Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 125/CSA del 23 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 93 del 29.11.2021

Impugnazione – istanza: - Sig. E.H.

Massima: Ridetermina la squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara al calciatore «per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria»…Pur considerando che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., il referto della terna arbitrale assume fede privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, dec. n. 92; nonché Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9), questa Corte ha ritenuto doveroso ascoltare l’arbitro, signor Matteo Centi, in merito ai fatti in contestazione. Il direttore di gara ha affermato che la vicenda, pur svoltasi alla fine dell’incontro, si sia risolta in una ‘manata’ indirizzata dal calciatore H. ad allontanare l’avversario da sè e non a colpirlo con violenza. Fattispecie dunque riconducibile al concetto di ‘spinta’. In ragione di ciò è possibile qualificare la condotta del reclamante come ‘gravemente antisportiva’ (art. 39 C.G.S.) e non violenta. La sanzione della squalifica, dunque, può essere ridotta.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 121/CSA del 22 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 130/Div del 7 dicembre 2021

Impugnazione – istanza: - Fermana F.C. S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate al calciatore “per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento,  colpiva al volto intenzionalmente un avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico”…In relazione alla doglianza formulata, dagli atti del giudizio – assistiti dalla fede privilegiata del rapporto, con conseguente irritualità dell’invocato ricorso alla “prova televisiva”, in ogni caso non dirimente - emerge che le condotte contestate discendono dal rilievo storico-fattuale per cui il calciatore sanzionato “colpisce con una manata in volto in maniera volontaria un giocatore avversario”. Orbene, rispetto a tale dato, per un verso e con riguardo all’an della fattispecie de qua, emerge con nettezza la gravità della condotta violenta (e non solo “antisportiva”, secondo la non condivisa prospettazione di parte reclamante) in ragione della tipologia del gesto (intenzionale) e della pericolosità delle sue potenziali conseguenze (con derivata correttezza della sua sussunzione nel paradigma della “condotta violenta”, peraltro proprio così qualificata e ribadita expressis verbis dal direttore di gara in termini di “volontarietà”, trattandosi di contegno idoneo ad arrecare un danno fisico mediante utilizzo di un  colpo), con irrilevanza delle (peraltro solo ipotizzate) situazioni legate al contesto di gioco; dall’altro lato e con riferimento al quantum, per il contesto di riferimento (gioco in svolgimento) e gli esiti del gesto (privo di significativi effetti lesivi), si conferma la correttezza dosimetrica della sanzione inflitta.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 104/CSA del 10 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 7/CS del 01.12.2021

Impugnazione – istanza: - Casertana F.C. S.r.l.

Massima: Confermata la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore “Per avere durante l'intervallo, rivolto espressioni offensive all'indirizzo dei calciatori avversari nonché calciato con violenza la porta dello spogliatoio della società avversaria danneggiandola”. Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova, ex art. 61, comma 1, C.G.S., circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta che “Durante l'intervallo al rientro negli spogliatoi, il numero 94 Favetta Ciro della società Casertana creava confusione rivolgendo offese nei confronti dei calciatori della società Mariglianese, e successivamente calciava violentemente la porta del proprio spogliatoio, spogliatoio della società ospitata , facendo un buco alla porta la cui grandezza riportava un diametro di circa 15 cm.”. L’Assistente dell’Arbitro, che ha rilevato e refertato l’episodio, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha riferito, tra l’altro, il tenore letterale delle espressioni proferite dal calciatore F., le quali rivestono indubbiamente il carattere di effettiva lesività.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 097/CSA del 06 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al C.U. 67 del 28 novembre 2021

Impugnazione – istanza: - S.P.A.L. S.r.l.

Massima:  Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore: “per avere al 37° del secondo tempo, gioco fermo, colpito con una testata alla fronte un calciatore della squadra avversaria”.…. ai fini della decisione della presente controversia, il Collegio non può che muovere da quanto disposto dall’art. 38 del codice, nel cui perimetro va sussunta la condotta del sig. V., dovendo confermarsi, alla stregua delle suesposte evidenze, la sua qualificazione come condotta violenta.  La norma suindicata prevede che la condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, comporta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, che nel caso di specie non sono evincibili dal materiale acquisito, la sanzione minima della squalifica per tre giornate. Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal giudice sportivo appare a questa Corte conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come declinato nel referto arbitrale e integrato dalle precisazioni rese in sede di camera di consiglio dallo stesso giudice di gara. Infatti, il gesto, testata a gioco fermo, da parte del calciatore della SPAL s.r.l, risolvendosi nell’aggressivo impiego di forza fisica, riflette di per sé il contenuto tipico della condotta violenta, non potendo di certo condurre ad approdo diverso la circostanza che tale condotta non ha provocato lesioni al calciatore del Cosenza. E, invero, l’aggettivazione “violenta” resta un predicato tipico della condotta e, come tale, non è necessariamente in rapporto di corrispondenza biunivoca con gli eventi lesivi che dalla stessa possono derivarne.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 096/CSA del 03 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore F.V. dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B nel Com. Uff. n. 61 del 23.11.2021

Impugnazione – istanza: - S.P.A.L. S.r.l.

Massima:  Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “per avere, al 43’ del secondo tempo, rivolto per due volte al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”….Lo espellevo perché mi ripeteva urlando a gran voce ‘sei scarso’. Ripeteva la stessa espressione anche in seguito all’esibizione del provvedimento”. …Da un punto di vista più strettamente codicistico, come è stato già chiarito da questa Corte in alcuni precedenti analoghi, va precisato che, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. nella parte in cui prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara) da calciatori e da tecnici responsabili, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti” (art. 36, comma 1, C.G.S.). L’elenco di circostanze attenuanti contenuto nell’art. 13 del C.G.S. non è tassativo, atteso che, ai sensi del comma 2, “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”. Tra queste circostanze potrebbe astrattamente rientrare anche il carattere scarsamente irriguardoso delle espressioni proferite dal calciatore, ma, nel caso di specie, la Corte ritiene che l’applicazione della sanzione edittale di due giornate sia perfettamente corretta ed equa, non operando alcuna attenuante, né specifica né “generica”, di cui al citato art. 13 C.G.S. L'atteggiamento ascrivibile al calciatore della Spal, infatti, va qualificato non come meramente irrispettoso, ma anche come irriguardoso, essendosi concretizzato in una reiterata manifestazione di forte disappunto, peraltro “urlata a gran voce”. Né vengono in soccorso i “precedenti” citati, in quanto la peculiarità del caso di specie risiede nella persistenza dell’elemento psicologico che vi era al momento del fatto ed è presente ancora oggi: quindi manca proprio quell’ “occasionalità” legata al fatto agonistico unita ad una resipiscenza vera, fattori che, invece, si riscontrano, a vario titolo, nelle altre decisioni di questa Corte, in cui i fatti esaminati erano analoghi a quelli del caso che oggi ci occupa.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 095/CSA del 03 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 78 del 09.11.2021, seguito gara Internazionale/Roma del 7.11.2021

Impugnazione – istanza: - S.C.M.A.- F.C. Internazionale Milano S.p.A.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore “per avere al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria”. Contattato, l’Arbitro, in effetti, ha confermato che, da parte dei calciatori, v’è stato un movimento simultaneo del capo che ha provocato l’avvicinamento progressivo - sino a toccarsi - delle rispettive fronti, in un confronto testa a testa, senza alcun gesto violento.  Sicché, questa Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dal calciatore reclamante, non può̀ che prendere atto che tale condotta nel caso di specie non sia degna della sanzione punitiva prevista per le condotte violente, bensì di quella per le condotte gravemente antisportive (due giornate).

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 092/CSA del 01 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore P.D.S.A.S. in riferimento alla gara Torino/Sampdoria del 30.10.2021

Impugnazione – istanza: - U.C. Sampdoria S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore «per avere al 22° del secondo tempo, in seguito ad una decisione arbitrale, rivolto platealmente al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa». Per il caso che occupa le coordinate normative si rinvengono nell’art. 36 C.G.S., a tenore del quale «[a]i  calciatori  e  ai  tecnici  responsabili  delle  infrazioni  di  seguito  indicate,  commesse  in occasione  o  durante  la  gara,  è  inflitta,  salva  l’applicazione  di  circostanze  attenuanti  o aggravanti,  come  sanzione  minima  la  squalifica: a)  per  due giornate  o  a  tempo  determinato  in  caso  di  condotta  ingiuriosa  o  irriguardosa  nei confronti  degli  ufficiali  di  gara».Orbene, in ragione del rapporto di gara, il comportamento del D. S. non può che configurare pienamente la fattispecie descritta dal legislatore, che non pone alcuna distinzione tra condotta ingiuriosa o irriguardosa, per la quale è prevista la sanzione minima di due giornate effettive di gara. L’espressione utilizzata dal Calciatore non può, poi, in alcun modo essere definita un “intercalare” ed è senza dubbio gravemente offensiva.Non si rinviene, tra l’altro, alcuna attenuante in merito al comportamento del D. S.. Non possono, infatti, assumere valenza attenuante sia la c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte sport. app., 26 gennaio 2020, dec. n. 148), o concitazione agonistica, le quali non giustificano l’utilizzo di gergo volgare nei riguardi del direttore di gara che abbia raggiunto toni offensivi o irriguardosi (cfr. Corte sport. app., 3 gennaio 2020, dec. n. 79), né, tanto meno, il c.d. eccesso di foga, non essendo considerata rilevante a tali fini la tensione psicofisica del calciatore (sul punto, v. ancora Corte sport. app., 26 gennaio 2020, dec. n. 148).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 079/CSA del 22 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021.

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Football Club Matese

Massima:  Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”….Infatti tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati, inducono questa Corte a ritenere plausibile che nel caso di specie il calciatore della F.C. Matese, R. V., non abbia inteso porre in essere una condotta connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali, o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. E tuttavia la condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va comunque configurata come gravemente antisportiva – come in effetti richiesto dalla reclamante - considerato in particolare la circostanza che il gioco fosse fermo in una fase prodromica alla immediata ripresa del giuoco e che la manata abbia attinto l’avversario al volto o comunque alla parte alta del corpo, senza procurare conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversaria, il quale ha continuato a disputare la gara senza necessità di intervento medico. Ai fini della decisione della presente controversia, dunque, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 072/CSA del 17 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021

Impugnazione – istanza: - società A.C. Nardò s.r.l.

Massima: Confermate due gare effettive al tecnico “per aver rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”….“al 48° 2T …… perché a gioco in svolgimento usciva dall’area tecnica esprimendo a gesti e parole il suo dissenso nei confronti di una decisione arbitrale. Nella fattispecie, agitava le braccia verso l’alto e diceva le seguenti parole: che schifo! che schifo! che schifo! E’ saltato con le braccia così “Vaffanculo”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 056/CSA del 5 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale della LND, C.U. n. 29 del 13.10.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Team Altamura

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore: “per aver colpito a gioco fermo un calciatore avversario con una gomitata alla schiena”…La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione. Il Sig. G. R., arbitro della gara Audace Cerignola/Team Altamura del 10.10.2021, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando di non aver ravvisato violenza, ma vigoria, nel colpo inferto da parte del calciatore espulso.   Ai fini della decisione della presente controversia, non si può, quindi, che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.  Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare conseguentemente a questa Corte eccessivamente afflittiva. Infatti, il gesto del calciatore dell’Altamura, come confermato dal direttore di gara nel corso della sua audizione, non aveva alcun intento violento e non ha arrecato danno alcuno al calciatore della squadra del Cerignola.  Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata gravemente antisportiva e non anche violenta.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 055/CSA del 5 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale

Dilettanti FIGC di cui al Com. Uff. n. 29 del 13.10.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Torres

Massima: Confermata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara irrogata al calciatore “Per aver colpito con un calcio ad un piede un calciatore avversario”….va disatteso il richiamo all’ausilio nel caso di specie delle immagini televisive operato dalla reclamante, stanti le chiare previsioni codicistiche di cui all’art. 61, comma 2, C.G.S.….il reclamo proposto dalla A.S.D. Torres deve allora essere respinto, ritenendosi censurabile la condotta del tesserato espulso, che, avendo inferto un calcio con vigoria sproporzionata ad un piede di un calciatore avversario in reazione ad un contatto non falloso, senza procurare alcuna conseguenza (cfr. referto arbitrale), ha posto in essere un comportamento gravemente antisportivo ex art. 39, comma 1, CGS.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 051/CSA del 29 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 39 del 05.10.2021

Impugnazione – istanza: -  Reggina 1914 S.r.l.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore “per avere, al 20° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”.….Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara. Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte eccessivamente afflittiva. Infatti, dall’esame della dinamica complessiva della vicenda, e tenuto conto anche delle dichiarazioni aggiuntive rese dal direttore di gara, alla reazione del calciatore della Reggina non sembra potersi attribuire alcun reale intento lesivo e, in ogni caso, tale gesto non ha arrecato danno alcuno al calciatore della squadra del Pisa, che ha ripreso regolarmente il gioco senza l’intervento dei sanitari. Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere derubricata come gravemente antisportiva e non anche violenta.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 050/CSA del 29 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 58/DIV del 5.10.2021

Impugnazione – istanza: -  U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore: “per aver tenuto, al 35° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco e con i tacchetti all’altezza della tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.”….Ed invero, dal referto del Direttore di Gara emerge che la condotta, posta in essere dal C. sebbene caratterizzata da una vigoria sproporzionata, non presenta quei connotati di volontarietà e intenzionalità di arrecare un danno all’avversario (escluse dallo stesso Direttore di Gara sentito a chiarimenti) che devono sussistere ai fini della qualificazione alla stregua di condotta violenza. Peraltro, il fallo di gioco è stato posto in essere con il pallone a distanza di gioco e la zona della gamba dell’avversario (tibia) attinta dal C. con il proprio intervento depongono nel senso che la condotta, sebbene sproporzionata, era, comunque, funzionale al recupero del pallone e non finalizzata ad arrecare un pregiudizio fisico al calciatore avversario. Tutte circostanze che depongono nel senso della riqualificazione della condotta come gravemente antisportiva.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 049/CSA del 27 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 58/DIV del 5 ottobre 2021

Impugnazione – istanza: Società Potenza Calcio S.r.l.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore “per aver tenuto, al 34° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco, con la gamba alta all’altezza del costato e con i tacchetti esposti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 CGS, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario”….Nel rapporto arbitrale, si legge che il calciatore n. 10 del Potenza R. M., 34° minuto del 1° tempo di gioco “contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica con il pallone a distanza di gioco, con vigoria sproporzionata interviene in ritardo colpendo con la gamba alta e tacchetti esposti un avversario all’altezza del costato”. Per tale fatto, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, “in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 CGS, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario”. Ciò premesso, in punto di corretta qualificazione giuridica dell’illecito, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.U. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Orbene, osserva il collegio che la fattispecie in esame rientra nella fattispecie meno grave della condotta antigiuridica, avuto conto sia del referto – dove si descrive un intervento avvenuto “in ritardo” e “con “vigoria sproporzionata”: sintomi, entrambi, di un comportamento scomposto e gravemente colpevole, ma non certo intenzionale – sia delle su riportate dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione in camera di consiglio. Pertanto, la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, irrogata dal primo giudice, può ben ridursi a 2 (due) giornate di squalifica effettiva, in accoglimento della domanda subordinata.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 045/CSA del 26 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione di cui al Com. Uff. n. 35 del 28.9.2021

Impugnazione – istanza: Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica al calciatore per 2 giornate effettive di gara “…per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con foga un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere” si legge nel referto arbitrale: “Condotta violenta - A fine gara, all’interno del tdg all’altezza della linea mediana lato panchine, il n. 77 B.M., arrivava da dietro verso il n. 29 P. e con entrambe le mani lo colpiva con forza e lo spingeva all’altezza del collo, facendolo cadere a terra senza conseguenze”. La Corte, pur essendo consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito anche Codice), riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, non può non rilevare, in via preliminare, che la funzione del direttore di gara è quella di descrivere il fatto nel modo più puntuale possibile, ma non quella di qualificare la condotta, compito che spetta esclusivamente agli organi di giustizia sportiva. Pertanto, bene ha fatto il giudice di prime cure a “riportare” i fatti nell’ambito della condotta antisportiva di cui all’art. 39 del Codice. Infatti, per quanto concerne la determinazione della misura delle sanzioni, le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Il Codice prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata minima di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva mentre, nel caso di condotta violenta, la squalifica ha una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti. A tal riguardo, giova precisare che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF) Nel caso de quo ai fini della più mite qualificazione della condotta come gravemente antisportiva ha concorso il fatto che si è trattato di una spinta a fine partita, per lo più ascrivibile ad un particolare momento di delusione per aver perso la partita. Nessun dubbio residua sulla qualificazione del comportamento in addebito ai sensi del disposto di cui all’articolo 39 del Codice essendo evidente la plateale violazione delle regole che governano il comportamento dei calciatori sul terreno di gioco, violazione nella specie consumata con un’azione che, per la sua veemenza, si pone ai confini con la condotta violenta, come sopra qualificata.  A questo punto compito di questa Corte è quello di stabilire l’eventuale concorso di circostanze attenuanti che possano condurre ad un ridimensionamento dei fatti in contestazione. Sul punto, il Collegio non ritiene sussistano i presupposti per un’attenuazione della misura punitiva della sanzione comminata, non rivelandosi utile la giurisprudenza citata dai legali della reclamante.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 044/CSA del 25 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 58/Div del 5.10.2021 e, segnatamente, avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive inflitta al calciatore Sig. M.R., in ordine ai fatti relativi alla gara Pescara c. Reggiana, giocatasi in data 3.10.2021, valevole per la 7° giornata di andata del campionato di Serie C – girone B – stagione sportiva 2021-2022

Impugnazione – istanza: AC Reggiana 1919 s.r.l.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore perché «Espulso al 47st per grave fallo di gioco, nella circostanza interviene con entrambe le gambe sulla tibia dell’avversario, mettendone a rischio l’incolumità fisica. L’intervento avviene frontale, con il pallone a distanza di gioco, ma viene utilizzata nella circostanza vigoria sproporzionata. L’avversario non ha riportato tuttavia alcun danno fisico a seguito dell’intervento, non ha abbandonato il terreno di gioco ed ha ripreso parte al gioco». L’episodio è di certo grave e va stigmatizzato con fermezza. Lo stesso, dunque, è stato correttamente sanzionato, nell’immediato, dal direttore di gara con la diretta espulsione del calciatore di cui trattasi, e, in sede di giustizia sportiva, dal G.S. con l’inflizione della sanzione della squalifica. Il thema disputandum del presente procedimento è, pertanto, limitato alla quantificazione della giusta sanzione da infliggere al calciatore Sig. R.: ambito di indagine, questo, del resto, così già correttamente delimitato dalla difesa della reclamante. Orbene, in questa prospettiva non vi è dubbio che l’intervento del calciatore di cui trattasi sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla circostanza di giuoco e, tuttavia, lo stesso è avvenuto – come anche chiarito dal direttore di gara, informalmente sentito – in relazione al tentativo di recuperare il pallone, seppur distante, e non già a gioco fermo o quando il pallone non era più concretamente raggiungibile. Sembra, inoltre, potersi escludere, nella condotta del calciatore Sig. R., una intenzionalità aggressiva, violenta, volta a recare danno fisico all’avversario (e, difatti, questi non ha riportato alcuna lesione, proseguendo regolarmente la gara). Insomma, alla luce dalla descrizione dell’episodio, come refertata dal direttore di gara, ritiene, questo Collegio, che possa escludersi, in capo alla condotta del calciatore di cui trattasi, un atteggiamento connotato da violenza. Complessivamente considerato l’episodio, alla luce delle circostanze dello stesso e del contesto di riferimento, a giudizio di questa Corte il fatto contestato al calciatore Sig. R.non meritava di essere qualificato quale condotta violenta, ai sensi dell’art. 38 CGS, essendo, piuttosto, da inquadrare nell’ambito della condotta gravemente antisportiva, ex art. 39 CGS. Per l’effetto, sanzione congrua appare quella della squalifica per due giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 033/CSA del 20 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 69/Div del 12.10.2021

Impugnazione – istanza: PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - Sig. A.T.

