Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 133/CSA del 30 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 95 del 01.12.2021

Impugnazione – istanza: - società Hellas Verona F.C. S.p.A.

Massima: Confermata l’ammenda di € 10.000,00 alla società «per avere, un numero cospicuo di suoi sostenitori, intonato, al 5° del secondo tempo, cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati, rispettivamente, lato Curva Sud, lato Curva Nord e all’altezza del centrocampo»… è cristallino che il giudice di prime cure, ai fini dell’irrogazione della sanzione de qua, abbia valorizzato, quanto alle condotte del pubblico rilevate al 5 minuto del secondo tempo, esclusivamente il dato dell’indicazione unanime dei tre collaboratori, posizionati in maniera corretta, e riferito allo specifico coro di discriminazione territoriale, ripetuto per tre volte (v. Sez. 2 bis del referto principale dei collaboratori della Procura) e rispetto al quale non si registrano coeve manifestazioni di dissenso della restante parte dello stadio. In virtù della rappresentazione della vicenda compendiata negli atti di gara, questa Corte ritiene pertanto provata, anche in ragione del significativo numero di tifosi coinvolti (circa 4.000), l’effettiva incidenza di tali cori sullo svolgimento dell’evento sportivo (v., a tal riguardo, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 11 febbraio 2014, n. 202/CGF; e di recente Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre 2021), dovendo ritenersi, a fronte dei suindicati eloquenti dati numerici, inconferente l’errore descrittivo della percentuale (60%) che qualifica il rapporto dei tifosi coinvolti rispetto a quelli occupanti il singolo settore dello stadio. Non può, infatti, essere revocata in dubbio l’attitudine di un coro gridato da ben 4.000 persone a coprire l’intero stadio ovvero ampi tratti di esso, come peraltro fatto palese dalla sua nitida percezione da parte di tutti i collaboratori della Procura presenti, ancorché dislocati in posizione diverse e distanti tra loro. Infine, per ciò che concerne la rilevanza delle circostanze esimenti-attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., questa Corte ritiene non siano applicabili al caso di specie, in quanto è opportuno rammentare il principio, più volte ribadito, a tenore del quale «l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati dalle società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci, laddove, rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l’intonazione di cori discriminatori» (cfr. in questa direzione Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 071 del 17 novembre 2021; nonché, ancora, Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre 2021). 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 124/CSA del 22 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 1/CS del 17.11.2021

Impugnazione – istanza: - Giugliano Calcio 1928

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.500,00 ad € 1.000,00 alla società “Per avere propri sostenitori in campo avverso, al termine del primo tempo, forzato un cancello posta sotto la tribuna pur senza accedere al terreno di gioco. Inoltre i medesimi sostenitori per tutta la durata della gara utilizzavano materiale pirotecnico (alcuni petardi e fumogeni) che in un’occasione veniva lanciato nel recinto di gioco”….Il primo degli episodi sanzionati dal Giudice Sportivo riguarda la forzatura del cancello che separa il settore ospiti dal recinto di giuoco. Al riguardo un primo Commissario di campo riferisce che al termine del primo tempo i sostenitori della squadra ospitata (in numero di circa 450) “… scuotevano con forza il cancello che immette sul campo aprendolo”, pur dando atto che nessun tifoso entrava sul campo. Anche un secondo commissario riferiva che “Al termine del I° tempo con le squadre negli spogliatoi, i sostenitori del Giugliano scuotevano con violenza il cancello in essere nel proprio settore e che immette sul terreno di giuoco, aprendolo”, pur dando atto che nessun tifoso entrava in campo per l’intervento dei tre carabinieri presenti, dei Dirigenti del Giugliano e di alcuni stewards, i quali ultimi provvedevano a prontamente richiudere il cancello con catena e lucchetto.  Dello stesso tenore il rapporto del terzo commissario il quale, però, aggiunge che tutti e 6 i cancelli erano stati controllati alle ore 13 e tutti risultavano chiusi a chiave. La Corte, sulla scorta del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene corretta la motivazione adottata dal Giudice Sportivo che ha sanzionato la società “Per avere propri sostenitori in campo avverso, al termine del primo tempo, forzato un cancello posta sotto la tribuna pur senza accedere al terreno di gioco”; risulta infatti dagli atti ufficiali di gara che il cancello era effettivamente chiuso a chiave e che è stato aperto non già per l’involontaria pressione dei numerosi tifosi ospiti assiepati nei suoi pressi, quanto invece per l’azione meccanica e volontaria dei medesimi che, appunto, “scuotevano con forza” il cancello medesimo fino a provocarne l’apertura.  La società pertanto, ai sensi dell’art.26 C.G.S. risponde del fatto commesso dai propri tifosi, pur ritenendo questa Corte di potere però riconoscere alla società l’attenuante di cui all’art. 29, comma 1 lettera d), C.G.S per essere, i dirigenti del Giugliano, prontamente intervenuti unitamente ai tre carabinieri e agli stewards presenti, per fare cessare la condotta violenta dei propri tifosi ed impedirne l’ingresso in campo. Il Giudice Sportivo ha inoltre sanzionato la società reclamante atteso che “… i medesimi sostenitori per tutta la durata della gara utilizzavano materiale pirotecnico (alcuni petardi e fumogeni) che in un’occasione veniva lanciato nel recinto di gioco”.  La Corte rileva che le apparenti incongruenze ravvisate dalla reclamante nei rapporti di gara dei tre commissari di campo, appaiono nella sostanza inconferenti rispetto al provvedimento sanzionatorio impugnato.  Infatti, richiamato ulteriormente il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., deve rilevarsi che tutti e tre i commissari di campo hanno concordemente refertato, in modo sufficientemente circostanziato, il ripetuto utilizzo di vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni) da parte della tifoseria ospite nel corso della gara, apparendo invece del tutto irrilevante la pretesa necessità di un’esatta coincidenza dei rapporti quanto al numero ed alla tipologia di ordigni pirotecnici esplosi o al minutaggio della loro rilevazione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 085/CSA del 25 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 43 del 03.11.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Sancataldese Calcio

Massima:  Confermata l’ammenda di € 1.2000,00 alla società per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni intimidatorie e gravemente offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Per la indebita presenza, al termine della gara, di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, che rivolgevano espressioni gravemente irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale”.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 067/CSA del 12 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 69 del 25.10.2021

Impugnazione – istanza: - A.S. Roma S.p.A.

Massima: Confermata l’ammenda di € 10.000,00 alla società “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”….La Corte non ignora di certo l’orientamento, costante della giurisprudenza sportiva in subiecta materia, a tenore del quale le espressioni di insulto e discriminazione devono assumere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tal[i] da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio». Detto principio, come affermato più volte da questo stesso collegio, impone al giudicante di valutare e soppesare concretamente la «effettiva portata del fenomeno e [la] percettibilità dei cori in questione, adempimento questo espressamente previsto dall’art. 28, comma 4, C.G.S., ma da ritenersi consustanziale anche rispetto al giudizio qui in rilievo in quanto snodo indefettibile per misurare la forza offensiva – e con essa la rilevanza giuridica – della condotta posta in essere dai sostenitori di una squadra» (cfr. ex plurimis, Corte Sportiva D’Appello Naz., I Sez., Decisione n. 040/CSA/2021-2022, Reg. procedimenti  n. 023/CSA/2021-2022). Cionondimeno, l’applicazione dei richiamati principi non in inficia ma, anzi, corrobora la correttezza della decisione del Giudice Sportivo nella specie. Infatti, dall’esame dei referti di gara, risulta chiaramente che i cori discriminatori sono stati percepiti da tutti e tre i rappresentanti della Procura Federale, i quali erano ben posizionati nei vari punti dell’impianto sportivo, e segnatamente “uno nei pressi della curva sud, uno a centrocampo e uno nei pressi della curva nord”. Alla luce di tali risultanze, appare dunque incontestabile che, nel caso di specie, i cori abbiano raggiunto e superato la soglia della rilevante percettibilità e significativa dimensione, risultando perciò pienamente integrato il necessario presupposto di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S. Per ciò che concerne, poi, la rilevanza delle circostanze di cui all’art. 29 C.G.S., deve innanzitutto premettersi che la società reclamante, a tutto voler concedere, nella propria prospettazione, ha invocato la pretesa ricorrenza di due sole circostanze e segnatamente quella di cui alla lettera (b) (l’adozione di misure di prevenzione atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori) e alla lettera (d) (pronto intervento della società per far cessare i cori). E tali due circostanze, perfino qualora fossero state giudicate sussistenti, non avrebbero quindi mai potuto avere valenza di esimenti della responsabilità della società, giusto il disposto di cui all’art. 29, comma 1, C.G.S. che condiziona l’esclusione di responsabilità alla ricorrenza congiunta di almeno tre delle ipotesi tassativamente determinate.  Tanto premesso, deve altresì evidenziarsi che, in ogni caso, ad avviso di questa Corte, le circostanze qui allegate come attenuanti non appaiono, nel caso in esame, idonee a contenere la gravità dei fatti in addebito, posto che: - nell’economia dell’ordinamento federale, l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati dalle società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci, laddove, rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l’intonazione di cori discriminatori; - l’intervento posto in essere, al momento del fatto, dalla società – tramite annuncio da parte dello speaker – al fine di dissuadere i sostenitori dalle condotte contestate non si è rivelato, di per sé solo, risolutivo, considerato che, nel corso della gara, gli stessi cori discriminatori sono stati reiterati più volte dal pubblico.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 036/CSA del 22 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 27/09/2021

Impugnazione – istanza: S.S. Città di Campobasso S.r.l.

Massima: Ridotta da € 2.000,00 ad € 1.000,00 l’ammenda a carico della società “per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua semipiene senza colpire alcuno”….Non risulta infatti condivisibile considerare il lancio sul terreno di gioco di due bottigliette d’acqua “semi vuote” alla stregua di un fatto intrinsecamente “violento”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 189/CSA del 14 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 83/PR3 del 21.04.2021

Impugnazione – istanza: Cavese 1919 S.R.L.

Massima: Ridotta l’ammenda da € 4.000,00 ad € 3.000,00 alla società: “perché un numero considerevole di propri sostenitori, al termine della gara, entrava prima in campo e poi accedeva agli spogliatoi, anche in violazione delle prescrizioni in vigore previste dai protocolli sanitari volti al contenimento della diffusione del virus Covid 19 (r.A.A.).”….La Corte, fermo restando il principio dettato dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo ai rapporti degli ufficiali di gara, circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, ha ritenuto opportuno ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’Assistente dell’Arbitro della gara in esame. L’assistente, raggiunto telefonicamente, ha confermato in toto il contenuto del suo referto, precisando che fra le persone non identificate, che hanno festeggiato negli spogliatoi, vi erano alcune che indossavano la tuta della società Cavese, ma la maggior parte di queste persone erano vestite normalmente e non erano riconducibili alla società. Resta comunque il fatto che l’accesso alla zona spogliatoi è consentito solo alle persone elencate nella distinta di giuoco, che il dirigente accompagnatore ufficiale della società consegna all’arbitro prima dell’inizio della gara, oltre al personale di servizio e questo secondo le direttive del Protocollo sanitario. Nel caso che ci riguarda, quindi, vi è stata una violazione del Protocollo sanitario e della normativa federale quanto alla presenza di persone non autorizzate nella zona spogliatoi (mancato rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza) e non ha rilevanza il fatto che gli atleti del settore giovanile si recassero nell’ambulatorio adiacente agli spogliatoi per effettuare il tampone, in quanto quando negli spogliatoi sono presenti i calciatori e gli ufficiali di gara non è ammessa, anche nei luoghi limitrofi, la presenza di altre persone diverse da quelle autorizzate, e questo sulla base del Protocollo sanitario e della distinta di giuoco. La società pertanto avrebbe dovuto far eseguire i tamponi al gruppo squadra under 16, presso l’ambulatorio collocato nella zona spogliatoi e successivamente consentire l’utilizzo degli spogliatoi, solo dopo il completo abbandono dell’impianto sportivo da parte dei due “Gruppi Squadra”, partecipanti al Campionato Primavera e degli ufficiali di gara e quindi quando l’area in questione fosse completamente libera dalla presenza di altre persone….Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti una sanzione adeguata, trattandosi nel caso specifico di una palese violazione della normativa federale e del Protocollo sanitario volto al contenimento della diffusione del virus Covid 19.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 186/CSA del 14 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 19.04.2021 di cui al Com. Uff. n. 433/DIV

Impugnazione – istanza: Potenza Calcio S.R.L.

Massima: Confermata l’ammenda di € 3.000,00 alla società  “perché persone ammesse in tribuna dalla società rivolgevano durante la gara e al termine della stessa reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale. I medesimi lanciavano sul terreno di gioco due bottiglie d’acqua semipiene senza conseguenze”

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 184/CSA del 13 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021

Impugnazione – istanza: SSDSRL Virtus Ciseranobergamo 1909

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.000,00 alla società “per la indebita presenza, in violazione delle normative anticovid, di circa settanta sostenitori riconducibili alla società che, dal 10’ del primo tempo e fino al termine della gara, rivolgevano espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale. Alcuni di detti sostenitori, senza indossare correttamente i dispositivi di protezione e senza rispettare distanziamento sociale, facevano indebito accesso, al termine della gara, sul terreno di gioco e nella zona degli spogliatoi. Due dei medesimi si avvicinavano agli Ufficiali di gara rivolgendogli espressioni offensive e, nella circostanza, nonostante i ripetuti richiami dell’Arbitro, i dirigenti locali rifiutavano qualsiasi intervento volto ad allontanarli così favorendo un assembramento ostile che ostacolava anche la rituale consegna dei documenti a fine gara”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 182/CSA del 12 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del giudice sportivo pubblicata in C.u. n. 137 del 12 aprile 2021 del Dipartimento Interregionale LND

Impugnazione – istanza: U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.R.L.

Massima: Confermata l’ammenda di € 500,00 alla società «Per avere, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale e degli Organi Federali».

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 178/CSA del 12 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 142 del 15.04.2021

Impugnazione – istanza: ASD Biancavilla Calcio

Massima: Confermata l’ammenda di € 800,00 alla società per la “indebita presenza, prima, durante ed al termine della gara, di persone non autorizzate né identificate, nello spiazzo antistante gli spogliatoi nonostante ripetuti richiami da parte del Direttore di gara. In particolare, al temine della gara, circa 30 persone presenti in tribuna, di cui circa 4/5 senza mascherina, entravano nella zona degli spogliatoi. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per farli allontanare." Del resto, è lo stesso reclamo a non smentire, ma anzi a confermare espressamente i comportamenti contestati riconoscendo il fatto che obiettivo che tali 30 soggetti sono entrati dalla tribuna nella zona spogliatoi, affermando anche contraddittoriamente che non sarebbe stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, ma riconoscendo e non contestando che l’arbitro si sia dovuto servire di custodi del campo e poliziotti in borghese per allontanare i predetti 30 soggetti, proprio come attestato nel referto arbitrale.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 176/CSA del 04 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Vis Artena

Massima: Confermata l’ammenda di € 1.200,00 alla società “Per avere persone non identificate, prima dell’inizio della gara e nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco materiale pirotecnico (1 petardo e 1 fumogeno). In particolare il petardo esplodeva nei pressi della porta mentre un A.A. era intento al controllo pre-gara della medesima.”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 169/CSA del 28 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso Lega nazionale professionisti serie B di cui al Com. Uff. n. 201 del 06/04/2021

Impugnazione – istanza: Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.500,00 alla società “poiché, nonostante la gara fosse stata prevista senza presenza di pubblico, dagli spalti, dopo decisioni avverse alla squadra ospitante, venivano indirizzati reiteratamente agli Ufficiali di gara epiteti insultanti”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 162/CSA del 22 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 950 del 23.3.2021, con la quale è stata comminata la sanzione della ammenda di € 1000,00 inflitta alla reclamante e l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.10.2021 inflitta al dirigente Sig. V. D.

Impugnazione – istanza: Bovalino Calcio a 5

Massima: Confermata l’ammenda di €1.000,00 alla società “Perchè propri sostenitori per tutta la durata del secondo tempo rivolgevano alla terna arbitrale frasi offensive e minacciose, nonché perché un proprio dirigente non presente in distinta teneva un comportamento gravemente minaccioso nei confronti della terna arbitrale a fine gara, ostacolando anche l'uscita dell'autoveicolo degli arbitri dal parcheggio dello impianto e costringendoli ad effettuare il colloquio di fine gara con l'osservatore ad oltre 20 km dal palazzetto dove si era giocata la gara”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 141/CSA del 07 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 116 del 03.03.2021

Impugnazione – istanza: G.S.D. Ambrosiana

Massima: Ridotta da € 1.300,00 ad € 1.000,00 l’ammenda alla società: “Per avere, al termine della gara, propri sostenitori, dopo essersi indebitamente introdotti nella zona degli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo degli Ufficiali di gara, cercando altresì di aggredire un A.A. non riuscendovi grazie al fattivo intervento del custode dell’impianto (R.A. – R.AA.).”…Il tentativo di aggressione nei confronti dell’Assistente dell’Arbitro è stato sventato grazie all’intervento del custode dell’impianto e per tale motivo, questa Corte ritiene di attenuare la sanzione inflitta applicando l’esimente di cui all’art. 13, comma 1, lettera c), C.G.S., riducendo quindi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ad € 1.000,00. Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana deve essere parzialmente accolto e la sanzione dell’ammenda ridotta ad € 1.000,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 105 CSA del 9 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  LND  –  Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 104 del 10.2.2021

Impugnazione – istanza: A.C.D. Città di Sant'Agata

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 3.000,00 ad € 2.000,00 alla società per la indebita presenza di numerosi sostenitori sulle tribune (circa 50) ed intorno al recinto di gioco (circa 150) in palese violazione delle disposizioni legislative e federali volte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19; i medesimi sostenitori, al termine della gara, rivolgevano reiterate espressioni offensive e discriminatorie all'indirizzo dell'Arbitro intimorendo gli Ufficiali di gara e favorendo l'intervento delle Forze dell'Ordine che li scortavano al di fuori dell'impianto sportivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 094 CSA del 25 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 572 del 02.02.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Leonardo

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società  “Per corali ingiurie e minacce da parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro n.2, durante e a fine gara. Perché il proprio allenatore allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro durante il primo tempo, assisteva al prosieguo dell'incontro dalla tribuna, da dove continuava a protestare nei confronti del direttore di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 061 CSA del 12 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 170/DIV del 17.11.2020

Impugnazione – istanza: U.S. Grosseto 1912 S.r.l.

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 10.000,00 a carico della società  “perché, persone non identificate ma riconducibili alla società, dopo il termine della gara rivolgevano frasi offensive e minacciose all’arbitro che rientrava nel suo spogliatoio. Una volta che quest’ultimo ha chiuso a chiave la porta del proprio spogliatoio, detti soggetti hanno colpito con numerosi calci la porta stessa fino ad aprirla con il chiaro intento di aggredire fisicamente l’arbitro, tentativo sventato solo col pronto intervento delle forze dell’ordine, le medesime hanno poi dovuto scortare la quaterna arbitrale fino all’hotel per proteggerla dagli atteggiamenti aggressivi e minacciosi dei medesimi.”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 009 CSA del 29 Ottobre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 30 del 06.10.2020

Impugnazione – istanza: U.S. Savoia 1908

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 600,00 a carico della società  “Per avere propri sostenitori (circa 50), presenti all'ingresso dell'impianto sportivo, all'arrivo del pullman della squadra ospite, rivolto cori triviali all'indirizzo dei tesserati avversari. Alcuni di questi colpivano il suddetto mezzo con calci e pugni dopo aver eluso il cordone di protezione predisposto dalle Forze dell'Ordine, le quali, solo in un secondo momento, riuscivano a farli desistere”.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 19/ CSA del 5 Maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 163/CSA del 20 Giugno   2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 329 del 21.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S.D. BRENO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI DI ECCELLENZA BRENO/CANELLI DEL 19.5.2019

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.500,00 a carico della società in considerazione della idoneità della condotta a recare danno all'incolumità fisica dei presenti, per aver introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato (2 petardi e 7 fumogeni) nel settore ad essi riservato, nonché (2 bombe carta e 2 fumogeni) lanciato sul campo per destinazione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 224 CSA del 27 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Professionisti Serie B - di cui al Com. Uff. n. 97 dell’ 18.02.2020

Impugnazione – istanza: S.S. Juvestabia S.r.l.

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 20.000,00 a carico della società perché  “i propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, avessero intonato numerosi cori insultanti ed intimidatori all’indirizzo degli Ufficiali di gara, aggravati da macabri riferimenti alla memoria di un Arbitro recentemente scomparso”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 217 CSA del 23 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 55/DIV del 19.02.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. Calcio Femminile Catanzaro

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società “per aver propri sostenitori rivolto espressioni gravemente offensive nei confronti della terna arbitrale nonché nei confronti delle calciatrici avversarie, e nei confronti di una di esse, in occasione di un provvedimento di ammonizione, espressioni anche dal tenore discriminatorio. Al termine della gara, inoltre, persone estranee, non autorizzate e non identificate, permanevano innanzi ai locali spogliatoi”…L’art. 6, comma III, C.G.S. configura la responsabilità oggettiva delle società stabilendo che “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime ”. Più specificamente ai sensi dell’art. 25, comma III, C.G.S., le “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”. Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per le espressioni ingiuriose e gravemente offensive rivolte dai propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale e di giocatrici della squadra avversaria, nel corso della gara Calcio Catanzaro – Pescara Calcio Femminile del 16.02.2020, valevole per la quarta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie C, girone D. Nel verbale di gara viene dato atto, infatti, delle espressioni gravemente offensive e discriminatorie rivolte da propri sostenitori all’indirizzo della terna arbitrali e di giocatrici della squadra avversaria. In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione propria della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive. Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La sanzione dell’ammenda di € 1000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è, quindi, certamente proporzionata alla violazione delle norme statutarie contestate, indipendentemente dall’ulteriore circostanza che le persone site nel perimetro degli spogliatoi al termine della gara fossero o meno riferibili alla società reclamante.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 210 CSA del 03 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a cinque del 23 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. Polisportiva Futura

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 600,00 a carico della società perché i tifosi hanno assunto, reiteratamente,  comportamenti  ingiuriosi  e  minacciosi,  tanto  da  costringere  l’arbitro  a sospendere la gara per ben due volte, gara che riprendeva solo dopo l’intervento dei carabinieri. Inoltre, l’arbitro constatava che lo spogliatoio della squadra ospite era stato imbrattato con i dolci ad essi donati.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 209 CSA del 03 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a cinque del 23 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. Polisportiva Futura

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 600,00 a carico della società per le ingiurie e le minacce profferite, dai sostenitori, nei confronti dell’arbitro n. 2 e per lo sputo che attingeva lo stesso in testa e sulla spalla. In disparte il fatto che entrambi i direttori di gara hanno, tra l’altro, riportato che l’arbitro n. 2 era stato attinto da uno sputo, il referto arbitrale ha, come è noto, valenza privilegiata, per cui il comportamento minaccioso ed ingiurioso tenuto dai sostenitori della società appellante nei confronti dell’arbitro n. 2, nonché il fatto che il predetto direttore di gara era stato attinto, al rientro negli spogliatoi, in prossimità della tribuna, da uno sputo proveniente sicuramente dai tifosi dell’appellante, non può essere censurato attraverso una diversa e parziale ricostruzione del dato fattuale svolto dall’appellante. Ne consegue che il comportamento riportato nei referti arbitrali, disdicevole e gravemente offensivo, tenuto dai sostenitori della Polisportiva Futura ed attestato da entrambi gli arbitri, non risulta revocabile in dubbio dai generici motivi di gravame, atteso che l’appellante non ha dimostrato, in alcun modo, la oggettiva inesistenza degli avvenimenti descritti nei due referti arbitrali.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 208 CSA del 27 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 108/DIV del 23 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: Cesena F.C. S.r.l.

