Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.39/CDN del 13 Dicembre 2010 n.2 - 3 -

Impugnazione – istanza:(177) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.C. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Scafatese Calcio Srl) e della società SS Scafatese Srl (nota N°. Deferimento della Procura Federale a carico di: G.C. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Scafatese Calcio Srl) e della società SS Scafatese Srl (nota N°. 2915/1544pf09-10/SP/blp del 15.11.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 3 per violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionato l’ammenda di € 15.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.36/CDN del 06 Dicembre 2010 n.1 -

Impugnazione – istanza:(189) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) M.C. (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della società Ascoli Calcio 1898 Spa ▪ (nota N°. 3000/359pf10-11/SP/blp del 18.11.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per non aver documentato, entro il termine del 18 ottobre 2010, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di aprile maggio e giugno 2010, integrante la violazione della fattispecie prevista dall’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2) del CU 117/A del 25.5.2010. Non integra, difatti, un’ipotesi di causa di forza maggiore la mera prospettazione dell’esistenza di una crisi economica grave e generalizzata che starebbe impedendo alla deferita la riscossione di propri crediti. L’amministratore unico ed il consulente amministrativo della società sono sanzionati con l’inibizione per mesi 6.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.34/CDN del 02 Dicembre 2010 n.1 -

Impugnazione – istanza: (190) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa), S.M., (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) e della società Bologna FC 1909 SPA ▪ (nota N°. 2997/358pf10-11/SP/blp del 18.11.2010)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, mentre il presidente e l’amministratore unico della stessa con l’inibizione per mesi 6 per la violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/5/2010, Titolo I), paragrafo IV, lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La comunicazione Covisoc del 2/11/10 è del tutto idonea a testimoniare che la Società sportiva incolpata non ha documentato nei termini l’intervenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010; ciò in quanto detta comunicazione proviene dalla Covisoc stessa, ossia dall’Organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati hanno fornito la benché minima prova di aver effettuato e documentato il detto versamento contributivo. Orbene non vi è chi non veda che tale omissivo comportamento costituisce un’indubbia violazione dall’art . 10, comma 3, del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/5/2010, Titolo I), paragrafo IV, lett, A), punto 2), che recita: “Le Società devono documentare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 18 ottobre 2010, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di maggio e giugno 2010… L’inosservanza del termine del 15 settembre 2010 per documentare il pagamento degli emolumenti e del termine del 18 ottobre 2010 per documentare il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi ai medesimi emolumenti, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, con la sanzione di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011.” Alla luce di quanto sopra risulta che nella specie è stata posta in essere la violazione di cui al citato art. 10 del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale N°. 117/A. Si tenga inoltre a mente che la responsabilità dei dirigenti, nominati in data 2/7/2010 rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ambedue con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, deriva dalla circostanza di essere stati, nel periodo in questione, Legali rappresentanti della Società, avendo tra i loro compiti anche quello di documentare agli Organi federali competenti l’intervenuto pagamento delle ritenute Irpef. Né, del resto, rileva nella specie la circostanza di essere subentrati nelle rispettive cariche quando l’obbligazione era già sorta, ma non era ancora scaduto il termine per la comunicazione dell’avvenuto pagamento, alla cui scadenza gli incolpati erano comunque già in carica. Quanto all’eccepita carenza di responsabilità dei deferiti per mancanza della volontà di commettere l’illecito disciplinare, si osservi che, indipendentemente dalla volontà di non pagare le ritenute per cui è lite, l’omissione si è comunque verificata e la relativa infrazione è sanzionabile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Tale fatto è di per sé sufficiente ad integrare una precisa responsabilità disciplinare dei deferiti, atteso che la comunicazione agli Organi della FIGC dell’intervenuto pagamento, indipendentemente dalla falsità o meno delle fideiussioni, avrebbe comunque dovuto essere tempestivamente effettuata, sia perché l’ottenimento della fideiussione al fine del reperimento della provvista necessaria al pagamento è attività preliminare agli adempimenti omessi, ma non strettamente necessaria, sia perché essa è attività che riguarda rapporti tra le Società sportive ed i terzi, attività, quindi, alle quali la FIGC è del tutto estranea. In sostanza, pertanto, i deferiti avrebbero dovuto provvedere comunque al pagamento delle ritenute de quibus ed alla conseguente comunicazione agli Organi della FIGC, peritandosi, con l’ordinaria diligenza dell’uomo medio, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a consentire di rispettare il termine essenziale della comunicazione prevista dal Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/5/2010, Titolo I), paragrafo IV, lett, A), punto 2).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.33/CDN del 30 Novembre 2010 n.7 -

Impugnazione – istanza:(158) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.M. (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Sassari Torres 1903 Srl) e della società Sassari Torres 1903 Srl ▪ (nota N°. 2477/1509pf07-08/SP/blp del 26.10.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), par. IV, NOIF, per il mancato pagamento e, dunque, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell’art. 90, comma 2, NOIF. La società è sanzionato l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010

Impugnazione – istanza:  1) Ricorso del sig.D.M.F.P., presidente del C.d.A. e legale rappresentante della U.S. Pescina Valle del Giovenco s.r.l. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 2 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 85, lett. a) paragrafo vi N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. ed all’art. 90, comma 2 N.O.I.F. – nota n. 535/1561pf09-10/sp/blp del 21.7.2010 –

Massima: Il presidente del cda della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. a), paragrafo VI N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., a ragione della mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 19 Novembre 2010 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 13.9.2010)

Impugnazione – istanza:  3) Ricorso del Potenza Sport Club S.r.l. avverso le sanzioni: inibizione per mesi 1 e giorni 15 al sig. A.D., amministratore unico della società Potenza Sport Club S.r.l., per violazione dell’ art. 85, lett. b), paragrafo v) N.O.I.F., in relazione agli artt. 10, comma 3 C.G.S. e 90, comma 2 N.O.I.F; ammenda di € 7.500,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 263/1536pf09-10/sp/blp dell’8.7.2010 –

Massima: L’amministratore della società è responsabile della violazione dell’art. 85, lett. b), paragrafo IV N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e dell’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di fine carriera per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2009. Consegue la sanzione dell’inibizione per mesi 1 e giorni 15, mentre la società a titolo di responsabilità diretta è sanzionata con l’ammenda di € 7.500,00. Com’è noto, l’esimente della forza maggiore, invocata dalla ricorrente, implica la sopravvenienza di un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verificazione dell'evento al quale l'agente viene a dare quindi un contributo causale in assenza di colpa. Di contro, la previsione, da parte dell’art. 85 lett. b), paragrafo IV N.O.I.F., di termini finali per la cura degli adempimenti connessi alle obbligazioni nascenti dai rapporti di lavoro contratti dalla società non vale ad elidere la rilevanza – ai fini in esame – del ritardo già accumulato dalla predetta società nel pagamento dei propri debiti, che avrebbero dovuto già essere onorati, non già alle date previste dal precitato articolo, bensì prima e cioè alle rispettive scadenze naturali. Da quanto sopra discende che, alla data in cui è stato nominato un amministratore giudiziario (giugno 2010) la società già versava (colpevolmente) in una situazione di mora. A quanto sopra, si aggiunga che alcuna rilevanza può essere attribuita, ai fini della presente decisione, tanto al provvedimento di custodia cautelare in carcere del Presidente della società quanto al sequestro preventivo delle quote sociali nonché della società controllante, trattandosi di circostanze, di per sé, non impedienti l’adempimento degli obblighi, imposti dalle norme federali. In ragione di ciò, appare del tutto fuori sesto l’affermata estraneità del censurato inadempimento rispetto alla sfera di signoria della società ricorrente, che, invece, contrariamente a quanto dedotto, avrebbe dovuto governare in modo più diligente i propri impegni, dotandosi per tempo delle risorse necessarie per farvi fronte. D’altronde, in siffatte evenienze, l’effetto del trasferimento a carico del debitore in mora del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione costituisce un principio generale dell’ordinamento (cfr. art. 1221 c.c.).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.26/CDN del 03 Novembre 2010 n.5 -

Impugnazione – istanza:(136) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M. Z. (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), e della società Foligno CalcioSrl - (nota N°. 2091/97pf10-11/SP/blp del 14.10.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva mentre il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 6 per la violazione di cui all’art. 10, comma e, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non avere provveduto, entro il termine del 30 giugno 2010, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. Nel caso di specie quanto contestato dalla Procura federale ai soggetti oggi deferiti è difatti ampiamente suffragato dalla documentazione versata in atti. Come comunicato dalla Co.Vi.So.C. con nota del 3 agosto 2010, la Società non ha osservato quanto previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, previgente gli adempimenti che ciascuna Società avrebbe dovuto svolgere per poter partecipare al campionato di competenza per la stagione 2010/2011. La norma in questione stabilisce espressamente che le Società devono entro il termine del 30 giugno 2010 osservare diversi adempimenti tra i quali è espressamente previsto quello di provvedere al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. L’inosservanza del suddetto termine, sempre secondo quanto stabilito espressamente dal predetto CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011. Alla luce di quanto sopra esposto la tesi sostenuta dalla difesa dei soggetti deferiti non può essere in alcun modo condivisa. Difatti con il citato deferimento N°. 532/1563pf09-10/SP/blp del 21.07.2010 (per effetto del quale il CU N°. 15/CDN, in accoglimento dell’istanza di patteggiamento proposta dalla società, ha conseguentemente applicato sanzioni alla medesima Società) veniva contestata agli stessi soggetti oggi deferiti la violazione di norma diversa rispetto a quella oggi invocata, vale a dire quella di cui all’art. 85, lettera B), paragrafo V delle N.O.I.F., per non avere la Società documentato entro il termine del 30 aprile 2010 il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. La violazione allora contestata si riferiva quindi sostanzialmente ad una norma relativa ai controlli sulla gestione economica e finanziaria delle Società calcistiche. Diversa è la fattispecie oggi in discussione. Nel deferimento odierno, difatti, è stata contestata la violazione del precetto di cui al titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU 117/A del 25 maggio 2010; per mezzo del Comunicato Ufficiale in questione, come dedotto in precedenza, erano stati elencati tutta una serie di adempimenti che ciascuna Società doveva osservare entro il 30 giugno 2010 per poter acquisire il diritto a partecipare al campionato di competenza per la stagione 2010 / 2011. Pertanto il richiamo al principio del ne bis in idem, come in precedenza esposto, non può trovare accoglimento. D’altra parte, traslata ove possibile la presente fattispecie nel campo penalistico, nella questione che ci occupa è come se ci trovassimo al cospetto di un reato complesso, vale a dire di un reato composto da due o più figure autonome; qualora un soggetto sia stato perseguito per uno solo dei reati autonomi, è inequivocabilmente perseguibile anche per gli altri.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.26/CDN del 03 Novembre 2010 n.4 -

Impugnazione – istanza:(135) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.R. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa - (nota N°. 2199/98pf10-11/SP/blp del 15.10.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva mentre l’amministratore unico è sanzionato con l’inibizione per mesi 8 per la violazione di cui all’art.10, comma 3, CGS in relazione al titolo I) paragrafo IV) lettera A) punto 1) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per il mancato pagamento entro il termine del 25 giugno 2010 degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; al titolo I) paragrafo III) lettera B) punto 4) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2010 dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente. In ordine alla questione degli emolumenti ai tesserati. Per i compensi dovuti all’allenatore, pur prendendo atto che la Società aveva depositato in Lega l’importo netto dei compensi dovuti, circostanza che per indirizzo di questa Commissione però non vale e non può valere come pagamento effettivo del dovuto, non può non tenersi conto che la Società stessa ha provveduto all’effettivo saldo in data 9 luglio 2010 e cioè successivamente al termine del 25 giugno 2010 espressamente previsto dalla normativa vigente; per i compensi dovuti ai tesserati rinunciatari va considerato che le informali rinunce non possono essere prese in considerazione in quanto prive di ogni giuridica efficacia e dunque richiedibili nuovamente in qualsiasi momento da parte dei soggetti interessati; per i tesserati liquidati in contanti si condivide il fatto che tale forma di pagamento possa essere utilizzata ma in ogni caso non v’è traccia in atti di regolari quietanze per tutti i soggetti interessati; Sulla questione dei contributi Enpals In primo luogo la Società non è stata in grado di dimostrare l’effettivo pagamento dei contributi Enpals per il tesserato avendo provveduto a depositare in Lega prima ed a pagare all’allenatore poi il solo compenso netto senza allegare certificazione del pagamento di detti contributi (la richiesta di un termine per produrre detta documentazione formulata all’odierna riunione appare irrilevante per le ragioni che seguono). Per tutti gli altri tesserati il fatto che sia stata chiesta la rateizzazione del debito contributivo relativamente al periodo marzo 2009/maggio 2010 non appare sufficiente giacchè l’ENPALS, con determinazione N°. 1105 del 30/6/2010, determinava di accogliere l’istanza “subordinando l’efficacia del provvedimento alla produzione delle garanzie fideiussorie prestate da istituti bancari o imprese di assicurazione nei termini ed alle condizioni riportate in premessa. La produzione della predetta garanzia risulta essenziale ai fini della concessione del presente beneficio rateale”; appare evidente che la presentazione della garanzia fideiussoria risultava essenziale per l’efficacia del provvedimento di rateizzazione che pertanto al 30 giugno 2010 era inidoneo a produrre qualsivoglia effetto giuridico.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.25/CDN del 03 Novembre 2010 n.5 -

Impugnazione – istanza: (132) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AC Rodengo Calcio Srl) M.F. (Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società AC Rodengo Calcio Srl) e della società AC Rodengo Calcio Srl ▪ (nota N°. 2198/101pf10-11/SP/blp del 15.10.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed il presidente del CDA della società con l’inibizione per mesi 6 per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 5) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/11, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2010, al pagamento del debito IVA riferito al periodo di imposta anno 2008. Nel caso di specie i deferiti non hanno, fornito alcuna prova che la società avesse raggiunto un accordo di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate e che prova del raggiungimento di detto accordo sia stata data, alla Co.Vi.So.C., prima della scadenza dei termini richiesti dalla normativa federale. E difatti nessuno dei documenti allegati alla memoria difensiva presentata dai deferiti attesta l’esistenza di un tale accordo in merito ad una richiesta di rateizzazione. Inoltre, l’integrale pagamento del debito IVA, riferito al periodo di imposta 2008, intervenuto successivamente al 30 giugno 2010, non costituisce condizione per il proscioglimento dall’addebito.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.26/CDN del 03 Novembre 2010 n.2 -

Impugnazione – istanza:(127) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.F. (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl), M.S. (Presidente del Collegio sindacale della Società FC Canavese Srl) e della società FC Canavese Srl ▪ (nota N°. 2054/94pf10-11/SP/blp del 12.10.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 3.000,00 mentre il presidente del CDA della società con l’inibizione per mesi 10 ed il presidente del collegio sindacale con l’inibizione per mesi 6 per le seguenti violazioni ovvero in capo al presidente per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I) paragrafo III) lettera B) punto 4 e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico entro il termine del 30 giugno 2010 la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 200.000,00 e per il mancato pagamento entro il medesimo termine del 30 giugno 2010 delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché della violazione prevista dall’art. 8, comma 1, CGS, per aver sottoscritto la dichiarazione datata 30 giugno 2010 e depositata presso la CO.VI.SO.C attestante circostanze e dati contabili non veridici. In capo al Presidente del Collegio Sindacale della società per la violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS per aver sottoscritto la dichiarazione datata 30 giugno 2010 e depositata presso la CO.VI.SO.C attestante circostanze e dati contabili non veridici. Nel caso di specie con la sottoscrizione della dichiarazione 30 giugno 2010 il presidente ha ufficialmente attestato che la Società aveva disposto telematicamente tutti i versamenti delle ritenute IRPEF ed aveva effettuato tutti i versamenti Enpals relativi agli emolumenti dovuti e che la Società aveva ottenuto la rateizzazione per i mesi da ottobre 2009 a maggio 2010 e versato le rate scadenti entro il 30 aprile, mentre dalla documentazione in atti risulta, al contrario di quanto attestato, che il versamento delle ritenute IRPEF è avvenuto in data 5 luglio 2010 e che la menzionata rateizzazione è stata concessa in data 6 luglio 2010. Ritenuto che era proprio compito specifico del Collegio sindacale presieduto dallo presidente del collegio sindacale di verificare la regolarità della gestione societaria e che dunque a nulla può valere la considerazione che quanto attestato dallo presidente gli era stato comunicato dalla Società, proprio alla luce dei poteri di controllo che gli competevano.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.26/CDN del 03 Novembre 2010 n.1 -

Impugnazione – istanza: Deferimento della Procura Federale a carico di: S.M. (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), M.P.(Soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del collegio sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl) e della società Villacidrese Calcio Srl ▪ (nota N°. 2070/102pf10-11/SP/blp del 13.10.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 3.000,00 mentre il presidente del CDA della società con l’inibizione per mesi 18 ed il soggetto responsabile del controllo contabile- presidente del collegio sindacale con l’inibizione per mesi 6 per le seguenti violazioni ovvero in capo al presidente per la violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, CGS vigente, in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4) – 5) – 6) e 8) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non avere depositato, entro il termine del 30.6.2010: - la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega; - la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA; - le copie delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31.12.2008; - la nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla Società dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute IRPEF e dei relativi contributi ENPALS; nonché per la violazione prevista e punita dall’art.10, comma 3,CGS, in relazione al titolo I, paragrafo IV), lettera A), punto 1) del CU N°. 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non avere pagato ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega, entro il termine del 25.6.2010, gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso; per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS, per avere prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 6.7.2010, una dichiarazione non veridica per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA. In capo al presidente del collegio sindacale per la violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS, per la dichiarazione non veridica del 6.7.2010 alla Co.Vi.So.C. per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA. Nella fattispecie non risultano depositati i documenti elencati nella parte motiva del deferimento, come sopra analiticamente riportati. Quanto alla dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, gli stessi deferiti, al punto III della memoria, hanno dichiarato di avere provveduto a tale pagamento successivamente al termine previsto. L’addebito riferito al mancato deposito nei termini della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, oltre che risultante per tabulas, viene ammesso dai deferiti al punto IV della memoria difensiva. Quanto al mancato deposito delle copie delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31.12.2008, al punto V della memoria difensiva se ne sostiene l’avvenuto erroneo deposito presso la Lega. Secondo i deferiti la circostanza risulterebbe da non meglio precisati documenti allegati dalla Procura al fascicolo del procedimento, oltre che dalla lettera 5.7.2010 con cui la stessa deferita avrebbe richiesto alla Lega il loro inoltro alla Co.Vi.Soc. Manca agli atti, però, la prova dell’avvenuto deposito in Lega della documentazione di che trattasi. La stessa nota della Società del 5.7.2010 non riporta i documenti che si assumono erroneamente inoltrati in Lega, in quanto contiene un generico richiamo alla “documentazione di competenza della Co.Vi.Soc.”, onde non è dato comprendere se, quando e quale documentazione sia stata effettivamente consegnata alla Lega. Quanto sopra vale anche ai fini del deposito della nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla Società, dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute IRPEF e dei relativi contributi ENPALS. In atti è stata versata la copia del fax con cui la Lega avrebbe trasmesso alla Co.Vi.Soc. la suddetta nota. Manca, però, la prova del suo precedente erroneo inoltro alla Lega nel termine previsto dal richiamato CU N°.117/2010. Di nessun pregio, con riferimento al pure riconosciuto mancato pagamento, entro il termine del 25.6.2010, degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso (v. punto II memoria difensiva), è la tesi difensiva dell’inadempimento incolpevole, per avere inutilmente convocato i calciatori in sede per il giorno 24.6.2010, alle ore 15,00, con telegrammi inviati il 23 ed il 24.6.2010. Al di là delle circostanza che i telegrammi del 24.6.2010 risultano richiesti dopo le ore 16,00 del 24.6.2010, in orario successivo a quello della convocazione, vi è che la Società avrebbe dovuto provvedere al pagamento in tempo utile e, quindi, porre in essere per tempo ogni attività idonea a realizzare l’adempimento richiesto, mentre, per sua stessa ammissione, ha provveduto a tanto successivamente alla scadenza del termine (punto II, memoria difensiva). Non risulta veridica, infine, la nota del 6.7.2010, sottoscritta dal Legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile, per la parte relativa alla comunicazione di avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA. La Società, nelle sue difese (punto VII), assume di avere provveduto al pagamento di tutti i debiti fiscali definitivi e che il richiesto ed eseguito pagamento della somma di € 7.705,73 non si riferirebbe a tale tipologia di debiti. Il C.U. N°. 117/2010, titolo I, par. III, lett. B) punto 5, però, non richiede la sola attestazione di avvenuto pagamento di tutti i debiti fiscali definitivi portati da cartelle notificate entro il 30 aprile 2010. Tale attestazione, infatti, è richiesta in aggiunta a quella di avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi d’imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Tanto si evince dalla lettera della richiamata disposizione che, con riferimento ai debiti definitivi, fa uso dell’avverbio “altresì”. Anche tale doglianza dei deferiti, pertanto, è infondata. L’avere inoltrato una dichiarazione non veridica, configura, perciò, violazione del precetto di cui all’art. 8, comma 1, CGS. Di tale violazione rispondono i soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione: il presidente del CDA ed il soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.26/CDN del 03 Novembre 2010 n.3 -

Impugnazione – istanza:Deferimento della Procura Federale a carico di: R.B.(Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 SpA), M.C. (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 SpA), e della società Ascoli Calcio 1898 SpA - (nota N°. 2117/103 PF 10-11/SP/blp del 14.10.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 15.000,00 mentre l’amministratore unico ed il consulente amministrativo della società con l’inibizione per mesi 14 per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 CGS, in relazione al titolo I), paragrafo II), lettera A), punti 5 e 8 del CU 117/A del 25.5.10 per non aver depositato entro il termine del 30.6.10 la prevista fidejussione bancaria a favore della FIGC, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino a marzo 2010; 2) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo IV) lettera A) punti 1 e 2 del su citato C.U. del 25.5.10 per non aver pagato, entro il termine del 25.6.10, gli emolumenti ai suoi tesserati fino al marzo 2010 e i debiti sportivi nei confronti di FIGC e Leghe; 3) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, CGS, in relazione al titolo I) paragrafo II) lettera C) punto 1 del su citato CU del 25.5.10 per non aver provveduto entro il termine del 6.7.10 al disposto dell'art. 2447 C.C. come dalla relazione semestrale al 31.12.09. A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo oltre quanto disposto dalle norme federali, né che la Società non abbia potuto adempiere tempestivamente ai propri obblighi a causa della generale crisi economica o perché i termini imposti dal CU 117/A del 25.5.10 per i versamenti – che sono da considerarsi perentori - erano troppo ravvicinati per data di scadenza (30.6.10). Per quanto riguarda, invece, la contestazione che la Società non abbia superato, entro il termine del 6.7.10, quanto previsto dall'art. 2447 c.c. - a proposito del caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale - bisogna rilevare che la Società aveva effettivamente inviato tempestivamente alla COVISOC la comunicazione dell'avvenuto superamento della citata situazione prevista dall'art. 2447 c.c. e che le successive osservazioni svolte dalla COVISOC sono state superate dalla attestazione delle Società di consulenza che, ad integrazione e chiarimento di quanto comunicato per iscritto il 5 luglio 2010, con ulteriore relazione, datata 9 luglio 2010, ha certificato l’avvenuto superamento degli adempimenti previsti dal codice civile già entro il termine ultimo del 6 luglio; su tale base, infatti, il Consiglio Federale FIGC ha poi potuto accogliere il ricorso della società accordando la necessaria licenza nazionale per l’iscrizione al campionato di serie B.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.25/CDN del 03 Novembre 2010 n.2 -

