Decisione C.S.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 06 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 del 21.9.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PISA DEL 20.9.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere i suoi sostenitori al 20° del primo tempo per circa 10 minuti indirizzato un fascio di luce-laser sul Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 04 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 16 Novembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C. GROSSETO SSD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/FC GROSSETO DEL 23.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: "Al 28° del 6 secondo tempo i tifosi hanno fatto esplodere un petardo di forte entità nel loro settore che non provocava danno”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 24 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 12.9.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/CALCIO COMO DELL’11.9.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: "perché i propri sostenitori, in campo avversario, intonavano in tre occasioni cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; tale manifestazione veniva interrotta dopo che lo speaker dello stadio effettuava l'annuncio di rito; i medesimi lanciavano sul terreno di gioco in direzione del portiere della squadra avversaria bottigliette di plastica, senza conseguenze".

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 07.09.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 4.9.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 con diffida  “per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato, nel corso del secondo tempo, alcuni sputi e del vino all’indirizzo di un A.A. attingendolo ripetutamente alla nuca e sulla divisa. Due dei medesimi si arrampicavano sulla rete di recinzione del terreno di gioco rivolgendo espressioni e gesti irriguardosi e lanciando una maglia all’indirizzo di un Ufficiale di gara”. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo meriti accoglimento. Dal Rapporto del Direttore di gara risulta infatti che effettivamente l’esagitato tifoso “scendeva dalla recinzione” rinunciando ai propri bellicosi propositi, “grazie all’intervento del capitano del Bisceglie ”. La sussistenza di tale circostanza, a giudizio della Corte, affievolisce la gravità dei fatti in esame consentendo la riduzione della sanzione a € 1.000,00 con diffida.

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 011/CFA del 26 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 10 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 30.6.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 4, COMMA 3, E 12, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LIVORNO CALCIO/ASCOLI PICCHIO DEL 23.12.2015 - NOTA N. 12859/672 PF15-16 AM/SP/MA DELL’11.5.2016

Impugnazione – istanza 3. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 4, COMMA 3, 11 COMMI 1 E 3, E 12, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LIVORNO CALCIO/ASCOLI PICCHIO DEL 23.12.2015 - NOTA N. 12859/672 PF15-16 AM/SP/MA DELL’11.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato la società, in quanto i propri sostenitori, nel corso della gara Livorno Calcio/Ascoli Picchio, del campionato della Lega Nazionale Professionisti – Serie B del 23 dicembre 2015, hanno pronunciato frasi offensive per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari ed ha sanzionato anche l’altra società poiché i suoi tifosi hanno rivolto, ai sostenitori avversari, cori ritenuti integranti apologia e propaganda ideologica.  La valutazione della presente fattispecie non può che prendere le mosse dall’interpretazione che la Corte Federale di Giustizia - Sezioni Unite - ha dato dei due concetti fondamentali che rappresentano limite e sostanza della norma: “dimensione”, che secondo l’intenzione del legislatore federale, deve sostanziarsi in una odiosa ripetitività dell’offesa discriminatoria (con esclusione dei casi singoli), e “percezione”, locuzione con la quale la riforma del 2013 ha voluto fare riferimento alla conseguenze dei comportamenti discriminatori udibili e compresi dagli astanti, di modo che essi abbiano avuto un’effettiva, negativa incidenza sulle persone presenti, idonea a portare turbamento e offesa ad una generalità di spettatori, direttamente o indirettamente destinatari incolpevoli delle offese. Sul piano contenutistico, poi, emerge una differenziazione tra le disposizioni dell’art. 11 e dell’art. 12 C.G.S. Con la prima, infatti, si vuole reprimere qualsiasi tentativo di offendere taluno, ponendo odiose differenziazioni fondate su elementi che, ancorché assolutamente “neutri” (razza, religione lingua ecc…), divengono veicolo strumentale per ledere, in maniera becera, la dignità altrui. Con ciò volendo colpire l’intima essenza di ogni essere umano, uguale per diritto naturale, ponendolo in posizione non paritaria, ovviamente inferiore, solo in virtù di caratteri esteriori o colpendolo nelle sue personalissime convinzioni. Nell’ipotesi di cui all’art. 12, 3° comma, invece, non emerge, dalla ratio, alcuna intenzione prava di porre un soggetto o categoria in un livello di disprezzata inferiorità ma quella, ugualmente riprovevole, in disparte l’ipotesi di incitamento alla violenza, di offendere una categoria di tifosi per il solo fatto di appartenere ad un determinato contesto territoriale, assunto come parametro per motivare insulti o far risaltare differenziazioni. Ciò posto, una corretta e meditata valutazione delle frasi pronunciate dai tifosi delle due squadre porta a ritenere che i cori urlati dai sostenitori della società marchigiana si pongono, fuor di ogni dubbio, nei confini di una manifestazione certamente discriminatoria per religione e offensiva per motivi territoriali (“livornese ebreo”) nonché concretizzanti sicura manifestazione apologetica (“duce, duce” e braccio alzato e teso, tipico degli appartenenti al disciolto partito fascista), mentre le offese pronunciate dai tifosi livornesi rientrano, ugualmente senza dubbio, negli insulti basati su una connotazione territoriale. Questo induce conseguentemente a vagliare se, nella prima ipotesi, i cori urlati dai tifosi ascolani integrino il complessivo requisito di cui all’art. 11, comma 3, CGS, ossia dimensione e percezione tali da poter concretizzare la violazione del valore tutelato dalla norma. L’esito non può che essere positivo. In merito alla dimensione del fenomeno non può infatti sfuggire che, seppur in numero inferiore all’opposta tifoseria, i supporters della società ascolana abbiano gridato i loro insulti 9 discriminatori con forza ed intensità almeno pari a quella dei più numerosi tifosi livornesi. Non si è trattato, quindi, di un grido isolato ma della concertata espressione corale di denigratoria discriminazione e di apologia ideologica illecita della totalità o stragrande maggioranza dei tifosi. Quanto, invece, alla percepibilità degli stessi cori non vi è dubbio che essi, per reiterazione (ancorché in un arco di tempo non lungo ma ugualmente apprezzabile) e per effetto del posizionamento degli autori all’interno dello stadio, siano stati percepiti da più persone ed abbiano causato, in coloro che li hanno uditi (riportati anche dalla stampa locale e dalla tv) sentimenti di sdegno e riprovazione. Ne sono testimonianza le dichiarazioni delle persone che sono state rese non solo agli inquirenti federali ma anche alla stampa. A nulla rileva il fatto che i cori non siano stati uditi dagli ufficiali di gara perché questo può essere derivato da condizioni acustiche dell’impianto o dal contesto particolarmente rumoroso in cui si è svolta la partita. Elemento essenziale per la concretizzazione del requisito della percepibilità e che essi siano stati uditi, come è avvenuto, da più settori dello stadio e compresi nel loro pieno disvalore. Per l’effetto, si ritiene quindi che i cori profferiti dai tifosi ascolani abbiano concretizzato l’ipotesi prevista e punita dall’art. 11, commi 1 e 3 C.G.S. Entrambe le tifoserie, poi, si sono resi autrici di slogans integranti la violazione di quanto previsto dall’art. 12, comma 3, C.G.S. rivolgendosi reciprocamente epiteti motivati dalle rispettive appartenenze a precisi ambiti territoriali. L’accertata violazione comporta che le società debbano rispondere dei rispettivi comportamenti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS. Non può invece accogliersi la richiesta, avanzata da entrambe le ricorrenti, circa l’applicazione dell’esimente/attenuante di cui all’art. 13 C.G.S. in quanto non risulta che, nell’occorso, le società abbiano efficacemente messo in atti misure idonee a contrastare i cori o a collaborare efficacemente con le forze dell’ordine, giungendo a negare che tali manifestazione vi siano sostanzialmente state nella loro effettiva dimensione e giungendo, una volta emerse, a definire solo come “mere schermaglie” fatti integranti, invece, odiose discriminazioni e differenziazioni.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 162 del 6.6.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTE SEGUITO GARA DI FINALE PER TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA 2015/2016 VITERBESE CASTRENSE/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 5.6.2016

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00 e annulla la sanzione dell’obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse “per avere propri sostenitori in campo neutro: - nel corso del primo tempo, lanciato in direzione di un A.A., due bottigliette da mezzo litro che cadevano sulla pista di atletica; - nel corso del secondo tempo, lanciato due bottigliette piene di acqua che cadevano nei pressi della linea perimetrale del terreno di gioco, nonché un calcinaccio della lunghezza di 20 cm. che cadeva all’interno del terreno di gioco senza colpire alcuno, ed una bottiglia (da 1,5 l) che cadeva sulla pista di atletica. Intanto non sussiste piena omogeneità tra i rapporti degli Ufficiali di gara, atteso che mentre nel “Rapportino Assistente Arbitrale” (al quale la decisione di prime cure si è integralmente riportata), si parla di lancio di due bottigliette di acqua sia nel primo che nel secondo tempo e di un calcinaccio, nei rapporti dei Commissari di Campo gli episodi risultano ridimensionati poiché viene menzionato il lancio, solo al 31’ del secondo tempo, di una bottiglia di acqua semivuota e di un oggetto di colore arancione scuro, non bene identificato. 4 Fuori discussione poi è la circostanza che dal lancio di cui sopra nessuna delle persone presenti è stata colpita o ha subito danni, dovendosi pertanto escludere l’intervento di effettive conseguenze negative. Per quel che concerne infine la recidiva, il Collegio condivide l’impostazione difensiva e quindi, dovendosi necessariamente assicurare la congruità tra la sanzione applicabile ed i comportamenti contestati - non forieri, come detto, di conseguenze dannose - ritiene equo, tenuto conto del disposto dell’art. 21 C.G.S., aumentare l’importo dell’ammenda ed annullare la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 161/CSA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 02 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 177/DIV del 16.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. LECCE SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/BASSANO VIRTUS DEL 15.5.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 10.000,00. Va sottolineata, inoltre, come riportato con chiarezza di particolari nel rapporto del Commissario di campo, la fattiva collaborazione con le forze dell’ordine da parte del delegato alla sicurezza. Non può essere invece accolta la richiesta di revoca della diffida atteso che la reclamante risulta essere stata già coinvolta in fatti analoghi nella stessa stagione sportiva non avendo pertanto avuto valore deterrente, quanto agli ultimi accadimenti, le sanzioni già applicate, motivo per cui la diffida si appalesa quale rimedio non solo minimo ma anche necessario.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 201 del 12.4.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/HELLAS VERONA DEL 10.4.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro10.000,00  per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti per motivi d’origine territoriale (art. 12, n. 6 C.G.S.), sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S. Va ribadito, come già affermato da questa Corte (Com. Uff. n. 060/CSA), che ai fini della configurazione della fattispecie illecita non occorrono rigide e prefissate soglie numeriche di partecipazione, dal momento che l’attitudine offensiva della condotta va valutata nel complesso delle circostanze proposte dal caso concreto, potendo la lesione del bene giuridico tutelato comunque perfezionarsi nonostante il numero ridotto dei responsabili della violazione. Nella specie, l’integrale partecipazione di tutti i sostenitori veronesi recatisi in trasferta alla realizzazione del coro sanzionato, dimostra l’inequivoca volontà collettiva di voler offendere e, pertanto, rende meritata la sanzione inflitta: anche per tale motivo la conclusione avanzata in via principale dalla ricorrente va integralmente disattesa. Ad avviso della Corte, viceversa, l’impugnazione è fondata quanto alla domanda proposta in via gradata. Va qui ricordato che il rapporto redatto dai tre ispettori della Procura riferisce di un coro di contenuto discriminatorio per ragioni di razza, ed altro, sempre a contenuto discriminatorio, ma per ragioni territoriali. Il Giudice Sportivo ha ignorato il primo illecito, considerando soltanto il secondo: in tale ottica può venir accolta la conclusione subordinata avanzata dalla società Verona, restando palesemente inadeguata l’ammenda inflitta in relazione a più di un coro, laddove, nella realtà dei fatti, quest’ultimo è costituito da una sola manifestazione. Tenuto conto delle circostanze attenuanti già considerate in prime cure, appare adeguato ridurre di un terzo l’impugnata sanzione, determinandola nel minimo edittale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.092/TFN del 30 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASCOLI PICCHIO FC 1898 Spa e AS LIVORNO CALCIO Srl - (nota n. 12859/672 pf15- 16 AM/SP/ma dell’11.5.2016).

Massima: Una società è sanzionata con l’ammenda di euro 10.000,00 per cori discriminatori “Duce, duce” e “Livornesi ebrei” intonati dai tifosi ospiti in occasione della gara, mentre l’altra società è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00 per seguenti i cori “Ascolano pezzo di merda” denigrazione scurrile e “Ascoli pecuri” denigrazione territoriale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.088/TFN del 13 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 12951/800 pf15-16 MS/vdb del 12.5.2016).

Massima: La società non risponde della violazione degli articoli 4 comma 3 e 12 comma 3 recante “prevenzione dei fatti violenti” del CGS - per il comportamento dei propri sostenitori, in particolare una quindicina di ultras, che durante l’intervallo della gara, dopo essersi coperti il volto con passamontagna, scarpe e cappelli, dalla tribuna allo stadio, hanno effettuato dapprima il saluto romano, poi il saluto a braccio teso con tre dita, attribuito di norma ai nazionalisti serbi, ponendo in essere comportamenti di propaganda ideologica, vietati - perché non è stata raggiunta una prova certa che vada oltre ogni ragionevole dubbio, in merito ad un eventuale comportamento illecito dei tifosi presenti sugli spalti nel corso della gara in questione, e conseguentemente di qualsivoglia genere di responsabilità ascrivibile alla deferita.

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 117/CFA del 03 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CFA del 10 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. JUVENTUS SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 11, COMMA 3, E 12, COMMA 3, IN CONSEGUENZA DELLE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI PROPRI SOSTENITORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO/JUVENTUS, FINALE DELLA JUNIOR CUP - TORNEO PULCINI, DELL’8.11.2015 (RECTIUSCATEGORIA ESORDIENTI) - NOTA N. 8416/423 PF15-16 SP/GB DEL 17.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato la società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3,C.G.S. in relazione agli artt. 11, comma 3, e 12, comma 3 in conseguenza delle condotte ascrivibili ai propri sostenitori, per episodi di razzismo e violenza accaduti in occasione della gara, in particolare, ripetuti insulti proferiti da sostenitori nei confronti di un giocatore etiope del Torino a motivo del colore della sua pelle, proseguiti anche nel bar dello Stadio all’indirizzo della madre di altro giovane calciatore tesserato per la stessa società, e di un’aggressione subita da costei e dall’ex marito nei pressi del parcheggio dell’impianto sportivo. Orbene, ritiene la Corte che le reiterate grida di natura discriminatoria e denigratoria nei confronti del giovane calciatore etiope tesserato per il Torino F.C. siano state effettivamente pronunciate, per come risulta dalle deposizioni rese alla Procura federale dai testimoni – omissis - e – omissis -. E’ ben vero che costoro risultano tesserati per la stessa società d’appartenenza dell’atleta insultato, ma è altrettanto vero che i concordi dettagli delle due testimonianze inducono a ritenere pienamente veridici i fatti riferiti, essendo inimmaginabile che, al solo fine di nuocere ad altro sodalizio, per di più superato in campo, questi tesserati si siano indotti ad inventare di sana pianta le circostanze testimoniate. Tali risultanze istruttorie non sono poste nel nulla dalla deposizione del sig. – omissis -, tesserato per la società Juventus F.C., che ha avvertito l’opportunità di venir assistito nel corso dell’audizione dal proprio legale, e che afferma di non aver sentito cori di scherno rivolti al calciatore torinista. Nel contrasto fra le ricordate dichiarazioni deve darsi prevalenza a quelle riferenti le espressioni denigratorie, sia per la coincidenza delle deposizioni, sia perché il teste – omissis - potrebbe non aver fatto caso – e quindi percepito - i cori sanzionati in quanto non diretti ad atleta appartenente alla sua squadra. Nessun rilievo, infine, assume quanto riferito dal Presidente della Borgomanero, sig. – omissis -, dal momento che lo stesso, presente alla gara “solamente nei minuti finali”, non può aver assistito agli episodi per cui è procedimento. Del resto, la pubblicazione della vicenda sui più diffusi quotidiani nazionali presuppone da parte degli estensori dei servizi un’indagine approfondita ed accurata, sicchè le notizie stampa, di norma ignorate da questa Corte in quanto prive di valenza probatoria, nella fattispecie concorrono, in uno alle altre e decisive emergenze processuali, a confermare il convincimento del Collegio. Né può trascurarsi che lo stesso reclamo assume che la vicenda individuerebbe “antipatici cori di scherno, ma non di discriminazione”: siffatta ammissione rende indubitabile la commissione dell’illecito dal momento che nella nostra lingua la parola “scherno” equivale a derisione, beffa, dileggio, così integrando gli estremi della fattispecie sanzionata. Quanto alla dimensione del fenomeno costituente oggetto del terzo motivo di reclamo, la sicura percettibilità dei cori denigratori è costituita dal chiaro ascolto degli stessi da parte dei testimoni sopra indicati, confortati non tanto dai già richiamati servizi giornalistici, ma dalla rigorosa indagine effettuata dalla Procura federale e dalla circostanza – anch’essa sopra richiamata - che la stessa reclamante ammette la condotta offensiva dei propri sostenitori, qualificandola “cori di scherno”, pertanto indubbiamente percepibili e percepiti. Tutte tali circostanze appaiono sufficienti alla conferma del giudizio di responsabilità. Infine, per quanto attiene l’aggressione nei confronti della sig.ra – omissis -, madre di altro giovane calciatore compagno di quello etiope insultato in campo, la stessa è comprovata dalle risultanze documentali corredanti l’atto di deferimento, costituite dalla proposta querela e dalla certificazione della ASL Novara – Ospedale di Borgomanero concernente i danni alla persona sofferti dalla medesima sig.ra – omissis -, nonché dal sig. – omissis -, già coniuge della stessa. Quest’ultimo, risulta afflitto da “frattura sostanzialmente composta delle ossa proprie del naso”, realizzando quel comportamento riprovevole e meritevole della inflitta sanzione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.062/TFN del 22 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società FC JUVENTUS Spa - (nota n. 8416/423 pf15-16 SP/gb del 17.2.2016).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 20.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS in relazione agli artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, in conseguenza delle condotte ascrivibili ai propri sostenitori (episodi di razzismo e violenza verificatisi in occasione della gara Torino-Juventus, finale della Junior Cup, Torneo Pulcini (rectius categoria esordienti). Considerato che, in base agli elementi sopra indicati, si deve conclusivamente affermare la sussistenza della violazione contestata alla Società incolpata. Valutato, poi, che con riferimento a quanto verificatosi nel bar e nel parcheggio dell’impianto sportivo non possono essere prese in considerazione le ragioni assunte dalla difesa della Società deferita (il comportamento aggressivo nei confronti della Sig.ra – omissis -, madre di un altro giovane calciatore del Torino, le offese, gli insulti e gli atti di violenza nei confronti della stessa signora e del suo ex marito si sarebbero verificati al di fuori dell’impianto di gioco) giacché proprio l’art. 14 CGS precisa che le Società sono responsabili per quanto avviene sia all’interno dell’impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti (e tali devono essere ritenuti il bar e il parcheggio dell’impianto sportivo). Ritenuto che per i fatti avvenuti nel bar e nel parcheggio dell’impianto sportivo risulta essere stata presentata querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino e che tali fatti integrano pacificamente gli estremi della violazione dell’art. 14 sopra citato; Considerata la gravità dei fatti contestati visto l’ambito nel quale si sono verificati e cioè in un ambiente di gioco di giovanissimi calciatori verso i quali andrebbero rivolte le massime attenzioni per una crescita ispirata non solo a principi di lealtà e correttezza ma anche di rettitudine e moralità.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 349 del 25.5.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. CALCIO SETTIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES, SEMIFINALI – RITORNO, CALCIO SETTIMO/CASTEL DEL PIANO DEL 25.5.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 800,00 perché i comportamenti, peraltro reiterati, posti in essere dai sostenitori, meritano di essere biasimati e quindi sanzionati, ma in misura più equa

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 701 del 19.4.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO AOSTA CALCIO 511 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AOSTA CALCIO 511 ASD/CLD CARMAGNOLA DEL 17.4.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 “perché propri sostenitori, all’inizio della gara esponevano uno striscione dal contenuto offensivo nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Altri sostenitori nel corso dell’incontro, in evidente stato di alterazione alcolico dovuto al consumo di numerose lattine e bottiglie di birra, esplodevano petardi all’interno della tensostruttura e fuochi d’artificio a fine gara, senza arrecare danni a persone o cose”. Ritiene al riguardo questa Corte che la decisione impugnata vada confermata per quanto riguarda sia la presenza sugli spalti di bottiglie e lattine di birra, poi consumata, come si evince dal referto del Commissario di Campo, sia l’esplosione di materiale pirotecnico per di più avvenuto all’interno di un ambiente chiuso come la tensostruttura. La decisione va invece riformata per quel che concerne l’esposizione dello striscione. Invero la scritta apparsa su quest’ultimo (“bentornati conigli”) anzitutto è stata impropriamente riportata nel suddetto referto arbitrale alla voce “espressioni di scritte di discriminazione e/o oscene e/o minacce” , non comportando detta scritta offesa, denigrazione o insulto per i motivi indicarti nell’art. 11 comma 1 C.G.S.. Inoltre il termine “coniglio”, a parte la spiegazione datane dalla reclamante, non appare né minaccioso né oltraggioso, ma solo riferibile, nell’uso comune, a persona solamente paurosa.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. AVEZZANO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISERNIA/ AVEZZANO DEL 16.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere al termine della gara alcuni propri sostenitori in campo avverso rivolto all’Arbitro ed ai suoi Assistenti espressioni ingiuriose e minacciose, facendo altresì oggetto i medesimi del lancio di sputi senza attingerli””.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 9.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/TERAMO DEL 6.2.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 5.000,00 “perché propri sostenitori durante la gara intonavano cori offensivi verso un assistente arbitrale e gli rivolgevano alcune frasi ingiuriose e di discriminazione razziale”. Non appare esservi dubbio che le corali ingiurie rivolte all’assistente dell’arbitro siano espressioni che, ledendo l’onore, il decoro e la stessa persona dell’ufficiale di gara debbano ritenersi, agli specifici effetti di questo giudizio, come espressioni gravemente offensive, come tali punibili, ai sensi dell’art. 18 C.G.S., con la sanzione dell’ammenda nei riguardi della società sportiva di riferimento. Quanto, poi, alla specifica offesa rivolta all’assistente e relativa al suo colore della pelle, associata a lemma gravemente ingiurioso, non appare dubitabile – né ne dubita esplicitamente la reclamante – che si tratti di espressione a contenuto discriminatorio, in ragione della etnia di originaria discendenza e appartenenza dell’ufficiale di gara. Si tratta, invero, di manifestazioni non corali ma di offesa recata da singoli spettatori, però ripetute e, certamente, non efficacemente contrastate, come dimostrato indirettamente dallo stesso “responsabile alla sicurezza” che non avrebbe rilevato alcunché di anomalo durante la gara. La qual cosa suscita una qualche perplessità visto il numero totale degli spettatori e la ben individuata zona dello stadio da cui sono state profferite le frasi insultanti. …. La F.I.G.C. (e questa Corte, in particolare) è stata ed è attenta acché qualsiasi manifestazione, anche la più piccola, di discriminazione razziale, territoriale o religiosa, venga adeguatamente sanzionata. A nulla rilevano, a questo proposito, i precedenti giurisprudenziali citati dalla reclamante in quanto riguardano fatti e situazioni di natura e contenuto diverso, non rapportabili a manifestazioni discriminatorie. Né, allo stesso fine, rileva l’incasso effettuato poiché la gravità dei comportamenti non può trovare utile parametro di raffronto o bilanciamento nell’entità delle entrate finanziarie. Invero vi è da dire che il positivo adoperarsi, in generale, della società per evitare e/o arginare, simili, deprecabili manifestazioni costituisce, ai sensi dell’art. 16 C.G.S. circostanza effettivamente apprezzabile come attenuante della gravità del fenomeno occorso nello specifico. Per questo unico motivo la Corte ritiene, confermata la sanzionabilità di quanto accaduto e la sua gravità, che possa ridursi equamente l’ammenda ad euro cinquemila/00.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 778 dell’11.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE A2, AUGUSTA 1986/CALCIO A 5 IMOLA DEL 7.5.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 800,00 «perché nel corso del secondo tempo un proprio sostenitore gettava l’acqua contenuta in una bottiglietta contro il secondo arbitro attingendolo alla schiena e bagnando di conseguenza il terreno di gioco. A seguito di tale evento gli arbitri erano costretti ad interrompere la gara per far asciugare il fondo del terreno di gioco. Perché una volta ripreso il gioco altro sostenitore sputava contro l’arbitro n. 2 attingendolo al volto”. La ricostruzione dei fatti come operata negli atti ufficiali di gara è chiara e del tutto sufficiente alla definizione del procedimento. A nulla rileva la circostanza che il secondo episodio (sputo) non sia stato segnalato anche nel rapporto dei commissari, essendo lo stesso, comunque, chiaramente descritto nel referto del direttore di gara. Acclarati, dunque, i fatti storici. In generale, da un esame complessivo dei referti dell’arbitro e dei commissari di campo si ricava che una parte del pubblico locale ha tenuto un atteggiamento non solo irrispettoso, ma anche offensivo nei confronti degli arbitri, giungendo anche ad attingere con uno sputo lo stesso arbitro n. 2. I fatti di cui trattasi sono alquanto gravi e meritano, dunque, adeguata risposta sanzionatoria. Sotto tale profilo, tuttavia, questa Corte, anche alla luce dei precedenti, ritiene complessivamente congrua la sanzione dell’ammenda di € 800,00.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 775 dell’11.5.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/FENICE VENEZIA MESTRE DELL’8.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “perché propri sostenitori in campo avverso, per tutta la durata dell’incontro, rivolgevano agli arbitri corali ingiurie e minacce. Alcuni di essi, sporgendosi dalle transenne, disturbavano l’operato del secondo arbitro, costringendolo più volte ad operare all’interno del terreno di gioco. Perché a fine gara alcuni di detti sostenitori penetravano indebitamente nella zona degli spogliatoi tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del secondo arbitro il rientro del quale era ritardato di alcuni minuti ed avveniva solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti della società ospitante”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 11 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CSA del 01 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/SASSUOLO DEL 13.2.2016

