Decisione C.S.A.: C. U. n. 52/CSA del 30 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 46 del 17.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. AVELLINO 1912 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGLIORINI MARCO SEGUITO GARA AVELLINO/SALERNITANA DEL 15.10.2017

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per aver assunto, al termine dell’incontro, un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, posizionandosi alle sue spalle e cingendogli, per un paio di secondi, il collo con un braccio. E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore – omissis -, sebbene illecita, non possa qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha determinato conseguenze dannose per l’avversario, trattandosi nel caso che ci riguarda, di lieve trattenuta consistita nell’aver cinto, per un paio di secondi, il collo del giocatore della Salernitana, - omissis -, con un braccio, come certificato dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto. Tale dinamica dei fatti conferma il carattere non violento del comportamento del calciatore della società ricorrente che, comunque, stante la sua natura illecita, dovrà essere sanzionato quale comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. CIANCI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCE/FIDELIS ANDRIA 1928 DEL 7.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per aver volontariamente colpito con un calcio alla caviglia un avversario.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO SIRACUSA CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. SOTTIL ANDREA SEGUITO GARA SIRACUSA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 7.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 21/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 145 del 22.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. FERRANDO FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MASSESE 1919/SAVONA DEL 21.5.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”. I fatti così descritti dal Direttore di gara possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 20/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 dell’8.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MATARAZZO LUCA, SEGUITO GARA CYNTHIA/TRASTEVERE DEL 7.5.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive. Il comportamento tenuto nella specie dal tesserato nei confronti del dirigente della squadra avversaria e della terna arbitrale è stato senza dubbio offensivo, anche se la commisurazione della sanzione inflitta appare eccessiva, risultando più appropriata ai fatti (e al linguaggio usato), per come descritti nel referto e nel ricorso, una squalifica di due giornate effettive.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 19/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 24.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PITTARELLO FILIPPO SEGUITO GARA CORREGGESE/FIORENZUOLA DEL 23.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un avversario con una gomitata al volto

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 19/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COSTANTINO STEFANO SEGUITO GARA HERCULANNEUM/BISCEGLIE DEL 13.4.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara perché la "manata" descritta dall'arbitro non connota violenza, piuttosto, un atto scomposto di allontanamento fisico dell'avversario senza l'intenzione di nuocergli fisicamente. Pertanto il gesto può essere riclassificabile come antisportivo e di conseguenza sanzionabile con due giornate di squalifica, così come previsto dal dettato di cui all'art. 19, lett. a) 4 comma C.G.S..

 

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 18/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARBATO ANTONIO SEGUITO GARA POL. SARNESE/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 02.04.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario ponendogli le mani sul volto”. E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore – omissis -, sebbene illecita, non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha prodotto conseguenze dannose per l’avversario trattandosi nel caso che ci riguarda di reciproche scorrettezze consistite in ripetuti  spintonamenti inidonei  a determinare conseguenze pregiudizievoli per i calciatori, come certificato dallo stesso Direttore di Gara. Tale dinamica dei fatti conferma il carattere non violento del comportamento di entrambi i calciatori coinvolti che, stante la sua natura illecita, dovrà essere sanzionato in ogni caso come comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori, ma posti in essere in un contesto di reciproche scorrettezze.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 18/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. POL. SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIGLIOLIA SIMONE SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 02.04.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario ponendogli le mani sul volto”. E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal  calciatore – omissis -, sebbene illecita, non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha prodotto conseguenze dannose per l’avversario trattandosi nel caso che ci riguarda di reciproche scorrettezze consistite in ripetuti  spintonamenti inidonei a determinare conseguenze pregiudizievoli per i calciatori, come certificato dallo stesso Direttore di Gara. Tale dinamica dei fatti conferma il carattere non violento del comportamento di entrambi i calciatori coinvolti che, stante la sua natura illecita, dovrà essere sanzionato in ogni caso come comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori ma posti in essere in un contesto di reciproche scorrettezze.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 17/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 178/DIV del 06.04.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. COLOMBO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/SUDTIROL DEL 05.04.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato "per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara".

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENE PAPE IBRAHIMA SEGUITO GARA SEF TORRES/S.C. TRIESTINA DEL  12.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive in quanto dopo essere stato “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni irriguardose”. Deve altrettanto darsi atto che tale condotta, certamente censurabile, si è limitata al mero utilizzo di espressioni irriguardose, il che giustifica la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S. GRIFONE GIALLOVERDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. TATA ROSSELLA SEGUITO GARA NAPOLI C.F.M. COLLANA/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 12.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta alla calciatrice a 2 giornate effettive. Il comportamento tenuto dalla – omissis - è sì dipeso dalla condotta della calciatrice avversaria ma in esso, se non è ravvisabile un atteggiamento violento, è comunque configurabile come gravemente antisportivo. Per tale ragione il Collegio, in considerazione di ciò, ritiene alla luce del disposto di cui all’art. 19 n. IV lett. a) C.G.S., di comminare la sanzione della squalifica di 2 giornate.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 28.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARIDI GAETANO SEGUITO GARA MANTOVA/MACERATESE DEL 25.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per comportamento offensivo verso l’arbitro” (“v……., vai a c……”). La condotta ingiuriosa si configura in presenza di espressioni “idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010,  n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria anche in presenza di “espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 153/TB del 5.6.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. CAMARLINGHI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI JUVE STABIA/LIVORNO DEL 2.6.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 115 del 19.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. MASI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI/TERNANA DEL 18.05.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per avere, al 31° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAGLIOLO RICCARDO SEGUITO GARA CITTADELLA/CARPI DEL 22.04.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per “avere, al 42° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con un violento calcio ad una gamba”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 187 del 18.1.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ACF FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KALINIC NIKOLA SEGUITO GARA FIORENTINA/EMPOLI DEL 15.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato “per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro espressione ingiuriosa”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 150 del 21.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. PALMIERI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE\ SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI FROSINONE/NOVARA DEL 18.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive per “aver colpito un calciatore avversario, con il pallone non a distanza di gioco, con una gomitata al fianco”. E’ opinione della Corte, infatti, che non sia ipotizzabile la fattispecie dell’atto di violenza quando il soggetto passivo non riporti danni fisici e non avverta sensazioni di dolore. In questa ipotesi, fra la quale va ricondotta quella che ci occupa, è ravvisabile la fattispecie della condotta gravemente antisportiva, per la quale è sanzione congrua la squalifica per 2 gare.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 02.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO C.S. VULTUR RIONERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRIERI GAETANO SEGUITO GARA ANZIO CALCIO 1924/VULTUR DEL 30.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 02.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIATORE AMMATURO FIORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/POL. SARNESE 1926 A.R.L. DEL 30.4.2017

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito il volto di un calciatore avversario con entrambe le mani in reazione ad una condotta violenta subita”. Infatti, dalla ricostruzione dei fatti emerge che, certamente, il reclamante poneva in essere una condotta violenta censurabile poiché “colpiva il volto di un calciatore avversario con entrambe le mani”. Tuttavia, a giudizio della Corte, tale comportamento deve essere valutato alla stregua dell’intera vicenda e, precisamente, come mera reazione alla medesima condotta violenta subita dal calciatore avversario, come si evince nel rapporto del Direttore di gara (il sig. – omissis - “reagiva spingendo dal volto l’avversario”). Dunque, la condotta del reclamante deve considerarsi una reazione alla violenza appena subita, attenuando, così, l’infrazione compiuta, con riduzione della sanzione minima prevista, di cui all’art.19, comma 4, C.G.S. Ed invero, posto che il reclamante e il calciatore avversario ponevano in essere il medesimo comportamento violento, per il quale venivano entrambi espulsi dall’arbitro di gara e squalificati dal Giudice Sportivo per tre gare effettive, considerata la condotta del sig. – omissis -  come reazione ovvero protezione alla violenza subita dall’avversario, la gravità dei comportamenti dei tesserati coinvolti deve necessariamente essere differenziata.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 31.01.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAZZITI ANDREA SEGUITO GARA VITERBESE/PIACENZA 29.01.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “perché a gioco fermo colpiva un avversario con un calcio alla caviglia.”

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIVACQUA FRANCESCO SEGUITO GARA SERSALE/RENDE DEL 12.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive in quanto non si è trattato di un comportamento violento ma di una condotta che, benchè deprecabile e quindi correttamente sanzionata con l’espulsione, non può essere punita con le tre gare di squalifica comminate dal Giudice di prime cure.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRUDO KEVIN OLIVIER SEGUITO GARA JESINA/ROMAGNA CENTRO DEL 12.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive. Il Collegio, al fine di meglio interpretare quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, ha ritenuto necessario sentire il direttore di gara, il quale ha confermato che il comportamento posto in essere dal – omissis - è stato gravemente antisportivo, ma non violento. Per tale ragione al caso di specie deve essere applicato l’art. 19 n. IV lett. a) C.G.S. che prevede la sanzione della squalifica di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. NAPOLI C.F.M. COLLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. ESPOSITO VALENTINA SEGUITO GARA NAPOLI C.F.M. COLLANA/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 12.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive “per avere, a gioco fermo, colpito una calciatrice avversaria con un calcio a fine gara”. Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dalla calciatrice non è da configurarsi come condotta violenta, con la conseguenza della riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate di gara.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 14.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. MBAKOGU JERRY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CARPI DELL’11.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive per avere, al 26° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione rivolto all’Arbitro una espressione ingiuriosa”. Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dal calciatore deve considerarsi irriguardoso ma non ingiurioso con la conseguenza di rideterminare la sanzione riducendola da 3 a 2 giornate di gara.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALI VINCENZO SEGUITO GARA LEVICO TERME/PERGOLETTESE 1932 S.R.L. DEL 12.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.” La condotta tenuta dal calciatore – omissis - , alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., non può qualificarsi come condotta violenta, ex art.19, comma 4, lett. b) C.G.S., in quanto non ha procurato danno e/o lesione alcuna al calciatore avversario diversamente tale circostanza sarebbe stata evidenziata nel rapporto del direttore di gara. Inoltre, la “manata” sferrata dal giocatore all’avversario è un gesto di reazione provocato dal pestone ricevuto in occasione dell’allestimento della barriera a seguito di un calcio di punizione concesso dall’arbitro. Pertanto, alla stregua di quanto sopra, questa Corte, in considerazione dell’ingresso di circostanze attenuanti, ex art. 16, comma 1, C.G.S., ritiene che possa essere valutata come congrua ed equa la riduzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.108/CSA del 30 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 07 Giugno 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S. MONOPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICUCCI SIMONE SEGUITO GARA CATANZARO/MONOPOLI DEL 19.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  perchè “colpiva con una gomitata volontaria al viso un calciatore avversario durante un’azione di gioco con il pallone in gioco e vicino con fine di fermarlo vista l’azione promettente degli avversari.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.102/CSA del 10 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 692 del 01.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARDOSCIA MATTIA SEGUITO GARA ASD TC PARIOLI/ASD OLIMPUS ROMA DEL 26.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive: “espulso per avere impedito, giocando da portiere, una chiara opportunità di segnare una rete alla squadra avversaria fermando il pallone con le mai fuori dall’area di rigore, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose”. Infatti, ferma restando la fondatezza della espulsione, in vero non contestata nemmeno dalla società reclamante, non può tralasciarsi che l’arbitro, sentito nel corso dell’udienza, non ha specificato nemmeno in quella sede quali fossero le frasi offensive e minacciose rivoltegli dal calciatore. Cosicché, a fronte della mancata specificazione arbitrale, debbono ritenersi rispondenti a quanto effettivamente accaduto le ben precise frasi riportate dalla società reclamante "era da ammonizione il mio fallo non capisci nulla... sei un evidenziatore giallo". Da tali frasi effettivamente non emerge alcuna minaccia, ma soltanto espressioni irriguardose e irridenti indirizzate dal calciatore all’arbitro, certamente contrarie ai valori sportivi che impongono il rispetto della persona e delle decisioni del Direttore di gara, ma che appaiono meritevoli di una sanzione più contenuta rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, considerata anche la attenuante rappresentata dall’essersi il giovane calciatore appositamente presentato in campo a fine partita per scusarsi formalmente con l’arbitro. Appare quindi più conforme alla effettiva gravità e configurazione dei fatti ridurre la sanzione della squalifica a quella minima di due giornate effettive prevista dall’articolo 19, comma 4, lettera a del Codice di Giustizia sportiva in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.106/CSA del 24 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA ROBUR SIENA 2014/ALESSANDRIA CALCIO1912DEL18.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (Espulso).”

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.019/CSA del 28 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 14.09.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCUTTI ELIA SEGUITO GARA VARESE/FOLGORE CARATESE DEL11.9.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive “per avere, a gioco in svolgimento ma al di fuori del contesto di giuoco, colpito un calciatore avversario on una manata sul collo ed una sul mento”. Il reclamo può essere parzialmente accolto. In effetti il comportamento, per come descritto negli atti di gara, pur certamente esecrabile e contrario allo spirito della lealtà sportiva, non sembra potersi qualificare come violento.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.068/CSA del 27 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 72 dell’11.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA  INFLITTA AL CALC. VITTIGLIO MARCO SEGUITO GARA SPORTING RECCO/LAVAGNESE DELL8.1.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive perché  in panchina protestava in modo plateale avverso una decisione del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo del medesimo Ufficiale di gara”. La condotta tenuta dal – omissis - si configura come condotta irriguardosa nei confronti dell’Ufficiale di gara e va sanzionata, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. con 2 giornate di squalifica.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.078/CSA del 16 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 81 del 7.02.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO CALC. VERNA LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/VIRTUS ENTELLA DEL 4.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per aver rivolto all'Arbitro, al 27° minuto del secondo tempo, espressioni irriguardose.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.064/CSA del 13 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CALCIATORE PELLEGRINI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/SASSUOLO DEL 22.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, al 33' del primo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto un'espressione irrispettosa al Direttore di Gara e, all'uscita dal recinto di giuoco, colpito violentemente con un calcio ed un pugno i tabelloni pubblicitari".

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.103/CSA del 16 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 11 Aprile  2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL CALCIATORE GIUSEPPE TORROMINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUSFRANCAVILLA/LECCEDEL5.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato in quanto espulso perché colpiva un avversario con un forte calcio sulla gamba, malgrado il pallone fosse già lontano da entrambi i giocatori.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 16 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 56 del 6.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. UNIONE SANREMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETA MARCO SEGUITO GARA SPORTING RECCO/UNIONE SANREMO DEL 04.12.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. In relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare inidoneo a costituire condotta violenta, sia per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale, sia per l’inidoneità del mezzo a provocarle.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 26 del 05.10.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA MONICA GIUSEPPE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI GELA DEL 02.10.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. Invero le argomentazioni poste alla base del ricorso circa l’asserita “non violenza” della condotta del calciatore la – omissis -, che è piuttosto da qualificarsi come gravemente antisportiva, trovano conferma nel rapporto arbitrale nel quale si attesta che “– omissis -, a gioco fermo, si dirigeva dinanzi all’avversario e con la mano destra aperta, con il suo palmo della mano, spingeva il volto dell’avversario all’indietro”, precisandosi che “Questo gesto non ha procurato lesioni all’avversario; quest’ultimo, che a seguito di tale colpo è rimasto in posizione eretta, ha proseguito a gara senza alcun problema fisico”. Alla luce di quanto sopra, la condotta del calciatore, pur intenzionale e gravemente antisportiva, non appare integrare, alla luce di quanto precisato dall’arbitro (assenza di lesioni nella vittima, sua permanenza in posizione eretta e prosecuzione della gara senza alcuna problema fisico), una condotta violenta…..Occorre anche richiamare l’art. 1bis C.G.S., che è norma generale e cogente dell’ordinamento sportivo che impone ai tesserati un comportamento leale e corretto e che trova la sua concretizzazione nella prudente ad attenta azione della Giustizia Federale che di volta in volta dovrà vagliare la sussistenza o meno dell’illecito e, di conseguenza, la relativa sanzione da applicare identificandone anche la specie e la misura. Anche nell’ordinamento sportivo trova applicazione il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla natura e gravità della violazione commessa. Pertanto, alla luce dell’art. 16 e dell’art. 19, comma 4 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, appare congruo ridurre la sanzione comminata dal Giudice di prime cure in rapporto alla effettiva gravità della condotta posta in essere dal calciatore – omissis -, tenuto conto del carattere non violento bensì gravemente antisportivo del comportamento del calciatore, alla squalifica per 2 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 6 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 22.09.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S.D. REAL FORTEQUERCETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALCHINI GABRIELE SEGUITO GARA AMICHEVOLE REAL FORTE QUERCETA/PISTOIESE DEL 4.08.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per avere colpito con uno schiaffo un calciatore avversario. Da  quanto  riportato  si comprende che l’espulsione consegue allo schiaffo ma permane tuttavia un dubbio circa la volontà di scusarsi del giocatore. In realtà non si comprende se l’arbitro, dando risalto al termine scusarsi tra virgolette abbia voluto sottolineare una volontà effettiva di formulare scuse all’avversario ovvero, al contrario, abbia voluto evidenziare una sorta di dissimulazione del gesto antisportivo (lo schiaffo) dietro le scuse. In assenza di più precise indicazioni del referto e tenuto conto che il gesto, per come descritto, rimane ambiguo ma certamente non violento, e tenuto altresì conto del carattere amichevole della partita la sanzione può essere ridotta.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 6 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 21.09.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CALC. TEDESCO GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GLADIATOR/IGEAVIRTUSDEL18.9.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara: espulso dall’arbitro in quanto «dava uno schiaffo in volto a un calciatore avversario senza procurare danni fisici». Da quanto emerge dal rapporto di gara, inoltre, il colpo veniva inferto con uno «schiaffo in volto», comportamento deplorevole, ma non tipicamente violento come un “pugno” o una “gomitata”. Atti, questi ultimi, connotati di maggiore violenza e capacità offensiva.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. POL. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOCERINO VITTORIO SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926 ARL/GLADIATOR DEL 15.1.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive per aver “al termine della gara, subito dopo il fischio finale, colpito un calciatore avversario con una leggera manata al volto”. Dal referto arbitrale risulta che il – omissis -  ha colpito l’avversario “con una leggera manata al viso” e che “la manata non era violenta e il calciatore che la subiva non riportava conseguenze”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale   Com.  Uff.  n.  78  del 25.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA  PER  2  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC. V. B.; SQUALIFICA  PER  2  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC. P. A., SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. DEL 22.1.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale i calciatori sono stati sanzionati,   l’uno “per avere, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio” e l’altro“per avere rivolto gesto irridente all’indirizzo del Direttore di gara”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 02 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BUGARI YURI SEGUITO GARA JESINA/SAN NICOLÒ DEL 20.11.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara, “per avere colpito un calciatore della squadra avversaria con una gomitata allo sterno”. Meritevole di accoglimento, invece, a giudizio della Corte, risulta la richiesta subordinata di riduzione della sanzione che, attesa la tenuità del fatto, deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. P. S. SEGUITO GARA ASCOLI/LATINA DEL 10.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il dirigente è stato sanzionato “per avere lo stesso al cinquantesimo del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, rivolto ad un assistente un epiteto insultante”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 01 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 29.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE V. G. SEGUITO GARA VENEZIA/PADOVA DEL 28.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il tesserato è stato sanzionato  “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 01 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 29.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE F. N. SEGUITO GARA VENEZIA/PADOVA DEL 28.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “per comportamento offensivo verso l’arbitro”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE C.A., SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/FERMANA F.C. DEL 23.10.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara, «per aver, calciatore in panchina, lanciato sul terreno di gioco, a gioco fermo, un pallone che colpiva alla testa un calciatore avversario». La condotta tenuta dal calciatore – omissis - non sembra, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) CGS. Diversamente, da quanto anche indicato nel rapporto di gara dall’arbitro e dall’assistente, il comportamento del tesserato può integrare gli estremi della condotta gravemente antisportiva (art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.), la quale prevede la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara. In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte Giust. Fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte Giust. Fed., ricorso US Lecce, in Com Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014).

