L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 97 DEL 07.12.2018 – Coppa Italia – Delibera –
Gara Soc. BOLOGNA – Soc. CROTONE
Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n.1.3 (a mezzo e-mail pervenuto alle ore 9.30 del 25 dicembre 2018) in merito alla condotta del calciatore Andrea Poli (Soc. Bologna) consiste nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 38° del primo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale,
considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressone blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3 bis, lett. a) e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Andrea Poli (Soc. Bologna) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.