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato un fascio laser su un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forse dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”. Ed infatti questa Corte già in precedenza ha ritenuto che l’utilizzo di un dispositivo laser da parte di un tifoso possa integrare gli estremi della responsabilità della società stabilita dall’art. 12, terzo comma, C.G.S. e non già solo quella contemplata dall’art. 14 C.G.S., riconoscendo quindi la possibilità di valutare, fino all’esclusione della responsabilità, la ricorrenza di ulteriori circostanze attenuanti, oltre a quelle contraddistinte dalle lettere a) e b) previste dall’art. 13 C.G.S. e richiamate dall’art. 14, ultimo comma, C.G.S. (C.S.A, sez. I, in Com. Uff. n. 062/CSA del 2.2.2015). Peraltro, occorre osservare, come lo stesso art. 14, ultimo comma, C.G.S., stabilisce che la verificata sussistenza anche di una sola delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, C.G.S. possa costituire elemento di valutazione per l’Organo della giustizia sportiva al fine non solo dell’attenuazione delle sanzione, ma anche della “non applicazione” della sanzione medesima. Pertanto, tenuto conto che nel caso concreto la società reclamante, a prescindere dalla valutazione sulla efficace attuazione dei modelli organizzativi volti a prevenire fatti di tale genere, ha effettivamente immediatamente identificato il sostenitore responsabile della violazione e, quindi, disposto quanto necessario per impedire che l’atto stesso (l’utilizzazione di dispositivo laser) fosse ripetuto, ricorrono i presupposti per l’annullamento della sanzione nei termini sopra complessivamente indicati.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERAMO/AREZZO DELL’8.11.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 2.200,00 “perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione dell’arbitro diversi oggetti, senza colpire; i medesimi, più volte durante la gara, rivolgevano all’arbitro, agli addetti federali ed all’allenatore della squadra avversaria reiterate frasi offensive; perché propri dirigenti non esibivano agli addetti federali il piano di sicurezza e non collaboravano con gli stessi”. La Corte – pur stigmatizzando i riprovevoli comportamenti contestati - ritiene che il ricorso sia da accogliere quanto all’entità della sanzione irrogata e che, per l’effetto, la sanzione dell’ammenda sia da ridurre da € 3.000,00 (tremila/00) ad € 2.200,00 (duemiladuecento/00). Ciò in ragione sia di una considerazione di carattere generale, vale a dire che nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una grave crisi economico-finanziaria, l’irrogazione di una sanzione di € 3.000,00 ad una Società di Lega Pro, a fronte di episodi verificatisi in una singola gara, si presenta oggettivamente elevata perché verosimilmente pari ad una non irrisoria percentuale dell’incasso della gara stessa, e sia perché – come risulta anche dalla nota del Capo di Gabinetto della Questura di Teramo in data 18.11.2015 - la riunione del Gruppo Operativo Sicurezza presso la Questura di Teramo si è tenuta in data 5 novembre 2015 con l’approvazione del Piano Operativo di Sicurezza, che ha previsto l’impiego di n. 19 unità ritenute congrue dal GOS in relazione alle esigenze della gara.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 421 del 29.1.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. HAPPY FITNESS CENTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HAPPY FITNESS CENTER/DOMUS CHIA CALCIO A 5 DEL 25.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: al termine dell’incontro, l’arbitro constatava che la propria autovettura parcheggiata all’interno dell’impianto sportivo, le cui chiavi erano state affidate al dirigente della società ospitante risultava danneggiata avendo riportato graffi alla portiera destra. Si fa obbligo alla società di risarcire i danni se richiesti e documentati.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CYNTHIA 1920 DEL 24.4.2016

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, determina la sanzione complessiva in € 3.000,00 di ammenda con diffida, annulla ogni altra sanzione , per avere: (i) i propri sostenitori, all’inizio del primo tempo, acceso tre fumogeni nel loro spazio riservato; (ii) una persona non identificata indebitamente presente nello spazio antistante gli spogliatoi, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi stessi, rivolto espressioni offensive all’Arbitro; (iii) i propri sostenitori, al termine della gara, in segno di reazioni ad atteggiamento a loro giudizio provocatorio dell’allenatore della squadra avversaria, lanciato all’indirizzo dello stesso tre bottigliette d’acqua semipiene accompagnando il gesto con insulti ed espressioni offensive; (iv) i propri sostenitori lanciato all’indirizzo dell’Arbitro alcuni oggetti contundenti che colpivano un componente delle Forze dell’ordine posizionato a poca distanza da Direttore di gara. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Viterbese castrense non possono che considerarsi come astrattamente pericolosa per le persone presenti. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. (e non già dell’art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori. L’applicazione del predetto articolo fa sì che non possano operare, con riferimento alla fattispecie in questione, le attenuanti invocate della Società. Tuttavia, la Corte, considerato che in concreto tali comportamenti non hanno avuto conseguenze dannose, ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, aumentando l’importo dell’ammenda, prevedendo una diffida ed annullando la sanzione dell’obbligo di disputare una gara priva di spettatori.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO VENEZIA F.C. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RIPA LA FENADORA/VENEZIA DEL 25.4.2016

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società, determina la sanzione complessiva in € 3.000,00 di ammenda, e annulla ogni altra sanzione  per avere i propri sostenitori in campo avverso: (i) fatto oggetto uno degli A.A. del lancio di getti di birra che attingevano l’Ufficiale di gara al capo ed alla schiena; (ii) acceso due fumogeni nel settore loro riservato; (iii) fatto esplodere tre petardi nel proprio settore; (iv) lanciato sul terreno di giuoco altri tre petardi che cagionavano ad uno degli A.A. leggero dolore e fischi alle orecchie. Il Giudice Sportivo precisava che la sanzione era stata così determinata in considerazione sia della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare gravi danni all’integrità fisica dei presenti, sia della recidiva reiterata specifica per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 34, 50, 56, 86 e 95. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Venezia non possono che considerarsi come una azione in astratto pericolosa per le persone presenti. Tuttavia, la Corte, considerato che in concreto tali comportamenti non hanno avuto conseguenze dannose, ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, aumentando l’importo dell’ammenda ed annullando la sanzione dell’obbligo di disputare una gara priva di spettatori.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/POTENZA CALCIO DELL’11.10.2015

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, in riforma della decisione impugnata, annulla la squalifica del campo e determina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00 con diffida perché uno sparuto gruppo di sostenitori locali, composto da circa 15 persone, prima profferiva espressioni offensive e minacciose contro uno dei due assistenti arbitrali e quindi lo colpiva con sputi nonchè con una monetina da 10 centesimi e con due piccoli sassi senza procurargli danno alcuno. Ed invero come si evince dallo stesso referto in atti l'infrazione, vuoi per il limitato numero dei partecipanti, vuoi per la mancanza di pericolosità degli oggetti lanciati, pur conservando un'apprezzabile valenza disciplinare, non è tale da giustificare la pesante sanzione disposta in prima istanza.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 26.11.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. POL. FUTURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. FUTURA/REAL ROGIT DEL 21.11.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 600,00  “perché propri sostenitori, nel corso dell’incontro, rivolgevano corali ingiurie e minacce nei confronti del secondo arbitro” e inoltre “in diverse circostanze gli sputavano contro attingendolo al volto e alla divisa”. Tuttavia è da ritenersi opportuna una riduzione dell’ammenda ad € 600,00, ritenendosi tale diversa misura congrua in relazione alla fattispecie ed anche alle capacità economiche medie delle società partecipanti a questa competizione.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015

Impugnazione – istanza: 13. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA/JESINA CALCIO DELL’11.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società perché l’arbitro è stato colpito durante tutta la gara e, particolarmente nel secondo tempo, da ripetuti sputi (circa 50) di cui tredici colpivano direttamente l’arbitro, mentre le palline caratterizzate da carta accartocciata con all’interno gomma da masticare, si erano trasformate in autentica gragnuola ed avevano anch’esse colpito l’arbitro.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 30.9.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/VITERBESE CASTRENSE DEL 27.9.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società per il comportamento dei tifosi locali che sono entrati sul terreno di gioco, cosa non ammessa dai regolamenti e quindi giustamente sanzionato dalla pena pecuniaria suddetta, che viene giudicata equa tenuto conto anche dei precedenti in casi analoghi.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 11 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CSA del 18 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 17.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C. MESTRE S.S.D. AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UNION RIPA LA FENADORA/MESTRE DEL 14.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato all’interno del settore loro riservato, due fumogeni e due bombe carta. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/ATALANTA DEL 23.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società perché l’assistente arbitrale è stato oggetto di insulti e sputi per tutta la gara, di cui un paio di sputi lo colpivano alle spalle. Orbene, rileva la Corte che, ai sensi dell’art. 12 – comma 3- ultimo periodo C.G.S. le società “…sono responsabili per corsi, grida ed ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza…” : non vi è quindi dubbio che la condotta dei sostenitori del Frosinone, peraltro prolungata per più minuti, rientri nella fattispecie delineata dalla norma ora richiamata. E per le dette condotte sia applica, ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 12, la sanzione dell’ammenda, per le Società di Serie A, da € 10.000,00 a € 50.000,00. Ai sensi, quindi, del successivo art. 13: “1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’art. 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: 1- La società ha adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; 2- La società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; 8 3- Al momento del fatto la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni e scritte , simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; 4- Altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 5- Non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società . 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’art. 12 è attenuta se la società prova la sussistenza di alcune circostanze elencate nel precedente comma 1.” Nella specie il Giudice Sportivo, ha ritenuto sussistenti le fattispecie di cui alla lett. a) e b), così attenuando la sanzione. Va quindi riportata la condotta censurata nell’alveo dell’art. 12 CGS e non già dell’art. 14 C.G.S. che punisce le società per fatti violenti dei sostenitori, e ciò non perché lo sputo prolungato e da parte di evidentemente non pochi sostenitori non possa essere in sé considerato una condotta violenta, quanto perché l’art. 14 correla la punibilità alla circostanza per cui “dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”, non sussistendo nella specie riscontro del grave danno all’incolumità fisica. In altri termini, la sanzione va confermata ed il reclamo respinto essendo la condotta dei sostenitori del Frosinone pacificamente qualificabile, ex art. 12 C.G.S. quale “….. manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza…” congruamente sanzionata con l’ammenda di cui è questione. Correttamente il Giudice sportivo non ha, nella specie, ritenuto la sussistenza della terza circostanza, di cui alla lett. e) dell’art. 13 che in concorso con la riconosciuta sussistenza delle circostanze di cui alle lett. a) e b) avrebbe integrato l’esimente di cui al primo comma del citato art. 13, essendo conclamato in fatto che quanto effettivamente accaduto e, ripetersi, non contestato dalla stessa reclamante , testimonia che vi sia stata quanto meno una insufficiente vigilanza da parte della società, che pure ha approntato significative misure di prevenzione (elevato numero degli stewards). In altri termini, quanto accaduto assurge a testimoniare che le misure adottate non sono state appunto sufficienti se non sul piano della (astratta) prevenzione quantomeno sul quello della (effettiva) vigilanza. Da ultimo va rilevata la inconferenza –ai fini di che trattasi- della struttura o morfologia dello stadio in cui si è svolta la censurata condotta, la quale rimane sanzionabile quale che sia lo spazio tra gli spalti ed il campo da gioco. Comunque osta ad una ridefinizione riduttiva del quantum inflitto la recidiva in cui è incorsa la società reclamante, peraltro a breve distanza di tempo dall’ultimo ricordato precedente.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI PICCHIO DEL 30.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere i suoi sostenitori, al 6° minuto del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco un petardo di forte intensità che causava il momentaneo stordimento di un assistente e per avere, inoltre, nel corso del primo tempo, rivolto reiteratamente all’arbitro cori insultanti, per avere quindi, al 31° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai tifosi avversari e per avere, infine, al 33° del secondo tempo, lanciato nel terreno di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/SCANDICCI 1908 DELL’1.5.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00  “per avere nel corso del secondo tempo, alcuni propri sostenitori rivolto all’Arbitro espressioni gravemente ingiuriose”. Invero la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure (“espressioni gravemente ingiuriose”) appare severa in relazione alla natura ed all’importanza dei fatti accaduti, considerato che: a) effettivamente nel piccolo (e quindi facilmente controllabile) impianto calcistico “Malservisi Matteini” erano presenti i Carabinieri chiamati dalla U.S.D. Gavorrano; b) solo 15 dei circa 150 spettatori complessivi hanno rivolto all’arbitro apprezzamenti, di natura semplicemente ingiuriosa; c) il comportamento in generale dei sostenitori della squadra ospitante è stato definito “buono” nel rapporto del Commissario di campo.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CHIEVO VERONA DEL 6.12.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere suoi sostenitori, dal 40° del secondo tempo fino al termine della gara, colpito con numerosi sputi al capo ed alle spalle un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 18.12.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP, NAPOLI/HELLAS VERONA DEL 16.12.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 10.000,00 “per aver suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti espressivi di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per aver la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. E’, viceversa, di tutta evidenza come, ai fini della configurazione della fattispecie illecita in commento, non occorrano rigide e prefissate soglie numeriche di partecipazione dal momento che l’attitudine offensiva della condotta non può che essere saggiata in modo dinamico nel complesso delle circostanze del caso concreto, potendo la lesione del bene giuridico tutelato comunque perfezionarsi nonostante il numero ridotto dei tifosi per effetto di variabili favorevoli, come ad esempio per la particolare enfasi partecipativa ed approfittando di fasi di silenzio. Ed è proprio privilegiando tale corretta prospettiva che è qui sufficiente prendere atto del fatto che i cori in questione siano stati concordemente percepiti da tre distinti punti di osservazione tra di loro non contigui ed, anzi, ubicati nei punti estremi dello stadio (le due curve), dimostrandosi così, per tabulas, e salvo quanto si dirà in tema di trattamento sanzionatorio, la sufficiente idoneità della condotta a veicolare insulti territoriali all’interno dell’intero bacino dello stadio. La specificità del ruolo svolto sul campo dai collaboratori della Procura Federale e la piena coerenza della segnalazione con le precipue finalità istituzionali sottese alla suddetta presenza privano, poi, evidentemente di forza logica le residue argomentazioni attoree che fanno leva sulla mancata rilevazione della suddetta condotta anche da parte di altri organi (arbitro ed assistenti di gara, funzionario responsabile dell’ordine pubblico, media nazionali e locali), dato di per se stesso manifestamente inconferente. Infine, la Corte ritiene che sia del tutto priva di conferenti appigli probatori la tesi di parte ricorrente incline a riconoscere un diretto e qualificato collegamento tra i fatti in addebiti e le misure organizzative adottate dalle forze dell’ordine per la gestione dei problemi di ordine pubblico connessi alla gara. Lo stesso insistito, unidirezionale bersaglio dei cori offensivi dimostra con evidenza come la scelta di indulgere in insulti territoriali, fenomeno frequentemente registrato a margine delle gare di calcio, non nasca nel caso qui in rilievo da situazioni contingenti legate a presunte negligenze delle forze di polizia, il cui lodevole sforzo, viceversa, meriterebbe ben diversa considerazione. E’, infatti, verosimile ritenere che, ove avessero effettivamente vissuto come soprusi i disagi organizzativi qui denunciati, i tifosi del Verona non avrebbero esitato ad orientare il proprio senso di frustrazione anzitutto verso i tutori dell’ordine pubblico, mentre alcuna forma di protesta è dato registrare negli atti di gara. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, e sciogliendo la riserva suesposta, la Corte ritiene che la sanzione possa essere contenuta nella misura di € 10.000,00 di ammenda. Occorre, infatti, tener conto delle divisate particolarità dei fatti in addebito, rappresentate dal fatto, già sopra evidenziato, che il gruppo dei sostenitori del Verona era formato da 120 persone circa, circostanza questa che, se non si è rilevata sufficiente ad impedire la propagazione dell’insulto all’interno dello stadio, vale comunque a ridimensionare oggettivamente l’intensità delle grida attenuandone di conseguenza, fino al ridurlo al minimo, il complessivo contenuto offensivo.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 6.12.2015

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale” intonato dai suoi sostenitori “al termine del secondo tempo” della gara. Osserva la Corte che la denunciata discrasia in ordine ai tempi in cui si sarebbe compiuta l’infrazione regolamentare risulta dagli atti che individuano all’inizio e non alla fine del secondo tempo della gara la condotta sanzionata, per di più costituita da due cori, non da quello unico considerato dal gravato provvedimento. Del pari fondato è il motivo relativo alla mancata percettibilità del (o dei) cori in discorso, in quanto gli stessi sono stati uditi da uno solo dei tre Collaboratori, essendo sfuggiti anche al sig. – omissis -, collocato proprio nel settore denominato “Curva Bulgarelli” ove i cori sarebbero stati intonati. Alla luce di queste risultanze, in difetto del requisito della reale e diffusa percettibilità, il reclamo va accolto, mancando la dimensione del fenomeno integrante la previsione regolamentare e, quindi, determinante l’irrogazione della sanzione.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 25.02.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. CITTA’ GIARDINO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA 3 GARE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. P.E., INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ GIARDINO/TIGULLIO CALCIO A 5 DEL 20.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: corali ingiurie da parte di propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e per lancio da parte dei medesimi di un oggetto che colpiva l’arbitro numero due senza causare dolore. Al termine della gara uno dei detti sostenitori sporgendosi dalla tribuna colpiva l’arbitro numero due con una manata alla spalla senza tuttavia arrecargli dolore”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 55 del 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DELL’A.C. MILAN SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 4.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere suoi sostenitori, al 14° e al 35° del primo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale, sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”. Infatti l’elemento della provenienza da un settore dello stadio rispetto ad un altro del comportamento discriminatorio costituisce un fattore rilevante quale criterio di accertamento di tali caratteri (dimensione e percezione) che, solo una volta individuati e dimostrati, possono condurre all’imputazione alla società del titolo di responsabilità per i fatti commessi dai sostenitori; - Rammentato in via generale che, in epoca precedente rispetto all’intervento interpretativo operato e dal Consiglio federale il 16.10.2013, l’art. 11, n. 1 C.G.S stabiliva che “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, luogo, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Successivamente, con la citata deliberazione del 16.10.2013 il Consiglio federale è intervenuto modificando l’art. 11, n. 3 C.G.S. nel senso che, allorché riferita a cori, grida e ogni altra manifestazione, la discriminazione deve essere valutata alla luce della “dimensione e percezione reale del fenomeno”; - Soggiunto che, la modifica apportata all’art. 11 C.G.S. costituisce il recepimento, nel nostro Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento di disciplina dell’U.E.F.A., che all’art. 14 afferma: “any person, under the scope of article 3, who insult the human dignity of a person of group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethic origin, incurs e suspension lasting at least ten matches or specified period of time, or any other appropriate sanction”. Dalla traduzione di questo articolo emerge che i comportamenti definibili quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola e limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie originate dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dalle origini territoriali. In questo contesto punitivo vanno correttamente inquadrati i concetti di dimensione e di percezione del fenomeno discriminatorio che il Consiglio ha voluto individuare per decretare la soglia di effettività della portata discriminatoria del comportamento effettivamente posto in essere, al di sotto della quale la idoneità del comportamento a porsi come realmente pregiudizievole per la vittima (e per la tutela della sua sfera personale) non raggiunge il livello di gravità tale da indurre l’ordinamento ad intervenire con la sanzione. In particolare, per quanto riguarda la percezione, è evidente che il legislatore federale, con l’emendamento dell’ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l’atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno; - Ribadito ancora una volta che, sempre con riferimento al requisito della percezione del contenuto discriminatorio espresso nel coro (ovvero dalla frase riportata in uno striscione esposto all’interno dello stadio) e facendo richiamo alla decisione delle Sezioni unite della Corte di giustizia federale assunta nella riunione del 28.11.2013 (dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi), per 12 raggiungere la soglia della offensività concreta e quindi della punibilità della condotta, comunque ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell’evento sportivo e quindi dello “spettacolo” ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana); - Puntualizzato quindi, che la norma recata dalla nuova versione dell’art. 11, comma 3, C.G.S. è dettata anche nell’interesse di tutti quei fruitori dello spettacolo sportivo che con il sano atteggiamento che deve essere proprio dei veri tifosi (sostenere la propria squadra non offendere e/o discriminare gli avversari, siano essi gli atleti o i tifosi), si recano allo stadio per assistere alla partita e quindi al relativo spettacolo, i quali non debbono sentirsi offesi da atteggiamenti discriminatori a chiunque diretti e che, conseguentemente, a seguito della modifica interpretativa dell’art. 11, intervenuta nell’ottobre del 2013, viene richiesto al commissario di campo, e comunque agli organi federali preposti, un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di attività discriminante, il quale deve contenere la esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e la analisi, acquisita anche (se necessario) attraverso una propria attività istruttoria, della reale percezione o della dimensione (ripetitività ed offensività idonee alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno; - Rilevato che, nel caso di specie e per un primo versante, dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale, quanto alla percepibilità del coro, sicuramente dai contenuti di carattere discriminatorio della provenienza territoriale emerge che i tre collaboratori hanno tutti ugualmente percepito i cori in questione e che dunque, tenuto della loro collocazione negli estremi dello stadio ed al centro dello stesso, può dirsi documentalmente provata la circostanza che le frasi intonate sono state percepite da tutti coloro che assistevano allo spettacolo calcistico ed inoltre, con riferimento ad un secondo versante della vicenda contenziosa, la sanzione inflitta si presenta congrua nella entità, visto che il Giudice Sportivo ha tenuto conto delle condotte idonee ad attenuare la portata pregiudizievole del comportamento dei sostenitori della squadra, applicando l’attenuante prevista dall’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza, non riuscendo riuscita la società appellante, neppure con la documentazione prodotta in allegato al reclamo qui in esame, a dimostrare la sussistenza di elementi utili ad applicare la richiesta esimente di cui all’art. 13 C.G.S.; - Ritenuto quindi che, per tutto quanto si è sopra osservato, è documentalmente dimostrato che il comportamento astrattamente violativo della disposizione recata dall’art. 11, comma 3, C.G.S. ha assunto, nella specie, le caratteristiche ed i presupposti che la medesima norma pretende che sussistano perché sia raggiunta la soglia della punibilità, sotto il profilo della percepibilità dei cori da parte di tutti gli spettatori e di coloro che erano presenti allo stadio e che dunque il reclamo non può trovare accoglimento con conferma della decisione del Giudice Sportivo impugnata, anche con riferimento all’entità della sanzione inflitta, stante la considerazione della sua congruità da parte del Collegio.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.09.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA INTER/HELLAS VERONA DEL 23.9.2015

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale, sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”.  Infatti l’elemento della provenienza da un settore dello stadio rispetto ad un altro del comportamento discriminatorio costituisce un fattore rilevante quale criterio di accertamento di tali caratteri (dimensione e percezione) che, solo una volta individuati e dimostrati, possono condurre all’imputazione alla società del titolo di responsabilità per i fatti commessi dai sostenitori; - Rammentato in via generale che, in epoca precedente rispetto all’intervento interpretativo operato e dal Consiglio federale il 16.10.2013, l’art. 11, n. 1 C.G.S stabiliva che “costituisce 9 comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, luogo, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Successivamente, con la citata deliberazione del 16.10.2013 il Consiglio federale è intervenuto modificando l’art. 11, n. 3 C.G.S. nel senso che, allorché riferita a cori, grida e ogni altra manifestazione, la discriminazione deve essere valutata alla luce della “dimensione e percezione reale del fenomeno”; - Soggiunto che, la modifica apportata all’art. 11 C.G.S. costituisce il recepimento, nel nostro Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento di disciplina dell’U.E.F.A., che all’art. 14 afferma: “any person, under the scope of article 3, who insult the human dignity of a person of group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethic origin, incurs e suspension lasting at least ten matches or specified period of time, or any other appropriate sanction”. Dalla traduzione di questo articolo emerge che i comportamenti definibili quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola e limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie originate dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dalle origini territoriali. In questo contesto punitivo vanno correttamente inquadrati i concetti di dimensione e di percezione del fenomeno discriminatorio che il Consiglio ha voluto individuare per decretare la soglia di effettività della portata discriminatoria del comportamento effettivamente posto in essere, al di sotto della quale la idoneità del comportamento a porsi come realmente pregiudizievole per la vittima (e per la tutela della sua sfera personale) non raggiunge il livello di gravità tale da indurre l’ordinamento ad intervenire con la sanzione. In particolare, per quanto riguarda la percezione, è evidente che il legislatore federale, con l’emendamento dell’ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l’atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno; - Ribadito ancora una volta che, sempre con riferimento al requisito della percezione del contenuto discriminatorio espresso nel coro (ovvero dalla frase riportata in uno striscione esposto all’interno dello stadio) e facendo richiamo alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale assunta nella riunione del 28.11.2013 (dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi), per raggiungere la soglia della offensività concreta e quindi della punibilità della condotta, comunque ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell’evento sportivo e quindi dello “spettacolo” ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana); - Puntualizzato quindi, che la norma recata dalla nuova versione dell’art. 11, comma 3, C.G.S. è dettata anche nell’interesse di tutti quei fruitori dello spettacolo sportivo che con il sano atteggiamento che deve essere proprio dei veri tifosi (sostenere la propria squadra non offendere e/o discriminare gli avversari, siano essi gli atleti o i tifosi), si recano allo stadio per assistere alla partita e quindi al relativo spettacolo, i quali non debbono sentirsi offesi da atteggiamenti discriminatori a chiunque diretti e che, conseguentemente, a seguito della modifica interpretativa dell’art. 11, intervenuta nell’ottobre del 2013, viene richiesto al commissario di campo, e comunque agli organi federali preposti, un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di attività discriminante, il quale deve contenere la esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e la analisi, acquisita anche (se necessario) attraverso una propria attività istruttoria, della reale percezione o della dimensione (ripetitività ed offensività idonee alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno; - Rilevato che, nel caso di specie, dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale, quanto alla percepibilità del coro, sicuramente dai contenuti di carattere discriminatorio (sia della provenienza territoriale sia razziali) emerge che i tre collaboratori non hanno tutti ugualmente percepito i cori in questione, fatta eccezione di quello rivolto al calciatore – omissis -, ma che su tale ultimo episodio si registra la integrazione istruttoria offerta dalla dichiarazione (trasmessa per 10 posta elettronica alla Segreteria di questa Corte in data 24.9.2015 ed acquisita agli atti del fascicolo) resa dal collaboratore della Procura Federale – omissis - nella quale si specifica, limitatamente a quanto è di interesse nel presente contenzioso, che "A) in relazione al coro “Bu-Bu-Bu” intonato dai tifosi dell’Hellas Verona, è stato interpellato il Funzionario responsabile dell’ordine pubblico il quale ha dichiarato di non essere in grado di offrire informazioni sui settori occupati nelle gare casalinghe dai tifosi ospiti che hanno intonato il suddetto coro (…)”. Deriva da quanto sopra, seppure il Giudice Sportivo non ha tenuto conto dei cori intonati nei confronti del calciatore – omissis - ai fini dell’irrogazione della sanzione, non solo che i cori oggetto di contestazione non sono stati con assoluta certezza percepiti da tutti coloro che erano presenti allo stadio, ma anche che non vi è assoluta certezza sulla riconducibilità esclusiva in capo ai sostenitori dell’Hellas Verona dell’averli intonati; - Ritenuto quindi che, per tutto quanto si è sopra osservato, è documentalmente dimostrato che il comportamento astrattamente violativo della disposizione recata dall’art. 11, comma 3, C.G.S. non ha assunto, nella specie, le caratteristiche ed i presupposti che la medesima norma pretende che sussistano perché sia raggiunta la soglia della punibilità, sotto il profilo della percepibilità dei cori da parte di tutti gli spettatori e di coloro che erano presenti allo stadio e che dunque il reclamo può trovare accoglimento con conseguente riforma della decisione fatta oggetto di gravame ed annullamento della sanzione inflitta alla società reclamante.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.09.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/FROSINONE DEL 23.9.2015

