con la conseguenza che la violazione comporta sanzioni singole e differenti non essendo previsto nel sistema normativo né l’istituto della continuazione, né quello del concorso.

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 05 Aprile 2011 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 6.12.2010

Impugnazione – istanza: 5) Ricorso dell’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. avverso le sanzioni:dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. B.R., amministratore unico della soc. Ascoli Calcio 1898 S.p.A.; dell’inibizione per mesi 6 al sig. C.M., consulente amministrativo e legale rappresentante della soc. Ascoli Calcio 1898 S.p.A.; della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.; inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale – nota n. 3000/359pf10-11sp/blp del 18.11.2010 - per violazione degli artt. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo i), paragrafo iv, lett. a), punto 2) del c.u. 117/a del 25.5.2010

Massima: L’amministratore unico ed il consulente amministrativo della società sono sanzionati con l’inibizione per mesi 6 per la violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), par. IV), lett. a), punto 2) del Com. Uff. del 25.2.2010 n. 117/A.. Gli incolpati non avrebbero documentato entro il termine del 18.10.2010 il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di Aprile, Maggio e Giugno 2010. La società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. art. 4, comma l e 2, C.G.S., per la condotta ascritta i deferiti è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica. Nel caso in esame a nulla rileva il fatto evidenziato dalla difesa che tutti gli adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 117/A, sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa federale. Al riguardo, non può avere alcuna rilevanza la circostanza, invocata nell’impugnazione, che il ritardo fosse dovuto ad improvvisi ed imprevedibili motivi di carattere organizzativo ed economico, per altro indipendenti dalla volontà della società stessa, dovendosi anzi valutare il fatto che il massimo dirigente si fosse adoperato fattivamente per superare le anzidette difficoltà. Al riguardo, osserva questa Corte che la perentorietà dei termini non ammette scusanti di sorta non essendo prevista la possibilità di una “sanatoria” che elida la portata della sanzione prevista in presenza di qualsivoglia supposta causa giustificatrice del ritardo. Né, d’altra parte, può trovare accoglimento la tesi della difesa che tende a considerare come unica violazione quelle che al contrario sono state previste dalla normativa come diversi e singoli specifici adempimenti. Trattasi, infatti, di fattispecie – ed adempimenti connessi - nettamente distinte e previste in diversi capi del più volte citato Com. Uff. n. 117/A; con la conseguenza che la violazione comporta sanzioni singole e differenti non essendo previsto nel sistema normativo né l’istituto della continuazione, né quello del concorso. Infatti nell’ambito del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, ove è prevista, per le violazioni della specie, la sanzione per ognuna delle singole infrazioni di un punto di penalizzazione, si osserva che gli Organi di Giustizia Sportiva paiono essere sforniti di qualsivoglia discrezionalità in ordine alla gradazione delle sanzioni stesse, così come di contro previsto dall’art. 16, comma 1, C.G.S., in base al quale possono essere valutate determinate circostanze aggravanti e attenuanti. A questo aggiungasi che le sanzioni di cui al citato Com. Uff. n. 117/A non prevedono nemmeno l’ipotesi di applicazione della continuazione ovvero del concorso, non essendo possibile così tenere conto nella comminazione dell’ipotesi fattuale sottoposta al vaglio degli Organi Giudicanti, i quali sono tenuti alla rigida applicazione del disposto contenuto nel comunicato medesimo senza margine di discrezionalità alcuna.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.70/CDN del 29 Marzo 2011 n. 4-5-

Impugnazione – istanza:  (356) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Calcio Srl) e della società FC Canavese Srl (nota n. 6560/1042p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011). (360) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Calcio Srl) e della società FC Canavese Srl (nota n. 6526/1026p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 e giorni 20 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale e per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo V, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.70/CDN del 29 Marzo 2011 n. 2-3-

Impugnazione – istanza:  (354) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl) e della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl (nota n. 6647/1024p10-11/SP/blp del 21 marzo 2011). (359) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F. C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl) e della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl (nota n. 6528/1023p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

Massima: L’amministratore unico è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 e giorni 20 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C, paragrafo IV, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale e per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C, paragrafo V, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.70/CDN del 29 Marzo 2011 n. 8-9-

Impugnazione – istanza:  (357) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.C. (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), G.D.I. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) e della società Alma Juventus Fano 1906 Srl ● (nota n. 6530/1038p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).(361) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.C. (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), G.D.I. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) e della società Alma Juventus Fano 1906 Srl ● (nota n. 6524/1043p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione per mesi 6 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF in relazione all’art. 10 c. 3 CGS e dall’art 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali e per la della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF in relazione all’art. 10 c. 3 CGS e dall’art 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.70/CDN del 29 Marzo 2011 n. 6-7-

Impugnazione – istanza:  (355) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio Srl) e della società SS Villacidrese Calcio Srl ● (nota n. 6532/1026p10- 11/SP/blp del 16 marzo 2011). (358) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio Srl) e della società SS Villacidrese Calcio Srl Srl ● (nota n. 6527/1027p10- 11/SP/blp del 16 marzo 2011).

