C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 12/10/2016 – Delibera –
Ricorso F.C. Venezia SRL SSP Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 27 del 21/9/20196 – Ammenda di € 120,00 a carico della Società – Campionato Giovanissimi Regionale Fascia “B”
La F.C. Venezia SRL SSP ha fatto pervenire a questa Corte preannuncio di ricorso e richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale di primo grado con Comunicato n. 27 del C.R.V. del 21/9/2016, con la quale infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 120,00 a carico della Società. Constatato che la Società reclamante non ha dato seguito al preavviso neri termini regolamentari, omettendo di presentare i motivi del gravame con conseguente inammissibilità P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso come sopra presentato dalla Società F.C. Venezia SRL SSP per omesso invio delle motivazioni del preannunciato ricorso entro i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva; - di confermare la sanzione della ammenda di 120,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.