Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75 del 10/09/2021 – Fabio Fiocco/Federazione Italiana Giuoco Calcio

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Decisione n. 75
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Manuela Sinigoi - Relatrice
Giulio Bacosi
Valerio Pescatore
Aurelio Vessichelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 78/2020, presentato, in data 21 settembre 2020, dal sig. Fabio Fiocco, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Zanzi,
avverso
la decisione n. 095/2019-2020 Registro Decisioni CFA, nn. 146/147 Registro Reclami, emessa dalla Corte Federale di Appello della FIGC in data 24 luglio 2020, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal ricorrente avverso la decisione n. 144/TFN-SD 2019-2020 del 24 giugno 2020 - che aveva inflitto, a carico del sig. Fiocco, l'inibizione di 5 anni, con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, oltre all'ammenda di € 25.000,00 - è stata rideterminata la misura delle sanzioni inflitte in capo allo stesso, con la previsione della inibizione di 5 anni oltre all'ammenda di € 25.000,00.
Viste le difese scritte e i documenti prodotti dalle parti;
uditi, nell'udienza del 5 marzo 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - sig. Fabio Fiocco - avv. Alberto Zanzi, nonché l'avv. Noemi Tsuno, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, entrambi in collegamento da remoto; udito il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, presente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, cons. Manuela Sinigoi.
Ritenuto in fatto
Oggetto del presente giudizio è la decisione della Corte Federale d’Appello - SS.UU. - della Federazione Italiana Giuoco Calcio in epigrafe compiutamente indicata, con cui, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal signor Fabio Fiocco avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - depositata in data 24 giugno 2020 e pubblicata sul sito federale in data 25 giugno 2020, con C.U. n. 144/TFN–SD 2019/2020, è stata rideterminata, in riduzione, la sanzione al medesimo inflitta per la violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (artt. 4, comma 1, e 24, comma 2, del vigente CGS), per avere, nella stagione sportiva 2015-2016, “svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio in Piemonte ed in Lombardia, nell’ambito dell’organizzazione a capo della quale vi era il sig. - omissis -, ricevendo dai giocatori dallo stesso procacciati il pagamento delle puntate e rimettendo le somme così ottenute al sig. - omissis -, trattenendo per sé la provvigione pattuita”.
“L’avv. Alberto Zanzi… difensore di fiducia del signor Fiocco…” ha, infatti, proposto ricorso innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione su indicata, invocandone la declaratoria di nullità per “violazione di norme di diritto” e/o quella di “omessa o insufficiente motivazione“ circa più punti della controversia.
In subordine, ha chiesto, inoltre, l’integrale riforma della decisione opposta e l’assoluzione del signor Fabio Fiocco dalle incolpazioni a lui ascritte.
La Federazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza.
L’affare è stato chiamato e discusso all’udienza del 5 marzo 2021, come da sintesi a verbale, e, poi, introitato per essere deciso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per difetto di apposita procura ad litem e tale va dichiarato.
Come si è dato evidenza nelle premesse in fatto, il ricorso oggetto di scrutinio è stato proposto e sottoscritto dall’avv. Alberto Zanzi, dichiaratosi difensore di fiducia del signor Fabio Fiocco ovvero della parte nei cui confronti è stata emessa la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC gravata.
Il ricorso non è corredato, però, né dalla procura che il signor Fiocco avrebbe conferito all’avv. Zanzi, né della mera indicazione degli estremi della stessa.
Il Codice della Giustizia Sportiva è, pur tuttavia, esplicito non solo nello stabilire che “la parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura” (art. 58), ma anche che “il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene: (…) g) l’indicazione della procura al difensore” (art. 59, comma 3).
Trattasi di disposizioni che, anche in forza del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), non possono che essere lette alla stregua di quelle dettate dal codice di procedura civile che disciplinano la proposizione del ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, le cui funzioni sono mutuate, nell’ambito del processo sportivo, dal Collegio di Garanzia dello Sport, laddove, come nel caso che ci occupa, viene investito della cognizione e della decisione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale ovvero del sindacato di legittimità sulle stesse in via di impugnazione.