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere i suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale, sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”. Infatti l’elemento della provenienza da un settore dello stadio rispetto ad un altro del comportamento discriminatorio costituisce un fattore rilevante quale criterio di accertamento di tali caratteri (dimensione e percezione) che, solo una volta individuati e dimostrati, possono condurre all’imputazione alla società del titolo di responsabilità per i fatti commessi dai sostenitori; - Rammentato in via generale che, in epoca precedente rispetto all’intervento interpretativo operato e dal Consiglio federale il 16.10.2013, l’art. 11, n. 1 C.G.S stabiliva che “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, luogo, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Successivamente, con la citata deliberazione del 16.10.2013 il Consiglio federale è intervenuto modificando l’art. 11, n. 3 C.G.S. nel senso che, allorché riferita a cori, grida e ogni altra manifestazione, la discriminazione deve essere valutata alla luce della “dimensione e percezione reale del fenomeno”; - Soggiunto che, la modifica apportata all’art. 11 C.G.S. costituisce il recepimento, nel nostro Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento di disciplina dell’U.E.F.A., che all’art. 14 afferma: “any person, under the scope of article 3, who insult the human dignity of a person of group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethic origin, incurs e suspension lasting at least ten matches or specified period of time, or any other appropriate sanction”. Dalla traduzione di questo articolo emerge che i comportamenti definibili quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola e limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie 7 originate dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dalle origini territoriali. In questo contesto punitivo vanno correttamente inquadrati i concetti di dimensione e di percezione del fenomeno discriminatorio che il Consiglio ha voluto individuare per decretare la soglia di effettività della portata discriminatoria del comportamento effettivamente posto in essere, al di sotto della quale la idoneità del comportamento a porsi come realmente pregiudizievole per la vittima (e per la tutela della sua sfera personale) non raggiunge il livello di gravità tale da indurre l’ordinamento ad intervenire con la sanzione. In particolare, per quanto riguarda la percezione, è evidente che il legislatore federale, con l’emendamento dell’ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l’atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno; - Ribadito ancora una volta che, sempre con riferimento al requisito della percezione del contenuto discriminatorio espresso nel coro (ovvero dalla frase riportata in uno striscione esposto all’interno dello stadio) e facendo richiamo alla decisione delle Sezioni unite della Corte di Giustizia Federale assunta nella riunione del 28.11.2013 (dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi), per raggiungere la soglia della offensività concreta e quindi della punibilità della condotta, comunque ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell’evento sportivo e quindi dello “spettacolo” ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana); - Puntualizzato quindi, che la norma recata dalla nuova versione dell’art. 11, comma 3, C.G.S. è dettata anche nell’interesse di tutti quei fruitori dello spettacolo sportivo che con il sano atteggiamento che deve essere proprio dei veri tifosi (sostenere la propria squadra non offendere e/o discriminare gli avversari, siano essi gli atleti o i tifosi), si recano allo stadio per assistere alla partita e quindi al relativo spettacolo, i quali non debbono sentirsi offesi da atteggiamenti discriminatori a chiunque diretti e che, conseguentemente, a seguito della modifica interpretativa dell’art. 11, intervenuta nell’ottobre del 2013, viene richiesto al commissario di campo, e comunque agli organi federali preposti, un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di attività discriminante, il quale deve contenere la esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e la analisi, acquisita anche (se necessario) attraverso una propria attività istruttoria, della reale percezione o della dimensione (ripetitività ed offensività idonee alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno; - Rilevato che, nel caso di specie, dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale, quanto alla percepibilità del coro, sicuramente dai contenuti di carattere discriminatorio, è registrato che il collaboratore – omissis - dalla sua posizione “alla sinistra della panchina della Juventus adiacente alla curva nord” non lo ha percepito e che soltanto il 30% dei sostenitori della Società reclamante, tra quelli ospitati nei settori dello stadio dai quali si è levato il coro medesimo vi hanno partecipato; - Ritenuto quindi che, per tutto quanto si è sopra osservato, è documentalmente dimostrato che il comportamento astrattamente violativo della disposizione recata dall’art. 11, comma 3, C.G.S. non ha assunto, nella specie, le caratteristiche ed i presupposti che la medesima norma pretende che sussistano perché sia raggiunta la soglia della punibilità sotto il profilo della percepibilità dei cori da parte di tutti gli spettatori e di coloro che erano presenti allo stadio e che dunque il reclamo può trovare accoglimento con conseguente riforma della decisione fatta oggetto di gravame ed annullamento della sanzione inflitta alla società reclamante;

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 18 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 20 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 40 del 10.11.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. BARI/SALERNITANA CALCIO DEL 7.11.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00 per avere i suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una mazza di legno con punta rinforzata; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. A) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza. A giudizio di questa Corte le ragioni invocate dalla ricorrente non appaiono idonee per l’annullamento in toto dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale, che peraltro ha già di suo applicato una sanzione pecuniaria al di sotto dei minimi edittali, in quanto la potenziale pericolosità e lesività del gesto, comunque sconsiderato, appare in tutti i suoi aspetti, non potendo esso di certo essere classificato quale mero gesto di giubilo. Tuttavia appare adeguato e proporzionale ridurre l’ammenda a € 3.000,00, in ragione anche delle iniziative poste in essere dalla società per prevenire atti violenti da parte dei propri tifosi, non valendo in maniera decisiva ogni considerazione in ordine alla natura inoffensiva dell’oggetto lanciato in campo (mazza con punta rinforzata in plastica, utilizzata per suonare i tamburi).

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell’1.12.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo della gara Frosinone/H. Verona del 29.11.2015, indirizzato nei confronti della squadra avversaria cori insultanti espressivi di discriminazione territoriale. In effetti, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, i cori insultanti e discriminatori possono provocare le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva solo laddove siano posti in essere con modalità di percezione reale, aventi, cioè, caratteristiche e dimensioni tali da poter essere uditi se non in tutto lo Stadio almeno in una parte molto significativa di esso. Nella fattispecie tale presupposto, indispensabile per la conferma della statuizione gravata, non è riscontrabile in conseguenza della limitata e parziale percezione da parte dei Collaboratori della Procura Federale che, per conseguenza, esclude anche quella di parte preponderante del pubblico presente alla gara.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO F.C. APRILIA SRL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 2.5.2016 AL SIG. M.M.; - SQUALIFICA FINO AL 30.5.2016 AL SIG. C.A.; - SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 AL CALC. B.G., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FONDI CALCIO/F.C. APRILIA DEL 16.4.2016

Massima:  La Corte riduce l’ammenda ad Euro 800,00 in relazione all’effettivo comportamento tenuto da alcuni tifosi che si traduceva in espressioni minacciose e offensive ma non trasmodava in atti di violenza.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 649 dell’8.03.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL COBA’ AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. T.D., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, TURNO PRELIMINARE DI PLAY-OFF, PORTO SAN GIORGIO/FUTSAL COBÀ DEL 30.3.2016

Massima:  La Corte, conferma l’ammenda alla società per la particolare gravità dei comportamenti, peraltro reiterati, posti in essere dai sostenitori della Società, in occasione dell’incontro.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 90 del 24.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 22.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per reiterati cori espressivi di discriminazione territoriale indirizzati dai suoi sostenitori nei confronti della squadra avversaria nel corso della gara

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società. A fine gara tre tifosi riconducibili alla Società Siracusa scavalcavano le recinzioni per inveire verso i propri calciatori”; un comportamento, quest’ultimo, che, unitamente a quello tenuto dai sostenitori della Società nei confronti dell’Assistente Arbitrale giustifica l’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo della quale la reclamante non ha peraltro, chiesto la riduzione.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 13.1.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUGUSTA/FUTSAL ISOLA DEL 9.1.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 700,00 per aver un proprio sostenitore colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario che dalla panchina si era avvicinato al pubblico.  Ragioni di equità, tuttavia, anche in relazione a precedenti sanzioni irrogate nei confronti di società partecipanti a Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5, consentono di ritenere compresa nella richiesta di annullamento della sanzione la sua riduzione, che pertanto appare equo determinare in € 700,00.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 114 del 15.10.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. SANT’ISIDORO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ARUTA LUIGI; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. P.A.F., INFLITTE SEGUITO GARA KROTON/SANT’ISIDORO DEL 10.10.2015

Massima: La Corte riduce l’ammenda comminata alla società ad € 250,00 perché al termine della gara alcuni tifosi della squadra ospitante, invadevano il terreno di gioco aggredendo il portiere della Società. L’aggressione scatenava un parapiglia, cui prendevano parte – oltre ai detti tifosi - i calciatori di entrambe le società ed alcuni sostenitori della Società, che nel mentre entravano anch’essi nel terreno di gioco. E’ indubbio che l’invasione, a prescindere dalle finalità, da cui prendeva le mosse, poteva acuire e costituire un quadro significativo e peculiare di pericolo e vulnus ai tesserati della Società avversaria, incrementando altresì la portata delle intemperanze e violenze dei tifosi del Kroton. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA LEVICO TERME/UNION RIPA LA FENADORA DEL 04.10.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 300,00 per indebita presenza nel corso dell'intervallo, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. Osserva questa Corte che il reclamo è parzialmente accoglibile, ferma restando la sussistenza dell'addebito disciplinare in conseguenza della puntuale refertazione dell'Arbitro, e ridetermina la sanzione inflitta alla reclamante nella ammenda di € 300,00.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 9.09.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/REGGIO CALABRIA DEL 6.9.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 per espressioni irriguardose e minacciose nei confronti della Terna arbitrale, per sputi che attingevano un assistente mentre lattine e bottigliette lo sfioravano, ed infine per indebita presenza al termine della gara di persone non autorizzate, ma chiaramente riconducibili alla società, le quali rivolgevano espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara. In effetti le condotte sanzionate appaiono numerose e connotate da notevole gravità, con particolare riferimento agli sputi che hanno attinto uno dei suoi Assistenti e alla reiterazione di offese e minacce nei confronti dell’intera Terna. Le argomentazioni svolte dalla difesa, sopra riassunte, attesa la ricordata cosistenza delle condotte antiregolamentari, non possono condurre all’eliminazione della diffida, ma soltanto alla riduzione dell’ammenda, poco proporzionata alla categoria alla quale partecipa l’A.S.D. Reggio Calabria.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 30 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 30.4.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 30.000,00 per il comportamento dei propri sostenitori. In particolare, per “l’ininterrotto e pericoloso lancio nel corso della gara” da parte delle tifoserie “di innumerevoli bengala, fumogeni e bottiglie nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come alla luce dei documenti prodotti dalla Società, non sia possibile accertare, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti necessari perché sia riconosciuta la ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1 C.G.S.. In merito, invece, alla condotta avente ad oggetto il lancio di bengala, fumogeni e bottiglie, posta in essere da entrambe le tifoserie nel corso della gara, questa Corte, in ragione della dinamica dell’evento in questione, ritiene, per profili di congruità ed in analogia con il trattamento riservato alla controparte nel caso specifico, di dover ridurre l’ammenda inflitta alla somma di € 30.000,00.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO DI DIVISIONE UNICA, AVERSA NORMANNA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione:  «perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione del portiere della squadra avversaria tre bottigliette d’acqua, senza colpire; i medesimi, più volte durante la gara, indirizzavano verso il quarto ufficiale reiterate frasi offensive ed alcuni sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; perché al termine della gara numerose persone non identificate, ma riconducibili alla società, entravano nel recinto di gioco con l’intento di aggredire alcuni calciatori della squadra avversaria, prontamente fermati dalle forze dell’ordine; gli stessi lanciavano verso un addetto federale due bottigliette semipiene d’acqua che lo colpivano al torace ed alla scapola causandogli dolore, ma non ulteriori conseguenze; perché al termine dell’incontro persona non identificata, con la collaborazione di alcuni addetti alla sicurezza, si introduceva indebitamente nella zona antistante gli spogliatoi e raggiunto l’arbitro che si apprestava a lasciare l’impianto sportivo e dopo avergli rivolto volgari frasi offensive gli rovesciava addosso il contenuto di una bottiglia d’acqua bagnandolo completamente, il tutto alla presenza degli addetti alla sicurezza che omettevano qualsiasi tipo di intervento».

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/REGGINA DEL 30.5.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 20.000,00 “perché propri sostenitori prima dell'inizio della gara e durante la stessa introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e petardi che venivano lanciati sui terreno di gioco, più volte durante la gara ed in particolare dopo la segnatura della rete della squadra avversaria, in numero tale da costringere ad una sospensione delta gara per circa cinque minuti onde permettere il loro spegnimento; gli stessi durante la gara lanciavano sul terreno di gioco numerose bottigliette semipiene d'acqua, senza conseguenze; al termine dell'incontro alcuni sostenitori scavalcata la recinzione entravano sul terreno di gioco e aprivano una porta di accesso facendo entrare sul terreno di gioco altri sostenitori con intento aggressivo, prontamente fermati dall'intervento delle forze dell'ordine; per comportamento gravemente omissiva degli addetti alla sicurezza che al termine del primo tempo di gara contribuivano a provocare un principio di rissa fra calciatori e dirigenti delle due squadre che rientravano negli spogliatoi; tale incresciosa situazione costringeva l'arbitro a richiedere nell'intervallo della gara la sostituzione degli addetti alla sicurezza con rappresentanti delle forze dell'ordine, richiesta non accolta dal funzionario di polizia, non avendo disponibilità di ulteriore personale; in ogni caso si provvedeva degli addetti alla sicurezza con altri addetti; per tale situazione l'arbitro iniziava il secondo tempo di gara con circa 10 minuti di ritardo; perché dopo il termine della gara e fuori dall'impianto sportivo alcuni sostenitori lanciavano verso l'autovettura che trasportava gli ufficiali di gara numerosi sassi e colpivano la stessa con alcune cinghiate provocando danni alla vettura stessa (obbligo risarcimento danni, se richiesto)”. Non spetta a questa Corte dare giudizi morali ma solo valutare, sotto un profilo strettamente giuridico, gli eventi. Ma anche in questo ambito non ci si può esimere dal sottolineare come fortemente in contrasto (a dir poco) con le regole di correttezza, lealtà e probità sportiva sia stato il generale e pervicacemente reiterato atteggiamento dei dirigenti e dei giocatori della società reclamante che non si sono, di certo, posti remore di sorta nel far trascendere uno spettacolo sportivo a invereconda gazzarra. In questo, efficacemente collaborati dagli avversari. La indubbia gravità dei fatti, allora, non consente di attenuare il severo e condivisibile verdetto del giudice di prime cure che merita solo di essere ridimensionato, nella misura della sanzione inflitta, solo in ragione dell’indiscusso, alto tasso di agonismo che ha permeato l’incontro in esame.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS VECOMP/SEREGNO CALCIO DEL 29.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato ripetuti sputi all’indirizzo di un A.A. attingendolo tre volte al collo ad un braccio e sulla schiena. Gli stessi, nel corso del secondo tempo, lanciavano un tappo di plastica ed un sasso di piccole dimensioni all’indirizzo del medesimo A.A. colpendolo rispettivamente alla schiena e ad una gamba”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 22.3.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 300,00 “per avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto ripetute espressioni offensive all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria e degli Ufficiali di gara”. Si tratta di un comportamento che in alcun modo può essere ritenuto di carattere usuale e che, pertanto, rimane inaccettabile. Tuttavia ragioni di equità consentono di poter attenuare la sanzione pecuniaria inflitta alla società.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 13. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. F.M., INFLITTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/CALCIO CITTÀ DI BRINDISI DEL 29.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere al termine della gara propri sostenitori presenti sugli spalti partecipato ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria caratterizzata da spintoni, calci e pugni reciproci ben visibili anche dal terreno di gioco”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/JUVE STABIA DEL 29.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché i propri sostenitori introducevano e facevano esplodere sul terreno di gioco, nei pressi del portiere della squadra avversaria, due petardi di notevole potenza (che non producevano conseguenza) e lanciavano sul terreno di gioco, in direzione di un Assistente Arbitrale, diverse bottiglie di plastica semipiene ed un sasso di notevoli dimensioni che non coglievano il bersaglio.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/GROSSETO DEL 22.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate dei calciatori di colore della squadra avversaria.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 28.4.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8155/452 PF14-15/MS/VDB DEL 30.3.2015) -

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 750,00 per ripetuti insulti rivolti all’assistente arbitrale nel corso del secondo tempo della gara nonché, al termine della stessa, un lancio di bottiglie in campo, rimasto senza conseguenze. Ancorché non costituisca argomento di appello, la Corte deve condividere quanto assunto dal Tribunale Federale Nazione circa l’assenza di ogni esimente o attenuante in ragione di fattivi comportamenti della società, ai sensi degli artt. 12 e 13 C.G.S., accorgimenti non risultati adottati nella circostanza. Ciò posto, se nessuna incertezza può aversi in ordine alla responsabilità del fatto materiale in capo a sconosciuti tifosi della soc. Sambenedettese, altresì non può aversi remora alcuna ad affermare quella oggettiva, ex art. 4, comma 3, della medesima società. In questo contesto di affermazione della obiettiva riconducibilità al sodalizio dell’illiceità delle azioni dei propri tifosi, non può non rilevarsi, per l’effetto di cui all’art. 16, comma 1 C.G.S. che il gesto compiuto possa congruamente qualificarsi più che come atto di pura violenza come irragionevole e scomposto gesto di protesta verso un risultato della gara non favorevole ai loro colori. Rileva, nel senso, il fatto che nessuno è stato colpito dal lancio delle bottiglie né alcuno ha corso il pericolo di essere attinto. In applicazione della norma premiale che precede, valida ad attenuare l’incisività della punizione, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, decide di ridurre la sanzione dell’ammenda ad € 750,00.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 23.3.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S. SANCOLOMBANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANCOLOMBANO/OLTREPOVOGHERA DEL 22.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: un gruppo di circa 15 sostenitori della società, dal quinto minuto del primo tempo (a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore) e fino al termine della gara, rivolgevano allo stesso minacce di morte, insulti ed offese gridandogli continuamente:” sei un pezzo di m…., figlio di t…, non esci vivo da ….., veniamo fino in aeroporto a spaccarti la faccia, mafioso di m…., tu e tutti i terroni dei tuoi schifosi parenti, siete lo schifo d’Italia, speriamo che l’Etna vi uccida tutti, tornatene con gli ignoranti, schifoso.” A fine primo tempo circa tre sostenitori tentarono di scavalcare la recinzione che delimita l’esterno con lo spazio antistante degli spogliatoi, per introdursi dentro, non riuscendo grazie all’intervento di un terzo estraneo, il quale li invitava a desistere. A fine gara, mentre esso arbitro si accingeva a raggiungere lo spogliatoio, un sostenitore della società gli lanciava uno sputo colpendolo sulla divisa ed un altro quasi contemporaneamente gli lanciava dell’acqua, tramite una bottiglia, colpendolo. Gli stessi continuavano a gridare: bastardo. uomo di m…. ci hai fatto perdere, devi morire, speriamo cada l’aereo.”

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PAGANESE DEL 15.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché, in occasione della gara propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze; i medesimi durante il minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro, dopo aver profferito con megafono espressioni oltraggiose impedivano il silenzio intonando cori di incitamento alla propria squadra. Il rapporto dell’arbitro così riferisce:” durante il minuto di raccoglimento in onore del collega scomparso lo scorso lunedì, dalla curva dei tifosi del Barletta si sentiva una voce che col megafono urlava: non ce ne fotte un cazzo e tutta la curva cantava cori della propria squadra per tutta la durata del minuto di raccoglimento”. Il commissario di campo riferiva che al 9’ p.t. avveniva l’esplosione di un petardo con un fragoroso boato all’interno del settore curva destinato alla tifoseria locale, senza ulteriori conseguenze.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/SAMBENEDETTESE DEL 18.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere i propri sostenitori in campo avverso: - introdotto ed utilizzato, per la intera durata della gara, materiale pirotecnico (numerosi fumogeni); - lanciato liquidi e sputi all’indirizzo di un A.A., attingendolo alla schiena e sulla nuca; - intonato cori offensivi all’indirizzo degli Organi Federali. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica e reiterata di cui ai Com. Uff. nn. 38, 44, 51, 56 e la diffida di cui al Com. Uff. n. 64.” Nella definizione della entità della sanzione pecuniaria, infatti, occorre considerare senz’altro, la recidiva specifica e reiterata correttamente evidenziata dal provvedimento impugnato. Ma va parimenti valutato che, per questi profili, assume carattere notevolmente afflittivo (ma perfettamente adeguato alle ripetute violazioni ascrivibili alla società) pure la sanzione di una gara ufficiale a porte chiuse. Pertanto, anche prescindendo dalla possibile attenuazione di responsabilità, derivante da asseriti comportamenti provocatori dei tifosi della squadra ospitante (non emergenti, tuttavia, dagli atti), sussistono tutti presupposti oggettivi per determinare una riduzione della sanzione pecuniaria. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/ALMA JUVENTUS FANO DEL 2.4.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 400,00 “per averi propri sostenitori acceso numerosi fumogeni nel proprio settore. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni all’integrità fisica dei presenti”. Il ricorso appare in parte fondato in quanto il comportamento posto in essere dai tifosi della ricorrente non appare così grave da determinare la sanzione nella misura quantificata dal Giudice Sportivo. Infatti il lancio dei fumogeni è avvenuto limitatamente ad uno specifico settore del campo.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/TB del 21.1.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LE SANZIONI: A) AMMENDA DI € 7.500,00; B) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28.2.2015 INFLITTA AL SIG. D.P.L.; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. M.B.; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.G.; - SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.C.; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.F.; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.A.; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.B.G.; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M.; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M.; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.D.; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.P., INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI”, L’AQUILA/PRATO DEL 17.1.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00 alla società, in quanto più equa, perché i propri sostenitori durante tutta la seconda parte della gara assumevano un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale ; perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente nel recinto di gioco, al termine della gara al rientro negli spogliatoi avvicinava l’arbitro rivolgendogli reiterate frasi offensive e minacciose; per mancata assistenza alla terna arbitrale da parte del dirigente addetto all’arbitro, al quale era stata data la custodia del veicolo del direttore di gara. Il dirigente medesimo dopo aver lasciato le chiavi dell’auto nello spogliatoio dell’arbitro si è assentato completamente; gli ufficiali di gara successivamente constatavano la presenza sull’autovettura di numerosi danni(obbligo risarcimento danni, se richiesti). La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al a 2 giornate effettive di gara perché, al termine della gara assumeva comportamento gravemente offensivo e minaccioso verso l’arbitro per il ravvedimento successivo alla partita

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.S.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 SEGUITO GARA PISA/FORLÌ DEL 6.1.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.200,00 in relazione al comportamento di un gruppo di sostenitori che, nel corso della gara avevano introdotto e fatto esplodere nel proprio settore alcuni petardi (senza conseguenze) ed avevano altresì intonato cori offensivi e provocatori nei confronti della tifoseria di altre squadre toscane. Osserva la Corte, al riguardo, che il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione con riferimento a due distinti comportamenti tenuti dal gruppo di sostenitori e più precisamente: a) l’introduzione e l’esplosione di petardi durante la gara; b) l’intonazione di cori offensivi rivolti non già all’avversario (la squadra del Forlì) bensì ad altre squadre della stessa regione, tradizionalmente rivali. Nel valutare la sanzione non può dunque prescindersi dal fatto che essa trova giustificazione in due distinti comportamenti, ben identificati nella decisione del Giudice, uno solo dei quali ha rappresentato oggetto di doglianza da parte del Pisa (ossia l’intonazione dei cori). Non vi è dubbio, pertanto, che per uno dei due comportamenti la sanzione non è neppure oggetto di contestazione. Per ciò che concerne i cori, pur dovendosi riconoscere il tono oggettivamente offensivo (sia pure nei confronti di quadre e tifoserie non coinvolte nella gara) può invece considerarsi equa una riduzione della sanzione, tenuto conto, per un verso, della loro riconducibilità a forme di campanilismo (comunque esasperato e sempre deprecabile in relazione ai valori che ispirano la competizione sportiva) e, per altro verso, al fatto che essa investe la squadra a titolo di responsabilità oggettiva.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015

Impugnazione – istanza: 11. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., DELL’A.S.D. F.C.D. ROSSOBLU POTENZA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00; - 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA GELBISON VALLO DELLA LUCANIA/ROSSOBLU POTENZA DEL 18.1.2015

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società, ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 2.000,00 con diffida perché nel corso della gara, uno degli assistenti dell’arbitro veniva fatto oggetto, durante l’incontro e fino al termine dello stesso, del lancio di monetine e un bottiglia di vetro –che non lo raggiungevano- da parte di sostenitori della società. I medesimi tifosi nel corso della partita si erano altresì resi responsabili del lancio di due petardi sul campo per destinazione, la cui esplosione provocava un malessere (stordimento) ad uno degli assistenti dell’arbitro. Non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta. Ancora in effetti tutte le altre azioni poste in essere dalla tifoseria non hanno assunto connotati di protesta e/o manifestazioni violente, seppur essendo comunque al di fuori dei normali canoni comportamentali. Conseguenzialmente, sembra equo modificare la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse - anche in considerazione del fatto che, seppur destinatario di alcuni oggetti lanciati, il collaboratore dell’arbitro non è stato attinto e non ha riportato peculiari menomazioni dall’esplosione dei petardi con la inflizione della diffida, confermando integralmente la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE/FIDELIS ANDRIA DEL 21.12.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 perché i sostenitori del hanno fatto esplodere 4 petardi nel loro settore e un petardo sulla pista di atletica”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 27.4.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SSDRL PIACENZA CALCIO 1919AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PIACENZA CALCIO 1919/FORTIS JUVENTUS DEL 25.4.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società in conseguenza di espressioni discriminatorie per motivi di razza pronunciate dai propri sostenitori nei confronti di un calciatore avversario, nonché offensive e minacciose nei confronti della Terna arbitrale.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BARLETTA CALCIO DELL’11.4.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 perché un proprio isolato sostenitore aveva rivolto espressioni di discriminazione razziale ad un calciatore di colore della squadra avversaria. Merita, viceversa, accoglimento l’ultimo motivo d’impugnazione, con il quale l’Aversa Normanna, richiamando numerosi precedenti, eccepisce l’inadeguatezza per eccesso della sanzione, considerando, in particolare, che la concreta fattispecie antiregolamentare era stata realizzata da un solo sostenitore, mentre in altre occasioni sanzioni concernenti gruppi di tifosi avevano determinato ammende più lievi.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 2.3.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 SEGUITO GARA PISA/ASCOLI PICCHIO DELL’1.3.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00 perché i sostenitori della squadra ospite si rendevano responsabili del lancio di numerosi oggetti all’indirizzo di un assistente arbitrale e dell’esplosione di alcuni petardi, di cui uno lanciato sul terreno di gioco, il tutto senza conseguenze. Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti, l’assistente arbitrale non ha riportato (fortunatamente) alcuna conseguenza.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 06 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 28 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015

Impugnazione – istanza:  3. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE CALCIO/VIRTUS LANCIANO DEL 7.2.2015.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato verso un Assistente numerosi sputi attingendolo alla schiena e alla nuca e rivolto al medesimo Assistente cori insultanti; per aver inoltre, un raccattapalle assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MACERATESE DEL 21.12.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 700,00 “per avere propri sostenitori rivolto, durante lo svolgimento della gara, espressioni volgari all’indirizzo di un A.A.. Per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo degli Ufficiali di gara”. La sanzione inflitta alla Pol. Olympia Agnonese srl appare incongruente rispetto a quelle comminate dal Giudice Sportivo ad altre società per fatti ed episodi analoghi. Si è trattato, infatti, di “frasi volgari” rivolte da propri sostenitori ad un A.A., durante la gara, ed alla terna arbitrale, al termine della stessa, espressioni che non sono state neanche direttamente percepite dagli ufficiali di gara. È stato, infatti, soltanto un Commissario di Campo a riportare nel proprio rapporto i due episodi.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DELL’A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OSTIA MARE LIDO CALCIO/CYNTHIA 1920 DEL 21.12.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 perché “propri sostenitori, durante la gara, hanno esposto uno striscione e rivolto cori offensivi all’indirizzo degli Organi della Giustizia Sportiva e dei vertici Federali”. La sanzione inflitta alla Ostiamare srl appare incongruente soltanto rispetto all’importo, se commisurato a quelle comminate dal Giudice Sportivo ad altre società per fatti ed episodi analoghi.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 93/DIV del 16.12.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/SANTARCANGELO DEL 13.12.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 in quanto propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; gli stessi più volte durante la gara intonavano cori offensivi e minacciosi verso la tifoseria dell'Ancona Calcio. La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente nonché esaminato il referto arbitrale, ritiene di considerare la Società ricorrente comunque responsabile del comportamento assunto dai propri sostenitori ma anche di riconoscere la sanzione inflitta eccessiva, tenendo conto della concreta adozione di misure di sicurezza e prevenzione per atti violenti o discriminatori.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAFRANCA VERONESE/CALCIO LECCO DEL 14.12.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché a seguito di uno scontro di gioco che determinava la perdita di conoscenza con ampia fuoriuscita di sangue del calciatore della propria squadra, propri sostenitori in campo avverso rivolgevano espressioni offensive e blasfeme nei confronti della terna arbitrale, della società ospitante e degli operatori del 118 ed aperto il cancello di ingresso al terreno di gioco. La Corte, esaminato il ricorso ed il referto arbitrale ed udita la parte ricorrente, pur considerando irriguardoso il comportamento assunto dai sostenitori della squadra del Calcio Lecco, riconosce le attenuanti del caso.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 18.11.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSODEL S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/MELFI DEL 16.11.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 perché i propri sostenitori, durante la gara, disturbavano lo svolgimento del gioco con un raggio laser puntato più volte contro i calciatori della squadra avversaria. Nessun dubbio sull’accadimento avvenuto: ne fanno fede il rapporto dell’arbitro, il rapporto del Commissario di campo e quello del Sostituto del Procuratore Federale. Il reclamo può essere accolto solo con riferimento all’entità della sanzione: e ciò per il comportamento del personale della società che si è prodigato per eliminare la presenza del laser.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRATO/PONTEDERA DEL 14.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “perché due propri isolati sostenitori indirizzavano verso un assistente arbitrale reiterate frasi oltraggiose ed offensive, nonché numerosi sputi alcuni dei quali lo raggiungevano alla mano ed alla schiena; analogamente indirizzavano numerosi sputi verso un calciatore della squadra avversaria che eseguiva una rimessa laterale; i medesimi durante la gara intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 16 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/ROSSOBLU POTENZA DEL 22.2.2015 .

