Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74 del 06/09/2021 – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 s.r.l./Federazione Italiana Pallacanestro/VL Pallacanestro Pesaro s.s.r.l.

Decisione n. 74
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Guido Cecinelli
Marcello De Luca Tamajo
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2021, presentato, in data 15 maggio 2021, dalla società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Cassì,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
e nei confronti
della società VL Pallacanestro Pesaro s.s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Terenzi e Renato Terenzi,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro, resa con C.U. n. 863 del 22 aprile 2021 C.S.A. n. 13, pubblicata il 28 aprile 2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 19 luglio 2021, il difensore della parte ricorrente - Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 s.r.l. - avv. Enrico Cassì, in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams, nonché, presenti personalmente presso i locali del CONI, l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP; l’avv. Maurizio Terenzi, per la resistente VL Pallacanestro Pesaro s.s.r.l., e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
1. Con il ricorso in epigrafe, la società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 s.r.l. (d’ora innanzi, anche solo “Fortitudo”) ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro, resa con C.U. n. 863 del 22 aprile 2021 C.S.A. n. 13, pubblicata il 28 aprile 2021, nella parte che ha definito il procedimento intrapreso dal club ricorrente per l’impugnazione della regolarità e del risultato della gara del Campionato di Serie A maschile n. 208 del 10 aprile 2021 tra Fortitudo Bologna e VL Pallacanestro Pesaro, disponendone l’omologazione con il risultato che era stato conseguito sul campo.
La vicenda portata alla cognizione del Collegio trae origine dal reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale della FIP, con il quale la Fortitudo contestava la posizione irregolare dell'atleta Justin Devaughn Robinson, in forza di addotte violazioni, da parte della Società VL Pallacanestro Pesaro, dei protocolli sanitari per il contenimento dell'emergenza da COVID-19 della Federazione Italiana Pallacanestro.
In particolare, il primo aprile 2021, il giocatore della VL Pesaro, Justin Devenaugh Robinson, risultava positivo al Covid-19, con contestuale isolamento/quarantena e comunicazione alla locale Autorità Sanitaria. L’atleta, quindi, non disputava la seguente la gara di campionato contro la Universo Treviso del 3 aprile 2021. Il successivo 10 aprile, nondimeno, la VL Pesaro schierava in campo Robinson nella partita di campionato disputata a Bologna contro la ricorrente.
Il Giudice di prime cure, con provvedimento del 13 aprile 2021, acquisiti i documenti ed informazioni circa lo stato sanitario dell'atleta, così disponeva: “considerato però che non è prevista nei protocolli COVID della Federazione Italiana Pallacanestro alcuna sanzione specifica per la violazione degli stessi e che tanto meno nulla è riportato in materia di omologazione delle gare; ritenuto peraltro che non sia corretto ed equo assimilare la violazione di un protocollo sanitario al non rispetto delle regole inerenti al tesseramento e/o alla tipologia dello stesso, anche in forza del divieto di "analogia in malam partem"; tenuto conto che, tutto quanto ciò premesso, questo Giudice non ritiene né necessario né possibile procedere ad alcuna valutazione di merito dei fatti addotti dal ricorrente e comunque documentati dalla controparte; visti gli artt. 18 e 49 R.G. PQM Respinge l'istanza ex art. 94 R.G. perché nei Protocolli COVID federali non è prevista alcuna previsione specifica in materia di omologazione delle gare in caso di violazione degli stessi. Omologa la gara FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL - VL Pallacanestro Pesaro con il risultato finale della gara sul campo, 77 - 79. Dispone addebitarsi il relativo contributo. Trasferisce gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in merito ad eventuali violazioni dei Protocolli COVID da parte della Società VL Pallacanestro Pesaro e/o di suoi tesserati”.
2. Statuendo sul gravame interposto, la Corte Sportiva di Appello, con la decisione impugnata, ne ha disposto il rigetto.