Massima: Ridotta la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00 alla società perchè i sostenitori della società reclamante introducevano e facevano esplodere alcuni petardi, seppur senza conseguenze..Ciò nonostante il ricorso può essere accolto per quanto di ragione, atteso che risultano comunque adottati i modelli organizzativi da parte della società (che ha altresì tenuto un comportamento collaborativo)

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 156/CSA del 31 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 82 del 15 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: U.S. CITTA’ DI FASANO

Massima: Ridotta la sanzione dell’ammenda a € 1.400,00 e confermata la diffida alla società  “per avere propri sostenitori rivolto, per ampia parte del secondo tempo, espressioni offensive nei confronti di un A.A., nonché lanciato all’indirizzo del medesimo Ufficiale di gara numero sputi che lo attingevano al collo e alla schiena e della terra che lo colpiva reiteratamente alla schiena”. La Corte valutato che, la predetta società si è impegnata, da un punto di vista organizzativo ed economico, alla sensibilizzazione dei tifosi e alla prevenzione di episodi violenti e potenzialmente pericolosi, tali da non riscontrare alcuna recidiva generica o specifica, ma esclusivamente una condotta a carattere episodico; il che, attesa la non contestazione sostanziale della storicità del fatto, impedisce l'accoglimento integrale del reclamo, ma consente una graduazione della sanzione irrogata;

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0083/CSA del 20 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega nazionale Dilettanti – Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 73 del 23.12.2019

Impugnazione – istanza: FOLIGNO CALCIO SSD

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.200,00 a carico della società per indebita presenza sul terreno di gioco di persone non identificate né autorizzate al termine della gara, una delle quali, non iscritta in distinta, rivolgeva espressioni irriguardose e intimidatorie all’indirizzo del Direttore di gara, al contempo ostacolandone l’uscita dal terreno di gioco sino al fattivo intervento di un dirigente.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 118/CSA del 30 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 64 dell’11.12.2019

Impugnazione – istanza: ASD CITTA’ DI ANAGNI CALCIO

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.200,00 ad € 1.000,00 alla società “per avere propri sostenitori, al termine della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di gara. Inoltre due persone non identificate né autorizzate  avvicinavano  la  Terna  nell’area  degli  spogliatoi  rivolgendo  espressioni irriguardose. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al C.U. 46”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione dell’ammenda la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. La Corte rileva che il reclamo proposto da parte della ricorrente risulta parzialmente fondato e pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo vada riformata.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 106/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 55 del 12.11.2019

Impugnazione – istanza: BENEVENTO CALCIO S.R.L.

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 4.000,00 a carico della società atteso che il Giudice Sportivo, nel determinare l’entità della sanzione pecuniaria, ha già tenuto conto della sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) del C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0102/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 57 del 27.11.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. SORRENTO 1945

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.000,00 ad € 500,00 alla società perché, al termine della gara, propri sostenitori, dato luogo ad un assembramento ostile all'interno dell'impianto sportivo nei pressi dell'auto della Terna Arbitrale, mentre rivolgevano espressioni offensive e gravemente minacciose all'indirizzo degli Ufficiali di gara. Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla società A.S.D. Sorrento 1945, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come, pur trattandosi di comportamenti sicuramente stigmatizzabili sul piano giuridico-sportivo, la società reclamante non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo. Dunque, pur dovendo il comportamento in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica al termine della gara, unitamente alla non chiara presenza anche di estranei alla società….Infatti, questa Corte considera la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante non proporzionata alla violazione delle norme statutarie contestata.I tifosi avrebbero seguito la terna fino alla macchina e solo una volta che gli arbitri erano saliti a bordo, avrebbero proferito le frasi contenute nel rapporto: “Siete dei pezzi di m….”, e “Ti spacco la faccia”. I fatti restano particolarmente gravi, ma risultano attenuati dalla circostanza che gli insulti sono stati uditi nel momento in cui la terna era già in auto, e quindi non in contatto “diretto” con i tifosi. Potrebbe dirsi che il gesto è più vile che violento: quindi in ogni caso grave. Sotto il profilo di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, del personale addetto a fornire servizi dell'ente, dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Sul punto, si osserva che la responsabilità oggettiva trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme Federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni. Si aggiunga che la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata  dalla reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale, dotato di fede privilegiata. Infatti, nel referto emergono con tutta evidenza gli elementi della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno da parte dell'Arbitro, presente sul luogo ove è accaduto il fatto, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso. Della natura discrezionale della valutazione in merito all’applicazione e quantificazione della sanzione si è già detto, considerato anche l'impegno continuo delle Istituzioni nel contrastare condotte come quelle in argomento che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l’obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori. Allo stesso modo debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, al verificarsi di eventi come quello in argomento. Inoltre, si ritengono sussistenti, nel caso di specie, alcune circostanze attenuanti, quali: il precedente comportamento della società, che ha cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti; lo stato di estrema tensione della gara; l'intervento del Dirigente con mansione di accompagnatore della Terna Arbitrale.In altri termini, pur dovendo gli eventi in questione essere stigmatizzati con fermezza ed essendo meritevoli di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il supplemento di referto arbitrale e il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta, nonché il momento di concitazione agonistica in cui gli eventi oggetto di censura si sono verificati.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 122/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 24.10.2019 di cui al Com. Uff. n. 50/DIV

Impugnazione – istanza: S.S.C. BARI

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 2.000,00 ad € 1.500,00 alla società “perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente nel recinto di gioco, rivolgeva una frase offensiva a un calciatore della squadra avversaria”. Episodio occorso, su segnalazione del Commissario di campo, durante lo svolgimento della gara Bari – Catanzaro del 23.10.2019, valevole per il campionato nazionale di serie C. Restando dunque confermata la responsabilità della società reclamante, deve tuttavia prendersi atto che il Giudice Sportivo, nel comminare l’ammenda di € 2.000,00, ha imputato ad essa società la presenza “indebita” di una persona sul terreno di gioco, laddove invece lo stesso Commissario di Campo aveva riferito unicamente di “persona non identificata”. Non essendo dunque ascrivibile alla società anche tale violazione regolamentare, la misura dell’ammenda può essere equamente ridotta ad € 1.500,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 121/CSA del 7 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44 del 15.10.2019;

Impugnazione – istanza: REGGINA 1914 SRL

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 7.500,00 a carico della società “perché propri sostenitori, numerose volte durante la gara, intonavano cori di discriminazione  territoriale  nei  confronti  della  squadra  avversaria,  approvati  con applausi; gli stessi venivano ripetuti anche dopo gli annunci dissuasori dello speaker, perché persona non identificata ma riconducibile alla società proferiva frasi offensive nei confronti degli avversari (r. proc. fed., r.c.c.)”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0094/CSA del 7 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 12.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 63/DIV

Impugnazione – istanza: U.S. CATANZARO 1929 SRL

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 5.000,00 a carico della società  “perché uno sparuto gruppo di propri sostenitori (valutabile in 4/5 unità) in campo avverso, rivolgeva ad un calciatore di colore della squadra avversaria, che rientrava negli spogliatoi al termine della gara, espressioni di discriminazione razziale”. Episodio occorso al termine della gara Cavese – Catanzaro del 10.11.2019, valevole per il campionato nazionale di serie C.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 115/CSA del 30 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 80 del 5.11.2019

Impugnazione – istanza: A.S. ROMA S.P.A.

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 30.000,00 con diffida ad € 20.000,00 alla società per il comportamento dei propri sostenitori consistiti in cori di discriminazione territoriale..Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla società A.S. Roma S.p.A., non ricorrono, nel caso di specie, tre delle circostanze di cui all’art. 29 del C.G.S.. Più in particolare, non risulta integrata la circostanza di cui alla lett. e) “altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti”, atteso che nel rapporto della Procura Federale si legge solo che uno dei cori di discriminazione territoriale, posto in essere al 45° minuto del primo tempo della gara, sarebbe stato “coperto da altri cori di incitamento” e non manifestazioni di dissociazione. Ciò posto, questa Corte ritiene, invece, fondata la richiesta di riduzione della sanzione; dal che consegue il parziale accoglimento del reclamo. Questa Corte ritiene, infatti, che la società A.S. Roma abbia fornito un principio di prova in ordine alla ricorrenza, nella fattispecie che ci occupa, anche dell’esimente di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) del C.G.S. ovvero l’avere “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”. Al proposito, questa Corte coglie l’occasione per ribadire che la esimente di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) del C.G.S. può essere riconosciuta in tutte le ipotesi in cui i predetti modelli di organizzazione, siano stati adottati ed efficacemente attuati, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui la stessa si colloca, Tali modelli devono, in particolare, prevedere: - misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; - l’adozione di specifiche procedure per le fasi decisionali, sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché i adeguati meccanismi di controllo; - l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; - la nomina di un organismo di vigilanza, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento. Nel caso di specie, questa Corte ritiene che la Società A.S. Roma abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione che risponde ai predetti requisiti; il che consente di operare una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0091/CSA del 30 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 49 del 06.11.2019

Impugnazione – istanza: S.S.D. LATINA CALCIO 1932

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 400,00 a carico della società  “per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (un fumogeno) che veniva lanciato sul terreno di gioco costringendo l’Arbitro a interrompere la gara”. Con le disposizioni contenute all’interno del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive. Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori. L’art. 6, comma III, C.G.S. configura la responsabilità oggettiva delle società stabilendo che “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”. Più specificamente, ai sensi dell’art. 25, comma III, C.G.S., le “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”. Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per il lancio di fumogeni da parte dei propri sostenitori nel corso della gara Turris Calcio – Latina Calcio 1932 del 03.11.2019, valevole per la decima giornata del Campionato Nazionale di Serie D, girone A. Nel referto di gara viene dato atto, infatti, della accensione di fumogeni da parte di ambo le tifoserie e, in ogni caso, anche la Turris è stata condannata con la stessa sanzione (della stessa entità) per il medesimo fatto. In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive. Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo, ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La sanzione dell’ammenda di € 400,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestate.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 120/CSA del 24 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento pubblicato sul C.U. N. 54/DIV del 29 Ottobre 2019, seguito gara Cata- nia/Bari del 27 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: CALCIO CATANIA

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori inneggianti ad Antonio Speziale (plurirecidiva, r.proc. fed. r.c.c.)

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0066/CSA del 14 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 46 del 30.10.2019

Impugnazione – istanza: USD LAVAGNESE 1919

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 800,00 ad € 300,00 alla società per indebita presenza prima dell'inizio della gara ed al termine della stessa, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non identificate né autorizzate, ma chiaramente riconducibili alla società, che rivolgevano espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, venendo allontanate dai dirigenti locali. Inoltre, per assenza delle Forze dell'Ordine e della relativa richiesta Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla società U.S.D. Lavagnese 1919, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi, da una parte, non sia possibile desumere con certezza la presenza di estranei e quindi di persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi; dall'altra, sembra certa la presenza di magazzinieri, dirigenti e segretari della società, dunque persone tesserate della società, comunque riconoscibili; pertanto, pur trattandosi di eventi sicuramente stigmatizzabili sul piano giuridico-sportivo, la Corte ritiene che la società Lavagnese meriti un trattamento punitivo meno afflittivo. Dunque, pur dovendo il comportamento in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica al termine della gara, unitamente alla non chiara presenza anche di estranei alla società.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 0020/CSA dell’8 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 21.10.

Impugnazione – istanza: RIMINI FOOTBALL CLUB SRL

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 3.000,00 ad € 2.000,00 alla società per il comportamento dei propri sostenitori

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 13/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 102/CSA  del 02 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019

Massima: Confermata l’ammenda di € 1.500,00 alla società perchè al termine della gara cinque tifosi scavalcavano la recinzione ed entravano nel terreno di giuoco asportando una maglia di un calciatore

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 13/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 102/CSA  del 02 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 5.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.J. FANO/GUBBIO DEL 2.02.2019

Massima: Confermata l’ammenda di € 5.000,00 alla società “perché propri sostenitori, in campo avverso, al termine della gara rivolgevano ad alcuni calciatori di colore della squadra avversaria insulti razzisti e cori di scherno”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 12/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 93/CSA  del 07 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.C.SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL  27.01.2019

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.500,00 alla società perché i propri sostenitori gettavano oggetti vari, certamente muniti di idoneità  contundente.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0022/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 122 del 9.10.2019

Impugnazione – istanza: ASD OLIMPUS ROMA

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 500,00 ad € 250,00 alla società “perché nel corso del secondo tempo sostenitori in campo avverso venivano a diverbio sugli spalti con alcuni sostenitori locali. Ne scaturiva un tafferuglio caratterizzato da vicendevoli urla e spintoni al quale prendevano parte attiva tesserati della società avversaria. A seguito di detto evento la gara rimaneva sospesa per circa 5 minuti”. Risulta effettivamente dagli atti ufficiali della gara che la principale responsabilità del tafferuglio, culminato con un colpo inferto a tale sig. Petricca Andrea ad opera dell’allenatore della S.S. Lazio Calcio a 5, è da addebitare a tifosi e tesserati di tale società, come risulta dai provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo nei confronti di tali tesserati e della stessa società (quest’ultima destinataria di un’ammenda di € 2.000,00). Trattasi tuttavia, e ciò vale ad escludere la totale assenza di responsabilità in capo ai tifosi della Olimpus Roma, appunto di un “tafferuglio” a cui hanno preso parte anche questi ultimi, come può evincersi dal referto del 2° arbitro S. C., la quale riferisce che “durante il secondo tempo, alcuni tifosi e tesserati (di cui non conosco il nome) dell’olimpus roma iniziavano ad offendersi e strattonarsi con dei tifosi della lazio in numero complessivo di circa 5 persone coinvolte”. Vanno tuttavia adeguatamente valorizzate, ai fini di una più congrua misura della sanzione anche al di sotto del minimo edittale (€ 500,00, appunto), sia la circostanza del numero veramente esiguo di tifosi che avrebbero preso parte al tafferuglio, sia la circostanza della collaborazione prestata dalla società ai fini del ristabilimento dell’ordine, anche mercè la richiesta telefonica di intervento della forza pubblica (sul momento evidentemente assente) ad opera di un proprio dirigente.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0015/CSA del 18 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale  di  cui  al  Com.  Uff.  n.  21 dell’11.09.2019

Impugnazione – istanza: S.S.D. SANREMESE CALCIO

Massima: Annullata la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e rideterminata l’ammenda da € 2.500,00 ad € 1.500,00 alla società in ragione dello scambio di persone provato nel rapporto della P.S., sia nella parte nella quale commina al sodalizio ligure la sanzione ulteriore di una gara a porte chiuse a causa, tra l’altro, del comportamento dei sostenitori di casa, che, in realtà, al termine dell’incontro, non risulta abbiano aggredito gli arbitri con la violenza descritta nei rapporti di gara. Diversamente, vanno senza dubbio stigmatizzate le espressioni costituenti discriminazione per ragioni di razza, nonché ingiuriose e gravemente intimidatorie rivolte dai tifosi all’indirizzo della terna arbitrale durante e dopo la gara, nonché la condotta di questi ultimi nel momento nel quale arbitro e assistenti si allontanavano dall’impianto sportivo. La Corte ritiene pertanto appropriata la sanzione dell’ammenda anche se in misura ridotta rispetto all’ammontare inizialmente deciso in primo grado dal Giudice sportivo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0073/CSA del 4 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15/Cit del 10 Settembre 2019

Impugnazione – istanza: AURORA PRO PATRIA 1919

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 5.000,00 a carico della società ”perché propri sostenitori due volte durante la gara indirizzavano cori di scherno di discriminazione razziale verso un calciatore della squadra avversaria (r.proc.fed.).”. Questa Corte considera i cori rivolti da parte della tifoseria dell’Aurora Pro Patria 1919 s.r.l al calciatore di parte avversa (“… oh oh oh, questa banana è per B.o …”) di natura discriminatoria sul piano razziale e pertanto gravemente offensivi e lesivi della dignità di una persona.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 07/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA  del 15 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 254 del 07.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE – FOLIGNO/TOLENTINO 1919 DEL 06.03.2019

Massima: Rideterminata la sanzione dell’ammenda in € 600,00 anziché € 1.600,00 nei confronti della società “per avere, i  propri sostenitori introdotto ed  utilizzato materiale pirotecnico (15  fumogeni) nel  settore ad essi riservato, un gran numero dei quali (12) veniva lanciato sul terreno di gioco”. Infatti, dalla ricostruzione dei fatti e dall’esame dei documenti, emerge che la reclamante  ha adottato efficacemente modelli di organizzazione idonei a prevenire siffatti comportamenti, che ha cooperato con le forze dell’ordine e che ha prontamente agito per rimuovere il materiale pirotecnico che non ha peraltro causato alcun disturbo alle fasi di gioco.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 07/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA  del 15 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 06.03.2019

 Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. CITTA’ DI FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI FASANO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 03.03.2019

Massima: Rideterminata la sanzione dell’ammenda in € 1.000,00 anziché € 1.500,00 nei confronti della società “per avere un suo sostenitore lanciato ripetuti sputi (più di 10) che attingevano un A.A. sulla schiena, spalle,  braccia…Il reclamo è fondato, dovendo, pur a fronte del gravissimo comportamento tenuto dal  tifoso, ritenersi eccessiva la sanzione comminata, dovendosi tenere adeguato conto che si è  trattato  di persona di compromessa salute mentale che ha agito inaspettatamente nell’arco di tre minuti, come da atti ufficiali di gara, e rispetto alla quale la società è prontamente intervenuta allontanandola in una zona dove non poteva più compromettere lo svolgimento della partita, al che appare congrua la riduzione della sanzione della ammenda da € 1.500,00 a € 1.000,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 05/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA  del 18 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DALL’U.S.  CATANZARO  1929  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRAPANI/CATANZARO DEL 26.12.2018

Massima: Rideterminata la sanzione dell’ammenda in € 300,00 anziché € 1.000,00 nei confronti della società: “perché persone non identificate ma riconducibili alla società durante la gara e a conclusione della stessa tenevano un comportamento irriguardoso nei confronti degli addetti federali e dell’arbitro (r.c.c.).”. I fatti per cui è causa sono stati rilevati ed accertati dal Commissario di Campo che ha il compito di riferire al Giudice Sportivo sull’andamento delle gare in merito alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, ai comportamenti del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. Inoltre, il Commissario di Campo ha la funzione di segnalare alla giustizia sportiva ogni violazione del C.G.S., commessa dai tesserati….A parere di questa Corte il comportamento  irriguardoso tenuto da alcuni dirigenti e accompagnatori della società Catanzaro nei confronti degli addetti federali e dell’arbitro, pur essendo deprecabile, appare eccessivamente sanzionato dal Giudice Sportivo con l’ammenda di € 1.000,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 05/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA  del 18 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI  € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/PISA DEL 16.12.2018

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società per il comportamento dei sostenitori che introducevano, accendevano e lanciavano sul terreno di gioco tre fumogeni

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 05/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA  del 18 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.750,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA REGGINA/CAVESE 1919 DEL 12.12.2018

Massima: Rideterminata la sanzione dell’ammenda in € 1.000,00 anziché € 1.750,00 nei confronti della società “per aver causato ritardo sull’orario di inizio della gara; perché propri sostenitori, in campo avverso, durante la gara introducevano e facevano esplodere nel proprio settore, due petardi di  notevole potenza,  senza  conseguenze”….Premesso che il ritardato inizio della gara (qualora ovviamente imputabile ad una delle due società), contrariamente a quanto assunto dalla reclamante, costituisce violazione dell’art. 54 N.O.I.F. e, come tale, incorre nelle sanzioni di cui all’art. 18 C.G.S., nel caso di specie non può non rilevarsi un’evidente contraddizione nel referto dell’Arbitro, laddove da un lato si riferisce che “la gara è iniziata con 5 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto, perché la società Cavese ha presentato la distinta in ritardo”, mentre, dall’altro, si riporta l’orario delle 18.30 come orario di “inizio effettivo” della gara medesima. Tale contraddizione, indipendentemente dalla tenuità, ai fini sanzionatori, del presunto ritardo, non consente di affermare con certezza la sussistenza della contestata violazione ed impone pertanto l’annullamento, sul punto, della decisione adottata dal Giudice Sportivo. Lo scoppio dei petardi, viceversa, risulta ampiamente comprovato dai rapporti del Commissario di Campo e dei due Collaboratori della Procura Federale, a nulla rilevando la circostanza della precedente perquisizione dei tifosi, stante la facilità con cui può essere celato un petardo o, addirittura, il suo confezionamento successivamente alla perquisizione. I due rapporti si presentano, sul punto, ampiamente dettagliati, riportando  entrambi  sia  il minuto in cui sarebbero avvenuti gli scoppi (36° e 39°), sia la riferibilità ai tifosi della Cavese, sia lo scoppio di altri petardi nel settore riservato ai tifosi della Reggina. La precisa concordanza di tali rapporti consente pertanto di ritenere la circostanza siccome acclarata, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dalla reclamante. Tenuto conto che i sostenitori della Cavese hanno agito in campo avverso, con conseguente minore possibilità di incidenza (organizzazione, controlli) da parte della società, si ritiene congruo contenere in € 1.000,00 la sanzione dell’ammenda a carico di quest’ultima.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 139/CSA del 3 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LE SANZIONI: -AMMENDA DI € 500,00 + 1 GARA A PORTE CHIUSE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 30.5.2019 AL SIG. C.M.;  INFLITTE SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/PRO DRONERO DEL 18.04.2019

Massima: Annullata la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e confermata l’ammenda di € 500,00 alla società “per avere propri sostenitori e dirigenti, alcuni dei quali posizionati su una terrazza sovrastante gli spogliatoi, rivolto per l’intera durata della gara espressioni gravemente offensive ed intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione di recidiva per i fatti di cui ai CC.UU. 115 e 124”

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 137/CSA del 19 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGARO NOBIS/CALCIO LECCO DEL 31.3.2019

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.500,00 con diffida ad € 500,00 alla società perché i tifosi avevano divelto trenta metri circa di recinzione che separavano i settori del pubblico dal terreno di giuoco…. Pertanto quanto originariamente contestato deve essere compiutamente rivalutato in ragione del dato fattuale così come accertato, per cui, pur rimarcando negativamente il comportamento come effettivamente accertato, in uno con il conseguente danno, comunque arrecato alla società ospitante, ritiene la Corte che il fatto deve essere esattamente valutato, ritenendo equa la  riduzione  della sanzione alla sola ammenda che ridetermina in € 500,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 19.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. FROSINONE FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 30.06.2022 AL SIG. I.O.; INIBIZIONE FINO AL 30.09.2019 AL SIG. C.R.; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. I.M., INFLITTE SEGUITO GARA SERIE A2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 FROSINONE/CITTÀ DI VALMONTONE DEL 17.03.2019

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società perché durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico locale frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 801 del 18.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPIA REGIUM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE OLIMPIA REGIUM/BERGAMO C5 LA TORRE DEL 6.03.2019