Massima: Confermate le 2 giornate di squalifica al calciatore “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario nel tentativo di giocare il pallone, colpendolo con forza sproporzionata da dietro alla caviglia”….La precisa e puntuale refertazione dell'arbitro e la successiva condivisibile decisione del Giudice Sportivo costituiscono, a parere della Corte, la rappresentazione paradigmatica di un comportamento qualificabile come "condotta gravemente antisportiva", e ciò per il suo carattere intrinsecamente violento e potenzialmente in grado di mettere in pericolo l'incolumità dell'avversario.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 032/CSA del 19 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 26 del 07.10.2021

Impugnazione – istanza: A.S. Sambenedettese S.r.l.

Massima: Confermate le 2 giornate di squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio”….Va preliminarmente rilevato che dalla decisione impugnata non si evince la qualificazione del fatto che il Giudice Sportivo ha operato, ancorché in ragione della sanzione inflitta se ne deve inferire che lo stesso non abbia qualificato il gesto in termini di condotta violenta ex art. 38 CGS quanto, piuttosto, quale condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, CGS. Ciò rilevato, ai fini della qualificazione del fatto, va condotta una attenta disamina della refertazione arbitrale che contiene una descrizione sufficientemente circostanziata del comportamento sanzionato con l’espulsione: “Al 32’ st il n 8 Amoruso Alessio per condotta violenta. Lo stesso, infatti, dopo aver subito un comportamento antisportivo, prima della notifica del provvedimento all’avversario, lo colpiva con un calcio sul gluteo. Alla notifica del provvedimento di espulsione, usciva dal tdg senza ulteriori problemi”. Particolare rilievo assume la circostanza che al momento della commissione del fatto il giuoco fosse fermo, proprio perché interrotto dall’Arbitro a causa del fallo commesso dal calciatore della Recanatese R. M. in danno dell’A. e che l’arbitro si apprestava a sanzionare con l’ammonizione. Rileva poi il gesto offensivo del calcio sferrato volontariamente all’avversario, idoneo di per se a integrare gli estremi di una condotta violenta. Orbene tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati, inducono questa Corte a ritenere plausibile – come evidentemente ritenuto dal Giudice Sportivo – che nel caso di specie il calciatore A. non abbia inteso porre in essere una condotta connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. E tuttavia la condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va comunque configurata come gravemente antisportiva, considerato in particolare la circostanza che il gioco fosse fermo e che il calcio abbia comunque attinto l’avversario al corpo, non assumendo particolare rilievo che l’avversario sia stato colpito al gluteo. Ai fini della decisione della presente controversia, dunque, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara. Sulla base di quanto precede, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua e condivisibile. Non può, infatti, trovare applicazione l’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, invocata dalla Società reclamante nella considerazione che il calcio è stato sferrato dall’A. immediatamente dopo aver subito il fallo di giuoco da parte del giocatore della Recanatese, R. M., prima che questi fosse a sua volta sanzionato con l’ammonizione. Questa Corte ritiene che il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, integrante presupposto essenziale per la sua applicabilità, non può essere costituito da quello che, nel caso che ci occupa, è un normale fallo di giuoco (cfr. refertazione arbitrale), ma debba integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatori del CGS (art. 4, comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità. Diversamente opinando, per ogni reazione antisportiva conseguente ad un fallo di gioco sarebbe dato di invocare l’attenuante dell’aver agito in stato di provocazione, con l’inammissibile conseguenza dell’applicazione sostanzialmente generalizzata dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), in palese contrasto con la ratio dell’istituto e le finalità delle norme federali volte a perseguire e sanzionare le condotte violente e/o antisportive

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 031/CSA del 19 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 25 del 06.10.2021

Impugnazione – istanza: F.C. Aprilia Racing Club

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Per avere, a gioco fermo, colpito con una mancata al volto un calciatore avversario”….Il referto arbitrale, in proposito, pur qualificando la condotta del N. come “violenta”, e dando conto che essa aveva luogo “a gioco fermo a seguito di un fallo commesso”, descrive il fatto nei seguenti termini: “colpisce al volto l’avversario con la mano aperta”, e precisa che “il giocatore non ha avuto bisogno del soccorso del massaggiatore”. Il che vale a escludere, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte Sportiva, la sussistenza dei presupposti necessari a integrare la fattispecie della condotta violenta. Questa consiste infatti in un’azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Di qui la sua chiara distinzione rispetto alla condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39, comma 1, C.G.S., per la quale è prevista la sanzione minima della squalifica di due giornate effettive di gara (per la distinzione tra le due tipologie di condotta cfr., di recente, C.S.A., III, 4 gennaio 2021, n. 53). Nel caso di specie, la mano aperta utilizzata nel colpire l’avversario, il fatto che questo non abbia avuto bisogno del soccorso del massaggiatore e l’assenza di altri elementi in grado di manifestare un effettivo intento di violenza da parte del N. impediscono di ravvisare i requisiti della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. Manca, in particolare, l’evidenza di un comportamento connotato da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario (in tal senso, cfr. di recente C.S.A., III, 11 ottobre 2021, n. 30), difettando perciò “il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato” (C.S.A., n. 53 del 2021, cit.). La condotta posta in essere va per questo configurata piuttosto come gravemente antisportiva, con conseguente riduzione della sanzione a due giornate effettive di squalifica: se depongono infatti per l’assenza di violenza il fatto che il gesto sia stato posto in essere a mano aperta e non chiusa a pugno e il fatto che il calciatore colpito non abbia avuto bisogno (neppure) del soccorso del massaggiatore, la condotta resta nondimeno censurabile ex art. 39, comma 1, C.G.S. stante, di contro, il fatto che il gioco fosse fermo e che la manata abbia attinto l’avversario al volto, come da risultanze del referto arbitrale.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 030/CSA del 11 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. adottato con C.U. n.18 del 22/09/2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Città di Acireale 1946

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore “Per aver colpito con una manata al volto un calciatore avversario” in quanto dalla refertazione arbitrale emerge che “al 37º del I T, ho espulso il Sig. S. G., n. 7, perché a gioco fermo, dopo che subiva un fallo di gioco, colpiva con la mano aperta, con forza medio-alta, un avversario al viso e lo faceva cadere a terra. L’avversario non necessitava le cure sanitarie e rialzandosi poteva proseguire la gara”. Gli elementi da considerare sono, quindi, il gioco fermo, il precedente fallo di giuoco subito dal calciatore Savonarola, la mano aperta, la forza medio-alta del colpo inferto, il fatto che l’avversario sia stato colpito al viso e che il colpo subito lo abbia fatto cadere a terra, la non necessità di cure sanitarie, la prosecuzione della gara da parte del calciatore avversario….Gli stessi elementi qualificanti il fatto in esame sopra ricordati ed emergenti dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, tuttavia, inducono questa Corte a ritenere che nel caso di specie il calciatore S. non abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depongono per l’assenza di violenza l’unicità dell’azione perpetrata dal calciatore Savonarola, il fatto che il gesto sia stato posto in essere a mano aperta e non chiusa a pugno, l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto ed il fatto che l’avversario abbia immediatamente ripreso a giocare senza necessità di cure sanitarie, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante, di contro, il fatto che il gioco fosse fermo, che la manata abbia attinto l’avversario al volto e che la forza del colpo inferto fosse medio-alta, al punto da determinarne la caduta a terra, come da risultanze del referto arbitrale, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS. Non può, inoltre, trovare applicazione nel caso di specie l’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, invocata in via subordinata dalla Società reclamante. Questa Corte ritiene che il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, integrante presupposto essenziale per la sua applicabilità, non può essere costituito da quello che, nel caso che ci occupa, è un normale fallo di giuoco (cfr. refertazione arbitrale), ma debba integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito   dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatori del CGS (art. 4, comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità. Diversamente opinando, per ogni reazione antisportiva conseguente ad un fallo di gioco sarebbe dato di invocare l’attenuante dell’aver agito in stato di provocazione, con l’inammissibile conseguenza dell’applicazione sostanzialmente generalizzata dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), in palese contrasto con la ratio dell’istituto e le finalità delle norme federali volte a perseguire e sanzionare le condotte violente e/o antisportive.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 029/CSA del 08 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. adottato con C.U. n.18 del 22/09/2021

Impugnazione – istanza: Sig. R.M.T..

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore per avere “a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”. …Al riguardo, si rileva che la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali, così come esposta anche nel reclamo, appare contrastante tra il referto arbitrale e la decisione del Giudice Sportivo. In particolare, nel referto arbitrale si attesta che il calciatore “si liberava da una trattenuta avversaria, colpendo il n. 10 avversario con una gomitata”, mentre nella decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 18 del 22 settembre 2021 si legge che il medesimo calciatore è stato sanzionato “per avere, a gioco fermo, colpito un giocatore avversario con una gomitata al volto”.  Appare evidente che colpire un avversario a gioco fermo e al volto, come ha ritenuto erroneamente il Giudice Sportivo, connota un comportamento molto più grave e violento rispetto a quello che è dato evincere, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., essersi effettivamente verificato nel caso di specie sulla base delle risultanze del referto arbitrale, dal quale ultimo risulta che la condotta illecita è stata posta in essere a gioco in movimento e con una gomitata, riportata genericamente senza alcuno specifico riferimento al volto del calciatore avversario. Ciò considerato, si ritiene che la condotta illecita posta in essere si configuri come gravemente antisportiva e non violenta.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 005/CSA del 2 Luglio  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del giudice sportivo (Dipartimento interregionale – LND), pubblicata in C.u. n. 186 del 14 giugno 2021

Impugnazione – istanza: F.C. Rieti S.r.l.

Massima: Rideterminata la squalifica da 4 a 2 giornate effettive di gara al calciatore «per avere, al termine della gara, spinto un calciatore avversario. Veniva allontanato solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. Successivamente rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo dell’Arbitro reiterandola per tre volte»…. Valutando attentamente gli atti di gara ed avendo ascoltato il calciatore, questa Corte ritiene che la sanzione comminata possa essere in parte ridotta, con riferimento al caso di specie. In vero, il comportamento dello Z. non può essere accostato propriamente ad una condotta violenta, ma tutt’al più, antisportiva non particolarmente grave; là dove, per altro verso, le espressioni irriguardose determinerebbero l’ulteriore sanzione minima della squalifica per 2 giornate effettive di gara [art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.]. Considerando, dunque, la condotta sul terreno di gioco e il comportamento irriguardoso, la sanzione dovrebbe essere per tabulas di 3 giornate effettive di gara e non 4, come irrogate in primo grado. Nondimeno, la Corte, apprezzato il ravvedimento del calciatore Z. durante l’udienza, ritiene che, con specifico riguardo al caso di specie che occupa, sia possibile prendere in considerazione circostanze attenuanti, ex art. 36, comma 1, C.G.S., che conducono il Collegio a ridurre ulteriormente la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 1/CSA del 1 Luglio  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo nazionale di Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 480 del 31 Maggio 2021

Impugnazione – istanza: F.C. SUDTIROL

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore  “perché poneva in essere una condotta violenta con falli, atti o gesti che arrecavano o tentavano di arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 231/CSA del 30 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo della Serie D di cui al Com. Uff. n. 196 del 21/06/2021

Impugnazione – istanza: U.S. SAVOIA 1908

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore “per avere, a gioco fermo, spinto con entrambe le mani al volto un calciatore avversario”.. in quanto trattasi di comportamento antisportivo e non violento.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 226/CSA del 16 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 170 del 26.05.2021

Impugnazione – istanza: U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a.r.l.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al collo.”….In primo luogo, è necessario evidenziare che il referto dell’arbitro, ex art. 61, comma 1, C.G.S., costituisce prova privilegiata circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare….A parere di questa Corte, nel caso di specie, siamo in presenza di una condotta gravemente antisportiva commessa dal tesserato della società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l., punita ex art. 39, comma 1, C.G.S., con la squalifica per due giornate effettive di gara. Infatti, l’episodio in questione non è connotato da violenza e volontarietà diretta a produrre lesioni personali o, quanto meno, a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che la subisce.

La manata è stata di lieve entità e non ha prodotto danno alcuno all’avversario. Da sottolineare, inoltre, anche la circostanza che, a determinare l’evento, ha concorso fattivamente anche il calciatore della squadra avversaria, che ha partecipato in modo attivo al “faccia a faccia”, di talché è stato espulso dall’arbitro, nella medesima circostanza e con analoga motivazione, al 48° minuto del secondo tempo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 223/CSA del 14 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1448 del 07.06.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Polistena C5

Massima: Confermata la squalifica per due giornate di gara al calciatore, “per aver rivolto ingiurie all’arbitro all’atto dell’uscita dall’impianto sportivo”

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 222/CSA del 10 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, di cui al Com. Uff. n. 302 del 20.05.2021

Impugnazione – istanza: Atalanta B.C.

Massima: Confermata la squalifica per 2 gare effettive al calciatore “per avere, al 43° del secondo tempo, dalla panchina rivolto al Direttore di gara reiterate espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”, “siete vergognosi”

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 214/CSA del 9 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 164 del 19.05.2021

Impugnazione – istanza: S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara all’allenatore: “Per avere colpito la panchina con un pugno. Nella circostanza rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di Gara, allontanato.”…Occorre evidenziare che il referto dell’Arbitro, che ex art. 61, comma 1, C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, è dettagliato e non lascia dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto in campo, al 45° minuto del secondo tempo. Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità del comportamento del Sig. C. tenuto al 45° del secondo tempo e dell’espressione da lui rivolta all’indirizzo del direttore di gara, sempre nel medesimo contesto. Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, in quanto l’espressione rivolta nei confronti dell’arbitro, da parte del tesserato della società S.S.D. a r.l. Città di Campobasso, non può essere ritenuta una critica legittima alla luce del dato normativo, poichè lede la dignità morale e professionale del direttore di gara. Il comportamento deve essere quindi qualificato come irriguardoso, e come tale, tenuto conto dell’effettiva lesività dell’espressione usata, deve essere considerato di non particolare gravità, ed avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, sanzionato, ex art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. con la squalifica per due giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 212/CSA del 9 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 278 del 28.5.2021

Impugnazione – istanza: Venezia Football Club

Massima: Confermata la squalifica per 2 gare effettive al calciatore per avere lo stesso “dalla panchina indirizzato espressione offensiva al Direttore di gara”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 201/CSA del 28 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale, con delibera pubblicata nel C.U. n. 158 del 12 maggio 2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. U.S. Savoia 1908

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore «per aver colpito un calciatore avversario con un pugno»..Ad avviso di questa Corte, il reclamo risulta fondato nella parte nella quale la ricorrente propone una diversa qualificazione della condotta, configurando un comportamento gravemente antisportivo a carico del calciatore, non propriamente violento. In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014). Manca, dunque, nella condotta del K. la cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato. Il calciatore avversario, tra l’altro, non ha riportato alcuna conseguenza, come riferito nel referto di gara dall’arbitro. Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di 3 specie, in scomposte azioni, per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del K., che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta (in questa direzione cfr., di recente, Corte sportiva d’appello nazionale, 4 gennaio 2021, decisione n. 053/CSA; nonché Corte sportiva d’appello nazionale, 2 marzo 2021, decisione n. 103/CSA). La condotta tenuta dal calciatore non risulta, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. Diversamente, il comportamento del tesserato integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva (ex art. 39 C.G.S.), per la quale è prevista la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara. P.Q.M. accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 201/CSA del 27 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 444 del 03/05/2021

Impugnazione – istanza: U.S. Avellino 1912 S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “perché, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi assumeva comportamento offensivo e provocatorio nei confronti di tesserati della squadra avversaria”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 183/CSA del 12 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del giudice sportivo (Dipartimento Interregionale – Campionato di Serie D, Girone E) pubblicata in C.u. n. 142 del 15/04/2021 mediante la quale a seguito della gara Sporting Club Trestina/Pianese del 15/04/2021

Impugnazione – istanza: US. Pianese S.S.D. A.R.L.

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore «Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno al volto»…In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014). Manca, dunque, nella condotta del M. la cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato, posto che l’infrazione come indicato nel referto di gara è stata posta in essere con il gioco in svolgimento, elemento quest’ultimo decisivo per la qualificazione della fattispecie (cfr. delibera giudice sportivo LNP Serie A in C.u. n. 74 del 23 ottobre 2017). Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni, per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del M., che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta (in questa direzione cfr., di recente, Corte sportiva d’appello, 4 gennaio 2021, decisione n. 053/CSA; Corte sportiva d’appello, 2 marzo 2021, decisione n. 103/CSA). La condotta tenuta dal calciatore non sembra, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. Diversamente, il comportamento del tesserato integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S.), la quale prevede la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 180/CSA del 14 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 440/DIV del 27.04.2021

Impugnazione – istanza: Calcio Lecco 1912 S.R.L.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore: “per comportamento offensivo nei confronti dell’Arbitro al termine della gara (r. proc. fed.).”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 179/CSA del 14 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, di cui al Com. Uff. n. 91/PR3 del 26.04.2021

Impugnazione – istanza: Calc. C. P.

