L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 97 DEL 07.12.2018 – Coppa Italia – Delibera –

Gara Soc. BOLOGNA – Soc. CROTONE

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n.1.3 (a mezzo e-mail pervenuto alle ore 9.30 del 25 dicembre 2018) in merito alla condotta del calciatore Andrea Poli (Soc. Bologna)  consiste nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 38°  del primo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale,

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato  dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressone blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3 bis, lett. a) e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore  Andrea Poli (Soc. Bologna)  con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it