Decisione C.S.A.: C. U. n. 47/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE S. G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CESENA DEL 30.09.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere “al 28° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una ginocchiata al volto un calciatore della squadra avversaria”. E’ bene ribadire, difatti, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur no provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 46/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 14.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE C.S. SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/PAVIA DEL 13.9.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per avere, a gioco fermo, in relazione a un fallo subito, colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario senza procurare danno”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 46/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. SAN TEODORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R. L. SEGUITO GARA MONTEROSI/SAN TEODORO DEL 17.9.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive  perché “calciatore in panchina, si alzava, lanciava a terra la pettorina e rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara: Nella circostanza tentava di colpire con un pugno un calciatore avversario senza tuttavia riuscirvi”. Si deve, infatti, osservare che la dichiarazione resa dal calciatore – omissis -, pur se valutata con opportuna circospezione, se non altro per essere notevolmente posteriore ai fatti di causa e connotata quindi da un carattere eminentemente difensivo, dimostra senza alcuna possibilità di dubbio che il tentativo di colpire l’avversario da parte del – omissis -non aveva sortito alcun effetto, e che il rapporto amichevole tra i due calciatori non era stato in nessun modo modificato dall’episodio in questione ritenuto, evidentemente, non grave. Queste semplici osservazioni inducono a valutare meno severamente il comportamento del calciatore, così da ritenere più adeguata, in applicazione di una più aderente dosimetria della pena, la riduzione da quattro a tre giornate di squalifica della sanzione inflitta, secondo una delle richieste avanzate dalla società ricorrente.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 44/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 19 del 29.8.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE D. F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/FROSINONE DEL 26.8.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, al 12° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata al petto ed un calcio ad una gamba, un calciatore della squadra avversaria”;

Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO PORDENONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. B. S. SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/PORDENONE SEGUITO GARA DEL 7.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 202 del 09.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.A. SEGUITO GARA PESCARA/CROTONE DEL 7.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, “per avere al 31° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, contestato l’operato arbitrale e rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. P. A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: al termine della gara sopra indicata, si avvicinava ad un giocatore avversario e, poggiata la testa contro quella di quest’ultimo, lo spingeva facendolo cadere in terra.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. S. S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: al termine della gara cercava di aggredire l’arbitro, non riuscendovi solo per l’intervento di alcuni calciatori e dirigenti della squadra ospitante, offendendo, nel contempo, il direttore di gara con frasi oltraggiose e denigratorie.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A. C. SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. DEL 19.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: al 42° del secondo tempo, l’arbitro lo allontanava dal campo di giuoco perché aveva colpito con un pugno alla nuca un calciatore avversario con tale violenza  da richiedere l’intervento del medico.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 815 del 27.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. aRL TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. T. S.SEGUITO GARA PSG POTENZA PICENA/TENAX CASTELFIDARDO DEL 25.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore:“espulso per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro alla notifica del provvedimento, rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. L. P. C. A. SEGUITO GARA ROCCELLA/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 19.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto procurandogli un taglio all’altezza del labbro con fuoriuscita di sangue che rendeva necessario l’intervento dei sanitari”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 21/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 dell’8.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. O. M. SEGUITO GARA DEL CAMP. ALLIEVI DILETTANTI VIGOR PERCONTI/CAMPITELLO DELL’11.6.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASICO – COM. UFF. N. 86/SGS DEL 12.6.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, il calciatore avversario gli dava una forte spinta sul viso e questi reagiva a tale atto inseguendo l’avversario e colpendolo con un calcio all’altezza del sedere. Si è trattato, quindi, di un fenomeno ritorsivo non ammissibile in un contesto come quello sportivo e, in special modo, in quello giovanile, in cui i principi essenziali della convivenza sociale e le regole sportive, devono essere percepiti ed immediatamente assimilati dai giovani calciatori.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 21/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 324 del 22.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. VALLE DEL TEVERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T. J.SEGUITO GARA PLAY OFF CAMPIONATO ECCELLENZA LND BUDONI/VALLE DEL TEVERE DEL 21.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 20/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 del 08.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. F.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VARESINA SPORT C.V./PINEROLO DEL 7.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore. Il referto dell'arbitro descrive quanto accaduto in modo puntuale e incompatibile con la ricostruzione dei fatti in contestazione operata nella memoria difensiva, e per la fede privilegiata che l'assiste si impone nella valutazione di questa Corte, in assenza - come nella specie - di elementi probanti di segno contrario.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 20/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 del 08.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. B. A. P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAVINA/SAN SEVERO DEL 7.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore. Il referto dell'arbitro descrive quanto accaduto in modo puntuale e incompatibile con la ricostruzione dei fatti in contestazione operata nella memoria difensiva, e per la fede privilegiata che l'assiste si impone nella valutazione di questa Corte, in assenza - come nella specie - di elementi probanti di segno contrario.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 16/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  S.L. SEGUITO  GARA  VIBONESE/FIDELIS  ANDRIA  DEL  26.3.2017 

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore:In particolare, alla fine del secondo tempo, l’arbitro allontanava dal campo di giuoco il calciatore Silvestri e questi, nel mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, teneva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti della “ panchina “ della squadra avversaria, nei termini indicati nel referto. Non solo. Il predetto, dopo la fine della gara, nel transitare nel parcheggio dello stadio e passando davanti alla squadra ospite in attesa del pullman, assumeva un comportamento provocatorio cui seguiva la reazione dei predetti. Portatosi dietro la recinzione del campo di giuoco, si poneva in prossimità della squadra ospite, irridendo ed intimidendo la indicata compagine, mostrando, infine, una chiave inglese di circa 25 cm”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. K. L. SEGUITO GARA BERGAMO/DOMUS BRESSO DEL 12.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore. Nel caso che ci occupa, con la sanzione per l’espulsione, deve  necessariamente concorrere la sanzione normativa per le frasi offensive.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. P. AZ PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. A. P. SEGUITO GARA VULTUR/AZ PICERNO DEL 12.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché allontanato per proteste all’indirizzo del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva ad un A.A. espressioni offensive e minacciose.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 113 del 15.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.S. SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DEL 13.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per “avere, al 46° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al volto”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 188 del 19.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.E. SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” PALERMO/ROMA DEL 15.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore avversario con un forte calcio”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 86/TB del 15.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO LUPA ROMA F.C.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S. L.SEGUITO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DELL’11.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive: “per doppia ammonizione per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario; espulso, rivolgeva frasi offensive all’arbitro e successivamente ad un assistente”. Sentito telefonicamente l’arbitro, lo stesso affermava che quelle espressioni più volgari, odiose e diffamanti non erano state da lui direttamente sentite, ma semplicemente riferite dal primo assistente, il quale a sua volta avrebbe dovuto refertare.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. POL. SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C. L. SEGUITO GARA SANCATALDESE CALCIO/POL. SARNESE 1926 ARL DEL 05.02.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere colpito con una violenta manata, a gioco in svolgimento, ma lontano dall'azione, un calciatore avversario, che necessitava di cure mediche.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C. M. SEGUITO GARA A.V. HERCULANEUM 1924/SAN SEVERO DEL 05.02.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, il quale, a gioco fermo, ha afferrato più volte alla gola con ambo le mani, senza recargli danno, un calciatore avversario (anch'esso espulso, contestualmente, per aver dato uno schiaffo ad un calciatore avversario).

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P. C. SEGUITO GARA ASSOCIAZIONE CALCIO BRA/CALCIO CHIERI 1955 DEL 05.02.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: già ammonito per aver sgambettato un avversario da dietro, dopo essere stato raggiunto da una pallonata involontaria a gioco fermo, reagiva con un pugno al torace di un avversario (che riusciva a proseguire la gara).

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G. F.; SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A. L. F.; AMMENDA DI          € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE SEGUITO GARA CAVENAGO FANFULLA/PERGOLETTESE DEL 22.1.2017

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori a 3 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, protestato minacciosamente e platealmente nei confronti degli Ufficiali di gara accerchiando i medesimi unitamente ad altri tesserati della medesima società. Il capannello di persone formatosi costringeva l’Arbitro ad allungare e deviare il percorso di rientro negli spogliatoi”. Alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congruo ridurre la squalifica inflitta ai calciatori ricorrenti da quattro a tre giornate di squalifica. La giornata di squalifica in più rispetto alla sanzione-base di due giornate, prevista per la condotta ingiuriosa, si giustifica per il calciatore – omissis - in virtù della sua qualità di capitano, che come tale impone “una maggiore responsabilizzazione nella condotta da tenere in campo e nei riguardi degli avversari” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 settembre 2011, n. 45/CGF); la terza giornata di squalifica per il calciatore – omissis - è giustificata, invece, dal superamento del normale diritto di critica e dalla violenza con cui sono state rivolte le minacce alla terna arbitrale. Non possono operare, invece, le circostanze attenuanti invocate dalla difesa della società. La giurisprudenza sportiva è concorde nell’escludere valenza attenuante alla c.d. enfasi agonistica – che, secondo la difesa, sarebbe ricavabile dalla delicatezza del derby contro la Pergolettese – (cfr., in tal senso, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF). Analogamente, priva di valore attenuante appare la circostanza dell’assenza di precedenti del calciatore, in quanto “la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione” (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it). La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale la società è stata sanzionata “per avere i propri tesserati, al termine della gara, protestato veementemente nei confronti degli ufficiali di gara formando un assembramento sedizioso che costringeva i medesimi a deviare il percorso verso gli spogliatoi ed impediva loro di accedervi per alcuni minuti” e “per avere i propri sostenitori reso difficoltoso l’intervento delle Forze dell’Ordine intervenute per sedare il clima ostile venutosi a creare, nonché atteso l’uscita degli Ufficiali di gara dall’impianto sportivo ed in tale contesto rivolto loro espressioni ingiuriose”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.125/CSA del 04 Maggio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 07 Giugno 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL CALC. P. M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/CATANZARO DEL 23.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, "per aver colpito con una gomitata al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue".

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.080/CSA del 17 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 83 del 01.02.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C. M. SEGUITO GARA CYNTHIA/A.V. HERCULANEUM 1924 DEL 29.1.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara. L’art. 19 n. IV lett. a) C.G.S. prevede la sanzione della squalifica di 2 giornate nel caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Il Sig. – omissis - espulso per aver tenuto una condotta ingiuriosa, successivamente al provvedimento sanzionatorio, reiterava le offese all’indirizzo del direttore di gara. Appare pertanto più che equa la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.106/CSA del 24 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a CinqueCom. Uff. n. 763 del 15.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A. F. SEGUITO GARA OLIMPUS ROMA/B&A SPORT C5 DEL 12.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose in occasione del suo allontanamento dal campo di gioco. A scanso di ogni equivoco, che l’art. 19, comma 4, C.G.S., non opera alcuna distinzione, sul piano della sanzione minima, tra condotta “irriguardosa” o “ingiuriosa” nei confronti degli ufficiali di gara (squalifica del calciatore per due giornate), risulta dal referto arbitrale (che, come è noto, ai sensi dell’art. 35, 1.1., C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare) che il calciatore – omissis -, a seguito del suo allontanamento dal terreno di gioco, non si limitò a pronunciare la frase “arbitro, sei ridicolo”, ma calciò con violenza il pallone verso l’esterno e, al richiamo dell’arbitro, lo apostrofò con la frase “sei un c……, pensa ad arbitrare, ridicolo”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.102/CSA del 10 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 99 del 1°.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. D’A. A. SEGUITO GARA CUNEO/CASALE FBC DEL 26.02.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, per averea gioco in svolgimento, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.131/CSA del 03 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P. M. SEGUITO GARA OLBIA/PONTEDERA DEL 22.1.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore …per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale…

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.068/CSA del 27 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 463 del 19.7.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. ANGELANA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R. G. SEGUITO GARA ANGELANA/REAL RIETI DEL 15.1.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, per avere il medesimo, dapprima, commesso due falli di gioco sanzionati con due distinte ammonizioni, e,  successivamente, dopo l'estrazione del secondo  cartellino giallo, profferito una frase ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara, come da referto arbitrale.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.068/CSA del 27 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A. N.SEGUITO GARA ALFONSINE CALCIO/ASD MONTICELLI DEL 15.1.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere colpito un calciatore avversario con una testata”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.064/CSA del 13 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie B – Com. Uff. n. 68 del 20.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CALCIATORE S. A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/CARPI DEL 17.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 17° minuto del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 01 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.T. M. SEGUITO GARA SPEZIA/TRAPANI DEL 18.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per la condotta violenta nei confronti dell’avversario

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 01 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.A. SEGUITO GARA VIBONESE/JUVE STABIA DEL 18.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per aver tenuto nei confronti del Direttore di Gara una condotta aggressiva e gravemente offensiva

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 09 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 66 del 21.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.C. VIGASIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L. F. SEGUITO GARA ABANO CALCIO/VIGASIO DEL 18.12.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara (gli diceva “stai zitto”), nella circostanza pronunciava espressione blasfema”. Infatti il Collegio, nel suo prudente apprezzamento, ritiene che i comportamenti censurati nella fattispecie, pur essendo senz’altro stigmatizzabili in quanto gravemente antisportivi, meritino tuttavia di essere collegati a sanzioni più ridotte, tali da risultare congrue ed adeguate in relazione alla natura ed all’importanza dei fatti accaduti, nonché alla loro sostanziale unitarietà, meritevole di considerazione ai fini della esclusione di un cumulo materiale puro tra le sanzioni inerenti alle singole condotte, essendo queste unificate dal vincolo della continuazione, stante la sostanziale unicità e unitarietà temporale e materiale della condotta, al tempo stesso irriguardosa e blasfema, tenuta dal calciatore. Ciò posto, in base al Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e in particolare in base agli articoli 1-bis, 16, commi 1 e 2, 19, commi 1 3-bis e 4, del C.G.S., fermo restando che il cumulo materiale tra la “sanzione minima della squalifica di una giornata prevista dal comma 3-bis dell’art. 19 cit. “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara” e la sanzione di “due giornate prevista “in caso dicondotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 19 cit. condurrebbe all’applicazione della sanzione di tre giornate di squalifica comminata dal Giudice Sportivo, alla luce delle norme su richiamate, appare congruo ridurre la sanzione comminata dal Giudice di prime cure in rapporto alla effettiva gravità della condotta posta in essere dal calciatore, come emerge attenuata dalla esposta continuazione esistente tra la condotta irriguardosa e quella blasfema, alla squalifica per due giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 16 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 54 del 30.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S. AGROPOLI 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T. C. SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/AGROPOLI 1921 DEL 27.11.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara per avere colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto, ed aver successivamente protestato determinando un ritardo di due minuti nella ripresa del gioco, nel corso della partita. In effetti pur trattandosi di comportamento certamente censurabile e di condotta gravemente antisportiva il giudizio complessivo dell’episodio può essere attenuato lievemente considerata anche l’assenza di precedenti disciplinari in capo all’atleta nonché la circostanza che esso non si inserisce in un momento di contrasto di gioco, essendo il pallone lontano dalla posizione del giocatore, ma può essere ricondotto ad una esasperazione di forza agonistica.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 16 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 90/DIV del 5.12.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. N. O. F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FORLÌ/TERAMO DEL 4.12.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara “per comportamento offensivo e minaccioso verso un assistente arbitrale; allontanato, ritardava l’uscita dal recinto di gioco costringendo l’arbitro ad ulteriore ritardo nella ripresa del gioco”. In relazione ai fatti contestati, però, la Corte ritiene la sanzione irrogata particolarmente gravosa, atteso che dagli stessi risulta che l’-omissis -, più che un comportamento offensivo, abbia tenuto nei confronti dell’assistente arbitrale un atteggiamento minaccioso.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 09 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 06.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. PRO SESTO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. C. F. SEGUITO GARA PRO SESTO/OLTREPOVOGHERA DEL 04.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per aver ritardato l’abbandono del terreno di gioco e non pronunziato l’offesaversoilDirettoredigara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 5.10.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. R. G. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A, RES ROMA/ASD MOZZANICA DEL 01.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la calciatrice per aver spintonato un’avversaria contro la rete laterale e averla colpita in testa, ponendo in essere una condotta violenta”. In proposito non può non ribadirsi che nello sport in genere, e nel calcio in particolare, ogni spinta o scappellotto ha una connotazione di violenza che va bandita perché viola l’interesse sotteso alla tutela giuridica (bene giuridico tutelato) dall’art. 1bis C.G.S. (v. Correttezza, lealtà..). Ciò stante, la sanzione comminata dalla decisione del Giudice Sportivo impugnata come sopra appare congrua, valutando tutti i criteri dell’art. 16 e visto l’art. 19, comma 4 lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla effettiva gravità dei fatti inequivocabilmente violenti commessi dalla calciatrice – omissis -, con conseguente infondatezza del reclamo che va pertanto respinto.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CALC. C. C. B. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/ARGENTINA DEL 09.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere a gioco in svolgimento colpito un calciatore avversario con una gomitata al collo”.  Il Direttore di gara ha inoltre precisato nel rapporto che il – omissis - “colpiva volontariamente” l’avversario con una gomitata “a pugno chiuso”, onde escludere ogni dubbio in ordine alla connotazione violenta della condotta.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALECOM. UFF. N. 26 DEL 5.10.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M. A. SEGUITO GARA CASTROVILLARI/DUETORRIDEL2.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 6 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 20 del 21.09.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE P. A. SEGUITO GARA FRATTESE/TURRIS DEL 18.09.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per aver colpito  «con una gomitata il volto di un avversario a pallone lontano, senza provocare fuoriuscita di sangue» La fattispecie in esame non può essere, infatti, derubricata a condotta antisportiva in quanto, trattandosi – va ribadito – di gomitata al volto, questa Corte, in sintonia con il giudice di prime cure, ritiene essersi configurata l’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. (comportamento violento), che determina la sanzione minima della squalifica per tre gare effettive (in tal senso cfr. Corte Giustizia Federale, ricorso Portotorres e ricorso US Ancona 1905, in Com. Uff. n. 066/CGF del 19.10.2011). Come riportato nel rapporto di gara, per di più, la gomitata è stata sferrata «a pallone lontano» (cfr. in tal senso Corte Giustizia Federale, ricorso Centro sociale giovanile, in Com. Uff. 60/CGF del 5.11.2009; Corte Giustizia Federale, ricorsi Nuova Verolese Calcio, AS Deruta, Guidonia Montecelio, tutti in com. uff. 64/CGF del 6.11.2009; Corte Giustizia Federale, ricorso R. D. M., in Com. Uff. 153/CGF del 12.2.2010; Corte Giustizia Federale, ricorso U.S. Grossetto, in Com. uff. 206/CGF del 26.3.2010).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 21 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 122 del 20.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. Z. M. MATIAS SEGUITO GARA TIM CUP FIORENTINA/CHIEVO VERONA DELL’11.1.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per condotta violenta avendo, al 26’ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio un calciatore della squadra avversaria”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.C.D. CAMPODARSEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S. N. SEGUITO GARA CAMPODARSEGO/U.ARZIGNANOCHIAMPO DEL 27.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per condotta violenta, in quanto al 33’ del 1 t. il calciatore «a gioco fermo, su ripresa di gioco con calcio d’angolo, dopo una breve discussione con un avversario gli poggiava le mani una sul viso e l’altra sul collo spingendolo indietro e facendolo cadere a terra».