Impugnazione – istanza:(134) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl) e della società AC Sangiovannese 1927 Srl ▪ (nota N°. 2185/99pf10- 11/SP/blp del 15.10.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed il presidente del CDA della società con l’inibizione per mesi 12 per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4), 5), 6) e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2010 l’originale della fideiussione bancaria dell’importo di euro 200.000,00 a favore della Lega ltaliana Calcio Professionistico; la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA; le copie delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2008. Nella specie si è trattato di un ritardo di 10 giorni ed è doveroso evidenziare che l’omesso o tardivo deposito della documentazione di cui ai capi di incolpazione costituisce un’indubbia violazione, dovendosi ritenere perentorio il termine del 30/6/2010; diversamente non avrebbero ragione di esistere le specifiche sanzioni previste proprio per il mancato rispetto del detto termine. Va peraltro evidenziato che nella specie si è trattato non di una, ma di ben quattro omissioni, non essendo stati depositati nei termini né l’originale della fideiussione bancaria dell’importo di euro 200.000,00, né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, né le copie delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2008. Da tali omissivi comportamenti, (indipendentemente dal successivo, ma comunque tardivo deposito della citata documentazione), scaturisce un’indubbia responsabilità disciplinare a carico dei deferiti, per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4), 5), 6) e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.25/CDN del 03 Novembre 2010 n.4

Impugnazione – istanza:Deferimento della Procura Federale a carico di: C. B. (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) S.B.(Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) e della società Spal 1907 Spa ▪ (nota N°. 2060/100pf10- 11/SP/blp del 12.10.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed il presidente del CDA della società con l’inibizione per mesi 6 per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2010, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega, integrante la violazione della fattispecie prevista dall’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lett. B), punto 4) del CU 117/A del 25.5.2010. La natura perentoria del termine imposto per l’assolvimento dell’onere, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce della CDN in tal senso, consente di ritenere accertato l’illecito peraltro ammesso dai deferiti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.25/CDN del 03 Novembre 2010 n.3 -

Impugnazione – istanza:(133) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A. A. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl) e della società Cavese 1919 Srl ▪ (nota N°. 2093/95pf10-11/SP/blp del 14.10.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’amministratore unico della società con l’inibizione per mesi 13 per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B) punti 4) 5) e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2010: la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00; la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, e, della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione a titolo I), paragrafo III), lettera C), punti 1) e 2) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2010, al ripianamento della carenza patrimoniale di € 197.285,00 e al superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009 Ai sensi di quanto previsto dal titolo IV), del CU 117/A del 25 maggio 2010 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa. Ritiene questa Commissione che le violazioni dei termini previsti dalla richiamata normativa commesse dai deferiti siano in realtà cinque: 1) il mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2010, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 di cui al titolo I, paragrafo III) lettera B) punto 7) del citato Comunicato Ufficiale. 2) il mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2010, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del citato Comunicato Ufficiale; 3) il mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2010, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 5) del citato Comunicato Ufficiale; 4) il mancato ripianamento, entro il termine del 6 luglio 2010, della carenza patrimoniale di € 197.285,00, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 2) del citato Comunicato Ufficiale; 5) il mancato superamento, entro il termine del 6 luglio 2010, della situazione prevista dall’art. 2482 ter C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 1) del citato Comunicato Ufficiale. In particolare si osserva che anche le ultime due violazioni contestate devono essere considerate distinte tra loro. Infatti la fattispecie riguardante il prospetto PA (e cioè il rapporto tra il Patrimonio Netto contabile e l’Attivo Patrimoniale) di cui all’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., il cui mancato raggiungimento della misura minima determina una carenza patrimoniale (nel caso de quo pari ad € 197.285,00), deve ritenersi distinta e diversa da quella disciplinata dall’art. 2482 ter C.C., atteso che detta disposizione regolamenta in maniera specifica la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale in seguito a perdite d’esercizio e/o di periodo. E’ possibile, ad esempio, sanare la prima fattispecie pur rimanendo inadempiente alla seconda. In forza di quanto sopra esposto, alla luce del minimo edittale previsto per le violazioni disciplinari contestate e del principio del cumulo materiale imposto dalla normativa federale, alla società deve essere irrogata la sanzione di punti 5 (cinque) di squalifica (un punto per ogni inadempimento) da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.24/CDN  del 28 Ottobre 2010 n.3 -

Impugnazione – istanza:(364) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.L. (Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), C.D.A. (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) - (nota N°. 8920/1520 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

Massima: Il Presidente della società ed il procuratore della stessa vengono prosciolti da ogni addebbito per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VII) delle N.O.I.F. in relazione all’art 10, comma 3 del C.G.S e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale quando dagli atti risulta che nel periodo in questione gli stessi non avevano la rappresentanza della società attesa la revoca dei poteri di rappresentanza per atto notarile comunicata in Lega.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/ CDN  del 07 Ottobre 2010  -

Impugnazione – istanza:(Deferimento della Procura Federale a carico di: F.F.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Canavese Srl) e della società FC Canavese Srl (nota n. 825/1557pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS, il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett B9 paragrafo V9 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS e dall’art. 90, comma 2 delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010 n. 18-19 -

Impugnazione - istanza: (46) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Manfredonia Calcio Srl) e della società SS Manfredonia Calcio Srl (nota N°. 544/1539pf09-10/SP/blp del 21.7.2010). Impugnazione - istanza: (45) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Manfredonia Calcio Srl) e della società SS Manfredonia Calcio Srl Srl (nota N°. 547/1549pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafi V e VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 15.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010 n. 20-21 -

Impugnazione - istanza: (11) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.S. (Collaboratore e Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa)  e della società Perugia Calcio Spa (nota N°. 237/1543pf09-10/SP/blp del 7.7.2010). Impugnazione - istanza: (12) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.S. (Collaboratore e Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) e della società Perugia Calcio Spa (nota N°. 238/1562pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafi V e VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. La società non può essere sanzionata in quanto non più soggetta all’Ordinamento federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010 n. 12 -

Impugnazione - istanza: (36) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.G.S. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Alghero Srl) e della società Polisportiva Alghero Srl (nota N°. 287/1558pf09-10/SP/blp del 9.7.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010 n. 17 -

Impugnazione - istanza: (49) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.P.D. M. (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pescina Valle del Giovenco Srl) e della società Pescina Valle Del Giovenco Srl (nota N°. 535/1561pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010 n. 15 -

Impugnazione - istanza: (45) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.V. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Cassino Srl) e della società SS Cassino Srl (nota N°. 548/1556pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS, l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010 n. 16 -

Impugnazione - istanza: (43) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Pro Vasto Srl) e della società FC Pro Vasto Srl (nota N°. 550/1547pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010 n. 13 -

Impugnazione - istanza: (36) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.B. (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Itala San Marco Srl) e della società US Itala San Marco Srl (nota N°. 278/1551pf09- 10/SP/blp del 9.7.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010 n. 14 -  

Impugnazione - istanza: (32) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.R. (Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Calcio Figline Srl) e della società AS Calcio Figline Srl (nota N°. 275/1565pf09-10/SP/blp del 8.7.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti;

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS, il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010 n. 10-11 -

Impugnazione - istanza: (34) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F. B.(Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società VF Colligiana Srl), D. G. B. (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società VF Colligiana) E DELLA SOCIETÁ VF COLLIGIANA srl (nota N°. 284/1542pf09-10/SP/blp del 9.7.2010). (31) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società VF Colligiana Srl), D.G.B. (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società VF Colligiana) e della società VF Colligiana Srl (nota N°. 282/1553pf09-10/SP/blp del 9.7.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS, l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafi V e VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. Il direttore generale della società, invece, non è responsabile avendo esclusivamente poteri di gestione sportiva della stessa. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 settembre 2010 n. 8-9 -

Impugnazione - istanza: (28) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.C.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Olbia Calcio Srl) e della società Olbia Calcio Srl (nota N°. 246/1537pf09- 10/SP/blp del 8.7.2010). (27) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.C. R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Olbia Calcio Srl) e della società Olbia Calcio Srl (nota N°. 248/1548pf09- 10/SP/blp del 8.7.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 15.000,00

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN del 16 settembre 2010 n. 3 -

Impugnazione - istanza: (50) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.Z. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. Foligno Calcio Srl) e della società Foligno Calcio Srl (nota n. 532/1563pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS, il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma terzo, del CGS, e dell’art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN del 16 settembre 2010 n. 4 -

Impugnazione - istanza: (52) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.B. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Alessandria Calcio 1912 Srl), R. B. (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. US Alessandria Calcio 1912 Srl) e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl (nota n. 526/1566pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma terzo, del CGS, e dell’art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. L’articolo 85, lettera B, comma V, delle NOIF sul punto non ammette deroghe stabilendo che le società, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la CO.VI.SO.C. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente. La circostanza per cui al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla predetta norma sia correlata automaticamente dal legislatore sportivo l’applicazione di una sanzione dimostra in maniera solare come a detto adempimento si debba riconoscere carattere sostanziale e non certamente formale. A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS, la società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN del 16 settembre 2010 n. 2 -

Impugnazione - istanza: (44) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.F. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Foggia SpA) e della società US Foggia  SpA (nota n. 507/1564pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS, l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione prevista e punita dall’art. 85. lettera B) paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma terzo, del CGS e dell’art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN del 16 settembre 2010 n. 1 -  

Impugnazione - istanza: (35) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.A. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) e della società FC Catanzaro SpA (nota n. 280/1555pf09-10/SP/blp del 9.7.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS, l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 30 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma terzo, del CGS, e dell’art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 13 Settembre 2010 n. 2 -

Impugnazione - istanza: (24) – Deferimento della Procura Federale a carico dei signori D.A. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) e V.G. (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) e della società Potenza Sport Club Srl (Nota N°. 268/1560pf09-10/SP/blp dell’8 luglio 2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 e giorni 15 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la mancata attestazione, nei termini normativamente fissati, del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. La società è sanzionata con l’ammenda di € 7.500,00. Alcuna responsabilità può essere, invece, ascritta al direttore generale per non aver lo stesso la rappresentanza della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 13 Settembre 2010 n. 3-4 -

Impugnazione - istanza: (13) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. V.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srle della società U.S. PRO Vercelli Calcio Srl. (Nota N°. 230/1554pf09-10/SP/blp del 7.7.2010). (14) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. V. P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) e della società U.S. PRO Vercelli Calcio Srl (Nota N°. 236/1535pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafi IV e V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale e delle ritenute IRPEF, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le stesse mensilità nei termini stabiliti dalla normativa federale.. La società è sanzionata con l’ammenda di € 15.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 13 Settembre 2010 n. 5-6 -

Impugnazione - istanza: (25) – Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sig.ri A. F.(Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) e G.T. (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) e della società A.C. Legnano Srl (Nota N°. 262/1540pf09-10/SP/blp dell’8.7.2010). (26) – Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sig.ri A. F.(Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E G. T. (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) e della società A.C. Legnano Srl (Nota N°. 258/1550pf09-10/SP/blp dell’8.7.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafi IV e V) della N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini fissati dalla normativa federale, al pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 e delle ritenute Irpef, contributi Enpals e del fondo di Fine Carriera, relativi alle stesse mensilità. La società è sanzionata con l’ammenda di € 15.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 13 Settembre 2010 n. 7 -

Impugnazione - istanza: (48) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C. C. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiustese Srl)  e della società AC Sangiustese Srl (Nota N°. 543/1538pf09- 10/SP/blp del 21.7.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS, il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di 27 giorni per la violazione di cui all’art. 85, lettera B), paragrafo V) della N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale.. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 13 Settembre 2010 n. 8 -

Impugnazione - istanza: (29) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. A. F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A.)  e della società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A. (Nota N°. 274/1546pf09-10/SP/blp dell’8.7.2010).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo V) della N.O.I.F., e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 12 Marzo 2010 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 13 Settembre 2010 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010

Impugnazione – istanza:  1) Ricorso del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta all’A.C. Ancona S.p.A. a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 4, comma 1, per responsabilità diretta nella violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S., in relazione all’allegato a) par. iv) lett. a) punto 2) del c.u. 142/a del 28.5.2009, ascritta ai signori G.P.,R.P. ed E.P., presidente e amministratore delegato dell’A.C. Ancona S.p.A., - note 4085//477pf09-10/sp/blp e 4117/478pf09-10/sp/blp del 19.1.2010 -

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per non aver fatto pervenire alla CO.VI.SO.C., la documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 entro il termine perentorio del 2 novembre 2009. Tale inadempimento integra la violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S., in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2) del Com. Uff. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009, n. 142/A. Il legislatore federale, al fine di dissipare alcuni dubbi interpretativi sorti in ordine all’art. 10, comma 3, C.G.S., ha modificato la richiamata disposizione, con pubblicazione avvenuta in Com. Uff. 134/A del 5 maggio 2009. Con tale innovazione sono stati distinti i due comportamenti omissivi in questione, mancato pagamento degli emolumenti e mancato pagamento degli accessori agli stessi, e sono state stabilite due autonome sanzioni, un punto di penalizzazione quale minimo edittale, per ognuna di esse. Pertanto, risultando pacifiche agli atti del procedimento le omissioni degli organi societari della società e sussistendo, quindi, i presupposti per l’applicazione delle sanzioni stabilite dal novellato art. 10, comma 3, C.G.S., la richiesta formulata dalla Procura Federale deve essere accolta.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 13 Settembre 2010 n. 1 -

Impugnazione - istanza: (23) – Deferimento della Procura Federale a carico dei signori D.A. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) e V. G. (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) e della società Potenza Calcio Sport Club Srl. (Nota N°. 263/1536pf09-10/SP/blp dell’8.7.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 e giorni 15 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente la mancata attestazione, nei termini normativamente fissati, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. La società è sanzionata con l’ammenda di € 7.500,00. Alcuna responsabilità può essere, invece, ascritta al direttore generale per non aver lo stesso la rappresentanza della società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 07 Maggio 2010 n.9-10-11 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 09 Agosto 2010 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010

Impugnazione – istanza:  9) Ricorso del sig. L.A., presidente e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 85 lett. a) paragrafo vii N.O.I.F. in relazione agli artt.. 10, comma 3 C.G.S. e 90, comma 2 N.O.I.F. – nota n. 6168/1064pf09-10sp/blp del 25.3.2010 10) Ricorso del sig. D.A.C., procuratore e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 85 lett. a) paragrafo vii N.O.I.F. in relazione agli artt.. 10, comma 3 C.G.S. e 90, comma 2 N.O.I.F. – nota n. 6168/1064pf09-10sp/blp del 25.3.2010 11) Ricorso della Salernitana Calcio 1919 avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale responsabilità diretta nella violazione ascritta ai suoi dirigenti, ai sensi dell’art. 4., comma 1 C.G.S. - – nota n. 6168/1064 pf09-10sp/blp del 25.3.2010

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00 mentre il presidente ed il procuratore della stessa con l’inibizione per mesi 2 per non aver depositato entro il termine previsto dalla normativa federale, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2009. Risulta, accertata la violazione dell’art. 85 lett. a) par. VII N.O.I.F., il quale prevede che la comunicazione dei predetti pagamenti deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla chiusura del trimestre. Quanto, alla responsabilità dei deferiti, la Corte ritiene che le relative procure, pur non facendo espresso riferimento agli adempimenti esecutivi dei contratti stipulati con i tesserati, attribuiscono ai legali rappresentanti poteri talmente ampi da comprendere anche l’attività oggetto di contestazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 09/CDN del 02 Agosto 2010 n. 1 -

Impugnazione - istanza: (361) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.A. (Calciatore attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio) - (nota N°. 9026/489 PF 09-10 SP/blp del 18.6.2010).

Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda di € 1.000,00 per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, C.G.S., in relazione all’art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato “B” del Regolamento Agenti, in quanto, in qualità di calciatore tesserato, ha violato l’obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, avvenuta in data 23.7.2009, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato in data 17.7.2009 nell’ambito della procedura arbitrale. Emerge difatti chiaramente che il calciatore non ha ottemperato, nei termini prescritti dalle norme federali, agli obblighi scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato all’esito della relativa procedura, promossa su istanza del proprio agente, e quindi al pagamento, in favore di quest’ultimo dell’importo di € 4.452,65 a titolo di sorte, di € 1.050,00, oltre accessori, a titolo di spese legali, e di € 514,00, oltre accessori, per spese di funzionamento della procedura.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 09/CDN del 02 Agosto 2010 n.5-6 -

Impugnazione - istanza: (368) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.D’O.(Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) G.I. (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) e della società Gallipoli Calcio Srl (nota N°. 8923/1522 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010). Impugnazione - istanza: (369) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D. D’O. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) G.I.(Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) e della società  Gallipoli Calcio Srl (nota N°. 8934/1527 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII , delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di fine carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, risultano invece provate dalla documentazione in atti. In particolare, risulta incontrovertibilmente che non è stato provato, nei termini normativamente fissati, il pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. La società è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 284CGF del 09 Giugno 2010 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 30 Luglio 2010 e su 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82/CDN del 6.5.2010

Impugnazione – istanza:  2) Ricorso del sig. V.G. (direttore generale e legale rappresentante della soc. Potenza Sport Club S.r.l.) avverso la sanzione della inibizione per mesi 2 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 85 lett. b) par. v) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10 comma 3, C.G.S., e all’art. 90 comma 2 delle N.O.I.F., - nota n. 6270/1052pf09-10/sp/blp del 29.3.2010 -

Massima: Il direttore generale e legae rapp.te della società non risponde della violazione dell’art. 85 N.O.I.F., lett. b) paragrafo V) in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. (nella previsione contenuta fino al 6.11.2009 al comma 5 dell’art. 8 C.G.S.), sanzionato dal successivo art. 90, comma 2, N.O.I.F. per non aver documentato, entro il termine del 2.2.2010, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, quando dalla procura speciale notarile in atti risulta che il deferito aveva si poteri di rappresenta della società, ma non “non aveva nessuna delega o procura tale da consentirgli di effettuare versamenti di sorta, ivi compresi quelli relativi agli adempimenti Irpef ed Enpals per le mensilità in questione”, poteri questi riservati all’amministratore unico.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN del 28 Luglio 2010 n. 2-3 -

Impugnazione - istanza: (339) Deferimento della Procura Federale a carico di: M.S. (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC Cesena Spa - (nota N°. 8375/1111 PF 09-10/SP/blp del 27.5.2010). Impugnazione - istanza: (341) Deferimento della Procura Federale a carico di: M.S. (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC Cesena Spa - (nota N°. 8377/1112 PF 09-10/SP/blp del 27.5.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 comma 2 e 24 comma 1 CGS il direttore generale della società è sanzionato con l’ammenda di € 12.850,00 e l’inibizione di giorni 12 per la violazione prevista e punita dagli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15 del C.G.S. vigente, per aver omesso di provvedere al pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico. La società è sanzionata con l’ammenda di € 12.850,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN del 28 Luglio 2010 n. 1 -

Impugnazione - istanza: (365) Deferimento della Procura Federale a carico di: I. C. (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa), M.S. (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC Cesena Spa - (nota N°. 8924/1523 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 comma 2 e 24 comma 1 CGS il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 20.000,00 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 del C.G.S. e dall’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 8.900,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN del 28 Luglio 2010 n. 5 -

Impugnazione - istanza: (360) Deferimento della Procura Federale a carico di: R.B.(Presidente e Legale Rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della Società Ascoli Calcio 1898 Spa - (nota N°. 8928/1524 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 comma 2 e 24 comma 1 CGS il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 20.000,00 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 del C.G.S. e dall’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 8.900,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN del 22 Luglio 2010 n. 2 -

Impugnazione - istanza: (364) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.R. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), A.L. (Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), C. D’A. (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa - (nota N°. 8920/1520 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 comma 2 e 24 comma 1 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN del 22 Luglio 2010 n. 1 -

Impugnazione - istanza: (363) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P. F. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), G.R.(Consigliere e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) e della Società Reggina Calcio Spa - (nota N°. 8931/1525 PF 09- 10/SP/blp del 16.6.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 comma 2 e 24 comma 1 CGS il presidente del CDA ed il consigliere legale rappresentante della società sono sanzionati con l’ammenda di € 20.000,00 ciascuno, quale commutazione della pena di giorni 27 di inibizione per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 8.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 04/CDN del 19 Luglio 2010 n. 1 -

Impugnazione - istanza: (314) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.V. (Presidente della Società AC Sansovino Srl) e della Società AC Sansovino Srl - (nota N°. 7391/775 PF 09-10/GT/dl del 4.5.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 punti in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010-2011 oltre all’ ammenda di € 5.000,00, per la violazione dell’articolo 1, comma 1, C.G.S., concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali e dell’articolo 8, commi 9 e 10 e 15, C.G.S., in relazione all’articolo 94 ter, comma 11, N.O.I.F. per non avere provveduto al pagamento delle somme dovute in base al lodo inappellabile ed immediatamente esecutivo del Collegio Arbitrale c/o la LNP emesso in seguito alla controversia insorta tra la Società ed il proprio calciatore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 02/CDN del 05 Luglio 2010 n. 4 -

Impugnazione - istanza: (366) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F. L.(Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AC Mantova Srl) e della societá AC Mantova Srl (nota N°. 8921/1521pf09-10/SP/blp del 16.6.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda € 15.000,00 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il presidente del CDA è sanzionato con l’inibizione di 1 mese e mezzo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 02/CDN del 05 Luglio 2010 n. 5 -

Impugnazione - istanza: (367) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.L. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AC Mantova Srl) e della societá AC Mantova Srl (nota N°. 8932/1526pf09-10/SP/blp del 16.6.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda € 15.000,00 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il presidente del CDA è sanzionato con l’inibizione di 1 mese e mezzo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN  del 18 Giugno 2010 n. 1  - Impugnazione - istanza:  (307) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.C. (Amministratore Unico della Soc. SS Scafatese Calcio Srl) e  della società SS Scafatese Calcio Srl (nota n. 6996/1285pf09-10/AM/ma del 22.4.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con la squalifica per giorni 20 per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 87, lett. B delle NOIF, mentre la società è sanzionata con l’ammenda per Euro 6.000,00 a titolo di responsabilità diretta. L’art. 23, comma 1, C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; l’art. 23, comma 2, C.G.S. prevede, inoltre, che l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 25 Maggio  2010 n. 1  - Impugnazione - istanza: (259) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sangiovannese 1927 SpA) e della società AC Sangiovannese 1927 SpA (nota n. 6542/1061pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS la società è sanzionata con l’ammenda (€ 5000,00) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il presidente è sanzionato con la inibizione (30 giorni). L’art. 23, comma 1, C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; l’art. 23, comma 2, C.G.S. prevede, inoltre, che l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Infine l’art. 24, comma 1, C.G.S. prevede che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 25 Maggio  2010 n. 4  - Impugnazione - istanza: (265) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.R. (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. AS Calcio Figline Srl)  e della società AS Calcio Figline Srl (nota n. 6527/1060pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS la società è sanzionata con l’ammenda (€ 5000,00) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il presidente è sanzionato con la inibizione (30 giorni). L’art. 23, comma 1, C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; l’art. 23, comma 2, C.G.S. prevede, inoltre, che l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Infine l’art. 24, comma 1, C.G.S. prevede che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 25 Maggio  2010 n. 3  - Impugnazione - istanza: (264) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.G.S. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Polisportiva Alghero Srl)  e della spcoetà Polisportiva Alghero Srl (nota n. 6525/1053pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS la società è sanzionata con l’ammenda (€ 6700,00) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il presidente è sanzionato con la inibizione (40 giorni). L’art. 23, comma 1, C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; l’art. 23, comma 2, C.G.S. prevede, inoltre, che l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 25 Maggio  2010 n. 2  -