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 per avere propri sostenitori posizionati in tribuna: a) lanciato, senza colpirlo, all’ indirizzo di un A.A. un’asta di legno lunga circa 30 cm e fatto oggetto, lo stesso Ufficiale di gara, del lancio di una bottiglia di acqua che lo attingeva alle spalle; b) intonato cori offensivi e triviali all’indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria. Ritiene il Giudicante che le precisazioni dell’A.A., in aggiunta al referto dal medesimo sottoscritto, siano sufficienti per raggiungere la prova della provenienza dalla tifoseria locale dell’asta di legno , ma che, al contrario, non offrano sicuro affidamento in ordine alla provenienza del lancio della bottiglia d’acqua, episodio di maggiore rilevanza disciplinare. Conseguentemente, il Collegio ritiene non modificabile la sanzione della diffida alla Società ricorrente in considerazione della rilevanza ex se del lancio dell’asta di legno di circa 30 cm riconducibile alla tifoseria locale. Ritiene, invece, equo ridurre l’ammenda di € 2.500,00 ad € 1.500,00, permanendo, da un lato, l’incertezza della provenienza del lancio della bottiglia d’acqua (che ove accertata avrebbe potuto comportare anche una sanzione più grave della diffida) e, dall’altro, la certezza della paternità dei cori “offensivi e triviali” rivolti alla squadra ospite.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 7.2.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 2.000,00 per fatti avvenuti durante la gara In particolare, il collaboratore del Procuratore Federale riferiva che una quindicina di sostenitori del Novara, posizionati dietro le panchine del rettilineo della tribuna centrale, hanno rivolto all’assistente arbitrale signor, per tutta la durata dell’incontro, i seguenti insulti:” uomo di m…., pezzo di m….., figlio di b……”. Al termine della gara, durante il debriefing con la terna arbitrale, l’assistente ha segnalato ad esso collaboratore che due sostenitori del Novara, posizionati alle sue spalle nel Settore Distinti, hanno rivolto ripetutamente nei suoi confronti, per tutta la durata dell’incontro, i seguenti insulti: ”Negro di m…, arabo di m…., mangia banane, fatti esplodere”. Non emerge dagli atti che gli “steward” sono intervenuti immediatamente per calmare gli animi in quanto non risulta che vi siano stati scontri o tumulti. Sta di fatto che i due assistenti arbitrali, per tutta la durata dell’incontro, sono stati oggetto di pesanti insulti con risvolti di discriminazione razziale. Ne consegue logicamente che in prossimità degli assistenti arbitrali non v’era alcuna protezione, considerata anche la persistenza degli insulti per tutta la partita, come chiaramente emerge dal referto del collaboratore del Procuratore Federale. Il che fa pensare che non v’è stata una più razionale e logica distribuzione degli “steward” nel campo.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 04.03.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALCIO LECCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/CALCIO LECCO DEL 01.03.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché, nel corso della gara, i sostenitori o non solo avevano lanciato in direzione del settore ove si trovavano i tifosi avversari un petardo che era esploso con forte rumore, ma avevano anche indirizzato, senza attingerlo, numerosi spunti all'indirizzo di un assistente arbitrale.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 06 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 17.02.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PAVIA/NOVARA DEL 15.2.2015 .

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 perché i propri sostenitori intonavano cori offensivi verso l’opposta tifoseria ed al termine della gara lanciavano in direzione di calciatori della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi numerose palle di neve, una delle quali colpiva alla testa un calciatore, senza conseguenze. I fatti contestati rientrano appieno nel paradigma dell’art. 11, comma 1 C.G.S. e nell’art. 6 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni. Data la non estrema gravità dei cori, che comunque sono stati intonati più volte, si ritiene equo ridurre la sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’art. 16 C.G.S., rideterminandola in € 1.500,00 di ammenda.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO S.R.L./1913 SEREGNO CALCIO S.R.L DEL 4.1.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 800,00 perché i “sostenitori della Seregno calcio, in campo avverso, nel corso del secondo tempo, hanno lanciato sul terreno di gioco un’asta di plastica della lunghezza di circa un metro “. Sembra equo ridurre la sanzione in considerazione del fatto che, seppur il comportamento tenuto dai supporters della Seregno calcio sia da ritenersi censurabile, l’oggetto lanciato dagli spalti è caduto in una zona del campo di gioco dove non stazionava, in quel momento, nessun calciatore e, pertanto, l’azione incriminata, fortunatamente, non ha arrecato danno ad alcuno.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 433 del 4.2.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ODISSEA 2000 ROSSANO C5/AUGUSTA 1986 DEL 31.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: «perché propri sostenitori in campo avverso per tutta la durata dell’incontro rivolgevano agli arbitri corali ingiurie. Perché il dirigente accompagnatore ufficiale della società, allontanato nel corso dell’incontro dagli spalti per la parte residuale dello stesso ingiuriava il direttore di gara».

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO/RIETI DEL 21.9.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per tutta la durata della gara i tifosi ebbero ad insultare l’assistente proferendo nei suoi confronti espressioni ingiuriose ed altamente offensive, seguite da puntuali minacce ed accompagnando tale comportamento con sputi che lo colpivano ripetutamente sulla testa, sul collo, sulle braccia e sulla schiena

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 7.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/COSENZA DEL 5.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché propri sostenitori accendevano ripetutamente dei fumogeni e facevano esplodere nel proprio settore al 47 del primo tempo e al 10 del secondo tempo due petardi, senza conseguenze, nel proprio settore, come risulta dalla relazione redatta ex art. 35 comma 2.1 l C.G.S..

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 25.9.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/BARLETTA DEL 24.9.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 2.000,00 perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni; gli stessi nel corso del primo tempo di gara ed una volta nel secondo tempo intonavano cori offensivi verso le mamme messinesi e le forze dell’ordine; per indebita presenza nei pressi della panchina della squadra di casa di persone non autorizzate che in più occasioni si sedevano in panchina e protestavano vivacemente contro le decisioni dell’arbitro; tale situazione veniva segnalata dall’addetto federale al dirigente accompagnatore che però non otteneva l’allontanamento dei predetti. Appare evidente come il comportamento degli addetti alla sicurezza coordinati dalla società ricorrente non abbia impedito che fumogeni e petardi, potenzialmente pericolosi, fossero introdotti nello stadio e esplosi da tifosi della stessa e pertanto non può non essere rilevata la responsabilità della ricorrente. Infine, i cori possono, anche se indubbiamente offensivi, non appaiono riconducibili, senza ombra di dubbio, alla tifoseria della ricorrente.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 12 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 09 Febbraio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 766 del 29.4.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING SALA CONSILINA/PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA DEL 26.4.2014

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché al 19,21'' del secondo tempo, persona non identificata colpito l’arbitro, da un settore inizialmente occupato dai sostenitori del sodalizio ospitato, con un corpo contundente, sul retro della coscia destra procurandogli forte dolore ed una lesione successivamente giudicata guaribile in 10 giorni. Ed invero l'unico elemento su cui era fondata la decisione gravata - provenienza dell'aggressione da un settore delle tribune occupato, all'inizio dell'incontro, dalla tifoseria della società ospitata - è venuto a mancare in quanto tutti i testi escussi hanno concordemente affermato che, prima che venisse consumata la violazione per cui si procede, sugli spalti si era verificata una piccola rissa in conseguenza della quale le opposte fazioni si erano fra di loro mescolate rendendo così impossibile ogni accertamento circa l'appartenenza, all'una o all'altra, dell'autore dell'atto di violenza.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 25.11.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 23.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di luce- laser verso l'allenatore e calciatori della squadra avversaria, sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B, LIGORNA 1922/MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 DEL 7.12.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per aver i tifosi più volte profferito frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DELL’1.12.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società. Se appare incongruo applicare sanzione per la prima violazione riscontrata deve rilevarsi che sulla seconda ci si può attenere ad una valutazione, anche in relazione alle prospettate attenuanti con il secondo motivo di ricorso, congrua sul piano edittale che non si presta ad utili censure quanto all’entità complessivamente comminabile.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Gennaio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 22.12.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SIG. A.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO VERCELLI/TERNANA DEL 20.12.2014.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: "per avere al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio ed insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale". La Corte, esaminati gli atti, e valutata la portata dei fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale, ritiene che, in parziale accoglimento del reclamo proposto, possa commutarsi la sanzione inflitta nell’inibizione sino a tutto il 31.1.2015.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Gennaio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO GENOA C.F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 20.000,00 per la condotta violenta dei propri sostenitori ex art. 14 C.G.S.; entità della sanzione attenuata ex art. 13 n. 1, lettere a) b), C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza. Osserva, preliminarmente, questa Corte che non coglie nel segno la richiesta di applicazione della esimente di cui all'art. 13 n. 1 C.G.S. atteso che la condotta antidisciplinare correttamente sanzionata in prime cure è sintomo essa stessa di una omessa e/o insufficiente prevenzione e vigilanza, come statuito dall'art. 13, comma 1, lett. e). Circa l'entità della sanzione da applicarsi in relazione alla condotta del pubblico, comunque meritoria di pena, questa Corte ritiene, invece, che possa essere riportata a congruità con la riduzione di cui al dispositivo, dovendosi considerare il contesto complessivo dei fatti, caratterizzato anche da un gesto plateale e provocatorio indirizzato al pubblico di casa da parte di un calciatore avversario all’uscita dal recinto di gioco delle squadre, e soprattutto, in senso ulteriormente attenuante, l’assenza di rilevanti precedenti disciplinari e i risultati conseguiti dalla odierna reclamante nell’ambito del “Trofeo Fair Play” della Stagione Sportiva 2013/2014.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 149 del 29.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. DOMUS CHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA UNDER 21, DOMUS CHIA CALCIO A 5/SULCIS CALCIO A 5 DEL 22.10.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 150,00 perché i propri sostenitori, per tutta la durata dell'incontro, rivolgevano all'arbitro corali ingiurie e minacce e per l'inosservanza dell'obbligo dell'assistenza medica durante l'incontro. La Corte acquisita, in sede di camera di consiglio, la testimonianza diretta dell'arbitro che, confermando la persistenza delle ingiurie nei suoi confronti per l'intera durata della partita, affermava anche che la società aveva cercato, senza riuscirvi, di allontanare i facinorosi dal terreno di gioco; - riconoscendo, in tale comportamento, un forte spirito collaborativo della società reclamante nel tentativo di ridurre i fatti oggetto di contestazione; - ritenuto di poter accedere ad una complessiva valutazione dei fatti in via equitativa; - accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe indicato. 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA/FIDELIS ANDRIA DEL 7.12.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché propri sostenitori, in campo avverso, hanno: a) fatto oggetto un A.A. ed il commissario di campo del lancio di sputi che attingevano entrambi in varie parti del corpo; b) lanciato nel corso del secondo tempo una bottiglia di acqua semipiena sul terreno di gioco; c) acceso nel settore loro riservato alcuni fumogeni.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 29.10.2014, errata corrige del Com. Uff. 41 del 29.10.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO F.C. CASTIGLIONE SSD.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTIGLIONE/INVERUNO DEL 26.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: un sostenitore di detta società, durante la gara si era rivolto a un calciatore di colore della squadra avversaria gridandogli contro "negro porti l'ebola ".

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 30 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 09 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 14.9.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere, i propri sostenitori lanciato in campo materiale pirotecnico e scagliato all'indirizzo di un assistente tre bottiglie di plastica piene di acqua attingendolo con una ad un polpaccio. 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 30 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 09 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO L.C. NUOVA GIOIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI/NUOVA GIOIESE DEL 14.9.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 per avere, in occasione dell'incontro per il Campionato di Serie D, propri sostenitori in campo avverso indirizzato ad un assistente sputi, uno dei quali lo attingeva al corpo, nonché profferito, sempre al suo indirizzo, ripetutamente, espressioni gravemente offensive

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 e annulla la diffida. Al proposito, questa Corte osserva che, tenuto conto dei motivi del ricorso ed in particolare della difficoltà di esercitare un controllo preventivo fuori dallo stadio soprattutto in relazione al clima particolarmente teso della giornata in cui si sono verificati gli accadimenti sanzionati (contestazione nei confronti della Società reclamante da parte di una parte dei propri sostenitori), si ritiene - anche in considerazione del fatto che la predetta contestazione era stata preannunciata attraverso la distribuzione di un volantino, ed era, pertanto, preordinata - equo ridurre la sanzione nella misura di € 1.000,00, con esclusione della diffida. 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso  la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 076 del 02.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA  DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS  RUTIGLIANO/FUTSAL BARLETTA DEL 27.9.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 250,00 perché i propri sostenitori venivano a contatto sugli spalti durante un'interruzione  della gara, con i sostenitori della squadra avversaria dando luogo a un tafferuglio caratterizzato da  vicendevoli scambi di insulto, spinte e pugni.  La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente, riconosce in parte la responsabilità  della società A.S.D. Futsal Barletta per quanto riguarda il comportamento tenuto dalla propria  tifoseria, ma ritiene di accogliere parzialmente le motivazioni esposte, ritenuto troppo afflittiva la sanzione comminata.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 26 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 12 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/Div del 15.9.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/REGGIANA DEL 13.9.2014 

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 “perché suoi sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi verso le F.O.”. Osserva questa Corte che, come evidenziato nel referto del Commissario di Campo, si è trattato di un coro intonato, per pochi secondi, da uno sparuto e quindi di esigua consistenza, gruppo di sostenitori della ricorrente di talché deriva la non congruità della sanzione disciplinare irrogata.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 17 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 18 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com.  Uff. n. 160 del 1.4.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €  30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/JUVENTUS DEL  30.3.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 20.000,00  “per avere suoi sostenitori, al 34° e al 40° del secondo tempo, lanciato  contro calciatori della squadra avversaria sul terreno di giuoco numerose bottigliette, senza  conseguenze lesive; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro bengala nel settore  occupato dai sostenitori della squadra avversaria e un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della  sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società  concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Osserva, infatti, questa Corte che il Giudice Sportivo con la decisione, che condivide e dalla  quale non intende discostarsi, ha correttamente ritenuto di non applicare, per la fattispecie oggetto  di trattazione, l'ulteriore circostanza attenuante tipizzata dall'art. 13, comma 1, lett. e) C.G.S., sia per  l'insufficiente o omessa prevenzione e vigilanza della reclamante, sia per quanto attiene ai  precedenti specifici sanzionati nella stagione agonistica 2013/2014.  Ritiene, peraltro, questa Corte equo rimodulare, come da dispositivo, la sanzione della  ammenda irrogata dal Giudice Sportivo tenutosi conto della mancanza di conseguenze lesive del  gesto ed in considerazione della entità delle sanzioni applicate in fattispecie consimili. 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014

Impugnazione – istanza:5. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEREGNO/PRO PIACENZA DELL’8.3.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 600,00 perché nel corso della gara sostenitori della società lanciavano sul terreno di giuoco due petardi ed accendevano un fumogeno nel settore ad essi riservato. In primo luogo occorre porre rilievo che la ricorrente, in qualità di società ospitante doveva essere in grado di adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi. Fatta questa premessa, si osserva infatti che, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto dell’Arbitro sono realmente accaduti, circostanza non smentita dalla ricorrente. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società si è prodigata come sopra detto, sia attraverso il suo capitano in campo che, in via mediata, con attraverso il comportamento dissociativo del pubblico presente. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questi fatti non la esimono dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti , sembra equo rimodulare la sanzione, anche in considerazione dell’assenza di precedenti e dell’assenza di conseguenze lesive per alcuno.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/MATERA DEL 9.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori in campo avverso, dal 27° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, rivolto all'indirizzo dell'Arbitro espressioni gravemente ingiuriose e triviali. Contro il Direttore di gara, inoltre, venivano lanciati numerosi  sputi, due dei quali lo attingevano al corpo”.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 3 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 17 Luglio2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 574 del 4.3.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA  AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FABRIZIO  CALCIO A 5/LATINA CALCIO A 5 DEL 1.3.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 600,00 in relazione al comportamento tenuto da alcuni tifosi nel corso del secondo tempo della gara con il “Latina Calcio a 5” disputata il 22.3.2014. Più in particolare in ragione di una serie di atti violenti che avevano colpito sia l’Arbitro che il portiere della squadra avversaria. Quanto al primo aspetto è da rilevare che si tratta di affermazioni del tutto generiche che non solo finiscono per confermare la gravità delle circostanze che hanno determinato la sanzione, ma neppure sono in grado di dimostrare la asserita contraddittorietà tra referto del commissario di gara e referto arbitrale. Quanto al secondo aspetto il referto arbitrale risulta, sul punto, molto chiaro e, considerata la sua natura di fonte probatoria privilegiata, dimostra la prima correttezza dell’operato del Giudice Sportivo. Tuttavia la Corte ritiene che ragioni di equità possano giustificare una mitigazione della sanzione che, pertanto, viene ridotta a € 600,00

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 16 Luglio2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 224 del 4.6.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO ECCELLENZA, ALBALONGA/CASTELFIDARDO DEL 1.6.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere propri sostenitori fatto oggetto un A.A. del lancio di sputi che lo attingevano alle spalle.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014

Impugnazione – istanza:  3. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché alcuni propri sostenitori in campo avverso, dopo aver divelto la rete di recinzione, al termine della gara, entravano sul terreno di gioco. Prontamente fermati dalle forze dell'ordine; perché propri tesserati danneggiavano alcune strutture nel proprio spogliatoio (obbligo risarcimento danni, se richiesti).

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014

Impugnazione – istanza:  3. RICORSO DEL TRAPANI CALCIOAVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI; - AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA TRAPANI/MODENA DEL 22.2.2014

Massima: La Corte ridetermina la sanzione nella sola ammenda di euro 10.000,00 perché “prima dell'inizio della gara, nella fase di riscaldamento, dalla curva occupata dai sostenitori del Trapani venivano lanciati due sassi, dalle dimensioni di una noce, nei confronti di un Assistente che veniva colpito da un sasso all'anca sinistra e l'altro gli sfiorava il ginocchio”. Il gesto del lancio di due sassi, di ridotte dimensioni come indicato in referto, uno solo dei quali ha attinto l'anca sinistra del Quarto Ufficiale, non ha prodotto alcuna conseguenza lesiva, di modo che non appare di gravità tale, per come l’episodio appare ricostruibile, da giustificare l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014

Impugnazione – istanza:  9. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/ROMA DEL 22.2.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 30.000,00 perché circa 45 minuti prima dell’inizio della gara, si verificavano alcuni incidenti nella zona antistante lo stadio di Bologna provocati dai tifosi della Roma al seguito della squadra. In particolare, i medesimi avrebbero tentato di abbattere un cancello che divideva la zona esterna con quella dei tornelli di ingresso, lanciando svariato materiale all’indirizzo delle Forze dell’Ordine. I medesimi tifosi si sarebbero resi responsabili, nel corso dell’incontro, del lancio di alcuni bengala e petardi verso il terreno di gioco e verso il settore occupato dai tifosi del Bologna. Non paiono cogliere nel segno, al riguardo, le osservazioni del reclamo circa la non applicabilità tout court dell’art. 14 ai fatti accaduti in trasferta. Una coordinata lettura della norma citata non può infatti prescindere dalle ulteriori previsioni degli artt. 12 e 13, che non limitano chiaramente i fatti con riguardo a quelli avvenuti nel“…proprio impianto sportivo…”. Anzi secondo quanto espressamente previsto dall’art. 12, comma 3, la Società risponde per l’introduzione e all’utilizzazione “…negli impianti sportivi…” di materiale pirotecnico, ecc., da parte dei propri tifosi. La portata generale della normativa, tesa a prevenire fatti pericolosi e/o violenti, e la conseguente responsabilità oggettiva, trova appunto nel sistema una indicazione di principio generale nell’art. 4 ed una mera specificazione delle sanzioni e delle attenuanti negli artt. 12 e ss. Fatta questa premessa la Corte non può fare a meno di rilevare che gli accadimenti non hanno provocato vulnus peculiare alla pubblica incolumità, non essendo stato attinto dal lancio del materiale pirotecnico nessun tifoso avversario e non avendo avuto alcuna concreta conseguenza le condotte violente poste in essere all’esterno dello stadio, ritenendosi pertanto equa una ulteriore attenuazione della sanzione che viene così determinata in € 30.000,00 (trentamila/00).

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 13 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 330/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/LAVAGNESE DEL 4.5.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato all'interno del settore loro riservato 12 fumogeni. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti”. Osserva questa Corte che le condotte sanzionate, pur disciplinarmente rilevanti e reiterate, possono essere valutate con minore gravità in quanto nessun danno hanno causato sia ai calciatori che ai tifosi presenti ( lo stesso referto arbitrale evidenzia che le condotte sanzionate non incidevano sullo svolgimento della partita).

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 329/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO U.S. PALESTRINA 1919 S.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALESTRINA/ASTREA DEL 27.4.2014

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per “avere consentito che propri sostenitori (circa 50) accedessero all'impianto così omettendo di ottemperare al provvedimento disciplinare che disponeva che la gara si svolgesse a porte chiuse – sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica già sanzionata con Com. Uff. n. 142. Osserva, infatti, questa Corte, in disparte la corretta refertazione del direttore di gara, che il  medesimo ha riferito circa un numero approssimativo di presenti alla gara senza identificarne, come  avrebbe potuto fare interpellando il Dirigente della Società ospitante, le rispettive qualifiche.  Consegue, pertanto, che l'addebito antidisciplinare è privo di riscontro probatorio in ordine alla  supposta indebita presenza alla gara de qua di sostenitori della Società reclamante.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEREGNO CALCIO/CALCIO LECCO 1912 DEL 23.2.2014

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente “per avere propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, nella zona antistante lo stadio, rivolto insulti all’indirizzo dei sostenitori della squadra ospite”. L’episodio in questione è stato riferito dal Commissario di campo della Lega Nazionale Dilettanti dal rapporto del quale si apprende che i sostenitori del Seregno avrebbero tenuto un “comportamento verbale poco corretto da circa 25 minuti prima dell’inizio della gara all’esterno dello stadio”; tale condotta avrebbe indotto verosimilmente la tifoseria del Calcio Lecco a commettere fatti violenti consistiti, sempre secondo la ricostruzione del Commissario di campo, in uno “scontro tra la tifoseria del Calcio Lecco e la tifoseria del Seregno” in occasione del quale, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, un tifoso del Seregno sarebbe stato colpito con bottiglie di vetro e catene e sarebbe stato costretto a recarsi in ospedale per le cure del caso. La Corte non può fare a meno di rilevare che il Commissario di campo, sentito per le vie brevi nell’ambito del procedimento di reclamo proposto dalla società Calcio Lecco (avversaria del Seregno nella partita in questione) avverso le sanzioni a quest’ultima società comminate dal Giudice sportivo per gli stessi fatti oggi in discussione (Com. Uff. n. 224/CGF), ha chiarito che i fatti menzionati nel proprio referto gli erano stati isolatamente riportati verbalmente, dopo lo gara, da un individuo non meglio identificato, e che nessun altro riscontro aveva ricevuto da altre fonti. Ebbene, la Corte ritiene che alcun valore possa essere attribuito a fatti che - sebbene descritti nel rapporto Commissario di campo, al quale l’ordinamento sportivo riconosce valore di prova privilegiata - risultano, per espressa ammissione del refertante, essere accaduti al di fuori della sua percezione diretta e quindi appresi de relato da fonti terze non meglio identificate e comunque non coincidenti con rappresentanti delle Forze dell’ordine o con altri soggetti appartenenti all’ordinamento federale.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 4 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 324/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 851 del 21.5.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: mentre sostenitori locali che già, per tutta la durata della gara, avevano ripetutamente offeso e minacciato il 2° arbitro, arrivando persino a spintonarlo, penetrati indebitamente sul campo di gioco ingiuriavano e colpivano con sputi i tifosi della compagine avversaria, un dirigente del sodalizio ospitante, portatosi nei pressi degli spogliatoi, aggrediva proditoriamente il 2° arbitro colpendolo con due calci, alla regione addominale ed al volto, procurandogli intenso dolore sì da rendere necessario il suo ricovero presso il locale nosocomio.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 22 Maggio  2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 323/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 808 del 12.5.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FABRIZIO CALCIO A 5/ORTE CALCIO A 5 DEL 10.5.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per «corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri e del commissario di campo» e «perché in una circostanza uno di detti sostenitori sputava contro l’arbitro attingendolo ad un braccio».

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile  2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: durante l’intera gara i sostenitori della reclamante società avevano rivolto alla terna arbitrale espressioni offensive e che, al termine della gara, alcuni di questi sostenitori (riconoscibili dalla tuta sociale indossata) avevano rivolto al Direttore di gara – che stava uscendo del recinto di gioco - insulti e minacce (addirittura uno degli aggressori aveva tentato di colpirlo).

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014

Impugnazione – istanza:  3. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/VALLEE D’AOSTE DEL 12.1.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 250,00 atteso che il lancio dalla tribuna di due palloni all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale non appare particolarmente pericolo per l’incolumità dello stesso.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014

Impugnazione – istanza:  7. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:  - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE,  - AMMENDA DI € 2.000,00;  INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO  DEL 5.1.2014 

Massima: La Corte ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00 per il comportamento dei tifosi

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 11 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 105 del 26.3.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSORENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA/RENATO CURI ANGOLANA DEL 23.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere, al termine della gara, propri sostenitori rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo di un A.A. (RAA).