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D. G. LUCA SEGUITO GARA L’AQUILA/AVEZZANO DEL 20.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF). La condotta tenuta dal Di Genova si sussume in tale fattispecie. Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di fallo gratuito e doloso, in quanto è stato commesso “a gioco fermo”, elemento, questo, che differenzia la fattispecie in esame da altre situazioni analoghe trattate da questa Corte e testimonia la volontarietà lesiva del gesto nei confronti del calciatore avversario…Considerando che l’espulsione diretta comporta ex se, ai sensi dell’art. 19, comma 10 C.G.S., una sanzione minima di una giornata di squalifica e che l’art. 19, comma 4, lett. b) del .G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione per condotta violenta, il Giudice di prime cure avrebbe ben potuto comminare al calciatore dell’- omissis - una squalifica di quattro giornate effettive, una in più delle tre giornate effettivamente irrogate. Invece, tale giudice ha preferito applicare pedissequamente l’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., che fissa la sanzione minima di “tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”. Questa scelta è logicamente e giuridicamente corretta, anche tenendo conto dell’assoluta irrilevanza delle attenuanti invocate dalla difesa dell’- omissis -, cioè la c.d. enfasi agonistica e l’assenza di precedenti del calciatore. Infatti, la giurisprudenza sportiva è concorde nell’escludere la valenza attenuante della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 20.1.2010, n. 133/CGF) e si è autorevolmente osservato che “la dedotta irreprensibilità della condotta antefatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione” (cfr. Trib. Naz. Arb. Spor, 23.4.2012, in www.coni.it).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 01 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 29.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE G. A. SEGUITO GARA VENEZIA/PADOVA DEL28.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: “per doppia ammonizione, per proteste verso l’arbitro e per condotta scorretta verso un avversario; espulso rivolgeva all’arbitro una frase offensiva”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 02 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo  presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S. D. SEGUITO GARA CAVENAGO FANFULLA/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL20.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.G.SEGUITO GARA FC GROSSETO/JOLLY MONTEMURLO DEL 13.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  perché colpiva, a giuoco fermo, con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/CIt del 10.11.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.A. SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA LEGAPRO SUDTIROL/VENEZIA DELL’8.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore "per aver rivolto ad un assistente arbitrale reiterate frasi offensive".

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.D. SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO 1928/NUORESE CALCIO 1930 DEL 23.10.2016

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI FOLIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.F. SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO 1928/NUORESE CALCIO 1930 DEL 23.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato i calciatori, “per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, spintonato in modo violento con le braccia all’altezza del petto per circa un metro un calciatore avversario”. Entrambi desistevano “solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra”. Il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l’inflizione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte di Giustizia Federale, in Com. uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte di Giustizia Federale, 13.9.2010, cit.; e Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 76 del 08.11.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. C.G. SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI PALERMO/CROTONE DEL 5.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” nonché per aver “colpito con una gomitata sul petto un calciatore della squadra avversaria”. Il fatto descritto dal Giudice Sportivo infatti integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva piuttosto che violenta, considerato che, come specificato nel rapporto del Direttore di gara, è stata posta in essere “a gioco in svolgimento” e senza alcuna conseguenza lesiva per l’avversario. Pertanto, in assenza di chiara intenzionalità violenta, deve ritenersi sussistente la fattispecie meno grave prevista dall’art.19, comma 4, lett. a) C.G.S.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 156 del 3.11.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. CIAMPINO ANNI NUOVI C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.A.G. SEGUITO GARA CAGLIARI FUTSAL/CIAMPINO ANNI NUOVI C5 DELL’1.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, perché lo stesso “durante una fase di gioco dava un pugno volontario sulla testa di un giocatore avversario, provocando al calciatore lieve dolore”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 02.11.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.D.S.A. SEGUITO GARA BENEVENTO/SPEZIA DEL 29.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 6° del secondo tempo, colpito violentemente con un pugno sulla testa un calciatore avversario”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 25 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 06 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 24.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE M.S.G.A. SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA ATALANTA/INTERNAZIONALE DEL 23.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, per aver, al 39° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito “violentemente al volto, con un gesto repentino e volontario del braccio sinistro, un calciatore avversario, provocando un movimento innaturale del capo e la caduta a terra del calciatore medesimo”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 04 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 16 Novembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 19.10.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO G.S.D. CASTELFIDARDO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.W. SEGUITO GARA CASTELFIDARDO/PINETO DEL 16.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore. L’esame della condotta violenta, consistita nell’aver colpito un avversario con un pugno all’altezza dello zigomo destro, fa ritenere congrua la sanzione inflitta.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 48/DIV del 10.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. G.E. SEGUITO GARA FOGGIA/AKRAGAS DEL 09.10.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara perché, al termine dell’incontro, rientrando negli spogliatoi, affiancava l’arbitro e dopo aver protestato con fare minaccioso colpiva con un pugno il pallone che l’arbitro stesso portava in mano facendolo rimbalzare prima sul corpo del direttore di gara e poi sul terreno di gioco. La Corte, sentito l'arbitro in relazione alla condotta tenuta dal calciatore, ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Infatti, pur dovendosi stigmatizzare il comportamento del tesserato, come riconosciuto anche dagli scritti difensivi, occorre tenere presente la circostanza nella quale il comportamento è stato tenuto (effettiva unitarietà di contesto) e la totale assenza di precedenti di alcun tipo in capo al tesserato in questione.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 013/CSA del 14 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 18 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 16/DIV del 06.09.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.D. SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/CATANZARO DEL 04.09.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “in quanto a gioco fermo prendeva con violenza al collo un avversario scagliandolo a terra, dando il via ad un parapiglia sedato a fatica”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CSA del 20 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 05 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 165/DIV del 3.5.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL CALC. S.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/LUCCHESE DELL’1.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: “per comportamento offensivo verso l’arbitro e per avere proferito un’espressione blasfema”. A giudizio della Corte, da un lato, merita di essere sanzionata l’espressione blasfema proferita dal calciatore con una giornata di squalifica ai sensi dell’art. 19, comma 3 bis, lett. a) C.G.S.; da altro lato, il contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, dovendo essere ricondotto nel’ambito dell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), deve essere sanzionato mediante l’applicazione della sanzione minima di due ulteriori giornate di squalifica prevista dalla norma. Trattandosi di violazioni distinte, ciascuna delle quali oggetto di specifica considerazione da parte dell’ordinamento sportivo, e nel caso di specie commesse non in rapporto di preordinazione necessaria l’una con l’altra, la sanzione complessivamente disposta dal Giudice Sportivo appare dunque adeguata, tenendo conto dei principi espressi dall’art. 16 C.G.S. secondo il quale gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie delle sanzioni disciplinari, in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, e le applicano anche congiuntamente.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 05 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 31.3.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.D. SEGUITO GARA F.S. AVERSA NORMANNA/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.3.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara. Ancorchè le espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara siano state reiterate, le stesse non hanno mai assunto carattere minaccioso né il giocatore è venuto a contatto con l’ufficiale di gara, per cui l’applicazione di una squalifica per tre giornate di gara appare più proporzionata alla condotta (comunque riprovevole) del giocatore

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.L. SEGUITO GARA CARPI/EMPOLI DEL 25.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, per avere “al 25° del primo tempo, con il pallone a distanza di gioco, colpito volontariamente un calciatore avversario con una manata al volto”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. S.I.SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/APULIA TRANI DEL 22.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore colpevole di avere, rivolto espressioni offensive all’arbitro che l’aveva espulsa per doppia ammonizione.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 721 del 27.04.2016

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., G.A. BUBI MERANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.P. SEGUITO GARA BUBI MERANO/FUTSAL APRUTINO C5 DEL 23.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per grave atto di violenza in azione di gioco nei confronti di un avversario”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/TB del 23.03.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALCIATORE A.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” AKRAGAS/MESSINA DEL 19.3.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché al termine della gara colpiva con calci e pugni un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue; bloccato da alcuni dirigenti si divincolava e di nuovo colpiva l'avversario già ferito.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALCIATORE G.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LIVORNO DEL 30.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 14° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.D.S.M. SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/S.NICOLOCALCIO TERAMO DEL 10.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: “per avere colpito calciatore avversario, lontano dall’azione di giuoco, con una gomitata alla nuca.”

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.C. SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, aveva rivolto espressioni offensive ed irriguardose nei confronti del direttore di gara.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 260 del 17.3.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO MAZARA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.V. SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI MAZARA/GRAVINA DEL 16.3.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere, al 37° del secondo tempo ed a palla lontana, tirato uno schiaffo in faccia ad un avversario.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.D. M.C. FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. I.I. SEGUITO GARA RECANATESE/FERMANA F.C. DELL’1.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché il senso letterale delle espressioni usate dal calciatore, che risultano riportate dall’arbitro in referto nella loro agghiacciante crudezza e senza metafora alcuna, non lasciano ambito ad equivoci ed è appena il caso di sottolineare che sono state profuse ben due bestemmie, un’espressione che nulla ha di urbano e due gravissime offese. Simili comportamenti non possono trovare giustificazione, esimenti di sorta o anche semplicemente attenuanti, perché l’educazione, il rispetto per l’arbitro e le sue decisioni ed il dovere di probità debbono costituire elementi portanti del comportamento sportivo, anche ove lo stesso abbia a manifestarsi nell’agonismo più spinto o caratterizzato da particolari momenti di gioco o da esigenze di classifica.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.A.P. SEGUITO GARA CITTÀ DI SCORDIA/DUE TORRI DEL 17.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. LIVENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.R. SEGUITO GARA LIVENTINA/ABANO CALCIO DEL 21.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, perché durante l’incontro, reagiva a un fallo subito, colpendo con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C. PONSACCO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.L. SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/ PONSACCO 1920 DEL 21.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché ha reagito con una manata sul corpo dell’avversario. Ogni spinta o”manata”ha una connotazione di violenza che va bandita nello sport in genere, e nel calcio in particolare, perché viola l’interesse sotteso alla tutela giuridica (bene giuridico tutelato nell’art. 1 bis del C.G.S. (v. Correttezza, lealtà..).

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO JOLLY MONTEMURLO SSDA R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.P. SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/PONSACCO 1920 DEL 21.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché ha reagito con una manata sul corpo dell’avversario. Ogni spinta o”manata”ha una connotazione di violenza che va bandita nello sport in genere, e nel calcio in particolare, perché viola l’interesse sotteso alla tutela giuridica (bene giuridico tutelato nell’art. 1 bis del C.G.S. (v. Correttezza, lealtà..).

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 49 del 27.1.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.S.D SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. C.P. INFLITTA SEGUITO GARA ELEONORA FOLGORE/SALENTO WOMEN SOCCER DEL 24.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la calciatrice “per aver colpito con un calcio una calciatrice avversaria. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. P.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PALMESE/NOTO DEL 22.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore <per aver a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto durante la gara Palmese/Noto del 22.11.2015.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S.D. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.E.M. SEGUITO GARA COLLIGIANA/MASSESE DEL 25.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore. Infatti, l’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. prevede la squalifica per 2 giornate per condotta “irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara e in questa ipotesi sanzionatoria non può non rientrarci l’atteggiamento di forte e continua contestazione della decisione arbitrale della sua espulsione, accompagnata da gesti di reazione smodata (pallone sbattuto per terra in segno di protesta) e atteggiamento “a muso duro” implicante una disposizione comportamentale intimidatoria. Alle 2 giornate di gara per il comportamento nei confronti dell’arbitro va poi aggiunta l’ulteriore giornata di gara per l’espulsione per grave fallo sull’avversario (C.G.S., art. 19, comma 10), per cui la decisione del G.S.N. va pienamente confermata.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 03 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.C.D. NARDO’AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.R. SEGUITO GARA NARDÒ/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 22.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 03 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 54/Campionati Giovanili del 25.11.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SOC. A.C. RENATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.S. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, RENATE/PRO PIACENZA DEL 22.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere, durante l’incontro colpito con un pugno alla schiena un avversario a giuoco fermo.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 18.11.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. F.L. SEGUITO GARA NOTO/CITTÀ DI SCORDIA DEL 15.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, derivante dal fatto che lo stesso aveva colpito un calciatore avversario con una testata al volto.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 13 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 157 del 29.10.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 250,00; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.L.; SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/S.S. LAZIO CALCIO A 5 DEL 27.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver sferrato un colpo sulla copertura della panchina.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015

Impugnazione – istanza: 14. RICORSO S.S.M.C. FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.A. SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/M.C. FERMANA DELL’11.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver sferrato il pugno all’avversario

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 12.10.2015

Impugnazione – istanza: 12. RICORSO A.S.D. BUSTESE RONCALLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.A. SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/BUSTESE RONCALLI DEL 10.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere rivolto espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara. In seguito alla notifica del provvedimento continuava a gesticolare platealmente in segno di protesta”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO U.S. FIORENZUOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.M. SEGUITO GARA FIORENZUOLA/ CALCIO LECCO DEL 14.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore «per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto».

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.E. SEGUITO GARA ISOLA LIRI/POTENZA CALCIO DELL’11.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché al 19' del 2° tempo della gara  l'arbitro lo espelleva per ripetute scorrettezze (spintoni, manate e schiaffi sul volto) poste in essere, a gioco fermo, ai danni di un avversario.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. C.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per la condotta violenta, posta in essere ai danni di un avversario, consistita nell’aver colpito, a gioco fermo, con la mano, in maniera violenta, il volto di un calciatore avversario.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL F.C.D. SPORTING BELLINZAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA PINEROLO/SPORTING BELLINZAGO DEL 17.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere, al termine della gara, assunto comportamento intimidatorio pronunciando espressioni blasfeme e triviali nei confronti dei calciatori avversari e del pubblico locale”. Per le espressioni blasfeme la norma prevede la squalifica per almeno 1 giornata, ma, nel caso di specie, risulta evidente l’inapplicabilità del minimo sanzionatorio posto che non si è trattato del semplice uso di frasi, ma dell’indirizzo di esse al pubblico, cosa questa evidentemente più grave. A questa deve, poi aggiungersi l’ulteriore sanzione collegata al comportamento provocatorio adeguatamente descritto nel referto dell’assistente di gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 12.4.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’A.S. GIANA ERMINIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; 4 - AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE AL SIG. M.D.  SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/ALESSANDRIA DEL 10.4.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al medico sociale a 3 giornate effettive di gara e l’ammenda ad euro 500,00 “ per comportamento offensivo avverso un tesserato della squadra avversaria e di istigazione alla violenza verso un tesserato della propria squadra”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 17.4.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’ASCOLI PICCHIO F.C 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.B. SEGUITO GARA TRAPANI/ASCOLI PICCHIO DEL 16.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere al 40° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito volontariamente un avversario, che si trovava a terra, con un calcio ad un ginocchio”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 6.4.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL G.S.D. RAPALLO BOGLIASCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.A. SEGUITO GARA LIGORNA 1922/ RAPALLOBOGLIASCO DEL 3.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un calciatore avversario”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 97/Campionati Giovanili del 23.03.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.S. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15, CREMONESE/CAGLIARI DEL 20.03.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché “al termine della gara, insultava e minacciava l'Arbitro che stava salendo in auto per lasciare lo stadio”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CALC. I.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASTREA/POL. CALCIO BUDONI DEL 31.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere colpito il calciatore avversario con un manata sul volto.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO ASD PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.D. SEGUITO GARA TORRECUSO CALCIO/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 7.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè, a gioco fermo, colpiva volontariamente un calciatore avversario al volto con una manata (a mano aperta) di media entità, senza comunque provocare alcun infortunio o escoriazioni visibili al malcapitato che poteva riprendere immediatamente il gioco”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 29.9.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALC. C.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PERUGIA/CESENA DEL 26.9.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché dopo la notifica del provvedimento di espulsione si toglieva la maglia e la tirava in senso di protesta gridando “ che c…. fai”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 25.9.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL CALC. P.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/GENOA DEL 23.9.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, al 40° del secondo tempo, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 49 dell’1.12.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. D.C.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/LATINA DEL 28.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 23° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’Arbitro, al quale rivolgeva espressioni ingiuriose” (“tu sei pazzo, sei da ricoverare, io ti denuncio, tu sei pazzo”).

