Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 253/CSA del 15 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND, di cui al Com. Uff. n.362 del 30.05.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Giulianova

Massima: Confermata alla società l’ammenda di € 2.000,00 e la disputa di una gara a porte chiuse, così motivando il provvedimento: “Per avere propri sostenitori lanciato all’indirizzo di un A.A. numerosi sputi (15-20) e bicchieri di acqua e di birra che lo colpivano alla schiena e alla testa nonché due bottigliette di acqua semipiene sul campo per destinazione. Nella circostanza, i medesimi, si aggrappavano e scuotevano la rete di recinzione cercando di colpire un A.A. con delle aste di bandiera. Tale comportamento provocava il danneggiamento della rete di recinzione. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati”…..Al riguardo la giurisprudenza sportiva ha avuto modo di sottolineare come “Secondo l’art. 26, comma 1, C.G.S. i fatti violenti commessi in occasione della gara sono addebitabili oggettivamente alla società se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. È da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché debbono essere considerate sanzionabili ed idonee a turbare il clima di serenità, anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una di giovani arrabbiati sono fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Pertanto un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva” (n.49 CFA/20222023). Nel caso di specie, e alla stregua dei surriferiti principi, è indubitabile che i numerosi sputi e il lancio di liquidi che hanno attinto l’Assistente n.2, la pressione esercitata dalla massa contro la rete di recinzione, il tentativo di colpire l’Assistente con le aste delle bandiere, la protratta durata di tali condotte (a partire dal 12’ pt fino alla fine della gara) costituiscono fatti gravi e violenti che giustificano l’applicazione delle sanzioni previste nei successivi commi del citato art.26, e in particolare, dal comma 4. Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art.26 (Fatti violenti dei sostenitori), comma 4, recita infatti: “Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate”. Ne consegue in primo luogo che la sanzione dell’ammenda, nella misura di € 2.000,00, appare senz’altro congrua e proporzionata rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dai sostenitori, essendo peraltro molto più prossima al minimo edittale che al suo massimo.  Inoltre anche la sanzione di disputare n.1 gara a porte chiuse appare congrua e pienamente rispondente alle previsioni del codice, posto che il comma 4 facoltizza il giudice, in caso di fatti particolarmente gravi, ad infliggere alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g) - che prevede la penalizzazione di uno o più punti in classifica - “ferme restando le altre sanzioni applicabili”. Se ai sensi dal citato comma 4, nei casi più gravi, il giudice sportivo ha il potere di comminare la più afflittiva sanzione prevista dall’art.8, comma 1, lettera g), deve a fortiori inferirsene che gli è implicitamente sempre concesso – in base a un giudizio di proporzionalità fondato sulla gravità dei fatti sottoposti al suo esame - di applicare anche le meno afflittive sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f) come richiamate dal precedente comma 3, trovando la sanzione dell’“obbligo di disputare a porte chiuse una o più gare” ulteriore fondamento anche nella locuzione “ferme restando le altre sanzioni applicabili”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 205/CSA del 28 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 217 del 4.04.2023

Impugnazione – istanza: Catanzaro 1929 Srl

Massima: Confermata la sanzione dell’“obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Massimo Capraro, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori”, “l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione” in quanto al minuto 38° circa del primo tempo, i sostenitori del Catanzaro presenti nel Settore Ospiti, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, prima fischiando e poi intonando il verso buu, verso un calciatore di colore del Giugliano mentre si accingeva a battere un calcio da fermo e che tali cori avevano durata di circa 10 secondi. I predetti sostenitori erano presenti in circa 350 e si rendevano responsabili, nel numero di circa 200, dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega. Va sottolineato in proposito che i tre autori dei referti si trovavano in parti del campo tali da coprire un'area molto estesa….Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale superiore alla metà di coloro che erano presenti nel Settore Ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. Infine, dalle richiamate relazioni risulta che i 350 tifosi ospiti che hanno seguito la loro Squadra in trasferta nello stadio di casa occupano il Settore Curva denominato Massimo Capraro. Ne discende, pertanto, l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) sulla scorta di tale elemento conoscitivo.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 194/CSA del 13 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 112 del 14.03.2023

Impugnazione – istanza: S.S.D. Casarano Calcio s.r.l.   

Massima: Riformata la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e dell'obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse, in quella dell’ammenda di € 4.000,00 e dell'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse a carico della società:"Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, protestato all'indirizzo della Terna Arbitrale rivolgendo espressioni gravemente offensive, nonché lanciato all'indirizzo di un A.A. alcuni sputi (10), monete (3) e un accendino che lo colpivano alla schiena. Al termine della gara, i medesimi sostenitori lanciavano nuovamente alcuni accendini e diverse monete all'indirizzo della Terna. Inoltre, all'interno dell'area degli spogliatoi erano presenti una quindicina di persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società le quali rivolgevano innumerevoli espressioni offensive e minacciose nei confronti degli Ufficiali di gara, rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine al fine di consentire l'accesso agli spogliatoi. La condotta veniva lungamente reiterata anche durante la permanenza della Terna nello spogliatoio loro riservato la cui porta veniva colpita con 5/6 pugni di forte intensità. All'uscita degli spogliatoi le Forze dell'Ordine constatavano che l'auto data in custodia dalla Terna Arbitrale alla società aveva uno pneumatico forato e pertanto si rendeva necessario l'intervento di un carro-attrezzi, mentre persona non identificata rivolgeva frasi di scherno. Gli Ufficiali di gara potevano abbandonare il terreno di gioco solo accompagnati dalla sicurezza in aeroporto laddove le Forze dell'Ordine avevano già stabilito di scortare l'auto. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica di cui al CU 72."

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 187/CSA del 4 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 114 del 21.03.2023

Impugnazione – istanza: ASD Martina Calcio 1947

Massima: Rideterminata la sanzione di una gara a porte chiuse in quella dell’obbligo di chiusura del solo settore “Curva Nord” e confermata l’ammenda di € 3.000,00 con diffida alla società  “Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato per l'intera durata della gara materiale pirotecnico. In particolare: - prima dell'inizio della gara, lanciavano sul terreno di gioco 1 fumogeno che incendiava una porzione del manto sintetico, danneggiandolo; - nel corso del secondo tempo, lanciavano 2 petardi, numerosi oggetti (carote, accendini) e 4 fumogeni che cadevano sul terreno di gioco (3) e sul campo per destinazione (1), incendiando e danneggiando le rispettive porzioni del manto sintetico. - Sempre nel corso del secondo tempo rivolgevano numerosi insulti nei confronti di un A.A, il quale veniva fatto oggetto del lancio di un accendino che gli sfiorava la testa e di circa venti sputi che lo colpivano alla schiena. Sanzione così determinata in ragione della oggettiva idoneità delle condotte ed arrecare nocumento dell'incolumità dei presenti. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati”….Tale condotta è stata posta in essere in trasferta e, pertanto, con ragionevole certezza, dal gruppo di sostenitori che abitualmente occupano il settore riservato ai c.d. “ultras”, come evidenziato anche dalla reclamante, che ha riferito, altresì, di essere in contatto con il Commissariato di Martina Franca, per offrire il proprio supporto volto alla individuazione dei responsabili, riconducibili al gruppo organizzato "Curva Nord", i quali, a detta della società Martina, hanno acquistato tutti i 100 biglietti disponibili per la trasferta di Fasano. Per altro verso, la documentazione prodotta dalla reclamante dimostra come la stessa sia particolarmente attiva sul fronte etico-sociale, volto a favorire la diffusione dei valori sportivi della condivisione, della lealtà e del rispetto reciproco, considerate anche le attestazioni di stima manifestate dalle società ospitate e dalle iniziative volte a favorire la presenza di bambini e ragazzi alle gare disputate presso lo stadio di Martina Franca.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 183/CSA del 30 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.105 del 28/02/2023

Impugnazione – istanza: U.S. Grosseto 1912 S.r.l.

Massima: Confermata la sanzione della “squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata fino al 30/05/2023 – campo neutro – porte chiuse - ammenda € 5.000,00” alla Società “Per la indebita presenza al termine della gara, nell'area degli spogliatoi, di una decina di persone chiaramente riconducibili alla società le quali accerchiavano la Terna Arbitrale rivolgendo loro espressioni offensive e minacciose nonché spinte, impedendo agli Ufficiali di gara di accedere allo spogliatoio. Nella circostanza l'Arbitro e un A.A. venivano entrambi colpiti da 2 calci ai polpacci e da uno sputo (il primo Ufficiale alle spalle, l’Assistente al volto), mentre l’altra Assistente veniva spinta con forza contro un muro. Gli Ufficiali di gara riuscivano a raggiungere lo spogliatoio loro riservato con fatica e solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine.  Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al CU n° 84C. (R A - R AA )”….Ritiene questa Corte che non potendosi, con tutta evidenza, in alcun modo qualificare l’accaduto alla stregua di “una forma di protesta, assolutamente censurabile ma non violenta” - come sostenuto dalla reclamante - correttamente il Giudice sportivo ha sanzionato la società irrogando l’ammenda in misura superiore al minimo edittale, tenuto conto della condotta offensiva, minacciosa e violenta tenuta dai propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale ed ha, altresì, irrogato la squalifica del campo in misura superiore al minimo edittale (imponendo anche di disputare le relative gare in campo neutro a porte chiuse), in considerazione del comportamento recidivo dei propri tifosi, a causa del quale la società era già stata in precedenza sanzionata. Quanto alle invocate attenuanti, si rileva che la predisposizione di un servizio di steward “implementato”, a fronte dell’esiguo numero di tifosi che hanno posto in essere l’aggressione (il referto riferisce di “una decina”), diversamente da quanto ritenuto dalla reclamante, depone a sfavore della società. L’art. 7 CGS (Scriminante o attenuante della responsabilità della società) recita che “Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”. Il successivo art. 29 (Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori) prevede, più nello specifico, che “1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.  Entrambe le disposizioni in esame presuppongono, dunque, da parte degli organi di giustizia sportiva, anche una valutazione circa la “idoneità” e “efficacia” del modello organizzativo e di prevenzione posto in essere dalla società laddove, invece, il Direttore di Gara ha espressamente riferito che “…Dopo essere stati accerchiati da queste persone, a loro si univano degli steward che in nessun modo impedivano a queste persone di circondarci ed insultarci …”.   Sicché proprio l’esiguo numero di tifosi protagonisti dell’aggressione alla terna arbitrale depone, quantomeno, nel senso della manifesta inefficacia del servizio di stewarding predisposto dalla società, atteso che pur essendo presenti “degli steward” nel momento dell’aggressione, essi si sono astenuti dall’intervenire per fare cessare o, almeno, arginare, i comportamenti minacciosi e violenti posti in essere da un pur contenuto numero di sostenitori.

Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 150/CSA del 28 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 97 del 14.02.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Gladiator/Molfetta del 12.02.2023

Impugnazione – istanza: Gladiator 1924 S.S.D. A R.L.

Massima: Confermata alla società la sanzione dell’ammenda di Euro 1.500,00 e di 1 gara a porte chiuse “Per avere propri sostenitori lanciato n.2 bottigliette d'acqua verso calciatore della squadra avversaria, una delle quali colpiva un calciatore al volto”In particolare, occorre porre attenzione al fatto che le bottigliette risultavano piene d’acqua e, pertanto, di un peso tale che, lanciate dagli spalti, avrebbero potuto anche provocare gravi danni al calciatore colpito al volto da una di esse. In secondo luogo, non può essere sottovalutata la circostanza che le due bottigliette siano state lanciate in rapida sequenza verso il medesimo soggetto, all’evidente scopo di colpirlo, poiché, poco dopo che la prima lo aveva mancato, veniva lanciata la seconda bottiglietta, con esito malauguratamente positivo.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 107/CSA del 9 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 111 del 05.01.2023

Impugnazione – istanza:  S.S. Lazio S.p.A.

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, che ha sanzionato la società con la chiusura del settore “Curva Nord” dello Stadio Olimpico di Roma, in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Lecce/Lazio del 04.01.2023. Il provvedimento del giudice di prime cure è così motivato: “letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura Federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che durante l’intera gara, i sostenitori della Società Lazio, assiepati nel settore” ospiti distinti sud- est”, si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa 1000 dei 1072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Lecce B. ed U.;  considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal settore sopradetto; considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria   della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa il settore denominato “Curva Nord” dello stadio Olimpico di Roma;  ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione, della percezione reale del fenomeno, tale anche da costringere il Direttore di gara ad interrompere il gioco per permettere l’effettuazione, da parte dello speaker, del messaggio previsto in caso di cori di discriminazione razziale, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art 28n.4CGS (….)”… Più in dettaglio gli episodi contestati sono stati chiaramente percepiti dal direttore di gara e dai tre collaboratori della Procura Federale funzionalmente dislocati il primo in posizione centrale tra le panchine, il secondo presso il settore” ospiti-distinti sud est” ed il terzo nel settore” distinti nord ovest”. La corretta collocazione sul campo degli Ufficiali in parola e l’unanime ricostruzione degli eventi operata da questi ultimi costituiscono elementi certamente idonei e sufficienti a ritenere raggiunta la soglia della rilevante percettibilità e significativa dimensione dei cori sanzionati. Accertata nei termini che precedono la ricostruzione dei fatti è a questo punto possibile passare, ai fini della loro qualificazione giuridica, all’analisi del quadro normativo che regola la materia partendo dalla disciplina dell’art. 6 comma 3 CGS che testualmente recita” Le società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di quest’ultima”.  Dalla piana lettura della disposizione in commento discende come diretto corollario che la circostanza della maturazione delle condotte in addebito in occasione di una competizione svoltasi in trasferta non può far velo, con la pretesa automaticità, alla esigibilità degli obblighi di garanzia che l’ordinamento di settore pone a carico delle società. Alla piena configurabilità di una responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori anche in trasferta consegue l’indiscutibile, cogente, operatività nella fattispecie de qua dell’art 28, comma 4 CGS che così dispone “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d)” dal Giudice sportivo correttamente irrogata.  Sotto diverso profilo, questo Collegio nemmeno può esimersi dal considerare come le sanzionate condotte rivestano carattere di particolare gravità in ragione dell’evidente disvalore etico, sociale e sportivo dei cori e degli ululati registrati siccome protrattisi in modo insistito e con deprecabile indifferenza per tutta della durata della gara, costringendo l’arbitro alla sua sospensione temporanea e protraendosi financo dopo i messaggi dello speaker sino quasi a determinare una sorta di reiterata e specifica “recidiva interna”.  Né occorre dilungarsi per rimarcare il rapporto di profonda e radicale alterità che separa dai valori che reggono lo sport i censurabili comportamenti qui sanzionati che riflettono un’impropria e inaccettabile visione delle competizioni sportive come occasione per disinibire e liberare pulsioni di violenza e rifiuto dell’altro muovendo da un improprio e insidioso senso di appartenenza.  Non meno gravi possono dirsi le conseguenze di tali riprovevoli comportamenti – ascrivibili peraltro alla quasi totalità dei tifosi laziali presenti e senza che pervenissero dalla esigua minoranza manifestazioni di dissenso - dal momento che il calciatore B., fortemente scosso da quanto accaduto, decideva di non fare rientro sul terreno di gioco nel secondo tempo e lo stesso giocatore U., a sua volta provato, veniva ripetutamente incoraggiato dai sostenitori della tifoseria locale.  Nessun dubbio può residuare, nondimeno, riguardo alla provenienza dei circa 1.000 tifosi presenti allo stadio di Lecce dal settore denominato “ Curva Nord” dello stadio Olimpico di Roma  e tanto sia perché attestato dai collaboratori della Procura Federale nel suppletivo rapporto allegato agli atti ufficiali di gara in forza di informazioni acquisite dal Dirigente responsabile per l’ordine pubblico dell’impianto, sia perché neppure contestato dalla difesa della Società reclamante che, anzi, in sede di udienza, ha confermato la loro appartenenza al ridetto settore, senza peraltro comprovare una collocazione circoscritta a ripartizioni interne e più ristrette. Quanto di converso alla rilevanza e applicabilità delle circostanze di cui all’art.29 CGS, invocate  dalla Società S.S. Lazio S.p.A, è opportuno evidenziare come il ridetto sodalizio, al di là della documentata adozione di modelli di organizzazione e gestione e della condanna ex post degli episodi qui in rilievo anche attraverso la presentazione alle competenti autorità di apposita denuncia-querela contro ignoti, nulla abbia, di converso e nello specifico, provato riguardo, da un lato, alla preventiva azione di concreta e mirata sensibilizzazione dei propri tifosi sullo specifico tema qui in rilievo in generale e rispetto alle partite più a rischio, come quella in argomento, e, dall’altro, quanto alla concreta, effettiva e sollecita promozione di procedimenti di irrogazione di sanzioni interne nei confronti degli autori delle condotte qui in rilievo in coerenza con il modello organizzativo adottato.  In ragione di tanto, questo Collegio ritiene di poter condividere il principio da questa stessa Corte ripetutamente affermato e a mente del quale “l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati delle Società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci laddove rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l’intonazione di cori discriminatori”(Corte Sportiva di Appello nazionale I Sez. Decisioni nn  071/CSA/2021-2022- 93/CSA/2-12-2021-Reg. procedimenti n-069/ CSA/ 2021-2022).  Il principio de quo, pertanto, si deve ritenere aderente alla fattispecie in esame con conseguente esclusione di ogni possibile configurabilità sia dell’esimente che delle attenuanti invocate.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 094/CSA del 21 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 97/DIV del 28 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - U.S. Avellino 1912 S.r.l.

Massima: Confermata l’ammenda di € 5.000,00 e la disputa di una partita a porte chiuse alla società per il comportamento dei propri sostenitori tenuto nei confronti della tifoseria avversaria

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 076/CSA del 13 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 63 del 6.12.2022

Impugnazione – istanza:  - U.S. Livorno 1915 SSDRL Unip

Massima: Confermata la sanzione dell’ammenda di 1.000,00 euro ed una gara a porte chiuse alla società: “Per avere propri sostenitori: - introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (un fumogeno) nel settore loro riservato; - nel corso del secondo tempo, lanciato sul campo per destinazione 8 bicchieri di plastica e sul terreno di gioco 2 contenitori di plastica e 4 pietre di circa 4/5 cm in direzione di un A.A. In particolare due delle pietre sfioravano l'Ufficiale di gara con evidente idoneità della condotta ad arrecare danni alla integrità fisica del medesimo”.…Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità delle persone. E, per quanto qui rileva, l’art. 6, terzo comma, C.G.S. estende la responsabilità oggettiva delle società ai comportamenti dei propri sostenitori in trasferta, fatti salvi gli obblighi della società ospitante. La giurisprudenza ha più volte affermato che la ratio dell’istituto della responsabilità oggettiva, funzionale al pacifico e regolare svolgimento delle competizioni ed alla tutela dell’incolumità delle persone, è quella di indurre le società a porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire fatti lesivi, anche nelle gare in trasferta, quando non vi sia una diretta responsabilità dell’organizzazione della gara, elemento, questo, che è al più valutabile ai fini della commisurazione della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. da ultimo CSA, sez. II, n. 66/2022-2023). Nella specie, non può esser dubbio che il lancio di pietre verso l’assistente dell’arbitro integri la condotta violenta punibile ai sensi dell’art. 26 C.G.S., in quanto idonea a mettere in pericolo la pubblica incolumità. Al riguardo, deve condividersi l’orientamento interpretativo secondo il quale “(…) l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. E’ noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in se dell’ordinamento sportivo (…) un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato pericolo per la pubblica incolumità nella peculiare accezione della disciplina sportiva” (così CSA, sez. I, n. 49/2022-2023). In relazione a sanzione già scrutinata e confermata da questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, n. 5/2022-2023), riguardante la gara Pomezia 1957 / Livorno 1915 del 19.6.2022, per analoghe condotte violente, a carico della reclamante U.S. Livorno 1915 ricorre l’aggravante della recidiva, per la quale il terzo comma dell’art. 26 C.G.S. prevede, in aggiunta all’ammenda, la sanzione dell’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Ed infatti la recidiva, secondo quanto stabilito dall’art. 18, secondo comma, C.G.S. spiega i propri effetti anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva, quando si tratti, come nella controversia in esame, della squalifica del campo ovvero dell’obbligo di disputare la gara a porte chiuse. Al contempo, è configurabile in favore della reclamante la circostanza attenuante prevista dall’art. 29, primo comma – lett. b), C.G.S., avendo la società concretamente cooperato con le autorità di pubblica sicurezza per prevenire i fatti violenti, mettendo a disposizione, a proprie spese, tre stewards per vigilare sui propri sostenitori in trasferta a Città di Castello.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 C.G.S., l’aggravante e l’attenuante devono giudicarsi equivalenti tra loro.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 066/CSA del 7 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - F.C. Crotone S.r.l.

Massima: Confermata la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse alla società “A) per avere un suo sostenitore, al termine della gara, nel ballatoio della Tribuna Ospiti, colpito alla testa un Funzionario delle Forze dell'Ordine che stava comunicando ai tifosi le modalità di deflusso, provocando a suo carico lesioni curate e refertate in Strutture Sanitarie; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere sei petardi all’interno del recinto di giuoco (tre al 5° minuto del primo tempo, uno al 20° minuto del primo tempo, uno al 25° minuto del primo tempo, uno al 2° minuto del secondo tempo); C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 14° minuto del secondo tempo, un’asta di bandiera in plastica; D) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini all'interno della tribuna loro riservata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, 13, comma 2, 10, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerata la gravità del gesto compiuto in danno del Funzionario appartenente alle Forze dell'Ordine. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r.proc. fed., r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto)”.

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Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 110 del 21.06.2022

Impugnazione – istanza: - U.S. Livorno 1915 SSDRL UNIP

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto alla società l’ammenda di € 2.500,00 ed 1 gara a porte chiuse “Per avere propri sostenitori in campo avverso: - nel corso del primo tempo lanciato sul campo per destinazione bottigliette d'acqua semipiene ed altri oggetti non identificati (accendini, accessori dei servizi igienici, ecc.) costringendo il Direttore di gara a sospendere il gioco per circa 10 minuti; - introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) che veniva lanciato nel settore riservato ai sostenitori avversari; - danneggiato e divelto alcuni elementi dei servizi igienici ubicati nel settore ospite, causandone l'allagamento.  Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R A-R CdC)”….Tali risultanze dei referti ufficiali di gara smentiscono la versione della reclamante nella parte in cui ha dedotto che nessun fumogeno sarebbe stato lanciato dai propri sostenitori, fatto che invece risulta confermato, in tutta la sua potenziale gravità.  L’Arbitro ha altresì smentito le deduzioni della società Livorno, secondo cui il Presidente e la Dirigenza si sarebbero attivati per calmare gli animi dei propri sostenitori, il che preclude l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lettera d CGS, all’uopo invocata dalla reclamante. A ciò consegue che le violazioni refertate dal Direttore di Gara e dal Commissario di  Campo, poi contestate dal Giudice Sportivo, risultano addebitabili ai sostenitori del Livorno e appaiono di indubbia gravità, tanto da essersi concretizzati in condotte potenzialmente di grande pericolo per l’incolumità altrui, come il lancio di accendini e di pezzi dei servizi igienici in precedenza divelti dagli stessi sostenitori del Livorno, nonché di un bengala acceso che fortunatamente non arrecava danni particolari alla tifoseria del Pomezia.  Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integri e perfezioni tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice Sportivo, la cui sanzione è, in definitiva, congrua e condivisibile e va quindi confermata.

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Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 298 del 25.05.2022

Impugnazione – istanza: - U.S. Salernitana 1919 s.r.l.

Massima: Confermata la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Distinti” privo di spettatori e l’ammenda da € 30.000,00, con diffida “considerato che, nel corso della gara, si verificava da parte dei sostenitori della Soc. Salernitana, occupanti più settori dello stadio, un continuo lancio di fumogeni, bottiglie di vetro ed oggetti di varia natura, compreso un seggiolino, sia sul terreno sia nel recinto di giuoco, oltre che in direzione degli Ufficiali di gara e della panchina della squadra avversaria, tant’è che l’Arbitro, a partire dal 12° del secondo tempo, con riguardo al lancio di oggetti da parte del settore prossimo all’Assistente 2, era costretto ad interrompere il giuoco per ben sette minuti; considerato che, in base a quanto sopra riportato, vista la gravità dei fatti, nonché la recidiva, emergono comportamenti a norma dell’art. 26 comma 1 e 3 CGS;” mentre viene rideterminata l’ammenda da € 10.000,00 ad € 8.000,00 “per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.”….I fatti indicati nei referti di gara dall’arbitro e dai collaboratori della Procura Federale, evidenziano comportamenti di notevole gravità posti in essere dai sostenitori della Salernitana, che occupavano più settori dello stadio….E’ pacifico ed incontestato che la società reclamante abbia incrementato per l’occasione il servizio stewarding, al fine di prevenire comportamenti antisportivi e violenti da parte dei propri sostenitori, così come è altrettanto pacifico che il comportamento provocatorio, tenuto nella circostanza dal calciatore dell’Udinese, P., abbia riscaldato gli animi, ma tutto ciò non può essere ritenuto idoneo ad escludere la responsabilità della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. per la grave condotta tenuta dai propri tifosi. In altri termini, quanto accaduto sta a testimoniare che le misure adottate non sono state assolutamente sufficienti, se non sul piano della (astratta) prevenzione, a garantire, quantomeno, quello della (effettiva) vigilanza. Inoltre, la società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. risulta recidiva, in quanto più volte sanzionata, con ammenda, nell’arco della presente stagione sportiva, per lancio sul terreno di giuoco e sul recinto di giuoco, di petardi, fumogeni, bengala, bottiglie e oggetti di vario genere (vedasi i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo a seguito delle gare Salernitana/Atalanta del 19.09.2021, Salernitana/Napoli del 02.11.2021, Lazio/Salernitana del 09.11.2021, Salernitana/Juventus del 01.12.2021, Salernitana/Spezia del 08.02.2022, Salernitana/Torino del 05.04.2022, Salernitana/Venezia del 06.05.2022 e Salernitana/Cagliari del 10.05.2022).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 282/CSA del 05 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 28.04.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Città di Acireale 1946

Massima: Alla società viene confermata l’ammenda di € 4.000,00 ma ridotta la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due gare effettive – campo neutro – porte chiuse con quella dispone della disputa della sola seconda gara a porte chiuse sul campo “Comunale” della società reclamante “per avere propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo, rivolto espressioni offensive e lanciato all’indirizzo di un A.A.: circa 40 sputi che lo attingevano (per un totale di 10 volte) al viso, sulla schiena, alle braccia ed alla testa; getti di acqua e birra che lo colpivano alla schiena ed alla nuca; alcune pietre di piccole dimensioni, accendini ed altri oggetti vari che non lo colpivano. Sanzione così determinata in palese violazione delle misure di contenimento per la pandemia da Covid-19, nonché della recidiva specifica reiterata di cui ai CU 4/cs, 21/cs, 35/cs”….Va innanzi tutto premesso che non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’invocata attenuante di cui al combinato disposto dell’art. 29, comma 1, lett. b), e comma 2, C.G.S., attenuante che ricorre laddove “la Società ha concretamente cooperato con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore”. Ritiene infatti questa Corte Sportiva che  la configurabilità di tale circostanza attenuante richiede un quid pluris rispetto alla mera richiesta di assistenza della Forza Pubblica ed alla predisposizione di un servizio d’ordine con proprio personale addetto (steward) e che, nel caso di specie, non solo manca alcun fatto di concreta cooperazione con le Forze dell’Ordine e con le altre Autorità, ma addirittura vi è la prova del contrario, posto che nessuno dei 12 steward presenti è intervenuto per far cessare l’ignobile lancio di sputi, di liquidi e di oggetti vari all’indirizzo dell’A.A. n. 1 (soprattutto considerando che i tifosi intemperanti erano necessariamente assiepati nell’unica tribuna esistente).

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 184/CSA del 2 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022

Impugnazione – istanza: - F.C. Sanremese Calcio S.r.l.

Massima: Confermata a carico della società la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 e di 1 gara a porte chiuse, “Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni triviali e implicanti discriminazione per motivi di razza, all'indirizzo del Direttore di gara”….Sotto il profilo sanzionatorio, occorre osservare che l’art. 28, comma 4, del C.G.S., stabilisce che nell’ipotesi di prima violazione, in caso di “cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione”, è prevista l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), ossia l’“obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”. Tuttavia, secondo il medesimo comma 4 dell’art.28, “Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m)”. Nel caso che ci occupa, deve osservarsi come le espressioni riportate nei documenti ufficiali di gara risultino indiscutibilmente rilevanti sotto il profilo della percezione e della dimensione reale del fenomeno, essendo state percepite sia dagli Assistenti arbitrali che dal diretto destinatario delle stesse, ovvero l'Arbitro. Nei referti, pertanto, emergono con tutta evidenza i requisiti della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso. Dette frasi, inoltre, si rivelano particolarmente volgari, triviali e disgustose, oltre che diversificate nel loro tenore letterale e sono state ripetute per tutta la durata della gara. Tali circostanze giustificano l’irrogazione di una sanzione più grave rispetto a quella base. Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integri e perfezioni tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 093/CSA del 01 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 75 del 2.11.2021

Impugnazione – istanza: - A.S. Roma S.p.A.

Massima:  Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, sanzione sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, C.G.S., perché  “…nel corso della gara, sono stati intonati cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori della Soc. Milan”;  considerato, in particolare, che nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla Curva Sud, occupata dai sostenitori della Soc. Roma, in diverse occasioni venivano intonati cori all’indirizzo de calciatore [Z] I. (Soc. Milan) e che, per tale ragione, il Direttore di gara richiedeva per il tramite del Quarto Ufficiale che fosse diffuso l’annuncio previsto, cosa avvenuta per due volte;  considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, al 35° del secondo tempo, ‘la Curva Sud intera tifoseria Roma (100%)’ intonava cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore F. K. (Soc. Milan) e, che per tale ragione, allo stesso minuto, veniva diffuso l’annuncio previsto;  considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi”... questa Corte ritiene pienamente raggiunta la prova della rilevanza e percettibilità generale dei cori discriminatori, dal momento che, al netto dell’erronea indicazione del minuto di giuoco riportata nel provvedimento del Giudice Sportivo (che costituisce con tutta evidenza un mero errore materiale irrilevante ai fini della valutazione dei presupposti della sanzione), ciò che rileva è che la ricostruzione dei fatti contestati contenuta nel rapporto dei delegati della Procura Federale risulta precisa e circostanziata. Difatti, ogni e ciascuno degli episodi contestati – ivi inclusi i cori discriminatori rivolti all’indirizzo del calciatore K. – sono stati percepiti da tutti e tre i rappresentanti della PF, i quali erano ben posizionati nei vari punti dell’impianto sportivo, e segnatamente “uno nei pressi della curva sud, uno a centrocampo e uno nei pressi della curva nord”. Quanto testé osservato spiega un’immediata rilevanza anche sotto il profilo del merito del reclamo: invero, il corretto posizionamento dei rappresentanti della PF e l’unanime ricostruzione dagli stessi fornita costituiscono degli elementi di per sé idonei e sufficienti a ritenere raggiunta la soglia della rilevante percettibilità e significativa dimensione dei cori discriminatori sanzionati. Per ciò che concerne, poi, la rilevanza ed applicabilità delle circostanze esimenti-attenuanti di cui all’art. 29 CGS, è d’uopo sottolineare che: - per un verso, l’intervento della società per porre fine alle condotte contestate si è rivelato purtroppo scarsamente risolutivo, giacché gli annunci diramati dallo speaker dello stadio non hanno concretamente dissuaso il pubblico dei sostenitori dal reiterare, nel corso della gara, i vari cori discriminatori; - per altro verso, deve rammentarsi il principio, recentissimamente ribadito da questa stessa Corte a tenore del quale “l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati dalle società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci, laddove, rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l’intonazione di cori discriminatori” (Corte Sportiva D’Appello Naz., I Sez., Decisione n. 071/CSA/2021-2022, Reg. procedimenti n. 069/CSA/2021-2022). Tale principio, affermato da questa Corte in occasione dell’esame di un ricorso proposto dalla medesima società reclamante AS Roma in una fattispecie analoga, si attaglia perfettamente anche al caso che ci occupa, e conduce perciò ad escludere la rilevanza dell’esimente/attenuante invocata.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 100/CSA del 2 Marzo 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 99 dell’01.02.2021

Impugnazione – istanza: - F.C. Francavilla

Massima: La Corte ridetermina in pejus l’ammenda di € 2.500,00 e diffida a carico della società in quella dell’ammenda di € 2.500,00 e squalifica del campo per 2 giornate con trasmissione degli atti alla Procura Federale perché accerti se nel comportamento del soggetto autore degli sputi siano ravvisabili estremi di reato tenuto conto della situazione sanitaria del Paese. La società è stata sanzionata: “per avere i propri sostenitori, indebitamente presenti in tribuna in violazione delle normative sulla pandemia, dal 20° del primo tempo e per la intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo di un A.A. Due di detti sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciavano spunti all’indirizzo di un A.A. che veniva attinto, almeno 5 volte, sulla schiena, ad una spalla ed al volto. I medesimi, peraltro, posizionatisi dietro le spalle dell’A.A., per gran parte della gara, non indossavano le mascherine in violazione delle norme antico vis. Al termine della gara, due soggetti non identificati ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nello spiazzo antistante gli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, nonostante la presenza delle Forse dell’Ordine, rivolgevano a voce alta espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione delle norme volte a prevenire il diffondersi della pandemia (RA – R AA)”…La circostanza che questa Corte ritiene di particolare gravità è che due dei predetti sostenitori, sprovvisti di mascherina, hanno sputato all’indirizzo di un assistente di gara attingendolo per 5 volte in più parti del corpo e, in particolare, sul viso. Tale condotta, in un momento di emergenza pandemica, acquisisce un carattere di particolare gravità tanto che nella stessa possono ravvisarsi anche gli estremi di reato.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 100 del 2 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 99 dell’01.02.2021

Impugnazione – istanza: F.C. Francavilla

Massima: Aggravata in pejus e rideterminata l’ammenda di € 2.500,00 e diffida alla Società in quella dell’ammenda di € 2.500,00 e squalifica del campo per 2 giornate “per avere i propri sostenitori, indebitamente presenti in tribuna in violazione delle normative sulla pandemia, dal 20° del primo tempo e per la intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo di un A.A. Due di detti sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciavano spunti all’indirizzo di un A.A. che veniva attinto, almeno 5 volte, sulla schiena, ad una spalla ed al volto. I medesimi, peraltro, posizionatisi dietro le spalle dell’A.A., per gran parte della gara, non indossavano le mascherine in violazione delle norme antico vis. Al termine della gara, due soggetti non identificati ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nello spiazzo antistante gli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, nonostante la presenza delle Forse dell’Ordine, rivolgevano a voce alta espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione delle norme volte a prevenire il diffondersi della pandemia (RA – R AA)”….Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene non solo che il ricorso debba essere rigettato, ma che la decisione del Giudice di prime cure debba essere riformata in pejius, stante la gravità dei fatti contestati. La F.C. Francavilla ha motivato il reclamo sostenendo di aver adottato tutti i modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti antisportivi. Dal rapporto di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, emerge che le misure indicate nel reclamo non sono state adottate durante la gara. I sostenitori della società FC. Francavilla ed un dirigente della medesima, indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara, hanno tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, sia durante che al termine della stessa. La circostanza che questa Corte ritiene di particolare gravità è che due dei predetti sostenitori, sprovvisti di mascherina, hanno sputato all’indirizzo di un assistente di gara attingendolo per 5 volte in più parti del corpo e, in particolare, sul viso. Tale condotta, in un momento di emergenza pandemica, acquisisce un carattere di particolare gravità tanto che nella stessa possono ravvisarsi anche gli estremi di reato. Per tale ragione la Corte ha ritenuto opportuno disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per accertare se nel comportamento del soggetto autore degli sputi siano ravvisabili estremi di reato, tenuto conto della situazione sanitaria del Paese.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 147/CSA del 26 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 76 dell’8 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: S.S.D. ARL CALCIO FOGGIA

Massima: Rideterminata l’ammenda di  € 1.500,00 e quella della disputa di una gara a porte chiuse solo in € 1.500,00 con diffida alla società per “avere propri sostenitori, dal 39esimo del secondo tempo e fino al termine della gara, lanciato all’indirizzo di un a.a. delle pietre di piccole dimensioni, quattro delle quali lo attingevano alla schiena, e un accendino che lo colpiva ad una coscia provocandogli intensa sensazione dolorifica”. Inoltre, il giudice di prime cure sanziona la società perché una persona non meglio identificata, ma riconducibile alla stessa, al minuto 50esimo del secondo tempo “calciava con forza un pallone in direzione della panchina avversaria colpendo un componente della medesima alla mano e provocandogli forte dolore”. Partendo dal presupposto che la ricostruzione dei fatti è quella cristallizzata dai referti della terna arbitrale e dei commissari di campo, la norma applicabile al caso di specie è l’art. 26 C.G.S. (Fatti violenti dei sostenitori), in forza del quale “Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. La disposizione chiarisce che i soggetti titolari di responsabilità (oggettiva) per la condotta ritenuta illecita sono le società sportive, che rispondono per i fatti violenti commessi dai loro sostenitori. La condotta che la norma intende sanzionare direttamente è costituita da questi «fatti violenti», specificandone poi – in termini spaziali, temporali e causali – il contenuto concreto. Per quanto riguarda la dimensione spaziale, possono configurare un illecito, ai sensi della giustizia sportiva, solo quei fatti violenti che siano stati commessi all’interno dell’impianto sportivo «proprio» della società interessata o nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La responsabilità descritta nell’art. 26 C.G.S. viene considerata di matrice oggettiva in quanto pone in capo alle società sportive una responsabilità per fatti non realizzati da loro, bensì commessi da altri soggetti, «uno o piú sostenitori», per tali dovendosi intendere nel caso di specie non solo i supporters sugli spalti ma anche il soggetto che in campo ha scagliato il pallone verso la panchina avversaria, non essendo chiaro dagli atti se il medesimo sia effettivamente un addetto ai servizi dello stadio dauno oppure un mero tifoso del Foggia. Il ricorso all’istituto della responsabilità oggettiva da parte dell’ordinamento sportivo e il suo prescindere dall’accertamento della sussistenza del dolo o della colpa sono inevitabili, in quanto, non disponendo questo di sufficienti risorse, strutture, personale e non conoscendo procedimenti cautelari, non può permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie. Posto che la società dauna dev’essere chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva, per quanto concerne il quantum della sanzione, bisogna modellare l’istituto della responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà. Lo prevede lo stesso art. 26, comma 4, del nuovo C.G.S., in forza del quale “se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00”. Il calcio dilettantistico, infatti, prevede budget societari di dimensioni notevolmente minori rispetto a quelli professionistici; ne consegue che l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di elevata entità, mentre risulta particolarmente afflittiva per i primi, non costituisce invece un peso eccessivo per i secondi. Il giudice sportivo, allora, per scongiurare il rischio che l’istituto della responsabilità oggettiva si traduca nella continua irrogazione di sanzioni pecuniarie capaci di generare problematiche patrimoniali e dissesti economici in capo ad una o più società, con conseguenze anche sulla regolarità delle competizioni, suole tentare, ove possibile, di mitigare la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione. In tal senso, le società sarebbero sanzionate solo nei casi di omessa individuazione, da parte dell’arbitro nel referto di gara ovvero degli altri organi preposti al controllo, dei responsabili dei comportamenti violenti e/o antisportivi. In questo modo, la responsabilità ricade sulla società solo quando non è possibile applicare la sanzione al sostenitore, rispettando Maggiormente il principio costituzionale della personalità della responsabilità. Pertanto, questa Corte conferma il quantum dell’ammenda irrogata in I grado (€ 1.500,00), che si presenta di poco superiore rispetto al minimo edittale previsto dal nuovo C.G.S. per le società  dilettantistiche, aumentato in  virtù del fatto che  non sono stati  individuati personalmente i responsabili dei fatti violenti nello stadio. Tuttavia, per quanto concerne l’altra sanzione, si reputa sproporzionata la gara a porte chiuse, ritenendo più congrua la diffida. Quest’ultima, infatti, da un lato si pone in linea col disposto dell’art. 26 C.G.S., il quale la identifica come eventuale accessorio dell’ammenda, e dall’altro si addice meglio al comportamento in concreto tenuto dalla società dauna, la quale ha posto in essere quei “modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi” previsti dall’art. 29, comma 2, C.G.S. come attenuante della responsabilità delle società per i comportamenti dei propri sostenitori. Nello specifico, la società ospitante ha richiesto e ottenuto dalla Questura di Foggia la presenza allo stadio di tanti uomini delle forze dell’ordine e non risultano dalle relazioni dell’arbitro, dei suoi assistenti e del commissario di campo altre criticità derivanti dal pubblico di fede dauna.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 114/CSA del 22 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 80 del 05.11.2019

Impugnazione – istanza: HELLAS VERONA F.C. S.P.A.