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 13 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.A. SEGUITO GARA SICULA LEONZIO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 25.9.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. La condotta che ci occupa è qualificabile come “condotta violenta”, la quale consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte di Giustizia Federale, 13.9.2010, cit.; e Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF). L’intenzionalità del gesto emerge dal fatto che questo si è estrinsecato a gioco fermo…. Nel caso di specie si ravvisa l’attenuante della provocazione, in considerazione del fatto che il – omissis - è stato provocato con una spinta dal calciatore avversario – omissis -, parimenti espulso. La Corte di Giustizia Federale ha affermato, in casi analoghi, che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subìta» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.3.2012, n. 200/CGF). Si ravvisa, altresì, l’attenuante dell’assenza di precedenti, la quale, seguendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale, è suscettibile di determinare una riduzione del periodo di squalifica (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 29.3.2010, n. 239/CGF; nonché, Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 23.12.2010, n. 137/CGF). La cornice fattuale in cui si iscrive il gesto de quo e la presenza delle predette attenuanti consentono, pertanto, di ridurre la squalifica del calciatore da 3 a 2 giornate.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.M. SEGUITO GARA CREMONESE/ROBUS SIENA DEL 13.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  perché, quasi al termine dell’incontro, negli ultimi minuti del secondo tempo, si alzava dalla panchina e contestava un fischio arbitrale (facendo espresso riferimento al relativo predicato), come fatto rilevare al direttore di gara da uno dei suoi assistenti.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.G.D.L. SEGUITO GARA CATANIA/CATANZARO DEL 13.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  per aver commesso un “atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”. Il Collegio ritiene che il gesto compiuto, per le sue caratteristiche, debba essere considerato in ogni caso un atto di condotta violenta verso un avversario, per il quale l’art. 19, comma 4, lett. b), del vigente C.G.S. commina la sanzione di 3 giornate di squalifica, sicchè nella specie la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico si rivela inferiore al minimo edittale per il gesto compiuto dal calciatore.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALC. K.J. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/URBS REGGINA 1914 DEL 16.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato perché a gioco fermo, entrava in contatto con un avversario e lo colpiva volontariamente al volto con una manata. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. Infatti, sentito l'arbitro in ordine alla condotta del calciatore, la Corte ritiene che il gesto compiuto, per le sue caratteristiche, debba essere considerato in ogni caso un atto di condotta violenta, per il quale il vigente ordinamento sportivo prevede la sanzione di 3 giornate di squalifica, sicché nella specie la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico si rivela inferiore rispetto al minimo edittale previsto per i fatti compiuti. Appare evidente che il Giudicante, nell'irrogare tale sanzione ridotta, abbia già tenuto conto delle particolari modalità dell'azione e della non particolare violenza del gesto posto in essere dal calciatore e ciò, da una parte, induce questa Corte a ritenere congrua la sanzione attenuata e, dall'altra parte, in considerazione del minimo edittale già applicato in misura ridotta, a giudicare destituiti di fondamento i motivi dell'impugnazione.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 09 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 18 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 10/DIV del 30.8.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. L.A. (A.S. LIVORNO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AMICHEVOLE PRO VERCELLI/LIVORNO DEL 20.8.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per aver pronunciato “reiterate frasi offensive verso l’arbitro”. Fermo quanto sopra, la Corte, ad ogni modo, rileva che, contrariamente a quanto riportato nella decisione del Giudice Sportivo, non vi è stata reiterazione della condotta del calciatore in questione, in quanto le frasi oggetto di contestazione sono state pronunciate nell’ambito di un unico contesto senza soluzione di continuità. Tale circostanza, unitamente all’irrilevanza, ai fini della determinazione della sanzione, della natura amichevole dell’incontro, comporta la necessità di ridefinire l’entità della sanzione irrogata, al fine di renderla più congrua all’effettiva condotta posta in essere.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 07.09.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. M.B. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO 1920/SAVONA DEL 04.09.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, fatto ingresso sul terreno di gioco e spintonato un calciatore della squadra avversaria, allontanato”. Dalla ricostruzione dei fatti emerge infatti che certamente il reclamante ha posto in essere una condotta censurabile invadendo il terreno di giuoco oltre il limite dell’area tecnica e “spingendo un calciatore della squadra avversaria”. Difetta tuttavia, a giudizio della Corte, la prova certa dell’intenzionalità violenta di tale condotta che, al contrario, non risulta connotata da particolare aggressività. Nel rapporto del Direttore di gara, invero, il comportamento contestato al – omissis - viene descritto come meramente partecipativo di una “mass confrontation”, potendosi rinvenire l’elemento dell’ipotizzata condotta violenta, di cui all’art.19, comma 4, lett. b) C.G.S., unicamente nella spinta a un calciatore avversario, riconducibile alla fattispecie della condotta gravemente antisportiva, prevista dalla lettera a) dello stesso articolo.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 30 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 18 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 46 del 27.9.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., PROPOSTO DALLA SOC. DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.Z. SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE  EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. E ART. 19 PUNTO 4 LETTERA A) C.G.S., SEGUITO GARA GENOA/PESCARA DEL 25.9.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  per “aver impedito la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano sinistra”.

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio e 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. W.P. SEGUITO GARA PALERMO/HELLAS VERONA DEL 15.5.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, assunto nei confronti di un calciatore avversario un atteggiamento intimidatorio e violento afferrandolo con veemenza con entrambe le braccia.”. La Corte, esaminati gli atti ed i fatti come accaduti e refertati, ritiene che la condotta del – omissis - debba essere qualificata non come violenta, in quanto carente dell'intento specifico di arrecare un danno fisico all'avversario, ma piuttosto da qualificarsi gravemente antisportiva per fatti non meno gravi rispetto a quelli addebitati al suo avversario – omissis - sanzionato, in sede di reclamo parzialmente accolto, con la squalifica ridotta a 2 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CSA del 20 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 05 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 165/DIV del 3.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.C. SEGUITO GARA PAGANESE/CATANIA DEL 30.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  per avere, a gioco fermo e protestando contro una decisione dell'Arbitro, rivolto al medesimo una espressione offensiva.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CSA del 20 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 05 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 104 del 10.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO GARA SPEZIA/BRESCIA DEL 9.5.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara, per aver « … al (48°) del secondo tempo, colpito con un calcio un avversario che era a terra…». Il Collegio ritiene che la “condotta violenta”, punibile ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b), richieda una pluralità di elementi e, in particolare, una chiara volontà di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario, motivata solo da un impulso aggressivo, privo di qualsiasi giustificazione, anche lata, neanche qualificabile come eccesso di agonismo. In definitiva, trattandosi, per come complessivamente emerge dalle risultanze ufficiali di gara e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara, non di un gesto portato al di fuori di un contesto di gioco, malevolo o gratuito, bensì di una scomposta (e grave) azione fisica, sicuramente antisportiva e meritevole di sanzione, priva però di quella connotazione aggiuntiva che la faccia rientrare nell’alveo di una condotta violenta, nel senso appena indicato, l’azione di cui trattasi trova più agile collocazione all’interno del perimetro delineato dalla fattispecie della “condotta gravemente antisportiva”, perché difetta il requisito della volontà specifica di arrecare, con gratuita e malevola intenzione, un danno fisico all’avversario.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 167/CSA del 28 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 02 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.C. SEGUITO GARA UDINESE/CARPI DEL 15.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 37° del primo tempo, a giuoco fermo, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose”. Devesi peraltro rilevare che la squalifica per due giornate effettive di gara è, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. la sanzione minima prevista in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa (che pure è fattispecie meno grave della prima) nei confronti degli ufficiali di gara Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il ricorso in esame va respinto siccome infondato.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 167/CSA del 28 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 02 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA PALERMO/HELLAS VERONA DEL 15.5.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara, "per avere, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, assunto nei confronti di un calciatore avversario un atteggiamento intimidatorio e violento, afferrandolo con veemenza con entrambe le braccia e, quindi, colpendolo con un braccio al volto". La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Direttore di Gara, ove si legge tra l'altro che il calciatore in oggetto – omissis - "...si divincolava per liberarsi colpendo l'avversario al volto con il braccio sinistro" , volendo attribuire un disvalore alla condotta del calciatore, ritiene che la stessa debba essere qualificata non come violenta, in quanto mancante dell'intento specifico di arrecare un danno fisico all'avversario, ma piuttosto da qualificarsi come condotta gravemente antisportiva e pertanto in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 167/CSA del 28 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 02 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 107 del 17.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’ ASCOLI PICCHIO 1898 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.L. SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/LIVORNO DEL 14.5.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara: “per "doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 40° del primo tempo, all'atto dell’espulsione, in segno di dissenso, colpito con uno schiaffo la mano dell'Arbitro”. Quanto poi alla misura del trattamento sanzionatorio la Corte ritiene che la sanzione della squalifica possa essere contenuta in quattro giornate effettive di gara, siccome proporzionata al 2 complessivo disvalore della condotta in addebito, come sopra ricostruita, anche in ragione della natura istintiva della reazione di protesta qui in rilievo, immediatamente esauritasi, peraltro, con il deplorevole gesto sopra descritto.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 214 del 26.4.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.A.D.SEGUITO GARA ATALANTA/CHIEVO VERONA DEL 24.4.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara, per avere “al 30° del secondo tempo, in un contrasto di gioco, colpito volontariamente un calciatore avversario con un pugno al volto”

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. D.M. A SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/APULIA TRANI DEL 22.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale la calciatrice è stata sanzionata per aver rivolto espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.N. SEGUITO GARA UNION ARZIGNANOCHIAMPO/ CORREGGESE CALCIO 1948 DEL 24.4.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara  perché a “giuoco fermo” spingeva, poggiandogli le mani sul petto , un giocatore avversario facendolo cadere a terra . L’arbitro lo espelleva. Una più puntuale ricostruzione di quanto percepito dall’arbitro nel suo esclusivo compito di valutazione della fattispecie agonistico-sportiva porta così ad escludere una azione dai connotati violenti.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 26.4.2016

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. Q.G. SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/CUNEO 1905 DEL 24.4.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara. Ricostruita la fattispecie concreta - che palesa una circostanza aggravante costituita dal connotato violento del semplice sgambetto – si ritiene equo la rideterminazione della sanzione rideterminata in n. 2 gg di squalifica ex art 19, comma 4 lett. a, non potendo costituire parametro base quello preso a riferimento per la condotta violenta bensì quello per la condotta antisportiva.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 107/CSA del 08 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CSA del 23Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 184 del 22.03.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. K.S. SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 20.3.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per avere il predetto, al 41° del secondo tempo di gioco, rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose. Dal referto arbitrale emerge come lo stesso giocatore, dopo il fischio di un fallo agli avversari, si avvicinava all’arbitro protestando per un precedente episodio. Mentre cominciava ad allontanarsi, si legge nel referto, ad una distanza di circa 1 mt, guardandolo negli occhi, pronunciava la frase ingiuriosa (you are a shit) e dopo l’elevazione del cartellino rosso di espulsione si riavvicinava allo stesso e pronunciava una ulteriore frase irriguardosa (this is a shit) per poi uscire dal campo senza ulteriori problemi. La norma violata dal calciatore è l’art. 19, comma 4, C.G.S. che recita “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, 2 salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” In ordine al valore delle frasi dette e riportate nel verbale, poste a fondamento della applicazione della sanzione contestata e riconducibili al sig. – omissis -, il referto del direttore di gara costituisce certamente fonte di prova privilegiata, come previsto dall’art. 35 C.G.S., laddove in ordine ai mezzi di prova e formalità procedurali afferma, al comma 1, che “ I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Non solo, nel caso che ci occupa, in ordine ai fatti di gara, la Corte, al fine di integrare l’istruttoria, ha voluto sentire il direttore di gara, il quale ha confermato appieno i fatti accaduti e descritti nel referto di gara, in verità fornendo ulteriori elementi in senso aggravante. Da ciò consegue quindi la piena ed oggettiva rilevanza, e quindi punibilità, nella portata gravemente ingiuriosa ed irriguardosa, delle condotte rappresentate nel referto di gara, sulla base anche dell’integrazione data dall’audizione del direttore di gara. In merito alla condotta del calciatore – omissis -a si evidenzia come la stessa possa essere chiaramente definita come ingiuriosa, in quanto rientra nei parametri elaborati dalla giurisprudenza siccome connotata da intenzionalità ed è gravemente offensiva nonché oltraggiosa del direttore di gara; in altri termini è idonea a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona (Cass. Sez. V sentenza n. 38297/11), ma essa è anche irriguardosa, in quanto priva di rispetto, con caratteristiche di insolenza e consistente in espressioni poco educate (Cass. Civ.18.03.2009, n. 6569). In altri termini, la condotta del sig. – omissis - declina puntualmente la fattispecie delle condotte nei confronti del direttore di gara sanzionabili ai sensi dell’art. 19, comma 4, C.G.S., in quanto le frasi in inglese (espressioni in lingua percepibili nella sua portata offensiva dal direttore di gara) manifestano, da una parte, un disprezzo lesivo del decoro del direttore di gara e dall’altra anche un atteggiamento ben poco educato. La gravità dei fatti indicati nel referto di gara, infine, impedisce l’applicazione delle attenuanti invocate dalla ricorrente per ridurre o commutare la sanzione della espulsione per due giornate in una sanzione pecuniaria. Il pur comunque apprezzabile gesto delle scuse postume da parte del calciatore conferma la consapevolezza della gravità delle affermazioni. Pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 793 del 17.5.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL B&A SPORT CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.L. SEGUITO GARA B&A SPORT CALCIO A 5/PARTENOPE CALCIO 5 GOLDEN EAGLE DEL 15.5.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara perché «allontanato per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un calciatore avversario, al termine dell’incontro rientrava indebitamente sul terreno d gioco provocando con frasi e gesti i calciatori della squadra avversaria». Orbene, un’attenta valutazione delle risultanze di gara conduce questa Corte a ritenere ammissibile una riqualificazione del fatto oggetto dell’impugnato provvedimento sanzionatorio. Infatti, il caso di specie appare, in realtà, sussumibile nello schema di cui all’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. («Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 2 giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara»). Dalla descrizione, sufficientemente chiara e dettagliata, dei fatti di cui trattasi, deve, infatti, escludersi un intento violento o minaccioso od offensivo nella condotta posta in essere dal calciatore – omissis - che, complessivamente considerata, si sostanzia in una “condotta gravemente antisportiva”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 dell’11.5.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. L.E. SEGUITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/BRESCIA FEMMINILE DEL 7.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale la calciatrice è stata sanzionata per un chiaro fallo di reazione, sostanziatosi in un volontario calcio alla gamba di un’ avversaria, che l’ha fatta cadere a terra.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.T. SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  per essere stato espulso ed aver rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 11 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CSA del 01 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 82 del 28.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA PESCARA/ASCOLI PICCHIO DEL 27.2.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara in quanto “con il pallone non a distanza di gioco, colpiva con una violenta manata il torace di un avversario”. La Corte, al fine di accertare con certezza lo svolgimento dell’evento, provvedeva ad ascoltare il refertante il quale precisava che, nell’occasione, il Milan – omissis - metteva entrambe le mani sul petto dell’avversario spingendolo con una “botta secca”, determinandone la caduta senza alcun pregiudizio fisico. Alla luce di siffatta precisazione la Corte rileva la non congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti: il gesto compiuto dal – omissis -  non appare configurabile quale violento non tanto per la mancanza di conseguenze lesive, bensì per l’inidoneità del mezzo a provocarle: il calciatore, pertanto, deve essere ritenuto comportamento gravemente antisportivo sanzionabile ex art. 19, comma IV, lett. a) C.G.S..