Impugnazione - istanza:

(263) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.B. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Valdelsa Football Colligiana Srl) e della società Valdelsa Football Colligiana Srl (nota n. 6532/1050pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS la società è sanzionata con l’ammenda (€ 5000,00) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il presidente è sanzionato con la inibizione (30 giorni). L’art. 23, comma 1, C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; l’art. 23, comma 2, C.G.S. prevede, inoltre, che l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Infine l’art. 24, comma 1, C.G.S. prevede che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 20 Maggio 2010 n. 3  - Impugnazione - istanza:  (256) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L. C.i (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), D. D. M.  (Responsabile Amministrativo e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), R. D. B. (Sindaco effettivo della Soc. Perugia Calcio SpA)  e della società Perugia Calcio SpA (nota n. 6558/1065pf09-10/SP/blp del 9.4.2010). Con atto del 9/4/10

Massima: La società risponde della violazione prevista e punita dall'art, 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Consegue la sanzione dell’ammenda (€ 10.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 84/CDN  del 10 Maggio 2010 n. 5  - Impugnazione - istanza: (277) – Deferimento della Procura Federale a carico di: Gabriella Gentile (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) e della società FC Igea Virtus Barcellona Srl (nota n. 6722/1049pf09-10/SP/blp del 15.4.2010). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 7.500,00) e l’amministratore delegato con l’inibizione (mesi 1 e giorni 15) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 84/CDN  del 10 Maggio 2010 n. 6  - Impugnazione - istanza: (278) – Deferimento della Procura Federale a carico di: Gabriella Gentile (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) e della società FC Igea Virus Barcellona Srl (nota n. 6723/1063pf09-10/SP/blp del 15.4.2010). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 7.500,00) e l’amministratore delegato con l’inibizione (mesi 1 e giorni 15) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 84/CDN  del 10 Maggio 2010 n. 1  - Impugnazione - istanza:  (260) – Deferimento della Procura Federale a carico di: Vero Paganoni (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) e della società US Pro Vercelli Calcio Srl (nota n. 6540/1070pf09-10/SP/blp del 9.4.2010). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 10.000,00) ed il presidente del CDA con l’inibizione (mesi 2) per non aver documentato, entro il termine del 2 febbraio 2010, il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, integrante la violazione della fattispecie prevista dall’art. 85, lett. B, paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., sanzionate dal successivo art. 90, comma 2, N.O.I.F. Ciò in quanto dalla documentazione acquisita agli atti, consistente nella nota con la quale la COVISOC ha denunciato le riferite violazioni, è rimasta incontestata dai deferiti i quali avrebbero dovuto provare il tempestivo adempimento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 84/CDN  del 10 Maggio 2010 n. 2  - Impugnazione - istanza: (261) – Deferimento della Procura Federale a carico di: Gianni Fabbri (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. Ravenna Calcio Srl) e della società Ravenna Calcio Srl (nota n. 6550/1051pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS la società è sanzionata con l’ammenda (€ 6.700,00) ed il presidente del CDA con l’inibizione (giorni 40) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo V) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 84/CDN  del 10 Maggio 2010 n. 3  - Impugnazione - istanza: (262) – Deferimento della Procura Federale a carico di: Giuseppe Cuozzo (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Scafatese Calcio Srl) e della società SS Sscafatese Calcio Srl (nota n. 6528/1071pf09- 10/SP/blp del 9.4.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS la società è sanzionata con l’ammenda (€ 6.700,00) e l’amministratore unico con l’inibizione (giorni 40) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo V) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 84/CDN  del 10 Maggio 2010 n. 4  - Impugnazione - istanza: (266) – Deferimento della Procura Federale a carico di: Antonio Aiello (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) e della società FC Catanzaro SpA (nota n. 6529/1054pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS la società è sanzionata con l’ammenda (€ 6.700,00) e l’amministratore delegato con l’inibizione (giorni 40) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo V) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, nei termini stabiliti dalla normativa federale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 82/CDN  del 06 Maggio  2010 n. 4  - Impugnazione - istanza: (258) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L.P.  (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) e della società AC Pro Sesto Srl (nota n. 6518/1059pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 7.500,00) per la violazione di cui all’ art. 85 lett. B) par. V) delle NOIF - in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. - e sanzionata dall’ art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. per il mancato deposito, nei termini previsti, dell’attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera della Società relativamente agli emolumenti dei mesi luglio-settembre 2009.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 82/CDN  del 06 Maggio  2010 n. 3  - Impugnazione - istanza: (257) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L.P.  (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) e della società AC Pro Sesto Srl (nota n. 6526/1069pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 7.500,00) per la violazione di cui all’ art. 85 lett. B) par. V) delle NOIF - in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. - e sanzionata dall’ art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. per il mancato deposito, nei termini previsti, dell’attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera della Società relativamente agli emolumenti dei mesi luglio-settembre 2009.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 82/CDN  del 06 Maggio  2010 n. 1  - Impugnazione - istanza: (249) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.A. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), V.G. (Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl) e della società Potenza Sport Club Srl (nota n. 6270/1052pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).

Massima: La società, in caso di patteggiamento, è sanzionata con l’ammenda (€ 6.700,00) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 82/CDN  del 06 Maggio  2010 n. 2  - Impugnazione - istanza: (252) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.B. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Itala San Marco Srl) e della società US Itala San Marco Srl (nota n. 6232/1067pf09- 10/SP/blp del 29.3.2010).

Massima: La società, in caso di patteggiamento, è sanzionata con l’ammenda (€ 6.700,00) per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 n. 5 e  su   

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010

Impugnazione – istanza: 5) Ricorso del F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S, per la condotta ascrivibile al proprio amministratore unico e legale rappresentante sig.ra Gabriella Gentile per violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. in relazione all’allegato a) par. iv) lett. a) punto 2) del c.u. 142/a del 28.5.2009

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per violazione dell’art.10, comma 3, seconda parte C.G.S., in relazione all’allegato “A), par. IV), lett. A), punto 2) del Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 n. 4 e  su   

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010

Impugnazione – istanza: 4) Ricorso del Perugia Calcio S.p.A. avverso la sanzione di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e e 2 C.G.S, nella violazione degli art.. 8, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione all’allegato a), paragrafo iv), lett. a), punto 2) del c.u. n. 142/a del 28.5.2009, rispettivamente ascritte ai suoi dirigenti, ...con nota n. 4092/621pf09-10/sp/blp del 19.1.2010 –

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica e l’ammenda per non aver provveduto, entro il termine del 2 novembre 2009, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, in violazione di quanto previsto dall’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), ultima parte, del Comunicato Ufficiale n. 142/A del Consiglio Federale in data 28 maggio 2009.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 n. 1- 2 – 3 - 4 – 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 28 Aprile 2010 n. 1- 2 – 3 - 4 – 5 e  su 

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009

Impugnazione – istanza: 21) Ricorso del sig. P.F. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) punto 4 dell’allegato a del c.u. 142/a del 28.5.2009. 22) Ricorso del sig. F.G. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) punto 4 dell’allegato a del c.u. 142/a del 28.5.2009 2009, 23) Ricorso del sig. C.M. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) punto 4 dell’allegato a del c.u. 142/a del 28.5.2009 2009, 24) Ricorso del sig. G.S. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) punto 4 dell’allegato a del c.u. 142/a del 28.5.2009 2009, 25) Ricorso del sig. C.G. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) punto 4 dell’allegato a del c.u. 142/a del 28.5.2009 2009

Massima: La società è responsabile della violazione dell’art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. b), punto 4, dell’Allegato A) al Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2009, l’attestazione (sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Responsabile del controllo contabile o dal Presidente del collegio sindacale) comprovante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009. Consegue la sanzione della penalizzazione di punti (1) in classifica a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 80/CDN  del 27 Aprile 2010 n. 3  - Impugnazione - istanza: (250) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), G.T. (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), G.L. (Dirigente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) e della società AC Legnano Srl (nota n. 6322/1057pf09-10/SP/blp del 31.3.2010). Massima: La società risponde della violazione prevista nell’art. 85, lett. B) par. V in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS e dell’art. 90, comma 2 delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità luglio, agosto e settembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società e quella Massima: Il dirigente va prosciolto allorquando dalla delibera del Consiglio di amministrazione emerge che allo stesso sono stati conferiti i soli poteri di “operare e rappresentare la Società presso la Lega di competenza”, talché non è possibile imputare alcun ruolo attivo all’interno dell’organigramma societario.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 80/CDN  del 27 Aprile 2010 n. 1 – 2 - Impugnazione - istanza: (247) – Deferimento della Procura Federale a carico di:F.C.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), A.P. (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl) e della società Olbia Calcio Srl (nota n. 6266/1068pf09-10/SP/blp del 29.3.2010). (248) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.C.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), A.P. (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), A.D. (all’epoca dei fatti, Dirigente e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl) e della società Olbia Calcio Srl (nota n. 6268/1058pf09-10/SP/blp del 29.3.2010). Massima: La Società risponde violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo V in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dall’art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 80/CDN  del 27 Aprile 2010 n. 4  - Impugnazione - istanza: (251) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), G.T. (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), G.L. (Dirigente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl)  e della società AC Legnano Srl (nota n. 6248/1066pf09-10/SP/blp del 29.3.2010). Massima: La società risponde della violazione prevista nell’art. 85, lett. B) par. V in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS e dell’art. 90, comma 2 delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità luglio, agosto e settembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società e quella Massima: Il dirigente va prosciolto allorquando dalla delibera del Consiglio di amministrazione emerge che allo stesso sono stati conferiti i soli poteri di “operare e rappresentare la Società presso la Lega di competenza”, talché non è possibile imputare alcun ruolo attivo all’interno dell’organigramma societario.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 78/CDN  del 19 Aprile 2010 n. 1  - Impugnazione - istanza:  (240) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.D’.A. (Procuratore e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), A.L. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), D.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) e della società Salernitana Calcio 1919 SpA (nota n. 6168/1064pf09-10/SP/blp del 25.3.2010).

Massima:  La società è sanzionata con l’ammenda (Euro 20.000,00) per  la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del  15 aprile 2010 –  www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale –

Parti: Polisportiva Alghero S.r.l. contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio

Massima:  La società è sanzionata per non aver, in relazione all’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, adempiuto entro il 30.6.2009 al deposito dell’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio sindacale, in ordine al pagamento del contributi ENPALS, ritenute IRPEF e del fondo di fine carriera, relativi ad emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana calcio professionistico.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 aprile 2010 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale –

Parti: POLISPORTIVA ALGHERO Srl/ PROCURA FEDERALE della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Ne consegue che, accertato l’inadempimento innanzi esaminato, non è dato al Collegio arbitrale sindacare né l’entità della sanzione stabilita, né la sua opportunità.

Massima TNAS: (2) Ma non è superfluo sottolineare, per un verso, la maggiore severità della precedente disciplina e, per un altro verso, che l’intero sistema “normativo-sanzionatorio” è finalizzato, in tutta evidenza, all’espletamento regolare dei “campionati professionisti”. Regolarità assicurata solo dal rispetto di date precise per gli adempimenti, senza le quali l’ordinato svolgimento sarebbe del tutto impraticabile.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 71/CDN  del 25 Marzo 2010 n. 4  -  

Impugnazione - istanza:  (157) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.G. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) e della società FC Igea Virtus Barcellona Srl (nota n. 4064/619pf09-10/SP/blp del 18.1.2010).

Massima: L’Amministratore unico della società risponde in merito alla violazione di cui all’art. 85, lett. B), par. VI punto 1, in relazione all’art. 8, comma 5, del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato il rapporto ricavi/indebitamento al 30 settembre 2009, come prescritto dalle norme in materia. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico dello stesso e quella dall’ammenda a carico della società.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 Marzo 2010–  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale del 22 ottobre 2009 (C.U. n. 140/CGF del 26 gennaio 2010) –

Parti: U.S. FOGGIA 1989 SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Per quanto riguarda gli adempimenti degli obblighi formali e positivi di comunicazione, relativamente ai pagamenti fiscali, per i campionati professionistici di calcio il termine entro il quale adempiere agli obblighi e la sua esigibilità è dovuta non nell’esclusivo interresse della Società, ma anche della Federazione intimata, all’evidente scopo d’un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati.

Massima TNAS:  (2) Il rapporto tra la Società istante ad una rateizzazione degli obblighi fiscali e la Federazione è retto da una disciplina stabilita non a presidio dell’integrità fiscale della Repubblica quanto di interessi diversi, è in ultimo costituita da quella di fonte legislativa senza che possano prendere rilevanza diretta atti certativi di un distinto rapporto, sebbene di diritto pubblico, ma al quale una delle parti della presente controversia rimane naturalmente estranea.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del  04 marzo 2010 –  www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale del 22 ottobre 2009 (C.U. n. 140/CGF del 26 gennaio 2010) –

Parti: U.S.  Foggia  1989  SpA contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio

Massima: La società è sanzionata per non per «non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d’imposta anno 2007». In tema di ammissione ai Campionati professionistici, la normativa federale che viene emanata annualmente, in sintonia con quanto disposto dall’art. 8, comma quinto, Codice di Giustizia Sportiva, prevede l’adempimento di una serie di obblighi formali e positivi di comunicazione che logicamente contengono in sé l’adempimento di un’anteriore obbligazione di facere atta a conformare la realtà al dato contabile eventualmente dichiarato (il rapporto di implicazione logica esclude che possa efficacemente darsi il secondo senza il primo). Tra gli adempimenti richiesti soccorre quindi quello dell’ obbligazione che precede il deposito presso la COVISOC dell’ attestazione dei Legali Rappresentanti della società dichiarante in ordine al pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, esposti nelle rispettive dichiarazioni, con la precisazione che «in caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare […] i medesimi atti di transazione e/o di rateazione». Per quanto riguarda gli adempimenti degli obblighi formali e positivi di comunicazione, relativamente ai pagamenti fiscali, per i campionati professionistici di calcio 2009/2010 il termine entro il quale adempiere agli obblighi era fissato entro il 30 giugno 2009. La società., in base al riscontro compiuto dalla COVISOC, non ha depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d’imposta anno 2007. Tale adempimento risulta essere stato eseguito soltanto in data 3 luglio 2009, come dimostrato dalla comunicazione inviata in tale data dalla società. Ai sensi dell’allegato A) al Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal paragrafo III, lett. B) — 5), «l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010». La fissazione del termine e la sua esigibilità è dovuta, non nell’esclusivo interesse della Società, ma anche della Federazione intimata, all’evidente scopo d’un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati (arg. ex Cons. St., VI, 25 gennaio 2007 n. 268). La società sostiene di avere comunque depositato, entro il 30 giugno 2009, il documento, a firma del proprio Presidente, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi. Sennonchè, facendosi questione, allora, sull’effettiva rispondenza fattuale di quanto dichiarato dalla società, occorre richiamare un (recente) precedente di questo Tribunale nel procedimento Setten e Treviso F.B.C v. FIGC, definito con lodo del 4 giugno 2009, dove si afferma chiaramente che «il deposito, presso la COVISOC, dell\' attestazione dell\'avvenuto pagamento dei tributi in sofferenza […] può sì esser effettuato mediante una dichiarazione del legale rappresentante della Società e dell’organo di controllo, ma ciò presuppone comunque il pagamento almeno coevo di tali tributi e, quindi e con riguardo al caso in esame, la dimostrazione dell’assolvimento della prima rata contestualmente alla prestazione dell’idonea garanzia. V’è così un duplice obbligo, il primo dei quali, per vero, riguarda il previo pagamento e l’esibizione della relativa attestazione alla Lega, onde tal prescrizione ha sì natura probatoria, ma non è una mera formalità documentale, avendo un altro scopo. Oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse della Società verso il Fisco, infatti, la norma in esame è rivolta a garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato d’un soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente, senza cercare d’ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione finanziaria che pretermette i diritti dell’Erario ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori».

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 marzo 2010 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale del 22 ottobre 2009 (C.U. n. 140/CGF del 26 gennaio 2010) –

Parti: U.S. FOGGIA 1989 SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Per quanto riguarda gli adempimenti degli obblighi formali e positivi di comunicazione, relativamente ai pagamenti fiscali, per i campionati professionistici di calcio il termine entro il quale adempiere agli obblighi e la sua esigibilità è dovuta non nell’esclusivo interresse della Società, ma anche della Federazione intimata, all’evidente scopo d’un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati.

Massima TNAS: (2) Il rapporto tra la Società istante ad una rateizzazione degli obblighi fiscali e la Federazione è retto da una disciplina stabilita non a presidio dell’integrità fiscale della Repubblica quanto di interessi diversi, è in ultimo costituita da quella di fonte legislativa senza che possano prendere rilevanza diretta atti certativi di un distinto rapporto, sebbene di diritto pubblico, ma al quale una delle parti della presente controversia rimane naturalmente estranea.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 61/CDN  del 25 Febbraio  2010 n. 2 -  

Impugnazione - istanza:  (190) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. M. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sambonifacese Srl), A. C. (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sambonifacese Srl), S. B. (soggetto responsabile del controllo contabile della Soc. AC Sambonifacese Srl) e della società AC Sambonifacese Srl (nota n. 4710/942pf09-10/SP/blp del 9.2.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e con l’ammenda (€ 10.000,00) per la violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte, CGS vigente, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2 del CU del C.F. N. 142/A del 28 maggio 2009, per non avere effettuato il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, nonché per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS, per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non veridica, in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. Il CU del C.F. N°.142/A del 28 maggio 2009, All. A) , par. IV, lett. A, punto 2, prevedeva  che le Società professionistiche documentassero alla Co.Vi.So.C., entro il termine previsto, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti di maggio 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, con la precisazione, all’ultimo capoverso, che la inosservanza della disposizione avrebbe comportato illecito disciplinare, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CGS. Il 2.11.2009 la Società faceva pervenire alla Commissione di Vigilanza la dichiarazione prescritta dalla citata disposizione, portante la data del 28.10.2009, sottoscritta dal Presidente e legale rappresentante, e dal responsabile del controllo contabile. In sede di verifica ispettiva avvenuta il 21.12.2009, però, emergeva, l’omesso versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio 2009 e, dunque, il contenuto non corrispondente al vero della suddetta dichiarazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN  del 20 Febbraio  2010 n. 1 - Impugnazione - istanza:  (158) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:B.D’A. (Presidente del Cd.A., Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. Taranto Sport Srl), E.D. R. (Vice Presidente della Soc. Taranto Sport Srl con deleghe, poteri e firma disgiunta da quella del Presidente e Amministratore delegato, nelle cui competenze delegate rientrano anche i rapporti con la Co.Vi.So.C.) e della società Taranto Sport Srl (nota n. 4062/480pf09-10/SP/blp del 18.1.2010). Massima: La società va prosciolta dall’accusa di aver violato all’art. 80, comma 2, lett. A) delle NOIF, in relazione all’art. 8, comma 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, sanzionata dall’art. 90, comma 2, delle NOIF - sul presupposto che la Co.Vi.So.C., nella riunione tenuta in data 5 novembre 2009, aveva riscontrato l’omesso invio, da parte della Società, dei dati richiesti dalla stessa Commissione con nota in data 8 ottobre 2009 (trasmessa via fax in pari data e a mezzo raccomandata a/r del 9 ottobre 2009, ricevuta il successivo 13 ottobre 2009) consistenti in chiarimenti e informazioni in merito a due crediti vantati dalla società sportiva nei confronti, di alcune società, senza ottenere alcuna risposta nel termine fissato al 23 ottobre 2009 – allorquando dagli atti emerge la comunicazione della Co.Vi.So.C. datata 8 ottobre 2009 è stata inviata, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo raccomandata a/r del 9 ottobre 2009, presso un recapito telefonico e un indirizzo non riferibile direttamente alla Società sportiva, e cioè presso la sede di una società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN  del 18 Febbraio  2010 n. 6 - Impugnazione - istanza:  (165) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. P. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) e della società AC Pro Sesto Srl (nota n. 4080/475pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione dall’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A) punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009 per non aver provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN  del 18 Febbraio  2010 n. 1 - Impugnazione - istanza:(156) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. G. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. FC Igea Virus Barcellona Srl) e della società FC Igea Virtus Barcellona Srl (nota n. 4065/474pf09-10/SP/blp del 18.1.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione dall’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A) punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009 per non aver provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN  del 18 Febbraio  2010 n. 5 - Impugnazione - istanza: (162) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. P. R. P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA), E. P. (Amministratore delegato della Soc. AC Ancona SpA) e della società AC Ancona SpA (nota n. 4085/477pf09-10/SP/blp del 19.1.2010). (167) –

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. R. P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA), E.P. (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA), G. A. (Legale rappresentante della RSM Italy SpA e soggetto responsabile del controllo contabile della Soc. AC Ancona SpA) e della società AC Ancona SpA (nota n. 4117/478pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda (€ 20.000,00) per la violazione dall’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A) punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009 per non aver provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali e per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., una dichiarazione non veritiera, con la quale ha attestato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle suddette mensilità.. La predetta dichiarazione del 2 novembre 2009, in quanto non veritiera, integra di per sé la violazione dell’art. 8, comma 1, del CGS

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN  del 18 Febbraio  2010 n. 4 - Impugnazione - istanza:  (166) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F. B. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Real Marcianise Calcio SpA) e della società Real Marcianise Calcio SpA (nota n. 4082/473pf09-10/SP/blp del 19.1.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione dall’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A) punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009 per non aver provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN  del 18 Febbraio  2010 n. 3 - Impugnazione - istanza:  (164) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. C. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Perugina Calcio SpA), D.D. M (Responsabile amministrativo e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), S. C. (Sindaco effettivo della Soc. Perugia Calcio SpA)  e della società Perugia Calcio SpA (nota n. 4092/621pf09-10/SP/blp del 19.1.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda (€ 10.000,00) per la violazione dall’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A) punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009 per non aver provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. e per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile amministrativo e legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile (sindaco effettivo), con la quale ha attestato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle suddette mensilità, mentre tale dichiarazione è stata smentita dagli accertamenti eseguiti dalla stessa Co.Vi.So.C. con l’ispezione tecnico-amministrativa svolta il successivo 17 novembre 2009, in occasione della quale la Società non ha documentato il versamento asseritamente effettuato. La predetta dichiarazione del 2 novembre 2009, in quanto non veritiera, integra di per sé la violazione dell’art. 8, comma 1, del CGS

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN  del 18 Febbraio  2010 n. 2 - Impugnazione - istanza:  (161) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. N. (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) e della soietà AC Legnano Srl (nota n. 4081/476pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la violazione dall’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A) punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009 per non aver provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 54/CDN  del 28 Gennaio 2010 n. 2 - Impugnazione - istanza:  (137) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. R. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl, all’epoca dei fatti) (nota n. 3113/1503pf07- 08/SP/ma del 2.12.2009).Massima: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società risponde della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), par. II, punto 1 lett. d) delle NOIF, per il mancato deposito della reazione contenente il giudizio della società di revisione alla relazione semestrale al 31.12.2007. Consegue la sanzione dell’inibizione.