Massima: Disposta la chiusura del settore contrassegnato dal numero “8” delle “poltrone est” dell’impianto Bentegodi di Verona, con sospensione condizionata della sanzione ai sensi dell’art. 28 comma 7 C.G.S.. perché il calciatore era stato oggetto di cori di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi della Hellas Verona, ciò che aveva portato il Direttore di gara alla interruzione del giuoco per alcuni minuti Quanto alla dimensione e alla percezione reale del fenomeno, requisiti richiesti dall’art. 28 comma 4 C.G.S. per l’applicazione delle sanzioni, essi appaiono non significativamente rilevanti. Tuttavia, l’episodio è stato di particolare gravità tanto da indurre l’Arbitro ad una interruzione della partita e la valutazione da parte della Corte deve essere pertanto compiuta attraverso un’analisi che va svolta caso per caso, senza discostarsi dalle linee guida dettate dal legislatore, relative alla durata, alla dimensione, alla percezione ed alla reiterazione, ciò anche al fine di valutare la sospensione condizionale della sanzione. Quanto all’applicazione delle esimenti richieste dalla reclamante e previste dall’all’art. 29 C.G.S. la Corte non ritiene di poter ravvisare la congiunta sussistenza di tre delle circostanze richiamate da detta norma. Essa, pertanto, reputa che la sanzione comminata dal Giudice sportivo vada riformata disponendo la chiusura del solo blocco numero 8 del settore “poltrone est” dello Stadio Bentegodi di Verona, ritenendo di dover sospendere la esecuzione della sanzione, come previsto dall’art. 28 comma 7 C.G.S., ciò che comporta la sottoposizione della società ad un periodo di prova di un anno.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 117/CSA del 30 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 64 dell’11.12.2019

Impugnazione – istanza: U.S.D. BRENO

Massima: Confermata l’ammenda di € 3.000, oltre a quella della disputa di due gare a porte chiuse a carico della società per le condotte pericolose per l’incolumità fisica degli Ufficiali di Gara poste in essere dai suoi sostenitori che, solo per mera fortuna, non hanno avuto gravi conseguenze.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0069/CSA del 6 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019

Impugnazione – istanza: US TOLENTINO 1919

Massima: Rideterminata la sanzione nella sola ammenda di € 1.500,00 con diffida, in luogo di quella dell’ammenda di € 2.500,00 ed una gara a porte chiuse inflitta  “Per avere propri sostenitori al termine della gara: - rivolto urla costituenti discriminazione per ragione di razza all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria tenendo comportamento aggressivo; - atteso la Terna Arbitrale all’uscita dello spogliatoio, rivolgendo, con fare minaccioso, espressioni offensive agli Ufficiali di gara tanto da costringere le Forze dell’Ordine a scortare i medesimi sino all’ingresso in autostrada. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al C.U. 40.”. L’assistente L.i, raggiunto telefonicamente, ha confermato il contenuto del suo referto di gara precisando che i cori nei confronti del calciatore D. sono stati proferiti soltanto a fine gara, provenienti da circa un 20/30 persone su un centinaio occupanti la Tribuna Centrale, mentre in ordine al comportamento dei tifosi nei confronti della terna arbitrale, ha precisato che durante l’uscita dal campo non hanno subito offese, né sputi, confermando di essere stati accompagnati dalle forze dell’ordine fino all’ingresso della tangenziale. In considerazione di quanto sopra si tratta, nello specifico, di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla U.S. Tolentino 1919 sia adeguata rispetto al comportamento tenuto dalla tifoseria nei confronti del calciatore D.e della terna arbitrale. Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, così come precisata dall’assistente L., reputa il comportamento dei 20/30 tifosi nei confronti del calciatore della società Olympia Agnonese, offensivo e lesivo della dignità di una persona. Ai fini della determinazione della sanzione occorre tenere presente il numero delle persone coinvolte nella condotta offensiva per cui è causa e la percezione effettiva dei cori all’interno dell’impianto sportivo. Nel caso che ci riguarda si è trattato di un episodio sporadico, avvenuto a fine gara, mentre i calciatori facevano rientro negli spogliatoi, che ha coinvolto una piccola percentuale di sostenitori occupanti la sola Tribunale Centrale, con una percezione limitata tanto che niente ha evidenziato l’arbitro nel suo referto di gara. Per quanto riguarda invece il comportamento dei tifosi nei confronti della terna arbitrale, alla luce delle precisazioni dell’assistente, appare chiaro che la condotta dei tifosi non è stata offensiva e che la terna è stata accompagnata dalle forze dell’ordine fino all’ingresso della tangenziale, distante 2 Km circa dallo stato, come evidenziato dalla difesa della società reclamante.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 83/2019 del  16 ottobre 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, Sez. I, emessa a mezzo C.U. n. 124/CSA del 9 aprile 2019 (dispositivo) e n. 147/CSA, pubblicato il successivo 15 maggio 2019 (motivazioni), con cui, in sede di secondo rinvio, la Corte ha rigettato le domande dell'U.S. Città di Palermo ed ha confermato la natura e la misura delle sanzioni a carico della società Frosinone Calcio.

Parti: U.S. Città di Palermo S.p.A./Frosinone Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CSA che a seguito di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia ed in ossequio ai principi di diritto formulati ha confermato l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 inflitta alla società Frosinone oltre alla sanzione già precedentemente irrogata…Il  ricorso  è  infondato,  non  essendo ravvisabile  nella  decisione  gravata  alcuna  violazione  del  principio  di  diritto  enunciato  nella precedente decisione n. 17 del 4 marzo 2019 di queste Sezioni Unite, sulla base della quale il procedimento era stato rinviato, per la seconda volta, alla Corte Sportiva d’Appello della FIGC…Invero, il motivo di ricorso ora in esame, sostanzialmente, si risolve nell’accertare se la CSA della FIGC nella decisione da ultimo gravata (appunto quella di cui al C.U. n. 147/CSA del 15 maggio 2019) si sia conformata o meno al principio di diritto enunciato da queste Sezioni Unite nella decisione n. 17/2019. In tale decisione le Sezioni Unite avevano annullato la precedente decisione del Giudice Federale d’Appello ed avevano richiamato il principio già espresso dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia (nella decisione n. 56/2018), secondo il quale la sanzione da irrogare dovesse essere “corretta e coerente con le norme esistenti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo e in linea con le condotte evidenziate”; pertanto, le Sezioni Unite avevano rinviato il procedimento alla Corte Sportiva d’Appello della FIGC, stabilendo che questa “avrebbe dovuto illustrare motivando l’applicazione del suddetto principio alla fattispecie concreta, esplicitando l’iter logico argomentativo seguito per giungere alla comminazione della sanzione applicata” (così a pag. 7 della decisione n 17/2019 di queste S.U.). In definitiva, le Sezioni Unite hanno rimesso il procedimento alla CSA affinchè questa esplicitasse argomentatamente l’iter logico seguito per la comminazione della sanzione (e pur sempre nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo). In ordine al rapporto tra il Collegio di Garanzia ed il Giudice del rinvio, alla discrezionalità di quest’ultimo e all’ampiezza del sindacato consentito al Collegio di Garanzia sulla decisione presa in sede di rinvio, giova ricordare quanto affermato da queste Sezioni Unite (decisione n. 17/2019) in ordine alla vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia, che - così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – costituisce la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però , andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia. In particolare, “il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e  con  necessità ,  a  seconda  dei  casi,  di  eliminare  le  contraddizioni  e  sopperire  ai  difetti argomentativi riscontrati” (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200)….In esito ad un confronto tra i principi enunciati nella richiamata decisione n. 17/2019 delle Sezioni Unite e il contenuto della decisione impugnata in questa sede, il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia infondato, essendosi conformato il giudice di rinvio al principio di diritto e avendo stavolta adeguatamente esplicitato l’iter logico sulla base del quale ha confermato le sanzioni irrogate al Frosinone ex art. 17 CGS…..Più in particolare, la CSA – con riguardo alla qualificazione degli episodi contestati dalla Società ricorrente - ha osservato che “Nel caso di specie, al più si è trattato di una mera interferenza, un elemento di disturbo, che, però, non ha inciso sul regolare svolgimento della gara, né tanto meno l’effetto di impedire che la gara terminasse normalmente”. Per questo motivo, la CSA ha ravvisato la sussistenza di una ipotesi di “tenuità” del fatto, configurando “un episodio ‘fattore di disturbo’ grave, ma non a tal punto da configurarsi come un fattore impediente”. Per motivare ancora più chiaramente ed esplicitamente il proprio convincimento, la CSA ha, inoltre, aggiunto che “Gli eventi verificatisi nel corso della gara Frosinone/Palermo del 16.6.2018 sono ricondotti da questa Corte ad una mera interferenza da parte dei tesserati e dei tifosi del Frosinone; un elemento di disturbo alla gara di gravità non tale da essere causa dell’applicazione della sanzione della sconfitta per 0-3 a tavolino oppure della penalizzazione di punti in classifica”. La CSA ha poi ribadito “che il comportamento tenuto dai tesserati e dai tifosi del Frosinone, non abbia determinato alcuna alterazione del risultato conseguito sul campo né tantomeno la regolare conclusione dell’incontro, in quanto come si evince dagli atti ufficiali di gara la partita si è regolarmente svolta e regolarmente conclusa (pag. 5 della decisione impugnata).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 149/CSA del 16 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 29.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON “LA PARTE CENTRALE IN BASSO” DEL SETTORE “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO MILAN/LAZIO DEL 24.04.2019

Massima: Confermato l’obbligo di disputare una gara priva di spettatori nei settori 47 B e 48 B della Curva Nord, sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16 comma 2bis C.G.S. a carico della società perchè, prima dell'inizio della gara, durante il primo ed il secondo tempo, ed al termine della gara, i sostenitori della società reclamante, assiepati nel settore "Terzo Anello Verde", si rendevano responsabili nella quasi totalità ("il 90% dei 4049 occupanti"), di ripetuti cori di espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del …. Tali cori venivano percepiti dai tre collaboratori della procura, idoneamente posizionati in parti dell'impianto differenti da quello "incriminato"; analoga percezione è stata avvertita dal delegato di P.S. presente in campo,  che esprimeva "piena condivisione" al "collaboratore  C.,  circa la  verifica dell'evento e della sua rilevanza.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 137/CSA del 19 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 77 dell’8.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL G.S.D. AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 + 1 GIORNATA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 AMBROSIANA/VIRTUS BOLZANO DEL 13.02.2019

Massima: Confermata la disputa di una gara a porte chiuse e l’ammenda di  € 1.000,00 perché nel mentre  il direttore di gara  rientrava  nello spogliatoio  veniva colpito alla tempia da un piccolo corpo contundente, che gli provocava dolore ed arrossamento della relativa parte del corpo, lanciato dalla tribuna ove erano i tifosi della società

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 160/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 107/CSA del 8 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 247 del 28.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. TOLENTINO 1919 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE - TOLENTINO/FOLIGNO DEL 27.02.2019

Massima: Rideterminata la sanzione di 1 gara da disputare a porte chiuse con decorrenza immediata e l’ammenda di € 1.500,00 in quella dell’obbligo di disputare 1 gara con la chiusura del solo settore “gradinata” e dell’ammenda per € 1.000,00 “Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale e per avere i propri tifosi: - nel corso della gara introdotto materiale pirotecnico (15 fumogeni e 3 petardi) che veniva utilizzato nel settore ad essi riservato, nonché lanciato alcuni fumogeni nel campo per destinazione; - al 14° minuto del secondo tempo lanciato una decina di rotoli di carta igienica che cadevano sul terreno di gioco e nel campo per destinazione; - al 44°, minuto del secondo tempo lanciato due bottiglie di vetro vuote (0,33 cl) e una lattina di birra semivuota che cadevano rispettivamente sulla pista di atletica nelle vicinanze del Commissario di Campo e sul campo di gioco…Il reclamo è parzialmente fondato, dovendo, pur a fronte della gravità dei fatti posti in essere dalla tifoseria, ritenersi eccessive le sanzioni comminate, dovendosi tenere adeguato conto, nella modulazione delle sanzioni, dell’ingente impegno organizzativo ed economico, come  sopra riconosciuto anche dal Commissario di Campo e dal Direttore di gara, adottato dalla società, che ha fatto tutto ciò che era in suo potere per assicurare l’ordinato svolgimento della partita, nonché per assicurare l’acqua calda nei limiti delle obiettive capacità tecniche dell’impianto, attestate dalla relazione tecnica prodotta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE  SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI FASANO DEL 17.3.2019

Massima: Annullata la sanzione di disputare 1 gara a porte chiuse (sanzione sospesa), limitando la chiusura al solo settore denominato “distinti” e ridotta l’ammenda da € 1.500,00 ad € 800,00 “per avere propri sostenitori (circa 30) in tre distinte occasioni del secondo tempo, rivolto espressioni e grida implicanti discriminazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario”…L’art. 11, comma III, C.G.S. espressamente stabilisce che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri  sostenitori  di  disegni,  scritte, simboli, emblemi o simili,  recanti  espressioni  di  discriminazione.  Esse  sono  altresí  responsabili  per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione  di  discriminazione”. Tale disposizione deve essere letta ed interpretata congiuntamente a quella di cui al successivo comma V per cui “Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti  discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1”. La norma configura la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri “tifosi” o gesti di incitazione all’odio. La Corte, visionata la documentazione e sentito l’assistente dell’arbitro, ritiene di accogliere il reclamo presentato dalla società reclamante riducendo, per l’effetto, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 ed annullando la sanzione della disposizione di una gara a porte chiuse irrogate dal Giudice Sportivo. Dalla documentazione e da quanto riferito dall’arbitro è apparso evidente che in diverse occasioni del secondo tempo alcuni sostenitori della compagine casalinga presenti nel settore a loro dedicato hanno proferito ad indirizzo di un  calciatore avversario di colore  le seguenti espressioni offensive e discriminatorie: “scimmia, scimmia. Uh! Uh! Uh!”. Sussiste, quindi, nel caso in esame, certamente la responsabilità della reclamante per i cori e per le espressioni discriminatorie rivolte da parte di alcuni esponenti della propria tifoseria ad indirizzo di un calciatore della squadra avversaria. Appare, però, altrettanto evidente e confermato dall’assistente dell’arbitro che tali deprecabili cori provenissero da un settore ben preciso (e soltanto da una piccola parte della propria tifoseria), tanto da essere state percepite dal solo assistente dell’arbitro. Tale circostanza non costituisce esimente ai fini della  integrazione  della  condotta  vietata, attesa la campagna promossa dalle istituzioni per la repressione di fenomeni discriminatori a sfondo razziale che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere dalla tifoseria e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende. Grava sulle società l’obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori e debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, alla determinazione di un clima ostile attorno alle istituzioni calcistiche. In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.). La riferibilità della condotta ad un numero circoscritto di tifosi (circa 30), il comportamento serbato dalla società reclamante nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno discriminatorio e l’ulteriore circostanza della percezione ristretta dei cori offensivi rivolti ad un calciatore di colore della quadra avversaria consentono di ridurre, in ottemperanza ai principi di equità, proporzionalità ed afflittività, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, derubricando la sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lett. d) (“Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”) nella sanzione di cui alla lettera e) del medesimo comma e cioè ne “l’obbligo di disputare uno o più giornate di gara con uno o più settori privi di spettatori” e nella riduzione dell’ammenda da € 1.500,00 a € 800,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. FEZZANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL  CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  FEZZANESE/SAVONA  DEL  16.02.2019

Massima: Confermata la sanzione di una gara da disputarsi a porte chiuse (sanzione sospesa) e l’ammenda di € 1.000,00 alla società per avere i sostenitori della Fezzanese:1.     per tutta la durata della gara rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna arbitrale; 2. dal 25° del primo tempo per tutta la durata della gara, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un calciatore avversario; 3. in due circostanze dal 17° del primo tempo, per 10 secondi, e al 42° del secondo tempo, per circa 10 secondi, rivolto espressioni discriminatorie per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore della squadre avversaria (Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019)….L'art. 11, comma III, C.G.S. espressamente stabilisce che "Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri  sostenitori  di  disegni,  scritte, simboli, emblemi o simili,  recanti  espressioni  di  discriminazione.  Esse  sono  altresì  responsabili  per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione  di  discriminazione". Tale disposizione deve essere letta ed interpretata congiuntamente a quella di cui al successivo comma V per cui "Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori.  L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1". La norma configura la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri "tifosi" o gesti di incitazione all'odio. Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per le espressioni irriguardose rivolte dalla propria tifoseria all'indirizzo della Terna arbitrale per tutta la durata della gara; per le espressioni irriguardose rivolte dalla propria tifoseria all'indirizzo di un calciatore avversario dal 25° del primo tempo per tutta la durata della gara; per le espressioni discriminatorie per motivi di razza rivolte dalla propria tifoseria all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria in due circostanze dal 17° del primo tempo, per 10 secondi, e al 42° del secondo tempo, per circa 10 secondi. In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.). Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell'ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestata, come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 145/CSA, Sez. II, del 21 maggio 2018 sul ricorso della società Piacenza Calcio 1919 S.r.l.). Si aggiunga che la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante, secondo cui la propria tifoseria non avrebbe pronunciato alcuna espressione discriminatoria per motivi di razza né gravemente ingiuriosa a danno del tesserato della squadra avversaria, non trova riscontro nel referto arbitrale, dotato di fede privilegiata. Infatti, nel referto emergono con tutta evidenza i requisiti della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno da parte del Direttore di gara, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso. Della natura discrezionale della valutazione in merito alla applicazione e quantificazione della sanzione si è già detto, considerato anche l'impegno continuo delle Istituzioni nel contrastare quelle condotte di discriminazione per ragioni di razza che del tutto inspiegabilmente vengono poste  in essere dalla tifoseria e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l’obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori. Allo stesso modo debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, alla determinazione di un clima ostile attorno alla Terna arbitrale.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. SORRENTO 1945  AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA  DI €  1.500,00  + 1 GIORNATA  DA  DISPUTARSI  A  PORTE  CHIUSE  INFLITTE  SEGUITO  GARA  SORRENTO/SAVOIA  DEL 27.01.2019

Massima: Confermata la disputa di una gara a porte chiuse e l’ammenda di € 1.500,00 per il comportamento tenuto dai sostenitori i quali, dal 20° del primo tempo e fino al termine della gara, avevano indirizzato circa una quindicina di sputi a un A.A. che veniva attinto per ben due volte alla testa e sulle spalle.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 28.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES PRO SESTO/PONTISOLA DEL 24.11.2018

Massima: Confermata 1 gara da disputarsi a porte chiuse e l’ammenda di € 1.000,00 alla società ”Per avere propri sostenitori per tutto il secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di Gara. Per avere, inoltre, i suddetti  al  45°  del  secondo  tempo,  dopo  essersi  avvicinati  alla  recinzione,  rivolto  espressioni minacciose ed irriguardose all’Arbitro e ai sostenitori della squadra avversaria. Per avere i suindicati al 38° del secondo tempo rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza ed irriguardose all’indirizzo di un A.A. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 11 comma 3 del C.G.S..”….Le condotte contestate riguardano epiteti offensivi, irriguardosi e minacciosi rivolti nei confronti dell’Arbitro e del suo Assistente da parte dei sostenitori della società reclamante  ed  inoltre,  nei confronti di quest’ultimo, sono state proferite espressioni anche dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza che integrano la violazione di quanto disposto dall’art. 11 C.G.S.. Tenuto conto della gravità delle azioni descritte dal Direttore di Gara, il Giudice Sportivo ha correttamente determinato ed irrogato le sanzioni non ricorrendo, nel caso de quo, alcuna circostanza attenuante.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 31/2019 del 3 maggio 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con dispositivo di cui al C.U. n.095/CSA del 14 febbraio 2019 e con motivazioni di cui al C.U. n. 103/CSA (2018/2019) del 28 febbraio u.s., con la quale il detto organo d’appello ha irrogato alla ricorrente la sanzione della "squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse", per la violazione dell'art. 11, comma 3, CGS FIGC e ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. f), e 36 bis, comma 4, CGS FIGC.

Parti: SSD Fidelis Andria 2018 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il ricorso avverso la decisione della CSA a che ha sanzionato la società con la "squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse", per la violazione dell'art. 11, comma 3, CGS FIGC e ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. f), e 36 bis, comma 4, CGS FIGC è inammissibile. Com’è noto, ai sensi dell’art. 54 del C.G.S., il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Nel caso di specie, ancorchè nelle proprie conclusioni la ricorrente abbia fatto riferimento alla illegittimità e alla insufficienza della motivazione della decisione impugnata, di fatto nel ricorso le censure si appuntano sulla esattezza della ricostruzione del fatto operata dal Giudice Sportivo e dal Giudice d’appello: entrambi avrebbero “analizzato in maniera del tutto superficiale”, con riferimento al comportamento “razzista ed irriguardoso” tenuto dai tifosi, i rapporti compilati da Arbitro e Assistente Arbitrale. Il Collegio, nella motivazione della decisione impugnata, non ravvisa profili di illegittimità o di insufficienza, atteso che in punto di fatto i rapporti degli Ufficiali di gara rappresentavano in modo concorde e oggettivo il comportamento gravemente censurabile assunto dai tifosi della Fidelis Andria, che è stato poi correttamente qualificato giuridicamente dal Giudice d’appello. L’evidente errore materiale, sostanzialmente un “refuso”, nel quale era incorso il primo Giudice nel motivare la recidiva, è stato rilevato e corretto in appello e non sembra che da esso possa inferirsi una violazione di diritto. Peraltro, la rilevata “recidiva” era riferita, in via generale, al comportamento offensivo e intimidatorio della tifoseria e in questi limiti essa è stata valutata e applicata. L‘aggressione verbale a sfondo razzista è stato il quid plus che ha espressamente motivato l’aggravamento della sanzione, nei termini di cui all’art. 37, comma 6, del C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 147/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  124/CSA del 9 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 17/2019 del 4.3.2018

Impugnazione – istanza: C.O.N.I.-COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM.  UFF. NN. 50/CSA  DEL 9.11.2018 E 055/CSA DEL  16.11.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018

Massima: A seguito del giudizio di rinvio confermate, con rinnovata motivazione, le sanzioni inflitte ovvero l'ammenda di € 25.000,00 irrogata la prima volta, unitamente all’ulteriore sanzione economica di € 25.000,00 oltre all'obbligo di disputare due giornate a porte chiuse e in campo neutro….Secondo questa Corte, infatti, versandosi in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ci  si  trova dinanzi ad una fattispecie che per sua natura è connotata da indeterminatezza e genericità, tanto nel precetto quanto nella sanzione. Nell’applicazione di questa norma soccorre, pertanto, l’equilibrio e la ragionevolezza degli Organi giudicanti “ …non sempre gli organi giudicanti debbono automaticamente trasporre nei confronti della società – chiamata oggettivamente in causa – il giudizio di disvalore per l’illegittimo comportamento altrui; infatti, in talune circostanze, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere ai club, sì da considerare una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza” (Codice di giustizia sportiva annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di Blandini, Del Vecchio, Lepore, Maiello, ESI 2016, pag. 269). Ed ancora:”….appare plausibile sostenere che l’indeterminatezza di talune delle condotte vietate dall’art. 17, pur costituendo un sensibile allontanamento dai principi penalistici di diritto comune, possa costituire in un sistema largamente ispirato alla rigidità della responsabilità oggettiva, un prezioso strumento nelle mani degli organi giudicanti, affinchè le sanzioni ivi previste siano commisurate anche sulla base dei criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione rispetto al fatto commesso. Ciò spiega, pertanto, perché il Consiglio di Stato abbia da tempo  potuto  affermare  il principio secondo cui “nell’ambito della giustizia sportiva ai fini del promovimento del procedimento disciplinare, non è necessario che la condotta contestata abbia rispondenza con l’astratta predetrminazione di un illecito, essendo rimesso al giudice sportivo il potere di individuare in concreto la commissione di un illecito e sanzionarlo” - Cons. Stato, 20 dicembre 1993, n. 996 in FA, 1993, p.11). (Codice di giustizia sportiva annotato, cit, pag. 270). Da ciò si ricava che le conclusioni a cui è giunta questa Corte, nelle precedenti pronunce sono pienamente condivisibili, in quanto la valutazione sull’incidenza di fatti o situazioni sul regolare svolgimento della gara o che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara medesima, sono di particolare delicatezza e rappresentano un momento cruciale per il giudice sportivo, il quale, ben può, adoperando gli strumenti di equità e ragionevolezza, nell’ambito della fisiologica indeterminatezza e genericità del precetto, escludere che gli episodi verificatisi possano aver avuto un ruolo di ostacolo o di interferenza ‘impediente’ sulla gara stessa. Nel caso di specie, al più, si è trattato di una mera interferenza, un elemento di disturbo, che, però, non ha inciso sul regolare svolgimento della gara, né tanto meno ha avuto l’effetto di impedire che la gara terminasse normalmente. Quindi, ad avviso di questa Corte, non si ravvisano contraddittorietà nelle precedenti pronunce di questa Corte, in quanto l’uso dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 17 che parla dei casi di “tenuità” è avvenuto in perfetta coerenza con quanto verificatosi, e cioè un episodio “fattore di disturbo” grave, ma non a tal punto da configurarsi come un fattore impediente. La mera interferenza trova rispondenza, quindi, nei casi di tenuità e nelle richiamate sanzioni di cui all’art. 18 CGS FIGC. I casi di perdita della gara “ a tavolino” o di penalizzazione devono, di contro, essere oggettivamente gravi e basarsi “a monte” su un accertamento  univoco dell’efficacia ostacolante di determinati comportamenti sul regolare svolgimento o conclusione della gara. Gli eventi verificatisi nel corso della gara Frosinone/Palermo del 16.6.2018 sono ricondotti da questa Corte ad una mera interferenza da parte dei tesserati e dei tifosi del Frosinone; un elemento di disturbo alla gara di gravità non tale da essere causa dell'applicazione della sanzione della sconfitta per 0-3 a tavolino oppure della penalizzazione di punti in classifica. Questo Collegio, infatti, ritiene che il comportamento tenuto dai tesserati e dai tifosi del Frosinone, non abbia determinato alcuna alterazione del risultato conseguito sul campo né tantomeno la regolare conclusione dell'incontro, in quanto come si evince dagli atti ufficiali di gara la partita si è regolarmente svolta e regolarmente conclusa.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  117/CSA del 15/03/2019 (dispositivo) con riferimento al C.U. n.  007/CSA del 23 Luglio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 18.6.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES RECANATESE/SEREGNO DEL 16.6.2018

Massima: Confermata la disputa di 2 partite a porte chiuse e l’ammenda di € 1.000,00 alla società per l’indebita presenza negli spogliatoi di persone non autorizzate e comportamento dei propri sostenitori

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 17/2019 del 4 marzo 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, Sez. I, emessa a mezzo C.U. n. 050/CSA del 9 novembre 2018 (dispositivo) e n. 055/CSA, pubblicato il successivo 16 novembre (motivazioni), con cui, in sede di rinvio, in seguito alla pronuncia del Collegio di Garanzia nel giudizio per i fatti inerenti alla partita Frosinone-Palermo del 16 giugno u.s., gara di ritorno dei play off di Serie B, s.s. 2017/2018, la medesima Corte ha rigettato l'istanza dell'U.S. Città di Palermo di esclusione dal giudizio della FIGC ed ha inflitto alla società Frosinone Calcio l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 25.000,00.

Parti: U.S. Città di Palermo/Frosinone Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata con rinvio la decisione della CSA C.U. n. 055/CSA del 16 novembre 2018, per carenza di motivazione in quanto posta in violazione del principio di vincolatività del principio di diritto, stabilito dal Collegio di Garanzia che aveva in precedenza già annullato la decisione con rinvio. Orbene, nel caso de quo, le pronunce della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, sono state annullate dalla Prima Sezione di questo Collegio poiché viziate da contraddittorietà e rinviate ad altra Sezione della CSA FIGC, affinché quest’ultima irrogasse “la sanzione corretta e coerente con le norme esistenti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo e in linea con le condotte evidenziate”. Ritiene questo Collegio che la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC di cui al C.U. n. 055/CSA del 16 novembre 2018, quivi impugnata, abbia deciso in violazione del principio di vincolatività del principio di diritto, nella declinazione illustrata supra, come espresso dalla Prima Sezione, non avendo il giudice di rinvio giustificato il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento. La predetta decisione è, dunque, carente nella motivazione nella parte in cui ha ritenuto che “sulla base del principio espresso dal Collegio di Garanzia, considerato che già questa Corte aveva aumentato la sanzione inflitta al Frosinone Calcio S.r.l. nel primo grado di giudizio (determinando così che le due gare a porte chiuse si svolgessero in campo neutro), non può che inasprirsi sotto il profilo economico la sanzione già precedentemente inflitta, raddoppiandone l’entità. Infatti, come già più volte evidenziato,  la società  Frosinone Calcio S.r.l.  doveva, a mezzo della propria organizzazione, porre in essere misure in concreto atte ad evitare le intemperanze della tifoseria e di coloro i quali si trovavano nel recinto di gioco. Conseguenzialmente il Frosinone deve essere ritenuto responsabile delle dette inadempienze che, secondo un equo apprezzamento discrezionale di questa Corte, comportano, appunto, oltre alla sanzione già irrogata, l’ulteriore sanzione economica di € 25.000,00”. In altri termini, la CSA, vincolata al principio di diritto enunciato dal Collegio, avrebbe dovuto illustrare motivando l’applicazione del suddetto principio alla fattispecie concreta, esplicitando l’iter logico argomentativo seguito per giungere alla comminazione della sanzione applicata; nella decisione gravata, invece, si rinviene solo un riferimento di mero stile al principio di diritto al quale doveva attenersi, mancando qualsivoglia motivazione a supporto della sua applicazione al caso di specie. Le Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia non possono, pertanto, che ritenere non corretto l’operato della Corte di merito e, al contempo, riaffermare espressamente, da un lato, l’obbligo per il Giudice del rinvio di attenersi al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia; dall’altro, l’importanza dell’obbligo di motivazione, che non solo è sancito dalla Costituzione all’art. 111, ma trova, altresì, riconoscimento a livello sovranazionale, dovendosi ritenere ricompreso nei principi enunciati dall’art. 6 CEDU. La necessità della motivazione deriva, anzitutto, dalla funzione che essa tipicamente svolge nel processo, quale strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti - le quali mediante la motivazione sono in grado di verificare il fondamento giuridico e fattuale della decisione e, quindi, di individuare eventuali vizi che possono costituire altrettanti motivi di impugnazione - nonché quale strumento che consente al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento giurisdizionale oggetto di gravame. L’obbligo di motivazione ha funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai  cittadini,  siano  essi  tesserati,  affiliati  ovvero  istituzioni;  in  tal  senso,  la  motivazione  dei provvedimenti  giurisdizionali  è  espressione  della  coerenza  dell’ordinamento  della  giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  103/CSA del 28/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  095/csa del 14.02/2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO C0N RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.800,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019

Massima: Aggravata e pertanto ridetermina la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e dell’ammenda di € 2.800,00 in quella della squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse alla società  «per avere propri sostenitori in campo avverso: - lanciato reiterati e numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. dal 42º del primo tempo e fino al termine della gara, che lo colpivano al volto, al collo e sulle spalle; - lanciato un pacchetto di sigarette, una bottiglia di acqua ed un bicchiere di birra all'indirizzo del medesimo A.A. bagnandogli il collo e le spalle; - rivolto, per alcuni minuti, numerosi insulti implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo del Direttore di gara incuranti dei richiami effettuati attraverso gli altoparlanti. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al Com. Uff. n. 62»….In primo luogo, con riferimento alla mancata recidiva si evidenzia che il richiamo al Comunicato Ufficiale numero 62 costituisce un mero errore materiale del Giudice Sportivo, in quanto il riferimento a un medesimo comportamento offensivo, intimidatorio e violento, contro gli ufficiali di gara da parte dei sostenitori della reclamante era stato ravvisato dal medesimo giudice durante l’incontro Città di Fasano/Fidelis Andria del 2.12.2018, e sanzionato in delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 58 del 5.12.2018….In particolare si osserva che l’aggressione verbale compiuta ai danni dell’arbitro di matrice razziale sia assolutamente deprecabile, e per la gravità del caso di specie, ritiene applicabile, in virtù della recidiva testé descritta, l’art. 11, comma 3, C.G.S. che si richiama alle disposizioni UEFA sul punto e segnatamente al regolamento disciplinare della Federazione europea del 2017 ove, all’art. 14, rubricato “Racism, other discriminatory conduct and propaganda”, al comma 4, sottolinea che «If the circumstances of the case require it, the competent disciplinary body may impose additional disciplinary measures on the member association or club responsible, such as the playing of one or more matches behind closed doors, a stadium closure, the forfeiting of a match, the deduction of points and/or disqualification from the competition». Tale normativa si inserisce all’interno della lotta al razzismo promossa a più riprese, anche di recente, dalla FIGC e dalla UEFA, la quale già con lettera circolare del 31.5.2013 (la n. 24/2013) ha inteso sostenere con vigore una «policy of ‘zero tolerance’ of racism». Tanto premesso, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. f) e dell’art. 36 bis, comma 4, C.G.S. – secondo il quale è nella disponibilità della Corte Sportiva d’Appello Nazionale aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti, e nel rispetto di consolidata giurisprudenza (vedi, ex plurimis, Coll. gar. sport, 23.12.2015, n. 70, che ha individuato il fondamento della prefata norma nella prescrizione di cui all’art. 37, comma 6, del C.G.S. CONI il quale riconosce al Giudice d’appello il potere generico di riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, senza prevedere limiti negativi a tale potere di riforma) –, la sanzione va rideterminata nella squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse.