I giudici di appello, pur ritenendo che l’atleta Justin Devaughn Robinson non avesse rispettato il periodo di isolamento previsto di 10 giorni, rigettavano il gravame, rilevando, infatti, che “la richiesta della reclamante di voler omologare la gara 0-20, ovvero disporre la ripetizione della stessa, non è meritevole di accoglimento, in quanto, come correttamente stabilito dal Giudice di primo grado, non vi è alcuna previsione normativa che stabilisca casi analoghi, né si ritiene che la violazione dei protocolli COVID sia assimilabile alle violazioni relative al tesseramento, come quella richiamata nel reclamo (art. 1 comma VII RET “L’atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP”). Infatti, in base all’art. 3 comma III del Regolamento di Giustizia, che stabilisce quali siano i criteri interpretativi delle norme, “le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia
in presenza della espressa previsione della relativa infrazione”, e nel caso di specie non si ritiene si possa effettuare alcun tipo di interpretazione estensiva delle norme. Infatti, sia la norma che disciplina la partecipazione di atleti a gare, di cui all’art. 49 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, sia la previsione della violazione relativa agli obblighi inerenti la partecipazione a gare, espressamente prevista dall’art. 48 R.G., sia quella di cui al successivo art. 49 R.G., che prevede quali siano le infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara (“La punizione sportiva della perdita della gara, oltre ove prevista specificatamente, si applica a: a) tutte le violazioni degli artt. 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 34 comma 1, 35 commi 2-4-8, 41, 42, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare. b) la violazione del divieto di sostituire un giocatore Under con altro di maggiore età, nei Campionati dove sussiste l’obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori Under; c) la violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 50 comma 4 R.E. Gare”), contengono tutte puntuali elencazioni, precise individuazioni delle singole fattispecie ed espresse previsioni delle relative sanzioni. […] Un’applicazione analogica, come chiesta di fatto dalla reclamante, sarebbe stata infatti consentita solo in “casi simili o materie analoghe”, come previsto dal comma II del suddetto articolo (“In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”), e per una fattispecie così inedita ed eccezionale, ed in un contesto così particolare e, ci si auspica, irripetibile, non si ravvedono similitudini né analogie”.
3. Con il ricorso indicato in epigrafe, la Fortitudo Bologna ha dedotto i seguenti motivi di diritto.
i) “Omessa motivazione in relazione al giudizio di “incompetenza” ed “insindacabilità” della certificazione di idoneità - Violazione di norme in relazione al protocollo COVID-Fip, all’art.13 del Regolamento Sanitario Fip ed agli artt. 1-2 Reg. Es. Tess. (12) ed alla consequenziale posizione irregolare ex art. 52 RE Gare e 49 RG”.
Secondo la ricorrente, in sintesi, la accertata violazione del periodo di isolamento avrebbe dovuto essere sufficiente a non potere riconoscere alcuna efficacia, significato e valenza al carteggio “sanitario” che è stato esibito dalla VL Pesaro. Il Protocollo anti Covid emanato dalla FIP, infatti, non ammetterebbe deroghe di sorta, con la conseguente - per effetto della accertata positività dell’atleta - carenza della idoneità agonistica dell’atleta, come prescritto dal richiamato Regolamento sanitario della FIP.
ii) “Violazione di norme in relazione alla duplice funzione del giudice sportivo dettata dall’art. 57 Statuto Fip e dagli artt. 7 n. 2-3, 88, 94 e 95 RG Fip”.
La ricorrente ha censurato la decisione della CSA ove, da una parte, ha qualificato il provvedimento di omologazione del risultato di gara come una sanzione disciplinare, in quanto trattasi, nel caso di specie, di un mero giudizio di regolarità della gara con riferimento alla posizione dell’atleta in questione; e, dall’altra, ha conseguentemente ritenuto ostativo alla richiesta della omologazione con il risultato di 0-20, ovvero della ripetizione della gara, il divieto di analogia sancito dall’art. 7, n. 3, R.G.
iii) “Violazione di norme in relazione all’art. 7 n. 2, RG art.1 n. 7, RE Tess. e art. 52 RE Gare”.
La Fortitudo Bologna ha, infine, censurato la parte della decisione ove si è ritenuto che la violazione dei protocolli Covid non potesse essere assimilabile alle violazioni relative al tesseramento (e, segnatamente, all’art. 1, comma 7, RET ss). Evidente sarebbe, altresì, la contraddizione della motivazione impugnata, in quanto, ferma la accertata violazione dei protocolli Covid (per la violazione dell’isolamento), la CSA, da un canto, ha affermato (errando) il dovere di attenersi al criterio interpretativo previsto ex art. 7, n. 3, RG per le sanzioni disciplinari (nessuna sanzione se non espressamente codificata, e quindi divieto di qualsiasi analogia), e, dall’altro, alla pagina successiva avrebbe contestualmente affermato l’opposto, motivando la asserita inapplicabilità della analogia consentita dall’art. 7, n. 2, RG, adducendo (erroneamente) la asserita inesistenza delle analogie e dei casi simili (quindi teoricamente possibili) richiamati dal comma 2.