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 15 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 15 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 5.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; - AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE AL CALC. H.G.G. SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 3.4.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara inalterata l’ammenda per avere inoltre, al 31° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa e compiuto nei suoi confronti un gesto irriguardoso (art.. 19, n. 4 lett. a) CGS), fronteggiandolo e ponendogli entrambe le mani sul petto; per avere, infine, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un avversario, venendo trattenuto dai propri compagni di squadra (tre giornate e € 20.000,00 di ammenda)”. La Corte ritiene, in ragione della contenuta valenza offensiva dell’espressione addebitata, nonché della ascrivibilità di tutti gli episodi fin qui passati in rassegna al medesimo contesto spazio/temporale, siccome posti in essere in rapidissima sequenza nell’ambito di un’unica, articolata e scomposta reazione di protesta, che la sanzione irrogata possa essere contenuta, in un ponderato giudizio di bilanciamento, nella squalifica per complessive tre giornate effettive di gara (ivi inclusa quella derivante dal provvedimento di espulsione), rimanendo inalterata la sanzione aggiuntiva dell’ammenda, vista anche la rilevanza dell’ulteriore atteggiamento aggressivo refertato.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 02 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA SpA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. Z.M.M. SEGUITO GARA FIORENTINA/INTER DEL 14.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, che afferrava con entrambe le mani al collo, stringendo”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.A. SEGUITO GARA SAN SEVERO/NARDÒ DEL 7.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, durante un’interruzione di gioco, colpito un calciatore avversario con un pugno alla schiena provocandone la caduta a terra. Il calciatore colpito riprendeva a giocare dopo circa 2 minuti”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 del 17.1.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DIFFIDA INFLITTA AL CALC. B.N. SEGUITO GARA COMO/PERUGIA DEL 16.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere al 45° minuto del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio al capo, un calciatore avversario, infrazione rilevata dall’assistente”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.M. SEGUITO GARA NARDÒ/TORRECUSO CALCIO DEL 31.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, responsabile di aver « a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”. La fattispecie rientra, pertanto, nell’ambito della previsione di cui all’art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.. Infatti, alla luce della descrizione, precisa e dettagliata, del direttore di gara, la condotta tenuta nell’occasione dal calciatore – omissis - non può che essere considerata violenta, irrilevante rimanendo l’assenza di specifiche conseguenze lesive in capo al calciatore colpito che, ove sussistenti, avrebbero potuto semmai rilevare ai fini di un aggravamento della sanzione rispetto al contenimento della stessa nel minimo edittale.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.V. SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore poiché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare profferiva all'Arbitro espressione irriguardosa”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/PRATO DEL 23.1.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale e per aver profferito una espressione blasfema durante la gara”. Osserva, preliminarmente, questa Corte d'avere provveduto a chiedere chiarimenti, circa chi avesse pronunciato l'espressione blasfema, al 1° Assistente il quale ha dichiarato di non poter escludere che la frase blasfema potesse essere stata pronunciata da altro tesserato presente in panchina. Confermava, comunque, che il reclamante, dopo ripetuti richiami, aveva inveito contro la terna arbitrale urlando la frase refertata. Il reclamo è parzialmente fondato, non essendo risultato provato che la frase blasfema sia stata pronunciata dal reclamante. In ordine al diverso addebito, non contestato dal reclamante, osserva questa Corte che la plateale reiteratezza della condotta meriti adeguata sanzione come da dispositivo.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO U.S. CISERANO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.M. SEGUITO GARA CISERANO/PRO SESTO DELL’1.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè lo schiaffo è stato tirato al volto dell’avversario con il pallone distante; il che esclude che possa parlarsi, come fatto, di una condotta involontaria.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 15 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 01.09.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.A.D. SEGUITO GARA AMICHEVOLE SAVONA/CALCIO LECCO DEL 29.7.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè l’offesa non abbia avuto conseguenze lesive non vale ad elidere il dato comportamentale punito dalla norma incriminatrice.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 13 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 28 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 421 del 29.1.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. LUPE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE B.G. SEGUITO GARA FUTSAL C.P.F.M./LUPE CALCIO A CINQUE DEL 20.12.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore che, espulsa per somma di ammonizioni (per comportamento scorretto 4 nei confronti di una calciatrice avversaria e per proteste nei confronti dell’arbitro), alla notifica del provvedimento ingiuriava il direttore di gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 07 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 28 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 285 dell’11.12.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.L.N. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B, BAGNOLO CALCIO A 5/REAL CORNAREDO DEL 5.12.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere “a gioco fermo colpito violentemente con un pugno al dorso un calciatore avversario”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.S.SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/LEONFORTESE DEL 20.12.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno all'addome un calciatore avversario.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 15.12.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO GENOA CRICKET AND F.C.SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.A.D., SEGUITO GARA GENOA/BOLOGNA DEL 12.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver, “al 34° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una violenta gomitata al volto un calciatore avversario”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 18 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 28 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67/ del 2.12.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. P.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MAPELLOBONATE CALCIO/PERGOLETTESE 1932 S.R.L. DEL 29.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo all’espressione irriguardosa, rivolta dal ricorrente nei confronti del Direttore di Gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 18 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 28 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 2.12.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.D. SEGUITO GARA SEREGNO/PIACENZA 1919 DEL 29.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro che, oltretutto, come si è detto risulta preciso e circostanziato.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 27 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.F. SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 14.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 28° del secondo tempo, colpito volontariamente un avversario con una gomitata al volto”. L'art. 35 n. 1 – 1.1 C.G.S. statuisce, infatti, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara. E sulla base delle dette integrazioni è stato confermato che si è trattato di atto volontario e violento, in quanto tale da assoggettare, come pena minima, alla sanzione inflitta.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 27 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL CALC. C.E. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; - AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA SPEZIA/CAGLIARI DEL 15.11.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara: “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria, per aver, al 39° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa”. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che la sanzione irrogata possa essere contenuta nella sola squalifica per tre giornate effettive di gara con eliminazione, dunque, della sanzione aggiuntiva dell’ammenda. Ed, invero, a fronte dell’obiettivo disvalore della condotta sanzionata, fatto palese dalla insistita azione di protesta posta in essere dal calciatore che, per ben due volte, ha “urlato” all’arbitro, la sopra riportata espressione ingiuriosa, occorre tener conto delle particolari modalità esecutive e, segnatamente, del gesto riportato nello stesso referto di coprire la bocca, nel tentativo di impedire la percezione dell’offesa da parte di terze persone e, comunque, scongiurando quell’effetto di platealità che sovente accompagna reazioni scomposte di tal tipo. Tali peculiari modalità con cui il calciatore – omissis - ha attuato la sua condotta ne attenuano il complessivo contenuto offensivo di talché, in un ponderato giudizio di bilanciamento, deve ritenersi proporzionata ai fatti in addebito la sanzione della sola squalifica per 3 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 06 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’ U.S. AGROPOLI LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.D. SEGUITO GARA AGROPOLI/RENDE DEL 28.10.2015.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario, facendolo cadere”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 06 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’ U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.A.SEGUITO GARA AGROPOLI/RENDE DEL 28.10.2015.

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara, poiché dopo la concessione di un calcio di rigore dava delle pacche (7) sulla spalla dell'arbitro dicendogli “bravo cogl…, sei proprio una testa di c…”. Osserva, infatti, questa Corte che quanto posto in essere dal – omissis - è sussumibile in una unica condotta, però aggravata dalle espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV dell’8.10.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.N. SEGUITO GARA MESSINA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 7.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè, nel contestare una decisione arbitrale afferrava il braccio del direttore di gara e gli rivolgeva reiterate frasi offensive.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 08 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/DIV del 24.9.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. K.C. SEGUITO GARA BENEVENTO/ MESSINA DEL 23.9.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere volontariamente colpito con un pugno alla fronte un avversario procurandogli fuoriuscita di sangue, in reazione.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SSDARL CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.F. SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/SAMBENEDETTESE DEL 16.9.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un avversario con una manata al volto”,

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. S.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 13.9.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver colpito un calciatore avversario con una manata al volto nel corso della partita

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.M.  SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/ASD MONTICELLI DEL 18.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una manata al volto.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.V. SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/SPORT CLUB MARSALA 1912 DEL 14.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per essersi spintonato con un calciatore avversario colpendolo con forte violenza con una manata al volto, venendo, poi, espulso dall'Arbitro.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANOCHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.S. SEGUITO GARA UNION ARZIGNANO CHIAMPO/VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO DEL 18.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per la condotta tenuta nella gara, protestava per una decisione affermando: ”vai a …,s…… di m…..,sei scandaloso”

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. E.C.SEGUITO GARA SSD CITTÀ’ DI CASTELLO/VALDINIEVOLE MONTECATINI DELL’11.10.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara per avere, al termine della gara, fatto ingresso sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara; condotta, poi, reiterata fino all'ingresso negli spogliatoi ove il calciatore tentava di accedere.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.W. SEGUITO GARA SPORT CLUB MARSALA 1912/NOTO DEL 18.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015

Impugnazione – istanza:  3. RICORSO BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. A.G. SEGUITO GARA BENEVENTO/MONOPOLI DELL’11.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.G. SEGUITO GARA GAVORRANO/CITTÀ DI FOLIGNO 1928 DEL 4.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, in reazione e a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con alcuni calci alle gambe”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.A.C. SEGUITO GARA SARNESE 1926/NOTO DEL 16.9.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara perché “espulso per fallo di reazione ad uno subìto, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva con modalità eclatanti espressione gravemente offensiva al Direttore di gara, reiterando la condotta uscendo dal terreno di gioco”. Ad avviso della Corte l’episodio può, tuttavia, essere qualificato, nel suo complesso, come una condotta gravemente ingiuriosa e antisportiva, valutabile ai sensi dell’art. 19.4 lett. a) C.G.S., con possibilità di adeguata commisurazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Nella specie, ferma la congruità della pena individuata dal giudice di prime cure in relazione alla concreta condotta del calciatore, il giudizio complessivo dell’episodio può essere rivisto, in melius, atteso che l’episodio negativo pare essere stato sintomo di un isolato momento di 4 irripetibile sconsideratezza, al quale non sono seguite conseguenze perniciose, da parte di un atleta che non risulta avere precedenti specifici. Ciò detto, la Corte - in considerazione dell’ingresso di circostanze attenuanti ex art. 16, comma 1 C.G.S. - ritiene che possa essere valutata come congrua ed equa la riduzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.M. SEGUITO GARA VARESE/LATINA DEL 2.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per aver, all'atto dell'ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro rivolgendogli espressioni ingiuriose".

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTE AL CALC. M.B. SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CROTONE DEL 2.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  perchè a seguito di un fallo da lui commesso su un calciatore avversario a giuoco ormai interrotto, colpiva lo stesso avversario con forza e deliberatamente ad una caviglia con un calcio dal lato dei tacchetti della scarpa.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 17 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 01 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANOCHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.J. SEGUITO GARA CLODIENSE/UNION ARZIGNANOCHIAMPO DEL 13.9.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver colpito un calciatore avversario con un pugno al volto.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DELL’A.S.D. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.G. SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/LEGNAGO SALUS DEL 29.3.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara per condotta sleale in corso di gara, avendo sgambettato un avversario impedendogli la chiara opportunità di segnare una rete e per aver poggiato la mano sul petto dell’arbitro, spingendolo lievemente.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 25.3.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. P.C. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SAN SEVERO/L’AQUILA CALCIO 1927 DEL 21.3.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta al tesserato  a 3 giornate effettive di gara per aver rivolto frasi gravemente offensive al direttore di gara in occasione della gara, non essendo stato posto in essere un contegno tale da provocare incidenti di sorta.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.G. SEGUITO GARA FONDI/NUORESE DEL 2.4.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per aver colpito con un pugno un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 14. RICORSO DEL CALCIO BRESCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.A. SEGUITO GARA BRESCIA/TRAPANI DEL 29.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere al 21° del primo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro; inoltre, mentre usciva dal recinto di giuoco, profferiva un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 18.2.2015

Impugnazione – istanza:5. RICORSO F.C. ATLETICO MONTICHIARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.F. SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/ATLETICO MONTICHIARI DEL 15.2.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore poiché, in azione di gioco, ha colpito un avversario con una manata al ventre.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO F.C. APRILIA S.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.G. SEGUITO GARA APRILIA/PALESTRINA DEL 22.2.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere a gioco fermo calpestato la schiena di un calciatore avversario che si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco, provocandogli leggero arrossamento all’altezza lombare”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DELL’A.S. MELFI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.S. SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per atto di particolare violenza verso un avversario al termine della gara (r.A.A.)”. L’assenza, poi, di conseguenze fisiche non può validamente supportare una richiesta di sanzione più lieve perché, volendo ragionare a contrariis e al di là di possibile integrazione di reato, ben più severa sarebbe la sanzione in caso di tentativo di strangolamento o, comunque, in presenza di lesioni all’integrità fisica dell’avversario. Gesto violento, nella fattispecie che ci occupa, maggiormente ingiustificato dal fatto che l’episodio è avvenuto a gara conclusa e non quale istintiva reazione a episodio di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.A. SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro; espulso, rivolgeva all’arbitro una espressione offensiva”. “sei un pezzo di m…..”

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 3.2.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’U.S. PISTOIESE 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.P. SEGUITO GARA PISTOIESE/REGGIANA DEL 31.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore «per aver volontariamente colpito con un pugno al viso un avversario».

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 03 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 234 del 12.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. T.O. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TORINO/VIRTUS ENTELLA DEL 9.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per aver, al 3° del secondo tempo, colpito un calciatore della squadra avversaria con una violenta gomitata al volto”. Quanto alla pretesa disparità con altre decisioni adottate invocata dal ricorrente, devesi ribadire che la Corte Sportiva d’Appello deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 271 del 19.5.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.P.O. SEGUITO GARA SPAREGGIO CAMPIONATO ECCELLENZA VIBONESE CALCIO/AURUNCI DEL 17.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché “con la palla non a distanza di gioco colpiva con uno schiaffo al volto un avversario e con un calcio una gamba. Tale comportamento provocava dolore all’avversario e lo faceva cadere “. Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel ricorso, non essendo confortate da nessun elemento di prova, tranne il video dell’azione, che peraltro non viene allegato e che comunque la sezione non ritiene di dover prendere in esame.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 98 del 25.5.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.I. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, 1913 SEREGNO CALCIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 23.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere dato ad un avversario, a gioco fermo, una manata al volto.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. R.I., TESSERATO F.C. CASERTANA S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/CASERTANA DEL 9.5.2015.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere volontariamente colpito al volto un avversario procurandogli fuoriuscita di sangue”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DEL CALC. N.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CLODIENSE/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 2.4.2015)

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco fermo. La circostanza che la vicenda de qua sia avvenuta a gioco fermo rende la stessa non assimilabile a quelle di cui ai precedenti giurisprudenziali evocati dal ricorrente, relativi a fatti avvenuti durante le azioni di gioco (ad es. nell’atto di divincolarsi da un avversario).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.P.F. SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 4.4.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere “al 47° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con un violento calcio alla gamba”. È bene ribadire, difatti, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima. Conseguentemente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 3.4.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.K. SEGUITO GARA CARPI/BOLOGNA DEL 29.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 40° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al collo”. È necessario rilevare, infine, che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall’effetto provocato ma dal semplice compimento.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.179/DIV del 3.4.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.F. SEGUITO GARA CALCIO COMO/BASSANO VIRTUS DELL’1.4.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per il comportamento offensivo tenuto d nei confronti dell’arbitro al termine della gara nonché l’espressione blasfema utilizzata dal medesimo nella stessa circostanza, così come emergeva dal rapporto del Commissario di campo nonché dalla comunicazione al Procuratore federale. Non vi è dubbio che l’espressione utilizzata, rafforzata dall’espressione blasfema che la accompagnava, risulti non solo irrispettosa bensì idonea a ledere la dignità ed il decoro del direttore di gara. Infine, pur volendo valutare il rapporto di continuità tra le due espressioni utilizzate (quella offensiva e quella blasfema), conformemente al citato precedente giurisprudenziale (cfr. Com. Uff. n. 242/CGF del 25 marzo 2014), non può non rilevarsi la particolare offensività dell’espressione usata nella presente fattispecie (“incapace! Sei un incapace”), rivolta al solo direttore di gara, rispetto a quella utilizzata nel citato precedente che, seppure rivolta al solo assistente arbitrale, veniva riferita impersonalmente a tutti i soggetti intervenuti nella gestione della gara (“siete scandalosi”).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.V. SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/AMITERNINA SCOPPITO DEL 25.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 14.1.2015

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DEL S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.A.SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CALCIO SAN CESAREO DELL’11.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore poiché, a gioco fermo, ha afferrato un calciatore avversario per i capelli.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 5.3.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. G.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA CALCIO 1927/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 4.3.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara “per comportamento gravemente offensivo e provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (r.A.A.)”. Ad avviso della Corte l’episodio può, tuttavia, essere qualificato come una condotta gravemente ingiuriosa e antisportiva, valutabile ai sensi dell’art. 19.4 lett. a) C.G.S., con possibilità di adeguata commisurazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Nella specie, ferma la congruità della pena individuata dal giudice di prime cure in relazione alla concreta condotta del giocatore, il giudizio complessivo dell’episodio può essere rivisto,inmelius, per effetto dei favorevoli comportamenti dello stesso sia in campo (assenza di precedenti specifici) sia nella società civile (come allegato e documentalmente dimostrato nel ricorso), cosicché può ritenersi (e auspicarsi) che l’episodio negativo sia stato sintomo di un isolato momento di irripetibile sconsideratezza da parte di un atleta che ha, invece, dato dimostrazione di avere, in altri contesti sociali, sensibilità e maturazione. Ciò detto, la Corte - in considerazione dell’ingresso di circostanze attenuanti ex art. 16, comma 1 C.G.S. - ritiene che possa essere valutata come congrua ed equa la riduzione della squalifica a tre giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015

Impugnazione – istanza: 12. RICORSO DEL S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.L. SEGUITO GARA CARONNESE S.S.A.R.L./CUNEO 1905 S.R.L. S.D. DEL 4.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché “Espulso per proteste nei confronti dell’Arbitro accompagnate da espressioni offensive, nell’uscire dal terreno di gioco reiterava la condotta rivolgendo al Direttore di gara altre espressioni gravemente ingiuriose”. Comportamento che il giudice di prime cure, ad avviso di questa Corte, ha correttamente e congruamente sanzionato, tenuto conto che all’art. 19.4 lett. a), viene punita, con la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara, la condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015

Impugnazione – istanza: 11. RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.L. SEGUITO GARA CARONNESE S.S.A.R.L./CUNEO 1905 S.R.L. S.D. DEL 4.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’Arbitro espressioni gravemente ingiuriose”. Comportamento offensivo che, peraltro, rispettando la previsione di cui all’art. 19.4 lett. a), viene sanzionato con la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara, (come lo stesso Giudice ha correttamente fatto anche per le altre fattispecie analoghe punite nella stessa giornata di campionato) a cui deve aggiungersi la giornata di squalifica autonomamente irrogabile per l’espulsione avvenuta in corso di gara per doppia ammonizione.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. O.E. SEGUITO GARA BISCEGLIE/FIDELIS ANDRIA DEL 21.12.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al petto”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL S.S. D.R.L. PIACENZA CALCIO 1919AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.S. SEGUITO GARA FIDENZA/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 20.12.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015

Impugnazione – istanza:3. RICORSO DEL CALC. V.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/MAPELLOBONATE CALCIO DEL 12.4.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara «per avere con il pallone lontano dall’azione di gioco, colpito violentemente con una gomitata al labbro un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue e rendendo necessario l’intervento del sanitario». Il comportamento del calciatore di cui trattasi deve essere stigmatizzato con fermezza ed è, senza dubbio, meritevole di censura e sanzione. Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, un’attenta e ponderata lettura del referto ufficiale di gara consente di apprezzare come il calciatore di cui trattasi abbia, nell’occasione, tenuto una condotta antisportiva, violenta nel gesto, ma priva di intento lesivo. Complessivamente, dunque, rivalutata la condotta alla luce delle suddette considerazioni e valorizzato il comportamento tenuto dal reclamante successivamente all’episodio di cui trattasi (mancanza di proteste, assistenza al calciatore colpito, scuse rivolte allo stesso) ritiene questo Collegio che la sanzione della squalifica inflitta al sig. – omissis - possa essere ridotta da 4 a 3 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CSA del 12 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.D. SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015

