Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73 del 06/09/2021 – Michele Criscitiello/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 73
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Giuseppe Andreotta
Guido Cecinelli
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2021, presentato, in data 30 aprile 2021, dal sig. Michele Criscitiello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 137 del 1° aprile 2021,
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 4 agosto, il difensore della parte ricorrente, avv. Cesare Di Cintio, personalmente presente presso i locali del CONI, nonché, in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams, l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. Michele Criscitiello ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, assunto con il dispositivo di cui al C.U. n. 147 del 31 marzo 2021 e con le relative motivazioni di cui al C.U. n. 137 del 1° aprile 2021, che, nel respingere il ricorso del suddetto ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 116 del 3 marzo 2021, ha confermato, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività federale fino al 30 aprile 2022, per la violazione dell’art. 35 CGS FIGC.
In occasione della gara di Campionato di Serie D, girone A, del 28 febbraio 2021, tra Folgore Caratese ASD e AC Bra, il sig. Criscitiello (Presidente della Folgore Caratese) veniva sanzionato dal Giudice Sportivo del Dip. Interregionale della LND con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30 aprile 2022, per avere, «al termine della gara, rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all'indirizzo del Direttore di gara stazionando nell'area degli spogliatoi senza mascherina. Inoltre colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna, reiterando le proteste anche durante il breafing con l'osservatore che di fatto non poteva avere luogo. Successivamente, mentre la Terna cercava di abbandonare l'impianto scortata dalle Forze dell'Ordine, il medesimo insisteva nelle proteste seguendo la Terna mentre la filmava con il proprio smartphone. Infine mentre l'Arbitro tentava di introdursi nell'abitacolo, chiudeva con violenza lo sportello dell'automobile colpendolo ad un braccio e provocandogli sensazione dolorifica seguitando a filmare la scena con il proprio cellulare. Sanzione così determinata, ex art. 35 CGS, in ragione della pervicacia della condotta».
2. Decidendo sul gravame interposto, la CSA, con la decisione impugnata, lo respingeva, ritenendo congrua la sanzione inflitta in primo grado, nonché configurando ulteriormente la condotta del sig. Criscitiello come irriguardosa, ex art. 36 CGS FIGC.
In particolare, «senza in alcun modo sminuire il valore del referto della terna arbitrale, che costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (ex art. 62 C.G.S.; in tema cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.U. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.U. 15 maggio 2019, n. 146/CSA), la Corte ha ritenuto indispensabile ascoltare il sig. Marco Di Loreto, arbitro della gara in questione, al fine di dirimere qualsiasi dubbio.
Al sig. Di Loreto, reso edotto dell’importanza della sua testimonianza, è stato chiesto di descrivere quanto avvenuto nel dopo-gara, con specifica attenzione agli accadimenti verificatisi nel parcheggio dell’impianto.
Interrogato, l’arbitro, in primo luogo, ha affermato che il presidente Criscitiello, insieme ad altro dirigente, impediva nel post-gara il colloquio con il proprio osservatore, attraverso un comportamento ingiurioso e irriguardoso. Ha poi ribadito che il ricorrente ha seguito la terna arbitrale nel parcheggio fino all’autovettura, filmandola con il proprio cellulare, senza indossare la mascherina di protezione, come prescritto dal protocollo della Lega di competenza, continuando in atteggiamenti irriguardosi.
Tuttavia, di là da tale condotta – già di per sé censurabile –, come anticipato, risulta rilevante per il caso che occupa il comportamento tenuto dal reclamante nel momento nel quale il sig. Di Loreto saliva sulla propria autovettura. Anche in questo caso l’arbitro, sollecitato nuovamente dalla Corte a chiarire in maniera precisa il susseguirsi degli eventi, ribadiva con assoluta fermezza che dopo aver aperto la portiera dell’automobile per entrare nel veicolo, il Criscitiello, afferrando il suddetto sportello dalla maniglia, lo sbatteva con violenza contro di lui, mentre era ancora in piedi, colpendolo al braccio, sì da provocargli dolore. Il direttore di gara sul punto, va sottolineato, è stato risoluto ed ha fornito una descrizione molto dettagliata della vicenda.
In virtù di quanto precisato, questa Corte non può che qualificare tale specifica condotta come violenta. Un simile comportamento configura la fattispecie di cui all’art. 35, comma 3, C.G.S., la quale prevede la ‘sanzione minima’ dell’inibizione per un anno.