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.500,00 ad € 1.000,00 alla società "perché, a fine gara, propri sostenitori rivolgevano insulti dal contenuto razzista a due calciatori di colore della squadra avversaria nonché corali ingiurie e minacce ai sostenitori avversari. Inoltre, alcuni di detti sostenitori penetravano  indebitamente  sul terreno di gioco e tentavano di colpire l’allenatore della squadra avversaria, senza riuscirvi, grazie all’intervento dei dirigenti locali"… Questa Corte Sportiva d’Appello esaminato il ricorso in oggetto, dove risulta altresì riportato il gesto provocatorio posto in essere, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, accoglie il ricorso presentato e riduce la sanzione dell’ammenda come già inflitta ad € 1.000,00 (mille).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 774 del 12.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CIOLI ARICCIA VALMONTONE C5 AVVERSO LE SANZIONI:

 AMMENDA DI € 600,00 ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. T.A.; INFLITTE  SEGUITO  GARA  COPPA  ITALIA  CALCIO  A  CINQUE  UNDER  19  LATINA/CIOLI  ARICCIA VALMONTONE DELL’11.03.2019

Massima: Confermata l’ammenda di € 600,00 alla Società perché durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico ospite  frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 104/CSA del 1 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.C.  LOCRI  1909  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  4  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.C. SEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTASEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 800,00 a carico della società, si legge nel referto: “terminata la gara arrivano nella zona di ingresso degli spogliatoi, dove sostano per completare il controllo sul rientro delle due squadre. Qui un sostenitore non identificato appartenente alla società Locri 1909, pronunciava le seguenti parole rivolgendosi al sottoscritto “siete una vergogna, p…. D.., vergogna” e colpiva con un calcio una panca di legno distante circa un metro e mezzo dalla mia persona, con rabbia. La mia sicurezza veniva garantita dalla presenza di almeno quattro carabinieri li presenti che assistevano a quanto riportato”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 28.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRENTO/ARZIGNANO DEL 25.11.2018

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società  “Per avere propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente irriguardose, minacciose ed offensive all’indirizzo della terna arbitrale”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  101/CSA del 22 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORLÌ S.R.L./VASTESE CALCIO 1902 DEL 3.02.2019

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 800,00 a carico della società” per avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive e gravemente intimidatorie all’indirizzo di un A.A. (R AA).”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  101/CSA del 22 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. PINETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA SANTARCANGELO/PINETO DEL 2.02.2019

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.200,00 ad € 800,00 alla società “per avere, al termine della gara, propri interessati rientranti negli spogliatoi, colpito con fragore porte e armadietti, creando una situazione di tensione tra i presenti. Nella stessa circostanza, altri soggetti, non identificati ma chiaramente riconducibili alla società in virtù delle tute sociali indossate, indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, protestavano nei confronti degli Ufficiali di gara e degli Organi Federali e uno di tali soggetti tentava di fare ingresso  nello spogliatoio arbitrale”…Naturalmente la protesta rumorosa svoltasi  davanti  allo  spogliatoio  arbitrale  e  posta  in essere da soggetti non autorizzati ad entrare in quei locali, costituisce un illecito disciplinare da sanzionare ma la sanzione inflitta risulta eccessiva e va ridotta da € 1.200,00 a € 800,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 141/CSA del 08/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  139/CSA del 03 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 882 del 9.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI CHIETI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CHIETI/ETA BETA FANO DEL 6.4.2019

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società perchè durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico locale frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro n. 2.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  121/CSA del 22 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/Clt del 2802.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/TERAMO DEL 27.02.2019

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.500,00 a carico della società perché durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico locale della Viterbese frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 129/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  039/CSA dell’ 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. TEAM ALTAMURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/GRAVINA DEL 23.9.2018

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.800,00 ad € 1.500,00 alla società “per avere propri sostenitori: introdotto ed utilizzato, materiale pirotecnico, sia prima (due fumogeni) che durante la gara (sei bombe carta) che veniva fatto esplodere nel settore loro riservato; in occasione di una rete della propria squadra, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco esultando con i calciatori e invitando i tifosi locali con ampi gesti a sostenere la squadra”…Con le disposizioni contenute all’interno degli artt. 12, 13 e 14 C.G.S., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive. Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori Nello specifico l’art. 12, comma III, C.G.S. configura la responsabilità oggettiva delle società “per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresí responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.Le società rispondono oggettivamente dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Tanto premesso, la Corte, letta la documentazione in atti, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo presentato dalla società A.S.D. Team Altamura ricorrendo, nel caso di specie, l’attenuante di cui all’art. 13, comma I lett. b) C.G.S. avendo la stessa concretamente cooperato con le forze dell’ordine e con le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, come è dato evincersi, in particolare, dalla richiesta di intervento notificata in data 19.09.2018 al Comando – Stazione Carabinieri di Altamura in previsione dell’incontro calcistico Team Altamura/Gravina del 23.09.2018. A tale riguardo, va, però, precisata la contraddittorietà tra il referto arbitrale e la decisione del Giudice di prime cure. Nel referto arbitrale, contrariamente a quanto indicato dal Giudice Sportivo, si dà atto della esplosione di sei petardi e dell’accensione di due fumogeni, e non dello scoppio di sei bombe carte indicato dal predetto organo giudicante. Inoltre due fumogeni risultano essere stati accesi anche nel settore del Gravina. Il Giudice Sportivo poi dà anche atto di un ulteriore comportamento scorretto dei sostenitori dell’Altamura, che, in occasione di una rete segnata dalla propria squadra, avrebbero invaso il campo a festeggiare con i calciatori, incitando gli altri tifosi presenti sugli spalti. Pertanto l’assenza delle “bombe carta” presso la tifoseria e la presenza di fumogeni anche nel settore del Gravina, inducono questa Corte a considerare una riduzione secondo equità della sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante. In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.). Si ritiene di ridurre, quindi, solo di € 300,00 (da € 1.800,00 a € 1.500,00) anche per l’ulteriore comportamento riportato dal Giudice di prime cure dell’”invasione di campo” (comportamento, anch’esso, di una certa gravità). Tenuto conto della gravità della condotta, ricorrendo nel caso de quo anche l’attenuante di cui all’art. 13, comma I – lett. b, C.G.S., questa Corte Sportiva d’Appello, riducendo la sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo, ritiene doversi applicare in via equitativa l’ammenda di € 1.500,00

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 129/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  039/CSA dell’ 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018

Impugnazione – istanza:  RICORSO  DELL’A.S.D.  CITTA’  DI  ACIREALE  1946  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  € 1.000,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  CITTÀ  DI  ACIREALE/NOCERINA  DEL  23.9.2018

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.000,00 ad € 500,00 alla società per la indebita presenza di persone non identificate nello spazio antistante gli spogliatoi, nonché per la indebita presenza di dieci persone non identificate né autorizzate all’interno del recinto di giuoco per l’intera durata della gara…Non vi è prova che le persone che avevano sostato dinanzi agli spogliatoi coincidessero con le autorità locali presenti, ed anzi appare inverosimile che le predette autorità siano rimaste insensibili ai ripetuti inviti ad allontanarsi di cui si parla nel referto arbitrale. Quanto alle dieci persone, se è vero che il loro numero potrebbe coincidere con quello della delegazione della squadra ospitata, è però difficile pensare che una simile circostanza non sia stata rilevata dall’arbitro il quale, chiaramente, parla di persone non identificate né autorizzate. Tuttavia lo svolgimento regolare della gara attenua la portata di siffatti episodi ed  appare, pertanto, ragionevole pervenire ad una riduzione della sanzione inflitta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 128/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  036/ CSA del 4 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 19.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. R.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVEZZANO/CESENA DEL 16.09.2018

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.500,00 ad € 750,00 alla società per avere, alcuni tifosi, forzato ed aperto un cancello che dal settore loro riservato portava al terreno di giuoco…La Corte osserva che, effettivamente, la circostanza che i sostenitori non siano mai entrati in campo, la quale emerge con chiarezza dagli atti, induce a ritenere che una vera e propria forzatura violenta non vi sia stata e che l’apertura si sia determinata in forza di una verosimile pressione esercitata dalla tifoseria. Tuttavia l’episodio dell’apertura, anche se riconducibile ad un atto  non violento e non seguito dall’irruzione all’interno del campo, appare pur sempre censurabile e comunque meritevole di una sanzione, sia pure in misura ridotta

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  111/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  056/CSA del 23 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 18 del 4.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/SALERNITANA DEL 2.9.2018

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 4.000,00 ad € 4.000,00 alla società “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni”…Con ordinanza del 28.9.2018, ritenuto che dagli non  era chiaro dove fossero effettivamente caduti i fumogeni oggetto della contestazione, la C.S.A. rimetteva gli atti alla Procura Federale, affinché svolgesse le opportune indagini al riguardo.Con note pervenute presso la segreteria di questa Corte i collaboratori della Procura Federale presenti alla gara in questioni, dichiaravano che, per mero errore di trascrizione, era stata crociata la casella lancio di fumogeni in numero di 4 sul terreno di gioco anziché nel recinto di gioco, come effettivamente  accaduto. Pertanto, questa Corte, alla luce di quanto emerso in esito al disposto supplemento istruttorio, ritiene che la condotta posta in essere dai tifosi, pur da stigmatizzare, assuma una minor gravità rispetto a quella indicata dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato sulla scorta dell’erronea segnalazione allo stesso pervenuta, con la conseguenza che la  sanzione  può  essere  ridotta  nei termini di cui al dispositivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  110 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  036/CSA del 4 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 29.8.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.200,00 E 1 GARA A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 2BIS CGS) INFLITTA ALLA RECLAMANTE    SEGUITO    GARA    COPPA    ITALIA,    OLYMPIA    AGNONESE/CITTÀ    DI    CAMPOBASSO    DEL 26.08.2018

Massima: Annullata la sanzione, già sospesa ai sensi dell’art. 16, comma 2bis C.G.S., della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridotta l’ammenda a € 1.500,00 per le espressioni offensive rivolte dai sostenitori della squadra ospitante all’indirizzo della Terna  Arbitrale,  e discriminatorie per motivi di razza all’indirizzo del Direttore di Gara…Ai sensi dell’art. 13, comma I, C.G.S. “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Con esplicito riferimento alla condotta posta in essere dai sostenitori, il successivo comma III chiarisce che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresí responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”…Nel caso de quo il Giudice Sportivo, ai fini della qualificazione dei fatti e della comminazione della relativa sanzione, aveva ritenuto rilevanti e sufficienti le dichiarazioni contenute nel rapporto redatto dall’AA2, sig. ---, nel quale veniva dato atto delle espressioni discriminatorie per motivi di razza rivolte al Direttore di Gara sig. --- della Sez. di Aprilia. La circostanza che tali dichiarazioni siano state percepite dal solo assistente di gara costituisce motivo di censura da parte della reclamante che, richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali, eccepisce come le stesse espressioni offensive debbano essere “effettivamente percepite”, non essendo sufficiente, ai fini della contestazione della violazione della disposizione soprarichiamata, la mera percezione da parte di un singolo soggetto (nel caso di specie l’AA2 sig. Andrea Pasqualetto). La Corte, esaminata la documentazione in atti, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D., non essendo stata raggiunta la prova della violazione di cui all’art. 13, comma III, C.G.S.. È configurata la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri “tifosi” o gesti di incitazione all’odio. Al riguardo, si precisa che tali espressioni di discriminazione devono avere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tali da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio: in altri termini, si impone di verificare – al fine della irrogazione della sanzione – che «per dimensione e percezione reale del fenomeno» essi possano caratterizzarsi in conformità alla previsione normativa qui prevista” (Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 11 febbraio 2014, n. 202/CGF, punto 1; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF, punti 1 e 2, ove, per tale motivazione, sono annullate le sanzioni irrogate). In altri termini, ci si deve trovare in presenza di «fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo», ed abbiano turbato non soltanto «il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da tali atteggiamenti». Nel caso de quo le espressioni offensive a sfondo razziale sono state percepite dal solo AA2 sig. -o e non già  dal Direttore di Gara, diretto destinatario delle stesse,  e neppure dai Commissari di Campo ivi presenti. E’ pur vero, però, che il clima creato dalla tifoseria è stato realmente intimidatorio, vista anche la irrituale presenza di persone non qualificate all’interno degli spogliatoi e considerato  il comportamento anche del massaggiatore Colucci, il quale ha ripetutamente inveito contro la terna arbitrale (comportamento questo ben percepito da tutti e “refertato” dall’altro assistente). Infatti, le espressioni irriguardose profferite dalla tifoseria della squadra ospitante all’indirizzo della Terna Arbitrale sono state avvertite con chiarezza dagli Ufficiali di Gara, costituendo di per sé condotta sanzionabile a norma degli artt. 12 e 14 C.G.S.. Nel caso in esame risulta evidente, pertanto, la responsabilità oggettiva della reclamante per le reiterate espressioni ingiuriose rivolte alla terna arbitrale all’esito dell’incontro calcistico da parte dei propri sostenitori, nonché per le espressioni ingiuriose rivolte all’indirizzo del Direttore di Gara e dei suoi collaboratori da parte di altri soggetti ad essa chiaramente riconducibili. Come è dato evincere dalla documentazione in atti, tali azioni sono state determinate dalla non accettazione, da parte dei sostenitori e dei tesserati della società reclamante, di alcune decisioni assunte dal Direttore di Gara durante la direzione dell’incontro calcistico. In punto di diritto, si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.). Tenuto conto della gravità della condotta, non ricorrendo, nel caso de quo, alcuna delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., ed essendo insufficiente la mera considerazione del buon comportamento tenuto, fino a quel momento, dai tesserati (e non) della società reclamante, questa Corte ritiene di annullare la sanzione della gara “a porte chiuse” e ridurre la sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo, applicando in via equitativa l’ammenda di € 1.500,00 invece che € 2.200,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  110/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  036/CSA del 4 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA CHIERI/CASALE DEL 9.9.2018

Massima: Aggravata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 in quella di € 1.800,00 alla società «Per avere propri sostenitori dal 30º del primo tempo e fino al termine della gara, lanciato numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. che lo attingevano in varie parti del corpo, alla testa, sul collo e sulle spalle»…. Da referto dell’assistente sig. …. si evince che quest’ultimo è stato fatto oggetto di sputi dei tifosi del Casale dal 30mo del primo tempo fino alla fine della gara in questione, senza soluzione di continuità. Atteggiamento che questa Corte ha da sempre stigmatizzato con vigore, confermando in diverse occasioni la sanzione nella misura comminata dal giudice di prime cure (cfr. Com. Uff. CSA n. 69 del 13.12.2017, o più di recente Com. Uff. CSA n. 118 del 26.3.2018). Ne scaturisce che il ricorso volto ad una riduzione della sanzione dell’ammenda non è fondato sotto il profilo sostanziale, determinando, per quanto di competenza, anche una conseguente reformatio in peius della decisione del giudice sportivo, ex. art. 36 bis, comma 4, C.G.S.. La legittimità di un siffatto potere d’inasprimento, in secondo grado, delle sanzioni irrogate è stata confermata anche dal Collegio di garanzia dello sport che ne ha individuato il fondamento normativo nella prescrizione di cui all’art. 37, comma 6, del CGS-CONI, il quale riconosce alle Corti nazionali di secondo grado il potere generico di riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, senza prevedere limiti negativi a tale potere di riforma. Disposizione recepita all’art. 36 bis, comma 4, dalla Corte sportiva d’appello (cfr. Coll. gar. sport, 23 dicembre 2015, n. 70; Coll. gar. sport, Sez. unite, 8.3.2018 n. 11 in www.coni.it). La ratio della norma è evidentemente quella di scoraggiare ricorsi in appello che non siano assistiti da un fumus di fondatezza soprattutto in ragione di consolidata giurisprudenza di questa Corte nella determinazione della misura della sanzione dell’ammenda.

 

DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  68/CSA del 21 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELL’UNIONE SPORTIVA LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/LECCE DEL 2.12.2018

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 10.000,00 a carico della società . “per avere, i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e numerosi fumogeni, recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b)”…Per una migliore chiarezza espositiva, è opportuno esaminare congiuntamente i primi due motivi del ricorso. A tal proposito, deve in primo luogo precisarsi che, a parere di questa Corte, il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato le condotte contestate come fatti violenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 C.G.S.. Difatti, in base a costante orientamento di questa Corte, il lancio di fumogeni, petardi, bengala e simili sul terreno di gioco, nel recinto di gioco ovvero nel settore occupato dalla tifoseria avversaria,  costituisce  una  condotta  potenzialmente  idonea  ad  attentare  all’integrità  fisica  altrui, rivestendo, perciò, una portata ben più grave rispetto all’ipotesi di mera introduzione ed utilizzazione degli stessi materiali pirotecnici sanzionata dall’art.12, comma 3, C.G.S.. Quanto detto trova conferma dal confronto delle rubriche degli stessi art. 12 e 14 C.G.S. mentre, infatti, l’art. 12 è dedicato alla “Prevenzione di fatti violenti”, viceversa l’art. 14 C.G.S. tratta della “Responsabilità per fatti violenti”, potendosi ascrivere a tale seconda fattispecie qualunque condotta posta in essere dai propri sostenitori da cui possa derivare anche solo in via potenziale un pericolo per l’incolumità fisica altrui. Alla luce di tale premessa, si rivela priva di fondamento anche l’ulteriore censura sollevata dalla Società ricorrente con riguardo alla decisione del Giudice Sportivo. Infatti, al di là della mera discordanza letterale tra  il referto dei  Collaboratori della Procura Federale e  quanto riportato nel provvedimento del Giudice Sportivo, appare palese e non seriamente contestabile che il lancio dei fumogeni nel recinto di gioco – al pari del lancio degli stessi materiali diretto verso il terreno di gioco – costituisce una condotta violenta e pericolosa, in quanto potenzialmente idonea ad arrecare danni fisici ai giocatori, collaboratori tecnici e tesserati delle squadre, nonché agli assistenti del direttore di gara, ai giornalisti, fotografi e agli addetti alla sicurezza che occupano il bordo del campo durante lo svolgimento dell’incontro sportivo. Né, del resto, può dubitarsi che l’indicazione, contenuta nel medesimo referto di gara, circa il carattere plurimo e ripetuto dei lanci di fumogeni non sia di per sé sufficiente a consentire al Giudice Sportivo di apprezzare, con piena cognizione di causa, la gravità della condotta contestata. Sul punto, è sufficiente richiamare, ex multis, i provvedimenti sanzionatori irrogati nella stagione in corso rispettivamente nei confronti della stessa Società ricorrente (Com. Uff. n. 47 del G. S. presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B del 23/10/2018, con il quale l’U.S. Lecce S.p.A. è stata sanzionata “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi bengala”) e della società A.S. Roma S.p.A. (Com. Uff. n. 59 del G. S. presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, del 2/10/2018, con il quale la società A.S. Roma S.p.A. è stata sanzionata “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco”). Infine, non merita accoglimento nemmeno l’ultimo motivo di ricorso, concernente la quantificazione – asseritamente – incongrua della sanzione pecuniaria alla luce delle circostanze di fatto e della condotta tenuta dalla Società ricorrente nel caso di specie. A tacer d’altro, è doveroso osservare che il Giudice Sportivo, nel determinare l’entità della sanzione irrogata, ha debitamente tenuto conto dello stato di recidiva in cui versa la Società ricorrente, atteso che, nella sola stagione 2018/2019, quest’ultima è stata sanzionata ben sette volte per fattispecie analoghe.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  77/CSA del 10 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL. S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/CASSINO DEL 16.12.2018

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.800,00 ad € 1.000,00 alla società "per avere i propri sostenitori lanciato diversi sputi all’indirizzo di un A.A. attingendolo tre volte al polpaccio e una volta sulla spalla, di aver rivolto espressioni costituenti discriminazione per ragioni di provenienza territoriale (R A – R AA)".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  54/CSA del 15 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO CASSANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO CASSANO/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 03.11.2018

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.500,00 con diffida alla reclamante “perché propri sostenitori nel corso dell’incontro rivolgevano agli arbitri corali ingiurie e minacce”. Inoltre, al termine dell’incontro, “alcuni sostenitori col volto coperto (…) circondavano l’auto del primo arbitro ritardandone la partenza e colpendo con pugni la carrozzeria e con sputi il finestrino”, mentre “altri sostenitori lanciavano oggetti contro l’autovettura del secondo arbitro”…Partendo dal presupposto che la ricostruzione dei fatti è quella cristallizzata dai referti della terna arbitrale e del commissario di campo, la norma applicabile al caso di specie è l’art. 14 C.G.S. (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori), in forza del quale “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. La disposizione chiarisce che i soggetti titolari di responsabilità (oggettiva) per  la  condotta ritenuta illecita sono le società sportive, che rispondono per i fatti violenti commessi dai loro sostenitori.  La condotta che la norma intende sanzionare direttamente è costituita da questi «fatti violenti», specificandone poi – in termini spaziali, temporali e causali – il contenuto concreto. Per quanto riguarda la dimensione spaziale, possono configurare un illecito, ai sensi della  giustizia sportiva, solo quei fatti violenti che siano stati commessi all’interno dell’impianto sportivo «proprio» della società interessata o nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Per aree esterne «immediatamente adiacenti» all’impianto sportivo si intendono quelle aree che, pur situate fuori dall’impianto, sono visibili a occhio nudo da un osservatore, o, quantomeno, siano comunque contigue all’impianto. In questa definizione rientrano certamente anche il parcheggio del Palasport di Cassano Murge (BA), dove si sono svolti i fatti per cui è causa, il suo varco di accesso e la strada provinciale prospicente al predetto ingresso La responsabilità descritta nell’art. 14 C.G.S. viene considerata di matrice oggettiva in quanto pone in capo alle società sportive una responsabilità per fatti non posti in essere da loro, bensì commessi da altri soggetti, «uno o piú sostenitori», per tali dovendosi intendere anche i soggetti che con pugni e sputi hanno impedito alle vetture della terna arbitrale di lasciare il parcheggio della struttura sportiva. Il ricorso all’istituto della responsabilità oggettiva da parte dell’ordinamento sportivo e il suo prescindere dall’accertamento della sussistenza del dolo o della colpa sono inevitabili in quanto, non disponendo questo di sufficienti risorse, strutture, personale e non conoscendo procedimenti cautelari, non può permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie. L’ultimo comma dell’art. 14, rinviando all’articolo precedente, prevede la possibilità di esimenti e attenuanti della responsabilità delle società sportive. La prima attenuante consiste nell’adozione ed efficace attuazione, da parte della società, precedentemente al fatto, di «modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di  quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo». La seconda, invece, consta nell’avere, la società, «concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni». Nella vicenda oggetto del presente giudizio la società Atletico Cassano, pur avendo esibito richiesta di forza pubblica, poneva in essere inadeguate misure d’ordine. Ne è prova l’aggressione ricevuta dall’arbitro .. al termine dell’incontro e lo spiacevole episodio avvenuto nel parcheggio della struttura che ha coinvolto la terna arbitrale. Acclarata l’assenza delle circostanze attenuanti normativamente previste, questa Corte reputa doverosa l’irrogazione dell’ammenda con diffida alla società pugliese. Per quanto concerne il quantum della sanzione, bisogna modellare l’istituto della responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà. Il calcio dilettantistico, ad esempio, prevede budget societari di dimensioni notevolmente minori rispetto a quelli professionistici; ne consegue che l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di elevata entità, mentre risulta particolarmente afflittiva per i primi, non costituisce invece un peso eccessivo per i secondi. Stesso discorso può farsi per il Calcio a 5, che sicuramente dispone di minori risorse rispetto al movimento calcistico ordinario. Il Giudice Sportivo, allora, per scongiurare il rischio che l’istituto della responsabilità oggettiva si traduca nella continua irrogazione di sanzioni pecuniarie capaci di generare problematiche patrimoniali e dissesti economici in capo ad una o più società, con conseguenze anche sulla regolarità delle competizioni, suole, sempre entro certi limiti, mitigare la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione. In tal senso, le società sarebbero sanzionate solo nei casi di omessa individuazione, da parte dell’arbitro nel referto di gara ovvero degli altri organi preposti al controllo, dei responsabili dei comportamenti violenti e/o antisportivi. In questo modo, la responsabilità ricade sulla società solo quando non è possibile applicare la sanzione al sostenitore, rispettando maggiormente il principio costituzionale della personalità della responsabilità.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  54/CSA del 15 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 06.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  FUTSAL  RUVO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL RUVO/REAL TEAM MATERA DEL 4.11.2018