 

DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  68/CSA del 21 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 20.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  CITTÀ  DI  FASANO/SAVOIA  DEL  19.12.2018

Massima: Confermata la sanzione di una gara da disputare a porte chiuse e l’ammenda di Euro 1.800,00 a carico della società “per avere, propri sostenitori in campo avverso nel corso del secondo tempo, lanciato all'indirizzo di un A.A., tre sputi che lo attingevano alle gambe, sui pantaloncini e sulla spalla nonché getti d'acqua e una bottiglietta di plastica semi piena che lo colpivano ad una gamba. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica reiterata di cui ai CU n. 20, 38 e 64 e della diffida di cui all'ultimo Comunicato Ufficiale”. In primo luogo, deve osservarsi come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata specifica. Infatti, pur prescindendo dal precedente episodio richiamato dalla ricorrente (e sanzionato dal G. S. con il Com. Uff. n. 38), nel corso della sola stagione 2018/2019, il Giudice Sportivo ha già ripetutamente avuto modo di censurare – in particolare con i provvedimenti di cui ai Com. Uff. nn. 20 e 64 – condotte violente, poste in essere dai sostenitori della Società, del tutto simili, per modalità di svolgimento e gravità, a quelle oggetto del provvedimento impugnato. È proprio alla luce di questi numerosi e riprovevoli episodi che la Società, tenuto conto del ruolo di garanzia e  responsabilità che essa  ricopre  nei  confronti dell’ordinamento sportivo  federale  per le condotte dei propri tesserati, dirigenti e tifosi, avrebbe potuto e dovuto adottare in via preventiva delle adeguate misure per impedire il ripetersi di questi accadimenti, anche in trasferta. A nulla rileva, quindi, l’asserita esiguità di tempo intercorso tra il provvedimento di diffida di cui al Com. Uff. n. 64  e l’emissione del Com. Uff. n. 65, con il quale è stata irrogata la sanzione oggetto della presente impugnazione. Allo stesso modo, l’assoluta intollerabilità degli episodi di violenza reiteratamente perpetrati ai danni dei membri della classe arbitrale rende, a parere di questa Corte, assolutamente proporzionata e congrua la sanzione dell’ammenda unitamente dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, come disposta dal G. S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  055/CSA del 16/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  038- 50/CSA del 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione – Decisione n. 56/2018 del 10.9.2018

Impugnazione – istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I.IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. NN. 172/CSA DEL 27.6.2018 E 002/CSA DEL 6.7.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport infligge alla società l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 per il comportamenti tenuti durante quella partita dai tesserati e sostenitori.. Questa Corte ritiene che il comportamento tenuto dai tesserati  e  sostenitori  del  Frosinone Calcio S.r.l. sia sanzionabile, anzi sia già stato sanzionato. Dagli atti ufficiali di gara si evince chiaramente che la partita si è regolarmente svolta e regolarmente conclusa. E’ giudizio, quindi, di questa Corte che le fattispecie addebitate vadano ascritte alle ipotesi di cui all’art 17 comma 4 C.G.S., il quale alla lettera a) prevede che l’organo di giustizia possa dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo salvo ogni altra sanzione disciplinare. In questo contesto, sulla base del principio espresso dal Collegio di Garanzia, considerato che già questa Corte aveva aumentato la sanzione inflitta al Frosinone Calcio S.r.l. nel primo grado di giudizio (determinando così che le due gare a porte chiuse si svolgessero in campo neutro), non può che inasprirsi sotto il profilo economico la sanzione già precedentemente inflitta, raddoppiandone l’entità. Infatti, come già più volte evidenziato, la società Frosinone Calcio S.r.l. doveva, a mezzo della propria organizzazione, porre in essere misure in concreto atte ad evitare  le  intemperanze  della tifoseria e di coloro i quali si trovavano nel recinto di gioco. Conseguenzialmente il Frosinone deve essere ritenuto responsabile delle dette inadempienze che, secondo un equo apprezzamento discrezionale di questa Corte, comportano, appunto, oltre alla sanzione già irrogata, l’ulteriore sanzione economica di € 25.000,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  046/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 037/ CSA del 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 59 del 2.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 10.000,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI “TRIBUNA SUD 1° E 2° ANELLO” PRIVI DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 29.9.2018

Massima: Con procedimento d’urgenza, rideterminate le sanzioni dell’ammenda di € 10.000 e dell’obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud – 1° e 2° anello” privi di spettatori nella sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 nonché l’obbligo di disputare 2 gare con i settori Tribuna sud, 1° e 2° anello, privi di spettatori con sospensione dell’esecuzione della seconda gara in base all’art. 16, comma 2 bis C.G.S. per i cori di discriminazione raziale nei confronti del calciatore avversario…Nel caso di specie, questa Corte ritiene che la Società Juventus Football Club S.p.A. non abbia adottato ma soprattutto non abbia efficacemente attuato, con riferimento alle condotte di discriminazione territoriale, un modello di organizzazione e gestione che risponde ai predetti requisiti; ciò è dimostrato dal fatto che, già in occasione dell’incontro Juventus-Sassuolo, disputatasi in data 16.9.2018, la Società ricorrente era stata sanzionata con l’ammenda di € 10.000, per avere i suoi sostenitori intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori  di  altra squadra (si trattava, con ogni probabilità, sempre della squadra del Napoli che sarebbe stata affrontata dalla JUVENTUS nella successiva gara casalinga). A ciò si aggiunga, che i comportamenti posti in essere da diverse migliaia di sostenitori della Società ricorrente appaiono particolarmente gravi; in occasione della gara Juventus/Napoli, i cori di discriminazione territoriale sono stati posti in essere, infatti, dall’80% dei sostenitori  occupanti  la Tribuna Sud – 1° e 2° anello, la cui capienza è pari a circa 9.700 spettatori; non vi è, pertanto, chi non veda come non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del C.G.S.. Quanto, poi, alla ricorrenza della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del C.G.S., questa Corte non ritiene,  per le ragioni sopra evidenziate circa la particolare gravità dei comportamenti e la recidiva specifica degli stessi (i comportamenti sono stati compiuti in due gare casalinghe consecutive), che la società abbia concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti discriminatori; né rileva, in proposito, invocare il fatto che, nella stessa gara, è stato prontamente individuato ed arrestato dalle Forze dell’Ordine lo spettatore autore del lancio di un seggiolino divelto, trattandosi di comportamento diverso rispetto a quello rappresentato dai cori di discriminazione territoriale, posti, peraltro, in essere non da uno o pochi tifosi ma da un numero particolarmente elevato di sostenitori della  Società ricorrente. Con il  secondo motivo di ricorso,  la società Juventus  Football Club S.p.A., probabilmente conscia dell’infondatezza del primo motivo di ricorso, invoca la sussistenza di una circostanza attenuante, non conosciuta dal Giudice Sportivo, ovvero il fatto che la Società  ricorrente,  come, peraltro, altre Società calcistiche professioniste, sarebbe vittima di una sistematica contestazione da parte dei propri sostenitori che lamenterebbero il c.d. “caro biglietti”; più precisamente, secondo l’assunto della Società ricorrente, i propri sostenitori avrebbero posto in essere delle vere e proprie condotte estorsive finalizzate ad ottenere una riduzione del prezzo del biglietto di ingresso allo stadio. Tale circostanza, secondo l’assunto della Società ricorrente, dovrebbe essere valutata  da questa Corte ai fini di una mitigazione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, anche alla luce di un recente pronunciamento della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. e di alcune considerazioni espresse dalla Commissione parlamentare Antimafia nella relazione conclusiva  dell’indagine conoscitiva sul fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo calcistico. Al proposito, questa Corte ritiene non condivisibili le conclusioni cui perviene la Società ricorrente; ed invero, ove si dovesse dare rilievo alle circostanze sopra rappresentate, dovrebbe affermarsi che la responsabilità oggettiva delle società, che, come riconosciuto dalla stessa società Juventus Football Club S.p.A., rappresenta uno dei fondamenti dell’ordinamento sportivo, possa venire meno o affievolirsi quasi del tutto quando le Società sono vittima dei propri tifosi e, pertanto, non può dirsi colpevole per il loro comportamento; il che non è chiaramente possibile atteso che la responsabilità oggettiva prescinde, ontologicamente, dalla verifica della sussistenza  della colpa in capo alla Società; a ciò si aggiunga che il settore dello stadio (Tribuna Sud), i cui sostenitori si sono resi autori delle gravi condotte di discriminazione territoriale, risulta occupato, integralmente o quasi, da soggetti abbonati; il che rende improbabile che tali soggetti possano ottenere, con comportamenti estorsivi (quale quello di esporre la Società agli effetti economici derivanti dall’esecuzione delle sanzioni disciplinari), la riduzione del prezzo di un biglietto di ingresso allo stadio che non sono tenuti a pagare essendo in possesso di un abbonamento per tutte le gare casalinghe della stagione.. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso la Società ricorrente evidenzia che il Giudice Sportivo non avrebbe potuto applicare la previsione di cui all’art. 11, comma 3, del C.G.S. con riferimento al coro di discriminazione razziale posto in essere dai sostenitori della società Juventus Football Club S.p.A. all’indirizzo del calciatore del Napoli, K…, atteso che i collaboratori della Procura Federale non avrebbero evidenziato tale coro tra i comportamenti di discriminazione razziale. Al proposito, questa Corte ritiene che a nulla rilevi il fatto che i collaboratori della Procura Federale, probabilmente per una mera svista, non abbiano apposto la crocetta  sulla  casella  del modello relativa ai cori di discriminazione razziale, atteso che i predetti collaboratori hanno decritto compiutamente la condotta, la cui qualificazione giuridica spetta, per consolidata giurisprudenza, al Giudice Sportivo che l’ha correttamente valutata come condotta denigratoria di matrice razziale. Quanto, poi, alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale di cui all’art. 16, comma 2-bis, C.G.S., questa Corte ritiene che la stessa sia fondata; dal che non consegue, però, l’accoglimento, neppure in parte, del ricorso proposto dalla società Juventus Football Club S.p.A.. Questa Corte, infatti, ritiene che, attesa la particolare gravità delle condotte poste in essere dai sostenitori della Società ricorrente e la sussistenza della recidiva specifica, le sanzioni irrogate alla Società Juventus Football Club S.p.A. vadano rideterminate nei termini che seguono: ammenda di € 10.000 e obbligo di disputare due gare con i settori “Tribuna Sud – 1° e 2° anello” privi di spettatori, con sospensione dell’esecuzione della seconda sanzione disciplinare di cui all’art. 18, comma 1, lett. e) del C.G.S, ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, C.G.S.. Tale rideterminazione tiene, infatti, conto della circostanza che due sono i comportamenti di discriminazione, posti in essere dai sostenitori della società Juventus Football Club S.p.A. di Torino, e che meritano di essere sanzionati: il primo rappresentato dai cori di discriminazione territoriale, particolarmente  gravi,  che  va,  pertanto,  sanzionato,  come  correttamente  deliberato  dal  Giudice Sportivo, con l’ammenda di € 10.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud – 1° e 2° anello” privi di spettatori, senza applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, C.G.S.; il secondo, rappresentato dal coro di discriminazione razziale, posto in essere dai sostenitori della società Juventus Football Club S.p.A. all’indirizzo del calciatore del Napoli, …., che merita di essere sanzionato con l’obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud – 1° e 2° anello” privi di spettatori, con sospensione dell’esecuzione di quest’ultima sanzione ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, C.G.S., trattandosi della prima violazione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 56 del 10/09/2018

Decisione impugnata: 1) decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori. 2) decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara, con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. 3) decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) - che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori - ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.

Parti: U.S. Città di Palermo S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Frosinone Calcio S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B - Frosinone Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Città di Palermo S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Frosinone Calcio S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Annullata con rinvio la decisione della CSA poichè non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione…In particolare, per quanto attiene alla decisione della Corte d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, essa è connotata da una stridente contraddizione, laddove, dopo aver chiaramente espresso che “i comportamenti tenuti da tesserati e sostenitori del Frosinone, meritino di essere fortemente stigmatizzati e sanzionati…. (omissis) tali comportamenti sono, infatti, all’evidenza in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre e senza alcuna eccezione ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i play off) all’esito della quale sarebbe stata individuata la terza squadra partecipante al campionato di serie B promossa nel massimo campionato calcistico, la serie A. A tanto aggiungasi che tali episodi, proprio perché posti in essere da calciatori professionisti che, com’è noto, rappresentano un modello per tantissimi giovani, che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare tra questi ultimi la distorta convinzione della liceità e magari della opportunità di simili comportamenti sleali e scorretti”, ha dichiarato che, comunque, il Giudice Sportivo avesse fatto corretta applicazione della norma giustiziale di cui all’art. 17, comma 1, del CGS FIGC, atteso che i comportamenti descritti, comunque, non avevano avuto un rapporto causa-effetto sul corretto andamento della gara, affermando, altresì, che il disposto dell’art. 17 richiamato non contenesse un automatismo di sanzione della perdita della gara, ma andasse letto in relazione ai fatti oggettivamente descritti e alla loro influenza sul regolare svolgimento della competizione. Ha concluso, quindi, la Corte a quo per la conferma della decisione del Giudice Sportivo di concedere le attenuanti di cui all’art. 17, comma 1, del CGS FIGC, il quale discute di tenuità dei comportamenti. La richiamata censurata pronuncia va letta simmetricamente a quella resa dalla Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente Frosinone, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara, con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. Decisione oggetto di gravame con il ricorso iscritto al n. 62/2018. Anche in quest’ultima decisione, resa sempre in relazione ai fatti di cui alla partita dei play off del 16 giugno 2018, viene ribadito pedissequamente il ragionamento riportato innanzi dalle Sezioni Unite della Corte Sportiva di Appello, per aggiungere, poi, che “la gravità di tali comportamenti, ad avviso di questa Corte, non è stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo”, poiché all’interno del contesto sportivo i risultati debbono ottenersi  “comportandosi in modo corretto e leale e non ponendo in essere azioni che, sebbene non abbiano determinato, in un rapporto di causa-effetto, l’alterazione dello svolgimento della gara che occupa e, dunque, il risultato della stessa, hanno comunque interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima.” Orbene, dalla lettura delle due pronunce, entrambe gravate con i richiamati ricorsi, risulta evidente la contraddizione, anche all’interno delle sezioni della stessa Corte d’Appello della FIGC, nell’emettere i relativi giudizi che, pertanto, debbono essere censurate (sulla competenza del Collegio di Garanzia in caso di contraddittorietà della motivazione, si veda: Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisioni 58 e 63 del 2015, nonché decisione n. 4/2016). Il Collegio, sul punto, non può non stigmatizzare le pronunce gravate, atteso che, come più volte affermato (da ultimo Collegio di Garanzia, decisione n. 19/2018), il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, per la qual cosa non può e non deve assecondarsi una logica della impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale, ma si deve rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia garantendo la corretta applicazione delle regole. Orbene, nel caso che ci occupa, tanto non è accaduto e si approda a tale considerazione proprio leggendo le pronunce gravate, nelle quali, senza differenziazioni, si definisce il comportamento tenuto da tesserati e sostenitori di notevole gravità e violativo proprio di quei principi innanzi richiamati e già fatti propri dalla giurisprudenza di questa sezione; tuttavia, la Corte d’Appello, dinanzi ad un quadro così evidente, riconosce la tenuità dei fatti, irrogando una sanzione non congruente ad avviso del Collegio. Infatti, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, inerenti la disputa delle gare, sono disciplinate dall’art. 17 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati, i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre”; ed ecco il perché, nell’approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 19/2018). Orbene, come si legge in una delle due pronunce gravate, le condotte censurate dei tesserati e dei sostenitori, anche se non hanno avuto un rapporto causa-effetto sulla gara, “hanno comunque interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima” (cfr. Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018). La affermazione contenuta nella decisione trova precisa disciplina nell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rubricato “Sanzioni inerenti la disputa delle gare”. Ivi si legge, al comma 1: “la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3, ovvero 0‐6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1… (omissis). La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.” Alla luce di tale evidenza normativa, a tenore della motivazione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, in considerazione dei fatti da essa medesima Corte d’Appello Sportiva accertati e dichiarati come gravissimi e violativi dei principi generali dell’ordinamento sportivo, la sanzione applicata non è coerente con quanto affermato e descritto. A tanto aggiungasi che, trattandosi di una gara non di campionato, ma di play off, il rigore sanzionatorio doveva e deve essere ancor più stringente, dovendosi discostare dai parametri definiti dal richiamato articolo 17 (ad esempio, in materia di punti di penalizzazione), atteso che la posta in gioco non è una mera partita di campionato, ove la alterazione comporta unicamente la perdita di una partita che vale 3 punti, quanto piuttosto di una partita che vale un intero campionato. Ovviamente le sanzioni da applicare non possono essere infitte su situazioni già cristallizzate, ma debbono essere scontate ed inflitte nella stagione corrente. Ad adiuvandum, non può sottacersi come i giudici a quo abbiano anche fatto scorretta applicazione delle norme sulle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 del CGS FIGC, che individuano casi tassativi che consentono l’attenuazione della sanzione e che, comunque, dovevano essere dimostrate dalle società interessate e tanto non è all’evidenza di questo Collegio. Né può condividersi il richiamo, fatto all’interno delle motivazioni della Corte d’Appello, all’applicabilità dell’art. 18 CGS FIGC, in termini di sanzioni meno afflittive, perché la condizione che presuppone tale applicazione è la “particolare tenuità” delle condotte che, come affermato nell’incipit di entrambe le decisione gravate, è totalmente inesistente, atteso che la locuzione in esse presente, “la gravità dei comportamenti posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i play off)”, è antitetica e contraddittoria rispetto alla “particolare tenuità”. Pertanto, le sentenze gravate vanno annullate con rinvio ad altra sezione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, affinché quest’ultima irroghi la sanzione corretta e coerente con le norme esistenti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo e in linea con le condotte evidenziate, regolando, altresì, secondo i principi tabellari esistenti, le spese di lite anche del presente grado di giudizio.

Massima: Invero, non può condividersi l’affermazione contenuta nella decisione di cui al Comunicato 172 CSA, laddove si rigetta la richiesta, ritenendo che la norma di cui all’art. 35 del CGS FIGC contenga ipotesi tassative per le quali è prevista tale possibilità. Invero, in nessun rigo della disposizione richiamata si legge il termine “tassativo” o l’avverbio “esclusivamente”, per la qual cosa la norma va letta in senso elastico. E tanto perché lo scopo del Giudice sportivo deve essere quello di favorire in ogni modo l’accertamento della verità e, soprattutto, l’individuazione di fatti che ben possono sfuggire al direttore di gara o agli ispettori di campo, soprattutto se commessi fuori dal terreno di gioco o lontano da una azione di gioco. Questo Collegio (decisione n. 15/2017) ha già avuto modo di affermare come anche nel processo sportivo (ugualmente che nel processo civile) possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/04/2016, n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 020/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 144/CSA del 18 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 04.05.2018

Impugnazione – istanza:  RICORSO  DELLA  S.S.D.  CITTA’  DI  GELA  AVVERSO  LE  SANZIONI  DELL’AMMENDA  DI  €  2.000,00  E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/ACIREALE DEL 06.05.2018

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.000,00 e l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse alla società  "per avere i propri sostenitori lanciato numerosi sputi (circa 20) ed alcune pietre (5) di piccole dimensioni all’indirizzo di un A.A. che lo colpivano sulla schiena, alla nuca ed alle spalle. Inoltre i medesimi sostenitori lanciavano un petardo che esplodeva a ridosso della panchina ospitata".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL VIS PESARO 1898 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE - DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE – E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00  INFLITTE  SEGUITO  GARA  VIS  PESARO  1898  A.R.L./CITTÀ  DI  CAMPOBASSO  DEL  29.4.2018

Massima: Confermata la squalifica del campo di gioco per 2 gare effettive a porte chiuse, in campo neutro e l’ammenda di € 3.000,00 alla società  per i gravi episodi posti in essere dai propri sostenitori e tesserati sia durante che alla fine della gara…E difatti, il lancio di numerosi oggetti da parte dei sostenitori della società reclamante, nel corso del secondo tempo, che colpivano al corpo un assistente arbitrale, le minacce e gli insulti rivolti da numerosi tesserati all’indirizzo dell’arbitro che veniva circondato impedendogli di far rientro negli spogliatoi a fine gara, il calcio sferrato sempre da un tesserato della società reclamante che colpiva al polpaccio il Commissario di campo che veniva attinto anche da una bottiglietta piena d’acqua, rappresentano fatti di tale gravità da meritare la squalifica del campo e l’irrogazione dell’ammenda.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI  DELL’AMMENDA  DI  €  2.000,00  ED  UNA  GARA  A  PORTE  CHIUSE  INFLITTA  ALLA  SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SARNESE/CAVESE DEL 4.2.2018

Massima: Confermata la disputa di una gara a porte chiuse ma rideterminata l’ammenda da € 2.000,00 ad € 1.500,00 alla società “per avere propri sostenitori in campo avverso: - rivolto espressioni offensive, per la intera durata della gara, all’indirizzo della Terna Arbitrale; introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico che veniva lanciato sia sul terreno di gioco (4 fumogeni), danneggiando il manto erboso e costringendo il Direttore di gara alla momentanea interruzione del gioco, sia nel campo per destinazione (1 petardo) ove esplodeva mentre veniva raccolto da un Vigile del Fuoco, procurando a quest’ultimo lesioni e sanguinamento ad una mano. Si fa obbligo di risarcire i danni materiali se richiesti e documentati. Sanzione così determinata in ragione della recidiva specifica di cui ai CU 22-61-77 e della obiettiva idoneità della condotta a creare nocumento alla incolumità dei presenti.”…. Il comportamento tenuto dai sostenitori della Cavese 1919 S.r.l. non può che considerarsi come una manifestazione di violenza concretamente pericolosa per le persone  presenti alla gara. Si è trattato nella fattispecie di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. che, come noto, disciplina la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti dei sostenitori. L’applicazione della recidiva di cui all’art. 21 C.G.S. è determinata dal fatto che la Cavese 1919 S.r.l. ha ricevuto altre sanzioni per fatti della stessa natura avvenuti nella medesima stagione sportiva (cfr. C.U. 22/2017 – 61/2017 – 77/2018). La sanzione inflitta di una gara a porte chiuse è pertanto perfettamente in linea e congrua rispetto ai gravi fatti commessi dai sostenitori della Cavese 1919 S.r.l. mentre questa Corte ritiene equo attenuare e quindi ridurre, ex art. 14 C.G.S., comma 5), la sanzione dell’ammenda irrogata alla società, rideterminandola in € 1.000,00, in considerazione del fatto che la Cavese 1019 S.r.l. ha immediatamente condannato l’episodio mettendosi a disposizione delle Forze dell’Ordine per identificare i responsabili delle violazioni, dichiarandosi altresì disposta a risarcire i danni causati dai propri sostenitori.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 170/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCO/AURORA PRO PATRIA DEL 07.01.2018

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come proposto dalla società ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 2.500,00 e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse “per avere i propri sostenitori al termine del primo tempo ed al termine della gara, lanciato numerosi sputi all’indirizzo del Direttore di gara colpendolo al volto ed in varie parti del corpo. Per avere al termine della gara, persona non identificata ma presente all’interno dello spogliatoio della società ospitante, lanciato una bottiglietta di plastica piena di acqua all’indirizzo di un A.A. colpendolo al basso ventre. Sanzione così determinata in ragione della obbiettiva gravità delle condotte assunte, nonché della oggettiva idoneità del lancio della bottiglietta piena di acqua ad arrecare nocumento alla incolumità fisica dell’Ufficiale di gara.”. Ed infatti. Se, per un verso, i fatti puntualmente riportati nel rapporto del Direttore di gara risultano provati - e, peraltro, solo parzialmente contestati - il trattamento sanzionatorio appare eccessivamente afflittivo, per altro verso, nessun rilievo assumono le doglianze della reclamante in merito alla conduzione della gara, tantomeno riguardo ad asseriti “eccessi di zelo” regolamentari, in quanto infondate e comunque inammissibili.  Mentre i giudizi offensivi incautamente espressi nell’atto difensivo nei confronti del Direttore di gara (“Arbitro che, prima della gara, dava segni di chi già sapesse e di chi fosse già prevenuto”) devono essere dalla Corte in questa stigmatizzati.  La doppia sanzione della disputa di una gara in campo neutro e a porte chiuse non risponde invece, a giudizio della Corte, ai parametri di adeguatezza e proporzionalità e deve essere pertanto rideterminata nella misura di cui in dispositivo.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 251 del 05.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LICATA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.6.2018 – GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI LICATA/VIGOR TRANI DEL 04.04.2018

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società riduce la sanzione dell’ammenda a € 800,00 confermando la squalifica del campo in considerazione della condotta tenuta dai propri sostenitori, idonea a cagionare grave danno all'incolumità dei presenti, nonché della violazione degli obblighi di vigilanza e protezione in capo ai rispettivi addetti, così agevolando i descritti comportamenti. Per quanto concerne infine l'ammenda, considerato che essa, per sua natura, tende a colpire, in ultima analisi, più la società che la tifoseria, questa Corte ritiene appropriato riquantificarla in € 800,00, affinché nel bilanciamento risulti maggiormente evidente che, in casi come quello di specie, i principali danti causa della misura afflittiva sono da individuare proprio nei sostenitori.  

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 221 del 01.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DIGIOCO PER 2 GARE – DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE – E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI LOCRI/LICATA DEL 28.02.2018

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con la squalifica del campo di giuoco per due gare – campo neutro – porte chiuse ed all’ammenda di € 2.000,00, in considerazione del gravissimo comportamento posto in essere dai sostenitori della società, consistito, tra l’altro, nel lancio, all’indirizzo dei calciatori della squadra ospite, di numerosi oggetti contundenti, uno dei quali colpiva un calciatore avversario che, fortunatamente, non riportava serie conseguenze. A ciò, si aggiunga che particolarmente riprovevole è quanto accaduto al termine della gara quando due soggetti addetti alla sicurezza e che, quindi, svolgevano chiaramente una attività riconducibile alla Società ricorrente (come emerge chiaramente dal rapporto dei commissari di campo), hanno aggredito i calciatori della Società, colpendoli con calci e pugni; condotta che avrebbe potuto determinare gravi conseguenze fisiche per i soggetti aggraditi se non fossero intervenute, tempestivamente, le Forze dell’Ordine. Trattasi, all’evidenza, di comportamenti, la cui gravità merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 120/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 23.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA NORD PISANI” PRIVO DI SPETTATORI – SANZIONE SOSPESA PER 1 ANNO - INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 21.1.2018

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con la disputa di una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori. Sanzione sospesa per anni uno perché circa 4.000 sostenitori della società reclamante, occupanti la “Curva Nord Pisani, al 20° del secondo tempo indirizzavano al calciatore del Napoli cori espressivi di discriminazione razziale.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 95/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA CHIUSURA DEL SETTORE TRIBUNA RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA PICERNO/POTENZA DEL 26.11.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza proposto dalla società ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 3.000,00 con diffida  “per avere propri sostenitori lanciato all’indirizzo di un A.A: acqua ,birra e numerosi sputi che lo attingevano ripetutamente, nonché un ombrello all’indirizzo dei calciatori avversari. I medesimi inoltre, per la intera durata del secondo tempo, rivolgevano espressioni offensive e grida implicanti discriminazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario”. La sanzione relativa alla parziale chiusura dell’impianto così come decisa dal Giudice Sportivo è inapplicabile in considerazione della sua genericità, scaturita anche dal fatto che l’episodio si è verificato quando la squadra si trovava in trasferta e, in questi casi, il ribaltamento della sanzione in un settore dell’impianto della società ospitata è questione di dubbia corretta attuazione, anche in considerazione della circostanza che non è certa la provenienza dei tifosi ospitati da un settore piuttosto che un altro dello stadio della ricorrente.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 94/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.D. CASTELVETRO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELVETRO/FIORENZUOLA DEL 30.09.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la sanzione dell’ammenda e conferma la sanzione di disputare una gara a porte chiuse «per indebita presenza di circa 200 persone non autorizzate presenti in tribuna nonostante la gara dovesse essere disputata a porte chiuse come stabilito dal Com. Uff. n. 32 del 29.9.2017». In un sistema pur largamente ispirato al principio della responsabilità oggettiva si ritiene, infatti, che gli organi giudicanti non debbano automaticamente trasporre nei confronti della società il giudizio di disvalore per una condotta di individui che nella fattispecie concreta non può essere governata dal sodalizio. Infatti, in talune circostanze come quella in esame, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sí da consentire, in ragione del contesto nel quale gli avvenimenti si verificano, una valutazione caso per caso circa la sanzione piú conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. Questa Corte ritiene infatti, sotto il profilo della esigibilità della condotta, eccessivamente afflittiva la sanzione dell’ammenda, in quanto la società si era operata per rispettare l’obbligo di disputare la gara a porte chiuse come prescritto, senza avere la materiale possibilità di impedire l’accesso agli impianti sportivi posizionati nei pressi del terreno di gioco.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 87/CSA del 09 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile Com. Uff. n. 47 del 20.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO JUVENTUS F.C. SPA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE TRIBUNA PRIVO DI SPETTATORI (CON SOSPENSIONE PER 1 ANNO) SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE A CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE S. ZACCARIA/JUVENTUS DEL 16.12.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che ha sanzionato la società l’Obbligo di disputare una gara con il settore denominato tribuna (unico settore dove sono collocati tifosi nelle gare giocate in casa) privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno ,

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 84/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/PORTICI DEL 17.12.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con l’ammenda ed 1 gara a porte chiuse a carico per il gravissimo comportamento posto in essere dai sostenitori della società, consistito nel lancio, all’indirizzo del portiere della squadra ospite, di diverse pietre, una delle quali colpiva il predetto calciatore che, fortunatamente, non riportava serie conseguenze. Trattasi, all’evidenza, di un comportamento, la cui gravità e pericolosità per l’incolumità fisica dei soggetti presenti sul terreno di gioco che merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta  dal  Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 54 del 08.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. CITTA DI GELA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE RISERVATO AL PUBBLICO LOCALE PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  GARA  CITTÀ DI GELA/NOCERINA DEL 5.11.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore riservato al pubblico locale privo di spettatori, per i fatti accaduti in occasione della gara ovveroper avere propri sostenitori (circa 40) rivolto, per la intera durata della gara, espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario. E’ opportuno rilevare che l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 11, comma 3, in uno con l’art. 18, comma 1 lett. e) C.G.S, non può tenere conto delle dimensioni e della struttura dell’impianto sportivo. Diversamente opinando per alcuni stadi la norma in questione non sarebbe mai applicabile. Quanto al numero dei tifosi autori dei cori discriminatori e la loro percezione da parte degli altri tifosi, la Corte ritiene che tali argomenti non possono essere condivisi. In primo luogo i cori discriminatori sono stati percepiti distintamente dai due assistenti dell’arbitro (il fatto che lo stesso non lo abbia riportato nel referto è irrilevante perc le due relazioni costituiscono un unicum con quella del direttore di gara), per cui, per un principio di logica elementare, le stesse erano percepibili anche all’interno dell’intero stadio. Con riferimento all’esiguo numero dei tifosi accusati di tale comportamento, c non può costituire un motivo di esonero di responsabilità della società, anzi proprio il ridotto numero di tifosi avrebbe permesso l’intervento del personale a c preposto (steward) al fine di impedire o, quanto meno, di evitare il persistere di tali comportamenti.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 03.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  S.S.  LAZIO  S.P.A.  AVVERSO  LA  SANZIONE   DELL’OBBLIGO   DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/SASSUOLO DEL 01.10.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Curva Nord” privo di spettatori per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in due diverse circostanze (al 31° ed al 33° del primo tempo) intonatocori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti rispettivamente dei calciatori del Sassuolo.”. La Corte precisa che i cori intonati dalla tifoseria della Lazio non solo hanno natura discriminatoria, ma devono essere ritenuti per portata, dimensione, provenienza e percepibilità concretamente ed effettivamente offensivi e, quindi, come tali, sanzionabili ai sensi dell’art. 11, comma 3, C.G.S. A tal proposito, la Corte desidera, infatti, precisare che tali cori: erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive e di discriminazione razziale, in quanto dirette a denigrare due giocatori di colore; venivano intonati da circa due mila tifosi laziali; erano provenienti da un settore specifico, la curva nord, in cui erano ubicati i sostenitori della Lazio; venivano percepiti dai collaboratori della Procura Federale, correttamente posizionati all’interno del recinto di giuoco….la Corte ritiene, però, opportuno rilevare in questa sede che, ai fini dell’esame dei cori discriminatori, nelle decisioni successive alla presente, si pot tenere conto, quale ulteriore criterio di valutazione, oltre a quelli già noti, la ripetitivi dei cori medesimi nella stessa gara. Fermo restando, infatti, che, per definizione, il coro discriminatorio è sempre inaccettabile ed insopportabile, la ripetitività dello stesso (e, cioè, il numero di volte che viene ripetuto nella stessa gara) pot essere tenuta in considerazione, insieme con gli altri criteri di valutazione, allo scopo di determinare l’applicazione di una determinata sanzione.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 43/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 3 del 24.8.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ LATINA CALCIO 1932 SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE D ANZIO CALCIO 1924/LATINA CALCIO 1932 DEL 20.8.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00 e conferma nel resto la decisione del G.S. per l’oggettiva gravità dell’episodio verificatosi e la sua potenziale alta pericolosità. Si è trattato, infatti, come risulta dal referto (e come sembra pacificamente ammesso anche dalla reclamante) del lancio di una bottiglietta piena d’acqua che ha colpito alla testa un dirigente della società avversaria. Dunque di un atto in cui il lancio dell’oggetto, appesantito dall’acqua, era volontariamente diretto contro un esponente della compagine avversaria con l’intenzione di colpirlo con una certa violenza assumendosi il rischio di una lesione che avrebbe potuto essere assai grave. La circostanza che il colpo sia stato assorbito dal destinatario, dopo un primo momento di temporanea perdita di sensi, non incide minimamente sulla oggettiva gravità dell’evento. Può invece pervenirsi ad una riduzione della sanzione pecuniaria tenendo conto, sotto questo profilo, sia della circostanza che la gara si svolgeva sul campo avversario, sia del fatto che la società ha inteso immediatamente stigmatizzare l’accaduto censurando il comportamento dei propri sostenitori.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HERCULANEUM 1924/NOCERINA DEL 19.3.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ridetermina la sanzione dell’obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse ad 1 sola gara e conferma per il resto la decisione del G.S. per avere i suoi sostenitori in campo avverso rivolto alcuni sputi che attingevano un assistente arbitrale alla nuca, nonché lanciato all'indirizzo del medesimo una bottiglietta piena di acqua che lo colpiva ad un polpaccio provocandogli sensazione dolorifica ed evidente ematoma. Se, infatti, ricorrono senz'altro, nella vicenda in disamina, i presupposti per confermare la sanzione dell'ammenda di euro 1000,00, l'obbligo della disputa di ben 2 gare a porte chiuse appare, in considerazione della peculiare afflittività di questa misura sanzionatoria, non proporzionato. Essa finirebbe infatti con il colpire anche la parte della tifoseria cui non è imputabile l'atto di inciviltà qui in contestazione, disincentivando le società sportive dall'organizzare adeguate contromisure atte a prevenire o impedire simili deprecabili situazioni.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA  DI  €  3.000,00  E  OBBLIGO  DI  DISPUTARE  1  GARA  A  PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA   INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO GARA CALCIO  LECCO/CISERANO  DEL  26.3.2017 

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00 e conferma per il resto il provvedimento di primo grado “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario” e “per avere i propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo rivolto all’indirizzo degli Ufficiali di gara espressioni offensive ed intimidatorie, alcune delle quali costituenti discriminazione per motivi di provenienza territoriale” precisando altresì  che trattasi di “sanzione così determinata in considerazione della recidiva generica di cui ai Com. Uff. nn. 15, 36 e 54 e specifica di cui al Com. Uff. n. 79”. Il ricorso va parzialmente accolto quanto all’entità dell’ammenda comminata tenendo conto della situazione di difficoltà in cui versa la società (essendo assoggettata ad una procedura concorsuale) che viene rideterminata in € 2.000,00; non altrettanto può dirsi per la sanzione della gara a porte chiuse che è conseguenza della recidiva generica di cui ai Com. Uff. nn. 15, 36 e 54 e specifica di cui al Com. Uff. n. 79. Altresì non può essere accolto il ricorso per la parte relativa alla squalifica irrogata al calciatore  - OMISSIS - in quanto il comportamento a lui addebitato deve configurarsi come condotta violenta con l’applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 21/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 1039 del 19.6.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI: AMM. € 5.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2017 ALLA SOCIETÀ; INIB. FINO AL 30.6.2018 AL SIG. I.M.; INIB. FINO AL 30.6.2018 AL SIG. M.F.; INIB. FINO AL 31.12.2017 AL SIG. C.F.; INIB. FINO AL 31.10.2017 AL SIG. I.D.; INIB. FINO AL 31.7.2017 AL SIG. T.M.; SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 AL CALC. B.A.C.; SQUALIFICA FINO AL 30.11.2017 AL CALC. F.R.C.; INFLITTE SEGUITO GARA ASD PESCARA/LUPARENSE C5 DEL 4.6.2017

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ridetermina le sanzioni: conferma l’ammenda di euro 5.000 e dispone l’obbligo di disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 31.12.2017; conferma; conferma; conferma; conferma; conferma; squalifica per 12 giornate effettive di gara al calc. – OMISSIS -; squalifica per 10 giornate effettive di gara al calc. – OMISSIS – per i gravi fatti occorsi in occasione della gara

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 21/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 323 del 22.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. RINASCITA SANGIOVANNESE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE; AMMENDA DI € 2.000,00, SEGUITO GARA            DEL CAMPIONATO           NAZIONALE JUNIORES DILETTANTI RINASCITASANGIOVANNESE/CASTELLANETA   DEL 20.5.2017 

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. nei confronti della società “per  avere  propri  sostenitori,  così  individuati  perché posizionati nella tribuna a loro riservata ed alcuni dei quali indossanti la tuta della società, dal 13° del 2° tempo sino al termine della gara, colpito con numerosi sputi un A.A., che lo attingevano alle braccia, alle gambe, alla schiena ed alla nuca. Per avere, inoltre, i suddetti colpito al volto con una lattina di alluminio il medesimo Assistente. Nella circostanza gli stessi lo colpivano sulla spalla destra anche con un sasso di due cm., con una sigaretta accesa che lo attingeva al polpaccio destro e con diverse bottigliette di plastica che lo colpivano alla schiena provocandogli momentaneo dolore.  Per  avere,  inoltre,  i  medesimi  sostenitori  rivolto  espressioni  insultanti  e  minacciose all’indirizzo della terna arbitrale per tutta la durata della gara. Per avere al 45° del secondo tempo un proprio sostenitore scavalcato la rete di recinzione entrando indebitamente sul terreno di gioco “.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 9.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. BERNALDA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2017; - AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BERNALDA/MARITIME FUTSAL AUGUSTA DEL 4.2.2017

Massima: La Corte, ridetermina la sanzione con l’obbligo di disputare le gare a porte chiuse fino al 30.6.2017 e la sanzione dell’ammenda in € 2.000,00 perché «i sostenitori della società, mentre gli arbitri effettuavano il riscaldamento pre-gara, rivolgevano loro corali ingiurie e minacce, facendo esplodere nella circostanza numerosi petardi sia all’interno che all’esterno della struttura. Perché il dirigente accompagnatore della società, allontanato dall’arbitro per proteste assisteva il prosieguo della gara dalla tribuna da dove rivolgeva all’arbitro numero due frasi offensive e minacciose tentando di colpirlo sporgendosi dal parapetto senza riuscirvi. Contestualmente numerosi sostenitori, sporgendosi dalle tribune, tentavano di afferrare il medesimo arbitro senza riuscirvi, e nella circostanza gli tiravano contro monetine, bottiglie di plastica vuote e numerosi sputi senza colpirlo. Al termine del primo tempo, mentre gli arbitri si apprestavano a rientrare negli spogliatoi, il secondo arbitro veniva accerchiato da una decina di suddetti sostenitori,  i quali, aizzati dal dirigente precedentemente allontanato, gli rivolgevano pesanti ingiurie e minacce. La terna, entrata nel tunnel che conduce agli spogliatoi, veniva accerchiata da circa 20 facinorosi, ivi indebitamente presenti, che sputavano ripetutamente contro il secondo arbitro attingendolo in più parti del corpo, tentando anche di colpire con calci e pugni gli altri due direttori di gara senza riuscirvi. Grazie alla fattiva opera del capitano e del presidente della società ospitante gli arbitri riuscivano a rientrare nello spogliatoio dove si rinchiudevano e richiedevano telefonicamente l’intervento della forza pubblica. Dopo circa 45 minuti di attesa, arrivavano due agenti di pubblica sicurezza e grazie a loro l’arbitro dava inizio al secondo tempo. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, le ingiurie e le minacce nei confronti dei direttori di gara perduravano per tutto il secondo tempo fino al termine dell’incontro conclusosi regolarmente. Per precauzione gli agenti di PS accompagnavano al termine della gara la terna arbitrale all’uscita dell’impianto sportivo, scortandola poi per maggior precauzione fino all’imbocco dell’autostrada. Sanzione ridotta per il fattivo intervento del capitano e del presidente della società espletato durante l’aggressione a fine del primo tempo agli arbitri». Pur stigmatizzando con fermezza il comportamento della tifoseria locale, questa Corte ritiene fondato il motivo di gravame nella parte in cui – anche in ragione dei pertinenti precedenti giurisprudenziali riportati dalla reclamante – si sottolinea che la sanzione nel suo complesso non sia del tutto proporzionata. Sì che, visto il comportamento collaborativo del sodalizio e segnatamente del Presidente e del Capitano della società Bernalda, appare congrua una rideterminazione delle sanzioni in termini più ragionevoli rispetto alla fattispecie che occupa.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI - SEGUITO REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA CON COM. UFF. N. 225 DEL 10.5.2016 - INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/VICENZA DEL 30.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. per i cori di discriminazione razziale, verificatisi al 30° del s.t. quando il calciatore della società avversaria è entrato sul terreno di giuoco, in sostituzione di altro calciatore