S’appalesa, dunque, calzante e soccorre la giurisprudenza formatasi sull’art. 365 c.p.c. (“Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale”), dovendosi ritenere che la “apposita procura” dianzi indicata debba essere, per l’appunto, una procura specificatamente rilasciata all’avvocato (rectius nel caso in trattazione al “difensore”, come prescritto dal citato art. 59, comma 3, del Codice della Giustizia sportiva) per il giudizio innanzi a questo Collegio di Garanzia ovvero necessariamente dopo la pubblicazione della sentenza da impugnare e per l'atto da compiere.
La Corte di Cassazione, investita di analoga questione, ha, infatti, anche recentemente affermato che “… ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore (…), richiesta dall'art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale (cfr. Cass. 7084 del 28/03/2006: la Corte ha, nella specie, conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto da difensore in possesso di una procura generale, priva di qualsiasi carattere di specialità e rilasciata in data antecedente all'emanazione della sentenza impugnata); nello stesso solco si pone Cass. 21.11.2017 n. 27540, specificamente incentrata sulla necessaria anteriorità del rilascio della procura speciale rispetto alla sentenza da impugnare: si afferma che <è sin troppo noto che la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado> (ex plurimis, nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 31/01/2006); analogo principio risulta espresso da Cass. 24.7.2017 n. 18257 e da Cass. 5.11.2018 n. 28146, che valorizzano in termini di inammissibilità della procura speciale la presenza nella stessa di espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi; (…) da ultimo, Cass. 8.10.2019 n. 25038 ha affermato il principio secondo cui <il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, quando manca la procura speciale alle liti idonea a dimostrare la anteriorità della procura rispetto alla proposizione del ricorso, o comunque mancano altri elementi - equipollenti - idonei a dimostrare in modo certo l'anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso> (v., in tali termini, Cass. 25038/19 cit., con richiamo a Sez. U, sentenza n. 6334 del 5.7.1994; Cass. 16.8.2000 n. 10821; Cass. 11.6.2019 n. 15662)” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 19 marzo 2020, n. 7474).
E poi, ancora, che “L’ordinamento esige che la sottoscrizione del ricorso e la procura debbano esistere nel momento in cui il ricorso è chiamato a svolgere la sua funzione quale atto introduttivo del processo di cassazione, e, dunque, al momento del suo operare in tal senso, cioè all’atto della sua notificazione. La sottoscrizione del difensore è un requisito di contenuto-forma come fa manifesto la norma dell’art. 125 c.p.c.. La procura speciale altrettanto, se non conferita con atto separato, ma in calce o a margine di essa, mentre, se conferita con atto separato (art. 369 c.p.c., n. 3), deve essere indicata nel ricorso (art. 366 c.p.c., n. 5). La prescrizione della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore (…) e dell’esistenza della procura quali requisiti di ritualità del ricorso a pena di inammissibilità nei sensi indicati rendono impossibile che la loro mancanza possa essere superata da attività o atti successivi al momento della notificazione del ricorso, dovendo l’una e l’altra necessariamente esistere in quel momento (nella specie, la Corte ha ritenuto che la dichiarazione resa in udienza dall’avvocato, di voler far proprio il contenuto del ricorso, non è idonea a superare la causa di inammissibilità ex art. 365 c.p.c.)” (Cass., sez. III, 15 giugno 2020, n. 11592)
In assenza della documentata sussistenza di una procura specificamente rilasciata dal signor Fiocco al difensore, avv. Zanzi, per il presente giudizio - circostanza che non consente di sposare gli apprezzabili e condivisibili precedenti della sezione IV di questo Collegio n. 40, in data 5 settembre 2016, e n. 50, in data 4 ottobre 2016 (in quei casi vi era, infatti, in atti prova dell'avvenuto rilascio, sotto il profilo sostanziale, di apposita procura al difensore anche per il giudizio innanzi al CGS) - il ricorso proposto non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile (in termini, Collegio Garanzia dello Sport, sez. I, 21 marzo 2019, n. 22; idem, SS.UU., 3 maggio 2018, n. 24, con riguardo ad analoghe disposizioni contenute negli artt. 27, comma 2, e 30, comma 3, lett. f, CGS riguardanti la proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Federale), in quanto la procura “apposita” costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 marzo 2021.
Il Presidente                            La Relatrice
F.to Massimo Zaccheo            F.to Manuela Sinigoi
Depositato in Roma, in data 10 settembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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