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore “per aver volontariamente colpito un avversario con una testata al volto a gioco fermo (r. A.A.)…Preliminarmente questa Corte ritiene che il filmato prodotto dalla parte reclamante non possa essere né esaminato, né acquisito come elemento di prova. Se è vero, come è vero, che l’art. 58, comma 1, C.G.S. consente l’utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi, l’art. 61, comma 2, C.G.S., statuisce che “Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.”. Il Sig. …, assistente dell’arbitro della gara del Campionato Primavera 3 “Dante Berretti”, Fermana/Gubbio del 24.04.2021, raggiunto telefonicamente, ha precisato che nella circostanza per cui è causa, il calciatore del Gubbio (C.) si è avvicinato ad un calciatore della Fermana ponendosi, “testa a testa” e, mentre si trovava in questa posizione lo ha spinto con la propria fronte. L’assistente ha precisato altresì che il gesto del calciatore del Gubbio non è stato violento, perché si è trattato di una spinta fronte contro fronte e non di un colpo sferrato con la testa tale da configurare la classica “testata”. Infine, il gesto non ha arrecato alcun danno fisico all’avversario tanto che lo stesso ha ripreso regolarmente il gioco.  Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara. La predetta sanzione disciplinare non può essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, come richiesto dalla parte reclamante, in quanto l’assistente arbitrale non ha ravvisato comportamenti provocatori da parte dei calciatori della Fermana

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 176/CSA del 04 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Vis Artena

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore “Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo dei calciatori avversari e frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro.” Questa Corte, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di quest’organo giudicante, ridurre la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Tale diminuzione della sanzione è stata effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 13 C.G.S., in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 159/CSA del 22 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice sportivo presso la Lega italiana calcio professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 132/DIV del 31.03.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Puteolana 1902

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore  “per avere applaudito ironicamente il Direttore di gara proferendogli espressioni irriguardose”…Ad avviso di questa Corte, l’atteggiamento irriguardoso del calciatore merita sicura riprovazione. Tuttavia si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, e per applicazione dell’art. 36, c.1, lett. a) CGS, qualificare tale comportamento non gravemente irriguardoso e, pertanto, ridurre la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara al calciatore C.L.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 158/CSA del 20 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.4.2021

Impugnazione – istanza: Calc. Tomas Luka

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive al Direttore di gara”. “siete vergognosi, siete delle merde, siete la rovina del calcio, chi cazzo vi manda”. Di conseguenza lo espellevo mostrandogli il cartellino rosso”….Premesso che negli atti di gara non vi è traccia alcuna di una presunta offesa razziale che l’Arbitro avrebbe rivolto al calciatore (per vero, lo stesso calciatore indica contraddittoriamente come autore ora l’Arbitro, ora l’Assistente), nel comminare la squalifica per due giornate effettive di gara il Giudice Sportivo ha correttamente applicato l’art. 36 C.G.S, stante l’evidente portata tanto ingiuriosa quanto irriguardosa delle espressioni profferite dal reclamante all’indirizzo della Terna arbitrale. Peraltro, considerato che ai sensi dell’art. 9, comma 7, C.G.S., all’espulsione del calciatore dal campo consegue automaticamente la squalifica per una giornata, vieppiù appare congrua la sanzione così come comminata.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 155/CSA del 16 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 398/DIV dell’30.03.2021

Impugnazione – istanza: S.S. Arezzo S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore per avere lo stesso “volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 139/CSA del 07 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 123 del 15/03/2021

Impugnazione – istanza: U.S. Tolentino 1919 S.S.D.A.R.L

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto facendolo cadere a terra”…La Corte, nel caso di specie, riconosce l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta al calciatore T., certamente meritevole di sanzione ma non così severa per come inflitta dal Giudice di prima istanza posto che la condotta non pare connotata da violenza quanto piuttosto da antisportività. In considerazione di ciò, ritiene fondato il ricorso accogliendo il reclamo e disponendo la riduzione della squalifica da tre a due giornate.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 138/CSA del 07 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 109 del 09/03/2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Calcio Pomigliano

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “per avere rivolto nei confronti dell’Arbitro espressioni gravemente offensive”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 120/CSA del 22 Marzo 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Dipartimento interregionale, in C.U. n. 112 del 25 Febbraio 2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Calcio Biancavilla 1990

Massima: Ridotta la squalifica da 4 a 2 giornate effettive di gara al calciatore «per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irridenti all’indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare si poneva viso a viso con l’allenatore [recte, direttore,n.d.r.] di gara assumendo comportamento minaccioso….Come noto, il referto dell’arbitro e degli assistenti costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare, ed è dunque su di esso che va impostata qualsiasi valutazione (art. 61, comma 1, C.G.S.).  Orbene, nel referto l’arbitro afferma che «al termine della gara il M. veniva espulso per avermi urlato “Complimenti, bravissimo, farai carriera” in modo irridente. Dopo la notifica, si è avvicinato a me, portando la sua faccia a poca distanza dalla mia e urlando parole in dialetto, da me non comprese. È stato allontanato grazie all’intervento di due compagni di squadra». Da quanto riportato dunque, non essendo descritto negli atti di gara alcun contatto fisico con il M., questa Corte ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore del B. sia riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 36, comma 1, C.G.S: «condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara». Secondo giurisprudenza, infatti, è tale la condotta che consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, cosí oltrepassando i limiti del diritto di critica» (in tal senso, nella prospettiva di distinguere anche tale tipologia di condotta da quella ingiuriosa, cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF; più di recente – sempre in merito alla distinzione  tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose – v. anche Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. FIGC, 15 aprile 2016, n. 114/CSA). Tale comportamento prevede la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 115 CSA del 19 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 324/DIV del 23.02.2021

Impugnazione – istanza: Potenza Calcio S.R.L.

Massima: Rideterminata la squalifica per due giornate di gare nella in quella della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00 al calciatore “per comportamento offensivo verso l’arbitro.” “mamma mia come cazzo sei scarso”…Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, perché l’espressione formulata nei confronti del direttore di gara, da parte del tesserato della società Potenza Calcio s.r.l., non può essere ritenuta una critica legittima alla luce del dato normativo, perché lede la dignità dell’arbitro, sia sul piano della sua moralità, sia sul piano della sua professionalità. Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, sicuramente, irriguardoso ed ingiurioso, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, di commutare la seconda giornata di squalifica in un’ammenda di € 500,00. Tale attenuazione viene effettuata ai sensi del 2° comma dell'art. 13 cgs, in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata, anche alla luce dei gia' richiamati precedenti. Viceversa questa corte non ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti, ex art. 13, comma 1, lettere c) ed e), C.G.S., perché dagli atti di gara non emergono fatti e circostanze in tal senso.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 114 CSA del 19 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 22.2.2021 di cui al Com. Uff. n. 323/DIV

Impugnazione – istanza: Calciatore B.R..

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore perché: “espulso per doppia ammonizione. Dopo l’uscita dal campo a seguito dell’espulsione, colpiva con una pedata la porta d’ingresso del varco che conduce agli spogliatori, causando la rottura del vetro (r.proc.fed, r.c.c.)”…In un siffatto contesto, si ritiene di poter condividere la prospettazione del reclamante circa la ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui alle lett. c) ed e) dell’art. 13, comma 1, C.G.S.. Il calciatore, difatti, non solo ha immediatamente ammesso le proprie responsabilità, ma ha anche espressamente autorizzato la propria società a rivalersi con trattenuta sulla propria busta paga del danno causato alla società Catania, al cui risarcimento la S.S.C. Bari è tenuta anche in forza della sanzione parallelamente inflittale dal Giudice Sportivo (per lo stesso episodio, ammenda di € 500,00 e obbligo di risarcimento danni).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 111 CSA dell'11 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 154 del 23.02.2021

Impugnazione – istanza: A.C. Chievo Verona S.R.L

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore “per aver al 17° del secondo tempo, quale giocatore in panchina, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 107 CSA del 9 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n . 107 del 17.02.2021

Impugnazione – istanza: S.S.D. Insieme Formia

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”…La Corte esaminati dettagliatamente gli atti rileva come la condotta posta in essere dallo …, pur essendo pericolosa e, quindi, censurabile, ha avuto luogo nell’ambito di una azione di gioco ed è stata frutto di vis agonistica priva di matrice violenta. Il che viene corroborato anche dalla circostanza che il calciatore avversario, dopo lo scontro avuto con lo …, si rialzava immediatamente senza aver bisogno dell’intervento del massaggiatore e non presentava conseguenze sul volto come è descritto in modo chiaro e dettagliato dall’arbitro della gara nel proprio referto.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 106 CSA del 9 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n . 105 del 11.02.2021

Impugnazione – istanza: Taranto F.C 1927

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  “per avere, a gioco fermo colpito un calciatore avversario con una manata al volto facendolo cadere a terra ”….La Corte, in riferimento all’episodio antiregolamentare posto in essere dal calciatore … nei confronti di un avversario e ferma restandone la censurabilità, ritiene che il comportamento dello stesso, seppur trasmodato nella fisicità, non abbia determinato particolari conseguenze fisiche come emerge chiaramente nel referto arbitrale.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 103 CSA del 2 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Delibera giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale, con delibera pubblicata nel C.u. n.101 del 4 Febbraio 2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Sona Calcio

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  «per avere a gioco fermo colpito con la mano chiusa il petto di un calciatore avversario procurandogli sensazione dolorifica»..Ad avviso di questa Corte, il reclamo risulta fondato nella parte nella quale la ricorrente propone una diversa qualificazione della condotta, configurando un comportamento gravemente antisportivo a carico del calciatore, non propriamente violento. In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 Gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 Ottobre 2014). Manca, dunque, nella condotta del … la cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato. Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni, per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del …, che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta (in questa direzione cfr., di recente, Corte sportiva d’appello nazionale, 4 Gennaio 2021, decisione n. 053/CSA). La condotta tenuta dal calciatore non sembra, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. Diversamente, il comportamento del tesserato integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S.), la quale prevede la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 096 CSA del 25 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 101 del 04.02.2021

Impugnazione – istanza: Lornano Badesse Calcio

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore Per avere colpito un calciatore avversario con una manata al volto e al petto facendolo cadere a terra.” Risulta, infatti, provato dal referto di gara che il giocatore, subito dopo la manata data nell’agone sportivo, è uscito dal campo senza protestare e che la manata non ha provocato all’altro giocatore sensazioni dolorifiche né altre conseguenze, non menzionate dal rapporto di gara, al che appare congruo ridurre la sanzione irrogata a due giornate.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 095/CSA del 25 Febbraio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 101 del 04.02.2021

Impugnazione – istanza: - A.C. Carbonia

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara per avere, il calciatore… per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara per circa due minuti…Risulta, infatti, provato dal referto di gara, oltre che sostanzialmente confermato anche dalla reclamante, che il relativo allenatore abbia reiterato espressioni irriguardose al direttore di gara per circa due minuti, sostanzialmente sostenendone la disonestà. Ora questa è connotazione certamente offensiva e meritevole di sanzione ma, stante anche la assenza di espressioni scurrili, appare più propriamente meritevole della minore sanzione della squalifica per due giornate.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 092 CSA del 16 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 95 del 27.01.2021

Impugnazione – istanza: U.S.D. Castellanzese 1921

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario.”….Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara. Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte non in linea con le decisioni di questo organo giudicante. Infatti, il gesto del calciatore della U.S.D. Castellanzese 1921 è avvenuto contro un avversario in occasione della contesa di una rimessa laterale e si è trattato di una “manata” al volto, non intenzionale e di non rilevante entità, tanto che non è stato necessario l’intervento dei sanitari e, soprattutto, non ha arrecato danno fisico al calciatore di parte avversa. Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata gravemente antisportiva e come tale deve essere sanzionata con la squalifica per due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 091 CSA del 17 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 270/DIV del 25.01.2021

Impugnazione – istanza: S.S. AREZZO S.R.L.

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore perché aveva colpito volontariamente, con una manata al volto, un avversario, senza che il pallone fosse a distanza di giuoco.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 078 CSA del 3 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del giudice sportivo  presso il Dipartimento interregionale, pubblicata sul C.u. n. 95 del 27 Gennaio 2021

Impugnazione – istanza: Gelbison Vallo della Lucania

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per aver colpito un calciatore avversario con una manata al volto durante una fase di gioco…Ciò posto, va poi ricordato che la condotta gravemente antisportiva si configura di regola qualora venga sferrato un colpo di una certa intensità durante lo svolgimento del gioco (cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, in C.u. 070/CSA del 15 Gennaio 2018, la quale sanzionò con la squalifica per due giornate effettive di gara il contatto «avvenuto con pallone in gioco durante un’azione volta a contendere quest’ultimo all’avversario e che lo schiaffo al volto sia stato sferrato in un unico movimento, senza soluzione di continuità»; vedi anche Corte sportiva d’appello nazionale, in C.u. n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016). Al contrario, si precisa che è violenta la condotta caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso U.S. Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). Ma non è questo sicuramente il caso.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 064 CSA del 20 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020

Impugnazione – istanza: FC SSD Sporting Franciacorta ARL

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per condotta ingiuriosa nei confronti…È bene ricordare, in primo luogo, che l’ingiuria si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.U. FIGC, 21 Febbraio 2019, n. 98/CSA; Corte sportiva d’appello, in C.U. FIGC, 23 luglio 2019, n. 005/CSA; Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 121/CGF).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 053 CSA del 4 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020

Impugnazione – istanza: Calc. B.F..

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore «per essersi posto fronte a fronte con un calciatore avversario, spingendo con violenza. Alla notifica del provvedimento disciplinare tardava l’uscita dal terreno di gioco». Ad avviso di questa Corte, il reclamo risulta fondato nella parte nella quale il ricorrente evidenzia le differenze in termini di qualificazione della condotta, configurando un comportamento antisportivo a carico del calciatore, non propriamente violento. In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata  volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. Uff. n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18 Gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23 Ottobre 2014). Manca, dunque, anche nel caso di specie il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato. Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni, per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del .., che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta. La condotta tenuta dal calciatore non sembra, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S. Diversamente, il comportamento del tesserato integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S.), la quale prevede la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara.

Massima: Ammesso il reclamo con procedura d’urgenza ex art. 74, comma 4, C.G.S. avverso la sanzione di tre giornate di squalifica.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 052 CSA del 4 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione pubblicata mediante C.U. n. 71/DIV del 16.12.2020, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale

Impugnazione – istanza: società Monterosi FC

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti di gara, che la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta nei confronti del calciatore … debba essere riformata in ottemperanza al principio di proporzionalità. In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dell’episodio che ha portato all’espulsione del calciatore … al 16’ minuto del secondo tempo regolamentare, ritiene che la condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante non debba essere configurata come “aggressiva” bensì come “gravemente antisportiva”, dovendosi quindi ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Infatti, per quanto concerne la determinazione della misura delle sanzioni, le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti. In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 Settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF) Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso de quo ai fini della più mite qualificazione della condotta a “gravemente antisportiva” concorrono l’assenza di conseguenze derivanti dall’azione perpetrata dal calciatore Sivilla e la singolarità della stessa, per lo più ascrivibile ad un particolare momento di foga agonistica.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 050 CSA del 30 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n.209/DIV del 7.12.2020

Impugnazione – istanza: NOVARA CALCIO S.P.A.

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per comportamento scorretto e minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e per avere rivolto, dopo l’espulsione, una frase offensiva nei confronti dell’arbitro…Se, dunque, non sussistono dubbi in ordine alla necessità di irrogare una sanzione per ambo i comportamenti, può, invece, ritenersi congruo ridurre la sanzione complessiva considerato, per un verso, che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per l’altro giocatore coinvolto nello scontro “a due” (…, della squadra del Grosseto) era stata determinata in una sola giornata e, per altro verso, che la - pur certamente censurabile - espressione rivolta all’arbitro non sia da ritenere come propriamente ingiuriosa e giustifichi, pertanto, un’attenuazione della misura.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 042 CSA del 23 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 119 del 18.12.2020

Impugnazione – istanza: Hellas Verona F.C. S.p.A.

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per “per avere, al 49° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra.”…Infatti, il gesto del calciatore dell’Hellas Verona non aveva alcun intento lesivo ed, in ogni caso, non ha arrecato danno alcuno al calciatore della squadra della Sampdoria, che ha ripreso regolarmente il gioco senza l’intervento dei sanitari e ciò a dimostrazione che il gesto non è stato particolarmente violento. Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata gravemente antisportiva e non violenta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 040 CSA del 24 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la LND – Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 56 del 22.11.2020

Impugnazione – istanza: S.S.D. Cynthialbalonga

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per avere, a gioco fermo, spinto a terra un calciatore avversario ponendogli entrambe le mani sul collo….Il quadro circostanziale, nel caso di specie, rende credibile trattarsi in effetti più di un gesto di respingimento che non di condotta propriamente aggressiva, e quindi certamente più grave della prima, quale sarebbe stato non già l’appoggiare le mani all’altezza del collo, bensì lo stringere le mani intorno al collo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 033 CSA del 16 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 184/DIV del 23.11.2020

Impugnazione – istanza: calc. R.A..

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore che  si è avvicinato al raccattapalle, posizionato dietro la porta, e lo ho spinto con violenza facendolo cadere in terra. Il raccattapalle colpito si rialzava senza la necessità di cure e proseguiva la sua attività. 

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 032 CSA del 16 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 184/DIV del 23.11.2020

Impugnazione – istanza: Virtusvecomp Verona S.r.l.

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore , perché, seduto in panchina, si alzava ed entrava nel campo rivolgendo all’arbitro frasi irriguardose, nonché frasi minacciose verso un tesserato della squadra avversaria, reiterando tale comportamento nei confronti di tutta la terna arbitrale nel mentre usciva dal terreno di giuoco.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 024 del 4 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Nazionale di cui al Com. Uff. n. 93 del 3 Novembre 2020

Impugnazione – istanza: Benevento Calcio

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore  per avere, al 27° del secondo tempo ..a giuoco fermo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, proferito un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di Gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 016 CSA del 20 Novembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Pro - Com. Uff. n. 91/DIV del 27.10.2020

Impugnazione – istanza: Potenza Calcio S.r.l.

Massima: Ridotta da quattro a due giornate la squalifica al calciatore per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro dopo la fine della gara…. la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta imputata al tesserato di cui in premessa. In particolare, non constano né l'offensività o la minacciosità delle frasi rivolte all'arbitro (ferma restando la loro irriguardosità nei confronti del direttore di gara), né, tantomeno, il contatto fisico previsto e richiesto dall'art. 36, comma 1, lett. b), CGS ai fini dell'irrogazione di una sanzione di almeno 4 giornate di gara.

In ragione di quanto precede, e nei suesposti termini, la Corte sportiva d’appello nazionale accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a due (2) giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 015 CSA del 20 Novembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 91/DIV del 27.10.2020

Impugnazione – istanza: U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore “Perché, al termine della gara, colpiva con una spallata un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere a terra senza conseguenze (r AA).”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III:  DECISIONE N. 011 CSA del 4 Novembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione pubblicata mediante C.U. n. 37/DIV del 21.10.2020, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale

Impugnazione – istanza: A.S.D. Carbonia Calcio 1939

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per avere, a gioco fermo, colpito un giocatore avversario con una gomitata al volto”…Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti di gara, che la sanzione della squalifica per 3 giornate  effettive  di gara  inflitta nei  confronti  del calciatore  … debba essere riformata in ottemperanza al principio di proporzionalità. In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dell’episodio che ha portato all’espulsione del calciatore … al 48’ minuto del secondo tempo regolamentare, ritiene che sia stata riportata nella decisione di primo grado, per un mero disguido, una condotta leggermente diversa da quella “refertata” dal direttore di gara, il quale aveva parlato di “gomitata al petto di media intensità” che non aveva lasciato conseguenze al calciatore avversario. Il Giudice sportivo, nel comminare le tre giornate di squalifica, parla di “gomitata al volto”, cosa ben diversa e molto più grave. Pertanto si ritiene che la condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante non debba essere configurata come “aggressiva” bensì come “gravemente antisportiva”, dovendosi quindi ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Infatti, per quanto concerne la determinazione della misura delle sanzioni, le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti. In   particolare,   la   condotta   violenta   consiste   in   un   comportamento   connotato   da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 Settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF) Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso de quo ai fini della più mite qualificazione della condotta a “gravemente antisportiva” concorrono l’assenza di conseguenze derivanti dall’azione perpetrata dal calciatore Palombi e la singolarità della stessa, per lo più ascrivibile ad un particolare momento di foga agonistica.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 005 CSA del 21 Ottobre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 34/DIV del 08.10.2020

Impugnazione – istanza: Fermana F.C. S.r.l.

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore che durante la gara, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina ed invadeva il terreno di gioco per protestare contro l’arbitro che era costretto a interrompere il gioco per effettuare l’espulsione (calc. sost.).”…La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società Fermana F.C., così come descritta dall’arbitro nel suo referto, deve essere qualificata come irriguardosa e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, c. 1, lettera a) CGS., con la squalifica per due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0256 CSA del 7 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B del 1°.8.2020 di cui al Com. Uff. n. 150

Impugnazione – istanza: A.C. Perugia Calcio S.r.l.

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per “condotta gravemente antisportiva per avere, al 41° del secondo tempo, durante un’azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio al fianco un calciatore della squadra avversaria”.  Si tratta dunque certamente di un “fallo tattico” che già di per sé può considerarsi antisportivo ma che, per le modalità con le quali è stato realizzato (calcio ad un fianco con palla ancora lontana), deve altrettanto certamente qualificarsi gravemente antisportivo, come giustamente ritenuto dal primo Giudice nel provvedimento impugnato, con conseguente corretta applicazione della sanzione di due giornate di squalifica ai sensi dell’art. 39 C.G.S.. Né alcun rilievo può attribuirsi, in chiave di attenuazione della sanzione, all’assenza di alcun pregiudizio fisico per l’avversario, pregiudizio che, ove sussistente, sarebbe stato da valutare in termini di aggravante.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0251 CSA del 28 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B del 14.7.2020 di cui al Com. Uff. n. 141

Impugnazione – istanza: Calc. C.A..