Decisione C.S.A.: C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO S.S. LAZIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI – SANZIONE SOSPESA – INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 30.04.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S., con la quale la società è stata sanzionata per avere suoi sostenitori intonato “cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo” in quanto è documentalmente dimostrato che il comportamento  astrattamente violativo della disposizione recata dall’art. 11, comma 3, C.G.S. ha assunto, nella specie, le caratteristiche ed i presupposti che la medesima norma pretende che sussistano perché sia raggiunta la soglia della punibilità, sotto il profilo della percepibilità dei cori da parte di tutti gli spettatori e di coloro che erano presenti allo stadio e che dunque il reclamo non può trovare accoglimento con conferma della decisione del Giudice sportivo impugnata, anche con riferimento all’entità della sanzione inflitta, stante la considerazione della sua congruità da parte del Collegio. La Corte ha precisato e puntualizzato che ..in epoca precedente rispetto all’intervento interpretativo operato dal Consiglio federale il 16.10.2013, l’art. 11, n. 1 C.G.S stabiliva che “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, luogo, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori” e che successivamente, con la citata deliberazione del 16 ottobre 2013 il Consiglio federale è intervenuto modificando l’art. 11, n. 3 C.G.S. nel senso che, allorché riferita a cori, grida e ogni altra manifestazione, la discriminazione deve essere valutata alla luce della “dimensione e percezione reale del fenomeno”;…la modifica apportata all’art. 11 C.G.S. costituisce il recepimento, nel nostro Codice di giustizia sportiva, del Regolamento di disciplina dell’U.E.F.A., che all’art. 14 afferma: “any person, under the scope of article 3, who insult the human dignity of a person of group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethic origin, incurs e suspension lasting at least ten matches or specified period of time, or any other appropriate sanction”. Dalla traduzione di questo articolo emerge che i comportamenti definibili quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola e limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque  posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie originate dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dalle origini territoriali. In questo contesto punitivo vanno correttamente inquadrati i concetti di dimensione e di percezione del fenomeno discriminatorio che il Consiglio ha voluto individuare per decretare la soglia di effettività della portata discriminatoria del comportamento effettivamente posto in essere, al di sotto della quale la idoneità del comportamento a porsi come realmente pregiudizievole per la vittima (e per la tutela della sua sfera personale) non raggiunge il livello di gravità tale da indurre l’ordinamento ad intervenire con la sanzione. In particolare, per quanto riguarda la percezione, è evidente che il legislatore federale, con l’emendamento dell’ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l’atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno…..sempre con riferimento al requisito della percezione del contenuto discriminatorio espresso nel coro (ovvero dalla frase riportata in uno striscione esposto all’interno dello stadio) e facendo richiamo alla decisione delle Sezioni unite della Corte di giustizia federale assunta nella riunione del 28.11.2013 (dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi), per raggiungere la soglia della offensività concreta e quindi della punibilità della condotta, comunque ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell’evento sportivo e quindi dello “spettacolo” ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario (o i destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana);…la norma recata dalla nuova versione dell’art. 11, comma 3, è dettata anche nell’interesse di tutti quei fruitori dello spettacolo sportivo che con il sano atteggiamento che deve essere proprio dei veri tifosi (sostenere la propria squadra non offendere e/o discriminare gli avversari, siano essi gli atleti o i tifosi), si recano allo stadio per assistere alla partita e quindi al relativo spettacolo, i quali non debbono sentirsi offesi da atteggiamenti discriminatori a chiunque diretti e che, conseguentemente, a seguito della modifica interpretativa dell’art. 11, intervenuta nell’ottobre del 2013, viene richiesto al commissario di campo, e comunque agli organi federali preposti, un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di attività discriminante, il quale deve contenere la esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e la analisi, acquisita anche (se necessario) attraverso una propria attività istruttoria, della reale percezione o della dimensione (ripetitività ed offensività idonee alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno…..nel caso di specie e per un primo versante, dal rapporto steso dai rappresentanti della Procura federale presenti all’incontro di calcio Roma/Lazio del 30.4.2017, quanto alla percepibilità del coro, sicuramente dai contenuti di carattere  discriminatorio della provenienza territoriale emerge che i tre delegati hanno tutti ugualmente percepito i cori  in questione e che dunque, tenuto della loro collocazione negli estremi dello stadio ed al centro dello stesso, può dirsi documentalmente provata la circostanza che le frasi intonate (il classico “buu buu” discriminatorio) sono state percepite da tutti coloro che assistevano allo spettacolo calcistico, atteso che i cori sono stati intonati dal 50%, in un caso e dall’80%, nel secondo caso dei sostenitori laziali presenti in curva nord in un numero approssimativamente riconducibile a ben 7.000 unità, circostanza che sicuramente raggiunge la dimensione voluta dalle disposizioni codicistiche, per come interpretate dagli Organi della Giustizia Sportiva, per far luogo al provvedimento sanzionatorio.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/USD CAVESE 1919 DEL 5.3.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società riduce la sanzione della ammenda a € 1.000,00 e conferma nel resto la decisione del G.S. per avere “i propri sostenitori, in campo avverso, all’inizio del secondo tempo acceso tre fumogeni e cinque bengala che venivano lanciati sul terreno di gioco costringendo il Direttore di gara a sospendere l’incontro per ben cinque minuti. Inoltre veniva violentemente divelta una rete di recinzione in metallo del settore occupato degli stessi”. Da un esame complessivo degli atti, questa Corte ritiene congrua la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. Difatti, il lancio di numerosi bengala sul terreno di gioco, da parte della tifoseria della USD Cavese, che hanno costretto il Direttore di gara a sospendere l’incontro per ben cinque minuti, rappresenta un fatto grave da meritare la sanzione di cui sopra. Quanto, invece, alla sanzione pecuniaria, la Corte ritiene di poter operare una riduzione a € 1.000,00 tenuto conto che i tifosi hanno posto in essere le condotte loro addebitate in trasferta, ove la società ricorrente aveva limitate possibilità di intervento in merito a quanto accaduto.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale  – Com. Uff.  n. 107 del 22.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE:  - AMMENDA  DI  €  1.000,00  E  OBBLIGO  DI  DISPUTARE  1  GARA  A  PORTE CHIUSE; INFLITTA ALLA            RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/L’AQUILA  CALCIO  1927  S.R.L.  DEL  19.3.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società riduce la sanzione della ammenda a € 800,00 e conferma nel resto la decisione del G.S. per avere propri sostenitori, per intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e lanciato sputi all'indirizzo di un assistente arbitrale. La Corte, esaminato il ricorso, ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della disputa di 1 giornata a porte chiuse congrua in ordine ai fatti accaduti per la recidiva del comportamento dei sostenitori della ricorrente. Allo stesso tempo, riconosce la sanzione dell'ammenda di e 1.000,00 troppo afflittiva per la Società

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 2.000,00 DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/NOCERINA 1910 DEL 12.2.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società, limita la chiusura dell’impianto al Settore Distinti e conferma nel resto la decisione del GS che ha sanzionato la società  “per avere i propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un A.A. che lo attingevano ripetutamente sulla maglia, sui pantaloncini e sul capo. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva generica e specifica di cui ai Com. Uff. nn. 26, 39, 45 e 74”. Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento che ha portato alla irrogazione delle sanzioni è riferibile soltanto ad alcuni tifosi che si trovavano nel settore denominato “distinti” vicino all’Assistente Arbitrale che è stato oggetto degli sputi.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 30.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S., con la quale la società è stata sanzionata perché numerosi sostenitori, al 20° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26 cori espressivi di discriminazione razziale. La Corte, esaminati attentamente gli atti, rileva che i cori, così come riportati nei rapporti ufficiali di gara, abbiano incontestabilmente natura discriminatoria e razziale e siano da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale…Detti cori sono, poi, come detto, da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale, in quanto intonati dalla maggioranza degli occupanti (circa settemila persone) il settore denominato “secondo anello verde della curva nord” e percepiti dai predetti collaboratori della Procura Federale, che erano perfettamente collocati in varie posizioni del recinto di gioco. Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenuto conto anche del fatto che, trattandosi di gara disputata in casa, vi è l’esatta identificazione del settore e quantità di tifosi autori del coro.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.107/CSA del 29 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 07 Giugno 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a CinqueCom. Uff. n. 708 del 3.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO A.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI4.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE SINO AL 30.6.2018; PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA  AVIS  PLEIADE  POLICORO/META  C5  DELL’11.2.2017  

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, annulla la sanzione dell’ammenda e ridetermina le sanzioni: della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva; della squalifica del campo con obbligo di disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 31.12.2017 per i seguenti fatti: per le gravi intemperanze poste in essere dai propri sostenitori in danno dei componenti della compagine avversaria che hanno anche determinato la menomazione del potenziale tecnico e atletico inferto alla compagine avversaria dall’aggressione dei propri sostenitori ex art. 17 comma 1, seconda parte, C.G.S. Da quanto emerge dal referto di gara degli arbitri e dal rapporto del commissario di campo, i fatti si sono così svolti: la gara era stata sospesa per circa 20 minuti intorno al 17mo minuto del secondo tempo per poi concludersi regolarmente perché un sostenitore della squadra locale aveva spinto con forza la panchina in plexiglass, dove erano seduti i componenti della società ospitata facendo sobbalzare questi ultimi e in particolar modo l’allenatore in seconda, che per il violento impatto subìto cadeva a terra lamentando un forte dolore al capo. Mentre l’allenatore in seconda veniva medicato a terra dal pronto intervento del medico sociale della società ospitata, il medesimo sostenitore entrava in campo, scavalcando la recinzione, e cercava di colpire con un pugno alcuni calciatori della società ospitata senza riuscirci, dopodiché lo stesso veniva braccato è allontanato con la forza all’esterno del rettangolo di gioco. Contestualmente, altro sostenitore, anch’esso penetrato indebitamente sul terreno di gioco, dopo essere venuto a diverbio con un calciatore della società ospitata, lo colpiva con un violente pugno al viso. In seguito poi l’allenatore in seconda veniva portato in ospedale per controlli clinici del caso. Nel frattempo, su iniziativa del commissario di campo, veniva richiesto l’intervento della forza pubblica, la quale sopraggiungeva al palazzetto dopo circa 10-15 minuti dall’accaduto. Rispristinato l’ordine pubblico, e risistemata la panchina, la gara veniva ripresa fino al termine senza ulteriori incidenti. Inoltre, viene altresì sottolineato dagli arbitri nel rapporto di gara, che per tutta la durata dell’incontro e anche durante gli episodi in narrativa, sia la terna arbitrale che la società ospitata veniva minacciata è offesa ripetutamente da diversi sostenitori locali. Vero è che la sanzione dell’ammendanei casi di particolare tenuitàex artt. 17 e 18 C.G.S. si pone quale “alternativa” alla sanzione della penalizzazione di punti in classifica, come indicata nella prima parte dell’art. 17 C.G.S.. Vero è anche che l’obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse rappresenta sanzione “ulteriore” rispetto ad accadimenti di particolare gravità (cfr. sempre art. 17 C.G.S.). Vero è, tuttavia, che gli eventi descritti dal referto arbitrale e dal rapporto di gara del commissario di campo, ad avviso di questa Corte, vanno qualificati come estremamente gravi, anche e soprattutto in virtù del comportamento recidivo della Società Policoro nella stagione in corso (cfr. sul punto, da ultimo, Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, in Com. Uff. n. 725 dell’8 marzo 2017, confermata da Corte sportiva d’appello nazionale, in Com. Uff. n. 107/CSA, del 29 marzo 2017, ove la ricorrente veniva sanzionata con ammenda di euro 2.000,00 per aver violato l’obbligo di disputare la gara interna a porte chiuse), e dunque devono essere censurati con fermezza. Ciò premesso, questa Corte ritiene di: dover confermare, ex art. 17 C.G.S., per alterazione del potenziale atletico della società avversaria ASD Meta C5, la sanzione della penalizzazione in classifica, la quale, in proporzione agli eventi verificatesi, va tuttavia rideterminata nella misura di 3 punti, da scontarsi nell’attuale Stagione Sportiva; dover annullare, di conseguenza, ex art. 17 C.G.S., la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00, non compatibile con la gravità dei fatti descritti e dunque con la sanzione della penalizzazione; dover sanzionare il sodalizio lucano con la squalifica del campo e con l’obbligo di disputare a porte chiuse le gare interne fino al 31.12.2017, in ragione del comportamento specificamente recidivo tenuto dalla ricorrente nell’attuale Stagione Sportiva, ex artt. 17, 18 e 21 C.G.S.. Tale scelta – va ribadito – si giustifica in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività (cfr., ex plurimis, Comm. disc. naz., in C.u. FIGC, 29 gennaio 2014, n. 48/CDN), nonché del ricorrere di circostanze recidive (ex art. 18, in combinato disposto con gli artt. 16, comma 1, e 21 C.G.S.) come nel caso che occupa.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.117/CSA del 13 Aprile 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI2.500,00, (OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE SANZIONE SOSPESA ART. 16 COMMA 2 BIS C.G.S.) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOLETTESE/SEREGNO CALCIO DEL 26.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che ha sanzionato la società “per avere propri sostenitori, dalla seconda metà del primo tempo e sino al termine della gara, rivolto espressioni intimidatorie e gravemente offensive all’indirizzo degli ufficiali di gara, alcune delle quali costituenti discriminazioni per motivi di provenienza territoriale. Inoltre i medesimi lanciavano alcuni sputi all’indirizzo di un A.A. che lo attingevano alla schiena”. Tale gravissima condotta dei sostenitori, protratta per circa tre quarti della partita, non può trovare alcuna giustificazione né attenuante né nella richiesta del gagliardetto, né nella presenza delle forze dell’ordine e delle telecamere, né in alcun asserito “brutto ricordo” che il calciatore n. 9 – OMISSIS -  possa aver mai lasciato nei tifosi né in alcuna asserita accentuazione del fallo che lo stesso avrebbe subito, la cui dolorosità risulta peraltro espressamente attestata nel rapporto di gara. Trattasi di affermazioni che, in disparte la loro genericità, nessuna giustificazione possono comunque offrire al gravissimo comportamento tenuto dai tifosi, che ha integrato reiterata e protratta violazione dei basilari valori sportivi quali sono la non discriminazione e il rispetto verso le persone e le decisioni degli ufficiali di gara e dei calciatori, che appare quindi essere stata congruamente sanzionata dal Giudice sportivo (Art. 54 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, art. 4 commi 3 e 4, 16, 11 commi 1 e 3, 12 commi 3 e 6 C.G.S., art. 16 del C.G.S). La sanzione comminata alla società reclamante dal Giudice Sportivo appare quindi del tutto congrua alla obiettiva configurazione e gravità dei fatti suesposti, non sminuita dalle giustificazioni rese nel reclamo le quali, peraltro, non forniscono alcuna specifica prova in ordine alle “Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori previste dall’art. 13 del C.G.S., uniche circostanze che possono, in base alla normativa vigente, escludere ovvero attenuare la responsabilità che sorge in capo alla società per indebiti comportamenti dei propri sostenitori.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.102/CSA del 10 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO F.C. 5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI1.500,00 ALLA SOCIETÀ; DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2017; SQUALIFICA FINO AL 31.12.2020 AL SIG. F.L., INFLITTE  SEGUITO  GARA  FC5  CORIGLIANO  FUTSAL/FARMACIA  CENTRALE PAOLA C5 DEL 11.02.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società riduce le sanzioni: obbligo della disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 30.6.2017 e riduce la squalifica all’allenatore fino al 30.6.2019 per i seguenti fatti: “ tenuto conto che fin dai primi minuti di gioco, sostenitori della società ospitante rivolgendo corali ingiurie e minacce all’indirizzo degli arbitri. Considerato che, a seguito dell’espulsione dell’allenatore d questi nel ritardare l’uscita dal terreno di gioco si posizionava all’esterno dello stesso nei pressi del cronometrista ufficiale e proferiva gravi frasi minacciose all’indirizzo del secondo arbitro. Considerato, inoltre, che al minuto 18’41” del 1° tempo a seguito del provvedimento disciplinare adottato dal secondo arbitro nei confronti del calciatore, l’allenatore rientrava nel terreno di gioco, correndo con fare minaccioso verso il secondo arbitro, tentando ripetutamente di colpirlo con calci e pugni senza riuscirvi perché bloccati da alcuni calciatori della Società, contemporaneamente altro sostenitore locale penetrava indebitamente sul terreno di gioco con fare minaccioso, nella circostanza l’allenatore, approfittando del trambusto creatosi si divincolava e riusciva a colpire con un violento calcio ad una gamba il secondo arbitro provocandogli forte dolore ed immediato rossore nella zona colpita. Rilevato, infine, che a seguito di tale episodio la terna riteneva che non vi fossero più le condizioni per poter proseguire l’incontro decretando quindi la sospensione definitiva della gara. Le doglianze difensive in ordine alle squalifiche del terreno di giuoco e dell’allenatore, possono a giudizio della Corte trovare accoglimento. Ferma restando, infatti, la gravità dell’accaduto, fedelmente riportato dal direttore di gara il quale si era visto costretto addirittura ad interrompere la partita, circostanza che giustifica pienamente l’ ammenda inflitta alla società ospitante che non può essere ridotta in alcuna misura, vi è spazio, anche sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte citata dalla stessa società appellante, per un riduzione della squalifica inflitta al terreno di giuoco ed al – OMISSIS - in misura tale da adeguare la pena alla effettiva gravità del comportamento sanzionato.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.080/CSA del 17 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale   Com.  Uff.  n.  90  del 15.2.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S. OSTIAMARE L.C. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00; DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OSTIAMARE/RIETI DEL 12.2.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.800,00  a seguito delle espressioni dal contenuto discriminatorio per ragioni di razza rivolte all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria da parte di alcuni sostenitori. Diversamente, questa Corte evidenzia che la prima diffida comminata alla reclamante a causa delle azioni dei propri sostenitori aveva ad oggetto uno scontro tra opposte tifoserie, come indicato nel Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016, richiamato dal giudice di prime cure nelle sue motivazioni. In vero, ai sensi dell’art. 21 C.G.S. (“Recidiva”) si afferma che «alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni». Ne deriva, pertanto, che non appare corretta la decisione del giudice di primo grado, il quale non ha tenuto in considerazione che ai fini della valutazione della recidiva essa deve necessariamente riferirsi «a fatti della stessa natura»: altro sono gli scontri tra opposte tifoserie, altro sono i cori discriminatori. Come affermato in dottrina e giurisprudenza, la recidiva sportiva corrisponde, in realtà, alla sola recidiva specifica, vale a dire alla commissione, ripetuta, di fatti vietati della stessa natura, mentre non è prevista la recidiva generica, quella cioè che viene applicata per il solo fatto di aver già realizzato un altro comportamento illecito, anche se del tutto diverso dal precedente (l’espressione «recidiva specifica» è riportata, ex multis, in Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 16 maggio 2012, n. 259/CGF; Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 10/CGF; Corte Giust. Fed., Sez. un., 11 settembre 2008, in C.u. FIGC, 2 ottobre 2008, n. 31/CGF; Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 1 ottobre 2012, n. 59/CGF. Tratta, invece, di «recidiva specifica e reiterata» Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 1 giugno 2012, n. 279/CGF e Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 13/CGF).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.064/CSA del 13 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI; -            AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE   ALLA   RECLAMANTE   SEGUITO   GARA   CAGLIARI/SASSUOLO   DEL 22.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. con la quale la società è stata sanzionata in conseguenza del lancio di un petardo sul terreno di giuoco al 14’ del secondo tempo da parte dei suoi sostenitori assiepati sugli spalti della curva nord, petardo che veniva raccolto da uno degli addetti al servizio di sicurezza anti incendio, il quale subiva lesioni gravissime ad una mano, con rischio di amputazione di alcune falangi e perdita dell’uso di dita della medesima mano a causa dello scoppio del petardo stesso. La Corte ritiene doversi respingere il ricorso. Infatti, la decisione del Giudice Sportivo appare in linea con l’art. 14 C.G.S. che prevede che “le società rispondano dei fatti violenti commessi in occasione della gara sia all’interno del proprio impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti… se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o piò persone”. E prevede altresì al comma 2 la sanzione dell’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A nonché, qualora la società sia stata sanzionata più volte la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non inferiore a 2 giornate. Inoltre la Corte rileva che la Cagliari Calcio, nel corso del girone di andata della stagione 2016/2017, era stata già oggetto di sanzioni ben quattro volte a seguito delle partite con la Roma, con l’Atalanta, con la Sampdoria e con il Napoli sempre per fatti analoghi a quelli accaduti durante la partita con il Sassuolo, ciò che aveva determinato l’applicazione di consistenti ammende e della diffida specifica.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 40 del 13.4.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.S.D. MEDESANESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, (AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 14 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA MEDESANESE/GOTICO GARIBALDINA DEL 10.4.2016

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Presidente Federale, infligge a carico della società la sanzione di una partita a porte chiuse da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 e conferma la sanzione dell’ammenda di € 500,00 perché al termine della partita alcuni individui , sostenitori della squadra, ben riconosciuti e che già nel corso della gara si sarebbero resi colpevoli di molti episodi ingiuriosi e offensivi nei confronti del Direttore di gara, avrebbero atteso la terna arbitrale fuori dal parcheggio dell’impianto sportivo, per poi inseguirla con due distinte automobili durante il percorso di rientro a casa dalla gara. Orbene, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 14 –comma 1- ultimo periodo del C.G.S. le società “…sono responsabili per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.” Non vi è quindi dubbio che la condotta dei sostenitori della Medesanese, secondo le risultanze probatorie allegate dal ricorrente e non adeguatamente smentite da controparte, peraltro prolungata fuori dall’ impianto sportivo rientri nella fattispecie delineata dalla norma ora richiamata. Risulta invero provato che la condotta censurata ha realizzato gli elementi costitutivi della condotta sanzionata dall’art. 14 C.G.S. che correla la punibilità alla circostanza della responsabilità oggettiva tenuto conto che dal fatto grave dei tifosi ne è derivato un pericolo per l’incolumità pubblica e, nella fattispecie, un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone sussistendo anche riscontro all’incolumità fisica di terzi. Appare evidente comunque come la gravità del  fatto non possa, e non debba, trovare adeguata soddisfazione nell’irrogazione della sanzione nella misura minima prevista dalla normativa federale, tenuto conto anche della politica federale che stigmatizza le violenze perpetrate ai danni dei Direttori di gara. Aggravante non trascurabile è anche il fatto che uno degli autori di siffatti comportamenti è stato individuato e riconosciuto dalla terna come essere il custode addetto al terreno di gioco della Medesanese. Non di meno, pur ritenendo congrua l’entità della sanzione pecuniaria irrogata dal Giudice sportivo anche in considerazione della categoria in cui milita la società resistente, deve ritenersi opportuno integrare la sanzione comminando altresì la disputa a porte chiuse della prima partita casalinga del prossimo campionato di calcio 2016/2017 della società resistente.

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.103/CSA del 16 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 11 Aprile  2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 01.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELLA S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: -          AMMENDA DI € 2.000,00;  DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE   ALLA  RECLAMANTE      SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERE - SANSEPOLCRO/SPORTING  CLUB  TRESTINA  DEL  25.02.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 2.000,00 con diffida, in luogo della disputa di una gara a porte chiuse «per avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive nonché contenenti discriminazione per motivi di provenienza territoriale nei confronti della terna arbitrale».… questa Corte non ritiene sia stata compiuta da parte del Giudice Sportivo un’erronea applicazione della normativa federale in tema di atti di discriminazione territoriale, posto che – come d’altronde evidenzia la stessa ricorrente – le sanzioni dell’ammenda e della disputa di una gara a porte chiuse sono previste anche dall’art. 12 C.G.S. in specifici casi. Tuttavia, la ricorrente coglie nel segno là dove sostiene che la sanzione nel suo complesso sia sproporzionata. Questa Corte, in vero, ritiene fondato il motivo di gravame sulla pronuncia di primo grado nella parte in cui si sottolinea che la sanzione della disputa a porte chiuse richiede un comportamento recidivo specifico della Società accusata (ex art. 12, comma 6, C.G.S.), che dagli atti e dalla documentazione a disposizione non si rinviene. Va rammentato, infatti, che la c.d recidiva sportiva corrisponde, in realtà, alla sola recidiva specifica, vale a dire alla commissione, ripetuta, di fatti vietati della stessa natura (l’espressione «recidiva specifica» è riportata, ex multis, in Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 16 maggio 2012, n. 259/CGF; Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 10/CGF; Corte Giust. Fed., Sez. un., 11 settembre 2008, in C.u. FIGC, 2 ottobre 2008, n. 31/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 ottobre 2012, n. 59/CGF. Si parla invece di «recidiva specifica e reiterata» in Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 1 giugno 2012, n. 279/CGF e in Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 13/CGF).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 09 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 56 del 06.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. PRO SESTO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE: - AMMENDA DI 1.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/OLTREPOVOGHERA DEL 04.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha sanzionato la società per avere alcuni sostenitori “nel corso del secondo tempo: - lanciato alcune bottiglie di plastica che cadevano sul campo per destinazione; nella circostanza un sostenitore si arrampicava sulla rete di recinzione nel tentativo di entrare sul terreno di gioco senza tuttavia riuscirvi grazie al tempestivo intervento di un calciatore della società ospitante; - rivolto espressioni gravemente offensive, minacciose e denigratorie per motivi di origine territoriale all'indirizzo del Direttore di gara. Per avere propri raccattapalle lanciato palloni all'esterno ed all'interno del recinto di gioco ritardando la ripresa del gioco. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 29”. Fermo il rinvio generale alle norme federali vigenti disposto dall’art. 54 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, rileva in proposito l’art. 4 commi 3 e 4 C.G.S., ai sensi del quale, in tema di “Responsabilità delle società”: “3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime. 4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. ”. Rileva altresì l’art. 16 C.G.S. ai sensi del quale “1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: ammonizione; ammenda; ammenda con diffida; obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;”. Rileva poi l’art. 11 C.G.S., in base al quale, in materia di “Responsabilità per comportamenti discriminatori”: “1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. … 3. Le società sono responsabiliper cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione,  si  verifichino  fatti  particolarmente  gravi  e  rilevanti,  possono  essere  inflitte  anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art.18, comma 1, lettere d), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara. ”. In base poi all’art. 12 C.G.S., in tema di “Prevenzione di fatti violenti”, “… 3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. … 6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. … Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00. …”. Va anche menzionato l’art. 21 C.G.S., in base al quale “… alle società … che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni. ….”. Dall’esposto quadro normativo emerge chiaramente che la sanzione comminata alla società reclamante dal Giudice Sportivo appare del tutto congrua alla obiettiva configurazione e gravità dei fatti suesposti, peraltro recidivati, non certo sminuita dalle giustificazioni rese nel reclamo le quali, peraltro, non forniscono alcuna specifica prova in ordine alle “Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori previste dall’art. 13 C.G.S., uniche circostanze che possono, in base alla normativa vigente, escludere ovvero attenuare la responsabilità che sorge in capo alla società per comportamenti dei propri sostenitori e che non sono state invece nel caso, come detto, provate.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio e 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 10.5.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/JUVENTUS DELL’8.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha sanzionato la società per i ripetuti cori discriminatori nei confronti del calciatore di colore della società avversaria, pronunciati dalla totalità degli occupanti la Curva Sud dello Stadio, in misura di circa 5000/6000 persone. L’assenza di riscontro da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e della Questura di Verona certamente non costituisce prova alcuna che i cori sanzionati non si sarebbero verificati, inducendo a ritenere che le richiamate Autorità abbiamo lasciato alle procedure ed agli Organi della Giustizia Sportiva l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla vicenda per cui è processo. Quanto all’asserita insussistenza della significativa dimensione del fenomeno, dedotta con il terzo motivo, la stessa è smentita dalla precisazione, contenuta in Relazione, secondo la quale le volgari espressioni discriminatorie erano state pronunciate dalla totalità degli occupanti la Curva Sud dello Stadio, circa 5000/6000 persone: appare evidente che cori razzisti intonati da sì gran numero di spettatori sicuramente raggiunge la dimensione voluta dalle disposizioni codicistiche, per come interpretate dagli Organi della Giustizia Sportiva, per far luogo al provvedimento sanzionatorio. Inoltre, ed altrettanto decisamente, va rilevato che l’intervenuta sottoscrizione della Relazione da parte dei tre Ispettori federali, collocati in diversi punti dell’impianto sportivo, conferma l’assoluta percepibilità dei cori, addirittura da ogni settore dello Stadio, e la conseguente correttezza della sanzione. Infine, l’attività quotidiana della Hellas Verona per prevenire e sensibilizzare i propri tifosi, dedotta quale quarto motivo di gravame, costituisce sicuro elemento per apprezzare tale iniziativa, senza peraltro costituire discriminante ai fini dell’irrogazione della sanzione.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio e 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 14.6.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 15.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE 5 GARA A PORTE CHIUSE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, 5 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI RITORNO PLAY-OFF FOGGIA/PISA DEL 12.6.2016

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, riduce le sanzioni inflitte nei termini che seguono: - obbligo di disputare 4 gare a porte chiuse per la Stagione Sportiva 2016/2017; - ammenda di € 12.000,00 per i seguenti fatti:  per avere i propri sostenitori: (i) già prima dell’inizio della gara, lanciato in direzione dei tesserati della società avversaria, all’ingresso in campo degli stessi per il sopralluogo, oggetti di varia natura ed, in particolare, bottigliette d’acqua, piene e semipiene, una delle quali colpiva, senza conseguenze, un calciatore; (ii) reiterato il lancio dei predetti oggetti durante la fase di riscaldamento, colpendo con una bottiglia piena d’acqua il preparatore atletico della società avversaria, senza conseguenze; (iii) al 20’ del secondo tempo di gara, lanciato nuovamente bottigliette di acqua semipiene sul terreno di giuoco, una delle quali colpiva l’allenatore della società avversaria, il quale ne rimaneva stordito e necessitava di cure mediche; (iv) fatto esplodere sul terreno di giuoco un petardo nei pressi del portiere pisano e lanciato numerosi fumogeni; (v) forzato un cancello ed invaso il terreno di giuoco a seguito della sospensione della gara per 10 minuti disposta dall’arbitro a causa del lancio di fumogeni e del petardo sopra indicati; (vi) reiterato, al termine della gara, il lancio di bottigliette d’acqua, piene e semipiene, una delle quali colpiva, senza conseguenze, un calciatore della società avversaria, il quale ne rimaneva stordito e, rientrando negli spogliatoi, necessitava di cure mediche. La Corte, esaminati gli atti, in disparte la difficoltà di inquadrare la fattispecie nella responsabilità “diretta” della società, rileva, ad ogni modo, che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Foggia non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, concretamente pericolosa per le persone presenti. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. che, come noto, disciplina la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti dei sostenitori. Tuttavia, la Corte ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, riducendo l’importo dell’ammenda ed il numero delle gare da disputare a porte chiuse.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 21.4.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 16.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha sanzionato la società perché “numerosi sostenitori della squadra nero-azzurra (“la maggior parte” dei circa seimila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato “secondo anello verde”), al 13° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore azzurro n. 26 un insultante coro (“buu..”) espressivo di discriminazione razziale” non residuavano dubbi sulla rilevanza disciplinare del suddetto comportamento ex art. 11 n. 3 C.G.S per la sua dimensione e reale percettibilità. E’, viceversa, di tutta evidenza come, ai fini della configurazione della fattispecie illecita in commento, non occorrano rigide e prefissate soglie numeriche di partecipazione dal momento che l’attitudine offensiva della condotta non può che essere saggiata in modo dinamico nel complesso delle circostanze del caso concreto. Ed è proprio privilegiando tale corretta prospettiva che è qui sufficiente prendere atto del fatto che i cori in questione siano stati concordemente percepiti da tre distinti punti di osservazione tra di loro, comunque, non contigui ed, in ogni caso, distanti dal settore di provenienza del coro in questione. D’altro canto, la locuzione utilizzata dai collaboratori della Procura federale – la “maggior parte dei tifosi” – ove riferita ad un settore dello stadio che occupava all’incirca 6.000 tifosi riflette, già di per sé, il consistente numero (dai 3.001 in su) di persone coinvolte. Orbene, in considerazione dei suddetti dati istruttori, non può che concludersi, secondo un criterio di ragionevolezza, per la sufficiente idoneità della condotta accertata a veicolare gli insulti qui in rilievo – la cui attitudine ad esprimere forme di discriminazione razziale, più volte affermata da questa Corte, non risulta contestata - all’interno dell’intero bacino dello stadio.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 206 del 18.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S.; - AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/PALERMO DEL 17.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha sanzionato la società per aver i suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale e per aver alcuni suoi sostenitori, tra il 34° ed il 36° del primo tempo, intonato un coro insultante, espressivo di discriminazione antisemita. La Corte, esaminati gli atti, rileva come i cori intonati dalla tifoseria della Juventus non solo hanno natura discriminatoria ed antisemita, e, pertanto, offensivi, ma devono, altresì, essere ritenuti perfettamente udibili da tutto lo stadio. Tali cori, invero: (i) erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive; (ii) erano provenienti da un settore specifico, la curva sud, in cui erano ubicati i sostenitori della Juventus; (iii) sono stati percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale, all’interno del recinto di giuoco. Inoltre, la Corte precisa che, ai fini della valutazione dei cori della tifoseria juventina, il numero esatto dei sostenitori responsabili deve essere ritenuto del tutto irrilevante: ciò detto in ragione della circostanza per cui – secondo giurisprudenza costante di questa Corte – il criterio principale da prendere in considerazione per la decisione di casi come quello oggetto del presente procedimento è la percezione effettiva dei cori all’interno dello stadio, criterio che, nel caso di specie, deve necessariamente essere ritenuto soddisfatto, atteso che i predetti cori sono stati percepiti dai collaboratori della Procura Federale, presenti in tre diverse zone tanto da coprire l’intero stadio.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 752 del 4.5.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO POL. REAL CEFALÙ AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA N. 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 30.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. con la quale la società è stata sanzionata per: (i) “corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale per tutta la durata dell’incontro”; (ii) “il lancio di numerosi sputi da parte dei medesimi sostenitori nei confronti dell’arbitro numero 2 che veniva attinto in più parti del corpo e della testa”; (iii) essersi alcuni suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, introdotti indebitamente “nello spazio antistante gli spogliatoi, colpendo con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale”

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 20.01.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA €1.500,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORANNO/GUBBIO 1910 DEL 17.1.2016

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società, riduce ad € 1.000,00 la sanzione dell’ammenda e conferma per il resto la decisione di primo grado per avere, in occasione della gara, dal 17° del secondo tempo e fino al termine della gara, propri sostenitori in campo avverso lanciato all'indirizzo di uni degli A.A. oggetti di varia natura (due bottiglie contenenti birra, barattoli di cartone, cortecce di legno), tra cui piccole pietre che lo colpivano alla gamba. Sanzione così determinata sia per la oggettiva idoneità degli oggetti lanciati a ledere l'integrità fisica dell’A.A., sia in considerazione della recidiva reiterata e specifica per i fatti di cui al Com. Uff. nn. 20,25,32,71 e per la diffida di cui al Com. Uff. n. 74. (R A- R AA)”. La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti di causa, ritiene ampiamente provata l'antigiuridicità nell'ambito dell'ordinamento federale, delle condotte e dei comportamenti ascritti ai tifosi della A.S. Gubbio 1910, non ritenendo meritevoli di accoglimento le censure avanzate al provvedimento sanzionatorio del giudice sportivo, se non nei limiti della minima discordanza tra il rapporto dell' assistente e del Commissario di campo, che giustifica una riduzione dell'ammenda ad  € 1.000,00.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 195 dell’11.11.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL TERNANA/ISOLOTTO DELL’8.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. perché, “prima dell'inizio dell'incontro sui cancelli di entrata dell'impianto sportivo, venivano esposti cartelli con scritte offensive nei confronti di una calciatrice della squadra avversaria, fatti rimuovere dal commissario di campo. Per reiterate corali ingiurie, nel corso dell'incontro, da parte di propri sostenitori nei confronti della medesima calciatrice e dei dirigenti della squadra avversaria. In diverse circostanze alcuni di detti sostenitori sputavano contro la predetta calciatrice attingendo in più occasioni anche il direttore di gara. A fine gara mentre le squadre erano schierate al centro del campo per il saluto fair-play, un dirigente della società ingiuriava ripetutamente dirigenti avversari e nella circostanza ne colpiva uno con un pugno al volto dando luogo così all'insorgenza di un tafferuglio. Agli scontri prendeva parte anche un dirigente della medesima società in corso di inibizione che penetrava sul terreno di gioco tramite un cancello appositamente lasciato aperto dagli addetti alla sicurezza. Il tutto aveva fine grazie all'intervento degli agenti di pubblica sicurezza che per precauzione provvedevano a scortare la società ospitata all'esterno dell'impianto sportivo senza che l'assembramento ostile posto in essere dai sostenitori locali generasse incidenti. R.A.- RR. CC.dd. CC.-R.P.F.)”. Peraltro, il richiamo all’esimente di cui all’art. 13 C.G.S. operato dalla reclamante è del tutto inconferente atteso che, ai sensi del comma 2 di tale disposizione, la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate alle lettere da a) ad e) del comma 1 del medesimo art. 13. Tuttavia, nel caso di specie, da un lato la reclamante non ha fornito la prova della sussistenza di tali circostanze, tanto più della concorrenza di almeno due delle ipotesi in questione come preteso dalla norma (prova della sussistenza di alcune delle circostanze); dall’altro, muovendo il provvedimento sanzionatorio dalla valutazione anche di condotte ascrivibili a soggetti riconducibili alla società in funzione dirigenziale, l’attenuazione invocata non potrebbe comunque trovare applicazione essendo limitata la sua portata alla valutazione delle condotte dei sostenitori e non già dei dirigenti

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00; - 1 GARA DA DISPUTARSI CON IL SETTORE RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE PRIVA DI SPETTATORI, INFLITTE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/OLYMPIA AGNONESE DEL 6.3.2016

Massima: La Corte, sentito l’assistente di gara, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.200,00 e conferma per il resto la decisione in quanto “propri sostenitori, dal 20° del secondo tempo e fino al termine della gara rivolgevano ad un A.A. espressioni gravemente ingiuriose e minacciose comportanti anche denigrazione per motivi di origine territoriale”. Ritiene tuttavia la Corte di poter mitigare la misura dell’ammenda in considerazione del campionato dilettantistico al quale partecipa la ricorrente, nonchè per adeguarla ad altre sanzioni inflitte per comportamenti antisportivi del pubblico.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.C.D. NARDÒ AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI 2.500,00; - 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 6.3.2016

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00 e conferma per il resto la decisione del G.S per avere i propri sostenitori “- durante il riscaldamento pre - gara, fatto oggetto la Terna Arbitrale del lancio di vari oggetti di plastica, incluso un bicchiere pieno di birra; - per la intera durata del secondo tempo, lanciato sassi di varie dimensioni, monetine, oggetti di plastica ed un pezzo di cuoio sia all'indirizzo di un A.A., senza colpirlo, sia in direzione dei calciatori avversari che venivano ripetutamente colpiti in varie parti del corpo, sia contro il Commissario di Campo che veniva attinto in due occasioni. A causa di tali condotte il Direttore di gara era costretto ad individuare una diversa zona dell'impianto per le attività di riscaldamento. Inoltre, uno dei summenzionati sostenitori, si arrampicava per ben tre volte sulla rete di recinzione pur senza entrare sul terreno di gioco. Infine, al termine della gara, si registrava la mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna. Osserva, all'uopo, questa Corte, che l'organizzazione delle iniziative anti-violenza sono valutabili ai fini della richiesta di una congrua riduzione della sanzione della sola ammenda, pur senza scalfire la gravità delle condotte reiteratamente realizzate dai sostenitori della reclamante e tenutosi

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 5.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE A PORTE CHIUSE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/CITTÀ DI FOLIGNO DEL 24.4.2016

Massima: La Corte, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società per i comportamenti, particolarmente gravi e per di più reiterati, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara. In ordine, poi, all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla Società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata correttamente, in considerazione della particolare gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della Società ricorrente, nonché della esistenza della recidiva specifica reiterata.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 99 del 12.10.2015

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO S.S.D. REAL RIETI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 3.000, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL RIETI/MONTESILVANO DELL’11.10.2015

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00 e conferma per il resto la decisione impugnata perché propri sostenitori per tutta la durata dell’incontro rivolgevano alla terna arbitrale reiterate ingiurie e minacce. In particolare tale condotta veniva reiterata nei confronti del cronometrista Ufficiale, la postazione del quale ubicata a ridosso della rete di recinzione veniva circondata da numerosi di detti sostenitori. Poco prima del termine dell’incontro uno dei citati sostenitori colpiva violentemente al capo con un corpo contundente il predetto Ufficiale di gara, procurandogli forte e persistente dolore, tale da costringerlo successivamente e recarsi presso il locale nosocomio per gli accertamenti del caso. Perché a fine gara persona non identificata qualificatasi come il Presidente della Società penetrava indebitamente nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale tenendo nei confronti degli Ufficiali di gara un atteggiamento gravemente irriguardoso”. Il tutto motivato per l’assenza di precedenti in capo alla società

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 242 del 26.2.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. SAN SALVO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ CON OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; - INIBIZIONE FINO AL 1.4.2016 AL SIG. P.D., INFLITTE SEGUITO GARA SAN SALVO/VASTOGIRARDI DEL 24.2.2016, COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00 e conferma per il resto la decisione del GS comminata per avere propri sostenitori: - introdotto e utilizzato per l’intera durata della gara materiale pirotecnico nel settore ad essi riservato; - (…) lanciato all’indirizzo di un A.A. diversi oggetti (tappi di bottiglia, pennarelli, rotoli di nastro adesivo, fumogeni spenti) che cadevano sul terreno di gioco; - colpito ad una spalla, con un pennarello lanciato dagli spalti, uno dei C.d.C. presenti; -  In particolare, se per un verso si può condividere che l’azione oggetto di valutazione sanzionatoria possa essere circoscritta ad un numero limitato di tifosi, e che, peraltro, gli oggetti lanciati in campo possono considerarsi offensivi ma non gravemente pericolosi, d’altro verso la sanzione pecuniaria afflittiva deve essere proporzionata anche alle capacità economico-finanziarie della società, così come rappresentate dalla reclamante. Per quanto riguarda, invece, la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente, questa può considerarsi congrua tenendo, altresì, presente la reiterazione del comportamento antisportivo tenuto dallo stesso anche successivamente al suo allontanamento dal campo.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.10.2016 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.1.2016

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società, riduce la squalifica del campo con obbligo di disputa delle gare interne in campo neutro a porte chiuse fino al 31.8.2016 e conferma nel resto le sanzioni per i comportamenti tenuti dai sostenitori della società

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 28.10.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. RECANATESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 2.500,00; - SQUALIFICA DEL CAMPO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/RECANATESE DEL 25.10.2015

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società così ridetermina le sanzioni: - riduce nei limiti del pre-sofferto la sanzione della squalifica del campo; - riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00  in conseguenza delle condotte dei propri sostenitori che avevano rivolto espressioni ingiuriose nei confronti di un assistente, attingendolo con oggetti e sputi. Questa Corte, infatti, già con la pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 35/CSA del 5.11.2015, ha stabilito che aggressioni del pubblico dei sostenitori nei confronti degli ufficiali di gara devono venir valutate in rapporto alle conseguenze da questi ultimi patite che, nella presente fattispecie, si rivelano inesistenti. Tali principi vanno applicati anche alla presente controversia nella quale i comportamenti dei tifosi non hanno arrecato alcun danno fisico all’Assistente, né hanno raggiunto quel grado di particolare gravità che giustificherebbe la sanzione impugnata, da rideterminare come in dispositivo.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO A 01.03.2016; - DISPUTA GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE FINO A 01.03.2016; - AMMENDA DI € 4.000,00; - INIBIZIONE FINO AL 29.10.2015 INFLITTA AL SIG. G.V., INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/ CISERANO DEL 14.10.2015

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società così ridetermina le sanzioni: - obbligo di disputa di 2 gare in campo neutro e a porte chiuse; - obbligo di disputa a porte chiuse delle gare interne successive alle 2 sopra menzionate fino al 31.12.2015; - riduzione della sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00, sanzioni così comminate perché al termine della gara uno degli assistenti dell’arbitro veniva colpito con una testata al volto da un sostenitore della squadra ospitante –introdottosi nell’area riservata – il quale in precedenza aveva spintonato l’arbitro, insultandolo e minacciandolo. Non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che l’aggressione è stata opera del gesto isolato di un soggetto immediatamente allontanato e non ha coinvolto un numero indeterminato di sostenitori - come tale quindi con potenzialità di ben più ampia portata- apparendo del tutto circoscritta e momentanea. Conseguenzialmente, sembra equo rimodulare la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur colpiti, sia l’arbitro che il suo collaboratore non hanno riportato peculiari menomazioni.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 076/CSA del 09 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 29 Febbraio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: COM. UFF. N. 149 DEL 10.2.2015), INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 3.2.2016)

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI “CURVA NORD”, “DISTINTI TEVERE LATO NORD” E “DISTINTI MONTE MARIO LATO NORD” PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA IN OCCASIONE DELLA GARA LAZIO/GENOA DEL 9.2.2015.