Massima: La Corte, infligge la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 2.000,00 al calciatore per avere “al 21° del primo tempo, colpito al volto un avversario con una violenta gomitata”. La Corte, esaminati gli atti rileva come la condotta posta in essere dal Sig. – omissis - , pur essendo pericolosa, ha avuto luogo nell’ambito di un’azione di gioco, senza che l’avversario riportasse alcuna conseguenza.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 09 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.185 del 23.3.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.A. SEGUITO GARA PARMA/TORINO DEL 22.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (dodicesima sanzione); già diffidato (una giornata); per avere, al 36° del primo tempo, all’atto della notifica del provvedimento, rivolto all’Arbitro delle espressioni ingiuriose (due giornate)”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. SELARGIUS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. U.A. SEGUITO GARA SELARGIUS CALCIO/CYNTHIA 1920 DELL’8.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito con una testata e diversi calci agli stinchi un calciatore avversario”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. A.D.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SELARGIUS CALCIO/CYNTHIA 1920 S.R.L. DELL’8.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito con una testata e diversi calci agli stinchi un calciatore avversario”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 16 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.U.SEGUITO GARA CYNTHIA GENZANO/ISOLA LIRI DEL 01.03.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara perché: “espulso per avere rivolto espressioni irriguardose e dal contenuto minaccioso nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento e per tutta la durata della gara, reiterava la condotta, posizionandosi nell’area antistante gli spogliatoi. Al termine della gara accedeva allo spogliatoio della Terna chiedendo di non menzionare nel referto arbitrale l’accaduto e a fronte dell’ovvio diniego, abbandonava lo spogliatoio sbattendo la porta e profferendo l’ennesima espressione offensiva”. Peraltro, tanto premesso, la Corte – pur nello stigmatizzare con fermezza il comportamento del tesserato, senz’altro meritevole di censura - ritiene di dover rimodulare l’entità della sanzione inflitta, onde renderla maggiormente aderente all’effettiva portata offensiva dei fatti in contestazione, quale risultante dagli atti.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. O.N. SEGUITO GARA AVELLINO/LATINA DEL 7.2.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, “per avere, al 32° del secondo tempo, a giuoco fermo, indirizzato ad un avversario epiteti insultanti; per avere, inoltre assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara e per avere infine, spingendo un avversario con le mani sul petto.”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 26.3.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO SSDARL JOLLY MONTEMURLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. V.S. SEGUITO GARA ROMAGNA CENTRO/JOLLY MONTEMURLO DEL 25.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, reo di avere, nel corso della gara, protestato nei confronti di un assistente arbitrale con termini offensivi e pronunciando una frase blasfema, la squalifica per 3 giornate.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00; INFLITTA SEGUITO GARA CATANZARO/SALINIS DEL 17.1.2015

Impugnazione – istanza7. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.V.H., INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/SALINIS DEL 17.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per “essere venuto alle mani a gioco fermo e a seguito di un’azione di gioco, con un avversario dando luogo ad una rissa che costringeva il Direttore di gara a sospendere temporaneamente la gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.J.V. SEGUITO GARA VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO/RIETI DEL 21.9.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione a giornate 3 di squalifica inflitta perché il calciatore “dopo un contrasto di gioco, colpita un calciatore avversario con una manata al volto provocandogli un’evidente epistassi” in quanto “il calciatore colpito riusciva comunque a riprendere parte al gioco dopo pochi minuti”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 21.09.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.R. SEGUITO GARA CARPI/TRAPANI DEL 19.9.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.L. SEGUITO GARA CARPI/TRAPANI DEL 19.9.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato i calciatori, uno “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (prima sanzione); per aver, al 19° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito con una gomitata volontaria e violenta un avversario al volto”; l’altro  con la seguente motivazione “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 47° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del direttore di gara, rivolgendogli espressioni ingiuriose.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 12 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 09 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Del Giudice Sportivo Presso Il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. N. 13 Del 02.09.2014

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.V.V. SEGUITO GARA AMICHEVOLE FIDELIS ANDRIA/BARI DEL 27.8.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché durante lo svolgimento del gioco, colpiva al volto un avversario sferrandogli uno schiaffo.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.P. SEGUITO GARA ASTI CALCIO/ACQUI CALCIO 1911 DEL 16.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè ha tardato l’uscita dal campo ed ha anche rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.F. SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014

Massima: La Corte, previa, inammissibilità del DVD video, non sussistendo l'ipotesi prevista dall'art. 35, comma 1 – 1.2., C.G.S.,  conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere spintonato, a gioco fermo, alcuni tesserati della Società avversaria; alla notifica del provvedimento di espulsione abbandonava il terreno di gioco solo dopo numerosi richiami”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.L. SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 29.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per l’espressione ingiuriosa, rivolta al direttore di gara mentre abbandonava il terreno di giuoco non fosse rivolta al direttore di gara

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.R. SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere, al 6° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario, afferrandolo alla gola e tentando di colpirlo con una testata.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.M.B. SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per il comportamento violento posto in essere

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.D. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per comportamento minaccioso verso un assistente arbitrale al termine della gara”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO S.S. ARGENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.C.E.  SEGUITO GARA ARGENTINA/VADO DEL 19.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore che espulso dal terreno di gioco "mentre il pallone è in gioco, lontano dall'azione (e quindi dal pallone) colpiva un avversario con un pugno all'addome facendolo cadere". Per l'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., infatti, la squalifica per 3 giornate di gara rappresenta la punizione minima per chi commette un atto di violenza, salvo il caso di attenuanti.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.S.D. NEROSTELLATI FRATTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.N. SEGUITO GARA NEROSTELLATI FRATTESE/DUE TORRI DEL 7.12.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per avere colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 05 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 12 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.F. SEGUITO GARA MODENA/DELFINO PESCARA DEL 22.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per avere, al 41° del primo tempo, “colpito con un pugno al volto di un avversario”. Non può esserci dubbio, quindi, che si è trattato di una condotta violenta intenzionalmente tenuta dal – omissis - non nel contesto di una azione di gioco ma al fine di reagire nei confronti dell’avversario. Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha ricondotto la fattispecie all’ipotesi dell’art. 19, comma 4, lett. b) risultando evidente la volontà del – omissis - di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario determinata da un impulso aggressivo e non già da un eccesso agonistico. In altre parole dal referto dell’assistente arbitrale si evince con chiarezza la volontà del – omissis - di colpire l’avversario determinata dall’intenzione di reagire all’intervento subito (peraltro ritenuto regolare). La condotta del – omissis - quindi va ricondotta, quanto all’elemento soggettivo, al dolo diretto e non già alla colpa cosciente come sostenuto dalla difesa ricorrente. Naturalmente irrilevante ai fini dell’inquadramento giuridico della fattispecie è la circostanza che il calciatore colpito non abbia subito danni al pugno; le eventuali conseguenze dannose avrebbero rilevato come circostanze aggravanti ferma restando l’applicabilità della disposizione citata anche in mancanza delle stesse.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 05 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 12 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014

Impugnazione – istanza:1. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.R. SEGUITO GARA MODENA/DELFINO PESCARA DEL 22.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere al 31° del secondo tempo, colpito volontariamente con un pugno al volto un avversario”. La portata del gesto è stata confermata dal direttore di gara, appositamente interpellato, che ne ha confermato volontarietà, violenza e gratuità.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. T.D. SEGUITO GARA GROSSETO/S.P.A.L. 2013 DEL 25.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il medico sociale perché, durante l’incontro assumeva un comportamento non regolamentare in campo e per aver rivolto all’arbitro reiterate frasi offensive.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. T.G. SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara In relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D, Girone F Jesina Calcio S.r.l./Sambenedettese Arl svoltasi il 18.10.2014, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, comminava a carico della Jesina la sanzione di € 1.500,00 e diffida “per avere propri raccattapalle, nonostante richiamo formale al capitano, tardato nel recuperare i palloni usciti dal terreno di gioco generando una situazione di nervosismo. Inoltre propri sostenitori, al termine della gara, in segno di protesta lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti tra cui alcune bottiglie di vetro che non colpivano alcuno. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del lancio degli oggetti a provocare danni alla integrità fisica dei presenti”. Nel reclamo, la Jesina puntualizza che nella fattispecie si è trattato del lancio in campo di una piccola bottiglia vuota di plastica di acqua minerale, non diretta né verso la terna arbitrale né verso i calciatori ospiti e chiede pertanto la riforma della decisione impugnata o in subordine l’annullamento della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria. Tanto premesso, il Collegio rileva che dal referto arbitrale emerge: a) che fu il “pubblico della squadra ospite” ad effettuare a fine gara il lancio di oggetti sul terreno di gioco; b) che gli oggetti lanciati (tra cui alcune bottiglie di vetro) non colpivano alcuno”. In base a tali risultanze il Collegio ritiene di accogliere il reclamo, non sembrando aderenti alla realtà né pertinenti le valutazioni fatte dal Giudice sportivo. Infatti, anzitutto, per “pubblico della squadra ospite” deve verosimilmente intendersi quello della squadra della Sambenedettese che giocava in trasferta e che, essendo risultata sconfitta, era la sola ad avere motivo di reagire, il che viene indirettamente confermato dal referto dell’Assistente arbitro, il quale afferma di essere stato destinatario, dal 7’ del secondo tempo al termine della gara, di sputi ed insulti proprio da parte dei tifosi della Sambenedettese. Inoltre, pacifico essendo che il lancio di bottiglie non ha provocato danno di alcun genere, non assume rilevanza la considerazione del Giudice Sportivo circa la mera ed astratta idoneità lesiva del lancio, né assume concreto rilievo il ritardo nel recupero dei palloni.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. R.D. SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il tesserato perchè le condotte poste in essere costituiscono violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Per come rilevato dall’allora Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., non può, specie per quanto attiene al gesto delle “manette”, non rilevarsi l’estrema platealità e particolare gravità dell’atto, foriera di reazioni anche da parte del pubblico (cfr. C.G.F., Sez. I, decisione n. 239/CGF, Stagione Sportiva 2009/2010).

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 14 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014

Impugnazione – istanza: 6. S.C. VALLEE D’AOSTE S.S.D.ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.N. SEGUITO GARA VALLÉE D’AOSTE/OLTREPO VOGHERA DEL 5.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  che in reazione ad un fallo subìto, colpiva l’avversario al volto con uno schiaffo quando il pallone non era più in gioco

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 14 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA CREMONESE/BASSANO VIRTUS DEL 27.9.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara per “comportamento gravemente offensivo e oltraggioso verso l’arbitro”. Il referto arbitrale, che come noto è dotato di speciale forza probatoria, evidenzia che 1) “al 22’ s.t.. il Sig. – omissis - n. 4 per fallo” è stato ammonito; 2) “al 47’ del s.t.. il sig. – omissis - n. 11 per proteste” è stato ammonito; 3) “al 47’ del s.t. il sig. – omissis - n. 11 della Cremonese è stato espulso perché alla notifica del provvedimento di ammonizione pronunciava le seguenti parole all’arbitro….”….Quanto all’ammontare della sanzione, la discrezionale valutazione dell’organo giudicante non contrasta con l’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. che prevede la squalifica per 2 giornate, come sanzione minima, “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. 

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 14 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.S. SEGUITO GARA FONDI CALCIO/OSTIA MARE LIDO CALCIO DEL 5.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per il gesto violento (calcio alla testa)  volontario e non fortuito, nei confronti dell’avversario.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CALC. B.M. SEGUITO GARA LEONFORTESE/SORRENTO DEL 5.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  perché “a seguito di un fallo subito da un suo compagno si sente in dovere di prendere le sue difese, questo arrivando dalla parte opposta del campo e  spingendo in maniera violenta l'avversario che aveva commesso il fallo urlandogli "io ti ammazzo  figlio di puttana" ”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO SANGIOVANNI VALDARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.R.E.SEGUITO GARA SANGIOVANNI VALDARNO/BASTIA 1924 DEL 7.9.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  in quanto l’arbitro procedeva, al minuto 18 del secondo tempo, all’espulsione dal campo del calciatore “per aver colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario (Fiorucci Matteo, a sua volta espulso per reazione).

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. M.G. SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, CENTRO ESTER/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 7.9.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché al 30° minuto del primo tempo colpiva a gioco in svolgimento un’avversaria (portiere della Centro Ester) con uno schiaffo sulla guancia.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la  Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. C.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO 2 GARA PRO VERCELLI/CATANIA DEL 7.9.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè, al 29' del 1° tempo, è stato espulso su segnalazione del IV ufficiale di gara, per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno un avversario, facendolo cadere per terra.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 06 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.G.A. SEGUITO GARA CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una violenta manata la volto del calciatore avversario; infrazione rilevata dal quarto ufficiale.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 06 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.M. SEGUITO CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, per avere al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con un pugno un calciatore avversario.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 06 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 195 del 19.5.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALC. P.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA, MILAN/SASSUOLO DEL 18.5.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, all'atto di espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa".

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 18.3.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. Y.B.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATALANTA/SAMPDORIA DEL 15.3.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver colpito l’avversario con un pugno al fianco, di talché quest’ultimo si accasciava dolorante al suolo.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 12 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 13 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 26.2.2014

Impugnazione – istanza:2. RICORSO C.F. SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. V.S. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, FRANCIACORTA/SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD DEL 23.2.2014

Massima: La Corte riduce a 3 giornate di squalifica la sanzione inflitta alla calciatrice «perché in azione di gioco colpiva una calciatrice avversaria con un calcio alla caviglia. Alla notifica del provvedimento di espulsione mentre usciva dal terreno di gioco, rivolgeva frasi ingiuriose all’arbitro». Muovendo dai fatti di causa così come riferiti dal direttore di gara nel referto che, come noto, riveste fede privilegiata, ritiene questa C.G.F. che una valutazione unitaria degli elementi che connotano la vicenda conduce a ritenere che la calciatrice si sia lasciata andare ad uno sfogo, ad una espressione di stizza, attraverso cui ha comunicato, con toni di certo eccessivi e irriguardosi, disappunto nei confronti della decisione del direttore di gara. Tuttavia, il comportamento di cui trattasi rimane pur sempre irriguardoso e, in parte, offensivo. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento del Giudice Sportivo in termini di qualificazione del fatto è del tutto corretto, meritando, invece, parziale rimodulazione la conseguente determinazione della sanzione, che, visto l’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. (che prevede la sanzione minima della squalifica per 2 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), tenuto conto degli effetti del provvedimento di espulsione dal terreno di giuoco, questo Collegio reputa congruo individuare nella squalifica per complessive tre giornate di gara, anche avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale e tenuto conto della specificità della fattispecie e del contesto complessivo di riferimento.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 05 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132  del 15.5.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.S. SEGUITO GARA PLAY-OFF, BORGOSESIA/LAVAGNESE 1919 DEL  14.5.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, in azione di gioco colpito al volto un calciatore avversario con entrambe le  mani”.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo  presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.C.,  SEGUITO GARA CROTONE/CITTADELLA DELL’8.3.2014

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al  calciatore a 3 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara,  contestato l'operato arbitrale proferendo un'espressione blasfema; inoltre assumeva, all'atto del  provvedimento di espulsione, un atteggiamento intimidatorio rivolgendo espressioni ingiuriose ad  un Assistente”.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. N.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA  BARI/VIRTUS LANCIANO DELL’8.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 35° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, trattenuto la  gamba di una avversario mordendolo all’altezza della coscia”.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014

Impugnazione – istanza:1. RICORSO EMPOLI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.C. SEGUITO  GARA EMPOLI/AVELLINO DEL 7.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per il comportamento violento  (gomitata al volto) nei confronti di un calciatore avversario

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 9 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 661 del 26.3.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. PRATO RINALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.D.M.A.SEGUITO GARA PRATO RINALDO/FUTSAL ISOLA DEL 22.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  in quanto nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo nello spazio antistante gli spogliatoi alcuni calciatori si scambiavano reciproci pugni e calci.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 16 Luglio2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 224 del 4.6.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.M. SEGUITO GARA DI SPAREGGIO ECCELLENZA, ALBALONGA/CASTELFIDARDO DEL 1.6.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per avere lo stesso colpito con una testata un avversario prima di abbandonare il terreno di gioco in quanto espulso per doppia ammonizione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 14.4.2014

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.F., SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/MATERA CALCIO DEL 13.4.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  in quanto il comportamento tenuto dal calciatore della ricorrente, così come descritto nel rapporto dell’arbitro, configura (oggettivamente e soggettivamente) una condotta violenta.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014

Impugnazione – istanza:  9. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. S.B., INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara perchè: “al termine della gara attendeva la Terna Arbitrale nel parcheggio dell'impianto sportivo rivolgendo loro espressioni gravemente minacciose e simulando colpi all'autovettura sulla quale viaggiavano gli Ufficiali di gara. ( R A - R AA )”. La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore….La Corte, infatti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione inflitta al – omissis - giustificano anche la misura della sanzione che appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014

Impugnazione – istanza:  7. RICORSO PROC. D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.J.J.G. SEGUITO GARA ROMA/INTERNAZIONALE DELL’1.3.2014, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  con la squalifica per 3 giornate di gara. La Corte di Giustizia Federale, considerato che risultano nel caso di specie integrati i requisiti previsti dall’art. 35 C.G.S., ed in particolare un fatto comunque riconducibile ad un gesto di condotta violenta, quale è stato certamente il pugno inferto dal calciatore – omissis - della società Internazionale al calciatore – omissis -, nonché la circostanza che il fatto stesso non risulta essere stato percepito dall’arbitro, tra l’altro consultato specificamente in merito dal Giudice Sportivo Ritenuto che al riguardo, allo stato della normativa vigente, non possa darsi spazio alla teorica “percepibilità” dell’accadimento, facendo riferimento a concetti come lo spazio visivo e di visuale dell’arbitro e dei suoi assistenti e addizionali, dovendosi fare riferimento a quanto concretamente percepito o meno dagli Ufficiali stessi (come dai medesimi confermato). Ritenuto, altresì - data l’ammissibilità della prova televisiva ed integrato, come accennato, un fatto di condotta violenta non visto dall’arbitro - che non si possa scendere al di sotto del minimo edittale previsto dall’art. 19.4 lett. b) C.G.S., respinge il ricorso.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014

Impugnazione – istanza:  6. RICORSO PROC. D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.R.D. SEGUITO GARA ROMA/INTERNAZIONALE DELL’1.3.2014, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara. La Corte di Giustizia Federale, considerato che risultano nel caso di specie integrati i requisiti previsti dall’art. 35 C.G.S., ed in particolare un fatto comunque riconducibile ad un gesto di condotta violenta, quale è stato certamente il pugno inferto dal calciatore – omissis - della Roma al calciatore – omissis -, nonché la circostanza che il fatto stesso non risulta essere stato percepito dall’arbitro, tra l’altro consultato specificamente in merito dal Giudice Sportivo. Ritenuto che al riguardo, allo stato della normativa vigente, non possa darsi spazio alla teorica “percepibilità” dell’accadimento, facendo riferimento a concetti come lo spazio visivo e di visuale dell’arbitro e dei suoi assistenti e addizionali, dovendosi fare riferimento a quanto concretamente percepito o meno dagli Ufficiali stessi (come dai medesimi confermato). Ritenuto, altresì - data l’ammissibilità della prova televisiva ed integrato, come accennato, un fatto di condotta violenta non visto dall’arbitro - che non si possa scendere al di sotto del minimo edittale previsto dall’art. 19.4 lett. b) C.G.S., respinge il ricorso.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO DALL’A.C.F. FIORENTINAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. V.I.B. SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 24.2.2014