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 5.3.2014 

Impugnazione – istanza:  5. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI  € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA  LAVAGNESE 1919/CHIAVARI CALCIO CAPERANA DEL 2.3.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 “per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato all'interno del settore loro riservato diversi fumogeni che causavano disagi nello svolgimento della gara. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti”. Osserva questa Corte che le condotte sanzionate, pur disciplinarmente rilevanti e reiterate, possono essere valutate con minore gravità specie per quanto attiene al lancio di un tappo di sughero, di una patata e di un bicchiere di plastica vuoto, che hanno attinto un assistente senza conseguenza alcuna. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL TERRACINA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/TERRACINA DEL 21.12.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori in campo avverso durante lo svolgimento della gara ed al termine della stessa fatto esplodere 3 petardi di cui 2 nel settore loro riservato ed uno nel recinto di gioco. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danno all’incolumità fisica dei presenti (R.A. – R.AA)”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 26 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 02 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 642 del 19.3.2014

Impugnazione – istanza:1. RICORSO A.S.D. SALINIS CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALINIS/FABRIZIO CALCIO A5 2007 DEL 15.3.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 ” perché a fine gara il 2° arbitro constatava che la propria autovettura parcheggiata all’interno dell’impianto sportivo aveva subito danni alla carrozzeria: Si fa obbligo alla società di risarcire i danni se richiesti e documentati”. Ai sensi dell’art. 4, comma 3 C.G.S., <<Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime>>. Il concetto di responsabilità (oggettiva) delle società/associazioni sportive è ripreso dall’art. 14, comma 1 C.G.S. secondo cui <<Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone>> . Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, per le società responsabili non appartenenti alla sfera professionistica, la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.  Ancorché il Giudice Sportivo non abbia indicato la norma del codice sportivo applicata è evidente che il tipo di sanzione (ammenda) e l’ammontare (€ 750,00) siano riconducibili alle norme che stabiliscono la responsabilità delle società sportive ed, in particolare, dei fatti dei propri sostenitori. La normativa richiamata di cui agli artt. 4 e 14 C.G.S. può essere estensivamente applicata al caso di specie anche se “il fatto violento” non ha interessato la persona ma le cose. Ed il fatto oggetto di causa – danneggiamento all’autovettura di proprietà di un ufficiale di gara – è decisamente grave non solo per l’entità oggettiva ma perché prodotto nei confronti appunto di un arbitro. Questi, peraltro, come è prassi e come suggerito anche dall’AIA, avrebbe dovuto usare una maggiore diligenza nella custodia della propria autovettura seguendo la procedura formale dell’affidamento tramite consegna delle chiavi. Procedura che non sembra sia stata seguita e che, ferma restando la gravità dell’accaduto, giustifica l’attenuazione dell’ammenda di € 750,00 comminata dal Giudice Sportivo che è l’unica richiesta formulata dalla società nel proprio ricorso.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 27.8.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/MILAN DEL 24.8.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 20.000,00 per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei fumogeni nel recinto di giuoco” nonché “per aver, inoltre, verso il termine della gara, indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l’Arbitro e i calciatori della squadra avversaria” e “per aver, infine, alla conclusione della gara, mentre il pubblico defluiva dallo stadio, lanciato oggetti di varia natura e alcuni seggiolini in plastica divelti verso i sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive”. L’entità della predetta sanzione era stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società aveva concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza. La Corte, in primo luogo, precisa l’irrilevanza, ai fini del decidere, dell’eccezione formulata dalla Società in merito al tipo di materiale pirotecnico utilizzato dalla tifoseria del Verona e rileva come non possano essere ritenute ricorrenti, nel caso di specie, le circostanze attenuanti di cui alle lett. “c” ed “e” dell’art. 13 C.G.S., in quanto non sussistono le condizioni necessarie ai fini della relativa applicazione. Infine, in merito all’utilizzo dei raggi laser, la Corte evidenzia come, alla luce delle risultanze derivanti dagli accertamenti posti in essere dalla Procura Federale ed, in particolare, dalla relazione redatta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, tale condotta non può essere ascritta ai tifosi dell’Hellas Verona, con la conseguenza che la sanzione alla stessa inflitta dovrà essere ridotta proporzionalmente all’effettivo ed accertato comportamento tenuto dalla predetta tifoseria, nella misura in cui le violazioni sembrano riconducibili alla responsabilità di entrambe le tifoserie.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/ARZANESE DEL 25.1.2014  

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 “perché propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco quattro bottiglie piene d’acqua che cadevano nelle vicinanze di un calciatore della squadra avversaria, senza colpire”. La Corte ritiene, infatti, che seppure il gesto non possa trovare giustificazione, la sua portata lesiva appare però contenuta e, in questo senso, non può negarsi rilievo al fatto che le bottiglie (piene o semipiene che siano state) non hanno colpito alcuno e non hanno minimamente influito sulla regolarità della gara. Alla luce delle sanzioni irrogate in altri episodi similari, questa Corte, in parziale accoglimento del gravame proposto, reputa equo ridurre l’ammenda inflitta dal Giudice di prime cure ad € 500,00.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/MELFI DEL 16.11.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 5.000,00 perché nel corso della gara, venivano aperti alcuni cancelli che dividevano il recinto di gioco dagli spalti, così permettendo che persone estranee fossero presenti nel tunnel che conduceva agli spogliatoi; persone che, specialmente al termine del primo tempo, insultavano e minacciavano tesserati della Società avversaria creando un clima di tensione. Una di questi soggetti – che indossava una tuta sociale del Messina – nell’occasione della segnatura del gol della predetta squadra, si introduceva sul terreno di gioco per esultare con i giocatori per poi uscire sempre da uno dei cancelli sopraindicati che divideva il recinto di gioco con gli spalti. Al termine della gara i tifosi del Messina – i quali nel corso della gara avevano più volte intonato cori offensivi nei confronti dell’arbitro – lanciavano un accendino verso l’arbitro, che cadeva a circa un metro di distanza, lambendo altresì altro rappresentante (funzionario antidoping) della Federcalcio; arbitro che non riceveva alcuna assistenza al termine della gara da parte dei dirigenti della Società Messina né per poter risolvere la problematica della mancanza di acqua calda nella doccia né per lasciare l’impianto. Si osserva poi che la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. La mancata assistenza da parte della società alla terna arbitrale a fine gara, con la sola presenza e disponibilità del medico sociale, peraltro impegnato in altri incombenti di sua stretta competenza, è un dato oggettivo nemmeno contestato nel ricorso. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo altresì conto che tutti detti accadimenti non hanno in concreto determinato alterazioni al normale svolgimento sia della gara che delle operazioni post gara. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questi fatti non esimono la società dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la detta circostanza. Conseguenzialmente, sembra equo ridurre, come detto, la sanzione. Ciò in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti lanciati, l’arbitro ed il rappresentante federale non sono stati colpiti; che la presenza di estranei non ha determinato episodi di violenza e che, infine, il disagio arrecato all’arbitro a fine gara è stato comunque eliso dall’assistenza prestata dalle Forze dell’Ordine.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 21 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com.  Uff. 63 del 21.10.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA  DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL  18.10.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 40.000,00 per avere suoi sostenitori (prima  dell'inizio della gara, al 48° del 1° T. ed al 27° del 2° T.) effettuato un fitto lancio di oggetti  contundenti di varia natura (bottigliette, aste di bandiere, bengala e fumogeni accesi) nel settore  occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi  tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero ospedaliero per  uno di questi ultimi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 15 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b)  C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le FF.OO a fini preventivi e di vigilanza. Osserva, infatti, questa Corte che dagli accertamenti delegati alla Procura Federale si evince  che il lancio e l'esplosione di petardi …nel recinto di gioco e nel  settore avversario è stato effettuato dai sostenitori della Società Roma, squadra ospitante, e che  avevano dato luogo a sommovimenti di folla in cui rimanevano contusi tifosi.  È stato, altresì, chiarito che uno degli stewards, tal – omissis -, che svolgeva il suo  servizio all'interno del settore denominato “Curva Nord”, occupato dai sostenitori della Roma, era  stato oggetto, intorno al 10° del 1° T., di un lancio di un orologio effettuato da un tifoso della Roma,  che lo aveva attinto all'occhio destro; in conseguenza di ciò era stato soccorso e medicato nella infermeria dello Stadio.  Fatto, questo, che erroneamente il G.S. aveva addebitato anche alla odierna reclamante.  È stato, peraltro, chiarito che in quel frangente vi era stato un lancio scambievole di oggetti  vari, bottigliette e aste di bandiere, nonché di bengala e fumogeni accesi ….  Nell'occasione altro steward, D'Ulisse – omissis -, che faceva parte del cordone di sicurezza  posto a pochi metri di distanza dai cristalli di separazione dei due settori occupati dalle due  tifoserie, era stato accerchiato da cinque-sei sostenitori del Napoli, uno dei quali lo aveva colpito  con una gomitata che lo aveva attinto alla tempia destra; veniva, prontamente, soccorso e curato dal  medico addetto alla infermeria dello Stadio. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 56 del 3.2.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE/FIMAUTO VALPOLICELLA DELL’1.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per minacce ed insulti rivolti durante la gara dai suoi tifosi alla terna arbitrale e per aver consentito -  attraverso un cancello di accesso agli spogliatori, lasciato aperto - l’ingresso di persone non autorizzate che pure rivolgevano agli arbitri ingiurie ed offese.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APDAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE/ PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI DELL’8.12.2103

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00. Questa Corte ritiene maggiormente congrua rispetto al comportamento tenuto  dai sostenitori della Società A.S. Bisceglie 1913 la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 9.10.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PRO PIACENZA/VIRTUS CASTELFRANCO DEL 5.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché 15 sostenitori della reclamante, al termine della gara, avevano rivolto reiteratamente offese alla terna arbitrale e, successivamente al rientro della stessa negli spogliatoi, colpito dall’esterno le finestre della relativa zona doccia; la citata condotta si protraeva fino all’arrivo delle Forze dell’ordine che scortavano la terna arbitrale fuori dall’impianto sportivo, in assenza di assistenza da parte della società ricorrente.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SSDRL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GOZZANO/PIACENZA DEL 27.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere propri sostenitori in campo avverso: al termine del I° tempo, del 2° tempo ed in occasione della espulsione, al 9° del II° tempo, di un calciatore della propria squadra, fatto oggetto l’arbitro ed uno dei suoi assistenti di un fitto lancio di piccoli oggetti (monetine, bottigliette di plastica, lattine di birra) e sputi; dal 43° del I° tempo, durante il II° tempo e al termine della gara intonato cori dal contenuto gravemente ingiurioso all’indirizzo dell’arbitro; al termine della gara rinnovato le espressioni ingiuriose ed il lancio di oggetti (tra cui una bottiglia piena d’acqua) contro l’arbitro.

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 1 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 20 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 5.11.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO FROSINONE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:  - CHIUSURA DEL SETTORE DELLO STADIO DISTINTI DENOMINATO “CURVA NORD” PER UNA GARA EFFETTIVA, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S;  - AMMENDA DI € 1.000,00 ,  INFLITTE SEGUITO GARA FROSINONE/BENEVENTO DEL 3.11.2013  

Massima: La Corte, accoglie, in parte, il ricorso della società, qualificando i cori (inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Benevento) posti in essere, nel corso della partita, dai suoi “pretesi tifosi”, quali beceri e conseguentemente annulla la sanzione della chiusura di una parte dello stadio comunale relativa al settore denominato Curva Nord, per una gara effettiva, sostituendola, con la sanzione dell’ammenda di euro 1000,00 e viene meno anche la sospensione di detta sanzione condizionata alla circostanza che il comportamento discriminatorio non venga ripetuto. Rigetta il reclamo proposto dalla società in relazione alla sanzione di euro 1000,00 irrogata, in quanto i suoi tifosi hanno fatto esplodere, nel corso della gara, un petardo ed hanno indirizzato cori offensivi nei confronti dell’arbitro. Al fine di definire la questione oggetto del presente gravame ed individuare alcune linee guida di analisi di comportamenti deprecabili di pseudo sostenitori nei campi di gara, occorre muovere dall’esegesi della normativa, introdotta dal Codice di Giustizia Sportiva nell’estate del 2013 e successivamente emendata e modificata, attraverso l’introduzione della sospensione condizionale delle sanzioni da infliggersi (modifica dell’ottobre 2013).  Il nuovo comma terzo, dell’articolo 11, del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che “le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi, da parte dei propri sostenitori, di disegni, scritte, simboli emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione, percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a). Qualora alla prima violazione, si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), f), g), i), m)”. La normative sopra richiamata rappresenta anche il recepimento, nel nostro Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento di disciplina dell’U.E.F.A. che nel suo articolo 14 aveva affermato che “any person, under the scope of article 3, who insult the human dignity of a person of group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethic origin, incurs e suspension lasting at least ten matches or specified period of time, or any other appropriate sanction”. Dalla traduzione di questo articolo emerge che i comportamenti definibili quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola e limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie originate dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dalle origini territoriali.  E’, dunque, alla luce dei criteri dettati dall’U.E.F.A., i quali hanno dato forma alla normativa oggi contenuta nel Codice di Giustizia Sportiva, adottato dalla Federcalcio, che deve essere valutata l’esatta accezione del concetto di comportamenti discriminatori sotto il profilo: 1) del colore della pelle; 2) della razza; 3) della religione; 4) delle origini territoriali. Va, preliminarmente, chiarito, anche rispetto ai criteri dettati dall’U.E.F.A., che non esistono diverse razze di uomini, una sola è la razza umana composta da individui di sesso differente tutti portatori di identici diritti e chiamati ad attuare gli stessi doveri, anche se sono differenti, negli individui che la compongono, il colore della pelle, la religione e la provenienza e conseguentemente le abitudini di vita. Inoltre, rispetto al concetto di discriminazione è necessario distinguere, in seno ai diversi comportamenti, ciò che costituisce un effettivo atteggiamento discriminatorio limitativo della dignità e della libertà personale ed atto ad offrire al destinatario ridotti diritti ed a porre in essere, nei suoi confronti, atteggiamenti ghettizzanti dal mero insulto becero ed ineducato, che deve essere ugualmente sanzionato, anche in maniera ferma, ma che non comporta per il destinatario dell’insulto (o i destinatari) alcuna specifica limitazione (discrimine) della sua libertà e/o dignità. Tali comportamenti, che pure debbono essere impediti dalle società ai quali i tifosi (o presunti tali) sono ascrivibili (sia in casa, che in trasferta) non sono, però, qualificabili some discriminatori e non sono sanzionabili a norma del novellato terzo comma, dell’articolo 11, del Codice di Giustizia Sportiva. Operati tali chiarimenti ed individuata la chiave di lettura alla quale ispirare l’analisi della nuova normativa della F.I.G.C., in tema di discriminazione è ora possibile indagare sulle altre peculiarità contenute nel terzo comma dell’articolo 11. Vanno dunque, correttamente inquadrati i concetti di dimensione e di percezione del fenomeno discriminatorio. Quando si riferisce alla dimensione il legislatore federale ferma la sua attenzione su episodi che si debbono caratterizzare per la loro odiosa ripetitività, il che impone da una parte, di non dover considerare i casi singoli, in quanto non rientranti nelle fattispecie in essere (per essi vanno valutate altre ipotesi sanzionatorie previste del C.G.S.); dall’altra, al momento del referto, di dover dare una corretta analisi e definizione della dimensione di tali fenomeni discriminatori e degli effetti da essi prodotti.  Anche per quanto riguarda la percezione è evidente che il legislatore federale, con l’emendamento dell’ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l’atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno.  E’ evidente che ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell’evento sportivo e quindi dello “spettacolo” ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana). La norma è, dunque, dettata anche nell’interesse di tutti quei fruitori dello spettacolo sportivo che con il sano atteggiamento che deve essere proprio dei veri tifosi (sostenere la propria squadra non offendere e/o discriminare gli avversari, siano essi gli atleti o i tifosi), si recano allo stadio per vedere la partita, i quali non debbono sentirsi offesi da atteggiamenti discriminatori a chiunque diretti. Conseguentemente, a seguito della modifica interpretativa dell’art. 11, intervenuta nell’ottobre del 2013, viene richiesto al Commissario di campo, e comunque agli organi federali preposti, un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di attività discriminante, il quale deve contenere la esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e la analisi, acquisita anche (se necessario) attraverso una propria attività istruttoria, della reale percezione o della dimensione (ripetitività ed offensività, idonea alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno. Alla luce di questi preliminari chiarimenti è ora possibile occuparsi del tema specifico, dedotto nel procedimento, quello della discriminazione territoriale. Anche per questo è necessario far riferimento alle considerazioni in precedenza operate; dunque alla luce di esse è necessario comprendere cosa implichi una discriminazione territoriale con le dimensioni e la percezione richiesta dalla normativa; cosa, invece, integri un insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.  Come detto, in precedenza, ciò che va valutato come discriminatorio è ciò che limita la libertà personale, crea delle barriere, ridicolizza le abitudini dei destinatari, individuati con la loro provenienza territoriale, quale caratteristica discriminante che non solo viene messa in berlina, ma segnala, dal punto di vista limitativo e discriminatorio, gli abitanti di luoghi aggettivati come portatori di minori diritti. In tal senso la matrice territoriale spesso costituisce solo il criterio individuativo della parte avversa da offendere con l’espressione becera ed insultante e non tanto, dunque, l’aspetto delimitativo oggetto dell’atteggiamento discriminatorio e dunque lesivo della più intima libertà e dignità delle persone che hanno ragione di sentirsi offese in quanto appartenenti, per nascita o dimora, ad una data collettività territoriale. Nel caso di specie, i cori posti in essere dai tifosi, desumibili dal rapporto del Commissario di campo, sono stati così riferiti: “i sostenitori del ….., più volte durante la gara intonavano cori contro il Benevento con le seguenti frasi: “Benevento va a fanculo, Chi non salta è un sannino di merda”. Non è, però, descritto da quale settore questi cori fossero stati intonati, circostanza questa che ha posto nel dubbio lo stesso Giudice sportivo (come è facile dedurre dalle stesse annotazioni del Giudice sportivo sul rapporto ufficiale), né vi è una aggettivazione di tali cori che sono stati qualificati come discriminatori solo dal Giudice sportivo (“cori inneggianti alla discriminazione territoriale”), ma non, invero, dal Commissario di campo. In più, in base a quanto, in precedenza, chiarito non ci si può trovare, nel caso di specie, in presenza di cori di discriminazione territoriale, ma solo di cori beceri, ai quali peraltro non sono stati secondi i cori (alcuni di evidente maggiore gravità) riferiti dal Commissario di gara ai sostenitori (o pretesi tali), dal Benevento, che hanno dato vita a slogan del seguente tenore: “C’è chi la chiama mignotta, c’è chi la chiama puttana, noi la chiamiamo ciociara”; “La ciociaria ci sta sul cazzo. Frosinone merda”; dove nella prima ipotesi si è in presenza di un episodio discriminatorio volendo assegnare alle donne ciociare una potente limitazione dei loro diritti personali, e della loro onorabilità, mentre il secondo coro rientra nella tipologia di quelli beceri in altro modo sanzionabili. La sanzione da infliggersi per gli offensivi e beceri comportamenti dei tifosi (o pretesi tali) del Frosinone, trattandosi – come detto - di comportamenti volgari ed offensivi, ma non discriminatori (peraltro non descritti, come si sarebbe dovuto, secondo i dettami della dimensione e della effettiva, percezione, dettati dal terzo comma dell’art. 11 C.G.S.) è quella della ammenda in base a quanto previsto dall’art. 18 C.G.S..

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 1 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 20 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. CREMONESEAVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/COMO DEL 12.10.2013  

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00. In estrema sintesi, i fatti: i tifosi della Cremonese sia prima dell’inizio della partita che durante la stessa accendevano fumogeni, lanciavano bengala, facevano esplodere un petardo di notevole potenza, esponevano – per pochi minuti – uno striscione offensivo verso i tifosi avversari (“comasco infame”) ed intonavano nei loro confronti cori altrettanto offensivi (“razza lariana figli di puttana”). La Corte valuta, anche sulla base delle argomentazioni svolte dalla difesa, che il discrimine fra atto “becero” ed atto “discriminatorio” possa essere fissato nel livello dell’offesa, dovendosi superare nel secondo caso la soglia di un vero e proprio disprezzo che – lungi dall’integrare una sgradevole celia sportiva ispirata ad un esasperato campanilismo territoriale – si ponga a base giustificativa di una distinzione (razziale e/o territoriale) in cui l’intonatore del coro ritiene il destinatario indegno di partecipare paritariamente ad una competizione sportiva con la squadra da egli sostenuta.  In altri termini l’elemento territoriale non deve assurgere a mero ruolo identificativo della controparte oggetto di dileggio e offesa in occasione dell’evento sportivo ma deve costituire la base sostanziale della deprecazione e della offesa, dal punto di vista della dignità umana e dell’appartenenza ad una determinata collettività. Ritenuto, pertanto, che i cori intonati dai sostenitori della Società U.S. Cremonese S.p.A. possano configurare l’ipotesi di comportamento becero ma non territorialmente “discriminatorio”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP  Serie A – Com. Uff. n. 8 dell’1.8.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO FC JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €  30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TROFEO  TIM MILAN/JUVENTUS DEL 23 LUGLIO 2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per aver suoi sostenitori, nel corso dell'esecuzione di un calcio di rigore al termine del tempo regolamentare, rivolto ad un calciatore della quadra avversaria grida e cori espressivi di discriminazione razziale; sanzione attenuata per  aver la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza (ex

art. 11, modificato dal provvedimento federale di cui al Com. Uff. n. 189/A del 4 giugno 2013, e art  13 n. 1 lett. a) e b) C.G.S.”).

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell’1.8.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE  SEGUITO GARA TROFEO TIM MILAN/SASSUOLO DEL 23 LUGLIO 2013

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per aver suoi sostenitori, al 32° della gara, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria grida e cori espressivi di discriminazione  razziale; sanzione attenuata per aver la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a  fini preventivi e di vigilanza (ex art. 11, modificato dal provvedimento federale di cui al Com. Uff.  n. 189/A del 4 giugno 2013, e art 13 n. 1 lett. a) e b) C.G.S.”). Ed, invero, una serena lettura del precitato referto non consente di ritenere qui predicabile la  valenza fidefaciente ordinariamente riconnessa a siffatti atti, in quanto, nel caso in esame, il fatto  descritto non sembra essere caduto sotto la diretta percezione del direttore di gara che, piuttosto, ne  riferisce solo de relato. La vicenda – per come descritta – sembra, infatti, conosciuta dall’arbitro  solo indirettamente attraverso cioè lo stesso racconto del calciatore offeso. D’altro canto, nello  stesso senso sembra deporre anche la mancanza di una puntuale descrizione della condotta in  contestazione, non essendo riportate nel rapporto di gara le specifiche espressioni rilevate. La  rilevata omissione non consente, peraltro, sotto diverso profilo, di verificare la correttezza della  qualificazione impressa alla condotta sanzionata come espressiva di discriminazione razziale. La ritenuta qualificazione del rapporto di gara come fonte di conoscenza solo indiretta  consente, dunque, di valutare liberamente la notizia veicolata nel procedimento e di compararla con  le ulteriori emergenze procedimentali senza un vincolo di stretta gerarchia.  Nella suddetta prospettiva occorre, dunque, tener conto del fatto che – in contrasto con la  versione accreditata nel rapporto di gara - risulta prodotta agli atti del procedimento una  comunicazione diramata, nell’immediatezza dei fatti, dalla Questura di Reggio Emilia e con la  quale venivano resi noti gli esiti di una mirata indagine condotta sul comportamento tenuto dai  tifosi nel corso della gara in questione.  Segnatamente, la nota in argomento ricostruisce in termini diversi l’intera vicenda qui in  rilievo, in cui il pur deprecabile comportamento tenuto da alcuni tifosi del Sassuolo, puntualmente  ricostruito attraverso la trascrizione delle espressioni offensive pronunciate all’indirizzo del  calciatore – omissis -, non avrebbe però assunto connotazioni di discriminazione razziale.  Va, al riguardo, apprezzata la maggior precisione della ricostruzione compendiata nella nota  della Questura di Reggio Emilia rispetto a quella contenuta nel rapporto del direttore di gara che,  come già sopra anticipato, non riportando nemmeno le specifiche espressioni offensive pronunciate  all’indirizzo del calciatore suindicato, impedisce, in apice, la stessa possibilità di condividere la  qualificazione di siffatta condotta siccome univocamente riconducibile a grida e cori espressivi di  discriminazione razziale.  D’altro canto, nella valutazione comparativa dei contrastanti elementi di prova acquisiti al  procedimento, il Collegio non può che prendere atto del fatto che la ricostruzione dei fatti posta a  fondamento della sanzione qui gravata non può dirsi sufficientemente provata ed è di tutta evidenza  che il dubbio ragionevole, non smentibile, non può che risolversi con l’accoglimento del reclamo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA SAVOIA 1908 S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO CALCIO/SAVOIA 1908 DEL 5.1.2014

Massima: La Corte annulla la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e ridetermina in euro 3.000,00 l’ammenda perché uno degli assistenti dell’arbitro veniva fatto oggetto, a partire dal 15° del secondo tempo, fino al termine della gara, di sputi, lancio di oggetti di vario genere nonché di spruzzi di acqua ed altre sostanze liquide da parte di sostenitori della società. La gara iniziava con alcuni minuti di ritardo in quanto, alcuni tifosi si erano introdotti nel recinto di gioco per montare uno striscione, sulla rete di recinzione, gara che subito dopo essere iniziata veniva nuovamente interrotta in quanto, i medesimi tifosi, cercavano di appendere un altro striscione. I tifosi stessi rimanevano a cavalcioni sulla rete di recinzione tanto da determinarne il cedimento che creava altresì un varco che consentiva l’ingresso nel recinto di gioco, varco usato al termine della gara per accedere sul terreno di gioco a festeggiare, dopo appunto il fischio finale, i propri giocatori. I tifosi nel corso della partita si erano altresì resi responsabili dell’accensione di alcuni fumogeni.  In primo luogo occorre porre rilievo che, anche se effettivamente la Società giocava in trasferta, ciò non la esimeva dall’adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi; al fine di evitare o ridurre il rischio del comportamento della sua tifoseria. Si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto di uno degli ufficiali di gara (riportati altresì dal rappresentante federale) sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e vulnus ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti verso uno degli ufficiali di gara. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato  proprio dalla circostanza di giocare in trasferta.  Ancora in effetti tutte le altre azioni poste in essere dalla tifoseria non hanno assunto connotati di protesta e/o manifestazioni violente ma solo di esuberanza pur essendo comunque al di fuori dei  normali canoni comportamentali.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA TARANTO FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL METAPONTO/TARANTO DEL 22.12.2013

Massima: La Corte annulla la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e ridetermina in euro 3.000,00 l’ammenda per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto e fatto esplodere numerosi petardi, di cui 5 sul terreno di gioco, 4 all'interno del recinto di gioco ed 1 nel settore ad essi riservato, ove venivano anche accessi 3 fumogeni. L’art. 12, comma 3, C.G.S. stabilisce che le società rispondano “per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza”. Il comma 6 del medesimo art. 12 stabilisce che “… per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1”. L’accertamento del fatto costitutivo di tale ipotesi di responsabilità impone quindi l’applicazione del regime sanzionatorio stabilito dall’art. 12, comma 6, C.G.S. che prevede la sanzione minima dell’ammenda alla quale possono essere aggiunte, congiuntamente o disgiuntamente, per i casi più gravi da valutarsi con particolare riguardo alla sussistenza di recidiva, le ulteriori sanzioni stabilite dall’art. 18, comma 1, lett. d) (disputa di una o più gare a porte chiuse), lett. e) (disputa di una o più gare con uno o più settori privi di spettatori), lett. f) (squalifica del campo per una o più giornate o a tempo determinato). Pertanto, fermo restando che nel caso di specie deve essere applicata la misura minima della ammenda, si tratta di stabilire se la sanzione complessivamente comminata dal Giudice sportivo (ammenda e una gara a porte chiuse) sia proporzionata rispetto alla effettiva rilevanza degli accadimenti; in altri termini, si tratta di verificare se le circostanze presupposte rappresentino, anche tenuto conto della recidiva, fatti di particolare gravità tali da giustificare l’applicazione congiunta all’ammenda e della disputa della gara a porte chiuse. Ebbene la Corte, valutati gli atti di causa, ritiene che tali accadimenti possano essere correttamente sanzionati, nel rispetto del principio della proporzionalità e della afflittività, con la sola ammenda la cui misura, nel caso specifico, dovendosi applicare ad società non professionistica, deve essere determinata entro i valori espressi dall’art. 12, comma 6, ultimo capoverso C.G.S. (da € 500,00 ad € 15.000,00). Infatti, pur tenendo conto della sussistenza dei presupposti della recidiva (come evidenziato dal Giudice sportivo nella decisione impugnata), le circostanze concrete non rappresentano quel caso particolarmente grave all’accertamento del quale la previsione sanzionatoria subordina l’applicazione della ulteriore penalizzante sanzione della disputa della gara a porte chiuse. La risultanze degli atti ufficiali di gara, infatti, nel loro complesso, non rappresentano alcun clima di particolare tensione o di animosità dei numerosi sostenitori delle due squadre, né il verificarsi di alcun fatto generatore di condizioni di pericolo di danno per le cose o le persone presenti allo stadio. In un contesto di sostanziale tranquillità, il fatto in sé della utilizzazione da parte dei sostenitori della società di materiale pirotecnico, collocabile cronologicamente in concomitanza di momenti significativamente coincidenti con l’ingresso in campo delle squadre e con la segnatura del goal della propria squadra, deve essere ragionevolmente ricondotto a manifestazioni di solo entusiasmo, seppure espresso con modalità sicuramente censurabili (tanto da ricevere tipizzazione nell’ambito del regime sanzionatorio stabilito dal C.G.S.), e non certo di violenza o aggressività.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 185 del 13.11.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZOAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE  SEGUITO GARA CALCIO A 5 GIOVINAZZO/FUTSAL BARLETTA DEL 9.11.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 700,00 in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dai sostenitori della squadra, i quali, nel corso del secondo tempo, in tre distinte circostanze, facevano esplodere tre petardi all’interno della struttura che provocavano grande fragore, senza comunque arrecare conseguenze fisiche agli spettatori.  Orbene, premesso che l’antisportività del comportamento tenuto nel corso della gara è  innegabile, va osservato che nei casi di affermazione di responsabilità oggettiva, come nella  fattispecie che qui occupa, il relativo fondamento è costituito dalla riconduzione in capo alla  società ospitante di comportamenti posti in essere dai suoi sostenitori nel corso o in prossimità della  gara.  Ciò non è avvenuto nella gara in questione, perché per il solo fatto di non aver impedito che in  ben tre riprese diverse siano stati fatti esplodere tre petardi, si sono create le condizioni di una  innegabile alterazione della serenità nel clima di gioco.  Tuttavia la Corte, pur nel ritenere che detti comportamenti siano del tutto censurabili ed inaccettabili, considera eccessiva l’ammenda di € 1.000,00 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A –  Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €  50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/JUVENTUS  DEL 20.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere i suoi  sostenitori colpito con il lancio di una bottiglietta uno steward cagionandogli in tal modo lesioni  personali con il conseguente ricovero ospedaliero; per aver devastato e saccheggiato il bar  allestito nel loro settore; per aver inoltre lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra  avversaria (prima dell’inizio ed al 15° del primo tempo) due fumogeni; sanzione attenuata ex art.  14, n. 5, in relazione all'art. 13 comma 1 lett. b) C.G.S., per avere la Società concretamente  operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, NELLA GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.10.2013, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 3 E 4, IN RELAZIONE ALL’ART. 14, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 1324/833-504PF 12-13/SP/BLP DEL 27.9.2013)

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 10.000,00 “per il comportamento minaccioso tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell’Amministratore Delegato della società avversaria”. Si è appurato, inoltre, nel corso delle indagini, che gli steward della Società della ACF Fiorentina, nell’occasione della citata gara, non avevano posto in essere atti e/o misure dirette a far cessare i citati sopra descritti comportamenti di minaccia, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall’art. 6 del D.M del 8.8.2007, poi modificato dall’art. 1 del D.M. del 28.7.2011. Risulta dunque assolutamente provata ed accertata la responsabilità oggettiva della società incolpata per i fatti posti in essere dai propri sostenitori, non potendosi poi dar luogo all’applicazione delle esimenti e/o attenuanti invocate dalla difesa di cui all’art. 14, comma 5, C.G.S..