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha comminato le sanzioni sulle risultanze del referto arbitrale e del rapporto dei collaboratori della Procura Federale, dai quali è emerso come la tifoseria della società sistemata nei settori Curva Nord, Distinti Monte Mario Lato Nord e Distinti Tevere Lato Nord abbia tenuto un “comportamento espressivo di discriminazione per origine di razza”, rilevante agli effetti sanzionatori per la sua “dimensione” e “reale percettibilità”; condotta della quale la società deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dovendo peraltro esserle revocata la sospensione condizionale disposta con riguardo all’esecuzione di analoga sanzione comminatale per la medesima violazione in ordine alla gara Lazio/Genoa (Com. Uff. n. 149 del 10.2.2015). In effetti il C.G.S. prende in considerazione in maniera esplicita i settori dell’impianto sportivo coinvolti nell’episodio discriminatorio solo nel momento in cui stabilisce il tipo di sanzione applicabile. L’art. 18, comma 1, lett. e) prevede infatti che la società può essere sanzionata, qualora ne ricorrano i presupposti, con l’obbligo di disputare “una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”; si tratta della sanzione minima in caso di prima violazione sebbene, qualora il fatto sia particolarmente grave o rilevante, possano essere inflitte congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara ed anche, tra le altre, quella della squalifica del campo per una o più gare o a tempo determinato. Pertanto, poiché nel sistema del C.G.S. in materia di comportamenti discriminatori dei sostenitori, l’accertamento della provenienza del coro espressione di discriminazione da uno o più settori dello stadio rileva solo ed esclusivamente nel caso in cui l’organo di giustizia sportiva decida di applicare la sanzione di cui all’art. 18, comma 3, lett. e) (e non, per esempio, nel caso in cui ritenga di dovere addirittura disporre la chiusura al pubblico dell’intero stadio), ma non consente affatto di ipotizzare tipologie di violazioni diverse tra loro – rimanendo medesimo il precetto infranto – il ripetersi di episodi rientranti nella fattispecie descritta dall’art. 11, comma 3, C.G.S.. (Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione) in gare diverse costituisce recidiva specifica i cui effetti dovranno essere valutati ai sensi dell’art. 16, comma 3, C.G.S.. Come è noto tale norma stabilisce che, disposta la sospensione della sanzione inflitta per la prima violazione ed ammessa la società al periodo di prova annuale, nel caso in cui durante tale prova “si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”. In sostanza, nel caso di cori e grida discriminatori, l’identità della violazione che innesca il meccanismo degli effetti della recidiva specifica presuppone l’accertamento che tali manifestazioni siano, per dimensione ed percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione a prescindere dalla provenienza da questo o quel settore, da uno o più settori dello stadio. Peraltro, la stessa previsione dell’art. 16, comma 3, C.G.S., nel momento in cui stabilisce che gli organi della giustizia sportiva possano sospendere l’esecuzione della sanzione e sottoporre la società ad un periodo di prova di un anno, permette di escludere che la prova riguardi un singolo settore dello stadio. Va da se che, diversamente opinando (e quindi nel caso in cui si volesse sostenere la tesi della reclamante) si potrebbe arrivare alla paradossale situazione della concorrenza di provvedimenti di contemporanea sospensione annuale di più sanzioni aventi ad oggetto la chiusura di settori diversi dello stesso stadio.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00, - OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA CALCIO/REGGIO CALABRIA DEL 16.9.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha comminato le sanzioni in relazione al comportamento tenuto dai tifosi della società. La vigente normativa, all’art. 11.3 C.G.S., dispone che “in caso di violazione successiva alla prima … si applicano…, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. d), e), f), g), i), m)….”. Nella fattispecie le “concrete circostanze dei fatti” che la Corte è tenuta a considerare e valutare sono costituite dalla reiterazione dei comportamenti antiregolamentari in campo avverso dei tifosi della società reclamante, per di più nella trasferta immediatamente successiva a quella in cui l’A.S.D. Reggio Calabria è stata sanziona con diffida: tale emergenza conduce senza incertezze alla reiezione del reclamo. Va, invero, ricordato - come appena anticipato – che l’appellante risulta diffidata con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Com. Uff. n. 20 del 9.9.2015: è ben vero che la motivazione della delibera qui impugnata non fa riferimento alla diffida come sopra inflitta, ma è altrettanto vero che la stessa, inesistente come presupposto motivazione, costituisce, viceversa, premessa storica che la Corte non può ignorare dovendola porre a base della propria decisione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 42 del 08/09/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 7/CSA 2015/2016, comunicato in data 3 agosto 2015

Parti: Juventus F.C. S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio rigetta il ricorso teso all’annullamento della decisione con la quale è stata comminata alla società la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato “Tribuna Sud” a porte chiuse, oltre l’ammenda pari ad € 30.000 per il lancio di una bomba carta che ha messo in serio pericolo l'incolumità di undici spettatori presenti nei settori occupati dai tifosi della società avversaria, atto criminoso che ha determinato l'avvio di approfondite indagini da parte della A.G., che hanno condotto all'arresto e alla custodia in carcere del presunto responsabile. Nella responsabilità oggettiva - ed è anche il caso in esame - vale il c.d. principio di “precauzione”, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è talmente forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza (e ciò, ovviamente, fatta salva la punibilità anche penale, come nel caso in esame, dell'autore materiale ove individuato). Ritiene il Collegio che il principio di precauzione, cui la responsabilità oggettiva della Società calcistica si collega, sia ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga. Di conseguenza, è vero che la responsabilità oggettiva ha un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio. Ma è anche vero che essa prescinde da ogni giudizio di disvalore verso la Società sanzionata. Non è, in altri termini, la “rimproverabilità” o una “culpa in vigilando” che può determinare, nel caso in esame, la responsabilità oggettiva della ricorrente Juventus, ma il solo fatto, oggettivo e materiale, che un ordigno esplosivo estremamente pericoloso per l'incolumità degli altri spettatori sia stato lanciato da un contesto - il settore ospiti, occupato dai tifosi juventini - riconducibile alla Società sanzionata. Ecco perché, come detto, la giusta rivendicazione, da parte della ricorrente, di aver sempre operato per la prevenzione e di non aver potuto in alcun modo impedire il lancio della bomba carta non può avere rilievo esimente: appunto, perché ai fini della sanzione l'ordinamento prescinde non solo dalla responsabilità diretta ma anche da quella, indiretta, eventuale, per mancata prevenzione o vigilanza. La Società ricorrente, per argomentare sulla totale mancanza di collegamento tra l'autore materiale del gesto criminale e la squadra, si è a lungo soffermata sulle caratteristiche della persona tratta in arresto come presunto responsabile. Ed ha, in modo articolato, evidenziato come detta persona, collegata ad ambienti violenti di cosiddetti “cani sciolti”, lungi dall'essere inquadrato nella tifoseria juventina, agisse con atti di violenza fini a se stessi, tanto da essere interessato agli atti criminali ben più che al risultato positivo della squadra. Tale argomenti, che pure solo in parte possono essere condivisi, non hanno rilievo ai fini della esclusione della responsabilità. Ed infatti, ritiene il Collegio, che ciò che rileva non è tanto la qualità dell'individuo, quanto il “contesto”, cioè l'ambito settoriale dello stadio, da cui la bomba è stata lanciata. Non vi è dubbio che il contesto - tribuna ospiti, giocando la Juventus come ospite del Torino - fosse proprio quello dei “sostenitori” della Juventus; ed è altrettanto evidente che quel “contesto”, cioè quella tribuna ospiti, occupata dai tifosi juventini, allorché dal proprio interno, al primo minuto del primo tempo, è stata lanciata una bomba che ha ferito alcune persone, non solo non ha compiuto alcun gesto di esecrazione, condanna o almeno dissociazione, ma al contrario, per i rimanenti 89 minuti, ha continuato con lanci di petardi e altri materiali a tenere in piedi una situazione di grave tensione e violenza (per la quale, peraltro, la stessa Juventus è stata ulteriormente sanzionata con misura pecuniaria). Ritiene in altri termini il Collegio che il gesto criminale del lancio dal settore ospiti sia provenuto da un contesto di sostegno alla squadra con inaccettabile violenza, e che per la responsabilità oggettiva sia ampiamente sufficiente la provenienza, la “copertura” e il “sostegno” esplicito e implicito (con la mancata dissociazione e con la prosecuzione del lancio di petardi) da parte della tifoseria ivi presente. L'articolo 4.3 del C.G.S. parla del comportamento dei “sostenitori” e non solo degli abbonati o titolari di tessera del tifoso. Dunque, se il responsabile materiale dell'atto criminoso non fosse stato individuato grazie all'approfondita indagine compiuta, di certo, sulla base della “provenienza” del lancio dalla tribuna ospiti, la responsabilità oggettiva sarebbe stata riconosciuta. Così avviene, infatti, nei molti altri casi di responsabilità oggettiva esaminati dalla giurisprudenza (cori razzisti, lanci di oggetti) nei quali il settore di provenienza, anche se il singolo autore non è individuato, ha rilievo decisivo ai fini della sanzione. Occorre peraltro, anche se le precedenti considerazioni hanno rilievo assorbente, sottolineare che lo stesso autore materiale del crimine ben può essere indicato come “sostenitore” della Juventus, ai sensi dell'articolo 4.3 C.G.S. Il concetto di sostenitore, non a caso distinto dalla norma rispetto agli appartenenti alla tifoseria organizzata (che sono anch'essi, com'è ovvio, “sostenitori”...), non richiede un'indagine sulla “intensità” della passione sportiva, ovvero sulla prevalenza di intenzioni violente “accanto ed oltre” la passione sportiva. Certo, il soggetto arrestato per il lancio della bomba è stato ritenuto personalità che anzitutto persegue la violenza: ma non può negarsi che la “passione sportiva”, inquinata dalla violenza ma non per questo assente, è nel soggetto orientata a sostenere la squadra Juventus. Vi sono, in proposito, autorevoli valutazioni di organi di polizia, e veri e propri dati di fatto oggettivi. Tra i primi, le ripetute valutazioni della Questura di Torino, che ha arrestato l'autore presunto del crimine, che lo definisce come persona vicina alle frange ultrà del tifo bianconero e assiduo frequentatore del Settore Sud dello Juventus Stadium. Tra i secondi, cioè i fatti oggettivi, il Collegio rileva: A) che il provvedimento di DASPO irrogato dal Questore di Torino al - OMISSIS -, presunto autore del crimine, si fonda sulla partecipazione dello stesso ad azioni violente quale esponente della tifoseria juventina; B) che, durante la perquisizione domiciliare ordinata dall'A.G. di Torino, a casa del presunto autore dell'atto criminoso veniva ritrovato materiale indicante inequivocabilmente la “fede” juventina del soggetto, quali sciarpe bianconere, scritte quali “Juventus F.C. - fino alla vittoria” ed un drappo (definito “pezza” nel linguaggio ultrà) nero con la scritta “FAIR PLAY”. C) che, in alcune conversazioni via chat o whatsapp, lo stesso - OMISSIS -, riferendosi al progetto di recarsi a Genova per compiere analoghi atti durante la partita Genoa-Juventus, esplicitamente dice che occorre appoggiarsi alla tifoseria juventina genovese, alla quale pure attribuisce troppa pavidità e incapacità di compiere azioni davvero eclatanti. Tutti questi elementi, tratti da fonti rigorose ed affidabili (rapporti della Questura e atti di indagine) non possono che condurre alla indicazione del - OMISSIS -come un “sostenitore” della Juventus. È ben vero che la Società ricorrente ascrive ai comportamenti criminali del soggetto effetti del tutto controproducenti per le sorti della squadra “sostenuta”. Ma ciò non toglie né che l'autore materiale, né - soprattutto - il contesto settoriale (tribuna ospiti) da cui la bomba è stata lanciata siano oggettivamente riconducibili al sostegno alla squadra juventina. E che quest'ultima perciò, ancorché non “rimproverabile” per azioni od omissioni, debba soggiacere a titolo di responsabilità oggettiva. Detto strumento, in conclusione, contiene un criterio di assoggettabilità a sanzione estremamente rigoroso e severo poiché altrettanto gravi e pericolosi sono gli atti violenti che mira a prevenire o a riparare. E ciò, ritiene il Collegio, nell'interesse superiore allo sport non violento e sempre più aperto alla collettività dei sinceri sportivi, potendo ciò alla fine ben coincidere con l'interesse delle società calcistiche.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 5.000,00 per avere omesso di intervenire, nonostante i reiterati solleciti arbitrali, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO A.S.D POLISPORTIVA PATERNO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 1.800,00, INFLITTE SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha comminato le sanzioni per i comportamenti addebitati alla tifoseria della società

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 21.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00; - SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DISPUTA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, SAMBENEDETTESE/S.NICOLÒ CALCIO TERAMO DEL 20.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha comminato le sanzioni per episodi di violenza verbale di numerosi responsabili della società e i comportamenti più che censurabili del pubblico

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO A.S.D SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO PER 5 GIORNATE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha comminato le sanzioni con la seguente motivazione: «Per avere i propri sostenitori prima e durante lo svolgimento della gara: -fatti esplodere numerosi petardi di cui alcuni (8) nel settore loro riservato, 1 sul terreno di gioco e 2 nel settore riservato ai sostenitori della squadra ospitata; -acceso nel proprio settore 4 fumogeni e lanciato nel recinto di gioco altri 2 fumogeni; -lanciato nel recinto antistante il proprio settore diversi oggetti contundenti (bottiglie di vetro, lattine ed aste); -forzato, durante l’intervallo la rete di recinzione del proprio settore e dopo aver attraversato il terreno di gioco, lanciato una bomba carta all’interno del settore occupato dai sostenitori della squadra ospitata causando tra i medesimi, tra i quali donne e bambini, un clima di panico. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità dei fatti, sintomatici di assenza nei sostenitori della squadra ospitante dei principi di cui all’art. 1 C.G.S., sia in considerazione della oggettiva idoneità dei fatti innanzi descritti a cagionare gravi danni alla incolumità fisica dei presenti». La fattispecie, dunque, rimane regolamentata dall’art. 14 C.G.S., che, ai commi 1 e 2, così recita: «1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1». Vista la suddetta disposizione, dunque, la reclamante A.S.D. Serpentara Bellegraolevano è stata correttamente sanzionata per l’episodio di cui trattasi. Quanto alla contestazione relativa alla esplosione di numerosi petardi ed alla accensione e lancio di fumogeni, si legge nel referto del direttore di gara: «Durante la partita e prima dell’inizio sono state fatte esplodere delle bombe carta da parte dei sostenitori della società ospitante». Neppure in questo caso, dunque, è dubbia la riferibilità di tali comportamenti ai sostenitori della squadra ospitante. Dispone, in tal senso, l’art. 12, comma 3, C.G.S. che «Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti 7 espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza». Per le suddette violazioni, ai sensi del successivo comma 6, si applica la sanzione dell’ammenda e «nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1». Quest’ultima disposizione così recita: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni». Vista le suddette disposizioni correttamente il Giudice Sportivo ha sanzionato la reclamante A.S.D. Serpentara Bellegraolevano anche per tali fatti. Da ultimo, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.. Così recita detta norma: «1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1». Orbene, nessuna delle predette circostanze è stata oggetto di specifica dimostrazione; né ve ne è menzione nei referti ufficiali di gara. Inevitabilmente, non può che seguirne il rigetto dell’istanza di applicazione delle citate attenuanti. Questo Collegio ritiene, pertanto, che la misura sanzionatoria complessivamente individuata dal Giudice Sportivo sia congrua in relazione alla gravità dei fatti refertati.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 18.5.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00; - SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON DISPUTA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO 1920 SSD/MASSESE 1919 SRL DEL 17.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha comminato le sanzioni con la seguente motivazione: Dal rapporto arbitrale risulta che i sostenitori della società reclamante, pur in campo avverso, nel corso del primo tempo, hanno fatto oggetto un A.A. di continui spunti che lo attingevano; hanno rivolto all’arbitro espressioni comportanti offesa e denigrazione per motivi di razza e colore; al 40º del secondo tempo, hanno lanciato contro lo stesso A. A. getti di urina che lo attingevano in tutto il corpo; hanno rivolto ai sostenitori locali alla terna arbitrale espressioni offensive.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 30 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 30.4.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO JUVENTUS F.C. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., JUVENTUS F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE CON IL SETTORE DELLO JUVENTUS STADIUM DENOMINATO “SETTORE SUD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. c proposto dalla società, infligge la sanzione della chiusura per 1 giornata di gara di campionato (s.s. 2015/2016) con il settore denominato “Settore Sud” dello Juventus Stadium privo di spettatori, unitamente all’ammenda di € 30.000,00 per il comportamento dei propri sostenitori: “al 1° del primo tempo, dal settore dello Stadio Olimpico occupato dai sostenitori della società bianco-nera, era stata lanciata una “bomba carta” nel settore denominato “Curva Primavera”, occupato dai sostenitori della squadra granata, con conseguenze lesive per nove persone”. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come le informazioni pervenute dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive abbiano finalmente raggiunto un grado sufficiente di attendibilità, in quanto evidentemente frutto delle scrupolose indagini poste in essere dalla Questura di Torino, anche su delega dell’Autorità giudiziaria. Ciò detto, la Corte ritiene che la circostanza secondo cui il Sig. – omissis - sia un assiduo frequentatore del “Settore Sud” dello Juventus Stadium e risulti essere vicino alle frange ultrà della tifoseria juventina, anche se non in possesso di regolare abbonamento (che sarebbe impedito dalla sottoposizione a DASPO), sia bastevole per l’irrogazione di una sanzione alla FC Juventus, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento gravemente violento e pericoloso di un proprio sostenitore, a cui appare ormai chiara la riferibilità del gesto. Ciò nondimeno, la Corte, anche in considerazione del fatto che la reclamante, nella gara in questione, era la società ospite e che, anche se non pienamente provato, è verosimile che il  – omissis - sia entrato in maniera forzata nello stadio privo di biglietto, tenuto conto anche dello spirito collaborativo che ha animato la società bianconera nel corso delle indagini e nello svolgimento del processo sportivo, ritiene opportuno ridurre la sanzione irrogata in relazione ai gravissimi fatti occorsi (che, non può dimenticarsi, potevano portare ad ancora più funeste e drammatiche conseguenze) all’obbligo di disputare una sola gara con il settore denominato “Settore Sud”, abitualmente frequentato dal suddetto, privo di spettatori. In merito, invece, alla condotta avente ad oggetto il lancio di bengala, fumogeni e bottiglie, posta in essere da entrambe le tifoserie nel corso della gara, questa Corte, in ragione della dinamica 3 dell’evento in questione, ritiene sia più congruo ridurre l’ammenda inflitta alla somma di € 30.000,00.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAVESE 1919/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha comminato le sanzioni con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso circa quindici fumogeni nel settore loro riservato di cui uno caduto all’interno del recinto di gioco e, dal quarto minuto all’ottavo minuto del secondo tempo acceso nel loro settore circa venti fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati su campo per destinazione. A causa dell’intenso fumo che si propagava sul terreno di gioco io Direttore di gara era costretto a sospendere la gara per circa quattro minuti. I medesimi sostenitori, inoltre, nel corso della gara facevano esplodere diverse bombe carta (circa cinque) di cui due nel settore loro riservato e tre nel recinto di gioco. Infine, al termine della gara, lanciavano una bottiglietta di plastica vuota all’indirizzo dei calciatori della società ospitata. Sanzione così determinata sia in considerazione della quantità del materiale pirotecnico utilizzato, e della idoneità dello stesso a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, sia per la recidiva specifica di cui ai Com. Uff. nn. 41, 44 e 68”. Il ricorso appare privo di fondamento in quanto il comportamento dei sostenitori della U.S.D. Cavese 1919 S.r.l., puntualmente rilevato nel rapporto dell’arbitro nonchè in quello del commissario di campo, è stato particolarmente grave così da richiedere l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. che prevede la responsabilità della società per fatti violenti dei sostenitori con la sanzione dell’ammenda e, in caso di società diffidata più volte, la sanzione della squalifica del campo non inferiore a 2 giornate.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. BELLUNO 1905 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000 - 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA BELLUNO/TAMAI DEL 18.1.2015

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00 per averi propri sostenitori: - in occasione dell’annullamento di una rete alla propria squadra, rivolto espressioni gravemente ingiuriose nonché comportanti denigrazione per ragione di razza e provenienza territoriale all’indirizzo di un A.A; - al termine della gara il numero elevato e con modalità percepite da tutti gli spettatori, rivolto espressioni di offesa e discriminazione per ragione di provenienza territoriale all’indirizzo della terna arbitrale. Inoltre, sempre al termine della gara persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano ingresso nell’area degli spogliatori grazie alle porte lasciate aperte, rivolgendo espressioni gravemente intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale. Il ricorso appare fondato in quanto il comportamento posto in essere dai tifosi della ricorrente, cosi come descritto nel referto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale va invece sanzionato ai sensi dell’art. 14 C.G.S. che riguarda la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori prevedendo come sanzione l’ammenda, salvo che la società non sia stata diffidata più volte nel qual caso si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a 2 giornate.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

Impugnazione – istanza: 5. RICORSODELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. S.V. SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, conferma la decisione del G.S. per il comportamento scorretto dei propri sostenitori nei confronti dell’A.A., fatto oggetto di lancio di gomme da masticare e sputi da cui veniva attinto, nonchè di insulti e gravi minacce, sia per avere consentito la indebita presenza presso gli spogliatoi di persone non identificate (prima dell’inizio della gara e nel corso del secondo tempo), una delle quali si introduceva nello spogliatoio arbitrale in compagnia del dirigente accompagnatore e colpiva il Direttore di gara con un calcio al gluteo, aggiungendo che la punizione del Dirigente era in relazione all’avere il medesimo, al termine della gara e durante il rientro negli spogliatoi, reiteratamente insultato, minacciato ed aggredito il Direttore di gara, che afferrava per il colletto della camicia (che strappava) e colpiva con un pugno tra il collo e la schiena, venendo allontanato con fatica solo grazie all’intervento di alcune persone.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/GINNASTICA E CALCIO SORA DELL’8.3.2015.

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ridetermina la sanzione inflitta nell’obbligo di disputa di 1 gara con il settore riservato ai sostenitori locali (denominato “curva nord”) privo di spettatori e ammenda di € 2.000,00 «per avere propri sostenitori, durante lo svolgimento della gara: - lanciato sul terreno di gioco due fumogeni; - fatto 5 esplodere nel settore loro riservato due “bombe carta”. Il Collegio ritiene, da un lato, di poter valorizzare l’attenuante di cui alla lett. a), dell’art. 13, comma 1, C.G.S., dall’altro, di dover tenere in adeguata considerazione la circostanza che negli atti ufficiali di gara è stato esattamente individuato il settore cui è possibile riferire il comportamento dei sostenitori imputato alla società.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015

Impugnazione – istanza: 13. RICORSO DEL BIANCOSCUDATI PADOVA AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA ALTOVICENTINO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 4.1.2015

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, ridetermina la sanzione all’obbligo di disputa di 1 gara con il settore dello stadio denominato “Fattori” privo di spettatori e conferma l’ammenda perché “propri sostenitori, in campo avverso, hanno introdotto nel settore loro riservato e fatto esplodere nel corso della gara tre bombe carta sul campo per destinazione e due fumogeni all’interno del proprio settore”. La Corte, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, ridetermina la sanzione all’obbligo di disputa di 1 gara con il settore dello stadio denominato “Fattori” privo di spettatori e conferma l’ammenda

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CSA del 12 Maggio 2015

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ; - OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE CON I SETTORI DENOMINATI “TRIBUNA CENTRALE” E “DISTINTI” PRIVI DI SPETTATORI; INFLITTE SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015

Massima: La Corte, in parzialmente accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società , infligge la sanzione dell’obbligo di disputa di 1 gara con i settori denominati “Tribuna Centrale” e “Distinti” privi di spettatori e l’ammenda di € 15.000,00 per il comportamento dei propri dirigenti e sostenitori:  alla fine del primo tempo, mentre gli Ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, veniva lanciato, dai sostenitori del Frosinone, un accendino in direzione dell’Arbitro, oltre ad essere intonati cori offensivi relativi alla sua persona”; inoltre, “durante tutto l’arco della gara, i sostenitori della società, occupanti sia la gradinata posta alle spalle dell’assistente numero uno, sia la gradinata posta alle spalle dell’assistente due, proferivano cori e grida insultanti nei confronti di entrambi”, i quali, sul finire della gara, venivano fatti oggetto, sempre da parte dei medesimi sostenitori, “di un fitto e continuo lancio di oggetti, oltre ad essere attinti da numerosi sputi. Al fischio finale, inoltre, “il dirigente accompagnatore della società frusinate si avvicinava con fare minaccioso verso un Assistente apostrofandolo con epiteti insultanti” ed il Presidente della società giallo-blu, affrontava in maniera aggressiva l’Arbitro e con tono intimidatorio gli indirizzava espressioni ingiuriose, tale atteggiamento risultava essere particolarmente veemente fatto che solo l’intervento di un dirigente della società e di due componenti delle Forze dell’Ordine gli impedivano di entrare in contatto con il Direttore di gara. Lo stesso Presidente impediva al proprio capitano, strattonandolo e minacciandolo, di andare a salutare l’Arbitro. Infine, “in virtù del clima di tensione che si era creato anche all’esterno dello stadio, gli Ufficiali di gara sono stati costretti ad abbandonare l’impianto, dopo circa un’ora di attesa, solo grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine che li hanno scortati a sirene spiegate fino all’autostrada. La circostanza per cui nessun oggetto ha effettivamente colpito gli Ufficiali di Gara, così come la mancanza di alcuno scontro con i tifosi, il non verificarsi di danni concreti e l’assenza di recidiva del comportamento dei dirigenti della Società e dei suoi tifosi rendono la sanzione inflitta nei confronti della Società stessa incongrua per eccessiva gravosità.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DA GIOCO PER 2 GIORNATE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/SAMBENEDETTESE DELL’8.3.2015

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00 e conferma per il resto la decisione del G.S. adottata in seguito al lancio, all’indirizzo della terna arbitrale, di sputi, piccole pietre, due bottiglie d’acqua, una delle quali colpiva al petto un assistente, e monetine; per aver rivolto alla stessa terna espressioni offensive; per il lancio, all’interno degli spogliatoi da parte di un calciatore non identificato ma appartenente alla società, di una bottiglia d’acqua che colpiva un Commissario di Campo; ed infine per espressioni ingiuriose nei confronti degli atleti della squadra ospitante da parte dei suoi stessi sostenitori, nonché di calciatore della squadra avversaria, attingendolo con due sputi. La decisione del Giudice sportivo in punto squalifica appare dunque pienamente giustificata dai comportamenti risultanti dagli atti, integranti particolare gravità. Quanto alla sussistenza della recidiva, la Corte, dopo aver controllato la sanzione di riferimento, ritiene non ricorrere gli estremi della specificità, così consentendo la riduzione dell’ammenda.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI EURO 5.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società, riduce la sola sanzione pecuniaria all’ammenda di € 3.000,00 e conferma per il resto la decisione del G.S. per i seguenti fatti: al termine della gara, in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, è stata scagliata con violenza all’indirizzo del direttore di gara, una bottiglietta d’acqua piena, che ha provocato allo stesso un dolore intenso per circa tre minuti. Nel contempo, l’autore del gesto ha rivolto, sempre al direttore di gara, una frase triviale e gravemente offensiva. Sempre nel provvedimento del Giudice Sportivo si sottolinea, ancora, come la terna abbia dovuto attendere il sopraggiungere di tre pattuglie dei Carabinieri prima di riuscire ad abbandonare lo stadio, considerato che, nonostante fosse già trascorsa oltre un’ora dal termine della gara, 4 proseguivano le frasi offensive e minacciose. La sanzione dell’ammenda viene contenuta, alla luce di una più approfondita valorizzazione della “fattiva operosità” del dirigente e di una adeguata considerazione delle iniziative di collaborazione e segnalazione dell’autore del lancio della bottiglietta adottate già nell’immediatezza dei fatti dalla società reclamante.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO S.S. A.R.L. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AKRAGAS/BATTIPAGLIESE CALCIO DEL 19.10.2014

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, ridetermina la sanzione nell’obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse e ammenda di € 3.000,00 per i seguenti fatti: durante la prima frazione di gioco, uno degli assistenti dell’arbitro veniva fatto oggetto, da parte di uno steward, di epiteti offensivi proferiti con atteggiamento minaccioso, essendo in questi frangenti stato rincorso dallo steward stesso nei suoi spostamenti lungo la linea laterale. Sempre nel corso del primo tempo il direttore di gara veniva fatto indirizzo di uno sputo da parte di un tifoso della società senza tuttavia venire colpito. In primo luogo occorre porre rilievo che, contrariamente all’assunto della reclamante, la riconducibilità ad appartenenti alla Società Akragas dei fatti descritti nei referti appare indubbio, così come è indubbia la descrizione dei fatti riportata nei rapporti degli ufficiali di gara (riportati altresì dal rappresentante federale). In ogni caso la Società risponde, in quanto organizzatrice dell’evento che si svolge nel proprio impianto sportivo, di quello che accade nel recinto di gioco compreso il comportamento dei soggetti ivi ammessi, steward o meno che siano. La Società medesima sulla scorta delle stesse considerazioni ha l’obbligo porre in essere mezzi atti a prevenire le intemperanze della propria tifoseria costituendo grave vulnus quello di consentire l’apertura delle cancellate del recinto di gioco consentendo al pubblico l’ingresso nel recinto di gioco medesimo. Smentisce, poi, nella logica, l’assunto della reclamante (sulla riconducibilità ai propri sostenitori dei fatti accorsi) la circostanza che ad essere aggredito è un giocatore della Società ospitata; cosa che ha creato grave e pericoloso turbamento. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto delle conseguenze dei fatti descritti. In questo delineato contesto appare evidente come sia da inquadrare nel giusto contesto l’eventuale connotato di concreto pericolo per i rappresentanti federali che, nella specie, risulta  insussistente essendo state segnalate solo manifestazioni di intemperanza e mai tentativi di aggressione alcuna.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 26 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 06 Ottobre 2014

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN SEVERO/MONOPOLI 1966 DEL 14.9.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. Proprio il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro è chiarissimo nel riportare i termini di una violenta e maldestra aggressione, tradottasi non solo in ripetute quanto gravi ingiurie nei confronti dell’arbitro medesimo, ma anche in atti di violenza fisica (un calcio alla tibia e l’inserimento forzato di una banconota sugli indumenti indossati dall’arbitro). L’accerchiamento con i relativi atti violenti, riferisce l’arbitro, è avvenuto ad opera di quattro persone, due delle quali munite di cartellino di riconoscimento della società e veniva, per così dire attenuato, dalla presenza di cinque agenti di polizia e del medico della società.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 06 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 12.5.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS CGS ; - AMMENDA DI € 40.000,00 EX ART. 12 N. 3 E 6 C.G.S, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/MILAN DELL’ 11.5.2014

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 20.000,00 e conferma per il resto la decisione del GS  “per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo“ indirizzato ai calciatori rosso – neri un coro, (buuh, buuh, buuh, buuh), inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di razza “, nonché per avere lanciato, al 25° del secondo tempo, due banane in direzione del giocatore della società avversaria, che le raccoglieva dal terreno di giuoco, mostrandole al direttore di gara.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 26 Settembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 20.000,00 EX ART. 14 N. 2 C.G.S. ED AMMENDA DI € 40.000, 00 EX ART. 12 N. 3 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP, FIORENTINA/NAPOLI DEL 3.5.2014

Massima: La Corte accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società e, per l’effetto, ridetermina le sanzioni nelle misure seguenti: - obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse; - ammenda ex art. 14 n. 2 C.G.S. di € 70.000,00 con diffida; - ammenda di € 40.000,00 ex art. 12 n. 3 C.G.S. Osserva, la Corte che non possono revocarsi in dubbio le seguenti circostanze, bene e circostanziatamente delineate dal Giudice di prime cure: a) le condotte violente di un migliaio di sostenitori del Napoli, in parte sprovvisti di biglietto di ingresso allo Stadio, che avevano forzato prima un cancello di pre-filtraggio e, poi, un tornello, respinti dalle FF.OO. a costo del ferimento di quattro agenti, uno dei quali in maniera rilevante; b) il nutrito lancio di petardi e bengala all'approssimarsi del Capitano, di numerosi fotografi ed altri accompagnatori al Settore Curva Nord ove primeggiava un capo ultras con chiari atteggiamenti minacciosi, supportato dagli occupanti il settore, con conseguenze lesive per un Vigile del Fuoco; c) il richiamo alla supposta “trattativa” con l’interlocutore della tifoseria di cui ai motivi scritti per come contenuta nelle motivazioni decisionali del Giudice Sportivo, il quale ha formulato il suo convincimento su quanto refertato dai rappresentanti della Procura Federale., in seguito a loro volta alle segnalazioni degli stewards; d) la gara si è poi disputata senza ulteriori atti di violenza, fatta eccezione per il comportamento offensivo, provocatorio ed ingiurioso manifestato, al termine della gara, nel recinto di giuoco e nei confronti dei supporters della squadra avversaria, da un gruppo di circa duecento sostenitori della Società Napoli. Ritiene, pertanto, la Corte che la società reclamante debba rispondere in via oggettiva del comportamento violento dei propri sostenitori ma, avuto riguardo ai fatti come concretamente addebitabili alle frange protagoniste di questi gesti deprecabili, non risultando tra l’altro ancora ben chiari i connotati della presunta trattativa cui hanno fatto riferimento gli organi di stampa solo in esito alla quale si sarebbe addivenuti alla disputa della gara, ritiene altresì si debba procedere ad una rimodulazione della sanzione.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 dell’11.3.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO DELLA CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S, INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/MILAN DEL 22.12.2013 

Massima: La Corte conferma le sanzioni inflitte perché dopo che  il giocatore della società avversaria aveva commesso un fallo, intonavano un coro al suo indirizzavo di “…buuu buuu…”. Successivamente, analoghi cori erano altresì indirizzati, sempre dagli stessi tifosi, occupanti il medesimo settore, nei confronti dei giocatori di atri giocatori della società avversaria. Osserva la Corte come le frasi riportate nel referto della Procura Federale abbiano sicura natura insultante e discriminatoria nei confronti dei giocatori della società avversaria. La loro portata, la loro intensità e la loro dimensione non sono minimamente scalfite dalle asserzioni della reclamante in quanto è sicura la provenienza dal settore del secondo anello verde, anche se gergalmente indicato quale Curva Nord come ammette la stessa ricorrente nel proprio atto. Al riguardo se appare incontrovertibile che nella pianta dello stadio non appare alcuna denominazione “curva nord”, il settore da cui sono originati i cori è comunque puntualmente indicato (a prescindere dalla sua denominazione ovvero dalla indicazione datane dal Giudice Sportivo) nella descrizione della Procura federale. Detto settore, del resto, è sempre e di continuo, nelle partite casalinghe della squadra, occupato dai tifosi interisti e la piena percezione che ben 3 verbalizzanti hanno attestato, non lascia alcun dubbio sulla connotazione e percezione dei cori in questione. Superflua appare ogni ulteriore considerazione posto che l’Autorità Statale deputata al monitoraggio delle infrazioni di cui è questione ha pienamente confermato gli accadimenti nella loro portata e nella loro percettibilità di tanto che, come si evince dagli atti, la Questura ha segnalato  altresì l’effettuazione del consueto annuncio dissuasivo antirazzista. 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 6 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 22 Luglio 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA FIESOLE” PRIVO DI SPETTATORI; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2BIS C.G.S.; - AMMENDA DI € 20.000,00 EX ART. 14, COMMA 2 C.G.S. ED AMMENDA DI € 30.000,00 EX ART. 12, COMMA 3 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA, FIORENTINA/NAPOLI DEL 3.5.2014