 

Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 26 Gennaio 2010 

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009

Impugnazione - istanza:16) Ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali, proposto dal Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei signori: C.T. M. e B. D., dirigenti dell’U.S. Foggia S.p.A. e la U.S. Foggia S.p.A. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 832/197pf09-10/sp/blp del 5.8.2009  dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione al paragrafo iii, lett. b – 4) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S., 17) Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei signori: C.T. M.e B. D., dirigenti dell’U.S. Foggia S.p.A. e la U.S. Foggia S.p.A. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 832/197pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 - dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione al paragrafo iii, lett. b – 4) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S.

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione dell'art. 8, comma 5, C.G.S per il mancato adempimento previsto dal paragrafo III, lett. B) - 5) dall'allegato A del C.U. 142/A del 28 maggio 2009 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d'imposta anno 2007. Adempimento a cui la società ha provveduto solo in data 3 luglio 2009. Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa entro il termine dell'11 luglio 2009”. Appare evidente, quindi, che il deferimento de quo non era limitato al solo profilo formale della mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento delle imposte dovute dalla società, ma investiva anche il fatto che il ripianamento del detto debito era stato effettuato solo in data 3 luglio 2009 e, quindi, tardivamente rispetto alla data fissata dalla normativa federale.

Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del  23 dicembre 2009 Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009 Impugnazione - istanza: 7) Ricorso dell’A.S.C. Figline avverso le sanzioni:  inibizione per mesi 6 ai signori: F. G., F. M. G. e C. V.;  penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 852/204pf09-10sp/blp del 6.8.2009 per le violazioni rispettivamente ascritte degli art. 8, comma 5 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) 5) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009

Massima: La società è sanzionata con 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva per aver violato la norma di cui art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo III B) 5) dell’All. A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 ai fini dell’ammissione dei campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato entro il termine del 30.6.2009 l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale dell’avvenuto pagamento dell’IRAP riferito al periodo di imposta anno 2006.

Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del  23 dicembre 2009

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009

Impugnazione - istanza: 14) Ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali, proposto dal Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei signori: A. V., P. E., G. R., dirigenti della Pol. Alghero S.r.l. e la Pol. Alghero S.r.l. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 836/200pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 - dell’art. 8, comma 5 C.G.S.  in relazione al paragrafo iii, lett. b – 4) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S. 15) Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei signori: A. V. P. E., G. R., dirigenti della Pol. Alghero S.r.l. e la Pol. Alghero S.r.l. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 836/200pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 - dell’art. 8, comma 5 C.G.S.  in relazione al paragrafo iii, lett. b – 4) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S.

Massima: La società è sanzionata con 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva per non aver adempiuto nel termine previsto dalla normativa di riferimento (cfr. Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009) agli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato. In particolare – segnalava la CO.VI.SO.C - vi sarebbe stata una irregolare posizione relativa ai contributi ENPALS per il periodo ottobre 2008 aprile 2009. La concessione della rateazione aggiungeva la CO.VI.SO.C era avvenuta da parte dell’ENPALS solo in data 8.7.2009, dopo un ulteriore versamento effettuato dai responsabili della società il 6.7.2009, e quindi fuori del termine del 30.6.2009 previsto dalla normativa sopra citata.

Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del  23 dicembre 2009 Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009 Impugnazione - istanza: 6) Ricorso dell’A.C. Rodengo Saiano avverso la sanzioni; inibizione per mesi 6 ai signori F. A., S. M., P. M., F. M.;  penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota prot. 847203pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per le violazioni rispettivamente ascritte degli art. 8, comma 5 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo v dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009 e in relazione al com. uff. n. 152/a del 17.6.2009 Massima: La società è sanzionata con 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva  per aver violato la norma di cui all’art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo V dell’All. A) del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, in relazione al Com. Uff. n. 152/A del 17.6.2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2009, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 100.000,00. Nel caso di specie è stato accertato che vi è stato un tardivo adempimento rispetto al termine perentorio del 30.6.2009, per come ammesso dagli stessi deferiti nelle rispettive memorie difensive e la condotta inadempiente non trova valida giustificazione né nella misura del ritardo, dal momento che il mancato adempimento del deposito della fideiussione nel termine stabilito dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo, peraltro consentito dalla stessa normativa, né nelle circostanze addotte dalla difesa.

Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009 Impugnazione - istanza: 13) Ricorso del F.C. Crotone avverso le sanzioni: inibizione per mesi 7 ai signori V. G e M. G. A.; penalizzazione di punti 2 in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 846/206pf09-10sp/blp del 5.8.2009 per le violazioni rispettivamente ascritte degli art. 8, comma 5 e 4, comma 1 CGS., in relazione al paragrafo iii, lett. b) 4) e 5) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del  28.5.2009

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per le violazioni rispettivamente ascritte degli art. 8, comma 5 e 4, comma 1 CGS., in relazione al paragrafo iii, lett. b) 4) e 5) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del  28.5.2009 per non aver, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, depositato, entro il termine del 30.6.2009, l'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento delle ritenute IRPEF concernenti gli emolumenti dovuti fino al mese di Marzo 2009 compreso, e per non avere depositato, sempre nello stesso termine, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento del debito IRAP riferito al periodo d'imposta anno 2007. Non è condivisibile l’assunto che la transazione fiscale, depositata il 22.6.2009 presso la competente Agenzia delle Entrate, perfezionata il 19 Agosto successivo, aveva avuto l'effetto di "cristallizzare" la posizione debitoria della società fino al completamento della relativa istruttoria, posto che, nel termine federalmente fissato al 30.6.2009, è stato omesso di depositare l'attestazione prevista dagli artt. 4 – 5, lett. b), paragrafo III, Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009, che statuiscono che in caso di transazioni le società devono depositare i medesimi atti di transazione, evidentemente sottoscritti dalla Agenzia delle Entrate. Il che non è avvenuto nel caso di specie.

Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009 Impugnazione - istanza: 9) Ricorso del Gallipoli Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 857/198pf09/10/sp/blp del 6.8.2009 – per violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, a titolo di responsabilità diretta nella violazione dell’art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo iv, punto 1 dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009 ascritta al sig. B.V., all’epoca dei fatti, amministratore unico e legale rappresentante della società.10) Ricorso del sig. B.V. avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 857/198pf09-10/sp/blp del 6.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo iv, punto 1 dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009 Massima: La società non commette alcuna violazione dell'Allegato A del Com. Uff. n. 142 del 28.5.2009 per non avere depositato presso la Lega competente, entro il termine del 26.6.2009, l'attestazione in ordine all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, fino a Marzo 2009 compreso quando , il titolo del credito vantato dal calciatore era riferibile a rimborso di spese mediche e non ad  emolumenti. Quando il credito vantato dall'ex calciatore, per il titolo di rimborso spese mediche, non era ancora maturato alla data del mese di Marzo 2009 consegue che il mancato pagamento del relativo importo, poiché al momento non esigibile, implica la insussistenza dell'addebito disciplinare contestato. E', infatti, da rilevare che l'esito del Lodo Arbitrale, che aveva definito il contenzioso, era stato pubblicato sul Com. Uff. n. 26 del 29.5.2009 e trasmesso alla società ricorrente con racc. A.R. pervenuta il 1° del mese di Giugno successivo, per cui non vi era l'obbligo di certificarlo al Marzo 2009 in quanto, al tempo, insussistente. Al di là, comunque, di questo profilo dirimente, il titolo del credito vantato dal calciatore era riferibile a rimborso di spese mediche per cui, non vertendosi in tema di emolumenti, nessun obbligo aveva il legale rappresentante della società di depositare, presso la Lega competente e nel termine del 26.6.2009, l'attestazione prevista dall'Allegato A del Com. Uff. n. 142 del 28.5.2009.

Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009) Impugnazione - istanza: 19) Ricorso del sig. B. F. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 838/201pf09/10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo iii, lett. b – 4) dell’allegato a del c.u.-142/a del 28.5.2009

Massima: Il rappresentante legale della società è sanzionato con l’inibizione per la violazione di cui all’art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo iii, lett. b – 4) dell’allegato a del c.u.-142/a del 28.5 per non aver depositato entro il termine del 30.6.2009 l’attestazione sottoscritta dal Rappresentante Legale e dal Presidente del Collegio Sindacale in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dovute per le mensilità fino al mese di aprile 2009

 

Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009

Impugnazione - istanza: 18) Ricorso del sig. R. G.avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 e giorni 20 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 829/196pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 per violazione dell’art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo iii, lett. a) e c) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009

Massima: Il rappresentante legale della società è sanzionato con l’inibizione per la violazione di cui all’art. 8, comma 6, C.G.S. in relazione al paragrafo III lett. a) e c) dell’Allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009 per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale nonché per il mancato superamento della situazione di cui art. 2482 ter C.C. A titolo di responsabilità diretta veniva giudicata responsabile la società cui veniva inflitta la sanzione della penalizzazione di 1 punto e dell’ammenda.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 16 Novembre 2009  n. 5 -

Impugnazione - istanza: 103) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: N.F. (Presidente della Soc. AC Horatiana Venosa ASD per la stagione sportiva 2007/2008) (nota n. 7936/592pf08-09/AM/ma del 4.6.2009. Massima: La mancata ottemperanza all’obbligo di produrre la fideiussione bancaria entro il termine stabilito configura la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 24, comma 1, del Regolamento della L.N.D. come integrato dalle disposizioni contenute al punto d) del C.U. N°. 198 del 5/06/2007. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN  del 11 Novembre 2009  n. 3 - Impugnazione - istanza: (66) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: H.F. (all’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. AS Lucchese Libertas Srl) e della società AS Lucchese Libertas Srl (nota n. 1528/1505pf07-08/SP/blp del 29.9.2009). Massima: Il Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della società sportiva, ad oggi, non più appartenente all'ordinamento federale calcistico a seguito di revoca dell'affiliazione sancita con C.U. N°. 81/A del 10/12/2008 risponde della violazione di cui all’art. 85, lett. B), par. V, NOIF, relativamente alla mancata attestazione agli organi federali competenti, nei termini stabiliti, del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti relativamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell’art. 90 comma 2 NOIF. Consegue la sanzione dell’inibizione.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 08/CGF del 17 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 13 ottobre 2009 Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2009 Impugnazione - istanza: 2) Ricorso del sig. R. F., amministratore unico della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 85, lett. a) par. vii) e 90, comma 2 NOIF - nota n. 7990/1196pf08-09/sp/blp del 5.6.2009

Massima: Il patteggiamento proposto dalla società ed il successivo pagamento da parte di quest’ultima delle ritenute IRPEF non versate sono circostanze idonee a determinare un’attenuazione della sanzione irrogata al presidente per la violazione degli artt. 85 lett. a) par. VII e 90, comma 2, N.O.I.F., a seguito della mancata attestazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 6 - Impugnazione - istanza: (34) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. V. (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl), G.A. M.(Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) e della società FC Crotone Srl (nota n. 844/205pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per l’inosservanza di alcuni adempimenti previsti dall’all. A del C.U. F.I.G.C. del 28 maggio 2009, N°.142/A, in particolare il mancato deposito entro il termine previsto del 30 giugno 2009, dell’attestazione relativa al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti sino al mese di marzo 2009 e dell’attestazione relativa al pagamento del debito IRAP riferito al periodo d’imposta anno 2007.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 5 - Impugnazione - istanza: (32) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P. B. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) e della società FC Catanzaro SpA (nota n. 839/199pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti(3) in classifica per l’inosservanza di alcuni adempimenti previsti dall’all. A del C.U. F.I.G.C. del 28 maggio 2009, N°.142/A, in particolare il mancato ripianamento della carenza patrimoniale entro il termine del 6 luglio 2009, il mancato superamento della situazione di cui all’art. 2447, C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31.12.2008 nel termine del 6 luglio 2009, il mancato deposito entro il termine del 30 giugno 2009 dell’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale in ordine al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso, il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2009 del debito IVA relativo al periodo di imposta anno 2007.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 4 - Impugnazione - istanza: (33) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V. A. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Polisportiva Alghero Srl), E. P.(Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Polisportiva Alghero Srl), R. G. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. Polisportiva Alghero Srl) e della società Polisportiva Alghero Srl (nota n. 836/200pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Massima: La società non risponde della violazione prevista dall’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B – 4) dell’allegato A del C.U. N°. 142/A del 28.5.09, per il mancato deposito della documentazione, entro il termine previsto del 30.6.09, attestante l’avvenuto pagamento degli contributi Enpals fino all’aprile 2009 allorquando ha provato documentalmente che, contrariamente a quanto sostenuto nel deferimento dalla Procura Federale, proprio in data del 30.6.09 è stata depositata, presso la F.I.G.C., Segreteria Tecnica Co.Vi.So.C., la richiesta attestazione. Ciò fa venire meno l’ipotesi accusatoria della Procura Federale, essendo il capo di incolpazione limitato al solo presunto mancato deposito dell’atto di attestazione de qua entro il termine normativamente previsto.

 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 3 - Impugnazione - istanza: (38) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: B. F. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. ASC Figline Srl), F. M.G. (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. ASC Figline Srl), C. V. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. ASC Figline Srl) e della società ASC Figline Srl (nota n. 852/204pf09-10/SP/blp del 6.8.2009). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti(1) in classifica per aver violato l’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, B) 5) dell’allegato A del C.U. N°. 1 42/A del 28 maggio 2009 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal soggetto responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, dell’avvenuto pagamento del debito IRAP riferito al periodo d’imposta anno 2006. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo VII del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa. Il debito d’imposta deriva da quanto esposto nella dichiarazione dei redditi e pertanto il pagamento doveva avvenire nei termini a prescindere dalla definitività dell’accertamento. Non è applicabile l’art. 24, CGS in mancanza di ammissione di responsabilità e della necessaria proposta della Procura Federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 2 - Impugnazione - istanza: (36) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. C.(Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Perugina Calcio SpA), M. S.(Direttore Generale e Legale Rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), M. L. M. (Presidente del Collegio Sindacale e Responsabile del Controllo Contabile della Società Perugia Calcio SpA) e della società Perugia Calcio SpA (nota n. 859/195pf09-10/SP/blp del 6.8.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti(1) in classifica per aver violato l’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) – 4) dell’allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso, entro il termine del 30 giugno 2009. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo VII del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo. Le eccezioni dei convenuti sono inconferenti ancor prima che infondate. E’ evidente che la perentorietà o l’ordinatorietà del termine del 30 giugno 2009 possono rilevare ai fini dell’ammissione al campionato di competenza ma non hanno alcuna rilevanza in relazione alla norma prevista dal paragrafo VII del C.U. N°. 142/A del 28/5/2009 che prevede espressamente la possibilità di un adempimento tardivo purché entro la data dell’11 luglio 2009, facendo però salva l’applicazione, in tal caso, delle sanzioni previste nei paragrafi precedenti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 1 - Impugnazione - istanza: (35) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V. B. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl) e della asoicteà Gallipoli Calcio Srl (nota n. 857/198pf09-10/SP/blp del 6.8.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti(1) in classifica per aver violato l’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo IV, 1 dell’Allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 20 09, ai fini della ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato presso la Lega competente, entro il termine del 26 giugno 2009, l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, fino a marzo 2009 compreso.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 8 - Impugnazione - istanza: (39) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. F. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), M. S. (all’epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), M. P. (all’epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), M. F. (Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl) e della società AC Rodendo Saiano Srl (nota n. 847/203pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo V dell’Allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini della ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, in relazione al C.U. N°. 152/A del 17 giugno 2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2009, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 100.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 7 - Impugnazione - istanza: (37) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Tommaso Donato (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl), A. G.  (Procuratore Speciale e Legale Rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) e della società FC Igea Virtus Barcellona Srl (nota n. 846/206pf09-10/SP/blp del 5.8.2009). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo V dell’allegato A del C.U. N°. 142/A del 17.6.09, per il mancato deposito presso la Lega Calcio, entro il termine del 30 giugno 2009, della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 100.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 20/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 6 - Impugnazione - istanza: (31) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F. S. S. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Barletta Calcio Srl) e della società SS Barletta Calcio Srl (nota n. 833/207pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione di

cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) dell’allegato A del C.U. N°. 142 del 28.5.2009, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009. Al riguardo si deve osservare che la natura perentoria dello stesso è chiaramente stabilita dal C.U. che, oltre ad indicare espressamente il termine – e si riporta il dato letterale - “entro il” quale assolvere all’obbligo di deposito, ne rafforza il contenuto precettivo prevedendo, ancora in maniera espressa, che l’inosservanza dello stesso viene specificamente sanzionata di talché il termine non può che essere perentorio. La documentazione acquisita agli atti evidenzia la violazione, da parte dei deferiti, del precetto contenuto nel C.U. N°. 142 del 28.5.2009 c he imponeva l’effettuazione del prescritto deposito da parte del Legale Rappresentante entro il termine del 30.6.2009, a nulla rilevando la tardiva sanatoria della situazione ostativa.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 20/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 5 - Impugnazione - istanza: (29) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S. G. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), F.P. (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), G. F. (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), G.C. (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl), M.C. (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. US Vibonese Calcio Srl) e della società US Vibonese Calcio Srl (nota n. 831/202pf09-10/SP/blp del 5.8.2009). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lettera B) punto 4 dell’allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 20 09, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 20/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 4 - Impugnazione - istanza: (28) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.R. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) e della società AC Legnano Srl (nota n. 829/196pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. A) e C) dell’allegato A del C.U. N°. 142 del 28.5.2009 , ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale, entro il termine del 6.7.2009, nonché per il mancato superamento della situazione di cui all’art. 2482 ter, C.C., risultante dalla relazione semestrale al 31.12.2008, entro il medesimo termine del 6.7.2009.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 20/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 3 - Impugnazione - istanza: (27) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E. P. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl), G. P. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl), L.P. (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl), G. C.  (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl), P. G. (Consigliere e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) e della società AC Pro Sesto Srl (nota n. 838/201pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lettera B) punto 4) dell’allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/10, per non avere depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef dovute per le mensilità fino ad aprile 2009 compreso. Dalla documentazione in atti risulta incontrovertibilmente provato che la Società non ha depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef dovute per le mensilità fino ad aprile 2009 compreso, con ciò realizzando la violazione prevista dalle norme richiamate nell’atto di deferimento. A nulla rileva l’eccezione sollevata dalla Società deferita, risultando evidente che il trasferimento delle quote rappresentative del capitale sociale e il cambiamento di governante non incidono sulla riferibilità degli addebiti alla società, per atti compiuti da chi, all’epoca dei fatti in contestazione, ne aveva la legale rappresentanza.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 20/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 2 - Impugnazione - istanza: (26) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.B. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Valdelsa F. Colligiana Srl), G. B. (Direttore Generale e Legale Rappresentante della Soc. Valdelsa F. Colligiana Srl) e della società Valdelsa F.Colligiana Srl (nota n. 838/201pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) — 4) dell’allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef dovute per le mensilità fino al mese di aprile 2009. Risulta documentalmente provato (cfr Mod. F24) che solo in data 6 luglio 2009, quindi successivamente alla scadenza del perentorio termine del 30/6/09, la Società ha pagato l’imposta dovuta, comunicando l’avvenuto adempimento alla Co.Vi.So.C. Orbene non vi è chi non veda che la tardiva comunicazione di dati fiscali costituisce un’indubbia violazione, anche se meramente formale, sanzionabile indipendentemente dall’avvenuto tardivo pagamento dell’imposta dovuta.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 20/CDN  del 23 Settembre 2009  n. 1  Impugnazione - istanza: (30) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: T. M. C. (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Foggia SpA), D. B. (all’epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. US Foggia SpA) e della società US Foggia SpA (nota n. 832/197pf09-10/SP/blp del 5.8.2009). Massima: La società non risponde della violazione prevista dall’art. 8, co. 5, CGS,in relazione al

paragrafo III, lett. B) — 5) dell’allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal soggetto responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d’imposta anno 2007 allorquando risulta documentalmente provato (cfr comunicazione del 29/6/09, inviata alla Co.Vi.So.C.) che la Società ha adempiuto alla comunicazione dovuta nel perentorio termine del 30/6/09, il che fa venir meno l’ipotesi accusatoria della Procura Federale, essendo il capo di incolpazione relativo al solo presunto mancato deposito dell’attestazione de qua, entro il termine normativamente previsto.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 10 Settembre 2009  n. 1 - mpugnazione - istanza:  (22) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. S. (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. Pescara Calcio SpA) e della società Delfino Pescara 1936 Srl (nella qualità di Società che ha acquisito il titolo sportivo del Pescara Calcio SpA) (nota n. 733/512pf08-09/SP/blp del 30.7.2009).

Massima: Il presidente della società a cui è stata revocata l’affiliazione risponde della violazione degli artt. 1, co. 1, 8, co. 14 e 10, co. 2, CGS, per non aver ottemperato al disposto di cui al C.U. del 5 maggio 2008 N°. 94/A, non avendo provveduto a depositare nel termine prescritto del 30 settembre 2008 la garanzia bancaria prevista in caso di splafonamento del budget-tipo, relativamente al contratto sottoscritto con il calciatore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 17/CDN  del 09 Settembre 2009  n. 2 - Impugnazione - istanza: (225) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. C. (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della Soc. AC Rodengo Saiano Srl) (nota n. 5680/857pf08-09/SP/blp del 24.3.2009).

Massima: Il Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della società risponde della violazione di cui all’art. 85, lett. B), par. V, delle NOIF e sanzionata dall’art. 90, co. 2, delle NOIF, per il mancato deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 nei termini stabiliti, nonché della violazione prevista dall’art. 8, co. 1, del CGS per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C. in data 30.1.2009. Ai sensi dell’art. 1, co. 5, CGS, il Presidente, per la sua qualità e per la specifica attività svolta, deve essere considerato soggetto alle norme federali in quanto soggetto chiamato a svolgere qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento della F.I.G.C.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 29 Luglio 2009  n. 4 - Impugnazione - istanza: (51) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E. M. F. (Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. FC Nuorese Calcio Srl) e della società FC Nuorese Calcio Srl (nota n. 523/1511pf07-08/SP/ma del 29.7.2008). Massima: Il presidente della società risponde della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B),

par V, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell’art. 90, co. 2, NOIF. Di tale violazione risponde anche la società a titolo di responsabilità diretta. Consegue la sanzione dell’inibizione per il primo e l’ammenda per la seconda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 09/CDN  del 16 Luglio 2009  n. 6 - Impugnazione - istanza: (352) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D. V. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. SS Cassino Srl) e della società SS Cassino Srl (nota n. 8401/1267pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).

Massima: La società risponde, a titolo di responsabilità diretta, del comportamento tenuto dal proprio legale rapp.te che ha commesso la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. B) paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 8, co. 5, del CGS e dall’art. 90, co. 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008. Consegue la sanzione dell’ammenda. La prescritta mancata comunicazione del pagamento degli emolumenti al tesserato non può non essere considerata una colpevole violazione di un obbligo specificamente posto a carico della società; la società avrebbe dovuto, infatti, entro il termine previsto del 31.3.09, inviare comunicazione alla Lega, quantomeno per motivare il mancato pagamento al suo calciatore, evidenziando quei fatti che solo oggi sono portati all’attenzione della Commissione. L’eventuale avvenuto prodigarsi della società (i documenti prodotti sono tutti in copia e privi di data certa) per tentare di pagare quanto dovuto al suo tesserato, in sostanza, non può essere considerato un’attenuante. In ogni caso, infatti, la società deferita non può addurre a propria discolpa l’irreperibilità del proprio tesserato, poiché tale circostanza, eventualmente provata, non può essere considerata causa di impossibilità ad adempiere.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 09/CDN  del 16 Luglio 2009 n. 3  - Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D. D’A. (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc.Giulianova Calcio Srl) e della società Giulianova Calcio Srl (nota n.8402/1266pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).

