C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 19/10/2016 – Delibera –
Ricorso A.S.D. P.G.S. Concordia Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 5/10/2016 – Squalifica giocatore Scalabrin Giacomo fino al 31/12/2016 – Campionato Juniores Elite
La Società A.S.D. PGS Concordia ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n.32 del C.R.V. del 5/10/2016, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31/12/2016 a carico del calciatore Scalabrin Giacomo : “perché a gioco fermo sferrava un pugno al volto del giocatore avversario Kajdo Damjano (S.Martino Speme) colpendolo all'arcata sopraccigliare dx provocando fuoriuscita di sangue con trasporto al pronto soccorso ospedaliero”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società A.S.D. Concordia; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato quanto analiticamente nel rapporto di gara; ritenuto che il comportamento avuto dal calciatore sia da considerare gravemente violento P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società PGS Concordia Verona; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/12/2016 a carico del calciatore Scalabrin Giacomo; Essendo il ricorso respinto si dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.