Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 120/CSA del 22 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 130/Div del 7 dicembre 2021

Impugnazione – istanza: - U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. 

Massima: Ridotta la squalifica da 4 a 3 giornate al calciatore per avere “al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, con il piede a martello colpiva con i tacchetti la tibia destra di un calciatore avversario costringendolo ad essere sostituito per la gravità dell’infortunio”….In punto di qualificazione giuridica dell’illecito, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Al contrario, l’ipotesi di “condotta gravemente antisportiva”, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Ciò posto, opina il collegio che la fattispecie rientri nell’ipotesi della condotta gravemente antisportiva, avuto conto dello stesso referto di gara che, per l’appunto, la identifica come “grave fallo di gioco”, presupponendo la mancata percezione di una componente d’intenzionalità. Di conseguenza, la sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica, irrogata dal primo giudice, ben può ridursi a 3 (tre) giornate di squalifica effettiva, in accoglimento dell’ultima domanda subordinata, tenute presenti la particolare sproporzione nell’uso della forza fisica, nonché il tipo di lesione inferta (un taglio alla tibia destra di circa cm. 10, con fuoriuscita di sangue, che ha reso necessario il trasporto in ospedale).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 115/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale della LND, Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021

Impugnazione – istanza: - Sig. A.O.

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 114/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale della LND, C.U. n. 1CS del 17.11.2021

Impugnazione – istanza: - S.C. Trestina A.S.D

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore “per avere dato una manata al volto del numero 8 avversario (senza procurare dolore) prima che questi uscisse dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione”

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 113/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 4 del 24.11.2021

Impugnazione – istanza: - Audace Cerignola a r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore  “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 112/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 210 del 17.11.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. C5 Palmanova

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore: “espulso per somma di ammonizioni (proteste e comportamento non regolamentare) alla notifica del provvedimento rivolgeva frasi irriguardose e anziché recarsi negli spogliatoi sostava indebitamente sul terreno di gioco costringendo l’arbitro a ritardare la ripresa dell’incontro” .

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 109/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021

Impugnazione – istanza: - US Levico Terme

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore “Per avere colpito un calciatore avversario, a gioco fermo, facendolo cadere a terra

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 107/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 5CS del 25.11.2021

Impugnazione – istanza: - ASD Muravera Calcio

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario…Premesso che la stessa reclamante ha piena consapevolezza della inutilizzabilità delle prodotte immagini televisive (non ricorrendo difatti alcune delle ipotesi previste dall’art. 61, commi da 2 a 7, C.G.S.), nessun altro elemento viene addotto a possibile confutazione del referto arbitrale, sulla cui piena rilevanza probatoria ex art. 61, comma 1, C.G.S. assolutamente non può dubitarsi.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 106/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021

Impugnazione – istanza: - S.C.D. Ligorna 1922      

Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate la squalifica al calciatore “per avere, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore avversario con un pugno allo stomaco. Alla notifica del provvedimento disciplinare ritardava l’uscita dal terreno di gioco”, provvedimento adottato sulla base del referto dell’Arbitro, il quale riferisce che il B. “a gioco in svolgimento colpisce un giocatore avversario con un pugno all’altezza dello stomaco, con il pallone non a distanza di gioco. Dopo la notifica del provvedimento, rimane per circa un minuto sul terreno di gioco continuando a chiedere animatamente spiegazioni sul motivo del provvedimento, finchè viene definitivamente allontanato dai compagni di squadra”. La Corte, preliminarmente, ritiene inammissibili e come tali inutilizzabili a fini probatori le immagini televisive prodotte dalla reclamante, la quale ha viceversa invocato, in particolare, i commi 2 e 6 dell’art. 61 C.G.S..  Premesso l’improprio richiamo al comma 2, non vertendosi in fattispecie di errore nell’identificazione dell’autore dell’infrazione, secondo la reclamante il comma 6 consentirebbe l’utilizzazione delle immagini in quanto estende l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 della medesima disposizione anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema (in tali casi la relativa segnalazione può essere effettuata anche dal Commissario di campo, oltre che dal Procuratore federale).  Omette tuttavia di considerare essa reclamante che il presupposto applicativo delle suddette disposizioni, come si evince inequivocabilmente dal comma 3, resta pur sempre rappresentato dal fatto che la condotta violenta o l’espressione blasfema siano sfuggiti al direttore di gara, laddove invece, nel caso in esame, l’arbitro ha rilevato direttamente l’episodio, riportandolo nel referto. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto di dover ascoltare l’arbitro per meglio chiarire l’esatta dinamica dell’evento descritto nel referto.…Ha altresì confermato la circostanza delle prolungate proteste da parte del calciatore, seppure senza offesa alcuna alla sua persona. Così più dettagliatamente ricostruito l’episodio, non sembra potersi addebitare al B. alcuna condotta violenta, non ravvisandosi la volontà di costui di arrecare un danno fisico all’avversario, bensì solo l’intenzione di contrastare quest’ultimo con un’azione, tuttavia, palesemente scorretta e antisportiva. Antisportività, se non proprio irriguardosità, ravvisabile anche nelle reiterate ed animate richieste all’Arbitro di dare conto della propria decisione, con conseguente ritardata uscita dal terreno di gioco

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 101/CSA del 08 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021.

Impugnazione – istanza: - S.S.D. Casarano calcio S.r.l.

Massima: Confermata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore per avere, a gioco fermo, strattonato e afferrato per il collo un calciatore avversario, spingendolo a terra” in quanto sulla base del referto arbitrale si evince che “al 47’ del st veniva espulso il sig. Prinari Tiziano (n. 10 del Casarano) per condotta violenta: dopo aver strattonato un avversario, lo afferrava per il collo spingendolo a terra”.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 094/CSA del 03 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 78 del 09.11.2021, seguito gara Internazionale/Roma del 7.11.2021

Impugnazione – istanza: - R.M. - A.S. Roma S.p.A.

Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate di gara la squalifica al calciatore “per avere al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria”….Contattato, l’Arbitro, in effetti, ha confermato che, da parte dei calciatori, v’è stato un movimento simultaneo del capo che ha provocato l’avvicinamento progressivo - sino a toccarsi - delle rispettive fronti, in un confronto testa a testa, senza alcun gesto violento.  Sicché, questa Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dal calciatore reclamante, non può̀ che prendere atto che tale condotta nel caso di specie non sia degna della sanzione punitiva prevista per le condotte violente, bensì di quella per le condotte gravemente antisportive (due giornate). A questa sanzione, si aggiunge anche una terza giornata di squalifica per effetto della ammonizione subita dal medesimo giocatore, già diffidato, in altro frangente della stessa gara.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 083/CSA del 25 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al C.U. n. 43 del 2/11/2021 inerente alla gara SSDARL NAPOLI FEMMINILE – U.C. SAMPDORIA SPA del 31/10/20

Impugnazione – istanza: - SSDARL NAPOLI FEMMINILE

Massima: Confermata la squalifica per tre gare effettive alla calciatrice la quale si avvicinava all’arbitro, mentre si recava negli spogliatoi, che gli urlava in faccia, senza rispettare le adeguate distanze di protocollo da Covid, le seguenti espressioni: “sei scarso, non vali niente, che cazzo hai fatto tutta la partita, sei uno stronzo”….Solo per completezza della decisione, il Collegio rileva che la mancata osservanza della distanza di sicurezza, di cui al protocollo da Covid, concretizza una censurabile violazione delle norme poste a tutela della salute dei soggetti con i quali si viene a contatto. Dette norme sono emanate nell’interesse generale di ciascun cittadino e non possono essere liberamente interpretate, né tanto meno applicate, da chiunque, compresa la calciatrice. La volontà della calciatrice di chiedere scusa al Direttore di gara non elide la condotta offensiva e oltraggiosa posta in essere, senza contare che dette scuse, espresse nel reclamo e in sede di udienza, non sono state contestuali all’evento, ma successive allo stesso. Il vincolo della continuazione di cui all'articolo 81 c.p. è invocato in modo non pertinente, postulando l’accertamento in positivo di una reale comune programmazione delle condotte illecite, anche solo nelle loro linee essenziali, sin dal compimento del primo illecito che, nel caso di specie, non pare in ogni caso ravvisabile.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 082/CSA del 25 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 3.11.2021

Impugnazione – istanza: - G.S. Bagnolese A.S.D

Massima: Confermata la squalifica per tre gare effettive al calciatore “Per avere, ….in panchina, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e preso parte ad una rissa nel corso della quale spintonava con forza numerosi avversari, rivolgendo loro reiterate espressioni minacciose”. Nel referto di gara, l’arbitro ha così descritto la condotta del calciatore espulso: “a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco ed iniziava a spintonare con forza qualunque avversario si trovasse dinanzi a lui, proferendo nei confronti di questi ripetutamente minacce come: non esci vivo”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 081/CSA del 25 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 03.11.2021.

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Sancataldese Calcio

Massima:  Confermata la squalifica per tre gare effettive al calciatore  “per avere, al rientro negli spogliatoi, rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo del Direttore di gara che si protraevano nonostante l’intervento del capitano della propria squadra”….l’Arbitro riferisce che “a fine gara il n. 9 locale sig. …, mentre rientravo negli spogliatoi, fuori dal tdg, mi insultava urlandomi contro: sei uno scandalo, noi abbiamo una famiglia e tu così ci hai rovinato, fai schifo uomo di merda, per trenta euro ci sei partito da Rieti, fallito morto di fame. Diverse volte il capitano locale lo ha dovuto portare via con l’intento di farlo smettere”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 077/CSA del 22 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Afragolese 1944

Massima: Confermata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore  “Per avere colpito con una testata alla fronte un calciatore avversario facendolo cadere a terra”. La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, dai quali risulta che “A gioco in svolgimento, dopo uno scontro di gioco, S. affrontava faccia a faccia un suo avversario colpendolo con una testata di media intensità in fronte senza contendere il pallone. L'avversario cadeva a terra accusando moderato ed immediato dolore senza però subire ulteriori conseguenze e riuscendo a proseguire la gara. Il signor S., dopo la notifica dell'espulsione, usciva dal recinto di gioco in modo consono”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 076/CSA del 22 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021

Impugnazione – istanza: - Villa Valle ssd a r.l.

Massima:  Confermata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore “per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara ed impiegava 4 minuti per abbandonare il terreno di gioco”. Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato adottato sulla base del referto dell’Arbitro, il quale riferisce che il R. “contrastava il n. 21 avversario, che era in possesso del pallone, entrando in scivolata di lato e colpendo l’avversario con entrambi i tacchetti all’altezza del ginocchio. Alla notifica dell’espulsione mi diceva testuali parole: “ma vai a cagare”. Inoltre impiegava circa 4 minuti per abbandonare il recinto di gioco, contribuendo ad innalzare il nervosismo durante la mass confrontation”….Va innanzi tutto premessa l’inutilizzabilità, nella presente sede, del filmato prodotto della reclamante per sostenere le ragioni dell’impugnazione, posto che non ricorre, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 61, 2° comma, C.G.S.. Quanto al merito, risultando acclarato il grave fallo di gioco commesso dal calciatore R .a danno di un avversario (gravità opportunamente evidenziata dall’Arbitro nel proprio referto e sostanzialmente non contestata dalla stessa reclamante), la Corte ha chiesto all’Arbitro medesimo, raggiunto telefonicamente, di chiarire l’esatta dinamica dei fatti immediatamente succedutisi al provvedimento di espulsione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 075/CSA del 18 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti FIGC di cui al Com. Uff. n. 29 del 20.10.2021

Impugnazione – istanza: - S.S.D. Women Lecce S.r.l.

Massima:  Ridotta la squalifica da 6 a 3 giornate di gara alla calciatrice “per aver, al 43º del secondo tempo, nel momento in cui una propria compagna era in terra per crampi, oltrepassato il terreno di gioco, poggiato il braccio sul petto del direttore di gara (facendolo indietreggiare di 30/40 cm) nell'intento di farsi largo senza tuttavia esercitare violenza. Nella circostanza, inoltre, gli rivolgeva frase irriguardosa”…..Questa Corte ritiene che dai documenti ufficiali di gara emerga in modo chiaro come la condotta refertata, seppur censurabile, sia stata realizzata in un contesto di sostanziale unicità, risultando composta da fattispecie poste in essere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, nonché nei confronti della medesima persona e come tale sussumibile nella sola fattispecie prevista e disciplinata dalla lettera b) dell’art.36, comma 1, del C.G.S. - e non anche, dunque, in quella di cui alla lettera a) della medesima norma - quale condotta gravemente irriguardosa, concretizzantesi in un’unica e circoscritta deliberazione illecita a carico dell’atleta sanzionata, consistente, ad un tempo e nel suo insieme, in un contatto fisico e nell’espressione indubbiamente riprovevole sopra riferita, poiché idonea a offendere e a ledere la dignità morale e professionale del Direttore di gara. Peraltro, proprio la finalità e la totale assenza di violenza nel gesto di scansare l’Arbitro posto in essere dalla calciatrice all’unico – ed apprezzabile – scopo di raggiungere al più presto la compagna di squadra, come chiaramente emerso dagli atti ufficiali di gara, comporta effettivamente l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.13, comma 2, del CGS, invocata dalla società Women Lecce.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 074/CSA del 18 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 35 del 20.10.2021

Impugnazione – istanza: - calciatore I.M.

Massima: Confermate tre gare effettive al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al ventre”…“i due giocatori (…) venivano espulsi in quanto si colpivano a vicenda con un pugno alla pancia a gioco fermo”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 073/CSA del 18 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, inerente alla gara di campionato serie D girone 1 del 20/10/2021 ASD PATERNO’ CALCIO - ASD LICATA CALCIO, adottata con C.U. n. 36 del 21/10/2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. LICATA CALCIO

Massima: Confermate tre gare effettive al calciatore che a gioco fermo, ha colpito con uno schiaffo al volto un giocatore avversario”…La circostanza che l’assistente dell’arbitro non abbia rilevato la condotta asseritamente provocatoria posta in essere dal calciatore Sig. …. ai danni del calciatore …, a causa della distanza tra il luogo del suo posizionamento e il lato del campo in cui si è consumato l’episodio contestato, non appare razionalmente comprensibile. Infatti, se detto assistente ha rilevato e segnalato al direttore di gara la condotta illecita posta in essere da …., non sembra possibile che non si sia reso conto, alla medesima distanza e nelle medesime condizioni ambientali, dell’episodio di provocazione richiamato nel reclamo. Non appare nemmeno plausibile che il calciatore …. non abbia posto in essere alcuna condotta violenta ed antisportiva, ritenuto che con “uno schiaffo in pieno volto” ha colpito il calciatore n. 5 della squadra avversaria e che ciò risulta dal referto arbitrale e dal provvedimento del Giudice Sportivo ed è stato espressamente confermato a questa Corte dall’assistente del direttore di gara, all’uopo sentito.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 067/CSA del 12 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 87/DIV del 21.10.2021

Impugnazione – istanza: - società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO 1946

Massima: Riformata in peius in 3 giornate di squalifica l’impugnata sanzione di 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 500,00, inflitta dal Giudice Sportivo al tecnico “per aver tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, in segno di protesta nei confronti di quest’ultimo, si girava verso la Tribuna e scagliava violentemente una bottiglietta d’acqua a terra e, di seguito, usciva dall’area tecnica per protestare e rivolgere alla quaterna arbitrale epiteti offensivi; tale condotta proseguiva durante l’uscita dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione. Dopo l’espulsione sostava davanti all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi continuando a guardare la partita…La Corte ritiene che il ricorso non solo vada respinto ma che la sanzione vada aggravata, in applicazione del potere riconosciuto a questa Corte dall’art. 73, comma 2, del C.G.S., proprio alla luce di quanto riportato nel referto del IV Ufficiale di Gara e nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale. Ed invero, la condotta tenuta dall’allenatore della Società reclamante merita di essere sanzionata con tre giornate di squalifica, anche in considerazione del fatto che una delle giornate di squalifica consegue automaticamente all’espulsione del sig. Taurino, decretata dal Direttore di Gara e che l’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. prevede, per la condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara, la sanzione minima di due giornate di squalifica. L’aggravamento della sanzione risulta, peraltro, ampiamente giustificato dalla circostanza che l’allenatore ha tenuto, anche dopo essere stato allontanato dal campo, una condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara e dal fatto che ha continuato a seguire la partita dal tunnel degli spogliatoi; il che esclude, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, che il sig. T. possa beneficiare di una mitigazione della sanzione mediante il riconoscimento dell’istituto della continuazione.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 066/CSA del 12 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 87/DIV del 21.10.2021

Impugnazione – istanza: - società Calcio Padova S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una violenta manata aperta sulla nuca e facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, da una parte, e che la manata è stata sferrata a gioco fermo e inferta su una zona del corpo particolarmente delicata”… emerge che le condotte contestate discendono dal rilievo storico-fattuale per cui al “49 del 2t, a gioco fermo, il numero 17 del Padova ….tirava una manata (a mano aperta) violenta sulla nuca di un avversario, facendolo cadere a terra”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 065/CSA del 11 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 87/DIV del 21 ottobre 2021