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione per mesi 6 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale e per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 Marzo 2011 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2.12.2010

Parti: DOTT. R.B., ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. M.C./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (3) L’art. 10, comma 3, del CGS, intitolato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, al terzo comma, disciplina le ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti e delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, in relazione a quanto previsto nel citato comunicato ufficiale n. 117/A , Titolo II, paragrafo I, punti 5 e 8, e al paragrafo IV. Si tratta di ipotesi distinte che esplicitamente il citato art. 10, comma 3, sanziona per ogni distinto inadempimento, accomunate solo dalla previsione di un termine qualificabile come essenziale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.67/CDN del 21 Marzo 2011 n.2 -

Impugnazione – istanza:  (345) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.V. (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) Società US Alessandria Calcio 1912 Srl ▪ (nota N°. 6154/816pf10-11/SP/blp del 3.3.2011).

Massima: La società non risponde per il mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. Al riguardo, come peraltro già osservato da questa Commissione disciplinare nazionale relativamente ad altre fattispecie di natura analoga, assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef e i contributi Enpals per l'anno 2010 (oltre che delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi peraltro di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita, che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che, avuto particolare riguardo al caso di specie, elide in radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.67/CDN del 21 Marzo 2011 n.1 -

Impugnazione – istanza:  (344) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.A. (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Società UC Albinoleffe Srl), N.B. (procuratore speciale e legale rappresentante p.t. della Società UC Albinoleffe Srl) M.C. (responsabile del controllo contabile della Società UC Albinoleffe Srl) Società UC Albinoleffe Srl ▪ (nota N°. 6155/813pf10-11/SP/blp del 3.3.2011).

Massima: La società non risponde per il mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett B), paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. Al riguardo, come peraltro già osservato da questa Commissione disciplinare nazionale relativamente ad altre fattispecie di natura analoga, assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi peraltro di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita, che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che, avuto particolare riguardo al caso di specie, elide in radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti, anche con riferimento all’asserita dichiarazione mendace.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.64/CDN del 08 Marzo 2011 n.6 -

Impugnazione – istanza: (335) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.S. (Presidente del C.d.A e Legale Rappresentante p.t. della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl), F.R. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl) L.A. (Presidente del Collegio sindacale della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl) e della società FC Pro Vercelli 1892 Srl ▪ (N°. 5769/817pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

Massima: La società non risponde della violazione di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. E’ documentalmente provato che la Società sportiva, alla data del 15 novembre 2010, vantasse un credito di natura fiscale (formalmente legittimato sia dalla FIGC che dalla Lega Pro) nei riguardi dell'Erario di entità superiore al debito per ritenute Irpef e dedotto in compensazione relativamente al particolare tributo. Inoltre, é documentalmente provata (in base al mod. F 24 allegato al ricorso) anche la formale e tempestiva deduzione del credito in compensazione. Ora, in tema specifico, questa Commissione disciplinare nazionale si é già espressa con riferimento a fattispecie analoga (richiamata in atti dai deferiti), nel senso di ritenere pacifico che la normativa fiscale individui la compensazione come ordinario metodo di pagamento dei tributi dovuti, per cui si può senz'altro assumere che la Società sportiva abbia operato in conformità delle disposizioni federali. Ad ogni buon conto, se anche, per ipotesi, non fosse risultata idonea, ai fini specifici, l'operazione di compensazione sopra descritta, la Società sportiva sarebbe andata in ogni caso esente da responsabilità, avendo effettuato il successivo pagamento delle ritenute IRPEF nel termine prescritto dalla legge tributaria generale, ovvero in coincidenza della scadenza fiscale fissata al giorno 16 di ogni mese, termine statuale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.64/CDN del 08 Marzo 2011 n.2 -

Impugnazione – istanza: (333) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.L. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl), A. Z. (Amministratore delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl), T. M. (Presidente del Collegio sindacale della Società Tritium Calcio 1908 Srl) e della società Tritium Calcio 1908 Srl ▪ (N°. 5796/818pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

Massima: La società non risponde della violazione di cui all’art. 85, lettera c), Paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3 del CGS ed all’art. 90, comma 2, NOIF per mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché della violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale. A tal fine si osserva che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.64/CDN del 08 Marzo 2011 n.4 -

Impugnazione – istanza: (337) Deferimento della Procura Federale a carico di:: R.F.C. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Lumezzane Spa), O.S. (Presidente del Collegio sindacale della Società AC Lumezzane Spa) e della società AC Lumezzane Spa ▪ (N°. 5790/819pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

Massima: La società non risponde della violazione di cui all’art. 85, lettera c), Paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3 del CGS ed all’art. 90, comma 2, NOIF per mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché della violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 12.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale. A tal fine si osserva che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.64/CDN del 08 Marzo 2011 n.3 -

Impugnazione – istanza: (332) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.B. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), C.F. (Vice Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), M.D. N. (Presidente del Collegio sindacale della Società AC Reggiana 1919 Spa) e della società AC Reggiana 1919 Spa ▪ (N°. 5780/815pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