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n.128 del 17.1.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/BOLOGNADEL 15.1.2013

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “ per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria delle grida costituenti espressione di discriminazione razziale; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e d) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. All’esito di tale accertamento la Procura Federale trasmetteva una nota della Questura di Milano la quale testualmente recitava: “Con riferimento alla nota prot. 6016/595pf 12-13/SP/fda del 27 marzo scorso relativa all’oggetto, si rappresenta che dalla documentazione in possesso di questo Ufficio, redatta dai funzionari e dal personale che ha prestato servizio, non risulta quanto segnalato da codesta Procura”. Risulta, quindi, per tabulas che le grida in questione non sono state percepite dai responsabili dell’ordine pubblico, o, almeno, non sono state ritenute di importanza tale da essere oggetto di una nota scritta. Questo non significa, ovviamente, che il fatto non è accaduto, giacché non può certamente revocarsi in dubbio il referto dei collaboratori della Procura Federale, ma, altrettanto certamente, che la sua intensità sonora è stata praticamente irrilevante e la sua episodicità assoluta, essendo stato rilevato solo da coloro che si trovavano a brevissima distanza dal luogo dove l’evento si è manifestato. Può, quindi, ritenersi fondata l’interpretazione dell’episodio fornita dalla società ricorrente, secondo la quale la contestazione al giocatore di colore dell’Internazionale doveva ritenersi originata dalla circostanza che questi aveva, pochi minuti prima, propiziato la rete di un suo compagno di squadra, anche per la ovvia considerazione, potrebbe aggiungersi, che la provata episodicità mal si concilia con un intento discriminatorio sul piano razziale che si esaurisce in una sola manifestazione nell’arco dell’intera gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 134//CGF del 5 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 09 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 183 del 13.11.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. AZ GOLD WOMEN C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GOLD WOMAN C5/OLYMPUS C5 DEL 10.11.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 700,00 “perché propri sostenitori nel corso dell’incontro rivolgeva non reiterate ingiurie all’indirizzo degli arbitri. Al rientro della terna negli spogliatoi un dirigente della società quantunque inibito, dopo essere penetrato negli spogliatoi, ingiuriava ed aggrediva il secondo arbitro, colpendolo per due volte alla schiena. Perché il dirigente addetto agli ufficiali di gara, allontanato nel corso del primo tempo, dagli spalti per la parte residuale dell’incontro rivolgeva ulteriori ingiurie all’indirizzo degli arbitri”. Premessa quindi la responsabilità della società, il collegio ritiene che la sanzione irrogata sia da considerarsi leggermente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, e pertanto essa va ridotta nei termini di cui al dispositivo. L’accoglimento parziale del ricorso comporta la restituzione della tassa reclamo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.096/CGF del 14 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 05 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S. MELFI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/TERAMO DEL 27.10.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 5.000,00 perché: - propri sostenitori, più volte durante la gara, rivolgevano all’arbitro reiterati insulti; - alcuni sostenitori, posizioni in tribuna rivolgevano ad un commissario della Can Pro, insulti e minacce, colpendolo più volte con calci alle gambe e schiaffi sulla testa. Per quanto concerne la società A.S. Melfi s.r.l., ritiene la Corte di accogliere in parte il ricorso riducendo l’ammenda da € 10.000,00 a € 5.000, 00 restituendo, di conseguenza, la tassa reclamo. Ed invero la responsabilità ex art. 4, C.G.S. emerge in modo incontrovertibile, dal referto arbitrale che fa piena prova, assieme ai rapporti degli assistenti e del quarto ufficiale circa il comportamento dei tesserati (art. 35, 1.1); e lo stesso dicasi per i non tesserati (per i quali l’art. 35, comma 2, n. 1 aggiunge i commissari di campo).

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 197/CGF (errata corrige Com. Uff. N. 209) – del 1 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA  VIRTUSVECOMP/CALCIO DELTA PORTO TOLLE DEL 3.2.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per essersi un gruppo di sostenitori di entrambe le squadre (20-25 tifosi del Calcio Delta Porto Tolle e 30-40 della Virtus vecomp) insultati presso il bar della stadio, pur senza contatto fisico a scongiurato dall’intervento delle forze dell’ordine; la medesima sanzione era stata comminata alla società Calcio Delta Porto Tolle.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.099/CGF del 18 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso  la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 157 del 5.11.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO  GARA LUPARENSE/ACQUAESAPONE DEL 3.11.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.300,00 per ingiurie e minacce, indirizzate nei confronti degli arbitri, da parte dei propri sostenitori a seguito della gara. 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.073/CGF del 25 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013

Impugnazione – istanza: 3 RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L.S.D. AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA  MATELICA/MACERATESE DEL 29.9.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso del secondo tempo, lanciato un accendino all’indirizzo del Direttore di gara senza tuttavia colpirlo”. 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.072/CGF del 24 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com.  Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €  4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PONTEDERA DEL  6.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto  risulta dai rapporti degli ufficiali di gara, che, oltretutto, nel caso di specie risultano precisi e  circostanziati, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i  fatti addebitati ai tifosi della A.C. Pisa 1909 si sarebbero svolti in modo diverso da come evidenziati  nel rapporto del Commissario di campo. 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.284/CGF del 30 Maggio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 268 del 27.5.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO IN PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA SSD SUBASIO/SSD CORREGGESE CALCIO DEL 26.5.2013

Massima: La società con la sola ammenda di euro 300,00 perché le squadre avevano fatto ingresso in campo e dopo i primi minuti di gioco – avevano fatto esplodere dei petardi e che, successivamente, intorno al 17^ del 2^ tempo, due di loro erano entrati nel recinto di gioco mentre alcuni altri, rimasti aggrappati alla rete di recinzione, impossibilitati ad entrare grazie all’intervento dei dirigenti-lanciavano alcune bottigliette ed altri oggetti di plastica verso il campo per destinazione. Emerge incontrovertibilmente il fatto, confermato altresì dal referto del Commissario di Campo, che alcuni tifosi si sono lasciati andare ad esuberanti manifestazioni di giubilo nell’occasione del goal segnato dalla loro squadra alcuni invadendo il terreno per destinazione per abbracciare i giocatori altri lanciando oggetti non all’indirizzo dell’assistente stesso ma solo in segno di festeggiamento prima ancora avendo fatto esplodere con gli stessi fini alcuni petardi. In questo delineato contesto appare evidente come sia da escludere qualsivoglia connotato di protesta ed antisportività delle condotte non integrando i fatti una manifestazione di intemperanza tali da giustificare una sanzione di portata così afflittiva come quella irrogata dal Giudice di primo grado.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 91 dell’8.4.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SAN BASILIO PALESTRINA/SAN CESAREO DEL 6.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori in campo avverso, per tutta la durata della gara, rivolto ripetuti insulti e minacce all’indirizzo di un A.A. tentando più volte di scavalcare la rete divisoria con il recinto di gioco (e) per avere, inoltre, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi persona non identificata, ma chiaramente riconducibile alla società, lanciato uno sputo all’indirizzo di un A.A. che l’attingeva alla divisa”.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.202/CGF del 12 Marzo  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 207 del 14.03.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’U.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI, AUDACE CERIGNOLA/TIGER DEL 13.03.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società. Nei motivi di ricorso, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto del Commissario di campo circa il comportamento ingiurioso, tenuto dai sostenitori della Società U.S.D. Audace Cerignola nei confronti del medesimo Commissario di campo (e non dell’Arbitro, come erroneamente riportato nella decisione del Giudice Sportivo).

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.053/CGF del 23 Settembre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 30 del 20.8.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL TORINO FC S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP, TORINO/PESCARA DEL 17.8.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: "per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 CGS in relazione all'art. 13 lettera b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza".

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.026/CDN  del 21 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ACF  FIORENTINA Spa - (nota n. 1324/833-504pf 12-13/SP/blp del 27.9.2013).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di euro 10.000,00 per la violazione dell’art. 4, commi  3 e 4, in relazione all’art. 14, comma 1, CGS, per responsabilità oggettiva in ordine al  comportamento minaccioso tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell’Amministratore  delegato dell’altra Società in occasione della gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso  il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DALL’U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA  AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA  LAVAGNESE 1919/CALCIO CHIERI 1955 DEL 14.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società. Nel caso di specie la refertazione posto a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente i motivi di ricorso appaiono del tutto privi di  fondamento.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 27 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 07 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €  30.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 21.4.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 20.000,00, “ per avere alcuni suoi  sostenitori, al 26° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria delle grida  costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre suoi sostenitori, al 2° del  secondo tempo, rivolto reiteratamente ad un calciatore della squadra avversaria, non schierato in  campo, un coro insultante; per avere infine, tra il 38° e il 41° del primo tempo, esposto uno  striscione di grande dimensione dal contenuto oltraggioso per le Forze dell’Ordine; recidiva; entità  della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) comma 2 CGS, per avere la Società  concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.  Vi è, invece, spazio, a giudizio della Corte, per una rimodulazione della sanzione inflitta,  tenuto conto della episodicità del fatto discriminatorio, e della non particolare rilevanza degli altri  addebiti, nonché, non da ultimo, di come si è adoperata concretamente la ricorrente, a fronte  peraltro della mancata refertazione da parte dell’organo preposto all’eventuale sospensione  dell’incontro, così che appare possibile ridurne l’entità a € 20.000,00, misura senza dubbio più  congrua e meglio commisurata, in una corretta ottica di dosimetria della pena, all’entità del  fenomeno.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 17 Dicembre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.11.2012

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 300,00 “per avere, propri sostenitori, dopo l’espulsione di un calciatore della propria squadra, lanciato in direzione della porta difesa dal portiere della squadra ospite, due palle di carta”. All’uopo si può ritenere di poter parzialmente condividere la tesi della ricorrente anche e soprattutto in virtù della casistica della giustizia sportiva, per la quale l’applicazione di una pena pecuniaria così afflittiva, trova la propria ratio in altre e più gravi violazioni delle norme sportive, nonché per il principio di proporzionalità tra la pena ed il fatto.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del  24.10.2012

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL U.S.D. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI  DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA  SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CALCIO DEL  21.10.2012

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 4.000,00 per il comportamento tenuto dai sostenitori e da un dirigente della stessa, in quanto la sanzione della squalifica per una gara effettiva da disputarsi a porte chiuse è  palesemente sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della ricorrente (condotta  di tenue entità) mentre la sanzione pecuniaria merita di essere aggravata in considerazione della  gravità della condotta, posta in essere dal dirigente della ricorrente nonché da altri soggetti (non  identificati) che non erano legittimati ad entrare nel locale spogliatoio nel quale si sono verificati i fatti  decritti nei referti degli Ufficiali di gara.  

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del  17.10.2012

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELLA NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO  GARA NUOVA COSENZA CALCIO/COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO DEL  14.10.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori intonato cori comportanti denigrazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria”.  

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 14.10.2012

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE  SEGUITO GARA MONOSPOLIS/BISCEGLIE 1913 DEL 14.10.2012 

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere i propri sostenitori: 1) intonato all’indirizzo del Direttore di gara cori dal contenuto gravemente ingiurioso 2) lanciato in direzione di uno degli A.A. un pezzo di legno lungo circa un metro e largo circa 10 cm, un tubo di plastica di circa 20cm. ed un  altro di circa 3 cm, oggetti che cadevano sulla pista di atletica e sul campo per destinazione (e) per  indebita presenza, durante l’intervallo, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società che, avvicinatasi con fare minaccioso al Direttore di gara, rivolgeva al medesimo espressioni  dal contenuto offensivo”. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013 3. RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. F.G. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 in quanto i propri sostenitori a fine gara hanno aggredito una sostenitrice della squadra locale, aizzati anche dall'allenatore della Società medesima, dando luogo a scontri che procuravano lesioni ad una tifosa locale, la quale necessitava di cure mediche. Inoltre la medesima sanzione si fondava sul fatto che all'uscita dell'impianto sportivo, la terna arbitrale veniva fatta oggetto di ulteriori frasi ingiuriose e di atteggiamenti minacciosi intimidatori, sempre da parte della tifoseria della società ricorrente. La Corte riduce fino al 31.10.2013. la sanzione inflitta all’allenatore, in quanto allontanato per proteste, anziché abbandonare il terreno di gioco si avvicinava all'arbitro e all'assistente profferendo frasi ingiuriose. Inoltre nel secondo tempo si posizionava in tribuna e perpetrava il suo comportamento gravemente offensivo nei confronti della terna arbitrale; a fine gara, con il proprio comportamento violento, fomentava la propria tifoseria, contribuendo così a determinare scontri violenti con la tifoseria avversaria; partecipava a tali scontri, cercando in tutti i modi il contatto fisico con la tifoseria avversaria. La sezione giudica che i comportamenti tenuti dalla tifoseria e dall’allenatore, se pur di particolare gravità -sia nella sua oggettività, quanto alla tifoseria, e sia per la particolare qualificazione, quanto all’allenatore, che è tenuto ad un contegno esemplare per tutta la comunità sportiva di cui esponente- non sono comunque tale da giustificare le sanzioni irrogate, che appaiono sproporzionate, tenuto conto anche dei precedenti della sezione, dai quali si ricava che la medesima sanzione è stata irrogata per fatti ben più gravi (vedasi reclamo Andria Bat S.r.l.). Pertanto giudica che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo siano sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Di conseguenza la decisione va parzialmente riformata.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 31 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A –  Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DALL’ A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €  15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/ROMA DEL 12  MAGGIO 2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 10.000,00 per il comportamento di alcuni sostenitori che indirizzavano reiteratamente su alcuni calciatori avversari un fascio di luce laser.  Si ritiene che sussistano validi motivi, considerati sia i precedenti  in rapporto ai principio di ragionevolezza, sia l’assenza di recidiva, per ridurre il quantum della  sanzione inflitta. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/CROTONE DEL 24.3.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: "per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, indirizzato alla tifoseria avversaria un coro costituente espressioni di discriminazione territoriale; per avere inoltre, nel corso della gara, rivolto cori ingiuriosi nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013   su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 88 del 17.3.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/LIVORNO DEL 15.3.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 7.000,00 "per avere suoi sostenitori rivolto, nel corso della gara ad un calciatore avversario, ed al termine della stessa a tutta la squadra avversaria, cori costituenti espressioni di discriminazione razziale; per aver inoltre, al 7° del secondo tempo, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e comma 2. C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza". Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara, dai quali non risulta alcun riscontro sull'avvenuto lancio dei bengala al 7° del secondo tempo, considerato che dagli stessi atti invece risultano indicati cori contenenti espressioni di discriminazione razziale, accoglie solo in parte il ricorso in esame, riducendo la sanzione dell'ammenda come inflitta da € 10.000,00 ad € 7.000,00.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013   su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/ TRAPANI DEL 12.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: i tifosi locali hanno fischiato per circa 30 secondi durante il minuto di raccoglimento. Dal Rapporto emerge, inoltre, che al 39° del 2° tempo un gruppo di tifosi locali lanciava il coro <<Lega Italiana figlia di puttana>> per circa 10 secondi.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013   su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO U.S. POGGIBONSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POGGIBONSI/ FOLIGNO DEL 12.5.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 6.000,00 “perché propri sostenitori prima dell’inizio della gara accendevano due fumogeni che venivano lanciati nel recinto di gioco, nonché per lancio di alcune bottigliette senza conseguenze; al 27’ del 2° tempo propri sostenitori lanciavano verso uno degli assistenti numerose bottiglie in plastica, monetine e tappi di plastica, una bottiglia di birra vuota; tali lanci proseguivano nel corso della gara e al 38’ l’assistente veniva colpito al volto da un tappo di plastica, senza conseguenze per la persona; inoltre, i lanci venivano accompagnati da offese e minacce nei confronti della terna arbitrale; al termine della gara, quando la terna arbitrale si accingeva a lasciare lo stadio, la stessa veniva fatta oggetto di lancio di un corpo contundente (un pezzo di asfalto) che colpiva l’arbitro su una scarpa; i tre ufficiali di gara erano infine costretti a lasciare lo stadio dopo oltre 30’ minuti di attesa, con la fattiva collaborazione dei dirigenti della società Poggibonsi e dei Carabinieri; gli stessi sostenitori, inoltre, intonavano cori offensivi verso la terna arbitrale, un addetto federale e l’istituzione calcistica”. La Corte, inoltre, rileva che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, C.G.S., i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura Federale o dei commissari di campo eventualmente designati, per cui non possono essere ammessi come mezzi di prova atti non provenienti da organi federali.  Ne consegue che, ai fini della presente decisione, non può assumere rilievo la nota del 13 maggio2013 della Questura di Siena – Commissariato di P.S. di Poggibonsi….  Il rapporto del Commissario di Campo, soprattutto, indica chiaramente che il Presidente del Poggibonsi si è offerto come garante dell’incolumità della terna arbitrale, ponendosi addirittura alla guida dell’auto dell’arbitro per lasciare lo stadio.   Tale comportamento, se non è ovviamente idoneo ad escludere la responsabilità della Società ospitante per la condotta tenuta dai propri sostenitori, di notevole gravità e prolungata nel tempo, è sicuramente idoneo però ad incidere sull’entità della responsabilità della Società, che ne risulta attenuata proprio in ragione dell’apprezzabile comportamento tenuto dal suo massimo dirigente in frangenti rischiosi e ad alta emotività

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013   su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/CARPI DEL 5.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: i sostenitori del Lecce introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere un petardo senza conseguenze; gli stessi sostenitori al termine della gara lanciavano nel recinto di gioco in direzione dei sostenitori della squadra avversaria una bottiglia d'acqua vuota, senza conseguenze; i medesimi, durante la gara, intonavano cori inneggianti di discriminazione razziale  verso un calciatore di colore della squadra avversaria che usciva dal campo perchè sostituito.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del  30.4.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’ URGENZA DELL’A.S.G.  NOCERINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:  - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE, CON  DECORRENZA IMMEDIATA;  - AMMENDA DI € 10.000,00, CON OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DANNI, SE RICHIESTI;  INFLITTE SEGUITO GARA BENEVENTO/NOCERINA DEL 28.4.20123

Massima: A seguito di procedimento d’urgenza la società è sanzionata con l’ammenda di Euro 15.000,00 per l'esplosione di petardi, il lancio di razzi, l'incendio di fumogeni, oltre che l'invasione del recinto di  gioco da parte di alcuni sostenitori ed il danneggiamento della struttura ospitante. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013

Impugnazione – istanza: 8) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVELLINO  1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 9) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG.  R.M. SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 10) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  G.A.SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione:  perché propri sostenitori  introducevano ed accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e durante la gara lanciavano  una bottiglietta piena d’acqua in direzione di un assistente arbitrale senza colpire; al termine, i  medesimi, lanciavano numerose bottigliette d’acqua semipiene in direzione dei calciatori della  squadra ospite, sempre senza colpire; nonché, infine, per l’indebita presenza nel terreno di giuoco e  negli spogliatoi, al termine dell’incontro, di persone non autorizzate ma riconducibili alla società,  una delle quali rivolgeva ai dirigenti della squadra avversaria una frase offensiva.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013

Impugnazione – istanza: 7) RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/BASSANO VIRTUS DEL 24.3.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 perché durante l’effettuazione del minuto di raccoglimento in memoria di Pietro Mennea, dalla curva sud, occupata da una ottantina di sostenitori della società Venezia, un singolo sostenitore di detta società urlava la seguente frase.  “Mennea, Mennea, v……”; in detto frangente, da altri settori dello stadio non si verificavano manifestazioni di dissociazione da tale comportamento.   Tuttavia, il collegio ritiene che debba essere debitamente considerato, ai fini della commisurazione della sanzione, il comportamento successivo tenuto dalla Società, che ha pubblicamente condannato il gesto offensivo compiuto dal supporter della squadra.  Nello stesso senso, merita apprezzamento anche la forte ed esplicita condanna espressa dalla “Curva Sud Venezia Mestre”, in un contesto caratterizzato da un atteggiamento civile e pacifico del pubblico sostenitore della squadra.  

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013

Impugnazione – istanza: 2) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO/ARZANESE DEL 13.1.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: durante tutto il secondo tempo della partita indicata in epigrafe, i sostenitori della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio rivolgevano ripetute frasi offensive e minacciose verso l’arbitro e un analogo comportamento offensivo veniva assunto anche  dallo speaker dello stadio, a mezzo altoparlante. Inoltre, al termine dell’incontro, gli stessi tifosi reiteravano le offese e le minacce verso il direttore di gara nel momento in cui lo stesso lasciava l’impianto sportivo scortato dalle forze dell’ordine. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 162 dell’11.3.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/MILAN DEL 08.03.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 20.000,00 “per avere, suoi sostenitori: 1) rivolto, al 25° del primo tempo, ad un calciatore della  squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale; 2) indirizzato, nel corso del secondo tempo, fasci di luce-laser sui calciatori della squadra avversaria; 3) lanciato, al  30° del secondo tempo, alcune monete ed accendini verso un Arbitro addizionale ed il portiere della  squadra avversaria; 4) rivolto reiteratamente, nel corso della gara, cori insultanti agli Ufficiali di  gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 e art. 13 lettere a) e b) C.G.S., per avere la Società  concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”. L’accaduto deve essere contestualizzato agli avvenimenti di gioco. E', infatti, del tutto verosimile che la circostanza refertata dal Rappresentante della P.F.  (intonazione per breve tempo di cori “Buu”) all'indirizzo del calciatore – omissis - , sia stata  conseguente ad una reazione istintiva del pubblico per il fallo dal medesimo commesso ai danni di  un avversario, prontamente sanzionato dall'Arbitro con una ammonizione. Tant'è vero che nessun’altra simile condotta è stata, dal pubblico locale, posta in essere nel successivo corso della gara. Per quant’altro, ritiene questa Corte che non sia sostenibile la tesi dedotta dalla ricorrente intesa ad affermare la ricorrenza, nel caso di specie, dell’esimente di cui all'art. 13 C.G.S.  Il Giudice Sportivo, invero, non si è esplicitamente pronunciato sul punto, essendosi in positivo limitato a ritenere espressamente la sussistenza delle attenuanti di cui alle lettere a) e b). In effetti, osserva questa Corte che non possa con sicurezza affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla reclamante. Sufficienza che, sul piano logico, deve ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati. Non si vuole, così, affermare che la Società reclamante abbia omesso di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto, piuttosto che gli stessi siano risultati, nella fattispecie, insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013   su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 42 del13.11.2012

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC.  B.I., INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 10.11.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione:  "per avere, al 35° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con un pugno alla schiena un  avversario per non avergli restituito il pallone", come risulta dal rapporto dell'arbitro, nonché ha  proposto reclamo contro l’ammenda di € 7.000,00 alla società S.S. Juve Stabia S.p.A. "per avere  alcuni suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, attinto il Quarto Ufficiale con sputi  all'avambraccio" .