Massima: La Corte riduce a 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore per aver spinto reiteratamente a gioco fermo un calciatore avversario e per avere, all’atto del  conseguenziale provvedimento di espulsione, posto una mano su una spalla dell’arbitro spingendolo. Ricordato che il provvedimento del G.S.N. non ha distinto la complessiva squalifica evitando di ripartirla fra le due diverse condotte sanzionate, ritiene la Corte che la valutazione offerta al riguardo dal reclamo possa venir condivisa, tenuto conto che una giornata di squalifica è stata inflitta, con lo stesso C.U., anche al calciatore – omissis -della soc. Parma, per di più adottando la medesima motivazione contestata all’atleta della Fiorentina di aver “spinto reiteratamente con veemenza un calciatore avversario ponendogli le mani sul petto”. Le reciproche, reiterate e veementi spinte scambiate fra i due calciatori, risultanti dal referto arbitrale senza venir contrastate da altri atti ufficiali che in proposito nulla riferiscono, fanno ritenere pienamente congrua la sanzione di che trattasi, tenuto altresì conto del mancato reclamo della Soc. Parma in relazione alla squalifica del calciatore – omissis -. Il reclamo merita, viceversa, parziale accoglimento per quanto riguarda l’ulteriore sanzione, pari a tre giornate effettive di gara, dal momento che, sempre in base al rapporto del Direttore di gara, costituente – ripetesi - unico atto ufficiale sull’episodio, la condotta sanzionata, evidentemente ritenuta dal primo giudice violenta, può considerarsi più semplicemente irriguardosa, non risultando elementi che possano connotare di violenza l’appoggio, da parte del calciatore, di una mano sulla spalla dell’arbitro e nemmeno la successiva spinta, risultata inidonea a provocare conseguenze. E’ ben vero che taluni precedenti arresti di questa Corte e di altri Organi di giustizia, invocati in reclamo al fine di ottenere l’annullamento e/o una riduzione della squalifica,  anno sanzionato con due giornate effettive di gara episodi fattuali sostanzialmente identici a quello di specie, ma accompagnati da espressioni ed epiteti nei confronti degli ufficiali di gara; ritiene tuttavia la Corte che la condotta del calciatore di cui al presente procedimento sia qualificabile come irriguardosa indipendentemente dall’accertata circostanza che tale condotta non è stata accompagnata da frasi e/o epiteti di sorta. Il più volte richiamato comportamento del calciatore – omissis - che ha attinto il direttore di gara, ed in particolare l’effettuata spinta, ancorché lieve, nei confronti dello stesso, a parere del Giudicante equivalgono a condotta irriguardosa, sanzionabile con la squalifica per due giornate effettive di gara, da aggiungere alla giornata di squalifica inflitta per le precedenti considerazioni.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.M. SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/MATERA CALCIO DEL 23.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara: a fine gara, reagiva ad uno schiaffo schiaffeggiando a sua volta sul viso il portiere avversario. La condotta posta in essere dal calciatore – omissis -, la cui natura violenta non è contestata dal ricorrente, è caratterizzata da un elemento che ne attenua la gravità (trattandosi di condotta avvenuta per reazione) e da uno che, viceversa, la accentua (in quanto il fatto è avvenuto a gioco fermo e, quindi, al di fuori della concitazione della gara). Ne consegue che la sanzione inflitta debba considerarsi congrua e giustificata in quanto del tutto conforme nel minimo a quanto disposto dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile  2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.A.SEGUITO GARA VIBONESE CALCIO/NOTO DEL 17.4.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara con la seguente motivazione: “espulso per somma di ammonizioni, nell’abbandonare il terreno di gioco pestava con il piede la caviglia di un calciatore avversario procurandogli intensa sensazione dolorifica”. 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S.D. FIESOLECALDINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.C. SEGUITO GARA FIESOLECALDINE/PIANESE DEL 9.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara per avere, al termine del primo tempo, rivolto ad un proprio calciatore espressione con la quale incitava lo stesso ad intervenire con violenza nei confronti degli avversari nonché espressioni offensive all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO A.C. DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.E. SEGUITO GARA DELTA PORTO TOLLE/S.P.A.L. 2013 DEL 2.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara per “doppia ammonizione per condotta scorretta verso un avversario; espulso rivolgeva all’arbitro una frase offensiva”. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014

Impugnazione – istanza:  3. RICORSO CALC. B.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/PARMA DEL 2.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 26° del II tempo, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al volto, con  il pallone non a distanza di gioco senza, però, provocare danni fisici”, con conseguente sua espulsione decretata dall'arbitro.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 dell’11.2.2014

Impugnazione – istanza:   2. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.F. SEGUITO GARA PALERMO/PADOVA DELL’8.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore "per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una manata al volto; infrazione rilevata da un Assistente".

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 452 del 24.1.2014

Impugnazione – istanza: 3.RICORSO A.S.D. ARDENZA CIAMPINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. Q.G. SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE-ACCOPPIAMENTI, SCORPIONS CHIETI/ARDENZA CIAMPINO DEL 21.1.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore poiché, al termine della gara e dopo il fair play, sputava contro un calciatore avversario, attingendolo. Detto comportamento ha immediatamente determinato una reazione da parte dei tifosi locali che ha fatto correre il rischio di scatenare una rissa; gli stessi avevano poi infatti iniziato ad insultare gli arbitri, ciò configurando altresì profili di responsabilità oggettiva in capo al sodalizio ospitante.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 57 del 5.2.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. M.J. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA  STELLA AZZURRA/S.ZACCARIA DEL 2.2.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica alla calciatrice a 3 giornate di gara poichè “a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria assumeva un comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro applaudendolo ironicamente. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione proferiva frase ingiuriosa e cercava di aggredire l’arbitro, azione evitata solo per l’intervento delle  compagne di squadra”. La Corte ritiene che nella fattispecie sia ravvisabile piuttosto una condotta  gravemente antisportiva ed ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, (rientrante nella previsione  dell’art. 19 comma 4 lett.a) C.G.S.), scevra da una vera e propria violenza, connotata questa da  un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 74/DIV del 10.12.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELLA S.S. CHIETI CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.G. SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/CHIETI CALCIO DELL’8.12.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara poiché, al termine della gara, aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo consistito nell’essersi avvicinato alla curva dei tifosi della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento provocatorio ed offensivo che causava tra gli occupanti le panchine un principio di colluttazione per effetto delle aggressioni verbali altamente ingiuriose.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’U.S. PALESTRINA 1919 S.S.A.R.L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.P.C.SEGUITO GARA OLBIA/PALESTRINA DEL 20.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere a gioco fermo colpito con una violenta manata al volto un calciatore avversario che poco prima si era reso autore di condotta violenta e minacciosa nei confronti di un compagno di squadra”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 27 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 47 del 23.12.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA CARPI/PALERMO DEL 21.12.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 46° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito violentemente con una manata al volto un avversario”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. G.G. SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/REAL SM HYRIA DEL 3.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito con pugno al volto un calciatore avversario per il quale si rendevano necessarie le cure mediche”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 6 Dicembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 17 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo  presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.M. SEGUITO GARA JUVE STABIA/TRAPANI DEL 23.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  con la squalifica per 3 giornate di gara per aver, “al 42° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito con una  manata al volto un avversario”. La Corte, esaminati gli atti e valutata la dinamica del contrasto tra il calciatore del Trapani  ed il suo avversario, rileva come la condotta posta in essere dal calciatore, avendo avuto luogo  nell’ambito di un’azione di gioco, non può essere ritenuta come atto violento, ma deve essere  considerata quale comportamento gravemente antisportivo e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art.  19, comma quarto, lett. a) C.G.S..

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 20 Dicembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 17 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso  la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LATINA  CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.S.J. SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere al 47° del secondo tempo, a giuoco  fermo, colpito con uno schiaffo alla nuca un avversario”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 2 Gennaio 2014  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del  18.12.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CAMAIORE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. U.G. SEGUITO GARA SANCOLOMBANO/CAMAIORE CALCIO DEL 15.12.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver colpito  violentemente con un calcio alla caviglia un avversario dopo un contrasto di gioco, nonchè rivolto  all'arbitro che lo aveva espulso pesanti espressioni ingiuriose.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO VICENZA CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.P. SEGUITO GARA LUMEZZANE/VICENZA CALCIO DEL 16.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per comportamento gravemente  antisportivo, in quanto simulava di aver subito un atto di violenza a gioco fermo da un avversario;  alzatosi da terra si avvicinava con animosa gestualità ad un assistente arbitrale rivolgendogli  reiterate frasi offensive (r.A.A.)”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo  presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SORRENTO CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.E. SEGUITO GARA FOGGIA/SORRENTO DEL 16.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara con la motivazione: “per comportamento offensivo verso  l’Arbitro; espulso rivolgeva all’Arbitro una frase offensiva”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 4 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  G.A. SEGUITO GARA PADOVA/LATINA DEL 24.9.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per “doppia ammonizione per proteste nei confronti degli  Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 47° del  secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose”.  Osserva, infatti, questa Corte che la plateale e reiterata condotto del calciatore, da  considerarsi comunque irriguardosa, configura l'ipotesi sanzionatoria dell'art. 19 n. 4, lett. a),  C.G.S. che statuisce la squalifica per 2 giornate di gara, maggiorata di una ulteriore giornata, ex  comma n. 10 del su citato art. 19 C.G.S., per effetto della decretata espulsione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 4 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale  Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. N.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA  BOLOGNA/TORINO DEL 22.9.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore in quanto al termine del  primo tempo di gara all’interno del tunnel che porta agli spogliatoi, raggiungeva il quarto ufficiale e  anche alla presenza dell’arbitro addizionale profferiva le parole “comunque siete proprio scarsi”,  confermando integralmente il concetto espresso anche dopo che il quarto ufficiale gli aveva chiesto  spiegazioni su cosa intendesse dire, frase, sicuramente offensiva, perché idonea a colpire  pesantemente la capacità professionale del direttore dei gara e dei suoi collaboratori, è stata  pronunciata due volte ed è stata percepita in tutta la sua capacità offensiva anche dai rappresentanti  della Procura federale presenti che, nel loro rapporto, hanno confermato l’accaduto riferendo anche  che il calciatore, dopo essere stato espulso dall’arbitro per i fatti di cui sopra e avere chiesto ed ottenuto  di conoscere le ragioni dell’espulsione, si lasciava andare a reazioni violente urlando la frase “E’ da  34 anni che giuoco a calcio e non mi faccio prendere in giro da questi 6 qua”, accompagnando tale  reazione con la pronuncia di una espressione blasfema, mentre sferrava un pugno ad una porta  accanto a quella dell’arbitro e affermando ad alta voce “io vado in sala stampa e li distruggo”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.S. SEGUITO GARA NOTO/VIBONESE CALCIO DELL’8.12.2103

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver “a gioco in svolgimento, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.O.B. SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/SAN SEVERO DELL’8.12.2103

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  con la squalifica per 3 giornate di gara in quanto, espulso per somma di ammonizioni, ed alla notifica del provvedimento disciplinare, ha ritardato per circa 3 minuti l’uscita dal terreno di gioco, rivolgeva espressioni gravemente offensive all’indirizzo degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013

Impugnazione – istanza: 7 RICORSO S.S. MONOSPOLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.M. SEGUITO  GARA TURRIS NEAPOLIS/S.S. MONOSPOLIS DEL 22.9.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, a gioco fermo,  colpito un calciatore avversario con un pugno all’addome”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 03 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/TB dell’11.12.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. G.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO  GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE D. BERRETTI, MELFI/VIGOR LAMEZIA  DEL 7.12.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale e per avere  proferito espressioni blasfeme, con conseguente sua espulsione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale  Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 34 del 12.11.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSOA.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.A. SEGUITO  GARA BARI/VARESE DEL 9.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato:  “doppia  ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 4° del  secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. Ai sensi del comma 10 dell’art. 19 del C.G.S., “Al calciatore espulso dal campo, nel corso di  una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della  squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di  dover infliggere una sanzione più grave”. Il comma 4 del medesimo art. 19 dispone che ai calciatori  responsabili “di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa”  è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la  squalifica per 2 giornate.  Nella specie, la sanzione inflitta della squalifica per tre giornate effettive di gara appare  logica e coerente con il disposto delle richiamate disposizioni. Le ulteriori due giornate di squalifica  rispetto a quella automatica per l’avvenuta espulsione si correlano all’espressione adoperata nei  confronti dell’arbitro, la quale appare direttamente denigratoria, e quindi ingiuriosa, nei confronti  del direttore di gara, per di più nello svolgersi di un evento sportivo dove l’onestà e la lealtà sono  principi fondanti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 19 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 13.11.2013

Impugnazione – istanza: 1 RICORSO A.S.D. PRO PIACENZA 1919AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. J.D.SEGUITO GARA PRO PIACENZA 1919/CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 10.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore tenuto conto che la sanzione inflitta corrisponde al minimo edittale previsto per l’ipotesi di condotta violenta nei confronti di calciatori dall’art. 19, comma 4, lett. b) CGS

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.197/CGF (errata corrige Com. Uff. N. 209) – del 1 Marzo 2013con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del  20.2.2013

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO S.S.A.R.L.D. SAN BASILIO PALESTRINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.G.SEGUITO GARA SAN BASILIO PALESTRINA/ARZACHENA DEL  17.2.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  perché: Al 38° del secondo tempo, l’arbitro provvedeva ad espellere il giocatore  Quest’ultimo, infatti, inveiva contro l’arbitro e, nell’occasione, bestemmiava.  Il fatto veniva percepito dall’assistente dell’arbitro.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.101/CGF del 21 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo  presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.C. SEGUITO GARA GUBBIO/BARLETTA DEL 10.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché protestando vivacemente verso l’arbitro lo urtava volontariamente con una spallata e gli  rivolgeva una frase offensiva.  Adeguata al fatto appare, poi, l’entità della sanzione posto che l’art. 19, comma 4, lett. d)  prevede per la condotta violenta contro gli ufficiali di gara ben 8 giornate di squalifica.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.073/CGF del 25 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013

Impugnazione – istanza: 7 RICORSO POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  M.F. SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/MACCARESE  GIADA DEL 6.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore In quanto “al 26 minuto del primo tempo a gioco fermo colpiva con una gomitata l’avversario”.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.073/CGF del 25 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33  del 9.10.2013

Impugnazione – istanza: 6 RICORSO ALMA JUVENTUS FANO 1906 AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  G.P. SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/FERMANA DEL  6.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  in quanto al minuto 47° del secondo tempo, a veniva infatti espulso del direttore di  gara perché “tentava di colpire con la testa un avversario sul petto (a gioco non in svolgimento). La  “testata” era di lieve entità”.  L’art. 19, comma 4, lett b) C.G.S. sanziona con la squalifica non inferiore a tre giornate la condotta  del calciatore che si rende autore di atti di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre  persone presenti. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo la condotta violenta non si identifica  necessariamente in funzione delle conseguenze che l’atto ha provocato. La condotta violenta posta  in esser da un giocatore, ai fini dell’ordinamento sportivo, deve essere connotata, infatti, sul piano  psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell’avversario. La mancanza di concreti effetti  lesivi rimane quindi irrilevante ai fini della individuazione della astratta fattispecie in esame proprio  perché il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, come confermato dal costante  orientamento degli organi di giustizia sportiva, un requisito essenziale dell’atto violento, rilevando  esclusivamente la dinamica del gesto e dell’atteggiamento astrattamente idoneo a ledere (nella  circostanza, il referto arbitrale riferisce di una “testata” seppure di lieve entità). Del resto il non aver  provocato danni all’avversario non è da considerare ai fini dell’entità della sanzione se non “a  contrario”, nel senso che la sanzione minima (tre giornate) può essere aggravata laddove un  comportamento violento cagioni danni fisici all’avversario (C.G.F., sez. II, Com. Uff. n. 284/CGF  2011/2012).

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.073/CGF del 25 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n.  33 del 9.10.2013

Impugnazione – istanza:  4 RICORSO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE  C.D. SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS 1909/SANCOLOMBANO  DEL 6.10.2013

Massima: La Corte accoglie il ricorso e riduce la sanzione della squalifica inflitta al  calciatore a 3 giornate effettive di gara per “avere, al di fuori del contesto  di gioco, dapprima ricercato un contatto fisico con un calciatore avversario e, successivamente,  colpito un altro calciatore con una testata alla fronte”.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.051/CGF del 20 Settembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento  Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 11.9.2013

Impugnazione – istanza: 2 RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  C.M. SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/ISERNIA  FOOTBALL CLUB DELL’8.9.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata allo sterno”.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.202/CGF del 12 Marzo  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 207 del 14.03.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’U.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. I.G. SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI, AUDACE CERIGNOLA/TIGER DEL 13.03.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per il comportamento particolarmente ingiurioso ed intimidatorio, e per di più reiterato, nei confronti del Direttore di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.052/CGF del 20 Settembre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 12 del 9.9.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.F.I.SEGUITO GARA SPEZIA/CARPI DEL 7.9.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver “al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto”. A tal proposito, la Corte rileva, peraltro, come una manata al volto debba essere considerata, in linea di principio, un gesto violento, sanzionato dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., in base al quale la sanzione minima applicabile al calciatore che pone in essere tale condotta ammonta a tre giornate di squalifica.