Massima: La società non risponde della violazione di cui all’art. 85, lettera c), Paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3 del CGS ed all’art. 90, comma 2, NOIF per mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché della violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale. A tal fine si osserva che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.64/CDN del 08 Marzo 2011 n.1 -

Impugnazione – istanza: (334) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F. R. (Legale Rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E.R. (Presidente del Collegio sindacale della Società Salernitana Calcio 1919 Srl) e della società Salernitana Calcio 1919 Srl ▪ (N°. 5752/776pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 7 per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria. Il presidente del collegio sindacale è, invece sanzionato con l’inibizione per mesi 3. La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica. In punto di merito, si osserva come l'assunto per il quale, ai fini dell'esatto adempimento prescritto dalla normativa endofederale in ordine al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, rileverebbe “la situazione contabile e finanziaria delle Società allo spirare dei termini”, pur nel suo indubbio carattere di pacificità, non può essere condiviso in relazione alla fattispecie che ci occupa; e ciò, atteso che la predetta situazione contabile e finanziaria della compagine societaria deferita si manifesta senz'altro inficiata e contaminata, per così dire, in ragione dell'illegittima rinuncia ai crediti (effettivamente maturati) da parte di alcuni tesserati, il che, come ha correttamente osservato il Procuratore Federale, mal si coniuga con quanto prescrive l'art. 2113 del Codice Civile. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, allo spirare dei termini prescritti, la corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti in favore di alcuni dei tesserati (rinuncianti) non aveva avuto integrale esecuzione, di talché la condotta vietata dalla disciplina normativo - regolamentare domestica di cui trattasi si é prodotta a tutti gli effetti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.64/CDN del 08 Marzo 2011 n.5 -

Impugnazione – istanza: (336) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A. B. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società Crociati noceto Srl), G.R. (Presidente del Collegio sindacale della Società Crociati Noceto Srl) e della società FC Crociati Noceto Srl ▪ (N°. 5759/814pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

Massima: La società non risponde della violazione di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF.. Al riguardo, assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.63/CDN del 07 Marzo 2011 n.2 -

Impugnazione – istanza: (318) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.M. (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) P.M. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), S. B. (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Melfi Srl) e della società AS Melfi Srl ▪ (N°. 5423/774pf10- 11/SP/blp del 10.2.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 3 (pena base mesi 6), l’amministratore delegato con l’inibizione per mesi 2 (pena base mesi 4) ed il presidente del collegio sindacale con l’inibizione per giorni 45 (pena base mesi2) per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.63/CDN del 07 Marzo 2011 n.4 -

Impugnazione – istanza: (317) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.B. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), F.T. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), N.P.(Presidente del Collegio Sindacale della Società US Pergocrema 1932 Srl) e della società US Pergocrema 1932 Srl ▪ (N°. 5419/773pf10-11/SP/blp del 10.2.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 5 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. c), par. v), N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, l’amministratore delegato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. c), par. v), N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale ed il presidente del collegio sindacale con l’inibizione per mesi 1 per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica. Emerge con evidenza la falsità ideologica della comunicazione della società deferita all’Organo di controllo poiché in essa si attesta l’avvenuto versamento delle ritenute per le mensilità di settembre 2010 in realtà effettuato solo il mese successivo alla comunicazione medesima. A nulla rilevano le considerazioni difensive sul punto, atteso l’inequivocabile tenore letterale della dichiarazione inoltrata alla Co.Vi.Soc., sopra integralmente riportata e relativa, all’evidenza, a tutte le mensilità ivi menzionate, comprensive pertanto anche del mese di settembre 2010. Tale condotta risulta pienamente sussumibile nella fattispecie di illecito amministrativo ex art. 8, comma 1, C.G.S., contestata al presidente della società ed al presidente del collegio sindacale, materiali sottoscrittori della dichiarazione, avendo la falsificazione ideologica dagli stessi commessa colpito un documento richiesto dalla normativa federale in materia gestionale ed economica. Risulta, ancora, pacifica la responsabilità del Presidente della società e dell’Amministratore delegato, legali rappresentanti della Società deferita come da Modulo di censimento in atti, per l’omesso versamento delle ritenute IRPEF nei termini previsti dalla normativa federale. Le verifiche esperite dalla Co.Vi.Soc. attestano infatti che il versamento, benchè effettuato, è avvenuto oltre il termine del 15.11.2010. Questa Commissione ha più volte ribadito la natura sostanziale e non meramente formale degli obblighi di comunicazione e pagamento previsti dalle N.O.I.F. la cui violazione è espressamente sanzionata dalla normativa federale. Sicchè non possono condividersi le osservazioni difensive sul punto, peraltro del tutto disancorate da elementi di fatto desumibili dagli atti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.63/CDN del 07 Marzo 2011 n.3 -

Impugnazione – istanza: (315) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.D.A. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Giulianova Calcio Srl) A.B. (Presidente del Collegio Sindacale della Società Giulianova Calcio Srl) e della società Giulianova Calcio Srl ▪ (N°. 5428/775pf10-11/SP/blp dell’8.2.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 e giorni 15 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. c), par. v), N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il presidente del Collegio sindacale che non ha patteggiato è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Giulianova Calcio Srl per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.56/CDN del 08 Febbraio 2011 n. 3 -