Massima: La Corte annulla solo la sanzione dell’ammenda e conferma per il resto la decisione del G.S . Rileva, all’uopo, questa Corte che dagli atti ufficiali (v. carte n. 8 - refertazione della Procura Federale). perché dagli atti ufficiali non vi è prova che i sostenitori della reclamante abbiano, durante tutta la sua esecuzione prima della gara, fischiato l’inno nazionale. Quanto all’ammenda di € 20.000,00 ex art. 14, comma 2 C.G.S. è, infatti, corretto informare che la sanzione appare del tutto congrua atteso che, durante il deflusso degli spettatori dallo stadio i sostenitori della odierna reclamante si erano resi responsabili di una condotta violenta avendo colpito, con il lancio di una bottiglietta, la testa e con conseguenze lesive, di uno steward che veniva soccorso e trasportato al pronto soccorso, circostanza, questa, riferita ai collaboratori della Procura Federale. Per quanto, poi, attiene alle sanzioni dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Fiesole” privo di spettatori, sanzione sospesa ex art. 16, comma 2 bis C.G.S., oltre alla ammenda di € 20.000,00 è fuor di dubbio che il coro indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria “Vesuvio lavali col fuoco” perfettamente percepito nelle varie posizioni occupate nel recinto di gioco dai collaboratori della Procura Federale, assume, a giudizio di questa Corte, la caratteristica di “comportamento discriminatorio per origini territoriali” sanzionato ex art. 11, comma 3 C.G.S., per la sua “dimensione” e “percezione reale” puntualizzata e refertata dalla Procura Federale. Atto discriminatorio (vedi Com. Uff. n. 179/C.G.F. 2013/2014) che, lungi dall’integrare una sgradevole celia sportiva ispirata ad un esagerato campanilismo territoriale, costituisce, per contro, un vero e proprio disprezzo in cui l’intonatore del coro ritiene il destinatario indegno di partecipare paritariamente ad una competizione sportiva con la squadra da egli sostenuta, che, pertanto, costituisce la base sostanziale della deprecazione e della offesa dal punto di vista della dignità umana e della appartenenza ad una determinata collettività. 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 16 Luglio2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE PUBBLICO LOCALE PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/VIS PESARO DEL 9.2.2014  

Massima: La società con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore pubblico locale privo di spettatori (sanzione sospesa ex art. 16 comma 2 CGS trattandosi di prima violazione) per avere propri sostenitori in campo avverso rivolto, in gran numero ed in più occasioni, all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria cori comportanti denigrazione per motivi di colore. Devesi osservare che l’episodio risulta descritto nel rapporto dell’arbitro con sufficiente chiarezza, consentendo quindi la sua oggettiva qualificazione in termini indiscutibilmente riconducibili all’ipotesi prevista e sanzionata dall’art. 11 C.G.S. (è comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori). Lo stesso rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35.1. C.G.S., consente di constatare come le grida discriminatorie (per motivi di razziali o di colore) vennero proferite da numerose persone sistemate nel settore dedicato ai tifosi e vennero sicuramente rivolte nei confronti del calciatore; tali grida, infatti, ben percepibili, essendo state avvertite dal direttore di gara come pure, tanto risulta ammesso dalla società ricorrente, dallo stesso calciatore (e quindi potenzialmente idonee a ledere la dignità della persona ed a limitarne la libertà), si ripeterono per ben tre volte in occasione delle giocate effettuate dal medesimo calciatore. Sussistono pertanto a giudizio di questa Corte tutti i presupposti stabiliti dall’art. 11.3 perché sorga la responsabilità della società la quale risponde “per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale –  Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014

Impugnazione – istanza:  3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LE SANZIONI:  - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE RISERVATO ALLA  TIFOSERIA LOCALE PRIVO DI SPETTATORI; SANZIONE SOSPESA AI SENSI  DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S ;  - AMMENDA DI € 1.000,00,  INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO  CALCIO/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 17.4.2014

Impugnazione – istanza:  4. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  F.A. SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO/VOLUNTAS CALCIO  SPOLETO DEL 17.4.2014

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore riservato alla tifoseria locale privo di spettatori perché il comportamento, tenuto dai sostenitori, presenta tutti i caratteri della manifestazione di discriminazione territoriale. Ed invero, le espressioni rivolte dai predetti sostenitori all’indirizzo, in particolare, del Direttore di Gara non possono essere qualificate alla stregua di meri cori beceri ai quali ci hanno purtroppo abituato i sostenitori delle squadre di calcio bensì a manifestazioni di discriminazione razziale nei confronti di una di origini magrebine.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 11 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 331/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 228 del 10.6.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO ASD SANGIOVANNIVALDARNO AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ED OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE  CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA ALLA RECLAMANTE  SEGUITO GARA SPAREGGI-PROMOZIONE NEL CAMPIONATO ECCELLENZA,  LENTIGIONE CALCIO/SANGIOVANNIVALDARNO DELL’8.6.2014

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ridetermina la sanzione disponendo la disputa della gara in campo neutro a porte aperte con diffida, e l’ammenda di € 4.000,00 perché nel corso della gara uno degli assistenti dell’arbitro veniva colpito alla schiena da una piccola bottiglietta nonché fatto indirizzo di sputi e getti d’acqua che lo colpivano in più parti del corpo, provenienti dal settore ove erano allocati i sostenitori della squadra ospite. Al termine della gara i medesimi tifosi cercavano di colpirlo con alcuni sputi, senza però riuscirvi. I medesimi tifosi facevano esplodere altresì petardi ed accendevano fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco causando un ritardo  nell’inizio della gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 13 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 330/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 128 del 12.5.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF, TARANTO FOOTBALL CLUB 1927/PROGREDITUR MARCIANISE DELL’11.5.2014

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla società, modifica la sanzione: aumentando a € 5.000,00 la sanzione  pecuniaria e disponendo anziché la sanzione della partita a porte chiuse in campo neutro, la sola  chiusura del settore denominato “Curva Nord” dell’impianto, in quanto i fatti accaduti non sono così gravi e sanzionati “per avere propri sostenitori: utilizzato e fatto esplodere nel corso della gara 3 petardi, 1 bengala e 1 fumogeno nel settore loro riservato; rivolto con offensivi e triviali all’indirizzo dei calciatori della società ospitata nonché cori dal contenuto offensivo all’indirizzo delle Forze dell’Ordine; al termine del primo tempo lanciato 4 bottiglie d’acqua da mezzo litro piene, all’indirizzo dei calciatori ospitati che cadevano nel campo di destinazione. Per avere, inoltre, un proprio calciatore non identificato, al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive ed irriguardose all’indirizzo di un dirigente della società, il quale peraltro negava di fornire le generalità del calciatore al suddetto collaboratore.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile  2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014

Impugnazione – istanza:  6. RICORSO A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2014 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO/CITTÀ DI MESSINA DEL 6.4.2014

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare fino al 21/12/14 le gare interne in campo neutro ed a porte chiuseper avere propri sostenitori: - per l'intera durata del secondo tempo rivolto agli ufficiali di gara espressioni gravemente ingiuriose e minacciose; - al 44º del secondo tempo, in seguito alla realizzazione di una rete da parte della squadra ospite, lanciato sul campo un accendino ed una bottiglietta piena d'acqua; - tra il 30º minuto del secondo tempo ed il termine della gara, fatto oggetto un assistente arbitrale del lancio di due pietre delle dimensioni di 6x5cm, che attingevano l'ufficiale di gara alla schiena, nonché del lancio di numerosi sputi che raggiungevano lo stesso assistente alla testa, alla nuca ed alle spalle. Al termine della gara i componenti la terna arbitrale, raggiunto con difficoltà e con l'aiuto delle forze dell'ordine il proprio spogliatoio, non riuscivano a chiuderne la porta d'ingresso a causa dell'indebita presenza, nella zona antistante gli spogliatoi, di più persone (almeno 7), tutte chiaramente riconducibili alla società ospitante, le quali tentavano di entrare nel locale e nel contempo inveivano contro gli ufficiali di gara all'indirizzo dei quali rivolgevano volgari ingiurie e gravi minacce (del tipo "dovete morire", "non uscite vivi da qui") e lanciavano sputi, alcuni dei quali attingevano, anche in pieno volto, gli stessi ufficiali di gara. Nella circostanza, due delle dette persone colpivano uno degli assistenti arbitrali, a distanza di alcuni minuti l'una dall'altra, con due violenti schiaffi in pieno volto, procurando al medesimo intensa sensazione dolorifica, arrossamento della zona colpita, giramenti di testa ed appannamento della vista all'occhio destro. Gli ufficiali di gara, accompagnati dal comandante della locale caserma dei carabinieri, riuscivano a raggiungere la propria auto e constatavano che la stessa presentava una delle ruote posteriori sgonfia e numerosi e profondi graffi su tutta la carrozzeria. Dopo avere sostituito la gomma, l'auto con a bordo la terna arbitrale usciva dall'impianto scortata da una pattuglia dei carabinieri, ma, non appena varcato il cancello, veniva colpita con numerosi calci alle fiancate da un gruppo di sostenitori locali (circa 30) ed ulteriormente danneggiata. All'assistente arbitrale colpito al volto veniva riscontrato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, presso il quale alle ore 19,36 il medesimo si era recato per i necessari controlli, "trauma contusivo lieve emilfaccia dx ed orbitario dx" con una prognosi di 3 giorni. Sanzione così determinata in considerazione sia della estrema gravità dei fatti, sintomatici della totale assenza negli autori dei principi informatori dell'attività sportiva, sia della particolare violenza insita nella condotta dei medesimi, oggettivamente idonea, detta condotta, a cagionare agli ufficiali di gara lesioni fisiche di particolare rilevanza. Con obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R AA )”. Anche la misura delle sanzioni inflitte appare, a giudizio della Corte, del tutto proporzionata rispetto alla eccezionale gravità dei fatti accaduti dei quali la società deve rispondere ai sensi dell’art. 14.1 C.G.S. (Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone). Trattandosi infatti di episodi di particolare gravità (risultando essere stata attentata anche l’incolumità fisica della terna arbitrale e, in particolare, di un assistente arbitrale) è del tutto congruo che la società venga sanzionata, oltre che con l’ammenda, con una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 9 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 6 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 684 del 2.4.2014

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. SALINIS CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 500,00; - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2014 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALINIS/ORTE C5 DEL 29.3.2014

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda, la penalizzazione di 1 punto in classifica e con l’obbligo di disputare fino al 21/12/14 le gare interne in campo neutro ed a porte chiuse perché al termine della gara del Campionato di Serie A2 del Calcio a 5, un gruppo di sostenitori locali, che già prima dell'incontro, all'atto dell'ingresso delle  compagini in campo, aveva indirizzato ingiurie e sputi contro i calciatori avversari, invadeva il  terreno di gioco aggredendoli e colpendoli ripetutamente con schiaffi, calci e pugni, sì da  costringerli alla fuga ed a cercare riparo e protezione persino nello spogliatoio degli arbitri. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com.  Uff. n. 45 del 17.12.2013

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO  DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD”  PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA  LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2  BIS C.G.S.

Massima: La società è sanzionata con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato “Curva Norda privo di spettatori  in  considerazione del comportamento discriminatorio per motivi di razza tenuto dai sostenitori del  Latina nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 9 del 10/04/2014 www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 215/CGF del 21.02.2014

Parti: A.S. Roma/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’Alta Corte conferma la decisione della Corte Federale con la quale la società oltre all’ammenda è sanzionata con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori, ex art. 18, lett. e), GCS. Il Collegio, secondo l’interpretazione corretta dell’art. 11 C.G.S. come attualmente formulato e vigente, ritiene che le censure della A.S.ROMA siano da respingere. Anzitutto, va sgombrato il campo dalla completamente erronea distinzione tra il concetto di denigrazione (comportamento vietato) e quello di insulto (che la norma non vieterebbe). E’ dalla semplice lettura dell’art. 11 C.G.S. che tale argomento viene confutato, giacché la norma parla di “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto”, assimilando ai fini della punibilità comportamenti che siano, e vengano percepiti, come offensivi, denigratori ovvero insultanti. Il punto più delicato che la A.S.ROMA sottopone alla Alta Corte è la non punibilità del comportamento – denigratorio o insultante, il che non rileva – per essere stato posto in essere quando il “destinatario” (in questo caso la squadra della Città di Napoli) non era presente. La ricorrente, in particolare, sostiene che i comportamenti di cui si discute non potevano, in quella occasione, conseguire la finalità proibita, e che anzi la finalità era del tutto diversa, tanto che la ricorrente si spinge fino ad indicarla come una sorta di protesta-sfida dei tifosi per la chiusura di altri due settori dello Stadio Olimpico. Non rileva, in questa sede, che il Collegio esprima tutta la sua disapprovazione per una ipotesi che, ispirando alcuni cori al fine di ribellarsi contro le decisioni dei giudici, per ciò solo ritenga tali atti e soprattutto tali finalità normalmente accettabili per comportamenti tenuti durante una competizione sportiva. In realtà, il Collegio non può – perché ad esso si oppone il carattere oggettivo della formulazione della norma – interpretare la finalità del comportamento stesso per farne derivare in alcuni casi e non in altri l’effetto sanzionatorio. Né avrebbero alcun rilievo le eventuali interpretazioni dei collaboratori del Procuratore – peraltro non espresse in alcun documento ufficiale – ed è quindi da respingere, perché irrilevante ai fini della decisione, la domanda istruttoria formulata dall’A.S. Roma. La Corte federale, nella decisione impugnata, ha correttamente affermato che, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art.11 C.G.S., rileva soltanto che il comportamento (sul cui carattere denigratorio o comunque offensivo il Collegio ha già detto) sia stato posto in essere, come fatto oggettivo. La funzione stessa della norma, che l’Alta Corte deve limitarsi ad applicare, è quella di far derivare da un fatto oggettivo una responsabilità anch’essa oggettiva. Non sfuggono, certo, le reiterate azioni positive che l’A.S. ROMA ha intrapreso per cercare di prevenire, e sempre per condannare, i comportamenti delle tifoserie contrari al Codice di giustizia sportiva. Ma, così come tali comportamenti non superano la natura oggettiva della responsabilità, altrettanto impossibile è per l’interprete domandarsi se il fine denigratorio od insultante sia stato perseguito e poi raggiunto. Ecco perché, alla stregua delle norme vigenti – e rimessa ad altre Autorità ogni valutazione di politica normativa nel settore – il Collegio ritiene non superabili le motivazioni che la decisione impugnata ha posto a base della sua decisione, le cui statuizioni vanno confermate. Ed è per questo che il Collegio, come già di recente stabilito con la propria decisione n.6/2014, ritiene che la presente decisione debba essere trasmessa in copia alla Giunta Nazionale del CONI e, per suo tramite, alla FIGC, per ogni valutazione di competenza sulla portata e sulla concreta modalità applicativa che deriva dalla disposizione vigente dell’art.11 CGS in riferimento a situazioni come quella esaminata e delibata dal Collegio.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 18 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/CIt del 25.3.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - CHIUSURA PER 1 GARA EFFETTIVA DI CAMPIONATO, CON DECORRENZA IMMEDIATA, DEL SETTORE CURVA SUD; - CHIUSURA PER 1 GARA EFFETTIVA DI CAMPIONATO, CON DECORRENZA DALLA DATA DI ESECUZIONE DELLA PRECEDENTE SANZIONE DEL SETTORE TRIBUNA CENTRALE; - AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, MONZA/SALERNITANA DEL 19.3.2014, PER REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL C.U. N. 179/CGF DEL 20.1.2014, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, C.G.S.

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gare a porte chiuse nel corso della prossima gara di campionato per i cori discriminatori effettuati, dai propri sostenitori, nel corso della gara. Non è sufficiente, quindi, ad avviso di questa Corte, indicare nell’esiguo numero dei soggetti autori dell’inqualificabile manifestazione il motivo valido per invocare una soglia di “non punibilità”, ma anche lo sparuto gruppo dei c.d. tifosi va valutato nel contesto pieno e globale dell’evento, così da valutare se quell’esiguo numero ha potuto, per capacità e potenzialità, influire sul sereno e corretto svolgimento di una gara. Ma non è sufficiente, ad avviso sempre di questa Corte, neanche asserire che non vi sarebbe stata congrua percepibilità dei cori razziali, uditi dai rappresentanti federali solo in ragione della loro posizione. Le espressioni di disprezzo razziale rivolte al calciatore avversario sono state intenzionalmente effettuate avvicinandosi al terreno di gara, proprio perché il primo e principale destinatario di quegli odiosi insulti era lui. Lui doveva percepire la manifestazione discriminatoria, lui doveva udire l’insulto formulato per il colore della sua pelle, lui doveva così sentirsi escluso dal contesto umano e civile che, evidentemente, gli autori credevano di ben rappresentare. Quanto alla mancata percezione degli insulti da parte degli altri calciatori o tifosi presenti è considerazione che non trova riscontro alcuno in atti, così che apparendo una mera congettura non può trovare alcun valore nell’odierna cognizione. Sul punto, pertanto, questa Corte è convinta che le manifestazioni di disprezzo razziale, ravvicinate nel tempo e non più ripetute solo a seguito di specifico avvertimento di adozione di immediate sanzioni sportive, siano ampiamente meritevoli di idoneo provvedimento disciplinare.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 18 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/CIt del 25.3.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - CHIUSURA PER 1 GARA EFFETTIVA DI CAMPIONATO, CON DECORRENZA IMMEDIATA, DEL SETTORE CURVA SUD; - CHIUSURA PER 1 GARA EFFETTIVA DI CAMPIONATO, CON DECORRENZA DALLA DATA DI ESECUZIONE DELLA PRECEDENTE SANZIONE DEL SETTORE TRIBUNA CENTRALE; - AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, MONZA/SALERNITANA DEL 19.3.2014, PER REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL C.U. N. 179/CGF DEL 20.1.2014, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, C.G.S.

Massima: Deve essere respinta anche la richiesta di applicazione analogica della disposizione di cui all’art. 19, comma 11.1 C.G.S. in quanto deve ricordarsi come le Sezioni Unite  di questa Corte (Com. Uff. n. 107/CFG - 2009/2010) interpretando in modo organico e armonico gli  artt. 22 e 19 C.G.S. hanno evidenziato due principi: a) quello dell'effettività della sanzione irrogata  che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di  appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove  possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionatorio. Consegue poi il postulato che l’applicazione di detto canone deve avvenire in maniera tale che il secondo precetto, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, debba essere considerato cedevole di fronte al principio principe della effettività della sanzione; e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall'art. 19 comma 11.1 C.G.S., poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione. Ora nel caso di specie, trattandosi di sanzione irrogata a seguito di gara di Coppa Italia e anche volendo lasciare in disparte il fatto che non si tratta di punizione irrogata a calciatori e dirigenti per loro comportamenti ma di una squalifica avente ambito soggettivo e oggettivo diverso (comportamento di tifosi e disputa di una gara senza la presenza, totale o parziale, di sostenitori), va sicuramente privilegiato – per rispetto della ratio della norma che vuole contrastare odiosi manifestazioni discriminatorie – il principio della effettiva afflittività della sanzione.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 7 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 25 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 111 del 27.1.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/MILAN DEL 26.1.2014

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori perché all’86° minuto del secondo tempo dopo aver segnato il goal, il calciatore era fatto oggetto di buuh - buuh – buuh da un elevato numero di tifosi della curva (circa 200-250), con uno sporadico gruppo dei medesimi tifosi (circa 30) che contemporaneamente intonavano il verso “ uuh, uuh, uuh – che richiamava il verso della scimmia”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S.; - AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 12.1.2014

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori perché quando il giocatore del Napoli schierato dalla formazione partenopea con il numero 27 – giocava il pallone, intonavano un coro rappresentante il verso della scimmia (buh ripetuti).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 547 del 26.2.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. VIRTUS FONDI CALCIO A 5 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LE SANZIONI: - 1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 1.200,00,  INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FONDI CALCIO A 5/CALCIO A 5 ATIESSE DEL 22.2.2014

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse per “corali ingiurie da parte dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale per tutta la durata dell’incontro. Perché in una circostanza alcuni di detti sostenitori sporgendosi dalla tribuna spintonavano l’arbitro n. 2 senza causargli conseguenze e l’attingevano con del liquido al capo e al collo”.

 

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 6 del 26/02/2014 www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 206/CGF del 14.02.2014

Parti: A.S. Roma/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’Alta Corte conferma la decisione della Corte Federale con la quale la società oltre all’ammenda è sanzionata con l’obbligo di disputare 1 gara con i settori denominati “Curva Sud e Curva Norda” privi di spettatori con revoca della sospensione della sanzione disposta con provvedimento del 21 ottobre 2013, per avere i suoi sostenitori, collocati nei predetti settori dello stadio, in tre diverse circostanze (al 15° del primo tempo ed al 46° del secondo tempo, i tifosi della Curva Sud ed al 2° del primo tempo, i tifosi della Curva Nord) intonato un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale, nei confronti dei napoletani. Nella sostanza, dimensione, portata e percepibilità, il coro più volte intonato dai tifosi della Roma durante la partita Roma-Napoli di Coppa Italia del 5/02/2014 ha carattere insultante e discriminatorio nei confronti degli abitanti della città di Napoli. In primo luogo, i tre rappresentanti della Procura responsabili del controllo gara hanno rilevato che il coro” lavali, lavali, lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco” è stato intonato, più volte, sia durante il 1° che durante il 2° tempo, dai tifosi della intera curva sud (che era occupata per intero dagli spettatori) e da tifosi collocati nella Curva Nord e costituenti circa 1/5 degli spettatori di quel settore. Dunque, ai circa ottomila tifosi della Curva Sud, vanno aggiunti almeno altri 1400/1500 tifosi della Curva Nord (che era occupata all’incirca per 2/3 della sua capienza massima). Non si è trattato perciò né di manifestazione episodica né proveniente da una esigua minoranza, essendo il coro ripetuto più volte e da settori in un caso (curva Sud) al completo e nell’altro (curva Nord) con presenza comunque non marginale. La portata discriminatoria è, egualmente, riconoscibile nel carattere del coro sanzionato. In primo luogo per la immediata identificabilità territoriale dei destinatari, giacché solo gli abitanti della città di Napoli potrebbero essere “destinatari” di un “lavaggio col fuoco” se vi fosse l’eruzione del vulcano Vesuvio, che appunto sovrasta Napoli. In secondo luogo, il coro evoca concetti gravemente insultanti sia per il decoro e la dignità dei cittadini di Napoli (la sottolineatura del “lavaggio”) sia l’eventualità di una devastante e tragica “purificazione” conseguente ad una eruzione di lava del Vesuvio, il che certamente implica anche l’auspicio di una calamità sui napoletani. Concetti, auspici, auguri ed evocazioni che, tutti, andrebbero espunti – ovvero sanzionati, come è stato secondo le norme – dal normale e corretto spirito sportivo, e persino goliardico, che deve ispirare il giusto sostegno delle tifoserie alla propria squadra. Non sfuggono, peraltro, a questa Corte alcune problematiche sollevate dalla Società Roma con riguardo all’impianto normativo che regola la vicenda in esame. Detto impianto normativo è stato costruito, ed anche di recente integrato, sulla base dell’art.14 del Codice disciplinare UEFA. In verità, l’art.11 del CGS ha introdotto riferimenti a comportamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell’art. 14 Cod. UEFA (che, ad esempio, non menziona la “origine” o motivazione “territoriale” del comportamento insultante). Né il CGS, disciplinando la fattispecie dell’art. 11 co. 3 CGS in termini di responsabilità oggettiva, ha introdotto alcuna previsione volta ad una ancora più stringente verifica della corrispondenza tra gruppi di tifosi responsabili e applicazione della chiusura allo specifico settore da cui i cori provengono. Ciò, nella vicenda in esame, non avrebbe conseguenze per la Curva Sud – essendo i cori “addebitabili” all’intera curva – ma forse ne avrebbe per la Curva Nord, ove i controllori di gara hanno imputato i cori non consentiti a circa 1/5 degli spettatori di quel settore. Cosicché, non essendo il settore “Curva Nord” parcellizzato o parcellizzabile in settori più ristretti, l’intero settore è stato chiuso per la responsabilità di 1/5 degli spettatori. Trattandosi però di critiche relative alla norma, alla sua congruità e difficoltà applicative, questa Corte deve limitarsi a segnalare alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art.1, comma 5 lett. d) del Codice, la problematica nel suo complesso per le valutazioni e determinazioni che la stessa Giunta e la competente Federazione riterranno di adottare, anche in ordine a modifiche od integrazioni della normativa applicabile, sia per quanto attiene alla definizione dei comportamenti sanzionabili che in relazione alla più definita individuazione dei responsabili, i cui atti fanno applicare la misura con responsabilità oggettiva della società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA SOCIETÀ A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 80.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “DISTINTI SUD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/SAMPDORIA DEL 16.2.2014

Massima: La Corte riduce solo la sanzione dell’ammenda ad euro 50.000,00 per i corsi discriminatori posti dai sostenitori della società atteso l’impegno profuso dalla società a contrastare i fenomeni in questione

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 14 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 18 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 123 del 6.2.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI “CURVA SUD E CURVA NORD” PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DISPOSTA CON COM. UFF. N. 63 DEL 21.10.2013, INFLITTA SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 5.2.2014

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara con i settori denominati “Curva Sud e Curva Norda” privi di spettatori con revoca della sospensione della sanzione disposta con provvedimento del 21 ottobre 2013, per avere i suoi sostenitori, collocati nei predetti settori dello stadio, in tre diverse circostanze (al 15° del primo tempo ed al 46° del secondo tempo, i tifosi della Curva Sud ed al 2° del primo tempo, i tifosi della Curva Nord) intonato un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale, nei confronti dei napoletani. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede, quale regola generale, l’applicabilità delle sanzioni senza alcuna distinzione tra manifestazioni o fasi di esse. In deroga a detto principio, è stata prevista una speciale disciplina, all’articolo 19, commi 11.1, 11.2, 12 e 13, applicabile per alcune sanzioni inflitte ai soli tesserati – ossia, quelle stabilite dall’articolo 19, comma 1, lett. a), b), c), d), e) - ed esclusivamente nell’ambito di gare valevoli per la Coppa Italia, per le Coppe Regioni e per le fasi di play-off e play-out dei campionati che le prevedono. Eccezione, espressamente ribadita nella parte del Codice dedicata alla disciplina in deroga, ove, all’articolo 19, comma 11.3, è stabilito che dette sanzioni “inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Nel caso in esame, non vi è dubbio che il legislatore sportivo non abbia, invece, voluto estendere alle sanzioni inflitte alle società per responsabilità oggettiva derivante da manifestazioni discriminatorie la deroga stabilita per quelle comminate ai tesserati, né, come è noto, per consolidati principi può estendersi analogicamente la portata di una norma connotata da eccezionalità. Per quanto riguarda il motivo di cui al precedente punto (iii), deve rilevarsi come, secondo l’articolo 16, comma 2bis, C.G.S., di recente introdotto, “con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”. Orbene, la pendenza di una fase di ulteriore istruttoria circa il comportamento tenuto dalla tifoseria romanista nel corso dell’incontro Milan – Roma non può certo provocare l’inapplicabilità di una ulteriore sanzione derivante da un successivo comportamento tenuto dalla stessa tifoseria in violazione delle medesime norme di riferimento. Come previsto dalla norma in esame, la società rimane, invero, sotto osservazione per il periodo di un anno nel corso del quale, ove si verifichino fatti che gli organi di giustizia sportiva reputino tali da determinare la revoca della sospensione, la sanzione ha effettiva ed automatica applicazione. Nel caso di specie, ferma la valutazione ancora in corso della condotta tenuta dai tifosi della ricorrente presso lo stadio milanese, l’evidente ed ulteriore violazione del dettato dell’articolo 11.3 C.G.S. ha comportato la revoca della sospensione della sanzione inflitta con il provvedimento del 21 ottobre 2013 del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 63).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DEL F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO DA SCONTARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2.500,00 SEGUITO GARA CIVITANOVESE/TERMOLI DEL 27.10.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse in campo neutro per avere propri sostenitori rivolto espressioni ed intonato cori dal contenuto gravemente offensivo ed intimidatorio all’indirizzo degli Ufficiali di gara” e per avere “fatto oggetto un A.A. del lancio di accendini e monete che lo colpivano in due occasioni e di una mazza da tamburo che non lo attingeva

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 4. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. F.G. SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 5. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. L.R.SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse in campo neutro per avere i propri sostenitori, dopo l'annullamento di una rete della propria squadra e la contestuale espulsione di un calciatore della stessa, lanciato sul terreno di gioco e nelle vicinanze di un A.A. bottiglie, sassi e due fumogeni. Tale condotta si protraeva sino al termine della gara manifestandosi anche con cori offensivi di vario genere e con la presenza di numerose persone nei pressi del cancello di uscita dalla zona degli spogliatoi, tanto che gli Ufficiali di gara, dopo circa un'ora di attesa, erano costretti ad allontanarsi dall'impianto di gioco attraverso una uscita secondaria accompagnati da scorta fino all'aeroporto. Per avere al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persona non identificata, qualificatasi come Presidente della Società, rivolto espressioni gravemente minacciose ( vi ammazzo, vi rovino, vi stronco le ossa ) all'indirizzo degli Ufficiali di gara per la durata di circa 20 minuti. Subito dopo, la stessa persona, sfondava a calci la porta dello spogliatoio arbitrale facendo crollare intonaco e mattonelle circostanti e, penetrata nel locale, si dirigeva con evidente intento minaccioso verso uno degli A.A. all'indirizzo del quale lanciava una piccola bottiglia di acqua che attingeva l'Ufficiale di gara ad una gamba, senza riuscire a raggiungere il contatto fisico grazie all'intervento dei presenti ( R A .- R AA )).

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 1 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 20 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 35/DIV dell’1.10.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S.AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ MONZA BRIANZA 1912 SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/RIMINI DEL 29.9.2013  

Massima: La Corte, accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S. e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata applica la sanzione della chiusura per un turno del Settore denominato Curva Sud , sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis, C.G.S. In estrema sintesi, i fatti: durante la partita citata in epigrafe i sostenitori del Monza intonavano cori inneggianti al razzismo in occasione di tutte le giocate di un calciatore di colore del Rimini accompagnati da “buuu” razzisti che, nel corso della gara, si facevano sempre più insistenti tanto da costringere il direttore di gara a sospendere la partita per alcuni minuti. La Corte: considerato che non possono essere revocati in dubbio i plurimi comportamenti offensivi dal punto di vista della discriminazione razziale posti in essere da frange di pseudo-sostenitori appartenenti alla tifoseria della Società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., società di cui invero, per altro verso, non può essere messo in dubbio il fattivo impegno contro il razzismo anche nella fattispecie in discussione; visto l’articolo 11, comma 3, C.G.S.; visto il combinato disposto degli articoli 18, comma 1, lett. e), e 16, comma 2.bis, C.G.S.; tenuto conto che le circostanze attenuanti previste dall’articolo 13, comma 1 C.G.S., così come novellato dal Com. Uff. n. 45/A in data 5 agosto 2013, non sono applicabili alle violazioni dell’articolo 11 C.G.S.; ritenuto, in definitiva, che alla luce di quanto refertato le sanzioni inflitte in prime cure non rispondano ai principi di conformità alle norme, tassatività e congruità.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 2 Gennaio 2014  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 13 Gennaio 2014

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo  presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013

Impugnazione – istanza: 1.RICORSO A.D.C ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LE SANZIONI:  - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE;  - AMMENDA DI € 1.200,00,  INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR  GROTTAGLIE/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 15.12.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare  1 gara a porte chiuse per i fatti ingiuriosi che, ancorché  non siano sfociati in aggressioni fisiche, conservano la loro oggettiva gravità, soprattutto perché  provenienti dal Presidente della squadra ed oltretutto, reiterati, perché posti in essere  dapprima al termine del primo tempo di gara e quindi, dopo la pausa di gioco, prima dell’inizio del  secondo tempo.   Non meno rilevanti risultano le ingiurie rivolte dal tifoso all’arbitro dopo la partita, in questo  caso, aggravate anche da un tentativo di violenza che non ha raggiunto persone, ma ha colpito  l’autovettura sulla quale l’arbitro viaggiava assieme ad altri, alla quale è stato oltretutto sbarrato il  libero transito.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff.  n. 66 del 18.12.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI:  - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE,  - AMMENDA DI € 2.000,00;  - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA,  INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912/INVERUNO  DEL 15.12.2013

Massima: La società è sanzionata con la sola chiusura del settore tribuna coperta dello Stadio per 1 gara e con l’ammenda di euro 500,00 perché le espressioni rivolte dai predetti sostenitori all’indirizzo dei componenti della terna arbitrale non possono essere qualificate alla stregua di meri cori beceri ai quali ci hanno purtroppo abituato i sostenitori delle squadre di calcio ma costituiscono, all’evidenza, manifestazione di discriminazione territoriale nei confronti di persone provenienti da una determinata regione (la Sardegna) di cui viene, addirittura, negata l’appartenenza all’Italia. Né alcuna rilevanza può essere attribuita, ai predetti fini, all’esistenza di alcune discrasie, peraltro minime, esistenti tra il supplemento di referto dell’Arbitro ed il rapporto dell’Assistente arbitrale. Appare, invece, fondato il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia la non corretta applicazione, da parte del Giudice Sportivo, della previsione di cui all’art. 16, comma 2-bis, C.G.S. con riferimento alla sanzione dell’obbligo di disputare 1 (una) gara a porte chiuse, nonché la eccessiva gravità e sproporzione delle altre due sanzioni irrogate (ammenda di € 2.000,00 e penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica). Al proposito, si evidenzia che la revoca della sospensione della sanzione irrogata con il Com. Uff. n. 51 del 13.11.2013, testualmente “OBBLIGO DI DISPUTARE LA PROSSIMA GARA SUL PROPRIO CAMPO CON UN SETTORE PRIVO DI SOSTENITORI”, avrebbe dovuto tradursi nella comminazione della sanzione dell’obbligo della Società di disputare 1 (una) gara con il settore, denominato “Tribuna coperta”, dello stadio di Lecco privo di sostenitori, cui deve aggiungersi la medesima sanzione della chiusura del predetto settore per una ulteriore gara con riferimento al comportamento di discriminazione territoriale, tenuto dai sostenitori della Società in occasione della gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 4.12.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA CON IL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI LOCALI PRIVO DI SPETTATORI; - DELL’AMMENDA DI € 2.000,00; - DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, SEGUITO REVOCA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM. UFF. N. 56 DEL 27.11.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRO PIACENZA 1919/PRO SESTO DEL 24.11.2013, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, ULTIMA IPOTESI, C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/PONTE S.P. ISOLA SSD DEL 30.11.2013

Massima: La società è sanzionata con la sola chiusura della curva denominata Vito Pirro per 1 gara per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori ed esposto uno striscione aventi contenuto comportante offesa e denigrazione per motivi di origine territoriale. I fatti come accertati sono certamente sussumibili nella fattispecie prevista dall’art. 11,  comma 3, C.G.S. : «Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti  sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti  espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra  manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di  discriminazione».  Non appare dubbia, dunque, la responsabilità della società reclamante per i fatti di cui trattasi.  Il problema si pone, invece, in termini di concreta determinazione della sanzione da applicare al  caso di specie. Ritiene, infatti, questo Collegio che una lettura complessiva e sistematica della  disciplina dettata in materia dal C.G.S. imponga e, comunque, consenta, in una prospettiva di  individualizzazione della pena e nel rispetto del principio di proporzionalità della stessa, un’attività  valutativa volta alla concreta commisurazione della sanzione prevista a carico della società in  relazione alla specifica violazione contestata ai propri sostenitori, alla sua effettiva intensità lesiva e  alle circostanze che connotano il fatto.  Sotto questo profilo ritiene questa C.G.F. di poter valorizzare il documentato comportamento  precedente e successivo tenuto dalla società reclamante, che non solo ha preso tempestiva e ferma  distanza dal comportamento dei propri sostenitori, ma ha anche messo in atto concrete iniziative antidiscriminatorie, promuovendo, ad esempio, l’ingresso gratuito allo stadio a tutti coloro che sono nati da Roma in giù.  Le predette considerazioni, unitamente ad una rinnovata valutazione delle concrete  circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, inducono questo Collegio a ritenere di  poter mitigare la sanzione inflitta in primo grado e, segnatamente, a ricondurre nel minimo edittale  di euro 1.ooo l’ammenda e ad annullare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica,  provvedimento, questo, che, peraltro, appare in sintonia e coerenza logica con i precedenti sin qui  assunti, in analoghe fattispecie, da questa Corte, come anche evidenziato dalla stessa società  reclamante. Resta ferma, invece, la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore riservato ai  sostenitori locali privo di spettatori, con la precisazione che, anche alla luce del referto  dell’assistente arbitrale che fa particolare riferimento ai tifosi della società collocati nella curva, il  provvedimento di chiusura deve intendersi limitato al solo settore denominato curva “Vito Pirro”.  Visto l’art. 16, comma 2 bis, C.G.S. in forza del quale «con la sospensione della esecuzione  della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1  anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la  sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione», deve intendersi  revocata la sospensione della sanzione già inflitta (e poi sospesa) dal Giudice Sportivo presso il  Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 56/2013. Pertanto, la predetta sanzione («una  gara da disputare con il settore riservato ai sostenitori locali privo di spettatori», misura sanzionatoria,  questa, da intendersi limitata, come sopra precisato, al solo settore denominato curva  “Vito Pirro”), andrà scontata in aggiunta a quella di cui al dispositivo che segue, inflitta  relativamente alla violazione oggetto del presente procedimento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA DI CAMPIONATO A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOCERINA/FROSINONE DEL 27.9.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse in quanto gli eventi evidenziano in maniera inequivocabile la assoluta inefficacia delle misure di sicurezza poste in atto dalla società, con conseguente grave responsabilità disciplinare della stessa”. Gli eventi riportati dal Giudice Sportivo sono i seguenti: - i sostenitori della società a più volte durante la gara introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere diversi petardi, di cui uno nel recinto di giovo, senza conseguenze; - i medesimi due volte durante la gara esponevano striscioni il cui contenuto esaltava comportamenti violenti da parte di tifosi “ultras”; - i medesimi al termine della gara lanciavano una bottiglia piena d’acqua in direzione dei calciatori della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi, senza colpire; - prima dell’inizio della gara gli addetti federali rilevavano l’indebita presenza nel recinto di gioco di persone non identificate ma riconducibili alla società, dei quali richiedevano l’allontanamento da parte degli addetti alla sicurezza, senza ottenere risultato alcuno; - al termine della gara un gruppo di 7-8 persone accedeva nel recinto di gioco attraverso una porta, inutilmente presidiata da un addetto alla sicurezza; tali persone si univano ad altri tesserati della società e avvicinati i calciatori della società avversaria che rientravano negli spogliatoi, rivolgevano agli stessi reiterate frasi offensive e minacciose; - il citato gruppo di persone tentava anche di entrare negli spogliatoi e venivano fermate soltanto dall’intervento delle forze dell’ordine; - al rientro negli spogliatoi, dall’interno degli stessi, persona non identificata ma indebitamente ivi presente avvicinava il calciatore e lo colpiva con un violento pugno al volto facendolo cadere a terra e provocandogli evidente stato confusionale; - il predetto soggetto si dileguava immediatamente, approfittando della confusione, ed usciva dagli spogliatoi attraverso una porta che immetteva nel parcheggio esterno, porta peraltro presieduta da un addetto alla sicurezza che ometteva qualsiasi intervento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 66 del 28.10.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI  DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD PRIMO E  SECONDO ANELLO” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI  DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL  27.10.2013

Massima: La società è sanzionata con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato “Secondo Anello” privo di spettatori per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in svariate  occasioni nel corso della gara, intonato cori espressivi di discriminazione per origine territoriale e,  quindi, rilevanti ai fini sanzionatori per “dimensione e percepibilità”, nei confronti degli abitanti  della città di Napoli.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A.AVVERSO LE SANZIONI:  - AMMENDA DI € 50.000,00;  - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO  ANELLO DELLA CURVA SUD” PRIVI DI SPETTATORI,  INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/UDINESE DEL 19.10.2013,  SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S.