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, al 16° del secondo tempo, colpito con violenza un avversario con un pugno al volto”. Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto come da dispositivo, posto che la dinamica dell’evento siccome riferita dal calciatore reclamante trova sostanziale conferma nello stesso referto del Direttore di gara, dal quale ben può evincersi che il calciatore A.C. ha volontariamente aperto le braccia con vigorìa probabilmente sproporzionata proprio mentre sopraggiungeva l’avversario per contendergli il pallone, finendo così per colpire quest’ultimo al volto mentre teneva il pugno chiuso. Così ricostruito l’episodio, mentre non sussistono dubbi sull’antisportività del gesto del calciatore, sicuramente scomposto e contraddistinto da veemenza eccessiva, non sembra tuttavia ricorrere l’ipotesi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. (punita con la sanzione minima di tre giornate di squalifica), la cui sussistenza, per pacifica giurisprudenza di questa Corte Sportiva, non può prescindere da un comportamento volontariamente diretto ad arrecare offesa fisica ad un altro soggetto. Non potendo ravvisarsi tale comportamento nel caso di specie, posto che neppure il pugno chiuso può essere considerato sintomo della volontarietà del gesto, laddove non vi sia diretta correlazione con l’intenzione di colpire l’avversario, il reclamo deve essere accolto, con conseguente riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0247CSA del 21 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Italiana Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 140 del 11.07.2020

Impugnazione – istanza: S.S. Juve Stabia S.r.l.

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, all’8° del secondo tempo, spinto con violenza un avversario contro la rete di recinzione”. La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società S.S. Juve Stabia s.r.l., a parere di questa Corte, deve essere qualificata come gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 39, c. 1, CGS., con la squalifica per due giornate effettive di gara, tenuto conto anche dell’esiguo spazio intercorrente fra il campo per destinazione e le barriere di recinzione dell’impianto sportivo che hanno accentuato gli effetti del violento spintone. Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal società reclamante avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, al calciatore, Sig. L. C., deve essere accolto.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0245 CSA del 21 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Italiana Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 140 del 11.07.2020

Impugnazione – istanza: calc. C.M..

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, all’8° del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata al volto”. La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore, C.M., della società Virtus Entella, a parere di questa Corte, tenuto conto dell’efficacia probatoria privilegiata del referto arbitrale, deve essere qualificata come violenta e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 38 CGS., con la squalifica per tre giornate effettive di gara. La sanzione deve comunque essere attenuata, ex art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S., perché, come accertato dal direttore di gara, il calciatore reclamante ha agito in reazione immediata a comportamento e fatto ingiusto altrui, nel nostro caso, la violenta spinta ricevuta dal calciatore avversario che lo ha sbattuto verso la barriera di recinsione dell’impianto sportivo, posta a brevissima distanza dal terreno di gioco.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0243CSA del 13 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti

Serie B, di cui al Com. Uff. n. 137 del 30.06.2020

Impugnazione – istanza: Calc. L.C..

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore: “per avere, al 36° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale calciato con forza il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo.”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 238 CSA del 9 Giugno  2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 698/DIV del 26.02.2020

Impugnazione – istanza: S.S.D. Sporting Juvenia Calcio a 5

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore poiché “espulso per somma di ammonizioni (reiterato comportamento scorretto) alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frase offensiva”. In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dei fatti che hanno portato all’espulsione del calciatore S. al 10’ minuto del secondo tempo regolamentare, osserva che, sebbene sia stata proferita nei confronti dell’arbitro di gara, Sig.ra Maria Serena Orgiu, l’espressione irriguardosa sopra menzionata, la condotta complessivamente valutata non debba essere configurata come “aggressiva”, bensì come “gravemente irriguardosa”, dovendosi, per l’effetto, rimodulare la sanzione irrogata da parte del Giudice Sportivo. Infatti, per quanto concerne la determinazione della misura della sanzione le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. La sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara risulta, pertanto, non opportunamente commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati. Di contro, si è sicuramente in presenza di una condotta irriguardosa. Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 Gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 Gennaio 2010, cit.). La condotta in questione, dunque, richiede che l’espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell’integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell’opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti. La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa. Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata. Nel caso che ci occupa, le reiterate proteste poste in essere dal calciatore S.F. hanno sicuramente ecceduto i limiti naturali del cd. diritto di critica e, quindi, questa Corte, conformemente a quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, qualifica tale condotta come irriguardosa, ritenendo, tuttavia, opportuna l’applicazione della meno gravosa sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 235 CSA del 3 Giugno  2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 147/DIV del 10.03.2020

Impugnazione – istanza: calc. R. A.

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “perché, al termine della gara, rivolgeva all’Arbitro reiterate frasi offensive.” La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società Cavese 1919 deve essere qualificata come irriguardosa ed ingiuriosa, per le frasi rivolte al Direttore di Gara e, sanzionata ai sensi dell’art. 36, c. 1, CGS., con la squalifica per due giornate effettive di gara, trattandosi di espressioni non particolarmente gravi. Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal calciatore, Sig. R.A., avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, deve essere parzialmente accolto.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 19/ CSA del 5 Maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 163/CSA del 20 Giugno   2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera   del   Giudice   Sportivo   presso   il   Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 20.5.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  TARANTO  F.C.  1927  S.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  SIG.  P.L.  SEGUITO  GARA  AUDACE CERIGNOLA/TARANTO   DEL   19.05.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore “per avere rivolto espressione e gesto irriguardoso all’indirizzo del Direttore di gara”… La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 121/CGF). La condotta tenuta da mister P.si sussume in tale fattispecie in quanto, come emerso dallo studio del fascicolo e dall’audizione dell’arbitro, si è estrinsecata in un insulto (segnatamente, un “vaffa…”) rivolto all’arbitro medesimo. Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un comportamento inopportuno per una manifestazione sportiva, la quale deve ruotare intorno ai valori della sana competizione e del rispetto dell’avversario e del direttore di gara. Un fastidioso insulto in direzione dell’arbitro supera il normale limite del diritto di critica, in quanto tali espressioni non consistono in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, ma in attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, di modo che non può trovare accoglimento l’asserita attenuante del diritto di critica invocata per prima dalla difesa tarantina. Peraltro,  non  potrebbe  mai  sussistere  l’esimente  dell’esercizio  del  diritto  di  critica  qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata. Per quanto concerne la seconda attenuante richiamata, la c.d. enfasi agonistica, la giurisprudenza sportiva è concorde nell’escluderne la valenza attenuante (cfr., ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 Gennaio 2010, n. 133/CGF) e questa Corte condivide siffatto orientamento. Infine, si discute se l’assenza di precedenti possa o meno essere considerata una circostanza attenuante. Si è autorevolmente osservato che «la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione» (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it). Ed invero, le circostanze non contestuali con i fatti, cioè sostanzialmente quelle inerenti la personalità e la vita anteatta dell’incolpato, non sembra che possano assumere alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell’entità della squalifica. Questa, infatti, dovrebbe essere determinata essenzialmente alla luce degli specifici fatti contestati all’autore dell’infrazione. Tant’è che il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche analoghe a quelle previste dall’ordinamento penale e che anzi attraverso l’istituto della recidiva i precedenti assumano rilevanza prevalentemente per determinare un aggravamento della posizione del soggetto responsabile di violazioni disciplinari (cfr. art. 19, comma 9 CGS ante riforma 2019). Esclusa l’operatività delle tre attenuanti invocate dalla difesa del mister tarantino, questa Corte sottolinea, ad abundantiam, che ci sarebbero addirittura gli estremi per l’applicazione di una aggravante. Infatti, tra le circostanze aggravanti la giurisprudenza sportiva considera tali anzitutto il ruolo di rilievo rivestito da colui che pone in essere la violazione disciplinare. Si considera, per orientamento costante, come circostanza aggravante il rivestire il ruolo di allenatore della squadra, giacché a questi richiede «un comportamento ancora piú decoroso e rispettoso dell’autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 Luglio 2011, n. 20/CGF). Nel presente caso, giova ripeterlo, l’incolpato ricopre proprio il ruolo di trainer, soggetto su cui grava un obbligo rafforzato e ben più qualificato di lealtà e correttezza in campo, nei confronti dell’arbitro e degli avversari. Ad ogni modo, trascurando l’astratta applicabilità di quest’ultima aggravante per mere ragioni di equità sostanziale della decisione, alla fattispecie oggetto del presente giudizio si applica l’articolo 19, comma 4, lettera a) del C.G.S. (ante riforma 2019), che commina due giornate di squalifica “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Tale norma fissa solo la sanzione-base, lasciando libero il giudice di aumentare o di ridurre la squalifica, valorizzando le circostanze aggravanti o attenuanti del caso concreto. Il Giudice di prime cure ben avrebbe potuto tenere conto della circostanza aggravante del ruolo di rilievo rivestito da colui che pone in essere la violazione disciplinare, invece ci si è attestati sulla sanzione base, squalificando comunque il P. per sole due gare, sanzione che, alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congrua.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 207 CSA del 27 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 83 del 28 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: S.S. JUVE STABIA SRL

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore perché colpiva in maniera violenta, con una testata all’altezza della fronte, il giocatore avversario che cadeva a terra dolorante. Come è noto, anche per costante orientamento di questa Corte d’appello, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr., tra le più recenti, Corte giust. app., in C.u, FIGC, 22 Gennaio 2019, n. 101 CGF e in C.u. FIGC 11 Ottobre 2018, n. 39 CGF nonché, tra le molte, Corte giust. fed. in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF, in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF e in C.u. FIGC, 19 Novembre  2011, n. 100/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un “comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie risulta evidente che la condotta realizzata dal calciatore M.T. debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo surriprodotto e ciò in disparte dalla circostanza che a propria volta sia stata registrata una condotta stigmatizzabile a carico del calciatore avversario, atteso che il comportamento offensivo subito non giustifica l’attivazione di una reazione violenta e pericolosa per l’incolumità altrui, tenuto anche conto che, nella specie, il giocatore colpito “cadeva a terra dolorante”, mostrando dunque conseguenze derivanti dal colpo subito.Ferma dunque la indubbia gravità della condotta mantenuta nella specie dal calciatore M.T. deve tuttavia analizzarsi il contesto nel quale il fatto è accaduto e le reali conseguenze del comportamento tenuto dal predetto calciatore. Quanto al primo profilo non è revocabile in dubbio, in quanto le circostanze appresso segnalate sono state registrate nei referti di gara ed in particolare nel rapporto del Quarto ufficiale, che lo stigmatizzabile comportamento ascritto al calciatore M.T. abbia costituito la conseguenza della manifesta e plateale provocazione dallo stesso subita ad opera del calciatore della squadra avversaria signor M.M. (n. 31 del Pisa) che “provocava insultando e spintonava un avversario”. Appare evidente che l’avversario in questione sia proprio il calciatore M.T., dal momento che il referto del Quarto ufficiale segue puntualizzando che “Subito dopo” i fatti appena descritti nello stesso referto “il n. 20 della Juve Stabia T.M. colpiva in maniera violenta, con una testata all’altezza della fronte, il giocatore del Pisa n. 31 M.M. che cadeva a terra dolorante”.E’ indubbio quindi, dalla dinamica dell’episodio ricavabile dal referto del Quarto ufficiale, che il calciatore M.T. abbia posto in essere la condotta violenta reagendo nei confronti di un avversario che lo “provocava insultando(lo) e spintona(ndolo)” (parti tra parentesi aggiunte in sede di redazione della presente decisione) e che dunque tutto ciò vada ritenuto quale circostanza attenuante degna di considerazione, sicché il reclamo proposto si presta ad essere parzialmente accolto, potendosi affermare la Maggiore congruità alla vicenda sopra descritta della sanzione pari a due giornate effettive di gara di squalifica, piuttosto che di tre giornate come è stato stabilito nella decisione del Giudice sportivo qui oggetto di reclamo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 222 CSA del 26 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque di cui al Com. Uff. n. 664 del 19.2.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Pistoia

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per aver colpito con un pugno un avversario. In rapporto alla condotta concreta tenuta dal …., per come risultante in atti, e in specie dal referto di gara, questa Corte ritiene che la pena inflitta sia in effetti sovradimensionata in rapporto al reale disvalore del comportamento contestato. Il quadro circostanziale, nel caso di specie, rende credibile trattarsi in effetti più di una manata al volto a gioco fermo che di un pugno, certamente più grave della prima in quanto gesto intrinsecamente espressione di condotta violenta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 214 CSA del 5 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 92 del 12.2.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. Polisportiva Olimpya Agnonese

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per avere, a gioco fermo, colpito un avversario con una manata al volto..Dal rapporto arbitrale si evince che al 44° minuto del primo tempo regolamentare il calciatore Minicucci Manel, a gioco fermo, colpiva con una manata un giocatore della squadra avversaria. Infatti, nel supplemento al referto del 9.2.2020, l’arbitro ha specificato che “il gioco era fermo nel momento in cui è stata consumata la condotta violenta”. Tanto premesso, si osserva che, ai sensi del C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Orbene, il C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali  di  gara.  La  condotta  violenta  consiste  in  un  comportamento  connotato  da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 Settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 Maggio2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie, la Corte riconosce l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al calciatore Minicucci Manel, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Minicucci, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo. Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative diminuenti, ed in particolare la circostanza per cui non sono derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale - in quanto, come menzionato nel referto arbitrale, non vi è stata fuoriuscita di sangue né è stato necessario l’intervento dei sanitari. Tale versione è stata confermata anche dall’assistente arbitrale, sentito nel corso dell’udienza, il quale ha specificato che la “manata” non aveva il connotato di un gesto violento, quale può essere un pugno, ma piuttosto quello di una spinta. Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale. In conclusione, sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. C.U. n. 75/CSA, Sez. III, del 18 Gennaio 2018; C.U. n. 39/CSA, Sez. II, del 31 Ottobre 2017), appare dunque appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di due giornate effettive di gara, Maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta è stata tenuta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 212 CSA del 4 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico del 24 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: U.S. Avellino 1912 S.r.l.

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore  per il comportamento provocatorio e osceno nei confronti della squadra avversaria, tenuto in occasione della indicata gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 204 CSA del 26 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 90 del 5 Febbraio 2020

Impugnazione – istanza: Polisportiva Tamai

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore: “Espulso per condotta intimidatoria e ingiuriosa  all’indirizzo  di  un  calciatore  avversario,  alla  notifica  del  provvedimento disciplinare reiterava la condotta ponendosi testa a testa con l’avversario, spintonandosi reciprocamente, generando un clima di tensione tra i presenti”. In particolare, dal rapporto dell’arbitro… si legge … il calciatore G. del Tamai e il calciatore C.del Campodarsego venivano espulsi dal terreno di gioco per comportamento vicendevolmente minaccioso e ingiurioso: i due venivano a contatto prima con la fronte, poi con violente spinte sul collo e strattoni reciproci, il tutto accompagnato da frasi minatorie ed irriguardose. La schermaglia veniva sedata grazie all’intervento dei compagni di squadra dei due atleti interessati.Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Novembre  2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 Settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 27 Maggio 2010, n. 272/CGF). In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità). Tale condotta si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, con cui sono identificati i falli, gli atti, i gesti o i comportamenti compiuti dai calciatori e contrari allo spirito del gioco. Per quest’ultima fattispecie il nuovo C.G.S., all’art. 39,  comma 1, dispone  che “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.

Questa Corte ritiene di non ascrivere alla condotta del calciatore G. il connotato della violenza in senso stretto. A prescindere da chi abbia dato origine alla schermaglia in campo (dato non perfettamente chiarito dall’istruttoria), il comportamento del predetto atleta assume piuttosto i caratteri dell’antisportività, ricadendo nel perimetro dell’art. 39 C.G.S.. Pertanto, la sanzione della squalifica per 3 giornate irrogata dal giudice di prime cure appare sproporzionata e dev’essere ridotta a 2 giornate, anche tenuto conto della dinamica del fatto ascrivibile al tesserato e dell’assenza di circostanze aggravanti nel caso di specie.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 198 CSA del 20 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 90 del 5 Febbraio 2020

Impugnazione – istanza: A.C.D. Campodarsego

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore: “Espulso per condotta intimidatoria e ingiuriosa all’indirizzo di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta ponendosi testa a testa con l’avversario, spintonandosi reciprocamente, generando un clima di tensione tra i presenti”. Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Novembre  2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 Settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 Maggio 2010, n. 272/CGF). In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità). Tale condotta si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, con cui sono identificati i falli, gli atti, i gesti o i comportamenti compiuti dai calciatori e contrari allo spirito del gioco. Per quest’ultima fattispecie il nuovo C.G.S., all’art. 39, comma 1, dispone che “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”. Questa Corte, anche alla luce del materiale fotografico versato in atti dal ricorrente, ritiene di non ascrivere alla condotta del calciatore C.il connotato della violenza in senso stretto. A prescindere da chi abbia dato origine alla schermaglia in campo (dato non perfettamente chiarito dall’istruttoria), il comportamento del predetto atleta assume piuttosto i caratteri dell’antisportività, ricadendo nel perimetro dell’art. 39 C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 182/CSA del 14 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 88 del 29.1.2020

Impugnazione – istanza: S.S.D. LATINA CALCIO 1932

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per aver colpito con una spallata al volto l’autore di un fallo da lui subito nel difendere la palla sulla linea di porta, senza che ciò abbia impedito all’altro giocatore di continuare la gara, dopo aver ricevuto cure sanitarie in campo. In effetti, in rapporto alla condotta concreta tenuta dal T., per come risultante in atti, questa Corte ritiene che la pena inflitta sia in effetti sovradimensionata in rapporto al reale disvalore del comportamento contestato. Il quadro circostanziale, nel caso di specie, rende credibile trattarsi effettivamente di un tipico fallo di reazione, considerata in particolare la fulmineità del gesto imputato al Tinti, evidenziata nel referto arbitrale in atti.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 181/CSA del 14 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 49 del 22.1.2020

Impugnazione – istanza: POL. OLYMPIA AGNONESE

Massima: Ridotta da cinque a due giornate la squalifica al calciatore per avere, a gioco fermo, colpito violentemente con tre pugni al torace un avversario.In effetti, in rapporto alla condotta concreta tenuta dal M., per come risultante in atti, questa Corte ritiene che la pena inflitta sia in effetti sovradimensionata in rapporto al reale disvalore del comportamento contestato. Ferma restando la violenza del gesto, il quadro circostanziale, nel caso di specie, rende credibile l’assenza di una precisa intenzione di recare danno all’avversario, e quindi, di riflesso, di influire sulla sua possibilità di continuazione della gara, incidendo in qualche modo sull’andamento della stessa. Il che, senza poter elidere la gravità in sé del gesto, certamente la riduce.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 128/CSA del 2 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 20.1.2020 di cui al Com. Uff. n. 106/DIV

Impugnazione – istanza: SIG. M.S..

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per “per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 158/CSA del 31 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 102 del 14.01.2020

Impugnazione – istanza: CALC. Q.G..

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  “perché in azione di gioco colpiva con il piede il viso di un calciatore della squadra avversaria provocandogli una ferita con fuoriuscita di sangue che lo costringeva ad abbandonare la gara.”. Alla luce di quanto esposto dall’arbitro nel suo referto di gara e di quanto da questi precisato e confermato via telefono, la condotta del reclamante deve considerarsi “gravemente antisportiva”, ex art. 39 C.G.S., perché l’evento lesivo, sebbene scomposto ed imprudente, si è verificato nell’intento di giocare il pallone, che si trovava a distanza di gioco e senza alcuna intenzionalità da parte del calciatore di recare danno all’avversario. Il comportamento del ricorrente dopo l’evento, che è corso subito a sincerarsi delle condizioni dell’avversario, così come quello dei compagni di squadra del calciatore del Lecco, che non hanno accennato ad alcuna reazione nei suoi confronti, confermano che nella circostanza si è trattato, come già detto, di un fallo, benché imprudente, non intenzionalmente volto ad arrecare danno fisico all’avversario. L’arbitro ha altresì precisato che il ricorrente ha tenuto una condotta corretta per tutta la gara. Conseguentemente, la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore G. Q. della società Pro Vercelli deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta e quindi ridotta a due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0152/CSA del 28 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 76 del 08.01.2020

Impugnazione – istanza: AGLIANESE CALCIO 1923 S.S.D. A.R.L.

