C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 12/10/2016 – Delibera – Ricorso A.C. Trissino Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 21/9/2016 del C.R.V. – regolarità partita Trissino – S.Vito Cà Trenta dell’11/9/2016 – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso A.C. Trissino Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 21/9/2016 del C.R.V. – regolarità partita Trissino – S.Vito Cà Trenta dell’11/9/2016 – Campionato di 1^ Categoria

 La Società A.C. Trissino ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 27 del C.R.V. del 21/9/2016, e relativa all’incontro indicato a margine, che confermava la regolarità della partecipazione all’incontro medesimo del giocatore Miotello Thomas (e non Miotello Corrado come erroneamente indicato dall’A.S.D. S.Vito Cà Trenta nella distinta formazione squadra). Il G.S. in base alle controdeduzioni fatte pervenire dall’ASD S.Vito Cà Trenta e alla documentazione da quest’ultima fornita (fotocopie dei cartellini di riconoscimento dei due Miotello) nonché dall’esame della distinta dei giocatori dell’ASD S.Vito Cà Trenta allegata al rapporto arbitrale e in possesso anche della società reclamante, il nominativo di Miotello Corrado era indicato tra i calciatori e anche alla voce “massaggiatore” che risulta essere il padre di Thomas. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Trissino che ribadisce un’ulteriore “irregolarità” già segnalata e non citata dal Giudice di primo grado (la distinta formazione squadra del S.Vito Cà Trenta indicava la data di nascita del calciatore Miotello 14.8.1997, mentre quella effettiva é 14.8.1987); esaminata la documentazione ufficiale agli atti, nonché le copie dei predetti documenti sopra citati intestati ai due “Miotello” padre e figlio; ritenuta corretta la decisione del giudice di prima istanza che appare esente da censure P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Trissino; - di confermare l’omologazione della gara presa in esame con il risultato acquisito in campo di : TrissinoS.Vito Cà Trenta 2-3; - di disporre l’addebito della tassa ricorso non versata.

 

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