La Fortitudo Bologna ha chiesto, dunque, che il Collegio “riconosca ammissibilità e fondamento delle censure di legittimità sollevate dal Club ricorrente ed in accoglimento dei relativi motivi d’appello voglia ritenere che nelle parti impugnate la Decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIP impugnata resa con C.U. n.863 del 22 Aprile 2021 Corte Sportiva d’Appello n.13 è inficiata dalla errata interpretazione ed applicazione dei criteri interpretativi sanciti dall’art. 7 n. 2 e n. 3 RG Fip (puntualmente richiamati anche dalle Disposizioni Generali dei Regolamenti Esecutivi della detta Federazione), nonché dalla errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1 n. 7 R.E.Tess. e n. 52 R.E. Gare Fip, ed in parziale revoca della detta Decisione dichiari conseguentemente che in occasione della gara del Campionato italiano di pallacanestro Serie A 2020/2021 n. 208 disputata a Bologna il 10 Aprile 2021 tra la Fortitudo Pallacanestro Bologna e la VL Pallacanestro Pesaro, la detta VL Pesaro ha iscritto a referto e schierato in campo un tesserato in posizione irregolare o comunque in dispregio della normativa federale (l’atleta Justin Devenagh Robinson). Per l’effetto, non necessitando la controversia di istruttoria ulteriore, l’adito Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi degli artt. 65, n.3, e 49 RG e dell’art. 52 RE Gare FIP e/o di qualsivoglia altro principio normativo, voglia decidere la controversia revocando la originaria omologazione con il risultato conseguito sul campo della gara in contestazione disponendone la definitiva omologazione con il risultato di 0-20 in favore della ricorrente Fortitudo Bologna (rimanga ferma ed estranea al ricorso la disposta trasmissione degli atti alla Procura Federale). Con ogni effetto consequenziale sulla Classifica Finale.
4. Si è costituita in giudizio la FIP.
La difesa della Federazione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, tanto per carenza dei presupposti di cui all’art. 54 CGS CONI, in quanto questione “bagatellare”, quanto per una carenza di interesse, poiché, in tesi, l’accoglimento della domanda principale non arrecherebbe alla ricorrente alcun concreto vantaggio e tale esito è prova della inesistenza, a monte, di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutele nella presente sede.
Nel merito, in ogni caso, la Federazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, la VL Pallacanestro Pesaro, concludendo per l’inammissibilità del ricorso o comunque per la sua infondatezza nel merito.
Con memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI, la ricorrente ha contro argomentato in punto di competenza di questo Collegio, di interesse ad agire, e, nel merito, ribadendo le conclusioni contenute nel ricorso.
La Procura Generale, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ed in ogni caso per la reiezione dello stesso nel merito.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto dalla Fortitudo Pallacanestro Bologna risulta inammissibile per carenza di interesse ad agire, nella peculiare veste processuale dell’interesse a ricorrere.
Ritiene, all’uopo, il Collegio di dover procedere ad una oggettiva analisi degli atti processuali del presente giudizio di legittimità, laddove la stessa Società ricorrente ha sin da subito ed autonomamente posto l’accento sul tema dell’interesse a ricorrere, sul quale il contraddittorio - in special modo con la FIP - è stato diffuso e completo, avendo la Fortitudo fatto riferimento ai criteri di “reciproca lealtà, rispetto delle regole ed uguaglianza di trattamento, oltre che per l’interesse più prettamente agonistico a vedersi comunque riconosciuta la corretta Classifica Finale cui ha certamente diritto alla luce delle irregolarità della gara qui contestata […]” (cfr. ricorso Fortitudo, pag. 27).
Su tale aspetto preliminare, come sopra esposto, la Federazione resistente ha ampiamente contestato le affermazioni – in verità generiche – della ricorrente, sostenendo e documentando la tesi dell’inesistenza di detto interesse in ragione della avvenuta definizione della classifica finale del Campionato di Serie A di basket in data 2 maggio 2021, e quindi in data antecedente rispetto alla proposizione del ricorso (15 maggio 2021). Ha, in tal senso, rilevato, la difesa della FIP che l’esito della gara contestata sarebbe stato in buona sostanza ininfluente sulla graduatoria, sia per la società ricorrente che per V.L. Pallacanestro Pesaro.