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.500,00 alla reclamante perché al minuto 15,12 del secondo tempo “i sostenitori locali contestavano l’operato del secondo arbitro”. In particolare, “uno di detti sostenitori (…) si avventava sul secondo arbitro colpendolo con un violento  schiaffo  sulla  spalla  che gli procurava momentaneo dolore. Nel contempo gli rivolgeva frasi offensive e gravemente minacciose”. Inoltre, “il facinoroso (…) afferrava alle spalle il direttore di gara cercando di catapultarlo all’esterno del terreno di gioco stringendogli con veemenza un braccio”. Infine, “al rientro negli spogliatoi gli arbitri a seguito della sospensione decretata erano fatti oggetto di pesanti ingiurie e minacce rivolte loro dal custode dell’impianto e dal fotografo della società”. Solo grazie all’intervento della forza pubblica, richiesta telefonicamente dall’arbitro, i direttori di gara riuscivano ad abbandonare la struttura sportiva di Ruvo di Puglia, venendo scortati per circa 30 km fino all’imbocco dell’autostrada….Partendo dal presupposto che la ricostruzione dei fatti è quella cristallizzata dai referti della terna arbitrale e dai loro supplementi, la norma applicabile al caso di specie è l’art. 14 C.G.S. (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori), in forza del quale “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. La disposizione chiarisce che i soggetti titolari di responsabilità (oggettiva) per  la  condotta ritenuta illecita sono le società sportive, che rispondono per i fatti violenti commessi dai loro sostenitori. La condotta che la norma intende sanzionare direttamente è costituita da questi «fatti violenti», specificandone poi – in termini spaziali, temporali e causali – il contenuto concreto. Per quanto riguarda la dimensione spaziale, possono configurare un illecito, ai sensi della  giustizia sportiva, solo quei fatti violenti che siano stati commessi all’interno dell’impianto sportivo «proprio» della società interessata o nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Per aree esterne «immediatamente adiacenti» all’impianto sportivo si intendono quelle aree che, pur situate fuori dall’impianto, sono visibili a occhio nudo da un osservatore, o, quantomeno, siano comunque contigue all’impianto. In questa definizione rientrano certamente i luoghi dove si sono svolti i fatti per cui è causa: il campo, gli spalti, il tunnel degli spogliatoi, il parcheggio e l’ingresso del Palasport di Ruvo di Puglia (BA). La responsabilità descritta nell’art. 14 C.G.S. viene considerata di matrice oggettiva in quanto pone in capo alle società sportive una responsabilità per fatti non posti in essere da loro, bensì commessi da altri soggetti, «uno o più sostenitori», per tali dovendosi intendere il soggetto che ha aggredito l’arbitro in secondo dalla zona transennata, il custode del campo e il fotografo della società pugliese, che rincaravano la dose di offese già pronunciate dai sostenitori della compagine di casa. Il ricorso all’istituto della responsabilità oggettiva da parte dell’ordinamento sportivo e il suo prescindere dall’accertamento della sussistenza del dolo o della colpa sono inevitabili in quanto, non disponendo questo di sufficienti risorse, strutture, personale e non conoscendo procedimenti cautelari, non può permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie. L’ultimo comma dell’art. 14, rinviando all’articolo precedente, prevede la possibilità di esimenti e attenuanti della responsabilità delle società sportive. La prima attenuante consiste nell’adozione ed efficace attuazione, da parte della società, precedentemente al fatto, di «modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo». La seconda, invece, consta nell’avere, la società, «concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni». Nella vicenda oggetto del presente giudizio la società Futsal Ruvo, pur avendo esibito richiesta di forza pubblica, poneva in essere inadeguate misure d’ordine. Ne è prova l’aggressione ricevuta dall’arbitro in seconda … che induceva il direttore di gara a sospendere la gara al minuto 15,12 del secondo tempo. Acclarata l’assenza delle circostanze attenuanti normativamente previste, questa Corte reputa doverosa l’irrogazione dell’ammenda alla società pugliese. Per quanto concerne il quantum della sanzione, bisogna modellare l’istituto della responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà. Il calcio dilettantistico, ad esempio, prevede budget societari di dimensioni notevolmente minori rispetto a quelli professionistici; ne consegue che l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di elevata entità, mentre risulta particolarmente afflittiva per i primi, non costituisce invece un peso eccessivo per i secondi. Stesso discorso può farsi per il calcio a 5, che sicuramente dispone di minori risorse rispetto al movimento calcistico ordinario. Il Giudice Sportivo, allora, per scongiurare il rischio che l’istituto della responsabilità oggettiva si traduca nella continua irrogazione di sanzioni pecuniarie capaci di generare problematiche patrimoniali e dissesti economici in capo ad una o più società, con conseguenze anche sulla regolarità delle competizioni, suole mitigare, entro certi limiti, la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione. In tal senso, le società sarebbero sanzionate solo nei casi di omessa individuazione, da parte dell’arbitro nel referto di gara ovvero degli altri organi preposti al controllo, dei responsabili dei comportamenti violenti e/o antisportivi. In questo modo, la responsabilità ricade sulla società solo quando non è possibile applicare la sanzione al sostenitore, rispettando maggiormente il principio costituzionale della personalità della responsabilità.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  074/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  59/CSA del 29 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D.  NOCERINA 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E 1 GARA A PORTE CHIUSE CON SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/TROINA DEL 14.11.2018

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.500,00 ad € 1.000,00 alla società “Per avere propri sostenitori, al termine della gara, rivolto versi costituenti espressione di discriminazione per ragioni di razza all’indirizzo di un calciatore avversario mentre le squadre abbandonavano il terreno di  gioco.”…A parere di questa Corte il comportamento dei tifosi della Nocerina, pur essendo deprecabile ed integri quanto disposto dall’art. 11 C.G.S., appare eccessivamente sanzionato dal Giudice Sportivo sotto il profilo  pecuniario,  rispetto all’effettiva dimensione e percezione reale del fenomeno, circostanze queste non precisate dall’Assistente Arbitrale nel suo referto di gara. Infatti, poiché i pur deprecabili “ululati”, intonati da un numero esiguo di sostenitori della Nocerina, sono stati percepiti da un numero altrettanto esiguo di persone presenti in quel momento nell’impianto, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 è da ritenersi eccessiva ed appare equo ridurla a €1.000,00 mentre si ritiene di confermare, per il resto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (una gara a porte chiuse con sospensione della sanzione ex art. 16, comma 2 bis C.G.S.).

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  046/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 037/ CSA del 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 31 del 24.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  GARA BENEVENTO/SALERNITANA  DEL  23.9.2018

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 5.000,00 ad € 3.500,00 alla società per avere i suoi sostenitori,  nel  corso  della  gara, lanciato sul terreno e nel recinto di gioco numerosi aeroplanini di cartoncino a punta di circa 40 cm, che sfioravano uno stewart e si infilzavano nel terreno di gioco…Ad avviso della Corte, il gravame è parzialmente da accogliere, per un verso perché il Benevento Calcio S.r.l. si è dotato di un modello di organizzazione e gestione, con risorse finanziarie e umane a proprio carico, idonei a prevenire comportamenti sportivi di vario tipo, come del resto riconosciuto dallo stesso G.U. nell'attenuazione della avversata sanzione inflitta, e, per altro verso, perché in effetti quest'ultima, riguardo alla sua quantificazione, appare sovradimensionata rispetto alla materialità dei fatti contestati, non solo per l'ininfluenza sul regolare svolgimento della gara ma anche in ragione del trattamento afflittivo disposto nei precedenti analoghi richiamati  nel  gravame,  di  talchè  risulta equo  addivenire alla invocata riduzione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  124/CSA del 13 Aprile 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 05.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. RIMINI F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE  UNA  GARA  A  PORTE  CHIUSE  INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  RIMINI FC/IMOLESE CALCIO DEL 29.3.2018

Massima: Annullata la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse ed aumentata l’ammenda da € 500,00 ad € 1.000,00 alla società “per avere propri sostenitori: -introdotto e fatto esplodere, all’interno del settore loro riservato, tre petardi; - al termine della gara lanciato una bottiglietta semipiena all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria colpendolo allo stomaco“..Deve, infatti, osservarsi, quanto al merito della vicenda che, l’esplosione dei tre petardi è avvenuta all’interno del settore riservato al pubblico, e che non vi è stato alcun lancio dei petardi stessi il che, ovviamente, ridimensiona notevolmente la valenza di pericolosità dell’episodio. Quanto al lancio della bottiglietta non può non osservarsi che si è trattato di un fatto isolato in ordine al quale, posto anche che la società ospitante aveva vinto la partita, non è possibile affermare con certezza, proprio per la unicità del gesto, essersi trattato di un atto diretto a colpire il giocatore avversario o, di cattiva educazione sportiva. In tale situazione appare esservi spazio, nell’ottica di una corretta applicazione della dosimetria della pena, ed in accoglimento delle richieste defensionali,  per  modificare  le  sanzioni inflitte, annullando la disputa di una gara a porte chiuse, ed irrogando, per entrambi i fatti contestati la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00, misura che appare più adeguata all’entità delle infrazioni.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 889 del 10.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. TERNANA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE DI ULTERIORI 6 MESI INFLITTA AL SIG. D.B. (DIRIGENTE GIÀ INIBITO FINO AL 30.06.2020; L’INIBIZIONE VIENE PROLUNGATA AL 31.12.2020); SEGUITO  GARA  FFC  CAGLIARI/TERNANA  DELL’8.05.2018

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.500,00 con diffida alla società «per corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori in campo avverso nei confronti degli arbitri per tutta la durata della gara. Perché un proprio dirigente in corso di inibizione fino al 30.6.2020, assistendo alla gara dagli spalti ingiuriava e minacciava gli arbitri. Al termine dell’incontro, il suddetto dirigente penetrava indebitamente sul terreno di gioco, dirigendosi con fare minaccioso verso i direttori di gara, il rientro dei quali negli spogliatoi veniva ostacolato, senza comunque raggiungerli perché bloccato ed allontanato dall’allenatore in seconda della società e dal commissario di campo prontamente intervenuto».

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 021/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 150/CSA del 24 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega  Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA  CARRARESE  CALCIO  1908  SRL  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  € 3.500,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  2°  TURNO  PLAY  OFF  SERIE  C  VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018

Massima: Confermata alla società l’ammenda di € 3.500,00 “perché propri sostenitori, in campo avversario, introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni due dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco, senza conseguenze; i medesimi danneggiavano una struttura del settore dell’impianto sportivo loro riservato e disturbavano il regolare svolgimento della gara utilizzando un fischietto dal suono simile a quello dell’arbitro (r. proc. Fed., r. c.c., obbligo risarcimento danni, se richiesto)”…Considerato che nessun elemento appare indicativo dell’ascrivibilità al comportamento di un singolo tifoso dell’accensione e del lancio di fumogeni (in realtà risulterebbe esattamente il contrario); che l’uso del fischietto era evidentemente finalizzato a disturbare lo svolgimento regolare del gioco, indipendentemente dal fatto che possa averne, in concreto, determinato l’interruzione; che non è contestata la commissione degli atti vandalici da parte dei tifosi della Carrarese; che non possono sussistere dubbi circa la responsabilità della società Carrarese Calcio in relazione all’art. 4, 3° comma, C.G.S.; tutto ciò premesso, la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 così come comminata dal Giudice Sportivo appare ampiamente legittima e congrua.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 019/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 18 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/PAGANESE DEL 29.04.

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 4.500,00 ad € 3.000,00 alla società “perché propri sostenitori introducevano e  accendevano diversi fumogeni e bengala, alcuni dei quali lanciati nel recinto di gioco; i medesimi facevano esplodere sempre nel recinto di gioco due petardi, senza conseguenze; per indebita presenza nel recinto di gioco durante la gara di persone non identificate ma riconducibili alla società”…All’esito dell’esame degli atti ufficiali di gara, del reclamo e dei documenti allegati allo stesso emerge che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art 13 C.G.S. ma, considerato il comportamento tenuto dalla società e tenuto conto che gli episodi contestati si sono verificati in un clima di festa conseguente all’avvenuta promozione della Società, la sanzione inflitta appare eccessiva.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  100/CSA del 1 Marzo 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 19.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA CISERANO/CALCIO  LECCO  1912  S.R.L. DEL 17.2.2018

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.500,00 a carico della società per il comportamento dei propri sostenitori

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 006/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  078/CSA del 25 Gennaio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 400 del 8.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA  DI € 2.500,00 CON DIFFIDA SEGUITO GARA SANDRO ABATE FIVE SOCCER/ALMA SALERNO DEL 6.1.2018

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.500,00 a carico della società in considerazione dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della società ricorrente, consistiti, in entrambe le occasioni, in comportamenti violenti nei confronti dei Direttori di gara, dovendosi, per giurisprudenza pacifica degli Organi di Giustizia Sportiva, sia endofederali che esofederali, qualificarsi, per tale, lo sputo, peraltro al volto. Trattasi, all’evidenza, di comportamenti, la cui gravità merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo. Quanto, poi, all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma  2,  C.G.S. (rectius: art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S) ovvero l’avere “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della  società  idonei  a  prevenire  comportamenti  della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed  umane  adeguate  allo  scopo”, questa Corte, richiamando non può che ribadire che la esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S.  può essere riconosciuta in tutte le ipotesi in cui i predetti modelli di organizzazione, siano stati adottati ed efficacemente attuati, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui la stessa si colloca, Tali modelli devono, in particolare, prevedere:- misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; - l’adozione di specifiche procedure per le fasi decisionali, sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché i adeguati meccanismi di controllo; - l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; - la nomina di un organismo di vigilanza, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 010/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  076/CSA del 18 Gennaio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 27.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/CATANZARO DEL 23.12.2017

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 5.000,00 ad € 4.000,00 alla società perché: “propri sostenitori al termine della gara lanciano sul terreno di giuoco una bottiglietta semipiena di acqua che colpiva senza conseguenze un dirigente sportivo della squadra avversaria; per comportamento gravemente antisportivo in quanto il servizio restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle veniva rallentato ritardando sistematicamente la ripresa del giuoco, tale comportamento non è stato interrotto nonostante i ripetuti solleciti rivolti dall’arbitro sia al capitano che all’allenatore”…Risulta che il lancio della bottiglietta di acqua è stato un episodio isolato ed estemporaneo, assolutamente imprevedibile che, se da un lato deve essere, comunque, imputato oggettivamente alla società appellante a mente dell’art. 4 C.G.S., nondimeno deve essere esattamente quantificata la sanzione concretamente applicabile per l’illecito contestato. L’ammenda irrogabile per la presente fattispecie risulta, ai sensi del comma 6 dell’art. 12 Codice cit. compresa tra € 3.000,00 ed € 50.000,00. Ritiene il Collegio che la prevista sanzione, proprio per la oggettiva dinamica del fatto, nei termini indicati dagli atti di causa, deve essere individuata nel minimo, aumentata, poi, di un terzo, per la fattispecie ulteriormente contestata della ritardata riconsegna dei palloni da parte dei raccattapalle, proprio perché i due episodi devono essere valutati, in relazione al soggetto passivo della sanzione, fatti ai quali è applicabile la disciplina della continuazione.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 166/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 168 del 02.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALERMO/BARI DEL 30.04.2018 

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla società annulla la sanzione infitta irrogata alla stessa dal Giudice Sportivo per “avere i propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato un sediolino contro uno steward il quale riportava una ferita per come refertato dai collaboratori della Procura Ferale; per aver inoltre al 36” del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore dei tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. b), C.G.S., per aver concretamente la Società operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”. Questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato atteso che le violazioni di cui all’art. 14 del C.G.S. sono applicabili esclusivamente ai comportamenti violenti posti in essere dai sostenitori all’interno o nelle adiacenze del proprio impianto sportivo.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 165/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 208 del 16.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 15.4.2018

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere i propri sostenitori, prima dell’inizio della gara ed al 32° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori avversari”…La Corte preliminarmente rileva come la richiesta di applicazione, al caso di specie, delle esimenti di cui all’art. 13 del C.G.S. non possa essere accolta, in quanto i fatti compiuti dai sostenitori del Milan sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 11 del C.G.S. e non dell’art. 12 del C.G.S. al quale il predetto art. 13 del C.G.S. prevede un espresso richiamo. La Corte, esaminati attentamente gli atti, rileva che i cori, così come riportati nei rapporti ufficiali di gara, abbiano incontestabilmente non solo natura insultante di matrice territoriale, ma devono essere ritenuti per portata, dimensione, provenienza e percepibilità effettivamente offensivi e, quindi, come tali, sanzionabili ai sensi dell’art. 11, comma 3, del C.G.S.. Le espressioni incriminate sono state chiaramente percepite dai ….collaboratori della Procura Federale, che erano perfettamente collocati in varie posizioni del recinto di gioco e, precisamente, presso la “Curva Sud”, al centro del campo e presso la “Curva Nord”, come risulta dal modulo federale. Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice di prime cure.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 162/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 19.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA CATANIA/REGGINA DEL 18.3.2018

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere cinque petardi nel terreno di gioco; i medesimi introducevano e accendevano alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, in tutto senza conseguenze; perchè propri sostenitori intonavano vari cori offensivi verso le forze dell’ordine (r. proc. Fed.)”.

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Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 137 del 13.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DELL’11.3.2018

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco un oggetto di plastica che colpiva un calciatore avversario senza causargli alcuna conseguenza lesiva; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque petardi nel settore occupato dai sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi oggetti di vario genere sul terreno di giuoco; infine, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio steward in servizio0 nel recinto di giuoco, al termine della gara, tentato di aggredire un dirigente della squadra avversaria; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

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Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 121 del 28.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA TERNANA UNICUSANO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VENEZIA/TERNANA DEL 27.2.2018

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00 per avere suoi sostenitori, al termine del primo tempo e alla fine della gara, indirizzato all’Arbitro grida minacciose e insultanti. La Corte, esaminato il ricorso ed udita la ricorrente, conferma che il referto arbitrale costituisce prova fidefaciente in ordine ai fatti accaduti. Ad ogni modo la Determinazione adottata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2018 rende la responsabilità oggettiva della Società reclamante in misura tale da ritenere la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva e pertanto la domanda può considerarsi parzialmente accolta. 

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Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SFF ATLETICO/RIETI DEL 18.02.2018

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: Come risulta dal referto e dalla e-mail esplicativa dell’assistente dell’arbitro, …., durante la gara e precisamente dal 40° al 48° minuto del 2° tempo, i tifosi del Rieti collocati nella tribuna posta alle spalle del sig. …., colpivano lo stesso con 20/25 sputi sulle spalle e sulla nuca. Inoltre, gli stessi tifosi rivolgevano al sig. ….e al direttore di gara improperi come “Siete dei figli di p…..”, “b……”, “pezzi di m……”….Nel merito si osserva: non è necessario e derimente indicare da quale parte del campo sono giunti gli sputi e pervenute le parole offensive, atteso che l’assistente ha riferito come luogo la parte di tribuna posta alle proprie spalle. La circostanza che non poteva rendersi conto della provenienza, in quanto doveva seguire l’andamento della gara, è una valutazione della società reclamante che non trova conferma nella realtà fenomenica dell’episodio, in quanto il sig. …. ben poteva avvedersi anche di ciò che avveniva alle sue spalle; la circostanza che i tifosi ospiti fossero collocati dietro il calcio d’angolo del campo di gioco non esclude che gli episodi riferiti si sono verificati e non consente di affermare che gli eventi lesivi provenissero dai tifosi locali. Tra l’altro, per subire gli sputi e le parole offensive non è necessario restare continuativamente nella parte di campo indicata per tutto il tempo preso in esame, ossia dal 40° al 48° minuto del secondo tempo, essendo sufficiente un arco temporale inferiore e discontinuo;   - la circostanza che la società Rieti conducesse la gara per 1 a 0 non ha alcun nesso causale con i fatti verificatesi. Inoltre, detti fatti si sono verificati dal 40° al 48° minuto di gioco del secondo tempo, mentre il pareggio dell’Atletico si è realizzato solo al 44° minuto, per cui non c’è coincidenza temporale tra i due eventi.  

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Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/POTENZA DEL 18.02.2018 

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni) nel settore ad essi riservato, nonché lanciato diversi oggetti (ombrelli, bottigliette d’acqua ecc.) nel settore occupato dalla tifoseria avversaria. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al Com. Uff. nn. 64 – 77 – 89”…E difatti, al di là dell’introduzione o meno di materiale pirotecnico, è certo che i tifosi del Potenza hanno comunque “utilizzato” detto materiale (ancorchè lanciatogli dai tifosi del Cerignola), non limitandosi a rendere inoffensivi i fumogeni ma lanciandoli all’indirizzo dei tifosi avversari: con ciò realizzando comunque la violazione dell’art. 12, 3° comma, C.G.S. nonché, per vero, anche dell’art. 14 C.G.S., per avere anch’essi appunto lanciato oggetti più o meno contundenti nel settore occupato dai suddetti tifosi, restando irrilevante che ciò sia avvenuto per loro iniziativa o per mera reazione. Quanto al riconoscimento di circostanze attenuanti ex art. 13, 2° comma, C.G.S. ed alla presunta disparità di trattamento rispetto alla medesima sanzione irrogata al Cerignola, è agevole osservare che le eventuali attenuanti resterebbero comunque assorbite dalla recidiva ex art. 21, C.G.S., recidiva specifica espressamente applicata dal Giudice Sportivo in relazione ai CC.UU. nn. 64, 77 e 89.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS BARCELLONA/MESSINA DEL 25.3.2018

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due bombe carta) che veniva fatto esplodere sul campo per destinazione”.

