C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 12/10/2016 – Delibera – Ricorso U.S.D. Opitergina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 30 del 28/9/2016 – Squalifica allenatore Moscon Vanni fino al 30/01/2017 – Campionato di Promozione

Ricorso U.S.D. Opitergina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 30 del 28/9/2016 – Squalifica allenatore Moscon Vanni fino al 30/01/2017 – Campionato di Promozione

La Società U.S.D. Opitergina ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 30 del C.R.V. del 28/9/2016, con la quale infliggeva al Sig. Moscon Vanni – allenatore – la sanzione della squalifica fino al 30/01/2017 : “perché dopo essere stato espulso, offendeva ripetutamente il direttore di gara, mentre era tra il pubblico oltre ad offendere minacciava lo stesso e a fine gara si recava negli spogliatoi dell'arbitro e solo l’intervento di un suo dirigente lo faceva uscire, fuori dalla porta comunque continuava ad offendere pesantemente”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società U.S.D. Opitergina; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società reclamante; sentito, altresì, personalmente l’arbitro, il quale ha meglio riformulato il quadro risultante dal rapporto, precisando che tutte le vicende relative alle pretese ingiurie asseritamente fatte dal Sig. Moscon dalla tribuna non sono state da lui direttamente percepite, né l’arbitro ha altrimenti identificato nel Sig. Moscon come il presunto autore; ritenuto, pertanto, che la sanzione inflitta al Sig. Moscon vada rimodulata in riduzione alla luce di quanto emerso nella riunione odierna P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Opitergina; - di ridurre al 30 novembre 2016 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Moscon Vanni; Essendo il ricorso parzialmente accolto , la tassa reclamo non è dovuta.

 

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