In ordine ai superiori rilievi, la difesa della Fortitudo ha contro dedotto, nell’ambito della memoria ex art. 60, quarto comma, CGS CONI, affermando l’esistenza di un proprio interesse “oggettivo, diretto e concreto” (cfr. memoria Fortitudo, pag. 4), sostenendo il proprio assunto difensivo mediante nuova produzione documentale - nello specifico, il doc. n. 20 -, attestante, a detta della ricorrente, l’attualità dell’interesse a ricorrere.
Il Collegio reputa, quindi, di dover preliminarmente esaminare la questione relativa alla sussistenza dell’interesse ad agire della società ricorrente, atteso che il difetto d’interesse all’impugnazione è causa d’inammissibilità del gravame, assorbente l’esame del merito del ricorso e di ogni altra questione (cfr., Collegio di Garanzia, I Sez. decisione n. 56 del 10 settembre 2018).
Le controdeduzioni formulate dalla Fortitudo, a fronte della fondata eccezione preliminare d’inammissibilità sul punto, sollevata dalla Federazione resistente, non appaiono meritevoli di accoglimento, laddove, in ogni caso, la carenza di tale requisito è comunque rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio. La carenza di detto requisito costituisce, pertanto, un ostacolo per la trattazione nel merito della domanda, anche al fine di evitare inutile attività processuale.
Ed invero, l’interesse ad agire è definibile quale condizione dell’azione - e quindi relativa ad ogni tipo di azione o impugnazione - diretta al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’imprescindibile intervento di un Giudice, nello specifico mediante rimozione o modifica del provvedimento impugnato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2969 del 12 maggio 2020), al quale viene rivolta la richiesta di tutela. In ragione della riportata pacifica definizione, la portata dell’interesse è stata nel corso del tempo individuata e delineata dagli interpreti mediante l’utilizzo di ulteriori e più pregnanti caratteristiche.
Deve farsi, infatti, riferimento a tre diversi criteri: la natura personale dell’interesse, nel senso che l’ipotetico risultato deve essere vantaggioso per colui che propone il ricorso; l’attualità dell’interesse, ossia che tale condizione debba preesistere alla proposizione del gravame, o quantomeno essere contestuale allo stesso; la concretezza dello stesso, identificabile mediante una valutazione che faccia riferimento ad un pregiudizio concreto verificatosi ai danni del soggetto che esercita l’azione.
I citati elementi sono stati in più occasioni opportunamente ed esaustivamente delineati da costante giurisprudenza dell’odierno Collegio di Garanzia, il quale ha in argomento chiarito che “l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice” (Collegio di Garanzia, I Sez. decisione n. 37 del 16 maggio 2019; conf., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, n. 2057/2019).
Il Collegio ha affrontato la presente questione anche in diverse ulteriori pronunce, tra le quali vale la pena richiamare la decisione n. 56, emessa dalla I Sezione in data 10 settembre 2018: “in linea con l’insegnamento della giustizia amministrativa, l’interesse ad agire deve essere valutato in astratto, ossia con riferimento al contenuto della domanda di giustizia azionata ed è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell’effettiva utilità che ne potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato”.
Con riferimento alla fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, pur ravvisando l’esistenza di un astratto interesse in capo alla Fortitudo - quale soggetto ricompreso nell’ordinamento sportivo - derivante dalla proposizione del ricorso, lo stesso non è a dirsi per quanto concerne gli ulteriori imprescindibili requisiti della attualità e della concretezza.
E’, infatti, pacifico - oltreché documentalmente provato dalla FIP e non contestato - che il ricorso innanzi al Collegio sia stato introdotto dopo la fine del campionato regolare, con una classifica finale che ha definitivamente delineato le posizioni di accesso ai play-off scudetto e retrocessioni: ebbene, né la Fortitudo né la Pallacanestro Pesaro risultano essere interessate a tali posizioni, non potendo accedervi né potendo retrocedere in Serie A2, a prescindere da un esito favorevole o meno della gara e, quindi, del ricorso: non si dimentichi, a tal proposito, che la richiesta di tutela avanzata dalla Società ricorrente ha ad oggetto la revoca dell’originaria omologazione della gara con il risultato vittorioso conseguito da Pesaro sul campo, con omologazione del diverso risultato di 0-20 in favore della Fortitudo, “con ogni effetto consequenziale sulla Classifica Finale”.
Non può, altresì, superarsi la coerente e ragionevole posizione assunta sul punto dal Collegio, il quale qualifica la c.d. “vittoria a tavolino” come una extrema solutio da applicare in ipotesi residuali, anche in ragione del principio che fornisce prevalente valore al risultato conseguito sul campo, quale corollario del più ampio criterio del merito sportivo, tale essendo il fine ultimo dell’ordinamento sportivo (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 56/2018 cit.).