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.”. Alla luce di quanto esposto dall’arbitro nel suo referto di gara, la condotta del calciatore C. C.deve considerarsi “gravemente antisportiva”, perché priva dei connotati tipici della violenza, peraltro non evidenziati dal Direttore di Gara il quale parla di uno schiaffo ad un avversario con pallone non a distanza di gioco. Si è trattato pertanto di un gesto commesso dal calciatore senza alcuna attitudine lesiva, incapace di arrecare un danno fisico all’avversario com’è comprovato dall’assenza di danni a suo carico. Conseguentemente, la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore della società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l. deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta poste in essere dal calciatore della società reclamante e quindi ridotta a due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 149/CSA del 26 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 76 dell’8.01.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore, perché “al termine della gara, tentava di colpire un calciatore avversario con un pugno”. L’Arbitro ha infatti chiarito che il calciatore Massella si è scagliato contro un calciatore avversario, ma è stato trattenuto dai propri compagni di squadra quando era ad una distanza di circa 2 metri dallo stesso. Alla luce di detta precisazione nel comportamento censurato è da ravvisare una condotta gravemente antisportiva per la quale appare congrua una sanzione di 2 giornate di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0080/CSA del 3 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 38 del 18.12.2019

Impugnazione – istanza: ASD CALCIO FEMMINILE CATANZARO

Massima: Ridotta da quattro a due giornate la squalifica alla calciatrice “perché, espulsa per doppia ammonizione, prendeva posto in tribuna e, al 47esimo del secondo tempo, in occasione della rete della propria squadra, scavalcava la recinzione e rientrava sul terreno di gioco per festeggiare”. Il reclamo merita accoglimento in termini di riduzione della sanzione, considerato che la calciatrice, per quanto abbia tenuto una condotta meritevole di sanzione, non ha posto in essere atti violenti né con finalità irriguardose, bensì motivati da mera volontà di festeggiamento dell’importante risultato, peraltro durato soltanto pochi secondi, dopo i quali la stessa è spontaneamente uscita dal terreno di gioco, al che appare congruo ridurre la sanzione a due giornate effettive di squalifica.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 119/CSA del 30 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 64 dell’11.12.2019

Impugnazione – istanza: SIG. F.I..

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere rivolto espressione ingiuriosa e blasfema all’indirizzo del Direttore di gara”. La Corte rileva che il ricorso proposto da parte del ricorrente risulta parzialmente fondato in quanto il comportamento assunto da parte del Fa.può ravvisarsi nell’unica espressione indirizzata all’Arbitro. Essa pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo vada riformata con riferimento all’episodio contestato al calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 112/CSA del 22 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 78/DIV del 03.12.2019

Impugnazione – istanza: ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L.

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore “per comportamento offensivo verso l’arbitro.”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 111/CSA del 22 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 61 del 04.12.2019

Impugnazione – istanza: TARANTO F.C. 1927

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore. Al 50’ del secondo tempo il direttore di gara provvedeva all’espulsione del n.10 D’A. S. “ perché, pur non potendo giocare il pallone, entrava in ritardo su un calciatore avversario colpendolo sulla coscia con il ginocchio… “ .

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0100/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 27.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 57

Impugnazione – istanza: G.S. ARCONATESE 1926 SSD ARL

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per  “per avere, al termine della gara, dapprima strattonato un calciatore avversario e successivamente rivolto al medesimo espressioni offensive”. Risulta effettivamente dal referto arbitrale che il B. M. è sì intervenuto energicamente con uno spintone al calciatore avversario F., ma solo per evitare che si accendesse una rissa tra i calciatori delle due squadre; risulta altresì che le espressioni offensive, indubbiamente pronunciate all’indirizzo dell’avversario, sono state provocate da analoghe intemperanze verbali di quest’ultimo, il quale non aveva gradito il suo intervento pacificatore. Ricorrono pertanto plurime circostanze attenuanti che legittimano una riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0099/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 333 del 27.11.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. FUTSAL SANGIOVANNESE

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per “atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”. A prescindere dalla valutazione di gravità irritualmente introdotta nel Comunicato Ufficiale, infatti, l’atto violento a gioco fermo integra necessariamente i presupposti della fattispecie sanzionata più gravemente dal Codice di Giustizia Sportiva, a nulla rilevando le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa circa l’asserita volontà del calciatore di “allontanare l’avversario” per “ristabilire la calma in campo” e non certo con l’intenzione di colpirlo con violenza. Conseguentemente, la richiesta di riqualificazione della condotta ex art. 19, c.4, lett. a9) non può trovare accoglimento. Così come la richiesta di riduzione della misura della sanzione inflitta, deve essere rigettata, considerato il minimo edittale di tre giornate effettive di gara previsto dall’art. 38 del C.G.S. con riferimento alla condotta violenta, posta in essere nel caso concreto dal tesserato

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0098/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 333 del 27.11.2019

Impugnazione – istanza: ATLANTE GROSSETO

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per “atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”. A prescindere dalla valutazione di gravità irritualmente introdotta nel Comunicato Ufficiale, infatti, l’atto violento a gioco fermo integra necessariamente i presupposti della fattispecie sanzionata più gravemente dal Codice di Giustizia Sportiva, a nulla rilevando le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa circa l’asserita volontà del calciatore di “allontanare l’avversario” per “ristabilire la calma in campo” e non certo con l’intenzione di colpirlo con violenza. Conseguentemente, la richiesta di riqualificazione della condotta ex art. 19, c.4, lett. a9) non può trovare accoglimento. Così come la richiesta di riduzione della misura della sanzione inflitta, deve essere rigettata, considerato il minimo edittale di tre giornate effettive di gara previsto dall’art. 38 del C.G.S. con riferimento alla condotta violenta, posta in essere nel caso concreto dal tesserato

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 176/CSA del 6 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019

Impugnazione – istanza: S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario. Appare Maggiormente congrua, infatti, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 133/CSA del 30 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Cal- cio Professionistico, con provvedimento pubblicato sul C.U. N. 80 del 5 Novembre  2019, seguito gara Atalanta / Cagliari del 3 Novembre  2019

Impugnazione – istanza: ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per avere, al 39° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con un calcio ad una gamba, senza conseguenze lesive.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 14/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA  del 29 Maggio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  S.S.  AREZZO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.L.SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/AREZZO DEL 22.05.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per condotta violenta, posta in essere dallo stesso nei confronti di un avversario. Al proposito, questa Corte evidenzia che il R.ha colpito, con una manata, un avversario al volto quanto l’incontro era già terminata. Circostanza, quest’ultima, che rende del tutto inconferenti i richiami fatti dalla Società ricorrente a precedenti di questa Corte che avevano ad oggetto condotte poste in essere durante il giuoco. Da ultimo, si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, il Giudice Sportivo, nel determinare l’entità della sanzione, ha già considerato la sussistenza delle attenuanti, avendo irrogato la sanzione di due giornate di squalifica anziché quella minima di tre giornate prevista dall’art. 19, comma 4, lett. b) del C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 14/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA  del 29 Maggio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  CALCIATORE  L.F. AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE  EFFETTIVA  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PRO  SESTO/REZZATO  DEL 12.05.2019

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per aver, a gioco fermo, dopo essersi avvicinato ad un avversario correndo, spinto quest'ultimo con entrambe le mani sul viso, facendolo cadere a terra. In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti e per le modeste conseguenze che ne sono derivate, anche alla luce dei precedenti richiamati nel reclamo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione. In luogo di quella inflitta, nel caso di specie appare infatti più appropriata la sanzione di due giornate effettive di squalifica.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 12/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 93/CSA  del 07 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.C.SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL  27.01.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore che colpiva con uno schiaffo il calciatore avversario

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0054/CSA del 4 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B di cui al Com. Uff. n 42 del 22 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: AS CITTADELLA SRL

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore perché “al termine della gara nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto agli ufficiali di gara, con atteggiamento minaccioso, espressioni ingiuriose”. “siete scarsi” proferita all’indirizzo della terna arbitrale integra sicuramente gli estremi di una condotta irriguardosa censurata dall’art. 36 c. I lett. a CGS

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 0052/CSA del 3 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 21 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: REGGIO AUDACE F.C.

Massima: Confermate due giornate di squalifica  al calciatore. Come risulta dal referto arbitrale, alle ore 19.20 nella zona antistante gli spogliatoi il signor …, direttore sportivo della Reggio Audace, munito di pass spogliatoio ma il cui nominativo non era presente in distinta, protestava vivacemente e a voce alta nei confronti dell'arbitro a proposito dell'espulsione del giocatore n. 24 della Reggio Audace kargbo Augustus. Nonostante l'invito dell'arbitro a contenersi continuava e protestare rivolgendogli le seguenti frasi "è una vergogna espellere a quel punto della partita quel giocatore" e che "può andare ad arbitrare solamente la Juventus".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0043/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 09 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: TARANTO F.C. 1927

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per aver colpito con uno schiaffo al volto, durante l'intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, l'allenatore della squadra avversaria. In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto all'effettivo disvalore della condotta imputata al tesserato M. In particolare, le versioni del Commissario di campo e del rappresentante della Procura federale, giusta quanto in atti, convergono nel senso di riconoscere al M. un ruolo iniziale di carattere difensivo e conservativo, così come sull'essere egli stato attinto dallo sputo dell'A., il che colora diversamente (e in specie in termini di minor gravità) la condotta che gli viene attribuita, nel contesto così circostanziato.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0042/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff.n. 32 del 02 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: ASD FANFULLA

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per aver rivolto espressioni ingiuriose nei riguardi dell'arbitro, da un lato, e per essersi trattenuto indebitamente sul terreno di gioco dopo l'espulsione conseguente alla prima condotta contestata, dall'altro lato. In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto all'effettivo disvalore della doppia condotta imputata al tesserato B. Sia per ciò che attiene alle espressioni profferite, in effetti irriguardose, piuttosto che realmente ingiuriose, si per quanto attiene alla una breve permanenza sul terreno di gioco, per appena un minuto circa, dopo l'espulsione, apparendo ragionevole che quello sia il tempo congruo per provvedere all'individuazione del subentrante nel ruolo di capitano della squadra, con correlato passaggio della fascia.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0041/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 02 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: ASD SAN DONATO TAVARNELLE

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore che  “poneva la propria fronte contro quella dell’avversario” in assenza di qualsivoglia contatto diretto tra i calciatori e senza che vi sia stata alcuna conseguenza sul piano fisico per gli stessi e ciò costituisce, anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte, una valida quanto fondata attenuante.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0035/CSA del 18 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 29 del 25 Settembre 2019

Impugnazione – istanza: ASD GLADIATOR 1924

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per avere colpito a gioco fermo con uno schiaffo un calciatore avversario…l'assenza conseguenze dannose inducono ad accreditare tale tesi e tale richiesta condotta "scorretta ed antisportiva".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0029/CSA del 12 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 18 Settembre 2019

Impugnazione – istanza: FBC CASALE ASD

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per avere “a gioco fermo colpito un calciatore avversario con una manata al volto”..Una manata di media intensità non può integrare i connotati della condotta violenta.  Nel comportamento tenuto dal calciatore Villanova è da ravvisare una condotta antisportiva.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0011/CSA del 3 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la presso la Divisione Calcio a cinque – Com. Uff. n. 67 del 24.09.2019

Impugnazione – istanza: SS PRO PATRIA SAN FELICE ASD

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0010/CSA del 3 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la presso la Divisione Calcio a cinque – Com. Uff. n. 67 del 24.09.2019

Impugnazione – istanza: SS PRO PATRIA SAN FELICE ASD

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per intervento falloso nei confronti di un avversario lontano dall’azione di gioco.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0002/CFA del 13 Settembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 20 del 3.9.2019

Impugnazione – istanza: COSENZA CALCIO

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per essersi, al 40° del secondo tempo, avvicinato con atteggiamento minaccioso al Quarto Ufficiale di gara rivolgendogli epiteti insultanti.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0001/CFA del 13 Settembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 16 del 27.8.2019

Impugnazione – istanza: ASCOLI CALCIO 1898 F.C.

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per l’epiteto insultante, rivolto all’avversario

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 07/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA  del 15 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103  del  27.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.R. SEGUITO GARA LEVICO TERME/A.C. BELLUNO 1905 DEL 24.02.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore  “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”  perché… emerge un profilo violento della condotta incriminata, condotta che integra l’ipotesi di cui all’art. 19 comma 4, lett. a) C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 08/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA  del 10 Maggio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARAINFLITTA AL CALC. L.A. SEGUITO GARA TRIESTINA/TERAMO DEL 27.04.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore  che con la propria mano sinistra, stretto, con forza, il volto dell’avversario all’altezza delle guance, spingendolo via.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 05/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA  del 18 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. R.M.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  SEGUITO  GARA  VICENZA/ALBINOLEFFE  DEL  26.12.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore che a giuoco fermo, strattonava e spingeva più avversari, cercando di aggredire il n. 17 della squadra avversaria tentando di raggiungerlo spingendo ed insultando quest’ultimo ed i giocatori avversari perché la dinamica del fatto, così come esattamente ricostruita nel referto arbitrale, evidenzia, in realtà come il calcatore appellante ha, invero, tentato di aggredire, senza riuscirvi, il calciatore avversario, per cui il comportamento posto in essere non ha raggiunto, anche se per ragioni esterne, l’originaria finalità aggressiva. Tale evenienza fattuale, pertanto, non può essere sottovalutata, né tanto meno può omogeneizzarsi il tentativo con la consumazione dell’azione violenta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 139/CSA

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO GARA A.Z. PICERNO/TARANTO F.C.1927 S.R.L. DEL 18.04.2019

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  «per avere, al termine del primo tempo, in reazione ad un’aggressione subita da alcuni compagni di squadra da un addetto alla sicurezza, tentato di colpire quest’ultimo con 3 pugni senza tuttavia riuscirvi»….All’attenzione di questa Corte è portato anche il resoconto del commissario di campo, signor …, il quale riferisce che alla fine del primo tempo notava un alterco verbale tra gli allenatori delle squadre, quindi si poneva alle loro spalle al fine di poter controllare cosa stesse accadendo. Durante il tragitto, lo scrivente rilevava un nuovo movimento di persone nell’area antistante gli spogliatoi, quindi si dirigeva velocemente sul posto. Nello specifico afferma: «vedevo uno Steward sferrare colpi a dei calciatori del Taranto dei quali non riuscivo a prendere il numero di maglia a causa della ressa che si era creata. Notavo nettamente il calciatore del Taranto con la maglia numero 86 che interveniva a difesa dei propri compagni e tentava di dare colpi allo steward, senza peraltro colpirlo. Appena dopo, il predetto calciatore con la maglia numero 86 trovava rifugio presso lo spogliatoio senza più uscire». Nel frattempo, riferisce ancora il commissario, «un altro steward bloccava il collega e lo trascinava via dal luogo mentre all’imbocco degli spogliatoi nasceva un parapiglia verbale tra appartenenti alle due società, mentre l’arbitro unitamente agli assistenti, al sottoscritto e ai Carabinieri intervenuti riuscivano non senza fatica a far entrare tutti nel proprio spogliatoio. In questo frangente il direttore di gara mi comunicava che avrebbe espulso il dirigente accompagnatore del Picerno, signor …, per proteste nei suoi confronti e il calciatore del Taranto con il numero 86 per avere reagito nei confronti dello steward». In conclusione, la reclamante alla luce delle circostanze esposte chiede che vengano riconosciute le ragioni enunciate in narrativa, e che, in riforma della gravata delibera, sia ridotta da tre a una giornata di squalifica la sanzione comminata al calciatore …., ovvero, in via subordinata, nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia. Il ricorso merita parziale accoglimento. In ragione della gravità degli eventi descritti, questa …, pur ritenendo corretta la qualificazione di condotta violenta attribuita dal giudice sportivo in primo  grado  al  comportamento  tenuto  dal  …, rileva che questa debba essere contestualizzata in virtù del  fatto che,  come  chiaramente  spiegato  nei referti degli ufficiali gara, il calciatore in questione «interveniva a difesa dei propri compagni e tentava di dare colpi allo steward, senza peraltro colpirlo». Sì che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, C.G.S., va dunque riconosciuta l’attenuante della provocazione ricevuta, che ha determinato la reazione del giocatore del Taranto (in questa prospettiva, cfr. Corte giust. fed., in Com. uff., 27 marzo 2012,  n. 200/CGF).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 137/CSA del 19 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff.n. 140 del 09.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.R. SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL 07.04.2019

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  “per condotta violenta. Nello specifico colpiva con forza, con un gomito, in volto, un calciatore avversario, recandogli una forte contusione  senza  ulteriori  conseguenze  fisiche”..Infatti, dalla ricostruzione dei  fatti  emerge che, certamente,  il tesserato poneva in essere una condotta violenta censurabile poiché colpiva il volto di un calciatore avversario, tuttavia, a giudizio della Corte, tale comportamento deve essere valutato alla stregua di un mero contrasto durante le fasi di gioco, privo del requisito della intenzionalità. Alla stregua di tali  rilievi, la condotta del tesserato … è meritevole di essere considerata meno grave.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 165/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 122/CSA del 27 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE P.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA/PORTICI 1906 A.R.L.DEL 17.03.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore  “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”…Constatato che la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto dell’assistente di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore ha indirizzato al direttore di gara una frase dal contenuto evidentemente irriguardoso, per il significato comune che si attribuisce alle espressioni dallo stesso pronunciate, sicché tale valenza irrispettosa  ed  irriguardosa  non  può essere posta in dubbio nella sua portata oggettiva, avendo rivolto la frase al direttore di gara direttamente ed in modo che lo stesso potesse percepirla nel suo integro significato e rispetto alla quale (lo si ribadisce) l’indubitabilità della forza offensiva è del tutto oggettiva ed unanimemente condivisa in qualsiasi contesto sociale; Ritenuto quindi che , per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze  o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, cosicché il ricorso va respinto.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 158/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 142/CSA del 10 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO POL. CHAMINADE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; - AMMONIZIONE E DIFFIDA AL SIG. M.A.;  - SQUALIFICA PER 2 GARA AL SIG. DI C.M.;. - SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. D.N.C., - SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. N.M.D.;.- SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALC. O.L., INFLITTE SEGUITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per aver rivolto al Direttore di Gara una frase gravemente offensiva.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BASTIA/GAVORRANO DEL

27.03.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore “Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.”…E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore …., debba qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., che come tale viene sanzionata con la squalifica per 3 giornate effettive di gara. Nella fattispecie occorsa va però tenuto conto del fatto che il gesto che ha originato l’evento oggetto di sanzione, è avvenuto nell’ambito di un’azione di gioco e non ha comportato alcuna conseguenza per il calciatore avversario, conseguentemente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di due giornate, in luogo delle canoniche tre, appare congrua e proporzionata rispetto a quanto accaduto.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera   del   Giudice   Sportivo   presso   il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI           GARA INFLITTA AL CALC. C.M. SEGUITO GARA REAL GIULIANOVA/CITTÀ  DI  CAMPOBASSO  DEL  24.03.2019