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Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. ESTE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA ESTE/LIVENTINA DEL 18.3.2018

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società “per avere propri sostenitori al termine della gara, rivolto numerosi e gravi insulti all’indirizzo dell’arbitro. Inoltre sempre al termine della gara – persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro; chiusa la porta dello spogliatoio arbitrale, la stessa veniva colpita con violenza mentre si reiterava espressione ingiuriosa all’indirizzo della terna; - persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, presenti all’interno dell’area spogliatoi, rivolgevano ripetute espressioni gravemente offensive all’indirizzo degli Ufficiali di gara”. Con le disposizioni contenute all’interno degli artt. 12, 13 e 14 CGS, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive.  Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori.  Nello specifico ai sensi dell’art. 12, comma V, C.G.S., “Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 bis comma 5”. L’art. 14 C.G.S.. disciplina, invece, la responsabilità delle società per fatti violenti dei propri sostenitori, prevedendo che esse rispondano «per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o piú persone». Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità oggettiva della reclamante per le reiterate espressioni ingiuriose rivolte alla terna arbitrale all’esito dell’incontro calcistico da parte dei propri sostenitori, nonché per le espressioni rivolte ingiuriose rivolte all’indirizzo del Direttore di Gara e dei suoi collaboratori da parte di altri soggetti ad essa chiaramente riconducibili all’interno dell’area spogliatoi e per l’episodio di violenza consistito nel violento colpo sferrato alla porta dello spogliatoio a loro destinato. Come è dato evincersi dalla documentazione in atti, tali azioni sono state determinate dalla non accettazione, da parte dei sostenitori e dei tesserati della società reclamante, di alcune decisioni assunte dal Direttore di Gara durante la direzione dell’incontro calcistico….La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.). Come testé precisato, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestate. Nel rapporto arbitrale, presente in atti, viene dato atto del comportamento serbato da parte di un gruppo di sostenitori della società reclamante consistito nell’aver rivolto, all’esito dell’incontro, all’indirizzo dell’arbitro espressioni ingiuriose quali “Sei un b……, figlio di p……., disonesto, macellaio, assassino, devi vergognarti, uomo di m…..”. Tali comportamenti offensivi ed intimidatori sono poi continuati anche all’interno dell’area spogliatoi, a cui potevano avere accesso però soltanto gli addetti delle due società. Come precisato nel supplemento di rapporto, esse sono consistite nella esternazione di espressioni irriguardose ad indirizzo della terna arbitrale, nonché nella perpetrazione di atti violenti quali il colpo sferrato alla porta dello spogliatoio destinato al Direttore di gara e ai suoi collaboratori. Tali azioni, come precisato dal Direttore di gara nel referto in atti, sono chiaramente riconducibili a soggetti riconducibili alla reclamante ed hanno determinato un clima di vera e propria intimidazione nei confronti degli arbitri. Tenuto conto della gravità delle azioni descritte il Giudice Sportivo, a ragione, ha correttamente irrogato la sanzione di € 2.000,00, non ricorrendo, nel caso de quo, alcuna delle circostante attenuante di cui all’art. 13 C.G.S., ed essendo insufficiente la mera considerazione del buon comportamento tenuto, fino a quel momento, dai tesserati – e non – della società reclamante

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Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 28.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO TERNANA UNICUSANO CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA/PERUGIA DEL 25.11.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00 “per avere suoi sostenitori rivolto, nel corso della gara, acceso due petardi ed alcuni fumogeni nel proprio settore e lanciato quattro petardi nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’Art. 13 comma 1, lett. b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza”. La censura dell’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati appare fondata ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza.  Con il richiamo operato all’art. 14 comma 5 C.G.S., il Giudice Sportivo ha sanzionato i fatti contestati sulla base del disposto di cui allo stesso art. 14, rubricato “Responsabilità delle società per i fatti violenti dei sostenitori”. In realtà la reclamante è stata punita sulla scorta di quanto riportato nel rapporto ufficiale redatto dai Sostituti, con il modello prestampato “Art. 12.3 C.G.S. – Introduzione o utilizzazione all’interno dell’impianto di materiale pirotecnico o di strumenti idonei ad offendere”, nel quale sono stati riportati i fatti che il Giudice ha posto a fondamento della propria decisione. Le considerazioni che precedono confermano la fondatezza della doglianza, stante il fatto che lo stesso Giudice avrebbe, nel censurare i comportamenti contestati, dovuto applicare la disposizione di cui all’art. 12.3 C.G.S. e non di cui all’art. 14 C.G.S.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 148/CSA del 22 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/AUDACE CERIGNOLA DEL 14.1.2018

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società per avere “i propri sostenitori in campo, dal diciottesimo del secondo tempo fino al termine della gara lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un A.A. che lo attingevano sulla testa e sulla schiena”.

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Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIERI/CASALE DEL 7.1.2018

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00, per avere “i propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolto per circa 20 secondi grida implicanti discriminazione per motivi di razza nei confronti di un calciatore di colore avversario”. Il fatto che i sostenitori, per circa 20 secondi, abbiano rivolto cori discriminatori all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria è da considerare come un grave comportamento, per cui il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione dell’ammenda, oltre a quella prevista dall’art. 18 c. I lett. e). Ritiene comunque la Corte che, trattandosi della prima violazione, l’ammenda possa essere contenuta nella misura di € 1.000,00.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società riduce la sanzione dell’ammenda a € 400,00 “per avere propri sostenitori dal 30° del secondo tempo e fino al termine della gara rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo di un A.A.”. Il comportamento tenuto dalla tifoseria presente non giustifica una ammenda di così rilevante importo.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 81/DIV del 09.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/PIACENZA DELL’8.11.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società perché propri sostenitori più volte durante la gara, “rivolgevano ad un assistente arbitrale reiterate frasi offensive e di stampo antisemita”; inoltre “i medesimi intonavano più volte cori offensivi verso l’istituzione calcisticia”. L’art. 11, comma III, C.G.S. espressamente stabilisce che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresí responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. Tale disposizione deve essere letta ed interpretata congiuntamente a quella di cui al successivo comma V per cui “Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1”. La norma configura la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri “tifosi” o gesti di incitazione all’odio. Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per i cori e per le espressioni ingiuriose rivolte da parte di alcuni esponenti della propria tifoseria ad indirizzo del primo assistente del Direttore di Gara, sig. Claudio Gualtieri, e delle istituzioni calcistiche. In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.). Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La circostanza che le frasi irriguardose ed ingiuriose siano state pronunziate soltanto da una piccola parte della propria tifoseria, tanto da essere state percepite dal solo assistente dell’Arbitro, sig. …., e dal Delegato della Lega ivi presente, non costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione discrezionale della applicazione e della quantificazione della sanzione, attesa la campagna promossa, proprio di recente, dalle istituzioni avverso quelle condotte rievocative del periodo nazista che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere dalla tifoseria e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l’obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori. D’altronde appare evidente che il riferimento ad Anna Frank è stato pronunciato in un contesto chiaramente “negativo” e dispregiativo (e non certo per esaltare le caratteristiche positive di una figura così nobile, divenuta simbolo della guerra all’ideologia nazista).

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Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 73/DIV del 06.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIRACUSA/PAGANESE DEL 4.11.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società perchè tre sostenitori assumevano un comportamento offensivo e minaccioso verso l’osservatore arbitrale costringendolo ad allontanarsi e ubicarsi in una diversa posizione. Al riguardo, infatti, non può essere revocato in dubbio che il comportamento assunto dai tifosi non si è limitato a semplici manifestazioni di dissenso, ma ha assunto toni e forme proprie di una vera e propria aggressione verbale. Invero il sistema prevede, per tali fattispecie, una possibile responsabilità oggettiva attenuata della società ( art. 12 reg.). E’, però, onere della società ( art. 13 reg,) dimostrare che la stessa ha, congiuntamente, provveduto ad adottare  almeno tre delle seguenti misure: 1) Introduzione di modelli di organizzazione idonei a prevenire i suindicati comportamenti; 2) Ha concretamente operato con le forze dell’ordine per l’adozione di misure tese a prevenire episodi sopra indicati ed a identificare gli autori; 3) Ha, al momento del fatto, operato per far cessare tali manifestazioni; 4) La dissociazione da tali comportamenti da parte della restante tifoseria; 5) Non vi è stata una insufficiente prevenzione o vigilanza da parte della società. Nessuna delle indicate evenienze risulta posta in essere dalla società appellante e, comunque, la stessa non ha dimostrato di aver assolto a tale onere probatorio.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta dal G.S. alla società perchè un proprio sostenitore, indossante una felpa con i colori sociali, al termine del primo tempo, dopo aver scavalcato la recinzione ed essere entrato sul terreno di gioco, colpito con un pugno la nuca di un calciatore della squadra avversaria. Il suddetto, a fine gara, rientrava sul terreno di gioco scavalcando la recinzione, si avvicinava all’allenatore della squadra avversaria e lo colpiva con un violento calcio alla fronte che determinava allo stesso una escoriazione sanguinolenta accompagnata da tumefazione e perchè, propri sostenitori posizionati in tribuna al 48° del secondo tempo, lanciato n. 3 pietre della dimensione di 5 cm che finivano a due metri da un A.A senza colpirlo. Non essendo possibile infatti, considerato quanto riportato nel referto arbitrale, determinare l’appartenenza dei responsabili delle condotte alla tifoseria della Società ricorrente, non è possibile, di conseguenza, attribuire alla Società stessa la responsabilità oggettiva dei fatti. La Corte però dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’analisi e le valutazioni di competenza sui fatti accaduti

 

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Decisione Impugnata: DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – COM. UFF. N. 117 DEL 19.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 17.12.2017

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta dal G.S. alla società perchè “i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e denigratori di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. La Corte, esaminati gli atti, rileva come la circostanza per cui i cori in questione sono stati percepiti solo da uno dei collaboratori della Procura Federale - posizionato, tra l’altro, in prossimità del settore dal quale sarebbero provenuti i cori stessi - rende la condotta posta in essere dai predetti sostenitori, per quanto censurabile, non degna di sanzione punitiva. Non sussiste, infatti, il requisito della “percettibilità” dei cori in oggetto, necessario ai fini dell’irrogazione della sanzione.

Decisione C.S.A.:C. U. n. 129/CSA del 24 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 13.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/VITERBESE CASTRENSE DEL 10.03.2018

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta dal G.S. alla società perché i «propri sostenitori introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, un petardo, senza conseguenze». Orbene, questa Corte, esaminati gli atti, rileva che la Società Robur Siena abbia effettivamente dimostrato di aver predisposto, in via preventiva, tutte le misure necessarie per impedire eventi come quello oggetto del presente procedimento. Mediante la robusta documentazione allegata, il sodalizio toscano ha provato di aver attuato, prima del fatto, un modello organizzativo e di gestione idoneo allo scopo sopra indicato, di aver cooperato con le forze dell’ordine e le autorità competenti ed, infine, di non aver omesso o posto in essere in maniera inefficiente attività di prevenzione e vigilanza. Pertanto, in conformità ad orientamento ribadito di recente (cfr. Corte sportiva appello, 20.3.2018, in Com. Uff. n. 107/CSA), la Corte accerta per il caso che occupa la sussistenza delle condizioni esimenti previste dall’art. 13 C.G.S..

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 101/CFA 17 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 36/TFN del 25.1.2018)

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ S.S. LAZIO S.P.A., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4042/289 PFL 17/18 GP/GM/SDS DEL 14.11.2017