Impugnazione – istanza: - Virtus Francavilla Calcio 1946

Massima: Riformata in peius in 3 giornate di squalifica l’impugnata sanzione di 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 500,00, inflitta dal Giudice Sportivo al collaboratore tecnico, “per avere, al 25’ del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei confronti del suo operato, pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi”….Per tale fatto, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica e l’ammenda di € 500,00, in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., configurando il fatto comecondotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro”. Ciò premesso, osserva il Collegio che la condotta, per come pacificamente descritta, è certamente sussumibile nel paradigma normativo citato, secondo cui,ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Non si vede, infatti, come diversamente poter qualificare una siffatta frase che, con l’aggravante della volgarità, mette in dubbio la correttezza e la rettitudine della terna arbitrale. Essendo la squalifica contenuta nel minimo edittale – e non ravvisandosi nello stato di tensione del momento agonistico alcuna circostanza attenuante –, il reclamo va dunque respinto. Nondimeno, la particolare gravità delle insinuazioni e la volgarità della frase profferita inducono a far uso del potere devolutivo di cui all’art. 73 C.G.S. ed a valutare diversamente, in fatto e in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, e ciò allo scopo di riformare in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, “con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti”. La sanzione inflitta va pertanto rideterminata in peius, nella squalifica di 3 (tre) gare effettive.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 061/CSA del 10 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 34 del 18.10.2021

Impugnazione – istanza: - ASD Sona Calcio

Massima: Confermate 3 giornate di squalifica al calciatore Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al collo”….La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara. Il Sig. …., sentito telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, descrivendo con maggior dettaglio la condotta violenta, a gioco fermo, attribuita a … (gomitata da tergo all’altezza del collo, mentre il giocatore avversario arretrava volgendogli le spalle). Dalla documentazione fotografica versata in atti dalla parte reclamante, può vedersi che l’arbitro era prossimo ai calciatori protagonisti del fatto.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 048/CSA del 27 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 26 del 07.10.2021

Impugnazione – istanza: società Vado F.C. 1913

Massima: Confermata la squalifica al calciatore per 3 giornate effettive di gara perché “espulso per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.…Va premesso che, alla stregua delle prospettazioni di parte reclamante, la Corte ritiene ammissibile la c.d. “prova televisiva” ex art. 61, comma 2, C.G.S., posto che si lamenta uno scambio di persona nell’identificazione dell’autore del grave fallo di gioco, circostanza che avrebbe comportato l’espulsione dal campo di un calciatore diverso dall’autore del fallo medesimo. Anche le modalità di produzione delle immagini televisive risultano corrette: queste difatti risultano chiarissime e complete (filmato specifico dell’azione incriminata e filmato dell’intera partita) e non lasciano alcun dubbio circa la riferibilità delle stesse all’incontro in questione. Sta di fatto che proprio l’esame di tali immagini smentisce la ricostruzione dell’azione come riferita dalla reclamante e conferma invece in toto il referto arbitrale, risultando evidente che, a fronte di un intervento in scivolata del calciatore della Caronnese che anticipava l’arrivo del calciatore C., quest’ultimo non saltava l’avversario già a terra e, nel tentativo di raggiungere il pallone, allungava il piede sinistro (sembra effettivamente “a martello”) e, trascinando il piede destro, probabilmente gli colpiva la gamba all’altezza della tibia. In ogni caso, indipendentemente dalla percezione del fallo che l’Arbitro (o questa stessa Corte) possa aver avuto, è certo che non vi è stato alcun errore di persona, bensì solo una diversa interpretazione dell’azione offerta dalla reclamante, azione che il Direttore di gara ha invece puntualmente descritto, altrettanto correttamente indicando il C. quale autore dell’intervento falloso (a nulla rilevando l’erroneo numero di maglia riportato nel referto, non essendo contestato che fosse proprio il C. il protagonista dell’episodio). Quanto alle espressioni offensive che la reclamante sostiene non essere state pronunciate, perché confuse con mere recriminazioni personali di fonetica similare, è sufficiente rimandare all’art. 61, comma 1, C.G.S. che attribuisce al rapporto dell’Arbitro il rango di fonte di prova privilegiata rispetto alle mere asserzioni di parte. Tali espressioni, peraltro, sono state fedelmente riportate nel referto e non lasciano spazio a diverse interpretazioni di sorta. Conclusivamente, nel comminare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore C. E., il Giudice Sportivo ha fatto buon governo della normativa di riferimento e, segnatamente, tanto dell’art. 9, comma 7, C.G.S., ai sensi del quale al calciatore espulso dal campo viene inflitta automaticamente la sanzione minima della squalifica per una giornata di gara, quanto dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., che prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara: condotta ingiuriosa della quale non è da dubitarsi nel caso di specie, considerato il tenore delle espressioni profferite dal calciatore all’indirizzo dell’Arbitro, quali risultanti dal referto.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 042/CSA del 25 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale Serie D, di cui al Com. Uff. n. 29 del 13.10.2021

Impugnazione – istanza: -ASD Flaminia Civita Castellana

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore: “Per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al bacino un calciatore avversario”... Il referto arbitrale, in proposito, così motiva l’espulsione comminata al L. “per condotta violenta, perché, a gioco fermo, sferrava una testata con vigoria sproporzionata   al fianco (altezza bacino) del n. 17 del Poggibonsi, sig. Bellini Leonardo, tuttavia quest’ultimo, spostandosi, veniva colpito lievemente e con bassa intensità e non riportava particolari danni fisici in seguito alla condotta”.  Il che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte Sportiva, depone per la sussistenza dei presupposti necessari a integrare la fattispecie della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., che, come noto, sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49).  Nel caso di specie, infatti, tale è la condotta posta in essere dal L. in ragione del fatto che il gioco fosse fermo e che la testata sia stata sferrata con vigoria sproporzionata, come da risultanze del referto arbitrale. Né, evidentemente, la qualificazione giuridica della condotta sopra operata può degradare a gravemente antisportiva, come la reclamante vorrebbe, in ragione della (fortunata) circostanza che la testata, pur vigorosa, abbia raggiunto il calciatore avversario in modo lieve e con bassa intensità, dal momento che ciò è dipeso unicamente dall’istintiva reazione del B., che è riuscito a scansarsi, in tal modo minimizzando gli effetti del colpo sferrato dal L. comunque in modo aggressivo e sproporzionato.  Alla luce di quanto precede, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua e condivisibile. Non può, infatti, trovare applicazione l’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, invocata dalla Società reclamante nella considerazione che la testata è stata sferrata dal L. immediatamente dopo aver subito un duro fallo di giuoco da parte del B. Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (CSA, Sez. III, 19 ottobre 2021, n. 32; idem, 11 ottobre 2021 n. 30), il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, integrante presupposto essenziale per l’applicabilità dell’attenuante in esame, non può essere costituito da quello che, nel caso che ci occupa, è un normale fallo di giuoco (cfr. refertazione arbitrale), ma debba integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatori del CGS (art. 4, comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità. Diversamente opinando, per ogni reazione antisportiva conseguente ad un fallo di gioco sarebbe dato di invocare l’attenuante dell’aver agito in stato di provocazione, con l’inammissibile conseguenza dell’applicazione sostanzialmente generalizzata dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), in palese contrasto con la ratio dell’istituto e le finalità delle norme federali volte a perseguire e sanzionare le condotte violente e/o antisportive.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 038/CSA del 22 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 44/Div del 27.09.2021

Impugnazione – istanza: Calc. P.T.

Massima: Confermata la squalifica per tre gare effettive al calciatore “per avere tenuto, al 39° del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza di gioco, con una gomitata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta”…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, riportata anche da parte ricorrente, il discrimine tra la condotta violenta ex art. 38 C.G.S. e la condotta antisportiva ex art. 39 C.G.S., riposa esclusivamente sulla intenzionalità della prima e sulla imprudenza della seconda. Nel senso che il medesimo fatto va inquadrato all’interno dell’art. 38 C.G.S. nel caso in cui la condotta sia connotata da “intenzionalità” e da “volontarietà” miranti a porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, senza rilievo rimanendo il fatto che, nel caso specifico, l’integrità fisica non sia stata effettivamente danneggiata. Insomma ciò che la norma di cui all’art. 38 CGS punisce è la potenziale dannosità della azione caratterizzata da “volontaria aggressività” con una valutazione ex ante, senza che sia necessaria una effettiva produzione di un danno alla integrità fisica dell’avversario, la carenza del quale danno può essere valutata solo ex post, ai fini di una attenuazione della sanzione. Contrariamente, quindi, a quanto affermato da controparte, resta senza rilevanza, ai fini della qualificazione principale del fatto, la circostanza che, successivamente al fatto, nessuna conseguenza si sia manifestata per l’avversario, che proseguiva regolarmente la gara. Tale circostanza può essere valutata solo ai fini della applicazione di una attenuante, successivamente alla qualifica principale del fatto violento. Ciò che va valutato, infatti, è se lo scontro sia avvenuto in maniera fortuita, in seguito ad un accentuato reciproco agonismo tra gli atleti nel raggiungere o trattenere la palla, che rimaneva a distanza di gioco o se invece il fatto sia avvenuto, pur con la palla a distanza di gioco, epperò in maniera gratuitamente e volontariamente violenta e potenzialmente pericolosa, da parte del calciatore sanzionato nei confronti dell’avversario. A tal proposito veniva ascoltato l’arbitro Sig. …, il quale confermava che nello scontro, i calciatori non tenevano un comportamento reciprocamente aggressivo tale da poter far considerare il colpo del Parisi una sorta di imprudenza in uno scontro aggressivo reciproco, ma precisava che il Parisi, correndo a fianco del suo avversario, lo colpiva gratuitamente e volontariamente con una gomitata al solo scopo di impedirgli di raggiungere la palla che era a distanza di gioco. Si può, quindi, ritenere che il fatto vada inquadrato compiutamente nell’azione violenza prevista dall’art. 38 del CGS. L’art. 38 CGS punisce tali azioni di violenza volontaria con una sanzione minima di 3 giornate di squalifica e con una sanzione massima di 5 giornate di squalifica. Appare accertato, quindi ed anche, che il Giudice sportivo correttamente valutava le attenuanti, applicando la sanzione minima, sul presupposto che l’avversario del Parisi non riportava danni continuando la gara.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 037/CSA del 22 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 47/DIV del 27/09/2021

Impugnazione – istanza: Calc. I.O.R.

Massima: Confermata la squalifica per tre gare effettive al calciatore “per avere al 50° II T. colpito volontariamente con una manata al volto un giocatore avversario con il pallone non a distanza di gioco”…trattandosi di comportamento volontario da configurarsi come condotta violenta così come risultante dal referto arbitrale.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 034/CSA del 21 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 27.09.2021

Impugnazione – istanza: Sig. B.R.

Massima: Confermate le 3 giornate di squalifica al calciatore “per avere tenuto, al 47° circa del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, prima della battuta di un calcio d’angolo, con una gomitata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta.”….Ed invero, il Direttore di Gara ha precisato che il Sig. … ha colpito volontariamente il proprio avversario con una gomitata; lo stesso ha tenuto, pertanto, una condotta violenta; circostanza, quest’ultima, che esclude la possibilità di riqualificare la condotta, posta in essere dal reclamante, alla stregua di una condotta antisportiva. A ciò, sia aggiunga che, per come evidenziato sempre dal Giudice Sportivo, il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata; il che giustifica, ulteriormente, la qualificazione della condotta, tenuta dal B., come violenta e non antisportiva.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 021/CSA del 01 Ottobre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 19/DIV del 07.09.2021

Impugnazione – istanza: calc. F.C..

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore: “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con uno schiaffo alla nuca e provocandogli un dolore momentaneo alla testa, con pallone in gioco e ad azione distante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 017/CSA del 24 Settembre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 11/DIV del 31.08.2021

Impugnazione – istanza: U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gare inflitta al calciatore "per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario …, colpendolo intenzionalmente con una gomitata al mento (mentre il pallone non era a distanza di gioco, a circa 10 metri) facendolo cadere a terra, senza provocare particolari conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerando, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto mentre il pallone non era a distanza di gioco con grande vigoria; e diretto verso una parte delicata del corpo dell'avversario".In primo luogo, nella fattispecie le immagini televisive non possono essere ammesse, quale mezzo di prova in quanto l'episodio in esame non rientra nella previsione dell'art. 61 CGS, essendo stato regolarmente e puntualmente visto e valutato dall'arbitro. In secondo luogo, la refertazione dell'arbitro, dotata di fede privilegiata e assunta a base della decisione impugnata, delinea in modo dettagliato ed esaustivo la natura "intenzionale" della gomitata e la sua "vigoria sproporzionata", qualificazioni del gesto che non ammettono interpretazioni diverse rispetto alla corretta decisione del Giudice Sportivo

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 006/CSA del 2 Luglio  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti divisione A5 di cui al Com. Uff. n. 1381 del 18/05/2021

Impugnazione – istanza: Eur Massimo Calcio A5

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive ai calciatori per aver partecipato attivamente alla rissa cominciata dopo la fine del primo tempo dando calci, pugni e spinte all’indirizzo di giocatori avversari”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 004/CSA del 1 Luglio  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Serie D di cui al Com. Uff. n. 176 del 03/06/2021

Impugnazione – istanza: Calc. A.C..

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con manate al volto e spinte sul petto”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 1/CSA del 1 Luglio  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo nazionale di Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 480 del 31 Maggio 2021

Impugnazione – istanza: F.C. SUDTIROL

Massima: Rideterminata la squalifica da 4 a 3 giornate effettive di gara al calciatore perché ha usato frasi e gesti offensivi e ingiuriosi”, nonché “a fine partita mentre si dirigeva verso gli spogliatoi andava verso l’arbitro e protestando sull’operato dello stesso, con la mano aperta gli dava due colpi non violenti sul petto”…. Pur considerando la pena edittale di cui all’art. 36, lett. B, del codice di giustizia sportiva, tuttavia, ritenuto che i due colpi sul petto all’arbitro non sono stati violenti e la condotta posta in essere non è stata gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, come da referto arbitrale e valutato l’assetto complessivo della vicenda, si ritiene che la squalifica di quattro giornate possa essere ridotta a tre giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 228/CSA del 21 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 12.06.2021 di cui al Com. Uff. n. 184

Impugnazione – istanza: Castelnuovo Vomano SSDARL

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con due pugni al petto”, come da referto dell’Assistente arbitrale sig. ….: “al 37’ del II tempo, a gioco fermo, il calciatore sig. …., n. 6 della società Castelnuovo Vomano, nella propria area di rigore colpiva un calciatore avversario in pieno petto con due pugni violenti di intensità media. Richiamavo l’attenzione dell’A1 per riferire l’accaduto, il quale espelleva l’autore della condotta violenta. Il calciatore che veniva colpito al petto era il sig. …., n. 20 della società Polisportiva Vastogirardi”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 221/CSA del 10 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice sportivo C.u. n. 162 del 17 maggio 2021

Impugnazione – istanza: C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Pol. Dil.

Massima: Ridotta la squalifica da 4 a 3 giornate di gara al calciatore per «avere colpito un calciatore avversario con una testata al volto provocandogli un taglio e conseguente fuoruscita di sangue»….Orbene, con riferimento al primo profilo, va ribadito che il referto della terna arbitrale assume fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, il quale fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (in tal senso, oltre a giurisprudenza consolidata di questa Corte, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, decisione n. 92, ove si legge che: «dal tenore letterale della disposizione – art. 35 CGS-FICG – si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti»; posizione confermata, di recente, anche da Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, decisione n. 9).  Con riferimento al secondo profilo, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014). Sulla definizione di condotta violenta la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (cfr., di recente, sulle distinzioni tra condotta violenta e gravemente antisportiva, Corte sportiva d’appello nazionale, 4 gennaio 2021, decisione n. 053/CSA; nonché Corte sportiva d’appello nazionale, 2 marzo 2021, decisione n. 103/CSA). Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in azioni scomposte o violente, per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del K., che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta di una giornata pur configurando, senza alcun dubbio, la fattispecie di cui all’art. 38 CGS.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 213/CSA del 9 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 164 del 19.05.2021

Impugnazione – istanza: U.S.D. Lavagnese 1919

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.”…Nel caso di specie siamo in presenza di una condotta violenta nei confronti di un calciatore, connotata da intenzionalità e volontarietà e diretta a produrre danni da lesioni personali o quanto meno a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che la subisce. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare pertanto giusta e congrua rispetto a quanto effettivamente accaduto durante la gara e quindi non suscettibile di alcuna riduzione, alla luce di quanto previsto dall’art. 38 C.G.S..