Massima: Ridotta da quattro a due giornate la squalifica al calciatore per avere, a seguito di provvedimento disciplinare, «appoggiato una mano sul petto del direttore di gara, spingendolo»…Questa Corte ritiene fondato il reclamo. semplicemente una mano sul petto dell’arbitro spingendolo «leggermente,  senza ulteriori conseguenze». Sì che, in ragione anche di recenti pronunce di questa Corte sportiva d’Appello Nazionale (cfr. CSA, 27.3.2019, in Com. Uff. n. 122), si ritiene che il comportamento del Crisci possa essere qualificato come antisportivo e non violento nei confronti dell’ufficiale di gara. Ne consegue, pertanto, la riduzione tabellare della sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara, come previsto dall’articolo 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 807 del 19.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  FUTSAL  FUORIGROTTA  C5  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2 GIORNATE   EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC.   D. S.L.  SEGUITO   GARA   FUTSALFUORIGROTTA/LAUSDOMINI C5 2014 DEL 16.03.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore perché "toccava" con la mano il naso dell'avversario… La ricostruzione è però smentita dal referto di gara ove si legge che l'atleta coinvolto colpiva il naso dell'avversario, il quale, dal canto suo, reagiva con "reciproco" comportamento violento, tanto da incorrere nella medesima sanzione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 104/CSA del 1 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  P.T. SEGUITO  GARA  GELBISON/NARDO’  DEL  10.02.2019

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  "per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”….Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, considerando che la condotta ed il gesto conseguente, pur non violento sia da ricondurre certamente tra quelli antisportivi, accoglie il ricorso e riduce la sanzione come già inflitta da 3 a 2 giornate effettive di squalifica.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 146/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  122/CSA del 27 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 146 del 01.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELLA  S.S.  LAZIO  S.P.A.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  4  GIORNATE EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC.   R.S.D. SEGUITO   GARA   COPPA   ITALIA INTERNAZIONALE/LAZIO  DEL  31.01.2019

Massima: Ridotta da quattro a due giornate la squalifica al calciatore per la frase rivolta all’indirizzo del Direttore di Gara, all’atto dell’espulsione, perché questa non può che ritenersi gravemente irriguardosa…Quanto, invece, alla riconducibilità della condotta, tenuta dal … alla disposizione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018, si osserva quanto segue. La predetta disposizione prevede, a carico dei calciatori, la sanzione “per quattro giornate o a tempo  determinato  in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che           si concretizza con un contatto fisico”. Tale  disposizione  deve  essere  interpretata  alla  luce  di  quanto  previsto  dal  primo  comma dell’articolo  11-bis  del  C.G.S.  (disposizione,  quest’ultima,  anch’essa  introdotta  con  decisione  del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018). Il contatto fisico, cui fa riferimento l’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 11-bis del C.G.S., che individua le circostanze in base alle quali deve essere aggravata la sanzione, come previsto dalla lettera d) del quarto comma dell’articolo 19 del C.G.S.. Nel caso in esame, tali parametri, alla luce di ciò che emerge dalla refertazione arbitrale - nella quale si fa riferimento ad una spinta leggera, inferta, con un braccio,  dal  calciatore  sul  petto  del Direttore di Gara – risultano del tutto assenti. Pertanto, la sanzione va comminata sulla base dei criteri generali, che hanno già dato luogo a copiosa giurisprudenza, e non in base a quanto previsto dal novellato articolo 19 C.G.S.; sanzione che, anche alla luce della giurisprudenza citata e in applicazione della circostanza attenuante rappresentata dalla particolare esiguità del contatto fisico, appare equo rideterminare nella squalifica per due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  101/CSA del 22 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 14.2.2019

Impugnazione – istanza:  RICORSO  DELL’A.S.D.  CANNARA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CAL. C.A. SEGUITO GARA CANNARA/SERAVEZZA POZZI DEL 13.02.2019

Massima: Ridotta da tre a due la squalifica al calciatore “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”….Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria  aggressività  con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto […] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel quantificare la sanzione da irrogare per tutte le tipologie di comportamenti violenti o antisportivi occorre che il Giudice Sportivo consideri la sussistenza di eventuali circostanze attenuanti ovvero aggravanti. L’art. 19 C.G.S., però, non specifica quali siano simili circostanze; per cui, la loro concreta individuazione è lasciata alla giurisprudenza, che sovente applica analogicamente le circostanze tipizzate nell’ambito dell’ordinamento penale. Si discute sulla rilevanza attenuante dell’eventuale provocazione, circostanza che potrebbe rilevare nel caso concreto, in quanto l’avversario, ostacolando la rimessa laterale per perdere tempo, nei fatti ha provocato la reazione del calciatore sanzionato. Si tenga presente che lo stesso avversario, …, è stato ammonito proprio per condotta antisportiva. In alcune decisioni, infatti, i giudici sportivi ne hanno esclusa la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre, in altre, hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subíta» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF). Ebbene, aderendo a quest’ultimo orientamento che valorizza la circostanza attenuante della provocazione e tenendo conto del fatto che il gesto del … è stato “di media forza” e non ha causato conseguenze rilevanti per l’avversario, questa Corte considera sproporzionata la sanzione di tre giornate di squalifica irrogata dal giudice di prime cure al tesserato dell’A.S.D. Cannara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018

Impugnazione – istanza:  RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.G. SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per atto di violenza verso un avversario dopo il termine della gara...La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che vi sono fattori tali da dover considerare la condotta Signor … violenta e pertanto ritiene la sanzione ad esso comminata  dal  Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti. Invero, la Corte ha sentito l’arbitro che ha confermato, circostanziandolo con ulteriori dettagli, che il gesto del P. è consistito in una spinta attuata con le mani sul volto di un avversario. Oltre ovviamente alle frasi ingiuriose proferite nei confronti del calciatore avversario. Ne consegue la congruità della sanzione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  SIG.  V.W. AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore  “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso r. A.A.)”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 141/CSA del 08/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  139/CSA del 03 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio – Com. Uff. n. 4/ Torneo delle Regioni del 17.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. SAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.C. SEGUITO GARA TORNEO DELLE REGIONI C.R. LAZIO/C.R. LOMBARDIA DEL 17.4.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro alla fine dell’incontro CR  La pronuncia del giudice di primo grado si basa specificamente sul rapporto redatto dall’arbitro, dove si legge che il calciatore in questione dopo l’effettuazione dei tiri di rigore, ancora sul terreno di gioco, si rivolgeva in maniera irriguardosa e gravemente offensiva nei confronti dell’ufficiale di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 135/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  120/CSA del 22 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’U.S.  1913  SEREGNO  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.D. SEGUITO GARA OLGINATESE/SEREGNO  DEL  24.02.2019

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  che come si legge in referto  “al 22° del I tempo richiamavo l’attenzione dell’Arbitro in quanto, a gioco non in svolgimento, notavo che il … n. 11 della società U.S. 1913 Seregno Calcio sputava sul petto un avversario colpendolo”….Va peraltro riconosciuta una attenuante al calciatore che non risulta essere stato colpito in passato da altre sanzioni che hanno comportato la squalifica per gioco gravemente antisportivo o per gioco violento.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 133/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  069/CSA del 4 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018Impugnazione – istanza: RICORSO   DELL’A.S.D.   CANNARA   AVVERSO   LA   SANZIONE   DELLA   SQUALIFICA   PER   3   GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.M. SEGUITO GARA CANNARA/AGLIANESE DEL 19.12.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  per aver, a gioco in svolgimento ma con palla lontana, colpito con una manata al volto un avversario, facendolo cadere a terra…Ad avviso della Corte, il gravame - ogni aspetto considerato - è parzialmente da accogliere, perché appare credibile la ricostruzione operata dalla reclamante, che vale a qualificare in senso meno grave il gesto compiuto dal … Un conto, infatti, è imputare una manata al volto decontestualizzata da un'azione di palla vigorosamente contesa; altro è, come appare essere invece accaduto nella specie, un colpo inferto nell'ambito di un tentativo di divincolamento. Di tal ché si ravvisano sussistenti i presupposti per addivenire alla mitigazione della sanzione inflitta, che viene per conseguenza ridotta a due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 133/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  069/CSA del 4 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL. CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL  31.1.2019  INFLITTA  AL  CALC.  P.A. SEGUITO  GARA  TORRES/AVELLINO  DEL  16.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.A. SEGUITO GARA TORRES/AVELLINO DEL 16.12.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore che  per avere “a gioco fermo avvicinato un calciatore avversario e tentato di colpirlo con una testata”… La condotta del calciatore … non integra gli estremi della condotta violenta. Dagli atti di causa emerge la contraddittorietà dei fatti che hanno determinato l’espulsione del calciatore. Nel rapporto arbitrale infatti è scritto che il … tentava di colpire con una testata al volto un avversario che cadeva a terra senza riportare “conseguenze evidenti”. Non si comprende però il nesso tra il gesto del … e la condotta dell’avversario, considerando che quest’ultimo non è neanche stato colpito.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  066/CSA del 14 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio  Professionistico  –  Com.  Uff.  n.  125/DIV  del 10.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DALLA S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.C.SEGUITO GARA AREZZO/ALESSANDRIA 9.12.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, in quanto il gesto in essere non aveva i connotati della violenza e nessun danno fisico è stato procurato all’avversario.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  066/CSA del 14 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 10.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.C.C. SEGUITO GARA CAVESE/POTENZA DEL 09.12.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco…Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede priviligiata essendo stati refertati dal Direttore di gara, in conformità al disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett.1.1. C.G.S..Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una ricostruzione diversa e una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In sostanza, il calciatore ha posto in essere un atto di violenza nei confronti di un avversario colpendolo con un pugno sul fianco, in assenza del pallone che era distante dal luogo in cui si consumava il fatto illecito.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  058/CSA del 23 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. P.L. SEGUITO GARA TRASTEVERE/ALBALONGA DEL 14.11.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno all'addome un calciatore avversario. Infatti, come risulta dal rapporto di gara, al 49° minuto del 2° tempo, il Sig. veniva espulso con rosso diretto per condotta violenta, perché, a gioco fermo, colpiva l'avversario con uno pugno all'addome….Nel caso di specie, la Corte valuta la condotta tenuta dal Sig. ..come non eccessivamente grave e, pertanto, riconosce l'eccessiva severità della sanzione inflitta al Sig. .., ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. .., pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo. Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di una significativa diminuente, quale lo stato di concitazione della gara. Dunque, pur dovendo il comportamento del calciatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente anche il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui il calciatore ha posto in essere la condotta oggetto di censura. Come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 75/CSA, Sez. III, del 18.1.2018; Com. Uff. n. 39/CSA, Sez. II, del 31.10.2017), appare appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta. Pertanto, il Collegio ritiene possibile un contenimento della sanzione e, per l'effetto, ridurla, come appare equo, da tre a due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  113/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  063/CSA del 13 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.N. SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL1°.12.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore. Nel proprio referto, il Direttore di Gara ha descritto, in modo puntuale, la condotta del calciatore, riferendo che lo stesso, all’atto della notifica della seconda ammonizione e conseguente espulsione, mostrava un atteggiamento intimidatorio nei confronti dello stesso Direttore di Gara, avvicinandosi a questo ultimo agitando le braccia e venendo bloccato dall’intervento dei propri compagni di squadra; circostanza, quest’ultima, che esclude, in radice, la possibilità di considerare plausibile la ricostruzione dei fatti, offerta dalla Società ricorrente, ovvero che il Direttore di Gara avrebbe scambiato per minaccioso  ed  aggressivo  un  atteggiamento  che  era,  in  realtà,  frutto  della  “rabbia  interna”  del calciatore … per essere stato ammonito ed espulso dal campo, a suo dire immotivatamente; un calciatore frustrato pone in essere altri e diversi comportamenti e non si avvicina, invece, al Direttore di Gara agitando le braccia; condotta, quest’ultima, che denota, invece, come il destinatario della stessa fosse, chiaramente, il Direttore di Gara. …A quanto sopra, si aggiunga che, per come più volte osservato da questa Corte, condotte, quale quella posta in essere dal calciatore Ninkovic, proprio perché  proveniente da un calciatore professionista che, come noto, rappresenta un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della scarsa gravità, per non dire addirittura della liceità, di simili comportamenti. Quanto alla entità della sanzione, si ritiene congrua la squalifica per due giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  111/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  056/CSA del 23 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 82 del 13.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. H.G.G. SEGUITO GARA MILAN/JUVENTUS DELL’11.11.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore che, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, si avvicinava all’Arbitro in modo aggressivo e minaccioso, arrivando quasi a contatto con il  viso  dello  stesso Direttore di Gara; circostanza, quest’ultima, che esclude, in radice, la possibilità di considerare plausibile la ricostruzione dei fatti, offerta dalla Società ricorrente, ovvero che il Direttore di Gara avrebbe scambiato per minaccioso ed aggressivo un atteggiamento che era, in realtà, frutto di pura disperazione e frustrazione del calciatore … che aveva, per così dire, perso l’occasione di “vendicarsi” sul campo nei confronti della sua ex squadra; un calciatore frustrato e disperato pone in essere altri e diversi comportamenti e non si avvicina, invece, al Direttore di Gara fino quasi a sfiorargli il  volto;  condotta,  quest’ultima,  che  denota,  invece,  come  il  destinatario  della  stessa  fosse, chiaramente, il Direttore di Gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  110 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  036/CSA del 4 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE B.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  COPPA  ITALIA  DARFO

BOARIO/REZZATO DEL 09.09.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  per avere, in reazione ad  un  fallo subito, a gioco fermo, tentato di colpire il calciatore avversario con un pugno al volto, riuscendo solo a sfiorarlo (Com. Uff. n. 13 del 12.09.2018). Infatti, come risulta dal rapporto di gara, il Sig. Bruno Salvatore veniva espulso al 5º s.t. per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, reagiva a gioco fermo, cercando di tirare un pugno ("a pugno chiuso caricando il gesto") indirizzato al volto di un calciatore del …; l'avversario in questione veniva soltanto sfiorato, non riportava alcuna conseguenza e, pertanto, proseguiva il normale svolgimento della gara, rimanendo sul terreno di gioco fino al termine della partita.… occorre anche considerare la sussistenza di significative attenuanti, quali lo stato di tensione della gara; l'immediato abbandono del campo da parte del giocatore espulso; la mancanza di pregiudizio sofferto dall'avversario. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. C.U. n. 75/CSA, Sez. III, del 18.1.2018; Com. Uff. n. 39/CSA, Sez. II, del 31.10.2017), appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta. Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. a).

 

DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  85/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. TEAM ALTAMURA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  SIG.  C.F. SEGUITO GARA GRAVINA/TEAM ALTAMURA DEL 13.1.2019

Massima: Con procedura d’urgenza, ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, nel corso dell’intervallo, protestato con termini offensivi nei confronti di un A.A. dopo la notifica del provvedimento disciplinare, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale con fare intimidatorio. Invitato ad allontanarsi reiterava le proteste nei confronti di un A.A. (RA-RAA)”….Le espressioni volgari e offensive attestate dall’A.A., oltre al fatto che il tecnico si è recato negli spogliatoi al termine del primo tempo, aprendo lui la porta, come ammesso nello stesso reclamo, rappresentano condotte gravemente antisportive, senza dubbio meritevoli di sanzione, la quale appare peraltro congruo ridurre a due giornate, considerato che quanto minacciato dal tecnico afferisce a mere doglianze rivolte alla stampa e agli organi federali.

 

DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  68/CSA del 21 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018

Impugnazione – istanza:

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL F.C. APRILIA RACING CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.S. SEGUITO GARA APRILIA RACING CLUB/CASTIADAS CALCIO DEL 16.12.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  “per aver colpito un giocatore avversario con un pugno”…ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, possono incontrare parziale condivisione da parte di questa Corte, limitatamente all’assenza una conseguenza fisica significativa di tale comportamento a carico del calciatore avversario che comunque ha potuto proseguire regolarmente la gara, costituendo tale circostanza un elemento utile a mitigare la  gravità  della condotta posta in essere dal calciatore .. in assenza di ulteriori qualificazioni o puntualizzazioni sulla portata della predetta condotta nei referti di gara; Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal signor … “violenta” se ne può escludere la “gravità”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, in parziale accoglimento del reclamo proposto, valutando congruo ridurre la squalifica da 3 a 2 giornate, rappresentandosi tale sanzione maggiormente proporzionata alla condotta assunta nella specie dal calciatore della società reclamante.

 

DECISIONE -  SEZIONI UNITE:  DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  49/CSA del 08 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. CARAVAGGIO SSD RL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE    EFFETTIVE    DI    GARA    INFLITTA   AL    CALC.    G.E. SEGUITO    GARA CARAVAGGIO/VIRTUS BERGAMO DEL 21.10.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per la manata data all’altro giocatore…Il ricorso è fondato alla luce delle caratteristiche del comportamento tenuto, come risultanti dal rapporto di gara redatto dall’Arbitro, dal quale emerge che la manata data al volto dell’avversario a gioco fermo, come tale certamente meritevole di sanzione, non ha comunque comportato danni fisici, cosicché appare congruo rideterminare la sanzione nella misura inferiore di 2 giornate.

 

DECISIONE -  SEZIONI UNITE:  DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  49/CSA del 08 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  M.S. SEGUITO  GARA ACIREALE/SANTACALDESE DEL 21.10.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, spinto con una manata al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra”….Infatti, dalla ricostruzione dei fatti emerge che, certamente, il calciatore  … poneva  in essere una condotta violenta censurabile poiché “spingeva con una manata al volto un calciatore avversario”. Tuttavia, a giudizio della Corte, tale comportamento deve essere valutato alla stregua dell’intera vicenda e, precisamente, come mera reazione alla medesima condotta violenta subita dal calciatore avversario, come si evince nel rapporto del Direttore di gara (il sig…. “reagiva spingendo dal volto l’avversario”). Inoltre, come indicato nel referto, il sig. …non sferrava un colpo sul viso dell’avversario, ma lo spingeva sul volto, senza che vi sia stata alcuna percossa. Dunque, la condotta del …deve considerarsi una reazione alla violenza ed alla provocazione appena subita, attenuando, così, l’infrazione compiuta, con riduzione della  sanzione minima prevista, di cui all’art.19, comma 4, C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  77/CSA del 10 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.G. SEGUITO GARA SPORTING CLUB TRIESTINA/AC PRATO DEL 16.12.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  77/CSA del 10 Gennaio 2019

RICORSO DEL MANTOVA 1911 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018

Impugnazione – istanza: EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.C.M. SEGUITO GARA MANTOVA/VILLAFRANCA VERONESE DEL 22.12.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”…La Corte esaminata la documentazione in atti, ai sensi dell’art. 34, comma V, C.G.S. ha ritenuto necessario procedere all’audizione del Direttore di Gara, sig. …. della Sez. di Ariano Irpino, il quale ha precisato che lo scontro tra i due calciatori era avvenuto a palla lontana ma non a gioco fermo. Tanto premesso, il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate  nel  caso  di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di otto giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, sig. … della Sez. di Ariano Irpino, risulta evidente che, nel caso in esame, la condotta posta in essere dal calciatore … debba essere considerata “antisportiva” alla luce del dato normativo. La ricostruzione offerta dal Direttore di Gara consente certamente di riqualificare la condotta posta in essere dal calciatore ….. e, per l’effetto, di rivalutare nel complesso la gravità dell’azione, imponendosi la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata. Sotto il profilo del quantum alla luce delle suesposte considerazioni questa Corte, riducendo la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ritiene doversi applicare la sanzione della squalifica  di  2 giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  77/CSA del 10 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.G. SEGUITO GARA LANUSEI CALCIO/TORRES DEL 06.01.2019