Il deficit di concretezza dell’interesse a ricorrere in capo alla Fortitudo è, quindi, conclamato dalla finalità individuata dalla ricorrente medesima, relativa, per l’appunto, alla classifica finale del campionato: il risultato del match, come provato in atti, è invero ininfluente sulla graduatoria. Concretezza che non può, nondimeno, ravvisarsi nei generici ed indeterminati principi di reciproca lealtà e rispetto delle regole che parte ricorrente vorrebbe porre a fondamento della propria impugnazione: diversamente, qualsivoglia condotta che in astratto potrebbe ritenersi lesiva di tali criteri - pur di indubbia rilevanza - potrebbe essere portata al vaglio del Collegio, con la conseguenza di congestionare il sistema di giustizia sportiva con procedimenti privi di risvolti pratici meritevoli di effettiva tutela.
Ed anche l’immagine e l’appetibilità verso gli sponsor - parimenti evocati dalla difesa della Fortitudo nella memoria ex art. 60, quarto comma, per giustificare il proprio interesse al provvedimento giudiziale, ed in ipotesi lesi dalla pronuncia di omologazione della gara emessa dalla Corte di merito - rappresentano interessi di natura economica e commerciale di carattere generale che, in mancanza di specifica prova, non assumono la già indicata connotazione di concretezza.
La definizione della classifica al momento della proposizione del ricorso e l’omessa incidenza del risultato della gara sulla medesima sono aspetti che rilevano anche sulla mancanza di attualità dell’interesse ad impugnare in capo alla Fortitudo, e detto rilievo non è stato, peraltro, positivamente superato mediante l’ulteriore produzione documentale di parte ricorrente.
Ritiene, infatti, l’odierno Collegio che la questione relativa al ranking europeo - anch’essa citata dalla società ricorrente a supporto del proprio presunto interesse - non sia dirimente in senso favorevole alla Fortitudo, atteso che la formale richiesta di ammissione alla Basketball Champions League 2021/2022 (cfr. doc. n. 20 Fortitudo) è stata trasmessa dalla società ricorrente in data 28 maggio 2021, quindi anch’essa in data successiva alla proposizione dell’odierno gravame, di fatto privando quest’ultimo del cennato requisito di attualità.
Pur ritenendo l’esame di tale questione preliminare assorbente rispetto al sindacato sul merito dei motivi di ricorso, osserva, comunque, il Collegio che le censure formulate dalla ricorrente sono sotto altro punto di vista inammissibili e/o comunque non meritevoli di accoglimento, poiché infondate.
Invero, il primo motivo di gravame evidenzia una asserita omessa motivazione della sentenza impugnata che, in realtà, si traduce in una richiesta di riesame del merito della vicenda mediante un continuo richiamo ai fatti di causa ed alla produzione documentale della società resistente nei gradi di giudizio endofederali: si rammenta, a tale stregua, che “il Collegio di Garanzia dello Sport, lungi dal valutare nuovamente il materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento endofederale, procede ad un apprezzamento dell’iter logico-giuridico della motivazione adottata dalla Corte Federale d’Appello e valuta che la stessa è fondata su fatti accertati in via documentale e su un ineccepibile ragionamento giuridico privo di alcun vizio logico” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 30 del 22 maggio 2018).
Per quanto attiene al secondo e terzo motivo di ricorso, gli stessi sono integralmente infondati: in particolare, deve il Collegio ribadire che l’analogia non è contenuta in una singola norma, ma rappresenta un criterio generale di applicazione delle norme, comunque non attuabile nella fattispecie in esame, in virtù dell’inesistenza di “casi simili o materie analoghe” (cfr. art. 7, comma 2, R.G.) all’emergenza sanitaria da Covid-19: a ciò osta, altresì, il principio di tassatività sancito nel successivo comma terzo, il quale stabilisce che le sanzioni sono irrogate esclusivamente in presenza di espressa previsione della relativa infrazione.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, ed inconferenti sono i richiami normativi - all’evidenza forzati - indicati dalla società ricorrente: l’atleta Robinson della VL Pallacanestro Pesaro non era, infatti, interessato da un vizio relativo al suo tesseramento, come peraltro rilevato dalla difesa di ciascuna delle resistenti, bensì da una condizione oggettiva, ma transitoria, che non avrebbe consentito allo stesso atleta di disputare la gara.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 luglio 2021.
Il Presidente                          Il Relatore
F.to Mario Sanino                 F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 6 settembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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