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 211/CSA del 8 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Interregionale pubblicata sul C.U. n. 164 del 19/05/2021

Impugnazione – istanza: ASD Torres

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 198/CSA del 24 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del giudice sportivo pubblicata in C.u. n. 153 – Dipartimento interregionale LND – del 3 maggio 2021 mediante la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore M. F.

Impugnazione – istanza: U.S.D. Città di Fasano

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore «per avere, a gioco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario», seguito gara di cui in epigrafe. La dinamica dell’azione e il comportamento tenuto dal M., descritti nel rapporto di gara, prefigurano i crismi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., ossia un’azione caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011; cfr. di recente, Corte sportiva d’appello, 20 gennaio 2021, decisione n. 065; v. altresì Corte sportiva d’appello, in Com. uff. n. 122/CSA del 10 aprile 2018; in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose, v. anche Corte sportiva d’appello, Sez. un., in Com. uff. n. 114/CSA del 15 aprile 2016).

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 174/CSA del 03 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 145 del 21.04.2021

Impugnazione – istanza: F.C. Aprilia Racing Club S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore “Per avere, a gioco in svolgimento, ma senza possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con una manata al volto cagionandogli fuoruscita 2 di sangue dal naso e l’uscita dal campo per le cure mediche.”

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 172/CSA del 03 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, di cui al Com. Uff. n. 247 del 06.04.2021

Impugnazione – istanza: A.C.F. Fiorentina S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore “per avere, al 33° del 2 secondo tempo, dopo aver subito un fallo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 161/CSA del 22 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 117/DCF del 23.03.2021, con la quale è stata comminata la sanzione di n. 3 giornate effettive di squalifica inflitta alla calciatrice C. D.

Impugnazione – istanza: A.S.D. Calcio Pomigliano

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per condotta violenta per aver a gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di gioco, calpestato con forza ed intenzionalmente una giocatrice avversaria rimasta a terra dopo un contrasto”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 153/CSA del 15 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione Giudice Sportivo presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 364/DIV del 15.3.2021

Impugnazione – istanza: U.S. Vibonese Calcio S.r.l

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore per avere il medesimo, protestando verso l’arbitro, rivolto a quest’ultimo una frase offensiva accompagnata da un’espressione blasfema. Tale comportamento veniva reiterato mentre si allontanava dal campo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 151/CSA del 15 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n.120 del 10 marzo 2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Lanusei Calcio

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 150/CSA del 15 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n.120 del 10 marzo 2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Olympia Agnonese

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 143/CSA del 07 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata nel C.u. n. 122 del 11.03.2021, in merito alla gara Mezzolara/Forlì S.r.l. di cui in epigrafe, con la quale veniva sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara il calciatore B. E.

Impugnazione – istanza: F.C. Forlì S.R.L.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore «per aver colpito un calciatore avversario con un pugno». Nello specifico la reclamante contesta la vicenda, sostenendo che il proprio calciatore non abbia colpito con un pugno l’avversario, e sottolinea, al contrario, che il calciatore durante gli sviluppi di un calcio d’angolo, avrebbe ricevuto per primo una gomitata dal calciatore avversario e poi nel tentativo di non farsi sfuggire la marcatura lo abbia atterrato fallosamente in area con una forte spinta.…Come affermato in precedenti giurisprudenziali, è bene ricordare che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014).

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 128/CSA del 30 Marzo 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 04.03.2021 di cui al Com. Uff. n. 343/DIV

Impugnazione – istanza: Virtusvecomp Verona S.R.L.

Massima: Ridotta la squalifica da 4 a 3 giornate di gara al calciatore perché, al termine della gara avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso e nell’ambito di reiterate proteste lo spingeva appoggiandogli le mani sul petto”….A fronte della prospettata involontarietà del contatto fisico con l’Arbitro, questa Corte ha ritenuto di sentire il medesimo a chiarimenti. Il sig. G. ha descritto l’accaduto con estrema precisione e con dovizia di particolari e lui stesso non ha escluso, ed anzi lo ha ritenuto probabile, che il calciatore C. gli avesse appoggiato le mani sul petto proprio per evitare di rovinargli addosso, spinto dai compagni di squadra che accorrevano numerosi a protestare. Lo stesso sig. Gualtieri ha anche sottolineato come al termine dell’incontro, negli spogliatoi, il calciatore gli avesse rivolto le proprie scuse, percepite come sincere e indice di effettivo ravvedimento. Ciò nondimeno, restano confermati i toni minacciosi con i quali il calciatore si è rivolto all’Arbitro e la sua condotta “impetuosa e incontrollata” che resta comunque all’origine del contatto fisico, ancorchè involontario (il sig. Gualtieri ha riferito di essere stato costretto ad arretrare per circa dieci metri). Ribadita dunque l’involontarietà del gesto e opportunamente valorizzata l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S., escluse invece le invocate attenuanti generiche per un presunto stato di tensione anomalo determinato dalla concessione del calcio di rigore (episodio di normale accadimento nel corso di una gara), si ritiene equa la riduzione della sanzione della squalifica da 4 a 3 giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 121 CSA del 23 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. San Luca 1961

Massima: Confermate tre giornate di squalifica (una giornata di squalifica conseguente all’espulsione per la doppia ammonizione) al calciatore: “Allontanato per doppia ammonizione, al termine della gara, rivolgeva ripetute espressioni ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara.”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 119 CSA del 23 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 202 del 02/03/2021

Impugnazione – istanza: Calc. P.M..

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere inoltre, al 30° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo nei confronti del medesimo una frase irrispettosa e calciando contemporaneamente il pallone nella direzione dell’Arbitro colpendolo allo stinco accidentalmente”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 113 CSA del 19 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 18.02.2021 di cui al Com. Uff. n. 318/D IV

Impugnazione – istanza: U.S. Viterbese 1908 S.R.L.

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore “per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al quarto ufficiale, evitando il contatto fisico solo perché trattenuto dall’intervento di propri dirigenti, e rivolgeva al medesimo frasi irriguardose e minacciose”…Al di là della valenza di prova privilegiata da attribuire al referto del quarto ufficiale (riconosciuta dalla stessa reclamante), appare difficilmente sostenibile che costui possa avere male inteso le parole del calciatore in entrambe le occasioni in cui queste sono state pronunciate: non nel primo caso, ove il quarto ufficiale ha richiamato l’arbitro perché le parole venivano pronunciate “ad alta voce e ripetutamente”, ma neppure nel secondo, in cui le parole minacciose sono state pronunciate “da breve distanza”. A ciò si aggiunga il tentato contatto fisico, fortunosamente evitato solo grazie all’intervento dei dirigenti della U.S. Viterbese che provvedevano ad allontanare il calciatore. Non può dunque negarsi la gravità dell’episodio che, tuttavia, può essere ricondotto ad un unico contesto fattuale concretantesi in una condotta gravemente irriguardosa, sfociata nella minaccia, nei confronti dell’ufficiale di gara. Quanto alla misura della sanzione, si osserva che l’art. 36, comma, lett. b), C.G.S., punisce con la squalifica per quattro giornate la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara quando questa si concretizza in un contatto fisico: contatto che, seppure per circostanze contingenti, nel caso di specie non si è comunque concretizzato, il che consente di poter limitare la squalifica a sole tre giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 113 CSA del 19 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie H, di cui al Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021

Impugnazione – istanza: U.S. Viterbese 1908 S.R.L.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “Per aver calpestato la schiena di un calciatore avversario che si trovava a terra.”… Non vi è dubbio quindi che si tratti di una condotta violenta e in sé potenzialmente lesiva, in vero anche gravemente, considerata la notoria delicatezza della schiena e delle possibili conseguenze anche gravemente invalidanti dei relativi urti: e ciò a prescindere dal fatto che, fortunatamente, nel caso specifico il calciatore calpestato non ha subito conseguenze dannose, elemento che, come noto, non è necessario per la qualificazione di una condotta siffatta come violenta.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 112/CSA del 11 Marzo 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie H, di cui al Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021

Impugnazione – istanza: - U.S. Città di Fasano

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara il calciatore “Per aver calpestato la schiena di un calciatore avversario che si trovava a terra.”…Risulta, infatti, provato dal referto di gara, pienamente confermato dall’Arbitro audito dal Collegio, che il giocatore, dopo aver fatto fallo a un avversario facendolo cadere a terra, lo abbia calpestato alla schiena. Tale condotta, come confermato dall’Arbitro audito, non è ad esso apparsa né inevitabile né dovuta alla dinamica di gioco, essendo essa postuma rispetto al contatto tra i due ed essendo avvenuta quando l’avversario era già a terra, con piena conferma da parte dell’Arbitro audito di quanto da egli refertato. Non vi è dubbio quindi che si tratti di una condotta violenta e in sé potenzialmente lesiva, in vero anche gravemente, considerata la notoria delicatezza della schiena e delle possibili conseguenze anche gravemente invalidanti dei relativi urti: e ciò a prescindere dal fatto che, fortunatamente, nel caso specifico il calciatore calpestato non ha subito conseguenze dannose, elemento che, come noto, non è necessario per la qualificazione di una condotta siffatta come violenta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 110 CSA dell'11 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie I, di cui al Com. Uff. n. 110 del 22.02.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. San Luca 1961

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al collo un calciatore avversario.”..Non vi è dubbio quindi che si tratti di una condotta violenta e intenzionale, avvenuta a gioco fermo e dunque imputabile non certo alla dinamica di gioco, bensì alla precisa volontà del gesto, che in effetti è confermata anche dalla reclamante, che piuttosto si limita a ipotizzare lontanamente che “non è da escludere che il difensore volesse scherzare con il collega …”, elemento che, oltre a essere avanzato in via meramente e lontanamente ipotetica (“non è da escludere …”) dalla stessa reclamante, non vale comunque a far venire meno né tanto meno a giustificare o a derubricare la natura obiettivamente violenta del pugno sferrato al collo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 109 CSA del 10 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 141 dell’11/2/2021

Impugnazione – istanza: Ascoli Calcio 1898 F.C. S.P.A.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al collo un calciatore della squadra avversaria”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 101 CSA del 2 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 99 dell’01.02.2021

Impugnazione – istanza: S.S.D. Cynthialbalonga

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per avere “colpito un calciatore avversario con un pugno”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 082 CSA del 9 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 87 del 13.01.2021

Impugnazione – istanza: Montespaccato Calcio

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore “per avere colpito un calciatore avversario riverso a terra con un calcio sulla schiena, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava vibratamente all’indirizzo del direttore di gara rendendo necessario l’intervento dei propri compagni di squadra”….Relativamente alle proteste, invece, lo stesso direttore di gara ha precisato che il calciatore nell’abbandonare il terreno di gioco, giunto all’altezza delle panchine, ha gesticolato, ma in considerazione della distanza lo stesso non ha potuto percepire le parole proferite dal calciatore. Riguardo all’episodio che ha determinato l’espulsione del calciatore non si può che muovere, ai fini della decisione della presente controversia, da quanto disposto dall’art. 38 C.G.S. che, riguardo alla condotta violenta commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara. Nel caso di specie, comunque, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte eccessivamente afflittiva, avendo riguardo alla condotta tenuta dal calciatore successivamente alla notifica del provvedimento. Da quanto riferito dall’arbitro, infatti, non emerge che il sig. … abbia tenuto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei suoi riguardi. Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata violenta, ma non anche offensiva e minacciosa.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 080 CSA del 4 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D, pubblicata con C.U. 451 dell’11 Gennaio 2021

Impugnazione – istanza: S.S.D. Città di Sestu ARL

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore: “Espulso per aver impedito una chiara occasione da rete toccando il pallone con le mani, al termine dell'incontro attendeva il direttore di gara davanti lo spogliatoio e gli rivolgeva frase ingiuriosa”….Va precisato che, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. nella parte in cui prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara) da calciatori e da tecnici responsabili, fatta “salva l’applicazione  di circostanze attenuanti o aggravanti” (art. 36, comma 1, C.G.S.). Ne consegue che, ferma la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara a carico del calciatore … per l’espulsione durante la gara, il comportamento ingiurioso assunto dal medesimo calciatore nei confronti dell’arbitro n. 2 alla fine della gara stessa, accompagnato da un atteggiamento di estrema veemenza, tanto da dover essere allontanato da terzi dalla presenza del predetto arbitro, escludono la sussistenza di circostanze attenuanti e conducono alla congruità della sanzione inflitta nella specie dal Giudice sportivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 077 CSA del 3 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 82 del 07.01.2021

Impugnazione – istanza: G.S. ARCONATESE 1926

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore: “Per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al mento un calciatore avversario che indietreggiava di circa un metro senza tuttavia riportare conseguenze.”.Il Sig. … assistente arbitrale n. 2 della gara Città di Varese/Arconatese del 06.01.2021, raggiunto telefonicamente, ha confermato in toto il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore della società reclamante, a palla non in gioco, ha sferrato, volontariamente, un pugno all’avversario, colpendolo al mento con un vero e proprio “gancio”, per utilizzare un’espressione pugilistica. L’assistente ha altresì riferito che il calciatore dell’Arconatese, a fine partita, si scusò per quanto accaduto, riconoscendo il suo illecito comportamento nei confronti dell’avversario. Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 38 C.G.S., riguardo alla condotta violenta dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate effettive di gara…Infatti, il gesto violento del calciatore dell’Arconatese è avvenuto contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone e solo per un puro caso non ha arrecato danno fisico al calciatore di parte avversa che, per il colpo ricevuto, è indietreggiato di circa un metro, riuscendo comunque a rimanere in piedi.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 076 CSA del 28 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 105 del 05.01.2021

Impugnazione – istanza: Delfino Pescara 1936 S.p.A

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “aver al 44° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre”…Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e sentito l’arbitro a chiarimento dei fatti accaduti, rileva come la  condotta posta in essere dal  Sig. S. debba essere considerata violenta, in quanto il calcio scagliato dal calciatore stesso è stato indubbiamente inferto volontariamente e con intenzione di colpire l’avversario. L’Arbitro ha, infatti, riferito a questa Corte di non aver avuto alcun dubbio circa la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore in questione e la conseguente necessità di espellere quest’ultimo. Inoltre, a fine gara, l’Arbitro ha avuto modo di accertare la presenza di un taglio sulla parte del corpo dell’avversario colpita dal calcio del Sig. S., taglio che deve intendersi presumibile conseguenza del gesto del predetto calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 075 CSA del 28 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Delibera del giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata nel C.u. n. 77 del 24/12/2020

Impugnazione – istanza: G.S.D. Ambrosiana

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore «per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una violenta testata».Come affermato in precedenti giurisprudenziali, è bene ricordare che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 Gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 Ottobre 2014). Va inoltre sottolineato, per altro verso, che il referto della terna arbitrale costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 62 C.G.S.).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 074 CSA del 28 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Delibera del giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata nel C.u. n. 77 del 24/12/2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. Calcio Caldiero Terme

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore «per avere colpito un calciatore avversario con una violenta manata alla gola»…come affermato in precedenti giurisprudenziali, è bene altresì ricordare fin da subito che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US  Lecce,  in  Com  uff.  n.  153/CGF  del  18  Gennaio  2011),  dove  si  rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 Ottobre 2014). Va inoltre sottolineato, per altro verso, che il referto della terna arbitrale costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 62 C.G.S.).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 073 CSA del 28 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Delibera è pubblicata nel C.u. del Dipartimento interregionale n. 77 del 24 Dicembre 2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. Licata Calcio

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore, espulso per condotta violenta in quanto aveva sferrato un forte schiaffo al volto del calciatore avversario…In primo luogo, come affermato in precedenti giurisprudenziali, è bene ricordare che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 Gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 Ottobre 2014). Va inoltre sottolineato, per altro verso, che il referto della terna arbitrale costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 62 C.G.S.).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 072 CSA del 28 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D, pubblicata con C.U. 77 del 24 Dicembre 2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. Team Altamura

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore perché “brandendo uno scarpino da gioco con una mano, colpiva con violenza un avversario su una spalla provocando dolore, ma senza arrecare danni fisici” …Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore … risulta essere documentalmente comprovata dal supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente (come l’assume ogni referto o rapporto redatto dal direttore di gara, dagli assistenti e dal quarto ufficiale) in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor …ha effettivamente “colpito l'avversario ad una spalla” con uno scarpino, come la stessa società ricorrente ha riferito nel ricorso, confermando sostanzialmente la correttezza del contenuto del supplemento di referto steso dal direttore di gara. Le circostanze che egli riferisce, a giustificazione della propria condotta, anche al fine di mitigarne gli effetti, non è riscontrabile in alcun atto ufficiale del presente contenzioso. In proposito va ulteriormente chiarito che, se è vero che uno dei calciatori della squadra avversaria (il signor …) è stato individuato dal Giudice Sportivo come autore e protagonista di un comportamento violento accompagnato dalla pronuncia di frasi indubbiamente offensive che avevano come bersaglio i calciatori della squadra Team Altamura e quindi sanzionato, nulla conduce a poter ritenere dimostrato che le frasi ingiuriose (alcune delle quali anche di segno razzista, per come sostiene la società reclamante) e il comportamento violento vedesse quale destinatario diretto il signor Langone e non, per come appare invece dagli atti del presente contenzioso, più calciatori delle due squadre, tanto da potersi dimostrare con assoluta certezza che egli abbia assunto il proprio comportamento di rilevanza disciplinare solo o prevalentemente per potersi difendere da una offesa ovvero da un’azione violenta subiti. Ad ogni modo e in disparte da quanto sopra, concentrando l’attenzione sulla condotta posta in essere dal …, senza alcun dubbio essa va ascritta nell’alveo della categoria delle “condotte violente” nei confronti di altri calciatori, secondo quanto emerge, indubitabilmente, dagli atti del giudizio. Nel caso di specie dunque, per quanto si è appena descritto, trova applicazione la previsione dell’art. 38 C.G.S. a mente del quale “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.Dinanzi a quanto sopra riferito il rilievo, evidenziato dalla società ricorrente, dell’avere il calciatore … subito offese e atti violenti ad opera dei calciatori della squadra avversaria, non è utile a scardinare l’impostazione della motivazione che accompagna la decisione sanzionatoria assunta dal Giudice Sportivo, posto che il supplemento di referto del direttore di gara ha puntualmente descritto l’azione imputabile al Langone rappresentandola come indubbiamente violenta (“brandendo uno scarpino da gioco con una mano, colpiva con violenza un avversario su una spalla provocando dolore”).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 071 CSA del 28 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D, pubblicata con C.U. 77 del 24 Dicembre 2020

Impugnazione – istanza: Calc. D.G.M..