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015

Impugnazione – istanza: 11. RICORSO CALC. S.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/CITTÀ DI FOLIGNO 1928 DEL 4.10.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, afferrato per il collo un calciatore avversario rivolgendogli espressioni minacciose”. D’altro canto, la genericità della refertazione arbitrale (confermata verbalmente dallo stesso Direttore di gara, appositamente interpellato sul punto in udienza) in quanto non dettagliata né specifica circa le frasi o parole delle minacce pronunciate, non consente al Collegio di percepire l’esatta intensità della violazione commessa. Quanto sopra induce il Collegio stesso a considerare, in definitiva, che la gravità del complessivo comportamento del reclamante sia equamente commisurabile all’irrogazione della sanzione di 3 anziché 4 giornate, in applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CALC. P.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/PRO VERCELLI DEL 2.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per l’espressione irriguardosa pronunciata verso l’arbitro

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 513 Del 24.2.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. THIENE ZANE C 5 AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. B.M.; - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. S.J.A., INFLITTE SEGUITO GARA THIENE ZANE CALCIO A 5/PRATO C5 DEL 20.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale i calciatori è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara perché al termine dell’incontro rivolgevano all’arbitro frasi offensive.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.A. SEGUITO GARA BRESCIA/LIVORNO DEL 30.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per avere, al 14° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.R. SEGUITO GARA CATANZARO/FOGGIA DEL 24.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per atto di violenza verso un avversario con il gioco in svolgimento in altra parte del campo”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. Z.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/REGGIO CALABRIA DEL 7.2.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta alla calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose e tentato di aggredire un calciatore avversario senza riuscire nell'intento per il pronto intervento dei compagni di squadra”. Osserva questa Corte che il comportamento del reclamante, lungi dall'essere qualificabile direttamente come condotta violenta, integra, per contro, gli estremi della tipica condotta gravemente antisportiva ed ingiuriosa, non riconosciuta invece dal Giudice di prime cure.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 78 del 16.02.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.M. SEGUITO GARA PESCARA/VICENZA DEL 12.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per avere commesso un intervento falloso su un suo avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere al 39° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ad un Assistente espressioni irrispettose”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 567 dell’8.3.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO TERNANA FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. E.J. INFLITTA SEGUITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/TERNANA FUTSAL FEMMINILE DEL 28.2.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta alla calciatrice a 2 giornate effettive di gara perché “allontanata per proteste nei confronti dell’arbitro, assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove ingiuriava il direttore di gara”, in considerazione del tempo oggettivamente limitato, intercorso fra l’espulsione della calciatrice e il termine della gara, ovvero il periodo durante il quale la stessa avrebbe proferito frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 14 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.F. SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per avere a giuoco fermo, colpito volontariamente con l’avambraccio il volto di un calciatore avversario e tentato, successivamente, di colpirlo con una gomitata; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”, atteso che la condotta sanzionata si è svolta in unico contesto fattuale e temporale, nell’ambito del quale non appaiono autonomamente e separatamente apprezzabili i due comportamenti censurati dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.E.F. TORRES 1903AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.K.A. SEGUITO GARA ASTREA/S.E.F. TORRES 1903 DEL 12.3.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. Appare viceversa fondato il ricorso in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, laddove sollecita la riduzione della squalifica: la sanzionata “manata sul collo senza procurare danni fisici inferta dal calciatore ad un avversario” appare inidonea a costituire condotta violenta, sia per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale, sia per l’inidoneità del mezzo a provocarle.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S.D. CALCIO DRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. I.M. SEGUITO GARA UNION RIPA LA FENADORA/DRO DEL 20.3.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara perché alla notifica del provvedimento di espulsione e, rivolgeva all’arbitro espressione gravemente ingiuriosa …»per due volte una parola “v……”, non urlata ma con tono moderato di voce, comunque ben scandito ...”. Ai fini  sportivo-disciplinari che qui rilevano la condotta nell’occasione tenuta dal calciatore di cui trattasi deve essere censurata con fermezza ed è, senza dubbio, quantomeno gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Tuttavia, a prescindere dalla sua generale ed astratta qualificazione, la valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda, come precisati dal dettagliato referto di gara, induce, nel caso di specie, questa Corte a ritenere che il calciatore si sia lasciato andare ad uno sfogo, con il quale, più che offendere il direttore di gara, abbia voluto esprimere, con toni, di certo, come detto, eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti della decisione dell’arbitro. Pertanto, alla luce delle predette considerazioni e nella prospettiva di rendere la sanzione più aderente all’effettivo disvalore della condotta, questa Corte ritiene di dover rimodulare la misura della sanzione inflitta, nei termini di cui al dispositivo.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.D. SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara perchè in risposta tentava di colpire con un pugno al viso l’avversario, che schivava il colpo. Resta il comportamento dell’incolpato, definito dalla difesa come “tentativo”di violenza: cioè atti idonei diretti in modo non equivoco (art.56 c.p.) a sferrare un pugno. Tale condotta non può restare impunita in quanto contrasta con i principi ed i doveri cui devono attenersi tutti i soggetti nell’ambito dell’attività sportiva. In virtù della concessione dell’attenuante della provocazione e del fatto che la violenza non si è consumata, si riduce la sanzione a 2 giornate di squalifica.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.A. SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 3 giornate effettive di gara per avere, al 39° del secondo tempo, a 2 gioco fermo, spinto energicamente un calciatore avversario e tentato, successivamente, di colpirlo con un pugno” in considerazione della provocazione subita dal calciatore.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIACOMO SIMONE PIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FONDI CALCIO/F.C. APRILIA DEL 16.4.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per comportamento offensivo nei confronti del pubblico pronunciando espressione blasfema”, a seguito della quale veniva espulso dall'Arbitro, tenutosi conto della complessiva condotta tenuta dal calciatore.

 

Decisione C.S.A.-Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 07 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 22.12.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. D.E. SEGUITO GARA ROMA/GENOA DEL 20.12.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per avere, al 28° del secondo tempo, rivolto reiteratamente all’Arbitro un’espressione ingiuriosa” costituita dalle parole “fuck off”. L’epiteto in questione, inoltre, è stato ripetuto per ben tre volte all’indirizzo del direttore di gara, con la conseguenza che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve necessariamente considerarsi congrua.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. B.N. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/LUCCHESE DEL 27.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara: al minuto 10° del secondo tempo, il calciatore della Lucchese, - omissis - (maglia n. 20), veniva espulso perché (rapporto dell’assistente) “ … a gioco fermo in prossimità della bandierina d’angolo, a voce alta offendeva la mia persona con frasi tipo (sei una testa di c…, datti una svegliata c……)”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 28.12.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.P.A. SEGUITO GARA BRESCIA/TERNANA DEL 27.12.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara perché espulso dal campo proferiva espressioni decisamente poco urbane ed oltretutto, poneva in essere un comportamento che non può essere tollerato perché devesi ritenere l’estrinsecazione di un atteggiamento palesemente minaccioso.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 18 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 20 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 53 del 7.12.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. G.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA CALCIO/VIRTUS LANCIANO DEL 5.12.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara perché colpiva “…..con uno schiaffo al volto un avversario a gioco in svolgimento…..”. La corretta ricostruzione dell’episodio, così come direttamente percepita dall’arbitro, evidenzia che il – omissis - ha voluto in realtà allontanare il calciatore avversario, anche se in maniera non corretta e non conforme al regolamento, senza però che detto comportamento integrasse gli estremi della condotta violenta, bensì apparendo piuttosto, a parere di questa Corte almeno, come un eccesso di impeto agonistico.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell’1.12.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.A.P. R. SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per aver, al 19° del primo tempo, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al capo”. Quanto alla quantificazione della sanzione da infliggere all’illecito così derubricato, va tenuto presente che la gomitata non è stata particolarmente forte, tant’è che l’avversario si è subito alzato e ha ripreso a giocare senza l’intervento del medico e senza subire conseguenze dannose. Va anche tenuto presente che il portiere del Verona Hellas non ha precedenti specifici e che la sua condotta è stata assolutamente rispettosa della decisione arbitrale. Tutto ciò premesso la sanzione va quantificata in n. 2 giornate effettive di squalifica.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.M. SEGUITO GARA SAVONA/CARRARERESE DEL 29.10.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “perché al termine della gara assumeva comportamento minaccioso e reiteratamente offensivo verso l’arbitro.” Osserva, infatti, questa Corte che la condotta del calciatore – omissis - debba senz’altro considerarsi ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara, le frasi pronunciate al suo indirizzo non lasciano ombra di dubbio. Non ritiene invece di ravvisare elementi e/o prove utili per definire il comportamento del calciatore in questione “minaccioso” nei confronti dell’arbitro, in quanto dal referto arbitrale non emergono indicazioni specifiche in tal senso. Ne consegue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo può essere ridotta al minimo edittale previsto dall’art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S., in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara e pertanto ricondotta a 2 giornate effettive di gara. Questa Corte non ritiene di individuare circostanze attenuanti trattandosi, nella fattispecie, di condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara, che a maggior ragione non è consentita a giovani calciatori che si affacciano alla ribalta del calcio professionistico.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 16.02.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. I.G. SEGUITO GARA FOGGIA/MATERA DEL 15.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara: <<perché al termine della gara assumeva comportamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria, provocandone la reazione ed un principio di colluttazione prontamente sedata>>.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA VENEZIA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.G. SEGUITO GARA TAMAI/VENEZIA DELL’8.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per avere rivolto all’allenatore della squadra avversaria, allontanato dall’arbitro, espressioni ingiuriose accompagnate da gesto triviale”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 3.11.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. B.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/ROBUR SIENA DEL 31.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara ex art. 19, comma 4, lett. b), in quanto «a gioco in svolgimento, senza alcuna possibilità di giocare il pallone, entrava su un avversario con l’obiettivo di ledere l’integrità fisica dello stesso».

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 16 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.A. SEGUITO GARA U. FINCANTIERI MONFALCONE/LUPARENSE SAN PAOLO F.C. DEL 6.2.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara, perché: “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, si poneva davanti al viso dell’Arbitro e gli rivolgeva, urlando, espressioni gravemente irriguardose. Soltanto grazie all’intervento del suo capitano si riusciva ad allontanarlo dal recinto di gioco”. Premesso che nella specie trattasi di espressione irriguardosa (equiparata a quella ingiuriosa) che va stigmatizzata ed è senz’altro meritevole di censura, ritiene tuttavia questo giudice di dover rimodulare l’entità della sanzione inflitta, onde renderla maggiormente aderente all’effettiva portata offensiva dei fatti in contestazione, anche tenuto conto che la parola scurrile usata è ormai entrata nel linguaggio corrente. Ne consegue che in considerazione del disposto dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., la sanzione va rideterminata nella squalifica non superiore a 2 giornate di gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.R. SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, in gioco di svolgimento ma al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario, riverso a terra per un fallo subito, con una manata al volto”. Ai fini della concreta determinazione della sanzione disciplinare possa essere valorizzata la circostanza che il suddetto contatto tra i due calciatori sia avvenuto in un contesto di tensione e di aspra contesa agonistica. Pertanto, anche alla luce della disposizione di cui all’art. 16, comma 1, CGS, tenuto conto degli elementi che connotano complessivamente la fattispecie, la Corte ritiene possibile una mitigazione della sanzione, che reputa equo rideterminare nella squalifica per 2 (due) giornate di gara effettive.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 06 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 30.10.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. B.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CARPI DEL 28.10.2015.

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara, per aver, “al 26° del secondo tempo, a giuoco fermo, tentato di colpire un calciatore della squadra avversaria con una testata”. Pertinente al caso di specie è il richiamo, operato dal reclamante nel proprio ricorso, alla decisione della Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 311/CGF del 21.6.2011, relativa alla condotta del Sig. – omissis -: in questo caso, invero, la Corte ha deciso un caso del tutto identico alla fattispecie in questione, stabilendo che il gesto del Sig. – omissis -, seppur deprecabile per lo svolgersi e la platealità della dinamica, potesse essere circoscritto a condotta antisportiva di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S..

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 08 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 29.9.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. D.F.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LUCCHESE/ROBUR SIENA DEL 26.9.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara in relazione ai reali accadimenti che si ritiene di valutare, in termini meno gravi.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 28 del 13.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.B. SEGUITO GARA LIVORNO/AVELLINO DELL’11.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  con la squalifica per 2 giornate di gara: “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, all’8° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.D. SEGUITO GARA ISOLA LIRI/SAN SEVERO DEL 16.9.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per avere lo stesso, a gioco in svolgimento, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario, in quel momento, in possesso del pallone. Manca, secondo il convincimento raggiunto da codesta Corte, quell’apprezzamento possibile di tale segno distintivo in ordine alla deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato, neanche collegato al rischio naturalmente insito in ogni attività sportiva, almeno in quelle che richiedono un impegno fisico di contrasto all’azione altrui. In conclusione, lo “schiaffo al volto” correttamente percepito dal direttore di gara può essere collocato dinamicamente all’interno di un’azione di gioco e non avulsa da essa, cosicché il gesto, pur gravemente e irragionevolmente scomposto, può essere qualificato come “condotta gravemente antisportiva” e, come tale, sanzionabile alla luce dell’art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.F. SEGUITO GARA FRATTESE/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 20.9.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al fianco” in quanto può rimproverarsi una condotta certamente e gravemente antisportiva, sebbene priva di apprezzabile connotazione violenta.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 013/CSA del 17 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 13 dell’8.9.2015

Impugnazione – istanza:

1. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M.SEGUITO GARA NOVARA/LATINA DEL 6.9.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per avere al 47° del secondo tempo, colpito con una gomitata al volto un avversario” in quanto può ritenersi effettivamente priva dei connotati della violenza, ancorchè gravemente antisportiva.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. DUE TORRI, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. A.V. SEGUITO GARA DUE TORRI/ROCCELLA DEL 04.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per avere rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro, che ne disponeva l'allontanamento.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 25.5.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. P.V.; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. V.I., INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OUT, CALCIO POMIGLIANO/ARZANESE DEL 24.5.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta ai calciatori a 2 giornate effettive di gara. Il comportamento dei calciatori di cui trattasi è, senza dubbio, meritevole di ferma censura e sanzione. Tuttavia, una complessiva rivalutazione della condotta posta in essere dai due calciatori di cui trattasi conduce a ritenere che la stessa possa essere considerata gravemente antisportiva, più che violenta in senso proprio.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. A.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CROTONE DEL 16.5.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per avere, al 40° del secondo tempo, colpito ripetutamente al petto ed al collo un calciatore avversario. Seppur la dinamica dei fatti confermi la natura non violenta della condotta di entrambi i calciatori coinvolti, dovrà essere in ogni caso sanzionato, il comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi sebbene privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori, ma svolti in un contesto di reciproche scorrettezze.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. B.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CROTONE DEL 16.5.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per avere, al 40° del secondo tempo, colpito ripetutamente al petto ed al collo un calciatore avversario. Seppur la dinamica dei fatti confermi la natura non violenta della condotta di entrambi i calciatori coinvolti, dovrà essere in ogni caso sanzionato, il comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi sebbene privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori, ma svolti in un contesto di reciproche scorrettezze.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 18 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 01 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 09.09.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA S.S. RENDE/VIBONESE CALCIO S.R.L. DEL 06.9.2015

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore nei limiti del presofferto perché, all’atto dell’espulsione, “rivolgeva all’indirizzo del Direttore di gara espressione sarcastica con riferimento al luogo di origine del medesimo..Brava si vede che sei di Napoli. Poi si allontanava senza ulteriori proteste”. A parere della Corte tale espressione, oltretutto pronunciata da atleta anch’esso campano, non propone la valenza offensiva attribuitale dal G.S., tanto che quest’ultimo si è indotto a motivarla come “sarcastica” e quindi non ingiuriosa né disonorevole, non potendo assumere tali caratteristiche la provenienza dalla città di Napoli.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 29 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 01 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 100 del 26.4.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. L.D. SEGUITO GARA BARI/BOLOGNA DEL 24.4.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara "per aver, al termine del primo tempo, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro rivolgendogli un'espressione ingiuriosa": "sei scandaloso...ti devi vergognare!"