Impugnazione – istanza:(275) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.G. (Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) A.P. (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) M.P.L.C. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) e della società FB Brindisi 1912 Srl ▪ (nota N°. 4307/446pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 40 (pena base mesi 3) per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nel termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica. Non sono responsabili, invece, il vice presidente e l’amministratore delegato quando la documentazione inviata dalla Società in Lega in data 13.8.2010 consente di rilevare che la rappresentanza legale spettava in via esclusiva al Presidente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.56/CDN del 08 Febbraio 2011 n. 2 -

Impugnazione – istanza: (283) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.C. (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) F.I. (all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) G.C. (all’epoca dei fatti, qualificatosi come Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) e della società Cosenza Calcio 1914 Srl ▪ (nota N°. 4329/456 pf10-11/SP/blp del 5.1.2011). Massima: I legali rappresentanti della società sono sanzionati con l’inibizione di mesi 3 ciascuno per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.56/CDN del 08 Febbraio 2011 n. 7 -

Impugnazione – istanza:(269) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.Z.(all’epoca dei fatti, Presidente e Legale Rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), e della società Foligno Calcio Srl ▪ (nota N°. 4254/448pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 40 (pena base mesi 3) per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nel termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.56/CDN del 08 Febbraio 2011 n. 1 -

Impugnazione – istanza: (282) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.C. (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) F.I. (all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) G.C. (all’epoca dei fatti, qualificatosi come Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) e della società Cosenza Calcio 1914 Srl ▪ (nota N°. 4326/491 pf10-11/SP/blp del 5.1.2011).

Massima: Il presidente e l’amministratore unico della società sono sanzionati con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nel termine del 15.11.2010 stabilito dalla normativa federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.56/CDN del 08 Febbraio 2011 n. 6 -

Impugnazione – istanza: (279) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.M. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) P.M. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) e della società AS Melfi Srl ▪ (N°. 4275/447pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

Massima: Il presidente della società ed il direttore generale sono sanzionati con l’inibizione per mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nel termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.56/CDN del 08 Febbraio 2011 n. 5 -

Impugnazione – istanza:(270) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.F. (Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl), M.B. (Direttore Generale con poteri di Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl) e della società FC Canavese Srl ▪ (nota N°. 4253/454pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 40 (pena base mesi 3) ed il direttore generale con l’inibizione di giorni 25 (pena base mesi 2) per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nel termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.56/CDN del 08 Febbraio 2011 n. 4 -

Impugnazione – istanza: (274) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.R. (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), e della società Salernitana Calcio 1919 Spa ▪ (nota N°. 4308/449pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 1 (pena base mesi 3) per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nel termini stabiliti dalla normativa federale. . La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.53/CDN del 03 Febbraio 2011 n. 4 -