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore perché “rivolgeva agli avversari frasi minatorie, come “ti spacco la faccia”, e offensive, come “testa di c(…)” “figlio di p(…)”. Inoltre, strattonava gli stessi avversari sia per la maglia che per le braccia”. ..Deve infatti rilevarsi come, grazie alla puntuale, seppur sintetica, descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio e riprodotta nel supplemento di rapporto, si percepisce con nettezza come le espressioni rivolte agli avversari dal .. superano significativamente (addirittura) la soglia della irriguardosità e quindi raggiungono decisamente ed effettivamente il livello di una vera e propria capacità offensiva, il che esclude che possano trovare nella specie applicazione precedenti giurisprudenziali idonei a dequotare di rilevanza offensiva il comportamento tenuto dall’odierno reclamante. La sequenza attizia della pronuncia di frasi offensive e di strattonamenti nei confronti di calciatori della squadra avversaria “sia per la maglia che per le braccia” determina, al di là di ogni ragionevole dubbio, il concretizzarsi di una “condotta violenta” nei confronti di altri calciatori posta in essere dal …, senza che la circostanza di non aver provocato dolore ad altri, in seguito agli strattonamenti, possa mitigare la qualificazione nei termini di cui sopra della condotta mantenuta dal predetto calciatore.  Nel caso di specie dunque, per quanto si è appena descritto, trova applicazione la previsione dell’art. 38 C.G.S. a mente del quale “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 065 CSA del 20 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020

Impugnazione – istanza: F.C. Francavilla

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per la condotta violenta ai danni dell’avversario…In prima battuta, si evidenzia che la dinamica dell’azione e il comportamento tenuto dal C.., descritti nel rapporto di gara dall’arbitro, prefigurano i crismi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S.,  ossia un’azione caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 Gennaio 2011; nella medesima direzione cfr. altresì Corte sportiva d’appello nazionale, in Com. uff. n. 122/CSA del 10 aprile 2018; in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose, v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., in Com. uff. n. 114/CSA del 15 aprile 2016). Elementi questi ultimi che si rinvengono nella fattispecie che occupa, di là dalla mancata produzione dei danni e che prevedono quale sanzione minima la squalifica del giocatore per 3 giornate effettive di gara. Inoltre, questa Corte, al fine di dirimere qualsiasi dubbio, ha ritenuto opportuno ascoltare il direttore di gara. Quest’ultimo, intervenuto nel corso della camera di consiglio, ha confermato il proprio rapporto di gara in maniera precisa e dettagliata e, dunque, che il colpo era stato inferto dal C. con un pugno allo stomaco, in maniera violenta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 017 CSA del 24 Novembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 59 del 3/11/2020

Impugnazione – istanza: S.P.A.L. S.rl.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, al 47 del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: SEZIONE III: DECISIONE N. 002 CSA del 17 Settembre 2020

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 12.02.2020

Impugnazione – istanza: ACD Bastia 1924

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con due violenti schiaffi al volto facendolo cadere a terra”.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 250 CSA del 27 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B di cui al Com. Uff. n. 141 del 14.7.20

Impugnazione – istanza: Delfino Pescara 1936 S.p.A.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per condotta violenta ai danni dell’avversario.  Tale condotta, alla luce di quanto riportato dal Direttore di Gara nel proprio referto, non può che essere qualificata come violenta in quanto consistita nel colpire, a gioco fermo, con una manata il volto di un avversario.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0242CSA del 13 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 136 del 27.06.2020

Impugnazione – istanza: Pordenone Calcio Srl

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara ed indirizzato allo stesso espressioni offensive.”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 240 CSA del 9 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B del 27.6.2020 di cui al Com. Uff. n. 136

Impugnazione – istanza: Ascoli Calcio 1898 F.C. S.P.A.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un pugno al viso; infrazione rilevata da un Assistente”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 231 CSA del 22 Maggio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 190 del 25.2.20

Impugnazione – istanza: Empoli F.C. S.P.A.

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore.  La disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) del C.G.S. prevede, a carico dei calciatori, la sanzione “per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”. Tale disposizione, che riproduce il dettato dell’articolo 19, comma 4, lettera d), del previgente C.G.S., Pertanto, questa Corte non può che ribadire quanto affermato a Sezioni Unite, con la sentenza del 27 Marzo 2019 (le cui motivazioni sono state pubblicate sul pubblicata sul C.U. n. 146/CSA, s.s. 2018/2029), ovvero che la norma deve essere interpretata, alla luce di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 35 (che riproduce l’art. 11-bis del previgente C.G.S.) nel senso che il contatto fisico, cui fa riferimento l’art. 36, comma 1, lett. b) del C.G.S.., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 35 del C.G.S.. Nel caso in esame, tali parametri, alla luce di ciò che emerge dalla refertazione arbitrale - nella quale si fa riferimento ad una forte stretta di mano, interpretata, peraltro, dall’Arbitro come gesto ironico – risultano del tutto assenti. Pertanto, la sanzione va comminata sulla base dei criteri generali, che hanno già dato luogo a copiosa giurisprudenza, e non in base a quanto previsto dall’articolo 36, comma 1, lett. b) del C.G.S.; sanzione che, anche alla luce della giurisprudenza citata e in applicazione della circostanza attenuante rappresentata dalla particolare esiguità del contatto fisico, appare equo rideterminare  nella  squalifica  per  due  giornate  effettive  di  gara,  oltre  alla  squalifica automatica di una giornata conseguente all’espulsione dal campo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 226 CSA del 2 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 04.12.2019

Impugnazione – istanza: Pro Calcio Tor Sapienza

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito con una ginocchiata all’altezza del busto un calciatore avversario. A seguito della reazione di quest’ultimo, lo spintonava e gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 225 CSA del 2 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 04.12.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, in reazione a una condotta violenta, colpito un calciatore avversario con un calcio a un ginocchio, spingendolo e rivolgendogli una espressione offensiva”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 223 CSA del 26 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 95 del 19.2.2020

Impugnazione – istanza: Lucchese 1905 S.S.D. ARL

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per aver colpito a gioco fermo un avversario con una testata al volto.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 216 CSA del 23 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 131/DIV del 24.02.2020

Impugnazione – istanza: U.S. Avellino 1912 S.r.l.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore: “perché entrava sul terreno di gioco protestando vivacemente e rivolgendo frasi minacciose verso un dirigente della squadra avversaria; successivamente proferiva frasi offensive e irriguardose nei confronti di un addetto federale (r.proc.fed., r.c.c., calc.ris.).” La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società U.S. Avellino 1912 s.r.l. deve essere qualificata come irriguardosa, per le frasi rivolte al Collaboratore della Procura Federale ed antisportiva, per le espressioni particolarmente minacciose rivolte al dirigente della squadra avversaria. Conseguentemente, anche alla luce dei precedenti di questa stessa Corte, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, irrogata dal Giudice Sportivo al Sig. …, appare adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta, che non consente l’applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 211 CSA del 03 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Professionisti Serie B - di cui al Com. Uff. n. 92 dell’11.02.2020

Impugnazione – istanza: Calc. S.D..

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, al 41° del secondo tempo, calpestato volontariamente il polpaccio di un avversario che si trovava a terra”.

Massima: Per la condotta violenta posta in essere dal calciatore.. la Corte dichiara inammissibile la produzione del video ai sensi del combinato disposto degli artt. 58, comma 1, e 61 del CGS, in quanto la fattispecie in esame non rientra tra le ipotesi espressamente disciplinate nelle quali gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare riprese televisive come mezzo di prova.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 206 CSA del 13 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 80 del 21 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: Calc. D.G.M..

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per essere, al 47° del secondo tempo, venuto a contatto con un calciatore della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani”. Come è noto, anche per costante orientamento di questa Corte d’appello, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr., tra le più recenti, Corte giust. app., in C.u, FIGC, 22 Gennaio 2019, n. 101 CGF e in C.u. FIGC 11 Ottobre 2018, n. 39 CGF nonché, tra le molte, Corte giust. fed. in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF, in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF e in C.u. FIGC, 19 Novembre  2011, n. 100/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un “comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore M. D. G. debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo surriprodotto e ciò in disparte dalla circostanza che non siano derivati danni fisici conseguenziali rilevanti o permanenti, atteso che l’aver riportato il destinatario della condotta violenta un danno fisico e/o materiale rappresenta una circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non rappresenta una condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta. A ciò si aggiunga che nel referto dell’arbitro non si fa alcun riferimento all’azione del calciatore D. G. quale reazione ad un comportamento subito dal calciatore avversario S., ma, al contrario, è ricostruito l’episodio dal direttore di gara in termini di reciproco comportamento violento posto in essere dai due calciatori, l’uno nei confronti dell’altro, ciascuno autonomamente valutabile, quanto alla condotta tenuta, sotto il profilo disciplinare.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 205 CSA del 13 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 80 del 21 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: Calc. S.A..

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per essere, al 47° del secondo tempo, venuto a contatto con un calciatore della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani”. Come è noto, anche per costante orientamento di questa Corte d’appello, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr., tra le più recenti, Corte giust. app., in C.u, FIGC, 22 Gennaio 2019, n. 101 CGF e in C.u. FIGC 11 Ottobre 2018, n. 39 CGF nonché, tra le molte, Corte giust. fed. in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF, in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF e in C.u. FIGC, 19 Novembre  2011, n. 100/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un “comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore A.S.  debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo surriprodotto e ciò in disparte dalla circostanza che non siano derivati danni fisici conseguenziali rilevanti o permanenti, atteso che l’aver riportato il destinatario della condotta violenta un danno fisico e/o materiale rappresenta una circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non rappresenta una condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta. A ciò si aggiunga che nel referto dell’arbitro non si fa alcun riferimento all’azione del calciatore S. quale reazione ad un comportamento subito dal calciatore avversario D. G., ma, al contrario, è ricostruito l’episodio dal direttore di gara in termini di reciproco comportamento violento posto in essere dai due calciatori, l’uno nei confronti dell’altro, ciascuno autonomamente valutabile, quanto alla condotta tenuta, sotto il profilo disciplinare.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 200 CSA del 26 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 595 del 04.02.2020

Impugnazione – istanza: SSD L84 Srl

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per la testata al calciatore avversario

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 196 CSA del 20 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 85/DIV del 22.01.2020

Impugnazione – istanza: U.S. 1913 Seregno Calci Srl

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”. Il Codice di giustizia sportiva prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. In caso di condotta violenta, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Novembre  2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 Settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 Maggio 2010, n. 272/CGF) Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dal calciatore G. L. non possa che essere considerata come violenta.Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta - in capo al calciatore avversario è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a gioco fermo, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0192/CSA del 13 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n. 85 del 2020

Impugnazione – istanza: A.P.D..

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore per l’atteggiamento intimidatorio ed aggressivo…Appare, tuttavia, verosimile che l’intensità della reazione sia stata percepita in termini particolarmente negativi anche in ragione delle dimensioni fisiche dell’atleta, quanto meno nell’interpretazione dei gesti che hanno accompagnato la pronunzia delle frasi offensive rivolte all’arbitro. Appare pertanto equo ridurre a tre giornate effettive la misura della squalifica.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 155/CSA del 31 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 82 del 15 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per “per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo Direttore Gara”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 132/CSA del 7 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 20 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: A.S. BISCEGLIE S.R.L.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore, che si mostrava al “petto contro petto” al direttore di gara e  tentava di impedire all’arbitro l’estrazione del cartellino rosso per l’espulsione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 129/CSA del 7 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo, Divisione calcio a 5, presso la Lega nazionale dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 531 del 21 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. TOMBESI C5

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore espulso per aver colpito con un pugno un giocatore avversario, che nell’immediatezza cadeva al suolo. Il filmato prodotto dal ricorrente per l’asserito scambio di persona non è chiaro per cui decisiva è l’audizione dell’arbitro che ha confermato l’autore del fallo nella persona del ricorrente.

Massima: Sono ammissibili le immagini televisive allegate al ricorso ex art. 61, comma 2, C.G.S. per provare che l’autore del fallo sia persona diversa e ciò al fine di chiarire l’eventuale scambio di persone ex. artt. 58 e 61 C.G.S.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 113/CSA del 22 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 67 del 10.12.2019

Impugnazione – istanza: PERUGIA CALCIO S.R.L.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per comportamento violento

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0101/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale del 27.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 57

Impugnazione – istanza: S.S.D. S.N. NOTARESCO S.R.L.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per aver colpito con uno  schiaffo al volto un calciatore avversario”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0097/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo, Divisione Calcio Femminile, in Com. Uff. n. 56 del 26 Novembre  2019

Impugnazione – istanza: ASD CF PERMAC VITTORIO VENETO

Massima: Confermate tre giornate di squalifica alla calciatrice per comportamento gravemente irriguardoso, all’uscita del terreno di gioco rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara, dalla tribuna, proferiva ulteriore espressione offensiva nei confronti dell’arbitro.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0093/CSA del 30 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Roma di cui al Com. Uff. n. 51 del 13.11.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per “ perché a gioco fermo si mettevano le  mani  al  collo spingendosi  e strattonandosi fino a cadere a terra…”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0088/CSA del 24 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  sostituto  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n 22 del 6.11.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. CITTA’ DI ANAGNI CALCIO

Massima: Ridotta da cinque a tre giornate la squalifica al calciatore per comportamento sostanzialmente di protesta e irriguardoso, tenuto in campo all’atto della notifica del provvedimento disciplinare e ripetuto mentre si trovava in tribuna dopo l’espulsione ed al termine della partita. Che il fatto storico non è smentito nel ricorso, ma, giustamente la società ricorrente lamenta che non può trovare applicazione l’art. 9, comma 1, lett. E) C.G.S., il solo che legittima una squalifica superiore a quattro giornate, che ha come presupposto una condotta violenta e di particolare gravità; laddove nel caso in esame, pur essendo deplorevole e censurabile il comportamento dell’atleta in questione, non pare connotato dai requisiti prescritti dalla norma. Sicché, in accoglimento del reclamo, pare plausibile la riduzione della squalifica comminata sotto la soglia prevista nel citato art.9

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0087/CSA del 23 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n 58/DIV del 5.11.2019

Impugnazione – istanza: A.S. GIANA ERMINIO SRL

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per aver afferrato al collo un avversario a gioco fermo e tenuto un atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0065/CSA del 14 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 46 del 30.10.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. Nocerina

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per aver colpito un calciatore avversario con una violenta gomitata all’addome”…Anche a prescindere dalla valutazione di gravità irritualmente introdotta nel Comunicato Ufficiale, infatti, la “gomitata all’addome” integra di per sé i presupposti della fattispecie sanzionata più gravemente dal Codice di Giustizia Sportiva, a nulla rilevando l’asserito “intento di difendersi (…) non lesivo dell’incolumità fisica del calciatore avversario”. Conseguentemente, la richiesta di riqualificazione della condotta ex art. 19, c.4, lett. a9) non può trovare accoglimento. Così come la richiesta di riduzione della misura della sanzione inflitta, deve essere rigettata, considerato il minimo edittale di tre giornate effettive di gara previsto dall’art. 38 del C.G.S. con riferimento alla condotta violenta, posta in essere nel caso concreto dal tesserato

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0063/CSA del 15 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 18 del 23.10.2019

Impugnazione – istanza: SSD AUDACE CANNARA

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per  avere,  a  gioco  fermo,  colpito  un  calciatore avversario con uno schiaffo al volto”. Il comportamento posto in essere dal calciatore Trentini che si è esaurito in una condotta violenta ai danni di un calciatore avversario (schiaffo al volto) integra la fattispecie di cui all’art. 9 del CGS.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0062/CSA del 15 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n . 42 del 23.10.2019

Impugnazione – istanza: SSD AUDACE CANNARA

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “perché allontanato per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressione offensiva”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0061/CSA del 15 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 42 del 23.10.2019

Impugnazione – istanza: ASD AUDACE CERIGNOLA

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito con forza un calciatore avversario con una gomitata al petto”. La natura indiscutibilmente violenta della condotta commessa ai danni del calciatore avversario non può poi ritenersi in alcun modo alleviata dall’assenza di postumi fisici, costituendone invece la presenza un’aggravante.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0059/CSA del 28 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 51 del 13.11.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore   che seppur vi è stata una spinta da parte del calciatore avversario ha reagito spingendo a sua volta con particolare veemenza con la conseguenza che ne è derivato un parapiglia generale sedato solo dopo cinque minuti.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0058/CSA del 28 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 51 del 13.11.2019

Impugnazione – istanza: MONTEGIORGIO CALCIO S.S.D. A.R.L.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per la connotazione particolarmente violenta della spinta data dal calciatore avversario, da cui ne è derivato un parapiglia generale sedato solo dopo cinque minuti.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0051/CSA del 2 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo del 13 Ottobre 2019 di cui al Com. Uff. n. 40/2019

Impugnazione – istanza: U.S. FOLGORE CARATESE ASD

Massima: Confermate tre giornate di squalifica  al calciatore,  espulso perché colpiva, con una testata, l’allenatore in seconda della squadra avversaria.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0049/CSA del 30 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 16 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: CALC. T.G..