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 31 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 270 del 18.5.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.L. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, VIGOR PERCONTI/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 16.5.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara atteso che “la manata” sul viso dell’avversario non è stata particolarmente violenta e non ha avuto (fortunatamente) effetti lesivi neppure minimi e che, soprattutto, è scaturita da una reazione all’insulto ricevuto così come riportato nel referto del giudice di gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 31 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 105 dell’11.5.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.L. SEGUITO GARA BOLOGNA/AVELLINO DEL 9.5.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara atteso che la condotta posta in essere dal calciatore può ritenersi effettivamente priva dei connotati tipici della violenza, alla luce delle inequivoche e rilevanti precisazioni fornite al riguardo dal giudice di gara nel suo referto.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 31 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 105 dell’11.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.M. SEGUITO GARA TERNANA/PRO VERCELLI DEL 9.5.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara perché, sentito l’arbitro, la condotta è priva dei connotati della violenza o della minaccia.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. A.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.E. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES JOLLY MONTEMURLO/MASSESE DEL 28.3.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta al calciatore  a 2 giornate effettive di gara “…per avere, al termine della gara, rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara avvicinandosi al viso dello stesso…” Le condotte dallo stesso poste in essere, poiché contestuali, possano essere riunite sotto il vincolo della continuazione di talché risulta congrua la riduzione.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL CALC. D.N.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MASSESE 1919/POGGIBONSI DEL 29.3.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta al calciatore  a 2 giornate effettive di gara “per avere al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una testata sulla spalla, provocandone la caduta a terra”. In effetti, vi è stato un contatto non ortodosso, ma lo stesso non ha avuto alcuna gravità, atteso che il gioco è ripreso immediatamente senza determinare neanche l’intervento del medico, per cui, la pena comminata risulta particolarmente afflittiva e non proporzionata con l’effettivo accadimento ed appare equo ridurla ad una squalifica che può essere contenuta come in dispositivo.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 11. RICORSO DEL CALC. L.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LECCE DEL 28.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  con la squalifica per 2 giornate di gara. Invero, l’esame di quanto refertato dal Direttore di gara se, da un lato, non consente di qualificare con assoluta certezza l’intervento falloso commesso dal Lepore come grave atto violento, circostanza che avrebbe, in tal caso, determinato l’applicazione della più afflittiva sanzione di cui all’art. 19 comma 4 lett.) C.G.S., che prevede la sanzione minima di tre gare, dall’altro induce a ritenere che il comportamento posto in essere dal tesserato della società reclamante, abbia assunto i caratteri della condotta antisportiva e/o scorretta.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL CALC. N.A.  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/JUVE STABIA DEL 29.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara, perché al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, commetteva un atto di violenza nei confronti di un avversario, senza cagionargli conseguenze.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 del 9.2.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.M. SEGUITO GARA PRIMAVERA TIM CUP, LAZIO/JUVENTUS DELL’8.2.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore ”per avere, al 47° del secondo tempo con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno al petto”

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 SpA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE P.C. SEGUITO GARA GUBBIO/ASCOLI PICCHIO DEL 14.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara: «per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco». Si legge nel predetto rapporto di gara: «A gioco in svolgimento e con pallone non più a distanza di gioco, entrava sulla caviglia con piede a martello nei confronti del n. 10 del Gubbio. Quest’ultimo usciva dal terreno di gioco per le cure del caso rientrando successivamente senza conseguenze». Non vi è dubbio che la condotta del calciatore – omissis -, seppur non connotata dalle caratteristiche dell’intervento intenzionalmente violento (e, dunque, riferibile alla fattispecie 9 disciplinata dall’art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.) si sostanzia in una condotta gravemente antisportiva, punita, ai sensi della disposizione di cui all’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., con la sanzione minima di 2 giornate di squalifica. Infatti, il calciatore dell’Ascoli Picchio F.C. 1898 è intervenuto in un contrasto in modo pericoloso e violento, colpendo un calciatore avversario e provocando allo stesso dolore o comunque conseguenze, seppur momentanee, tanto è vero che lo stesso è dovuto uscire dal terreno di gioco per le cure del caso. Irrilevante, sotto tale profilo, ai fini dell’applicazione della sanzione nella misura minima edittale come determinata dal Giudice Sportivo, la circostanza che il calciatore avversario non abbia riportato specifiche conseguenze dannose, riuscendo a riprendere il gioco.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.A. SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara, “per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco; per avere, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto all’Arbitro un’espressione offensiva”. Per l’episodio del colpo inferto a un avversario, dal rapporto arbitrale si evince chiaramente il carattere istintivo del gesto e l’assenza di qualunque intento lesivo, tanto che l’avversario poteva tranquillamente proseguire la gara. Condotta, quindi, non sussumibile nella fattispecie della violenza quanto, piuttosto, in quella meno grave, dell’antisportività considerata anche l’assenza di conseguenze lesive. Del pari l’espressione che il – omissis - ha rivolto all’arbitro, può ricondursi ad una semplice manifestazione di protesta che mirava esclusivamente a esternare, in modo un po’ troppo colorito, il disappunto per alcune decisioni non condivise; frasi non connotate da offensività. La Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.M.  SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/INVERUNO DEL 25.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore poiché, in azione di gioco, ha colpito un avversario con una gomitata al volto.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO A.S.D. NERO STELLATI FRATTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.T. SEGUITO GARA NERO STELLATI FRATTESE/TORRECUSO DEL 17.1.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica al calciatore a 2 giornate effettive di gara perché alla notifica del provvedimento disciplinare che lo espelleva per somma di ammonizione rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e rivolgeva nella circostanza insulti di vario genere al Direttore di gara; il calciatore veniva allontanato poi con l'intervento del capitano della squadra. Il comportamento di protesta può ben rientrare entro l'ambito sanzionatorio di cui all'articolo 19, comma quattro, lettera a) C.G.S., con l'inevitabile riduzione della impugnata squalifica da 3 a 2 giornate.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 9.3.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.T. SEGUITO GARA GROSSETO/PISA DEL 7.3.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore “per comportamento gravemente e reiteraramente offensivo verso un assistente arbitrale (r.A.A.)”. Nella valutazione del caso di specie – qualificabile come sicura condotta antisportiva, unita al contenuto ingiurioso della frase rivolta ai tifosi avversari - si può, da un lato apprezzare come assolutamente congrua la valutazione di gravità dell’atteggiamento del – omissis -fatta dal Giudice Sportivo ma, dall’altro, si può dare anche ingresso ai favorevoli precedenti comportamentali dello stesso atleta; con la conseguenza che il giudizio complessivo dell’episodio ascritto al giocatore postula come equa la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Nel senso e nei limiti che precedono, il ricorso deve intendersi parzialmente accolto.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 98 del 21.4.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL CALC. C.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/BRESCIA DEL 18.4.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, con il pallone non a distanza di gioco, di spalle ad un avversario, disteso volontariamente il braccio, colpendolo con un pugno all'altezza dello stomaco”. Questa Corte, in adesione alla istanza istruttoria formulata dal ricorrente, dà atto di avere chiesto, in ordine alla dinamica dei fatti, chiarimenti all'assistente arbitrale, che aveva segnalato al Direttore di gara il comportamento del – omissis -, il quale ha confermato la volontarietà del gesto, non connotato da violenza, non inferto con un pugno ma con la mano aperta.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL MANTOVA F.C. s.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.S.A. SEGUITO GARA MANTOVA/NOVARA DEL 12.4.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per «comportamento gravemente e reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale». Orbene, ai fini della concreta determinazione della sanzione, ritiene, questo Collegio, di poter valorizzare tanto l’elemento della unicità del contesto di tempo e di luogo della condotta, quanto il comportamento (di “ravvedimento”) tenuto successivamente dal calciatore e, segnatamente, le scuse dallo stesso rivolte al direttore di gara.

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CSA del 12 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.R. SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (terza sanzione)” e per aver “al 48° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CALC. L.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2  giornate effettive di gara, colpevole di avere, al termine della gara, apostrofato un assistente arbitrale con frasi offensive strattonandolo, quindi, lievemente ad un braccio. Come più volte chiarito in precedenti decisioni di questo collegio, l'atto può considerarsi violento solo nei casi in cui sia volontariamente diretto ad attentare all'integrità fisica del destinatario o comunque a procurargli dolore; non essendo quindi sufficiente il mero contatto fisico, l'azione, a seconda delle modalità con cui si è sviluppata, può essere valutata come un comportamento offensivo o irriguardoso. Orbene, nel caso in esame, la condotta ascritta al calciatore, oltre a non procurare danno alcuno all'assistente arbitrale, va inquadrata, come si ricava dalle modalità con cui venne posta in essere, nella sua manifestazione di critica all'operato arbitrale ancorchè manifestata in maniera inurbana e disdicevole e la lieve pressione esercitata sul braccio non ha nulla di violento e si spiega con la concitazione del momento.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.G. SEGUITO GARA LUMEZZANE/MONZA BRIANZA DEL 21.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, reo di avere, reagito ad un normale fallo di gioco commesso da un avversario ''scaraventando(gli)si addosso con un pestone''. E' evidente, infatti, che il primo Giudice, nella sua valutazione che appare assolutamente corretta, abbia tenuto conto di ogni elemento dell'accaduto implicitamente già riconoscendo al calciatore una sorta di attenuante che ha inciso nella determinazione della sanzione quantificata al di sotto del minimo edittale previsto dall'art.19.comma 4 lett. b) C.G.S.. Un'ulteriore modulazione non è consentita dalle modalità del gesto compiuto che, secondo la descrizione fattane dall'arbitro nel suo referto, indubbiamente conteneva una componente di violenza che andava adeguatamente perseguita.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 03 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 09 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 65 del 27.1.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.E. SEGUITO GARA VICENZA/TRAPANI DEL 24.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (sesta sanzione); per avere, al 13° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., ai calciatori che si rendano responsabili durante la gara di condotta gravemente antisportiva o di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. Ebbene, deve premettersi che ai sensi del Codice anche la condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti rappresenta una ipotesi che il codice punisce con la sanzione minima di due giornate di squalifica, ed è indubbio che, nel caso di specie, l’espressione proferita per ben due volte dal – omissis - nei confronti dell’arbitro rappresenti una espressione quanto meno gravemente irriguardosa; risulta infatti dal rapporto dell’arbitro, al quale come è noto è riconosciuto valore di prova privilegiata dalle norme della giustizia sportiva, che il calciatore, proprio nei momenti immediatamente successivi la notifica nei suoi confronti del provvedimento di ammonizione, si sia rivolto in maniera diretta nei confronti del direttore di gara con l’espressione in questione, andando così volontariamente a colpire la sfera personale del medesimo. Infatti, tenendo anche conto del contesto in cui è stata pronunciata, la parola “vergognati”, rivolta per ben due volte direttamente all’indirizzo dell’arbitro (non dunque 2 un’esclamazione generica del tipo “è una vergogna”), appare chiaramente e volutamente irriguardosa verso il destinatario.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. E.K.O. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 5.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per avere rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa, al termine dell’incontro sul terreno di gioco e precisamente “ti devi vergognare”, non “sei vergognoso”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.L.SEGUITO GARA ESTE/VIRTUS CASTELFRANCO DEL 7.12.2014

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, durante un contrasto aereo, colpito un calciatore avversario con un pugno chiuso al sopracciglio destro cagionando al medesimo una grossa ferita con fuoriuscita di sangue”. E’ invero consentito applicare nel presente procedimento la valutazione ed il principio affermati dalla Corte e richiamati in reclamo, così determinando la sanzione in virtù di più rigorosa lettura del rapporto arbitrale che certifica di un “contrasto aereo con un avversario”, evidentemente con il pallone a distanza di gioco, perché altrimenti la refertazione non avrebbe potuto esimersi dal precisare che l’azione stava svolgendosi altrove.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 29.10.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.S. SEGUITO GARA ROCCELLA/AGROPOLI DEL 26.10.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara in quanto, eccessivamente afflittiva la pena comminata, che, in relazione ai fatti dedotti.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO A.S.D. DUE TORRI CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. V.A. SEGUITO GARA DUE TORRI/TIGER DEL 14.12.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, a gioco fermo, calciato un pallone in campo in direzione di un calciatore avversario riverso a terra colpendolo ad un piede, allontanato”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera delGiudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 13.11.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SSD ARL MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.L. SEGUITO GARA IMOLESE/MEZZOLARA DEL 12.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la   squalifica per 2 gare effettive per “intervento falloso nei confronti di un avversario senza alcuna possibilità di giocare il pallone e provocando allo stesso forte dolore“.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 2.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO  DEL  CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.S. SEGUITO GARA TERNANA/CATANIA DEL 29/11/2014

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara  «per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (terza sanzione); per avere, al 10’ del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa assumendo un atteggiamento intimidatorio che reiterava all’atto dell’espulsione». Il comportamento del calciatore di cui trattasi, che deve essere stigmatizzato con fermezza (come, del resto, correttamente riconosciuto dalla stessa ricorrente), è senza dubbio meritevole di censura e sanzione. Ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, infatti, la condotta nell’occasione tenuta dal calciatore Leto deve essere qualificata quale irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere anche presente il contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché il momento di concitazione agonistica nel quale il calciatore ha pronunciato l’espressione oggetto di censura. Pertanto, anche considerato che non risultano precedenti specifici in capo al calciatore, questo Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all’art. 19, comma 4, lett. a).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 169 del 4.11.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S.D. FABRIZIO C5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. D.A. SEGUITO GARA FABRIZIO C5/ACQUA E SAPONE DEL 3.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara reo di avere rivolto all'arbitro espressioni offensive.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 013/CSA del 24 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 09 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera delGiudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 35 del 21.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC.N.G. SEGUITO GARA SPEZIA/CATANIA DEL 18.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara ed ammonizione “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (seconda sanzione); per avere, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”: (“ma v…….”). Ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, il calciatore è punito con la sanzione minima della squalifica per 2 giornate. Ebbene non vi è dubbio che l’espressione proferita dal – omissis - nei confronti dell’Arbitro, nel momento in cui lo stesso direttore di gara gli comunicava il provvedimento di ammonizione, rappresenta una espressione ingiuriosa; essa, infatti, anche in considerazione del particolare contesto in cui è stata pronunciata, appare perfettamente idonea ad attentare al prestigio ed all’onorabilità dell’Arbitro, raggiunto dalle parole del calciatore mentre era nel pieno svolgimento del compito istituzionale affidatogli. Fermo restando quanto sopra, appare comunque opportuno sottolineare che se anche, come pretende la ricorrente, si volesse ricondurre l’espressione proferita dal calciatore nell’ambito della condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, la sanzione applicabile non divergerebbe da quella correttamente stabilita dal Giudice Sportivo stante la esplicita assimilazione, ai fini sanzionatori, della condotta ingiuriosa e della condotta irriguardosa disposta dalla richiamata norma del C.G.S..

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del  14.10.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S. VARESE 1910 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.Z. SEGUITO GARA VARESE/CITTADELLA DEL 13.10.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, al 45° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito  un calciatore della squadra avversaria con una violenta manata al volto”.  Quello che appare carente, ad avviso di questa Corte, è la chiara e inequivoca percezione  della volontà dello - omissis -  di arrecare, solamente e irrefutabilmente, un danno fisico all’avversario, senza il benché minimo legame dinamico tra la scomposta agitazione del giocatore varesino e  l’azione di gioco in svolgimento. Manca, secondo il convincimento raggiunto, quell’apprezzamento possibile del segno  distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male  ingiusto e ingiustificato, neanche collegato al rischio naturalmente insito in ogni attività sportiva, almeno in quelle che richiedono un impegno fisico di contrasto all’azione altrui.   In conclusione, la “manata al volto” correttamente percepita dal direttore di gara può essere  collocata dinamicamente all’interno di un’azione di gioco e non avulsa da essa, cosicché il gesto,  pur gravemente e irragionevolmente scomposto, può essere qualificato come “condotta gravemente  antisportiva” e, come tale, sanzionabile alla luce dell’art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S.. 

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 del 7.10.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.E. SEGUITO GARA FROSINONE/CATANIA DEL 4.10.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, al 28° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito  volontariamente un avversario con un calcio ad una gamba”. Osserva, all'uopo, questa Corte che, come si evince dal referto arbitrale, è sì vero che il - omissis -, dopo avere subito un fallo di gioco, ha colpito il suo avversario intenzionalmente con un calcio alla tibia senza conseguenze lesive tant'è che costui si è immediatamente rialzato senza necessità dell'intervento del medico. La circostanza emergente dagli atti conduce a ritenere la volontarietà della condotta posta in essere dal - omissis - , al contempo, ad escludere la violenza dell'azione medesima, da qualificarsi come gravemente antisportiva ex art. 19, comma 4°, lett. a) C.G.S..