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara con i settori denominati “Secondo Anello Curva Sud” privi di spettatori per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in  due diverse circostanze (al 16° del primo tempo ed all’11° del secondo tempo) intonato un coro  insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale, nei confronti dei napoletani. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come le norme internazionali, quali  quelle UEFA e FIFA richiamate dalla Società, non possono essere considerate “leggi delega” per i  regolamenti italiani di giustizia sportiva, come, invece, sostenuto dalla Società medesima. I giudici  italiani, pertanto, non possono che interpretare le norme nazionali, senza riferirsi necessariamente  alla normativa internazionale.  Ciò detto, i cori intonati dalla tifoseria non solo hanno natura discriminatoria nei  confronti degli abitanti della città di Napoli, ma devono essere ritenuti per portata, dimensione,  provenienza e percepibilità concretamente ed effettivamente offensivi e, quindi, come tali,  sanzionabili ai sensi dell’art. 11, comma 3, C.G.S..  A tal proposito, la Corte desidera precisare che:  (i) per “portata” si intende la capacità offensiva e discriminatoria del coro intonato, ovvero  l’idoneità delle parole e delle espressioni utilizzate dalle tifoserie ad oltraggiare i destinatari del  coro stesso; (ii) per “dimensione” si intende il numero di tifosi che intonano il coro oggetto di esame;  (iii) per “provenienza” si intende l’individuazione dell’origine del coro ovvero del settore dello stadio in cui si trovano i sostenitori responsabili del coro medesimo; (iv) per “percepibilità” si intende l’idoneità del coro ad essere udito all’interno del terreno di  giuoco e/o negli altri settori dello stadio.  Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che, come sopra rilevato, i  cori intonati dalla tifoseria milanista non possono che essere ritenuti meritevoli di sanzione ai sensi  della norma sopra richiamata, dal momento che, tali cori, secondo quanto risulta dalle relazioni dei  collaboratori della Procura Federale: (i) erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive, in quanto dirette a denigrare la  città di Napoli ed i suoi abitanti; (ii) sono stati intonati da circa 7/8 mila tifosi milanisti; (iii) erano provenienti da un settore specifico, il secondo anello della curva sud, in cui erano  ubicati i sostenitori della società; (iv) sono stati percepiti da entrambi i collaboratori della Procura Federale, all’interno del  recinto di giuoco.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.096/CGF del 14 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 05 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013

Impugnazione – istanza: 1 RICORSO S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI/REAL SM HYRIA DEL 17.11.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse perché i propri sostenitori hanno fatto esplodere tre petardi nel campo di destinazione, pesantemente ingiuriato la terna arbitrale, e, soprattutto, lanciato, oltre a bottiglie di plastica (alcune piene d’acqua), “pietre di dimensioni notevoli” all’indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali. Trattasi di comportamenti, soprattutto quello costituito dal lancio di pietre, che hanno messo a repentaglio l’incolumità dell’Assistente Arbitrale e che avrebbero, forse, giustificato l’irrogazione di una sanzione ben più grave.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.085/CGF del 31 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013

 Impugnazione – istanza: 1 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.  LUCCHESE LIBERTAS 1905 AVVERSO LE SANZIONI:  - AMMENDA DI € 2.500,00;  - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE,  INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA THERMAL A CECCATO  M TEOLO/LUCCHESE LIBERTAS DEL 27.10.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse atteso che il lancio di un oggetto all’indirizzo di un calciatore avversario, peraltro colpito, e di uno degli Assistenti dell’Arbitro, raggiunto da getti di  birra e sfiorato da una “ciabatta”, costituiscono condotte che, oltre ad essere reiterate e  pluri offensive, sono potenzialmente idonee a determinare effetti lesivi più gravi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.055/CGF del 27 Settembre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO “SECONDO ANELLO BLU” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 22.9.2013

Massima: La società è sanzionata con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse  con il settore denominato “Secondo Anello Blu” privo di spettatori “per aver alcuni suoi sostenitori, collocati in un settore dello stadio denominato “secondo anello blu”, in tre circostanze (prima dell’inizio della gara, all’ingresso delle squadre in campo ed al 19° del secondo tempo) indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale (artt. 11, numeri 1 e 3 e 18, comma 1 lettera e) C.G.S.)”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.053/CGF del 23 Settembre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “ SECONDO ANELLO VERDE ” PRIVO DI SPETTATORI ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 14.9.2013

Massima: La società oltre all’ammenda ridotta ad Euro 10.000,00 è sanzionata con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato “Secondo Anello Verde” privo di spettatori  “per avere alcuni suoi sostenitori, collocati nel settore dello stadio “secondo anello dalla curva nord”, rivolto a due calciatori della squadra avversaria, al 15° del primo tempo, al 10° ed al 15° del secondo tempo, grida e cori espressivi di discriminazione razziale (artt. 11 n. 3 e 18 , comma 1 lettera e) C.G.S.); per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser verso l’Arbitro ed i calciatori della squadra avversaria, nonostante l’invito ripetutamente radio-diffuso a desistere da tale riprovevole comportamento (art. 14 commi 1 e 2 C.G.S.; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 , lettere b) ed e) C.G.S.; per avere la società concretamente cooperato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza), per avere infine suoi sostenitori, nel corso dell’intervello, esposto uno striscione dal contenuto insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (art. 12, numero 3 C.G.S.; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lettere b) ed e) C.G.S.; per avere la Società concretamente cooperato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza)”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre  2013

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del  15.4.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA € 2.000,00 CON DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA  RECLAMANTE SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse perché  alcuni tesserati protestavano ad alta voce e con veemenza all’indirizzo di uno dei componenti della  terna arbitrale in ordine ad una presunta irregolarità di un gol segnato dall’avversaria, di fatto  impedendo al medesimo di rientrare negli spogliatoi.  Nel mentre, altro componente della terna era avvicinato da un ragazzo – con la divisa della società  e la pettorina da raccattapalle – che lo minacciava ed insultava.  Solo grazie all’intervento della Forza pubblica la terna riusciva a raggiungere lo spogliatoio.  Dopo la chiusura all’interno dello spogliatoio, la porta veniva fatta oggetto di alcuni colpi.  La terna arbitrale, nel lasciare l’impianto sportivo scortata dalle Forze dell’Ordine, veniva  apostrofata con frasi offensive e minacciose da parte di sostenitori della società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 1 Febbraio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 22 Ottobre  2013

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO LECCO  1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E 1 GARA DA  DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO MONTICHIARI  S.R.L./CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 27.1.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse per  avere i propri sostenitori in campo avverso, per l’intera durata della gara rivolto espressioni  gravemente offensive, minacciose e discriminatorie per motivi di origine territoriale sia all’indirizzo  della Terna Arbitrale sia all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria (e) per avere i medesimi  sostenitori, nel corso del secondo tempo, fatto oggetto un A.A., i calciatori della squadra ospitante, il  medico ed il massaggiatore di quest’ultima, del lancio di numerosi sputi che attingevano coloro contro  i quali erano stati lanciati in varie parti del corpo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 1 Febbraio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 22 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO LE SANZIONI:  - DELL’AMMENDA DI € 2.000,00;  - DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE,  INFLITTE SEGUITO GARA ACIREALE/RAGUSA DEL 19.1.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse per avere propri sostenitori: - al 42° del secondo tempo lanciato contro un A.A. una pietra del  diametro di 2 cm che colpiva l’ufficiale di gara alla nuca. Nella circostanza venivano rivolte al medesimo A.A. espressioni irriguardose ed ingiuriose; - al termine della gara rivolto espressioni  offensive all’indirizzo di calciatori e dei dirigenti della società ospitata determinando una situazione  di tensione che rendeva necessario l’intervento della forza pubblica. Per mancanza di acqua nello  spogliatoio”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 14 Maggio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 07 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 156 del  13.5.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. MATERA  CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER  2 GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA DA DISPUTARSI IN CAMPO  NEUTRO ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2.000,00 INFLITTA ALLA  RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF MATERA/MONOSPOLIS DEL 12.5.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse, ma non in campo neutro, per una serie di reiterate  intemperanze da parte di sostenitori: lancio di pietre nonché di bottiglie di acqua piena nel recinto di gioco – una delle quali colpiva  uno degli assistenti ad un gamba; presenza di soggetti non identificati nella zona interdetta antistante gli spogliatoi (tunnel) e  vicino alla panchina che tenevano un comportamento improntato alla protesta nei confronti  dell’operato dell’arbitro e degli assistenti; assembramento a fine gara che impediva all’arbitro e agli assistenti di lasciare l’impianto  sportivo se non grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com.  Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:  - AMMENDA DI € 15.000,00;  - OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE,  INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY-OFF, LECCE/CARPI DEL  16.6.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 4 gare con le due curve dello stadio prive di spettatori a seguito di  gravi atti di violenza collettiva verificatisi nello Stadio al termine della  gara di ritorno delle finali dei Play-Off in  quanto dai referti ufficiali non può desumersi, con assoluta certezza, da quale curva siano entrate sul  terreno di gioco le persone autrici degli illeciti penali commessi e ciò perché i propri sostenitori, dopo essersi resi responsabili, durante la gara, di accensione  e lancio di fumogeni in campo nonché dell’esplosione di un petardo di notevole potenza, al termine  della stessa si erano introdotti sul terreno di gioco con il chiaro intento di aggredire i giocatori avversari. Dopo che tre di loro erano stati fermati dagli addetti alla sicurezza, diverse decine di altri  sostenitori (circa 200), dopo aver compiuto ripetuti atti di violenza sulle cose, consistiti nella  distruzione di vetrate divisorie e porte di accesso, raggiungevano il campo di gara e, nell’intento  (riuscito parzialmente) di introdursi negli spogliatoi – nei quali si erano nel frattempo rifugiati i  giocatori - , aggredivano, malmenandoli, altri addetti alla sicurezza e continuavano nella loro opera  distruttrice verso panchine, cartelli pubblicitari ed altre strutture presenti. Solo il successivo intervento delle forze dell’ordine impediva il concretarsi di ulteriori e  ancor più gravi conseguenze.   La dinamica dei fatti è fedelmente riportata negli atti di gara redatti dal quarto ufficiale, dal  commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale.  La fattispecie in esame trova, la sua collocazione normativa di riferimento nella  previsione di cui all’art. 14 C.G.S. dove si ribadisce che le società “rispondono” per fatti violenti dei  propri sostenitori, intendendosi con tale verbo come questa addebitabilità abbia la sua ratio, in linea  con quanto previsto dall’ordinamento civilistico (art. 2047 e ssgg. c.c.), non in una responsabilità  per fatto altrui e, conseguentemente se ne debba rispondere a titolo di obbligo legale di garanzia, ma  per un fatto proprio (il venir meno dell’impegno a sorvegliare efficacemente il comportamento dei  sostenitori) che è momento di coniugazione tra elemento positivo (l’illecito altrui) e quello negativo  (l’omessa, efficace vigilanza).  Che si tratti di ipotesi di responsabilità diretta e non oggettiva lo si ricava, peraltro, proprio  da quanto affermato da parte reclamante allorché invoca, con un richiamo analogico, le attenuanti  previste dal precedente art. 13 C.G.S. per le ipotesi comportamentali di cui agli artt. 11 e 12.  Detto questo, però, la Corte ritiene di poter dare ingresso all’istanza di valutazione della  responsabilità della società tenendo conto sia di quanto effettivamente compiuto per prevenire o  limitare i comportamenti violenti dei propri sostenitori sia della assoluta prevenibilità, quanto mai  ostica, di azioni di così grave oltraggio ad ogni regola di convivenza civile, che nella specie  appaiono essere il risultato di preventiva concertazione o di follia collettiva.  Nel caso in esame va, allora, rilevato che la società aveva predisposto un servizio d’ordine  disponendo che circa 100 stewards assicurassero l’ordinato svolgimento della gara, mantenendo il  controllo delle condotte dei tifosi e/o segnalando alle Forze dell’Ordine le manifestazioni più  virulente.  Non può sfuggire, in ogni caso, che la delicatezza della fase finale dei play-off, va altresì  osservato, era stata avvertita dai più alti livelli istituzionali e federali che avevano emanato puntuali  disposizioni affinché si prevenissero – nei limiti di quanto possibile – manifestazioni violente  singole o collettive.  La circostanza richiedeva, quindi, un’attenzione del tutto particolare ed eccezionale nella  predisposizione dei mezzi atti a fronteggiare comportamenti ostili verso tifosi avversari, ufficiali di  gara e giocatori.  La documentazione versata in atti da parte reclamante se testimonia, da un lato, l’attenzione  delle autorità, dall’altro non può ritenersi che essa abbia avuto puntuale ed esaustiva applicazione  da parte della società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELLA S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA JESINA/MACERATESE DEL 16.12.2012

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse per il comportamento, grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 23 Agosto  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 11 Settembre  2013

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A –  Com. Uff. n. 27 del 19.8.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA  EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTA  PER UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI  SPETTATORI INFLITTA SEGUITO GARA SUPERCOPPA DI LEGA JUVENTUS/LAZIO  DEL 18.8.2013

Massima: La società è sanzionata con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore dello stadio denominato “Curva Nord” privo di spettatori in quanto i sostenitori avevano più volte manifestato comportamenti razzisti, consistiti per la precisione in “grida e cori”, nei confronti di tre giocatori di colore dell’avversaria.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 13 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA  IMMEDIATA SEGUITO GARA CORREGGESE/TERRACINA DEL 9.6.2013

Massima: La società è sanzionata con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse perché i propri sostenitori della reclamante che, in campo avverso, avevano fatto esplodere, nel proprio  settore, tre petardi di notevole potenza e acceso vari fumogeni. Al termine della gara, peraltro, vari  calciatori e dirigenti della società, non identificati, dopo essersi posti dinnanzi allo  spogliatoio della squadra ospitante, hanno rivolto ai componenti della stessa ripetute espressioni di  carattere gravemente ed evidentemente intimidatorio e minaccioso.  La decisione del Giudice Sportivo è da ritenersi congrua in ragione del fatto che gli  addebiti contestati trovano ampia conferma nel referto del Commissario di campo, nel quale non si  riscontrano le problematiche grafiche censurate dalla reclamante, atto a cui l’art. 35 C.G.S. attribuisce  fede probatoria privilegiata, che descrive in modo chiaro e lineare i gravi fatti posti in essere dai tifosi  e tesserati della società.  Ciò tanto quanto all’esplosione di petardi e quanto al contegno minatorio tenuto, in particolar modo, dai dirigenti – oltre che dai calciatori – la cui presenza, di certo, non può far sostenere alla  Società né di aver tenuto un contegno collaborativo né di poter fruire delle invocate esimenti o  attenuanti per la non meglio specificata e sicuramente non provata azione di prevenzione.  

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 161 del 16.5.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL’OBBLIGO DI  DISPUTARE 3 GARE A PORTE CHIUSE E L’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE  SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 15.5.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare n. 3 gare a porte chiuse per la gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori che hanno messo in serio pericolo l’incolumità della terna arbitrale nonché della circostanza  dell’esistenza, a carico della Società della recidiva reiterata e  specifica.  

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 29 Luglio 2013

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 220  del 20.5.2013

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DALL’A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI:  - AMMENDA DI € 50.000,00;  - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DELLO STADIO  DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI,  INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 19.5.2013

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore dello stadio denominato “Curva Sud” privo di spettatori perché sostenitori, collocati nel settore dello stadio denominato “curva sud”, indirizzavano ad un calciatore di altra Società grida e cori insultanti,  espressivi di discriminazione razziale”, (ii) “valutata la pervicace e specifica recidività in tali biasimevoli comportamenti (cfr Com. Uff, n. 69 del 29.10.2012, Com. Uff. n. 150 del 19.2.2013 e  Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013), nonostante la formale diffida inflitta in occasione della precedente  gara di campionato” e (iii) “ricorrendo le circostanze attenuanti di cui all’art.13 n.2, lettere a) e b)  C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di  vigilanza”. Quanto al presunto dissenso espresso dalla maggioranza dei tifosi presenti allo  stadio, lo stesso non è stato rilevato dagli arbitri né dagli organi federali presenti all’evento con  potere fidefaciente, ma solamente dagli autori di due articoli pubblicati sul quotidiano il “Corriere  della sera”, che non possono essere equiparati alle fonti di prova privilegiata di cui all’articolo 35  C.G.S..  In ordine, poi, all’asserito potenziamento delle misure di sicurezza, l’incontro con gli  organismi addetti alla sicurezza dello stadio avviene sempre in presenza di partite cosiddette ‘a  rischio incidenti’ o di ‘cartello’ quale quella oggetto del presente giudizio e non si tratta, pertanto, di  una condotta particolare tenuta dalla Società. Anche in ordine al numero di steward presenti durante  l’incontro, non risulta provato che la quantità assicurata per la partita in questione fosse superiore  agli altri incontri di cartello già disputati dalla Società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013   su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 10 del 12.9.2012

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.C. SAVOIA 1908 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 23.12.2012 CON DECORRENZA IMMEDIATA;  - DELL’AMMENDA DI € 10.000,00,  INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE D, POMIGLIANO/SAVOIA DEL 26.8.2012

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare gare a porte chiuse fino al 23/12/12, per avere prima dell’inizio della gara, propri sostenitori in campo avverso, lanciato nel recinto di gioco oggetti vari, fumogeni nonché numerosi petardi uno dei quali, subito dopo essere stato raccolto da un addetto alla sicurezza, esplodeva cagionando al medesimo “ferita l.c. con avulsione della I e II falange del secondo dito della mano dx, flc primo dito della mano dx. sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità della condotta dei sostenitori della squadra ospite, i quali non hanno esitato a fare uso di materiale pirotecnico di notevole potenza, materiale oggettivamente idoneo a compromettere in modo ancor più serio la integrità fisica del soggetto leso”. Pertanto, sebbene il Giudice Sportivo abbia posto a fondamento della decisione i fatti commessi all’interno dell’impianto di gioco, ne è indubbia la imprescindibilità da quelli avvenuti poco prima, di cui costituiscono una indubbia naturale progressione idonea a determinarne la valutazione unitaria,. Tra l’altro, detti fatti connotano un contegno permanentemente posto in essere in spregio dell’incolumità delle persone e delle regole, dal quale la tifoseria non ha inteso desistere nonostante lo scontro ingaggiato con le forze dell’ordine e che, infine, si è protratto sino alle note gravi conseguenze. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010

Impugnazione – istanza:   Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza U.S. Angri Calcio 1927 A.S.D. avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per 1 gara effettiva con obbligo di disputa in campo neutro e a porte chiuse ed ammenda € 1.500,00, inflitta alla reclamante seguito gara Fasano/Angri del 21.02.2010

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo di gioco per 1 gara effettiva con obbligo di disputa a porte chiuse e con l’ammenda € 1.500,00 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori nei confronti di un assistente arbitrale, attinto da numerosi sputi in varie parti del corpo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 24 Febbraio 2010 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 27 Maggio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 419 dell’8.2.2010

Impugnazione – istanza:   Ricorso del Finplanet Fiumicino avverso le sanzioni: dell’ammenda di € 1.500,00; dell’obbligo di disputare i prossimi due incontri a porte chiuse, alla reclamante; della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore G.R.; seguito gara Finplanet Fiumicino/Acqua & Sapone Marina CSA del 6.2.2010

Massima: E’ giustificata a carico della società la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e dell’obbligo di disputare i prossimi due incontri a porte chiuse per la pluralità di episodi che si sono verificati nel corso della gara, quali le offese ripetute all’arbitro da parte della dirigenza e la costante aggressione verbale della tifoseria protrattasi per tutto l’incontro.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 08 Aprile 2010 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 11 Maggio 2010  e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 592 del 31.3.2010

Impugnazione – istanza:  Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza dell’A.S. Real Reggio Tremulini C5 avverso le sanzioni: obbligo di disputare 4 gare a porte chiuse; - ammenda di € 1.500,00 alla reclamante; - inibizione fino al 31.12.2010 al sig. D.T.; inflitte seguito gara Real Reggio Tremulini C5/Sport Five del 27.3.2010

Massima: Viene ridotta da 4 a 2 giornate la squalifica del campo con l’obbligo di disputa delle stesse a porte chiuse in relazione a comportamenti ingiuriosi e minacciosi, nonché a lancio di sputi da parte dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri e dei calciatori avversari quando la società ha comunque ammesso le ingiurie e gli sputi oggetto di una condotta quanto meno volgare e, d’altro canto, dell’effettiva essenza e portata complessiva dei fatti, come evidenziati e risultanti dai referti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 05 Maggio 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 27  Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 29.4.2009

Impugnazione – istanza:  Reclamo della S.S. Olbia Calcio Femminile avverso le sanzioni: squalifica del campo di giuoco per 1 gara effettiva con obbligo di disputare la gara al di fuori della regione di appartenenza; ammenda di € 3.000,00 alla reclamante - seguito gara Olbia Calcio Femminile/Carpisa Yamamay Napoli del 28.4.2010

Massima: Viene eliminata alla società la sanzione comminata dal Giudice Sportivo  - dell’obbligo di disputare fuori dalla regione la squalifica del campo per una gara effettiva e ridotta la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00  - per i comportamenti gravemente offensivi mantenuti dai dirigenti della società ospitante nei confronti dell’arbitro in occasione della gara valevole per il Campionato di Serie A2 Femminile, in quanto, pur senza voler sminuire l’atteggiamento marcatamente antisportivo e quindi censurabile posto in essere dai dirigenti locali in danno dell’arbitro al termine dell’incontro in parola, è innegabile che l’aggravio ricadente sulla sanzione della squalifica del campo, costituito dall’obbligo di disputare la relativa gara “in regione diversa dalla propria”, debba qualificarsi come un inaccettabile ‘’quid novum’’ estraneo alle norme – artt 18 e 22 C.G.S. – che disciplinano la sanzione e le modalità della sua esecuzione. Va infatti tenuto presente, da un canto, che già la squalifica del campo per una gara colpiva severamente l’appellante per azioni che, se pur reiteratamente riprovevoli ed irrispettose dei doveri di ospitalità e di tutela dell’arbitro,non si connotavano di alcun episodio di violenza o di attentato all’incolumità fisica del medesimo, dall’altro, che la somma da versare incideva notevolmente sulla limitata capacità economica di un’associazione comunque dilettantistica.

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 28 Aprile 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 08 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 261 del 20.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della F.C. Juventus S.p.A. con richiesta di procedimento d’urgenza, avverso la sanzione: obbligo di disputare una gara a porte chiuse, inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Internazionale del 18.4.2009

Massima: Il giudice sportivo ha sanzionato la società con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse poichè nel corso della gara, in molteplici occasioni (con particolare riferimento ai minuti 4°, 26°, 35°, 41°, 42° del primo tempo e 11°, 19°, 22°, 25°, 30° del secondo tempo), sostenitori della Società ospitante, in vari settori dello stadio, intonavano cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; valutata la gravità del fatto, per la pervicace reiterazione di tali deplorevoli comportamenti, che nulla hanno a che vedere con la passione sportiva; preso atto dell'assenza di qualsiasi manifestazione dissociativa da parte di altri sostenitori ovvero di interventi dissuasivi da parte della Società rilevanti ex art. 13, n. 1, lett. c) e d) CGS; visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n. 1 lett. d) CGS; sanzione poi confermata dalla CGF. Infatti, nel caso in esame sono ravvisabili sia la “particolare gravità” sia la “pluralità di violazioni” che – in virtù dell’art. 11 C.G.S. più volte sollecitato - ben consentono l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 18 C.G.S. Per quanto concerne poi la mancata concessione dell’attenuante di cui  all’art. 13 C.G.S. si osserva che nessuna reazione della società vi è stata in corso di gara, pur essendo gli atti discriminatori chiaramente percepibili e in fatto percepiti dal direttore di gara e dal rappresentante della Procura Federale e che le iniziative di prevenzione, indubbiamente adottate, si sono rivelate obbiettivamente inadeguate e senza che possano assumere rilievo le manifestazioni dissociative, di cui alle dichiarazioni del Presidente, dei dirigenti e dei tifosi che hanno dichiarato la loro indignazione e deplorazione pubblicamente su tutti i mezzi di informazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 12 Febbraio 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 105 del 25.1.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’U.S. Bitonto Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata fino al 16.05.2010 con gare da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse ed € 5000,00 di ammenda seguito gara Bitonto/Francavilla del 24.1.2010

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata fino al 16.5.2010 con gare da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse e l’ammenda di € 5.000,00 “per avere i propri sostenitori, durante l’intera durata del secondo tempo, fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di numerose pietre una delle quali, di grosse dimensioni al 48° minuto lo attingeva al capo cagionandogli una ferita con abbondante fuoriuscita di sangue e costringendo l’Ufficiale di gara ad abbandonare il terreno di gioco per essere condotto con ambulanza in ospedale ove i sanitari gli diagnosticavano ferita lacero contusa alla regione occipitale con stato ansioso reattivo ed applicavano sulla ferita due punti di sutura con prognosi di dieci gg. s.c.”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 Dicembre 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Marzo 2010 n. 5 e  su  www.figc.it

Decisione  impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso S.S.D. Chieti Calcio s.r.l. avverso le sanzioni: - della squalifica del campo di giuoco per 3 gare effettive da disputarsi a porte chiuse; - dell’ammenda di € 3.000,00 alla reclamante, seguito gara Chieti/Civitanovese del 15.11.2009

Massima:  La società è sanzionata con la squalifica del campo di giuoco per 3 gare effettive da disputarsi a porte chiuse e con l’ammenda di € 3.000,00 per avere propri sostenitori reiteratamente lanciato petardi all’interno della pista di atletica prospiciente il terreno di giuoco e per aver minacciato all’interno ed all’esterno dello stadio la terna arbitrale e danneggiato l’autovettura da essi occupata al momento del passaggio di questa nella manovra di uscita dall’impianto, con calci pugni ed oggetti contundenti.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 n. 7,8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 n. 7,8 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’A.S.D. Calcio Pomigliano avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 con obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse inflitta seguito gara calcio Pomigliano/Bacoli Sibilla dell’1.3.2009 ricorso dell’A.S.D. Calcio Pomigliano avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al sig. B.G. seguito gara calcio Pomigliano/Bacoli Sibilla dell’1.3.2009

Massima: La società è sanzionata con la sola ammenda e non anche con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse per avere i sostenitori a) fatto oggetto l’arbitro e i suoi assistenti, a partire dal 12° minuto del primo tempo e fino al termine della gara, di triviali insulti e di minacce di notevole gravità; b) lanciato sputi contro l’arbitro senza colpirlo; c) reiterato, a fine gara, insulti e minacce al direttore  di gara; d) fatto oggetto di insulti un calciatore di colore della squadra avversaria ponendo così in essere atti di discriminazione razziale; e) esposto striscioni con scritte trivialmente offensive e incitanti all’odio nei confronti della squadra avversaria.

 

Decisione C.G.F.:   Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 Maggio 2009. n.5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 23.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Andria Bat S.r.l. avverso le sanzioni: dell’ammenda di € 15.000,00 alla reclamante; dell’obbligo di disputare 4 gare effettive a porte chiuse;della squalifica per 4 gare effettive ai calciatori di S.L. e S.G.; seguito gara Andria Bat/Gela del 21.12.2008

Massima: L’art. 14, commi 1 e 2 , C.G.S. sancisce che “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ... ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1, C.G.S.”. Tali sanzioni – come risulta dalla norma ora citata – sono costituite da “d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni”. Congrua è la sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare 4 gare a porte chiuse irrogata alla società per uan serie di episodi verificatisi durante la gara. Apartire dal 47’ del 2° tempo della partita (“l’ingresso nel recinto di gioco di circa trenta persone”; indirizzo, dapprima nei confronti di un assistente arbitrale di “frasi offensive e reiteratamente minacciose” e poi dell’intera terna arbitrale; brevissima sospensione della gara, poi ripresa “regolarmente”; al termine nuovo “ingresso nel recinto di gioco di una decina di persone, alcune ... successivamente identificate quali dirigenti della società”, che “rivolgevano verso la terna arbitrale ulteriori frasi minacciose”; rissa “sul terreno di gioco ... fra i calciatori delle due squadre ed i relativi dirigenti”, con “protagonisti principali” quelli della società ricorrente; blocco – ad opera di addetti al servizio d’ordine - di “un assistente arbitrale” che tentava “di raggiungere un calciatore della società per ... identificarlo ..., con ciò impedendo” tale individuazione”; etc…..

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009  n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Voghera Calcio s.r.l. avverso le sanzioni: - dell’ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante, ed obbligo di disputare 1gara a porte chiuse; - della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore M.A.; - delle squalifica per 2 gare effettive inflitta all’allenatore V.C.; seguito gara Voghera/S.V. Turate del 20.12.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e la diffida, ma non con la sanzione della disputa della gara a porte  chiuse per avere i propri sostenitori al termine della gara lanciato bottigliette piene di acqua contro gli ufficiali di gara e i calciatori della squadra ospite nonchè per avere rivolto all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria insulti espressione di discriminazione razziale e per essere rimasti in assembramento ostile dinanzi al cancello di uscita degli autoveicoli dallo stadio, costringendo la terna arbitrale a lasciare l’impianto sportivo scortata dalla Polizia. Ed anche perchè persone non identificate, indebitamente presenti nella zona antistante lo spogliatoio arbitrale, avevano rivolto frasi ingiuriose e minacciose all’arbitro.

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 10 ottobre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 02 marzo 2009 n. 2www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Castiglione avverso la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 e obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse inflitta seguito gara Castiglione/Adrano Calcio del 21.9.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare gare (1) a porte chiuse poiché al termine della gara, uno dei collaboratori dell’arbitro mentre rientrava negli spogliatoi veniva colpito con un calcio da un soggetto non identificato – sostenitore della società ospitante - che riusciva ad introdursi, attraverso un cancello lasciato aperto, nello spazio intercorrente tra il recinto di giuoco e lo spogliatoio, venendo altresì fatto oggetto - da parte di altri sostenitori della predetta società - di sputi che lo raggiungevano in varie parti del corpo. Tutta la terna arbitrale era insultata mentre in auto si allontanava dall’impianto di giuoco, l’auto stessa era fatta segno di numerosi sputi e colpi da parte dei sostenitori locali.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 21/CGF Riunione del 11 settembre 2008 n. 13  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 31/CGF Riunione del 02 ottobre 2008  n. 13 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 54 dell’8.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso S.S. Napoli Calcio S.p.A., con richiesta di procedimento d’urgenza, avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 e l’obbligo fino al 31 ottobre 2008, di disputare le gare con i settori denominati “curva a” e “curva b” inibiti agli spettatori

Massima: La società ospitata risponde a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, CGS, dei gravi fatti e delle intemperanze dei propri sostenitori al loro arrivo allo stadio della società ospitante e durante tutto il resto della gara (comportamento che peraltro causava feriti tra le forze dell’ordine e sostenitori della squadra di casa), come documentato dal rapporto del Quarto Ufficiale di gara e dalla dettagliata relazione dei collaboratori della Procura Federale. Non è corretto richiamarsi all’art. 14, comma 1, C.G.S., il quale quando afferma che le società rispondono per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori “se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di uno o più persone”, inequivocabilmente fa riferimento a fatti commessi all’interno del proprio impianto sportivo, ovvero nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Ciò nondimeno, assume valenza decisiva e chiaramente assorbente in tale ambito, il precetto lapidario dell’art. 4, comma 3, C.G.S., ad avviso del quale le società rispondono oggettivamente del comportamento dei proprio sostenitori, “ sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime”. Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione delle sanzioni applicabili. Occorre preliminarmente ribadire, l’impossibilità di addivenire alla concessione dell’esimente di cui all’art. 13 C.G.S., non risultando compresenti le tre circostanze richieste, ed in particolare quella di cui alla lettera a), ovvero l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse  finanziarie ed umane adeguate allo scopo. Non è mancato, infatti, nella specie, un apprezzabile attivismo della società che ha aiutato senza dubbio, tra l’altro, già al momento della vendita dei biglietti, alla preventiva individuazione dei soggetti responsabili, e ciò deve essere adeguatamente valutato in sede di concessione delle attenuanti, ma la corretta analisi dello svolgimento dei fatti non permette di evidenziare, sempre nella fattispecie, l’adozione, con risorse adeguate, di modelli gestionali e organizzativi (comportanti misure di cautela e di controllo dei tifosi al seguito identificati al rilascio del biglietto, quale la presenza di steward al seguito dei sostenitori) tali da prevenire i fatti poi avvenuti, chiaramente prevedibili attesi gli accadimenti verificatisi nel corso del trasferimento. Va di certo confermata, invece, l’applicazione, già disposta dal Giudice di prime cure, delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, lettere b) ed e), previsioni di favore da ritenersi in verità applicabili anche a fronte della sola applicazione della norma generica di affermazione della responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 3, CGS e non solo, per i motivi sopra riportati, di quella specifica di cui all’art. 14, comma 1, il cui ambito di applicabilità, per la lettera stessa della norma, è oggettivamente limitato ai fatti accaduti nell’impianto di propria pertinenza. La società ricorrente, come accennato, ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni. Può altresì affermarsi, che non vi sia stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società stessa. Consegue la sanzione a carico della società di disputare le gare interne con i settori di “Curva A “ e “Curva B” inibiti agli spettatori per un periodo determinato.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 166/CGF Riunione del 23 aprile 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 271/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 1  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso Gallipoli Calcio avverso decisioni merito gara Potenza/Gallipoli del 06.04.2008

Massima: La società ospitante è sanzionata con l’ammenda e l’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, in relazione ai gravi episodidi violenza accaduti prima, durante e dopo la gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 192/CGF Riunione del 30 maggio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 254/CGF Riunione del 30 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 264 del 12.5.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.S. Livorno Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara, seguito gara Livorno/Torino dell’11.5.2008

Massima: La società è sanzionata con la chiusura del settore “Curva Nord” riservato ai propri tifosi, per 2 giornate di gara da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva per il comportamento assunto dai sostenitori della detta compagine che nel corso della gara ed in particolare al 18° del secondo tempo, hanno lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi petardi e fumogeni, pezzi di piastrelle in ceramica, bottigliette, nonché una pietra. Inoltre un pezzo di piastrella e tre bottigliette venivano lanciate verso un Assistente, che ne veniva sfiorato e tale comportamento veniva reiterato al 40° del secondo tempo.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 161/CGF Riunione del 17 aprile 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 236/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del Potenza S.C. avverso le sanzioni: ammenda di € 10.000,00 alla reclamante e obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, con decorrenza immediata, seguito gara Potenza/Gallipoli del 06.04.2008

Massima: La società è sanzionata con l’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, con decorrenza immediata, nonché con l’ammenda per atti di violenza di particolare gravità avvenuti sia prima che durante l’evento sportivo in virtù della totale mancanza di collaborazione da parte dei propri dirigenti nella prevenzione e nella interdizione dei fatti stessi, nonché dell’attiva partecipazione agli episodi di violenza verbale e fisica di addetti al servizio d’ordine il cui controllo e coordinamento ricade nelle competenze della società stessa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.106/CGF Riunione del 07 febbraio 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 217/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della F.B. Brindisi 1912 avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse seguito gara Fasano/Brindisi del 27.01.2008

Massima: Il lancio di fumogeni, di tubi di ferro, di un sifone e di altri oggetti sul terreno di gioco nonché di numerose bottigliette di plastica una delle quali, piena di acqua, attingeva alla testa un assistente arbitrale cagionando, al medesimo, momentaneo stordimento, non possono che portare alla sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 78/CGF Riunione del 18 gennaio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 207/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso con procedimento d’urgenza della Hellas Verona F.C. S.p.A. avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse con decorrenza immediata inflitta seguito gara Pro Sesto/Hellas Verona del 12.1.2008

Massima: Per il combinato disposto degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lett. d), del C.G.S., nei casi di recidiva per “cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” la società responsabile può essere punita, oltre che con l’ammenda, anche con l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; preso atto che la società ricorrente risulta destinataria di ben sette precedenti sanzioni per i comportamenti previsti dall’art. 11, comma 3, secondo periodo, C.G.S. (delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui ai Com. Uff. nn. 13/C in data 28.8.2007, n. 23/C in data 11.9.2007, n. 44/C in data 9.10.2007, n. 47/C in data 16.10.2007, n. 51/C in data 23.10.2007, n. 79/C in data 27.11.2007 e n. 104/C in data 27.12.2007).

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/CGF Riunione del 28 settembre 2007 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 94/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S.C. Napoli S.p.A. avverso la sanzione inflitta dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, seguito gara Napoli/Livorno del 26.9.2007

Massima: Per la violazione della fattispecie di cui all’art. 12, comma 3 C.G.S.., il comma 6 del medesimo articolo prevede l’applicazione dell’ammenda, ma nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente, in considerazione delle concrete circostanze del atto, anche le sanzioni previste dalle lett. d), e), ed f) dell’art. 18 comma 1 C.G.S.. della lettera d) della detta ultima disposizione è contemplato “l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”. La società è sanzionata con la disputa di una gara a porte chiuse perché a) vi è stata l’introduzione nello stadio di oggetti atti ad offendere, con l’elusione del pur cospicuo servizio di vigilanza; b) sono state scagliate verso il terreno di gioco ben 4 bottigliette e la circostanza integra un fatto decisamente idoneo, in potenza, ad offendere e/o arrecare danno; c) una delle dette bottiglie ha in effetti raggiunto al petto un assistente dell’arbitro e seppur non ha influito sul prosieguo della gara o inferto lesioni, ha comunque provocato dolore, ancorché momentaneo; d) alla società deve riconoscersi la recidiva specifica, perché di fatti simili si è già resa responsabile nel corso della presente ma anche della passata stagione (elemento rilevante ai sensi dell’art. 21, comma 2, .G.S.); d) la sanzione della gara a porte chiuse poteva essere irrogata congiuntamente o disgiuntamente all’ulteriore sanzione dell’ammenda.