Massima: Confermate tre giornate di squalifica  al calciatore  «per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario» immediatamente dopo l’esecuzione di un calcio di rigore. La dinamica dell’azione e il comportamento tenuto dal Tomi, descritti sia nel referto di gara, che nella mail integrativa legittimamente inviata al giudice sportivo dall’arbitro, e confermati da quest’ultimo sentito telefonicamente, prefigurano i crismi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., ossia un’azione caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 Gennaio 2011; nella medesima direzione cfr. altresì Corte sportiva d’appello nazionale, in Com. uff. n. 122/CSA del 10 aprile 2018; in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose, v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., in Com. uff. n. 114/CSA del 15 aprile 2016,). Elementi questi ultimi che si rinvengono nella fattispecie che occupa, di là dalla mancata produzione dei danni e che prevedono quale sanzione minima la squalifica del giocatore per 3 giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0046/CSA del 28 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 dell’8 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: EMPOLI F.C.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, al 2° del primo tempo, colpito con violenza al volto un avversario”. Il referto dell’arbitro sig. L. M., invero, riporta chiaramente e senza alcuna incertezza l’episodio, in ordine al quale questa Corte Sportiva non ritiene necessario alcun accertamento e/o verifica ulteriore, anche alla stregua delle fede privilegiata che assiste il documento, ex art. 61 C.G.S., in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati. Riferisce l’arbitro che il calciatore B. “con la mano destra e a braccio disteso, colpiva violentemente e volontariamente al volto un avversario che cadeva a terra”. In altri termini, l’arbitro ha distintamente percepito tanto la volontarietà che la violenza del colpo inferto all’avversario: sicchè, anche a voler inserire l’episodio nel contesto di un’azione di gioco, la fattispecie si attaglia perfettamente alla previsione di cui all’art. 38 C.G.S. che, in simili casi, prevede come sanzione minima appunto la squalifica per tre giornate effettive di gara, come correttamente comminata dal Giudice Sportivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0045/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 122 del 09 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: ASD SS LAZIO CALCIO A 5

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore. Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne contesta sul piano disciplinare l’eccessiva gravosità. Il fallo vi è stato realmente e la sanzione, secondo la Corte, appare giustificata. La circostanza che la Società qualifichi l’illecito come gesto istintivo di reazione non giustifica il comportamento posto in essere, anzi lo potrebbe contraddistinguere di una Maggiore gravità.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0039/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 02 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: ASD LICATA CALCIO

Massima: Il comportamento posto in essere dal calciatore comporta gli estremi di condotta violenta punibile con il minimo edittale di due giornate di squalifica oltre quella comminata per l’avvenuta espulsione.. al minuto 27° del secondo tempo l’arbitro richiamato dall’assistente ha espulso il calciatore ha colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario (R A – RA A).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0037/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo, Dipartimento Interregionale, LND, di cui al Com. Uff. n. 32 del 2 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: ASD US SAVOIA 1908

Massima:… risulta dal referto di gara del I° assistente al minuto 30° del secondo tempo l’arbitro richiamato dall’assistente ha espulso il calciatore ha colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco fermo…il comportamento come sopra posto in essere dal calciatore … comporta gli estremi di condotta violenta punibile con il minimo edittale di due giornate di squalifica oltre quella comminata per l’avvenuta espulsione

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0021/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 36 del 9.10.2019

Impugnazione – istanza: VASTESE CALCIO 1902

Massima:  questa Corte Sportiva ritiene che il filmato prodotto dalla reclamante non possa essere né esaminato, né acquisito come elemento di prova. E difatti, se è vero che l’art. 58, 1° comma, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61, 2° comma, precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

Massima: Ridotta da cinque a tre giornate la squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, strattonato per la maglia un avversario e, divincolandosi da alcun compagni che lo trattenevano, colpito con un pugno al volto altro calciatore della squadra avversaria. Inoltre tentava ripetutamente di reiterare la condotta violenta e, alla notifica del provvedimento disciplinare, veniva allontanato affannosamente dal terreno di gioco”…Sentito a chiarimenti l’arbitro, soprattutto con riferimento al significato dell’espressione “pugni volanti”, è risultata confermata la versione dei fatti resa in udienza dal calciatore, e cioè che costui, mentre si confrontava con l’autore del fallo, era stato attorniato sia da compagni di squadra che da avversari minacciosi e che, per divincolarsi dalla “presa” dei compagni, aveva agitato le braccia in modo scomposto colpendo violentemente un calciatore avversario (diverso dall’autore del fallo), tanto da farlo cadere in terra. Ciò che, peraltro, sembra aver rilevato lo stesso Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato (“divincolandosi da alcuni compagni”). Tutto ciò considerato, mentre non può negarsi la componente violenta del comportamento del calciatore, non sembra ravvisarsi quel requisito della “particolare gravità” che legittima l’irrogazione della sanzione di 5 giornate di squalifica (art. 38 C.G.S.), anche in considerazione della più che presumibile non volontarietà del gesto. Quanto alle altre condotte contestate dal Giudice Sportivo, sia con riferimento al reiterato tentativo di confronto con l’avversario, sia al forzato allontanamento dal campo, trattasi di episodi avvenuti tutti in un medesimo contesto che, in virtù del vincolo della continuazione, restano assorbiti nell’unica sanzione da irrogare per la condotta più grave, non senza tenersi conto, a fini attenuativi, di un comportamento originato dalla reazione ad un fallo descritto, in sede di chiarimenti, siccome particolarmente pericoloso (intervento di un avversario in scivolata vicino al viso mentre si trovava a terra con il pallone tra le mani).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0008/CSA del 26 Settembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 37 del 17.9.2019

Impugnazione – istanza: UDINESE CALCIO

Massima: …si evidenzia l’inammissibilità del mezzo probatorio offerto dal ricorrente, in quanto l’art. 61, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all’utilizzo, al di là delle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini televisive, considerato che non si versa nella fattispecie dell’errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per la violenta consistita nel colpire con un forte schiaffo il volto di un avversario; tale descrizione e, in particolare, l’aggettivo “forte” usato dal Direttore di Gara in relazione allo schiaffo inferto dal D. P. al calciatore avversario impediscono di derubricare la condotta posta in essere dal De Paul alla stregua di una condotta gravemente antisportiva.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 20/ CSA del 8 Maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 162/CSA del 13 Giugno   2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 238 del 21.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’AC CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.F. SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/SAMPDORIA DEL 19.5.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere al 38° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 16/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/CSA  del 26 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 6/Cit del 12.08.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  S.J.  SEGUITO  GARA  DI  COPPA  ITALIA LECCO/GIANA  E.  DELL’11.08.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per aver rivolto, al termine della gara, reiterate frasi offensive e minacciose all’arbitro.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 14/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA  del 29 Maggio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 283/DIV del 16.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE T.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  SEGUITO  GARA  AREZZO/NOVARA  DEL  15.05.2019

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore che “al termine della gara teneva un  comportamento  aggressivo  e  minaccioso  nei  confronti  di  un  avversario. Successivamente reiterava il comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro”. Infatti, per quanto concerne l’attività antiregolamentare attuata dal T. nei confronti del calciatore avversario, la stessa non può essere considerata condotta aggressiva o minacciosa, come ritenuto dal Giudice di prime cure. Difatti, nel referto arbitrale il Direttore di gara riferisce di un battibecco tra i calciatori ma non fa alcun riferimento a parole o gesti che possano integrare minacce né, tantomeno, a contatti fisici o tentativi di contatto. Anche il comportamento tenuto dal T. nei confronti dell’Arbitro, a parere di questa Corte, sia per il tenore delle espressioni usate, puntualmente riportate nel referto arbitrale, sia per la gestualità con la quale il T. si rivolgeva al Direttore di gara medesimo contestando il suo operato, non assumono un carattere minaccioso o aggressivo ma piuttosto una condotta irriguardosa, certamente caratterizzata da un’eccessiva e ingiustificata platealità.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 14/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA  del 29 Maggio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 276/DIV del 13.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELLA  F.C.  CASERTANA  S.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE   EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC. P.P. SEGUITO   GARA   VIRTUS FRANCAVILLA/CASERTANA DEL 12.05.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per aver, a gioco in svolgimento, colpito un avversario caduto a terra per uno scontro di gioco, salendogli volontariamente e con i tacchetti sul viso, provocandogli un vistoso graffio, senza fuoriuscita di sangue. In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti, anche alla luce dei non propriamente conferenti precedenti richiamati nel reclamo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare appropriata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione. Non solo, infatti, la parte del corpo nella specie colpita (il viso) è di speciale vulnerabilità, il che massimizza la pericolosità intrinseca del comportamento qui in contestazione, ma, va aggiunto, la circostanza che la vittima non abbia in concreto riportato apprezzabili conseguenze fisiche non significa che la stessa non abbia provato dolore, e tanto basta a ritenere equa, per quanto qui rileva, la sanzione inflitta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 05/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA  del 18 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 139/DIV del 24.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’U.S.  VIBONESE  CALCIO  S.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.D.SEGUITO GARA REGGINA/VIBONESE DEL 23.12.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale e pronunziava un'espressione blasfema.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 169/CSA del 28/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 126/CSA del 15 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 243/DIV del 02.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S. MONZA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.F.SEGUITO GARA MONZA/GUBBIO DEL 31.03.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore "per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 137/CSA del 19 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera   del   Giudice   Sportivo   presso   il Dipartimento  Interregionale–  Com.  Uff.  n.  124  del  10.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELLA   S.S.D.  REAL  GIULIANOVA  AVVERSO  LA   SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER   4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  N.G.  SEGUITO  GARA  REAL GIULIANOVA/VASTESE   CALCIO   1902   DEL   07.04.2019

Massima: Ridotta da quatto a tre giornate la squalifica al calciatore. “ espulso per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare permaneva sul terreno di gioco per circa 30 secondi e assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti dei calciatori avversari”…. I fatti così descritti dal Direttore di gara possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata. In particolare l’evento dannoso cosi rappresentato da una manata al volto può considerarsi ridimensionato cosi come la  minima durata della permanenza in campo dello stesso calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 157/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 125/CSA del 12 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  ROCCELLA  CALCIO  1935  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.C. SEGUITO GARA ROCCELLA/TROINA DEL 31.03.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore  “per avere colpito da tergo un calciatore avversario con un pugno alla nuca facendolo cadere a terra”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 157/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 125/CSA del 12 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. G.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/R.C. CESENA DEL 31.03.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per avere a gioco fermo colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA  AL CALC.  M.D. SEGUITO GARA  MARSALA CALCIO  A.R.L./CITTÀ  DI  ACIREALE  1946  DEL  17.02.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore perché " a gioco fermo" ha tentato di colpire con una gomitata ed una testata un avversario, sebbene non colpendolo per ché l'avversario stesso si schivava prontamente.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 19.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. FROSINONE FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 30.06.2022 AL SIG. I.O.; INIBIZIONE FINO AL 30.09.2019 AL SIG. C.R.; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. I.M., INFLITTE SEGUITO GARA SERIE A2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 FROSINONE/CITTÀ DI VALMONTONE DEL 17.03.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica alla calciatrice per un pugno dato sul braccio sinistro dell’arbitro

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 104/CSA del 1 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  MANTOVA  1911  S.S.D.  A.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  DI  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.N. SEGUITO GARA MANTOVA/VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA DEL 17.2.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per avere lo stesso: “colpito un calciatore avversario con una gomitata violenta alla testa al di fuori del contesto di gioco, si rendeva necessario l’intervento dei sanitari”…Dalla lettura del rapporto arbitrale risulta che il calciatore ha colpito l’avversario con  una gomitata alla testa “in maniera violenta e senza contesa del pallone”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 104/CSA del 1 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  S.F.F.  ATLETICO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.G. SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/ATLETICO DEL 17.02.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per il comportamento violento (testata inferta in modo violento sul viso di un calciatore avversario, a giuoco fermo),

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 104/CSA del 1 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.M.B.SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA A.R.L./ROTONDA  CALCIO  DEL  17.02.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore, espulso per condotta violenta, con pallone non a distanza di gioco…. In sostanza, il calciatore ha realmente posto in essere un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario, in assenza del pallone a distanza di gioco. La circostanza concernente le invettive ricevute, non legittima una risposta violenta, consistita nel mettere le mani sul volto dell’avversario e spingerlo a terra.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 104/CSA del 1 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. TRASTEVERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. L.D.SEGUITO GARA TRASTEVERE/TORRES DEL 17.02.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al torace provocandogli intensa sensazione dolorifica”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 104/CSA del 1 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.C.  LOCRI  1909  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  4  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.C. SEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTASEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore che “al 35° del secondo tempo Pagano Cosimo (è stato espulso) perché interrompeva con un fallo di mano una chiara e netta occasione da rete. Lo stesso calciatore, uscendo dal terreno di giuoco, mi rivolgeva testuali parole “sei un figlio di p….., c……”. E contestualmente tirava calci contro la recinzione e solo grazie all’intervento della Forza Pubblica si è evitato un suo rientro sul terreno di giuoco”….I fatti sono stati sostanzialmente confermati dal ricorrente con l’unica eccezione relativa al ruolo delle forze di polizia che secondo il referto arbitrale hanno impedito al giocatore di rientrare in campo mentre secondo il ricorrente si sono limitati a prendere atto del fattivo intervento dei dirigenti che hanno condotto il calciatore negli spogliatoi. I fatti contestati sono certamente gravi ciò nonostante il Collegio ritiene che la sanzione irrogata (4 giornate di squalifica) possa essere ridotta a 3 giornate di squalifica tenendo presente la circostanza che il calciatore non è recidivo e non risultano precedenti disciplinari relativi ad atteggiamenti offensivi nei confronti della terra arbitrale.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.F. SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore  poiché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si poneva faccia a faccia con il Direttore di gara e gli rivolgeva espressione offensiva”…si osserva che il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di dover respingere il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano nell’interesse del calciatore ... Il Giudice Sportivo, qualificando la condotta posta in essere dal calciatore ..  come “violenta” alla luce del dato normativo, a ragione, ha irrogato la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara. Tale sanzione è certamente equa e proporzionale poiché commisurata alla  gravità  della violazione commessa dal  tesserato,  il  quale,  in  occasione  della  notifica  della  seconda  ammonizione per comportamento scorretto (fallo di gioco), ha posto in essere nei confronti del Direttore di gara una vera e propria aggressione verbale rivolgendogli, faccia  a  faccia,  le  seguenti  espressioni  “incredibile pezzo di m….; che c….. hai combinato; sei un figlio di p…..; v……. devi morire”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. P.E.;- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE DI GARA AL CALC. P.V.; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. R.M.;INFLITTE SEGUITO GARA PALMESE/CITTÀ DI GELA DEL 27.01.2019