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore "per aver, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  083/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  78/CSA del 18 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 118 del 2.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  CALC.  M.S. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/TORINO DEL 29.12.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore “per comportamento gravemente antisportivo avendo, al 45’ del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto (condotta non violenta come da supplemento del referto dell’Arbitro)”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  45/CSA del 31 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PISTOIESE/NOVARA  DEL 21.10.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale ed ha protestato reiteratamente….Anche l’integrazione del referto arbitrale da parte del primo assistente di gara, con il cui atto si precisava che il calciatore Chiosa alzandosi dalla panchina era arrivato fino alla linea laterale profferendo la frase “che cazzo state combinando, avete rovinato la partita”, va nella direzione del comportamento scorretto posto in essere. Quindi, il calciatore oltre ad aver profferito le su indicate frasi offensive, accompagnava le stesse con un comportamento plateale, consistente nell’essersi  alzato  dalla  panchina  dirigendosi verso l’arbitro.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  45/CSA del 31 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. TEAM ALTAMURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. Z.A. SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/FRANCAVILLA DEL 21.10.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore "per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna Arbitrale".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  076/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  62/CSA del 7 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.M. SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 24.11.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, al 39° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una violenta manata la schiena di un calciatore della squadra avversaria”; Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal calciatore … significativamente censurabile, essa va circoscritta nell’alveo della “comportamento antisportivo”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al calciatore … la sanzione della squalifica per due gare effettive.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  075/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  60/CSA del 30 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  F.C.  VENEZIA  SRL  CON  RICHIESTA  DI  PROCEDIMENTO  D’URGENZA,  AVVERSO  LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.M. SEGUITO GARA VENEZIA/BRESCIA DEL 24.11.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore per condotta violenta ai danni dell’avversario…questa Corte, esaminate le immagini televisive, ritiene che, come evidenziato dal Giudice Sportivo, tali immagini non documentano che il calciatore …“non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta…., sanzionato dall’arbitro”, per usare le parole dell’ art. 35, n. 1.3. C.G.S..Quanto, invece, all’entità della sanzione, questa Corte ritiene che dall’esame delle immagini residua qualche dubbio in ordine al fatto che il calciatore del Brescia, sig. … lungi dall’avere posto in essere una “evidente simulazione” che ha determinato l’espulsione diretta del… (sempre per usare le parole dell’art. 35, n. 1.3 C.G.S.), abbia, quantomeno, accentuato le conseguenze dell’intervento del …dal quale non ha, peraltro, riportato alcun danno fisico tanto da avere giocato per 70 minuti; alla luce di tale circostanza, la sanzione può essere rideterminata  nella squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Massima:…questa Corte evidenzia che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3. C.G.S.) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice Sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’Arbitro”, con la precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una “condotta gravemente antisportiva”, ma soltanto quella da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario. Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo che ha ritenuto ammissibile l’istanza, avanzata ritualmente dalla Società Venezia F.C. S.r.l., di esame delle immagini televisive relativamente alla condotta posta in essere dal calciatore della medesima Società, sig. F., e dal calciatore della Società Brescia, sig. …

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  42/CSA del 26 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.R. SEGUITO GARA SONDRIO/SEREGNO DEL 14.10.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, in reazione a condotta violenta posta in essere da calciatore avversario, messo un dito nell’occhio di quest’ultimo. Sanzione così determinata in considerazione delle gravi conseguenze che la condotta avrebbe potuto causare alla integrità fisica del calciatore avversario”. La condotta che ci occupa è indubbiamente qualificabile come “violenta” essendo connotata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da volontaria aggressività con coercizione operata su altri, per di più idonea a determinare uno stato di incapacità – ancorché limitata – del giocatore avversario essendo diretta contro il bulbo oculare al quale, in quanto parte molle, possono provocarsi facilmente lesioni. Tuttavia, l’art. 19, comma 4), C.G.S. consente al giudice sportivo di apprezzare circostanze aggravanti e attenuanti e, per l’effetto, di aumentare e ridurre la sanzione della squalifica, conformemente a decisioni già assunte in tal senso dagli organi di giustizia sportiva che fanno salva l’applicazione di circostanze attenuanti fra le quali, genericamente, può farsi rientrare appunto quella di seguito descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita. Nel caso di specie si ravvisa l’attenuante dell’aver agito in stato di provocazione, in considerazione del fatto che il …è stato colpito con un calcio sotto al ginocchio da un calciatore avversario, anch’esso espulso direttamente per condotta violenta, al  quale, difatti, è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate. Vi è da considerare infine che il contenimento delle squalifiche è frutto – come specificato dal Direttore di Gara – dell’assenza di lesioni susseguenti alle condotte tenute da considerarsi, comunque, censurabili.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  070/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  34/CSA del 28 Settembre  2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE P.E.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  GENOA/BOLOGNA  DEL16.09.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore : “per avere, al 52° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba”….La condotta posta in essere dal calciatore … nella fattispecie non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., perché il gesto, nello specifico, non è stato volontario, né particolarmente violento e, inoltre, non ha determinato conseguenze dannose per l’avversario, come riferito e precisato dallo stesso Direttore di Gara, raggiunto telefonicamente nel corso della camera di consiglio. Pertanto, come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo, appare, nel caso in esame, inadeguata e sproporzionata rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore che va rubricata, ai sensi del medesimo articolo e comma, sub lettera a), ossia come “condotta gravemente antisportiva” perché del tutto priva di quella chiara volontà di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  041/CSA del 18 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M. SEGUITO GARA NOCERINA/CITTÀ DI MESSINA

DEL 30.9.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore «per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario». in quanto il C.è reo di aver colpito con una manata l’avversario senza procurargli dolore, non, ad esempio, con un calcio o un pugno, azioni che in sé racchiudono una spiccata connotazione violenta. Va sottolineato, infatti, che la condotta violenta consiste in un comportamento caratterizzato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Elementi, dunque, molto specifici che non si riscontrano del tutto nel caso in parola.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 700 del 21.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. K.M.L.  SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 OLIMPUS ROMA/LAZIO CALCIO A 5 DEL 18.3.2018

Massima: Con procedura d’urgenza, annullata la squalifica per due giornate di gara inflitta al calciatore sanzionato perché assistendo alla gara dagli spalti, nel corso della stessa avrebbe rivolto all’arbitro reiterate ingiurie, in quanto non presente …Ed infatti, se per un verso non può dubitarsi della buona fede del direttore di gara che ha dettagliatamente   ricostruito   le   circostanze   del   fatto   oggetto   di   sanzione   e   tantomeno  dell’approfondita attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, per altro verso, l’originario impianto accusatorio risulta inficiato dagli elementi di prova, di natura documentale, prodotti dal reclamante. Deve preliminarmente rilevarsi l’anomalia dell’operazione condotta dall’arbitro all’esito della gara, di riproduzione dell’immagine della tessera federale del … mediante fotocamera del proprio telefono cellulare. A prescindere da ogni eventuale questione di legittimità dell’operazione - peraltro sollevata dal reclamante con riguardo alla minore età dell’interessato - ritiene la Corte quantomeno irrituale tale modus procedendi e comunque irrilevante la circostanza ai fini del decidere. Lo stesso riconoscimento fotografico reso dal signor …innanzi al collaboratore  della Procura Federale sulla base del materiale fotografico reperito, inoltre, non esclude ogni dubbio in merito all’identificazione del …, posto che il predetto esprime più di una riserva al riguardo, dichiarando di ritenersi “molto combattuto in quanto le foto 1 e 4 sono molto simili”. Per converso, il reclamante, a sostegno dell’asserita assenza del tesserato dall’impianto sportivo nell’arco temporale in cui il direttore di gara ne rilevava la presenza sugli spalti, produce certificazione medica a firma del dott. …, attestante “che l’atleta … tesserato con la Società A.S.D. Olimpus Roma, si trovava presso la nostra struttura in data 18 marzo, dalle ore 10:30, per effettuare la visita ortopedica propedeutica al recupero dell’infortunio, avvenuto in data 16 marzo.” La certificazione medica, come noto, attesa la sua natura giuridica, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che lo ha formato nonché delle dichiarazioni e dei fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza. Né tale valenza probatoria, nel caso concreto, può considerarsi minimamente compromessa dalle circostanze valorizzate dal Collaboratore della Procura Federale. Tali circostanze, infatti (le funzioni di radiologo svolte dal P.o, l’omessa indicazione dell’identificativo numerico rilasciato dall’Ordine professionale d’appartenenza, l’assenza sulla certificazione del timbro della struttura) se pur suggestivamente evidenziate  nell’indagine suppletiva della Procura, non  valgono certo a  sminuire l’efficacia dimostrativa del documento circa la presenza dell’incolpato in luogo e orario diverso da quanto riportato nel rapporto arbitrale, se non appunto assumendone la falsità.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 021/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 150/CSA del 24 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. B.S. SEGUITO GARA 2° TURNO PLAY OFF SERIE C VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018

Massima: Ridotta da quattro a due giornate la squalifica al calciatore  “per comportamento gravemente offensivo verso la terna arbitrale e comportamento offensivo e minaccioso verso un tesserato della squadra avversaria (espulso, r. quarto ufficiale”..Il reclamo può essere accolto solo in parte e limitatamente alle espressioni indirizzate agli ufficiali di gara. Tale espressione difatti (“che c…. avete visto”), pur nella sua coloritura, non può ritenersi gravemente offensiva nei confronti della terna arbitrale bensì, al più irriguardosa, come condivisibilmente rilevato dalla reclamante, in quanto priva appunto di qualsivoglia intento del Baldini di arrecare offesa agli ufficiali di gara e, inoltre, pronunciata in un contesto (l’imminente eliminazione della propria squadra) di particolare criticità emotiva. Quanto invece alle espressioni rivolte ad un calciatore della compagine avversaria (“stai attento, io ti straccio la pelle dalla faccia, non ti avvicinare, va via da qui”), sulla cui portata minacciosa non possono sussistere dubbi, non sussistono motivi per disporre un’attenuazione della sanzione, dal momento che, pur volendosi ammettere un intervento a difesa di un proprio calciatore, non può trovare giustificazione la particolare veemenza del comportamento e, soprattutto, l’ingresso  sul terreno di gioco proprio al fine di pronunciare le suddette minacce.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL  S.S.  MATELICA CALCIO  A.S.D.  AVVERSO LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.A. SEGUITO GARA MATELICA CALCIO /SAN  MARINO  CALCIO  DEL  29.04.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere a pallone lontano colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. ..Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dal calciatore …, anche sulla scorta del referto arbitrale, non va qualificato come violento ma come antisportivo e dunque la squalifica può essere rideterminata in 2 giornate.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 017/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 123CSA del 12 Aprile 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. L.G. SEGUITO GARA LUCCHESE/PISTOIESE  DEL  03.04.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara (r.proc.fed., r.c.c.)".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 017/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 123CSA del 12 Aprile 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  AREZZO/LIVORNO  DEL 03.04.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore: al 35” del secondo tempo veniva espulso perché colpiva con un forte calcio un avversario.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 017/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 123CSA del 12 Aprile 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 05.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA  INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VICENZA/FERMANA DEL 04.04.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore "per aver volontariamente colpito con uno schiaffo al volto un avversario".

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 017/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 123CSA del 12 Aprile 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 192/DIV del 10.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB FONDI S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.A.R. SEGUITO GARA RACING FONDI/PAGANESE DEL 8.4.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore “per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro durante la gara, dopo essere stato ammonito”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  ROCCELLA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.A. SEGUITO GARA CIVITANOVESE/ROCCELLA DEL 28.1.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore  perché, in seguito della sua sostituzione, nell’uscire dal terreno di giuoco rivolgeva un gesto offensivo e provocatorio all’indirizzo del pubblico e, nella circostanza, colpiva con calci la panchina ed alcune borracce della società Roccella…Ora, se il fatto contestato non può trovare alcuna giustificazione, costituendo, come detto, una reazione scomposta e sconveniente per un atleta, nondimeno tale comportamento deve configurarsi, proprio nei termini indicati dal direttore di gara, quale condotta antisportiva, per cui deve essere rivista la sanzione irrogata e la stessa deve essere ridotta a 2 giornate di squalifica, così come richiesto dall’appellante.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.N. SEGUITO GARA GRAVINA SOC. COOP SP DIL./ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO DEL 281.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito alla nuca un giocatore avversario, provocandogli sensazione dolorifica”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 012/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  092/CSA del 22 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  P.S. SEGUITO  GARA  CASERTANA/TRAPANI DELL’11.2.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore “per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”. Dalla dinamica dei fatti riferita dal direttore di gara, sentito dalla Corte, è emerso che il calciatore squalificato, senza un’evidente violenza, ha comunque colpito direttamente l’avversario, perché non aveva alcuna possibilità di giocare il pallone. Nel comportamento del calciatore squalificato, pertanto, se, da una parte, non è ravvisabile un atto di violenza, dall’altra va rilevata una condotta antisportiva tale da non consentire la riduzione della sanzione al di sotto del minimo edittale.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 011/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  089/CSA del 9 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 123/DIV del 30.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. F.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  ROBUR  SIENA/GAVORRANO  DEL  26.1.2018

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore perché, nel corso lo stesso si rivolgeva agli spettatori avversari con frasi scurrili ed offensive.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  100/CSA del 1 Marzo 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.R. SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/ALBALONGA DEL 11.02.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “perché, allontanato per proteste nei confronti dell’Arbitro, al termine della gara entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva espressione irriguardosa”. Osserva,  all’uopo,  questa  Corte  che  il  comportamento  del  Carbone  deve  qualificarsi  come irrispettoso. Nel  caso  di  specie  l’espressione  pronunciata  dall’incolpato  individua  un  giudizio  negativo manifestato di certo in maniera eccessiva, ma non una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  100/CSA del 1 Marzo 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  S.S.D.  AUDACE  CERIGNOLA  A.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.B.V. SEGUITO GARA CAVESE  1919  S.R.L./AUDACE  CERIGNOLA  DEL  11.2.2018

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore che “per avere, al termine della gara, in reazione ad una condotta violenta, colpito con la mano aperta il volto di un avversario”. Osserva la Corte che, nell’esposizione dell’episodio, il direttore di gara non usa la parola pugno o gomitata sicché il colpo inferto all’avversario, per come descritto nel rapporto, ben avrebbe potuto costituire un tentativo di allontanamento del calciatore avversario e comunque non può venir considerato condotta violenta, sanzionabile nella misura stabilita in prime cure. Sanzione adeguata alla fattispecie appare, pertanto, quella ridotta della squalifica per due gare.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  056/CSA del 7 Dicembre 2017

Decisione Impugnata: Delibera   del   Giudice   Sportivo   presso   Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. SANCATALDESE CALCIO  AVVERSO LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  F.L. SEGUITO GARA SANCATALDESE/TROINA   DEL   26.11.2017

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore…Invero dal referto arbitrale, che richiama su questo punto le dichiarazioni a verbale dell’assistente, emerge che il calciatore … abbia dato una “manata” sul viso di un avversario. L’uso del termine “manata” sembra stare ad indicare che non si sia trattato di un gesto, come uno schiaffo o un pugno, nel quale la violenza è manifesta, bensì di un gesto che, per quanto esecrabile e certamente contrario ai doveri agonistici e di lealtà sportiva, può ritenersi più tenue e, dunque, punibile in una misura più circoscritta, limitando conseguentemente la sanzione a 2 sole giornate di squalifica.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  049/CSA del 23 Novembre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  CALC.  C.G.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  GRAVINA/CAVESE  DEL 12.11.2017

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore “per avere, in reazione ad un fallo subito, spintonato un calciatore avversario  con violenza rivolgendogli espressioni offensive”. La condotta del tesserato così come ricostruita negli atti ufficiali, e non contestata nella sua materialità, integra certamente gli estremi della fattispecie sanzionata. Deve tuttavia ritenersi sussistente la circostanza della provocazione (“in reazione ad un fallo subito”) che ne attenua il disvalore con conseguente riduzione della sanzione inflitta nella misura indicata in dispositivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  032/CSA del 06 Ottobre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ POL. TAMAI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.D. SEGUITO GARA CLODIENSE CHIOGGIA/TAMAI DEL 24.9.2017

Massima: Ridotta da tre a due giornate la squalifica al calciatore che colpiva, a gioco in svolgimento, un calciatore avversario con una gomitata al volto cagionandogli fuoriuscita di sangue dal naso…Ad avviso della Corte, il gravame è da accogliere parzialmente, infatti sullo stesso referto arbitrale non vi è alcun cenno di fallo volontario o commesso a gioco fermo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  032/CSA del 06 Ottobre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 45/DIV del 02.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. MONOPOLI 1966 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE   EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC.   S.M.  SEGUITO   GARA   FIDELIS ANDRIA/MONOPOLI DEL 30.9.2017

Massima: Confermate due giornate di squalifica al calciatore "per condotta violenta. Il calciatore calciava volontariamente con violenza il pallone contro un  calciatore avversario colpendolo sul  tronco  del corpo".La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti, sentito l'arbitro e avuta conferma dell'intenzione rilevata di colpire con violenza l'avversario e non semplicemente di  allontanare  il pallone, respinge il ricorso.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 170/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 28.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALC.CE M. L. SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE B CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SALENTO/APULIA TRANI DEL 23.12.2017

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso riduce al calciatrice la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara: espulsa per doppia ammonizione, applaudiva la decisione dell’arbitro e proferiva espressioni ingiuriose nei confronti della panchina avversaria….Osserva la Corte…Il referto arbitrale, invero, risulta generico ed approssimativo relativamente  alle contestate espressioni ingiuriose asseritamente rivolte agli avversari, non avendo il direttore di gara riportato testualmente il tenore di tali frasi, così che non è dato di conoscere quello che la calciatrice ha effettivamente detto all’indirizzo degli avversari. Ciò convince la Corte a riqualificare il fatto contestato. Nondimeno il complessivo comportamento dalla stessa tenuto, in uno con la doppia ammonizione riportata, consente di ritenere equa la sanzione della squalifica di due giornate effettive.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M. A. SEGUITO GARA GRAVINA/CAVESE DEL 12.11.2017

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara per la condotta tenuta ai danni dell’avversario. Premessa la non utilizzabilità della prova filmata in grado di appello, se non già ammessa in primo grado, nel merito la specularità estrema - come da referto arbitrale - dei comportamenti contestati e sanzionati nei confronti dei due protagonisti (il …., appunto, e il …., punito dapprima con 3, e poi, a seguito di reclamo, con 2 giornate effettive di squalifica) dell'episodio verificatosi al 39° del II tempo, rende preferibile una coerente simmetria nelle sanzioni ad essi inflitte. Appare per conseguenza appropriata, a questa Corte, una diversa commisurazione (da 4 a 2 giornate) della sanzione inflitta al…..

Decisione C.S.A.: C. U. n. 165/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell’8.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.B.Y. SEGUITO GARA CESENA/PARMA DEL 6.5.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per avere,  tenuto una condotta gravemente antisportiva infatti, al 51° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, afferrava il collo di un calciatore della squadra avversaria, senza procurargli danni fisici….La Corte, ritiene detta sanzione congrua in relazione alla condotta gravemente violenta assunta dal calciatore stesso, non dovendosi mai considerare accettabile un tale gesto, anche se spinto da una provocazione o episodi litigiosi, e quindi di non accogliere il ricorso stesso.     

