CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 5 del 25/08/2021 – Su Richiesta FIC

Parere n. 5
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
Composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Giuseppe Albenzio - Relatore
Barbara Agostinis
Pierpaolo Bagnasco
Amalia Falcone - Componenti
Ha pronunciato il seguente
PARERE N. 5/2021
Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 4/2021, presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 0036090 - U/SG del 23 luglio 2021.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 4/2021, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 23 luglio 2021 (prot. n. 0036090 - U/SG), ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;
visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;
visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;
visto, in particolare, l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;
esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Giuseppe Albenzio, ha rilasciato il seguente parere.
Premessa in fatto
La Federazione Italiana Canottaggio chiede parere “in merito alla determinazione di un criterio di individuazione del vincitore (e di un’eventuale graduatoria) per ogni tipologia di competizione elettorale, nel caso in cui risultino candidati in situazione di parità anche all’esito del ballottaggio”.
Osserva la Federazione che “le normative federali vigenti in materia (comma 3 art. 37 – comma 4 art. 44 dello Statuto Federale) prevedono, qualora si verificasse una situazione di parità tra candidati, di procedere a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti, ma nulla è disciplinato nel caso di persistente parità”.
Precisa, infine, la Federazione che nella specie è prossima la rinnovazione dell’elezione del Presidente del Comitato Regionale FIC Sicilia e che il parere richiesto serve per poter procedere alla proclamazione dell’eletto nel caso si verifichi una situazione di parità di voti fra i candidati.
Diritto
Tanto premesso, la Sezione risponde nei termini che seguono al quesito posto:
1. la disciplina elettorale degli enti locali prevede che, in caso di parità finale di voti fra candidati, sia proclamato eletto il candidato più anziano di età; in tal senso, si vedano – fra l’altro – il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71, comma 6, e art. 72, commi 5 e 9, per il Sindaco; art. 74, commi 7 e 11, per il Presidente della Provincia;
2. questa disciplina appare la più consona rispetto a quella delle elezioni degli organi delle varie Federazioni ed è opportuno prenderla a riferimento per la soluzione del problema sollevato dalla Federazione Italiana Canottaggio;
3. la giurisprudenza amministrativa conferma che, in mancanza di specifica normativa, nel caso di parità di voti conseguiti da più candidati in una tornata elettorale prevalga il più anziano d’età: “Nel caso di elezione per la nomina del consigliere di minoranza in seno al consiglio di comunità montana, il criterio da utilizzare per l'ipotesi di parità di voti fra consiglieri di minoranza e appartenenti a liste diverse è quello dell'anzianità anagrafica, con la conseguenza che deve considerarsi eletto il più anziano di età” (C. Stato, sez. V, 6 ottobre 2009, n. 6045); “Il principio secondo il quale in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età, ancorché a fattispecie esclusiva, è invocabile anche nelle ipotesi in cui una specifica disciplina non disponga diversamente e la questione presenti gli elementi che giustifichino il ricorso all'analogia, e cioè il rapporto di similarità; pertanto, ove un organo collegiale, costituito in corpo elettorale, faccia convergere i propri voti in numero pari su due candidati, è legittimo utilizzare il criterio di dichiarare eletto il soggetto di maggiore età, desunto dall'art. 65, t. u. 16 maggio 1960, n. 570 per le elezioni comunali e provinciali” (C. Stato, sez. VI, 5 marzo 1985, n. 80);
4. nel Regolamento Organico della FIC è affermato il medesimo principio per le elezioni dei Delegati regionali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi alle Assemblee Nazionali (v. art. 43, comma 8).
In forza delle considerazioni appena espresse, si può esprimere parere nel senso che, in caso di parità di voti, anche dopo il ballottaggio, fra due o più candidati per l’elezione alla carica di Presidente di un Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio, prevalga il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
PQM
Si rende il presente parere nei termini sopra esposti.
Deciso nella camera di consiglio del 3 agosto 2021.
Il Presidente                                        Il Relatore
F.to Virginia Zambrano                       F.to Giuseppe Albenzio
Depositato in Roma, in data 25 agosto 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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