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore in quanto al termine della gara esultava con gesti irriverenti sotto la tribuna occupata dai sostenitori della squadra avversaria. Tale condotta dava inizio ad una rissa alla quale prendeva parte anche egli.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’U.S.  GAVORRANO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.M.R. SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per comportamenti scorretti posti ai danni del Direttore di gara, ‘reo’, a parere della reclamante, di aver adottato nel corso della predetta gara una serie di decisioni discutibili e sfavorevoli alla stessa.…si osserva che il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Alle medesime sanzioni soggiacciono altresì allenatori e membri dello staff tecnico….Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF) Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di dover respingere il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano nell’interesse del sig. ….Il Giudice Sportivo, qualificando la condotta posta in essere dal sig. …come “violenta” alla luce del dato normativo, a ragione, ha irrogato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Tale sanzione è certamente equa e proporzionale poiché commisurata alla gravità della violazione commessa dal tesserato. Il sig. …, infatti, ha posto in essere nei confronti del Direttore di gara una vera e propria aggressione verbale rivolgendogli, faccia a faccia, le seguenti espressioni “arbitro non hai capito un cazzo; spero che non arbitrerai più una partita in vita tua; sei un pezzente; vaffanculo”, il cui tenore non può certamente mitigato alla luce del contesto e del particolare momento di concitazione, come invece dedotto dalla reclamante. Per lo stesso motivo tale condotta non può neppure essere qualificata in senso più favorevole alla reclamante come meramente ingiuriosa e irriguardosa.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 05.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CLODIENSE CHIOGGIA S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  B.P.SEGUITO  GARA  CLODIENSE CHIOGGIA/VIRTUS BOLZANO DEL 02.12.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore  per avere, “a gioco in svolgimento, ma con il pallone lontano, colpito con una manata al volto un calciatore avversario rivolgendogli espressione minacciosa”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. VILLA D’ALME’ VALBREMBANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.M.SEGUITO GARA CARONNESE S.S.D. A.R.L./VILLA D’ALME VALBREMBANA DEL 08.12.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore in quanto “calciatore in panchina espulso per essere uscito dall’area tecnica, protestando nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di mostrare il numero della maglia, nonostante le ripetute richieste da parte dell’Ufficiale di gara. Nell’uscire dal terreno di gioco rivolgeva ripetutamente gesto triviale all’indirizzo dell’Ufficiale di gara”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  101/CSA del 22 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 14.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. L.T. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LADISPOLI S.R.L./APRILIA RACING CLUB S.R.L. DEL 13.02.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”…Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata  volontaria  aggressività  con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). La condotta tenuta dal …, sulla quale vi è poco da aggiungere perché cristallizzatasi nel referto arbitrale, si sussume certamente nella fattispecie della condotta violenta. Essa non può essere considerata come meramente antisportiva, in quanto la condotta antisportiva si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto […] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF), mentre un pugno esorbita da tale definizione normativa.  Spostando l’attenzione dal piano fattuale al piano normativo, bisogna soggiungere che l’articolo 19, comma 4, C.G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti. In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. La difesa del calciatore reclamante si concentra soprattutto su tre circostanze attenuanti: la provocazione, l'enfasi agonistica e l'assenza di conseguenze lesive del gesto violento. Si ritiene di escludere la valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF). Si ritiene, parimenti, nell’escludere la valenza attenuante della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF).Per quanto concerne, invece, l'eventuale provocazione, in alcune decisioni i giudici sportivi ne  hanno esclusa la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre, in altre, hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto  la specifica menzione della provocazione subíta» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF). Acclarata l’irrilevanza attenuante dell’assenza di conseguenze lesive del gesto diretto contro l’avversario e dell'enfasi agonistica, questa Corte reputa congrua la sanzione minima delle tre giornate di squalifica irrogata al sig. … in primo grado, in quanto il pugno è gesto ultroneo rispetto al mero divincolarsi, quindi viene meno la valenza attenuante anche dell'eventuale provocazione subita, proprio perché l'atto commesso è specificamente diretto ad offendere piuttosto che a difendersi dall'offesa altrui.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  101/CSA del 22 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 06.02.2019

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELL’A.S.D. CJARLINS MUZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  INFLITTA  AL  CALC.  C.G. SEGUITO GARA CIARLINS MUZANE/TAMAI DEL 02.02.2019

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore “Per aver, in reazione, strattonato un avversario cercando di colpirlo con uno schiaffo senza tuttavia riuscirvi”. Tenendo presente che dagli atti risulta che il …negli ultimi due anni non è stato mai sanzionato per gioco violento, il Collegio ritiene di ridurre la squalifica da 4 a 3 giornate.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  CALC.  D.G.M.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore perché al termine della gara assumeva comportamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; aggredito da un calciatore avversario reagiva con atto di violenza nei  suoi confronti.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA CASERTANA F.C. 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  Z.A. SEGUITO  GARA  CASERTANA/REGGINA  DEL 16.12.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore che nel corso di un regolare confronto sportivo, dopo aver sottratto il pallone ad un avversario e, quando quest’ultimo era in terra, lo ha colpito con piede al petto..Si tratta, all’evidenza, di un comportamento del tutto estraneo alla fase di giuoco tesa  alla conquista del pallone ed ad essa successiva e non, come ritiene l’appellante, conseguente ed ad essa collegata.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 133/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  069/CSA del 4 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELLA  POL.  TAMAI  ASD  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.P.SEGUITO GARA CIARLINS MUZANE/TAMAI DEL 16.12.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per aver colpito (il T.) un calciatore avversario con un pugno”…Pertanto per la gravità dei fatti, pur tenendo presente che l’evento non ha provocato danni fisici all’avversario, può ritenersi congrua la pena infitta dal Giudice di prime cure.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 133/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  069/CSA del 4 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL. CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL  31.1.2019  INFLITTA  AL  CALC.  P.A. SEGUITO  GARA  TORRES/AVELLINO  DEL  16.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.A. SEGUITO GARA TORRES/AVELLINO DEL 16.12.2018

Massima: Ridotta la squalifica fino al 31.12.2019 in quella di tre giornate di squalifica al calciatore che per avere “a gioco fermo spintonato con violenza un raccattapalle per prendergli il pallone dalle mani, facendolo cadere a terra. Tale condotta determinava un trauma all’altezza dello sterno del ragazzo, tanto da rendere necessario il trasporto presso il locale pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sanzione così determinata in ragione della pausa per le festività natalizie, nonché delle conseguenze fisiche provocate e del gesto posto in essere ai danni di un minore in palese spregio dei principi di non violenza, probità e correttezza di cui all’art. 1 del C.G.S. e agli artt. 2 e 5 del Codice di comportamento sportivo del CONI”… Per il … invece, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare eccessiva in considerazione di quanto è avvenuto e risultante dagli atti ufficiali di gara. Non v’è prova infatti delle conseguenze fisiche riportate dal raccattapalle colpito atteso che il certificato medico allegato dall’arbitro al proprio rapporto di gara non può essere considerato documento da prendere in esame perché proveniente da un medico interno alla Società del tesserato e dell’avvenuto ricovero al Pronto Soccorso non è stata fornita alcuna prova. Anche l’aggravante dovuta all’età del minore appare priva di pregio se si considera che anche il Pizzella è un calciatore di età inferiore ai 18 anni.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  066/CSA del 14 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 4.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.M. SEGUITO GARA FERMANA/ALBINOLEFFE DEL 2.12.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore "perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi avvicinava un assistente arbitrale rivolgendogli frasi offensive unite ad espressioni blasfeme (r.A.A.)”

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  066/CSA del 14 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 4.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.E.SEGUITO GARA RENDE/CASERTANA DEL 2.12.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “perchè indirizzava uno sputo verso un avversario colpendolo in viso”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  058/CSA del 23 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. D.L.; AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETÀ,INFLITTE SEGUITO GARA CASTROVILLARI/TARANTO DEL 10.11.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere al termine della gara partecipato a una rissa tra calciatori di entrambe le società consistite in calci, pugni, spintoni”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  058/CSA del 23 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE BONFIN VANDERLEI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2020  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  BERNALDA/CITTÀ  DI  BISIGNANO  FUTSAL  DEL 4.11.2018

Massima:  Rideterminata la squalifica fino al 31.12.2020 in quella fino al 31.12.2019 al calciatore, “espulso per aver rivolto all’arbitro una frase offensiva, alla notifica del provvedimento colpiva con una testata al volto il direttore di gara provocandogli dolore momentaneo che spariva con l’applicazione di ghiaccio secco da parte del medico”.… il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate  nel  caso  di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di otto giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie risulta evidente che  la condotta posta in essere dal calciatore … debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo, la quale, sebbene diretta alla provocazione e alla intimidazione, si è conclusa con una testata, seppur lieve, al Direttore di Gara. Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che l’azione posta in essere dal reclamante, essendo stata diretta a provocare e ad intimorire il Direttore di Gara per l’espulsione comminatagli, di per sé non possa essere qualificata come “irriguardosa” o “antisportiva”, come invece prospettato dalla difesa del reclamante. Tenuto conto del tipo di condotta posta in essere dal calciatore …, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di qualificare la condotta come violenta, considerato che sia l’arbitro che il primo Giudice hanno correttamente riportato che la testata curava un dolore monetaneo che andava via solo dopo un impacco con ghiaccio secco. La ricostruzione offerta dal Direttore di Gara, sentito anche al telefono, consente, però, certamente di rivalutare nel complesso la gravità dell’azione, imponendosi la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata. Sotto il profilo del quantum, infatti, alla luce delle suesposte considerazioni, appare ragionevole punire la condotta violenta del calciatore con una squalifica di un anno “pieno”, cioè fino al 31.12.2019, proprio con particolare riferimento alla ricostruzione dei fatti offerta dal Direttore di Gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  115/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  105/CSA del 7 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 115 del 24.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.A. SEGUITO GARA FOGGIA/BENEVENTO DEL 23.02.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore: al 41° del primo tempo, l’assistente del direttore di gara segnalava che il calciatore…, senza possibilità di giocare il pallone perché lontano, da terra, colpiva con un calcio  un avversario all’altezza della coscia. L’intervento falloso non provocava danni all’avversario, né richiedeva l’intervento del sanitario. Avverso tale sanzione la parte ha proposto appello….Ora, il comportamento antisportivo, invero, per essere tale deve, comunque, conformarsi ad un comportamento che, seppure violento, invero si caratterizza per un intento agonistico e, comunque, posto in essere, nell’immediatezza dell’azione. Nel caso di specie, invero, il calciatore, come si ricava dalla stessa dinamica del fatto, ha avuto il precipuo intento di voler colpire con un calcio un avversario secondo modalità del tutto estranee alla dinamica dell’azione e che il mancato nocumento deve collegarsi a fattori causali indipendenti dalla volontà del calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  079/CSA del 18 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019

Impugnazione – istanza: Ricorso DELL’U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  F.L.SEGUITO  GARA  FANFULLA/CLASSE  DEL  06.01.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario” …A dispetto di quanto sostenuto dalla reclamante circa la motivazione “alquanto generica” del provvedimento di espulsione, si rileva dal referto dell’arbitro sig. … che il calciatore …, pur se durante un contrasto di gioco, “ha colpito al volto un calciatore avversario con un forte schiaffo disinteressandosi del pallone”. Tale ultima precisazione rende il gesto violento commesso dal …in danno del calciatore avversario siccome avulso dall’azione di gioco e, come tale, legittima ampiamente, ai sensi dell’art. 19, 4° comma, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  079/CSA del 18 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019

Impugnazione – istanza: Ricorso DELL’U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.K. SEGUITO GARA FANFULLA/CLASSE DEL 06.01.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno” In altri termini, il gesto violento in danno del calciatore avversario è rimasto avulso dal normale contrasto di gioco e, come tale, legittima ampiamente, ai sensi dell’art. 19, 4° comma, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  079/CSA del 118 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  B.S. SEGUITO  GARA  SESTRI  LEVANTE/CASALE  DEL 06.01.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere in reazione a condotta ingiuriosa e violenta di un calciatore avversario rivolto al medesimo espressioni offensive mentre tentava di colpirlo con un pugno”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  113/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  063/CSA del 13 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.S.SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per “avere, al 24° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria”…Invero, deve osservarsi come appaia evidente e non seriamente contestabile il connotato violento attribuibile al gesto del calciatore B., a nulla rilevando che tale condotta non abbia in concreto procurato danni fisici all’avversario. Pertanto, correttamente il Giudice Sportivo ha qualificato la condotta censurata come violenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma IV, lettera b) del C.G.S.. Del pari, deve osservarsi che la (eventuale) sussistenza delle circostanze attenuanti addotte dalla Società ricorrente non è idonea, nel caso di specie, a diminuire l’entità della sanzione comminata al calciatore …atteso che il minimo edittale previsto dal già richiamato art. 19, comma IV, lettera b) del C.G.S. per gli episodi di condotta violenta corrisponde esattamente alla squalifica per 3 giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  112/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  061/CSA del 6 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  ISERNIA  F.C.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.A.SEGUITO GARA ISERNIA/CASTELFIDARDO DEL 18.11.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “Per avere lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore avversario senza tuttavia colpirlo.”…Il fatto di cui trattasi è alquanto grave e merita adeguata risposta sanzionatoria. A nulla rileva la circostanza che lo “sputo” non abbia colpito il calciatore avversario, perché ad integrare la violazione contestata è sufficiente aver sputato contro una persona. Lo sputo, oltre ad essere un  gesto civilmente ignobile, rientra, sul piano sportivo, nella categoria della condotta violenta e come tale viene sanzionato, ai sensi dell’art.19, quarto comma, lett. b), C.G.S., con la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  106/CSA del 07/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  100/csa del 22 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 19.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA – SU SEGNALAZIONE DELLA PROCURA FEDERALE EX ART. 35, N. 1.3 - AL CALC. P.E. SEGUITO GARA ASCOLI/SALERNITANA DEL 17.02.2019

Massima: Con procedura d’urgenza, confermate tre giornate di squalifica al calciatore per condotta violenta…La Corte, esaminati gli atti e presa visione delle immagini a disposizione, rileva come sia possibile vedere distintamente il gesto compiuto dal Sig. …, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, integra gli estremi della condotta violenta sanzionata dal C.G.S.. In altri termini, non sembra che il calciatore si limiti a spingere l’avversario … per guadagnare un più favorevole posizionamento ai fini del controllo della palla; sembra, invece, che il … sferri nei confronti dell’avversario una gomitata connotata da una evidente violenza; il gesto appare, peraltro, del tutto avulso dal contesto di giuoco atteso che la  gomitata  viene  inferta  dal … nei confronti dell’avversario quando ancora il pallone non era stato rimesso in gioco dal fallo laterale. Alla luce di queste considerazioni, la prova televisiva risulta, pertanto, ammissibile, poiché trattasi di condotta violenta non vista dall’arbitro, rientrante, pacificamente, nella previsione di cui all’art. 35 comma 1.3. C.G.S..

Massima: L’art. 35, comma 1.3., del C.G.S. prevede che le immagini televisive possano essere utilizzate nelle gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo. Nel caso di specie, il Direttore di Gara ha precisato di non avere visto l’episodio di cui è procedimento in quanto avvenuto al di fuori del suo campo visivo. Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, in più occasione, chiarito che, ai fini dell’ammissibilità della prova televisiva, è dirimente la “parola” del Direttore di Gara e non possono essere ammessi mezzi di prova per valutare la plausibilità delle dichiarazioni rese dall’Arbitro. Peraltro, nella giurisprudenza sportiva è prevalsa la tesi di assegnare valore dirimente al fatto che il Direttore di Gara non abbia visto il singolo specifico segmento della condotta recante la fattispecie tipica prevista dalla norma pur avendo seguito la complessiva azione (cfr., per tutte, Corte Giustizia Federale, Com. Uff. 27.4.2014, n. 28/CGF)

 

DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  85/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SONDRIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.C. SEGUITO GARA SONDRIO/PONTE S.P. ISOLA DEL 13.01.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”…Il ricorso è infondato, a fronte della gravità della condotta tenuta dal calciatore, all’evidenza non finalizzata né al disimpegno né alla difesa del pallone, come vorrebbe sostenere il reclamante, in quanto posta in essere al di fuori del contesto di gioco (“con il pallone non a distanza di gioco” come da referto arbitrale) e intenzionalmente violenta e, trattandosi di gomitata al volto, in sé idonea a esporre a gravi rischi la integrità fisica dell’avversario (che ha necessitato dell’intervento di un massaggiatore), alla quale è pertanto proporzionata la sanzione inflitta.

 

DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  85/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’U.S.D.  ADRIESE  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.R. SEGUITO GARA ADRIESE/ARZIGNANO DEL 13.01.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore: "a seguito di un provvedimento disciplinare spingeva, a gioco fermo, con entrambe le mani sul petto un calciatore avversario e, successivamente gli poggiava più volte le mani sul volto spingendolo nuovamente”.