                     

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale –  Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DALL’A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALC. N.P.SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ  DI MARINO DEL 13.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore attesa la natura e la eccezionale gravità dei fatti commessi

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale –  Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DALL’A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE INFLITTA AL CALC. R.P. SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ  DI MARINO DEL 13.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore attesa la natura e la eccezionale gravità dei fatti commessi

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale –  Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DALL’A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE INFLITTA AL CALC. C.G. SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ  DI MARINO DEL 13.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore attesa la natura e la eccezionale gravità dei fatti commessi

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del  15.4.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DALL’A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. S.S.INFLITTA SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL  14.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  al 15° del secondo tempo, a gioco fermo, spingeva un calciatore avversario in avanti  e subito dopo lo colpiva con uno schiaffo.  Giova inoltre soggiungere che a nulla rileva che lo schiaffo sulla guancia fosse di lieve  intensità, in quanto la misura della punizione riguarda oltre alla condotta materiale anche il tentativo  posto in essere e men che meno sussiste una scriminante per la circostanza che un comportamento  integrante condotta violenta sia stato occasionato con la tenuità della misura posta in essere.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 1 Febbraio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 22 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.E.SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/SAN CESAREO DEL 20.1.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  perché al 36° del secondo tempo, colpiva a gioco fermo dopo la  segnatura di una rete con un pugno alla schiena un giocatore avversario che, in conseguenza del gesto,  non riportava alcun particolare danno fisico proseguendo la partita. Giova inoltre soggiungere che a nulla rileva che il pugno non aveva lasciato alcuna  conseguenza e fosse così di lieve intensità, in quanto la misura della punizione riguarda la materialità  della condotta e men che meno sussiste una scriminante per la circostanza che un comportamento,  comunque integrante condotta violenta, sia stato occasionato dalla concitazione del momento e debba  essere apprezzato in ragione della tenuità delle conseguenze provocate.  Nemmeno hanno pregio i rilievi in ordine alla asserita mancata segnalazione da parte degli  Assistenti e del Commissario di campo in quanto essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione  dell’arbitro, quest’ultimo era l’unico onerato della relativa refertazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale  Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 7.5.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. C.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA  CESENA/JUVE STABIA DEL 4.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, in reazione,  colpito un avversario con una forte manata al volto; infrazione rilevata dagli assistenti e dal  collaboratore della procura federale”. Nel caso che ci occupa, invece, siamo in presenza di un’ ipotesi in cui chi reagisce è lo stesso  che ha provocato e quindi non può trovare accoglimento alcuna fattispecie di riduzione della  sanzione, in quanto l’eventuale legittima difesa appare assolutamente elisa dalla provocazione  iniziale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio  Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO CAL. B.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA  LATINA/PISA DEL 16.6.2013

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 18 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 136 del 18.6.2013

Impugnazione – istanza: 1.RICORSO PARMA FC SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX  ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE C.A.INFLITTA  SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI  JUVENTUS/PARMA DEL 18.6.2013

Massima: La Corte, sentito l’Arbitro, respinge il ricorso con richiesta di  procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla società avverso la sanzione comminata al calciatore, per aver colpito con una ginocchiata alla schiena un  avversario al termine della gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DELL’U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.F. SEGUITO GARA AGROPOLI/SAMBIASE DEL 22.12.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  perché al 40° del secondo tempo, a “giuoco fermo” colpiva con una gomitata all’altezza del torace un calciatore avversario in reazione al comportamento di quest’ultimo.  Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Giraldi – se pur provocato – ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale, essendo i fatti stessi avvenuti sotto la diretta visione e percezione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo così in quel momento visualizzati.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL CALCIATORE S.S. (TESSERATO S.S.D. JESINA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA JESINA/MACERATESE DEL 16.12.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio alla schiena un calciatore avversario riverso a terra a seguito di uno scontro di gioco”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.S.J. SEGUITO GARA CITTÀ DI POTENZA/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 22.12.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, al termine della gara, tentato di venire a contatto fisico con un calciatore avversario senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento di altri calciatori, nella circostanza rivolgeva espressioni minacciose all’indirizzo del medesimo calciatore. A causa di tale comportamento non era possibile effettuare il rituale saluto di fair-play”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’ASD.P. RIBERA 1954 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.G. SEGUITO GARA COMPRENSORIO NORMANNO/RIBERA 1954 DEL 2.12.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per avere, in reazione ad un fallo subito, mentre si trovava a terra, colpito con un calcio, il calciatore avversario autore del fallo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.J.R. SEGUITO GARA SAN CESAREO CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 16.12.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con degli schiaffi al volto”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 17 Dicembre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALC. L.C.D., SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.11.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere a gioco fermo colpito con una manata al viso un calciatore avversario determinandone la caduta al suolo”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.G.SEGUITO GARA SAN CESAREO CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 16.12.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  in quanto “allontanato per avere rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’Arbitro, al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco protestando nei confronti della terna arbitrale”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.D. SEGUITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO/VIBONESE DEL 12.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere a gioco in svolgimento, ma con il pallone  lontano, colpito con una manata al volto un calciatore avversario”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M. SEGUITO GARA MATERA/MONOSPOLIS DEL 12.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “per essersi avvicinato alla panchina della squadra avversaria  profferendo espressioni che provocavano la reazione di uno degli occupanti e generavano la reazione  di quest’ultimo risoltasi in reciproci spintoni”. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 105 del  19.5.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  B.D. SEGUITO GARA SASSUOLO/LIVORNO DEL 19.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quinta sanzione);  per avere inoltre, al 31° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, con violenza,  colpito violentemente un avversario alla nuca".  Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti del Direttore  di Gara, nei quali si legge che il calciatore ha violentemente colpito alla nuca l'avversario, ritenuto  che la condotta in questione integri in ogni caso una condotta violenta, così come in forma letterale  affermato dal direttore di gara nel proprio referto, respinge il ricorso.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 105 del  19.5.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  F.V. SEGUITO GARA SASSUOLO/LIVORNO DEL 19.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  il quale al 31° del secondo tempo,  veniva espulso “perché strattonando violentemente al collo un avversario lo faceva cadere a terra, episodio questo che si  caratterizza per un gesto violento e non solo meramente antisportivo posto in essere dal calciatore ai danni di un avversario.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 07 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 29.4.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. V.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA EMPOLI/CESENA DEL 28.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore "per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, con violenza, colpito un avversario con un calcio".

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. D.G. SEGUITO GARA GROSSETO/LIVORNO DEL 20.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “ per avere, al 22° del secondo tempo, appoggiato la mano sul volto di un avversario tirandogli con forza un orecchio; per avere, inoltre, impedito all’arbitro, per qualche secondo, di estrarre il cartellino per la notifica del provvedimento disciplinare”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.G.SEGUITO GARA CATANIA/PALERMO DEL 21.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “ per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato ( dodicesima sanzione ); per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, afferrato al collo un calciatore avversario, strattonandolo e spingendolo reiteratamente.”

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.C. SEGUITO GARA INTER/ATALANTA DEL 7.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 46° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario senza conseguenze lesive”. Osserva, infatti, questa Corte, … che la condotta refertata ha le connotazioni di atto violento anche se non qualificato come tale e ciò in conformità alla costante giurisprudenza disciplinare di questa Corte in “subiecta materia”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE S.F., SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VICENZA DEL 29.3.2013

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara e ammenda di € 3.000,00 “per avere, al 32 del primo tempo, colpito con una manata al volto un avversario procurandogli una lieve ferita al labbro, per avere, inoltre, all'atto dell'espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, rivolgendogli un'espressione irriguardosa”… avuto riguardo all’entità della sanzione inflitta, la Corte ritiene di doverla rimodulare onde rendere il relativo contenuto afflittivo maggiormente aderente all’effettiva portata offensiva dei fatti in contestazione. Ed, invero, non può essere obliterata la natura istintiva del gesto censurato, conseguente alla trattenuta dell’avversario, di talchè una lettura degli eventi accertati coerente con la stretta consequenzialità dinamica degli accadimenti consente di ridimensionare la portata offensiva del colpo inferto siccome non ispirato da una specifica finalità di arrecare un danno all’avversario, come peraltro fatta palese dalla stessa contenuta entità della lesione arrecata, definita nello stesso referto del direttore di gara come “lieve”. In applicazione della suddetta metodica appare, dunque, equo ridurre la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, con conferma dell’ammenda applicata dal giudice di prime cure.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.F.SEGUITO GARA GROSSETO/CESENA DEL 23.3.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere al 40° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito violentemente un calciatore avversario con una ginocchiata al volto”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL S.S.D. REAL SPAL S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.N.SEGUITO GARA REAL SPAL/ FORMIGINE A.S.D. DEL 23.9.2012

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara per avere a gioco fermo, in reazione ad un fallo subito, spintonato ripetutamente, poggiandogli le mani sul petto, un calciatore avversario, rivolgendo al medesimo contestualmente, espressioni dal contenuto minaccioso.  La fattispecie concreta, così come risulta dettagliatamente descritta dal Direttore di Gara, presenta quegli elementi di non particolare rilevanza della condotta violenta: ”spintonato ripetutamente il calciatore avversario, poggiandogli le mani sul petto” non soltanto del tutto priva di effetti lesivi, ma che si caratterizza essenzialmente in una manifestazione impulsiva di lieve e modesta connotazione violenta.  Pertanto in applicazione dell’art.19, comma 4, lett.b) C.G.S., considerato che si è trattato di un episodio al limite della condotta violenta e comunque di non particolare gravità, in accoglimento della stessa richiesta della ricorrente, si ritiene giusto ed equo ridurre la squalifica a 3 giornate effettive di gara. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale  Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 90 del 21.3.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI  GARA INFLITTA AL CALC. D.H.P. SEGUITO GARA  BARI/PADOVA DEL 19.3.2013

Massima: La Corte, sentito l’assistente, respinge il reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, per aver il calciatore al 17° del secondo tempo, con il pallone non  a distanza di gioco, colpito un avversario con un pugno allo stomaco”

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 13 Maggio 2009 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 27  Maggio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010

Impugnazione – istanza:  Ricorso A.C.V. Scandicci A.S.D. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al sig. G.E. seguito gara Group C.di Castello/Scandicci del 2.5.2010

Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 3 gare effettive “per avere, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentato di colpire più volte un calciatore avversario senza riuscirvi per il pronto intervento di dirigenti e calciatori della società”

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 13 Maggio 2009 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 27  Maggio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010

Impugnazione – istanza:   Ricorso A.C.V. Scandicci A.S.D. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al sig. G.E. seguito gara Group C.di Castello/Scandicci del 2.5.2010 Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 3 gare effettive “per avere, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentato di colpire più volte un calciatore avversario senza riuscirvi per il pronto intervento di dirigenti e calciatori della società”

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 13 Maggio 2009 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 27  Maggio 2010 n. 3 e  su  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010

Impugnazione – istanza:  Ricorso A.S.D. Porfido albiano avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitta al calciatore N.P. seguito gara Domegliara/porfido Albiano del 2.5.2010 Massima: Il calciatore di colore è sanzionato con la squalifica per 3 gare effettive “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive dal contenuto denigratorio per motivi di razza nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 n. 6 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore C.L. seguito gara Sarzanese/Virtus Entella del 21.2.2010 Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 gare effettive perché, espulso per somma di ammonizioni: - a) si portava, a seguito dell’espulsione, testa a testa con l’arbitro, protestando in modo veemente e plateale e costringendolo ad indietreggiare; - b) e poi, subito dopo, si portava nuovamente faccia a faccia con l’arbitro, sul cui petto poggiava le mani costringendolo ancora una volta ad indietreggiare. E’ da considerare al riguardo che la duplice inosservanza, accertata dal direttore di gara ed attestata nel suo rapporto con tipica efficacia probatoria a questo riconosciuta dall’art. 39.1 C.G.S., costituendo indubbiamente una fattispecie di condotta gravemente antisportiva, comporta di per sé ai sensi dell’art. 19, n. 4, lett. a) dello stesso codice la penalità di due giornate di squalifica. A questo primo illecito si è poi aggiunta una ulteriore condotta che merita di essere definita come gravemente e reiteratamente ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, come tale sanzionabile ancora una volta dall’art. 19 n. 4 citato con due giornate di squalifica. Tutto ciò premesso, può ritenersi che il giudice sportivo abbia implicitamente ritenuto di applicare, pur non facendone espressa menzione nella motivazione della sua decisione, la presenza di una circostanza attenuante per mitigare il rigore della penalità edittale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 12 Febbraio 2010 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 27 Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 1-86 del 26.1.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso calc. R.D.M. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Brescia/Crotone del 23.1.2010 Massima: Per condotta violenta non deve intendersi solo quella dalla quale derivano lesioni personali, ma anche quella che, pur non provocando conseguenze lesive, sia in grado di costituire pericolo per l'integrità fisica, alcunché rilevando, ai fini disciplinari, il fatto che il calciatore colpito si sia rialzato ed abbia proseguito il gioco.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 n. 3 e  su  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 18.2.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso S.S.D. F.C. Bikkembergs Fossombrone s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore B.R.D. seguito gara Castel S. Pietro/ Bikkembergs Fos. del 17.2.2010

Massima: Il gesto compiuto dal calciatore può considerarsi rientrante nell’ambito di applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19, comma 4, lett. b) che prevede la squalifica per tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Il caso di specie il calciatore al termine del primo tempo, mentre le squadre attraversavano il sottopassaggio per raggiungere i propri spogliatoi, ha spinto con una mano sul petto un calciatore avversario facendolo cadere all’indietro lungo le scale e rendendo necessario l’intervento dei sanitari.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010 n. 5 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009

Impugnazione – istanza:  Ricorso della S.S. Cassino S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al sig. N. M. inflitta seguito gara Cassino/Manfredonia del 20.12.2009

Massima: La tesi difensiva della società ricorrente, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte dell’assistente arbitrale, fonte di prova privilegiata e peraltro non contestata, che ha relazionato l’evento incriminato in termini inequivocabili, riferendo che al termine della gara l’allenatore in seconda correva verso di lui profferendo una frase dal contenuto minaccioso e violento. La condotta dell’allenatore, che configura pienamente sia la fattispecie della minaccia che quella della offesa, e non semplicemente irriguardosa, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione della squalifica di tre giornate di gara inflittagli dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 08 Aprile 2010 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 11 Maggio 2010  e  su  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso della S.S. Scafatese Calcio avverso le sanzioni: - ammenda di € 3.500,00 alla reclamante, - squalifica per 4 giornate di effettive gara al calciatore M.L.; - squalifica per 2 giornate di effettive gara al calciatore B.L., inflitte seguito gara Scafatese/Catanzaro del 28.3.2010 Massima: Il calciatore è sanzionato con tre giornate di gara la squalifica per aver posto in essere un atto di violenza verso un avversario a gioco fermo e dopo la notifica del provvedimento per aver rivolto all’arbitro una frase ingiuriosa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 n. 4 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso del F.C. Francavilla avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore C. A. seguito gara Francavilla/Ischia Isola del 14.2.2010

Massima: Congrua è la squalifica per 3 giornate di gara irrogata al calciatore, ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. b), C.G.S., per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore avversario cagionando al medesimo sensazione dolorifica”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 26 Febbraio 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 10.2.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso Pol. Gaeta S.r.l. avverso le sanzioni: inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. per 5 gare effettive al sig. M.D.; squalifica per 3 gare effettive al calciatore M. F., inflitte seguito gara Gaeta/Sanluri Calcio del 7.2.2010 Massima: L’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 25 Gennaio 2010 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 11 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 339 del 13.1.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’A.S.D. Calcio a Cinque Forli’ avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al calciatore P.J. seguito gara Calcio a Cinque Forlì/Aosta Calcio A 5 del 10.1.2010 Massima: Il referto arbitrale, che, come è noto, costituisce una fonte di prova privilegiata nei procedimenti disciplinari, chiaramente riferisce che il calciatore in questione è stato espulso dal terreno di gioco per avere colpito un avversario con un pugno alla schiena. Quanto alla richiesta di riduzione della squalifica, si osserva che questa non è riducibile in quanto è congrua conseguenza sanzionatoria dell’atto di violenza commesso dal calciatore e che comunque la sua misura corrisponde al minimo edittale stabilito dall’art. 19, comma 4, lett. b), come sanzione per i calciatori resisi responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari. Consegue la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 15 Gennaio 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 23 Febbraio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso del calciatore D. P. L. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Grosseto/Frosinone del 18.12.2009 Massima: L’avverbio “violentemente”, riportato nel referto del Quarto Ufficiale e riferito al comportamento tenuto dal calciatore, non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella che vuole integrati, nel caso di specie, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. Congrua è la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 Dicembre 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Marzo 2010 n. 4 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 19.11.2009

Impugnazione – istanza:  Ricorso Pol. Budoni avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore M. F. seguito gara Budoni/Arzachena del 18.11.2009

Massima:  Congrua è la squalifica per 3 giornate di gara irrogata al calciatore negli spogliatoi dello stadio – dopo che un calciatore della società avversaria insultava l’allenatore il proprio allenatore - colpiva per reazione con un pugno al volto un avversario.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 29 Gennaio 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 15 Febbraio 2010 n. 2 -  e su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010

Impugnazione - istanza: Ricorso dall’U.S.D. VirtusveComp Verona avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore L. P. seguito gara Città di Jesolo/Virusvecomp Verona del 17.1.2010

Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore “per avere, a gioco fermo, dopo una rincorsa di quaranta metri, spinto con forza un calciatore avversario mettendogli le mani intorno al collo e facendolo cadere a terra”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Catanzaro avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore C.M. seguito gara Isola Liri/Catanzaro del 25.10.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con 3 giornate di squalifica perchè al 33° del secondo tempo della partita veniva espulso per aver colpito un avversario con uno schiaffo, a gioco fermo, integrando così la violazione dall’art. 19, comma 4, lettera b) CGS a nulla rilevando l’attenuante, richiamata dalla difesa, del non aver procurato danni fisici all’avversario, poiché la condotta colpita dal legislatore sportivo è quella connessa alla volontà di procurare un danno fisico, di qualsiasi entità, a prescindere dagli esiti dell’azione stessa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 28 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 31 del 16.12.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.F. Brescia Femminile avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta alla calciatrice Z. E. seguito gara Torino/Brescia Femminile del 12.12.2009 Massima: La calciatrice è sanzionata con la squalifica per 3 giornate di gara perché, “senza avere la possibilità di contendere il pallone interveniva con fallo da tergo direttamente sui piedi dell’avversario”. Trattandosi nella specie di fallo non meramente agonistico bensì connotato da violenza gratuita, correttamente il giudice di prime cure ha fatto applicazione del disposto dell’art. 19 comma 4 C.G.S. che prevede la comminazione della squalifica di 3 giornate, come sanzione minima.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 16.11.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del Modena F.C. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D. M. seguito gara Modena/Crotone del 15.11.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con 3 giornate di squalifica perchè espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversari, all’atto dell’espulsione, rivolgeva all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 11 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 146 del 6.12.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della Reggina Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. C.A. seguito gara Ascoli/Reggina del 5.12.2009 Massima: Ai sensi della lett. b) del n. 4 dell’art. 19 C.G.S., la sanzione delle 3 giornate di squalifica rappresenta la misura minima prevista “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”. E che nel caso di specie si sia in presenza di una condotta violenta appare fuor di ogni dubbio, considerato da una parte che il calciatore ha colpito il calciatore avversario a gioco fermo e, dall’altra, che si è trattato di una manata espressamente ed inequivocamente definita violenta dall’arbitro, inferta alla nuca dell’avversario. La circostanza, poi, che il colpo inferto non abbia prodotto conseguenze non può essere fatta valere quale circostanza attenuante, rilevando piuttosto come mancanza di circostanza aggravante, quale sarebbe stato infatti l’eventuale prodursi di conseguenze ulteriori.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 7.10.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Aqui 1911 avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore C. D. seguito gara Acqui/Casale del 4.10.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con 3 giornate di squalifica per aver protestato vivacemente per la concessione di un calcio d’angolo alla squadra avversaria ritenuto inesistente e nella circostanza lo ha colpito, seppur lievemente, tanto da non arrecargli alcun danno fisico, sul braccio destro con una manata.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del Montevarchi C.A. 1902 Srl avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore S.M. seguito gara Montevarchi/Sangimignano del 27.9.2009 Massima: Il calciatore è sanzionato con 3 giornate di squalifica per essersi rivolto al direttore di gara contestando una sua decisione pronunciando frase volgare e offensiva e nel contempo bestemmiava.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 19 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 196 dell’11.11.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’A.S.D. Cogianco Genzano c5 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore G. D. S.P. H. seguito gara A.S.D. Palestrina c5/ A.S.D. Cogianco Genzano c5 del 7.11.2009

Massima: L’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa, anche in occasione della gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per 3 giornate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 20 del 14.10.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’A.S.D. Calcio Chiasiellis avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta alla calciatrice T. A. seguito gara Lazio Calcio Femminile/Calcio Chiasiellis del 10.10.2009 Massima: Ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., è stata correttamente comminata la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta alla calciatrice per aver a gioco fermo, precisamente al 49 minuto del secondo tempo, calpestato al ventre un’avversaria che si trovava a terra.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 05 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 90/CGF del  7 dicembre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 125 del 21.10.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’A.S.D. Centro Sociale Giovanile avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al calciatore M. J. R. seguito gara Centro Sociale Giovanile/Calcio a 5 Giovinazzo del 17.10.2009