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.N. SEGUITO GARA BIANCOSCUDATI PADOVA/MEZZOCORONA DEL 5.10.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per aver colpito con un pugno un calciatore avversario, sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S.”.  Ritiene infatti questa Corte che la “condotta violenta” punibile ai sensi dell’art. 19, comma 4,  lett. b) richieda un quid pluris sostanziabile nella chiara volontà di arrecare una lesione all’integrità  fisica dell’avversario, motivata solo da un impulso aggressivo, privo di qualsiasi giustificazione,  anche lata, neanche qualificabile come eccesso di agonismo.  E’ il dolo specifico, ossia di arrecare solo un male all’avversario, al di fuori di ogni possibile  contesto di gioco, a integrare quella fattispecie che, nel presente caso, non si reputa di poter  individuare.  Il referto dell’arbitro, infatti, pur descrivendo un “pugno”, lo colloca all’interno di un’azione  di gioco che vedeva impegnati i due calciatori e, quindi, non può essere soltanto il mezzo usato per  compiere il fallo (il pugno) a conferire natura di “gioco violento” all’azione, ma la condotta va  invece osservata e scrutinata nella sua completezza dinamica.  Il direttore di gara non ha riferito di un gesto portato al di fuori di un simile contesto, senza  alcuna apparente o reale esigenza di vincere il duello agonistico e, perciò, malevolo o gratuito, ma  solo una scomposta (e grave) azione fisica, sicuramente riprovevole e meritevole di sanzione, priva  però di quella connotazione aggiuntiva che la faccia rientrare nell’alveo di una condotta violenta,  nel senso appena indicato.  Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore - omissis -  possa rimproverarsi una  condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. a), peraltro compresa dallo  stesso che ha abbandonato immediatamente il campo di gioco, la Corte, accoglie parzialmente il  ricorso. 

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 26 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 12 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 20 del 16.09.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.M.B. SEGUITO GARA VARESE/VIRTUS LANCIANO DEL 13.9.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara «per avere, al 28° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito violentemente un avversario con un calcio». La norma che disciplina la fattispecie è quella di cui all’art. 19, comma 4, C.G.S., che così dispone:  «Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:  a) per 2 giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.  b) per 3 giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti […]».  La questione da risolvere ai fini della commisurazione della sanzione da applicare al caso di specie è, pertanto, quella della qualificazione del fatto di cui trattasi in termini di violenza o meno. Sotto siffatto profilo il referto del direttore di gara, se da un lato riferisce di un calcio “violento”, dall’altro ha cura di precisare che lo stesso non ha prodotto alcuna conseguenza al calciatore avversario colpito.  Inoltre, a seguito dell’episodio oggetto del presente procedimento, il direttore non ha ritenuto di dover interrompere il gioco, né vi è stata necessità dell’ingresso dei sanitari per apportare cure al calciatore colpito dal calcio inferto dal sig. – omissis -.  Nel complesso, dunque, , può escludersi che si tratti di un fatto violento.   Così ricostruito il contesto nell’ambito del quale si è svolto l’episodio di cui trattasi e  valorizzata la circostanza dell’assenza di conseguenze quali effetto del gesto del sig. – omissis -, questa Corte ritiene di poter derubricare la condotta sanzionata da violenta ad antisportiva e,  per l’effetto, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., ridurre la squalifica del predetto  calciatore da 3 a 2 giornate di gara. 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 19 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 12 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.F. SEGUITO GARA BARI/PERUGIA DEL 7.9.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, al 9° del secondo tempo, colpito volontariamente al volto un calciatore della squadra avversaria”, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Ritiene, all'uopo, questa Corte che il – omissis - , pur con l'esclusivo intento di contendere all'avversario il pallone, rilanciato dal portiere del Bari, abbia posto in essere una condotta gravemente antisportiva ai sensi dell'art. 19, comma 4 – lett. a), C.G.S..

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 06 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.M. SEGUITO GARA CITTADELLA/EMPOLI DEL 25.5.2014

Massima: La Corte, sentito l’Arbitro, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, al 44° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla schiena un calciatore avversario a terra”. Gli elementi difensivi portati a corredo del ricorso rendono possibile ricavare una plausibile ricostruzione dell’episodio, non smentita dalle carte ufficiali, tale da supportare la tesi attorea secondo la quale si è trattato di un gesto, sicuramente caratterizzato da foga eccessiva e di conseguenza da pericolosità, ma realizzato nel corso di una azione di giuoco pur se immediatamente dopo il fischio arbitrale, ed effettivamente non diretto a colpire l’avversario, ma a riconquistare il possesso della palla che il calciatore dell’Empoli, caduto a terra in conseguenza del contrasto sanzionato dal direttore di gara, teneva tra le gambe. In questa ottica lo stesso fischio arbitrale deve essere letto come una interruzione del giuoco sul piano strettamente tecnico, per cui appare legittima l’annotazione del referto arbitrale nella parte in cui afferma essere il fatto intervenuto a giuoco fermo, ma non nel senso di attribuire al comportamento del giocatore sanzionato una assoluta estraneità all’azione in corso, della quale, come si è detto, esso costituisce invece la parte finale.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 4 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 28 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 159 del 28.3.2014.

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.O.A. SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 26.3.2014

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara, per aver, “all’19° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito intenzionalmente con una gomitata al volto un calciatore avversario”. La Corte, esaminati gli atti e sentito l’arbitro a chiarimento dei fatti accaduti, rileva come la condotta posta in essere dal Sig. – omissis - , pur essendo effettivamente intenzionale, non presenta i connotati inequivocabili di violenza necessari per l’applicazione dell’art. 19, comma quarto, lett. “b” C.G.S.. Ne consegue che tale comportamento deve essere opportunamente valutato e, conseguentemente, sanzionato come condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 19, comma quarto, lett. “a” C.G.S.. 

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 18 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale  Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 73 del 15.4.2014

Impugnazione – istanza:4. RICORSO DEL SIG. G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO  GARA VARESE/BARI DEL 12.4.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara "per avere, al 48° del secondo tempo, proferito  espressione blasfema e assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale". 

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 19.3.2014

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. S.S.D. TARANTO F.C. 1927 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.F. SEGUITO GARA TARANTO/SAN FELICE GLADIATOR DEL 16.3.2014

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara perché al 39° del secondo tempo, tirava una manata a giuoco fermo ad un calciatore avversario. L’arbitro su segnalazione dell’assistente lo espelleva.  Ed infatti dall’esame del referto dell’assistente arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore – omissis -, dopo essere stato provocato da un avversario che lo insultava dicendogli parole offensive e che nel mente poggiava la fronte su quella del – omissis - stesso, - tant’è che veniva espulso-, ha allontanato con una manata l’avversario. La corretta ricostruzione dell’episodio, così come direttamente percepito dall’assistente dell’arbitro evidenzia che il – omissis - ha voluto in realtà allontanare il giocatore avversario anche se in maniera non corretta e non conforme al regolamento senza però che detto comportamento integri gli estremi di una condotta violenta.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014

Impugnazione – istanza:  6. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. C.G.INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per avere, al termine della gara, atteso la Terna Arbitrale nel parcheggio dell'impianto sportivo rivolgendo loro espressioni gravemente offensive e minacciose. ( R A - R AA )”. La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore. … La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo al provvedimento oggi impugnato giustifica anche la misura della sanzione che appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014

Impugnazione – istanza:  5. RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.F. SEGUITO GARA S.P.A.L./FORLÌ DEL 23.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per  “atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Considerata la gravità dell’episodio, non vi è materia per una riduzione della sanzione della squalifica da due a una giornata effettiva di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del  25.3.2014

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  Z.M. SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara perché al termine della gara ostacolava le operazioni di identificazione da parte della polizia di alcuni sostenitori della propria squadra, indebitamente entrati sul terreno di gioco; in tale circostanza spintonava il dirigente del servizio di ordine pubblico.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014

Impugnazione – istanza:  3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.N. SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 2.3.2014

Massima: La Corte riduce a 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore responsabile “perché al termine della gara avvicinato l’arbitro con fare minaccioso, avvicinando il proprio viso a quello dell’arbitro, rivolgeva a quest’ultimo espressione gravemente irriguardosa”. Non vi è prova, invece, che il – omissis - abbia assunto – all’atto della pronuncia delle parole ingiuriose – un atteggiamento minaccioso, non risultando dal referto arbitrale indicazione specifica in questo senso.  Per questa considerazione, unitamente alla valutazione circa la non particolare offensività delle espressioni pronunciate, la sanzione può essere ridotta.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 273/CGF del24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 730 del 15.4.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.G. SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A 5/ROMA TORRINO FUTSAL DEL 13.4.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per comportamento offensivo nei confronti del pubblico nel corso della gara: dopo l’espulsione si rivolgeva il pubblico con frase scurrile e con gesto offensivo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 4.3.2014

Impugnazione – istanza:  4. RICORSO CALC. D.V.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALERMO/BARI DEL 28.2.2014

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara "per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto", considerato il fatto sì volontario, ma non di particolare intensità né definibile come violenza e valutata la condotta posta in essere sia comunque da qualificarsi come gravemente antisportiva.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 215/CGF del21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 dell’11.2.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.L. SEGUITO GARA PALERMO/PADOVA DELL’8.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  con la squalifica per 2 giornate di gara "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.F. SEGUITO GARA MATELICA CALCIO/VIS PESARO 1898 DEL 12.1.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per intervento falloso da tergo senza alcuna possibilità di contendere il pallone”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com.  Uff. n. 72 del 08.01.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  T.F. SEGUITO GARA MACCARESE GIADA/GINNASTICA E CALCIO  SORA DEL 5.1.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al  calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere a gioco fermo spintonato violentemente un  calciatore avversario”.  Osserva questa Corte che il referto arbitrale evidenzia che al 36° del 2° tempo il N° 9 – omissis -, della Soc. Maccarese, spintonava violentemente un avversario a gioco fermo (N° 4 – omissis -), di talché veniva espulso.  Nella circostanza anche il Tirelli Fabrizio veniva espulso con la stessa motivazione.  E', peraltro, ragionevole ritenere che quest'ultimo abbia reagito spintonando il – omissis -, più per difendersi che per usargli violenza. Condotta, questa, comunque, censurabile seppure sanzionata in misura eccessiva.  Ciò premesso, la C.G.F. ritiene congrua la riduzione della squalifica per la durata di due  giornate effettive di gara, di cui una in conseguenza della decretata espulsione ed altra per la  condotta quantomeno scorretta del – omissis -.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 25.2.2014

Impugnazione – istanza: 9.RICORSO CALC. M.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/FOGGIA DEL 23.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  con la squalifica per 2 giornate di gara per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. Dal rapporto dell'assistente dell'arbitro emerge che lo stesso al 26º del secondo tempo richiamava l'attenzione dell'arbitro e faceva espellere il numero cinque – omissis - della società Ischia  Isolaverde perché a gioco non in svolgimento, colpiva con un calcio un avversario senza provocargli, peraltro, danni fisici. Il reclamante ha violato l'art. 5 del Codice di comportamento sportivo che sancisce il principio di non violenza ed impone l'obbligo di astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario. L'art 19, comma 4, C.G.S., salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. Dal fatto che il giudice sportivo ha ridotto da tre a due giornate la sanzione se ne può dedurre che ha tenuto conto della particolare tensione e delle circostanze in cui il fatto violento è intervenuto. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 25.2.2014

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO A.C.R. MESSINA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. I.R.SEGUITO GARA POGGIBONSI/MESSINA DEL 23.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara "per comportamento non regolamentare, per proteste verso l'arbitro e per atteggiamento irriguardoso verso un assistente arbitrale". La sanzione è contenuta nei limiti edittali secondo quanto prescritto dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Per quanto concerne il riconoscimento della continuazione, previsto peraltro nell'ordinamento penale, l’art. 81 C.P. così dispone: è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazione della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge. Non c’è chi non veda che il richiamo a questa norma del codice penale non ha ragion d’essere e comunque non è pertinente alla fattispecie che ci occupa se si chiede addirittura una diminuzione della sanzione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.C. PISA 1909 S.S. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M. SEGUITO GARA LECCE/PISA DEL 15.12.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara, per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale accompagnato da una espressione blasfema. La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, pur confermando la gravità del comportamento assunto dal calciatore de quo, rileva la sanzione inflitta sproporzionata rispetto ai fatti stessi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 4.2.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.S. SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/VICENZA DEL 2.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara riguardo alla condotta tenuta, nei confronti di un calciatore avversario atteso che la misura della sanzione comminata corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma, per cui la richiesta difensiva è quella, in realtà, di scendere al di sotto del minimo, come sarebbe possibile esclusivamente di fronte a fatti di particolare tenuità o di scarsa rilevanza. Non sembra, però, che l‘episodio in questione possa essere fatto rientrare tra questi ultimi, se solo si tiene presente che colpire, con un takle violento e il piede a martello, le gambe di una persona è atto di notevole pericolosità, almeno potenziale, che avrebbe potuto essere foriero di conseguenze ben più gravi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 19 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 4.2.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO GARA RIMINI/MONZA DEL 2.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per avere volontariamente colpito con un calcio un avversario disinteressandosi del pallone”….perché andando a contrastare in elevazione un avversario si disinteressava del pallone e lo colpiva ad una gamba con la gamba tesa e il piede <<a martello>>; non causando tuttavia conseguenze”. La condotta incriminata, secondo quanto risulta dal rapporto dell’arbitro, avente valore di prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1.C.G.S., è stata certamente tale da configurare – mediante la posizione tesa della gamba e del piede “a martello” – una “vigoria sproporzionata”, causando il pericolo di provocare un infortunio all’avversario. La valutazione circa la qualificazione come violenta della condotta del calciatore ha indotto l’arbitro ad espellere il – omissis - ed è condivisa da questa Corte, perché l’avere inteso contrastare “l'avversario, in elevazione, e pertanto in equilibrio precario” con la gamba tesa ed il piede “a martello” è in sé un atto violento, come tale doverosamente sanzionato dall’arbitro e dal Giudice Sportivo, pur se non ha causato alcun danno. E’ ovvio che se ciò fosse accaduto la sanzione sarebbe stata più grave. I

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 56 del 3.2.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. C.F. SEGUITO GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE/FIMAUTO VALPOLICELLA DELL’1.2.2014

Massima: La Corte riduce a 2 le giornate di squalifica inflitte alla calciatrice, per essersi questa allontanata dal campo, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, solo perché forzata dalle compagne e rivolgendo all’arbitro frasi offensive.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 20 Dicembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 17 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale  Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LATINA  CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE  EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.M. SEGUITO GARA  LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara “per avere al termine della gara sul terreno di  giuoco rivolto espressioni ingiuriose all’Arbitro”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 20 Dicembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 17 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del  17.12.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  S.L. SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara "per avere, al termine della gara, negli  spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata da un  Assistente".

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SORRENTO CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M. SEGUITO GARA FOGGIA/SORRENTO DEL 16.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara con la motivazione: “per comportamento offensivo verso  un assistente arbitrale”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.P.SEGUITO GARA CATANZARO/SALERNITANA DEL 16.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara in quanto al 40° minuto del primo tempo veniva espulso perchè, a seguito di un presunto fallo subito da un suo compagno di squadra, a suo dire non rilevato dall’arbitro, rivolgeva allo stesso un gesto offensivo accompagnato da un  insulto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. S.L. SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 22.9.2013

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice a 2 giornate effettive di gara perché al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive. Il ricorrente, pur confermando i fatti come ricostruiti dal giudice di prime cure, lamenta una eccessiva sanzione in relazione ad una sola frase offensiva e non reiterate. La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi, ha valore di prova privilegiata come più volte da Essa dichiarato. Ad ogni modo, riconosce la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo troppo afflittiva in relazione al caso di specie.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento  Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 13.11.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCERAVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC.  Z.V. SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/DOMINA  NEAPOLIS ACADEMY DEL 10.11.2013

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice a 2 giornate effettive di gara  per “condotta violenta concretizzatasi nell’aver colpito  deliberatamente con un calcio un’avversaria Occorre considerare, anzitutto, che il referto arbitrale, assai generico, parla semplicemente di  calcio dato ad un’avversaria senza ulteriori precisazioni e senza descrizione degli eventi e di  situazioni circostanziali e dice, altresì, che non ci sono state conseguenze. Va inoltre posto in rilievo  che il giudice di prime cure, andando oltre la stringata descrizione fatta nel referto, parla di calcio  dato “deliberatamente”, senza addurre al riguardo motivazioni o fatti sui cui fonda tale  apprezzamento.  In siffatta situazione, ad avviso di questo giudice, dagli atti non emerge con sicurezza se il  calcio sia stato sferrato prescindendo dal contesto di un’azione o fase di gioco (e quindi in diretto  rapporto funzionale con la foga agonistica connessa alla stessa e quindi in definitiva in una condotta  antisportiva) o se invece il calcio sia estraneo a detta azione e sia quindi collegato ad una chiara  intenzionalità aggressiva e lesiva.  La convinzione di questo giudice sulla plausibilità e credibilità della prima soluzione è  corroborata dal fatto che dal calcio non sono derivate conseguenze (neppure quelle dell’intervento  di sanitari), avendo la calciatrice potuto continuare la gara.  Infatti, come già affermato in altre occasioni, in una condotta violenta l’intenzionalità e la  volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica sono  di per sé strettamente collegate alla verifica, nel senso se sia o meno concretamente intervenuta,  dell’astratta idoneità lesiva dell’atto.  Insomma, ritiene questa Corte che nella fattispecie si tratti non di una vera e propria  violenza - che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata  volontaria aggressività con coercizione operata su altri - bensì piuttosto di un comportamento  meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto per la contesa del pallone  e frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco, comportamento  qualificabile, in definitiva, come condotta antisportiva.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento  Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 13.11.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. V.V.SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/DOMINA  NEAPOLIS ACADEMY DEL 10.11.2013