Massima: La società risponde, a titolo di responsabilità diretta, del comportamento tenuto dal proprio legale rapp.te che ha commesso la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. B) paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 8, co. 5, del CGS e dall’art. 90, co. 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 09/CDN  del 16 Luglio 2009  n. 2 - Impugnazione - istanza: 249) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. C. (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Taranto Sport Srl) e della società Taranto Sport srl Srl (nota n. 8407/1265pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).

Massima: La società risponde, a titolo di responsabilità diretta, del comportamento tenuto dal proprio legale rapp.te che ha commesso la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. B) paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’art. 8, co. 5, del CGS e dall’art. 90, co. 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN  del 10 Luglio 2009  n. 2 - Impugnazione - istanza: (333) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: B. D.A. (Procuratore Speciale e Legale rappresentante de3lla Soc. Treviso FC 1993 Srl), E. S. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) e della società Treviso FC 1993 Srl (nota n. 8038/1194pf08-09/SP/blp dell’8.6.2009), (334) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Bu.D.A.(Procuratore Speciale e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl), E.Se. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) e della società Treviso FC 1993 Srl (nota n. 8039/1197pf08-09/SP/blp dell’8.6.2009), (335) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: B. D.A. (Procuratore Speciale e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl), E. S.(Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) e della società Treviso FC 1993 Srl (nota n. 8040/961pf08-09/SP/blp dell’8.6.2009). Massima: La società risponde della violazione di cui agli artt. 80, co. 2, lettera A), e 85, lett. A) par. VIII) punto 1 delle NOIF - in relazione all’art. 8, co. 5, CGS - e sanzionata dall’ art. 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito del piano finanziario della società e del parametro valore della produzione/debiti finanziari al 31.12.08.

Massima: La società risponde della violazione di cui agli artt. 80, co. 2, lettera A), e 85, lettera A) par. V), e 85 lettera A) par. VIII) punto 1 delle NOIF - in relazione all’art. 8, co. 5, CGS - e sanzionata dall’art. 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito del piano finanziario della società, del parametro valore della produzione/debiti finanziari al 31.12.08 e del report consuntivo del primo semestre 2008.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN  del 02 Luglio 2009 n. 2  - Impugnazione - istanza: (329) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F. R. (amministratore unico della soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), A. L. (presidente onorario e legale rappresentante della soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), Sergio Leoni (segretario generale e legale rappresentante della soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) e della società  Salernitana Calcio 1919 spa (nota n. 7990/1196pf08-09/sp/blp del 5.6.2009).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione (mesi 2) quando risulta dagli atti che con comunicazione del 30.4.2009 diretta alla Co.Vi.Soc., il legale rappresentante della società dichiarava che la società aveva effettuato i versamenti delle ritenute IRPEF nella misura del 20%, precisando che il residuo sarebbe stato corrisposto nel termine previsto dalla normativa fiscale vigente. Tale situazione risulta sussumibile integralmente nella fattispecie contestata, in considerazione della riscontrata omissione della società e del mancato deposito nel termine della documentazione attestante la ricorrenza delle diverse situazioni previste dall’art. 85, lett. A), par. VII, NOIF. Della violazione in questione devono rispondere l’Amministratore Unico della società, i cui ampi poteri per come risulta dalla relativa procura, allegata alla memoria difensiva, prevedono attività di gestione della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN  del 02 Luglio 2009  n. 4 - Impugnazione - istanza: (324) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:M. P. (Amministratore Unico della Soc. US Avellino SpA, all’epoca dei fatti) e della società US Avellino SpA (nota n. 7997/1195pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione, commessa dal proprio amministratore unico, prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VI, NOIF, in relazione all’art. 8, co. 5, CGS e dall’art. 90, co. 2, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN  del 02 Luglio 2009 n. 8 - Impugnazione - istanza: (330) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.T. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Sambenedettese Srl), M. T. e F. T. (dirigenti e Legali rappresentanti della Soc. SS Sambenedettese Srl) e della società  SS Sambenedettese Srl (nota n. 7989/1198pf08-09/SP/blp del 5.6.2009). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione, commessa dal proprio

amministratore unico, prevista agli artt. 85, lett. B) par. v) e 90, comma 2, NOIF per il mancato deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti per gli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN  del 02 Luglio 2009 n. 7  - Impugnazione - istanza: (328) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P. B. (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) e della società FC Catanzaro SpA (nota n. 7986/1202pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione, commessa dal proprio amministratore unico, prevista agli artt. 85, lett. B) par. v) e 90, comma 2, NOIF per la mancata attestazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera dovuti per le  mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN  del 02 Luglio 2009  n. 3 - Impugnazione - istanza: (323) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. P. (Amministratore Unico della Soc. US Avellino SpA, all’epoca dei fatti) e della Società US Avellino SpA (nota n. 7994/1201pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione, commessa dal proprio amministratore unico, prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VII, NOIF, in relazione all’art. 8, co. 5, CGS e dall’art. 90, co. 2, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 102/CDN  del 17 Giugno 2009  n. 2 -  

Impugnazione – istanza: (326) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.Z. (all’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl) e della società Pro Patria Gallaratese GB Srl (nota n. 7977/1203pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).

Massima: Il presidente della società risponde della violazione prevista dall’art. 85, lettera B) par. v) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 8, comma 5, C.G.S., punita dall’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. per il mancato deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti per emolumenti di mensilità nei termini previsti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 93/CDN  del 21 Maggio 2009  n. 5 - Impugnazione - istanza:(225) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.F. (Presidente e legale rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), N.C.  (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della Soc. AC Rodengo Saiano Srl) e della Società AC Rodendo Saiano Srl (nota n. 5680/857pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)

Massima: La società risponde della violazione di cui all’art. 85, lett. B), par. V delle NOIF e punita dall’art. 90, c. 2, delle NOIF, per il mancato deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 nei termini stabiliti, nonchè della violazione prevista dall’art. 8, c. 1, del CGS per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C. in data 30.1.09. Ciò nonostante il pagamento sia avvenuto cinque giorni dopo la scadenza.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 93/CDN  del 21 Maggio 2009  n. 3 - Impugnazione - istanza:(215) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.A.Z.  (Presidente e legale rappresentante della Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl) e della Società PRO Pro Patria Gallaratese  GB Srl (nota n. 5687/855pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)

Massima: La società risponde della violazione prevista agli artt. 85, lett. B) par. v) e 90, comma 2 delle NOIF per il mancato deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti per gli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2008. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 90/CDN  del 18 Maggio 2009  n. 4,5  -

Impugnazione - istanza:(221) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.A.M.  (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) e della Società FC Crotone Srl (nota n. 5692/853pf08- 09/SP/blp del 24.3.2009). (222) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.A.M.  (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) e della Società FC Crotone Srl Srl (nota n. 5684/851pf08- 09/SP/blp del 24.3.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo IV) delle NOIF (emolumenti) e dall’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2008 e della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo V) delle NOIF (ritenute e contributi) e dall’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le medesime mensilità retributive sopra indicate.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di giustizia federale della FIGC resa il 24 ottobre 2008 –

Parti: E.S. e Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’art. 3-bis, c. 1 del Dlg 462/1997 subordina, per la rateazione di somme dovute per un importo superiore a € 50.000, l’ammissione a quest’ultima, a pena di decadenza dal beneficio, non solo al pagamento della prima rata entro trenta giorni dalla comunicazione al contribuente dell’irregolarità tributaria, ma anche alla prestazione di «… idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, …per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria…», o di fideiussione rilasciata dal consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi ex artt. 106 e 107 del Dlg 1° settembre 1993 n. 385. Dal che l'impossibilità di reputare adempienti gli istanti, ai fini del rispetto del termine del 30 giugno 2008, grazie solo al mero piano di rateazione e senza la contestuale prestazione della prescritta garanzia, anche questa parte necessaria ed indefettibile di un’unica fattispecie complessa e, soprattutto, non disponibile da parte del Fisco (ossia non apprezzabile se non congiuntamente al pagamento della prima rata). Non giova alla tesi attorea invocare che, in fondo, gli istanti avrebbero potuto produrre detta fideiussione entro dieci giorni dal pagamento della prima rata, in quanto, anche ad ammetterne la possibilità, detto termine comunque si sarebbe dovuto coordinare con quello, peraltro non tempestivamente contestato neppure in questa sede, del 30 giugno 2008, indicato dal § 6) dell’all. A) al C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008. Non sfugge certo al Collegio che detto termine concerne il deposito, presso la COVISOC, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei tributi in sofferenza. Nondimeno, tal adempimento può sì esser effettuato mediante una dichiarazione del legale rappresentante della Società e dell’organo di controllo, ma ciò presuppone comunque il pagamento almeno coevo di tali tributi e, quindi e con riguardo al caso in esame, la dimostrazione dell’assolvimento della prima rata contestualmente alla prestazione dell’idonea garanzia. V’è così un duplice obbligo, il primo dei quali, per vero, riguarda il previo pagamento e l’esibizione della relativa attestazione alla Lega, onde tal prescrizione ha sì natura probatoria, ma non è una mera formalità documentale, avendo un altro scopo. Oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse della Società verso il Fisco, infatti, la norma in esame è rivolta a garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato d’un soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente, senza cercare d’ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione finanziaria che pretermette i diritti dell’Erario ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori. A nulla rileva, ai fini precipui del procedimento d'ammissione a detto campionato, un eventualmente termine più lungo stabilito dalla legge tributaria a favore degli istanti nella loro qualità di contribuenti (o il che, in pratica, è lo stesso) di responsabile d’imposta, stante la nota (ed anch’essa non contestata) autonomia reciproca dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale e, quindi, l’inopponibilità di termini di grazia validi solo in questo e non richiamati in, o non coordinabili sistematicamente con quello. Né di più rileva l’asserita non “perentorietà” (rectius, natura non decadenziale) del termine de quo ai fini della non ammissione ai campionati di riferimento. Al riguardo, è ben vero che anche il termine de quo dev’esser inteso alla luce dell’art. 1455 c.c., il quale, com'è noto, sottometto l’inadempimento al giudizio di non scarsa importanza in relazione all’interesse di tutte le parti del rapporto, ma già il C.U. n. 93/A prevede per questo una sanzione non di tipo direttamente espulsivo, ma una graduabile (con minimo edittale non derogabile) in relazione all’effettività di tal importanza. La verità è che, ai sensi dell’art. 1184 c.c., il termine stesso è posto non nell'esclusivo interesse della Società, ma anche della Federazione intimata, all’evidente scopo d’un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’ avvio dei campionati (arg. ex Cons. St., VI, 25 gennaio 2007 n. 268). Da ciò discende che tanto il termine in esame, quanto quello, fissato dal C.U. medesimo al 15 luglio 2008, sono “perentori”, nel senso, cioè, che sono entrambi essenziali per l’interesse della FIGC che deve ricevere le prestazioni collegate all' uno o all’altro, diversa essendo l’intensità della sanzione consequenziale all'inadempimento o al ritardato adempimento. Più in particolare, quella espulsiva correlata al termine del 15 luglio è sanzione non graduabile non perché il predetto termine è successivo a quello, erroneamente inteso di grazia, del 30 giugno —sicché, secondo la prospettazione attorea, solo questo e non anche quello sarebbe rilevante—, ma perché esso è preordinato all'integrazione di quanto già colpevolmente non adempiuto prima e, quindi, il suo inadempimento manifesta l’assenza evidente, in capo alla Società istante, dei requisiti minimi di capacità organizzativa e finanziaria, che l’inosservanza del primo termine è indizio. Tanto non volendo considerare che, nella specie, per un verso, allo scadere del primo termine, gli istanti avevano prodotto solo un mod. F24 quale ricevuta di pagamento di una parte dell’IVA dovuta, non accompagnato dalla dichiarazione di volersi avvalere della rateazione ex art. 3-bis del Dlg 462/1997; e, per altro verso, che tal documento non è ammissibile come equipollente né di tal dichiarazione, né dell’assenza di debiti fiscali e contributivi (aspetto, questo, su cui, non v’è prova alcuna allo scadere del termine stesso), né della contestale prestazione della garanzia, che perfeziona la fattispecie rateale di cui al ripetuto art. 3-bis, c. 1. 4. – Se tal dato elide in radice l’adempimento tempestivo, da parte degli istanti e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto all’atto di deferimento, avendo gli organi di giustizia endofederale dimostrato siffatta intempestività, a più forte ragione l’intera vicenda esclude l’esistenza d’un errore scusabile in capo al legale rapp.te della società per il sol fatto che, in un secondo momento, egli ha pagato, in un’unica soluzione, tutto l’importo dell’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2006. Invero, l’errore scusabile in tanto si può configurare nei suoi presupposti oggettivi, in quanto le prescrizioni normative, violate da colui che ne richiede il riconoscimento, siano effettivamente oscure ed equivoche e tali, quindi, da giustificare comportamenti incoerenti o contraddittori da parte dei destinatari delle norme stesse. Nella specie, se equivoco v’è stato, ciò non è dipeso né dal ripetuto art. 3-bis, né tampoco dalle regole del C.U. n. 93/A, il testo dei quali, ad una serena lettura secondo buona fede, non implica, secondo quanto fin qui detto dal Collegio, dubbi di sorta. Rettamente, al riguardo, la Federazione intimata osserva che il legale rapp.te della società è stato coadiuvato, nel procedimento di rateazione ed in quello regolato dal comunicato n. 93/A, pure dagli organi di controllo della Società, onde è ragionevole ritenere che costoro avrebbero dovuto operare in detti ambiti con quelle prudenza, accortezza, consapevolezza e diligenza che il caso imponeva e, quindi, muniti d’un grado di sufficienti cognizione e professionalità. 5. – L’istanza attorea va così integralmente rigettata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 maggio 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC resa il 24 ottobre 2008 –

Parti: GEOM. E.S. e TREVISO F.B.C. 1993 Srl /FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Il termine per il deposto della motivazione da parte degli organi di Giustizia Federale non ha natura perentoria e il suo decorso non implica decadenza in capo all’autorità decidente. E’ utilizzabile la decisione tardivamente depositata.

Massima TNAS: (2) I termini per gli adempimenti federali posti per l’iscrizione ai campionati, in quanto posti sia nell’interresse della società ma anche delle Federazioni, sono perentori ed essenziali.

Massima TNAS: (3) La documentazione richiesta per la prova dell’assolvimento dei debiti tributari non ammette equipollenti. Massima TNAS: (4) L’errore scusabile rispetto alla prescrizione normativa richiede che le norme siano equivoche e tali da giustificare comportamenti incoerenti e contraddittori da parte dei tesserati.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 Maggio 2009. n. 3   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 9.1.09

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S. Avellino avverso le sanzioni: penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009;  inibizione per mesi 10 al sig. M.P. nel suo ruolo di amministratore unico e legale rappresentante della U.S. Avellino S.p.A., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica, per violazione dell’art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione all’All. - A, paragrafo IV), lett. a), punto 2) del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 per omesso pagamento da parte, entro il termine del 30.9.2008, degli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2008 ai propri tesserati e per la omessa documentazione, nel prescritto termine del 31.10.2008, dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti di cui sopra. Con Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato le norme di ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, secondo il testo di cui all’allegato sub A del citato Com. Uff.. Per quanto di interesse nella presente sede, si imponeva alla società, giusta quanto disposto dall’All. - A, paragrafo IV), lett. a), punto 2) del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008, di “far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 30.9.2008, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2008. Per le società facenti parte dell’organico di serie B nella Stagione Sportiva 2007/2008, l’adempimento deve essere riferito alle mensilità di aprile, maggio e giungo 2008.......Le società devono documentare alla Co.Vi.So.C, entro il termine del 31.10.2008, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera” relativi agli emolumenti sopra indicati. La disposizione prosegue prescrivendo che l’inosservanza di quanto statuito con riguardo agli emolumenti di cui trattasi “comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. Quest’ultimo, all’art. 10, terzo comma stabilisce che “il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati e il mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lett. g) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica”. Ad avviso della Corte, invece, le segnalate condotte (l’una relativa agli emolumenti retributivi e l’altra relativa ai connessi contributi e ritenute fiscali) vanno considerate unitariamente, quale unica condotta rilevante sul piano della sanzionabilità, e ciò innanzitutto da un punto di vista logico. Le ritenute Irpef ed i contributi Enpals, infatti, non possono che essere che naturalmente riferiti ad emolumenti retributivi ai quali si legano inscindibilmente in un rapporto di necessaria presupposizione. La circostanza che vede assegnate scadenze diverse – rispettivamente 30 settembre e 31 ottobre 2008 – per depositare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti e quella attestante l’avvenuto pagamento dei contributi risponde proprio al detto rapporto di presupposizione: solo in quanto è corrisposto un emolumento retributivo in base a titolo legittimo ne consegue l’obbligo di versare – sia pure ovviamente a soggetto diverso da chi ha reso la prestazione – i contributi previdenziali e le ritenute fiscali. Lo stesso terzo comma dell’art. 10 C.G.S., della cui corretta applicazione è questione, lega in una unica fattispecie le due evenienze del mancato pagamento degli emolumenti dovuti e del mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali. La norma citata, che peraltro è stata innanzi richiamata, prevede la sanzione nella misura minima dei due punti di penalizzazione per la complessiva fattispecie del “mancato pagamento.....degli emolumenti dovuti.....e il mancato pagamento…..delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità……”. Ben avrebbe potuto essere irrogata per le violazioni degli adempimenti di cui trattasi una sanzione anche superiore ai due punti di penalizzazione in classifica, atteso che il citato art. 10, comma 3, C.G.S. prevede una misura “non inferiore a 2 punti”, e tuttavia in tale evenienza (quella cioè di una penalizzazione superiore ai due punti) non si tratterebbe più del minimo edittale, quale invece la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di aver irrogato infliggendo i 4 contestati punti di penalizzazione. Del resto, laddove la disciplina di settore ha inteso partitamente sanzionare ciascun inadempimento con distinti punti di penalizzazione in classifica lo ha fatto in maniera espressa (cfr. allegato A), paragrafo III), lett. a), punto 2) del Com. Uff. n. 93/A), il che non è nel caso di specie, avuto riguardo al dato testuale dell’allegato A, paragrafo IV), lett. a), punto 2) della cui applicazione si tratta.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 maggio 2009 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della CGF pubblicata sul C.U. n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 –

Parti: A.C.D. S.S. Juve Stabia S.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il mancato rispetto del termine costituisce, inevitabilmente, violazione dell’art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione all’allegato A), par. V, punto 1, del C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008. A nulla rileva, ad avviso di questo Collegio, il fatto che dell’inadempimento non sia fatta segnalazione nella nota della CO.VI.SO.C. dell’11 luglio 2008. Infatti, come evidenziato anche dalla Federazione, ciò può agevolmente spiegarsi con la considerazione che la normativa in esame, nel rimettere alla CO.VI.SO.C. la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al campionato 2008/2009, fissa nell’11 luglio 2008 il termine ultimo per lo svolgimento della relativa istruttoria; concedendo, in tal modo, alle società un lasso temporale (dal 30 giugno all’11 luglio 2008) per sanare eventuali inadempimenti. L’utilizzo di tale lasso temporale, se permette alle società di evitare la decisione di non ammissione al campionato, non fa, però, venir meno l’irregolarità derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno, così come previsto dal par. V, punto 1 e, nello stesso paragrafo, sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2008/2009. Per quanto riguarda la questione relativa al mancato rispetto dell’adempimento richiesto all’allegato A), par. III, lett. B), punto 4, del C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008, risulta documentalmente dimostrato che, in data 27 giugno 2009, la società ha provveduto a richiedere, con due distinte istanze, una dilazione di novanta giorni del debito residuo pendente con l’ENPALS e che tali domande sono state accettate il successivo 14 luglio. Ritiene questo Collegio che, come correttamente evidenziato nella decisione della Corte di Giustizia Federale, la concessione delle dilazioni costituisce atto di accettazione di proposte negoziali, in quanto dirette a modificare preesistenti rapporti giuridici patrimoniali, e, pertanto, sono assoggettate, in difetto di diversa disciplina speciale, alla normativa generale in materia contrattuale dettata dagli artt. 1321 e ss. del codice civile. La riconducibilità delle concessioni di dilazione al genus di accordi trova conferma anche dal tenore letterale dell’allegato A), il quale, nell’indicare la documentazione da produrre, fa espressamente menzione, agli eventuali possibili «[…] accordi per dilazione concessi dagli enti impositori […]». A ciò consegue che la data di perfezionamento degli accordi con i quali sono stati convenute le dilazioni in oggetto va individuata, ai sensi dell’art. 1326 c.c., nel momento in cui il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione e, dunque, nel caso in esame, non prima del 14 luglio 2008. Può, in ogni caso, osservarsi che, quand’anche non si convenisse con l’impostazione seguita, la tesi prospettata dalla società – secondo cui la dilazione dovrebbe ritenersi perfezionata al momento della presentazione della domanda in considerazione dell’efficacia retroattiva dell’accettazione dell’ente impositore – non potrebbe, comunque, trovare accoglimento. Infatti, dalla documentazione agli atti emerge che la concessione delle dilazioni è stata resa possibile dall’avvenuto pagamento da parte dell’istante delle rate mancanti del piano di rateazione dei debiti contributivi pregressi, effettuato il 9 luglio 2008, ossia successivamente allo spirare del termine per la relativa produzione documentale. Deve, pertanto, concludersi che solo successivamente a tale ultima data è stato rimosso l’ostacolo per l’accoglimento delle istanze di dilazione, per cui non appare possibile ipotizzare una retroattività degli effetti delle accettazioni delle stesse ad un’epoca antecedente al 9 luglio.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 maggio 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della CGF pubblicata sul C.U. n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 –

Parti: S.S. JUVE STABIA SpA/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:(1) Il decorso del lasso temporale della CO.VI.SO.C per l’istruttoria delle pratiche sui requisiti di ammissione ai campionati non sana eventuali irregolarità delle società che non abbiano rispettato i tempi loro imposti per adempimenti federali, che sono sanzionabili.