 

DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  85/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 14.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.LADISPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.A. SEGUITO GARA LADISPOLI/SFF ATLETICO DEL 13.01.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore "per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  028/CSA– RIUNIONE DEL 13.09.2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 15 del 28.8.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE G.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/PESCARA DEL 25.08.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere al settimo del secondo tempo colpito con una violenta manata al volto un calciatore della squadra avversaria”.

 

DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  092/CSA del 06/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  84/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/TB del 16.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. F. R. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO BERRETTI RENDE/CATANZARO DEL 12.1.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore perché “al termine della gara teneva una condotta violenta, con contatto fisico, nei confronti di un avversario a cui rivolgeva gravi minacce”.

 

DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  092/CSA del 06/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  84/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/TB del 16.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. F.R. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO BERRETTI RENDE/CATANZARO  DEL  12.1.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore perché “al termine della gara teneva una condotta violenta, con contatto fisico, nei confronti di un avversario a cui rivolgeva gravi minacce”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  54/CSA del 15 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 07.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. F.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL FIGLIO CALC. F.B.SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE  JUNIORES  OSTIA  MARE  LIDOCALCIO  S.R.L./TRASTEVERE  DEL  03.11.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della Terna arbitrale. Nella circostanza, inoltre, si avvicinava minacciosamente ad un A.A. cercando il contatto fisico senza tuttavia toccarlo”..Tanto premesso, si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, del C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.Orbene, il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di 8 giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria  aggressività  con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave  condotta  antisportiva,  giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie  risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore  Ferrari Brando debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo. Prescindendo dal fatto che non vi sia stato alcun contatto fisico tra le parti, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che, trattandosi  di  episodio  verificatosi  a partita conclusa, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva. Tenuto conto del tipo di comportamento posto in essere dal calciatore …, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, a ragione, ha qualificato la condotta come violenta, applicando, in via conseguenziale, la sanzione di cui all’art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  45/CSA del 31 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 23.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CHAMINADE CAMPOBASSO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3   GIORNATE   EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC.   C.J.R. SEGUITO   GARA CHAMINADE CAMPOBASSO C5/FURTSAL ASKL DEL 20.10.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “ per aver colpito un avversario con un pugno”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  074/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  59/CSA del 29 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  CALCIATORE  T.L. AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE  EFFETTIVE  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  R.C.  CESENA/SAVIGNANESE  DEL 14.11.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore "per aver tentato di colpire un calciatore avversario con una testata al volto".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 072/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  51/CSA del 12 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.P.SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M.  SRL/SERAVEZZA  POZZI  CALCIO  DEL  28.10.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore "per aver afferrato per i capelli un  calciatore avversario a gioco fermo”

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 072/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  51/CSA del 12 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. C.P.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL /SERAVEZZA POZZI CALCIO DEL 28.10.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore "per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco fermo ed in reazione".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 072/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  51/CSA del 12 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. CALVINA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.M. SEGUITO GARA CALVINA/FIORENZUOLA DEL 28.10.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore "per aver colpito un calciatore avversario con un pugno".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  053/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  049/CSA del 08 Novembre  2018

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 6.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA  AVVERSO  LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO  GARA  CAMPIONATO  PRIMAVERA  1  TIM  MILAN/CHIEVO  VERONA  DEL  3.11.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore  “perché, raggiunto l’Arbitro presso il suo spogliatoio al termine della gara, impediva al medesimo di chiudere la porta che colpiva con due pugni; e per avere, nella medesima circostanza, rivolto all’Arbitro una espressione ingiuriosa ed elevato grida che cessavano solo dopo i numerosi inviti del medesimo Direttore di gara”… Ferma restando la fede probatoria privilegiata che assiste i referti di gara, è bene evidenziare che l’Arbitro, sentito telefonicamente da questa Corte, ha confermato la dinamica delle condotte poste in essere dal Conti, la cui natura antiregolamentare è incontestabile. Oltretutto, le dichiarazioni allegate ai motivi di doglianza, ai limiti dell’ammissibilità, si riferiscono a circostanze estranee alle condotte sanzionate e, comunque, il contenuto delle stesse non può costituire né esimente, né attenuante, dei censurabili comportamenti posti in essere dal Conti.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  041/CSA del 18 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  F.C.  FRANCAVILLA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M.A. SEGUITO GARA FRANCAVILLA/FIDELIS ANDRIA DEL 30.09.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore perchè, a gioco fermo aveva colpito con un calcio al polpaccio un avversario, provocandogli sensazione dolorifica…Decisivi sono, infatti, il contesto nel quale viene a maturare la condotta posta in essere dal … e l’atto del calciatore, sanzionati dal giudice sportivo. Quest’ultimo, – va ribadito – a gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio, provocandogli, tra l’altro, dolore. Come indicato anche dal referto di gara, per la soluzione del caso, allora, è decisivo il fatto che il calciatore abbia tenuto un comportamento teso a ledere l’avversario nel momento nel quale il gioco era fermo, senza contesa, ponendo in essere «un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Situazione che, ad avviso di questa Corte, non può essere ricondotta alla mera fattispecie antisportiva, denotando, diversamente, un atteggiamento violento nei confronti dell’avversario, con conseguente applicazione dell’art.  19, comma 4, lett. b).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  041/CSA del 18 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  ROCCELLA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. K.A.SEGUITO GARA ROCCELLA/LOCRI DEL 30.09.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.… si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, del C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Orbene, il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due  giornate  nel  caso  di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria  aggressività  con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave  condotta  antisportiva,  giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore  …. debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo. Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a gioco fermo, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva, come, invero  implicitamente, prospettato dalla società reclamante…Tenuto conto del tipo di condotta posta in essere dal calciatore …, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di qualificare la condotta come violenta e conseguentemente applicare la sanzione di cui all’art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 023/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 158/CSA del 21 Giugno 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE A.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTADELLA/PRO VERCELLI DEL 18.05.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per avere lo stesso “al 25esimo del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con una gomitata al volto un avversario ”…In considerazione delle censure mosse, la Corte ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro, il quale ha confermato l’intenzionalità dell’azione lesiva, perché il calciatore si sarebbe, nel colpire l’avversario con la gomitata al volto, disinteressato del pallone.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 288 del 21.05.2018

Impugnazione – istanza:

RICORSO DELL’A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE  DI GARA INFLITTA AL CALC. P.G. SEGUITO GARA CANNARA/ROSSELLI MUTINA DEL 20.05.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per avere “al termine della gara colpito un calciatore avversario con un calcio”, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l’effetto, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 021/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 150/CSA del 24 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 12.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. T.B. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PLAY OFF CASERTANA/RENDE DELL’11.05.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore "per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso)"…Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenuto che oltre alle parole pronunciate sia grave il comportamento di essere entrato in campo di oltre 20 metri con eventuale possibilità con tale atto di incitare i tifosi ad azioni violente.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 016/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 103/CSA del 13 Marzo 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.T. SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO DEL 03.3.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore: "per somma ammonizioni e per aver colpito volontariamente con una gomitata alla nuca un avversario"…Questa Corte, esaminati gli atti e visto il Comunicato Ufficiale n. 147 DIV del 27.2.2018, rilevato dallo stesso che il calciatore Trevisan Trevor era in diffida in quanto alla nona ammonizione già prima della gara e che pertanto la sanzione irrogata è da intendere esatta nel suo complesso dovendo imputarsi per 1 giornata alla precedente diffida di cui all’ammonizione ricevuta al ’28 minuto del primo tempo e per le restanti 2 giornate per la condotta gravemente antiregolamentare posta in essere dal calciatore nell’evento che ha causato l’espulsione di cui al ’29 del primo tempo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 016/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 103/CSA del 13 Marzo 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dlt del 07.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.M. SEGUITO GARA COPPA ITALIAVITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore  per “comportamento offensivo verso l’arbitro e per avere utilizzato un’espressione blasfema”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL G.S.D. GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.P.F. SEGUITO GARA GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 28.1.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “ per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”…Quello che, infatti, determina la valutazione della gravità del comportamento di un calciatore, e, di conseguenza la misura della sanzione da infliggere, non è soltanto la circostanza che il fatto sia avvenuto durante lo svolgimento di un’azione o a giuoco fermo, cosa che pure riveste una certa rilevanza, ma piuttosto l’oggettiva delibazione relativa alla natura, all’entità, e si potrebbe aggiungere alla pericolosità del gesto di cui si discute, per cui deve essere qualificato come violento, e quindi suscettibile dell’irrogazione della corrispondente sanzione, quel comportamento le cui oggettive caratteristiche lo fanno definire tale, anche in considerazione della sua estraneità alla dinamica del giuoco. Nel caso di specie, anche volendo, in ipotesi, aderire alla prospettazione difensiva secondo la quale l’episodio sarebbe accaduto nel corso di un’azione, circostanza quest’ultima probabilmente già tenuta presente nella determinazione dell’entità della sanzione da infliggere, rimane insuperabile la valutazione relativa alla intrinseca valenza violenta del colpo inflitto al calciatore avversario, che è stato analiticamente descritto da un assistente arbitrale, il cui referto non  è  possibile  mettere  in dubbio, il quale richiamava sull’episodio l’attenzione del direttore di gara. Essendo, poi, stata irrogata la squalifica nel minimo edittale previsto per tale tipo di infrazione, non vi è spazio per la sua riduzione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE (RECIDIVA SPECIFICA) ALLA SOCIETÀ;  SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. P.V.; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2018 AL SIG. C.U.; INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore “per avere, durante l’intervallo, preso parte ad una rissa nel tunnel che conduce agli spogliatoi, in particolare colpendo in reazione ad una condotta violenta con un calcio alla schiena un avversario”…. Con riferimento alla sanzione posta a carico del calciatore P. la società ha eccepito l’eccessività della sanzione inflitta in quanto il calciatore, dopo essere stato oggetto di insulti e violenze da parte degli avversari, si sarebbe limitato a “spintonare” un avversario e non a colpirlo con un calcio.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.B.C. FINALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.E. SEGUITO GARA FINALE/MASSESE DEL 28.1.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore  “Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un giocatore al volto avversario con un braccio”, il quale cadeva a terra.…emerge che si è trattato di un gesto invasivo della persona dell’avversario posto in essere al di fuori della contesa del pallone e dunque non minimamente giustificato dall’agone sportivo. Così come appare non minimamente giustificabile l’espressione, sia verbale che gestuale, rivolta verso l’Arbitro, inconferente rispetto alla volontà di stringergli la mano (il gesto che vuol dire “sei matto è del tutto diverso dal tendere la mano per stringerla) e che denota totale assenza di rispetto per l’autorità e la decisione del Direttore di gara da parte del calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  S.S.D.  AUDACE  CERIGNOLA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. G.T.S. SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI GRAGNANO DEL 21.1.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore: "allontanato per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  100/CSA del 1 Marzo 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  CALCIATORE  V.A. AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  CAMPOBASSO/OLYMPIA AGNONESE DELL’11.2.2018

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore:  “per avere lo stesso, al termie della gara, partecipato ad una rissa e, in particolare, colpito con un pugno dietro la nuca un calciatore avversario che cadeva a terra rendendo necessario l’intervento dei sanitari”. La Corte non può aderire alla ricostruzione dei fatti, così come operata dal reclamante, perché in contrasto con il rapporto arbitrale che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati  in occasione dello svolgimento delle gare,  tuttavia,  ritiene che la  sanzione irrogata sia  eccessiva in considerazione del fatto che, in conseguenza dell’evento, il calciatore colpito non ha subito alcuna conseguenza. La Corte Sportiva di Appello, tenuto conto del disposto dell’art. 19 comma IV lett. B, ritiene congrua la sanzione di 3 giornate effettive.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  100/CSA del 1 Marzo 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  CAMPOBASSO/OLYMPIA AGNONESE DELL’11.2.2018

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica al calciatore: “per avere lo stesso, al termine della gara, partecipato ad una rissa e, in particolare, colpito con un pugno un calciatore avversario”.…atteso che dalla lettura degli atti ufficiali di gara, nonché sentito l’arbitro, non emerge che il reclamante abbia partecipato ad una rissa e per tale motivo ritiene che la sanzione irrogata al sig. C. sia eccessiva, in considerazione del fatto che a seguito dell’evento il giocatore colpito non ha subito alcuna conseguenza.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 006/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  078/CSA del 25 Gennaio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  TROINA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.G.O. SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/TROINA DEL 14.1.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per condotta violenta ai danni dell’avversario

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 006/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  078/CSA del 25 Gennaio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  V.R. SEGUITO  GARA  PACECO/VIBONESE  DEL 14.1.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore...In realtà il reclamo si limita a generiche affermazioni in ordine al comportamento tenuto dal .. ed alla sua reazione ma non smentisce né offre elementi nuovi e diversi per una valutazione diversa rispetto a quella fatta propria dal Giudice Sportivo. Gli atti di gara, ed in particolare il referto arbitrale, appaiono chiarissimi in ordine al tipo di reazione che ha contraddistinto l’atteggiamento del .. il quale sferrava una gomitata alla coscia all’avversario e successivamente veniva alle mani con quest’ultimo. Atteggiamento in alcun modo giustificabile, contrario ai doveri di leale agonismo e, comunque, in alcun modo suscettibile di ua diversa valutazione in relazione al comportamento avversario.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  049/CSA del 23 Novembre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. CDM FUTSAL GENOVA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. F.S.; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. O.A.; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. S.G.R., INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL GENOVA/OLYMPIA REGIUM DEL 18.11.2017

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore per “reiterati atti di violenza in reciproco danno nei confronti di un avversario al termine della gara”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  049/CSA del 23 Novembre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. M.D. INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore il cui fallo risulta dal referto di carattere certamente

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  032/CSA del 06 Ottobre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  ITAL  LENTI  A.C.  BELLUNO  1905  S.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.S. SEGUITO GARA BELLUNO/MANTOVA DEL 24.9.2017

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore perché  non vi è alcun dubbio, infatti, che il giocatore della squadra reclamante ponendo le mani addosso all’avversario e determinandone la caduta a terra realizzò volontariamente ed intenzionalmente un gesto che oggettivamente poneva in pericolo la integrità fisica dell’avversario. La circostanza che l’avversario non subì conseguenze fisiche non esclude, dunque, quella violenza intenzionale che l’art. 19, comma 4 lett. b), del C.G.S. mira a sanzionare. La disposizione in parola, infatti, non attribuisce specifico rilievo alle conseguenze dell’atto violento,  che  possono  semmai essere considerate ai fini di una più intensa sanzione, ma intende colpire l’atto violento in sé, in ragione della sua evidente contrarietà ai canoni della lealtà sportiva.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  032/CSA del 06 Ottobre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE A.C.S.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA LANUSEI/APRILIA DEL 17.9.2017

Massima: Confermate tre giornate di squalifica al calciatore “per avere a gioco fermo ed in reazione a condotta violenta, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 21.02.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. BRC 1996 CA5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. C.E. SEGUITO GARA ASD BRC 1996/ASD VIS FONDI DEL 18.02.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla calciatrice: espulsa per somma di ammonizione reiterava il comportamento scorretto nei confronti delle calciatrici avversarie. All’atto della notifica del provvedimento ingiuriava ripetutamente il direttore di gara. Nel merito si osserva: l’arbitro pur avendo alle spalle la tribuna, luogo dal quale sono pervenute le ingiurie, ben poteva rendersi conto da quale soggetto erano profferite. Tra l’altro, la società contesta il contenuto delle frasi ma non la sussistenza delle stesse; l’arbitro non è tenuto in alcun modo ad anticipare con cenni gli ulteriori provvedimenti che intende adottare in relazione agli eventi verificatesi durante la partita, per cui la contestazione della società appare illogica e senza alcun fondamento giuridico; la circostanza rappresentata dalla società secondo la quale l’arbitro avrebbe tenuto un comportamento diverso da quello che normalmente si tiene con calciatori uomini, appare gratuita e priva di riscontri probatori.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 170/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S.D. NEROSTELLATI 1910 AVVERSO LA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M. T. SEGUITO GARA USD NEROSTELLATI 1910/FABRIANO CERRETO DEL 17.12.2017

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per aver colpito, al di fuori dell’azione di giuoco,  un calciatore avversario al volto  con pugno.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D. O. SEGUITO GARA POTENZA /GRAVINA DEL 19.11.2017

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore  “per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore avversario”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 235 del 20.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL B&A SPORT CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D. S. A. L. M. SEGUITO GARA DI CALCIO A 5-SERIE A2 B&A SPORT CALCIO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 18.11.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara, perché in azione di gioco colpiva un avversario con un pugno al mento facendolo cadere a terra e causandogli lieve dolore tale da costringerlo ad abbandonare definitivamente l’incontro. La Corte, esaminato il ricorso, seppur ribadendo la gravità della condotta posta in essere dal calciatore …. durante la gara, riconosce che, come esposto dalla ricorrente ed accertato dagli atti, rileva che la domanda della ricorrente può trovare parziale accoglimento, applicate le attenuanti generiche e stante l’assenza di recidiva.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 166/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 244 del 15.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.P. SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM FIORENTINA/BOLOGNA DEL 12.5.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 166/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 178 del 15.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. E.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PARMA/BARI DEL 12.05.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere, al 38° del secondo tempo, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 165/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 168 del 02.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE M.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CREMONESE/NOVARA DEL 01.05.2018 