Massima: La Corte respinge il ricorso della Procura Federale teso ad ottenere la squalifica del campo della società, sanzionata, invece, con l’ammenda di euro 50.000,00 perché in occasione della gara, valevole per il Campionato di Serie A, alcuni tifosi della predetta Società, in relazione ai quali sono in corso indagini dell’autorità giudiziaria ordinaria, hanno introdotto ed affisso all’interno della Curva Sud dello Stadio Olimpico di Roma diversi adesivi, riportanti l’effige della nota bambina ebrea Anna Frank, indossante una maglietta dell’AS Roma Spa, dal chiaro intento antisemita, costituente comportamento discriminatorio poiché il nesso di collegamento tra il fatto posto in essere dai predetti pseudo-sostenitori e la responsabilità della  società è alquanto tenue, seppur non interrotto in forza della natura (oggettiva) della responsabilità. Questo Collegio ritiene corretta la qualificazione giuridica, in termini di responsabilità aggravata, della fattispecie prevista dall’art. 11, comma 3, CGS. Del resto, come correttamente osservato dal TFN, la qualificazione della predetta fattispecie quale ipotesi di responsabilità oggettiva in senso stretto mal si concilierebbe con la previsione generale di cui all’art. 4, comma 3, CGS e rischierebbe di tradursi in una sostanziale duplicazione (priva di ratio e logica) della medesima. Ad ogni buon conto, anche in disparte la qualificazione della fattispecie astratta, non nutre dubbi, questa Corte, che nel caso concreto dedotto in giudizio si versi in ipotesi di c.d. responsabilità aggravata.  Come noto, nelle fattispecie di responsabilità oggettiva l’interesse protetto è già predeterminato dal legislatore (sportivo), non dovendo essere lo stesso ricercato all’interno della categoria del danno ingiusto. Del danno (prefigurato) risponde (per l’ordinamento sportivo) un soggetto diverso dall’autore dell’illecito (responsabilità per fatto altrui), ovvero colui che riveste una data qualità o esercita un certo mestiere o attività, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. E ciò in forza e conseguenza del principio cuius commoda eius et incommoda. Altrettanto noto che da tale responsabilità non ci si libera (responsabilità oggettiva propria od in senso stretto), ovvero, in casi particolari, ci si può liberare dando la prova della sussistenza dell’elemento di volta in volta assunto dall’ordinamento a causa (i.e. ragione) dell’esonero (responsabilità c.d. semi-oggettiva o aggravata). In quest’ultima fattispecie vi è una presunzione di colpa, essendo sufficiente, ai fini della dichiarazione di responsabilità, accertare il nesso di causalità tra l’attività esercitata (o la qualità rivestita) dal soggetto indicato quale responsabile oggettivo ed il fatto, ossia che questo costituisca l’antecedente necessario dell’evento disciplinato (e vietato) dall’ordinamento. Salva fatta, però, la possibilità che la funzione dell’antecedente sia “annullata” – sotto il profilo eziologico – dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo ad interrompere il nesso di causalità o ad escludere la responsabilità. In altri termini, in tali ipotesi l’ordinamento giuridico consente di liberarsi dalla responsabilità provando un dato fatto idoneo ad escludere un determinato effetto, nel senso che, nella fattispecie di responsabilità (c.d. aggravata) qui in esame, l’ordinamento considera quel predetto determinato fatto come presuntivamente non esistente: di conseguenza, il verificarsi dello stesso viene giuridicamente ad incidere in ordine alla produzione dell’effetto.  Orbene, questa Corte ritiene che i fatti di cui trattasi vadano ricondotti ad episodi di discriminazione per i quali in capo alla società SS Lazio spa deve riconoscersi una responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 11, comma 3, CGS, nella particolare qualificazione, come detto, di responsabilità aggravata, la quale, pur prevedendo la presunzione di colpa della predetta società, connessa agli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza che spettano alla stessa, consente la c.d. “prova liberatoria” sulla base della non prevedibilità dell'evento dannoso verificatosi e dell'adempimento dei predetti obblighi. Occorre, infatti, avere riguardo al singolo specifico caso di specie di cui qui ci occupiamo, nel quale la “manifestazione” della discriminazione è, indubbiamente, del tutto particolare.  Sotto questo profilo, non può trascurarsi di considerare che la stessa norma di cui all’art. 11, comma 3, CGS si riferisce espressamente all' «introduzione» o «esibizione» negli impianti sportivi di simboli discriminatori di vario tipo che siano, quindi, visibili dal pubblico ed esposti durante la manifestazione sportiva. In altri termini, la ratio dell'art. 11, comma 3, CGS sembra essere quella della platealità e visibilità della manifestazione di discriminazione. Nel caso di specie, invece, ci troviamo di fronte ad una manifestazione connotata dalla ridotta dimensione e dall’esiguo numero degli emblemi e dalla esposizione degli stessi prevalentemente "interna" o semi nascosta (tanto che non risulta che nessuno se ne sia accorto durante la partita, ma solo dopo e l'effetto mediatico è derivato piuttosto dalla diffusione delle notizie del ritrovamento – il giorno dopo – delle immagini di cui trattasi). Insomma, nella particolare fattispecie qui in esame, come detto, la “condizione” di “visibilità” della manifestazione di discriminazione appare insussistente o, comunque, fortemente contenuta, sia, lo si ribadisce, per le ridottissime dimensioni delle immagini di cui trattasi, sia perché le stesse sono state rinvenute solo il giorno successivo alla gara. In altri termini, la “visibilità” dell’offesa (nell’accezione codificata dalle disposizioni federali) è quasi inesistente (e sarebbe, forse, stata sostanzialmente nulla se non fosse stato per il risalto mediatico) e, di conseguenza, sotto il profilo dell’intento discriminatorio, l'azione perde gran parte della propria rilevanza e, comunque, intensità lesiva. Ma, soprattutto, non si può non tenere in debita (e decisiva) considerazione che nel caso di specie l’atteggiamento di discriminazione non è riferibile a “cori” o striscioni od altra eclatante manifestazione in ordine alla quale poteva pretendersi un comportamento attivo da parte della società, bensì, come detto, ad immagini di ridotte dimensioni, impossibili da “intercettare” all’ingresso nello stadio ed esposte nelle modalità già ricordate. Orbene, ciò premesso in fatto ed in ordine alla enucleazione dello specifico caso di specie rispetto alla fattispecie generale astratta codificata per le ipotesi (purtroppo) di maggiore frequenza statistica di manifestazioni di discriminazione di cui all’art. 11 CGS, occorre ricordare come la predetta forma di responsabilità, che trova fondamento in alcune ipotesi tipizzate disciplinate dal codice civile in riferimento all'illecito extracontrattuale, comporti, un'inversione dell'onere della prova, che «non fa peraltro venire meno la rilevanza del requisito della colpa, che concorre - seppure in via presuntiva - a costituire l'illecito, come reso palese dalla stessa possibilità di provarne la mancanza» (cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 3651 del 2006). Sottolinea, infatti, a tal proposito, la Suprema Corte, come la responsabilità aggravata debba considerarsi distinta da quella oggettiva precisando come, solo in riferimento alla prima è ammessa dimostrazione «di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa», facendo venir così meno l'addebitabilità della responsabilità. Pertanto, il custode, dimostrando di aver adottato «tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto» è esonerato da responsabilità, avendo fornito la cd. prova liberatoria. Differentemente, quindi, dall'ipotesi di imputazione oggettiva, nel caso di responsabilità aggravata è data al responsabile la possibilità di liberarsi dalla colpevolezza presuntivamente posta a suo carico. Più nel dettaglio, nel caso di specie, ritiene, questa Corte, che la prova liberatoria possa essere modellata sulla base sostanziale dello schema generale descritto nella previsione di cui all’art. 13 CGS e nel rispetto, quindi, di almeno tre delle condizioni ivi previste, la cui congiunta presenza esonererebbe, dunque, ad avviso di questa Corte, la società SS Lazio spa da responsabilità. Disposizione, questa, lo si ribadisce, che deve ritenersi applicabile al caso di specie, non già per l’effetto di una (come detto) inammissibile ed automatica estensione analogica, bensì in forza di un riferimento diretto dell'esimente ad un caso non espressamente e testualmente previsto. In tale prospettiva, peraltro, è possibile anche osservare che, pur riferendosi espressamente – la predetta disposizione normativa – alle sole infrazioni di quanto vietato dall'art. 12 CGS ossia, in generale, agli atti connotati da elementi di violenza (come l'introduzione negli impianti sportivi di materiali e oggetti di qualsiasi tipo idonei a offendere, di scritte, immagini, cori o altro tipo di manifestazioni minacciose o incitanti alla violenza anche in riferimento all'origine territoriale), la medesima esimente deve ritenersi direttamente (e non analogicamente) applicabile anche alla presente specifica fattispecie. Sembra, infatti, che il legislatore federale, prevedendo e vietando sic et simpliciter i comportamenti discriminatori, senza nulla precisare in riferimento al criterio concreto sulla base del quale riconoscere la responsabilità della società, abbia lasciato all'interprete ed al giudice sportivo il compito di definire il contenuto della disposizione in relazione agli specifici episodi oggetto di disamina, al fine di definirne la concreta portata lesiva e i criteri di attribuzione della responsabilità, confrontando le misure attivate dalla società con l'obiettivo di tutela raggiunto. Sotto altro aspetto, deve, del resto, considerarsi che per razzismo deve intendersi tutto quel complesso di manifestazioni o atteggiamenti d’intolleranza originati da profondi e radicati pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo e di emarginazione nei confronti di individui o gruppi appartenenti a Comunità etniche e culturali ritenute diverse e/o inferiori. Il razzismo, insomma, si traduce, in definitiva, e sul piano della natura e degli effetti giuridici, in un comportamento che, per il suo connotato fattuale infarcito di vessazioni, sopraffazioni e prevaricazioni, è sovrapponibile, sotto il profilo del suo contenuto ideologico, al comportamento violento. Del resto, colui che, nel contesto di una manifestazione sportiva disprezza un giocatore di colore o schernisce, con qualsiasi modalità, manifestazione o espressione, gruppi etnici o religiosi differenti dal proprio, altro non fa che porre in essere una delle condotte con cui il decreto legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito, con modificazioni, in legge 19 ottobre 2001, n. 377 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive) ha inteso punire l'incitamento, l'inneggiamento e l'induzione alla violenza, anche in sintonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (cfr., sul punto, Cassazione pen., n. 1872 del 2007).  Sempre in tale prospettiva, deve, ancora, annotarsi come anche in una più recente pronuncia in tema di razzismo durante una partita di calcio, e con la sua particolare declinazione nella forma dell'antisemitismo, la Suprema Corte abbia affermato che «il "saluto romano" non è espressione della possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma è un gesto che istiga all'odio razziale, cioè che sconfina nell'istigazione alla violenza, e - quindi - come tale va punito ex art. 2 legge 205/93», trattandosi di un'azione «inequivocabilmente diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale od etnico» (cfr. Cassazione pen., n. 20450 del 2016). D'altra parte, tanto lo specifico fatto - manifestazione di discriminazione addebitato (ex art. 11 CGS) alla società deferita nel presente procedimento, quanto le condotte previste e punite dalla disposizione in tema di comportamenti connotati da violenza (ex art. 12 CGS), sono riferibili alla esigenza di garantire la tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare, e, quindi, in entrambe le fattispecie deve ritenersi che il positivo adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo da parte della società, al fine di impedire il verificarsi dell'evento dannoso, esoneri la società dalla responsabilità, senza che possa essere previsto un generico (oggettivo) criterio di imputazione.  Il fatto che l'art. 62 delle Norme organizzative interne federali della FIGC accomuni, ai commi 2 bis e 3, le disposizioni relative al divieto di introdurre negli stadi oggetti offensivi e/o discriminatori, nonché l'obbligo di rimuoverli prima dell'inizio della gara, conferma come la fattispecie astratta prevista dall’art. 12 CGS e quella concreta oggetto del presente giudizio non possano essere trattate differentemente in ordine, quantomeno, all'individuazione del criterio della responsabilità. In entrambi i casi si tratta di violazione di obblighi di controllo in senso lato e deve essere ammessa esclusione della responsabilità della società qualora la stessa fornisca idonea prova liberatoria, sulla base delle previsioni concretamente poste dal più volte ricordato art. 13 CGS, direttamente, per le ragioni già rappresentate, applicabile al caso di specie o comunque da prendersi quale base di riferimento per la individuazione delle concrete circostanze esimenti da valutare sia ai fini della prova liberatoria, sia ai fini della graduazione della eventuale sanzione. Ciò premesso, occorre allora, in fatto, valutare se sussista o meno, nel caso di specie, alcuna delle circostanze esimenti di cui si è detto. Si ricorda che le condotte adottate dalla società deferita, di rilievo ai fini del presente procedimento, in presenza delle quali verrebbe meno l'addebitabilità alla stessa della responsabilità dei fatti di cui trattasi sono le seguenti:  «-lettera a): adozione ed efficace attuazione da parte della società, prima del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificati, avendo impiegato risorse finanziarie e umane adeguate allo scopo;  -lettera b): concreta cooperazione con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;   -lettera e): insussistenza di omessa o insufficiente prevenzione da parte della società». Pacifica la corretta adozione da parte della società biancoceleste delle condotte previste dalle lett. b) ed e), in quanto non contestate dalla stessa Procura federale che espressamente riconosce, quanto alla lett. b), il supporto della società nella identificazione dei soggetti autori del fatto offensivo e la denuncia alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, e rileva, quanto alla lett. e), la materiale e concreta impossibilità di perquisire le persone all'ingresso dell'impianto sportivo, nonché le ridottissime dimensioni delle immagini – connotate da intento discriminatorio – di cui trattasi, che potevano essere facilmente occultate, senza che nulla la società deferita potesse fare per impedirne l'introduzione.  In relazione, invece, alla condotta disciplinata dalla lett. a), la cui presenza è contestata dalla Procura, ritiene, questa Corte, che possa ritenersi esistente e provata anche la medesima, alla luce del complessivo materiale probatorio acquisito al procedimento. Del resto, nulla, in merito, hanno rilevato e, tantomeno contestato alla SS Lazio spa, le autorità sportive e di pubblica sicurezza preposte, riferendo, anzi, della presenza di oltre duecento steward. Pertanto, accertata la presenza delle predette tre circostanze, applicata, dunque, l’esimente di cui all’art. 13 CGS in questione, ne consegue l'evidente esclusione della responsabilità della società SS Lazio spa in ordine alla violazione dell'art. 11, comma 3, CGS. Residua, tuttavia, in capo alla stessa predetta società romana, la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 3, CGS per l'operato dei propri sostenitori, in ossequio al principio generale dell'ordinamento sportivo che, al fine di garantire le esigenze di giustizia e di assicurare la regolarità e il corretto svolgimento delle competizioni, adotta il criterio della responsabilità indiretta, addebitando, alle società, le conseguenze di "fatti illeciti altrui". Lo stesso principio vale anche in ragione della tutela dei valori etici di cui lo sport si fa portatore, con particolare riferimento, nel caso di specie, al contrasto di ogni tipo di discriminazione, come espressamente affermato dallo Statuto FICG, all’art. 2, comma 5, e, pertanto, risulta abbeditabile alla società il fatto offensivo dei propri sostenitori, pur in assenza di dolo o colpa della stessa. La posizione della società nelle ipotesi in cui la stessa è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, rimane del tutto estranea a quella dell’agente, che può addirittura non essere legato da un rapporto organico o di collaborazione con il sodalizio. In siffatte ipotesi nulla può essere “rimproverato” alla società, che, pur tuttavia, ne risponde a titolo oggettivo. Previsione, questa, che ha anche una chiara finalità di natura dissuasiva, volta ad evitare comportamenti dei tifosi di carattere violento o discriminatorio.  Per inciso ed al fine di evitare possibili letture strumentali della presente decisione questa Corte tiene, dunque, qui, ancora una volta, a ribadire, come già di recente osservato da questo medesimo Collegio in occasione della decisione relativa al processo nei confronti della società Juventus Spa + altri (C.U. n. 78/CFA del 22 gennaio 2018), «come il principio della responsabilità oggettiva costituisca un pilastro sul quale l’ordinamento federale poggia le proprie fondamenta. Come già da tempo, in modo consolidato, affermato dalla giustizia sportiva “la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale del responsabile fisico, e non può, quindi, in nessun caso, essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori” (cfr., ex multis, Corte appello federale, C.U. n. 30/c del 18 giugno 1985). Istituto, quello della responsabilità oggettiva, di natura senza dubbio eccezionale, laddove si consideri, che – ordinariamente – la violazione di una disposizione, per essere punibile, deve conseguire ad un comportamento attribuibile, per il tramite dei consueti canali del dolo o della colpa, al suo responsabile e deve, dunque, rispondere al principio della personalità della responsabilità ex art. 27 Costituzione, mentre, in ambito civilistico, opera, come noto, il “generale principio della colpa quale regola generale ispiratrice della responsabilità civile” (A. LEPORE, A. REDI, commento all’art. 4 CGS, in A. BLANDINI, P. DEL VECCHIO, A. LEPORE, U. MAIELLO (a cura di), Codice di giustizia sportiva FIGC – annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2016, p. 87). Nel contempo, tuttavia, la responsabilità oggettiva (“esigenza di tutela dei terzi”, la cui ratio è quella “di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’accadimento di certi fatti”, così, ad esempio, A. VALORI, Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione, Torino, 2009) è manifestazione peculiare ed insopprimibile dell’ordinamento sportivo e, ad avviso di questa Corte, ne rappresenta un architrave.  Del resto, “la fattispecie della responsabilità oggettiva, dunque, non è altro che una conseguenza dell’organizzazione della società moderna, in cui, specie nell’ambito delle attività imprenditoriali e delle c.d. attività rischiose, si preferisce utilizzare criteri di imputabilità della responsabilità che non richiedano analisi complesse, ma che rendano conoscibile a priori il soggetto che deve essere tenuto al risarcimento” (M. SANINO, Diritto sportivo, Padova, 2002, p. 445). Il corposo impiego, dunque, nell’ordinamento sportivo del modello della responsabilità addebitale pur in difetto del criterio di collegamento rappresentato dal dolo e dalla colpa, è volto ad impedire che determinati eventi rimangano, quantomeno sotto il profilo disciplinare che qui rileva, privi di conseguenza. Nel contempo, lo stesso è diretto ad assicurare salvaguardia al perseguimento delle finalità istituzionali dello sport, in generale, e del giuoco del calcio, in particolare, garantendo la regolarità delle competizioni sportive. In definitiva, il principio della responsabilità oggettiva è funzionale all’attuazione dello stesso ordinamento sportivo. Si tratta, come anche osservato in dottrina, di responsabilità la cui natura esula da una dimensione meramente “punitiva”, mirando, invece, a dare giusto equilibrio ai valori che determinano il risultato sportivo (cfr. F. PAGLIARA, Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva, in Rivista diritto sportivo, 1989, p. 158).  […] Tuttavia, premesso che, in via di principio ed allo stato della vigente disciplina federale, non ogni comportamento delle persone tesserate o aderenti al club sportivo è suscettibile di imputazione di responsabilità oggettiva a carico di quest’ultimo, bensì soltanto quello in cui è ravvisabile il requisito della coincidenza ed identità “del centro di interesse e di profitto tra l’operato del responsabile subiettivo e la sfera d’azione del responsabile obiettivo” (Corte appello federale, 30 gennaio 1985, in Rivista diritto sportivo, 1985, p. 556), occorre ricordare che la responsabilità oggettiva trova spiegazione anche in una prospettiva di qualificazione quale strumento di semplificazione: “poter prescindere dall’accertamento della sussistenza del c.d. elemento soggettivo doloso o colposo è inevitabile per ordinamenti che, come quello sportivo, non dispongono di sufficienti risorse, strutture, personale, non conoscono procedimenti cautelari e che tuttavia non possono permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie” (M. SANINO, Diritto sportivo, Padova, 2002, p. 446). […] L’ampia utilizzazione, nell’ordinamento sportivo, in generale, e, nel calcio, in particolare, dei moduli della responsabilità oggettiva è, insomma, anche correlata alle necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile per venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e, quindi, con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti (cfr. Corte appello federale, C.U. n. 7/C s.s. 2004/2005). “In altre più semplici parole, la ratio della responsabilità oggettiva, nell’ottica dell’ordinamento sportivo, poggia sulla necessità di conseguire con immediatezza i fini che lo sport si prefigge, ossia il conseguimento del risultato sportivo, attraverso la regolarità della gara. Questa è la ragione prima sottesa alla scelta di utilizzare il modulo della responsabilità senza colpa” (P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, Il giusto processo sportivo, Milano, 2015)». In definitiva, il principio generale della responsabilità oggettiva è immanente all’ordinamento sportivo e, allo stato, appare fondamentale per lo stesso. Appaiono, dunque, evidenti e fondate le ragioni che sottendono all'adozione del criterio della responsabilità oggettiva, al fine non solo di tenere indenni le competizioni sportive da alterazioni riguardanti aspetti strettamente attinenti alla regolarità del gioco, ma anche dal verificarsi di episodi che mettano in serio pericolo oltre che l'ordine pubblico anche la tutela dei valori etici che devono costituire i principi cardine di ogni esperienza umana, comprese le manifestazioni sportive, e sulla garanzia dei quali vigila, come sopra ricordato dalle norme brevemente richiamate, la giustizia sportiva. Queste considerazioni, tuttavia, non elidono l’esigenza di attenuare possibili distorsioni, legate ad alcuni rigidi automatismi, nell’applicazione del criterio della responsabilità oggettiva, anche nella prospettiva del perseguimento di un compromesso, sostenibile ed efficace, tra principio della responsabilità personale, da un lato, ed esigenza di regolarità delle gare e dei campionati, dall’altro, al fine di fornire specifica ed idonea tutela ai fruitori del giuoco del calcio e di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sicurezza, ordine pubblico, fair play e contrasto ad ogni forma di razzismo e di discriminazione di qualsiasi natura. Di conseguenza, accertata la condotta dei sostenitori della SS Lazio spa come contestata dalla Procura federale, la società deferita deve rispondere in relazione ai fatti accaduti per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 3, CGS. Del resto, la ferma opposizione dell'ordinamento federale nei confronti di comportamenti discriminatori in funzione della salvaguardia dei supremi valori e interessi sui quali si fonda la nostra comunità non può lasciare privi di alcuna sanzione disciplinare i fatti quali quelli oggetto del presente giudizio. Chiaro ed evidente, infatti, è l'originario intento discriminatorio delle azioni intraprese dai sostenitori biancocelesti, ma altrettanto manifesto è che per le concrete modalità di svolgimento dei fatti e in virtù degli adeguati sistemi di organizzazione e gestione attuati dalla società deferita (che costituiscono, come detto, esimenti tali da escluderne la responsabilità per atti discriminatori compiuti dai propri sostenitori), l'obiettivo non è stato raggiunto. Quanto alla concreta commisurazione della sanzione, ritiene congrua, questa Corte, quella individuata dal TFN. Ogni sanzione, infatti, deve essere adeguata e proporzionata al fatto, alla sua gravità, al grado di colpa attribuibile alla società o al nesso di causalità e/o collegamento tra condotta dei sostenitori ed attività / operato della società. Del resto, in una prospettiva di individualizzazione della pena, in attuazione del c.d. principio di proporzionalità, occorre, appunto, commisurare la sanzione prevista a carico della società alla specifica violazione relativa ai comportamenti dei propri sostenitori, al loro concreto atteggiarsi in termini di antidoverosità, alla effettiva intensità lesiva degli stessi, alle circostanze che connotano il fatto o comportamento punito ed al complessivo contesto nel quale lo stesso è stato posto in essere. Alla luce di tali criteri, deve osservarsi come, nel caso di specie, ferma restando la indubbia gravità del gesto in sé (come detto, intollerabile ed inaccettabile) posto in essere dallo sparuto gruppo di (pseudo-)tifosi della società biancoceleste di cui si è detto, deve considerarsi – nella prospettiva di una specifica commisurazione della pena alla concreta fattispecie – come l’episodio di discriminazione di cui trattasi abbia avuto una rilevante eco mediatica a fronte di uno scarso o nullo (per le ragioni già sopra spiegate) rilievo (i.e. “visibilità”) in occasione della gara in questione, con correlato depotenziamento della propria “naturale” capacità ed intensità lesiva.  Sotto tale aspetto, ai fini che qui interessano, deve, dunque, anche valutarsi il pericolo concreto o l’offesa effettiva, che non può che rappresentare una sorta di “predicato” storico, ossia non in senso assoluto, e quindi valido sempre e comunque, bensì in un’ottica di verifica contingente.  Altro elemento da considerare è quello dell’esiguo numero di soggetti resisi autori dello spregevole ed intollerabile gesto con finalità discriminatorie: correttamente, dunque, sul punto, il TFN ha messo in rilievo come si sia trattato di uno sparuto gruppetto di ragazzi, che forse neppure ben si sono resi (purtroppo) conto del significato e della valenza della loro azione, a fronte delle migliaia di sostenitori laziali presenti nella stessa medesima curva di cui trattasi e di quelli complessivamente che hanno assistito alla gara in questione allo stadio.  Occorre, ancora, tenere in debito conto la fattiva ed incontestata cooperazione fornita dalla società SS Lazio spa alle autorità sportive e di pubblica sicurezza, nonché il riconosciuto sufficiente impiego, nell’occasione, di risorse umane e finanziarie adeguate allo scopo da parte della predetta medesima società.  Ritiene, infine, questa Corte, di poter valorizzare, nella prospettiva della concreta determinazione della sanzione, anche l’attività e le iniziative poste in essere dalla SS Lazio spa e dal suo Presidente, finalizzate a dissociarsi dal gesto, qui in esame, compiuto dai predetti tifosi e ad attivare comportamenti virtuosi diretti alla diffusione della conoscenza dei valori della cultura ebraica e della figura (simbolo) di Anna Frank ed evitare che l’atteggiamento discriminatorio di cui trattasi fosse portato ad ulteriori indebite conseguenze. Dissociazione, questa, effettuata dal Presidente della SS Lazio spa a titolo personale e della società medesima, ma anche e soprattutto a nome della squadra e dei sostenitori tutti, altra parte, quest’ultima, unitamente alla squadra ed alla società, ad aver ingiustamente subito le ricadute mediatiche dell’evento di cui trattasi.

Decisione C.S.A.:C. U. n. 114/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.D. SANGIUSTESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANGIUSTESE/FABRIANO CERRETO DEL 3.12.2017

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta dal G.S. alla società perché i propri sostenitori, a seguito della segnatura di una rete, aperto un cancello consentendo ad uno dei medesimi l'ingresso sul terreno di gioco. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto  arbitrale, appare infatti credibile che l'apertura del cancello sia  stata conseguenza imprevista di un semplice atto di esultanza, anziché risultato voluto frutto di un'azione intenzionalmente orientata a questo effetto.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 107/CSA del 20 Marzo 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 168 del 20.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/CROTONE DEL 18.2.2018

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta dal G.S. alla società perché i propri sostenitori hanno lanciato sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva a poca distanza del portiere della squadra avversaria il quale subiva, a seguito dello scoppio del petardo, un momentaneo stordimento. Nel caso che ci occupa, viene in rilievo la violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 C.G.S. che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, sono applicabili esclusivamente ai comportamenti violenti posti in essere dai sostenitori all’interno o nelle adiacenze del proprio impianto sportivo (cfr., da ultimo, CSASez. I, decisione di cui al Com. Uff. n. 64/CSA del 13.1.2017 e relative motivazioni di cui al Com. Uff. n. 129/CSA del 9.5.2017).

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 107/CSA del 20 Marzo 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIE ROBUR SIENA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/CARRARESE DELL’11.2.2018

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta dal G.S. alla società perc propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore, due petardi, senza conseguenze in quanto la Socie ha effettivamente dimostrato di aver predisposto, in via preventiva, tutte le misure necessarie per prevenire eventi come quello oggetto del presente procedimento. La Socie ha, infatti, provato di aver attuato, prima del fatto, un modello organizzativo e di gestione idoneo allo scopo sopra indicato, di aver cooperato con le forze dell’ordine e le autorità competenti ed, infine, di non aver omesso o posto in essere in maniera inefficiente attività di prevenzione e vigilanza. La Corte, pertanto, accerta la sussistenza, nel caso di specie, della condizione esimente prevista dall’art. 13.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 94/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 dell’11.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ F.B.C. GRAVINA S.C.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PICERNO/GRAVINA DELL’8.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società in quanto i sostenitori, dal 20° del primo tempo e fino al termine della gara hanno rivolto ad un assistente arbitrale espressioni offensive e minacciose e gli hanno lanciato acqua e sputi che lo hanno colpito in più parti del corpo.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 94/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 dell’11.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. POTENZA CALCIO ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRATTESE/POTENZA DELL’8.10.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società, riduce la sanzione dell’ammenda a € 700,00 per aver “i propri sostenitori rivolto espressioni minacciose all’indirizzo del direttore di gara”…anche in considerazione delle precedenti pronunce di questa Corte …. In quanto la condotta dei sostenitori della società reclamante non ha rivestito i connotati della eccessiva gravosità di minacce ed intimidazioni, che avrebbe legittimato l’irrogazione di una sanzione dell’importo comminato dal Giudice di prime cure.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 94/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 10 del 04.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO SOCIETÀ A.D.S. CASSINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE CASSINO/PINETO DEL 30.09.2017

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.300,00, per aver “i propri sostenitori, riconosciuti perché indossanti sciarpe e vestiti della società, per tutta la durata della gara, rivolto espressioni offensive ed irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale. Per avere, inoltre, al termine della gara un proprio sostenitore posizionato dietro la rete di recinzione, lanciato volontariamente un pallone all’indirizzo di un A.A. che lo colpiva ad un braccio. Nella circostanza, inoltre, il suddetto gli rivolgeva espressione irriguardosa”. Il comportamento tenuto dai sostenitori della società, che durante la gara rivolgevano espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale, e l’episodio relativo al lancio di un pallone, sempre da parte di un sostenitore della reclamante, all’indirizzo di un Assistente che veniva colpito ad un braccio, costituiscono elementi che legittimano una riduzione della sanzione rispetto a quella comminata da parte del Giudice di prime cure, anche in considerazione delle precedenti pronunce in tal senso per casi analoghi.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 22.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FOGGIA DEL 21.12.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società in considerazione dei comportamenti posti in essere dai sostenitori, consistiti, rispettivamente, nel lancio di una lattina su terreno di giuoco (episodio che determinava la sospensione del giuoco per una quarantina di secondi, e nel lancio, sempre sul terreno di giuoco di quattro fumogeni, uno dei quali colpiva, ad una gamba, un calciatore della squadra avversaria che, fortunatamente, non riportava conseguenze. Trattasi, all’evidenza, di comportamenti, la cui gravità e pericolosità per lincolumità fisica dei soggetti presenti sul terreno di gioco merita di  essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo che ha, peraltro, già riconosciuto, in favore della Società ricorrente, la circostanza attenuante di cui all’art. 14, n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1, lett. b) del C.G.S..

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 36/TFN-SD del 25 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ SS LAZIO SPA - (nota n. 4042/289 pf17-18 GP/GM/sds del 14.11.2017).