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 5.11.2012

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA JUVENTUS F.B. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 3.11.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione:  “ per  avere suoi sostenitori, tra il 7° ed il 17° del secondo tempo, lanciato una quindicina di  palle di  cartone verso un arbitro addizionale, una delle quali lo colpiva al collo, cagionandogli una  sensazione dolorifica ed inducendo il direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa un minuto  per un consequenziale controllo sanitario; per avere inoltre, fino al termine della gara, rivolto  reiteratamente cori insultanti allo stesso arbitro addizionale; per avere infine, nel corso della gara,  esposto vari striscioni dal tenore ingiurioso nei confronti della squadra avversaria, del suo  presidente, del suo allenatore e di un suo calciatore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione  all’art. 13 lettere a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine  a fini preventivi e di vigilanza”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 16 Aprile 2009 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 27  Maggio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso G.S. Mazara 1946 avverso le sanzioni: ammenda di € 2.000,00 con diffida alla reclamante; squalifica per 5 gare effettive al sig. I.F.G.; squalifica per 3 gare effettive al sig. T.N., inflitte seguito gara Mazara/Modica Calcio del 27.3.2010

Massima: La società è multata e diffidata per avere i propri sostenitori, dal 17° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, fatto oggetto uno degli assistenti arbitrali del lancio di sputi alcuni dei quali lo attingevano in numerose parti del corpo; per avere a fine gara minacciato e insultato rapidamente gli assistenti arbitrali; e per avere i propri sostenitori tentato più volte di divellere il cancello della tribuna.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio 2010  e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 100 del 29.10.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso del Genoa C.F.C. avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Genoa/Fiorentina del 28.10.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 30.000,00) con diffida, per aver i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo di gioco, colpito con alcuni sputi e con una monetina un Ufficiale di gara, procurandogli temporanee sensazioni di dolore.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Noicattaro/Barletta del 14.3.2010

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 5.500,00) “per indebita presenza al termine della gara di numerose persone non autorizzate e perché propri sostenitori durante la gara in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 22 Gennaio 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 23 Febbraio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 167 del 12.1.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’A.C. Milan avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Milan del 10.1.2010

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato ripetutamente nel settore occupato dalla tifoseria avversaria petardi, fumogeni e bengala”. Nel caso di specie sono state riconosciute alla stessa le attenuanti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 13 C.G.S., ma l’attenuante di cui alla lett. e). In effetti, pur dovendosi considerare che la reclamante era la squadra ospite, non può con sicurezza affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla società. Sufficienza che, sul piano logico, deve tuttavia ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati. Non si vuole cioè dire che la società reclamante ha omesso di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto piuttosto che gli stessi sono risultati nel caso di specie insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate. Appare di contro fondata la pretesa volta alla riduzione dell’ammenda di cui trattasi.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 22 Gennaio 2010 n. 1  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 23 Febbraio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 165 del 6.1.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso della Salernitana Calcio 1919 avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 con diffida, inflitta alla reclamante seguito gara Salernitana/Brescia del 5.1.2010

Massima: Dagli atti ufficiali, si evincono le reiterate condotte violente poste in essere dai sostenitori della reclamante, concretizzatisi, durante tutto il corso della gara, con ripetuti lanci, sul terreno di gioco, di petardi, fumogeni, bengala, bottiglie di plastica, indirizzate, in particolare, verso un Assistente che veniva colpito senza conseguenze lesive, così come verso il collaboratore della Procura Federale, colpito al capo da un accendino senza avere riportato alcun danno. Tali accadimenti avevano indotto l'Arbitro a sospendere il gioco, che poteva riprendere dopo circa tre minuti, anche per l'apprezzabile intervento di alcuni dipendenti e calciatori della reclamante. Circostanza, questa, che aveva consentito al Giudice Sportivo di comminare una sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) C.G.S. Del tutto congrua si appalesa, pertanto, la sanzione gravata, attesi i precedenti disciplinari sanzionati dal Giudice Sportivo, nel corso della corrente Stagione Sportiva, a carico della reclamante, il che giustifica ampiamente l'irrogazione della diffida altresì comminata oltre all'ammenda di € 30.000,00

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso del Gela Calcio avverso le sanzioni: - squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al calciatore G. G.; - ammenda di € 7.500,00 alla reclamante, seguito gara Gela/Catanzaro del 22.11.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 7.500,00) perché i propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciavano sul terreno di gioco numerosissimi rotoli di carta che coprivano le linee perimetrali del terreno di gioco, causando breve ritardo sull’ora di inizio della gara per la loro rimozione; i medesimi introducevano e facevano esplodere nel proprio settore diversi petardi senza conseguenze; alcuni sostenitori, inoltre, si arrampicavano sulla rete di recinzione ed indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; dopo la gara un sostenitore, all’esterno dello stadio, riconosciuti due calciatori della squadra avversaria, rivolgeva agli stessi frasi offensive e indirizzava verso i medesimi diversi sputi.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 18 Dicembre 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 23 Febbraio 2010 n. 1 e su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 7.12.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso della S.S. Lazio S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Roma/Lazio del 6.12.2009

Massima: Congrua è la sanzione dell’ammenda (Euro 40.000,00) inflitta alla società per aver i propri sostenitori acceso innumerevoli bengala e fumogeni e lanciato di alcuni nel recinto di gioco nonché nel settore della tifoseria avversaria, nonché per aver provocato ripetute risse con la detta tifoseria avversaria, e dato luogo al reciproco lancio di bottiglie, il tutto avendo comportato l'intervento delle Forse dell’Ordine, e determinato non da ultimo, al minuto i 12° del primo tempo, la sospensione della gara per circa sette minuti e cagionato, per effetto dei lanci e dei tumulti, lesioni personali a tre stewards.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’U.S. Cremonese S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Cremonese/Varese del 13.12.2009.

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 5.000,00) a causa dei cori ingiuriosi intonati dai propri sostenitori durante la gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 81 del 13.10.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Cesena avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Vicenza/Cesena dell’11.10.2009

Massima: Ai sensi dell’art. 12 C.G.S. le società sono responsabili, tra l’altro, per “cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante ala violenza”, lo stesso citato art. 12 C.G.S. stabilisce al riguardo, per le società di Serie B, l’applicazione dell’ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00. La responsabilità della società è tuttavia attenuata, ai sensi del successivo art. 13 C.G.S., in presenza di determinate circostanze appunto esimenti e attenuanti. Orbene, non sussistono dubbi sulla provenienza dei cori e/o delle grida di cui trattasi dal settore riservato ai tifosi della società reclamante; non sussistono dubbi sull’evidente natura “oscena” e del carattere palesemente “oltraggioso” dei cori e delle grida di che trattasi, addirittura intervenuti in costanza di quello che avrebbe dovuto essere il minuto di raccoglimento (e dunque di silenzio) per commemorare ed onorare le vittime dell’alluvione; non sussistono dubbi – attese peraltro le concomitanti indicazioni sul punto sia del direttore di gara che del collaboratore della Procura Federale – sul fatto che non si è trattato di qualche urlo isolato, bensì di cori e grida ripetuti per l’intera durata del minuto di raccoglimento. A ciò devesi aggiungere che per la tipologia di comportamento posto in essere (ed al quale si ricollega la responsabilità oggettiva della società odierna reclamante) non vengono in rilievo le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., di cui non a caso non ha tenuto conto il Giudice Sportivo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 20.10.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della Salernitana Calcio 1919 avverso la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Lecce/Salernitana del 16.10.2009

Massima: Ai sensi dell’art. 12 C.G.S. le società sono responsabili, tra l’altro, per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, lo stesso citato art. 12 C.G.S. stabilisce al riguardo, per le società di Serie B, l’applicazione dell’ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00. La responsabilità della società è tuttavia attenuata, ai sensi del successivo art. 13 C.G.S., in presenza di determinate circostanze appunto esimenti e attenuanti. Di dette circostanza, tipizzate al primo comma del citato art. 13, il Giudice Sportivo ha fatto correttamente applicazione con specifico riguardo a quella sub lett. b) del comma 1 dell’art. 13, relativa alla cooperazione della società con le forse dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. In ragione di detta circostanza attenuante, il Giudice Sportivo ha applicato un’ammenda di € 8.000,00, di poco superiore quindi al minimo edittale di € 6.000,00. Orbene, poichè i fatti posti a fondamento della sanzione, che - non deve dimenticarsi - hanno comportato anche l’interruzione temporanea della gara, non sono invero neppure contestati dalla società reclamante, essendo da questa piuttosto messo l’accento sulla asserita non proporzionalità dell’ammenda, va ribadita l’infondatezza del reclamo. Ed infatti, fermo quanto accaduto nello stadio e ferma la responsabilità oggettiva della società reclamante, non venendo in considerazione le altre circostanze attenuanti pure previste dal citato art. 13 (e, peraltro, nulla sul punto lamenta la stessa reclamante), la misura dell’ammenda effettivamente applicata appare congrua e meritevole dunque di conferma.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 10.11.2009

Impugnazione – istanza:  Ricorso del Taranto Sport avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta seguito gara Taranto/Cavese dell’8.11.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 1.500,00) perché l’arbitro segnalava nel proprio referto l’esplosione di alcune bombe carta avvenute nel settore curva occupato dai tifosi e precisamente intorno al sesto minuto del I tempo poi al quinto ed al quarantaduesimo del II tempo. Segnalazione di analogo tenore era altresì effettuata dal Commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale i quali menzionavano altresì l’accensione di fumogeni. Infatti la circostanza che il personale addetto della società non sia stato in grado di percepire e scorgere il materiale poi usato dai sostenitori non può costituire motivo di esimente dalla responsabilità in capo alla società poiché se è pur vero che la predisposizione di modelli organizzativi tesi a prevenire fenomeni di intemperanza, può costituire una ragione di parziale esimente e di alleggerimento della posizione della società, ciò non integra una piena scusante ed esimente del comportamento comunque in concreto tenuto dai propri sostenitori. A questo proposito il numero delle esplosioni – siano essi petardi ovvero bombe carta sulla cui terminologia influisce la percezione del soggetto in quel momento impegnato in differenti mansioni (l’arbitro parla di bombe carta poiché con ogni probabilità concentrato nel controllo agonistico della gara così potendo subire una maggiore influenza del rumore esterno provocato dalle esplosioni; mentre presumibilmente gli altri rappresentanti federali hanno avuto una diversa percezione in quanto non direttamente coinvolti nell’impegno agonistico stesso) – nonché l’accensione dei fumogeni denota che il detto modello non è riuscito appieno a prevenire e scongiurare la fenomenologia dei reiterati accadimenti segnalati. Del resto alcune delle esplosioni sono avvenute prima dell’inizio della gara fuori quindi della valutazione dell’arbitro e ben possono pertanto essere state percepite e conseguentemente segnalate solo da coloro i quali si trovavano al di fuori degli spogliatoi. Analogo discorso è a valere per l’accensione dei fumogeni molto probabilmente non rilevati dall’arbitro impegnato alla visione del gioco in quel momento in svolgimento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso Real Marcianise Calcio S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10,000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Real Marcianise/Cavese dell’11.10.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda “perché propri sostenitori, più volte nel secondo tempo di gara, indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi e spruzzi d’acqua che lo raggiungevano ripetutamente in più parti del corpo; gli stessi lanciavano sempre in direzione di un assistente arbitrale bottiglie in plastica di varie dimensioni, una delle quali semipiena d’acqua lo colpiva alla spalla, senza conseguenze; i predetti comportamenti venivano accompagnati da reiterati insulti verso la terna arbitrale”. L’art. 16 C.G.S., sancisce espressamente che “gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Peraltro, l’entità della ammenda irrogata alla società non appare sproporzionata alla “natura e ... gravità dei fatti commessi” dapprima in danno di un assistente arbitrale e, poi, dell’intera terna.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Decisone Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 87 del 9.10.2009

Impugnazione - istanza: 3) Ricorso dell’A.S.D. Real Molfetta avverso la sanzione dell’ammenda di € 750,00 inflitta alla reclamante seguito gara Coppa Italia Atletico Giovinazzo/Real Molfetta del 6.10.2009 Massima: La società è sanzionata con l’ammenda perché dal rapporto dell’arbitro emerge che al termine della gara entravano in campo numerosi tifosi e un tifoso si avvicinava all'arbitro e gli rivolgeva delle frasi offensive. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita all'affermazione del presidente della squadra, secondo cui basta che qualcuno voglia male alla squadra e quindi infierisca contro l'arbitro perché vengano irrogate delle sanzioni.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 16 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Decisone Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009)

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso Calcio Catania S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Catania/Roma del 27.9.2009 Massima: La società è sanzionata con l’ammenda in quanto nel rapporto del direttore di gara si legge che è segnalata “inoltre la presenza di circa 30 persone non autorizzate che al termine della partita stazionavano in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi” e che in quello redatto dal quarto ufficiale di gara, è testualmente rappresentato che i tifosi locali a fine gara “in una occasione intonavano un coro più volte ripetuto contro l’arbitro gravemente offensivo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 30 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 7.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso S.F. Aversa Normanna avverso la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Aversa Normanna/Manfredonia del 5.4.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda perchè i propri sostenitori indirizzavano verso un assistente arbitrale reiterate frasi offensive, numerosi sputi, nonché bottiglie e monetine, senza colpire.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 03/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 188/DIV del 22.6.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso Calcio Padova SpA avverso le sanzioni: - ammenda di € 12.000,00 alla reclamante; - inibizione a tutto il 31.8.2009 al sig. D.F. I., - squalifica per 2 gare effettive al calciatore F. A., inflitte seguito gara Play-Off/finale gara di ritorno Pro Patria/Padova del 21.6.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di euro 12.000,00 per i fatti, oltretutto numerosi ed alcuni abbastanza gravi, verificatisi in occasione della gara consistiti nell’aver i sostenitori della squadra reclamante, dopo aver introdotto ed acceso fumogeni in campo avversario, danneggiato le strutture dell’impianto sportivo a loro riservate ed aver intonato in campo insulti anche di carattere discriminatorio razziale verso un calciatore della squadra avversaria, oltre all’aver profferito ripetutamente frasi offensive e minacciose contro l’arbitro; il tutto risulta dettagliatamente attestato dagli allegati al referto arbitrale. Le violazioni poste in essere dai soggetti sanzionati hanno integrato gli estremi dell’art. 12 commi 5 e 6 C.G.S. che disciplina la prevenzione degli atti violenti laddove le società rispondono del comportamento delle persone coinvolte nell’esercizio delle attività di gara che sono sempre tenute in ogni caso a rispettate le buone di regole di condotta sportiva che invece, nel caso in particolare che qui occupa, sono state ripetutamente violate e connotate da comportamenti censurabili sul piano disciplinare.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 01 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 03 novembre 2009 www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 64 del 20.9.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’Ascoli Calcio 1898 avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ascoli/Brescia del 18.9.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda ”per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto ad un Assistente continui cori pesantemente insultanti e intimidatori”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 01 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione  Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 02.09.09

Impugnazione - istanza:  Ricorso F.C. Turris 1944 avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida inflitta seguito gara di Coppa Italia Serie D Pianura/Turris del 30.8.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda perché durante la gara - a partire dal 39° del secondo tempo e fino al termine - uno dei collaboratori dell’arbitro veniva fatto oggetto, da parte dei sostenitori della società, di minacce ed insulti e veniva colpito altresì da sputi e getti d’acqua; nell’occasione veniva poi colpito da piccoli oggetti senza riportare alcuna conseguenza fisica. La circostanza che una distanza maggiore tra il terreno di giuoco e gli spalti avrebbe eliminato se non eliso le conseguenze di siffatto comportamento non può assurgere ad elemento giustificativo e “scriminante” della fattispecie. Risulta anzi, al contrario, che proprio la invocata vicinanza del pubblico con i calciatori dovrebbe costituire, in virtù dei principi cui gli avvenimenti sportivi tendono e di cui sono connotati, quell’elemento di coinvolgimento partecipativo scevro da fenomeni quali quelli accaduti.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del  15 dicembre 2009 www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 240 del 31.3.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Milan S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Napoli/Milan del 22.3.2009

Massima: Pur essendo stata apprezzabile l’attività di prevenzione e di collaborazione con le FF.OO. documentata dalla ricorrente, tesa, tra l’altro, ad arrivare al punto che nel settore riservato ai suoi sostenitori non vi fossero altri spettatori sprovvisti della “Carta del Tifoso”, non è stata fornita la prova della sua operatività in concreto, fatto, questo, effettivamente grave e dal quale non può che discendere la sanzione disciplinare. D’altronde appare inverosimile che nel settore ospiti fossero presenti sostenitori di “fede sportiva opposta”, autori del lancio dei tre bengala; il che, se fosse stato vero, avrebbe suscitato la sicura reazione dei portatori della “Carte del Tifoso”; il che non è avvenuto. Infine, l’organizzazione posta in campo dalla società ricorrente, pur valutabile ai fini di una riduzione della sanzione, non esclude, per quanto sopra enunciato, la sua responsabilità disciplinare.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 04 dicembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 20 Luglio 2009  n. 1  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV del l’11.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso Hellas Verona F.C. avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Hellas Verona/Pro Sesto dell’8.11.08

Massima: L’espressione “buu” – intonata da tifosi durante le partite di calcio - ha acquisito un preciso significato razzista e discriminatorio, perché mira a denigrare giocatori di colore. Massima: L’art. 11 C.G.S. – dettato in tema di “responsabilità per comportamenti discriminatori” - sancisce espressamente, al comma 1, che “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Poiché non v’è dubbio che i cori rivolti al giocatore di colore ed al Presidente della medesima società vanno qualificati – alla luce della norma ora richiamata – “discriminatori”, perché costituenti “offesa, denigrazione o insulto per motivi di ... colore, ....., sesso”, trova applicazione il disposto del successivo comma 3 dell’art. 11, il quale recita che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l’ammenda da € 20.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, l’ammenda da € 15.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, l’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C, l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00 per le altre società. Nei casi di recidiva, oltre all’ammenda si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell’art. 18, comma 1”. Poiché l’ammenda irrogata alla squadra ricorrente è stata determinata in € 7.000,00 – ovvero in misura ridotta rispetto al minimo edittale di € 10.000,00, previsto per le società di Serie C -, appare evidente che il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha ritenuto di potere comminare, in ossequio al disposto del comma 2 dell’art. 13 C.G.S., una sanzione più lieve, per essere stata provata la sussistenza di alcune delle circostanze attenuanti elencate nel comma 1 di detta norma, specificamente elencate nell’atto di gravame in esame.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009  n. 1  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S. Bitonto avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 inflittagli seguito gara Bitonto/Bacoli sibilla del 26.10.2008

Massima: Gli episodi contestati ai tifosi locali sono dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara, muniti di fede probatoria privilegiata, che evidenziano indiscutibilmente la natura razzista dei cori indirizzati nei confronti di un calciatore di colore avversario. Pertanto, ritenuti accertati gli addebiti, la Corte deve valutare la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo del tutto in linea con la gravità di fatti aventi una matrice evidentemente razzista.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Fortis Juventus 1909 avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Arrone/Fortis Juventus del 28.9.2008 Massima: I cori intonati dai sostenitori della società, a prescindere dalla loro intenzione, hanno evidente e oggettivo contenuto discriminatorio territoriale nei confronti dell’assistente arbitrale. L’ammenda inflitta risulta conforme all’art. 11 C.G.S., dal titolo “responsabilità per comportamenti discriminatori”, il quale, al comma 1, prevede che “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o  indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di…origine territoriale o etnica…” e, al comma 3, prescrive per la società responsabile, del tipo di quella ricorrente, l’ammenda da € 500,00 a € 20.000,00.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 con diffida, inflitta alla reclamante seguito gara Pergocrema/Perugia del 7.3.2010

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 10.000,00) a causa di cori offensivi intonati verso il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, le istituzioni civili e le FF.OO., dai suoi sostenitori nel corso della gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbraio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 2.2.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso Villacidrese Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Villacidrese /Crociati Noceto del 31.01.2010

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per cori razzisti dei propri sostenitori verso un calciatore della squadra avversaria.

Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n.146/CGF del 12Marzo 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n.248/CGF del 9 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 112/DIV del 3.3.2009

Impugnazione istanza: Ricorso del F.C. Esperia Viareggio avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Esperia Viareggio/Figline del 2.3.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda perché i propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi, senza conseguenze <e> perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, al termine della gara, nel tunnel che porta agli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro frasi offensive indirizzandogli due sputi che lo raggiungevano alla schiena.

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 05 Marzo 2009  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 9 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 24.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Cisco Calcio Roma avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Cisco Roma/Sangiustese del 22.2.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda perché un proprio sostenitore, durante la gara, lanciava verso un assistente arbitrale una bottiglia in plastica da mezzo litro piena d’acqua, che lo colpiva alla coscia destra.

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 26 Febbraio 2009  n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 19 Giugno 2009. n. 4 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del Calcio Lecco 1912 avverso la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Lecco/Cesena del 15.2.2009

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda perché durante la partita i sostenitori iniziavano ad insultare pesantemente la terna arbitrale e il collaboratore della Procura Federale il quale veniva raggiunto anche da sputi. Quest’ultimo si rivolgeva al dirigente accompagnatore della società presente in panchina chiedendogli di intervenire con stewards od altro personale per far smettere i tifosi più facinorosi ma questi, rispondendo che non era colpa loro ma dell’arbitro, non interveniva in alcun modo per calmare la situazione. Dal rapporto del collaboratore della Procura Federale si evince che, al rientro negli spogliatoi, quando gli arbitri erano chiusi nella stanza a loro riservata, 5 o 6 persone riconducibili alla società urlavano insulti verso la terna arbitrale. Un’ora dopo la fine della gara l’arbitro e i suoi collaboratori, costretti ad uscire dall’impianto da un’uscita secondaria che obbliga ad attraversare il campo, oltre al perpetrarsi degli insulti, venivano fatti oggetto del lancio di due bottigliette di plastica vuote e di una bottiglietta di vetro vuota. Vista la gravità della situazione interveniva il Questore che disponeva che la terna arbitrale e il collaboratore della Procura lasciassero l’impianto sportivo sotto la scorta di due autovetture della Polizia. Giunti all’albergo dove alloggiava il direttore di gara, la Polizia resasi conto che c’era un gruppo di tifosi che aspettava l’arbitro, faceva proseguire le auto a circa 30 km per poi riaccompagnare più tardi l’arbitro a recuperare l’auto nel parcheggio dell’albergo. L’arbitro riusciva a lasciare la città in sicurezza alle ore 19:00.

 

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 12 febbraio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 27 marzo 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della Salernitana Calcio S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla reclamante inflitta seguito gara Salernitana/Cittadella del 31.1.2009

Massima: I comportamenti tenuti dai sostenitori della società (lancio di numerosi oggetti sul terreno di giuoco in direzione degli Ufficiali di gara  e dei calciatori della squadra avversaria) non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, potenzialmente pericolosa per l’arbitro e per i calciatori della squadra avversaria. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. (e non già dell’art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori. L’applicazione del predetto articolo fa sì che non possa operare, con riferimento alla fattispecie in questione, l’esimente di cui all’art. 13 CGS invocata dalla Società, relativamente alla quale mancherebbe, peraltro, la prova efficace dell’adozione di idonei modelli di organizzazione.

Ciò detto, atteso che la maggior parte degli oggetti lanciati sul terreno di giuoco da parte dei sostenitori della società deve, senza dubbio, considerarsi potenzialmente pericolosa ed in considerazione della possibilità che qualcuno possa essere stato colpito dai predetti oggetti.

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 Maggio 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 16.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Hellas Verona F.C. S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta in relazione alla gara Hellas Verona/Monza del 14.12.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver i propri sostenitori intonati cori di contenuto razziale.

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 27 Novembre 2008  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 9 Giugno 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Sambenedettese Calcio Srl avverso le sanzioni inflitte: ammenda di € 7.000,00 alla reclamante; squalifica per 2 gare effettive al sig. S.E., inflitte seguito gara Sambenedettese/Pro Sesto del 16.11.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per i cori razzisti dei propri sostenitori verso calciatori di colore della squadra avversaria, per le espressioni offensive dei propri sostenitori verso l’arbitro e per la condotta gravemente scorretta consistita nella ritardata ripresa del gioco.

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 27 Novembre 2008  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 9 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. avverso la sanzione: dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante; inflitta seguito gara Noicattaro/Melfi del 9.11.2008

Massima: La società sportiva è ritenuta responsabile dell'atteggiamento dei propri sostenitori senza alcun riguardo alla loro condizione psicologica, né alle loro qualità psicofisiche. L'autorizzazione a sostare entro il recinto di gioco non può essere concessa dalle forze dell'ordine, le quali peraltro nel caso in discussione si sono limitate ad un atteggiamento di semplice tolleranza. L'allontanamento del sostenitore in questione sarebbe stato dunque un atto dovuto da parte dell'arbitro anche se gli insulti al suo indirizzo non fossero stati pronunciati. Rileva inoltre che le norme del giudizio sportivo sono considerevolmente semplificate rispetto a quelle del diritto comune, nel senso che esse danno rilevanza a taluni comportamenti esteriori indipendentemente dal profilo soggettivo della volontarietà di chi li compie.

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 14.10.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del Frosinone Calcio S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Livorno/Frosinone del 12.10.2008

Massima: Per il comportamento tenuto dai propri sostenitori la società è sanzionata ex art. 12 n. 3 C.G.S. con l’ammenda, ma non anche con l’ulteriore sanzione della diffida per assenza di recidiva specifica. Il caso di specie: i suoi sostenitori, tra il 28° ed il 40° del secondo tempo, con intento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria, hanno intonato cori ideologicamente connotati ed idonei a determinare un clima di violenza. Al 30° del secondo tempo, hanno lanciato nel recinto di giuoco, in direzione di un collaboratore della Procura Federale, una lattina di birra”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009  n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 18/DIV del 9.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Ravenna Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 inflittale a seguito gara Ravenna/Cesena del 7.9.2008

Massima: Quando il comportamento dei sostenitori della società , concretizzatosi in cori offensivi verso l’istituzione calcistica, si è tenuto in un’unica occasione e non reiteratamente durante il corso della gara, la sanzione dell’ammenda nei confronti della società può essere ridotta.