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara per aver, “al 14° del secondo tempo, colpito deliberatamente e con violenza un calciatore avversario con un calcio ad una gamba” nonché “per aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un altro calciatore della squadra avversaria”La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come, ai fini della valutazione della condotta del reclamante, debbano essere presi in considerazione solo i fatti descritti nel referto dell’Arbitro, dal momento che tale documento costituisce piena prova degli eventi accaduti sul terreno di giuoco. Ne consegue, pertanto, che tutte le altre circostanze addotte dal Sig. …. nel proprio ricorso non possono essere valutate ai fini di cui sopra in quanto non trovano riscontro nel referto arbitrale. Sul punto, la Corte ritiene opportuno evidenziare come la provocazione subita dal Sig. …. non sia stata provata in alcun modo, ma solo apoditticamente assunta dalla difesa del reclamante. Fermo quanto sopra, valutata la dinamica del contrasto tra il reclamante ed il suo avversario e la relativa descrizione contenuta nel suddetto referto, la Corte rileva come la condotta posta in essere dal Sig. … ha avuto luogo nell’ambito di un’azione di giuoco e, per tale ragione, ritiene più congruo ridurre la sanzione della squalifica irrogata di una giornata effettiva di gara.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 165/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 225 del 30.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.M. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 28.4.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore perché la manata al volto è stata inferta a gioco fermo e non durante lo svolgimento del giuoco

Decisione C.S.A.: C. U. n. 164/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ A.S.D.  A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.P.SEGUITO GARA PALMESE/ERCOLANESE DEL 22.4.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore perché colpiva un calciatore avversario, a gioco non in svolgimento, con una testata al volto, senza procurargli forte dolore o ferite.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 163/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 763 del 9.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. C.A.SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA C5/REAL PARCO C5 DEL 7.4.2018 

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore perchè l’arbitro ha confermato che l’atto di violenza ai danni del calciatore avversario è avvenuto a gioco fermo e non in svolgimento.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 161/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. A R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.L. SEGUITO GARA POTENZA/SARNESE DEL 18.03.2018 

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore “per aver colpito, lontano dell’azione di gioco, un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.S. SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/PALMESE DEL 25.02.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore “per avere colpito un calciatore avversario con un pugno al volto rendendo necessario l’intervento dei sanitari”…perché, … emerge un profilo violento della condotta incriminata, condotta che integra l’ipotesi di cui all’art. 19 comma IV lett. B C.G.S..

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEVERGNINI NICOLÒ SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912 S.R.L./LEVICO TERME DEL 25.3.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore  per aver rivolto espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo dell’arbitro e di un A.A, e per aver reiterato la propria condotta. Ad avviso di questa Corte, il reclamo non ha fondamento, in quanto va confermata la rilevanza disciplinare degli addebiti refertati. Oltre il comportamento irriguardoso tenuto sul terreno di giuoco, l’aver ripetutamente offeso l’arbitro senza soluzione di continuità si palesa quale una chiara violazione dell’obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto alla terna arbitrale. In special modo, gli epiteti rivolti all’arbitro e all’A.A., anche al momento dell’uscita dal campo, indicati chiaramente nel rapporto di gara, rappresentano un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l’ordinamento sportivo: la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi  onde evitare che  questi  ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte e irriguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr., in questa prospettiva, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA).

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 152/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 06.09.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE MARCO PASSARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ACIREALA/GELBISON DEL 03.09.2017

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore in quanto espulso per grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 148/CSA del 22 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 15.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. TRENTO S.C.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARDELLONI EMANUELE SEGUITO GARA CARAVAGGIO S.R.L./TRENTO S.C.S.D. DEL 14.01.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. Sul punto si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, del C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”...Orbene, il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.  Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l’inflizione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF) Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dal calciatore …, debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo. Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a palla lontana, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante. Tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal calciatore …., il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione di cui all’art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per tre giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 148/CSA del 22 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. PALMESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIO ARTISTICO SEGUITO GARA PALMESE/SANCATALDESE CALCIO DEL 07.01.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per il comportamento violento, tenuto, nei confronti di un tesserato avversario. Peraltro, a nulla rileva il lapsus calami in cui è incorso il Giudice Sportivo nella propria decisione ove si fa riferimento ad un spintone nei confronti di un calciatore avversario, anziché, come in effetti avvenuto, stando al supplemento di rapporto del Direttore di Gara, nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; tale errore non è, infatti, in grado di incidere sulla qualificazione della condotta come violenta e tale, quindi, da meritare un’entità della sanzione, quantomeno come quella inflitta dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 139/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – COM. UFF. N. 95 DEL 23.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCI MATTEO SEGUITO GARA SALERNITANA/VENEZIA DEL 20.1.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per il comportamento violento, tenuto nei confronti di un calciatore avversario. Dal rapporto del Direttore di Gara, emerge, chiaramente, che la condotta, tenuta dal …., vada qualificata, come violenta, non potendo che definirsi tale uno schiaffo al volto.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 139/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  SERIE A – COM. UFF. N. 139 DEL 15.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. FERIGRA BURNHAM ERICK STEVEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE  INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI TORINO/LAZIO DEL 12.1.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore  “per avere, al 43° del secondo tempo a giuoco fermo colpito con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria”. Il ricorso va respinto in quanto, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b), è previsto che “ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: b) per tre giornate di gara o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o persone presenti”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D.  A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ESPOSITO GERARDO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara, per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di Gara, sia alla notifica del provvedimento disciplinare che al termine della gara, sostava indebitamente nel recito di gioco reiterando le espressioni irriguardose. La condotta del Signor ….. difatti, pur meritevole di sanzione, non può essere qualificabile come offensiva nei confronti dell’onore e decoro dell’arbitro bensì irriguardosa e, tenendo conto del contesto, caratterizzata dal momento di concitazione agonistica.

Decisione C.S.A.:C. U. n. 130/CSA del 24 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALC. M.L. SEGUITO GARA SPEZIA/ASCOLI DEL 24.3.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore  per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (4^ ammonizione) e per avere al 41° del primo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito volontariamente con una gomitata al collo un calciatore avversario”. E’ bene ribadire, difatti, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti produttori di lesioni personali, ma innanzitutto quella che, pur non provocando lesioni, sia in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima. Pertanto, le deduzioni su cui si fonda il reclamo, che peraltro non contesta il fatto, non sono idonee a far mutare la decisione di questa Corte in quanto le deduzioni e valutazioni della società reclamante si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall’arbitro, che l’art. 35 1.1 del C.G.S., non consente. Quanto, infine, alla pretesa disparità con le altre decisioni dell’allora C.G.F., invocata dalla ricorrente, è opportuno rilevare che la Corte deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendole in correlazione con altre.

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 122/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.N. SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore «perché supportava un compagno di squadra colpendo un calciatore della squadra avversaria con ripetuti calci alle gambe».

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 122/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.S.M. SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore «perché nel rientro negli spogliatoi sputava contro un calciatore avversario». Con riguardo poi alla condotta tenuta dal calciatore e in particolare del gesto compiuto (sputo), questa Corte ritiene sia assolutamente da censurare, sì che la sanzione comminata in primo grado, quanto alla misura della stessa, è assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato (cfr. in tema Corte sportiva d’appello, ricorso Folgore Caratese, in Com. Uff. n. del 7.2.2017, n. 73/CSA).

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 122/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.F.J. SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore  «per aver colpito con ripetuti calci un avversario, a gioco fermo». In realtà, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Comportamento aggressivo che è indiscutibilmente ravvisabile anche nel caso di specie, posto che i calci sferrati dal Di Fazio sono stati più di uno, come indicato in maniera molto precisa nel referto di gara.

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 122/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.L. SEGUITO GARA IMOLESE/CORREGGESE   DEL 4.03.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore  “per avere colpito un calciatore avversario con un pugno nella pancia”.

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 122/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.G. SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara, perché una volta «espulso per doppia ammonizione, proferiva una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro, dandogli una pacca sulla spalla, e, uscendo dal terreno di giuoco, applaudiva all’indirizzo dello stesso». La condotta tenuta dal calciatore …., infatti, può essere qualificata irriguardosa e non violenta ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a). Secondo giurisprudenza, infatti, è tale la condotta che consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, cosí oltrepassando i limiti del diritto di critica» (in tal senso, nella prospettiva di distinguere anche tale tipologia di condotta da quella ingiuriosa, cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 28.4.2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 19.1.2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 19.1.2010, n. 121/CGF; più di recente – sempre in merito alla distinzione  tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose – v. anche Corte sportiva d’appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA).

Decisione C.S.A.:C. U. n. 122/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO GARA IMOLESE/CORREGGESE   DEL 4.03.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto provocandogli fuoriuscita di sangue dalla bocca”. E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore …… non può che qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche se il gesto, nello specifico caso in esame, non ha determinato conseguenze dannose per l’avversario, come attestato dallo stesso Direttore di Gara che, raggiunto telefonicamente, ha confermato che non vi fu intervento dei sanitari trattandosi di una lieve lesione al labbro con minima fuoriuscita di sangue che ha consentito al calciatore di riprendere regolarmente il gioco senza conseguenza alcuna.La dinamica dell’evento per cui è causa conferma, in ogni caso, il carattere violento del comportamento e del gesto del calciatore della società …. che, a gioco fermo, ha colpito l’avversario con una gomitata al volto. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve quindi essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore …..Questa Corte ritiene pertanto equo e corretto sanzionare tale gesto con il minimo edittale di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., che prevede per gli episodi violenti, come nel caso di specie, una squalifica di 3 giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A.:C. U. n. 120/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 151 del 30.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE B.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE (ATTUALMENTE TESSERATO PER L’U.C. SAMPDORIA) SEGUITO GARA TORINO/BENEVENTO DEL 28.1.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per avere, al 34° del primo tempo, con il pallone tra le mani colpito volontariamente con un calcio ad una gamba un avversario che cercava di ostacolargli il rinvio rapido del pallone.

Decisione C.S.A.:C. U. n. 120/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 95 del 23.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VENEZIA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.S.SEGUITO GARA SALERNITANA/VENEZIA DEL 20.1.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per avere, al 49° minuto del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto.

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 114/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. E.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA S. TEODORO/LUPA ROMA DEL 3.12.2017

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara  per avere, con fare intimidatorio, colpito l'arbitro ad una gamba con un calcio di lieve entità. Il gesto del tesserato,…. appare connotato da un tratto di intenzionalità, più che propriamente da violenza, ed è esitato - stando anche al referto arbitrale - in un atto prevalentemente orientato a ostacolare il direttore di gara (che, nella sostanza, descrive quello che appare essere un tentativo di sgambetto) che non a recargli dolore o danno sul piano fisico.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 97/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 86 DEL 24.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI AMEDEO SEGUITO GARA TROINA/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 21.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL COL MARIANO FERNAND SEGUITO GARA TROINA/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 21.1.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore perché si legge nel referto arbitrale : “al 40’ del 2° tempo il sig. … n. 3 e capitano del …. veniva espulso perché a seguito di una mia ammonizione per proteste nei suoi confronti reagiva insultandomi” con termini estremamente volgari. Peraltro una volta espulso l’interessato reiterava le offese. Conferma la sanzione anche nei confronti dell’altro calciatore perchè al 19’ del primo tempo “veniva espulso perché durante una mass confrontation andava minacciosamente verso il calciatore ……e lo colpiva violentemente con una testata in pieno volto facendolo cadere a terra”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 97/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 86 DEL 24.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL A.S.D. CJARLINS MUZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUZZO MARCO SEGUITO GARA CJARLINS MUZANE/CAMPODARSEGO DEL 21.1.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per il comportamento violento, tenuto nei confronti del portiere avversario.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 84/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.D. SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/ANZIO CALCIO 1930 DEL 17.12.2017

Massima: La Corte, sentito l’Assistente, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 82/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. D.P.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/TRAPANI DEL 3.9.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal calciatore riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara per aver colpito un avversario con una manata al volto con il pallone non a distanza di gioco e per essere andato incontro all'arbitro, dopo l'espulsione, "afferrandolo per il braccio". Più precisamente l'arbitro nel referto precisa "che il …. afferrava il braccio "senza procurare dolore, cercando di spiegare l'accaduto".Osserva la Corte che entrambe le condotte risultano fortemente censurabili per le modalità della loro attuazione. E' però vero che le circostanze dedotte ed il tenore del referto, che effettivamente non fa riferimento a connotazioni di violenza, legittimano che la fattispecie possa essere ascritta all'ipotesi della "condotta antisportiva", risultando così adeguatamente sanzionata con n. 2 giornate di squalifica, peraltro già scontate dal …..Circa il comportamento nei confronti del direttore di gara, del pari deprecabile, può però risultare meramente "irriguardoso", anche per i riflessi testuali del referto, ove non si fa cenno di tono minaccioso o violenza del gesto e pertanto adeguatamente sanzionato con un'ulteriore giornata di squalifica; c tenuto conto dell'autonomia ,sì, ma anche della "continuazione" delle condotte e del ravvedimento manifestato dal reclamante, che ha documentato di essere intervenuto ad un incontro con gli atleti del settore giovanile della propria società, ove ha dato conto dell'importanza del rispetto delle regole e delle istituzioni calcistiche.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 81/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico 14/DIV del 05.09.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIE S.S. MONZA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE C.S. SEGUITO GARA PISTOIESE/MONZA DEL 03.09.2017

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per aver colpito un avversario a terra con un calcio al volto, procurando fuoriuscita di sangue, con il pallone non a distanza di gioco”. Sul punto si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.Il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l’inflizione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionali e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacc quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF). Al riguardo la Corte ha ritenuto di sentire telefonicamente l’arbitro, sig. ….., il quale ha confermato la volontarietà del calcio sferrato nei confronti del calciatore della …..Nel caso di specie risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dal calciatore , debba essere considerata come violenta. Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta - in capo al calciatore avversario che grazie all’intervento dei sanitari ha potuto far rientro regolarmente sul terreno di gioco, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a palla lontana, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 66/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 40 del 16.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.P.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELLAZZO B.DA/FOLGORE CARATESE A.S.D. DEL 14.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per avere, a giuoco fermo ed in reazione,, colpito un calciatore avversario con una testata al volto”. Nel caso di specie, anche volendo, in ipotesi, aderire alla prospettazione difensiva secondo la quale l’episodio sarebbe accaduto come reazione ad un fallo subito nel corso di un’azione rimane insuperabile la valutazione relativa alla intrinseca valenza violenta del colpo inflitto al calciatore avversario., consistito in una testata al volto, inferta quando il direttore di gara era già intervenuto fermando il gioco proprio per sanzionare il fallo subito dal ….. Essendo, poi, stata irrogata la squalifica nel minimo edittale previsto per tale tipo di infrazione, non vi è spazio per la sua riduzione.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.G. SEGUITO GARA ERCOLANESE/TROINA DEL 1°.11.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per avere, a gioco fermo, colpito un avversario con uno sputo al volto. Questa Corte rileva, come da giurisprudenza consolidata degli organi di Giustizia Sportiva, che il gesto dello sputo che attinge la persona di un avversario è assimilabile all’atto di violenza, in virtù del contenuto spregiativo della dignità fisica e morale della persona e, quindi, come tale, va punito. Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni di Giustizia, si evidenzia che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e che, peraltro, non si ravvisa una analogia tra le condotte oggetto della presente decisione e quelle di cui ai precedenti richiamati dalla società appellante.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. SAN DONATO TAVARNELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.P. SEGUITO GARA SAVONA/SAN DONATO TAVARNELLE DEL 01.11.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore il quale al termine del primo tempo, nel mentre l’arbitro fischiava, colpiva, volontariamente, con una gomitata, il voto di un avversario. Nel caso di specie il giudice di prime cure ha individuato la sanzione irrogata nel minimo edittale previsto per la fattispecie in esame. Infatti, l’art. 19, comma 4, lettera b), statuisce che la condotta violenta è punita con un minimo di 3 giornate di squalifica.

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANCATALDESE  CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.D.  SEGUITO GARA PACECO/SANCATALDESE DEL 1°.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore  per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. REAL FORTEQUERCETA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.A.SEGUITO GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 01.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per aver inferto ad un calciatore avversario un pugno allo stomaco; il che esclude che possa parlarsi di una condotta meramente antisportiva, come avrebbe potuto essere ove si fosse trattato di una mera sbracciata; il termine “pugno” e la zona del corpo dell’avversario (lo stomaco), attinta dallo stesso, depongono, chiaramente, per la qualificazione, come violenta, della condotta tenuta dal calciatore

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