C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 19/10/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Giavera Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 18 del 12/10/2016 – Squalifica giocatori Crema Alessio, Sarr Mohamed Lamine, Trevisan Daniel e Zappalorto Davide per due giornate – Campionato Juniores Provinciale

 

Ricorso A.S.D. Giavera Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 18 del 12/10/2016 – Squalifica giocatori Crema Alessio, Sarr Mohamed Lamine, Trevisan Daniel e Zappalorto Davide per due giornate – Campionato Juniores Provinciale

La Società A.S.D. Giavera Calcio ha proposto ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso con Comunicato n. 18 del C.R.V. del 12/10/2016, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per due giornate a carico dei giocatori su indicati. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. Giavera, perché vertente su sanzioni inoppugnabili ai sensi dell’art. 45 comma 3 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva (squalifica non superiore a due giornate). P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Giavera; - di confermare la sanzione della squalifica per due giornate a carico dei giocatori Crema Alessio, Sarr Mohamed Lamine, Trevisan Daniel e Zappalorto Davide; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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