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice a 2 giornate effettive di gara “per condotta violenta concretizzatasi nell’aver colpito  deliberatamente con un calcio un’avversaria”. Occorre considerare, anzitutto, che il referto arbitrale, assai generico, parla semplicemente di  calcio dato ad un’avversaria senza ulteriori precisazioni e senza descrizione degli eventi e di  situazioni circostanziali e dice, altresì, che non ci sono state conseguenze. Va inoltre posto in rilievo  che il giudice di prime cure, andando oltre la stringata descrizione fatta nel referto, parla di calcio  dato “deliberatamente”, senza addurre al riguardo motivazioni o fatti sui cui fonda tale  apprezzamento.  In siffatta situazione, ad avviso di questo giudice, dagli atti non emerge con sicurezza se il calcio sia stato sferrato prescindendo dal contesto di un’azione o fase di gioco (e quindi in diretto  rapporto funzionale con la foga agonistica connessa alla stessa e quindi in definitiva in una condotta antisportiva) o se invece il calcio sia estraneo a detta azione e sia quindi collegato ad una chiara  intenzionalità aggressiva e lesiva.  La convinzione di questo giudice sulla plausibilità e credibilità della prima soluzione è  corroborata dal fatto che dal calcio non sono derivate conseguenze (neppure quelle dell’intervento  di sanitari), avendo la calciatrice potuto continuare la gara.  Infatti, come già affermato in altre occasioni, in una condotta violenta l’intenzionalità e la  volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica  sono di per sé strettamente collegate  In siffatta situazione, ad avviso di questo giudice, dagli atti non emerge con sicurezza se il  calcio sia stato sferrato prescindendo dal contesto di un’azione o fase di gioco (e quindi in diretto  rapporto funzionale con la foga agonistica connessa alla stessa e quindi in definitiva in una condotta  antisportiva) o se invece il calcio sia estraneo a detta azione e sia quindi collegato ad una chiara  intenzionalità aggressiva e lesiva.  La convinzione di questo giudice sulla plausibilità e credibilità della prima soluzione è  corroborata dal fatto che dal calcio non sono derivate conseguenze (neppure quelle dell’intervento  di sanitari), avendo la calciatrice potuto continuare la gara.  Infatti, come già affermato in altre occasioni, in una condotta violenta l’intenzionalità e la  volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica sono  di per sé strettamente collegate alla verifica, nel senso se sia o meno concretamente intervenuta,  dell’astratta idoneità lesiva dell’atto.  Insomma, ritiene questa Corte che nella fattispecie si tratti non di una vera e propria  violenza - che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata  volontaria aggressività con coercizione operata su altri - bensì piuttosto di un comportamento  meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto per la contesa del pallone  e frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco, comportamento  qualificabile, in definitiva, come condotta antisportiva.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  B.I. SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/HELLAS VERONA DEL  26.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco,  assunto atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario  afferrandolo con le mani al collo”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CON RICHIESTA PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.E. SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/HELLAS VERONA DEL 26.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto  atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario afferrandolo con  le mani al collo”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.096/CGF del 14 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 05 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 5.11.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. D.E.A.  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PERUGIA DEL 3.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato. Invero, l’esame di quanto refertato dal Direttore di gara se, da un lato, non consente di qualificare con assoluta certezza l’intervento falloso commesso dal – omissis- come grave atto violento – circostanza che avrebbe, in tal caso, determinato l’applicazione della più afflittiva sanzione di cui all’art. 19, comma 4, lettera b) – dall’altro induce a ritenere che il comportamento posto in essere dal tesserato abbia assunto i caratteri della condotta gravemente antisportiva, in alcun modo paragonabile ad un mero scontro di gioco.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.084/CGF del 31 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff.  122 del 22.10.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL CITTÀ DI SESTUAVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  S.B. SEGUITO GARA FUTSAL CITTÀ DI SESTU/PESAROFANO CALCIO  A 5 DEL 19.10.2013

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per atto di violenza nei confronti di un avversario a  gioco fermo, Il reclamo come sopra proposto merita parziale accoglimento, in quanto la squalifica  comminata non è supportata dal rapporto arbitrale secondo il quale l’atleta sanzionato “mentre  tentava di liberarsi della marcatura di un avversario, e dopo alcune spinte reciproche colpiva lo  stesso al volto con una gomitata, effettuata comunque senza particolare violenza e senza arrecare  danni a quest’ultimo”.   Il riprodotto rapporto appare parzialmente contraddittorio non risultando ipotizzabile una  marcatura “a gioco fermo”, è quindi consentito ritenere che la gomitata sanzionata sia stata inferta  nel corso delle spinte reciproche, come del resto conferma la precisazione del Direttore di gara  laddove riferisce l’inesistenza di “particolare violenza”, così concorrendo a rilevare l’eccessività  della punizione inflitta. 

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.072/CGF del 24 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CALC. G.A.  AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA  PRO PATRIA/REGGIANA DEL 13.10.2013  

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara perché ha pronunciato la seguente frase: «fai pure il fenomeno ora  vedrai quando esci cosa ti succede».  Il C.G.S. dispone la squalifica per almeno due giornate in caso di condotta gravemente  antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.  Nel caso di specie, il Collegio non ha dubbi sul fatto che seppur, non offensiva e ingiuriosa in  senso stretto considerata, l’espressione pronunciata dal reclamante sia di certo irriguardosa nei confronti del direttore di gara. A questo, occorre aggiungere che l’inciso «vedrai quando esci cosa  ti succede» è, comunque, da valutare in termini di minaccia, seppur di modesto contenuto  intimidatorio.  Ritiene, tuttavia, il collegio che, avuto riguardo al complessivo quadro che connota il caso di  specie, debba escludersi una lettura atomistica dell’espressione di cui trattasi che, invece, deve  essere valutata nel suo insieme unitario, anche di contesto.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA PRO CAVESE/NUOVA COSENZA CALCIO DEL 7.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per avere rivolto ad un Assistente Arbitrale frase ingiuriosa”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.067/CGF del 17 Ottobre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 09.10.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. G.V.SEGUITO GARA RES ROMA/MOZZANICA DEL 5.10.2013

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice G.V. a 2 giornate effettive di gara per aver tenuto condotta violenta nei confronti di un’avversaria. Il reclamo merita parziale accoglimento in quanto la valutazione di prime cure non è supportata dal rapporto arbitrale che riferisce di “una manata di lieve potenza”, tale, pertanto, da consentire all’atleta colpita “di continuare la gara senza altre conseguenze”: la refertazione in richiamo, ed in particolare l’uso dell’aggettivo “lieve”, consentono alla Corte di escludere la condotta violenta e di ridurre la squalifica contenendola in due giornate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.053/CGF del 23 Settembre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. P.C.D.M.SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DEL 15.9.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, un'espressione irriguardosa”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del  15.4.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.M.SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/CTL CAMPANIA DEL 14.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato   “per proteste nei confronti  dell’Arbitro accompagnate da espressione blasfema”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 147 del 6.5.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. NARDÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.A. SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/SANT’ANTONIO ABATE DEL 5.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “per avere, alla fine del primo tempo, durante il  rientro delle squadre negli spogliatoi, rivolto con fare minaccioso espressioni ingiuriose all’indirizzo  di calciatori avversari.”

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 18 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 136 del 18.6.2013

Impugnazione – istanza: 2.RICORSO PARMA FC SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX  ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE E.T.INFLITTA  SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI  JUVENTUS/PARMA DEL 18.6.2013

Massima: La Corte, sentito l’Arbitro, respinge il ricorso con richiesta di  procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla società avverso la sanzione comminata al calciatore per aver “colpito con una manata al volto, a palla lontana, un  avversario”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 07 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 198 del 29.4.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. P.F.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/UDINESE DEL 27.4.2013

Massima: La Corte, sentito il direttore di gara, accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore riducendo la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara per aver al 49’ del secondo tempo a distanza di gioco colpiva il diretto avversario con una gomitata sulla schiena il diretto avversario non procurando a questi danni apparenti”. Gli atti del procedimento, unitamente alle precisazioni formulate dall’arbitro di gara sig. – omissis -  conducono a ritenere la volontarietà della condotta posta in essere dal – omissis -, ma al contempo ad escludere la violenza dell’azione medesima. Invero, anche in relazione al contenuto del referto arbitrale, si ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore reclamante non sia configurabile quale condotta violenta, ma piuttosto gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 19 comma 4, lett. a), C.G.S..

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso  la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.R. SEGUITO GARA LAZIO/SAMPDORIA DEL 12.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “per avere al 46° del 2° tempo, dopo mia  decisione (arbitrale), mi diceva per tre volte “ma va a ca...re””.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 07 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 203 del 5.5.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.A.SEGUITO GARA FIORENTINA/ROMA DEL 4.5.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  per aver, “al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un epiteto insultante”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. B.P. SEGUITO GARA CITTADELLA/JUVE STABIA DEL 20.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  per aver, “al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro espressioni insultanti” (sanzione rilevata dal Quarto Ufficiale).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 93 del 3.4.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. Z.S. SEGUITO GARA CROTONE/ASCOLI DEL 2.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  in quanto al termine dell’incontro, e comunque ancora dentro il recinto di gioco, come riferito nel referto arbitrale “il tirava volontariamente i capelli ad un avversario provocandogli lieve e temporaneo  dolore”. Il Collegio, esaminati gli atti ed i precedenti richiamati, rileva che il fatto accertato dal referto arbitrale è configurabile come gravemente antisportivo . Gli elementi dedotti dalla difesa della società ricorrente non sono tali da far ritenere incongrua e sproporzionata la sanzione irrogata, che merita di essere confermata integralmente, proprio ai sensi dell’art. 19 comma 4, lett. b) C.G.S.. Non vale, in contrario peraltro, richiamare la circostanza che il fatto fosse stato commesso a gara conclusa in quanto e comunque accertato dal referto arbitrale e, in ogni caso, è stato commesso all’interno del recinto di gioco.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.4.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALC. P.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA  SANTARCANGELO/MONZA DEL 21.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “per comportamento irriguardoso verso un assistente arbitrale”,

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la  Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 155/DIV del 16.4.2013

Impugnazione – istanza: . RICORSO DEL CALC. G.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA  GAVORRANO/BORGO BUGGIANO DEL 14.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  perché "dopo la segnatura di una rete della sua squadra entrava in contatto con il portiere della squadra  avversaria per raccogliere il pallone nella rete e nella circostanza lo colpiva con la mano aperta  sulla nuca causandone la caduta"

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del  26.3.2013

Impugnazione – istanza: 6) RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE D.P.M. SEGUITO GARA GUBBIO/CARRARESE DEL 24.3.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  perchè al termine della gara, assumeva un atteggiamento gestuale offensivo e provocatorio verso il pubblico della squadra avversaria

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del  26.3.2013

Impugnazione – istanza: 5) RICORSO CALC. N.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL  RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/FROSINONE DEL 24.3.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  perché al  termine della gara, si rivolgeva in modo offensivo nei confronti di un assistente arbitrale

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88  del 20.11.2012

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  C.A.SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CAGLIARI DEL 18.11.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “per avere, al termine della stessa, nel  sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, rivolto all'arbitro una espressione ingiuriosa”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 44 del 20.11.2012

Impugnazione – istanza: RICORSO IN PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S.  REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.R. SEGUITO  GARA REGGINA/ TERNANA DEL 17.11.2012

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37 comma 7 C.G.S, come sopra proposto dalla società riduce la sanzione della squalifica comminata al calciatore a 2 giornate effettive di gara “ per avere, al 14° del primo tempo, colpito violentemente con un calcio al petto un  avversario”. Il direttore di gara precisava che effettivamente il fatto era avvenuto nel corso di una azione durante la quale il giocatore della - OMISSIS - aveva rinviato al volo il pallone scontrandosi subito  dopo, con il piede all’altezza del petto del suo antagonista, con l’avversario. Avendo così precisato il senso del referto arbitrale, il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Si è, infatti accertato che il comportamento del calciatore della - OMISSIS - può essere definito antisportivo piuttosto che violento, in quanto pur pericoloso in sé, era stato comunque determinato  dalla intenzione di effettuare una giocata e non da quella di colpire deliberatamente l’avversario, e  durante lo svolgimento del giuoco stesso.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 107/CSA del 19 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 730 del 18.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SEMIFINALI ANDATA PLAY OFF SCUDETTO ACQUA E SAPONE/PESCARA DEL 15.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  in conseguenza di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di calciatori avversari.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 90/CDN  del 07 Giugno 2010 n. 4  - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento della Procura Federale a carico di: A.C. (Dirigente della Soc. ASD Hinterregio), D.V. (Calciatore della Società AS Rosarno) F.V. (Calciatore della Società AS Rosarno) e delle società AS Rosario e ASD Hinterregio (nota n. 7177/608pf09-10/AM/ma del 27.4.2010).

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica di 2 (due) giornate in gare ufficiali per aver partecipato durante l’intervallo della gara, a disordini nell’area antistante gli spogliatoi e ciò indipendentemente dal fatto che per tale circostanza sia stato oggetto anche del provvedimento di DASPO da parte del questore, poi sospeso, dal TAR nell’attesa del giudizio di merito. Il caso di specie: Durante l’intervallo della gara alcuni calciatori e dirigenti della società hanno partecipato a disordini nell’area antistante gli spogliatoi, sfociati – come risulta dall’informativa della Questura – in scontri fisici tra gli stessi e altri soggetti. A seguito di tali fatti, il Questore adottava provvedimento di DASPO nei confronti dei tre deferiti. Il calciatore si è costituito nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente eccependo di aver avuto un ruolo marginale negli episodi contestati e, soprattutto, di aver ottenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di DASPO adottato nei suoi confronti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 n. 4 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso U.S.D. Gavorrano avverso le sanzioni: - squalifica per 2 gare effettive al calciatore M.S.; - squalifica per 2 gare effettive al calciatore M.M., inflitte seguito gara Gavorrano/Sestese Calcio del 21.2.2010

Massima: Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento dei calciatori si concreta in quella condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara che comporta la sanzione di due giornate ai sensi dell’art. 19.4, lett. a) C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010

Impugnazione – istanza:  Ricorso Pol. Alghero S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore C. A. S. seguito gara Legnano/Alghero del 14.3.2010

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 gare effettive nel presupposto così specificato nel provvedimento impugnato: “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del  16 aprile 2010 –  www.coni.it  Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n.75/CGF del 18 novembre 2009 – www.figc.it Parti: Sig. M. G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima:  Il calciatore è stato sanzionato sino al 18 maggio 2014  perché: “ espulso, per aver rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive, prima di lasciare il terreno di gioco spintonava violentemente il Direttore di gara poggiandogli le mani sul petto. Al termine della gara, mentre l’Arbitro si trovava nei pressi del centrocampo per la procedura del fair play, partiva di corsa dal proprio spogliatoio e raggiunto il direttore di gara dapprima lo colpiva con violenza con un calcio ad una coscia… tanto da farlo piegare in avanti e successivamente, datagli una manata al labbro , dopo avere preso la rincorsa si lanciava nuovamente verso l’Arbitro e con una mossa simile a quella del karate lo colpiva con entrambi i piedi all’avambraccio sinistro ed alla coscia sinistra” .