Massima TNAS: (2) Le concessioni di dilazioni costituiscono atti federali di accettazione di proposte negoziali sottoposte alla disciplina contrattualistica del Codice Civile (artt. 1321 e ss. c.c.). Esse hanno efficacia ex nunc (dall’accettazione da parte ella Federazione) e non ex tunc (dalla proposizione dell’istanza).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 09 aprile 2009 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale del 10 febbraio 2009 –

Parti: A.C.D. Ascoli Calcio 1989 s.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione del termine infrannuale (30 settembre 2008), indicato dal C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008 per gli adempimenti propedeutici all’ammissione ai campionati professionistici di calcio per l’a. s. 2008/2009. In virtù di quanto stabilito nel § IV del citato C.U. n. 93/A, la FIGC, fermi i naturali termini di scadenza per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori, ecc. per le mensilità da aprile a giugno 2008, fissa al 30 settembre 2008 un termine di grazia affinché le società di calcio facciano pervenire alla Lega competente la documentazione attestante tal pagamento. Del pari, la FIGC accorda alle società stesse l’ulteriore termine di grazia del 31 ottobre 2008 per documentare alla COVISOC l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali per le medesime mensilità. Nel caso di specie deve pervenire il Collegio con riguardo all’attenuante della responsabilità attorea per inadempimento, il quale, ad una serena lettura delle norme del C.U. n. 93/A, si sostanzia, verso la Federazione intimata, nell’omessa documentazione d’un pagamento da effettuare a terzi. Ora, come s’è visto, alla data del 30 settembre 2008, l’attrice avrebbe dovuto, al più al contempo, effettuare i pagamenti di cui al C.U. n. 93/ A e darne attestazione alla Lega competente. V’è così un duplice obbligo, quello, cioè, del previo pagamento e dell’esibizione della relativa attestazione alla Lega, onde tal prescrizione ha natura solo probatoria. Non sfugge al Collegio che la tempestiva consegna dell’attestazione stessa in fondo non sia una mera formalità documentale, ma che abbia un altro scopo, oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse della società di calcio verso i suoi creditori principali. Essa serve infatti a garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato d’un soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente, senza cercare d’ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione finanziaria allegra, ossia pretermettendo i diritti dei suoi più diretti collaboratori ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori. A questa funzione specifica si connette allora il termine del 30 settembre 2008, in quanto l’interesse protetto da quest'ultimo nei confronti della Federazione intimata, è sì materialmente collegato, ma pure differente da quello entro cui la società deve adempiere i propri obblighi verso i creditori principali. Si consideri che la mancata osservanza del termine stesso implica una sanzione non già definitivamente espulsiva dal campionato, bensì di decurtazione del punteggio da acquisire nel corso di quest’ultimo, senza con ciò comprometterne definitivamente l’ ammissione. Sicché l’obiettivo sotteso a detto termine può esser ottenuto dalla FIGC, secondo i normali criteri di valutazione della rilevanza dell’adempimento intempestivo, appunto grazie all’equanime applicazione delle sanzioni ex art. 10, c. 3 CGS, ossia valutando, oltre il mero fatto del ritardo in sé, le circostanze della vicenda ed il comportamento in concreto tenuto dai soggetti inadempienti. Se sono perciò assodate la funzione di garanzia della documentazione da versare alla Lega entro il termine prescritto e, nella specie, la mora in sé e l’assenza d’ogni esimente al riguardo in capo all'attrice, non va però dimenticato che, appunto per la sua funzione, il termine de quo è sì essenziale, ma non decadenziale. Da ciò discende la necessità di graduare la penalizzazione per la società e l’inibizione per i suoi dirigenti, in base non già al ritardo, che rileva in sé, bensì esaminando tutte le eventuali circostanze attenuanti che il ritardo abbia provocato. Nella specie, con riguardo alla fase preparatoria dell’adempimento, non può il Collegio sottacere, come manifestamente irrilevanti o infondate, le circostanze: a) dell’abitualità, per l’attrice, di rivolgersi alla finanziaria per ottenere l’invocato finanziamento, donde l’oggettiva difficoltà, certo non impossibilità, di cambiare soggetto finanziatore nel solo tempo residuo derivante da un invero colposo atteggiamento (almeno, sotto il profilo della rapidità e della completezza dell'informazione sullo stato del mercato, invece prescritto secondo buona fede) di quella società finanziaria; b) dell’oggettiva imprevedibilità, più che della crisi economica in sé dell’estate/autunno 2008, delle reazioni, talvolta anche irrazionali ed irrazionalmente scaricate sulla clientela, degli operatori finanziari colpiti effettivamente o impauriti dalla crisi stessa; c) delle comunicazioni, da parte dell’attrice, alla Federazione intimata circa lo stato di difficoltà, in parte sì procurato, ma per altra e non meno significativa parte non dominabile dall’attrice stessa; d) del tenore di queste comunicazioni, forse non perfetto, ma neppure manifestamente malizioso e, quindi, tale da non escludere in radice ogni profilo di buona fede che la Federazione avrebbe potuto apprezzare. Sulla scorta di queste considerazioni, deve allora il Collegio accogliere in parte la pretesa attorea, nel senso di riconoscere all’attrice le predette attenuati e, per l’effetto, di ridurre d’un ulteriore punto la penalizzazione del punteggio acquisito in corso di campionato 2008/2009, come da ultimo stabilita nella decisione qui impugnata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 09 aprile 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale del 10 febbraio 2009 –

Parti: ASCOLI CALCIO 1989 SpA /FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) I termini per gli adempimenti federali, ai sensi dell’art. 1184 c.c., sono posti non nell’esclusivo interresse della società ma anche della Federazione all’evidente scopo di un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati.

Massima TNAS: (2) Il concorso di terzi (estranei all’ordinamento sportivo) all’inadempimento del soggetto o società tesserato/a non rileva ai fini dell’inadempimento dei termini perentori posti a sanzione delle regolarità del campionato.

Massima TNAS: (3) Il termine federale per depositare la documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento dei crediti verso terzi (es. dipendenti), ai fini dell’iscrizione al campionato, attesa la sua funzione di garanzia, ha natura essenziale ma non decadenziale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 09 aprile 2009 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale del 10 febbraio 2009 –

Parti: Sig. R.B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il presidente della società è sanzionato con la inibizione per mesi 3 per la violazione del termine infrannuale (30 settembre 2008), indicato dal C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008 per gli adempimenti propedeutici all’ammissione ai campionati professionistici di calcio per l’a. s. 2008/2009. In virtù di quanto stabilito nel § IV del citato C.U. n. 93/A, la FIGC, fermi i naturali termini di scadenza per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori, ecc. per le mensilità da aprile a giugno 2008, fissa al 30 settembre 2008 un termine di grazia affinché le società di calcio facciano pervenire alla Lega competente la documentazione attestante tal pagamento. Del pari, la FIGC accorda alle società stesse l’ulteriore termine di grazia del 31 ottobre 2008 per documentare alla COVISOC l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali per le medesime mensilità. Nel caso di specie deve pervenire il Collegio con riguardo all’attenuante della responsabilità attorea per inadempimento, il quale, ad una serena lettura delle norme del C.U. n. 93/A, si sostanzia, verso la Federazione intimata, nell’omessa documentazione d’un pagamento da effettuare a terzi. Ora, come s’è visto, alla data del 30 settembre 2008, l’attrice avrebbe dovuto, al più al contempo, effettuare i pagamenti di cui al C.U. n. 93/ A e darne attestazione alla Lega competente. V’è così un duplice obbligo, quello, cioè, del previo pagamento e dell’esibizione della relativa attestazione alla Lega, onde tal prescrizione ha natura solo probatoria. Non sfugge al Collegio che la tempestiva consegna dell’attestazione stessa in fondo non sia una mera formalità documentale, ma che abbia un altro scopo, oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse della società di calcio verso i suoi creditori principali. Essa serve infatti a garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato d’un soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente, senza cercare d’ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione finanziaria allegra, ossia pretermettendo i diritti dei suoi più diretti collaboratori ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori. A questa funzione specifica si connette allora il termine del 30 settembre 2008, in quanto l’interesse protetto da quest'ultimo nei confronti della Federazione intimata, è sì materialmente collegato, ma pure differente da quello entro cui la società deve adempiere i propri obblighi verso i creditori principali. Si consideri che la mancata osservanza del termine stesso implica una sanzione non già definitivamente espulsiva dal campionato, bensì di decurtazione del punteggio da acquisire nel corso di quest’ultimo, senza con ciò comprometterne definitivamente l’ ammissione. Sicché l’obiettivo sotteso a detto termine può esser ottenuto dalla FIGC, secondo i normali criteri di valutazione della rilevanza dell’adempimento intempestivo, appunto grazie all’equanime applicazione delle sanzioni ex art. 10, c. 3 CGS, ossia valutando, oltre il mero fatto del ritardo in sé, le circostanze della vicenda ed il comportamento in concreto tenuto dai soggetti inadempienti. Se sono perciò assodate la funzione di garanzia della documentazione da versare alla Lega entro il termine prescritto e, nella specie, la mora in sé e l’assenza d’ogni esimente al riguardo in capo all'attrice, non va però dimenticato che, appunto per la sua funzione, il termine de quo è sì essenziale, ma non decadenziale. Da ciò discende la necessità di graduare la penalizzazione per la società e l’inibizione per i suoi dirigenti, in base non già al ritardo, che rileva in sé, bensì esaminando tutte le eventuali circostanze attenuanti che il ritardo abbia provocato. Nella specie, con riguardo alla fase preparatoria dell’adempimento, non può il Collegio sottacere, come manifestamente irrilevanti o infondate, le circostanze: a) dell’abitualità, per l’attrice, di rivolgersi alla finanziaria per ottenere l’invocato finanziamento, donde l’oggettiva difficoltà, certo non impossibilità, di cambiare soggetto finanziatore nel solo tempo residuo derivante da un invero colposo atteggiamento (almeno, sotto il profilo della rapidità e della completezza dell'informazione sullo stato del mercato, invece prescritto secondo buona fede) di quella società finanziaria; b) dell’oggettiva imprevedibilità, più che della crisi economica in sé dell’estate/autunno 2008, delle reazioni, talvolta anche irrazionali ed irrazionalmente scaricate sulla clientela, degli operatori finanziari colpiti effettivamente o impauriti dalla crisi stessa; c) delle comunicazioni, da parte dell’attrice, alla Federazione intimata circa lo stato di difficoltà, in parte sì procurato, ma per altra e non meno significativa parte non dominabile dall’attrice stessa; d) del tenore di queste comunicazioni, forse non perfetto, ma neppure manifestamente malizioso e, quindi, tale da non escludere in radice ogni profilo di buona fede che la Federazione avrebbe potuto apprezzare. Sulla scorta di queste considerazioni, deve allora il Collegio accogliere in parte la pretesa attorea, nel senso di riconoscere all’attrice le predette attenuati e, per l’effetto, di ridurre d’un ulteriore punto la penalizzazione del punteggio acquisito in corso di campionato 2008/2009, come da ultimo stabilita nella decisione qui impugnata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 09 aprile 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale del 10 febbraio 2009 –

Parti: R.B./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:(1) I termini per gli adempimenti federali, ai sensi dell’art. 1184 c.c., sono posti non nell’esclusivo interresse della società ma anche della Federazione all’evidente scopo di un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati.

Massima TNAS: (2) Il concorso di terzi (estranei all’ordinamento sportivo) all’inadempimento del soggetto o società tesserato/a non rileva ai fini dell’inadempimento dei termini perentori posti a sanzione delle regolarità del campionato.

Massima TNAS: (3) Il termine federale per depositare la documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento dei crediti verso terzi (es. dipendenti), ai fini dell’iscrizione al campionato, attesa la sua funzione di garanzia, ha natura essenziale ma non decadenziale

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 19 febbraio 2009 n. 1,2,3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 23 marzo 2009  n. 1,2,3   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. B.R., presidente Ascoli Calcio 1898 S.p.A. avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito dei deferimenti del Procuratore Federale per violazione delle disposizioni di cui al com. uff. n. 93/a del 5.5.2008– note del 5.12.2008 nn. 3116/383pf/08-09sp/blp e 3112/384pf/08-09/sp/blp. Ricorso del sig. D.S.P., all’epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante dell’Ascoli Calcio 1898 S.r.l. avverso la sanzione della inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito dei deferimenti del procuratore federale per violazione delle disposizioni di cui al com. uff. n. 93/a del 5.5.2008 – note del 5.12.2008 nn. 3116/383pf/08-09sp/blp e 3112/384pf/08- 09/sp/blp. Ricorso dell’Ascoli Calcio 1898 S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per responsabilità diretta, art. 4, comma 1 C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti con note del 5.12.08 nn. 3116/383pf/08-09sp/blp e 3112/384pf/08- 09/sp/blp

Massima:La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per responsabilità diretta, art. 4, comma 1 C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008. Con Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008, il Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato le norme di ammissione ai campionati professionistici 2008/2009. Per quanto di più diretto interesse, viene in rilievo il disposto di cui all’allegato A, paragrafo IV), lettera A), punto 2) del C.U. 93/A del predetto C.U. nella parte in cui fa carico alle società di “far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 30 settembre 2008, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2008. Per le società facenti parte dell’organico di serie B nella stagione sportiva 2007/2008, l’adempimento deve essere riferito alle mensilità di aprile, maggio e giungo 2008.......Le società devono documentare alla Co.Vi.So.C, entro il termine del 31 ottobre 2008, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera” relativi agli emolumenti sopra indicati. La disposizione prosegue prescrivendo che l’inosservanza di quanto statuito con riguardo agli emolumenti di cui trattasi “comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. Quest’ultimo, all’art. 10, terzo comma stabilisce che “il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati e il mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lett. g) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica”. Ebbene, il terzo comma dell’art. 10 del CGS, della cui corretta applicazione è questione, a legare in una unica fattispecie le due evenienze del mancato pagamento degli emolumenti dovuti e del mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali. La norma citata, che peraltro è stata innanzi richiamata, prevede la sanzione nella misura minima dei due punti di penalizzazione per la complessiva fattispecie del “mancato pagamento.....degli emolumenti dovuti.....e il mancato pagamento…..delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità……”. Ben avrebbe potuto essere irrogata per le violazioni degli adempimenti di cui trattasi una sanzione anche superiore ai due punti di penalizzazione in classifica, atteso che il citato art. 10, terzo comma CGS prevede una misura “non inferiore a 2 punti”, e tuttavia in tale evenienza (quella cioè di una penalizzazione superiore ai due punti) non si tratterebbe più del minimo edittale, quale invece la Commissione disciplinare nazionale ritiene di aver irrogato infliggendo i 4 contestati punti di penalizzazione. Del resto, laddove la disciplina di settore ha inteso partitamente sanzionare ciascun inadempimento con distinti punti di penalizzazione in classifica lo ha fatto in maniera espressa (cfr. allegato A), paragrafo III), lettera A), punto 2) del C.U. n. 93/A), il che non è nel caso di specie, avuto riguardo al dato testuale dell’allegato A, paragrafo IV), lettera A), punto 2) della cui applicazione si tratta. In definitiva, se si conviene, come alla Corte appare pacifico convenire, che la condotta dei reclamanti, comunque giustamente censurata, è da ricondurre per ragioni di ordine logico – sistematico ad una fattispecie unitaria, allora la sanzione nel minimo edittale non può che essere quella dei due punti di penalizzazione, potendo una penalizzazione maggiore conseguire ad una congrua motivazione con cui si esplicitino le ragioni che conducono ad irrogare una sanzione oltre appunto il minimo edittale. La ritenuta fondatezza di tale motivo di censura – unitamente alla valutazione di tutte le altre circostanze del caso concreto che, già in prima istanza, avevano fatto emergere la correttezza del comportamento tenuto dal presidente della società - conduce alla rimodulazione delle sanzioni già irrogate, nel senso di ridurre a due i punti di penalizzazione in classifica della società, da scontare nella corrente stagione sportiva. (Il caso di specie: La società ha omesso il pagamento, entro il termine del 30.9.2008, degli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2008 ed ha omesso il versamento, entro il termine del 31.10.2008, delle ritenute irpef e dei contributi Enpals da operare sugli emolumenti suindicati).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 65/CDN  del 13 Marzo 2009  n. 2 -  

Impugnazione - istanza: (61) – Deferimento del procuratore federale a carico di: M.P. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA, all’epoca dei fatti) e della società US Avellino SpA (nota n. 529/1510pf07-08/SP/ma del 22.7.2008)

Massima: Il Presidente del Consiglio e legale rappresentante della società risponde della violazione di cui all’art. 85, lett A), par VII NOIF, per non aver documentato, entro il termine del 30 aprile 2008, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativamente agli emolumenti dovuti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007. Consegue la sanzione dell’inibizione a caico del presidente e dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 febbraio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 05 marzo 2009 n. 3

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della SSC Venezia s.p.a. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti

Massima: La società risponde della violazione degli artt. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente in relazione all’allegato A) punto 2 del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008 e 1, comma 1, C.G.S. per le condotte ascritte ai propri tesserati che si sono concretizzate nell’aver trasmesso, alla Co.Vi.So.C., in data 31.10.2008, una dichiarazione non veritiera attestante “che la società, alla data odierna, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute irpef,…,riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalla Lega competente, per le mensilità di maggio e giugno 2008”.

 

Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009 n. 6  

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del Treviso F.C. 1993 s.r.l. avverso le sanzioni inflitte: inibizione per mesi 6 al sig. S.E., amministratore unico e legale rappresentante della Treviso F.C. 1993 s.r.l.  penalizzazione di punti 1 alla reclamante da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009 seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione al par. i lett a) punto 6) dell’all. a del com. uff. n. 93/a del 5.5.2008 e art. 4, comma 1 C.G.S.

Massima: La società risponde della violazione di cui all’art. 8 comma 5 C.G.S. in relazione al par. I, lett. a) punto 6) dell’all. A del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato entro il termine del 30.6.2008 l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento del debito I.V.A. relativo al periodo d’imposta 2006. consegue la penalizzazione di punti (1) in classifica oltre all’inibizione nei confronti del legale rapp.te della società. Com’è noto, il par. I, lett. a) punto 6) dell’all. A del Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008 impone, tra gli altri adempimenti, dettati in vista dell’ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, l’obbligo di “depositare presso la Co.Vi.So.c, anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed I.V.A., esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006…. In caso di transazioni e/o accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2008…..” L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti…..….6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica….. da scontarsi nel campionato 2008/2009. Nel caso di specie non può essere accolta la tesi della società secondo la quale il pagamento dei tributi I.V.A. 2006 deve ritenersi tempestivo. Ed, invero, nella prospettiva attorea, la società calcistica si sarebbe avvalsa della facoltà di cui all’art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997, che consente al contribuente di pagare ratealmente le maggiori somme dovute a seguito dei cd. controlli automatici e del controllo formale sulle dichiarazioni presentate. La prefata società, dopo aver ricevuto in data 19.6.2008 la comunicazione n. 2008/34944 dell’Agenzia delle Entrate di Treviso in ordine all’irregolarità della dichiarazione I.V.A. 2007, con l’invito a pagare il debito esistente, dapprima versava all’Erario la somma pari a ad 1/20 del complessivo ammontare del debito I.V.A. e poi, il successivo 30.6.2008, inviava alla F.I.G.C. ed alla CO.VI.SO.C. la comunicazione di avvenuto pagamento dei tributi IVA, IRAP ed IRES. Secondo i ricorrenti i suddetti comportamenti ricadrebbero nella cornice operativa dell’art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997 e sarebbero utilmente valorizzabili anche ai fini dell’ordinamento federale. Viceversa, gli eventi successivi al 30.6.2008, data alla quale dovrebbe cristallizzarsi il giudizio, non avrebbero alcun rilievo: la società, alla data dell’11.7.2008, piuttosto che seguire il programmato piano di rateizzazione, avrebbe preferito versare l’intero saldo. Così ricostruita la vicenda in esame, la Corte di Giustizia Federale ritiene sussistere la responsabilità dei soggetti deferiti per gli addebiti loro ascritti. Rilievo dirimente a giudizio del Collegio assume l’evidente inettitudine strutturale della documentazione trasmessa dalla società, in data 30.6.2008, ad accreditare un parziale effetto solutorio conforme alle condizioni prescritte dalla disciplina di settore e, dunque, opponibile come rituale adempimento degli obblighi imposti dalla normativa federale. Va anzitutto detto che, effettivamente, alla stregua della richiamata disposizione di rango primario (art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997), il contribuente può pagare in forma rateale le maggiori somme dovute all’Erario in ragione delle risultanze dei controlli formali ed automatici di cui agli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del medesimo testo normativo. L’emersione di tale facoltà nel costrutto normativo in argomento trova, in via diretta, nella stessa efficacia precettiva della soprarichiamata disposizione normativa la sua fonte genetica, senza cioè che l’espansione di tale diritto (alla rateizzazione) possa dirsi condizionata dalla mediazione costitutiva di accordi transattivi ovvero di espliciti atti di approvazione dell’Amministrazione finanziaria. Tale approdo ermeneutico, oltre che nell’univoco valore semantico dell’articolo di legge, trova decisivo conforto nella lettura sistemica della norma che, solo nei casi in cui le somme dovute non superino € 2.000,00 (comma 2), subordina l’accesso al beneficio in commento all’approvazione dell’ufficio finanziario. Viceversa, nell’ipotesi ordinaria (comma 1), l’opzione per il pagamento rateale è rimessa allo stesso contribuente che, dovrà, a pena di decadenza, esercitare la relativa facoltà nelle forme, con la garanzia e nei termini prescritti. A giudizio della Sezione, l’opzione per il pagamento rateale non può restare circostanza neutra nell’ambito dell’ordinamento federale; e ciò è fatto palese, a tacer d’altro, dall’esplicito rinvio che il par. I, lett. a) punto 6) dell’all. A del Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008 effettua alle possibilità di rateazione previste dalla disciplina finanziaria (….In caso di transazioni e/o accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2008…..”). Né, peraltro, costituisce un ostacolo il fatto che la disposizione in argomento menzioni solo gli atti di transazione e/o gli accordi: la stessa genericità della formula utilizzata – che non richiama specifiche e predeterminate fattispecie di legge – rende di tutta evidenza la sua natura di rinvio dinamico all’ordinamento finanziario. Peraltro, risulterebbe difficilmente spiegabile l’esclusione di fattispecie (quali quelle previste dal menzionato art. 3 bis) in cui il diritto alla rateazione del debito, piuttosto che trarre origine da una vicenda derivativa (accordo o transazione), trova la sua fonte genetica direttamente in una disposizione di rango primario. Senza contare che, in siffatte evenienze, la stessa predicabilità di un piano di rateizzazione incide sull’immediata esigibilità del relativo credito, precludendo in radice la possibilità di configurare “rate scadute”. Appare poi di tutta evidenza che la pedissequa osservanza delle condizioni imposte dalla normativa primaria, ancorchè condizione necessaria, non è ancora sufficiente ove gli adempimenti de quibus debbano essere vagliati nell’ambito settoriale dell’ordinamento federale ai fini dell’ammissione delle società della Lega Nazionale Professionisti ai campionati sportivi 2008/2009. L’esercizio della facoltà di cui all’art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997 deve, infatti, inevitabilmente coniugarsi anche con gli adempimenti previsti dalle speciali prescrizioni compendiate nel Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008, il quale impone (in via aggiuntiva) l’obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.c, anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed I.V.A.…ovvero l’esistenza di un piano di  rateizzazione. Orbene, una lettura combinata delle disposizioni di rango primario (id est art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997) e delle norme varate dal Consiglio Federale (Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008) rende comunque esigibile, anche nel caso di rateizzazione, l’obbligo di depositare la detta dichiarazione, il cui contenuto assertivo dovrà adeguatamente mettere in risalto che la società non ha provveduto all’integrale pagamento dei tributi dovuti, avendo inteso avvalersi della facoltà di rateizzare le somme dovute in piena aderenza alle condizioni di legge. La dichiarazione in argomento dovrà poi essere corredata dalla documentazione attestante il rispetto, alle scadenze previste, delle condizioni previste dalla normativa di settore (pagamento della prima rata, prestazione di idonea garanzia). Di contro, dal carteggio esibito a corredo del ricorso si evince che, in data 30.6.2008, sono stati trasmessi a cura e nell’interesse della società Treviso, in allegato ad una nota di accompagnamento, i seguenti documenti: dichiarazione modifiche statutarie, dichiarazione vigenza e composizione compagine sociale, dichiarazione avvenuto pagamento IRPEF, ENPALS, Ind. Fine Carr., dichiarazione avvenuto pagamento I.V.A., IRAP, IRES, copia lettera accompagnatoria deposito bilancio al 31.12.2007, copia lettera accompagnatoria deposito bilancio al 30.6.2007. Per quanto di più diretto interesse, mette conto evidenziare che, tra la documentazione sopra elencata, era inclusa anche una dichiarazione in cui si attestava che, alla data del 30.6.2008, la società aveva provveduto al pagamento, tra gli altri, di tutti i tributi dovuti a titolo di I.V.A.. Tale attestazione non riflette in modo fedele la posizione debitoria della società ai fini I.V.A., atteso che, solo in data 11.7.2008, la società ha onorato integralmente i suoi debiti, pagando a saldo. Nella menzionata documentazione trasmessa il 30.6.2008 non vi è, invece, alcuna traccia della cura degli adempimenti prescritti dall’ art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997 né vi è alcun riferimento nell’apposita dichiarazione all’intenzione di volersi avvalere della facoltà prevista dalla richiamata norma. Una comunicazione in tal senso è affidata ad una nuova dichiarazione, parimenti datata 30.6.2008 ed asseritamente trasmessa ad integrazione di quelle precedentemente rese. In disparte ogni considerazione sulla valenza (non già integrativa bensì) sostitutiva di tale dichiarazione (rispetto a quella che attestava l’integrale pagamento dei tributi I.V.A.) in ragione della chiara incompatibilità dei rispettivi contenuti assertivi, vale osservare che non vi è prova della trasmissione di tale atto nel termine utile del 30.6.2008, non essendo stato prodotto (in questo caso ed a differenza degli altri documenti) il rapporto di avvenuta trasmissione via fax. La suddetta omissione – le cui negative ricadute sul piano probatorio non possono che essere addebitate alla società deducente - ha un rilievo assorbente attesa la perentorietà, ai fini del presente giudizio disciplinare, del termine sopra richiamato, com’è fatto palese dal presidio sanzionatorio espressamente contemplato dal par. I, lett. a) punto 6) dell’all. A del Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008, secondo cui l’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2008/2009.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 54/CDN  del 26 gennaio 2009  n. 1,2 - Impugnazione - istanza: (99) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.B. (Presidente e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA), P.D.S. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA) e della società Ascoli Calcio SPA 1898 SpA (nota n. 3116/383pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008). (100) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.B.  (Presidente e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA), P.D.S. (Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA) e della società Ascoli Calcio 1898 SpA (nota n. 3112/384pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008) Massima: È opportuno ricordare che le date del 30 settembre e del 31 ottobre 2008, sono state fissate dalle disposizioni contenute nel C.U. 93/A del 5 maggio 2008 come termine ultimo per le comunicazioni alla Co.Vi.So.C. dell’avvenuto pagamento degli emolumenti (30 settembre) e dei contribuiti (31 ottobre) e per la trasmissione alla stessa Commissione di Vigilanza della documentazione inerente i pagamenti stessi. Ciò precisato, ne consegue che l’effettivo pagamento, dove effettuarsi alle scadenze naturali, che per mera tolleranza poteva esser prorogato sino alle date di comunicazione e trasmissione. In altri termini, la Società ha avuto a disposizione un termine più che congruo per risolvere qualsiasi problema di natura economica. La invocata “causa di forza maggiore”, per costituire scriminante, si deve porre come atto di forza tale da creare nel soggetto che lo subisce, una assoluta impossibilità ad adempiere, cosa che nel caso in esame non sembra essersi verificato, avendo avuto la Società, tutto il tempo per superare ogni possibile difficoltà. La mancata erogazione del finanziamento può considerarsi quale difficoltà sopravvenuta che poteva esser superata con la ricerca di fonti alternative di finanziamento, come di fatto si è poi realizzato, in un momento successivo alla scadenza dei termini. Le argomentazioni difensive dell’amministratore delegato in ordine ai limiti della sua delega, non possono trovare accoglimento in quanto, egli, doveva trovare, all’interno delle funzioni che svolgeva, i poteri per affrontare e risolvere la situazione creatasi a seguito del ritardato finanziamento. Deve, invece, essere accolta, la richiesta di proscioglimento dell’amministratore, in ordine agli omessi versamenti contributivi e alle omesse comunicazioni, non rivestendo più lo stesso la carica di Amministratore alla data del 31.10.2008. Consegue la sanzione della penalizzazione di punti (4) in classifica a carico della società e l’inibizione a carico del presidente e dell’amministratore delegato. Il caso di specie: Dalla documentazione in atti si evince che la società in violazione di quanto tassativamente previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. 93/A del 5 maggio 2008, al paragrafo IV lett. A punto 2, non ha comunicato né trasmesso agli organi competenti entro il 30 di settembre del 2008, la documentazione relativa al pagamento degli emolumenti dovuti per i mesi aprile - maggio - giugno 2008, così come non ha comunicato né trasmesso entro la data del 31 ottobre 2008 la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dei contribuiti previdenziali ed erariali. Gli organi direttivi della Società individuati nel Presidente e nell’Amministratore delegato, si sono difesi assumendo che l’omesso pagamento e la conseguente omessa produzione documentale entro i termini prescritti era da ascriversi alla mancata corresponsione da parte della Società finanziaria a cui il Presidente e l’amministratore delegato si erano rivolti per ottenere, previa cessione di crediti maturati ed esigibili, la erogazione delle somme necessarie a coprire sia il pagamento degli emolumenti che dei contributi e di quant’altro dovuto. Il ritardo nella erogazione del finanziamento si poneva, pertanto, come causa di forza maggiore, che aveva impedito alla Società e ai suoi dirigenti di far fronte entro i termini prescritti dalle disposizioni Federali, alle obbligazioni nascenti dai rapporti di lavoro dipendente. L’Amministratore delegato, riteneva comunque di dover andare esente da responsabilità, in ordine alle scadenze del 30 settembre 2008, in quanto i vincoli limitativi imposti al suo mandato di Amministratore, non gli conferivano alcun potere diretto a reperire aliunde i finanziamenti necessari; quanto ai versamenti contributivi da effettuarsi entro il 31 ottobre, opponeva le sue irrevocabili dimissioni dalla carica, presentate il 26.10.2008 e ratificate dal CdA della Società in data 29.10.2008.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 50/CDN  del 16 gennaio 2009  n. 1 -  