A tale sanzione si aggiungono altri due mesi di inibizione, fino al 30 aprile 2022, per la condotta gravemente irriguardosa tenuta dal presidente Criscitiello, senza soluzione di continuità, sia all’interno che all’esterno dell’impianto, ex art. 36 C.G.S.
Va rimarcato che il comportamento dei dirigenti deve essere sempre rivolto a mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli
ufficiali di gara (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura in violente azioni, costituisce una condotta assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato».
3. Il sig. Criscitiello ha proposto, dunque, ricorso al Collegio di Garanzia articolando i seguenti motivi.
1) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 111 Costituzione e ex art. 2 comma 6 CGS CONI nonché ex art. 44 comma 1 CGS FIGC”.
Invero, la decisone impugnata si fonderebbe su una telefonata intercorsa in camera di consiglio tra la Corte e l’arbitro della gara in questione, e tale circostanza comporterebbe, a detta del ricorrente, una palese violazione delle norme che regolano il contraddittorio ed il principio del giusto processo.
2) “Insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla comminazione di due mesi di inibizione”
Il ricorrente censura la decisione della CSA ove, in tesi, si “aggiungono” due mesi di inibizione per «condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara», ex art. 36 CGS FIGC.
Ebbene, secondo la prospettazione del sig. Criscitiello, non sarebbe possibile comprendere l’iter logico seguito dalla CSA e che ha condotto la stessa a comminare tale ulteriore sanzione, considerando che l’evento del colpo al braccio all’arbitro era già stato sanzionato con l’inibizione di 12 mesi, mentre la condotta «gravemente irriguardosa» è sanzionata dal CGS con un solo mese di inibizione.
Ha concluso il ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia: «- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione impugnata e di decidere la controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell'articolo 62, comma 1, CGS CONI, per tutte le ragioni esposte in narrativa; - in via subordinata, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione impugnata e di rinviare alla CSA, in diversa composizione, nei sensi di cui in motivazione».
4. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per il rigetto del ricorso.
La Procura Generale, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso non può trovare accoglimento per infondatezza dei motivi proposti da parte ricorrente.
Osserva, all’uopo, il Collegio – procedendo all’esame dei motivi di gravame secondo l’ordine proposto dal ricorrente medesimo – che, per quanto concerne la prima doglianza, la difesa di parte ricorrente non ha tenuto in debito conto delle norme e dei principi contenuti nel Codice di Giustizia Sportiva FIGC vigente, che costituisce normativa primaria della disciplina del giuoco del calcio.
Nello specifico - prescindendo da una valutazione sulla rilevanza nella decisione impugnata dell’audizione dell’arbitro e depurato il sindacato del Collegio dalle questioni di puro merito proposte dal ricorrente, sulle quali l’odierno Giudice di legittimità sportiva non può procedere ad un esame in ragione dei noti ed invalicabili limiti di cognizione sanciti dall’ordinamento sportivo e da consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, decisione n. 45/2021) - deve rilevarsi che la gravata pronuncia della Corte Sportiva d’Appello FIGC dell’1 aprile 2021 ha proceduto all’ascolto del direttore di gara in piena osservanza delle norme di diritto e senza in alcun modo travalicare i propri poteri istruttori.
Ed è proprio sul tema del rispetto delle norme di diritto che l’odierno Collegio può esclusivamente concentrare la propria cognizione, poiché, a contrario, “esula dal sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport la rivalutazione del materiale probatorio, di esclusiva competenza del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili” (Collegio di Garanzia, IV Sez., decisione n. 61 del 26 luglio 2019).
Interviene, in detto ambito, l’art. 50, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC - collocato nella Parte II dello stesso, Capo IV, rubricato “norme generali sul procedimento” -, il quale, in ordine ai “poteri degli organi di giustizia sportiva”, attribuisce a tali organi, tra cui rientra ovviamente la Corte Sportiva d’Appello, i più ampi poteri di indagine e accertamento: trattasi, all’evidenza, di una norma di chiusura del sistema tesa a conferire al Giudice di merito ogni strumento di natura processuale previsto dall’ordinamento, idoneo all’accertamento ed alla valutazione di fatti e condotte dei soggetti sportivi coinvolti in un procedimento.