Decisione C.S.A.: C. U. n. 164/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE D.N.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA OLGINATESE/COMO DEL 22.04.2018 

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario…Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. …., ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig…., pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, meriti un trattamento punitivo un po’ meno afflittivo. Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative attenuanti, quali lo stato di tensione della gara; l'immediato abbandono del campo da parte del calciatore espulso, chiaro segno di riconoscimento dell’errore fatto e la mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore.   Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 75/CSA, Sez. III, del 18.1.2018; Com. Uff. n. 39/CSA, Sez. II, del 31.10. 2017), appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata si colloca.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 163/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 157 del 18.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.M. SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA ASCOLI/TERNANA UNICUSANO DEL 14.04.2018 

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara perché “espulso per condotta violenta per avere, al 24° del secondo tempo, a gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di giuoco, nei pressi della metà campo, colpito volontariamente con una gomitata al collo l’avversario, procurandogli forte dolore momentaneo”.Se, per un verso la condotta ascritta al calciatore …risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, dal momento che il calciatore tesserato per la società ricorrente ha indubbiamente realizzato una azione scorretta nei confronti dell’avversario indirizzandogli una gomita al collo, per altro verso però tale comportamento si è realizzato a gioco in corso e non è puntualizzato nel referto arbitrale né in quale modo si sia manifestata la condotta violenta né quali siano state le reali conseguenze del colpo, dal momento che lo stesso direttore di gara nel referto segnalava come il dolore provocato fosse “momentaneo”;  In relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare inidoneo a costituire condotta violenta, potendosi ricondurre, più propriamente, nell’alveo della condotta antisportiva per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale, di talché sussistono i presupposti per ritenere non congrua la sanzione inflitta e quindi per considerare maggiormente aderente al fatto la sanzione a carico del calciatore …. della squalifica di 2 giornate effettive di gara, riformandosi in tal senso la decisione del Giudice Sportivo qui gravata.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 163/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 dell’11.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. T.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/ALBISSOLA 2010 DEL 08.04.2018 

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara per aver proferito  l’espressione “siete degli incapaci” all’indirizzo degli arbitri. L’espressione proferita dal calciatore, al momento dell’uscita dal campo, da contestualizzare in una situazione di forte tensione sportiva, pur censurabile, non assume la connotazione ingiuriosa ed offensiva nei confronti della terna arbitrale.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.A.S. SEGUITO GARA CAVESE/POMIGLIANO DEL 25.2.2018

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara per aver colpito con una manata al viso un avversario. Il calciatore ha colpito con una manata al viso un avversario il quale, a seguito dell’evento, non riportava conseguenze fisiche, tant’è che poteva proseguire il gioco. Nel fatto così come risulta dagli atti ufficiali di gara è da ravvisare non una condotta violenta quanto piuttosto una condotta gravemente antisportiva che, ai sensi dell’art. 19 comma IV lett. A, dev’essere sanzionata con la squalifica di 2 gare. 

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. REZZATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.M. SEGUITO GARA REZZATO/CISERANO DEL 21.02.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara “ per avere, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario  con una manata al collo”. E’ possibile, infatti, condividere  la ricostruzione dei fatti così come riportati nel ricorso secondo il quale si è trattato di un gesto, sicuramente caratterizzato da foga eccessiva e di conseguenza da pericolosità, ma realizzato nel corso di una azione di giuoco pur se immediatamente prima del fischio arbitrale, ed effettivamente non diretto a colpire l’avversario, ma piuttosto a posizionarsi in maniera favorevole a sfruttare il calcio d’angolo che sarebbe stato immediatamente dopo battuto.  In questa ottica lo stesso fischio arbitrale deve essere letto come una interruzione del giuoco sul piano strettamente tecnico, per cui appare legittima l’annotazione del referto arbitrale nella parte in cui afferma essere il fatto intervenuto a giuoco fermo, ma non nel senso di attribuire al comportamento del giocatore sanzionato una assoluta estraneità all’azione in corso, della quale, come si è detto, esso costituisce invece la parte iniziale. Vi è, quindi, spazio per l’adeguamento della sanzione inflitta alla diversa gravità del caso così come sopra configurato, che appare equo, con una corretta applicazione del criterio dosimetrico della pena, ridurre a 2 giornate di squalifica.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. SASSARI CALCIO LATTE DOLCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELIZOS DANIELE OMAR SEGUITO GARA SAN TEODORO/SASSARI LATTE DOLCE DEL 25.3.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara in quanto “calciatore di riserva, si allontanava dalla propria panchina e spingeva un calciatore avversario facendolo cadere a terra”. Il ricorso va accolto riducendo la squalifica da 3 a 2 giornate in quanto il comportamento tenuto dal calciatore ….si può configurare come gravemente antisportivo ai sensi dell’art. 19 comma 4 del C.G.S..

Decisione C.S.A.: C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTARIA LUCA FLAVIO SEGUITO GARA ARCONATESE/SEREGNO DEL 18.3.2018

Massima: La Corte, sentito l’assistente arbitrale, in accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. Verificato che, in seguito al contatto telefonico con l’assistente del direttore di gara posto in essere dal Collegio ….si è effettivamente potuto escludere che il calciatore colpito con lo schiaffo da parte dell’…. abbia sofferto conseguenze di alcun tipo provocate dal colpo subito; Rilevato che se per un verso la condotta ascritta al calciatore …. risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara e dell’assistente che, per costante avviso di questa Corte assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, dal momento che il calciatore tesserato per la società ricorrente ha indubbiamente realizzato una azione scorretta nei confronti dell’avversario indirizzandogli uno schiaffo al volto a gioco fermo, nondimeno sia dal referto arbitrale sia in seguito al colloquio telefonico intervenuto con l’assistente dello stesso, non risulta che, a seguito del fatto, il calciatore avversario abbia riportato conseguenze lesive, né tantomeno abbia sofferto dolore; Ritenuto quindi che, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare inidoneo a costituire condotta violenta, potendosi ricondurre, più propriamente, nell’alveo della condotta antisportiva, sia per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale sia per l’inidoneità del mezzo a provocarle, di talché sussistono i presupposti per ritenere non congrua la sanzione inflitta e quindi per ritenere maggiormente aderente al fatto la sanzione a carico del calciatore ….. della squalifica di 2 giornate effettive di gara, riformandosi in tal senso la decisione del Giudice sportivo qui gravata.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 154/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. MARCHESE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

GRAVINA/TARANTO DEL 10.2.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, in accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara “per aver colpito, con il pallone lontano, un avversario con un calcio al volto. Il Giudice Sportivo nel provvedimento disciplinare reclamato enuclea la condotta violenta attribuita al …., omettendo di contestualizzare l’episodio per come circostanziato nel rapporto dell’Arbitro. Lo stesso Arbitro, infatti, in sede di audizione telefonica, ha ulteriormente precisato di non aver rilevato alcuna intenzionalità violenta nel gesto del ….che invece a suo giudizio deve più correttamente ricondursi alla volontà del calciatore di rialzarsi da terra prima dell’avversario, con il quale era venuto a contatto, finendo a terra a seguito di un contrasto di gioco.  Pertanto, sulla base di quanto meglio chiarito e precisato dal Direttore di gara all’uopo interpellato, ritiene la Corte difetti nel caso di specie l’elemento della volontarietà della condotta violenta prevista e punita dall’art. 19.4, lett. b, del C.G.S. configurandosi la meno grave fattispecie di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 153/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. TOMASZ MATEUSZ KUPISZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CESENA DEL 02.12.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara “per avere al 33° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. La Corte, sentito telefonicamente il Quarto Ufficiale di gara che ha confermato l’assenza di violenza nella condotta del …., ritiene di accogliere il ricorso rideterminando la sanzione in due giornate effettive di gara in applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 152/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 6.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. CORREGGESE 1948 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARIOTTI ALESSIO SEGUITO GARA CORREGGESE/PIANESE DEL 3.9.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara per avere, in reazione ed a gioco fermo, afferrato al collo un calciatore avversario. Si legge effettivamente nel referto arbitrale che il calciatore della ……. “durante una mass confrontation metteva le mani al collo di un’avversario”.  Siffatta descrizione dell’episodio, tuttavia, non corrisponde all’aver “afferrato al collo un calciatore avversario”, in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, non è ravvisabile alcuna condotta violenta da parte del calciatore ….. (viceversa espressamente ravvisata, nello stesso referto arbitrale, nel comportamento del calciatore …..), il quale ha evidentemente commesso solo un gesto inconsulto senza alcuna volontà di creare danno all’avversario. Il fatto deve pertanto più correttamente essere inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 152/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 6.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FERRI DANIELE SEGUITO GARA CORREGGESE/PIANESE DEL 3.9.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto […] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF). Nel quantificare la sanzione da irrogare per tutte le tipologie di comportamenti violenti o antisportivi occorre che il giudice sportivo consideri la sussistenza di eventuali circostanze attenuanti ovvero aggravanti. L’art. 19 C.G.S., però, non specifica quali siano simili circostanze; per cui, la loro concreta individuazione è lasciata alla giurisprudenza, che sovente applica analogicamente le circostanze tipizzate nell’ambito dell’ordinamento penale. Ebbene, un referto arbitrale così generico, come quello del caso di specie, impedisce a questa Corte di ricostruire la cornice fattuale in cui si iscrive la condotta del …., al fine di rilevare circostanze aggravanti a carico di costui.  Inoltre, non si comprende quale sia stata la dimensione della mass confrontation (letteralmente “confronto di massa tra calciatori”) e segnatamente se questa abbia assunto il tenore di una vera e propria rissa oppure sia rimasta sul piano di un acceso confronto verbale. Né è possibile trarre maggiori elementi dai referti dei due assistenti, che si risolvono in un laconico “nulla da segnalare”, né la relazione arbitrale è stata rinforzata da un supplemento teso a spiegare meglio i contorni della vicenda. Pertanto, in assenza di elementi fattuali aggravanti questa Corte considera sproporzionata la sanzione di 3 giornate di squalifica irrogata dal giudice di prime cure al tesserato della ……. e applica l’art. 19, comma 10, C.G.S. per cui “al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 17.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARITIME FUTSAL AUGUSTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MURO SALVATORE SEGUITO GARA META C5/ MARITIME FUTSAL AUGUSTA DEL 15.4.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per il comportamento violento, tenuto nei confronti del portiere avversario.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. INGRETOLLI CRISTIANO SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore “per avere rivolto ad un A.A. espressione ingiuriosa e frase blasfema”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC MORACCI LEONARDO SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara “per avere afferrato un calciatore avversario con entrambe le mani al collo”. Il comportamento tenuto dal calciatore sulla scorta del referto arbitrale non va qualificato come violento ma come gravemente antisportivo.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 dell’11.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FANTI FEDERICO SEGUITO GARA S. NICOLÀ/AVEZZANO DEL 08.04.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara in quanto “calciatore in panchina, a gioco fermo, entrava indebitamente sul terreno di gioco, spingendo e strattonando violentemente un calciatore avversario contestualmente rivolgendogli espressioni offensive”. Il comportamento tenuto dal calciatore sulla scorta del referto arbitrale non va qualificato come violento ma come gravemente antisportivo.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 141/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 207/DIV del 24.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PETRELLA MIRCO SEGUITO GARA TRIESTINA/FANO DEL 22.04.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per aver colpito un avversario al basso ventre costringendolo ad abbandonare la gara.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 131/CSA del 24 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 191/DIV del 09.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIATORE B.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA OLBIA/LIVORNO DEL 07.04.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore  “per avere colpito volontariamente con una gomitata al volto un avversario”

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 122/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.M.L. SEGUITO GARA PIANESE/VILLABIAGIO DELL’11.03.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara “ per avere, in occasione di un calcio d’angolo, disinteressandosi del pallone,  colpito un calciatore avversario  con un pugno alla testa “. E’ possibile, infatti, condividere  la ricostruzione dei fatti così come riportati nel ricorso secondo il quale si è trattato di un gesto, sicuramente caratterizzato da foga eccessiva e di conseguenza da pericolosità, ma realizzato nel corso di una azione di giuoco , ed effettivamente non diretto a colpire l’avversario, ma a permettere lo sviluppo dell’azione offensiva. A questa conclusione è possibile pervenire non solo sulla scorta delle logicamente apprezzabili deduzioni difensive, ma anche in base alla lettura dello stesso referto arbitrale secondo il quale il comportamento sanzionabile del …..era consistito: “ col pallone a distanza di gioco, andava in contrasto aereo contro un avversario…..”. Non si è trattato, quindi, di un calcio d’angolo, e, quanto “al pugno alla testa”, deve ritenersi che questo sia stato semplicemente il risultato non di una azione diretta a colpire il marcatore, ma del movimento effettuato a braccia larghe, come quasi sempre avviene nei contrasti aerei, volto a colpire il pallone prima del giocatore avversario.  Vi è, quindi, spazio per l’adeguamento della sanzione inflitta alla diversa gravità del caso così come sopra configurato, che appare equo, con una corretta applicazione del criterio dosimetrico della pena, ridurre a 2 giornate di squalifica.

Decisione C.S.A.:C. U. n. 121/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 13.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE L.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA/MONOPOLI DELL’11.03.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore “per avere colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo”.

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 114/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 45 del 13.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. C.V.SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/NAPOLI FEMMINILE DEL 10.12.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso riduce alla calciatrice la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara “per aver colpito una calciatrice avversaria con un calcio in reazione”. Il direttore di gara, che nel referto aveva indicato il comportamento della …. come violento, nel supplemento dello stesso, nel descrivere il fatto che ha dato origine alla espulsione della calciatrice, ha evidenziato che il “calcio in reazione alla calciatrice avversaria” è stato dato “in modo non violento e senza provocare un danno fisico”. Per tale ragione nel comportamento tenuto dalla ….. è  da  ravvisare  una  condotta gravemente antisportiva, piuttosto che una condotta violenta.

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 113/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO VENEZIA FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. D.M. SEGUITO GARA PALERMO/VENEZIA DEL 2.12.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere, al 34° del secondo tempo, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto all’arbitro, con plateale gestualità, un’espressione ingiuriosa. La Corte, esaminato il ricorso, e viste le precedenti decisioni del Giudice Sportivo nonché della stessa Corte in ordine a fatti analoghi, rileva la sanzione di 2 giornate, così come richiesta dalla ricorrente, congrua in ordine al fatto commesso dal calciatore.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 97/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 86 DEL 24.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. FABRIANO CERRETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IBOJO NICHOLAS ABEDOY SEGUITO GARA FABRIANO CERETO/CAMPOBASSO DEL 21.1.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere colpito a gioco in svolgimento ma a palla lontana un calciatore avversario con una gomitata alla nuca”. Il ricorso va accolto in quanto, alla luce del referto arbitrale così come integrato dalla stesso Direttore di gara, non è ravvisabile una condotta violenta ma una condotta antisportiva.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 96/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 99/DIV del 05.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIEL ONESCU SEGUITO GARA CATANZARO CALCIO/RACING FONDI DEL 03.12.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore "per aver spinto un avversario con la propria mano con forza e volontariamente, toccandolo al livello  del collo e facendolo indietreggiare di un metro. L’avversario non ha riportato alcuna lesione". Invero la descrizione della condotta operata dall’arbitro evidenzia la natura della stesa potenzialmente lesiva, come tenuta dal calciatore …, anche in considerazione della zona del corpo dell’avversario attinta. In considerazione di ciò, va tenuto presente che la valutazione della condotta posta in essere ha già considerato la non particolare gravità della stessa, tanto è vero che la sanzione è stata irrogata in misura inferiore al minimo edittale previsto, in forza dell’attenuazione consentita dall’art. 16 C.G.S..

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 95/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. P.A.Z. PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTE MARCO SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/AZ PICERNO DEL 19.11.2017

Massima: La Corte, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riduce al calciatore la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara il quale era stato sanzionato, per “reiterati atti di violenza in reciproco danno nei confronti di un avversario al termine della gara”. In ordine alla dinamica dei fatti, così come rappresentata dall’arbitro, emerge che il comportamento tenuto dal calciatore …. non rivesta i connotati della violenza, quanto piuttosto quelli della “condotta gravemente antisportiva”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 85/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.G.F.SEGUITO GARA PIANESE/CORREGGESE DEL 07.01.2018

Massima: La Corte, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riduce al calciatore la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara il quale era stato sanzionato, per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca per poi rivolgergli gesti irridenti che generavano un clima di tensione. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 84/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. PONSACCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.M. SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/PONSACCO DEL 17.12.2017

Massima: La Corte, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riduce al calciatore la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara il quale era stato sanzionato in quanto espulso per proteste accompagnate da comportamento minaccioso, nonostante il fattivo intervento dei dirigenti della sua squadra per farlo allontanare, si divincolava e urlava ripetutamente al Direttore di gara espressioni offensive”. Invero nel rapporto di gara del 17.12.2017 si attesta:A fine gara, dopo il triplice fischio, ma ancora sul terreno di gioco il sig. ……veniva espulso perché dapprima di avvicinava alla mia persona, con fare minaccioso, protestando veementemente e dicendo: “come fai a dare un rigore così!” Allontanato dai propri dirigenti, riusciva a divincolarsi e a tornare verso la mia persona urlandomi in faccia: “sei scarso!” Affermazione che ripeteva più volte”. In effetti, dalle affermazioni riportate nel verbale di gara non emergono minacce da parte del giocatore, bensì proteste, sia pure ripetute e veementi nei riguardi dell’operato del direttore di gara.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA APRILIA/NUORESE DEL 22.10.2017

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riduce al calciatore la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara il quale era stato sanzionato “per aver a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata alla nuca”: L’arbitro della gara ha precisato che il comportamento non era mosso da intento violento, ma volto esclusivamente al recupero del pallone.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIE S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.F. SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA S.R.L./POTENZA CALCIO DEL 22.10.2017

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riduce al calciatore la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara il quale era stato sanzionato perchè "colpiva a gioco fermo con una testata volontaria un calciatore avversario. L’arbitro della gara ha ulteriormente approfondito e precisato la condotta antisportiva posta in essere dal Calciatore che si è manifestata attraverso una testata reciproca con altro calciatore, non avente quel carattere di violenza che appariva ad una prima ricostruzione della vicenda.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 70/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 51 del 2.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL  CALC. C.M. SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  P.F. SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D.  F.C.  ISOLA  CAPO  RIZZUTO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLAMMENDA  DI  2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE SEGUITO GARA  ISOLA  CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal calciatore riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara: “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, protestava e ritardava l’uscita dal terreno di gioco”. Questa Corte ritiene che la condotta, posta in essere dal calciatore all’indirizzo del Direttore di Gara, sebbene censurabile, possa essere sanzionata con la squalifica per 1 ulteriore giornata di gara, rispetto a quella automatica discendente dall’espulsione per doppia ammonizione.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 70/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ  F.C.  APRILIA  SSD  S.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL  CALC.  M.F. SEGUITO  GARA OSTIA MARE/APRILIA DEL 29.10.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal calciatore riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto. La dinamica dei fatti, così come ricostruita negli atti ufficiali, non consente di qualificare come violenta la condotta posta in essere che invece risulta connotata di grave antisportività e come tale riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 19 comma 4, lett. a) C.G.S. Conseguentemente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo e parzialmente riformata la decisione impugnata .

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 66/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 23.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE L.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  FUTSAL CISTERNINO/COME DOSSON C5 DEL  20.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per aver rivolto all’arbitro frasi offensive. Dal rapporto arbitrale si evince che all’atto della notifica dell’ammonizione per comportamento antisportivo, intervenuta al 13 del secondo tempo regolamentare, il calciatore si rivolgeva in maniera plateale nei confronti del secondo Arbitro,  destinandogli la seguente espressione offensiva ed ingiuriosa: “Ma v………. Per quanto concerne la misura della sanzione inflitta al reclamante dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, C.G.S.Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonc l’eventuale recidiva.La sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara risulta pienamente conforme al dettato normativo, oltre che commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati. Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critic (cfr. Corte giust. fed., 28.4.2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19.1.2010, cit.; Corte giust. fed., 19.1.2010, cit.). La condotta in questione, dunque, richiede che l’espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell’integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell’opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti. La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa. Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata. Ritenuto che le reiterate proteste poste in essere dal calciatore eccedano i limiti naturali del cd. diritto di critica, questa Corte, conformemente a quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, qualifica tale condotta come irriguardosa. Tra l’altro non può non evidenziarsi l’ulteriore circostanza che il …., uscendo dal recinto di gioco, abbia sbattuto violentemente la porta di ingresso e abbia deciso di posizionarsi in tribuna spettatori fino al termine della gara, a conferma che la condotta posta in essere dal reclamante non possa essere ritenuta, come contrariamente affermato dal suo legale rappresentante, improntata al rispetto e all’educazione.

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