Impugnazione - istanza: (52) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.G.G. (amministratore unico e legale rappresentante della soc. SS Juve Stabia SpA, all’epoca dei fatti), e della società SS Juve Stabia spa (nota n. 522/1512pf07-08/sp/blp del 29.7.2008)

Massima: L’Amministratore unico e legale rappresentante della società risponde della violazione di cui all’art. 85, lett. B), par. V delle NOIF, per la mancata attestazione, agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, la società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per la violazione di cui al proprio legale rappresentante. Consegue la sanzione dell’amemnda a carico di quest’ultima.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN  del 15 gennaio 2009  n. 4 -

Impugnazione - istanza: (114) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P.(Amministratore delegato e legale rappresentante della soc. SSC Venezia SpA), S.M. (responsabile del controllo contabile della soc. SSC Venezia SpA) e della società SSC Venezia Spa (nota n. 3421/387pf/08- 09/sp/blp del 22.12.2008)

Massima: Il Consigliere Delegato della Società con specifico mandato, tra l’altro, alla rappresentanza della Società nei rapporti con la Lega e con la COVISOC, il responsabile del controllo contabile della società e la società medesima rispondono: il primo: della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte CGS vigente, in relazione all’allegato A) paragrafo IV) lettera A) punto 2 del CU del C.F. n. 93/A del 5 maggio 2008, per il mancato pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2008 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione mendace in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti perle mensilità di maggio e giugno 2008; il secondo: della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione mendace in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti perle mensilità di maggio e giugno 2008; la terza: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al legale rappresentante; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per la condotta ascritta al Sindaco Effettivo della società. Consegue l’applicazione della sanzione dell’inibizione a carico dei deferiti e quella dell’ammenda e della penalizzazione di punti (2) in classifica a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN  del 09 gennaio 2009  n. 1 - Impugnazione - istanza: (101) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA) e della società US Avellino SpA (nota n. 3117/382pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008) (102) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA) e della società US Avellino SpA (nota n. 3118/381pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008) Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (4) in classifica per non aver provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte nei confronti di numerosi tesserati e conseguentemente al versamento dei derivanti oneri contributivi e fiscali. Nel caso di specie i documenti presenti nel fascicolo del procedimento, tra cui le note provenienti rispettivamente dalla Lega Nazionale Professionisti e dalla CO.Vi.So.C., dimostrano in maniera incontestabile l’inadempimento di cui si è reso responsabile l’amministratore unico della società, che non ha tempestivamente provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte dalla società da lui rappresentata nei confronti di numerosi tesserati e conseguentemente al versamento dei derivanti oneri contributivi e fiscali, e ciò nonostante le disposizioni richiamate nell’atto di incolpazione. La circostanza posta alla base di tale giustificazione non può comunque essere valutata in guisa di scriminante poiché le presunte difficoltà economiche, contrariamente a quanto si sostiene nella memoria difensiva, non valgono ad escludere la volontarietà della condotta antidisciplinare della mancata corresponsione degli emolumenti dovuti ai tesserati ed nel conseguente omesso versamento dei relativi oneri. D’altronde, la difesa riconduce l’omesso pagamento degli importi dovuti a cause di forza maggiore concretizzatesi principalmente nel sequestro delle azioni sociali disposto in sede penale; a riguardo va però rilevato che il dissequestro di tali titoli è avvenuto il 3 luglio e che quindi rimaneva tutto il tempo per effettuare le necessarie operazioni finanziarie atte a provvedere ai pagamenti entro le scadenze rispettivamente fissate al 30 settembre ed al 31 ottobre 2008.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 18 settembre 2008  n. 3 -

Impugnazione - istanza: (36) – Deferimento del procuratore federale a carico di: G.S. (Presidente del CdA e Legale rappresentante Soc. Pescara Calcio SpA), F.S. (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. Pescara Calcio SpA) e della società Pescara Calcio SpA (nota n. 682/105 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

Massima: La società non risponde delle violazioni per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo di imposta 2006, quando dimostra di aver depositato la documentazione in data 26.6.2008 (dichiarazione su modulo COVISOC e mod. F24 attestante il pagamento della prima rata), in virtù del DL 112 del 25.6.2008, sufficiente per determinare il soddisfacimento dell’onere imposto. Nel caso di specie è opportuno precisare che, sebbene l’Agenzia delle Entrate, con lettera del 14.7.2008, rappresentasse che il perfezionamento della rateazione del debito IVA si sarebbe avverato con il concorso del pagamento della prima rata, avvenuto in data 26.6.2008, e della presentazione di valida fideiussione, avvenuta in data 10.7.2008, è indubitabile che tale ultimo requisito, dopo l’intervento del ripetuto DL 112/08, è venuto meno. Pertanto, la società., con il versamento della prima rata, ha correttamente e tempestivamente assolto al precetto di cui al CU 93/A.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 18 settembre 2008  n. 2 -  

Impugnazione - istanza: (33) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.G.G. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. Juve Stabia SpA) e della società Juve Stabia SpA (nota n. 688/111 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica e con l’ammenda a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente che ha violato l’art.8, comma 5, CGS in relazione al par. V punto 1) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta e l’art. 8, comma 5, CGS, in relazione al par. III,lett.B) punto 4 dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 18 settembre 2008  n. 8 -  

Impugnazione - istanza: (32) – Deferimento del procuratore federale a carico di: A.P. (Presidente e Legale rappresentante Soc. SS C. Venezia SpA), U.P. (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. SS C. Venezia SpA) e della società SS C. Venezia SpA (nota n. 684/107 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica e con l’ammenda a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, né la fideiussione bancaria a prima richiesta, né l’attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti sino all’aprile del 2008.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 18 settembre 2008  n. 7 -  

Impugnazione - istanza: (34) – Deferimento del procuratore federale a carico di: G.C. (Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. SS Scafatese Calcio Srl) e della società SS Scafatese Calcio Srl (nota n. 686/109 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

Massima: La società non risponde della violazione di cui all’art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. IV, lett. A), punto 2), a) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per l’esistenza, al 30 giugno 2008, di un debito per mancato pagamento di un premio di preparazione, come certificato alla Covisoc dalla Lega di competenza, quando produce documentazione attestante l’insussistenza del fatto contestato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 18 settembre 2008  n. 6 -  

Impugnazione - istanza: (30) – Deferimento del procuratore federale a carico di: G.S. (Presidente del CdA e legale rappresentante Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), G.D.P. (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) e della società AS Cisco Calcio Roma Srl (nota n. 685/108 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica e con l’ammenda a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente che ha violato l’art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. III, lett. B) punto 4) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, a nulla rilevando che la società ha provveduto solo in data 1 luglio 2008 al pagamento sia delle ritenute Irpef relative alla mensilità di aprile 2008 sia del residuo debito Enpals riferito alla medesima mensilità. Ai sensi del par. VII del CU 93/A del 5/5/2008 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini perentori stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa entro il termine del 15 luglio 2008. La violazione contestata ai deferiti è di natura formale e consegue al mancato rispetto dei termini indicati dalla normativa vigente. Non può essere accolta, quindi, la tesi dell’irrilevanza della violazione e/o della scusabilità dell’errore commesso dai deferiti, anche perché dalla pubblicazione sul CU n. 93/A del 5/5/08 delle norme d’ammissione ai Campionati Professionistici 2008/2009 discende non solo la presunzione, ma anche l’obbligo di conoscenza di tali norme a carico di tutti i tesserati. Assolutamente irrilevante è quindi la circostanza (peraltro non provata) del mancato funzionamento del fax della COVISOC. Infatt,i i deferiti avrebbero dovuto conoscere e rispettare i termini previsti a prescindere da eventuali intimazioni della  COVISOC.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 18 settembre 2008  n. 5 -  

Impugnazione - istanza: (35) – Deferimento del procuratore federale a carico di: A.R. (Presidente e Legale rappresentante Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) e della società SS Manfredonia Calcio Srl (nota n. 687/111 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica e con l’ammenda a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente che ha violato l’art. 8, comma 5, CGS in relazione al par. III lett. C) punto 1) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato presso la COVISOC nei termini previsti dalla normativa federale, la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 18 settembre 2008  n. 4 -

Impugnazione - istanza: (31) – Deferimento del procuratore federale a carico di: E.S. (Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. Treviso FBC 1993 Srl) e della società Treviso FBC 1993 Srl (nota n. 683/106 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica e con l’ammenda a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio amministratore unico che ha violato l’art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par I, lett. A), punto 6) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 per non aver depositato entro il termine del 30 giugno 2008 l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA, relativo al periodo imposta 2006,  a nulla rilevando il fatto, che la società ebbe ad adempiere in data 11 luglio 2008, atteso che tale adempimento è tardivo rispetto al termine perentorio del 30 giugno 2008.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 18 settembre 2008  n. 1 -  

Impugnazione - istanza: (29) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. US Avellino SpA) e della società US Avellino SpA (nota n. 681/104 pf08-09/SP/blp dell’11.8.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica e con l’ammenda a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente che ha violato l’art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par V, punto 1) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta; l’art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par III, lett. B), punto 4) dell’all. A del C.U. 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al marzo 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al servizio sportivo; l’art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par IV, lett. A), punto 2), a e b dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, poiché, dalla certificazione della Lega competente, risultava al 30 giugno 2008 l’esistenza di debiti da parte della società: 1. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti per € 114.234,63 per “saldo c/campionato”; 2. nei confronti della FIFA per CHF 500,00 per spese procedurali; 3. nei confronti di altre società per la mancata corresponsione della percentuale sugli incassi spettanti alle società ospitate; D) l’art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par III, lett. B), punto 5) dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP, IVA, riferiti ai periodi d’imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 171/CGF Riunione del  30 aprile 2008  n. 11 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 277/CGF Riunione del 16 settembre 2008 n. 11 -  

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Pescara Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica nella corrente stagione sportiva, seguito deferimento del Procuratore Federale, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti (nota n. 3772/673pf07-08/sp/ma del 27.03.2008) Ricorso del sig. D.G.C. legale rappresentante all’epoca dei fatti della società Pescara Calcio SpA, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione prevista e punita dall’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente in relazione all’allegato b) paragrafo iv) lettera a) ultima parte del c.u. del c.f. n. 6/a del 3 maggio 2007 e dell’art. 8 comma 5, del C.G.S. (art. 7 comma 1 previgente) per il mancato pagamento dei emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2007 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali e comunque per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia (nota n. 3772/673pf07-08/sp/ma del 27.03.2008)

Massima:Il presidente della società non commette la violazione dell’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente in relazione all’allegato b) paragrafo iv) lettera a) ultima parte del c.u. del c.f. n. 6/a del 3 maggio 2007 e dell’art. 8 comma 5, del C.G.S. (art. 7 comma 1 previgente) per il mancato pagamento dei emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2007 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali e comunque per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia quando dagli atti emerge che in data 27.9.2007 la società aveva impartito l’ordine di pagamento degli stipendi all’istituto bancario, con richiesta di valuta fissa al beneficiario 28.9.2007 (a fronte del termine fissato al 30.9.2007); e che in data 28 settembre 2007 (a fronte del termine fissato al 30.9.2007) era stata trasmessa via fax alla Lega Professionisti Serie C la “documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti … per le mensilità di maggio e giugno 2007”; e che in data 17.10.2007 era stata resa una mera integrazione informativa rispetto alla documentazione contabile trasmessa il 28 settembre, per spiegare le piccole differenze tra gli importi contrattualmente stabiliti e quelli liquidati, piuttosto che per trasmettere “il prospetto riepilogativo … delle mensilità corrisposte di Maggio e Giugno 2007”, ripetitivo delle informazioni contenute nelle “contabili bancarie” già in possesso della Lega Professionisti Serie C fin dal 28.9.2007 e che successivamente, e solo a margine di tali circostanze, la soceità, avendo notato dalle ricevute dei bonifici una discordanza tra la data di valuta e quella di registrazione, aveva chiesto spiegazioni alla banca onerata, la quale (con nota in data 22.10.2007) assumeva in toto la responsabilità dell’accaduto, imputandolo ad un mero disguido tecnico connesso allo spostamento della domiciliazione del conto corrente di traenza. Infatti, le norme federali – ivi incluso il Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/A del 3.5.2007, allegato B), paragrafo IV), lett. a), punto 2), secondo il quale “le società devono far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 30.9.2007, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2007” – non chiariscono con esattezza qual’è la necessaria documentazione attestante il pagamento degli stipendi nei termini fissati e con quali modalità essa deve essere presentata. Nel caso di specie la documentazione trasmessa via fax alla Lega Professionisti Serie C in data 28.9.2007 può ritenersi sostanzialmente esaustiva degli obblighi posti dal citato Com. Uff. federale alle società calcistiche, tenuto conto anche del fatto che – secondo il principio dell’id quod plerumque accidit – la gran parte dei pagamenti viene ormai disposta a mezzo bonifici bancari, anziché per contanti, e che tale sistema di pagamento a valuta fissa sembra coniugare adeguatamente le esigenze di certezza nella tempestiva corresponsione degli emolumenti con quelle di necessitata correttezza gestionale; inoltre, la documentazione presentata in data 17.10.2007, cioè dopo la scadenza del termine fissato, appare effettivamente una mera integrazione della precedente presentata in data 28.9.2007, non apportando alcun nuovo elemento conoscitivo relativo all’avvenuto pagamento dei corrispettivi; infine, la ritardata contabilizzazione dei bonifici può attribuirsi per intero all’istituto di credito onerato, attesa la sua formale assunzione di responsabilità.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN  del 15 Luglio 2008  n. 7/8-  

Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di:G.P.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante FC Catanzaro SpA) e della FC Catanzaro SpA (nota n. 4496/1060 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008). Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante FC Catanzaro SpA)  e della FC Catanzaro SpA (nota n. 4495/1059 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)

Massima: Il Presidente della società risponde della violazione di cui all’art. 85, lettera b), Paragrafo V delle NOIF, sia per omesso pagamento entro il termine del 30.01.2008 delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per il mese di settembre 2007, sia per omesso pagamento entro il termine del 31.12.2007 degli emolumenti retributivi dovuti per i mesi di agosto e settembre 2007. La società risponde per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN  del 15 Luglio 2008  n. 5 -  

Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.C. (all’epoca dei fatti Consigliere munita dei poteri di legale rappresentanza, attualmente Presidente Spezia Calcio 1906 Srl) e della società Spezia Calcio 1906  Srl (nota n. 4499/994 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 85, lett A), par VI delle NOIF, per non aver effettuato, entro il termine del 31 dicembre 2007, il pagamento degli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2007. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN  del 15 Luglio 2008  n. 3 -  Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di:A.C. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante Teramo Calcio SpA) ed ella società Teramo Calcio SpA (nota n. 4511/992 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008) Massima: L’Amministratore Delegato e legale rappresentante della società risponde della violazione di cui all’art. 85, lett B), par V delle NOIF e la Società risponde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, all’epoca dei fatti, in relazione alla nota con la quale la Co.Vi.So.c. ha comunicato di aver riscontrato che la suddetta Società non ha documentato, entro il termine del 30 gennaio 2008, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN  del 15 Luglio 2008  n. 3 -

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di:A.C. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante Teramo Calcio SpA) ed ella società Teramo Calcio SpA (nota n. 4511/992 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)

Massima: L’Amministratore Delegato e legale rappresentante della società risponde della violazione di cui all’art. 85, lett B), par V delle NOIF e la Società risponde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, all’epoca dei fatti, in relazione alla nota con la quale la Co.Vi.So.c. ha comunicato di aver riscontrato che la suddetta Società non ha documentato, entro il termine del 30 gennaio 2008, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN  del 15 Luglio 2008  n. 5 - Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.C. (all’epoca dei fatti Consigliere munita dei poteri di legale rappresentanza, attualmente Presidente Spezia Calcio 1906 Srl) e della società Spezia Calcio 1906  Srl (nota n. 4499/994 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008) Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 85, lett A), par VI delle NOIF, per non aver effettuato, entro il termine del 31 dicembre 2007, il pagamento degli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2007.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 202/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 248/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 1 -

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 53/CDN del 15.5.2008

Impugnazione - istanza:  Ricorso della U.S. Massese Calcio 1919 s.r.l. avverso le sanzioni: della inibizione per mesi quattro al sig. N.F.; della inibizione per mesi tre al sig. L.M.; della ammenda di € 10.000,00 con diffida alla U.S. Massese Calcio 1919 S.r.l.inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale nei confronti: del sig. N.F., amministratore unico e legale rappresentante della U.S. Massese Calcio 1919 s.r.l., per violazione di cui all’art. 8 , comma 1, C.G.S., per avere sottoscritto la dichiarazione depositata presso la CO.VI.SO.C. in data 28 gennaio 2008, attestante circostanze e dati contabili non veridici e per violazione di cui all’art. 85, lett. b) par. v N.O.I.F. per mancato pagamento delle ritenute irpef relative agli emolumenti del mese di settembre 2007 nei termini stabiliti dalla normativa federale; del sig. L.M., presidente del collegio sindacale della U.S. Massese Calcio 1919 S.r.l. per violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS per aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la CO.VI.SO.C. in data 28 gennaio 2008 attestante circostanze e dati contabili non veridici;  della U.S. Massese Calcio 1919 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 2 C.G.S. per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al presidente del collegio sindacale.

Massima: La dichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti, disposta dall'art. 10 comma 3, C.G.S. è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte e la proibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari. Ne consegue che la società è responsabile della violazione dell’art. 8 , comma 1, C.G.S., per avere il proprio legale rappresentante sottoscritto la dichiarazione depositata presso la CO.VI.SO.C., attestante circostanze e dati contabili non veridici e della violazione di cui all’art. 85, lett. b) par. v N.O.I.F. per mancato pagamento delle ritenute irpef relative agli emolumenti del mese di settembre 2007 nei termini stabiliti dalla normativa federale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 54/CGF Riunione del 5 dicembre 2007 n. 3,4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 198/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 3,4 -

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. M.G. presidente e legale rappresentante dell’A.S. Melfi S.r.l., avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per mesi 8 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art.7, comma 3bis del vigente C.G.S. all’epoca dei fatti oggi art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione all’art. 90 N.O.I.F. e al par. III), lett. b) prima parte e punto 4) dell’allegato b) al com. uff. n. 6/a del 3.5.2007 - Ricorso dell’A.S. Melfi S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S. all’epoca vigente oggi art. 4, comma 1 C.G.S. anche in riferimento all’art. 7 comma 3bis del vigente C.G.S. all’epoca dei fatti, oggi art. 8, comma 5 C.G.S.