Massima: Su deferimento della procura federale, la società è sanzionata con l’ammenda di euro 50.000,00 perché in occasione della gara, valevole per il Campionato di Serie A, alcuni tifosi della predetta Società, in relazione ai quali sono in corso indagini dell’autorità giudiziaria ordinaria, hanno introdotto ed affisso all’interno della Curva Sud dello Stadio Olimpico di Roma diversi adesivi, riportanti l’effige della nota bambina ebrea Anna Frank, indossante una maglietta dell’AS Roma Spa, dal chiaro intento antisemita, costituente comportamento discriminatorio. La loro affissione nei luoghi appena specificati è stata qualificata dagli Organi di Pubblica Sicurezza come un episodio dal “valore simbolico e chiaramente antisemita dei predetti adesivi, offensivi per il tenore e l’incitazione all’odio razziale, richiamando l’attenzione dei media suscitando vive proteste della comunità ebraica” (comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. della Digos della Questura di Roma del 24.10.2017. L’introduzione nello stadio e, in particolare nel settore notoriamente cuore del tifo della AS Roma, del materiale raffigurante, fra l’altro, una figura simbolo dell’olocausto degli Ebrei con indosso una maglietta giallorossa, per il contesto nel quale sono stati diffusi, per la prevedibile e giustificata eco che tale azione ha avuto, rappresenta un gesto altamente lesivo dei principi e dei valori cui deve necessariamente tendere l’Ordinamento sportivo. Orbene il Collegio ritiene, tuttavia, che ai fini della valutazione della violazione della disposizione di cui all’art. 11, comma 3 del CGS da parte della Società, debba valutarsi in concreto se la Società stessa abbia adottato tutti i mezzi idonei per cercare di evitare l’illecito. Infatti, come è noto, l’Ordinamento Federale prevede, all’art. 4, comma 3 del CGS FIGC, la responsabilità oggettiva per le Società, per l’operato dei propri sostenitori all’interno del campo di gioco. A tale generica disposizione si affianca quella di cui all’art. 11, comma 3 del CGS che afferma la responsabilità della Società per l’introduzione di disegni, emblemi e altro recanti espressioni discriminazione. Orbene, a meno che non si ritenga che la disposizione in questione sia un mero pleonasmo rispetto a quanto già previsto dall’art. 4, comma 3 del CGS FIGC, questo Tribunale sostiene che, nel caso di specie, ricorra, nei confronti delle Società, un’ipotesi di cd. “responsabilità aggravata” sulla falsa riga di quanto previsto per alcune ipotesi tipizzate di responsabilità previste nel codice civile. Com’è noto tale profilo di responsabilità presuppone una presunzione di colpevolezza che ammette, tuttavia, la prova liberatoria qualora si dimostri che il responsabile abbia posto in essere le misure idonee ad evitare il danno; a conforto di tale tesi soccorre l’art. 13 del CGS che ammette espressamente la cd “prova liberatoria” in presenza di almeno tre circostanze ivi indicate. Se è vero che l’art. 13 CGS fa riferimento, ai fini dell’esclusione della responsabilità, esclusivamente alle condotte tenute dai sostenitori delle Società poste in essere in violazione dell’art. 12 CGS (repressione di fatti violenti), il chiaro riferimento ad ipotesi espressamente previste nell’art. 11 CGS - vedasi l’art. 13 comma 1, lett. b) e c) CGS - fa propendere per l’applicazione delle esimenti anche agli illeciti di cui all’art. 11 CGS. Sotto altro profilo è evidente che le violazioni previste agli artt. 11 CGS e seguenti sono strettamente correlate al positivo obbligo in capo alla Società di adottare tutte le misure idonee per la tutela dell’ordine pubblico, previste dall’art. 62 delle NOIF FIGC, e pertanto, sono riconnesse ad uno specifico obbligo di controllo, la cui correlata sanzione è consequenziale ad una sua specifica violazione, piuttosto che ad una generica responsabilità oggettiva (per la differenza fra responsabilità aggravata - alla quale corrispondono specifici obblighi di responsabilità di vigilanza, controllo e diligenza - e responsabilità oggettiva, vedasi Cass., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651). Nel caso di specie, anche sulla scorta della apprezzabili argomentazioni fornite dalla difesa della SS Lazio, il Collegio ritiene non sussistano  i presupposti per ritenere la stessa responsabile della violazione di cui all’art. 11, comma 3, CGS giacché è stato dimostrato che la Società ha posto in essere tutte le misure idonee e previste dalle normative vigenti per garantire efficaci misure di controllo. Vero è, inoltre, che gli adesivi introdotti all’interno dello stadio erano di dimensioni talmente ridotte che, anche usando una particolare diligenza, sarebbero facilmente sfuggite ai controlli degli addetti di sicurezza che, come è stato correttamente osservato, non possono neanche effettuare perquisizioni corporali nei confronti degli spettatori. In altri termini si ritiene che la Società, come evidenziato dalla difesa, abbia fattivamente posto in essere le condotte di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, in relazione alla gara in questione e che l’introduzione degli stickers di ridotte dimensioni, ad opera fra l’altro di un esiguo – rispetto al numero complessivo di spettatori - gruppo di sostenitori, non potesse essere impedito. I fattori sopra elencati, tuttavia non possono escludere la responsabilità oggettiva della Società deferita che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 risponde, per l’appunto oggettivamente, dell’operato dei propri sostenitori, all’interno del campo di gioco, contrario, ovviamente, ai principi sopra indicati. La responsabilità oggettiva sopra cennata fa da logico corollario, quale norma di chiusura, al principio secondo il quale, nell’ambito dell’Ordinamento sportivo, le Società, anche in funzione del ruolo propulsivo educativo alle stesse riservato dall’Ordinamento Federale, concorrono, in quanto associate alla FIGC, a realizzare il fine espressamente indicato all’art. 2, comma 5 dello Statuto FIGC secondo il quale “La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”. Responsabilità che sussiste, secondo i parametri tipici della “responsabilità per fatto altrui”, ogni qualvolta venga accertato il nesso  causale fra la condotta contestata e l’evento cagionato posto in essere da altri soggetti – i sostenitori - nei confronti dei quali le Società si accollano il rischio in ragione dell’attività esercitata, senza possibilità di invocare l’assenza di dolo o colpa. Individuata, pertanto, la norma violata, ritiene il Collegio che la sanzione da affliggere non debba essere vincolata ai rigidi parametri di cui all’art. 11 del CGS, ma può essere parametrata agli ordinari canoni previsti dall’Ordinamento Federale. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene non sussistano i presupposti per infliggere la sanzione della disputa di due giornate a porte chiuse in quanto, in tal modo, verrebbe penalizzata la quasi totalità della tifoseria laziale per il becero comportamento di soli venti persone, subendo un danno economico derivante dalla mancata possibilità di assistere alle gare della propria squadra del cuore, soprattutto per coloro che sono in possesso di abbonamento. Tale sanzione risulta essere estremamente penalizzante per la parte di tifoseria sana che, di fatto, sarebbe ostaggio dei comportamenti inqualificabili tenuti da pochissimi pseudo tifosi e potrebbe portare al compimento di ulteriori atti emulativi sempre da parte di pochi sprovveduti che potrebbero provare ulteriore soddisfazione nel constatare quanto il loro comportamento sia in grado di condizionare un’intera tifoseria.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 72/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 31.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITGARA HELLAS VERONA/INTERNAZIONALE DEL 30.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società per avere i suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, intonato un coro denigratorio “di matrice territoriale” anche se non direttamente rivolto alla tifoseria della squadra avversaria. La Corte non può fare a meno di stigmatizzare con assoluta fermezza l’espressione adoperata dalla tifoseria veronese della quale si discute nel presente ricorso. La frase “abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il meridione trascende indiscutibilmente i limiti dello scherno e assume i toni della denigrazione di tipo discriminatorio.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 72/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 54 del 25.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ VENEZIA FC AVVERSO LA SANZIONE DELLAMMENDA DI3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTADELLA/VENEZIA DEL 24.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società  per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi e numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza. Con le disposizioni contenute all’interno degli artt. 12, 13 e 14 C.G.S., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive. Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori. L’art. 12, comma III, configura la responsabilità oggettiva delle societàper la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Tanto premesso, ai sensi dell’art. 13 C.G.S. la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, in violazione dell’articolo che precede, nel caso in cui ricorrono congiuntamente almeno tre delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), mentre ne risponde in forma attenuata al ricorrere di almeno una di esse.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 46/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALAZZOLO/ACIREALE DEL 10.9.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: «per avere i propri sostenitori in campo avverso, nel corso del primo tempo, lanciato pietre ed accendini all’indirizzo di un A.A. I medesimi, inoltre nel corso del secondo tempo reiteravano il lancio di bottiglie di vetro, accendini, pietre di grandi dimensioni (10/15 cm) che cadevano nelle vicinanze dell’Ufficiale di gara. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del lancio di oggetti a cagionare danni alla incolumità fisica dei presenti». In vero, sono considerati atti violenti non soltanto le aggressioni fisiche, i.e. “concrete”, dei sostenitori nei confronti di altri individui, o il danneggiamento di cose (come lo scuotere con violenza e/o forzare i cancelli di accesso, e la distruzione di panchine, porte di accesso, vetrate divisorie, cartelli pubblicitari e di  altre strutture, etc.), ma anche il  lancio di oggetti, indipendentemente dal fatto conseguente di procurare o meno ferite o danni (come, ad esempio, accendini, monete, bulloni, petardi, fumogeni, razzi, bengala, bottigliette d’acqua di plastica, tappi, pietre). La giurisprudenza sul punto è consolidata (cfr. ex plurimis, Giudice sport., in Com. Uff. LND, 26.5.2011, n. 190; Giudice sport., Sez. LNPA, in Com. Uff. FIGC, 8.4.2012, n. 201/GS; Giudice sport., Sez. LNPB, in Com. Uff. FIGC, 29.4.2012, n. 110/GS; Giudice sport., Sez. LNPB, in Com. Uff. FIGC, 4.9.2012, n. 16/GS; Giudice sport., Sez. LNPA, in Com. Uff. FIGC, 3.12.2012, n. 97/GS; C.S.A., in Com. Uff. 21.7.2017, n. 011/CSA, ricorso L’Aquila Calcio 1927 S.r.l.; C.S.A., in Com. Uff. 7.2.2017, n. 073/CSA, ricorso POL.D. Sammichele).

Decisione C.S.A.: C. U. n. 45/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 27 del 22.8.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO AS ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.8.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 15.000,00 Questa Corte ritiene che la prima censura sia manifestamente infondata atteso che, nel caso che ci occupa, viene in rilievo la violazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 3, C.G.S. (introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere), che è pacificamente applicabile anche ai comportamenti dallo stesso descritti, posti in essere dai sostenitori di una squadra impegnata in trasferta (la disposizione fa, infatti, riferimento, in modo generico, agli “impianti sportivi”) e non la violazione delle disposizioni d cui all’art. 14 C.G.S. che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, sono, invece, applicabili esclusivamente ai comportamenti violenti posti in essere dai sostenitori all’interno o nelle adiacenze del proprio impianto sportivo (cfr., da ultimo, CSA – Sez. I, decisione di cui al Com. Uff. n. 64/CSA del 13.1.2017). Quanto, invece, alla censura, formulata in via subordinata, questa Corte ritiene che la società Roma abbia fornito, mediante la produzione documentale allegata al ricorso, un principio di prova in ordine alla ricorrenza, nella fattispecie che ci occupa, anche dell’esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. ovvero l’avere “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”. Al proposito, questa Corte coglie l’occasione per evidenziare che la esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. può essere riconosciuta in tutte le ipotesi in cui i predetti modelli di organizzazione, siano stati adottati ed efficacemente attuati, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui la stessa si colloca. Tali modelli devono, in particolare, prevedere: misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; l’adozione di specifiche procedure per le fasi decisionali, sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché i adeguati meccanismi di controllo; l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; la nomina di un organismo di vigilanza, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri  di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.Nel caso di specie, questa Corte ritiene che la Società A.S. Roma abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione che risponde ai predetti requisiti; il che consente di operare una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo che viene rideterminata in euro 15.000 e non, invece, nel minimo edittale, come richiesto dalla Società ricorrente, atteso che comportamenti analoghi a quelli che ci occupano, erano stati posti in essere dai sostenitori della A.S. Roma proprio in occasione della gara Atalanta/Roma, disputatasi nella scorsa Stagione Sportiva.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 44/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 17.8.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA FC SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP HELLAS VERONA/AVELLINO DEL 13.8.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per aver i suoi sostenitori - sistemati nel settore centrale della Tribuna superiore est e riconducibili alla tifoseria normalmente occupante la Curva sud, settore rimasto chiuso in occasione della gara in questione in esecuzione del provvedimento del Giudice sportivo della LNPB (Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017) - “intonato più volte, prima e nel corso della gara, cori comportanti offesa, denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei sostenitori della società Avellino”.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  032/CSA del 06 Ottobre 2017

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  APRILIA/ANZIO  DEL  24.9.2017

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.500,00 a carico della società sia per indebita presenza, al termine della gara, di un numeroso gruppo di sostenitori all’interno del terreno di giuoco e nell’area antistante, sia per le espressioni gravemente minacciose ed offensive rivolte al direttore di gara da persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, le ragioni sulle quali si fonda il reclamo si riferiscono esclusivamente alla posizione del Presidente della società ed al suo comportamento nei confronti dell’arbitro. Più in particolare il presidente della squadra precisa di essersi  presentato  alla  terna arbitrale e dunque di essere da questa ampiamente conosciuto di guisa che l’affermazione contenuta nel supplemento di rapporto arbitrale, quando si specifica che la persona che offendeva l’arbitro era da ricondurre alla figura del presidente, sarebbe inspiegabile, in quanto il presidente sarebbe stato noto all’arbitro e dunque l’arbitro non avrebbe dovuto esprimersi in termini di una identificazione dubitativa.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  032/CSA del 06 Ottobre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E  DIFFIDA  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  FRANCAVILLA/AZ  PICERNO  DEL  24.9.2017

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.500,00 a carico della società “per avere propri sostenitori, dall’11° del secondo tempo e fino al termine della gara, lanciato sputi all’indirizzo di un A.A. alcuni dei quali lo colpivano alla nuca, sulla schiena e su un polpaccio. Al termine della gara persone non identificate ne autorizzate facevano ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi e nella circostanza colpivano con tre pugni la porta dello spogliatoio arbitrale”.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/TB del 26.04.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI GUBBIO/CARRARESE DEL 22.04.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00 “perché, nel corso del primo tempo, una ventina di tifosi della società, sistemati nell’unica tribuna dell’impianto sportivo, lanciavano all’interno del terreno di gioco un fumogeno in prossimità dell’area di rigore, al momento non interessata dal gioco, senza conseguenze; nel corso del secondo tempo, gli stessi tifosi, lanciavano un fumogeno e alcune bottiglie di vetro in prossimità dell’area di rigore, senza conseguenze, nonché un petardo non lontano dal portiere della Carrarese, senza conseguenze, costringendo l’arbitro ad interrompere la gara per quattro minuti; inoltre, nel corso della gara, veniva ripetutamente offeso l’arbitro con espressioni ingiuriose. Per mancanza della forza pubblica per tutto il primo tempo, fatta intervenire successivamente per i fatti che precedono (r.A.A.)”. La Corte Sportiva d’Appello, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, sia per l’intensità ed offensività delle espressioni formulate nei confronti del direttore di gara, sia per la pericolosità della condotta tenuta da alcuni sostenitori della società Gubbio 1910 S.r.l. durante la gara con il lancio di fumogeni, petardi e bottiglie all’interno del terreno di gioco, sebbene senza conseguenze per le persone ivi presenti. Seppur, come detto, i comportamenti e le condotte di cui trattasi rimangano deplorevoli, tenuto conto dell’effettiva collaborazione da parte della società tendente a far cessare le manifestazioni di violenza, come evidenziato nel referto ufficiale di gara, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale per fatti analoghi, ridurre la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. LECCE SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/TARANTO DELL’8.4.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00  “perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco; i medesimi facevano esplodere alcuni petardi, in parte nel proprio settore, in parte nel recinto di gioco, il tutto senza conseguenze (plurirecidiva, r.cc e proc.fed.)”. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori della U.S. Lecce S.p.A. non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, astrattamente pericolosi per le persone presenti, in quanto tali giuridicamente sussumibili nel disposto normativo recato dall’art. 12, comma 3, C.G.S. Tuttavia, atteso il contegno senz’altro collaborativo serbato dalla Società reclamante in un’ottica di adeguata prevenzione e gestione dei fenomeni concretamente accaduti e considerato che tali comportamenti non hanno cagionato conseguenze dannose, come puntualmente certificato nel fidefaciente rapporto arbitrale (ex art. 35 C.G.S.), si ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, riducendo l’importo dell’ammenda.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 789 del 21.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. REAL SANDOS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL SANDOS/ROYAL TEAM LAMEZIA DEL 19.3.2017

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione:” perché propri sostenitori, per tutta la durata della gara, esponevano sulla tribuna uno striscione recante frasi dal contenuto ironico nei confronti degli organi della Divisione calcio a cinque” “ ora toglieteci anche questo “.  La spiegazione dell’origine e del destinatario dello striscione appare del tutto convincente, anche alla luce della ulteriore precisazione che identica scritta era impressa sui fianchi del bus usato dalla società in precedenti occasioni, a conferma che la polemica non era diretta agli organi della divisione calcio a cinque ma al comune di Margherita di Savoia. In ogni caso, tuttavia, l’espressione in contestazione non appare, in assoluto, meritevole di sanzione proprio perché meramente ironica, priva di contenuto spregiativo o di dileggio, e quindi del tutto inidonea a recare offesa ad alcuno.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HERCULANEUM 1924/NOCERINA DEL 19.3.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 per avere i suoi sostenitori, nel corso del 2^ tempo, lanciato un pallone sul terreno di gioco nel tentativo di determinare un'interruzione, e perché al termine della gara alcuni fra essi si arrampicavano alla rete di recinzione rivolgendo espressioni offensive all'indirizzo della squadra avversaria. Considerati, infatti, gli sforzi della reclamante nel disporre e organizzare contromisure tese a prevenire o impedire simili deprecabili situazioni, in una situazione - fra l'altro - di comprovata sussistenza di un clima di contestazione (comprovata dalla presenza in forze di militi dell'Arma, come da referto arbitrale) da parte di tifosi della Herculaneum nei confronti di quest'ultima, la misura della sanzione dell'ammenda, quantificata dal Giudice Sportivo in € 1000,00, risulta non proporzionata, di talché appare appropriato ridurla ad € 500,00.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 21/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 1029 del 30.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA ASD CALCIO A CINQUE RIMINI/MANTOVA DEL 27.5.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 800,00 per il fatto che i sostenitori hanno fatto esplodere, nel corso dell’incontro, otto petardi sugli spalti senza arrecare conseguenze fisiche ad alcuno. In primo luogo non risultano precedenti  specifici a carico della società reclamante. In secondo luogo assume carattere rilevante la circostanza dedotta in ricorso e non contestata relativa al fatto che, su richiesta dell’arbitro, la società si è subito attivata presso i propri sostenitori ottenendo l’immediata sospensione della condotta contestata .

Decisione C.S.A.: C. U. n. 20/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRASTEVERE/NARDÒ DEL 14.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società. Il referto arbitrale è chiarissimo nell’individuare i fatti dai quali sono scaturite le sanzioni. In particolare emergono con evidenza i comportamenti dei sostenitori, i quali peraltro non vengono smentiti neanche dalla prospettazione contenuta in ricorso che si rivela contraddittoria, mentre per quanto riguarda l’atto commesso dal calciatore, poi squalificato, la società non offre nessun elemento probatorio che possa condurre ad una diversa conclusione.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 15/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 30.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. TRASTEVERE CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRASTEVERE/BISCEGLIE DEL 29.3.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società ridetermina le sanzioni nella sola ammenda di € 3.000,00 con diffida, annullando l’obbligo della disputa di una gara a porte chiuse “per aver propri sostenitori lanciato ripetutamente all’indirizzo di un A.A. numerosi tappi di bottiglia, getti d’acqua e sputi, che lo attingevano su tutto il corpo, nonché due bottigliette di acqua di cui una vuota lo colpiva alla schiena e una piena che lo sfiorava alla testa. Al termine della gara, inoltre, gli stessi sostenitori lanciavano sul terreno di gioco alcune bottigliette semipiene di acqua”. La Corte osserva che i comportamenti si sono effettivamente verificati come, del resto veniva ammesso dalla stessa reclamante e tali comportamenti giustificano pienamente la decisione del Giudice Sportivo. Tuttavia, in ragione della oggettiva situazione venutasi a determinare, ossia il grande e inatteso afflusso di ospiti della compagine avversaria, difficilmente sostenibile in ragione della struttura dell’impianto, può, in via equitativa, rimodularsi la sanzione.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 18/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 850 del 5.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. POL. FUTURA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER  4 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  AL  SIG.  M.G.; INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO A 5 SERIE B POL. FUTURA/CATAFORIO DEL 1°4.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 perché a fine gara, mentre le squadre si accingevano a schierarsi al centro del campo, l’allenatore dava sfogo ad un’esultanza smodata determinando la reazione della tifoseria del Cataforio la quale entrava in campo per poi essere subito raggiunta da quella di casa. Nasceva dunque «un parapiglia generale che costringeva la terna arbitrale a far rientrare le squadre negli spogliatoi mentre intervenivano le forze dell’ordine per riportare la calma» (cfr. referto commissario di campo e dell’arbitro). La Corte riduce la squalifica all’allenatore a 3 giornate di gara, reo di aver al termine dell’incontro, secondo quanto riportato nei documenti ufficiali di gara, quest’ultimo, mentre era in corso l’effettuazione del saluto fair play, attraversava di corsa il terreno di gioco partendo dalla propria panchina e dirigendosi verso il lato opposto nei pressi della tribuna spettatori, «esultando in maniera eccessiva, provocatoria e derisoria nei confronti degli avversari». In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dalla ricorrente in quanto, ex art. 35, comma 1.2, C.G.S., «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché di recente Corte Sportiva d’Appello, ricorso ASD S.r.l. Potenza Calcio, in Com. uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.). Tanto premesso, questa Corte ritiene che sia possibile procedere ad una rideterminazione  della sanzione dell’ammenda nei confronti della società in virtù delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., mentre nei confronti del sig. – omissis - ad una rideterminazione della sanzione della squalifica posto che, tranne un contatto fisico, non risultano essere state commesse azioni caratterizzate da particolare violenza (aggressioni fisiche, et similia) verso i tesserati del sodalizio avversario. Ciò nonostante la condotta del – omissis - va fermamente censurata in quanto il comportamento da questi tenuto avrebbe potuto provocare reazioni ancora più gravi di quelle effettivamente verificatesi sia da parte dei tifosi, sia da parte dei tesserati del – omissis -. L’allenatore deve essere di esempio sul piano della disciplina sia per i calciatori, sia per il pubblico. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura violenti azioni, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se allenatore.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 17/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 175/DIV del 03.04.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 750,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. R.I., INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/CASERTANA DEL 02.04.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 400,00 “Perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze”. I fatti così descritti dal Direttore di gara possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata. In primo luogo, va rilevato che il petardo esploso non ha provocato alcuna conseguenza. In secondo luogo, la condotta dei tifosi è stata posta in essere nel corso di una gara disputata in trasferta, in occasione della quale è noto che i poteri di controllo attribuiti alla società ospitata sono molto più limitati.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 14/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO S.R.L./SALINIS DEL 4.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché propri sostenitori in campo avverso, sebbene la partita dovesse essere disputata a porte chiuse, penetravano all’interno dell’impianto e della tribuna per tutta la durata del secondo tempo, rivolgevano agli arbitri frasi offensive e minacciose”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 577 del 09.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €  1.500,00  INFLITTA ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  SAMMICHELE/AVIS PLEIADE POLICORO DEL 4.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “perché propri sostenitori per tutta la durata dell’incontro rivolgevano corali ingiurie e minacce all’indirizzo del secondo arbitro, sputandogli contro ed attingendolo in più parti del corpo e della divisa. In alcune circostanze taluni di detti sostenitori, sporgendosi dalla tribuna, strattonavano l’ arbitro afferrandolo per la divisa senza arrecargli conseguenze fisiche […] ”. 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. P. AZ PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VULTUR/AZ PICERNO DEL 12.2.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 per avere i propri sostenitori “introdotto e utilizzato nel corso del secondo tempo, materiale pirotecnico all’interno del  settore loro riservato, rivolto  espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale e lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un che lo attingevano più volte alla schiena”. La Corte osserva che la reclamante non nega la verificazione dei fatti ma chiede che siano valutate circostante esimenti o attenuanti che possano mitigare il rigore della sanzione. Al riguardo può convenirsi in ordine alla circostanza che i fatti si sono verificati in una situazione in cui era oggettivamente difficile controllare la posizione dei propri sostenitori, in cui le forze dell’ordine avevano sottoposto a verifica l’ingresso dei tifosi e in cui comunque non si sono determinate situazioni di pericolo. Appare pertanto equo pervenire ad una rideterminazione della sanzione.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLINATESE/SEREGNO DEL 12.2.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 2.000,00 «per avere due propri sostenitori al termine del primo tempo rivolto all’indirizzo dell’arbitro espressioni gravemente discriminatorie per motivi di provenienza territoriale. Gli stessi, al termine della gara, colpivano con pugni la porta dell’uscita di emergenza degli spogliatoi, rivolgendo ingiurie all’indirizzo del medesimo ufficiale di gara». È, infatti, parere di questa Corte che, in primo luogo, il comportamento tenuto dai sostenitori della squadra locale sia da censurare in quanto reiterato senza soluzione di continuità durante l’arco di tutta la gara, dando sfogo  anche ad atti violenti. In secondo luogo,  in merito alle parole pronunciate ad oggetto l’origine territoriale della terna arbitrale, che queste abbiano un senso dispregiativo ed offensivo non può revocarsi in dubbio e, pertanto vanno censurate, con fermezza, soprattutto quando l’elemento territoriale costituisce «la base sostanziale della deprecazione e dell’offesa, dal punto di vista della dignità umana e dell’appartenenza a una data collettività» (così, Corte giust. fed., Sez. un., in C.u. Com. Uff. FIGC, 20.1.2014, n. 179/CGF), come nel caso che occupa. Tuttavia, questa Corte ritiene – in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale a seguito della modifica apportata nel Com. Uff. FIGC, 18.8.2014, n. 58/A dell’art. 11, comma 1, C.G.S. (e, conseguentemente, dell’art. 12, comma 3, C.G.S. per il correlato richiamo) – doversi procedere ad una rideterminazione delle sanzione in virtù delle attenuanti di cui all’art. 13, lett. b) e c), C.G.S..

