C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2016 – Delibera – Ricorso G.S.D. Ambrosiana Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 37 del 26/10/2016 – Squalifica per quattro giornate giocatore Paluzzano Federico – Campionato di Eccellenza

Ricorso G.S.D. Ambrosiana Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 37 del 26/10/2016 – Squalifica per quattro giornate giocatore Paluzzano Federico – Campionato di Eccellenza

La Società G.S.D. Ambrosiana ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, con la quale ha adottato la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Paluzzano Federico : “perché reagiva alla provocazione del giocatore avversario (Nordio Luca) con spintoni e gravi minacce”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società G.S.D. Ambrosiana; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha fornito chiarimenti in ordine allo svolgimento degli accadimenti; ritenuto più congrua, all’esame della documentazione ufficiale e rispetto ai fatti accaduti, ricondurre la squalifica a tre giornate di gara P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società G.S.D. Ambrosiana; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Paluzzano Federico; - essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.

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