Massima: La Società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica stessa per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione e di deposito della documentazione prescritta entro il termine perentorio previsto dall’art. 8 C.G.S. ovvero per non avere provveduto, nel termine perentorio del 30.6.2007, a depositare presso la Co.Vi.So.C. l’attestazione dell’avvenuto pagamento e/o della regolarizzazione dei contributi ENPALS e Fondo Fine carriera relativi agli emolumenti dovuti per il periodo luglio 2006/aprile 2007 compreso ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C. A nulla vale richiamarsi al difetto dell’elemento psicologico in capo agli incolpanti ovvero alla buona fede di questi ultimi o al fatto di terzi per il mancato deposito della documentazione necessaria. L’inosservanza del termine perentorio previsto dal C.G.S. comporta automaticamente la responsabilità dei deferiti, compreso il Presidente della Società, il quale, proprio per il ruolo istituzionale ricoperto, aveva l’obbligo di farsi carico del rispetto delle norme del C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 54/CGF Riunione del  5 dicembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 198/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 1 - Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.G.S., nella violazione ascritta al proprio legale rappresentante dell’art. 7, comma 3bis, (art. 8, commi 5 e 10 del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 89 N.O.I.F. e al com. uff. n. 180/a del 31.3.2006, all. a) par. I) lett. C)

Massima: La società, iscritta al Campionato Nazionale Serie C2, è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per violazione dell’art. 7, comma 3 bis C.G.S. in relazione all’art. 89 N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 180/A del 13.3.2007, all. A), paragr. I, lett. C) per non aver il proprio presidente depositato presso la Lega Professionisti Serie C, entro i termini assegnati, le dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati”. Non è dubbio, quindi, che della violazione dell’art. 7, comma 3bis (art. 8, commi 5 e 10 del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 89 N.O.I.F. e al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, alleg. A), par. I, lett. C), commessa dal legale rappresentante della società, deve rispondere anche questa ultima per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. (Il caso di specie: La società non ha depositato, entro il giorno 27.6.2006 – come segnalato dalla Lega Professionisti Serie C con nota del 30.6.2006 - la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino al marzo 2006 ad alcuni tesserati. La medesima Lega, con successive note, ha certificato il regolare, ma tardivo, adempimento del versamento o la messa a disposizione delle somme dovute anche per i tesserati, provato con il deposito di “dichiarazioni liberatorie originali e/o assegni circolari”).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 53/CDN del 12 maggio 2008 n. 1 -

Impugnazione - istanza: (291) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: N.F. (nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante US Massese 1919 Srl), L.M. (Presidente del collegio sindacale US Massese 1919 Srl) e della società US Massese 1919 Srl (nota n. 4508/991pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda, mentre il proprio amministratore unico ed il presidente del collegio sindacale con la sanzione dell’inibizione, per la violazione della normativa in materia di pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals. In particolare l’ amministratore unico e legale rappresentante per violazione di cui all’art. 8 , comma 1, CGS, per avere sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.vi.so.c. in data 28 gennaio 2008 attestante circostanze e dati contabili non veridici e per violazione di cui all’art.85, lett. B) par. V NOIF per mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti del mese di settembre 2007 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il Presidente del Collegio Sindacale per violazione di cui all’art.8, comma 1, CGS per aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.viso.c. in data 28 gennaio 2008 attestante circostanze e dati contabili non veridici.La società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 2 CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al Presidente del Collegio Sindacale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 51/CDN  del 06 maggio 2008  n. 1 - Impugnazione - istanza: (285) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.H. (Presidente e legale rappresentante AS Lucchese Libertas Srl), G.T. (Consigliere AS Lucchese Libertas Srl), A.P. (Presidente del Collegio sindacale AS Lucchese Libertas Srl) e della societa’ AS Luchhese Libertas Srl (nota n. 4403/1177pf07-08/SP/ad del 26.4.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009 oltre all’ammenda, mentre il proprio presidente, il legale rappresentante ed il presidente del collegio sindacale sono sanzionati  con l’inibizione, per la violazione della normativa in materia di pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals. In particolare il Presidente, per la violazione prevista e punita dall’art. 10 comma 3 seconda parte CGS vigente, (già art. 8 comma 3 seconda parte CGS previgente), in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, per aver omesso il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativamente alle mensilità di maggio e giugno entro il termine del 31 ottobre 2007, in violazione della normativa federale; nonché per la violazione di cui all’art. 7, comma 1, del previdente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici. Il Consigliere per la violazione di cui all’art. 7, comma 1, del previdente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto una delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici; nonché per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per essersi qualificato in una delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. quale Presidente del Collegio Sindacale senza averne i poteri e la qualità, rivestendo il medesimo la qualità di Consigliere senza, peraltro, delega di rappresentanza. Il Presidente del Collegio per la violazione di cui all’art. 7, comma 1, del previgente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto una delle due dichiarazione datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici. La Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 7, comma 2 del CGS previgente oggi trasfusi rispettivamente negli artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentate, al proprio Presidente del Collegio sindacale ed al proprio Consigliere.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN  del 22 aprile 2008  n. 4 - Impugnazione – istanza: (226) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.M. (Presidente e legale rappresentante US Castelnuovo Garfagnana Srl) e della società US Castelnuovo Garfagnana Srl (nota n. 3512/674pf07- 08/SP/ma del 13.3.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per la violazione dell’art.10, comma 3, seconda parte e comma 4 C.G.S. vigente, in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento dei contributi ENPALS afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2007 e dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al versamento di quanto innanzi nei termini stabiliti. Ciò vale anche quando la società alla data del 31/10/2007 aveva provveduto al pagamento soltanto di 3 delle quattro rate di cui al piano di rateizzazione concordato con la Direzione della Sede compartimentale di Firenze dell’ENPALS, in quanto tale piano prevedeva espressamente, in caso di omissioni o ritardi nei pagamenti, la decadenza dal beneficio della rateazione, cosicché come osservato dalla Co.Vi.So.C. non può ritenersi corrisposto il pagamento dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti del mese di maggio 2007 compresi nel periodo rateizzato (che riguardava appunto il periodo 1 agosto 2006-31 maggio 2007). Infatti per conservare il beneficio della rateazione – che avrebbe consentito di ritenere assolto l’obbligo di versamento dei contributi – la società avrebbe dovuto effettuare sino al 31 ottobre 2007, quattro versamenti, con scadenze al 31 luglio 2007, 31 agosto 2007, 30 settembre 2007, 31 ottobre 2007. Non ha alcuna rilevanza ai fini della normativa sportiva una successiva regolarizzazione del debito contributivo. La norma contestata impone alle società iscritte ai Campionati di versare quanto dovuto nel rispetto dei termini previsti. La violazione si realizza nel momento in cui vengono omessi i pagamenti nei termini previsti a prescindere dalla successiva regolarizzazione. Non c’è dubbio che l’omesso versamento dei contributi ENPALS relativi alla mensilità di maggio 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S.; Detta violazione è ascrivibile al legale rappresentante della società, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società. Inoltre il legale rappresentante ha falsamente attestato la regolarità dei pagamenti incorrendo nella violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. . non solo per l’illecito amministrativo ma anche per la violazione dell’art.1 comma 1 CGS.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN del 22 aprile 2008 n. 6 -  

Impugnazione – istanza: – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.M. (nella qualità di Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante AS Varese 1910 Srl) e della società AS Varese 1910 Srl (nota n. 3608/693pf07- 08/SP/ma del 18.3.2008)

Massima: La società non risponde de la violazione dell’art.10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lettera A) punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF relativamente alla mensilità di giugno 2007 e per avere mendacemente attestato il versamento della detta ritenuta IRPEF quando produce in giudizio copia della ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica del modello Unico 2007 dal quale si evince il tempestivo invio del medesimo e la legittima sussistenza del credito IRES compensabile con altri tributi e/o contributi. Per cui risulta che è stata legittimamente operata la compensazione del credito IRES risultante dal Modello Unico 2007 con il debito d’imposta contestato. Come è noto la normativa fiscale prevede la compensazione come ordinario metodo di pagamento dei tributi dovuti.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN  del 22 aprile 2008  n. 1 - Impugnazione – istanza: (224) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.C.R. (nella qualità di legale rappresentante Olbia Calcio Srl) e della società Olbia Calcio Srl (nota n. 3514/677pf07-08/SP/ma del 13.3.2008) Massima: L’omesso versamento negli specifici termini fissati dalle disposizioni federali ( il 31 ottobre 2007) di ritenute IRPEF afferenti al mese di giugno 2007, ossia di mensilità non considerata ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente (in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007). Tale norma, ha un contenuto che non si presta ad equivoco alcuno e fa espresso riferimento alle ritenute IRPEF, che peraltro sono quella parte degli emolumenti che il datore di lavoro trattiene quale sostituto d’imposta. Detta violazione è ascrivibile al legale rappresentante della società, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società. Inoltre il presidente ha falsamente attestato la regolarità dei pagamenti incorrendo nella violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. non solo per l’illecito amministrativo ma anche per la violazione dell’art.1 comma 1 CGS. Per tale violazione deve essere inflitta alla società un’ulteriore sanzione. Sanzioni congrue per le violazioni così come accertate sono quella di mesi sei per il presidente e della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre che dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN  del 22 aprile 2008  n. 9 - Impugnazione – istanza: (228) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.D.S. (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl all’epoca dei fatti) e della società SS Lanciano Srl (nota n. 3511/672pf07- 08/SP/ma del 13.3.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (8) in classifica ed il presidente con la inibizione (a sei mesi ) per aver quest’ultimo violato l’ art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, e dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente (applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007). Consegue che la società risponde della violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente. Dagli atti ufficiali è risultato che la CO.VI.SO.C. ha rilevato: a) l’omesso versamento da parte della società delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2007 compreso, nonché l’omesso versamento della quota dei contributi ENPALS a carico dei lavoratori con conseguente decadenza, dichiarata dall’ENPALS, dal beneficio della rateazione accordato, con conseguente indebita ammissione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2007/2008 (serie C1, girone B), sulla base della non veridica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’allegato B) paragrafo III lettera B) n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007. Infatti, la non veridicità della dichiarazione e comunque della effettiva situazione di non regolarità fiscale e contributiva, integra una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche di requisiti essenziali ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza, e quindi la falsificazione prevista e sanzionata dall’art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente). b) l’omesso versamento da parte della società delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relative agli emolumenti dovuti per i mesi di maggio e giugno 2007, in contrasto con la non veridica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’allegato B) paragrafo IV lettera A) ultima parte del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007. Infatti, l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10, comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente). Le condotte contestate rientrano nell’alveo della norma indicata nell’atto di deferimento, ossia l’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti per l’iscrizione al campionato, per cui il termine falsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell’alterazione e/o contraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all’obiettivo che con tale contenuto si intende perseguire. Sennonché è proprio attraverso una documentazione non rispondente al vero, per come accertato dalla CO.VI.SO.C. – i cui rilievi configurano fonte di prova privilegiata – che la società ha potuto ottenere l’iscrizione al campionato di competenza.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 8/CDN  del 28 Settembre 2007  n. 3 - Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.B. (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante A.S. Viterbese Calcio S.r.l.) per violazione art. 7 comma 3bis CGS in relazione all’art. 89 NOIF e al c.u. n. 180/a del 31.3.2007 all. a) par. i) lett c) e della societa’ A.S. Viterbese Calcio S.r.l. per violazione art. 2 comma 4 CGS (nota n. 2116/70pf/sp/ma del 4.6.2007). Massima: L’amministratore unico della società e la società stessa sono responsabili della violazione dell’art. 7 comma 3bis CGS, in relazione all’art. 89 NOIF ed al C.U. n. 180/A del 31.3.2006 all. A) par. I) lett. C) per non aver depositato presso la Lega Professionisti Serie C entro i termini assegnati le dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati. Consegue la inibizione dell’amministratore unico e la penalizzazione di punti (1) in classifica per la società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 8/CDN  del 28 Settembre 2007  n. 2 - Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.B. (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.) e M.V. (nella qualità di presidente e legale rappresentante Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.) per violazione art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS in relazione all’art. 90 NOIF e al para iii) lett. b) prima parte e punto 4) dell’allegato b) al C.U. n. 6/a del 3.5.2007 e della societa’ Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l. per violazione art. 2 comma 4 CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 4 comma 1 CGS anche in relazione all’art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS (nota n. 203/081pf07-08/sp/ma del 10.8.2007).

Massima: Il presidente della società e la società stessa sono responsabili per l’inosservanza di quanto disposto dal C.U. n. 6/A del 3.5.2007, relativamente al deposito, anche con comunicazione a mezzo fax, entro il termine del 30.6.2007, presso la Co.Vi.So.C., della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del Collegio Sindacale, corredata dal Mod. F24, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera, riguardante gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti. Consegue la inibizione del presidente e la penalizzazione di punti (1) in classifica per la società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 8/CDN  del 28 Settembre 2007  n. 1 - Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.M. (Presidente e legale rappresentante A.S. Melfi S.r.l.) per violazione art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS in relazione all’art. 90 NOIF e al para iii) lett. b) prima parte e punto 4) dell’allegato b) al C.U. n. 6/a del 3.5.2007 e della società A.S. Melfi S.r.l. per violazione art. 2 comma 4 CGS all’epoca vigente oggi art. 4 comma 1 CGS anche con riferimento all’art. 7 comma 3bis CGS all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS (nota n. 201/079pf07-08/sp/ma del 10.8.2007). Massima: Il presidente della società e la società stessa sono responsabili per non aver provveduto entro il termine perentorio del 30.6.2007 a depositare presso la Co.Vi.So.C. l’attestazione dell’avvenuto pagamento e/o la regolarizzazione dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardante gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2007 compreso ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C. Consegue l’ inibizione del presidente e la penalizzazione di punti (1) in classifica per la società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 7/CDN del 18 Settembre 2007 n. 2 -

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.P. (Presidente e legale rappresentante S.C.C. Venezia S.p.A.) per violazione art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS in relazione all’art. 90 NOIF e al para v) prima parte e punto 1) dell’all. b) al c.u. n. 6/a del 3.5.2007 e della società S.C.C. Venezia S.p.A. per violazione art. 2 comma 4 CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 4 comma 1 CGS anche con riferimento all’art. 7 comma 3bis CGS ora art. 8 comma 5 CGS (nota n. 204/082pf07-08/sp/ma del 10.8.2007).

Massima: Il presidente della società e la società stessa non rispondono della violazione dell’art. 7, comma 3 bis CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 5 CGS, in relazione all’art. 90 comma ter NOIF e al para V) prima parte e punto 1) dell’allegato B) al C.U. n. 6/A del 03.05.2007, per non aver provveduto entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 a depositare l’originale delle garanzie fidejussorie a favore della stessa Lega quando tale inosservanza è da imputarsi a “problemi tecnici” della Banca. Nel caso di specie la fideiussione è stata deposita il 2 luglio 2007, atteso che il 30/6/07 era sabato e le banche sono notoriamente chiuse il sabato e la domenica.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 7/CDN del 18 Settembre 2007 n. 1 -

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.R. (Presidente e legale rappresentante Spezia Calcio 1906 S.r.l.) per violazione art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS in relazione all’art. 90 NOIF e al para i) lett. a) prima parte e punto 5) dell’allegato b) al C.U. n. 6/a del 3.5.2007 e della Società Spezia Calcio 1906 S.r.l. per violazione art. 2 comma 4 CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 4 comma 1 CGS anche con riferimento all’art. 7 comma 3bis CGS oggi art. 8 comma 5 CGS (nota n. 200/078pf07-08/sp/ma del 10.8.2007).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per l’inosservanza di quanto disposto dal C.U. n. 6/A del 3.5.2007, relativamente al deposito, entro il termine del 30.6.2007, presso la Co.Vi.So.C., della dichiarazione, corredata dal Mod. F24, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera, riguardante gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 18 maggio 2007 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CAF (FIGC) pubblicata sul C.U. n. 21/C del 16 novembre 2006  -

Parti: A.C. Siena SpA contro F.I.G.C.Massima: La norma stabilita con il C.U. n. 180/A del 31.3.2006, ha espressamente disciplinato la fattispecie relativamente alla stagione agonistica 2006/2007 e si pone, pertanto, come norma avente carattere di specialità rispetto a quella di carattere generale contenuta nell’art. 7, comma 3bis, C.G.S., sicché tra di esse non si pone alcun problema di successione di norme. La questione, sulla natura perentoria o meno del termine, previsto dal parag. 1), lett. B punto 4 del C.U. n. 180/A è superata dal rilievo che la società non lo ha comunque osservato non depositando alla sua scadenza la documentazione richiesta, ma depositandola dopo ben 39 giorni dalla scadenza; e tanto basta per integrare la violazione contestata e rendere applicabile la relativa sanzione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 030/C Riunione del 16 Gennaio 2007 -  

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006

Impugnazione - istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA DELLE SANZIONI INFLITTE ALL’U.S. PRO VERCELLI S.R.L. (AMMENDA DI € 2.000,00) ED AL SUO LEGALE RAPPRESENTATE SIG. B.G.(INIBIZIONE ANNI 1) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 E 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A, PAR. I) LETT. C)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica in luogo dell’ammenda di euro 2.000,00, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, C.G.S. per la condotta ascritta al suo legale rappresentante per non aver adempiuto a quanto disposto dal Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006 ai fini dell’ammissione della società ai campionati professionistici 2006/2007” ovvero per non aver depositato presso la CO.VI.SO.C., entro il termine del 27.6.2006, ore 19,00, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alla mensilità di marzo 2006, essendo stato effettuato il pagamento in data 7.7.2006”. L’inosservanza “del suddetto termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal presente punto”, ha stabilito il Consiglio Federale, “costituisce illecito disciplinare ed e sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2006/2007”. Dunque: chiara la previsione dell’obbligo al quale le società dovevano adempiere nel termine assegnato e chiara la sanzione da comminare alle inadempienti, anche con riferimento al solo termine di trasmissione alla CO.VI.SO.C., oltre che, ovviamente, alla eventuale e più sostanziale omissione dei versamenti all’Erario ed agli Enti previdenziali; perentorio il termine e tassativa l’entità della sanzione per l’ipotesi del mancato rispetto dell’obbligo posto. Dall’esame delle disposizioni di riferimento, infatti emerge chiaramente che: 1) il C.G.S. (art. 7, comma 3bis) stabilisce il limite entro il quale il Consiglio Federale può contenere le sanzioni in materia di violazione degli obblighi da adempiere da parte delle società affiliate per l’ammissione al campionato, tali potendo essere esclusivamente “l’ammenda” e “un punto di penalizzazione in classifica”; 2) nel limite posti dal C.G.S., il Consiglio Federale, nello stabilire annualmente gli obblighi ai quali le società sono assoggettate ai fini dell’iscrizione ai campionati, pone - con riferimento a ciascuno degli adempimenti stessi ed in rapporto all’importanza che ciascuno assume quale elemento indicatore della regolarità della gestione delle richiedenti l’ammissione - la sanzione relativa, indicandola nell’ammenda (e, in tali casi, indicandone il valore in numerario, come, ad esempio, nell’ipotesi di mancato adempimento dell’obbligo di cui alla lettera B], punto 3], l’inosservanza del quale prevede l’ammenda di 20 mila euro per le società della Lega Nazionale Professionisti e di 10 mila euro per le società della Lega Nazionale Professionisti Serie C o nella penalizzazione di un punto in classifica (come, appunto, per le violazioni degli obblighi di cui alla lettera B], punto 4]).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 56/C Riunione del 12 maggio 2006 n. 5-6 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006

Impugnazione - istanza: 5. APPELLO DELL’A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 8 COMMA 3 C.G.S. 6. APPELLO DEL SIG. L.E.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 3 C.G.S.

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per la violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S. anche in riferimento all’art. 8, comma 3 C.G.S. per aver il proprio presidente omesso di adempiere ai dovuti versamenti che dovevano effettuarsi, ai sensi del Com. Uff. n. 189/A del 15.12.2005, con dovere di documentazione alla CO.VI.SO.C. dell’avvenuto adempimento entro il termine perentorio del 28.2.2006, h. 19, come disposto dal Com. Uff. n. 133/A del 12.12.2005. Il presidente, infatti, dopo avere, il 23.2.2006, dato, con il Mod. F. 24, ordine alla sua banca di addebitare sul suo C/C personale quanto dovuto ha, inopinatamente, il giorno successivo richiesto lo storno che, a suo dire, doveva limitarsi all’importo relativo alla Addizionale Regionale IRPEF poiché non dovuta all’Erario.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione del 21 Marzo 2005 n. 2 –

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005

Impugnazione - istanza:Appello del Gela J.T. avverso le sanzioni dell’ammenda di € 10.000,00 per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per violazioni ascritte al proprio presidente, e dell’ammonizione dello stesso presidente sig. M.F.R., a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il termine posto dall’art. 85 N.O.I.F., è perentorio e non ordinatorio. Infatti, l’articolato ed approfondito esame delle norme (artt. 83 e seguenti N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l’attività di controllo contabile sulle società professionistiche, rende inequivocabile la volontà del legislatore federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società, allo scopo di evitare che situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione. Così delineata la “ratio” dell’intervento normativo, appare chiaro che lo scopo perseguito è quello di costituire, in capo alla Co.Vi.So.C., un potere ispettivo il cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace, in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all’efficacia delle norme stesse, altrimenti svuotate di ogni significato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 28 Febbraio 2005 n. 9 –

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005

Impugnazione - istanza:Reclamo della A.C. Reggiana avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: La società della Lega Professionisti Serie C è sanzionata con l’ammenda per ritardato adempimento degli oneri di cui all’art. 85, punto III N.O.I.F.

Massima: L’intera previsione degli adempimenti richiesti dalla COVISOC ha, per sua natura, carattere di perentorietà, proprio in ragione degli scopi che la relativa disciplina è volta ad attuare.

Massima: Le scadenze previste per gli adempimenti commessi alle Società, per la natura degli stessi e per i fini per cui sono previsti, devono essere rigorosamente posti in essere nei tempi prefissati, stante che in caso contrario sarebbe posta a rischio la finalità istituzionale di tempestivo controllo.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 4/CF del 18 marzo 1998 n. 1 –

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dell’U.S. Catanzaro S.p.A., per violazione dell’art. 3 comma 1 C.G.S., e del sig. S.G., consigliere della Lega Professionisti Serie C e amministratore unico dell’U.S. Catanzaro S.p.A., ai sensi dell’art. 5 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta.

Massima: La società che, prima alla CO.VI.SO.C. e poi all'Ufficio Indagini, non produce gli originali ma solo le fotocopie, delle ricevute emesse dalla SE.GRA.P., a fronte dei pagamenti ricevuti, non è sanzionabile per la violazione dell’art. 3 comma 1 C.G.S., se tale documentazione viene prodotta nel corso di giudizio non essendo stata possibile la preventiva esibizione in considerazione dell’asporto da parte della Guardia di Finanza per la verifica fiscale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it