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n.7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010 n. 7 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010

Impugnazione – istanza:  Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza del Calcio Lecco 1912 S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore C.N. seguito gara Lecco/Figline del 14.3.2010

Massima: Il calciatore sanzionato per atto di violenza contro un avversario a gioco fermo, non può dimostrare la propria estraneità ai fatti attraverso l’allegazione di immagini televisivi, atteso che il fatto è stato certificato dall’arbitro che come è noto è fonte privilegiata di prova, circa il comportamento del tesserato.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso del Pescina Vallegiovenco S.r.l. avverso le sanzioni; squalifica per 3 gare effettive al calciatore B.A.;  squalifica per 2 gare effettive al calciatore D.A.S., inflitte seguito gara Virtus Lanciano/Pescina del 7.3.2010

Massima: La condotta dell’incolpato non può essere declassata ad un semplice comportamento ingiurioso poiché l’espressione rivolta al direttore di gara: ”sei un mongoloide” costituisce una invettiva gravemente offensiva, inequivocabilmente lesiva della sua reputazione e della sua dignità. Tale comportamento, di notevole gravità, perché contrario ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica inflitta dal giudice sportivo. Quanto ad altro calciatore, che per ben tre volte ha gridato all’arbitro: ”sei in malafede, sei ridicolo”, ritiene la Corte Federale che la sua condotta non può essere considerata meramente irriguardosa, in quanto l’incolpato non si è limitato a mancargli di rispetto, ma gli ha rivolto degli apprezzamenti significativamente ingiuriosi e spregiativi. Tale comportamento, giustifica pienamente, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S. la sanzione di due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2009 n. 7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 n. 7 e  su  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso della S.S. Manfredonia Calcio avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Nossa David seguito gara Melfi/Manfredonia del 28.2.2010 Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 gare effettive  “per avere volontariamente colpito da tergo un avversario”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbraio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 205 del 16.2.2010

Impugnazione – istanza:  Ricorso del Parma F.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Jimenez Luis Antonio seguito gara Parma/Lazio del 14.02.2010 Massima: In applicazione dell’art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S congrua è la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore “ per aver, al 27 del secondo tempo, rivolto ad un Assistente un’espressione insultante”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbraio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010

Impugnazione – istanza: Reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza dell’F.C. Internazionale Milano S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore C. E. M. seguito gara Internazionale/Sampdoria del 21.2.2010

Massima: In applicazione dell’art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S congrua è la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore per aver “nell’intervallo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, tentato di colpire con un pugno un calciatore della squadra avversaria”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 n. 7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010 n. 7 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009

Impugnazione – istanza:  Ricorso della S.S. Cassino S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al sig. M. A., inflitta seguito gara Cassino/Manfredonia del 20.12.2009

Massima: Sulla base del referto arbitrale, peraltro non contestato, che ha dato atto della espulsione del calciatore per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un avversario, il gesto compiuto dal calciatore non può essere considerato come condotta meramente scorretta, ma deve al contrario, per la sua intrinseca potenzialità lesiva, essere valutato come un vero e proprio atto di violenza. Ne consegue che sia pur considerando la condotta del calciatore gravemente antisportiva, la previsione solo al minimo dell’art.19 comma 4 lett. a) C.G.S. di due giornate di squalifica, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 12 Febbraio 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 3.2.2010

Impugnazione – istanza:  Ricorso del Bacoli Sibilla Flegrea avverso le sanzioni: - ammenda con diffida di € 1.500,00 alla reclamante; - squalifica per 2 gare effettive al calc. P. C.; - squalifica per 2 gare effettive al calc. R. P., seguito gara Bacoli Sibilla Flegrea/Casertana del 31.1.2010

Massima: Congrua è la squalifica per 2 giornate di gara irrogata al calciatore, ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. a), C.G.S., per espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 05 Febbraio 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 91/DIV del 26.1.2010

Impugnazione – istanza:  Ricorso San Marino Calcio avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore C.A. seguito gara Bassano Virtus/San Marino del 24.1.2010

Massima: Congrua è la squalifica per 2 giornate di gara irrogata al calciatore per aver colpito con un calcio da tergo un calciatore avversario senza alcuna possibilità di prendere il pallone.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 03 Febbraio 2010 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 11 Marzo 2010  n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 392 del 27.1.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso A.C.. Carrè Futsal Chiuppano C/5 avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calc. Z.S.D.seguito gara Calcetto Poggibonsese/Carrè Futsal Chiappano del 23.1.2010

Massima: Congrua è la squalifica per 2 giornate di gara irrogata al calciatore per intervento falloso nei confronti di un avversario lontano dall’azione di gioco.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 18 Dicembre 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 11 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. uff. n. 84 del 9.12.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso della Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore T. A. seguito gara Nuovo Campobasso/Civitanovese del 6.12.2009

Massima: La sanzione minima della squalifica per due gare effettive, ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo per aver il calciatore, dopo aver subito un fallo da un calciatore avversario, colpito lo stesso, in reazione, con una spinta facendolo cadere a terra.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 04 Dicembre 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professioni – Com. Uff. n. 129 del 24.11.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso F.C. Internazionale Milano S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M.S. D. seguito gara Bologna/Inter del 21.11.2009 Massima:  Congrua è la squalifica per 2 giornate di gara irrogata al calciatore per aver reiteratamente rivolto ad un assistente un’espressione ingiuriosa in inglese.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 15 Gennaio 2010 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 23 Febbraio 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009

Impugnazione – istanza:Ricorso del calciatore M. D. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Grosseto/Frosinone del 18.12.2009 Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di €. 5.000,00 perché colpiva intenzionalmente con una manata alla nuca un avversario

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 49/DIV del 3.11.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso della Pol. Alghero avverso le sanzioni: - dell’ammenda di € 300,00 inflitta alla reclamante; - della squalifica per 2 giornate effettive inflitta al calciatore C. R.;

seguito gara Villacidrese/Alghero del 1 novembre 2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica perchè al 27° del secondo tempo della partita veniva espulso perché, disinteressandosi del pallone, colpiva da tergo, con un calcio, un avversario integrando così la violazione dall’art. 19, comma 4, lettera a) CGS.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 03 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 23.11.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso A.S.D. Teleco Cagliari c5 avverso la sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore C. E. inflitta seguito gara Teleco Cagliari/Gogianco Genzano del 21.11.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato solo con la squalifica di 2 giornate di gara “per aver colpito con una gomitata al volto un avversario” quando il direttore di gara, contattato telefonicamente durante il dibattimento per chiarimenti, ha infatti confermato che l’atto posto in essere dal calciatore, ancorché violento, fu del tutto accidentale e dovuto ad un eccesso di agonismo da esso arbitro perseguito con l’espulsione quale condotta di “vigoria sproporzionata” ai sensi della Regola 12 n. 1 delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C.. Orbene, posto che l’espulsione comporta automaticamente la sanzione minima di 1 giornata di squalifica ex art. 19, comma 10 C.G.S. e che nella specie, è manifestamente ravvisabile una circostanza aggravante costituita dalle conseguenze patite sia dal calciatore colpito che non fu più in grado di rientrare in campo sia dalla sua società che venne menomata nel suo potenziale atletico, è del tutto ragionevole gravare l’afflizione di un’ulteriore giornata raggiungendo il totale di due e così accedendo alla richiesta della ricorrente.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com, Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso della Carrarese Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore V. D. seguito gara Carrarese/Poggibonsi dell’11.10.2009

Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara se solo si considera il ruolo di capitano del tesserato, ruolo che comporta una necessaria maggiore responsabilizzazione dello stesso nel rispetto nei confronti degli avversari.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 14.10.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S.D. Fondi Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore E. V. seguito gara Astrea/Fondi dell’11.10.2009 Massima: E’ congrua la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per aver il calciatore al 37° del secondo tempo, a “giuoco fermo” colpito con una manata al volto un calciatore avversario.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 16 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso Calcio Catania S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore C. C. seguito gara Catania/Roma del 27.9.2009 Massima: E’ congrua la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara quando la circostanza che il calciatore abbia pronunciato frasi ingiuriose con espressioni dal contenuto e dal significato gravi all’indirizzo del quarto ufficiale di gara è stata pienamente confermata dalla documentazione esaminata e le difese del tesserato non consentono di affievolire la gravità del fatto, neppure con riferimento alla prospettata condizione di delusione “per avere visto inopinatamente sfumare, a pochi secondi dal termine, una vittoria sofferta quanto largamente meritata” (che quindi non costituisce né esimente rispetto al comportamento tenuto né affievolisce la gravità del comportamento medesimo).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 18 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’Olbia Calcio S.r.l. avverso le sanzioni: squalifica per 2 gare effettive al signor G. C.; inibizione a tutto il 22.12.2009 al signor Bolognesi Davide, inflitte seguito gara Rodengo Saiano/Olbia del 6.12.2009

Massima: Nel solco della consolidata giurisprudenza si ritiene il comportamento irriguardoso all’evidenza meno grave di quello ingiurioso e vi è quindi spazio per un ridimensionamento delle sanzioni inflitte.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 11 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 7.12.2009

Impugnazione - istanza:  Reclamo dell’Udinese Calcio SpA avverso la sanzione della squalifica per

2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 3.000.00, inflitta al calciatore D. N. A. seguito gara Bologna/Udinese del 6.12.2009

Massima: Ai sensi della lett. a) del n. 4 dell’art. 19 C.G.S. la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara costituisce il minimo edittale “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei

confronti degli ufficiali di gara”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 24 del 4.11.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’A.S.D. Mozzanica avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta alla calciatrice F.F. seguito gara Milan/ASD Mozzanica dell’1.11.2009 Massima: Può essere ridotta a 2 giornate di gara la sanzione alla calciatrice quando dal referto arbitrale si deduce che la calciatrice, dopo aver commesso fallo, tentava di colpire l’avversaria che si trovava a terra, senza poi colpirla realmente. Questa circostanza, pur non eliminando il carattere antigiuridicodella condotta, ne attenua la portata.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 27 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 20.10.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza dell’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive ed ammonizione, inflitta al calciatore Y. M. seguito gara Chievo Verona/Bari del 18.10.2009

Massima: L’art. 19 n. 4 C.G.S., sanziona la condotta, oltre che ingiuriosa, anche semplicemente irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara. In quest’ottica, e nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritenuto il comportamento irriguardoso all’evidenza meno grave di quello ingiurioso, vi è quindi spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado ed in particolare per la riduzione della squalifica da due ad una giornata di gara con l’aggiunta di una ammenda.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’A.S. Deruta avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore A. C. seguito gara Forcoli/Deruta del 15.11.2009

Massima: Può essere ridotta a 2 giornate di squalifica la sanzione irrogata al calciatore quando le espressioni indirizzate al direttore di gara sono, oggettivamente ingiuriose ed offensive e perfettamente recepite dal destinatario che le ha riportate nel suo referto, risultano pronunciate in un solo contesto temporale e non costituiscono, quindi una pluralità di azione offensive, ma solo una sequenza di atti il complesso dei quali rappresenta un unico episodio di ingiuria.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 08 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’A.S.D. Cynthia 1920 avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore P. F. seguito gara Viterbese/Cynthia del 27.9.2009 Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica a 2 sole gare quando dall’esame del referto arbitrale, emerge che l’attività antisportiva tenuta dallo stesso si è esplicata in un unico contesto temporale, ovvero espulsione per doppia ammonizione e contestuale ritardo nel lasciare il terreno di gioco posizionandosi dietro la panchina della propria squadra.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del  7 dicembre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso Valdelsa F. Colligiana avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore G. R. seguito gara Colligiana / Bellaria Igea del 18.10.2009 Massima: Il comportamento violento (nella fattispecie concreta un pugno nella pancia) verso l’avversario risulta dal referto dello stesso e, quanto alla misura della sanzione (squalifica per 2 gare), la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso del F.C. Juventus avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D. A. seguito gara Campionato Primavera Tim – Trofeo Giacinto Facchetti - Genoa/Juventus del 08.03.2009

Massima: E’ congrua la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore “per aver rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose ed ingiuriose”. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato. In altri termini le condotte de quibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 10 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 310 del 22.6.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore G. F. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Livorno/Brescia del 20.6.2009

Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara irrogata al calciatore, perché, espulso, ”per avere al 44° del secondo tempo reagendo ad un atto di violenza subito, tentato di colpire con un pugno un avversario”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 24 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 18/DIV dell’8.9.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore S.C. seguito gara Noicattaro/Cisco Roma del 6.9.2009 Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 2 giornate di gare per aver il calciatore rivolto all’arbitro con fare minaccioso, per circa una decina di volte, la frase offensiva: “vergognati, sei scandaloso”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del  15 dicembre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Roma S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M.P. seguito gara Lazio/Roma dell’11.4.2009 Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore per aver scalciato un avversario, afferrandogli i capelli e la maglia, nonché per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara allorquando il direttore di gara sentito a chiarimenti conferma che il comportamento tenuto non è da considerarsi eccessivamente violento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del  15 dicembre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Lazio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore D. S. F.M. seguito gara Lazio/Roma dell’11.4.2009

Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore per “avere, al 25° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno ad una spalla un avversario, afferrandogli quindi con violenza i capelli e la maglia”, allorquando il direttore di gara sentito a chiarimenti conferma che l’episodio non presentava tuttavia tratti di particolare animosità ed aggressività.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 10 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 43 del 25.8.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso Piacenza F.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Z.P. seguito gara Empoli/Piacenza del 24.8.2009

Massima: Quando vi è difformità tra la refertazione del Quarto Ufficiale e la contestualizzazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, il Quarto Ufficiale può essere inviato a chiarimenti innanzi alla CGF, al fine di evidenziare se la condotta tenuta dal calciatore si è concretizzata in un atto di violenza o meno. Nel caso di specie non essendo connotata da violenza la condotta del calciatore il comportamento è stato ritenuto  gravemente scorretto o antisportivo, e pertanto sanzionabile ex art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., che prevede la sanzione minima della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009 n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 207 del 3.3.09

Impugnazione – istanza: Ricorso del sig. L.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive di gara inflittagli seguito gara Udinese / Lecce del 01.03.09

Massima: Il calciatore, è sanzionato con la squalifica per 2 giornate effettive di gara e non per 3 per avere, al 33° del secondo tempo, a giuoco fermo, calpestato intenzionalmente una gamba di un avversario riverso al suolo quando il comportamento sicuramente censurabile, non sembra effettivamente rivestire caratteristiche di particolare violenza, né essere caratterizzato da una manifesta intenzionalità, ma appare, in parte, determinato dalla foga agonistica del momento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 n. 7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009  n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dal Football Brindisi 1912 s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al sig. S.M. seguito gara Pianura/Brindisi 1912 dell’11.01.2009 Massima: La sanzione della squalifica per 2 giornate di gara è il minimo edittale ai sensi del 4° comma lett. a) dell’art. 39 C.G.S., nel caso di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009  n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Morro D’Oro Calcio s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore D.N. E. seguito gara Morro D’Oro/Pro Vasto del 26.10.2008

Massima: L’art. 4, primo comma e lett. a), indica la squalifica per due giornate soltanto come sanzione minima in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 27 marzo 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 20 Luglio 2009  n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 del 18.3.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Mantova s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore R.F. seguito gara Parma/Mantova del 17.3.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara, in applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.,  ”per avere al 40° del secondo tempo rivolto agli ufficiali di gara un pesante insulto”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 11 aprile 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 17 luglio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 dell’1.4.2008

Impugnazione – istanza: Reclamo dell’A.C. Milan S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore N. A. seguito gara Milan/Atalanta del 30.3.2008

Massima:  Non può non essere rimarcata l’insistita azione di protesta posta in essere in modo plateale dal calciatore che, per ben due volte, ha “urlato” all’arbitro, quando il gioco era fermo e da una distanza di appena un metro, la sopra riportata espressione ingiuriosa. Le gravi modalità esecutive con cui il calciatore ha attuato i suoi propositi di offesa rendono, dunque, prive di rilievo, in un ponderato giudizio di bilanciamento, il vissuto sportivo del menzionato atleta che, pertanto, non vale ad attenuare la carica offensiva della condotta, punita con la sanzione edittale. Né ai medesimi fini, può essere valorizzata, quale esimente, la dedotta “enfasi agonistica” che avrebbe caratterizzato il contesto di riferimento, dal momento che le pressioni di ordine emotivo evocate nel ricorso – piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili - costituiscono un dato costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicchè il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 11 gennaio 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 17 luglio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 28.12.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’A.S.D. Barletta avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate di gare effettive inflitte al calciatore R.G., seguito gara Fasano/Barletta del 23.12.2007 Massima: La natura “gravemente antisportiva” della condotta contestata (comportamento offensivo nei confronti del pubblico) integra l’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 4 lett. a), C.G.S. per la quale è prevista una sanzione minima di due giornate di squalifica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 11 gennaio 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 17 luglio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 28.12.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’A.S.D. Barletta avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate di gare effettive inflitte al calciatore R. G., seguito gara Fasano/Barletta del 23.12.2007 Massima: La natura “gravemente antisportiva” della condotta contestata (comportamento offensivo nei confronti del pubblico) integra l’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 4 lett. a), C.G.S. per la quale è prevista una sanzione minima di due giornate di squalifica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009  n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Sporting Genzano avverso la sanzione della squalifica per: - 3 gare effettive inflitte al calciatore F. V.; - 3 gare effettive inflitte al calciatore B. A., seguito gara Bitonto/Sporting Genzano del 29.3.2009

Massima: Il comportamento del calciatore - che al termine del primo tempo, mentre faceva rientro negli spogliatoi, scalciava più volte la bandierina del calcio d’angolo rompendola in più punti e  per quasi l’intera durata della gara ed al termine della stessa, rivolgeva all’indirizzo dei sostenitori locali frasi volgari e gesti triviali - non si configura come violento ma come antisportivo, ai sensi dell’art. 19.4 lett. a) C.G.S.

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009  n.7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 9 Giugno 2009. n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del28.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Lumezzane S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore S.L.A. seguito gara Cesena/Lumezzane del 26.4.2009 Massima: Integra la violazione dell’art. 18.4, lett. a), C.G.S. la condotta del calciatore che espulso perché a gioco fermo rincorreva per quindici metri un calciatore avversario e lo spingeva con violenza e volontariamente facendolo cadere a terra.  Consegue la sanzione per 2 giornate in caso di condotta gravemente antisportiva.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009  n.7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 9 Giugno 2009. n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Lumezzane S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore S L. A. seguito gara Cesena/Lumezzane del 26.4.2009

Massima: La condotta del calciatore che espulso perché a gioco fermo rincorreva per quindici metri un calciatore avversario e lo spingeva con violenza e volontariamente facendolo cadere a terra integra la fattispecie disciplinata e punita dall’art. 18.4, lett. a), C.G.S. che prevede la sanzione per 2 giornate in caso di condotta gravemente antisportiva.