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 92/CGF Riunione del 31 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Del. G.S. della L.P.S.C Com. Uff. 108/C del 8 gennaio 2008

Impugnazione - istanza: Ricorso Taranto Sport S.r.l. ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo L.P.S.C che ha irrogato la sanzione della perdita della gara Taranto/Massese dell’11.11.2007 e l’obbligo della disputa di dieci gare effettive con il settore dello stadio denominato “curva nord” privo di spettatori

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara e l’obbligo di disputare le gare (6) con il settore dello stadio denominato “Curva Nord” privo di spettatori per la violazione dell’art. 17 commi 1 e 4 C.G.S. per aver i suoi sostenitori interrotto la gara al 13° minuto del secondo tempo a seguito della notizia della morte del giovane (tifoso) avvenuta su una stazione di servizio in Toscana. Non può ritenersi omogenea o comunque utilmente comparabile la situazione di fatto registratasi in uno stadio e quella che ebbe luogo in altro stadio, per la brevità della durata degli incidenti che preclusero in via praticamente immediata perfino l’inizio effettivo della gara ed apparvero sin dal principio collegati alla morte del giovane sostenitore accaduta in Toscana. A differenza, quanto alla gara in esame, risulta che essa poté svolgersi per circa due terzi della sua durata e fu interrotta, dopo un apprezzabilmente lungo lasso di tempo rispetto alla percezione, da parte dei sostenitori, della notizia della morte del giovane, ciò che rende più tenue il legame genetico tra l’evento luttuoso e la manifestazione di protesta violenta ai fini della possibilità di svolgimento della gara. D’altro canto, è da rilevare in punto di diritto e decisivamente che, ad avviso della Corte, le circostanze di carattere eccezionale, che possono prevenire l’applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, non possono in linea di principio consistere o identificarsi nei medesimi comportamenti violenti riferibili ai sostenitori della società, quale che ne possa essere l’origine, putativa o dichiarata. Se questo, infatti, fosse lo spirito della norma vi sarebbe da dedurre che essa dovrebbe portare alla concreta e costante disapplicazione della norma principale di cui al comma 1, dell’art. 17. Ogni manifestazione sportiva potrebbe, infatti, essere, secondo una logica difensiva, interpretata come viziata da una particolare atmosfera emotiva capace di influire sul comportamento del pubblico e di costituirne efficiente causa di violenza (si potrebbe, infatti, indirizzare il ragionamento all’ipotesi di gare tra società della medesima città o provincia o portatrici di antica rivalità sportiva, e così via all’infinito). Nel caso di specie, la terribile violenza che ha connotato il comportamento dei sostenitori della società non ha avuto, ai fini dell’impedita prosecuzione della gara, né carattere di immediatezza, né carattere ininterrotto dal momento dell’inizio della gara stessa, ma è stata attraversata da un considerevole intervallo di tempo che oggettivamente è servito a rompere il nesso di continuità che è stato valorizzato in altro contesto. A questa stregua, è evidente che applicare al caso di specie una sanzione che di fatto porterebbe ad ignorare le responsabilità individuali e diffuse dei sostenitori della società reclamante vorrebbe dire trasformare in circostanze esterne e non soggettivamente imputabili (quali sono le circostanze di carattere eccezionale di cui si discute) condotte violente, abusive, intimidatorie e come tali apprezzate dai responsabili dell’ordine pubblico e recepite negli atti ufficiali di gara.

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 37/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Giudice Sportivo presso LNP– Com. Uff. n.78 del 16.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Internazionale Milano S.p.A. avverso l’inibizione dell’accesso agli spettatori del settore “ secondo anello curva nord” dello stadio per 1 gara

Massima: Sono comportamenti previsti e sanzionati dall’art. 11 commi 1 e 3 CGS come espressione di “denigrazione per motivi attinenti all’origine territoriale” quelli posti in essere dai sostenitori della società mediante striscioni, di notevoli dimensioni, che recavano scritte insultanti per i tifosi avversari ma, soprattutto, per la Città di loro provenienza, così come, di carattere spregiativo, erano i cori intonati dai sostenitori locali.

Massima: E’ priva di fondamento l’invocata richiesta di applicazione dell’esimente ex art. 13, comma 1, C.G.S., posto che, al di là di ogni valutazione circa le iniziative per la messa in sicurezza dello Stadio, l’impegno, per la gara in oggetto, di 397 stewards professionali e 395 volontari, non è di sicuro valso, per le evidenti carenze e falle nella prevenzione e nella vigilanza, ad evitare che i propri sostenitori introducessero sul “secondo anello curva nord” gli striscioni denigratori; da cui, quindi, deriva la responsabilità oggettiva della Società.

Massima: Nei casi di accertata particolare gravità e di pluralità di violazioni, l’art. 11, comma 3, C.G.S., statuisce che possano, tra le altre, essere inflitte anche le sanzioni più gravi previste dalle lett. g – i – m) dell’art. 18, comma 1, C.G.S., e tra queste la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 51/CGF Riunione del 30 novembre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 197/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41del 28.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso con procedimento d’urgenza dell’A.S.D. Upea Orlandia 97 avverso le sanzioni, ammenda di € 2.500,00 e squalifica del campo di giuoco per 2 gare, inflitte alla reclamante seguito gara Upea Orlandia 97/Vis Francavilla Fontana del 25.11.2007

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e la squalifica del campo di giuoco per 2 giornate quando dagli atti ufficiali di gara, sui quali si è esattamente basato il provvedimento di primo grado, emergono con chiarezza i gravi fatti verificatisi lungo tutto il corso della gara ed in particolare, è stato possibile accertare dal rapporto arbitrale il comportamento ripetutamente e volgarmente ingiurioso ed intimidatorio tenuto nei confronti dell’arbitro durante il giuoco, nonché la circostanza dell’indebito ingresso nel recinto di giuoco a fine gara di un sostenitore della società reclamante, autore di un comportamento minaccioso e violento nei confronti dell’arbitro, che veniva dallo stesso strattonato.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 51/CGF Riunione del 30 novembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 197/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Cadoneghe Futsal avverso le sanzioni: dell’ammenda di euro 1.500,00 e della squalifica del campo di giuoco per 4 gare effettive con obbligo di disputarle a porte chiuse, inflitte seguito gara Canottieri Belluno C 5 / Cadoneghe Futsal del 10.11.2007

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo per 4 gare con l’obbligo di disputarle a porte chiuse per aver un proprio sostenitore provocato un danno fisico patito dall’Ufficiale di gara che, attinto da un violento pugno alla schiena, rovinava a terra rimanendovi per circa dieci minuti a causa di difficoltà respiratorie e patendo dolore protrattosi per un notevole lasso di tempo, ed in considerazione del carattere proditorio dell’aggressione avvenuta, a gara conclusa, mentre l’arbitro lasciava il campo di giuoco.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/CGF Riunione del 23 novembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 127/CGF Riunione del  19  febbraio 2008  n.1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 152 del 31.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Marcianise Calcio a 5 avverso le sanzioni dell’ammenda di € 1.500,00 e della squalifica del campo di giuoco per tre gare effettive seguito gara Marcianise/Napoli Barrese 27.10.2007

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo di giuoco per tre giornate di gara perché “gruppi di sostenitori, nel corso dell’incontro, sputavano reiteratamente contro l’arbitro e perché, a fine della gara, mentre la terna faceva rientro negli spogliatoi, un sostenitore locale scavalcava la recinzione, tentava di colpire con uno schiaffo il secondo arbitro senza riuscirvi perché bloccato dai dirigenti locali. Contemporaneamente altro sostenitore aggrediva il primo arbitro colpendolo con un violento calcio a una gamba procurandogli intenso dolore che persisteva diverse ore dopo il verificarsi dell’episodio”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/CGF Riunione del 23 novembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 127/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 152 del 31.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Marcianise Calcio a 5 avverso le sanzioni dell’ammenda di € 1.500,00 e della squalifica del campo di giuoco per tre gare effettive seguito gara Marcianise/Napoli Barrese 27.10.2007

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo di giuoco per tre giornate di gara perché “gruppi di sostenitori, nel corso dell’incontro, sputavano reiteratamente contro l’arbitro e perché, a fine della gara, mentre la terna faceva rientro negli spogliatoi, un sostenitore locale scavalcava la recinzione, tentava di colpire con uno schiaffo il secondo arbitro senza riuscirvi perché bloccato dai dirigenti locali. Contemporaneamente altro sostenitore aggrediva il primo arbitro colpendolo con un violento calcio a una gamba procurandogli intenso dolore che persisteva diverse ore dopo il verificarsi dell’episodio”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 119/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 110 del 17.10.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S. Citta’ di Latina avverso le sanzioni dell’ammenda di euro 1.000,00 e della squalifica del campo di giuoco per 3 gare effettive con obbligo di disputarle in campo neutro e a porte chiuse, inflitte seguito gara Città di Latina/Velletri Futsal del 13.10.2007

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e la squalifica del campo di giuoco (per 3 gare) da disputare in campo neutro ed a porte chiuse per la condotta dei propri sostenitori connotata da spregevole razzismo nei confronti del calciatore avversario.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/CGF Riunione del 31 ottobre 2007 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 117/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso A.S.D. Ischia Isolaverde avverso le sanzioni inflitte: della squalifica del campo di gioco per 1 giornata di gara ed ammenda di euro 5.000,00 con l’obbligo di risarcimento danni se richiesti e documentanti alla reclamante; dell’inibizione per 3 gare effettive al sig. P.R., seguito gara Ischia/Francavilla del 21.10.2007

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo per una gara per indebita presenza negli spogliatoi di persone non autorizzate nonché perchè “al termine della gara, il taxi con a bordo la terna arbitrale e scortato da un’auto dalla Polizia di Stato, appena varcato il cancello dello stadio, veniva bloccato da numerosi tifosi della squadra ospitante; costoro iniziavano a scuotere con le mani il veicolo (che veniva colpito anche con un calcio) da entrambi i lati e nella circostanza urlavano, rivolgevano all’indirizzo della terna arbitrale espressioni ingiuriose e dal contenuto gravemente minaccioso ed intimidatorio. Da uno dei detti sostenitori veniva lanciata una pietra che colpiva il vetro anteriore del taxi infrangendolo”.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/CGF Riunione del 3 ottobre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 95/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S. Avellino avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata di gara, seguito gara Avellino/Lecce del 22.9.2007

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara “per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una decina di bottiglie in plastica vuote e per avere, altresì, alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, lanciato in direzione dell’arbitro una bottiglia in plastica semipiena che, rimbalzando sul terreno, colpiva al torace il Direttore di Gara, procurandogli una sensazione dolorifica”.

Massima: L’esimente e/o attenuante ex art. 13 C.G.S. può essere applicata soltanto quando ricorrano congiuntamente almeno tre delle circostanze indicate nel comma 1 del dettato codicistico su richiamato.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/CGF Riunione del 17 agosto 2007 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 99/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 58 del 28.6.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso della A.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. avverso le sanzioni inflitte: dell’inibizione fino al 15.3.2008 al sig. M.S.; della squalifica del campo di giuoco per 3 giornate di gara, con obbligo della disputa delle gare a porte chiuse e dell’esclusione dalla Coppa Italia di competenza per la stagione 2007/2008 alla reclamante; dell’inibizione fino al 30.9.2007 al sig. C.G.; della squalifica fino al 15.9.2007 al calciatore P.S.; della squalifica per 3 giornate di gara al calciatore S.G.; della squalifica per 1 giornata di gara ai calciatori B.E., L.S. e M.L., seguito gara Acireale Calcio/Nuova Aquila Grammichele del 13.5.2007

Massima: Quando il Presidente che da un lato ha espressamente ammesso la responsabilità della propria tifoseria per i fatti accaduti durante la gara e dall’altro ha voluto chiarire che lo stesso si è attivato in tutti i modi per limitare e circoscrivere azioni, intemperanze ed eventuali danni determinati dalla propria fazione, la squalifica del campo, con obbligo della disputa delle gare a porte chiuse, può essere ridotta.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/CGF Riunione del 17 luglio 2007 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 81/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 204 del 15.6.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ASCD Ebolitana 1925, avverso le sanzioni della squalifica del campo di gioco per 2 giornate e l’ammenda di € 5.000,00 seguito gara Ebolitana/Lavello del 27.5.2007

Massima: Anche se il concreto realizzarsi di fatti violenti è stato impedito dalla massiccia presenza di forze dell'ordine, ciò non toglie che la squalifica del campo sia un provvedimento che il C.G.S. riserva al caso in cui fatti violenti si siano effettivamente e concretamente verificati. (Nel caso di specie la CGF ha irrogato la sanzione dell’ammenda in sostituzione di quella della squalifica del campo irrogata dalla Commissione Disciplinare).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C - Riunione del 13 aprile 2006 n. 6 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 114 del 30.3.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Akragas Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo per cinque gare effettive – con obbligo della disputa in campo neutro e a porte chiuse

Massima: Può essere ridotta la squalifica del campo quando unico elemento che non risulta, in base alla ricostruzione contenuta nella decisione impugnata, del tutto chiarito è quello attinente al se nella specie vi sia stata o meno volontaria invasione di campo da parte di quegli stessi sostenitori, considerato anche l’incontestato degrado delle strutture dell’impianto della società ospitante, che potrebbe aver in qualche misura favorito o almeno non sufficientemente contenuto un deflusso forzoso, che poteva assumere l’aspetto (ma solo l’aspetto) di una invasione.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/C - Riunione del 27 marzo 2006 n. 10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 294 del 23.3.2006

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Lecce S.p.A. avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 5.000,00, seguito gara Lecce/Parma del 19.3.2006

Massima: Non può essere irrogata la squalifica del campo quando il lancio di fumogeni, non può ritenersi abbia costituito grave pericolo per l’incolumità di coloro che erano presenti sul terreno di gioco. Ad avviso della C.A.F., per legittimare la squalifica del campo di gioco non può trovare applicazione il dettato normativo di cui all’art. 11, commi 1 e 3 del C.G.S. i cui presupposti sono costituiti da precedente diffida, mai comminata alla società e dalla sussistenza di fatti particolarmente gravi, come da costante giurisprudenza.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 3 novembre 2005 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.133 del 27.10.2005

Impugnazione - istanza: Appello dell’Ascoli Calcio 1898 avverso la squalifica del campo di giuoco con obbligo della disputa a porte chiuse per due giornate effettive di gara e la sanzione dell’ammenda inflitta alla società di € 10.000,00

Massima: La società è sanzionata per violazione degli artt. 11, commi 1 e 3, e 9, commi 1 e 2 C.G.S., con la squalifica del campo di giuoco con obbligo della disputa a porte chiuse per due giornate effettive di gara e la sanzione dell’ammenda per aver un proprio sostenitore al termine della gara sparava dalla propria curva, un razzo che, attraversato tutto il campo, raggiungeva la curva opposta e feriva al capo una tifosa della società avversaria la quale riportava gravi lesioni. Nessuna rilevanza ha la circostanza che l’autore del gesto delittuoso fosse entrato nei minuti finali della gara o fosse presente sin dall’inizio, quel che è indubbio è che costui, al termine della gara, si trovava nella curva dei sostenitori della Società e da lì abbia usato lo strumento lanciarazzi ponendo in essere una condotta preordinata a finalità di violenza, provocando un danno grave all’incolumità fisica di una persona e costituendo un altrettanto gravissimo pericolo per l’incolumità fisica di un numero indeterminato di altri sostenitori della società, collocati nella curva loro riservata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 30 Maggio 2005 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005

Impugnazione - istanza:Appello F.C. Savoia 1908 avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 2 giornate di gara e dell’ammenda di € 2.000,00

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo di giuoco (per due gare) e con l’ammenda per i fatti violenti commessi da propri sostenitori.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 23 Maggio 2005 n. 16 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 345 del 19.05.2005

Impugnazione - istanza: Appello Hellas Verona F.C. avverso la sanzione della disputa di una giornata di gara a porte chiuse

Massima: La società è responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione dell’art. 10, comma 5, C.G.S., per il comportamento tenuto dai propri sostenitori che hanno intonato, per tutto il corso della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, ogni volta che questi veniva in possesso del pallone. Si è trattato di una condotta particolarmente grave, anche per la sua pervicace sistematicità ed intensità. La società è sanzionata con l’obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse, in considerazione della recidiva specifica e reiterata del comportamento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 7 Febbraio 2005 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 24.1.2005

Impugnazione - istanza: Reclamo della A.P. Scafatese avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 6 gare a porte chiuse, nonché dell’ammenda di € 4.000,00 inflitta ad essa reclamante a seguito della gara Angri/Scafatese del 28.11.2004

Massima: Pur non volendosi sminuire la gravità dei fatti, caratterizzati da atti violenti ed assolutamente deprecabili intervenuti prima, durante e dopo la gara (lancio di pietre all’indirizzo delle Forze dell’ordine, forzatura dei cancelli di ingresso, lancio di bottigliette, fumogeni e petardi in campo, incendio di striscioni, danneggiamento ed incendio di una postazione dello stadio ecc.), la misura della sanzione da infliggere, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 11 C.G.S. (responsabilità delle società per fatti violenti), alla società chiamata a rispondere del comportamento (incivile e violento) di corpose frange dei suoi sostenitori al seguito non può non tener conto delle circostanze che seguono: gli incidenti pur gravi di cui trattasi non hanno minimamente influito sul regolare svolgimento della gara, che non ha sofferto alcuna interruzione ed è stata normalmente portata a termine; non risulta, al di là delle evidenti situazioni di pericolo, che si siano verificati danni effettivamente gravi per l’incolumità delle persone; risulta, invece, la consapevole collaborazione preventiva prestata dalla società reclamante nei confronti delle forze dell’ordine competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 10 Gennaio 2005 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 85 del 27.12.2004

Impugnazione - istanza: Reclamo della S.S. Angri avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due giornate di gara con obbligo della disputa a porte chiuse e l’ammenda di € 2.500,00 a seguito della gara Nuovo Terzigno/S.S. Angri del 12.12.2004

Massima: Ai sensi dell’art. 11 C.G.S., la società è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti violenti, commessi in occasione di una gara, da uno o più dei suoi sostenitori, anche qualora siano rivolti contro i calciatori della propria società.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 29 Novembre 2004 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004

Impugnazione - istanza: Reclamo S.S. Cavese avverso decisioni merito gara Taranto/Cavese del 17.10.2004 e la sanzione della disputa di tre gare effettive a porte chiuse

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara e con l’obbligo della disputa delle gare (quattro) effettive a porte chiuse, per il comportamento gravemente scorretto e violento dei suoi sostenitori nel corso della predetta gara i quali hanno dato luogo a scontri con le forze dell’ordine di notevoli proporzioni e ad atteggiamenti di straordinaria capacità offensiva, manifestatisi con il continuo e fitto lancio di sassi, cemento armato, spranghe di ferro ed altri oggetti, tutti idonei a cagionare a ciascuna delle persone che si trovavano sul terreno di gioco, nonché a quelle poste nei vari settori dello stadio, gravi lesioni personali. Di fronte a tale gravissima e persistente situazione, il direttore di gara si determinava a dichiarare definitivamente interrotto l’incontro al 28° minuto del primo tempo, consapevole, altresì, della circostanza che anche fuori dallo stadio si stavano verificando altri incidenti (tanto che insieme ai colleghi poteva lasciare dopo circa un’ora e sotto scorta della polizia l’impianto sportivo)”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 2 Agosto 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 191 del 25.6.2004

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Savoia avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 3 gare con obbligo della disputa a porte chiuse

Massima: L’art. 11 comma 6 C.G.S., non intende essere un premio, ovviamente, per la società che non offre un contributo concreto alla predisposizione delle misure di sicurezza, ma si limita a sollecitarle ad altri od a rappresentare circostanze di fatto peraltro facilmente rilevabili.

Massima: Viene inflitta alla società la squalifica di gioco (a porte chiuse) per n. 3 gare in considerazione dei gravi comportamenti di violenza tenuti dai propri sostenitori e tesserati in occasione della gara.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 58/C Riunione del 21 Giugno 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 270/C del 12.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Ragusa avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2004

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo per il comportamento del proprio allenatore e di alcuni “addetti alla sicurezza dell’impianto” per aver circondato, ingiuriato e ripetutamente colpito l’arbitro all’uscita dal terreno di giuoco dopo il termine della gara.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 30 Aprile 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 256/C del 28.4.2004

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore A.G. avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara

Massima: Non ricorre l’ipotesi della “violenza particolarmente grave” di cui all’art. 14 comma 1 lett. f) C.G.S., quando i fatti come risultanti dagli atti ufficiali, dimostrano che il calciatore non ebbe a subire danni di rilievo tanto da poter riprendere immediatamente il gioco dopo una breve assistenza da parte del massaggiatore.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione dell’8 Aprile 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 315 del’1.4.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Roma avverso la sanzione della squalifica del campo gioco per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00

Massima: La responsabilità oggettiva si applica, per definizione, anche prescindendo dall’accertamento di colpa ed opera, nel caso previsto dall’art. 11 comma 1 C.G.S. nei confronti di entrambe le Società impegnate nella competizione agonistica, come si rileva dal testo della disposizione che, riferendosi genericamente alle “Società” non distingue tra ospitante e ospitata.

Massima: La disposizione dell’art. 11 comma 1 C.G.S. prevede sanzioni a carico della Società per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi comunque un pericolo per l’incolumità fisica di una o più persone. Soltanto per i fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo la responsabilità sussiste a condizione che “risulti violato il divieto di cui all’art. 10 comma 1”.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione dell’8 Aprile 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 315 dell’1.4.2004

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Messina avverso la sanzione della squalifica del campo gioco per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 3.000,00

Massima: La società, ritenuta responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 11 commi 1 e 3 C.G.S. in relazione al comportamento tenuto dai propri sostenitori (consistito nel fittissimo e pericoloso lancio di oggetti contro il pullman dei calciatori avversari nei pressi del cancello di accesso allo stadio ed a causa della non tempestiva apertura del cancello stesso da parte degli addetti di servizio) è sanzionata con squalifica del campo di gara.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Marzo 2004 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Savoia avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 3 gare

Massima: Per il comportamento scorretto e violento dei suoi sostenitori, nella quantificazione della sanzione a carico della società devono essere presi in considerazione, anche, il fatto che la società ha disputato la gara in esame in campo avverso (dove la prevenzione e l’organizzazione incombono principalmente sulla squadra ospitante) e i positivi e collaborativi comportamenti, tenuti nell’occasione, dai dirigenti della società, come si evince dal referto arbitrale. In ogni caso è giusta la sanzione della squalifica del campo anche per sole due giornate di gara.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Marzo 2004 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Vigor Lamezia Terme avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 3 gare e l’ammenda di € 2.000,00

Massima: Deve ritenersi provato, sulla base degli atti ufficiali ai quali va attribuita fede probatoria privilegiata, che i fatti violenti in oggetto si sono verificati a causa della condotta irregolare dei tifosi dell’attuale reclamante.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 15 Gennaio 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell’8.1.2003

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Internazionale Milano avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate e l’ammonizione con diffida al calciatore A.M.J.

Massima: Sottrarre il cartellino rosso al direttore di gara, è un fatto da stigmatizzare oggettivamente, in modo inequivoco e da definire grave, soprattutto, sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico e della possibilità che, conseguentemente, da esso, potevano derivare incidenti tra il pubblico presente allo stadio. Ma, ai fini disciplinari si deve avere, anche riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 23 Ottobre 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 79 del 2.10.2003

Impugnazione - istanza: - Reclamo della S.S.C. Napoli avverso le sanzioni della squalifica del campo per cinque giornate di gara, con ulteriore disposizione che le gare medesime si svolgano a porte chiuse, in relazione alla gara di campionato Avellino/Napoli del 20.9.2003

Massima: Per il comportamento “straordinariamente riprovevole” dei suoi sostenitori la società, ai sensi degli artt. 9 e 11 comma 1° C.G.S. è sanzionata con la squalifica del campo e con l’ulteriore disposizione che le gare medesime si devono svolgere a porte chiuse, anche qualora tali comportamenti siano stati commessi all’interno dello stadio ma prima che la gara abbia avuto inizio.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C Riunione del 19 maggio 2003 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 137 dell’11.4.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Casarano avverso la squalifica del campo di giuoco per n. 4 gare e l’inibizione fino al 31.12.2003 inflitta al sig. A.G.

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo a causa delle intemperanze dei sostenitori durante e dopo lo svolgimento della gara - sino ad impedire l’uscita dell’auto degli Ufficiali di gara dall’impianto sportivo ed a richiedere l’intervento della forza pubblica.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C Riunione del 12 maggio 2003 n. 3– www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 3.4.2003

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Valguarnera avverso le sanzioni della squalifica del campo di gioco fino al 30.6.2003, dell’ammenda di € 775,00 e delle inibizioni fino al 31.12.2004 inflitte ai sigg.ri G.G., P.S. e C.S. e fino al 31.10.2003 al sig. L.D.

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo di giuoco per aver i propri dirigenti tenuto un comportamento di estrema gravità, consistiti in una vera e propria aggressione, in gruppo, nei confronti del direttore di gara, aggravata dall’avere aperto gli sportelli che danno accesso al campo di gioco, così, consentendo, ad un numeroso gruppo di spettatori (circa trenta) di venire a contatto con il predetto direttore di gara, circondandolo e spingendolo verso il muro perimetrale, dove veniva colpito, “ripetutamente, in diverse parti del corpo, con calci, pugni alla nuca, schiaffi, colpi di ombrelli e sputi, provocandogli forti dolori, giramenti di testa e mancamento”. Consegue anche l’inibizione nei confronti dei dirigenti identificati dall’arbitro quali responsabili del comportamento sopra descritto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 102 del 14.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Siracusa avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per tre giornate di gara.

Massima: Gli artt. 9 e 11 C.G.S., delineano un regime di responsabilità oggettiva della società per i fatti commessi dai propri sostenitori, che viene esclusa unicamente allorché i fatti siano commessi “per motivi estranei alla gara”. Nel caso di specie, i fatti non possono di certo considerarsi, per le modalità stesse del loro verificarsi, come accaduti “per motivi estranei alla gara”, anche ove fossero stati primariamente indirizzati avverso la dirigenza locale.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 9 gennaio 2003 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 78 del 19.12.2002

Impugnazione - istanza:Appello della A.C. Delianuova Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di gara per quattro giornate - da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse - seguito gara Delianuova Calcio/Cavese 1919 del 3.11.2002.

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo con obbligo di disputare le gare interne su campo neutro e a porte chiuse, allorquando i propri tifosi si rendano responsabili di atti di violenza sul campo ospite.

Massima: L’art. 11, comma 1 C.G.S., punisce gli atti di violenza che siano stati commessi dentro o fuori dall’impianto sportivo. Nella specie, comunque, non è dubitabile, inoltre, che tali fatti di violenza sono iniziati all’interno dell’impianto sportivo e proseguiti fuori di questo.

Massima: La verifica di cui all’art. 10, comma 1 C.G.S. (contribuire alla costituzione e al mantenimento dei sostenitori) si rivela necessaria quando si tratta di fatti che si siano verificati esclusivamente fuori dell’impianto sportivo.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 7 Marzo 2002 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 24.1.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Rinascita Mariglianella avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza a seguito delle gare Rinascita Mariglianella/Bruscianese del 9.12.2001 e Marano/Rinascita Mariglianella del 16.12.2001

Massima: La società è sanzionata con squalifica del campo di gioco, l’ammenda e l’esclusione dal campionato per le gravi intemperanze e per il comportamento violento di propri sostenitori in occasione di una gara e per il reiterarsi di gravi fatti di aggressione violenta di propri tesserati nei confronti dell’arbitro e di calciatori della squadra avversaria in occasione della successiva gara di campionato.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 27 Agosto 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 297/C del 28.7.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Calcio Catania avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 4 gare

Massima: L’applicabilità della sanzione di squalifica del campo nel caso di gravi intemperanze dei tifosi non deriva in via esclusiva dalla norma dell’art. 6 ter C.G.S., ma trova autonomo fondamento nelle norme generali che disciplinano la responsabilità oggettiva delle Società. L’art. 6 ter comma 3 è norma speciale che, nella formulazione entrata in vigore l’11 febbraio 2001, impone agli organi disciplinari di infliggere la squalifica del campo qualora la Società sia già stata diffidata, anche in casi meno gravi che di per sé non comporterebbero necessariamente la squalifica ma potrebbero trovare adeguata sanzione in una semplice ammenda.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 1 giugno 2001 n. 17 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 454 del 17.5.2001

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Internazionale Milano avverso le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per n. 2 giornate e l’ammenda di L. 30.000.000 con diffida, inflittegli a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Internazionale/Atalanta.

Massima: A parte il dettato regolamentare (art. 62 N.O.I.F.) secondo cui le società rispondono del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori, appare un fuor d’opera contestare nella fattispecie in esame la responsabilità della società ospitante per omessa vigilanza: è inconcepibile, infatti, che a metà del secondo tempo un motorino possa essere introdotto sugli spalti, collocato sul penultimo anello e parecchi minuti dopo gettato oltre la balaustra, senza che il servizio d’ordine sia in qualche modo intervenuto.

Massima: La società risponde della violazione di cui all’art. 6 ter comma 1 e all’art. 11 C.G.S. per avere suoi sostenitori introdotto, in occasione della gara, all’interno dello stadio, nel penultimo anello della curva, un motorino che veniva sfiorato da un razzo ricaduto nei pressi ed averlo poi dapprima calpestato e quindi gettato oltre la balaustra del settore inferiore, provocando il rischio di investimento di due persone. Consegue la squalifica del campo di giuoco per due giornate oltre l’ammenda.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 1 giugno 2001 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 198 del 4.5.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Frosinone Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 2 gare effettive in relazione alla gara Frosinone/Brindisi del 22.4.2001

Massima: L’art. 62 N.O.I.F. statuisce che le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive della società ospitante prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, per cui l’assalto del pullman dei calciatori della società ospite all’ingresso dello stadio, da parte dei sostenitori della società ospitante, unitamente agli incidenti verificatisi nel corso della gara, determina la responsabilità della società ospitante che può essere sanzionata con la squalifica del campo.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 17 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 447 dell’11.5.2001

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Lazio avverso le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per n. 1 giornata effettiva di gara e dell’ammenda di L. 60.000.000, inflittele in relazione alla gara Roma/Lazio del 29.4.2001

Massima: La violazione dell’art. 6 bis comma 2 C.G.S. legittima l’adozione della squalifica del campo di gioco.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione dell’ 11 aprile 2001 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 394 del 6.4.2001

Impugnazione - istanza:Appello della S.S.C. Napoli avverso le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per n. 1 giornata di gara e dell’ammenda di L. 20.000.000 con diffida, inflittale a seguito gara Atalanta/Napoli dell’1.4.2001

Massima: Integra la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 6 ter comma 3 C.G.S. (come modificato dalla riforma dell’11.2.2001), il lancio di diversi fumogeni in direzione delle scalinate occupate dai sostenitori della società ospitante, in quanto tale attività determina una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica (art. 6 ter comma 1), trattandosi di ordigni potenzialmente lesivi dell’incolumità altrui.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/C Riunione del 6 dicembre 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 76 del 1.12.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Paternò Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 3 giornate effettive di gara.

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo per il comportamento dei propri tesserati che a fine gara hanno posto in essere un tentativo di aggressione nei confronti della terna arbitrale, nel corso del quale cercavano di colpire con calci il Direttore di gara, senza riuscirvi.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 21 settembre 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 129 del 13.7.2000

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Villafranca Tirrena avverso decisioni seguito gara spareggi dei campionati di Eccellenza Villafranca Tirrena/Cephaledium del 28.5.2000.

Massima: Viene inflitta la squalifica del campo a termine per le intemperanze dei sostenitori, in quanto nel corso della gara avevano ingiuriato, colpito con sputi ed oggetti vari ed aggredito gli Ufficiali di gara, lanciato oggetti in campo, causando così varie interruzioni del giuoco.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 27 luglio 2000 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 6 del 14.7.2000

Impugnazione - istanza:Appello della Fermana Calcio avverso le sanzioni della squalifica di campo per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di L. 50.000.000 inflittale in relazione alla gara Fermana/Sampdoria del 4.6.2000

Massima: Per la gravità dei fatti commessi dai sostenitori ai danni dell’Arbitro e di un suo Assistente è stata giustamente applicata la duplice sanzione (squalifica del campo per una giornata e l’ammenda), perfettamente adeguata all’entità degli incidenti, stabilita dall’art. 6 ter C.G.S. che, come norma speciale rispetto all’art. 6 C.G.S. (che introduce il principio generale della responsabilità oggettiva), sanziona i fatti di indubbia gravità (abusivo ingresso in campo da parte dei sostenitori ed aggressioni ed ingiurie nei confronti dell’Arbitro e di un Assistente).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 22 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 82 del 13.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello della S.C. Afragola avverso decisioni seguito gara Campionato Calcio a Cinque Serie A Afragola/Petrarca Futsal del 18.3.2000

Massima: Adeguata è la sanzione della squalifica del terreno di giuoco e dell'effettuazione degli incontri in campo neutro e a porte chiuse, prevista dall'art. 8 C.G.S. per fatti violenti posti in essere dai propri sostenitori al termine della gara.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 6.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’Unione Sporting Zafferana Onlus avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2000

Massima: L'aggressione selvaggia dei tifosi agli Ufficiali di gara legittima tra l’altro l’adozione della sanzione della squalifica del campo. (Il caso di specie: L'Arbitro riferiva che al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, veniva ingiuriato e minacciato da alcuni tifosi della società; uno di essi lo afferrava per la divisa, lo faceva ruotare vorticosamente, facendolo cadere e con violenza lo colpiva con pugni e calci alla testa, allo stomaco ed al viso; mentre un Assistente dell'Arbitro tentava di sottrarlo all'aggressione, sopraggiungevano altre due persone che a loro volta lo attingevano con pugni e calci alla testa, all'orecchio, al ginocchio sinistro, provocandogli forte stordimento e dolore lancinante. Riuscito a liberarsi, mentre correva verso lo spogliatoio, veniva raggiunto da sputi ed, in particolar modo, uno sputo, indirizzatogli dal Dirigente, lo colpiva in pieno viso; questi inoltre lo minacciava dicendogli testualmente "spero che ti ammazzino, perché ancora non abbiamo finito”. Contemporaneamente l'Assistente dell'Arbitro che tentava di aiutarlo veniva inseguito a sua volta dagli scalmanati e per due volte cadeva in terra procurandosi alcune abrasioni).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 25 giugno 1999 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 139 del 21.5.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Castelsardo avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 31.3.2000.

Massima: La società è sanzionata con la squalifica del campo quando i propri sostenitori hanno posto in essere fatti di indubbia gravità. (Nel caso di specie il numero dei facinorosi invasori di campo non fu affatto esiguo, dapprima cinque persone, prontamente bloccate, e poi una cinquantina al fischio finale; nell'occasione furono attinti i tre Ufficiali di gara, nonché i calciatori. In particolare, l'arbitro fu colpito con un calcio a una gamba, un assistente con tre calci alle gambe e un pugno al basso ventre e l'altro con un forte pugno al viso, tanto da riportare la frattura composta delle ossa nasali con prognosi di trenta giorni).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione del 21 gennaio 1999 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 67 del 15.1.1999

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Milazzo avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 2 giornate a seguito della gara Milazzo/Viribus Unitis del 6.1.1999

Massima: L’obiettiva gravità dei fatti, così come riferiti dal Direttore di gara nel referto ufficiale, in cui si dà atto dei ripetuti episodi di violenza perpetrati nei confronti degli assistenti dell'arbitro da parte dei tifosi che hanno portato a diversi periodi di sospensione del gioco, comporta la sanzione della squalifica del campo per due giornate di gara effettive.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 3 dicembre 1998 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 43 - Riunione del 13.11.1998

Impugnazione - istanza: Appello della Gioventù Calcio Cerignola avverso le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per n. 7 giornate di gara e delle squalifiche inflitte ai calciatori L.G. e C.L. rispettivamente per cinque e quattro gare.

Massima: Le azioni poste in essere dai tesserati e dai sostenitori della società - consistite in minacce formulate da sconosciuti introdottisi sul terreno di giuoco, in aggressioni fisiche all'arbitro e ai suoi assistenti, negli indicati danni all'auto del Direttore di gara, in immotivate minacce – giustificano l’adozione dei provvedimenti quali la squalifica del campo (per sette gare effettive).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 12 novembre 1998 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 31 del 16.10.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Terracina avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 5 gare effettive.

Massima: Il comportamento dei sostenitori della società ospitante, concretizzatosi in ripetuti episodi di aggressione nei confronti dei componenti la terna arbitrale, dettagliatamente descritti nei rapporti degli ufficiali di gara, comporta a carico della società la squalifica del campo (per cinque giornate).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 9 dell'11.7.1997

Impugnazione - istanza: Appello della S.S.C. Napoli avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata, inflitta in relazione alla gara di Coppa Italia Vicenza/Napoli del 29.5.1997.

Massima: Quando dal rapporto arbitrale si evince che durante una gara i sostenitori di una società siano stati protagonisti di fatti violenti, a carico della società è prevista l’ammenda e la squalifica del campo in proporzione agli atti violenti commessi dai propri sostenitori. I fattori di provocazione posti in rilievo nel rapporto arbitrale, consentano, però, di limitare la sanzione ad un ammenda il cui ammontare, in assenza della squalifica del campo, deve, per ragioni di equità, essere adeguatamente aumentato.

Massima: Secondo la giurisprudenza della CAF, nel caso in cui episodi di violazione dell'art. 6 bis C.G.S. siano constatati a carico di società sportive già diffidate con la stessa motivazione è doveroso ponderare la sanzione partendo dalla ipotesi principale della irrogazione della squalifica del campo. Non si tratta, tuttavia, di un meccanismo automatico, restando necessaria la valutazione concreta della fattispecie oggetto del giudizio, nei suoi profili oggettivi e soggettivi.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 10 luglio 1997 - n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 271 del 30.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello Celano F.C. Olimpia avverso le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per 4 gare e della squalifica inflitta al calciatore P.A. per 4 giornate di gara.

Massima: E’ prevista la squalifica del campo di gioco di una società in relazioneai comportamenti violenti tenuti dai propri sostenitori durante ed alla fine della gara.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 6 marzo 1997 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 174 del 14.2.1997

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Cavese Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo per n. 5 giornate di gara inflittale in relazione alla gara Isola Liri /Cavese Calcio del 26.1.1997

Massima: Quando i tifosi di una determinata compagine nel corso della gara colpiscono un guardalinee con ripetuti lanci di sputi ed oggetti e quest’ultimo viene, inoltre, colpito allo stomaco da un sasso di notevoli dimensioni, procurandogli forte dolore e lesioni, tanto da doversi sottoporre ad accertamenti presso la struttura ospedaliera, la società è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva con la squalifica del campo.

Massima: Il comportamento dei sostenitori in campo avverso sfugge ad ogni possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società ospitata, sicché, pur senza inficiare il principio della responsabilità oggettiva, il giudice non può prescindere, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, da una graduazione della responsabilità.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 28 novembre 1996 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 81 del 8.11.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Martina avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 5 giornate di gara.

Massima: Quando i propri sostenitori lanciano oggetti di dimensioni notevoli, come blocchi ricavati dalla demolizione delle tribune, contro gli Ufficiali di gara ed i calciatori avversari, e quando l’incessante clima di violenza induce l’arbitro a scambiare la posizione dei suoi assistenti e addirittura ad interrompere la gara per qualche minuto essendovi serio tentativo di invasione del campo e quando i medesimi Ufficiali di gara, già raggiunti anche da numerosi sputi, subiscono al termine un tentativo di aggressione, da parte di persone che indebitamente si trovano nel recinto degli spogliatoi, è prevista la squalifica del campo di giuoco.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 123 del 26.1.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Igea Virtus avverso al squalifica del campo di giuoco per due giornate effettive di gara.

Massima: E’ sanzionata con l’ammenda e la squalifica del proprio campo di giuoco, il lancio, da parte di propri sostenitori, in campo avverso, di un petardo che colpisce un guardalinee.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione dell’8 febbraio 1996 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 128 del 2.2.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Nuova Nardò Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva a seguito della gara Molfetta/Nuova Nardò Calcio del 21.1.1996

Massima: Il lancio da parte dei tifosi di fumogeni, petardi, pietre, lattine, monetine ed aste di tamburo nel campo di giuoco e segnatamente all'indirizzo del guardalinee è ritenuto un serio pericolo per la incolumità pubblica, tale da determinare la squalifica del campo.

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