Impugnazione – istanza: (248) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.T. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl ▪ (N°. 3596/367pf10-11/SP/blp del 9.12.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, CGS vigente, in relazione al CU 117/A del 25 maggio 2010, Titolo I), paragrafo IV), lettera A), punto 2) per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società delle mensilità di maggio e giugno 2010 nel termine del 15.9.2010 stabilito dalla norma federale. Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Con nota del 2.11.2010 la Co.Vi.So.C., in ottemperanza a quanto previsto dal C.U. N°. 117/A del 25.5.2010, segnalava alla Procura Federale, a seguito di certificazione della competente Lega, che la Società non aveva provveduto, entro il termine del 15.9.2010, al pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per i mesi di maggio e giugno 2010. In particolare, dalla richiamata certificazione del 25.10.2010, come versata in atti, risultava che alla data del 15.9.2010 la Società, con riferimento a ventuno calciatori, aveva inviato liberatorie non sottoscritte, accompagnate da contabili di disposizione di bonifici; con riferimento ad altri sette tesserati aveva inviato liberatorie sottoscritte unicamente dai medesimi; mentre, con riferimento ad altri quattro tesserati, una liberatoria da questi non sottoscritta, con allegata distinta della banca relativa alla disponibilità dell’importo riferito alla mensilità di maggio 2010 e, infine, con riferimento al tesserato, compreso tra i sette di cui sopra, una liberatoria riferita alla sola mensilità di maggio 2010. Gli incolpati hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito per avere comunque corrisposto quanto dovuto a tutti i tesserati entro il termine del 15.9.2010, come risulterebbe dalla copiosa documentazione versata in atti, a loro dire priva delle dichiarazioni liberatorie richieste dalla Lega, unica omissione imputabile, solo per la impossibilità di reperirle a causa della partenza dei calciatori al termine del campionato di competenza. L’eccezione è priva di pregio. Il Titolo I, parag. IV, lett. A), punto 2) del C.U. N°.117/A del 25.5.2010, prescrive che “le società devono fare pervenire alle leghe competenti, secondo le modalità dalle medesime stabilite, entro il termine del 15.9.2010, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe per le mensilità di maggio e giugno”. Secondo quanto stabilito dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la documentazione attestante il detto pagamento avrebbe dovuto essere fornita mediante apposita dichiarazione liberatoria da sottoscriversi dal tesserato e dal legale rappresentante della società, secondo lo schema inviato dalla Lega Pro a tutte le Società in data 8.9.2010, noto alla odierna incolpata per averlo versato in atti. Nella fattispecie di che trattasi non v’è dubbio che, nei termini previsti, non sia stata fornita la documentazione attestante l’avvenuto pagamento secondo le modalità richieste dalla competente Lega. A nulla rileva che i calciatori e/o tesserati in genere, come era prevedibile che fosse, al termine del campionato si siano allontanati dal luogo sede della Società. La circostanza non può assurgere ad esimente. La Società, invero, avrebbe potuto e dovuto provvedere al pagamento degli emolumenti ed alla acquisizione delle relative liberatorie in tempo utile, dovendo ragionevolmente prevedere che, provvedendo al pagamento solo a campionato concluso, l’ultimo e/o il penultimo giorno utile per l’invio della documentazione, si sarebbe trovata, come in effetti avvenuto, nella impossibilità di documentare l’avvenuto pagamento secondo le modalità richieste dalla competente Lega. Quanto ai pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, del resto, deve dirsi che l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, comma III, e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18877). La liberazione dell’obbligato, in definitiva, si ha solo quando il creditore abbia materialmente conseguito la disponibilità della somma di denaro, non quando il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico; il bonifico, pertanto, non può essere qualificato come quietanza. Ugualmente, non può assurgere al rango di quietanza la fotocopia di matrici di assegno di conto corrente bancario o la fotocopia degli stessi assegni. In questi casi, oltre alla prova del momento in cui la relativa somma sia entrata nella disponibilità del creditore (peraltro irrilevante nel caso di assegno addebitato a giugno del 2010), manca, soprattutto, la prova dell’effettivo beneficiario dell’assegno, a nulla rilevando che l’importo indicato corrisponda a quello della fotocopia di una busta paga. Da ultimo, v’è da dire che, in presenza di buste paga non sottoscritte, essendo le stesse di formazione e provenienza unilaterale del debitore, mancherebbe, in ogni caso, la prova della corrispondenza dell’importo bonificato alla somma effettivamente dovuta al tesserato. Della violazione ascritta al Legale Rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società. Considerato che, in punto sanzioni, la chiara lettera delle disposizioni previste dal C.U. N°. 117/2010 impone che la violazione contestata sia sanzionata con almeno un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011; tenuto conto, altresì, del numero dei calciatori per i quali risulta omessa la documentazione di avvenuto pagamento nei termini e modi previsti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.52/CDN del 03 Febbraio 2011 n. 4 -

Impugnazione – istanza:  (273) – Deferimento della Procura Federale a carico di:: A.A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), e della società FC Catanzaro Spa ▪ (nota N°. 4230/455pf10-11/SP/blp del 3.1.2011). (278) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa e della società FC Catanzaro Spa ▪ (nota N°. 4273/490pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

Massima: L’amministratore unico è sanzionato con l’inibizione di mesi 5 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.53/CDN del 03 Febbraio 2011 n. 1 -

Impugnazione – istanza: (281) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.G.C. (Presidente e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl) e della società US Vibonese Calcio Srl ▪ (nota N°. 4274/451pf10- 11/SP/blp del 4.1.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo V) delle NOIF in relazione all’art. 10 comma 3 CGS ed all’art. 90 comma 2 delle NOIF attesa la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dei pagamenti di cui sopra. Ai sensi dell’art. 85 punto B) delle NOIF, recante la elencazione degli adempimenti a carico delle Società della Lega Professionisti Serie C (oggi Prima e Seconda Divisione), le Società devono far pervenire alla Lega di appartenenza entro la data di chiusura di ciascun trimestre la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente (Prg. IV) e devono depositare presso la Co.Vi.So.C. entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals (nonché del Fondo Fine Carriera), riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente (Prg. V). Tale attestazione deve essere portata da dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale. Nel caso in esame risulta accertato e peraltro non contestato che tali adempimenti non sono stati rispettati, con conseguente accoglimento, unitamente al deferimento, della proposta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale, che è conforme all’art. 10, commi 3 secondo capoverso e 4 ,CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.52/CDN del 03 Febbraio 2011 n. 3 -

Impugnazione – istanza: (272) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.D. (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), e della società Ternana Calcio Spa ▪ (nota N°. 4264/450pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione di cui all'art. 85, lettera C, paragrafo V NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, e all'art. 90, c. 2, NOIF per non aver attestato agli Organi Federali, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi luglio, agosto e settembre 2010.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.53/CDN del 03 Febbraio 2011 n. 2 -

Impugnazione – istanza: (280) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.T. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl ▪ (N°. 4277/489pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 (pena base mesi 3) per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.52/CDN del 03 Febbraio 2011 n. 2 -

Impugnazione – istanza: (271) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) M.C. (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), S.B. (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) della società Ascoli Calcio  1898 Spa ▪ (nota N°. 4227/445pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).