Detto quadro normativo, per quanto rileva nella fattispecie portata all’esame del Collegio mediante la proposizione del presente ricorso, è coerentemente completato dal successivo quarto comma del citato articolo 50 CGS FIGC, norma di sbarramento, la quale testualmente prevede che “Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate”.
L’espressa deroga al principio del contraddittorio tra ufficiali di gara e parti – erroneamente ritenuto violato dalla difesa di parte ricorrente – trova coerente collocazione nell’esigenza di uno
specifico e separato esame della posizione dei primi, i quali soggiacciono a regole e divieti specifici, anche in virtù della delicata posizione che gli stessi ricoprono: al riguardo, ed a mero titolo esemplificativo, deve richiamarsi l’art. 40 del Regolamento AIA, che indica una lunga serie di doveri dell’arbitro, tra cui il rispetto dei principi di lealtà sportiva, trasparenza e rettitudine che devono improntare la condotta del direttore di gara, non solo all’interno del rettangolo di gioco, ma “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (cfr. art. 40 Reg. AIA citato).
Non deve, altresì, tacersi che in ambito probatorio l’audizione disposta dalla Corte di merito dell’arbitro, sig. Di Loreto, quale prova costituenda, non costituisce il perno della pronuncia impugnata, bensì un ulteriore elemento di riscontro che ha condotto al convincimento del Giudice Sportivo unitamente al referto della terna arbitrale, prova documentale privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare, ex art. 61 CGS FIGC (cfr. decisione impugnata, pag. 3).
Alla stregua della disamina del primo motivo di gravame, della pronuncia di merito e delle norme e principi dell’ordinamento sportivo, il Collegio ritiene, pertanto, non meritevole di accoglimento la doglianza formulata dal sig. Criscitiello, atteso che la Corte Sportiva è pervenuta ad una decisione esente da vizi di legittimità, mediante il coerente utilizzo di quei poteri di accertamento ed indagine previsti dalle già indicate norme.
Per completezza di trattazione, ed in considerazione del perdurante riferimento operato dalla difesa di parte ricorrente alle modalità di audizione del direttore della gara Folgore Caratese/Associazione Calcio Bra del 28 febbraio 2021 - telefonica ovvero mediante videochiamata -, il Collegio ritiene parimenti legittimo l’operato del Giudice di secondo grado, avendo opportunamente compulsato l’arbitro in modo conforme all’art. 50 CGS FIGC, tenuto conto dell’emergenza sanitaria Covid-19, che impone il divieto di assembranti o comunque l’opportunità di evitare contatti in presenza, laddove non strettamente necessari, come nel caso di specie: si tratta dei medesimi principi informatori che, in ambito processualcivilistico, vengono osservati dagli organi di giustizia per la c.d. “trattazione scritta” dei procedimenti.
La soluzione del primo motivo di ricorso risulta assorbente del successivo e, tuttavia, il Collegio ritiene parimenti di disporne il rigetto per infondatezza, avendo la Corte di merito ampiamente e condivisibilmente articolato e motivato il carico sanzionatorio in danno del ricorrente Criscitiello, in osservanza delle norme di cui agli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC - le quali disciplinano differenti tipologie di condotte censurabili dei tesserati, “violenta” e “irriguardosa”, con le relative distinte sanzioni - a seguito del legittimo e corretto accertamento dei fatti oggetto del giudizio endofederale.
Il secondo motivo di gravame si concretizza, infatti, in una preclusa richiesta di riesame di questioni di merito relative alle condotte ascritte al ricorrente, che hanno solo di riflesso incidenza sull’impianto motivazionale della sentenza impugnata – peraltro, come già evidenziato, esaustivo e coerente – in riferimento alla scelta ed alla determinazione delle sanzioni inflitte al Criscitiello. All’uopo, si richiamano i consolidati principi enucleati da recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “al Collegio di Garanzia dello Sport è precluso l’esame delle questioni di merito che hanno generato il procedimento giustiziale sportivo, così come è preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie già vagliate dal Giudice a quo. Ebbene, in linea con tali principi, deve ritenersi preclusa in sede di legittimità anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto” (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 11 del 11 febbraio 2019).
Ed ancora, “il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice. Invece, la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l’impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità” (Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 19 del 7 marzo 2017).
In ragione del complessivo tenore delle difese delle parti costituite, ritiene il Collegio di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, compensandole per la metà.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori di legge, compensandole per la metà.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 agosto 2021.
Il Presidente                        Il Relatore
F.to Mario Sanino               F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 6 settembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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