Massima: L’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa, anche in occasione della gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per 3 giornate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 61/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del  7 dicembre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore M. C.seguito gara Pescina V.G./Virtus Lanciano

del 18.10.2009

Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore per aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose dopo una doppia ammonizione che ha condotto all’espulsione del calciatore.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso del F.C. Juventus avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore E. S. seguito gara Campionato Primavera Tim – Trofeo Giacinto Facchetti - Genoa/Juventus del 08.03.2009

Massima: E’ congrua la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “perché, al termine dell’incontro, si portava presso un assistente e gli rivolgeva applauso irridente, contestualmente proferendo locuzione ingiuriosa, reiterando acclamazione di scherno..”. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato. In altri termini le condotte de quibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 10 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 291 del 26.5.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso del calciatore O. D.R. R. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittale seguito gara Torino/Genoa del 24.5.2009

Massima: Il comportamento del calciatore (che, al termine della gara e sul terreno di giuoco ha tentato ripetutamente di colpire un avversario con violenti pugni, non riuscendo nell'intento in quanto trattenuto a stento da altra persona; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura Federale), in definitiva, non può che essere definito come quello di un partecipante alla rissa, vale a dire quello di un soggetto il cui animus, la cui volontà, non è più quella di difendersi, bensì quella di offendere gli altri compartecipanti, situazione alla quale appaiono assolutamente estranei gli invocati istituti della provocazione, e della legittima difesa, e che non lascia spazio ad una riduzione della sanzione inflitta. Consegue la sanzione della squalifica per 3 gare effettive.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 29 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’ACF Fiorentina S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M. D.C. F. seguito gara Fiorentina/Cagliari dell’11.4.2009 Massima: Congrua è la sanzione di 3 giornate di squalifica irrogata al calciatore per colpito con un pugno il calciatore avversario.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 29 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso del Cagliari Calcio 1920 avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara ed ammonizione con diffida inflitta al calciatore L. B.D. seguito gara Fiorentina/Cagliari dell’11.4.2009

Massima: Congrua è la sanzione di 3 giornate di squalifica irrogata al calciatore per ”comportamento scorretto nei confronti di un avversario, per aver, al termine di gara, negli spogliatoi, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario, con conseguenze lesive. (art. 19 comma 4 lett) b C.G.S.)” e ciò pur in assenza della prova certa della condotta addebitata al giocatore atteso che lo stesso ha indubbiamente partecipato alla violenta colluttazione venutasi a creare nel tunnel degli spogliatoi

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009 n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 208 del 3.3.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso del Vicenza Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive e l’ammenda di € 2.000,00 inflitta al calciatore S. A. seguito gara Vicenza/Cittadella del 28.2.2009

Massima: Il calciatore, in applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., è sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per proteste nei confronti degli Ufficiali di Gara; già diffidato (Quarta sanzione); per aver al 37 del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’arbitro pesanti insulti ”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 169 del 01.06.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore C. G. M. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive inflittagli seguito gara Play Out F.S. Sestrese/Sestri Levante del 31.5.2009

Massima: Il Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti” (art. 19, comma 4, lett. b), mentre prescrive la sanzione minima di due giornate “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” (art. 19, comma 4, lett. a); - in considerazione delle peculiari circostanze dell’accaduto, quanto commesso dal ricorrente non configura una “condotta violenta” avendo lo stesso inteso solo richiamare l’attenzione dell’assistente arbitrale poggiandogli una mano sulla spalla e non spintonandolo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 dell’11.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Viterbese Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore F.G. seguito gara Civitavecchia/Viterbese del 10.5.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara “per avere, a gioco in svolgimento, colpito con una testata al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra e cagionandogli stordimento acuto tanto da rendere necessario l’assistenza dei sanitari.”

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 10.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Casoli con richiesta di procedimento d’urgenza avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore M.A. seguito gara Maceratese/Casoli del 7.12.2008

Massima: Ai sensi del comma 10, dell’art.19, del vigente C.G.S., al calciatore espulso dal campo – per qualsivoglia ragione - è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara. Correttamente pertanto – a prescindere dalla motivazione del Giudice Sportivo - per il solo “fallo di mano”, che ha comportato l’espulsione, il calciatore è stato squalificato per 1 gara. Analogamente, è a dirsi per l’ulteriore sanzione. Infatti in virtù di quanto previsto dal comma 4 lett. a), del citato art.19, per il caso di condotta gravemente antisportiva è prevista la squalifica per due giornate. Come può evincersi dal referto arbitrale il comportamento del calciatore ha integrato la fattispecie astratta prevista dalla norma tanto è vero che in conseguenza di detto comportamento si sono venuti a creare disordini a bordo campo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 100 del 20.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del G.S. Roma Calcio Femminile avverso le sanzioni: squalifica per 5 gare al sig. S. G.; squalifica per 3 gare al sig. C. F., inflitte seguito gara Torres Calcio/Roma Calcio Femminile del 16.5.2009

Massima: La sanzione comminata appare senz’altro proporzionata alla gravità del comportamento degli allenatori i quali, attraverso il profferimento di minacciosi insulti al direttore di gara contenuti nelle frasi refertate hanno posto in essere una condotta sportivamente gravissima, scorretta in sé e soprattutto aggravata dalla circostanza che, trattandosi di due allenatori, hanno vanificato il loro delicato ruolo di formatori sportivi la cui funzione è quella di trasmettere alla squadra segnali di senso diametralmente opposto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso A.S.D. Lupa Frascati avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore T.F.P.L. seguito gara Guidonia/Lupa Frascati del 23.11.2008 Massima: Rientra nella fattispecie punita dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. il comportamento del calciatore che “espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco applaudiva l’Arbitro ed un suo assistente, in modo ironico”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 150 del 4.5.2009)

Impugnazione - istanza: Ricorso della Pol. Gaeta avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore D.P. A. seguito gara Astrea/Gaeta del 3.5.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara perchè trovandosi in panchina  a seguito di sostituzione rivolgeva all’Arbitro espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a restare seduto in panchina irridendo il direttore di gara con gesti di scherno per circa 1 minuto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 n. 7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009 n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Pro Belvedere Vercelli avverso la sanzione della squalifica per per 3 gare effettive al calciatore C.M. inflitta seguito gara Darfo Boario/Pro Belvedere Vercelli del 25.1.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara per aver “a gioco in svolgimento calpestato volontariamente e in maniera violenta un calciatore avversario che si trovava a terra in seguito ad un contrasto di gioco, il tutto con il pallone a distanza”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009  n. 5  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dalla Pol. Nuovo Campobasso avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore T.A.M. seguito gara Luco Canistro/Nuovo Campobasso dell’11.01.2009 Massima: La sanzione della squalifica per 3 giornate di gara è il minimo edittale, nel caso di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro (2 giornate) ed espulsione dal campo (1 giornata).

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso A.S.D. Lupa Frascati avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore T.F.P. L. seguito gara Guidonia/Lupa Frascati del 23.11.2008 Massima: Rientra nella fattispecie punita dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. il comportamento del calciatore che “espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco applaudiva l’Arbitro ed un suo assistente, in modo ironico”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 5  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 150 del 4.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della Pol. Gaeta avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore D.P.A. seguito gara Astrea/Gaeta del 3.5.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara perchè trovandosi in panchina  a seguito di sostituzione rivolgeva all’Arbitro espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a restare seduto in panchina irridendo il direttore di gara con gesti di scherno per circa 1 minuto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009 n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibere del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 4.2.2009 – Com. Uff. n. 97 del 5.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Rieti s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive inflitta al calciatore M.S. seguito gara Rieti/Armando Picchi dell’1.2.2009

Massima: Il comportamento tenuto dal calciatore, in quanto evidentemente intenzionale, come chiaramente desumibile dal rapporto dell’assistente – fonte privilegiata di prova del fatto -, integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., il quale prevede quale minimo edittale la squalifica di tre giornate di gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009  n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 07.01.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del calc. P. A. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittagli seguito gara Luco Canestro/Fano Calcio del 4.01.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009  n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dal Savona 1907 FBC avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitte al calciatore Troiano Alessandro seguito gara Lavagnese/Savona del 22.12.2008

Massima: L’art. 19.4 b) C.G.S. prevede la sanzione minima di 3 giornate di squalifica per il comportamento violento, l’atto, peraltro si è consumato al di fuori del contesto agonistico di giuoco, assumendo pertanto una connotazione, forse, più grave come genesi.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009  n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Pordenone Calcio avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitte al calciatore T. M.C. seguito gara Pordenone Calcio/Jesolo del 21.12.2008

Massima: Quando dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore ha colpito volontariamente l’avversario con la palla distante spintonandolo poi ed insultandolo, si tratta di un'unica azione dai connotati violenti in cui le diverse condotte vanno unificate sotto il vincolo della continuazione. Queste non appaiono avere connotati di particolare gravità – tant’è che l’avversario come si evince dal referto arbitrale non ha subito alcuna peculiare conseguenza fisica – tali da essere sanzionati se non con il minimo della fattispecie prevista dall’art.19 comma 4 lett. b), così da comportare la riduzione a 3 giornate di squalifica; considerato altresì che il giuoco non era fermo ma in svolgimento.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009  n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 17.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Turris 1944 A.S.D. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore F.P. seguito gara Angri 1927/Turris 1944 del 15.12.2008

Massima: Non vi sono elementi per distaccarsi dalle risultanze del referto arbitrale in cui si da atto che il provvedimento è stato preso su segnalazione dell’assistente e lo stesso forniva chiarimenti sulla dinamica del comportamento violento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento con la conseguente applicazione dell’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 10.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Casoli con richiesta di procedimento d’urgenza avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore M.A. seguito gara Maceratese/Casoli del 7.12.2008

Massima: Ai sensi del comma 10, dell’art.19, del vigente C.G.S., al calciatore espulso dal campo – per qualsivoglia ragione - è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara. Correttamente pertanto – a prescindere dalla motivazione del Giudice Sportivo - per il solo “fallo di mano”, che ha comportato l’espulsione, il calciatore è stato squalificato per 1 gara. Analogamente, è a dirsi per l’ulteriore sanzione. Infatti in virtù di quanto previsto dal comma 4 lett. a), del citato art.19, per il caso di condotta gravemente antisportiva è prevista la squalifica per due giornate. Come può evincersi dal referto arbitrale il comportamento del calciatore ha integrato la fattispecie astratta prevista dalla norma tanto è vero che in conseguenza di detto comportamento si sono venuti a creare disordini a bordo campo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso A.S. Viterbese Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore P.G. seguito gara Gaeta/Viterbese del 30.11.2008

Massima: Congrua è la squalifica nei confronti del calciatore per 3 gare effettive, in quanto, seppur la condotta posta in essere dal calciatore è da ritenersi grave, tuttavia non ha prodotto alcuna conseguenza lesiva nei confronti dell’avversario, stante anche la mancanza, agli atti, di certificazione medica attestante una realtà diversa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009  n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dalla Pol. Nuovo Campobasso avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore T.A. M. seguito gara Luco Canistro/Nuovo Campobasso dell’11.01.2009 Massima: La sanzione della squalifica per 3 giornate di gara è il minimo edittale, nel caso di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro (2 giornate) ed espulsione dal campo (1 giornata).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009  n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 5.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Pol. Budoni avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore N.N.P. seguito gara Gaeta/Budoni del 2.11.2008

Massima: Dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore ha colpito volontariamente l’avversario con uno schiaffo al volto, non potendo avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia causa di giustificazione essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall’ art.19 comma 4 lett. b) correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 n. 7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.2008

Impugnazione – istanza: Ricorso dal F.C. Vado avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore I. R., seguito gara Vado / Derthona del 20.4.2008

Massima: La condotta contestata al tesserato deve senz’altro inquadrarsi nella fattispecie disciplinata dall’art. 19 comma 4 lett.b) C.G.S. in quanto dagli atti di gara si evince chiaramente che il calciatore abbia posto in essere un gratuito atto violento in danno dell’avversario a gioco fermo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009  n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Sporting Genzano avverso la sanzione della squalifica per: - 3 gare effettive inflitte al calciatore F.V.; - 3 gare effettive inflitte al calciatore Borelli Antonio, seguito gara Bitonto/Sporting Genzano del 29.3.2009

Massima: Il comportamento del calciatore - che al termine del primo tempo, mentre faceva rientro negli spogliatoi, scalciava più volte la bandierina del calcio d’angolo rompendola in più punti e  per quasi l’intera durata della gara ed al termine della stessa, rivolgeva all’indirizzo dei sostenitori locali frasi volgari e gesti triviali - non si configura come violento ma come antisportivo, ai sensi dell’art. 19.4 lett. a) C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009  n.6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno 2009. n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell’8.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.D. Virtus Entella avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore M.M. seguito gara Albese Calcio/A.C.D. Virtus Entella del 4.4.2009 Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere protestato platealmente nei confronti dell’arbitro, rivolgendogli anche espressioni offensive accompagnate da bestemmie.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009  n.7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno 2009. n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Spezia Calcio 2008 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore N.F. seguito gara Casale Calcio/Spezia Calcio del 29.3.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara per  avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall’azione, colpito volontariamente con la propria gamba un avversario riverso a terra per un precedente contrasto di gioco.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009  n.6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno 2009. n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell’8.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.D. Virtus Entella avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore M. M. seguito gara Albese Calcio/A.C.D. Virtus Entella del 4.4.2009 Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere protestato platealmente nei confronti dell’arbitro rivolgendogli espressioni offensive accompagnate da bestemmie.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009  n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno 2009. n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sortivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell’8.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S. Calcio Colognese avverso la sanzione della squalifica per 3 gara effettive inflitta al calciatore G.L. seguito gara Merate/Colognese del 4.4.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara per condotta violenta nei confronti di un avversario consistita in un semplice schiaffo senza conseguenze lesive.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 Ottobre 2008  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 9 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – com. uff. n. 97 del 19.10.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del calc. T. M. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al reclamante seguito gara Ancona/Modena del 18.10.2008 Massima: Il calciatore ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.  è sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara, per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e “per aver, al 30° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 9 Giugno 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C. Sangiovannese 1927 avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore D. B. F. seguito gara Sangiovannese/Sangiustese del 19.10.2008 Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro.

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 21 Maggio 2009  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 8 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Cm. Uff. n. 151/DIV del 5.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Noicattaro Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore R.L. seguito gara Aversa Normanna/Noicattaro del 3.5.2009

Massima: La condotta violenta nei confronti di un avversario, merita la pena edittale prevista dall’art. 19.4, lett. b) C.G.S., in 3 giornate effettive di gara..

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 5 Marzo 2009  n.7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 8 Giugno 2009. n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 437 del 18.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Montesilvano Calcio a 5 avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al calciatore C. L. seguito gara Montesilvano Calcio a 5/Biancoazzurro Fasano del 14.2.2009

Massima: Non sussiste giustificazione alcuna a fronte delle espressioni ripetutamente rivolte al direttore di gara per effetto della comunicazione di un provvedimento sanzionatorio. Detto contegno, decisamente antisportivo, va censurato in ogni caso.

 

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 5 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Pol. Budoni avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore P.A. seguito gara Budoni/Villacidrese del 14.9.2008

Massima: Il comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in una gomitata al volto rientra nell’ipotesi prevista e sanzionata dall’ art.19 comma 4 lett. b) C.G.S.

 

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 5 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Casoli avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore P.F. seguito gara Casoli/Real Montecchio del 14.9.2008

Massima: Quando dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore ha colpito volontariamente, e con violenza, nonchè a giuoco fermo un avversario si verte nell’ipotesi prevista e sanzionata dall’ art.19 comma 4 lett. b) C.G.S.

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 5 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61del 16.9.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza del F.C. Internazionale Milano S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M.S.A. seguito gara Internazionale/Catania del 13.9.2008

Massima: Rientra nell’ipotesi di condotta violenta di cui all’art. 19, comma quarto, lett. b) C.G.S. il comportamento del calciatore che a giuoco fermo, colpiva un avversario con una manata alla bocca provocandogli fuoriuscita di sangue dalle gengive e lo costringeva ad abbandonare il terreno di giuoco per le cure del caso”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Lumezzane avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al sig. M.I.G. seguito gara Lumezzane/Portogruaro S. dell’8.2.2009

Massima: E’ congrua la sanzione di 3 giornate di squalifica inflitta al massaggiatore “per comportamento scorretto nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria e per comportamento irriguardoso nei confronti di un assistente arbitrale durante la gara (espulso)”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/CGF Riunione del  9 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’A.S. Livorno Calcio S.R.L. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammonizione inflitta al calciatore D.V.D., seguito gara Parma/Livorno del 28.10.2007

Massima: Corretta è la squalifica per 3 giornate di gara irrogata al calciatore che si è reso autore di un comportamento scorretto nei confronti di un avversario, colpendolo - a giuoco fermo e riverso al suolo - con un calcio alla schiena.

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 10 ottobre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 02 marzo 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Sporting Genzano avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore C. M. seguito gara Brindisi 1912/Sporting Genzano del 21.09.2008

Massima: Il calciatore essendo stato espulso, merita la sanzione di 1 giornata di squalifica ed, inoltre, l’aver stretto con entrambe le mani la maglia dell’arbitro per alcuni secondi, protestando, costituisce quanto meno condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara per la quale l’art.19 comma 4 lett. a) C.G.S. commina la sanzione minima della squalifica per 2 giornate di gara. Pertanto la sanzione minima complessiva è di 3 giornate di squalifica effettive.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 10 ottobre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 02 marzo 2009 n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore D.F.A.C. seguito gara Sarzanese 1906/Rivarolese 1906 del 21.9.2008

Massima: Lo sputo integra un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, sanzionato dall’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., con la sanzione minima di 3 giornate di squalifica.

 

Decisione C.G.F.  – Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 29 gennaio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 27 febbraio 2009 n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore F. F. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittagli seguito gara Viterbese/Monterotondo del 18.1.2009

Massima: E’ corretta la sanzione della squalifica per 3 gare effettive per comportamento antisportivo ed offensivo nei confronti di un avversario. Il caso di specie:  Il calciatore alzandosi dalla panchina e dopo essere entrato indebitamente sul terreno di gioco, spintonava ed insultava un avversario.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 16 ottobre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 25 febbraio 2009 n. 2 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’8.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Gordige Calcio Ragazze avverso la sanzione della squalifica per 3 gare

inflitta alla calciatrice S.C. seguito gara Trento/Gordige Calcio Ragazze del 5.10.2008

Massima: La calciatrice è sanzionata con la squalifica per 3 giornate effettive, perché durante il corso della gara, insultava pesantemente l’arbitro apostrofandolo con frasi estremamente volgari ed ingiuriose.