Massima: L’amministratore unico è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione prevista dall'art. 85 lettera B) paragrafo VII) NOIF in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver attestato agli Organi Federali competenti, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. I collaboratori della società vanno invece prosciolti non per la non assoggettabilità al giudizio della Commissione Disciplinare dei deferiti per il fatto di non essere tesserati in quanto, in realtà, facenti parte integrante della Società essendo a pieno titolo inseriti nel foglio censimento della società con rappresentanza legale, ma perché non hanno avuto un ruolo attivo nella vicenda

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.53/CDN del 03 Febbraio 2011 n. 5 -

Impugnazione – istanza: (268) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.T. (amministratore unico e legale rappresentante della società aurora pro patria 1919 srl) e della società Aurora Pro Patria 1919 srl ▪ (n°. 4229/452pf10-11/sp/blp del 3.1.2011).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione prevista dall’art. 85, lett. C, paragrafo IV, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, e all’art. 90 comma 2, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalle norme federali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.52/CDN del 03 Febbraio 2011 n. 1- 2 -

Impugnazione – istanza: (276) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl) e della società AC Sangiovannese 1927 Srl ▪ (nota N°. 4276/492pf10-11/SP/blp del 4.1.2011). 277) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl) della società AC Sangiovannese 1927 Srl ▪ (nota N°. 4270/457pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 5 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Gennaio 2011 n.8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 n. 8 e su 

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010

Impugnazione – istanza:  8) Ricorso Ascoli Calcio 1898 S.p.A. avverso le sanzioni: inibizione per mesi 14 al sig. B.R., amministratore unico e legale rappresentante della soc. Ascoli Calcio S.p.A. e C.M.; inibizione per mesi 14 al sig. C.M., consulente amministrativo e legale rappresentante della medesima società; penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 15.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del procuratore federale per violazione degli art. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al titolo: i) paragrafo ii), lett. a) punti 5 e 8; al titolo i) paragrafo iv) lett. a) punti 1 e 2; al titolo i) paragrafo ii) lett. c) punto 1, di cui al c.u. n. 117/a del 25.5.2010 – nota n. 2117/103pf10-11/sp/blp del 14.10.2010

Massima: L’amministratore unico della società ed il consulente amministrativo della stessa sono responsabili per aver violato il disposto di cui all'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo II), lett. a), punti 5 e 8, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per non aver depositato entro il termine del 30.6.2010 la prevista fidejussione bancaria a favore della F.I.G.C., la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino a marzo 2010; 2) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo IV) lett. a) punti 1 e 2 del su citato Com. Uff. del 25.5.2010 per non aver pagato, entro il termine del 25.6.2010, gli emolumenti ai suoi tesserati fino al marzo 2010 e i debiti sportivi nei confronti di F.I.G.C. e Leghe. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica. Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l’inosservanza da parte della società degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento. A nulla rileva il fatto evidenziato dalla difesa dei tesserati che i pagamenti sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo oltre quanto disposto dai termini federali, né che la società non abbia potuto tempestivamente adempiere ai propri obblighi a causa della generale crisi economica del periodo storico o perchè i termini imposti dal Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per i versamenti erano troppo ravvicinati per data di scadenza (30.6.2010). Tali argomentazioni, infatti, sono prive di fondamento in quanto come innanzi detto i termini fissati dalla normativa di riferimento sono perentori. Né, d’altra parte, può trovare accoglimento la tesi della difesa che tende a considerare come unica violazione il mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed erariali con quella del mancato versamento delle spettanze dei calciatori. Tale tesi sostiene, erroneamente, che non trovandosi la società nelle condizioni di poter corrispondere gli stipendi, non sarebbe stata tenuta, conseguentemente, a versare agli enti preposti le afferenti ritenute erariali e previdenziali. Tali affermazioni sono inconferenti rispetto alle disposizioni in oggetto. Trattasi, infatti, di fattispecie nettamente distinte e previste in 2 capi diversi del più volte citato Com. Uff. n. 117/A: il mancato versamento delle ritenute è previsto infatti al paragrafo II, mentre la mancata corresponsione degli emolumenti è previsto dal paragrafo IV della medesima circolare. Gli stessi termini entro cui adempiere sono differenti - il 30.6.2010 per quanto attiene le ritenute, il 25 giugno per quanto riguarda gli emolumenti. Trattandosi di previsioni singole e diverse anche le relative scaturenti sanzioni sono singole e differenti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.43/CDN del 13 Gennaio 2011  n.1 – 2 -