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 37/CGF del 09 Ottobre  2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 62 del 16.9.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Salernitana/Frosinone del 15.9.2008

Massima: I lanci delle bottigliette, non sporadici e, comunque, reiterati, sono da considerarsi pericolosi potendo attingere chiunque. Non assume alcun significato la circostanza che la bottiglietta aveva colpito un collaboratore locale senza causare conseguenze lesive.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/CGF Riunione del 12 Settembre 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 43/CGF Riunione del 13 ottobre 2008  n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 5/DIV del 26.8.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Cosenza Calcio S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta in relazione alla gara amichevole Siena/Cosenza Calcio del 3.8.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda, poiché durante una gara amichevole disputatasi su un campo di calcio ove la società era in ritiro estivo, si sono verificati scontri tra le due tifoserie. Sul punto, la Corte rileva che: a) nonostante i sostenitori della società si sono macchiati dei fatti violenti in oggetto, siano stati tutti identificati; b) pur riconoscendo alla società di avere prontamente comunicato alla Questura di Cosenza, che molti tifosi avrebbero seguito la squadra in questa trasferta; ciò nonostante, il comportamento tenuto dalla società, non ha soddisfatto i requisiti minimi di sicurezza  richiesti dai problemi di ordine pubblico, che la partita avrebbe potuto creare, ciò anche alla luce del fatto, che la stessa società ha ritenuto opportuno comunicare alla Questura la presenza di numerosi sostenitori lasciando con ciò intendere il rischio, che questo movimento di tifosi poteva comportare al normale svolgersi della gara. La Corte rileva altresì, che per il futuro, in situazioni simili sarà opportuno fare comunicazioni dello spostamento dei propri tifosi e della conseguente pericolosità degli stessi anche alla Questura del luogo di svolgimento della gara ,nonché alla Lega per conoscenza al fine di consentire a tutti i soggetti impegnati nella sicurezza, di attivare quelle procedure minime per salvaguardare il buon esito della gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 152/CGF Riunione del 04 aprile 2008  n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 270/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 3  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Cesena S.p.A. avverso le sanzioni:  ammenda di € 10.000,00 “per aver impedito, al termine della gara, l’ingresso nei locali adibiti agli spogliatoi di numerose persone non autorizzate, una delle quali contestava platealmente l’operato arbitrale con espressioni ingiuriose”;  ammenda di € 4.000,00 “per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi; recidiva”;  squalifica per due giornate effettive di gara al sig. T.F.; inflitte seguito gara Cesena/Ascoli del 21.3.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per non avere impedito al termine della gara l’ingresso nei locali adibiti agli spogliatoi di numerose persone non autorizzate, una delle quali contestava platealmente l’operato arbitrale con espressioni ingiuriose”, e  per avere suoi sostenitori, al 30’ del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi; recidiva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN  del 02 Luglio 2008  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico della società Perugia Calcio SpA (nota n. 4027/407pf07-08/AM/ma del 9.4.2008)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda, per aver i propri sostenitori lanciato all’interno dell’impianto sportivo bottigliette di plastica piene d’acqua e rivolto frasi fortemente offensive in tribuna autorità nei confronti del presidente della società avversaria. Tali comportati che hanno provocato danni gravi all’incolumità fisica di una e più persone, integrano la violazione dell’art. 14, comma 1, CGS

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.2008 Impugnazione – istanza: Ricorso dall’U.S. Sestri Levante avverso la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 seguito gara Sestri Levante/Pro Belvedere del 20.04.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per avere per l’intera durata della gara sostenitori della società ricorrente rivolto agli assistenti arbitrali frasi gravemente offensive, minacciose ed intimidatorie, nonchè per avere lanciato sputi contro uno di essi e colpito l’ufficiale di gara con gettidi oggetti vari.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 170/CGF Riunione del 30 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 259/CGF Riunione del 01 luglio 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. 613 del 17.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della C.U.S. Ancona avverso la sanzione dell’ammenda di € 600,00 seguito gara Chevrolet Tre Colli/C.U.S. Ancona del 06.04.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per effetto del comportamento di alcuni suoi sostenitori i quali, inizialmente davano vita sugli spalti ad un tafferuglio con alcuni sostenitori della squadra avversaria e, successivamente, si riversavano sul terreno di gioco costringendo l’arbitro a sospendere l’incontro che ricominciava dopo sei minuti, grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe le società che provvedevano ad allontanare i sostenitori dal terreno di gioco; contestualmente, uno dei sostenitori rivolgeva al direttore di gara frase offensiva e minacciosa.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 168/CGF Riunione del 29 aprile 2008  n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 263/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 2  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 dell’8.04.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del Pisa Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pisa/Vicenza del 05.04.2008

Massima: La società risponde della violazione dell’art. 14 C.G.S. che, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori, per aver quest’ultimi al termine della predetta gara, contestato l’operato della terna arbitrale e scagliato contro l’arbitro alcuni oggetti.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 159/CGF Riunione del 11 aprile 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 235/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C. Paterno’ 2004 avverso le sanzioni: della squalifica per 6 gare effettive inflitta al calciatore G.C.; dell’ammenda di € 1.200,00 alla reclamante, inflitte seguito gara Paternò/Adrano del 15.03.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda a) per avere nel corso del secondo tempo i propri sostenitori lanciato in campo all’indirizzo di un Assistente Arbitrale bottiglie di plastica ed agrumi, rivolgendo nella circostanza espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del medesimo; b) per indebita presenza nel corso della gara di persone non identificate all’interno del recinto di gara, che costringevano l‘arbitro ad interrompere il gioco per tre volte allo scopo do farle allontanare.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 152/CGF Riunione del 04 aprile 2008  n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 270/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 4  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008

Impugnazione - istanza:  Reclamo dell’ U.S. Lecce S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Lecce/Rimini del 21.3.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso un bengala e un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi; recidiva.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 143/CGF Riunione del 19 marzo 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 249/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Reggio Calcio a 5 avverso le sanzioni: ammenda di € 1.000,00 alla reclamante; squalifica per 3 gare effettive al sig. M.G.; squalifica per 3 gare effettive al calciatore R.V.J., inflitte seguito gara Reggio Calcio a 5/Bisceglie Calcio a/5 dell’8.3.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda perché i propri sostenitori rivolgevano ingiurie e minacce nei confronti degli occupanti della panchina della squadra avversaria sputando loro contro ed attingendoli, così costringendo alcuni agenti delle forze dell’ordine a intervenire per far cessare le intemperanze, mentre l’allenatore è sanzionato con la squalifica perché, a fine gara, mentre faceva rientro negli spogliatoi, colpiva con uno schiaffo al viso un calciatore della squadra avversaria.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.106/CGF Riunione del 07 febbraio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 217/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Calcio Pomigliano avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e diffida, inflitta alla reclamante seguito gara Pomigliano/Francavilla del 20.1.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda poiché alcuni sostenitori locali urlavano all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria cori a sfondo razziale, poiché a fine gara veniva ingiuriato ed insultato ripetutamente da una persona che sostava indebitamente nel recinto di gioco e nel momento in cui si accingeva a lasciare lo spogliatoio veniva minacciato da tre persone anch’esse non autorizzate a sostare nel recinto di gioco.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.75/CGF del 11 gennaio 2008 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n.296/CGF del 17 luglio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso della S.S.C. Gragnano avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 inflitta alla reclamante seguito gara Gragnano/Giugliano del 16.12.2007

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda “per avere propri sostenitori fatto oggetto un Assistente Arbitrale del lancio di sputi, attingendolo due volte. Per rifiuto da parte dei propri calciatori di effettuare il rituale saluto del fair play al termine della gara.”

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 24 Gennaio 2001 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 176 del 13.12.2001

Impugnazione - istanza: Appello della S.S.C. Napoli avverso la sanzione dell’ammenda di L. 80.000.000 con diffida, inflitta in relazione alla gara Napoli/Palermo del 3.12.2001

Massima: La società, a titolo di responsabilità oggettiva, è responsabile, a norma dell’art. 11, comma 1° C.G.S., per una serie di incidenti verificatisi in occasione della gara posti in essere dai propri sostenitori, vuoi per l’elevato numero di volte nelle quali hanno lanciato bottiglie d’acqua o altro all’indirizzo degli assistenti dell’arbitro, e delle panchine, vuoi per la pericolosità di tale comportamento, che nel caso dell’arbitro, ad esempio, ha provocato difficoltà di respirazione. Senza dire della decina di mortaretti fatti esplodere ai bordi del campo, nei pressi delle panchine, che avrebbero potuto provocare danni all’incolumità altrui di una qualche gravità. Per tali fatti la società è sanzionata con l’ammenda e la diffida che trova la sua giustificazione prima che nella previsione di cui al 3° comma dell’art. 11 C.G.S., nella reiterazione della condotta antisportiva da parte dei sostenitori della squadra.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 27 luglio 2000 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 503 del 30.6.2000

Impugnazione - istanza: Appello della S.S.C. Napoli avverso la sanzione dell’ammenda di L. 100.000.000 con diffida inflittale in relazione alla gara Pistoiese/ Napoli del 4.6.2000.

Massima: La società è sanzionata con la pena dell’ammenda per la condotta antiregolamentare tenuta dai suoi sostenitori nel corso della gara (invasione del campo nel 2° tempo con conseguente sospensione del gioco per circa venti minuti). (Il Caso di specie: Come rileva l’appellante le intemperanze ed, in genere, le condotte antiregolamentari tenute dai sostenitori nella gara non sembrano essere caratterizzate da particolari intenti violenti ed aggressivi costituendo, per contro, l’espressione di interferenze vistose le quali, pur dando luogo a comportamenti antiregolamentari, non possono essere valutate con particolare severità. D’altra parte, come emerge dalle decisioni di merito, le condotte antiregolamentari non hanno avuto conseguenze, né per la incolumità pubblica, né per l’effettiva conclusione della gara).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 3 febbraio 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 102/C dell'8.12.1999

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Varese avverso la sanzione dell’ammenda di L. 5.000.000 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli artt. 6 bis comma 2 e 6 comma 3 C.G.S., in relazione alla gara Varese/Cremonese del 3.10.1999

Massima: La società è responsabile per violazione dell'art. 62 bis comma 2 ed art. 6 comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 62 comma 2 delle N.O.I.F., perché alcuni sostenitori della società, in occasione della gara del Campionato, esponevano striscioni portanti scritte incitanti alla violenza, simboli ed emblemi nazisti, quali "blood honour" (sangue ed onore), "siegel heil" (salvezza e vittoria), "front" segnata con croce celtica. La disposizione, che dichiara la società sportiva responsabile dell'esposizione di striscioni, è fondata sulla necessità di evitare le frequenti manifestazioni di intolleranza dei tifosi mediante l'incentivazione ad una maggiore ed effettiva tutela dell'ordine pubblico da parte delle società, indipendentemente dall'eventuale violenza commessa dai suoi sostenitori.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 9 dicembre 1999 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C -Com. Uff n. 73/C del 10.11.1999

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Messina Peloro avverso la sanzione dell’ammenda di L. 3.500.000 inflittagli in relazione alla gara Messina Peloro/Battipagliese del 17.10.1999

Massima: Gli episodi di intemperanza da parte dei sostenitori non possono essere giustificati con riguardo alle caratteristiche del campo di giuoco.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 9 dicembre 1999 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 187 del 12.11.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Roma avverso la sanzione dell’ammenda di L. 15.000.000 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 6 bis comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Roma/Perugia del 26.9.1999

Massima: L'art. 6 bis C.G.S., nel dettare norme in materia di responsabilità delle società per la prevenzione di fatti violenti, ha imposto, infatti, il divieto di esposizione di scritte o simboli incitanti alla violenza in termini assoluti, e non solo con riferimento alle squadre contendenti sul campo. Tale interpretazione è aderente alla volontà del Legislatore Sportivo, il quale ha inteso porre freno al dilagare della violenza negli stadi e, di conseguenza, ha sanzionato qualunque comportamento dei tifosi che inciti, direttamente o indirettamente, alla violenza, all'odio, al razzismo.

Massima: Le argomentazioni della Società, per le quali la stessa afferma di non sapere cosa rappresenta il simbolo disegnato (una croce celtica) e, pertanto, in che senso esso possa definirsi "incitante alla violenza e alla discriminazione razziale”, appaiono pretestuose e prive di fondamento, come pure le distinzioni addotte tra i termini "striscione” e "bandiera" ed “esposizione” e "sventolo”.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 9 dicembre 1999 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 187 del 29.l0.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Roma avverso la sanzione dell’ammenda di L. 10.000.000 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 6 Bis comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Piacenza/Roma del 29.8.1999

Massima: Le argomentazioni della Società appellante, per le quali l'esposizione di uno striscione contenente la scritta “onore ai diffidati” non possa definirsi “incitante alla violenza”, appaiono pretestuose e prive di fondamento, come pure le distinzioni addotte tra i termini “esposizione” e “sventolio” della bandiera con la svastica nazista e le considerazioni relative alla durata dell'esposizione della stessa, specie in considerazione dell'entità della sanzione irrogata.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 23 luglio 1998 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 2 del 3.7.1998

Impugnazione - istanza: Appello del Torino Calcio avverso la sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000 inflittagli in relazione alla gara Perugia/Torino del 21.6.1998

Massima: La società professionistica è sanzionata con una corposa ammenda per le intemperanze poste in essere dai propri sostenitori.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione del 16 giugno 1998 - n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -Com. Uff. n. 411 del 12.6.1998

Impugnazione - istanza: Appello del Torino Calcio avverso decisioni merito gara Perugia/Torino del 7.6.1998

Massima: Quando una società professionistica propone reclamo, denunciando una serie di episodi di violenza, verificatesi prima della gara e compiuti dalla tifoseria locale, è prevista a carico della società locale un’ammenda a titolo di responsabilità oggettiva. L' art. 62 N.O.I.F. ritiene le società “responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco e del comportamento dei propri sostenitori su campi diversi da quello di svolgimento della gara”.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 23 aprile 1998 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 288 del 13.3.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Lecce avverso la sanzione dell’ammenda di L. 30.000.000 inflittale in relazione alla gara Lecce/Roma dell’11.02.1998.

Massima: La società è sanzionata ai sensi dell’art. 6 ter C.G.S con l’ammenda per "per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, effettuato fitto lancio di bottiglie piene d'acqua e di arance, in specie indirizzate contro un Assistente dell'arbitro; per aver bersagliato il collaboratore dell'arbitro con tali lanci sino alla fine del primo tempo e per tutto il corso della ripresa; per aver, al 15° del secondo tempo, in particolare colpito con una bottiglia parzialmente piena il detto Assistente alla coscia sinistra, cagionandogli intenso dolore, protratto per alcuni minuti, causandogli un ematoma nella zona del corpo colpita.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 20 novembre 1997 - n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 41/C del 15.10.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Livorno Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di L.. 3.000.000 con diffida inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F., in relazione alla gara Pisa/Livorno del 6.4.1997

Massima: E’ prevista l’ammenda con diffida della società in violazione degli art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. per la condotta violenta tenuta da propri sostenitori nel corso di una gara di campionato.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 6 novembre 1997 - n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 105 del 3.10.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Fidelis Andria avverso la sanzione dell’ammenda di L. 50.000.000 con diffida inflittale in relazione alla gara Castel di Sangro/Fidelis Andria del 21.9.1997

Massima: Il comportamento violento dei sostenitori, durante una gara, comporta a carico della società la sanzione dell’ammenda con diffida.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 26 giugno 1997 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 473 del 23.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Milan avverso la sanzione dell’ammenda di L. 40.000.000 inflittale in relazione alla gara Inter/Milan del 13.4.1997

Massima: La responsabilità oggettiva è sempre operante per la società in ossequio all’ art. 6 comma 3 C.G.S., in tutti i casi in cui "le condotte, violente o non violente dei sostenitori siano comunque in contrasto con i principi dell'ordinamento sportivo”. (Nel caso di specie i propri sostenitori effettuavano ripetuti lanci di bottiglie e di bengala accesi sul terreno di giuoco, esponendo uno striscione di rilevanti dimensioni ed undici manichini di contenuto ingiurioso - fantocci vestiti con i colori delle maglie dei calciatori della società avversaria e con le sembianze di maialini).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 17 aprile 1997 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Comunicato Ufficiale n. 365 de1 14.3.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Perugia avverso la sanzione dell'ammenda di L. 40.000.000 con diffida inflittale in relazione alla gara Perugia/ Milan del 23.2.1997

Massima: E’ sanzionata con la pena dell’ammenda con diffida la società per il comportamento dei propri sostenitori che hanno ferito il calciatore avversario successivamente al provvedimento di espulsione in virtù del quale lo stesso stava abbandonando il campo.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 5 dicembre 1996 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 190 del 8.11.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Fiorentina avverso la sanzione dell’ammenda di L. 15.000.000 con diffida inflittale in relazione alla gara Bologna/Fiorentina del 20.10.1996

Massima: La società è responsabile del comportamento tenuto dai propri sostenitori per cui è sanzionabile con la sola pena dell’ammenda e non anche con quella della diffida qualora non sia stata in precedenza già sanzionata per precedenti specifici.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 9 maggio 1996 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 314 de1.5.4.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Perugia avverso la sanzione dell’ammenda di L. 2.000.000 con diffida inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ex artt. 62 comma 2 N.O.I.F. e 6 comma 3 C.G.S., in relazione alla gara Perugia/Bologna del 28.1.1996

Massima: I fatti violenti commessi in occasione di una gara non sono addebitabili solo ai sostenitori della squadra che hanno incominciato per primi, ma anche ai tifosi della squadra che hanno risposto con uguale gravità. Pertanto, in seguito al deferimento del Procuratore Federale va applicata ad entrambe le società l’ammenda e la diffida ai sensi degli artt. 62 comma 2 N.O.I.F. e 6 comma 3 C.G.S.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 22 del 29.11.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso del presidente della L.N.D. avverso l’incongruità della sanzione dell’ammenda di L.500.000 con diffida inflitta all’U.S. Lavangone in relazione alla gara Lavangone/Accettura del 25.11.1995

Massima: Nel caso di aggressione agli ufficiali di gara, la responsabilità è sempre da addebitare alla società ospitante, quando omette di chiudere il cancello di accesso al campo di giuoco ed agli spogliatoi e non si attiva per fare allontanare alcune persone non identificate presenti nel recinto di giuoco.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/CGF Riunione del 31 ottobre 2007 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 195/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Varese Calcio 1910 avverso la sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00 inflitta seguito gara Varese/Sassari Torres del 21.10.2007

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver i propri sostenitori esposto una bandiera italiana recante al centro una croce runica, simbolo di un gruppo di sostenitori della squadra. Il ricorso a simbologia variamente neogotica, al motto inneggiante a "sangue e onore" (Blood and Honour), a una variante della croce celtica che l'ideologia nazista adotta per celebrare la superiorità di una etnia sulle altre, ricade pienamente nelle fattispecie sanzionate come comportamento discriminatorio dall'art. 11 comma 1 C.G.S., anche nel caso, comunque non provato, che il segno denunciato dal Commissario di Campo non fosse precisamente una svastica del tipo adottato dal nazismo.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 59/CGF Riunione del 14 dicembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 200/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del Bologna F.C. 1909 avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Bologna/Chievo Verona del 10.11.2007

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato reiteratamente cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/CGF Riunione del 14 novembre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 123/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ U.S. Foggia S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di  € 6.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Foggia/Verona del 21.10.2007

Massima: La predisposizione delle misure di cui all'art. 13 C.G.S. non è sufficiente, di per sé, ad escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società, quando dette misure non siano pervenute a identificare i sostenitori della squadra responsabili delle violazioni. Nel caso di specie la società è stata sanzionata con l’ammenda per cori discriminatori da parte dei propri sostenitori

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 121/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. avverso le sanzioni inflitte: dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante; squalifica per tre gare alla calciatrice G.D., seguito gara Valbruna Vicenza/Fortitudo Mozzecane del 21.10.2007

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per il comportamento tenuto dai sostenitori che “nel corso di tutta la durata della gara, hanno proferito insulti, nonché minacce all’indirizzo della terna arbitrale”.  Massima: L’espressione “colpiva violentemente”, indicativa dell’intera azione posta in essere dalla calciatrice, esclude che il Direttore di gara “abbia visto solo la fase conclusiva” dell’azione e, stante la precisione con la quale è stato descritta la fase conclusiva dell’azione, che questa si sia concretizzata in un “semplice tocco”. Le contrarie deduzioni della società reclamante tendenti ad accreditare una diversa versione dei fatti sono quindi da respingere, tenuto anche conto che, come è noto, nei procedimenti disciplinari, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e che, nella specie, i fatti riferiti dal Direttore di gara sono di semplice rilevazione e non suscettibili di erronea percezione.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 7 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 119/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 28.9.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Ariete Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 600,00 inflitta alla reclamante seguito gara femminile Virtus Romagna/Ariete Calcio del 23.9.2007

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver i sostenitori ripetutamente profferito frasi offensive all’indirizzo del Direttore di Gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/CGF Riunione del 30 ottobre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 104/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 78 del 16.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del Parma F.C. S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 inflitta alla società, seguito gara Parma/Roma del 7.10.2007

Massima: La società ospitante è sanzionata con l’ammenda per lancio di un accendino e di una bottiglietta d’acqua all’indirizzo del guardalinee, senza colpirlo.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/CGF Riunione del 3 ottobre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 95/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del Calcio Padova S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflittagli seguito gara Cittadella/Padova del 17.9.2007

Massima: La società è sanzionata ex art. 11.3 C.G.S. con la sanzione dell’ammenda per i cori discriminatori a sfondo razziale da parte dei propri sostenitori in occasione della gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/CGF Riunione del 3 ottobre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 95/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del Sassari Torres 1903 S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Nuorese/Sassari Torres del 16.9.2007

Massima: La società è sanzionata ex art. 11.3 C.G.S. con la sanzione dell’ammenda per i cori discriminatori a sfondo razziale da parte dei propri sostenitori in occasione della gara.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/C - Riunione del 20 marzo 2006 n. 1,2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 254 del 16.2.2006

Impugnazione - istanza: Appello della Hellas Verona F.C. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 9, comma 1 e art. 11 C.G.S., in riferimento all’art. 62, comma 2, N.O.I.F. Appello del Brescia Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 con diffida, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all’art. 62, comma 2 N.O.I.F.

Massima: La società, a titolo di responsabilità oggettiva è sanzionata con l’ammenda in relazione ai gravi e reiterati fatti violenti posti in essere dai propri sostenitori.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 27 Giugno 2005 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 355 del 26.5.2005

Impugnazione - istanza: Appello Ternana Calcio S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 con diffida.

Massima: Il comportamento tenuto dai sostenitori della società, di indubbia rilevanza disciplinare, va ritenuto di notevole gravità, sia per la protrazione di lanci durante il corso della gara, sia per la grave potenzialità lesiva degli oggetti lanciati (razzi, fumogeni, corpi contundenti vari) contro la tifoseria della società ospitante, sul terreno di giuoco, all’indirizzo dei calciatori avversari e di un assistente dell’arbitro. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 21 Gennaio 2005 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 214 del 20.1.2005

Impugnazione - istanza: Reclamo A.S. Roma avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, a seguito della gara di Coppa Italia Siena/Roma del 12.1.2005

Massima: Può essere irrogata alla società la sola sanzione dell’ammenda per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori sul campo ospite che hanno lanciato razzi fumogeni, quando, la particolare situazione dello stadio, ha ingigantito l’effetto.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 53/C Riunione del 31 Maggio 2004 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 364 del 6.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Perugia avverso la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida a seguito della gara Perugia/Internazionale dell’11.4.2004

Massima: La società risponde del comportamento dei propri tifosi ai sensi dell’art. 11 comma 1 C.G.S. allorquando gli stessi attingono con una bottiglia al capo, il calciatore avversario, qualora i fatti si sono verificati all’interno dell’impianto di giuoco ed anche a distanza di due ore dalla fine della gara. La costante giurisprudenza della CAF, in ossequio anche ai principi generali dell’ordinamento non solo sportivo, ha sempre distinto tra condotta (verificatasi al di fuori dell’impianto) ed evento (verificatosi senza dubbio alcuno all’interno dell’impianto). Tale distinzione è originata dalla ratio stessa della normativa, che è tesa ad evitare che eventi violenti e causativi di danno che abbiano prodotto conseguenze all’interno dell’impianto, sfuggano alla responsabilità oggettiva della società perché la relativa condotta è stata posta in essere fuori. A parte la inaccettabile differenziazione che potrebbe ingenerarsi a seconda della struttura degli impianti, una interpretazione del genere rischierebbe di vanificare il senso stesso della severa, ma ineludibile regola della responsabilità oggettiva, che costituisce l’unico attuale baluardo teso a distogliere i sostenitori da comportamenti violenti. La società è sanzionata con l’ammenda.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 15 Marzo 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 154 del 28.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Latina 1996 avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00

Massima: L’art. 10, comma 2, C.G.S. stabilisce che le società sono responsabili dell’esposizione, in qualsiasi forma effettuata all’interno dell’impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Orbene, la grafica degli emblemi esposti (tre bandiere tricolori della dimensione di mt. 2 x 1,50 con al centro impressa, in due, la svastica nazista, e nella terza un’aquila, simbolo del vecchio fascismo ed un drappo nero per tutta la gara, con impresso, in bianco, un teschio) ben può richiamare, anche se in parte “mascherata”, simboli tristemente noti di ideologie dedite a violenza e discriminazione. Né il fatto che le bandiere e i drappi abbiano superato, in qualche modo, il controllo di polizia all’ingresso dell’impianto può di per sé escludere la responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori, seppur in campo avverso. La società è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva con la pena dell’ammenda.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 65 del 9.12.2003

Impugnazione - istanza: - Reclamo del F.C. Casertana avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 comminata a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 11 comma 1 C.G.S. in relazione alla gara Casertana/Boys Caivanese del 23.2.2003

Massima: La società risponde della violazione di cui all’art. 11, comma 1, C.G.S., avendo rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che un centinaio di sostenitori della stessa, la gran parte dei quali con i volti coperti o travisati, si erano resi responsabili di lanci di pietre, calcinacci, spranghe di ferro ed altri oggetti contundenti all’indirizzo dei tifosi ospiti e delle Forze dell’Ordine, colpendo e ferendo gravemente, fra gli altri, il Vice Questore, che aveva rischiato la perdita di un occhio. La società è sanzionata con la pena dell’ammenda.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 3 febbraio 2003 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 195 del 3.1.2003

Impugnazione - istanza: Appello F.C. Messina Peloro avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00

Massima: La società è oggettivamente responsabile per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 6 Giugno 2002 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 18.4.2002

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Netina avverso decisioni seguito gara Netina/Rari Nantes del 17.2.2002

Massima: Stante l’obbligo della società ospitante di mantenere l’ordine pubblico e di garantire la sicurezza di persone e cose, durante e al termine della gara che si svolge sul suo campo, essa è anche responsabile del risarcimento dei danni subiti dall’autovettura dell’arbitro e di quelli relativi al “trafugamento” e “al danneggiamento” di due suoi telefoni cellulari.

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per l’indebita presenza di propri sostenitori nello spazio antistante gli spogliatoi.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 21 Marzo 2002 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 129/C del 14.2.2002

Impugnazione - istanza: Appello del Calcio Padova avverso la sanzione della ammenda di € 10.250,00 inflitta in relazione alla gara Albinoleffe/Padova del 27.1.2002

Massima: La società è responsabile del comportamento dei propri sostenitori ed in particolare perché in campo avverso lanciavano prima e durante la gara alcuni petardi, senza colpire, per ripetute esposizioni di striscioni e per numerose manifestazioni ed atteggiamenti accompagnati da grida e slogan espressivi di discriminazione razziale. L’individuata responsabilità, risultante dagli atti ufficiali di gara, non consente né l’esclusione, né l’attenuazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, C.G.S. non integrando le condotte dissociative di alcuni sostenitori della società, riferite dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, le ipotesi da tale norma previste.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 5 ottobre 2001 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 13/C del 12.9.2001

Impugnazione – istanza: Appello del F.C. Varese avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.250 (L. 10.165.417), in relazione alla gara amichevole Varese/Caglia­ri del 5.8.2001

Massima: La società, a norma dell’art. 10 C.G.S., è sanzionata con l’ammenda per aver i propri sostenitori posto in essere fin dall'inizio dell'incontro e successivamente rivolto ad un calciatore della propria squadra insulti ed espressioni offensive aventi natura di discriminazione razziale". L’art. 10 comma 2 prevede una forma di attenuazione della responsabilità, quando la società ha fatto quanto in sua possi­bilità per far cessare i cori e le altre manifestazioni di discriminazione razziale.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 5 ottobre 2001 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 24/Clt del 12.9.2001

Impugnazione – istanza: Appello dell’U.S. Pro Vercelli Calcio avverso la sanzione del­l’ammenda di € 10.500 (L. 20.330.835), in relazione alla gara di Coppa Italia Pro Vercelli/Legnano del 19.8.2001

Massima: La società, a norma dell’art. 10, comma 5°, C.G.S., è sanzionata con l’ammenda per aver i propri sostenitori posto in essere ripe­tute grida espressive di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore ospite, durante il secondo tempo. L’art. 10 comma 2 prevede una forma di attenuazione della responsabilità, quando la società ha fatto quanto in sua possi­bilità per far cessare i cori e le altre manifestazioni di discriminazione razziale.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 28 Luglio 2001 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 278/C del 13.6.2001

Impugnazione - istanza: Appello del Varese F.C. avverso la sanzione dell’ammenda di L. 20.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Como/Varese dell’11.2.2001

Massima: La sanzione dell’ammenda si rivela eccessiva, considerando, da un lato, la ridotta possibilità di un intervento della società appellante a porre in essere un’azione di prevenzione nei confronti dei propri sostenitori, in quanto la gara si è disputata in campo avverso, dall’altro la categoria alla quale la società appartiene (Campionato di Serie C1).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 5 Luglio 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 236/C del 16.5.2001

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Fidelis Andria avverso la sanzione dell’ammenda di L. 22.000.000, inflitta in relazione alla gara Fidelis Andria/Savoia 1908 del 22.4.2001

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver i propri sostenitori posto in essere, in occasione della gara, manifestazioni di discriminazione razziale nei confronti del calciatore di colore. questi atteggiamenti di ispirazione razzista ledono gravemente i principi di lealtà e correttezza sportiva che ispirano la disciplina dettata dalle Carte Federali e, in particolare, dal Codice di Giustizia Sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it