C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 21/09/2016 – Delibera – Ricorso Calcio Marcon A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 24 del 14/9/2016 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Fossalta Piave-Marcon del 10/9/2016; 1 punto di penalizzazione in classifica s.s. 2016/17; ammenda di € 50,00; Inibizione Sig. Cernigliaro Massino Dirigente Accompagnatore – Campionato Regionale Juniores

Ricorso Calcio Marcon A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 24 del 14/9/2016 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Fossalta Piave-Marcon del 10/9/2016; 1 punto di penalizzazione in classifica s.s. 2016/17; ammenda di € 50,00; Inibizione Sig. Cernigliaro Massino Dirigente Accompagnatore – Campionato Regionale Juniores

La Società Calcio Marcon A.S.D. ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale indicate a margine, per aver contravvenuto alle disposizioni previste dal C.U. n. 1 del 5/7/2016 del C.R. Veneto, in materia di impiego di giocatori “Fuori Quota”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Calcio Marcon A.S.D.; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro, il quale ha dichiarato di non avere la certezza che il numero 17 Cernigliaro Francesco sia effettivamente entrato in campo palesando la possibilità di aver commesso un errore nell’indicazione della sostituzione avvenuta al 16° del secondo tempo P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Calcio Marcon; - di annullare le seguenti sanzioni a carico della Società Marcon : a)l’applicazione dell’art. 17/5 del C.G.S. e di confermare l’omologazione della gara presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Fossalta Piave-Marcon 1-0; b) l’applicazione della penalizzazione di un punto in classifica; c) l’ammenda di € 50,00; d) l’inibizione a carico del Dirigente accompagnatore Carnigliaro Massimo; Essendo il ricorso accolto, si accredita l’importo della tassa reclamo versata.

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