Impugnazione – istanza:(260) – Deferimento della Procura Federale a carico di S.M., (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) S.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa)  e della società Bologna FC 1909 Spa ▪ (nota N°. 3829/453pf10-11/SP/blp del 17.12.2010). (261) – Deferimento della Procura Federale a carico di S.M., (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) S.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) e della società Bologna FC 1909 SPA ▪ (nota N°. 3828/488pf10-11/SP/blp del 17.12.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS l’amministratore della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 1 e giorni 10 per la violazione di cui all'art. 85 lettera a) paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., e all'art. 90 comma 2 delle N.O.I.F., per non aver attestato agli Organi federali competenti, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità luglio, agosto e settembre 2010, nonché della violazione di cui all'art. 85 lettera a) paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., e all'art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per non aver attestato agli Organi Federali competenti, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità luglio, agosto e settembre 2010. il presidente che non ha patteggiato è sanzionato con l’inibizione per mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica. Nel caso di specie risulta infatti - dalle certificazioni Co.Vi.Soc. - che la Società e, per essa, il suo su citato dirigente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle su citate norme federali non avendo documentato, entro il termine del 15.11.10, il pagamento degli emolumenti, nonchè delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti, per il trimestre luglio-settembre 2010, ai suoi tesserati. A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i soli contributi Enpals siano stati pagati e, subito dopo l'insediamento dei nuovi vertici societari, ma solo il 12.1.11, anche le ritenute Irpef (ammesso che la documentazione solo oggi prodotta dalla difesa dei deferiti sia ammissibile e, nel merito, che sia effettivamente riferibile al periodo oggetto del deferimento), essendo perentorio il termine entro cui i dirigenti precedenti avrebbero dovuto attestare i citati versamenti. Parimenti non pare poter essere accolta la richiesta della difesa del Bologna di limitare la sanzione alla sola pena pecuniaria in considerazione del, pur apprezzabile, corretto comportamento tenuto dalla nuova Società che ha subito provveduto, tra l'altro, ad allontanare gli autori materiali delle violazioni dato che la Società è rimasta la stessa - ad essersi modificata è stata solo la proprietà e i suoi dirigenti – e dunque la società deve comunque ritenersi sempre responsabile dell'operato dei suoi Legali rappresentanti all'epoca dei fatti contestati. D'altra parte, diversamente da quanto osservato dalla difesa della deferita, il legislatore federale è intervenuto puntualmente, col comunicato 134/A già del 5 maggio 2009, col quale si è specificato come ogni comportamento omissivo (in questo caso mancata certificazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati e dei versamenti Irpef e Enpals) comporti di per sé autonoma sanzione, punibile come minimo edittale con un punto di penalizzazione per ogni omissione. Ciò rende impossibile ritenere, come vorrebbe la tesi difensiva, di dover ipotizzare, nelle due diverse mancate attestazioni di pagamento, una sorta di “reato continuato” riconducibile ad un “unicum”.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.42/CDN del 04 Gennaio 2011  n.2 -

Impugnazione – istanza: (251) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.A. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), e della società  FC Catanzaro Spa (nota n. 3664/366pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010). (252) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.A. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), e della società FC Catanzaro Spa (nota n. 3653/365pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 8 per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati della Società per le mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale e della violazione di cui all’art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è, invece sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale, considerato anche che trattasi di due distinte violazioni, ciascuna delle quali è sanzionabile in base alle norme richiamate nell’atto di deferimento, con la penalizzazione di un punto in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.42/CDN del 04 Gennaio 2011  n.3 -

