C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 26/10/2016 – Delibera – Ricorso A.C.D. Povegliano Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 33 del 12/10/2016– Applicazione art. 17/5 CGS gara Castelnuovo Sandrà-Povegliano dell’8/10/201 e 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 50,00; Squalifica 1 giornata giocatore Perbellini Andrea, inibizione fino al 24/10/2016 dirigente accompagnatore Mirandola Mauro – Campionato Juniores Regionale

Ricorso A.C.D. Povegliano Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 33 del 12/10/2016– Applicazione art. 17/5 CGS gara Castelnuovo Sandrà-Povegliano dell’8/10/201 e 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 50,00; Squalifica 1 giornata giocatore Perbellini Andrea, inibizione fino al 24/10/2016 dirigente accompagnatore Mirandola Mauro – Campionato Juniores Regionale

L’A.C.D. Povegliano ha proposto rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale di primo grado con Comunicato n. 33 del C.R.V. del 12/10/2016, con la quale infliggeva le sanzioni indicate a margine per la partecipazione irregolare del giocatore Perbellini Andrea. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Povegliano; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; assunte informazioni presso l’Ufficio Tesseramento dalle quali è risultato : - che l’A.C.D. Povegliano ha istruito nella propria area riservata la richiesta di tesseramento del giocatore Perbellini Andrea in data 5/8/2016, - che l’A.C.D. Povegliano aveva il 4/10/2016 depositato presso la Delegazione Provinciale di Verona la pratica relativa al calciatore Perbellini per la prescritta ratifica, giorno che precedeva il 60° giorno, dopo il quale, automaticamente, si annullava la richiesta di tesseramento; - che la Delegazione Provinciale di Verona in data 10/10/2016 aveva tentato la convalida, ma il sistema informatico segnalava la pratica scaduta per “superotempo”; - rilevato che solo il Centro Elaboratore Dati della L.N.D. era in grado di poter sanare la pratica e quindi l’Ufficio Tesseramento Regionale ne chiedeva l’intervento e conseguentemente poteva correttamente convalidare la richiesta di tesseramento del Perbellini con decorrenza 4/10/2016; - alla luce di quanto sopra illustrato P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Povegliano; - di provvedere all’omologazione della gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Castelnuovo Sandrà-Povegliano 2 – 1; - di annullare la sanzione di un punto di penalizzazione cella classifica del Campionato Regionale Juniores; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 24/10/2016 a carico del dirigente accompagnatore Mirandola Mauro; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

 

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