 

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 16 ottobre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 25 febbraio 2009 n. 3 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Assemini Calcio a 5 avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore L. T.L. seguito gara Assemini Calcio a 5/Torino Calcio a 5 del 27.9.2008

Massima: La condotta acclarata dal referto arbitrale va certamente qualificata come violenta, essendo consistita in atteggiamenti aggressivi nei confronti di un avversario a gioco fermo

 

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 09 ottobre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 25 febbraio 2009 n. 2 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. U.S. Polignano Calcio a 5 avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Z.P.I. seguito gara U.S. Polignano /Roma Futsal del 27.9.2008

Massima: La sanzione irrogata al calciatore condotta violenta nei confronti di altro atleta può essere ridotta quando si è determinata in reazione ad altro atto di violenza, in quanto – come risulta dagli atti ufficiali – lo stesso era stato precedentemente colpito da un avversario con un calcio a gioco fermo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 14.10.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.S. Roma S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore P. M. seguito gara Siena/Roma del 5.10.2008 Massima: L’epiteto rivolto al direttore di gara, a gioco fermo e successivamente alla notifica dell’espulsione, costituisce senza ombra di dubbio offesa grave, peraltro rivolta alla persona e non indirizzata ad un comportamento tenuto dal direttore di gara in occasione dell’assunzione di una decisione sanzionatoria, fatto che sicuramente non avrebbe ridotto di rilievo il ben poco commendevole atteggiamento del giocatore ma che avrebbe almeno potuto evidenziare il coinvolgimento emotivo dello stesso. Ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (3 giornate di gara) appare corretta, tenuto conto che l’art. 19, comma 10, C.G.S. stabilisce che sia inflitta 1 giornata di squalifica al calciatore espulso dal campo e che il comma 4, del citato articolo, fissa in 2 giornate la squalifica “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/CGF Riunione del 19 Settembre 2008 n. 1  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 44/CGF Riunione del 13 ottobre 2008  n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 10.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S. Calcio Colognese avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore S.S. seguito gara Colognese/Sestese del 7.9.2008

Massima: Sono congrue 3 gare effettive di squalifica comminate al calciatore per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario perché l’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., correttamente applicato alla fattispecie, prevede la sanzione minima della squalifica per 3 gare.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 74/CGF Riunione del 11 Gennaio 2008  n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 282/CGF - Riunione del 9 Ottobre 2008  n. 5  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore D.D. avverso le sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara e dell’ammenda di €. 500,00 inflitte seguito gara Avellino/Cesena del 18.12.2007 Massima: L’atteggiamento assunto da parte del calciatore non può essere catalogato in modo certo tra i comportamenti ingiuriosi veri e propri, ma rientra sicuramente tra quelli irriguardosi di cui parla espressamente l’art. 19 comma 4 lett. a). Il ripetere per due volte l’espressione “sei scarso” rappresenta un giudizio di merito assolutamente irriguardoso per chi in quel momento esercita professionalmente il ruolo di arbitro. V’è anche, però, da sottolineare come la fattispecie in questione non integri in tutto e per tutto quanto prescritto dalla lett. a) del comma 4 sopra citato, perché lì si parla espressamente di condotta antisportiva associata (vi è la congiunzione e) con la condotta ingiuriosa o irriguardosa. Ebbene qui la condotta andrebbe qualificata come antisportiva, ma qualche dubbio residuerebbe sull’avverbio ”gravemente”: al di là del grave giudizio espresso nei confronti dell’arbitro, v’è da precisare che il calciatore stava uscendo dal campo, già in espiazione della espulsione per doppia ammonizione (seconda ammonizione originata da proteste nei confronti di altro calciatore). Pertanto l’espressione rivolta all’arbitro va correttamente analizzata come episodio a sé stante e come tale può qualificarsi tra gli atteggiamenti antisportivi, ma non di grave entità, anche perché accompagnato da un atteggiamento irriguardoso (più che irrispettoso come sostiene il reclamante), ma, in ogni caso, non ingiurioso.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 66/CGF Riunione del 21 dicembre 2007  n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 267/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 2  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Pro Sesto S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore C.D. seguito gara Pro Sesto/Monza Brianza del 9.12.2007

Massima: Il calciatore è sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 4 b) C.G.S. con la squalifica per 3 giornate di gara per aver, volontariamente colpito con un violento calcio sul ginocchio un avversario, che era costretto ad abbandonare  il terreno di giuoco.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.  57/CGF Riunione del 11 dicembre 2007  n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 266/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 2  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del Potenza Sport Club S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore C.L. seguito gara Potenza/Perugia del 2.12.2007

Massima: L’art. 19, comma 4 b), C.G.S. prevede la sanzione edittale di 3 giornate per il comportamento violento, ma consente anche l’applicazione di attenuanti, quando il fatto violento non sia conseguenza di una specifica e preordinata “volontà di ledere” l’avversario, ma derivi invece dalla concitazione del giuoco.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 142/CGF Riunione del 18 marzo 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 261/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 1  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – com. uff. n. 218 del 17.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo con procedimento d’urgenza dell’Empoli F.B.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive inflitta al calciatore S.L. seguito gara Atalanta/Empoli del 16.3.2008 a seguito di segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 del C.G.S.

Massima: Per condotta violenta, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 136/CGF Riunione del 07 marzo 2008  n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 258/CGF Riunione del 01 luglio 2008 n. 3  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.2.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S. Calcio a Cinque martina avverso la sanzione inflitta per 3 gare effettive ai calciatori B.A. e F.A.A. seguito gara Azzurri Conversano/Calcio a Cinque Martina del 16.2.2008

Massima: Il calciatore ha tenuto un comportamento inequivocabilmente antisportivo allorquando, espulso perché aveva commesso un fallo da tergo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo e poi, al momento dell’espulsione, aveva rivolto minacce verbali nei confronti dell’arbitro numero due. Consegue la squalifica per 3 giornate di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 91/CGF Riunione del 31 gennaio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 225/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Sporting Peloro Messina avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore B.C.E., seguito gara Sporting Peloro Messina/A.S.D. Ragalbuto del 12.1.2008

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara per aver quest’ultimo colpito un avversario.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.114/CGF Riunione del 15 febbraio 2008 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 219/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 5.2.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. D.P.G. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al proprio figlio minore D.P.E. seguito gara campionato nazionale allievi Massese/Modena del 3.2.2008

Massima: Il calciatore minore è sanzionato con la squalifica per tre gare effettive per aver ripetutamente insultato l’arbitro e per aver reiterato tale comportamento nei confronti della terna arbitrale alla fine della partita, nonché per aver gettato a terra, dopo l’espulsione, la fascia di capitano della squadra. Si configurano infatti gli estremi di cui all’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S. in ragione del comportamento del ragazzo nel corso della gara che ha posti in essere una condotta gravemente antisportiva, peraltro rafforzata dalla gravità del comportamento simbolico del “gettare la fascia di capitano a terra”, proprio da parte di colui il quale, a maggior ragione è tenuto a “dare buon esempio” ai compagni di squadra, fermo restando che, in ogni caso, avrebbe dovuto contenere la contestata condotta ingiuriosa ed antisportiva.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.114/CGF Riunione del 15 febbraio 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 219/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 30.1.2008 

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. VIS Francavilla Fontana avverso la sanzione della squalifica per 5 gare inflitta alla calciatrice A.T. seguito gara Packcenter Imola Calcio F./VIS Francavilla Fontana del 27.1.2008

Massima: La sanzione di cui all’applicato art. 19, comma 4, lett. c) prevista “in caso di particolare gravità della condotta violenta”, nella fattispecie, è manifestamente insussistente in quanto, come certificato dal rapporto arbitrale, la calciatrice colpita riprendeva regolarmente il gioco dopo l’intervento dei sanitari. Tale caratteristica dell’episodio porta ad escludere che lo stesso possa considerarsi “condotta violenta di particolare gravità” e va quindi ricondotto sotto la previsione di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) che prevede una squalifica per tre giornate di gara in caso di condotta violenta.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.106/CGF Riunione del 07 febbraio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 217/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della F.C. Savoia 1908 S.S.D.R.L. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare

Massima: Deve considerarsi comportamento violento e antisportivo con la conseguente applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. quello tenuto dal calciatore che, a gioco fermo, ha inferto una manata al volto all’avversario con conseguente caduta al suolo dello stesso e necessario intervento del medico. Ne deriva la sanzione della squalifica per 3 giornate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 82/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 209/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 9.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Calcio a 5 Imola avverso le sanzioni inflitte: dell’ammenda di € 1.000,00 e squalifica del campo di giuoco per 3 gare effettive alla reclamante; della squalifica fino al 31.1.2012 al calciatore G.A., seguito gara Calcio a 5 Imola/Ciriè Calcio a 5 del 6.1.2008

Massima: Il calciatore è sanzionato con una pesante squalifica per aver profferito all’arbitro, con tono minaccioso, frasi gravemente offensive e, portato fuori dal gruppo, per la notifica del provvedimento di espulsione, alla vista del cartellino rosso, per aver sputatogli in viso continuando ad insultarlo e a spingerlo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 122/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Rosarno avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore P.M. seguito gara Acicatena/Rosarno dell’1.11.2007

Massima: Sulla base del rapporto dell’assistente dell’arbitro il calciatore è sanzionato ai sensi dell’art.19.4 lett. b) C.G.S. per condotta violenta  per aver a gioco fermo, colpito con una manata alla nuca un calciatore della squadra avversaria anche se non è stato provocato alcun danno.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 122/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.P. Grottammare 1899 avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore B.A. seguito gara Narnese/Grottammare del 28.10.2007

Massima: Il calciatore è sanzionato ai sensi dell’art.19.4 lett. b) C.G.S. per avere, a fine gara ed in reazione, colpito con una gomitata al petto un calciatore avversario “, né lo stesso può beneficiare dell’attenuante per essere stato provocato.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 122/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Calcio Pomigliano avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore A.G. seguito gara Bitonto/Pomigliano

dell’1.11.2007

Massima: Il calciatore è sanzionato ai sensi dell’art.19.4 lett. b) C.G.S. per condotta violenta perché a gioco fermo rispondeva al calciatore avversario, che gli spingeva con la mano violentemente il volto, con un violento spintone in petto provocando la caduta dello stesso.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 122/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 2.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore M.D. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Bitonto/Pomigliano dell’1.11.2007

Massima: Il calciatore è sanzionato ai sensi dell’art.19.4 lett. b) C.G.S. per condotta violenta perché a gioco fermo spingeva con la mano violentemente il volto di un calciatore avversario.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 122/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore P.L.A. avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitte al reclamante seguito gara Ars Et Labor Grottaglie/Bitonto del 28.10.2007

Massima: Quando gli episodi contestati al calciatore (spintonava un avversario con entrambi le mani sul petto e tentava di colpirlo con un calcio) risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell’art 35 comma 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata, consegue, attesa la reiterata condotta violenta posta in essere dal reclamante, l’applicazione della sanzione minima della squalifica per tre gare così come prevista dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 120/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore O.M. (dell’A.C. Prato) avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara

Massima: Il calciatore risponde di condotta violenta nei confronti di calciatori, sanzionata dal disposto dell’art. 19.4, lett. b) C.G.S. perché, già in accappatoio, è uscito dal suo spogliatoio ed ha lanciato con violenza una bottiglia parzialmente piena da ½ litro verso il gruppo della squadra avversaria, non riuscendo a colpire nessuno”. Il gesto compiuto dal calciatore, assume connotati che consentono di qualificarlo intenzionalmente violento, perchè il calciatore non si è casualmente ed involontariamente trovato coinvolto in uno scontro tra altri soggetti, ma è uscito dallo spogliatoio, si è diretto verso i contendenti e, sempre come riferito dal già citato rapporto, avente valore di piena prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. C.G.S., ha cercato di colpire “con violenza” altri calciatori facenti parte del “gruppo della squadra avversaria”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/CGF Riunione del 12 ottobre 2007 n. 9 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 98/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 9 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso A.C. Salò avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore M.G., seguito gara Trento/Salò del 30.9.2007

Massima: La punizione di tre gare di squalifica inflitta al calciatore è insuscettibile di riduzione perché determinata nel minimo edittale ai sensi dell’art, 19, comma 4, lett. a), C.G.S., avendo lo stesso calciatore assunto un atteggiamento gravemente volgare ed irriguardoso nei confronti dell’assistente, al momento della sua espulsione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/CGF Riunione del 12 ottobre 2007 n. 7 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 98/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso A.G. Nocerina 1910 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitte al calciatore F.G. seguito gara Nocerina/Adrano del 23.9.2007

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., quando dall’esame della condotta del tesserato nonché dalla testuale lettura del rapporto arbitrale emerge che “dopo aver subito un fallo di gioco con pallone a distanza di gioco, colpiva con uno schiaffo al volto l’avversario senza procurargli dolore permanente” ma può beneficiare dell’applicazione di circostanze attenuanti che permettono la riduzione della sanzione in quanto l’episodio scaturisce dall’aver subito, un fallo, che, certamente, considerata la giovane età del calciatore reclamante, può averlo indotto a manifestare il suo dissenso con il gesto de quo. A ciò si aggiunga che l’avversario attinto dallo schiaffo non subiva alcuna conseguenza fisica talchè era in grado di proseguire regolarmente la gara ed infine che devono riconoscersi al calciatore l’assenza di precedenti disciplinarmente rilevanti.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/CGF Riunione del 3 ottobre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 95/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del 18.9.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Sangiuseppese S.r.l. avverso le sanzioni inflitte: della squalifica per 3 giornate di gara effettive al calciatore C.R. e dell’inibizione fino al 25.10.2007 al sig. M.M., seguito gara Noicattaro/Sangiuseppese del 6.9.2007 Massima: Il calciatore è sanzionato per condotta violenta ex art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, con la squalifica minima per tre giornate.

Massima: L’offensività e la gravità delle dichiarazioni sono tali da non ammettere l’applicazione delle esimenti chieste dalla società ricorrente.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/CGF Riunione del 28 settembre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 94/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S. Lecce S.p.A. avverso la sanzione della qualifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D.A.A.M. seguito gara Avellino/Lecce del 22.9.2007

Massima: L’atto posto in essere da calciatore che al 26’ del secondo tempo, a seguito di un fallo di giuoco subito, ha colpito un avversario con un pugno al petto, senza alcuna conseguenza fisica, integra la fattispecie di “condotta violenta” di cui all’art. 19, comma 4, lett. b), del novellato C.G.S.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 37/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso della Ternana Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore D.C. al termine della gara Verona-Ternana del 14.10.2007

Massima: Integra una condotta violenta ed ingiuriosa in danno del collaboratore della Procura Federale, perché idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale reputazione di questo, quella posta in essere dal calciatore che al termine della gara, rientrato negli spogliatoi, spintonava un addetto federale e gli rivolgeva una frase offensiva. Tale comportamento integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun “soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all’attività sportiva” è tenuto ad osservare in virtù del dettato dell’art. 1, comma 1, C.G.S., sanzionabile ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) e b) C.G.S.

Massima: Si applica la sanzione prevista dall’art. 19 punto 4 lett. a) del C.G.S. al calciatore che ha spinto ed ingiuriato il collaboratore della procura federale atteso che la figura del Collaboratore della Procura Federale è assimilabile a quella degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/CGF Riunione del 3 novembre 2007 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 98 del 02.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso con procedura d’urgenza dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitte al calciatore D.A.D. seguito segnalazione ex art. 35.1.3C.G.S. del Procuratore Federale, seguito gara Atalanta/Cagliari del 31.10.2007

Massima: E’ stato consumato un episodio di condotta violenta in seguito ad atto evidentemente intenzionale, ed essendo assolutamente ininfluente se il colpo abbia attinto l’avversario al capo o al petto, non può che trovare applicazione il minimo edittale già inflitto di tre giornate di cui all’art. 19 comma 4 lett. b), Codice di Giustizia Sportiva.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/CGF Riunione del 28 settembre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 94/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 56 del 24.9.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso della F.C. Internazionale 1908 avverso la sanzione della qualifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M.S.D., seguito gara Livorno/Inter del 23.9.2007

Massima: La qualificazione della condotta come violenta prescinde tanto all’inerenza al gioco – poiché, al proposito, l’articolo 19, comma 4,lettera b] C.G.S., non opera alcuna distinzione in merito al fatto che essa sia stata tenuta o meno “in fase i gioco” – quanto dalle conseguenze che essa determina su chi la subisca, le quali ne costituiscono, semmai, l’ulteriore conferma e dalle quali discende l’inflizione a chi la tenga della più grave, autonoma, sanzione che l’articolo 19 C.G.S. commina al punto c] del comma 4. Il caso di specie: L’arbitro ha espulso, al 35’ del secondo tempo, il calciatore “perché immediatamente dopo aver commesso un fallo su un giocatore avversario (facendolo cadere a terra) lo colpiva con un calcio prendendolo nel posteriore, senza causargli comunque alcuna conseguenza”.

Massima: La sanzione può essere applicata in misura inferiore al minimo edittale.

Massima: L’applicazione della sospensione condizionale della sanzione è un istituto non previsto dalle norme vigenti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 26 gennaio 2006 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 219 del 19.01.2006

Impugnazione - istanza: Appello del Calcio Catania avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore S.G.

Massima: Nei limiti di sindacabilità della vertenza in terzo grado di giudizio, la Commissione di Appello ritiene che la sanzione inflitta sia congrua rispetto al comportamento del calciatore, comportamento che si caratterizza non solo per l’atteggiamento minaccioso, irriguardoso e per le ingiurie, ma anche, non da ultimo, per l’avvicinarsi inequivocabilmente aggressivo nei confronti del direttore di gara, condotta che solo per il pronto e ragionevole intervento dei compagni di squadra non ha avuto effetti ancor più gravi. Da questo punto di vista, la previsione di una sanzione solo al minimo di due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, di cui all’art. 14, comma 2 bis, C.G.S., non crea alcun problema di sorta.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 01 dicembre 2005 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 123/C del 25.11.2005

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Viterbo Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore S.F.

Massima: La Commissione Disciplinare quando stabilisce che il caso in esame integra gli estremi della “condotta violenta” di cui all’art. 14 comma 2 bis lett. b) C.G.S. e non del fatto di “particolare violenza” di cui all’art. 14 comma 2 bis lett. c) C.G.S.. deve prendere come parametro di riferimento le 3 giornate di squalifica previste dal suddetto articolo, motivando eventuali ragioni che suggeriscono di discostarsi da tale minima sanzione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 12 giugno 1997 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 478 del 30.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello del Piacenza Calcio avverso la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta al calciatore D.C.D.

Massima: Quando un calciatore, in seguito ad espulsione" per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, urlava più volte parole gravemente ingiuriose ed irriguardose nei confronti dell'arbitro" è soggetto ad una squalifica più lunga, rispetto alla sola giornata di squalifica.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 17 aprile 1997 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Professionisti Serie C- Comunicato Ufficiale n: 1421C del 14.4.1997

Impugnazione - istanza: Appello della Fermana Calcio avverso la sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore T.E.  Massima: E’ sanzionato con la squalifica il calciatore che, nel corso della gara, compie un gesto di scherno nei confronti dei tifosi avversari.

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