Impugnazione – istanza: (253) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.I. (Amministratore Unico della Società SS Cavese 1919 Srl) e della società  SS Cavese 1919 Srl (nota n. 3695/361pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, CGS vigente, in relazione al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, Titolo I), paragrafo IV), lettera A), punto 2) per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società delle mensilità di maggio e giugno 2010 nel termine del 15.9.2010 stabilito dalla norma federale. Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Con nota del 2.11.2010 la Co.Vi.So.C., in ottemperanza a quanto previsto dal CU N°. 117/A del 25.5.2010, segnalava alla Procura federale, a seguito di certificazione pervenutale dalla competente Lega, che la Società non aveva integralmente sanato, entro il termine del 15.9.2010, “le posizioni stipendiali” riferite ai mesi di maggio e giugno 2010 dei calciatori. Premetteva, la Lega, che per i suddetti calciatori erano pervenuti bonifici effettuati dalla società sul conto dedicato; che i calciatori avevano fatto pervenire nella stagione 2009/2010 un ulteriore contratto economico di importo maggiorato per il quale risultava inoltrata richiesta di indagine alla Procura federale; che la Società aveva proposto reclamo davanti alla Commissione Tesseramenti avverso la validità del secondo contratto; che i calciatori avevano a suo tempo dichiarato di trattenere l’importo trasmesso dalla Società per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2010 quale acconto sul maggior stipendio da ricevere; che i bonifici eseguiti dalla Società erano stati effettuati con riferimento al primo contratto e che i ricorsi davanti alla Commissione Tesseramenti erano tuttora pendenti, ad eccezione di quello avverso il contratto riferito ad un calciatore, già respinto. In definitiva, secondo l’impianto accusatorio della Procura, la Società aveva parzialmente adempiuto a quanto previsto dai contratti depositati dai calciatori nel corso della stagione 2009/2010, dalla stessa impugnati davanti alla competente Commissione Tesseramenti. Con riferimento alla posizione di un calciatore, gli incolpati, pur dopo la pronuncia loro sfavorevole della C.T., hanno documentato l’intervenuta transazione alla data del 9.9.2010, come da liberatoria in atti, in pari data inoltrata alla competente Lega (v. all. 7 memoria difensiva). Quanto alla posizione degli altri calciatori, gli incolpati, dedotta la pendenza dei reclami avverso le decisioni di rigetto della Commissione Tesseramenti in ordine alla asserita invalidità dei contratti successivamente depositati dai calciatori, hanno eccepito la mancanza di qualunque loro obbligo in attesa della relativa pronuncia, sia perché, a loro dire, le decisioni della Commissione Tesseramenti sarebbero immediatamente esecutive ai soli effetti del tesseramento; sia per la riserva contenuta nel C.U. N°. 117/A che esonererebbe dal pagamento nel caso di “documentata pendenza di lite non temeraria”. Nella fattispecie di che trattasi, invero, non si discute della efficacia delle decisioni della Commissione Tesseramenti, bensì dei contratti regolanti i rapporti di natura economica tra la Società ed i suoi tesserati per la stagione sportiva 2009/2010. Ebbene, alla data del 15.9.2010, i contratti regolanti i rapporti tra la società e i calciatori menzionati, erano quelli depositati dagli stessi calciatori, alla cui stregua, con nota del 25.10.2010, la Lega certificava alla Co.Vi.So.C. “che non si ritengono integralmente sanate le posizioni stipendiali dei citati calciatori”. Salvo i pronunciamenti degli Organi competenti in ordine alla loro asserita invalidità, pertanto, la Società era tenuta ad ottemperare a quanto in essi previsto e a darne comunicazione alla Lega di competenza entro il 15.9.2010. A tanto avendo provveduto solo per un calciatore, ed escludendo la posizione riferita ad altro calciatore, nei cui confronti la Commissione Tesseramenti aveva rigettato la richiesta di esecutività del contratto datato 10.3.2010, permane l’inadempimento riferito agli altri tesserati indicati nella richiamata certificazione della Lega. La natura assorbente di tale rilievo rende superfluo l’esame della eccezione riferita all’asserito esonero dal pagamento per il caso di “documentata pendenza di lite non temeraria” rinveniente dal richiamato CU N°.117/A del 25.5.2010. Ad ogni buon conto, è opportuno precisare che richiamato CU non contiene alcun esonero in proposito. Sia perché la riserva prevista si riferisce alle ipotesi di cui al Titolo I, paragrafo IV), lettera A), punto 1 (certificazione alla Co.Vi.So.C. da parte delle Leghe, entro il 30 giugno 2010, di avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti sino ad aprile 2010) e non alle ipotesi previste dal successivo punto 2 (invio alle leghe competenti da parte delle Società, entro il termine del 15.9.2010, della “documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti …………. per le mensilità di maggio e giugno 2010”), la cui violazione è stata contestata agli odierni incolpati. Sia perché, pur nella ipotesi di cui al cit. punto 1), si tratta di adempimento a cura della competente Lega nei confronti della Co.Vi.So.C., non già di esimente autonomamente invocabile dalle Società interessate. Della violazione ascritta al Legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società. Ritenuto che la chiara lettera delle disposizioni previste dal CU N°. 117/2010 in punto sanzioni impone che la violazione contestata sia sanzionata con almeno un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.42/CDN del 04 Gennaio 2011  n.5 -

Impugnazione – istanza:(250) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), M.L. (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), e della società AC Sangiovannese 1927 Srl (nota n. 3681/363pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

Massima: Il presidente ed il vice-presidente della società sono sanzionati con l’inibizione per mesi 6 ciascuno per la violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2) del CU 117/A del 25.5.2010 per non aver depositato, entro i termini stabiliti dalla normativa federale, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010. La società è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica generale. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento dell'onere, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito peraltro ammesso dai deferiti, che hanno dichiarato in data 18/10/2010 di non avere effettuato tutti i versamenti i questione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.42/CDN del 04 Gennaio 2011  n.1 -

Impugnazione – istanza:(254) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.D. (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), F.Z. (Presidente del Collegio Sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società Ternana Calcio Spa) e della società Ternana Calcio Spa (nota n. 3687/360pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 5 e giorni 10 per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1 del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 15.10.2010, attestante circostanze e dati contabili non veridici. Il presidente del Collegio Sindacale, sempre a seguito di patteggiamento è sanzionato con l’inibizione per mesi 4 per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1 del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.10.2010 depositata il 15.10.2010, attestante circostanze e dati contabili non veridici. La società è, invece sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1.500,00 di ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.42/CDN del 04 Gennaio 2011  n.4 -

Impugnazione – istanza:(249) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente della Società AC Rodengo Calcio Srl) e della società AC Rodengo Calcio Srl (nota n. 3621/364pf10-11/Sp/blp del 10.12.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 4 per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica generale. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento dell'onere, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito peraltro ammesso dai deferiti che hanno dichiarato in data 15/10/2010 di non avere effettuato tutti i versamenti i questione. Da questo punto di vista, il contegno dei deferiti è sicuramente apprezzabile, sebbene non rilevi ai fini della determinazione delle sanzioni richieste dalla Procura federale, ritenute congrue e conformi alle disposizioni vigenti, limitandosi a confermare meramente situazioni di inadempienza già intervenute.

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