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 11/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 1°.6.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE L’AQUILA/CAVESE DEL 31.5.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 700,00 “per avere propri sostenitori, al termine della gara, fatto oggetto di numerosi sputi il Direttore di Gara, che veniva attinto sulla testa e sulle spalle, nonché i calciatori e dirigenti della squadra avversaria, anch’essi ripetutamente colpiti”. Pur dovendosi stigmatizzare i comportamenti oggetto di reclamo, in quanto contrari ai supremi principi che debbono presiedere lo svolgimento di ogni attività sportiva rilevante per l’ordinamento federale, ex art. 1.1. C.G.S., palesandosi gli stessi certamente meritevoli di sanzione disciplinare, occorre tenere presente che gli stessi si sono originati in un contesto fattuale, ossia il Campionato Nazionale Juniores, con riferimento al quale, questa Corte Sportiva ha sovente dimostrato particolare sensibilità e flessibilità nell’applicazione rigorosa delle disposizioni codicistiche. D’altronde, tutti i precedenti giurisprudenziali che si sono pronunciati su condotte analoghe a quelle oggetto del presente reclamo riguardano accadimenti verificatisi in occasioni di manifestazioni, quali quelle dilettantistiche o professionistiche, in cui la componente agonistica è certamente più spiccata, ciò richiedendo maggiore rigore e, dunque, maggiore valorizzazione della funzione deterrente intrinsecamente connessa ad ogni provvedimento sanzionatorio (sul punto, cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, Com. Uff. n. 168/CSA, 2015/2016).Al riguardo, è possibile citare, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti arresti:C.S.A., Sez. III, Com. Uff. n. 095/CSA, 2016/2017, gara Sersale Calcio 1975 – U.S.D. Cavese 1919 del 18.12.2016, valevole per il Campionato di Serie D, Girone I;C.S.A.,Sez. III, Com. Uff. n. 065/CSA, 2016/2017, gara Isernia Football Club – Avezzano Calcio S.r.l. del 17.4.2016, valevole per il Campionato di Serie D, Girone F; C.S.A., Sez. III, Com. Uff. n. 100/CSA, 2015/2016, gara Amiternina Scoppito – U.S.D. Recanatese del 25.10.2015, valevole per il Campionato di Serie D, Girone F; C.S.A., Sez. III, Com. Uff. n. 141/CSA, 2015/2016, gara Isola Liri – Potenza del 10.10.2015, valevole per il Campionato di Serie D, Girone H.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 10/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 215/DIV del 25.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA LECCE/SAMBENEDETTESE DEL 24.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “perché propri sostenitori durante la gara introducevano e accendevano, nel proprio settore, numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco, senza conseguenze; i medesimi facevano esplodere nel recinto di gioco un petardo, senza conseguenze (r.c.c. e proc.fed., plurirecidiva)”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 10/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 206/DIV del 15.04.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY-OFF GIANA ERMINIO/VITERBESE CASTRENSE DEL 14.5.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 750,00, per i fatti accaduti in occasione della gara. In particolare risulta dal rapporto del delegato di Lega che, all’ingresso in campo delle squadre, dal settore ospiti, occupata dalla tifoseria della Viterbese, veniva esploso un fragoroso petardo ed acceso un fumogeno. Infatti, se è vero che la società ospite non partecipa alla organizzazione ed alla disciplina della gara, così che ad essa non possono addebitarsi eventuali omissioni nella attività di prevenzione di fatti violenti, anche da parte dei propri sostenitori, nondimeno il comportamento dei suoi tifosi non può risultare esente da qualsivoglia rilievo, atteso che, a mente dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., la società, rispondere, in via oggettiva, dell’operato dei propri sostenitori in occasione di gara disputate in campo neutro, ovvero in trasferta. Non è revocabile in dubbio l’esplosione di un petardo e l’accensione di fumogeni da parte dei tifosi della Viterbese in occasione della gara. In ogni caso la Corte, proprio in ossequio al principio di proporzionalità ed in relazione alla esatta ricostruzione del fatto nei termini indicati dal delegato della Lega, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Viterbese Castrense di Viterbo riduce la sanzione dell’ammenda ad € 750,00.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 208 del 16.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA  DI  € 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 14.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per aver i suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato un petardo di notevole potenza che provocava danneggiamenti ad una grata metallica nei pressi della barriera di recinzione e arrecava un forte trauma acustico al delegato alla sicurezza della Soc. Torino, diagnosticato dal medico dello stadio”. L’entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società ha concretamente operato con le Forze dell’Ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.175 del 07.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 35.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP NAPOLI/JUVENTUS DEL 5.4.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 25.000,00. Questa Corte ritiene di condividere quanto rappresentato dalla Società ricorrente in ordine alla ricorrenza, nella fattispecie che ci occupa, delle esimenti di cui all’art. 13, lett. a) e e) C.G.S.; il che, pur non potendo condurre ad esonerare la Società S.S.C. Napoli S.p.A. da responsabilità, impone di rideterminare la sanzione nell’ammenda di 25.000 euro con diffida; ciò in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dai sostenitori della Società ricorrente e dell’esistenza della recidiva specifica.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. SALERNITANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00           INFLITTA     ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 1°.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere suoi  sostenitori, al  45° del  primo tempo, lanciato una monetina che colpiva l’Arbitro all’addome senza procurargli dolore; per avere inoltre, suoi sostenitori, al 51° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 715 del 7.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO POL. A.S.D. ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 4.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: pur il comportamento antiregolamentare posto in essere dai propri sostenitori e tesserati nei confronti della terna arbitrale nel corso del secondo tempo e a fine gara.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI

€ 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/FLAMINIA DEL 5.3.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 400,00 “per avere circa 80 dei propri sostenitori, al termine della gara, protestato nei confronti dei calciatori della squadra costringendo gli stessi e gli Ufficiali di gara a rimanere negli spogliatoi per circa 30 minuti”. Sebbene, infatti, non sia revocabile in dubbio la violazione, da parte della società reclamante, del disposto normativo recato dall’art. 4, comma 4, C.G.S., secondo cui “Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti…”, questa Corte non può non rilevare come la presenza dei sostenitori locali non si sia, comunque, tradotta in un comportamento violento nei confronti degli Ufficiali di gara, atteso anche il protrarsi non particolarmente significativo della condotta costrittiva dagli stessi posta in essere (“circa 30 minuti” è dato leggere nel referto). Non possono, inoltre, obliterarsi le indubbie difficoltà logistiche, gestionali ed organizzative in cui versa la società reclamante. Pertanto, adeguatamente valorizzate la consistenza fattuale della condotta “incriminata” e le complessive risultanze probatorie, la Corte accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. e, per l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta alla reclamante nell’ammenda di € 400,00.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 21.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.C.  CHIEVO VERONA 1929  AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/NAPOLI DEL 19.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per aver “i suoi sostenitori, al 1° minuto del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 579 del 9.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. SHAOLIN SOCCER AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA            DI € 1.000,00  CON  DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. T.R.; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.D., INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER  21 SHAOLIN SOCCER/VIRTUS NOICATTARO DEL 5.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “Perché al termine dell’incontro, numerosi sostenitori, penetravano indebitamente nella zona degli spogliatoi, inveendo contro il direttore di gara e tenendo nella circostanza un atteggiamento offensivo e minaccioso. Tale condotta induceva gli stessi arbitri, tenuto conto del totale disinteresse dei dirigenti della società, a richiedere telefonicamente l’intervento delle forze dell’ordine, che sopraggiunte, provvedevano a scortare gli arbitri fino alle loro autovetture, nonostante l’assembramento ostile dei predetti facinorosi.”

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.080/CSA del 17 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI2.800,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926 ARL/PALMESE DEL 29.1.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 2.000,00 “per assembramento ostile al termine della gara di circa 30 propri sostenitori che posizionatisi fuori dal cancello dell’impianto, mentre la terna arbitrale usciva con la propria autovettura, gli rivolgevano espressioni gravemente offensive e minacciose. Nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine gli stessi sostenitori colpivano con un violento pugno un finestrino con un calcio la portiera e con tre sputi il lunotto della vettura sulla quale viaggiava la terna arbitrale che veniva scortata dalle Forze dell’Ordine fino all’uscita del casello autostradale”. In particolare la S.S.D. Polisportiva Sarnese ha evidenziato che i fatti accaduti all’esterno dell’impianto sportivo sarebbero stati meno gravi di quelli riportati nel referto arbitrale, trattandosi, a dire della ricorrente, di pochi tifosi che si sarebbero limitati a rivolgere all’Arbitro alcuni epiteti. Il ricorso va in parte accolto in quanto in relazione ai fatti accaduti risulta essere più congrua la sanzione di € 2.000,00, ferma la diffida nei confronti della S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 A R.L..

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.078/CSA del 16 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 75/TB del 01.02.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERETTI” SAMBENEDETTESE/MODENA DEL 28.1.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 per mancanza di adeguata assistenza alla terna arbitrale all'arrivo all'impianto sportivo; perché un proprio sostenitore, durante la gara, minacciava pesantemente, anche esibendo un coltello, l'allenatore della società "Modena" rivolgendogli anche reiterate frasi offensive. La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti durante la gara e ribadendo, come riportato dal C.G.S., la responsabilità in capo alla Società ospitante in riferimento all'ordine, di comportamento e adeguatezza, da mantenere nell'impianto sportivo, rileva che la sanzione irrogata alla Società è eccessiva rispetto alla responsabilità ad essa ascrivibile in merito ai fatti accaduti.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.131/CSA del 03 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.C. TUTTOCUOIO 1957 S.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DEL22.1.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”. “…al 42’ del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 9 della Lupa Roma, - omissis -, e lo stesso durante il tragitto di uscita dal campo e di discesa nel tunnel è stato investito da cori provenienti dalla tifoseria della tribuna e da altri sostenitori che si trovavano nell’area sotto tribuna. Il coro era di discriminazione razziale e consisteva nel gridare “bu-bu-bu”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.068/CSA del 27 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 72 dell’11.01.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELL’U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LEVICO TERME/CILIVERGHE MAZZANO DELL’8.1.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 5.000,00 "perché i propri sostenitori, per la intera durata della gara ed al termine della stessa, rivolto reiterate e numerose espressioni gravemente offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale" in quanto il trattamento sanzionatorio sia stato commisurato a una condotta del pubblico considerata protrattasi per tutta la gara, invece che solamente per metà della stessa (il solo secondo tempo).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.064/CSA del 13 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 70 del 27.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLAMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVELLINO/SALERNITANA DEL 24.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere i sostenitori, prima dell’inizio del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa sei minuti e per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, tre petardi, alcuni fumogeni e due bottigliette di plastica e, sul terreno di giuoco, quattro fumogeni ed una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.064/CSA del 13 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 85 del 29.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società per gli incidenti ed i tafferugli causati dai sostenitori della Società stessa in prossimità dell’impianto sportivo, così come dettagliatamente riportato nella relazione di servizio del R.O.P. e nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.064/CSA del 13 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 22.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società per la effettiva gravità delle violazioni contestate, che presentano, peraltro, il carattere della reiterazione e che sono state, per così dire, prodromiche ai gravissimi episodi di violenza che si sono verificati al termine della gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.019/CSA del 28 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 14.09.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE 1919/FC GROSSETO DELL11.9.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società per lancio fumogeni e petardi sugli spalti e sul campo per destinazione.

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.103/CSA del 16 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 11 Aprile  2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’SEGUITOGARAPARMA/FORLÌDEL06.03.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D.A.R. SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017

Impugnazione – istanza:    RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. C.E. SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze; perché persona non identificata ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente negli spogliatoi, al termine della gara, e avvicinatasi minacciosamente e con veemenza all’Arbitro gli rivolgeva reiterate frasi offensive cercando il contatto fisico, a stento trattenuta da altre persone presenti”. La Corte riduce ad 1giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori  “per comportamento offensivo verso l’Arbitro al termine della gara”, in quanto il comportamento non è da configurarsi come offensivo, bensì come irriguardoso

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.103/CSA del 16 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 11 Aprile  2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 01.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARI/BRESCIA DEL 28.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione:  per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco alcuni fumogeni”. L’entità della predetta sanzione era stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società aveva concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

 

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 27 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 239 del 23.2.2017

Impugnazione – istanza:   RICORSO CON RICHIESTA DI      PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LA SANZIONE: - DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI B. NAZZARO CHIARAVALLE/VILLABIAGIO DEL 22.2.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 1.000,00 annullando la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse per “avere propri sostenitori, in campo avverso, dal trentacinquesimo del primo tempo e sino al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive, intimidatorie ed irriguardose all’indirizzo degli ufficiali di gara nonché del CDC. Al termine della gara quindici persone circa, chiaramente riconducibili alla società forzavano l’ingresso all’area degli spogliatoi, e dopo esservi entrati, rivolgevano espressioni ingiuriose all’indirizzo degli ufficiali di gara. Successivamente reiteravano la condotta posizionandosi all’esterno dell’impianto sportivo. Sanzione così determinata in considerazione della gravità della condotta, peraltro posta in essere in presenza di circa dieci bambini della scuola calcio”. Dalla lettura degli atti ufficiali di gara risulta che i sostenitori del Villabiagio, durante la gara ed al termine della stessa, hanno rivolto espressioni offensive ed ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara ed inoltre quindici persone circa, al termine della stessa - si introducevano indebitamente nell’area degli spogliatoi e continuavano a proferire ingiurie ed offese all’indirizzo dell’arbitro e degli assistenti. Non risulta però che gli stessi abbiano tenuto un comportamento violento, tale da giustificare la sanzione irrogata. Nel rapporto del Commissario di campo si legge che i sostenitori avrebbero forzato “con parole ed arroganza l’ingresso sull’impianto dicendo che erano dirigenti”. Nel caso di specie però non può parlarsi di “forzatura” perché il varco che immetteva nell’area degli spogliatoi era aperto, come risulta dalla lettura del rapporto del CDC.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell’11.01.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO L’AQUILA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI1.300,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTEROSI/L’AQUILA CALCIO DELL’8.1.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato all’indirizzo del Direttore di gara due contenitori di plastica semipieni contenenti caffè, uno dei quali lo colpiva a un polpaccio e l’altro lo sfiorava alla testa. Sanzione così determinata in ragione della recidiva di cui al Com. Uff. n. 15 del 7.9.2016 con cui alla medesima società reclamante è stata comminata la sanzione di €1.000,00per avere propri sostenitori al termine della gara rivolto espressioni ingiuriose e lanciato getti d’acqua all’indirizzo del Direttore di gara che lo attingevano in varie parti del corpo”. E’ inoltre condivisibile l’obiezione della reclamante circa il fatto che l'espressione utilizzata nel rapporto "con il chiaro intento colpirmi” non sia supportata dalla posizione di spalle dell'assistente, che non si vede quindi sulla base di quali elementi possa aver desunto “il chiaro intento di colpirlo” dei tifosi quando, essendo di spalle rispetto ad essi, non aveva la possibilità di vederli. Infine, le caratteristiche obiettive del settore ospiti, costituito da una porzione di distinti attigua a quella riservata ai tifosi casalinghi, divise solamente da una cancellata, come da video e foto prodotti dalla reclamante, determinano una vicinanza dei due settori che, unita al posizionamento di spalle dell'assistente, è atta a rendere dubbia la riconducibilità dell'evento alla tifoseria aquilana, a fortiori a fronte degli ulteriori predetti elementi di discrasia, illogicità e incertezza che sono stati sopra esposti.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 09 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 364 del 23.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  GARA ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL/MIRAFIN DEL 7.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione:  comportamento tenuto durante la gara da un gruppo di tifosi che avevano rivolto alla terna arbitrale ripetute e corali ingiurie; comportamento tenuto da un proprio giocatore espulso che rivolgeva, dopo l’espulsione, reiterate ingiurie all’arbitro, comportamento tenuto da tifosi che al termine dell’incontro penetravano sul terreno di gioco e davano vita ad un violento tafferuglio con accerchiamento dell’arbitro e del cronometrista ufficiale; d) ritardo nel rientro dei direttori di gara che al termine dell’incontro venivano avvicinati dal presidente della società che rivolgeva loro frasi offensive e minacciose.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 09 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO USD CAVESE 1919AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/USD CAVESE 1919 DEL 18.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere “propri sostenitori in campo avverso: attinto per 4 volte con dell’acqua un A.A.; lanciando numerosi e reiterati sputi (14) all’indirizzo di un A.A., colpendolo alla schiena e lambendone in diverse occasioni la testa e il volto. Sanzione così determinata in considerazione della gravità della condotta nonché della recidiva per i fatti di cui ai C.U. 26 e 54”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA  DI   1.800,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA POTENZA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 02.10.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 «per avere i propri sostenitori, dal 10° minuto del primo tempo e sino al termine della gara, lanciato sputi all’indirizzo di un A.A., una decina dei quali lo attingevano sulla maglia, sulla testa e su un braccio. Gli stessi inoltre, in due occasioni nel corso della gara, lanciavano bicchieri di plastica piena di birra all’indirizzo del medesimo A.A. senza tuttavia colpirlo». Il reclamo è fondato in relazione alla congruità della sanzione. Tenuto conto del clima di ostilità e delle misure predisposte dalla ricorrente, in ragione di una giurisprudenza consolidata sul punto, questa Corte ritiene opportuno ridurre la sanzione comminata dal Giudice di prime cure.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.V. HERCULANEUM/CYNTHIA DEL 25.9.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 perché in seguito ad un alterco tra un calciatore in panchina ed alcuni propri sostenitori, si determinava una situazione di tensione cui seguiva l’ingresso sul terreno di gioco delle Forze dell’ordine per documentare l’accaduto e la sospensione della gara ad opera dell’arbitro per 5 minuti”. Considerato che l’episodio sanzionato è in realtà pacificamente ammesso anche nello stesso reclamo nel quale, peraltro, la società si limita a sottolineare l’esistenza di misure di contrasto preventive e la prontezza dell’intervento dei propri dirigenti non resta che soffermarsi sulla misura della sanzione. In realtà, tenuto conto che l’episodio ha avuto breve durata e non ha prodotto conseguenze sulla ripresa del gioco può accogliersi la richiesta di riduzione dell’ammenda sia pure in una misura minima.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 12 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 22 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 98/DIV del 13.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI1.500,00 SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CASTRENSE DELL’11.12.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.200,00perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze”. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto nei limiti di cui in motivazione, tenuto conto delle circostanze oggettive richiamate nel ricorso circa l’assenza di conseguenze dannose per l’esplosione del petardo che, peraltro, veniva fatto scoppiare nel settore ospitante i medesimi tifosi della Viterbese Castrense, nonché in ragione dei numerosi precedenti di questa Corte, effettivamente analoghi al caso di specie, ove è stata disposta una riduzione della sanzione. Ciò non di meno, la Corte ritiene tuttavia non trascurabile la notevole potenza del petardo esploso e, nel contemperamento delle proprie valutazioni in ordine all’episodio, ritiene equo disporre una riduzione dell’ammenda.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 12 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 22 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 98/DIV del 12.12.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL  10.12.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 4.000,00 per avere i propri sostenitori levato 2 volte (ai minuti 3' e 16' del secondo tempo) cori di discriminazione razziale (della durata di 5 secondi circa ciascuno) in occasione della giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria, e per aver fatto esplodere nel loro settore un petardo di notevole potenza (senza conseguenze), il tutto come da referto. Premesso che risulta incontroverso il carattere di discriminazione razziale dei cori levatisi, nelle due occasioni surricordate, dall'area dello stadio occupata dai tifosi del Foggia (il punto non è infatti contestato nel gravame), è di contro vero che detti cori non devono verisimilmente aver assunto speciale evidenza, atteso che nel referto dell'arbitro non ve n'è traccia (ne danno conto solamente il Commissario di gara e il Rappresentante della Procura federale). Inoltre, almeno nel secondo caso, il coro si è levato proprio in occasione dell'espulsione del giocatore di colore che ne era il destinatario, il che vale ad escluderne un'univoca matrice di discriminazione razzista. Quanto al petardo, esso è stato fatto esplodere dalla tifoseria del Foggia Calcio nella zona dalla stessa occupata, di talché va escluso ogni intento violento e/o aggressivo nei confronti di terzi.  In rapporto ai fatti, nella loro materialità, la sanzione pecuniaria comminata appare conclusivamente non adeguata, per eccesso, e va perciò ridotta ad € 4.000,00.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 12 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 22 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/DIV del 09.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/ROBUR SIENA DELL’8.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per il comportamento tenuto dalla sua tifoseria, perché, nel primo quarto d'ora della gara dalle poche decine di tifosi si levavano, per 2 volte, espressioni ingiuriose e offensive nei confronti dell'arbitro, di carattere evidentemente personalizzato (in quanto evidentemente alludenti al precedente di altra gara, da identificarsi verosimilmente nella partita indicata nelle memorie difensive della società reclamante), come confermato anche dal pronunciamento dell'esatto cognome del direttore di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 244 del 23.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  POL.  D.  SAMMICHELE /META C5 DEL19.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: "perché i propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano agli arbitri ingiurie e minacce attingendoli con sputi in più parti del corpo".

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA U.S.D. CITTÀ DI CIAMPINO/A.V. HERCULANEUM 1924 DEL 20.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: "per indebita presenza, nell'area antistante gli spogliatoi, di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, le quali rivolgevano reiterate espressioni offensive e triviali all'indirizzo del Direttore di gara rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine".

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 02 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA, SEGUITO GARA POTENZA/MADREPIETRA DAUNIA DEL 13.11.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 con diffida a “per avere: - propri sostenitori lanciato in più occasioni oggetti vari (accendini, bottigliette di acqua e di liquore vuote, pacchetti di sigarette) all’indirizzo di un A.A. il quale veniva attinto in due occasioni da una bottiglietta di caffè Borghetti vuota e da un getto di acqua che lo attingeva alla schiena e sulla nuca; - il proprio dirigente addetto all’Arbitro, abbandonato l’impianto sportivo senza riconsegnare agli Ufficiali di gara le chiavi dell’autovettura, così omettendo di prestare la dovuta assistenza e costringendo la Terna ad una attesa di circa 30 minuti. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 26 e 39”. Il ricorso va parzialmente accolto in quanto, in considerazione della tenuità dei fatti addebitati alla ricorrente.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 18 Gennaio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 266 del 30.11.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 26.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: Durante il secondo tempo i sostenitori “attingevano con sputi il secondo arbitro. Nel corso del secondo tempo tre sostenitori locali penetravano indebitamente sul terreno di gioco. Uno di questi teneva un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara prima di essere bloccato ed allontanato dal portiere della società, mentre gli altri due si dirigevano con fare minaccioso verso i calciatori della società ospite, venendo tuttavia allontanati dai dirigenti della società prontamente accorsi”. Dopo una sospensione di circa due minuti la gara si è conclusa regolarmente ma, al rientro negli spogliatoi, gli arbitri sono stati oggetto del lancio di sputi da parte dei sostenitori della squadra catanese e sono stati colpiti in più parti del corpo. Infine al momento di lasciare l’impianto sportivo dell’arbitro è stato circondato da circa 15 sostenitori, due dei quali lo hanno spintonato ingiuriandolo e minacciandolo, mentre altri gli hanno tirato contro bottigliette di plastica vuote che lo hanno colpito senza arrecargli conseguenze fisiche. Altro sostenitore ha acceso nella circostanza un petardo scandagliare tra i piedi, costringendo l’arbitro ad allontanarsi precipitosamente per evitare la deflagrazione . L’arbitro è riuscito solo in un secondo momento a lasciare l’impianto sportivo grazie all’intervento del presidente della società che lo ha accompagnato fino all’aeroporto.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 18 Gennaio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO F.B.C. CASALE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.800,00 INFLITTA SEGUITO GARA PRO SETTIMO E EUREKA/CASALE ASD DEL 27.11.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.800,00 “per aver: - propri sostenitori lanciato reiterati sputi all’indirizzo di un A.A. attingendolo più volte al corpo e sulla divisa, ricoprendo la stessa; rivolto ripetute espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti del medesimo e dei rispettivi congiunti. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità e reiterazione delle condotte tenute”. Il comportamento tenuto dai tifosi della società reclamante è assolutamente ingiustificabile e va, pertanto, sanzionato come del resto riconosce la stessa parte ricorrente. Non può valere come scusante la circostanza relativa alla mancata sistemazione dei tifosi nel settore ospiti dello stadio a una distanza maggiore dai bordi del campo, non essendovi dubbio che le tifoserie devono comunque astenersi da comportamenti così incivili di contestazione come quelli accertati nella fattispecie. Quanto all’entità della sanzione, tuttavia, il Collegio, tenendo anche conto delle Sue precedenti pronunce, ritiene equo ridurre a € 1.800,00 la sanzione irrogata.

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