C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 26/10/2016 – Delibera – Ricorso S.P.D. Campodoro Limena Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 19/10/2016 del C.R.V. – Applicazione art. 17 CGS gara Campodoro Limena–Ardisci e Spera del 16/10/2016; ammenda di € 60,00; inibizione fino al 31/10/2016 al Dirigente accompagnatore Sandon Davide – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso S.P.D. Campodoro Limena Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 19/10/2016 del C.R.V. – Applicazione art. 17 CGS gara Campodoro Limena–Ardisci e Spera del 16/10/2016; ammenda di € 60,00; inibizione fino al 31/10/2016 al Dirigente accompagnatore Sandon Davide – Campionato di 1^ Categoria
La Società S.P.D. Campodoro Limena ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 35 del C.R.V. del 19/10/2016 e relative all’incontro indicato a margine, per aver contravvenuto alla regola “limiti di partecipazione di calciatori alle gare del Campionato di 1^ Categoria” che obbliga l’impiego di un giocatore – sin dall’inizio e per l’intera durata dell’incontro e quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più calciatori, almeno UN calciatore nato dall’1/1/1996 in poi”, in quanto è stato verificato che al minuto 24’ del 2° tempo la società Campodoro Limena sostituiva il giocatore numero 9 Peruzzo Nico (25.07.1997) con il giocatore numero 14 Rigato Andrea (05.02.1989), rimanendo così senza alcun giocatore in campo nato dopo il 1.1.1996”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Campodoro Limena; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente insieme ai giocatori Rigato Andrea e Pollis Andrea; sentito personalmente l’arbitro il quale, dopo che gli sono state rammostrate le foto dei due calciatori Rigato e Pollis, ha identificato nel Sig. Rigato l’atleta entrato in campo in sostituzione del n. 9 Peruzzo Nico, precisando, altresì, le modalità di riconoscimento dei calciatori da lui adottate;
ritenuta, alla luce dei chiarimenti oggi ottenuti, la correttezza dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in prima istanza P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Campodoro Limena; - di confermare l’applicazione dell’art. 17 C.G.S. a carico della S.P.D. Campodoro Limena, omologando l’incontro oggi preso il esame con il risultato di : Campodoro Limena – Ardisci e Spera 0-3; - di confermare la sanzione della ammenda di € 60,00; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 31/10/2016 a carico di Sandon Davide (dirigente accompagnatore); - di disporre l’addebito della tassa ricorso non versata.
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