C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2016 – Delibera – Ricorso Calcio Montebelluna Srl Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 12/10/2016 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Montebelluna-Liventina del 25/9/2016; Ammenda di € 50,00; squalifica una giornata giocatore Dan Stefano; Inibizione Sig. Franza Piero fino al 24/10/2016 dirigente accompagnatore – Campionato Allievi Regionale Elite
Ricorso Calcio Montebelluna Srl Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 12/10/2016 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Montebelluna-Liventina del 25/9/2016; Ammenda di € 50,00; squalifica una giornata giocatore Dan Stefano; Inibizione Sig. Franza Piero fino al 24/10/2016 dirigente accompagnatore - Campionato Allievi Regionale Elite
La Società Calcio Montebelluna S.r.l. ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, con Comunicato 33 del 12/10/2016 con le quali infliggeva le sanzioni su emarginate per i seguenti motivi : “sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 30 del 28.09.2016, la soc. Liventina ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto lamentando la partecipazione alla stessa del giocatore Dan Stefano (soc. Montebelluna) sul quale pendeva una giornata di squalifica come da C.U. n. 6 del 03.06.2016 Comitato Regione Calabria (sanzione conseguita militando tra le file della Rappresentativa Veneto nel Torneo delle Regioni); alla data odierna non sono pervenute controdeduzioni da parte della soc. Montebelluna; verificato che dopo la pubblicazione della squalifica la rappresentativa veneta non ha disputato altre gare del medesimo Torneo; visto il regolamento del Torneo il quale espressamente prevedeva che i residui dovevano essere scontati nelle gare ufficiali del campionato di competenza nella nuova stagione sportiva 2016/2017; verificato altresì che il giocatore ha preso parte alle partite di campionato precedenti quella oggetto del reclamo, per le quali si trasmettono gli atti alla Procura Federale, pertanto nella gara in oggetto la squalifica era pendente e il giocatore non aveva titolo per parteciparvi” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Calcio Montebelluna; viste le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Liventina; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’Avv. Fabio Giotti difensore della Società Montebelluna; sentiti altresì i legali rappresentanti della Società Liventina; in primis valuta la questione relativa alla disapplicabilità delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale n. 228 dell’11/2/2016 con il quale la L.N.D. disciplinava la partecipazione al Trofeo delle Regioni, ed in particolare quanto previsto dal terzo paragrafo dell’art. 10 in materia di disciplina sportiva (“le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo delle Regioni 2015/16. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2015/2016 in cui sono state erogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare nella stagione sportiva 2016/2017”). Tale disposizione, ad avviso di questa Corte, non viola alcun principio sancito da norme aventi fonte primaria ed in particolare dal codice di giustizia sportiva, anzi, introduce un principio di equità, atteso che la brevità e particolarità del Torneo delle Regioni ed il periodo del suo svolgimento avrebbe potuto determinare trattamenti diversi tra giocatori appartenenti a squadre partecipanti a eventuali finali e calciatori invece non rientranti in questa categoria. Per quanto invece riguarda la seconda eccezione fatta valere dalla Società Montebelluna secondo la quale il proprio calciatore Dan Stefano ha comunque scontato la squalifica irrogata a fronte della mancata partecipazione alla gara Montebelluna-Piovese dell’11/9/2016 del Campionato Allievi Fascia “B”, la Corte espone le seguenti osservazioni : L’art. 22, comma 6 del C.G.S. stabilisce espressamente : “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastica…” Atteso che il calciatore Dan Stefano, nato il 27/2/2001 può indifferentemente giocare sia con la squadra Allievi Elite, che ricomprende i giocatori nati negli anni 2000 e 2001, sia nella squadra Allievi Fascia “B” che ricomprende i giocatori nati nel solo anno 2001, si deve determinare quale sia la categoria di cosiddetta appartenenza. Ad avviso di questa Corte la categoria di appartenenza è stata individuata dalla stessa Società Montebelluna, quando ad inizio campionato, attesa la contemporaneità delle partite dell’11/9/2016 Montebelluna-Piovese (Allievi Fascia “B”) e Montebelluna-Ital Lenti AC Belluno (Allievi Elite) la Società reclamante ha deciso di impiegare il giocatore nella seconda partita sopra citata. Tale scelta è stata ripetuta in occasione delle due partite successive del 18 e 25/9/2016, dove le squadre della stessa Società giocavano ancora in contemporanea. Questo atteggiamento , a prescindere dal fatto che stante quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 22, una sanzione possa essere scontata in una manifestazione che non fa classifica, come risulta essere il Campionato Allievi di Fascia “B”, ha determinato in maniera inequivocabile la categoria di appartenenza del giocatore impedendo così di fatto che la sanzione potesse avere esecuzione P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Calcio Montebelluna; - di confermare a carico della Società Montebelluna la sanzione dell’applicazione dell’art. 17/5 C.G.S. inerente la gara Montebelluna-Liventina del 25/9/2016 (gara persa per 0-3); - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00; - di confermare la sanzione della squalifica una giornata a carico del giocatore Dan Stefano; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Franza Piero fino al 24/10/2016; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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