 

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008  n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 9 Giugno 2009. n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Calcio Portogruaro Summaga avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore C.S. seguito gara Spal/Portogruaro Summaga del 19.10.2008

Massima: L’episodio, in conformità alle risultanze del rapporto arbitrale si connota per la particolare violenza ed in forza di detto peculiare aspetto, si appalesa giusta ed equa la sanzione irrogata, ritenuto che lo spirito agonistico non può giammai prescindere dalle regole di normale prudenza che debbono in ogni caso salvaguardare l’altrui incolumità.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008  n.12 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Giugno 2009. n. 12  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 145 del 9.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, dell’U.S. Città Di Palermo S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore M. F.seguito gara Cagliari/Palermo del 7.12.2008

Massima: Le frasi indirizzate dal calciatore all’arbitro di gara anche se non rivestono contenuto ingiurioso (secondo il concetto tipicamente penalistico cui non può non farsi riferimento per qualificare l’ingiuria nell’ambito del procedimento sportivo, poiché, non sono idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte, né, si potrebbe aggiungere, sono tali da attribuire qualità negative al destinatario) sono connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona alla quale sono indirizzate, circostanza questa che le conduce oltre i confini del diritto di critica, e le rende punibili, ai sensi dell’art. 19 n. 4 C.G.S. che sanziona la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 28 Ottobre 2008  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 5 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo, con procedimento d’urgenza, della S.S. Lazio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore F. P., seguito gara Lazio/Napoli del 26.10.2008

Massima: Le frasi indirizzate dal calciatore all’assistente di gara anche se non rivestono contenuto ingiurioso (secondo il concetto tipicamente penalistico cui non può non farsi riferimento per qualificare l’ingiuria nell’ambito del procedimento sportivo, poiché, non sono idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte, né, si potrebbe aggiungere, sono tali da attribuire qualità negative al destinatario) sono connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona alla quale sono indirizzate, circostanza questa che le conduce oltre i confini del diritto di critica, e le rende punibili, ai sensi dell’art. 19 n. 4 C.G.S. che sanziona la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008  n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 5 Giugno 2009. n. 5  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 14.9.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del Treviso A.C. 1993 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore D.A. R. seguito gara Treviso/Rimini del 13.9.2008

Massima: Il comportamento tenuto dal calciatore appare inquadrabile nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva, che è sanzionata dal Codice di Giustizia Sportiva con 2 giornate di squalifica, e non già in quella della condotta violenta, punita invece con almeno 3 giornate di squalifica. E ciò sulla scorta di più concordanti elementi. Innanzitutto, pur essendo incontestabile che il contatto fra i due calciatori sia avvenuto a gioco fermo – per come refertato dal direttore di gara – è tuttavia del pari ragionevole ritenere il contatto medesimo una evoluzione della concitata fase di gioco (47° del secondo tempo della partita), segnata dalla oggettiva difficoltà per entrambi i calciatori a fermare il rispettivo slancio agonistico. Ne è comprova la ravvicinatissima consecuzione temporale fra il fischio arbitrale ed il contatto fra i 2 calciatori. In secondo luogo, la stessa circostanza – pur rilevata dal direttore di gara – che ha visto il calciatore avversario colpito dalla gomitata continuare il gioco senza mostrare alcun postumo dello scontro induce ad escludere nel caso di specie la riconoscibilità di una condotta violenta.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 Maggio 2009. n. 3  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del Novara Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore L. L. seguito gara Novara/Lecco dell’8.2.2009

Massima: Il carattere offensivo e ingiurioso della frase pronunciata dal calciatore squalificato, e riportata fedelmente nel referto arbitrale, è indiscutibile, né i rilievi del ricorrente sono sufficienti ad attenuarne la portata. Del pari, le lievi oscillazioni che gli organi sportivi hanno manifestato nel sanzionare analoghi episodi derivano dalla variabilità degli episodi stessi, che non sono mai identici fra loro e richiedono perciò sanzioni non perfettamente conformi. Quanto alle circostanze attenuanti invocate, l’età di 23 anni non può essere considerata particolarmente acerba per un giocatore di calcio e l’impegno agonistico profuso in una gara non giustifica affatto la mancanza di rispetto verso l’arbitro.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 19 Marzo 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 27 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’Orvietana Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore C. A. seguito gara Armando Picchi/Orvietana dell’1.3.2009 Massima: L'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. dispone come sanzione minima la squalifica per 2 giornate nel caso di condotta antisportiva nonché in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 Maggio 2009. n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del Calcio Lecco 1912 S.p.A., con richiesta di procedimento d’urgenza, avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore V. M. seguito gara Lecco/Cesena del 15.2.2009

Massima: L’ordinamento sportivo impone ai soggetti dell’ordinamento federale di mantenere nei confronti di altre persone e di organismi operanti nell’ambito federale un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 comma 1 C.G.S., principio che costituisce il cardine della disciplina sportiva. Nella fattispecie le espressioni rivolte dal calciatore all’assistente di gara trascendono la semplice critica o protesta verso il suo operato, ma assumono un preciso significato irrispettoso e denigratorio, che indica una condotta, a dir poco irriguardosa, secondo la ipotesi di cui all’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. La previsione di una sanzione solo al minimo di 2 giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 37/CGF del 09 Ottobre  2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 22 Maggio 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 75 del 30.9.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore F. A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflittegli seguito gara Livorno/Grosseto del 27.9.2008 Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere rivolto, nel corso dell’incontro, proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (prima sanzione) ed, inoltre, per avere, al 43° del 2° tempo, all’atto della sua ammonizione, indirizzato al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 12 febbraio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 27 marzo 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. C. M. E.avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Bari/Frosinone del 31.1.2009

Massima: La condotta tenuta dal tesserato deve, inequivocabilmente ed in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, essere ritenuta di portata gravemente ingiuriosa eppertanto del tutto corretta deve ritenersi, ex art. 19, n. 4, C.G.S., della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 90/CGF del 9 gennaio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 25 marzo 2009. n. 2  www.figc.itwww.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Siena S.p.A. avverso le sanzioni: dell’ammenda di € 3.000,00 alla reclamante; della squalifica per 2 gare effettive al calciatore C. G.; seguito gara Siena/Internazionale del 21.12.2008

Massima: Il calciatore professionista è sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per violazione del principio del fair play, per aver, al termine dell’incontro, rivolto un’espressione insultante nei confronti di un Assistente.

 

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 33/CGF del 03 ottobre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 25 febbraio 2009 n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S.D. Eurotezze avverso la sanzione della squalifica inflitta per 3 gare effettive al calciatore B.G. seguito gara Somma/Eurotezze del 14.9.2008

Massima: Vi è la sanzione minima della squalifica per 2 gare, ex art.19 comma 4 lett. a) C.G.S., nei casi in cui il calciatore colpisce volontariamente ed a giuoco fermo un avversario.

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. uff. n. 97 del 19.10.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.S. Bari avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore K.P. seguito gara Avellino/Bari del 18.10.2008

Massima: Il referto dell’arbitro, gode in ambito settoriale di “fede privilegiata”, per cui il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al 4° minuto del secondo tempo, in un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata l’avversario durante la gara, non potendosi dimostrare diversamente che il calciatore intendeva solo divincolarsi dall'avversario.

 

Decisione C.G.F. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 141/CGF Riunione del 14 Marzo 2008  n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 285/CGF Riunione del 9 Ottobre 2008  n. 5  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 93 del 5.3.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore G.L. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittegli seguito gara Verrucchio/Carpi del 2.3.2008

Massima: Ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S la squalifica per 2 gare effettive irrogata al calciatore che a gioco fermo, ha tentato di colpire un avversario con uno schiaffo rappresenta il minimo edittale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 166/CGF Riunione del 23 aprile 2008  n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 271/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 2  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.3.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso Ternana Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore R.M. seguito gara Cittadella/Ternana del 13.4.2008

Massima: La Corte, ascoltato l’arbitro, che ha lucidamente fornito spiegazioni riguardo all’accaduto, dando al fatto una connotazione più casuale che violenta può ridurre la sanzione.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 132/CGF Riunione del 11 aprile 2008 n.5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale 1 n. 252/CGF Riunione del 26 giugno 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 del 13.2.2008

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’ A.C.F. Aosta Le Violette avverso le sanzioni delle squalifiche per 2 giornate effettive di gara inflitte alle calciatrici D.E.M. e N.A. seguito gara Aosta Le Violette/Franciacorta del 10.02.2008

Massima: La calciatrice è sanzionata con la squalifica per 2 giornate effettive di gara ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. per aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose a fine gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 202/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 248/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 215/C del 3.6.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Real Marcianise Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore M.M. seguito gara play off Celano/Real Marcianise dell’1.6.2008

Massima: Il comportamento del calciatore che al termine ha applaudito ironicamente, i sostenitori della squadra avversaria non va considerato come antisportivo ma comunque va sanzionato per la mancanza di controllo che lo stesso giocatore avrebbe dovuto mantenere sia durante che al termine della gara. Consegue la sanzione della squalifica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 143/CGF Riunione del 19 marzo 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 249/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Bisceglie Calcio a cinque avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore L.E. seguito gara Reggio Calcio a 5/Bisceglie Calcio a Cinque dell’8.3.2008

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica perchè colpiva al volto con uno schiaffo l’allenatore avversario, così che ne derivava una colluttazione che determinava la necessità dell’intervento della forza pubblica e del servizio medico a seguito del quale il giocatore veniva ricoverato presso l’Ospedale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 161/CGF Riunione del 17 aprile 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 236/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 167/C dell’8.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore D.D.G. seguito gara Ancona/Salernitana del 6.4.2008

Massima: L’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. prevede la squalifica “per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 161/CGF Riunione del 17 aprile 2008  n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale  n. 236/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 167/C dell’8.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore D.D.G. seguito gara Ancona/Salernitana del 6.4.2008 Massima: L’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. prevede la squalifica “per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 159/CGF Riunione del 11 aprile 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 235/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 121 del 21.3.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C. Legnago Salus avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore F.M. seguito gara Coppa Italia Dilettanti Legnago Salus/Sevegliano del 19.3.2008

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per due giornate ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett, a) C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto nei confronti di un avversario che è consistito in una gomitata.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 150/CGF Riunione del 28 marzo 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 232/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Mantova avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gare inflitte al calciatore F.S. seguito gara Grosseto/Mantova del 18.03.2008

Massima: La seguente frase: “ non fare il fenomeno che sei maleducato e devi solo assistere” è irriguardosa più che ingiuriosa, in quanto pur dovendo essere valutata come inopportuna e fondata su una valutazione negativa del comportamento dell’assistente arbitrale, risulta priva del carattere dell’offensività che deriva dall’attribuzione all’interlocutore di qualità oggettivamente negative. Ne consegue che più adeguatamente commisurata alla gravità dell’episodio risulta essere la sanzione della squalifica per una giornata di gara, oltre all’ammenda.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 150/CGF Riunione del 28 marzo 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 232/CGF Riunione del 20 giugno 2008  n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Mantova avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gare inflitte al calciatore F.S. seguito gara Grosseto/Mantova del 18.03.2008

Massima: La seguente frase: “ non fare il fenomeno che sei maleducato e devi solo assistere” è irriguardosa più che ingiuriosa, in quanto pur dovendo essere valutata come inopportuna e fondata su una valutazione negativa del comportamento dell’assistente arbitrale, risulta priva del carattere dell’offensività che deriva dall’attribuzione all’interlocutore di qualità oggettivamente negative. Ne consegue che più adeguatamente commisurata alla gravità dell’episodio risulta essere la sanzione della squalifica per una giornata di gara, oltre all’ammenda.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 85/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 210/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Reggiana 1919 s.p.a. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al sig. P.A. seguito gara Portogruaro s./Reggiana del 20.1.2008

Massima: L’art. 19, comma 5, C.G.S. prevede quale sanzione edittale la squalifica per 2 giornate in caso di condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 73/CGF Riunione del 11 gennaio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 206/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Lanciano S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore S.N., seguito gara Crotone/Lanciano del 12.12.2007 Massima: La sanzione della squalifica per due giornate di gara effettive è il minimo edittale previsto dall’art. 19.4 lett. a) C.G.S., per ogni ipotesi di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 21 dicembre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 204/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Coop. Atlante avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore F.G. seguito gara Interfive Vigevano/Coop.Atlante dell’8.12.2007

Massima: L’aver colpito un avversario con uno schiaffo - o anche soltanto con un “buffetto” nella fase del fair play, caratterizzata al massimo dalla correttezza e lealtà sportiva, deve considerarsi condotta gravemente antisportiva, con conseguente irrogazione della sanzione minima prevista dall’art. 19, n. 4, lett. a) C.G.S. in due giornate effettive di gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 85/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 210/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Reggiana 1919 s.p.a. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al sig. P.A. seguito gara Portogruaro s./Reggiana del 20.1.2008 Massima: L’art. 19, comma 5, C.G.S. prevede quale sanzione edittale la squalifica per 2 giornate in caso di condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 55/CGF Riunione del 7 dicembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 199/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso con procedimento d’urgenza del Picenum C.F. avverso la sanzione della squalifica inflitta per 2 gare effettive alla calciatrice I.A. seguito gara Picenum C.F./Gordige C.R. del 2.12.2007

Massima: L’avanzata richiesta di spiegazioni, ancorché animata come riferisce il rapporto senza peraltro precisare in cosa consistesse tale animosità, non giustifica il provvedimento sanzionatorio che è stato adottato unicamente, per aver ritenuto come rivolta all’arbitro un’ingiuria viceversa mai pronunciata. Consegue l’annullamento della delibera.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 249/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 143/CGF Riunione del 19 marzo 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.S.D. Laghi avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta alla calciatrice B.A. seguito gara Laghi/Trasaghis del 2.3.2008

Massima: La calciatrice è sanzionata con la squalifica per 2 giornate di squalifica per aver la stessa compiuto un fallo violento nei confronti di un’avversaria peraltro lontana dall’azione di gioco, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. Nel caso di socie la calciatrice ha “sgambettato” da tergo l’avversaria con pallone a distanza dal campo di gioco, ciò costituisce comportamento scorretto che integra in pieno la violazione contestata.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/CGF Riunione del 2 novembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 118/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso con procedura d’urgenza dell’A.S. Bergamo Calcio a Cinque avverso le sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitte ai calciatori D.E., M.S., P.S. e P.A.

Massima: E’ correttamente applicato il disposto dell’art.19 n.4 lett.a) C.G.S. laddove è espressamente stabilito che “Ai calciatori responsabili di infrazioni commesse in occasione o durante la gara, è inflitta come sanzione minima la squalifica per due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/CGF Riunione del 21 novembre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 125/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore M.M., seguito gara Monopoli/Noicattaro del 5.11.2007

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica (due giornate) per aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/CGF Riunione del 21 novembre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 125/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso con procedimento d’urgenza del Calcio Padova S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitte al calciatore F.T.V.M. seguito gara Pro Patria/Padova dell’11.11.2007

Massima: L'osservazione dell'arbitro che nell'occasione non si siano prodotti danni fisici non è però sufficiente a qualificare l'atto come non violento, giacché oggetto della sanzione non sono i danni provocati ma l'intenzione di provocarli.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 120/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del Calcio Padova S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore R.A. seguito gara Sassuolo/Padova dell’1.11.2007

Massima: Il fatto di non aver provocato danni fisici al calciatore avversario non può essere considerato prova della mancata volontà di compiere un atto violento da parte del calciatore squalificato. L'atto in sé e per sé considerato è un atto violento, né vi è prova della diversa natura di esso che possa superare quanto risulta dal referto arbitrale.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/CGF Riunione del 31 agosto 2007 n. 2 con motivazione

sul Comunicato Ufficiale n. 102/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 6/C del 21.8.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Monopoli S.r.l. avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore M.M. per 2 giornate effettive di gara

Massima: L’art. 19, comma 4, C.G.S. prevede la squalifica per 2 giornate per i calciatori che si rendano responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. La norma innanzi citata ammette la possibilità di ridurre o aumentare la pena edittale in caso rispettivamente di circostanze attenuanti o di circostanze aggravanti.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 26 gennaio 2006 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 219 del 19.01.2006

Impugnazione - istanza: Appello del Calcio Catania avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore S.G.

Massima: Nei limiti di sindacabilità della vertenza in terzo grado di giudizio, la Commissione di Appello ritiene che la sanzione inflitta sia congrua rispetto al comportamento del calciatore, comportamento che si caratterizza non solo per l’atteggiamento minaccioso, irriguardoso e per le ingiurie, ma anche, non da ultimo, per l’avvicinarsi inequivocabilmente aggressivo nei confronti del direttore di gara, condotta che solo per il pronto e ragionevole intervento dei compagni di squadra non ha avuto effetti ancor più gravi. Da questo punto di vista, la previsione di una sanzione solo al minimo di due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, di cui all’art. 14, comma 2 bis, C.G.S., non crea alcun problema di sorta.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 1 Giugno 2005 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 382/C dell’ 1.6.2005

Impugnazione - istanza: Appello calciatore I.M. avverso la sanzione della squalifica per n. 2 gare effettive

Massima: Il gesto compiuto dal calciatore (tirata di capelli) non può essere considerato mera “condotta scorretta”, ma deve al contrario valutarsi come vero e proprio atto di violenza.

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